antiriciclaggio: i controlli della guardia di finanza · diritto tributario presso...

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ANTIRICICLAGGIO: I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA a cura del Dott. Giovanni Barbato Esperto fiscale e antiriciclaggio, Responsabile Internal Audit/Odv Veronafiere, Cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona, relatore in corsi e convegni, autore di testi in materia fiscale e penale, già ufficiale della Guardia di Finanza

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ANTIRICICLAGGIO:I CONTROLLI DELLA

GUARDIA DI FINANZA

a cura del Dott. Giovanni Barbato

Esperto fiscale e antiriciclaggio, Responsabile Internal Audit/Odv Veronafiere, Cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona, relatore in corsi e convegni, autore di

testi in materia fiscale e penale, già ufficiale della Guardia di Finanza

1° modulo

Evoluzione della normativa, novità sotto il profilo soggettivo,le prestazioni oggetto di adeguata verifica e le esclusioni

EVOLUZIONE NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

III DIRETTIVA

2005/60/CE

D.LG 231/2007

in vigore dal

29.12.2007

IV DIRETTIVA in fase definizione in

sede europea

ALCUNE NOVITA’ IV DIRETTIVA

LE PRESTAZIONI SOGGETTE ED ESENTI DA ADEGUATA

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Destinatari

� Soggetti ad obblighi limitati (ex art.10, comma 2);

� Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività

finanziaria (ex art.11);

� Professionisti (ex art.12);

� Revisori contabili (ex art.13);

� Altri soggetti (ex art.14).

NOVITA’ DEL DECRETO CORRETTIVO ANTIRICICLAGGIO

Art. 12Professionisti

•1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:•1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;•2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;•3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;•4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;•5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

Specifiche limitazioni sono previste per i notai e gli avvocati

• ai sensi dell’art. 12 del decreto 231/2007 sono assoggettati all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette limitatamente ad una parte dell’attivitàesercitata

PRESTAZIONI RICOMPRESE

quando in nome o per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione

di natura finanziaria o immobiliare

E quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti le seguenti attività:

Oggetto attivitàààà esercitata

Trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivitààààeconomiche

Gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni

Apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli

Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’’’’amministrazione di societàààà

Costituzione, gestione o amministrazione di societàààà, enti, trust o soggetti giuridici analoghi

Prestatori di servizi relativi a societàààà e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c), ossia dottori commercialisti, esperti contabili, notai

ed avvocati, nonchéééé ogni altro soggetto che rende i servizi dei periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attivitàààà in materia di contabilitàààà e

tributi

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art.16 del decreto

• 3) Tutte le volte che la prestazione risulta di valore indeterminato o indeterminabile.

• 4) Se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo(indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile);

• 5) Se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente

Professionisti

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E OBBLIGHI

a pag. 38 della dispensa

a pag. 39 della dispensa

a pag. 39 della dispensa

a pag. 40 della dispensa

2° modulo

Le esclusioni dall’adeguata verifica della clientela

ESONERI

a pag. 37 della dispensaESONERI

Esclusioni: modifiche recate dal decreto correttivo

• Esenzione: gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione «delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali»

novità

DICHIARAZIONI FISCALI

Art. 12.

Professionisti

3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni

derivanti da obblighi fiscali (“della dichiarazione dei della dichiarazione dei

redditiredditi””) e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

DICHIARAZIONI FISCALI

• La terminologia finora usata, «dichiarazioni dei redditi», limitava in modo ingiustificato il campo di esonero: di conseguenza, la redazione delle dichiarazioni ICI, delle dichiarazioni di successione, dell’IVA, ecc. erano soggette a tutti gli obblighi antiriciclaggio.

• Per le attività inerenti alla redazione e alla trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali resta in vigore l’obbligo di segnalazione delle eventuali operazioni sospette.

DICHIARAZIONI FISCALI

F24

I rappresentanti del Mef, nelle risposte ai quesiti fornite il 20 maggio 2010 nella teleconferenza sull'antiriciclaggio organizzata in collaborazione con l'Ungdcec, hanno chiarito che, derivando i successivi pagamenti attinenti al pagamento degli F24 da obbligazioni principali abrogate (dichiarazioni fiscali), non pare dubbio che anche le registrazioni di detti versamenti, derivanti da obbligazioni secondarie, decadano a seguito della decadenza della obbligazione principale.

Importante

NO ADEGUATA VERIFICA

DICHIARAZIONI FISCALI

• Quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell’art.16, lett.d, gli obblighi di adeguata verifica, e quindi di registrazione, devono essere adempiuti anche per tali attività nonostante l’esonero.

Per le attività inerenti alla redazione e alla trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali resta in vigore l’obbligo di segnalazione delle eventuali operazioni sospette.

Attenzione

DICHIARAZIONI FISCALI

SONO ESCLUSI (art.12, co.3, DLgs.231/07)Dagli obblighi di adeguata verifica della clientela;Dagli obblighi di registrazione in archivio.

RESTANO OBBLIGATORIE� La segnalazione di operazioni sospette� La comunicazione di violazioni ultrasoglia di contanti

ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONSULENZA DEL LAVORO

ESONERI

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N.2 DEL 27.05.2013

• DNe consegue, che rientrano non solo l'elaborazione dei cedolini, ma anche tutte le attività annesse e connesse alla gestione del personale.

• E pertanto, per tutte le prestazioni tipiche dell’amministrazione del personale non esistono obblighi in relazione all’adeguata verifica e registrazione della clientelaD

a pag. 36 della dispensa

Risposta MEF

nota prot. 65633 del 12 giugno 2008

• La tenuta della contabilità è una prestazione professionale che rientra nell’ipotesi di cui all’art. 16, lett. a), qualora abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro.

• Altrimenti, rientra nella lett. c) del medesimo articolo, alla luce di un’interpretazione estensiva del concetto di “operazione” (come definita nell’art. 1, lett. l). D’altronde, tutti i casi di esclusione dagli obblighi dettati nel d.lgs. n. 231/2007 sono stati espressamenteprevisti e sono di stretta interpretazione, in quanto norme di eccezione.

Quesito: tenuta contabilità?

ESONERI

Risposta MEF

nota prot. 65633 del 12 giugno 2008

• La tenuta della contabilità è una prestazione professionale che rientra nell’ipotesi di cui all’art. 16, lett. a), qualora abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro.

• Altrimenti, rientra nella lett. c) del medesimo articolo, alla luce di un’interpretazione estensiva del concetto di “operazione” (come definita nell’art. 1, lett. l). D’altronde, tutti i casi di esclusione dagli obblighi dettati nel d.lgs. n. 231/2007 sono stati espressamenteprevisti e sono di stretta interpretazione, in quanto norme di eccezione.

Quesito: tenuta contabilità?

ESONERI

• Per il CNDCEC le operazioni di consulenza, in particolare le consulenze contrattuali e aziendali, sono oggetto di verifica solo qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 1, co. 2, lett. l, del D.lgs. n. 231/2007, ossia nei casi di

• “attività determinata o determinabile, finalizzata ad un

obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale

modificativo della situazione giuridica esistente, da

realizzarsi tramite una prestazione professionale”.

CONSULENZE

Novità Organi di controllo

Esonero dagli obblighi di eseguire l’adeguata verifica della clientela, di registrare i dati e di far partire le segnalazioni all’UIF per i professionisti che fanno parte degli Organi di controllo, comunque denominati:

Decreto correttivo: nuove esenzioni e nuovi obblighi

- collegio sindacale; - consiglio di sorveglianza;- comitato di controllo di gestione;- organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;- di tutti gli altri soggetti incaricati del controllo di gestione

ESONERI

• La formulazione della norma rende esplicito che, ovviamente, gli organi di controllo sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione, sia quando rivestono tale funzione nelle societàdestinatarie della normativa antiriciclaggio, sia, simmetricamente, quando ricoprono tale funzione presso altre società ..

Conseguenze

ESONERI

PRECLUSIONI

Il collegio sindacale con incarico di controllo contabile, in forza del disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 231/2007, èsoggetto alla normativa antiriciclaggio.

ESONERI

Serve a precisare che quando tali soggetti rivestono la carica presso soggetti destinatari della normativa, vige il compito di verificare il rispetto delle norme da parte degli intermediari vigilati.

Nell’ambito dei compiti di vigilanza tali organi devono comunicare le infrazioni alla normativa commesse nella società, di cui hanno notizia, in tema di:

�rispetto delle disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica;

�di organizzazione, di registrazione, di procedure e controlli interni;

�di infrazione alla normativa sull’utilizzo del contante e dei titoli al portatore

rispettivamente alle Autorità di vigilanza di settore e al Ministero dell’economia; essi devono, inoltre, comunicare al titolare dell’attività o al legale rappresentante le infrazioni delle disposizioni in tema di segnalazione di operazioni sospette.

L’inciso «fermo restando il rispetto del disposto dell’art. 52»

Decreto correttivo: nuove esenzioni e nuovi obblighiESONERI

ORGANI DI

CONTROLLO DI SOCIETÀ NON

DESTINATARIE DEL D.LGS. N.231/07

Obblighi antiriciclaggio

- adeguata verifica;

- registraizone; - segnalazione

operazioni sospette

Comunicazioni violazioni alle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al

portatore

Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo di gestione

NO *

NO (secondo interpretazione Cndcec)

Revisore contabile

SI

SI

Collegio sindacale con controllo contabile

SI

SI

* Rimane comunque l’onere di una generale vigilanza sulla normativa antiriciclaggio.

Decreto correttivo: nuove esenzioni e nuovi obblighiESONERI

ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ

DESTINATARIE DEL D.LGS. N.231/07

Obblighi antiriciclaggio:

- adeguata verifica;

- registraizone; - segnalazione

operazioni sospette

Comunicazioni violazioni alle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al

portatore

Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo di gestione

NO *

NO, in via diretta. L’obbligo però appare assorbito da

quello di cui all’art.52, comma 2,

lett.c) avente analogo contenuto

Revisore contabile

SI

SI L’obbligo appare comunque

assorbito da quello di cui all’art.52,

comma 2, lett.c) avente analogo

contenuto

Collegio sindacale con controllo contabile

SI

SI L’obbligo appare comunque

assorbito da quello di cui all’art.52,

comma 2, lett.c) avente analogo

contenuto

* Rimane comunque l’onere di una generale vigilanza sulla normativa antiriciclaggio e

sussistono del pari gli specifici doveri fissati dall’art.52 a carico degli organi di

controllo.

ESONERI

Secondo un orientamento del MEF (non ancora pubblicato), in merito agli obblighi antiriciclaggio degli amministratori di società si sostiene che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), del d.lgs. 231/07 tali adempimenti non riguardino tutti gli amministratori professionisti, ma esclusivamente i notai e gli avvocati che svolgano professionalmente costituzione, gestione o amministrazione di società

NOVITA’

Revisori: modifiche recate dal decreto correttivo

• i revisori, come gli altri professionisti, dovranno procedere all’adeguata verifica del cliente ed al controllo dei dati acquisiti.

ORGANI DI CONTROLLOORGANI DI CONTROLLO

• Con una modifica all’art. 16, comma 2, viene sistemata quella che appariva una incongruenza. Era infatti previsto che i revisori contabili osservano gli obblighi di «identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti»; per effetto della modifica, invece, anche i revisori, come gli altri professionisti, dovranno procedere all’adeguata verifica del cliente ed al controllo dei dati

acquisiti.

REVISORI

• Anche per i revisori, deve avvenire l’identificazione del titolare effettivo oltre che del cliente, sulla base di un approccio basato sul rischio, correlata alle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione richiesta e seguita dal controllo costante nelcorso della prestazione professionale.

• Vengono apportate opportune modifiche, nell’art. 16, comma 2, all’indicazione dei casi nei quali i revisori contabili sono chiamati ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica. Viene eliminata la lett. a) (prestazione professionale che ha ad oggetto mezzi di pagamento) ed inserita la lett. c) (operazione di valore indeterminato o non determinabile).

Conseguenze

ORGANI DI CONTROLLO

3° modulo

L’adeguata verifica della clientela

Astensione: modifiche recate dal decreto correttivo

Obbligo di astensione

novità

ASTENSIONE

�Quando il soggetto onerato non è messo nelle condizioni di assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non può instaurare un rapporto continuativo néeseguire operazioni o prestazioni professionali. Se il rapporto è già in essere anteriormente all’obbligo di effettuare la verifica della clientela il soggetto onerato deve rinunciare a proseguire l’incarico (Art. 23, comma 1°).

�Nella previgente formulazione doveva in questi casi, inoltre, valutarsi se opportuno effettuare la segnalazione all’UIF.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

ASTENSIONE

OBBLIGO DI ASTENSIONE

La nuova formulazione dell’art.23 contenuta nel correttivo rende ora esplicito che:

�quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggette al decreto, prima

di effettuare la segnalazione di operazione sospetta, si astengono dall’eseguire l’operazione per consentire all’UIF di esercitare il potere di sospensione;

�quando l’astensione non è possibile, perché sussiste un obbligo di legge a ricevere l’atto, permane comunque l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta.

ASTENSIONE

� Conferma obbligo di astensione prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione dall’eseguire le operazioni per le quali si sospetti una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

� Conferma obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41, qualora l’astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata o l’astensione possa ostacolare le indagini.

DM 16.04.2010

ASTENSIONE

• Il D.Lgs. 19.9.2012, n.169 ha introdotto all’art.23 il comma 1-bis, il quale prescrive che, quando non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, relativamente ai rapporti continuativi già in essere o alle prestazioni professionali in corso di realizzazione, le società o i professionisti devono restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.

NOVITA’

Modifiche recate dal decreto correttivo

Tempi di esecuzione dell’adeguata verifica – Art.22

novità

TEMPI DI ESECUZIONE

• La previgente formulazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007 prevedeva che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicassero a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita .

TEMPI DI ESECUZIONE

Decreto correttivo

• Il decreto correttivo ha modificato la norma e prevede ora che «per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente».

Nuova norma

TEMPI DI ESECUZIONE

• Per i clienti che erano già tali prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007, per i quali era stata unicamente esperita l’identificazione, gli obblighi di adeguata verifica (identificazione del titolare effettivo, informazioni

sullo scopo e sulla natura della prestazione, ecc.) devono essere adempiuti al primo «contatto utile» con

il cliente.

Conseguenze

TEMPI DI ESECUZIONE

Per CNDCEC é necessario circoscrivere la nozione di “primo contatto utile”.

� “Il nuovo contatto utile deve essere interpretato nel senso di “incontro” con il cliente, a prescindere dal fatto che venga modificata la situazione in essere.

� Ove, al contrario, la situazione in essere subisca modificazioni (ad es. a seguito del conferimento di un nuovo incarico, della modifica di un incarico precedentemente conferito, della modifica dei soggetti connessi all’incarico), ovvero il professionista venga a conoscenza dell’esistenza di situazioni di rischio, l’adeguata verifica deve essere anticipata senza attendere il “primo contatto utile”.

TEMPI DI ESECUZIONE

4° modulo

Titolare effettivo

Modifiche recate dal decreto correttivo

Titolare effettivo

novità

TITOLARE EFFETTIVO

Adempimenti a carico del

soggetto obbligato(art. 18)

• a) Identificare il cliente e verificarne l’attività sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente

• b) identificare l’eventuale titolareeffettivo e verificarne l’identità

TITOLARE EFFETTIVO

Adempimenti a carico del soggetto

obbligato(art. 18)

• c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale

• d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

TITOLARE EFFETTIVO

• Ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.u il titolare effettivo èstato fino ad oggi definito dal legislatore come la persona o le persone fisiche che , in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata

un’operazione o un’attività.

“TITOLARE EFFETTIVO” DEFINIZIONE PREVIGENTE

COSA SI INTENDE ORA PER “TITOLARE EFFETTIVO”

• La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività

• Nel caso di entità giuridica secondo i criteri di cui all’allegato tecnico :� la persona o le persone che, in ultima istanza

possiedono o controllano tale entità� la persona o le persone che ne risultano

beneficiari».

novità

TITOLARE EFFETTIVO

• Definizione più corretta, sia in termini di esegesi che sotto profilo giuridico anche se il rimando all'allegato tecnico (non modificato), non cambia di fatto i termini che qualificano il controllo societario e delle altre entità giuridiche.

Non sono state apportare modifiche all’allegato tecnico che rappresenta lo strumento da utilizzare per l’individuazione del titolare effettivo in presenza di società e di altre entità giuridiche (persone fisiche che detengono una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente)

TITOLARE EFFETTIVO

• Per CNDCEC la modifica apportata alla definizione di “titolare effettivo” introduce, accanto al concetto di possesso o controllo proprio delle società, quello di beneficiario proprio delle altre entità giuridiche. Sotto questo aspetto, il correttivo semplicemente specifica un elemento che nella previgente normativa trovava indicazione solo nell’allegato tecnico (D.Lgs. 231/2007, Allegato tecnico, art. 2).

• Secondo CNCDEC per l’individuazione del titolare effettivo nel caso di società, la relazione al Decreto sembra confermare che trovano applicazione le nozioni di controllo contenute nel codice civile e nel testo unico in materia di intermediazione finanziaria

LINEE GUIDA DEL CNDCEC

Ai sensi dell’art. 19, l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo sono effettuate contestualmente all’identificazione del cliente: il titolare effettivo deve quindi essere identificato nello stesso momento in cui viene identificato il cliente e proprio il cliente ha l’obbligo di fornire, in forma scritta e sotto la propria responsabilità (anche penale, ai sensi dell’art. 55), tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza ai fini dell’identificazione del titolare effettivo.

Da un punto di vista operativo, dunque, è il cliente che, ai sensi dell’art. 21:

• dichiara l’esistenza, eventuale, di un diverso titolare effettivo;

• fornisce al professionista le informazioni necessarie per l’identificazione dello stesso.

Sotto il profilo operativo, dunque, si ritiene che l’identificazione del titolare effettivo debba essere effettuata dal professionista, sulla scorta delle informazioni ricevute dal cliente ovvero mediante l’utilizzo delle altre modalitàsuggerite dall’art. 19, comma 1, lett. b)

LINEE GUIDA DEL CNDCEC

Alcune ipotesi:

a) Il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto: non vi sono altri titolari effettivi.

b) Il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona fisica titolare effettivo: deve fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare effettivo.

c) Il cliente è una società o un ente: la persona fisica, che rappresenta la società o l’ente, deve fornire le complete generalità dell’eventuale/i titolare/i effettivo/i ovvero della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino l’entità giuridica.

LINEE GUIDA DEL CNDCEC

Resta inteso che, ove il cliente dichiari di non conoscerele generalità del titolare effettivo, il professionista dovràvalutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della determinazione del relativo livello di rischio.

Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, accanto all’obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo è specificatamente previsto l’obbligo per il professionista di adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo dello stesso cliente..

LINEE GUIDA DEL CNDCEC

Nell’esempio sopra riportato il CNDCEC

individua i titolari effettivi nelle persone fisiche G

(quota di partecipazione indiretta del 35%) e H (quota di partecipazione indiretta

del 28%).

ADEGUATA VERIFICA

Nell’ipotesi sopra riportata la persona

fisica H risulta detenere solo il 18,72% del

cliente A. Però l’analisi della

catena partecipativa evidenzia che H

controlla E, che E controlla D e che D

controlla A

ADEGUATA VERIFICA

Indicazioni fornite dal Mef nelle risposte ai quesiti nel corso della teleconferenza del 20 maggio 2010

• E’ stato richiesto al Mef se, nel caso di societàcontrollata al 60% da una società di investimento di diritto lussemburghese, il professionista incaricato della tenuta della contabilità della controllata debba identificare oltre che gli amministratori della controllata anche quelli della societàlussemburghese ma non anche i titolari effettivi della controllante (soci di riferimento della controllante) .

TITOLARE EFFETTIVO

Indicazioni fornite dal Mef nelle risposte ai quesiti nel corso della teleconferenza del 20 maggio 2010

• Sul punto il Mef ha precisato che l'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 231/2007 pone l'obbligo a carico del professionista di identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; il successivo articolo 23, stabilisce altresì che nell'ipotesi in cui il professionista non sia in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica previsti dal citato articolo 18, il professionista medesimo non deve eseguire o interrompere la prestazione professionale valutando anche la possibilità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Uif.

• Nel caso prospettato per il Mef è necessario conoscere il titolare effettivo della società lussemburghese, così come individuato dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato tecnico al citato dlgs 231/2007; nel caso in cui non si riesca ad individuare il titolare effettivo, il professionista dovrà astenersi dalla prestazione professionale ovvero interromperla e valutare l'eventuale esistenza dei presupposti per effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

TITOLARE EFFETTIVO

• Potrebbe realizzarsi il caso in cui, pur analizzando l’intera catena di controllo, nessuno dei soci persone fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente; situazione per cui non risulterebbe esserci, in base a questo criterio, un titolareeffettivo.

• In questo caso, come per l’ipotesi di individuazione del titolare effettivo sulla base dell’accennato criterio, al momento dell’identificazione del titolare effettivo dovrà essere considerata anche l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente (ad esempio: patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente)

ADEGUATA VERIFICA

• Con la nota del 9 aprile 2009 prot. 29165 il Ministero dell’economia e delle finanze, è stato infatti chiamato, dal Consiglio Nazionale del Notariato, a fornire alcuni chiarimenti in ordine ad atto notarile in cui compare una società fiduciaria.

SOCIETA’ FIDUCIARIE

Per MEF l’obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere adempiuto:

• sia nei confronti della società fiduciaria propria cliente,

• sia nei confronti del fiduciante quale titolare effettivo.

Le società fiduciarie pertanto dovranno fornire al notaio, ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto, tutte le informazioni necessarie.

5° modulo

La registrazione delle operazioni

Obbligo di registrazione e conservazione dei dati

• I professionisti, assolta l’identificazione dei clienti, dovranno procedere a registrare tempestivamente e conservare le informazioni in un archivio

I DATI CHE DOVRANNO ESSERE REGISTRATI IN ARCHIVIO:

Rapporti continuativi e

prestazioni professionali

4la data di instaurazione del rapporto

4i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo

4le generalità dei soggetti delegati a operare per conto del titolare del rapporto

4il codice del rapporto (se previsto)

DATI DA REGISTRARE

Operazioni di importo pari o

eccedente

i 15.000 €

(anche se frazionate)

4la data dell’operazione4la causale 4l’ importo dell’operazione4la tipologia dell’operazione4i mezzi di pagamento

utilizzati4i dati identificativi del

soggetto che effettua l’operazione

4i dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera

DATI DA REGISTRARE

Registrazione titolare effettivo

• Modifica all'art. 36, commi 1 e 2, che impone ai destinatari del decreto la registrazione dei dati anche di quest'ultimo.

• L'eventuale adeguata verifica (e di rischiosità) del titolare effettivo, che in molti casi il professionista e gli intermediari potrebbero conoscere solo per interposta persona (di norma l'amministratore della società), può

risultare operativamente in molti casi non agevole.

TITOLARE EFFETTIVO

• Decorrenza degli obblighi di registrazione del titolare effettivo.• “Il decreto legislativo 231/2007 ha introdotto maggiori obblighi di

customer due diligence imponendo ai soggetti destinatari della normativa non solo l'obbligo di identificazione ma anche di effettuare l'adeguata verifica della clientela. In tale ambito, riveste carattere fondamentale l'obbligo di identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità. Pertanto fin dal 29/12/2007, i professionisti sono tenuti a richiedere ai clienti l'esistenza del titolare effettivo, a farsi rilasciare per iscritto dagli stessi le informazioni necessarie e aggiornate. Per quanto attiene la registrazione del titolare effettivo, èopportuno premettere che le modalità di registrazione previste dal dlgs56/2004 consistono nella istituzione di un archivio informatico secondo le modalità di cui al regolamento 141/2008 ovvero nell'istituzione del registro della clientela, nel quale conservano i dati identificativi del cliente mentre gli ulteriori dati e informazioni nonché la documentazione sono conservati nel fascicolo di studio.

Risposte MEF 20.05.2010

TITOLARE EFFETTIVO

Risposte MEF 2010

• Con il provvedimento 141/2006, l'allora Uic ha dettato standard tecnici per la tenuta dell'archivio informatico. Il successivo dlgs231/07 ha confermato le modalità di registrazione sopra richiamate prevedendo, tra l'altro, all'art. 38, comma 7, che ilministero della giustizia emani disposizioni applicative in ordine alle modalità di registrazione dei professioni che però, a tutt'oggi, non sono state emanate.Conseguentemente, come chiarito dal ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 125367 del 19/12/07, trovano ancora applicazione le disposizioni contenute nel provvedimento 141/2006 che ovviamente non contenevano alcuna indicazione in ordine alla modalità di registrazione del titolare effettivo. Ne deriva che il professionista è comunque tenuto ad identificare l'eventuale titolare effettivo e a verificarne l'identità ma tali informazioni non saranno registrate nell'archivio informatico bensì conservate nel fascicolo di studio.”

TITOLARE EFFETTIVO

Modifiche recate dal decreto correttivo

Registrazione dei dati in archivio

novità

TEMPITEMPI

Decreto correttivo

• All’articolo 38, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis che definisce i nuovi termini di registrazione per i professionisti

TEMPI

MODIFICHE AI TEMPI E MODALITÀDI REGISTRAZIONE

Il correttivo contiene una modifica che, in simmetria con i termini di registrazione previsti per i rapporti continuativi daparte degli intermediari finanziari, specifica l’obbligo di registrazione nei 30 GIORNI:�dall’accettazione dell’incarico professionale;�dall’eventuale conoscenza successiva di ulterioriinformazioni, per le variazioni; � o dal termine della prestazione professionale, per la fine o la cessazione della prestazione professionale.

Art.38 comma 1 bis

Novità

TEMPI

• Anticipare il momento della registrazione delle informazioni alla data di accettazione dell’incarico professionale.

• Differire l’obbligo in commento al momento in cui si viene a conoscenza di ulteriori informazioni, rispetto a quelle che si avevano a disposizione al momento dell’assunzione dell’incarico.

• Esempio: se al momento dell’accettazione dell’incarico, il professionista ha già a disposizione tutte le informazioni relative al cliente, la registrazione delle stesse dovrà essere effettuata in tale data, mentre sarà invece differita laddove si creda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un momento successivo (es. nel caso di operazioni societarie).

TEMPI

ATTENZIONE

• L’inciso «ferma l’ordinaria validità dei documenti d’identità » potrebbe significare che non si intende quale variazione da registrare, per i professionisti, il rinnovo dei documenti di identificazione.

TEMPI

RISPOSTE MEF QUESITI ITALIA OGGI

• Ai sensi dell'ari. 38, comma 1-bis, registrano tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale i dati indicati nell'ad. 36.

• Tale possibilità è da intendersi alternativa (rispetto alla registrazione dall'assunzione dell'incarico) per le sole prestazioni «per esecuzione immediata o anche per quelle continuative? Per esempio se un professionista assume la tenuta di una contabilità o una revisione contabile, può registrare la prestazione in archivio al termine della stessa (presumibilmente dopo alcuni anni dall'accettazione dell'incarico, senza rischiare alcuna sanzione) o deve provvedere (come peraltro ritiene il Cndcec) alla registrazione entro il termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, intendendosi la registrazione relativa al termine della prestazione attinente alla registrazione della «cessazione della prestazione»?

QUESITI

• La disposizione contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 38 è tassativa, nel senso che il professionista deve provvedere, entro 30 giorni, dal verificarsi di una delle situazioni indicate nel comma. La registrazione deve, infatti, essere tempestiva e la previsione del comma 1 bis dell'articolo 38 ha, appunto. precisato con maggiore chiarezza il termine e la circostanza a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni. Pertanto. nel caso di assunzione, da parte di un professionista, di un incarico professionale consistente nella tenuta della contabilità, i 30 giorni decorrono dall'accettazione dell'incarico

RISPOSTE MEF QUESITI ITALIA OGGI

QUESITI

Archivio e Registrazione

RISPOSTE MEF QUESITI ITALIA OGGI

• Un professionista ha attivato un archivio cartaceo, a un certo punto decide di passare all'archivio informatico. Che cosa deve fare?

• A) conservare il cartaceo - fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono sull'informatico

• B) riversare tutto il cartaceo nell'informatico, • C) reinserire nel software, al fine di gestire eventuali

future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico?

QUESITI

• Nell'ipotesi prospettata il professionista è tenuto a conservare il cartaceo (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche), fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono nell'archivio informatico e reinserire in quest'ultimo, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es, tenuta contabilità) alla date di passaggio dal cartaceo all'informatico.

RISPOSTE MEF QUESITI ITALIA OGGI

QUESITI

RISPOSTE MEF QUESITI ITALIA OGGI

• Un professionista ha attivato l'archivio informatico utilizzandoun software, che decide di cambiare. In tal caso dovrà:

• A) conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche, ecc e fissare una data di passaggio per cuitutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software;

• B) riversare tutto l'archivio nel nuovo software?

• C) Con riferimento ai clienti e agli incarichi conferiti prima del cambio software, reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni “in corsa” (la tenuta contabilità) alla data di cambio?

QUESITI

• Nell'ipotesi prospettata il professionista è tenuto a conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche ecc, fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software e reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni «in corso» (es tenuta contabilità) alla data d cambio.

RISPOSTE MEF QUESITI ITALIA OGGI

QUESITI

Modifiche recate dal decreto correttivo

Cambiano le regole per la registrazioneper l’adeguata verifica con modalità

semplificate

novità

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Ai sensi dell’art.25 i soggetti onerati hanno facoltà compiere adeguata verifica di tipo semplificato se sussistono,

alternativamente:

•Requisiti soggettivi (commi 1 e 3) e cioè il cliente è uno dei soggetti individuati dalla norma destinatari degli obblighi antiriciclaggio e, in relazione all’attività finanziaria da essi svolta, sottoposti ad obblighi di iscrizione in appositi albi e a vigilanza e controlli da parte delle autorità di settore (tra cui ora Società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato).

•Requisiti oggettivi (comma 6) e cioè una serie di prodotti tassativamente elencati (contratti di assicurazione vita, forme pensionistiche complementari, ecc.).

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Decreto correttivo

• L’aggiunta del comma 6-bis all’art. 36 esplicita che l’adempimento della registrazione non è richiesto nell’ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica.

• Il destinatario della normativa è tenuto a raccogliere le informazioni ed i documenti che attestano la qualifica del cliente quale soggetto a verifica semplificata, ma non ètenuto a registrare la documentazione acquisita.

novità

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Nota 116098 del 17.12.2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

� Già il Ministero aveva sostenuto che, mancando la fase di acquisizione delle informazioni necessarie per assolvere gli adempimenti di adeguata verifica, gli obblighi di registrazione non trovavano esecuzione.

� Per MEF in ogni caso, ai sensi del comma 4 dell’art.25, i destinatari degli obblighi sono sempre tenuti a dimostrare, mantenendone adeguata evidenza di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tale articolo.

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

⇒ Anche nei casi in cui trovano applicazione gli obblighi semplificati, occorre pur sempre effettuare la prima delle attività in cui consta l’adeguata verifica: l’identificazione del cliente, la verifica della sua identità e la verifica dell’esistenza del potere di rappresentanza.

⇒ La semplificazione opera invece con riferimento alle altre attivitàin cui consta l’adeguata verifica, che non dovranno, quindi, essere espletate:

• identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità;

• richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;

• controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Linee guida del CNDCEC

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

• I professionisti sono comunque tenuti a dimostrare, mantenendone adeguata evidenza, di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste.

• Ai sensi dell’art. 25, comma 5, il professionista che abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata sia inattendibile, ovvero non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie, dovrà applicare gli obblighi ordinari (o rafforzati, ove ne sussistano i presupposti)

• Rimangono comunque immutati gli obblighi di conservazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

Linee guida del CNDCEC

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

6° modulo

Black list antiriciclaggio

• Il D.L. 78/2010 stabilisce una serie innovazioni nella procedura di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti alla disciplina antiriciclaggio, introducendo contestualmente una nuova black list antiriciclaggio e nuove sanzioni per chi non si adegua.

BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

integra

Art. 36 del D.L. 78/2010

Art. 28 del D.Lgs. 231/2007

BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

Si ricorda che l’art.28 pone già obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

in presenza di un rischio più

elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

quando il cliente non èfisicamente

presente

in caso di prestazioni professionali con

persone politicamente esposte

residenti in un altro Stato comunitario o in

un Paese terzo

BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria

individuare con proprio decreto

lista di Paesi

in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in

materia fiscale e questo sulla base delle decisioni assunte dal GAFI e

dall'OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione

dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del

terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella

cooperazione bilaterale

BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

Gli enti e le persone soggetti alla disciplina antiriciclaggio

1

si devono astenere

dall'instaurare un

rapporto continuativo,

eseguire operazioni o

prestazioni professionali

si devono astenere

dall'instaurare un

rapporto continuativo,

eseguire operazioni o

prestazioni professionali

2

devono porre fine al

rapporto continuativo

o alla prestazione

professionale già in

essere

devono porre fine al

rapporto continuativo

o alla prestazione

professionale già in

essere

di cui siano direttamente o indirettamente parte societàfiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto con cui si andrà definire la black list

BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

• il legislatore precisa che tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi black listdi cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.

ATTENZIONE

BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

Obblighi astensione/rinuncia per professionisti/intermediari finanziari

Black list

antiriciclaggio

Obbligo per

intermediari

finanziari e

professionisti

� Rinunciare ad instaurare un rapporto

continuativo, eseguire operazioni o

prestazioni professionali con soggetti aventi

sede nei paesi black list

� Interrompere il rapporto continuativo o la

prestazione professionale già in essere con

soggetti aventi sede nei paesi black list

BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

⇒Nel decreto ministeriale che definisce la black listsaranno stabilite anche le modalità applicative ed il termine degli adempimenti a carico di intermediari finanziari e professionisti.

BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

⇒Per scongiurare eventuali trasgressioni dei nuovi obblighi l’art. 36 del D.L. 78/2010 introduce una specifica

previsione sanzionatoria

BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

� Nel caso di violazione dell’obbligo di astensione ovvero di fine anticipata del rapporto o della prestazione professionale di importo fino a 50.000 € si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 €.

� Per quelle di importo superiore a 50.000 € si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 % al 40%dell'importo dell'operazione.

� Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 €.

BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

Sanzioni per omessa astensione nei rapporti con black list

Violazione per

intermediari

finanziari e

professionisti

Sanzione

Violazione dell’obbligo di

astensione ovvero di fine

anticipata del rapporto o

della prestazione

professionale con soggetti

aventi sede nei paesi

black list

- Sanzione pecuniaria di 5.000 € per importi fino

a 50.000 €.

- Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% per importi

superiori a 50.000 €.

- Sanzione pecuniaria da 25.000 a 250.000 € per

importi non determinati o determinabili.

BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

7° modulo

Gli errori da evitare nell’esecuzione dell’adeguata verifica e l’organizzazione dello studio professionale

Cliente già identificato

� Richiede nuova prestazione (non compresa in quella in essere)

Titolo

�Necessità un’ulteriore verifica del cliente ed una nuova implementazione delle registrazioni nell’archivio antiriciclaggio

Nuovo/vecchio Cliente

� Identificazione del cliente/rappresentante legale

Titolo

�Necessità di identificare sempre anche il titolare effettivo (tranne i casi di assenza del titolare effettivo secondo la definizione così data dal D.Lgs. 231/2007)

Nuovo/vecchio Cliente

� Identificazione cliente/titolare effettivo

Titolo

�Necessità di documentare anche il controllo costante del cliente nel tempo

• Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 23 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata al cliente, completa anche per la parte antiriciclaggio

Prestazione professionale soggetta ad adeguata verifica

Controllo di congruità/conformità

Mandati professionali-lettere incarico

Titolo

con parcelle e registrazioni in archivio antiriciclaggio

� Verifica tipologia di adeguata verifica

� Verifica esenzioni antiriciclaggio per prestazione professionale

� Identificazione cliente

� Identificazione titolare effettivo

� Implementazione eventuale documentazione

� Mandato professionale

STEP OPERATIVI

Definizione organigramma/mansionario antiriciclaggio

Titolo

�Redazione

�Approvazione/divulgazione

�Formalizzazione deleghe

�Formazione professionale

STUDIO -----------

DELEGAper l’identificazione dei clienti e di titolari effettivi

ai sensi dell’art. 19 c. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/07• Io sottoscritto (estremi del professionista) nell’ambito

dell’organizzazione interna dello studio professionale nell’esecuzione gli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs.231/2007

• delego � stabilmente � in via occasionale (precisare eventualmente i limiti temporali della

delega) • all’acquisizione dei dati identificativi dei clienti, degli eventuali

soggetti per conto dei quali questi operino e dei titolari effettivi il dott./sig. (dati del soggetto delegato).

DataFirma

a pag. 60 della dispensaDELEGA

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

ex artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 231/2007

� di operare in nome e per conto proprio e, quindi, che non vi èun diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. n.231/2007;

� di operare (in nome e) per conto diD..� di essere una P.E.P (Persona Politicamente Esposta)� di non essere una P.E.P (Persona Politicamente Esposta)� ai fini dell’identificazione del titolare effettivo� sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione

professionale� sui mezzi di pagamento utilizzati e sull’eventuale origine dei

fondi

DICHIARAZIONE CLIENTE

ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONSITA SULL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ex

artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 231/2007

• IDENTIFICAZIONE EFFETTUATA DAL

PROFESSIONISTA

• IDENTIFICAZIONE EFFETTUATA DAL

COLLABORATORE - DIPENDENTE

ATTESTAZIONE PROFESSIONSITA

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL’ART.20

DEL D.LGS. N.231/07

→aspetti di rischio relativi al cliente

→aspetti connessi all’operazione

→valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

� le fotocopie del documento di riconoscimento (da aggiornare in caso di variazioni sostanziali), del codice fiscale e della partita Iva del cliente/rappresentante legale;

� un documento attestante i poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato professionale (ad esempio procura o delibera della società/ente);

� la visura camerale completa della società o dell’ente;

� la documentazione sulla base della quale sono stati applicati obblighi semplificati ovvero rafforzati di verifica della clientela;

� le attestazioni eventuali ex art.30 (c.d. identificazione a

distanza)

Schema fascicolo clientela

FASCICOLO DEL CLIENTE

� la dichiarazione antiriciclaggio del cliente ex artt.18,19 e 21 del D.Lgs. 231/2007;

� la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori del cliente su eventuali pendenze penali;

� la scheda di identificazione predisposta dal professionista;

� l’eventuale documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;

� la scheda di valutazione del rischio ex art.20 del D.Lgs.231/2007 predisposta dal professionista. In questa scheda sarebbe opportuno inserire un appunto sulla ragionevolezza dell’operazione ovvero su comportamenti anomali del cliente;

FASCICOLO DEL CLIENTE

� la copia del mandato professionale;

� l’informativa e la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 23 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata al cliente;

� il consenso del cliente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del Codice della privacy anche ai fini antiriciclaggio;

� i documenti delle prestazioni professionali svolte ovvero il riferimento a tali documenti;

FASCICOLO DEL CLIENTE

� le attestazioni del professionista sul controllo costante del cliente;

� la documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione;

� l’eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black list” antiterrorismo;

� l’eventuale risultato della verifica in merito al riscontro della sede del cliente rispetto ai paesi dell’emananda“black list” antiriciclaggio;

� l’eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza pre-contezioso.

FASCICOLO DEL CLIENTE

8° modulo

Le ispezioni antiriciclaggio

Autorità di controllo per i professionisti

Nucleo Speciale polizia valutaria

della Guardia di Finanza

a pag. 72 della dispensaNUCLEO SPECIALE P.V. DELLA G. DI F.

Per i professionisti, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, in base al decreto 231/2007:

� costituisce Autorità di vigilanza;

� ha competenza esclusiva nell'esecuzione degli accertamenti e dei necessari approfondimenti investigativi susseguenti alle cc.dd. "segnalazioni di operazioni sospette", a norma dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2007, nonché delle ispezioni antiriciclaggio, che si sostanziano in controlli, principalmente su base documentale, nei confronti degli intermediari finanziari non abilitati e nei confronti di ogni altro soggetto – anche non svolgente attività di natura finanziaria – tenuto all’osservanza della normativa antiriciclaggio (ivi compresi i professionisti).

NUCLEO SPECIALE P.V. DELLA G. DI F.

Poteri esercitabili per le ispezioni e lo sviluppo delle operazioni sospette

“Dgli appartenenti al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria esercitanoanche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria”

art. 8 comma 4 lett. b) - D.Lgs. 231 del 2007

Il Nucleo per l’approfondimento di operazioni sospette e per le ispezioni antiriciclaggio si avvale anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37,

comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

NUCLEO SPECIALE P.V. DELLA G. DI F.

1

2

verificare la corretta e puntuale osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina

antiriciclaggio

contrastare il riciclaggio dei proventi illeciti nella sua fase prodromica, evitando l’utilizzo

illecito del sistema finanziario per la commissione dei reati di cui agli artt. 648 bis e

ter del codice penale

3prevenire, ricercare e reprimere le violazioni

amministrative e penali previste dalla normativa di settore, che dovessero emergere

nel corso dell’attività ispettiva

FINALITA’ CONTROLLI

(1) Ispezione antiriciclaggio

L’ispezione si sostanzia nell’approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini delrispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex decreto 231/2007.

(2) Controllo antiriciclaggio

Il controllo fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.

La Guardia di Finanza

prevede due moduli ispettivi

TIPOLOGIA CONTROLLI

Caratteristiche

• Le ispezioni/controlli antiriciclaggio sono interventi di natura amministrativa avviati d’iniziativa dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria e dai Reparti del Corpo sub delegati.

a pag. 76 della dispensa

L’attività d’iniziativa può scaturire da diverse fonti di attivazione che mettono in luce indici di anomalia e di pericolosità del soggetto vigilato

1 gli elementi conoscitivi in possesso del Reparto, sulla base dei precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria

2 le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, da Comandi Superiori o dai Reparti Speciali, nonché dal Comando Generale

3 gli input provenienti dalle Autorità di vigilanza di settore, anche per il tramite del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, in particolare da Banca d’Italia relativamente ai soggetti da loro vigilati (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, istituti di pagamento), dal Ministero dello Sviluppo Economico (per le società fiduciarie “statiche” ex legge n. 1966/1999), dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.), ovvero, allorquando saranno costituiti dagli Organismi di autoregolamentazione (per operatori del microcredito, confidi, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

a pag. 76 della dispensaFONTI

1

2

le segnalazioni concernenti qualsiasi possibile violazione in materia di tutela del mercato dei capitali

le risultanze di pregresse indagini di polizia giudiziaria riferite a qualsiasi settore economico e finanziario

3dati e le notizie che scaturiscono dall’attività di verifica

fiscale e/o dagli altri servizi di polizia amministrativa, dal controllo economico del territorio ovvero acquisite

presso Uffici ed Enti pubblici

4

i precedenti dell’anagrafe tributaria, dell’archivio SDI delle Forze di polizia, della banca dati STAT della Guardia di

Finanza nonché di quelle rinvenibili dalla banca dati S.I.VA.del Nucleo Speciale Polizia Valutaria circa l’esistenza di specifiche segnalazioni di operazioni sospette per fini di

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

a pag. 77 della dispensaINPUT SELEZIONE

5gli elenchi di posizioni a “rischio” emergenti dal

Controllo Economico del Territorio

ATTENZIONEParticolare importanza assumono le segnalazioni contenenti indicazioni su possibili infrazioni o indizi di pericolosità su intermediari finanziari, istituti di pagamento o comunque su altri operatori finanziari, soprattutto se tali comunicazioni provengono su input dalla Banca d’Italia o da un Organismo di autoregolamentazione. In questo caso, le segnalazioni vanno tenute in debita considerazione ed il nominativo segnalato va tendenzialmente inserito, ferma restando ogni ulteriore valutazione effettuata a livello locale, tra le attività ispettive da eseguire

a pag. 77 della dispensaINPUT SELEZIONE

9° modulo

Le modalità di esecuzione dei controlli

�avendo una funzione meramente propedeutica rispetto ai successivi accertamenti di merito, sono volti ad acquisire tuttequelle informazioni idonee a soddisfare le fondamentali esigenzeconoscitive del soggetto ispezionato;

� vanno sviluppati orientativamente per qualsiasi attività ispettiva, soprattutto quando il soggetto sottoposto a controllo presenta una struttura organizzativa e commerciale più articolata;

CONTROLLI PRELIMINARI

A tal fine, le unità di controllo (anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni dal legale rappresentante e dal personale addetto)procedono a:� “identificare” il personale formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;� verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;� appurare l’esistenza di normativa e manualistica interna, nonchél’adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;� riscontrare l’istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio

a pag. 79 della dispensa

Gli accertamenti di merito, riguardando la parte sostanziale dell’attività ispettiva, prevedono l’esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto, da parte degli intermediari finanziari e non finanziari, degli obblighi previsti dal decretolegislativo n. 231/2007.

CONTROLLI SOSTANZIALI

� Verifica tipologia di adeguata verifica

� Verifica soggezione obblighi antiriciclaggio o esenzioni per prestazione professionale

� Identificazione cliente

� Identificazione titolare effettivo

� Registrazioni prestazioni in archivio

� Controllo organizzazione studio

STEP

OPERATIVI

CHECK LIST CONTROLLI

� istituzione dell’archivio unico ovvero registri equipollenti

� adeguata verifica della clientela – fascicolo clientela

� registrazione e conservazione dei dati

� segnalazione delle operazioni sospette

� comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni delle norme che limitano l’uso del contante e la circolazione degli altri mezzi di pagamento

CONTROLLI SOSTANZIALI

a pag. 80 della dispensa

L’ADEGUATA VERIFICA

L’ispezione ha la finalità di accertare la corretta esecuzione delle quattro

differenti attività previste dall’art. 18 del D.Lgs. 231/2007, riguardante:

1) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente

2) l’individuazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo

3) la raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale

4) la valutazione di rischio effettuata

5) il controllo costante nel corso della prestazione professionale

a pag. 80 della dispensa

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE

a) Verifiche sulla conservazione della copia o dei riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale

b) Verifiche sulla conservazione delle scritture e delle registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copieaventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione della prestazione professionale

a pag. 81 della dispensa

TEMPISTICA DELLE REGISTRAZIONI

Verifica sulle registrazioni tempestive:

entro trenta giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale

a pag. 82 della dispensa

CONTROLLI SULLA SEGNALAZIONE

OPERAZIONI SOSPETTE

a pag. 84 della dispensa

In fase di verifica del corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione, l’attenzione della G.di F. è posta sulle procedure interne e sull’iter valutativo seguito dal professionista.

1°°°° STEP

a pag. 84 della dispensa

L’attività degli organi di controllo assumerà valenze diverse a seconda che la stessa abbia ad oggetto:

� il riscontro di eventuali omissioni dei dipendenti/collaboratori incaricati della procedura

�Il riscontro di omissioni da parte del professionista.

a pag. 84 della dispensa

Le verifiche saranno volte a riscontrare se le anomalie riscontrate dal dipendente/collaboratore sono fondate, se i flussi informativi tra chi ha proposto la segnalazione di dette anomalie alla UIF e chi invece ha deciso di non effettuarla sono coretti e, infine, se l’istruttoria interna svolta dal professionista, quale responsabile di secondo livello, è adeguata e completa

1° Caso: dipendenti/collaboratori

a pag. 85 della dispensa

L’attività investigativa è finalizzata alla ricostruzione, con l’ausilio del professionista, dell’iter logico sottostante alla decisione di inoltrare una segnalazione o di archiviarla. A tal fine rileva l’esame:�del profilo oggettivo dell’operazione/prestazione professionale (caratteristiche, entità, natura) �del profilo soggettivo del cliente (attività professionale, capacitàeconomica, modus operandi).

Oggetto di esame sono altresì le motivazioni sottostanti alla decisione di archiviazione di un’operazione, eventualmente formalizzata dal dipendente/collaboratore, nonché la corretta applicazione degli indicatori di anomalia rispetto al caso esaminato

a pag. 85 della dispensa

L’accertamento di eventuali responsabilità di “secondo livello” mira invece ad appurare l’esistenza di profili di omissione colpevole in capo al professionista che non ha segnalato l’operazione sospetta

2° Caso: professionista

a pag. 86 della dispensa

10° modulo

Operazioni sensibili, sanzioni ed esempi

Tra le operazioni che saranno monitorate, un prioritario rilievo èriservato a quelle:

� in funzione dell’importo o della localizzazione territoriale;� contraddistinte da determinate causali, ovvero riconducibili ad

attività comunque collegate, anche indirettamente, a trust, fiduciarie o ad enti no-profit;

� riferibili ai nominativi con movimentazioni finanziarie di importo unitario più elevato, ovvero maggiormente ricorrenti.

a pag. 87 della dispensa

� operazioni operate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente o comunque nota come centro off shore o paese a fiscalità privilegiata

� costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;

� conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale -soprattutto se effettuate per importi consistenti - di societàche hanno sede legale nei predetti paesi;

� utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi; trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione; ricezione e/o trasferimento di fondi;

ESEMPI

� richieste di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene;

� casi di ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo;

� consulenze per l’organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l’attività commerciale sottostante;

� consulenze per l’effettuazione di operazioni di finanza strutturata nei mercati internazionali per esigenze legate ad un’attivitàcommerciale con l’estero di dimensioni contenute;

a pag. 88 della dispensa

� frequenti operazioni di acquisizione di partecipazione o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dall’attività svolta o da altri ragionevoli motivi;

� pagamenti delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi dipagamento provenienti da soggetti estranei al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi;

� transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi;

� richieste di prestazioni professionali che hanno lo scopo o l’effetto di dissimulare o di ostacolare l’identificazione del titolare effettivo dell’attività ovvero di occultare l’origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte;

� acquisti o vendite di beni ad un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi;

� costituzioni e/o impieghi di strutture di gruppo complesse ed articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all’estero di uno o più società.

a pag. 88 della dispensa

� Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni concernenti l’obbligo di identificazione è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro

� Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione delle

informazioni, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto, èpunito con la multa da 2.600 a 13.000 euro

Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti

avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare

l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, la

sanzione è raddoppiata

a pag. 83 della dispensaSANZIONI PENALI

• L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

• l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 % al 40 % dell'importo dell'operazione non segnalata

• Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIFsono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ESEMPI CONTESTAZIONI

a pag. 89 della dispensa

L’organo di controllo deve redigere il verbale ispettivo per motivare adeguatamente l’eventuale contestazione dell’omessa segnalazione, :� evidenziando la condotta in contrasto con il precetto violato, � illustrando in modo analitico l’iter logico seguito dal professionista ispezionato� acquisendo in atti le dichiarazioni dei soggetti coinvolti� allegando tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della successiva attività istruttoria da svolgersi a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per la G. di F. ove non sia possibile individuare con esattezza il soggetto responsabile dell’omissione, quest’ultima sarà imputata direttamente al legale rappresentante della struttura

a pag. 86 della dispensaVERBALIZZAZIONE

4. RILIEVIRILIEVO NR.1: omessa segnalazione di cui all’art.41 del D.Lgs. n.231/07.NORMA VIOLATA: art.41 del D.Lgs. n.231/07.NORMA SANZIONATORIA: art.57, comma 4, del D.Lgs. n.231/07.

Per quanto sopra si ha:

•Ai sensi dell’art.60, comma 2, del decreto n.231/07 alla violazione sopra contestata non si applica il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’art.16 della legge n.689/81.

NR.

ORD

DATA IMPORTO

DELL’OPERAZIONE NON

SEGNALATA

SANZIONE

AMM.VA MIN. (1%)

SANZIONE

AMM.VA MAX. (40%)

1 01/01/2007 322.000 € 3.220 € 128.800 € 2 22/01/2007 210.000 € 2.100 € 84.800 € 3 01/02/2007 130.000 € 1.300 € 52.000 € ECC. TOT. 1.354.000 € 13.540 € 541.600 €

a pag. 89 della dispensa

RILIEVO NR.1: omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art.51, comma 1, del D.Lgs. n.231/07, delle infrazioni alle disposizioni di cui all’art.49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all’art.50 della medesima norma, di cui si abbia notizia nell’esercizio delle proprie funzioni.

•Ai sensi dell’art.60, comma 2, del decreto n.231/07 alla violazione sopra contestata non si applica il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’art.16 della legge n.689/81.

NR.

ORD

DATA IMPORTO

DELL’OPERAZIONE NON

COMUNICATA

SANZIONE

AMM.VA MIN. (3%)

SANZIONE

AMM.VA MAX. (30%)

1 60.000 2 25.000 3 15.000 4 19.000 ECC. TOTALE 715.000 € 21.450 € 214.000 €

a pag. 89 della dispensa

11° modulo

I limiti all’uso del contante

NUOVI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE ART. 49 D. LGS. 231/2007

È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 Euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con piùpagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Euro 1.000: Importo modificato prima dall'articolo 20, comma 1, D.L. n. 78/2010, successivamente dal comma 4 dell’art. 2 del D.L. n. 138/2011 e ora dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 .

LIMITI USO CONTANTE

LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

SOGLIA DECORRENZA

12.500 € fino al 29 aprile 2008

5.000 € dal 30 aprile 2008fino al 24 giugno 2008

12.500 € dal 25 giugno 2008fino al 30 maggio 2010

5.000 € dal 31 maggio 2010

2.500 € dal 13 agosto 2011

1.000 € dal 6 dicembre 2011

LIMITI USO CONTANTE

� Il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e senza ricorrere ad intermediari finanziari (banche, Poste italiane S.p.a, D), quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 €;

� Pagamenti effettuati mediante assegni bancari o postali, di importo pari o superiore a 1.000 €, qualora tali titoli siano privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità;

� Pagamenti effettuati mediante assegni bancari o postaliemessi all’ordine del traente (con intestazione “a me medesimo” o “a me stesso”) e che vengano girati a soggetti diversi da una banca o da Poste Italiane S.p.a.per l’incasso da parte del beneficiario.

OPERAZIONI VIETATE

ATTENZIONE

Costituiscono operazioni vietate devono formare oggetto di comunicazione al Ministero dell’Economia

e delle Finanze

il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e senza ricorrere ad intermediari finanziari (banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa), quando il valore oggetto di trasferimento sia pari o superiore a 1.000 € , tenuto conto anche di eventuali artificiosi frazionamenti .

«Complessivamente»

• nell’interpretare il significato dell’avverbio “complessivamente” , è necessario tenere in considerazione eventuali operazioni che si presentano come unitarie sotto il profilo economico, anche se realizzate in momenti diversi, mediante molteplici trasferimenti, singolarmente inferiori a 1.000 €.

Sono escluse dal cumulo le operazioni distinte ed autonome, nonchégli atti di trasferimento unitari che comportino più pagamenti per volontà delle parti (es. rateazione del prezzo) ovvero per la natura del contratto (es. somministrazione)

• Il divieto di effettuare transazioni economiche mediante denaro contante o titoli al portatore o libretti di deposito bancari o postali al portatore

OPERA ANCHE QUANDO

• è effettuato con più pagamenti inferiori a 1.000 €che appaiano artificiosamente frazionati.

LIMITI USO CONTANTE

Il decreto antiriciclaggio definisce l’operazione frazionata come un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

OPERAZIONE FRAZIONATA

• Secondo quanto indicato dal MEF, nel caso di piùtrasferimenti, singolarmente di importo inferiore ad 1.000 €, ma complessivamente di ammontare superiore, il divieto non opera, in quanto tra loro cumulabili, se sono relativi a:

� distinte ed autonome operazioni;� ovvero alla medesima operazione, quando il

frazionamento è connaturato all’operazione stessa oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale, contratto di somministrazione).

• Fermo restando il potere discrezionale dell’AF di valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto normativo.

LIMITI USO CONTANTE

Circolare MEF 2/2012

• Il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento;

• Gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono contenere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

• Gli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “a me medesimo”) non possono essere girati da terzi, indipendentemente dall’importo indicato nel titolo. L’unico utilizzo possibile è la “girata” per l’incasso al medesimo nome del traente/beneficiario.

• Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi conl'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

• Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

• Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti di depositobancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, sono estinti dal portatore ovvero, entro il 31 marzo2012, il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo.

La Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. N. 15103/2010) che in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ai limiti stabiliti dalla legge, fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito (cfr. già Cass. N. 8698/2007).

•Per la Suprema Corte scattano le sanzioni antiriciclaggio per chi paga in contanti le rate di acquisto della casa,anche se gli importi sono al di sotto della soglia legale.

LIMITI USO CONTANTE

GIURISPRUDENZA

DISCIPLINA AGEVOLATIVA PER I CLIENTI EXTRA UE

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2 Decreto Semplificazioni - DL16/2012 convertito dalla L. 44/2012

Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati:- presso commercianti al minuto e agenzie di viaggi, - da persone fisiche extracomunitarie (e non appartenenti al SEE), - non residenti in Italia,- il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo

49, comma 1, Dlgs 231/2007 è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda a una serie di adempimenti.

Condizioni

Inviare apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, (c.2, art. 3 del D.L. 16/2012) secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23/3/2012 e nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare. La nuova versione del modello di comunicazione, modificata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2012 - pdf, contiene lo spazio per indicare le coordinate del conto sul quale andrà a confluire il contante incassato (articolo 3 del Dl 16/2012).Dal 4 luglio 2012, la versione precedente non può più essere inviata. Gli operatori che hanno già trasmesso la comunicazione utilizzando la versione precedente, avevano tempo fino al 31 luglio per inviare nuovamente il modello

Per usufruire di questa deroga l’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:• acquisire fotocopia del passaporto del cliente • ottenere una "autocertificazione" dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e che non è residente in Italia. In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

12° modulo

Prassi ministeriale e casi pratici sui limiti all’uso del contante

• Pagamenti di domestici/colf in contanti?

• In caso di un pagamento in contanti che deriva da un contratto che prevede un pagamento mensile è“ordinariamente” passibile di sanzione un pagamento in contanti oltre soglia (pari o superiore a 1.000 euro) relativi ad una mensilità.

ESEMPI

Sono possibili retribuzioni «contante + assegni»? A fronte di una busta paga di 1.500 euro è possibile pagare 1.100 con assegno e 400 in contanti?

•Sì, è possibile in quanto il trasferimento in contanti èinferiore alla soglia dei mille euro.

ESEMPI

• Un cliente acquista in agenzia di viaggi un pacchetto di viaggio dal valore di 1.100 euro. Le condizioni generali di contratto prevedono che al momento dell’acquisto sia versato un acconto fino al 25% del totale. Il cliente potrà pagare tanto l’acconto quanto il saldo in contanti dal momento che nessuna delle due tranche è di importo uguale o superiore a 1000 euro?

• Il pagamento potrà essere effettuato in singole rate corrisposte in denaro contante a condizione che l’importo dei singoli acconti sia inferiore al limite di legge; la rateizzazione sia prevista da regolare contratto.

ESEMPI

• Pagamento secondo gli usi commerciali . Una fattura di importo superiore al limite di 999,99 euro può essere saldata secondo i normali usi commerciali e cioè in contanti a 30-60-90 giorni?

• Sì, purché il frazionamento risulti da una dilazione risultante da un accordo preventivo tra le parti, fermo restando in ogni caso il potere discrezionale dell’autorità amministrativa procedente di verificare se la dilazione configuri un frazionamento artificioso e, in quanto tale, vietato.

ESEMPI

ESEMPI della Guardia di Finanza nei documenti di prassi del 2012

Secondo la G. di F. si considera come effettuato tra soggetti diversi:

•il trasferimento di denaro intervenuto (ad esempio, a titolo di conferimento di capitale) tra il socio e la società di cui questi fa parte, ovvero tra società controllata e societàcontrollante;

•i trasferimenti di denaro intervenuti tra societàappartenenti allo stesso gruppo, le quali, sotto il profilo soggettivo, rimangono entità distinte.

ESEMPI

Con riferimento all’operatività delle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), nell’ipotesi di richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore, di trasferire i suddetti titoli in un dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM, qualora l’importo dei titoli è superiore alla soglia di legge, trattandosi di soggetti diversi, il trasferimento dovrà avvenire necessariamente per il tramite di una banca o di Poste italiane S.p.a.

Di contro, in tema di titoli al portatore, l’estinzione da parte di un coniuge di un certificato di deposito al portatore eccedente la soglia di legge, acceso dall’altro coniuge, non costituisce violazione se i coniugi versano in regime di comunione di beni: in tal caso, non si realizza l’ipotesi di trasferimento tra soggetti diversi in quanto il titolo è da considerarsi di proprietà della comunione familiare della quale entrambi i coniugi hanno la gestione

ESEMPI

Secondo la Guardia di Finanza:

• è da ritenersi operazione cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni, la distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna d’importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita a un unico dividendo societario (circolare Ministero Economia e Finanze n. 65633 del 12 giugno 2008);

• costituiscono operazioni frazionate riconducibili a un unico importo, più trasferimenti, singolarmente inferiori alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, effettuati in denaro a favore dello stesso soggetto e registratisul libro contabile dell’imprenditore sotto la medesima data (Tribunale di Roma, 14 ottobre 1999, sentenza n. 19236)

ESEMPI

� a fronte di un’unica fattura di vendita di un autoveicolo emessa per un importo superiore alla soglia di legge, èpossibile accettare il versamento della caparra di acquisto in contanti solo qualora l’importo della stessa sia inferiore al predetto limite (chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze con foglio n. 28109 del 6 aprile 2009, indirizzata all’Associazione Federauto);

� possono rappresentare operazioni frazionate (quindi da considerare unitariamente) il pagamento di stipendi a propri dipendenti effettuati con due acconti in contanti nello stesso mese, ciascuno inferiore alla soglia di legge.

ESEMPI

• Per il Mef appare ammissibile che durante l’anno in una società di persone i soci prelevino acconti sugli utili in rate mensili, purché inferiori ai 1.000 euro e questo anche quando tali prelievi si ripetano con costanza ogni mese.; in definitiva apparirebbero così consentiti i prelievi sotto soglia attraverso dodici acconti mensili sotto soglia.

ESEMPI

RISPOSTE MEF QUESITI

• Un'impresa familiare (ditta individuale) fra moglie e marito tiene una contabilità ordinaria. È lecito in tale situazione che il titolare dell'impresa paghi in contanti il collaboratore, per esempio con gli utili di fine esercizio, per importi pari o superiori ai limiti di legge? Nel caso in cui ciò avvenisse sarebbero irrogate normali sanzioni??

• L'operatività descritta configura una violazione del divieto di cui all'articolo 49 comma 1 e, pertanto, l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa..

13° modulo

Le sanzioni e la procedura di invio delle comunicazioni alle infrazioni sull’uso del contante

• L’art. 20, comma 2, lett. b) del D.L. n.78/2010 ha aggiunto all’art. 58 del D.Lgs. 231/2007 il comma 8, prevedendo limitatamente ad alcune fattispecie l’aumento delle sanzioni.

NOVITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 58, comma 8, D.Lgs. 231/2007)

L’integrazione operata dal D.L. 78/2010 prevede:� l’innalzamento a 3.000 € della sanzione minima

applicabile per tutti i tipi di violazione;� l’aumento di 5 volte della sanzione minima sopra

indicata in tutti i casi in cui ci sia stato un trasferimento di denaro, contra legem, per importi superiori a 50.000 €.

LIMITI USO CONTANTE

Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore tra soggetti diversi, con valore dell’operazione, anche se frazionata, maggiore o uguale a € 1.000

Sanzione dall’1% al 40% dell’importo oggetto di trasferimento, con un

minimo di 3.000 euro e 15.000 euro per importi superiori a 50.000 euro.

Emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori a 1.000 € senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità

Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità

Emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anzichédirettamente per l’incasso

Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo maggiore o uguale a 1.000 €

Sanzione dal 30 al 40% del saldo. Se il saldo riguarda importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.

LIMITI USO CONTANTE

•Ai sensi dell’art. 20 D.L. 78/2010 è esclusa la sanzionabilitàdelle eventuali violazioni commesse (in base alla nuova soglia di € 5.000) dal 31 maggio al 15 giugno 2010.•Rimangono in ogni caso perseguibili tutte le situazioni connesse all’uso del contante oltre la soglia di € 12.500 commesse nel periodo 31/5/2010-15/06/2010.

LIMITI USO CONTANTENOVITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 58, comma 8, D.Lgs. 231/2007)

• Situazione speculare è avvenuta in sede di conversione in legge del D.L. 138/2011, laddove è stato aggiunto il comma 4-bis all’art.2 che prevede l’esclusionedall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto antiriciclaggio per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite al limite di 2.500 €.

LIMITI USO CONTANTEESEMPINOVITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

• Situazione speculare è avvenuta in sede di conversione in legge del D.L. 201/2011, laddove è stato stabilito che le infrazioni ai commi 1, 5, 8, 12, 13 ex art. 49, commesse dopo il 6 dicembre 2011, relativamente al nuovo limite dei 1.000 euro, non sono sanzionabili fino al 31 gennaio 2012..

LIMITI USO CONTANTENOVITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

• Il MEF (circ. n. 281178 del 05/08/2010 e circ.n.2 del 16/01/2012), come previsto dall’art. 60 co. 2, D.lgs. 231/2007, per le violazioni dei commi 1,5 e 7 dell’articolo 49, per importi fino a 250mila euro, nel contestare l’illecito, consente di aderire, entro 60 g. dalla constatazione, al pagamento ridotto della sanzione (cd. OBLAZIONE) secondo le previsioni dell’art. 16, co. 1, L.n. 689/1981.

• Il pagamento in misura ridotta, pari al 2% dell’importo (doppio del minimo edittale), da effettuarsi entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.

LIMITI USO CONTANTE

I professionisti sono tenuti a monitorare, nel corso dell’attività professionale, l’uso del denaro contante ed il rispetto della soglia-limite di 1.000 euro.

Qualora riscontrino violazioni in tale senso, ad es. pagamenti di fatture effettuati in contante per importi pari o superiori a1.000 euro, devono effettuare apposita comunicazione ex art. 51 d.lgs. n. 231/2007.

MONITORAGGIO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

• La riduzione dell’importo massimo da 12.500 euro a 1.000 euro interessa tutti i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi antiriciclaggio.

• I soggetti, che “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività”, hanno notizia di infrazioni dei limiti di cui all’art. 49, co. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all’art. 50, devono darne apposita comunicazione al MEF entro 30 g per la contestazione.

• In caso di omessa comunicazione gli interessati sono destinatari di una sanzione diretta di tipo amministrativo variabile dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto (art.58, co.7, D.Lgs. 231/2007), con una sanzione minima di €3.000 (art. 58, co. 8 D.Lgs. 231/2007).

• L’oblazione (art. 60, co. 2 D.lgs. 231/2007) in tale ipotesi non può essere utilizzata.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL MEF PER I DESTINATARI DELLA NORMATIVAANTIRICICLAGGIO (art. 51, co. 1, D.Lgs. 231/2007)

Per il MEF, negli orientamenti di prossima pubblicazione, l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 51 del DLgs. 231/2007 graverebbe sull’organo collegiale e non sul singolo componente dello stesso.

� La comunicazione dovrebbe essere inviata dal presidente del collegio sindacale delegato ad esprimere la volontà dell’organo di controllo.

� Laddove il collegio sindacale deliberi a maggioranza di effettuare la comunicazione, il sindaco che intenda esprimere ilproprio dissenso potrà farlo iscrivere a verbale indicandone i motivi.

� Qualora il collegio sindacale deliberi a maggioranza di non effettuare la comunicazione, il sindaco dissenziente avrà l’onere di far verbalizzare la propria volontà di far inviare la segnalazione

NOVITA’

� Fino al 31.08.2011 per le violazioni di importo superiore ad euro 250.000 il professionista doveva inviare la raccomandata a:

“Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del

tesoro –Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura - Via

XX Settembre, 97 – 00187 – ROMA”.

� Limitatamente alle infrazioni il cui importo non fosse superiore a €250.000, le segnalazioni dovevano essere indirizzate alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze (già Direzioni Provinciali per i Servizi Vari del Ministero del Tesoro) nella persona del direttore pro tempore competente per territorio in funzione del luogo in cui la violazione era stata commessa o, senon conosciuto, dal luogo in cui il fatto era stato accertato.

LIMITI USO CONTANTE

• Il comma 4-bis dell’art.2 del D.L. n.138/2011 ha stabilito che a decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui all’art.58 del decreto antiriciclaggio sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze

NOVITA’

Decreto 17.11.2011 del Direttore Generale del Tesoro e del Ragioniere Generale dello Stato

Individuate le ragionerie territoriali competenti per le procedure sanzionatorie

LIMITI USO CONTANTE

GLI INDIRIZZI

LE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE

LE COMUNICAZIONI EX ART.58 D.LGS.N. 231/2007 (*)

RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO

Torino Piemonte e Valle d’Aosta Via Grandis, n.14, 10121, TO

Genova Liguria Via Urbano Rela, n.8, 16151, GE

Milano Lombardia Via Tarchetti, n.6 – 20121, MI

Bolzano Trentino Alto Adige Piazza Tribunale, n.2, 39100, BZ

Verona Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest) Lungadige Capuleti, n.11, 37122, VR

Venezia Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est) Campo S. Angelo, n.3538, 30124, VE

Udine Friuli Venezia Giulia Via Gorghi, n.18, 33100, UD

Bologna Emilia Romagna e Marche Piazza dell’8 Agosto, n.26, 40126, BO

Firenze Toscana Via Pietrapiana, n.53, 50121, FI

Perugia Umbria Via Martiri dei Lager, n.77, 06100, PG

Roma Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord) ROMA Via Napoleone Parboni, n.6, 00153, RM

Latina Latina, Frosinone (zona sud) Viale Pier Luigi Nervi, n.270, 04100, LT

L’Aquila Abruzzo c/o Scuola ispettori e sovrintendenti della G.d.F. Coppito 67100, AQ

Napoli Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord) Via Lauria, n.80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA

Salerno Salerno e Basilicata Piazza S.Agostino, n.29, 84121, SA

Bari Puglia e Molise Via Demetrio Marin, n.3, 70125, BA

Cosenza Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord) Piazza XI Settembre, n.1, 87100, CS

Reggio Calabria Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud) Via Dei Bianchi, n.7, 89100, RC

Messina Messina, Caltanisetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord) Via Monsignor D’Arrigo, n.5, 98122, ME

Catania Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est) Via Cardinale Dusmet, n.17, 95121, CT

Cagliari Cagliari, Oristano (zona sud/ovest) Via XX Settembre, n.13, 09125, CA

Sassari Sassari, Nuoro (zona nord/est) Via Carlo Felice, n.29, 07100, SS

(*) Fonte: rielaborazione su dati MEF, DECRETO 17/11/2011/ e circolare MEF 30/11/2011

• L’art.9 del decreto semplificazioni riscrive l’art. comma 11 dell’art.12 del D.L.201/2011.

All’articolo 12, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”sono sostituite dalle seguenti: “alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate”.

NOVITA’

LIMITI USO CONTANTE

Con riguardo alla procedura di accertamento, questa è disciplinata, in via generale, dalla legge 24.11.1981, n.689 e dalla normativa antiriciclaggio(art.60 D.Lgs. 231/2007).

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

• L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

OBLAZIONE

• Stante la previsione di applicazione della procedura ex legge n.689/1981, la contestazione sarà normalmente immediata (art.14), salvi i casi di impossibilità per i quali gli estremi della violazione dovranno essere notificati il termine di 90 giorni (360 se all’estero).

• Il mancato rispetto del termine comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione e la decadenza per l’Amministrazione dal diritto di esigere la sanzione pecuniaria.

Chi contesta le violazioni

Dipartimento del Tesoro del MEFCONSOB,ISVAP, UIF, GdF

Fase istruttoria

L’interessato può produrre scritti difensivi e documenti al MEF e chiedere l’audizione

Entro 30 ggdalla contestazione o dalla notifica

Solo per le violazioni relative all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, co. 1,5,7), di importo inferiore ad € 250.000,00, è possibile aderire all’OBLAZIONE, pagando una sanzione ridotta entro 60gg. dalla contestazione o dalla notifica della violazione

Fase di irrogazione sanzione

Chi irroga le sanzioni

Il MEF, udito il parere (non vincolante) della Commissione in materia valutaria emette il decreto sanzionatorio

Entro 30 gg (60 gg se residente all’estero) l’autore dell’illecito provvede al pagamento della sanzione e delle spese

Entro 30 gg (60 gg se residente all’estero) l’autore dell’illecito propone opposizioneavverso il decreto

Notifica del decreto

Immediatamente e, ove ciò non sia possibile, entro 90 ggdall’accertamento (360 gg se il soggetto risiede all’estero)

Quando

PROCEDURA IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

La consegna del verbale di contestazione vale quale:• notifica ai sensi dell’art.14 della legge n.689/81; • avviso della facoltà di inviare entro il termine di 30 giorni

dalla data della notifica al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Direzione V, Ufficio II, via XX settembre n.r.97, 00197 Roma) scritti difensivi e documenti in carta semplice ai sensi dell’art.18 della legge n.689/81, indicando anche luogo, data di nascita e codice fiscale, nonché chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio;

• rapporto ai sensi dell’art.17, comma 1 delle legge n.689/81;

• intimazione, anche agli effetti interrottivi della prescrizione di cui agli artt.2943 c.c., a pagare la penalità che sarà determinata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.5 della legge n.197/91.

• Come previsto dall’art. 60, comma 6, del decreto, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza

• Contro il decreto sanzionatorio l’interessato può ricorrere al giudice del luogo (tribunale) in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla sua notificazione (il termine è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero).

RICORSO

ESEMPIO SEGNALAZIONE

• Spett.le

• RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

• di D

• Oggetto: Comunicazione violazione limitazioni all’utilizzo del denaro contante ex art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

• Il sottoscritto D in relazione alla propria attività di dottore commercialista, èstato incaricato dalla società Alfa srl, con sede in D, partita IVA/C.F. D, della tenuta delle relative scritture contabili. In relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle movimentazioni contabili in partita doppia che la fattura n. D del D per un totale di € 1.200,00, IVA compresa, emessa dalla società nei confronti del sig. D residente a DDDDDDDDD, C.F DDDDDDDDD è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo alle limitazioni disposte all’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.

• Luogo, data DDDDDDDDD Firma DDDDDDDDD

14° modulo

Le novità in tema segnalazione operazioni sospette

Nella novellata disciplina il decreto legislativo 231/2007 all’art.41 tratta dell’obbligo di segnalazione di operazionisospette

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

• I soggetti obbligati inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando:

� sanno, � sospettano � o hanno motivi ragionevoli per sospettare• che siano in corso o che siano state compiute o tentate

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – ART.41

Le condotte ricomprese dalla norma per le segnalazionisono sicuramente più ampie

Sapere

Sospettare

avere motivi ragionevoliper sospettare

L’area da cui attingere eventuali elementi di sospetto èampia e si riferisce alle circostanze oggettive e soggettive che accompagnano l’operazione o la prestazione professionale.

L’accento va, comunque, posto sulla ragionevolezza dei motivi che devono sussistere non essendo sufficiente un indice di anomalia isolato ovvero congetture o illazioni da parte del soggetto obbligato.

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Valutazione informazioni

• Il soggetto onerato deve valutare le operazioni sulla base degli elementi informativi in suo possesso e la segnalazione è un contributo conoscitivo che può attivare eventuali indagini volte ad accertare fatti penalmente rilevanti .

•L’efficacia del processo di valutazione dipende dalla conoscenza del cliente, in particolare della sua attività o professione (ex art.3: “Essi adempiono gli obblighi previsti

avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite

nell'ambito della propria attività istituzionale o

professionale”).

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

⇒ La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta

valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell’attivitàprofessionale prestata e sull’individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.

⇒ A tal fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i

rapporti intrattenuti con il cliente e l’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico.

Linee guida D.M. 16.05.2010

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

⇒ Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell’operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell’incarico.

⇒ Sono escluse dall’area valutativa indagini esterne o comunque

estranee all’adempimento dell’incarico, fermo restando l’obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell’operazione o della prestazione professionale.

Linee guida D.M. 16.05.2010

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

• La UIF può sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell’Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi.

• Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al segnalante.

• Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.

• I professionisti possono contattare telefonicamente o via fax la UIF prima di procedere all’inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.

Linee guida D.M. 16.05.2010Sospensione

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

L’art.3 del D.M. ribadisce che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a) , b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo:

� in un procedimento giudiziario; � in relazione a tale procedimento;� la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un

procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

ATTIVITA’ DIFENSIVA

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

NOVITA’MANOVRA ESTIVA 2010

• Un’importante novità introdotta dal D.L.78/2010 riguarda l’individuazione di situazioni che comportano a carico dei soggetti alla normativa antiriciclaggio l’obbligo di effettuare le segnalazioni operazioni sospette

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

La lettera b del comma 1 dell’art.36 del D.L. 78/2010 va ad integrare il citato articolo 41, qualificando quale elemento di sospetto:

il ricorso frequente o ingiustificato a

operazioni in contante, anche se non in

violazione dei limiti di cui all'articolo 49

il prelievo o il versamento in contante

con intermediari finanziari di importo pari

o superiore a 15.000 euro

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Circolare 297944 dell’11.10.2010

La segnalazione di un'operazione sospetta è il risultato di un processo complesso che si basa sulla valutazione

di elementi oggettivi

dell'operazione (caratteristiche, entità e natura)

di profili soggettivi riferiti

al soggetto/cliente che richiede o

effettua l'operazione

di ogni altra circostanza

conosciuta dal soggetto obbligato alla segnalazione,

in ragione delle funzioni esercitate

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

per MEF definisce

• un particolare indice di anomalia da tenere in considerazione nella valutazione complessiva dell'operazione che richiede comunque la conoscenza e l'esame dei soprarichiamati elementi soggettivi e oggettivi

L'articolo 36 del decreto legge 78/2010

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

• Per MEF rimane esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta.

• La mera ricorrenza dell'indicatore di cui all'articolo 36 del decreto legge 78/2010 non è motivo di per sésufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per la quale rimane quindi indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

QUESTIONE REATI FISCALI

• Professionisti e intermediari hanno l’onere di segnalare all’Uif le operazioni sospette di riciclaggio anche nei casi di reati fiscali commessi dai propri clienti???

• Una parte della dottrina ha recentemente affermato che, in base all’art. 2, comma 1, lett. c) del DLgs. 231/2007, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, per i commercialisti, sussiste anche per “l’utilizzazione di beni

essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,

che tali beni provengono da un’attività criminosa o da

una partecipazione a tale attività” e che l’espressione “attività criminosa” va quindi riferita a qualsiasi condotta integrativa di reato (delitto o contravvenzione; nella specie trattasi di “delitti” puniti con la reclusione da sei mesi a due anni), “per cui non si vede come potersi

escludere l’obbligo in questione”

Tale impostazione non prende in considerazione una visione d’insieme delle varie norme antiriciclaggio

deve essere precisato e delimitato il concetto di “provenienza” da attività

criminosa utilizzato nel decreto n.231/07

• Nella Convenzione di Strasburgo del 1990 per «provento» ci si può riferire ad ogni vantaggio economico derivato da reati ed esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale.

• In questo ambito il concetto di provenienza andrebbe inteso comeun legame preciso tra delitto e arricchimento attraverso la reintroduzione nel mercato del denaro proveniente dal delitto stesso.

• SI considerare la frode fiscale realizzata attraverso la fatturazione di operazioni inesistenti (o la dichiarazione mediante utilizzo di fatture false), ex art.8 del D.Lgs. n.74/00 (o ex art.2), a presupposto del reato di riciclaggio

• NO per altre fattispecie penali contemplate dal D.Lgs.74/2000, tra le quali il mancato versamento di Iva o di ritenute certificate qualora non vi siano profili di sospetto di riciclaggio e l’omissione è dovuta a motivi conosciuti dal professionista (ad esempio la crisi finanziaria dell’impresa). (questa posizione è sostenuta da parte della dottrina – vds sul tema

approfondimento Barbato/Savini su circolare

tributaria).

• In altri termini sarebbe necessario identificare specificatamente i beni o i proventi monitorati dal professionista, legandoli sia alla provenienza dal reato presupposto, sia alla configurazione di una delle condotte descritte dall’art.2 del decreto 231/2007, per poi verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art.41

ESEMPI

� la contabilizzazione di uscite legate all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (poi impiegate in dichiarazione) e la distrazione dei relativi fondi per gli scopi più diversificati può di certo essere ricompresa nelle condotte indicate nella definizione di riciclaggio dettata dal decreto 231/2007;

� la semplice presentazione di una dichiarazione, reputata infedele ex art.4 del D.Lgs.74/2000, non sembra poter essere sussunta nelle condotte de quibus;

� l’omesso versamento dell’Iva per problemi finanziari della società (incorrendo nella previsione di cui all’art.10-ter del D.lgs.74/2000) non pare ragionevolmente integrare alcuna condotta rilevante ai fini della disciplina 231/2007; le somme non versate infatti (rectius beni) non possono essere nédetenute/utilizzate in quanto semplicemente mancano e non sono presenti.

ATTENZIONE

oggetto della segnalazione è esclusivamente il sospetto che ci sia un’operazione di riciclaggio di denaro

proveniente da reato e non altro: di certo non è (e non può essere altrimenti) oggetto di segnalazione il reato

presupposto!!!

CONSEGUENZE

• La mera omissione del versamento di Iva o di ritenute certificate, non legata ad ulteriori attività criminali da parte del soggetto agente (quali l’appropriazione di quelle somme, la presentazione di modelli versamento falsificati, la distrazione dei fondi per scopi illeciti, ecc.),non pare integrare per il professionista/intermediario alcun motivo di sospettare che sia in essere un’operazione di riciclaggio e questo a maggior ragione per tutte quelle situazioni in cui il motivo è legato ad una conosciuta crisi economico/finanziaria dell’impresa

CONFERME

• Indicatori di anomalia stilati da Banca d’Italia nella delibera 30 gennaio 2013 n. 61, con cui ha approvato, in attuazione dell’art. 41 comma 2 lett. a) del D.Lgs.231/2007, gli schemi per le società di revisione legale e per i revisori legali con incarichi sugli enti di interesse pubblico

Tra i nuovi indicatori di anomalia, con riguardo ai reati tributari figurano solo i casi di fatturazione per operazioni

inesistenti

� pagamento di fatture relative a transazioni commerciali ad opera di controparti diverse da quelle cui le fatture sono intestate e/o le merci sono spedite, specie se residenti in Paesi o territori a rischio, in assenza di adeguate giustificazioni;

� sussistenza di fatture, specie se di importo significativo, relative all’erogazione di servizi che, in base all’attività di revisione, non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il cliente non è in grado di fornire ulteriore riscontro, in assenza di plausibili giustificazioni;

� emissione di fatture prive di dati essenziali ovvero a carico dicontroparti che risultano inesistenti o di comodo ovvero carenza, incoerenza o inattendibilità della documentazione presentata a corredo delle stesse, in assenza di adeguate giustificazioni;

NUOVI INDICATORI REVISORI EP

� pagamento di fatture con ricorso a modalità che ostacolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (es. tramite conti di corrispondenza) o comportano l’intervento di terzi estranei al rapporto negoziale, in assenza di adeguate giustificazioni;

� pagamenti a fornitori per beni non ricevuti ovvero registrazione di scritture contabili fittizie;

� mancata presenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal cliente, specie se per ammontare significativo, in assenza di plausibili giustificazioni.

NUOVI INDICATORI REVISORI EP

15° modulo

La procedura di inoltro delle segnalazionioperazioni sospette

Modalità di segnalazione da parte dei professionisti (art.43)

• I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione :

�direttamente alla UIF;

� ovvero agli ordini professionali.

PROCEDURA DI INOLTRO SEGNALAZIONI SOSPETTE

Momento di inoltro della segnalazione

• Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

PROCEDURA DI INOLTRO SEGNALAZIONI SOSPETTE

Modalità di segnalazione professionisti

• Gli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

• Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

• Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalitàdi cui all'articolo 45, comma 3.

PROCEDURA DI INOLTRO SEGNALAZIONI SOSPETTE

Il Professionistatrasmette la sos

U.I.F.

ORDINE

Procedura di inoltro segnalazioni operazioni sospette

direttamente

Solo Ordini individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

Con due Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2009 (pubblicati rispettivamente sulla “Gazzetta Ufficiale” del 1° aprile 2009 n.76 e del 2 aprile 2009 n.77) sono stati individuati rispettivamente il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ed il Consiglio nazionale del notariato, quale Ordini professionali abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 2012 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 12 maggio 2012 n.110) il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è stato autorizzato a ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette

• Trasmissione, eventuali richieste di approfondimenti, nonché scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali.

avvengono per via telematica, con modalitàidonee a garantire la riferibilità della trasmissione

dei dati ai soli soggetti interessati, nonchèl'integrità delle informazioni trasmesse

PROCEDURA DI INOLTRO SEGNALAZIONI SOSPETTE

NOVITA’

Con il provvedimento del 4 maggio 2011 l'Unità di Informazione Finanziaria ha proceduto ad una revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni stesse, assicurandone una maggiore uniformità e completezza

Procedura di inoltro segnalazioni operazioni sospetteNUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

NUOVO SISTEMA (OPERATIVO DAL 16 MAGGIO 2011)

gli scambi informativi con i soggetti segnalanti sono posti in essere per via telematica, tramite il portale della Banca d'Italia, sul quale i segnalanti devono preventivamente registrarsi secondo le istruzioni che saranno tempestivamente rese disponibili

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

Sarà possibile indicare nella segnalazione tutti i soggetti rilevanti con riferimento all’operatività sospetta, anche qualora privi di diretti legami giuridico-formali con l’operazione, ivi compresi i beneficiari effettivi

IMPORTANTE

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

⇒ Il nuovo modello segnaletico – unico per tutte le categorie di segnalanti – si propone di consentire, con maggior flessibilità rispetto al passato, la segnalazione di tutti gli elementi necessari e utili per una chiara comprensione dei comportamenti segnalati.

⇒E’ prevista una più netta separazione fra i dati informativi di dettaglio, forniti in forma strutturata, -operazioni, soggetti, rapporti e legami fra gli stessi - e gli elementi descrittivi in forma libera, che devono necessariamente richiamare, in modo sintetico, gli anzidetti dati strutturati, al fine di illustrare l’operatività, le anomalie e i motivi del sospetto.

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

LA REGISTRAZIONE NELL’ANAGRAFE DEI

SEGNALANTI

� il segnalante, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante o il soggetto delegato, deve registrarsi sul portale https://infostat-UIF.bancaditalia.it secondo le istruzioni contenute nel manuale “Istruzioni per l’accesso e le autorizzazioni”.

� compilare il modulo di adesione MOD_UIF_01, disponibile all’indirizzohttp://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette

� predisporre un messaggio di posta elettronica avente ad oggetto una sequenza composta dall’espressione “SOS”, dal codice attribuito al segnalante in sede di compilazione del modulo Mod_UIF_01 (campo “Codice Segnalante Assegnato”) e dalla data di invio.

� allegare al predetto messaggio il modulo Mod_UIF_01 compilato� trasmettere il messaggio come sopra predisposto mediante posta

elettronica certificata all’indirizzo mail [email protected]

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

LA REGISTRAZIONE NELL’ANAGRAFE DEI

SEGNALANTI

� i segnalanti per mezzo di un modulo di adesione specifico, indicano un referente che assume il ruolo di “gestore/referente del gruppo di rilevazioni” che risulta quindi autorizzato sia alla trasmissione delle informazioni alla UIF per conto del segnalante che alla delega/revoca di tale facoltà ad altri operatori.;

� l’UIF autorizza direttamente il gestore/referente oppure invia per posta all’indirizzo del referente indicato nel modulo un codice segreto (PIN) diverso per ogni gruppo di rilevazioni. Il gestore/referente, che già aveva effettuato la propria registrazione al portale della UIF, immette il PIN per abilitarsi;

� gli operatori designati a effettuare le operazioni di trasmissione delle segnalazioni per conto di un segnalante devono preventivamente registrarsi al portale UIF per poter chiedere e ottenere la delega dal gestore/referente designato dal segnalante;

� le credenziali (username e password) scelte dall'operatore e/o dal gestore/referente in fase di registrazione al portale UIF dovranno essere utilizzate ad ogni successivo accesso ad INFOSTAT-UIF.

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE SEGNALAZIONI, IL NUOVO SISTEMA SEGNALETICO

PREVEDE UN’AMPIA GAMMA DI CONTROLLI

1

dovranno essere attivati dal segnalante prima del formale invio, mediante un’apposita funzionalità

di diagnostica attivabile on-line sul sito della UIF, al fine di individuare

errori o anomalie che impedirebbero l’acquisizione della

segnalazione o che potrebbero inficiarne l’utilità

2

saranno in ogni caso effettuati dalla UIF preliminarmente

all’acquisizione delle segnalazioni

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

In seguito ai controlli, il segnalante riceveràalternativamente

la conferma dell’acquisizione senza

errori

la comunicazione dello scarto a seguito di errori

bloccanti

la comunicazione di acquisizione con notifica di presenza di anomalie

non bloccanti

in caso di scarto il segnalante dovràtempestivamente trasmettere una

segnalazione corretta

dovrà attentamente valutare le stesse al fine di verificare se si tratti di effettivi errori od

omissioni e, in tal caso, dovràtrasmettere una segnalazione sostitutiva recante, oltre che tutti gli elementi originari, tutti

gli elementi corretti

la segnalazione, cui in fase di trasmissione il

segnalante assegna un numero progressivo annuale, assume al

momento dell’acquisizione presso la UIF un numero identificativo univoco(numero di protocollo).

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

� dati identificativi della segnalazione ed elementi caratterizzanti, nel complesso, l’operatività segnalata;

� dati informativi, in forma strutturata:

� sulle operazioni di interesse (una o più)

� sui soggetti (uno o più)

� sui rapporti (nessuno, uno o più)

� sui legami intercorrenti fra i citati elementi;

� dati descrittivi in forma libera sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto;

� documenti eventualmente allegati.

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’OPERATIVITÀ

SEGNALATA

Segnalazione Originaria

La segnalazione, cui in fase di trasmissione il segnalante assegna un numero progressivo annuale, assume al momento dell’acquisizione presso la UIF un numero identificativo univoco

(numero di protocollo).

Segnalazione Sostitutiva

La segnalazione sostitutiva ottempera alla necessità di rettificare i dati contenuti in

una segnalazione originaria e può essere trasmessa su iniziativa del segnalante

ovvero su richiesta della UIF a seguito del riscontro di anomalie, incongruenze o errori nel contenuto della segnalazione originaria.

La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale ed è

pertanto una segnalazione completa di tutte le informazioni. Essa riporta, mediante

specifici attributi, gli estremi identificativi della segnalazione che va a sostituire e i

motivi della sostituzione.

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni sono riconducibili a tre categorie di sospetto

riciclaggio finanziamento del terrorismo

finanziamento di programmi di

proliferazione diarmi di

distruzione di massa

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

� Ogni segnalazione dovrà esplicitare l’evento o l’attività all’origine del sospetto del segnalante (es.: notizie di provvedimenti, sistemi di rilevazione interni, comportamento sospetto del cliente).

� Nel caso in cui concorrano più elementi, andràindicato solo il più rilevante.

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

IMPORTANTE

La segnalazione è corredata da un giudizio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento

al terrorismo dell’operatività segnalata, espresso dal segnalante secondo il proprio prudente apprezzamento anche tenendo conto dei criteri indicati nell’art. 20 del

D.lgs. 231/07.

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

INDICATORI

Nel caso in cui – a giudizio del segnalante – l’operativitàsegnalata sia identificabile con uno dei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF, dovrà essere specificato il tipo di fenomeno individuato

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

NOVITA’

Il segnalante, se a conoscenza di uno o più provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi presumibilmente connessi all’operatività segnalata, dovrà fornirne gli elementi identificativi valorizzando specifici attributi. Tale informazione andràsempre resa quando il provvedimento sia stato notificato al segnalante e in particolare quando la conoscenza dell’esistenza di un provvedimento abbia costituito l’origine stessa della segnalazione. Il segnalante potrà limitarsi a fornire le sole informazioni in suo possesso, avendo cura di specificare –quantomeno nella nota descrittiva, per non generare incertezze – il/i soggetto/i a carico del/i quale/i è stato emesso il provvedimento

NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE

Linee guida D.M. 16.04.2010

� gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all’esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

� l’elencazione degli indicatori di anomalia non èesaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

INDICATORI DI ANOMALIA

Linee guida D.M. 16.04.2010

� l’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. I professionisti devono perciò valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto;

� la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali ènecessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela;

INDICATORI DI ANOMALIA

Linee guida D.M. 16.04.2010

� i professionisti si devono avvalere degli indicatori previsti, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettividell’operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell’operazione;

� i professionisti devono utilizzare gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un’operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata;

� al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti devono utilizzare anche gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell’art.6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n.231/07.

INDICATORI DI ANOMALIA

I PROFESSIONISTI SONO TENUTI AD APPLICARE

Indicatori generalie particolari Ministero

Schemi di anomaliastabiliti dall’UIF

ex art.6, comma 7, lett.b

INDICATORI DI ANOMALIA