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A.G.E.LL.PP. Associazione Geometri Edilizia e Lavori Pubblici I TITOLI ABILITATI VI NELL’EDIL IZIA A cura Geom. Silvana D’Ignazio

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A.G.E.LL.PP.Associazione Geometri Edilizia e Lavori Pubblici

I TITOLI

ABILITATIVI

NELL’EDILIZIA

A cura Geom. Silvana D’Ignazio

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I TITOLI ABILITATIVI NELL’EDILIZIA

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Già agli inizi del ‘900 si avvertiva chiaramente che l’ordinato sviluppo delle città richiedeva un controllo puntuale del Comune sulle singole iniziative edificatorie. Accadde così che nei regolamenti edilizi cominciarono ad essere inserite, disposizioni che subordinavano l’attività costruttiva ad apposita autorizzazione.•Nel 1935 con il R.D.L. n. 240 riconobbe la Licenza Edilizia a livello legislativo nelle zone sismiche, la legge urbanistica del 1942 con l’art. 31 prescrive l’obbligo della licenza per tutte le nuove costruzioni da sorgere nell’ambito dell’aggregato urbano e zone agricole •Successivamente la legge n. 10 del 1977 sostituisce solo la vecchia denominazione –licenza- con quella di –concessione-, ma attribuisce anche carattere oneroso a quest’ ultima.•Con il DPR 380/ 2001 da concessione viene ridefinita Procedimento o titolo abilitativo edilizio alla esecuzione P.d.C. - D.I.A.-S.C.I.A. ecc.

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2013 TITOLI e PROCEDIMENTI ABILITATIVI

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TITOLI ABILITATIVI

P. di C. Il permesso di costruire

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

S.C.I.A. la segnalazione certificata di inizio attività.

D.I.A. la segnalazione di inizio attività.

A.E.L Attività edilizia libera

A.E.L. (subordinata a C.l.L.)Attività edilizia libera con comunicazione inizio lavori

A.E.L. (subordinata a C.I.L.A.) Attività edilizia libera con comunicazione inizio lavori asseverata

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IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è un'autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. Ai sensi dell’art. 10 T.U. il permesso edilizio è oggi necessario: •per gli interventi di nuova costruzione; •per gli interventi di ristrutturazione urbanistica;• per alcuni interventi di ristrutturazione edilizia espressamente indicati dallo stesso articolo: quelli che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, sagoma, destinazione d’uso di edifici siti nei centri storici, ecc.L’art 22, comma 7, del D.P.R. 380/2001 definisce il contributo( oneri di urbanizzazione e costo di costruzione )

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IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Costi da sostenere •Il contributo (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) non è dovuto per: •opere in zone agricole, comprese le residenze, se il richiedente è imprenditore agricolo a titolo principale e se le opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore •ristrutturazioni e ampliamenti non superiori al 20% di edifici unifamiliari •opere pubbliche •opere da eseguire a seguito di pubbliche calamità

Sono previste anche riduzioni del contributo concessorio in caso di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo è, inoltre, trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa, è irrevocabile nonché oneroso ai sensi dell’art. 16 T.U..

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• IL PERMESSO DI COSTRUIRE

• Dovrà essere presentata allo sportello unico per l'edilizia del comune. Da allegare l'attestazione del titolo di legittimazione a presentare la domanda (per esempio il titolo di proprietà dell'immobile). Poi gli elaborati progettuali e altri documenti eventualmente previsti dal regolamento edilizio. Infine la dichiarazione di un progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati o adottati, ai regolamenti edilizi, alle norme di settore e in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio igienico-sanitarie, di efficienza energetica.

• L'altro caso è quello in cui la titolarità della salvaguardia del vincolo spetti a un'amministrazione diversa da quella comunale, per esempio alla Soprintendenza. In questo caso il responsabile del procedimento dovrà convocare una conferenza di servizi e acquisire lì il parere. Anche in questo caso l'esito «non favorevole» fa scattare il silenzio-rifiuto, mentre la mancata pronuncia (o mancata partecipazione alla conferenza di servizi) non viene esplicitamente prevista

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ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Non sono soggetti a titolo abilitativi e possono conseguentemente essere realizzati senza permesso edilizio e denunzia di attività: •gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi in edifici privati volti all’eliminazione di barriere architettoniche, che non comportino la realizzazione di rampe, di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, •le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato (art. 6 T.U.).•Movimento di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola•Serre mobili stagionali prive di strutture fisse

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ATTIVITÀ EDILIZIA PREVIA COMUNICAZIONE

L'art. 6 del TU in materia edilizia, di recente modificato dall' art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2012, prevede che possano essere compiuti senza alcun titolo abilitativo ma previa semplice comunicazione dell'inizio dei lavori all'amministrazione comunale i seguenti interventi di cui al comma 2:

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

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ATTIVITÀ EDILIZIA SUBORDINATA ALLA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI CON RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Sempre l'art. 6 del TU in materia edilizia, di recente modificato dall' art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2012, prevede che possano essere compiuti senza alcun titolo abilitativo ma previa semplice comunicazione dell'inizio dei lavori all'amministrazione comunale i seguenti interventi di cui al comma 2:

• a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

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Unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, occorre trasmettere:

• i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori;

• una relazione tecnica provvista di data certa e gli opportuni elaborati progettuali, e a firma di un tecnico abilitato che non deve avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità,– che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti

edilizi vigenti – che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo

abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni

di conformità da parte dell’ Agenzia per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L.133/2008, (Impresa in un giorno) relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 4 dell’art. 6.

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DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

L’art. 22 comma 1 del T.U. sull’edilizia consente di realizzare mediante DIA tutti gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 e all’art. 6.

gli interventi sull'esistente realizzabili con la D.I.A. - in sostituzione del permesso di costruire sono•Ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte uguale all’esistente, senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici, senza aumento delle unità immobiliari senza mutamento della destinazione d’uso.•le varianti ai Permessi di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano le destinazioni d’uso e la categoria edilizia, non alterano la volumetria dell’edificio e non violano le prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire.

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DIA (o SUPER DIA)

La DIA nel corso degli anni ha subito un’evoluzione, il procedimento noto come SUPER-DIA è rimasto solo per le opere di cui al comma 3 art 22 DPR380/01, ovvero quando si attiva in alternativa al permesso di Costruire consente di realizzare interventi di•ristrutturazione edilizia che porti un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti un aumento di unità immobiliari, una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.•ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi e interventi contenenti previsione di dettaglio• di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche

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D.I.A.

Il procedimento ha inizio con la presentazione allo sportello unico della denuncia (art. 23 T.U.): essa va fatta trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, e va accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali, in cui si asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

La Scia è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n.122, di conversione del d.l. 78/10, che ha modificato l'art.19 l.241/90 che disciplinava la Dia (dichiarazione inizio attività), si applica per:

• manutenzione straordinaria che incide su parti strutturali • modifica della destinazione d'uso compatibile o funzionale • risanamento e restauro conservativo • ristrutturazione edilizia cosiddetta “leggera” • varianti in corso d’opera al permesso di costruire • eliminazione di barriere architettoniche che incidono sulla sagoma dell'edificio • movimenti di terra non legati ad attività agricole • installazione di pannelli solari/fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare all'interno dei centri storici • installazione di serbatoi interrati di Gpl oltre i 13 m 3

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S.C.I.A.

Dopo una prima fase di incerte la legge 30 luglio 2010 n.122 ha chiarito definitivamente il concetto stabilendo che la SCIA sostituisce la DIA per tutte le opere di cui ai commi 1 e 2 art 22 T.U., con esclusione del comma 3 dello stesso articolo che metteva in essere la Denuncia di Attività

La Scia non si applica nelle zone con vincoli paesaggistici e ambientali e sismico

La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente

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“Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 49 del 31.10.212: “Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, Disposizioni urgenti per l’economia n. 70 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 che modifica dell’art. 85 della legge regionale n. 15/04 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)”

Pubblicata sul B.U.R.A. n. 92 Speciale del 21.12.2012

L.R. 18 dicembre 2012, n. 62

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La L.R. 31 ottobre 2012, n. 49 come modificata dalla L.R. 92 dicembre 2012 prevede la possibilità di :

A.aumenti delle volumetrie esistenti

B.delocalizzazione delle volumetrie

C.modifiche delle destinazioni d’uso

D.modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti

Con l’obiettivo di incentivare•la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente•la promozione e riqualificazione delle aree degradate•la riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale:

dismessi in via di dismissione da rilocalizzare

•lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

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da la possibilita’ ai consigli comunali entro il 31 marzo 2013 di:

1. decidere di adottare una deliberazione attraverso la quale:

•Avvalersi, su tutto il territorio comunale o parti di esso, dei benefici premiali disciplinati •individuare le zone del territorio comunale all’interno delle quali devono comunque essere rispettate le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti 2. decidere di non adottare la suddetta deliberazione:

•in questo caso resta ferma l’applicazione delle misure stabilite dall’art. 5kik del decreto sviluppo nazionale, in alternativa a quanto stabilito dalla legge regionale e per tutto quanto dalla stessa non disciplinato

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SONO AMMESSI

interventi di RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO e di DEMOLIZIONE E/O

RICOSTRUZIONE con realizzazione di aumenti di volumetria rispetto a quella

legittimamente esistente alla data del

11 Novembre 2012

Le volumetrie legittimamente esistenti sono quelle esistenti legittime o legittimate attraverso procedure di sanatoria, rilascio del condono edilizio ovvero oggetto delle procedure di cui all’art. 85 della L.R. n. 15/04 (recupero sottotetti esistenti)

Per edifici esistenti sono da intendersi quelli che tali erano alla data del

13 Maggio 2011

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EDIFICI ESCLUSI • edifici eseguiti in assenza, totale difformità o variazioni essenziali dal titolo

abitativo edilizio

• edifici dei centri storici o nuclei antichi

• edifici definiti di valore storico culturale ed architettonico

• edifici ubicati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta dagli atti di pianificazione o ricadenti in aree di pericolosità geologica o idraulica

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L’ISTANZA DEVE ESSERE CORREDATA per la presentazione presso gli uffici, da attestazione della volumetria esistente da parte del tecnico abilitato mediante idonea documentazione di tipo grafico e fotografico ed indicazione degli STANDARD di calcolo reperiti necessari per l’ampliamento .

Per la requisizione degli Standard si proceda o sfruttando ove se ne ha la possibilità quelli previsti dall’art. 3 del d.m. n. 1444/68 oppure si provveda alla monetizzazione degli standard richiesti, pagamento al comune una somma commisurata al costo di acquisizione

Per edifici ad usi promiscui, il calcolo dei volumi e delle superfici di riferimento avviene, rispettivamente, sulla base delle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato

Gli interventi che beneficiano degli incrementi volumetrici di cui alla deliberazione comunale di recepimento anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, devono rispettare i limiti di densità edilizia ed i parametri di altezza e distanza

Le misure premiali non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della L.R. n. 16/2009 (c.d. Piano casa Regionale)

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SENZA L’ADOZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE

•riconoscimento di una volumetria supplementare del 20% alla volumetria edificata esistente - fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68 - laddove il proprietario reperisca o provveda alla monetizzazione degli standard richiesti

CON L’ADOZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE

•incremento volumetrico rispetto all’ esistente del 40% laddove il proprietario reperisca o provveda alla monetizzazione degli standard richiesti

•incremento volumetrico rispetto all’esistente di un ulteriore 10% qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A e per tale incremento si reperisca o si provveda alla monetizzazione degli standard richiesti

Gli SPAZI PER PARCHEGGI PERTINENZIALI sono reperiti nella misura minima di 1 mq/10mc

BENEFICI PER EDIFICI RESIDENZIALI

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Senza l’adozione della deliberazione consiliare di recepimento di cui all’art.1, comma 2

+ 20% dell’esistente

Con l’adozione della deliberazione consiliare di recepimento di cui all’art.1, comma 2

+ ulteriore 20%

+ ulteriore 10% (se l’intervento ha la qualificazione energetica in classe A):

MISURE PREMIALI EDIFICI RESIDENZIALIinterventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e/o successiva

ricostruzione di immobili

Aumento totale fino a + 50% della superficie esistente

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BENEFICI EDIFICI NON RESIDENZIALI

SENZA L’ADOZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE

riconoscimento a prescindere, di una superficie supplementare del 10% della superficie utile lorda esistente, laddove il proprietario reperisca o provveda alla monetizzazione degli standard richiesti

CON L’ADOZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE

•incremento del 20% della superficie utile lorda esistente, laddove il proprietario reperisca o provveda alla monetizzazione degli standard richiesti

•aumento del valore massimo della misura premiale della superficie esistente del 10% qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B e per tale incremento siano reperiti o provveda alla monetizzazione degli standard richiesti

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CON L’ADOZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE

Ulteriore incremento del 5% che andrà a sommarsi ai premi precedenti, del valore massimo della misura premiale della superficie esistente, qualora l'intervento di demolizione e ricostruzione determini lo smantellamento e la bonifica di immobili censiti nel Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.) di cui alla L.R. n. 11/09 aventi una superficie minima di 100 mq , sempre se si reperisca o provveda alla monetizzazione degli standard richiesti

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L’ultimo punto non è cumulabile con altri incentivi previsti dalla normativa statale o regionale

In ogni caso, gli SPAZI PER PARCHEGGI PERTINENZIALI sono reperiti nella misura minima prevista dalla normativa vigente in materia per la specifica destinazione

Sono ammesse le modifiche della sagoma

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Senza l’adozione della deliberazione consiliare

+ 10% dell’esistente

Con l’adozione della deliberazione consiliare+ ulteriore 10%

+ ulteriore 10% (se l’intervento ha la qualificazione energetica in classe B):

+ ulteriore 5%(se l’intervento interessa immobili censiti nel PRA con superficie = o >100mq)

MISURE PREMIALI EDIFICI NON RESIDENZIALIinterventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e/o successiva

ricostruzione di immobili

Aumento totale fino a + 35% della superficie esistente

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CAMBIO DI DESTINAZIONI D’USO DEGLI EDIFICI

Il cambio alle destinazioni d’uso, sono ammesse in attuazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/01 (Permesso di Costruire in Deroga) purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari

Le destinazioni compatibili sono quelle destinazioni già presenti nell'edificio o negli edifici esistenti; o che si inseriscono in omogeneità col contesto,

destinazioni complementari coesistenza di diverse destinazioni d'uso tra loro compatibili o in presenza di destinazioni caratterizzate da un rapporto di integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro.

Il Permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 380/01 , viene rilasciato previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

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• gli edifici che hanno gia’ usufruito degli incrementi volumetrici di cui al “decreto sviluppo” nazionale o per i quali sono gia’ stati conseguiti i titoli edilizi: : possono usufruire delle previsioni di cui alla l.r. n. 62/2012 2012 se recepite nella deliberazione comunale, previa decurtazione delle premialità già riconosciute ai sensi della normativa nazionale.

• alle istanze presentate (ai sensi del “decreto sviluppo” nazionale) antecedentemente alla data del 1.11.2012: possono applicarsi le disposizioni dettate dalla l.r. n. 62/2012 se recepite nella deliberazione comunale, previa integrazione delle domande medesime ai fini del raggiungimento delle ulteriori premialità.

• per gli interventi edilizi in corso di realizzazione alla data del 1.01.2013 sono ammessi gli incentivi previsti dal “decreto sviluppo” nazionale e dalla l.r. n. 62/2012 (art 8 comma 3)

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