giancarlo rando - a.a. 2009/2010 la magistratura

Post on 01-May-2015

229 Views

Category:

Documents

4 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010

La magistratura

• Il potere giurisdizionale è il complesso degli organi cui è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale

- Funzione giurisdizionale: attività rivolta alla rileva-zione ed applicazione del diritto

Potere giurisdizionale

- Terzietà

- Iniziativa esterna

- Interviene in caso di violazione di norme

• Giurisdizione ordinaria

• Giurisdizione amministrativa

• Giurisdizione contabile

• Giurisdizione tributaria

• Giurisdizione militare

Potere giurisdizionale

I giudici ordinari:

Organi giudicanti

Organi requirenti: P.M.

Civili

Penali

Potere giurisdizionale

• Giurisdizione ordinaria:

• Organi giudicanti civili:1° Grado: - Giudice di pace

- Tribunale2° Grado: - Corte d’appello

• Organi giudicanti penali:1° Grado: - Giudice di pace

- Tribunale

2° Grado: - Corte d’appello

- Tribunale dei minorenni- Corte d’assise

- Corte d’assise d’appello- Tribunale della libertà

Potere giurisdizionale

Potere giurisdizionale

• Giurisdizione amministrativa:

1° Grado: Tribunali amministrativi regionali

2° Grado: Consiglio di Stato

• Giurisdizione in materia contabile:1° Grado: Sezioni regionali della Corte dei conti

2° Grado: Corte dei conti

• Giurisdizione in materia tributaria:1° Grado: Commissioni tributarie locali

2° Grado: Commissione tributaria centrale

Potere giurisdizionale

Principi costituzionali in tema di giurisdizione

• Principio del giudice naturale precostituito (art. 25, Cost.)

• La giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101, Cost.)

• Partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia (art. 102.3, Cost.)• Il giudice è soggetto solo alla legge (art. 101.1, Cost.)

• La legge assicura l’indipendenza dei P.M. e dei giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108, Cost.)

Potere giurisdizionale

Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue)

• Obbligatorietà dell’azione penale (art. 112)

• Obbligo di motivazione del provvedimento (art. 111, c. 6):

- funzione endo-processuale;- funzione extra-processuale.

• Ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (art. 111, c. 7)

Potere giurisdizionale

Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue)

• Diritto di difesa (art. 24, Cost.)

Diritto azionabile sia contro i privati che contro lo Stato (art. 113, Cost.)

Contenuti: - Garanzia del contraddittorio tra le parti

- Imparzialità e terzietà del giudice

Potere giurisdizionale

Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue)

• Principio del giusto processo (nuovo art. 111 Cost.)

- Legge cost. n. 2/1999

- Contenuti:

- Richiama l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

- parità nel contraddittorio, - terzietà del giudice,

- durata ragionevole del processo.

Potere giurisdizionale

Status giuridico dei magistrati

• Accesso attraverso concorso (art. 106.1, Cost.)

• Magistrati si differenziano “solo per diversità di funzioni” (art. 107.3, Cost.)

• La magistratura è un ordine autonomo e indipendente (art. 104.1, Cost.)

Potere giurisdizionale

L’indipendenza della magistratura (art. 104)

• Autonomia: garanzia che opera all’interno dell’ordine giudiziario stesso a favore di cia- scun magistrato contro i condizionamenti di altri magistrati (indipendenza interna)

• Indipendenza: è riferita all’ordine giudiziario nel suo complesso e garantisce dai condiziona- menti di altri poteri diversi dalla magistratura (indipendenza esterna)

Potere giurisdizionale

Garanzie costituzionali dell’indipendenza

• Inamovibilità dei giudici (art. 107)• Norme per l’accesso agli uffici giudiziari (art. 106)• Rapporto diretto con la polizia giudiziaria (art. 109)

• Limiti eventuali all’iscrizione a partiti politici (art. 98)• Riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario (art. 102)• Distinzione dei magistrati solo per diversità di funzioni (art. 107)• Soggezione alla sola legge (art. 101, c. 2)

Potere giurisdizionale

La responsabilità dei magistrati

• Responsabilità disciplinare: violazione degli ob- blighi assunti verso lo Stato in virtù del rappor- to di servizio

- Competenza: CSM

• Responsabilità civile: nei confronti delle parti o di altri soggetti a causa di errori o inosservanze com- piute nell’esercizio delle funzioni (l. 117/1988)

- Competenza: Magistratura ordinaria

- Azione contro lo Stato, poi rivalsa sul magistrato

CSM

Il Consiglio superiore della magistratura

• Origini: Legge c.d. “Orlando, n. 511/1907, crea il CSM, ma solo con funzioni consultive

• Costituzione repubblicana (art. 104-106) pone i prin- cipi fondamentali, rinviando poi alla legge ordinaria

CSM

• Composizione mista (art. 104, Cost.):

– c. 2: Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica

– c. 3: ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale presso la Corte di Cas- sazione

– c. 4: gli altri membri sono eletti per 1/3 dal Parla- mento (in seduta comune), e per 2/3 da tutti i ma- gistrati ordinari

CSM

N.B. - Costituzione non fissa il numero, ma solo la proporzione tra la componente togata e laica

• L. 195/1958: 33 membri totali, 3 di diritto, 10 eletti dal Parlamento e 20 dai magistrati

• L. 44/2002: i membri elettivi sono ridotti a 24, 8 eletti dal Parlamento, e 16 dalla magi- stratura

- Il numero è fissato dalla legge ordinaria

CSM

Elezione dei membri del CSM

• Componente parlamentare:

– Camere in seduta comune;– Scrutinio segreto;

– maggiornza dei 3/5 dei componenti l’As- semblea, che poi scende ai 3/5 dei votanti.

• Componente della magistratura:

– fino al 2002: sistema elettorale proporzio- nale plurinominale in collegio unico– l. 44/2002: prevede tre distinti collegi a seconda delle funzioni svolte

CSM

Organizzazione interna

• Presidente (Presidente della Repubblica)

• Vice-presidente (eletto tra i membri laici)

• Plenum

• Commissioni e sezioni

- Sezione disciplinare (art. 4, l. 195/58)

CSM

• Funzioni del CSM

• Di proposta, in relazione ai servizi attinenti alla giustizia

• Consultive, sui ddl in materia di ordinamento giudiziario

• Deliberative:

- assunzioni, assegnazioni di sedi, promozioni e altri provvedimenti sullo status di magistrato;- nomina e revoca dei giudici di pace;- sanzioni disciplinari.

CSM

Azione disciplinare

• Titolarità dell’azione: Ministro della giustizia e procuratore generale presso la Cassazione

• La decisione spetta alla Sezione disciplinare

• Tale decisione è poi sottoposta al plenum del CSM

Responsabilità disciplinare per violazioni di doveri connessi all’esercizio della funzione giurisdiziona-le, tali che ledano il prestigio della magistratura

top related