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CITTA’ DI MANFREDONIAProvincia di Foggia
Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta n.1 del 12.04.2012 n° 11
OGGETTO:PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ SCIALI DEGLI ZINGARI” RINNOVO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA.
L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:40, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 30.03.2012, prot. n. 11304, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico.Presiede la seduta il Signor NICOLA VITULANO – Presidente.
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 24 ed assenti, sebbene invitati, n.6 come segue:
Pres. Ass. Pres. Ass.
BALZAMO VINCENZO PALUMBO LIBERO
BISCEGLIA ROSALIA PECORELLA STEFANO
BRUNETTI ADAMO PRENCIPE ANTONIO
CAMPO MARIAGRAZIA RICCARDO LEONARDO
CINQUE CARLO RICUCCI MICHELE
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente SALINARI ALESSANDRO
CORREALE ANTONIO SCARANO DOMENICO
FALCONE GAETANO SPAGNUOLO RAFFAELE
GATTA MICHELE TITTA COSIMO
GUIDONE GIUSEPPE TITTA GIUSEPPE
LA TORRE FRANCESCO TOMAIUOLO FRANCESCO
LA TORRE GIUSEPPE TROIANO LORENZO
OGNISSANTI GIOVANNI TROIANO MATTEO
OGNISSANTI MATTEO VALENTINO SALVATORE
PAGLIONE PASQUALE VITULANO NICOLA
Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Sono presenti gli Assessori: PRENCIPE ANNA RITA, ANGELILLIS ANTONIO,D'AMBROSIO DAMIANO CASCAVILLA PAOLO, PALUMBO MATTEO, GALLIFUOCO MICHELE, RINALDI PASQUALE.
Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità
tecnica Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.
COPIA
CITTA' DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Area Tecnica - Settore 7 - Urbanistica ed edilizia - Piazza del Popolo, 8
Prima di procedere nell'esame dell'argomento di cui all'oggetto, il Presidente del Consiglio Comunale Nicola Vitulano, da atto che la proposta in esame prevede il: “ rinnovo della Convenzione Urbanistica” e non come erroneamente indicato nell'oggetto: “proroga della Convenzione Urbanistica”.In tal senso, vengono rettificate anche le parti di testo sia nella proposta che nello schema di convenzione allegato. ____________
L’Assessore all’urbanistica, Vice Sindaco prof. Matteo Palumbo, su istruttoria del responsabile del servizio, confermata dal dirigente di settore, propone l’approvazione del seguente provvedimento.
Premesso che:- Con atto a rogito del Notaio Filippo Rizzo Corallo di Manfredonia del 23 gennaio 1980, Rep.
3922/2172, registrato a Manfredonia il 30 gennaio 1980 al n. 374, Vol. 67, trascritto a Foggia il 30 gennaio 1980, ai numeri 1787/93207, è stata stipulata tra il Comune di Manfredonia e la "Società di Sviluppo Pugliese ed Abruzzese - Società a responsabilità limitata" la convenzione edilizia relativa al progetto di lottizzazione per l'utilizzazione a scopo edilizio dei suoli, siti alla Località "Sciali", costituenti l'Insula residenziale 44 - Zona CR6 del Programma di Fabbricazione del Comune di Manfredonia, ora Insula D5E - "Lottizzazione Sciale degli Zingari" - del vigente P.R.G., costituita da un terreno della superficie catastale complessiva di ha. 18.86.39 (ettari diciotto, are ottantasei e centiare trentanove), di proprietà dell'allora società lottizzante, originariamente riportato al Catasto Terreni al Foglio 54, particelle: 10 - 37 - 38 - 46 - 47 - 49 - 50 - 51 - 52 - 56 - 57 - 58 e 9 (subalterni:1 e 2) - 53 - 55 - 45 - 66 - 68 - 5 - 67 - 69 - 7 e 8;
- Con atto a rogito del detto Notaio Filippo Rizzo Corallo del 4 settembre 1980, registrato a Manfredonia il 22 settembre 1980, al n. 2643 e trascritto a Foggia il 24 settembre 1980, al n. 105050, la società lottizzante ha ceduto al Comune di Manfredonia una parte delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione dell'Insula;
- Con atto a rogito del detto Notaio Filippo Rizzo Corallo del 13 febbraio 1992, registrato a Manfredonia il 17 febbraio 1992 al n.106, annotato a Foggia a margine della trascrizione della citata convenzione il 13 marzo 1992 al n. 365, il Comune ha concesso una proroga fino al 13 febbraio 1997, per l'ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione da realizzare in base al suddetto progetto di lottizzazione e la detta società lottizzante, nell'accettare la proroga, ha confermato il proprio obbligo ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione previste;
- L'allora società lottizzante, allo scopo di modificare la tipologia e la distribuzione di alcuni lotti ed allo scopo di meglio localizzare le aree ancora da cedere gratuitamente al Comune, ha proposto al Comune una variante al progetto generale di lottizzazione, variante approvata, in via definitiva, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 690 del 12 novembre 1992;
- In esecuzione della citata deliberazione, con atto a rogito del detto Notaio Filippo Rizzo Corallo del 28 giugno 1993, registrato a Manfredonia il 19 luglio 1993, al n. 358, è stato stipulato l'atto aggiuntivo alla richiamata convenzione del 23 gennaio 1980 con la quale sono stati confermati, tra l'altro, gli obblighi conseguenti all'esecuzione delle restanti opere di urbanizzazioni per un importo di Lire 241.000.000 (duecentoquarantunomilioni) e la proroga del termine per il completamento della lottizzazione entro il 13 febbraio 1997, e sono state trasferite altre aree per soddisfare gli standard minimi;
- Su istanza dell'allora società lottizzante dell'8 marzo 2001 prot. n. 9028, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 27 settembre 2001, ha deliberato di prorogare di ulteriori cinque anni il termine di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione relativi alla più volte citata Convenzione Edilizia autorizzando il rinnovo della Convenzione stessa;
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- In conseguenza del fallimento della società lottizzante "Società di Sviluppo Pugliese ed Abruzzese S.r.l.", parte del terreno ricadente nel suddetto piano di lottizzazione è stata trasferita agli odierni proprietari;
- Non essendo più stato stipulato l'atto di proroga in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 88 del 27 settembre 2001, ed essendo nel frattempo scaduta la Convenzione, così come prorogata con
l'atto del 13 febbraio 1992 innanzi richiamato, gli attuali comproprietari dei suoli ricadenti nel citato Piano di Lottizzazione, hanno presentato istanza, in data 25 gennaio 2011, volta a completare le opere di urbanizzazione ed i relativi Lotti edificatori e, quindi, ad ottenere il rinnovo della Convenzione stessa;
Vista la nota del 25 gennaio 2011 assunta al prot. Gen. al n. 2621, con la quale l’avv. Gabriele Esposto, in qualità di comproprietario delegato dai restanti proprietari, di suoli acquistati con provvedimento del Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare del 5 maggio 2010, Rep. n. 290/2010, chiedeva “a questa spett.le Amministrazione di dar seguito alla volontà già espressa dalla pubblica amministrazione (delibera di C.C. n.88/01) di sottoscrivere il rinnovo della convenzione, e di porre in essere tutti gli eventuali adempimenti previsti per legge, per il completamento delle opere cui trattasi, rendendosi disponibili ad assumere tutti gli oneri relativi al completamento delle opere di urbanizzazione” .
Visto l’art. 17, “Validità dei piani particolareggiati”, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dal comma 8 bis dell’art. 5 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (decreto sviluppo), che recita: 1. . Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.2. Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal Prefetto a norma del secondo comma dell’articolo 14.3. Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato non abbia trovato applicazione il secondo comma nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16.
Rilevata la necessità per la pubblica amministrazione di completare le opere di urbanizzazione relative all’insula di cui trattasi;
Preso atto che, il costo preventivato delle opere di urbanizzazioni primarie ancora da eseguire indicato nel computo metrico a firma dell’arch. Domenico Azzarone, ritenuto congruo dall’ufficio Tecnico, è pari a €168.316,36, oltre spese della sicurezza e IVA;
Ritenuto necessario confermare la volontà espressa con la citata Deliberazione n. 88 del 2001, di completare il piano di lottizzazione di Sciale degli Zingari, sulla base degli elaborati pervenuti in allegato alla nota integrativa del 28 settembre 2011 dello stesso avv. Esposto, di seguito riportati:- R.T. : Relazione Tecnica;- E.P. : Elenco Prezzi;- C.M. : Computo Metrico;- Tav. 1 : Planimetria Generale;
Visto lo schema di convenzione urbanistica di rinnovo trasmesso ad integrazione degli elaborati innanzi detti;
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Ritenuto in ragione della vigente normativa, di concedere una proroga di anni 5, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione di rinnovo, per il completamento delle opere pubbliche e private previste dal piano, previa conferma della volontà della pubblica amministrazione.
Tutto ciò premesso e considerato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
• Visto e fatto proprio la su estesa relazione, così come esposto in narrativa dall'Assessore;
• Ritenuta la propria competenza nell'adozione nell'atto de quo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;
• Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 dello stesso D. Lgs. 267/2000;
Con 21 voti favorevoli 4 contrari ( Conoscitore A., Correale A., Gatta M., La Torre G.) espressi per alzata di mano dai 25 consiglieri presenti e votanti, sui 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1. Di accogliere la richiesta dei proprietari rappresentati dall’avv. Gabriele Esposto, e pertanto rinnovare la Convenzione Edilizia stipulata con atto per Notar Filippo Rizzo Corallo di Manfredonia del 23 gennaio 1980, Rep. N. 3922/2172 e successivamente modificata in virtù degli atti di proroga ed aggiuntivo, tutti indicati in premesse;
2. Di prorogare di ulteriori cinque anni a partire da oggi il termine per la realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione quali e quanti da realizzare in base al progetto generale di lottizzazione di cui alla citata Convenzione, nonché degli elaborati integrativi di seguito elencati:
R.T. : Relazione Tecnica; E.P. : Elenco Prezzi; C.M. : Computo Metrico; Tav. 1 : Planimetria Generale;
3. Approvare lo schema di rinnovo della Convenzione Urbanistica allegato;
4. Di demandare al Dirigente competente la stipula della convenzione con le facoltà e le prerogative proprie consentitegli dalla legge e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con 21 voti favorevoli 4 contrari ( Conoscitore A., Correale A., Gatta M., La Torre G.) espressi per alzata di mano dai 25 consiglieri presenti e votanti, sui 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n°267.
______________
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Repertorio n. Raccolta n.
RINNOVO CONVENZIONE EDILIZIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno , il giorno del mese di
( )
in Manfredonia, nel mio studio ……………………………………………...
Innanzi a me ………………………………, Notaio in …………………., iscritt. al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di ………………………………, alla presenza dei testimoni:
aventi i requisiti di legge, come mi confermano,
SONO PRESENTI:
- nato a il , domiciliato ove infra
per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di dirigente del 7° Settore "Urbanistica Edilizia e Gestione del Territorio" del
Comune di Manfredonia e, quindi, in legale rappresentanza del Comune di Manfredonia
stesso, C.F."83000290714", per dare esecuzione alla delibera consiliare n. del
, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "A", (in
appresso indicato anche solo come "Comune");e i sig.:
- ESPOSTO GABRIELE, nato a Manfredonia (FG) il 27 aprile 1969, domiciliato in
Manfredonia (FG), alla Via Quattro Boccali, numero 10, codice fiscale: SPS GRL 69D27
E885C, coniugato in regime di separazione dei beni;
- __________ __________, nat.. a ……………….. (….) il .. /…./ ………, domiciliato in
………………. (..), alla Via/piazza/largo ……………, numero …., codice fiscale: … …
….. ….., coniugato/nubile in regime di …………… dei beni;
– __________ __________, nat.. a ……………….. (….) il .. /…./ ………,
domiciliato in
– ………………. (..), alla Via/piazza/largo ……………, numero …., codice fiscale:
… … ….. ….., coniugato/nubile in regime di …………… dei beni;
presso indicati anche solo come "Lottizzanti".
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiarano esatti i
dati suindicati e mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono quanto
segue:
a) con atto a rogito del Notaio Filippo Rizzo Corallo di Manfredonia del 23 gennaio 1980,
Rep. 3922/2172, registrato a Manfredonia il 30 gennaio 1980 al n. 374, Vol. 67, trascritto
a Foggia il 30 gennaio 1980, ai numeri 1787/93207, è stata stipulata tra il Comune di
Manfredonia e la "Società di Sviluppo Pugliese ed Abruzzese - Società a responsabilità
limitata" la convenzione edilizia relativa al progetto di lottizzazione per l'utilizzazione a
scopo edilizio dei suoli, siti alla Località "Sciali", costituenti l'Insula residenziale 44 - Zona
CR6 del Programma di Fabbricazione del Comune di Manfredonia, ora Insula D5E -
"Lottizzazione Sciale degli Zingari" - del vigente P.R.G., costituita da un terreno della
superficie catastale complessiva di ha. 18.86.39 (ettari diciotto, are ottantasei e centiare
trentanove), di proprietà dell'allora società lottizzante, originariamente riportato al
Catasto Terreni al Foglio 54, particelle: 10 - 37 - 38 - 46 - 47 - 49 - 50 - 51 - 52 - 56 - 57
- 58 e 9 (subalterni:1 e 2) - 53 - 55 - 45 - 66 - 68 - 5 - 67 - 69 - 7 e 8;
b) con atto a rogito del detto Notaio Filippo Rizzo Corallo del 4 settembre 1980,
registrato a Manfredonia il 22 settembre 1980, al n. 2643 e trascritto a Foggia il 24
settembre 1980, al n. 105050, la società lottizzante ha ceduto al Comune di Manfredonia
una parte delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione dell'Insula;
c) con atto a rogito del detto Notaio Filippo Rizzo Corallo del 13 febbraio 1992, registrato
a Manfredonia il 17 febbraio 1992 al n.106, annotato a Foggia a margine della
trascrizione della citata convenzione il 13 marzo 1992 al n. 365, il Comune ha concesso
una proroga fino al 13 febbraio 1997, per l'ultimazione degli edifici e delle opere di
urbanizzazione da realizzare in base al suddetto progetto di lottizzazione e la detta
società lottizzante, nell'accettare la proroga, ha confermato il proprio obbligo ad eseguire
tutte le opere di urbanizzazione previste;
d) l'allora società lottizzante, allo scopo di modificare la tipologia e la distribuzione di
alcuni lotti ed allo scopo di meglio localizzare le aree ancora da cedere gratuitamente al
Comune, ha proposto al Comune una variante al progetto generale di lottizzazione,
variante approvata, in via definitiva, con deliberazione del Commissario Straordinario n.
690 del 12 novembre 1992;
e) in esecuzione della citata deliberazione, con atto a rogito del detto Notaio Filippo
Rizzo Corallo del 28 giugno 1993, registrato a Manfredonia il 19 luglio 1993, al n. 358 e
trascritto a Foggia il ai numeri , è stato stipulato
l'atto aggiuntivo alla richiamata convenzione del 23 gennaio 1980 con la quale sono stati
confermati, tra l'altro, gli obblighi conseguenti all'esecuzione delle restanti opere di
urbanizzazioni per un importo di Lire 241.000.000 (duecentoquarantunomilioni) e la
proroga del termine per il completamento della lottizzazione entro il 13 febbraio 1997, e
sono state trasferite altre aree per soddisfare gli standard minimi;
f) su istanza dell'allora società lottizzante dell'8 marzo 2001 prot. n. 9028, il Comune,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 27 settembre 2001, ha deliberato di
prorogare di ulteriori cinque anni il termine di ultimazione degli edifici e delle opere di
urbanizzazione relativi alla più volte citata Convenzione Edilizia autorizzando il rinnovo
della Convenzione stessa;
g) in conseguenza del fallimento della società lottizzante "Società di Sviluppo Pugliese
ed Abruzzese S.r.l.", parte del terreno ricadente nel suddetto piano di lottizzazione è
stata trasferita, con provvedimento del Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare
del 5 maggio 2010, Rep. n. 290/2010, registrato a Roma il , al n.
e trascritto in Foggia il , ai numeri , agli
odierni lottizzanti;
h) non essendo più stato stipulato l'atto di proroga in esecuzione della deliberazione di
cui alla precedente lettera f), ed essendo nel frattempo scaduta la Convenzione, così
come prorogata con l'atto richiamato alla precedente lettera c), gli attuali comproprietari
dei suoli ricadenti nel citato Piano di Lottizzazione, hanno presentato istanza al Comune
volta a completare le opere di urbanizzazione ed i relativi Lotti edificatori e, quindi, ad
ottenere il rinnovo della Convenzione stessa, ed il Comune in riscontro alla stessa ha
ritenuto necessario dover riconfermare i contenuti della citata Deliberazione n. 88 del
2001 previa richiesta di nuova idonea documentazione;
i) il Comune, con delibera n. , del , già allegata al
presente atto sotto la lettera "A", ha accolto la richiesta di rinnovo della Convenzione
approvando lo schema del presente atto e gli elaborati allegati.
Tutto ciò premesso e confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente
atto, si conviene e stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
Il Comune di Manfredonia in esecuzione dell'allegata Deliberazione n. , del
, concede ai suindicati lottizzanti signori ……………….., ……………….., ………………..,
……………….., ……………….., ……………….., ……………….., ………………..,
……………….., ……………….., che accettano, di rinnovare la Convenzione Edilizia
stipulata con atto per Notar Filippo Rizzo Corallo di Manfredonia del 23 gennaio 1980,
Rep. N. 3922/2172 e successivamente modificata in virtù degli atti di proroga ed
aggiuntivo, meglio indicati nelle superiori premesse, e di prorogare di ulteriori cinque
anni a partire da oggi il termine per l'ultimazione degli edifici e delle opere di
urbanizzazione quali e quanti da realizzare in base al progetto generale di lottizzazione
di cui alla citata Convenzione.
ARTICOLO 2
In conseguenza del sopra concesso rinnovo, le parti convengono di modificare il
secondo comma dell'art. 3 della più volte citata Convenzione per atto del Notar Rizzo
Corallo del 23 gennaio 1980, come già modificato dal punto 2 del citato atto di proroga
del 13 febbraio 1992, in modo che lo stesso assuma il seguente tenore: "La lottizzazione
deve essere realizzata interamente entro cinque anni a partire da oggi, data di stipula
del presente atto di rinnovo".
ARTICOLO 3
Le parti convengono e dichiarano, altresì, di considerare invariati e di confermare tutti i
restanti articoli della citata convenzione edilizia per Notar Rizzo Corallo del 23 gennaio
1980, così come già modificata ed integrata con i successi richiamati atti del 13 febbraio
1992 e del 28 giugno 1993, e fatti salvi eventuali ulteriori adeguamenti previsti dalle
leggi.
ARTICOLO 4
Le parti si danno atto che il rilascio del primo Permesso di Costruire degli edifici ancora
da realizzare è subordinato al rilascio del Permesso di Costruire nonché certificato
comunale di inizio lavori riferito al completamento delle opere di urbanizzazione.
ARTICOLO 5
Le parti si danno reciprocamente atto altresì che le opere di urbanizzazione primaria
ancora da realizzare nella lottizzazione in parola sono quelle previste nel computo
metrico estimativo contenuto nell'elaborato che, previa vidimazione delle parti, si allega
al presente atto sotto la lettera "B", e che il costo delle stesse ammonta ed Euro
168.316,36 (centosessantottomila trecentosedici virgola trentasei).
I lottizzanti confermano il proprio obbligo ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione
previste in detto computo metrico, nei termini innanzi previsti per il completamento della
lottizzazione e, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tale obbligo,
consegnano al Comune di Manfredonia la polizza N. emessa a favore
dello stesso Comune di Manfredonia in data dall'Agenzia di
della società di Assicurazione
per Euro 168.316,36 (centosessantottomila trecentosedici virgola trentasei),
corrispondente al valore delle opere di urbanizzazione ancora da eseguire quali risultano
dal sovrallegato computo metrico ritenuto congruo dall'Ufficio Tecnico Comunale.
ARTICOLO 6
Le parti convengono che il presente atto venga trascritto a favore del Comune di
Manfredonia e contro tutti i lottizzanti, esonerando i competenti uffici da ogni
responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7
Le spese del presente atto e relative sono a carico dei lottizzanti.
ARTICOLO 8
Il presente atto vincola immediatamente i lottizzanti mentre impegnerà il Comune di
Manfredonia soltanto dopo che lo stesso avrà ottenuto il visto di esecutorietà, ove
ancora necessario, e sarà stato annotato presso la competente Conservatoria.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere esatta
conoscenza di quanto in essi contenuto.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il
presente atto, del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura ai comparenti, che
lo approvano e lo sottoscrivono, con i testimoni e me Notaio, alle ore
L’atto consta di <numero fogli (n1)> fogli, scritti in parte con sistema elettronica da
persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, su <numero pagine (n1)>
pagine intere e su quanto della presente fin qui.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
________________________ ____________________________
A T T E S T A Z I O N E
La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici
3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
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