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Beneficiario coordinatore Beneficiari associati Genova, 21 Settembre 2010 Rete GPPinfoNET Liguria Gruppi di lavoro

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Page 1: Beneficiario coordinatore Beneficiari associati Genova, 21 Settembre 2010 Rete GPPinfoNET Liguria Gruppi di lavoro

Beneficiario coordinatore

Beneficiari associati

Genova, 21 Settembre 2010

Rete GPPinfoNET LiguriaGruppi di lavoro

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Cosa è un bando verde

Il bando verde è l’output tangibile di una procedura d’acquisto pubblica in cui vengono inseriti dei criteri di preferibilità ambientale al fine di scegliere un bene/servizio non solo in base al prezzo d’acquisto ed alla funzionalità, ma anche in base alle prestazioni ambientali e ai costi lungo il ciclo di vita.

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Come si redige un bando verde

Definizione degli obiettivi ambientali Selezione dei criteri ambientali Inserimento dei criteri ambientali nella

documentazione di gara (oggetto-specifiche tecniche-modalità di aggiudicazione-selezione dei candidati-modalità di esecuzione)

Definizione prove di conformità, verifiche e penali

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Scarichi atmosferici, idrici e nel suolo

Fasi del ciclo di vita

Consumo materiali e energia

Il ciclo di vita “dalla culla alla tomba”

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Criteri ecologici

E’ un requisito che deve essere rispettato da un prodotto o

produttore per dimostrare che quel dato prodotto o processo produttivo

ha un impatto ambientale ridotto rispetto a un prodotto o processo che

abbia le stesse caratteristiche funzionali

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Finalità dei criteri ecologici

Limitare i principali impatti ambientali connessi allefasi del ciclo di vita (acquisizione materie prime,produzione, trasporto, uso, smaltimento)

• Limitare il consumo energetico• Limitare il consumo idrico • Limitare la produzione dei rifiuti• Favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che

risultino meno pericolose per l’ambiente• Ridurre le emissioni in aria, acqua, suolo• Favorire il riuso, riciclo di materiali e prodotti

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Il recepimento delle Direttive europee

Il D.Lgs 163/2006 (CODICE DE LISE)

è il testo unico di riferimento in materia di contratti pubblici pubblicato in attuazione delle direttive CE del 2004

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Il D.LGS 163/2006

Art. 2: Principi

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

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Il D.LGS 163/2006

Art 68: Specifiche tecniche (c.1 e c.3, punto b)

Ogniqualvolta sia possibile devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale

in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto

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Il D.LGS 163/2006

Art. 40: Qualificazione per eseguire lavori pubblici

Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale

Art 42: Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

Indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto

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Art 44: Norme di gestione ambientale

Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.

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Art 44: Norme di gestione ambientale (segue)

Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

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Art 68: Specifiche tecniche (c.9)

Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:

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Art 68: Specifiche tecniche (c.9) (segue)

a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;

c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

d) siano accessibili a tutte le parti interessate.

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Art 68: Specifiche tecniche (c.10)

Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto

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Art 69: Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito (c.1 e c.2)

Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purchè siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purchè siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o

nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in

particolare, a esigenze sociali o ambientali.

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Art 83: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio

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I sistemi di etichettatura: obbligatori e volontari

Le etichettature obbligatorie si applicano principalmente ai prodotti tossici e pericolosi, agli elettrodomestici (Energy Label), agli imballaggi (Packaging Label).

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Le etichettature volontarieTipo I Etichette basate sul sistema multi-criteria che considera l’intero ciclo di vita (LCA) ISO 14024

Tipo II Auto-dichiarazione secondo la norma ISO 14021Strumento d’informazione che contiene dati forniti dal produttore, importatore o distributore del prodotto ad esempio su: biodegradabiltà, riciclabilità, atossicità dei trattamenti…

Tipo III secondo la norma ISO 14025 La Dichiarazioni Ambientali di Prodotto DAP forniscono informazioni di tipo quantitativo sulle performance ambientali del prodotto e sono calcolate sulla base dell’LCA

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Etichette volontarie di Tipo I

Blauer Engel: attivata in Germania nel 1978

White Swan: attiva dal 1989 in Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda

Green Seal: rilasciata dall’omonima organizzazione senza scopo di lucro degli Stati Uniti.

Umweltzeichen: etichetta austriaca attiva dal 1991

NF Environnement: attiva dal 1992 in Francia

Milieukeur: attiva dal 1992 nei Paesi Bassi

Ecolabel attivo dal 1992 in tutta Europa

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Etichette volontarie di tipo I

Altre etichette assimilabili al Tipo I ma di settore (tessile, energetico, alimentare etc.)

Energy Star: marchio statunitense di efficienza energetica applicabile alle apparecchiature per uffici.

Oeko–Tex Standard 100: riguardante la presenza di sostanze nocive nei prodotti tessili

FSC–Forest Stewardship Council: riguardante la gestione sostenibile delle foreste e la relativa rintracciabilità dei prodotti

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Caratteristiche

Multi-criteri valutativa, riferimento al ciclo di vita

Singolo criterio descrittivo o valutativo su singola fase

Multi-criteri descrittiva, riferimento al ciclo di vita

Scopo Selezione InformazioneInformazione,comparazione

Verifica indipendente

Sì No Sì

Tipo di prodotto

Prodotti e servizi di consumo

Prodotti e servizi di consumo

Prodotti e servizi anche lungo la filiera produttiva

Tipo I Tipo IIITipo IIEsempi: Esempi: Esempi: