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PON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H Percorso formativo su Semplificazione e nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale H - 4 - FSE - 2012 - 1 venerdì 12 aprile 13

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PON FSE - Competenze per lo sviluppoAsse II Capacità istituzionale - Obiettivo H

Percorso formativo su Semplificazione e nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

H - 4 - FSE - 2012 - 1

venerdì 12 aprile 13

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Il Codice dell’Amministrazione Digitale

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L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: EVOLUZIONE NORMATIVA

IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: PRINCIPI E SCADENZE

I DIRITTI DIGITALI

GLI STRUMENTI DELLA PA DIGITALE

SOMMARIO

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INTRODUZIONE AL CAD

Ripassare il “vecchio” CAD

Evidenziare le disposizioni maggiormente innovative (D.Lgs. n. 235/2010 e D.L. n. 179/2012)

Fornire gli strumenti per una corretta valutazione delle opportunità e dei profili problematici delle nuove normative

OBIETTIVI

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DIGITALIZZAZIONE DELLA PA

EVOLUZIONE NORMATIVA

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PERCHÈ SI PARLA DI PA DIGITALE?

✓Maggiore efficienza•risparmio su personale, spazi fisici e materiali•riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti•raggiungimento di più obiettivi a parità di costi

✓Riduzione dei costi•per investimenti•di esercizio

✓Miglioramento della qualità dei servizi all’utenza

I BENEFICI

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PERCHÈ SI PARLA DI PA DIGITALE?

✓Maggiore efficienza•risparmio su personale, spazi fisici e materiali•riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti•raggiungimento di più obiettivi a parità di costi

✓Riduzione dei costi•per investimenti•di esercizio

✓Miglioramento della qualità dei servizi all’utenza

I BENEFICI

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La digitalizzazione non deve riguardare solo le tecnologie ma anche l’organizzazione degli Enti stessi al fine di offrire agli utenti servizi efficienti

L’e-Government non consiste nella mera automazione e meccanizzazione dell’attività dell’Amministrazione, ma - secondo la definizione datane dall’OCSE - nell’impiego “delle ICT, ed in particolare di Internet, come strumenti per migliorarne l’efficienza e renderla maggiormente orientata alla soddisfazione degli utenti”

LA TECNOLOGIA NON FA MIRACOLI

E-GOVERNMENT

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I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

(art. 97, comma 1, Cost.)

FONDAMENTI COSTITUZIONALI

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“INFORMATICA PARALLELA”

Eccessiva prolificità normativa (oltre 2.500 atti normativi)

Mutamento dell’Amministrazione italiana

“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni Pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati”

Art. 3 –bis, legge 7 agosto 1990, n. 241

DIGITALIZZAZIONE DELLA PA

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LEGGE n. 59/1997 - DPR n. 513/1997 -> Documento informatico e firma digitale

DPR n. 445/2000 -> Gestione dei flussi documentali e protocollo informatico

LEGGE n. 4/2004 -> Accesso dei disabili agli strumenti informatici

DPR n. 68/2005 - > Posta Elettronica Certificata

Legge n. 69/2009 -> Albo on line

D.L n. 5/2012 -> Digitalizzazione di comunicazioni e servizi

LE NORME DELLA PA DIGITALE

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IL CAD

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Entrato in vigore il 1º gennaio 2006, contiene le disposizioni per garantire il diritto di ogni cittadino a usufruire dei servizi della P.A. anche on-line e l’obbligo per la P.A. di snellire le procedure e di rendere tutti i servizi e le comunicazioni interne ed esterne per via telematica.

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

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Nella P.A. digitale le Amministrazioni cooperano tra loro e costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e finalità:

- la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12)- il federalismo efficiente (art. 14)- la cooperazione (artt. 17, 63, 68)- la gestione informatica dei procedimenti (art. 41)- la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.)- la disponibilità dei dati (artt. 50, 58)- le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

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NUOVI DIRITTI

- diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)- diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4)- diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)- diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6)- diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7)- diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8)- diritto alla partecipazione (art. 9)- diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi (art. 57)

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

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I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti innovativi:

- i documenti informatici- le firme elettroniche - l’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva- la posta elettronicae la posta elettronica certificata - i siti Internet delle P.A.

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

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- D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

- D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

GLI INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO AL CAD

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IL D. LGS. N. 235/2010Organizzazione interna:- reingegnerizzazione dei processi e fascicolo informatico- incentivi e sanzioni

Rapporti con cittadini e imprese:- utilizzare le comunicazioni cartacee solo se impossibilitati all’utilizzo di quelle telematiche;- maggiore attenzione per i siti web

Sicurezza informatica:- maggiore attenzione alla sicurezza dei dati- continuità operativa e disaster recovery

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IL D. L. N. 179/2012

GIUSTIZIADIGITALE

SANITA’DIGITALE

DIVARIODIGITALE

SCUOLADIGITALE

PAGAMENTIELETTRONICI

OPENDATA

IDENTITA’DIGITALE

PADIGITALE

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COSA SIGNIFICA?

iscrizioni effettuabili solo on line;

pagelle redatte in formato elettronico con piena validità legale;

registri tenuti on line e comunicazioni ad alunni e famiglie fornite in formato elettronico;

libri elettronici.

LA SCUOLA DIGITALE

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LO SWITCH-OFF È INIZIATO

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1° gennaio 2013accordi tra PPAA solo digitalicontratti per lavori, servizi e forniture solo digitalecomunicazioni tra PPPAA solo telematicheobbligo di scrivere al domicilio telematico del cittadino

1° giugno 2013 obbligo di consentire pagamenti informatici

1° luglio 2013 comunicazioni con le imprese esclusivamente telematiche

1°gennaio 2014 tutti i servizi devono essere on line inefficacia comunicazioni cartacee tra PPAA

LE PROSSIME SCADENZE

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CADSTRUTTURA E FINALITÀ

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Capo I - Principi generaliCapo II - Documento informatico e firme elettroniche; Trasferimenti di fondi, libri e scrittureCapo III - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informaticiCapo IV - Trasmissione informatica dei documentiCapo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in reteCapo VI - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioniCapo VII - Regole tecnicheCapo VIII - Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazioneCapo IX - Disposizioni transitorie finali e abrogazioni

STRUTTURA DEL CODICE

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Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

(Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005)

FINALITÀ DEL CODICE

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Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione , nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005)

AMBITO DI APPLICAZIONE

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Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione,nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II , del presente decreto.

(Art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005)

L’IMPORTANZA DELL’ORGANIZZAZIONE

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Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all' articolo 71.

(Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005)

L’IMPORTANZA DELL’ORGANIZZAZIONE

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Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71.

(Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 82/2005)

L’IMPORTANZA DELL’ORGANIZZAZIONE

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La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 12, comma 1 , avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'àmbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

(Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005)

DIGITALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE

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In attuazione del comma 1 , le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all' articolo 71 .

(Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005)

DIGITALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE

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I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti .

(Art. 12, comma 1-ter, D.Lgs. n. 82/2005)

LE RESPONSABILITÀ

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DIRITTI DIGITALI

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1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 , e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice.

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

(Art. 3, D.Lgs. n. 82/2005)

DIRITTO ALL’USO DELLE TECNOLOGIE

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1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

(Art. 4 D.Lgs. n. 82/2005)

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE TELEMATICA

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1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

(Art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005)

DIRITTO AI PAGAMENTI ELETTRONICI

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1. Per le comunicazioni di cui all' articolo 48, comma 1 , con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

(Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005)

DIRITTO ALLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

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1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

(Art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005)

DIRITTO ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI ON LINE

venerdì 12 aprile 13

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1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

(Art. 8, D.Lgs. n. 82/2005)

DIRITTO ALL’ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

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1. Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

(Art. 9, D.Lgs. n. 82/2005)

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

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1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

(Art. 57, D.Lgs. n. 82/2005)

DIRITTO A TROVARE ON LINE MODULI E FORMULARI

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STRUMENTIDELL’AMMINISTRAZIONE

DIGITALE

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LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

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TUTTI GLI ATTI NASCONO INFORMATICI

... ma non abbiamo ancora eliminato la carta...

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DOCUMENTO

FIRME

PEO

PEC

CONSERVAZIONE

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

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DOCUMENTO

CENTRALITA’ DEL DOCUMENTO

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Documento amministrativo:

ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

(art. 1, comma 1, lett. A, D.P.R. 28-12-2000 n. 445)

PARTIAMO DALLE DEFINIZIONI

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Documento amministrativo:

la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

(Art. 1, lett. p), D.Lgs. n. 82/2005)

PARTIAMO DALLE DEFINIZIONI

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SUPPORTI (ciclo di vita e profili organizzativi)

FORMATI (per conservazione e accessibilità)

ATTENZIONE A ...

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Liberamente valutabile in giudizio se sprovvisto di firma digitale o con firma elettronica;

Piena prova fino a querela di falso se sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;

Se contenente le scritture private di cui all’art. 1350 c.c. nn. 1-12 è richiesta la firma elettronica qualificata o digitale a pena di nullità;

Se contenente le scritture private di cui all’art. 1350 c.c. n. 13 è richiesta la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale a pena di nullità.

VALIDITA’ GIURIDICA DEL DI

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FIRMA  ELETTRONICA

Liberamente valutabile

Inversione dell’onere della prova – valida fino a querela di falso

Soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 1350 nn.

1-12.

FIRMA  ELETTRONICA  AVANZATA

FIRMA  ELETTRONICA  QUALIFICATA

FIRMA  DIGITALE  

Soddisfta il requisito della forma scritta ex art. 1350 n. 13

VALIDITA’ GIURIDICA DEL DI

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non serve sempre la firma digitale...

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non serve sempre la firma digitale...

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copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.

LE COPIE

venerdì 12 aprile 13

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VALIDITA’

Con attestazione di conformità da parte di notaio o altro pubblico ufficiale, stessa efficacia probatoria degli originali;

Senza attestazione di conformità, stessa efficacia probatoria degli originali se non espressamente disconosciuta;

Nel caso di documenti della PA è sempre richiesta l’attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale.

LE COPIE

venerdì 12 aprile 13

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DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

(Art. 23-bis, D. Lgs. n. 82/2005)

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copia analogica di documento informatico: il documento su carta avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto.

LE COPIE

venerdì 12 aprile 13

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LE COPIE

VALIDITA’

Con attestazione di conformità da parte di notaio o altro pubblico ufficiale, stessa efficacia probatoria degli originali;

Senza attestazione di conformità, stessa efficacia probatoria degli originali se non espressamente disconosciuta;

La stampa di documenti della PA deve contenere un contrassegno che garantisce la conformità all’originale.

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CICLO DI VITA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

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DALLE FAQ

“È possibile formare l’originale di un documento in

modalità cartacea?”

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FIRME

LE FIRME ELETTRONICHE

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Nel mondo informatico il problema della sottoscrizione viene affrontato e risolto in modo sostanzialmente differente dal “mondo della carta” attraverso le firme elettroniche.

Firma autografa Vs firma elettronica

✓la firma autografa è un "segno" che una persona appone in calce alle proprie dichiarazioni con lo scopo di attestare, attraverso la riconoscibilità della grafia, la personale provenienza della dichiarazione stessa;✓la firma elettronica, invece, è un metodo di attribuzione della paternità e di garanzia della riservatezza di un documento informatico che si basa su un

SOTTOSCRIZIONI ELETTRONICHE

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D.P.R. 513/1997

- Firma digitale

D.P.R. 51 Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica- Firma elettronica avanzata

D.Lgs. 10/2002

- Firma elettronica- Firma elettronica avanzata

D.P.R. 137/2003

- Firma elettronica- Firma elettronica avanzata

- Firma elettronica qualificata

- Firma digitale

D.Lgs. 82/2005

- Firma elettronica- Firma elettronica

qualificata- Firma digitale

D.Lgs. 235/2010

- Firma elettronica- Firma elettronica avanzata

- Firma elettronica qualificata

- Firma digitale

FIRME ELETTRONICHE

venerdì 12 aprile 13

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È possibile distinguere tra due macro-tipologie di firme elettroniche: ✓le “ firme deboli” (firma elettronica): consentono di ricondurre in qualsiasi forma dei dati elettronici, ad esempio una firma a stampa, ad un soggetto, ma non assicurano l’integrità del documento stesso. Il documento è liberamente valutabile in giudizio, tenendo conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza;

✓le “firme forti” (firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale) sono quelle per cui il firmatario non può disconoscere semplicemente la sottoscrizione se non a querela di falso. Garantiscono l’identità dell’autore e l’integrità del documento firmato

TIPOLOGIE DI FIRME ELETTRONICHE

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La firma elettronica che viene definita dal legislatore come“l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica” (art. 1, comma 1, lett. q).

La firma elettronica può essere ricondotta all’inserimento o alla digitazione di un semplice codice di identificazione (pin) oppure di una parola chiave (password), che in qualche modo possono avere una “connessione logica” con il titolare.

FIRMA ELETTRONICA

venerdì 12 aprile 13

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La firma elettronica avanzata risponde all’obiettivo di mettere a disposizione dell'utente strumenti più semplici con i quali sottoscrivere documenti informatici con piena validità legale.

La firma elettronica avanzata (definita dall’art. 1, comma 1, lett. q-bis) deve sempre garantire:

✓l’identificazione del firmatario del documento✓la connessione univoca della firma al firmatario✓il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma✓la possibilità di verificare che il documento non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma✓la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto✓l’individuazione del soggetto che eroga le soluzioni di firma elettronica avanzata

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

venerdì 12 aprile 13

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La firma elettronica qualificata è un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1, comma 1, lett. r).

Questo tipo di firma deve essere accompagnata da un certificato digitale, rilasciato da apposito soggetto (definito, appunto, Certificatore) munito di numero di serie o altro codice di identificazione.

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

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La firma digitale è una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

La firma digitale (secondo la definizione data all’art. 1, comma 1, lett. s, CAD) è il risultato di una complessa procedura informatica di validazione di un documento elettronico per mezzo del quale, attraverso l’utilizzo di una doppia chiave di cifratura (una pubblica ed accessibile, l’altra rigorosamente privata e segreta).

FIRMA DIGITALE

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DALLE FAQ

“Devo utilizzare la marca temporale per tutti

gli atti e i contratti?”

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PEO

PEC

LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

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Rappresenta lo strumento di comunicazione interpersonale più utilizzato

Permette ad ogni utente abilitato di inviare e ricevere, attraverso il proprio account, messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (smartphone, tablet ecc.)

POSTA ELETTRONICA

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Possibilità di falsificazione di mittente, orario di invio, notifica di ricezione, ecc.

Mancata standardizzazione delle ricevute e dei comportamenti dei gestori (attribuzione delle caselle, trattamento delle anomalie)

POSTA ELETTRONICA PROFILI PROBLEMATICI

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Il legislatore italiano, con D.P.R. 68/2005, ha introdotto la Posta Elettronica Certificata (PEC) per superare i limiti della Posta Elettronica semplice.

La PEC nasce con l’obiettivo di trasferire sul digitale il concetto di “Raccomandata con Ricevuta di ritorno” e superare pertanto le problematiche insite nella Posta Elettronica semplice.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

venerdì 12 aprile 13

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L’art. 1, comma 1, lett. v-bis) del Codice dell'Amministrazione Digitale definisce la posta elettronica certificata come un “sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”.

✓Messaggio equivalente ad una raccomandata A/R✓Efficacia pari alla notificazione per mezzo della posta ✓Certezza sull’identità del mittente

Caratteristiche rilevanti della PEC:

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

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SPEDITO DAL MITTENTE:

se inviato al proprio gestore di PEC

CONSEGNATO AL DESTINATARIO:

se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore di PEC

IL MESSAGGIO SI INTENDE

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SOGGETTI OBBLIGATI AD AVERE PEC

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

IMPRESE (forma societaria e individuali)

PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALBI ED ELENCHI

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QUANDO USARE LA PEO

Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

(Art. 47, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)

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QUANDO USARE LA PEO

Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; (126)

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all' articolo 71 ;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .

(Art. 47, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005)

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QUANDO USARE LA PEC

La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata.

(Art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1 , equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

(Art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005)

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DALLE FAQ

“Posso inviare una raccomandata ad un altro

ufficio pubblico?”

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CONSERVAZIONE

LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

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CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

La conservazione sostitutiva è un processo, definito normativamente, attraverso il quale è possibile garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico, sia che si tratti di un documento nativo digitale, sia che si tratti di un documento informatico ottenuto da un documento analogico (ad es. mediante scansione)

Nel secondo caso, la conservazione sostitutiva equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici e permette alla PA e alle aziende di risparmiare sui costi di stampa, stoccaggio e archiviazione. Il risparmio è particolarmente alto per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni.

La conservazione sostitutiva di fatto legalizza il documento informatico ottenuto mediante digitalizzazione, equiparandolo a quello cartaceo.

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RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DELLE PPAA

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

(Art. 43, D. Lgs. n. 82/2005)

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1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura:a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;b) l'integrità del documento;c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi ì dati di registrazione e di classificazione originari;d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

(Art. 44, D. Lgs. n. 82/2005)

RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DELLE PPAA

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1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva competenza.1-ter. Il responsabile della conservazione puo' chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

(Art. 44, D. Lgs. n. 82/2005)

RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DELLE PPAA

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CONSERVATORI ACCREDITATI

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.3. 2. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa' di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.

(Art. 44-bis, D. Lgs. n. 82/2005)

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DALLE FAQ

“Come si conservano gli originali documenti unici?”

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ESEMPI E CASI DI SUCCESSO

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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLUCCHIO

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DEMATERIALIZZAZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Segnalazioni e richieste di interventi di manutenzione alle Amministrazioni Comunali

Gestione presenza mensa scolastica

Circolari di servizio

Gestione organi collegiali

“SCUOLA A CARTA ZERO”

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MATERIALI

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BIBLIOGRAFIA1) Giuseppe Cassano – Carmelo Giurdanella, Il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale. Giuffrè – 2005.

2) Angelo Giuseppe Orofino, Forme elettroniche e procedimenti amministrativi, Cacucci – 2008.

3) Marianna Quaranta, Il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale. Liguori – 2007.

4) Ernesto Belisario, La nuova Pubblica Amministrazione Digitale, Maggioli – 2009.

5) Gilberto Marzano, Conservare il digitale, Editrice Bibliografica - 2011

5) Pierluigi Ridolfi, Il Nuovo Codice della Amministrazione Digitale, SIAV - 2011

6) AA. VV., Il nuovo CAD: manuale d’uso, ForumPA Edizioni, 2011

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1) Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione www.funzionepubblica.gov.it

2) Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca www.istruzione.it

3) Agenzia per l’Italia Digitale www.digitpa.gov.it

4) FormezPA www.formez.it

SITOGRAFIA

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LA PIATTAFORMA TELEMATICA

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SLIDES DELLA LEZIONE

COMPENDIO DI NORME E PRASSI

MATERIALE RELATIVO ALL’ESPERIENZA DELL’ITC DI CASTELLUCCHIO

MODELLO MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

MATERIALI ON LINE

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DOMANDE?

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GRAZIE

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