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N. 1201-B CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 13 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 944) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 30 luglio 2019 PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (SAVONA) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MOAVERO MILANESI) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (BONAFEDE) CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (TRIA) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (DI MAIO) CON IL MINISTRO DELL INTERNO (SALVINI) CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (GRILLO) CON IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (COSTA) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (CENTINAIO) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 1201-B—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 13 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 944)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 luglio 2019

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(SAVONA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(GRILLO)

CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

(CENTINAIO)

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(TONINELLI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(STEFANI)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee el’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delega-

zione europea 2018

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 31 luglio 2019

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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TESTOAPPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

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TESTOMODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

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Art. 1.

(Delega al Governo per l’attuazionedi direttive europee)

Art. 1.

(Delega al Governo per l’attuazionedi direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, se-condo i termini, le procedure, i princìpi ecriteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i de-creti legislativi per l’attuazione delle diret-tive elencate nell’allegato A alla presentelegge.

Identico.

2. Gli schemi dei decreti legislativi re-canti attuazione delle direttive elencate nel-l’allegato A alla presente legge sono tra-smessi, dopo l’acquisizione degli altri pa-reri previsti dalla legge, alla Camera deideputati e al Senato della Repubblica af-finché su di essi sia espresso il parere deicompetenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate daleggi vigenti e che non riguardano l’attivitàordinaria delle amministrazioni statali oregionali possono essere previste nei de-creti legislativi recanti attuazione delle di-rettive elencate nell’allegato A alla presentelegge nei soli limiti occorrenti per l’adem-pimento degli obblighi di attuazione delledirettive stesse; alla relativa copertura, non-ché alla copertura delle minori entrateeventualmente derivanti dall’attuazione delledirettive, in quanto non sia possibile farvifronte con i fondi già assegnati alle com-petenti amministrazioni, si provvede me-diante riduzione del fondo per il recepi-mento della normativa europea previstodall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre2012, n. 234. Qualora la dotazione del pre-detto fondo si rivelasse insufficiente, i de-creti legislativi dai quali derivino nuovi omaggiori oneri sono emanati solo succes-sivamente all’entrata in vigore dei provve-dimenti legislativi che stanziano le occor-renti risorse finanziarie, in conformità al-l’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-cembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predettidecreti legislativi sono, in ogni caso, sotto-posti al parere delle Commissioni parla-

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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mentari competenti anche per i profili fi-nanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma 4,della citata legge n. 234 del 2012.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzio-natoria di violazioni di atti normativi del-

l’Unione europea)

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzio-natoria di violazioni di atti normativi del-

l’Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penalivigenti, è delegato ad adottare, ai sensidell’articolo 33 della legge 24 dicembre2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteridirettivi dell’articolo 32, comma 1, letterad), della medesima legge, entro due annidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, disposizioni recanti sanzionipenali o amministrative per le violazioni diobblighi contenuti in direttive europee at-tuate in via regolamentare o amministra-tiva, ovvero in regolamenti dell’Unione eu-ropea pubblicati alla data di entrata invigore della presente legge, per i quali nonsono già previste sanzioni penali o ammi-nistrative.

Identico.

Art. 3.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione delladirettiva (UE) 2017/1371, relativa alla lottacontro la frode che lede gli interessi finanziari

dell’Unione mediante il diritto penale)

Art. 3.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione delladirettiva (UE) 2017/1371, relativa alla lottacontro la frode che lede gli interessi finanziari

dell’Unione mediante il diritto penale)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/1371 delParlamento europeo e del Consiglio, del 5luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 1, comma 1, anche iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) individuare i reati previsti dallenorme vigenti che possano essere ritenutireati che ledono gli interessi finanziari del-l’Unione europea, in conformità a quantoprevisto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 delladirettiva (UE) 2017/1371;

a) identica;

b) sostituire nelle norme nazionali vi-genti che prevedono reati che ledono gliinteressi finanziari dell’Unione europea ilriferimento alle « Comunità europee » conil riferimento all’« Unione europea »;

b) identica;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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c) abrogare espressamente tutte lenorme interne che risultino incompatibilicon quelle della direttiva (UE) 2017/1371 ein particolare quelle che stabiliscono che idelitti che ledono gli interessi finanziaridell’Unione europea di cui agli articoli 3 e4 della medesima direttiva non sono puni-bili a titolo di concorso o di tentativo;

c) identica;

d) modificare l’articolo 322-bis del co-dice penale nel senso di estendere la pu-nizione dei fatti di corruzione passiva, comedefinita dall’articolo 4, paragrafo 2, letteraa), della direttiva (UE) 2017/1371, anche aipubblici ufficiali e agli incaricati di pub-blico servizio di Stati non appartenentiall’Unione europea o di organizzazioni pub-bliche internazionali, quando tali fatti sianoposti in essere in modo che ledano o pos-sano ledere gli interessi finanziari dell’U-nione, nonché sopprimere, al medesimoarticolo 322-bis, secondo comma, numero2), le seguenti parole: « in operazioni eco-nomiche internazionali ovvero al fine diottenere o di mantenere un’attività econo-mica o finanziaria »;

d) modificare l’articolo 322-bis del co-dice penale nel senso di estendere la pu-nizione dei fatti di corruzione passiva, comedefinita dall’articolo 4, paragrafo 2, letteraa), della direttiva (UE) 2017/1371, anche aipubblici ufficiali e agli incaricati di pub-blico servizio di Stati non appartenentiall’Unione europea, quando tali fatti sianoposti in essere in modo che ledano o pos-sano ledere gli interessi finanziari dell’U-nione;

e) integrare le disposizioni del decretolegislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante di-sciplina della responsabilità amministrativadelle persone giuridiche, delle società e delleassociazioni anche prive di personalità giuri-dica, prevedendo espressamente la respon-sabilità amministrativa da reato delle per-sone giuridiche anche per i reati che ledonogli interessi finanziari dell’Unione europea eche non sono già compresi nelle disposizionidel medesimo decreto legislativo;

e) identica;

f) prevedere, ove necessario, che i reatiche ledono gli interessi finanziari dell’Unioneeuropea, qualora ne derivino danni o van-taggi considerevoli, ai sensi dell’articolo 7,paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371,siano punibili con una pena massima di al-meno quattro anni di reclusione;

f) identica;

g) prevedere, ove necessario, che, qua-lora un reato che lede gli interessi finan-ziari dell’Unione europea sia commesso nel-l’ambito di un’organizzazione criminale aisensi della decisione quadro 2008/841/GAIdel Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia

g) identica;

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considerato una circostanza aggravante dellostesso reato;

h) prevedere, ove necessario, che, incaso di reati che ledono gli interessi finan-ziari dell’Unione europea, in aggiunta allesanzioni amministrative previste dagli ar-ticoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8giugno 2001, n. 231, siano applicabili, perle persone giuridiche, talune delle sanzionidi cui all’articolo 9 della direttiva (UE)2017/1371 e che tutte le sanzioni sianoeffettive, proporzionate e dissuasive;

h) identica;

i) adeguare, ove necessario, le normenazionali in materia di giurisdizione penalea quanto previsto dall’articolo 11, paragrafi1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, non-ché prevedere, ove necessario, una o piùdelle estensioni di tale giurisdizione con-template dall’articolo 11, paragrafo 3, dellastessa direttiva.

i) identica.

2. I decreti legislativi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/1371 sono adot-tati su proposta del Ministro per gli affarieuropei e del Ministro della giustizia, diconcerto con i Ministri dell’economia edelle finanze e degli affari esteri e dellacooperazione internazionale.

2. Identico.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

3. Identico.

Art. 4.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1939, relativo all’at-tuazione di una cooperazione rafforzata sul-l’istituzione della Procura europea –

« EPPO »)

Art. 4.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1939, relativo all’at-tuazione di una cooperazione rafforzata sul-l’istituzione della Procura europea –

« EPPO »)

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro nove mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-

1. Identico.

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guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) 2017/1939 del Consiglio,del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazionedi una cooperazione rafforzata sull’istitu-zione della Procura europea (« EPPO »).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro della giu-stizia, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale edell’economia e delle finanze.

2. Identico.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

3. Identico:

a) individuare l’autorità competente adesignare, a norma dell’articolo 16, para-grafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, itre candidati al posto di procuratore euro-peo nonché i criteri e le modalità di sele-zione che regolano la designazione e ilrelativo procedimento;

a) identica;

b) individuare, ai sensi dell’articolo13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l’autorità competente a concluderecon il procuratore capo europeo l’accordodiretto a individuare il numero dei procu-ratori europei delegati nonché la riparti-zione funzionale e territoriale delle com-petenze tra gli stessi; individuare altresì ilprocedimento funzionale all’accordo e ap-portare le necessarie modifiche alle dispo-sizioni dell’ordinamento giudiziario direttea costituire presso uno o più uffici requi-renti l’ufficio per la trattazione dei proce-dimenti relativi ai reati di cui all’articolo 22del regolamento (UE) 2017/1939;

b) identica;

c) individuare, ai sensi dell’articolo 17del regolamento (UE) 2017/1939, l’autoritàcompetente a designare i candidati al postodi procuratore europeo delegato ai finidella nomina da parte del collegio su pro-posta del procuratore capo europeo, non-ché i criteri e le modalità di selezione cheregolano la designazione;

c) identica;

d) prevedere che il trattamento eco-nomico complessivamente spettante al ma-gistrato nominato procuratore europeo,

soppressa

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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computando anche l’eventuale trattamentoo rimborso di spese a carico dell’EPPO,non possa eccedere i limiti di cui agliarticoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89;

e) coordinare le disposizioni dell’ordi-namento giudiziario in materia di attribu-zioni e di poteri dei titolari degli uffici delpubblico ministero con le disposizioni delregolamento (UE) 2017/1939 in materia dicompetenze del collegio, in modo da pre-servare i poteri di supervisione e di indi-rizzo spettanti agli organi dell’EPPO neiprocedimenti rientranti nell’ambito di ap-plicazione del medesimo regolamento (UE)e garantire la coerenza, l’efficienza e l’uni-formità della politica in materia di azionepenale dell’EPPO;

d) identica;

f) integrare le disposizioni dell’ordina-mento giudiziario che prevedono la trasmis-sione di copia del decreto motivato di avoca-zione al Consiglio superiore della magistra-tura e ai procuratori della Repubblica inte-ressati, prevedendo un’analoga trasmissionenel caso di decisione motivata da parte delprocuratore europeo ai sensi dell’articolo 28del regolamento (UE) 2017/1939;

e) identica;

g) adeguare le disposizioni dell’ordina-mento giudiziario alle norme del regola-mento (UE) 2017/1939 in materia di: compe-tenze del collegio dell’EPPO; poteri di con-trollo e di indirizzo della camera perma-nente e del procuratore europeo incaricatodella supervisione; esercizio della compe-tenza dell’EPPO; poteri di riassegnazione, ri-unione e separazione dei casi spettanti allacamera permanente; diritto di avocazionedell’EPPO; poteri della camera permanentein ordine all’esercizio dell’azione penale, al-l’archiviazione del caso e alle procedure sem-plificate di azione penale;

f) identica;

h) adeguare le disposizioni dell’ordi-namento giudiziario alle norme del rego-lamento (UE) 2017/1939 che disciplinano larimozione dall’incarico o l’adozione di prov-vedimenti disciplinari nei confronti del pro-

g) identica;

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curatore nazionale nominato procuratoreeuropeo delegato, in conseguenza dell’inca-rico rivestito nell’EPPO, e in particolare:

1) prevedere che i provvedimentiadottati dalla sezione disciplinare del Con-siglio superiore della magistratura che com-portino la rimozione dall’incarico o, co-munque, i provvedimenti disciplinari neiconfronti di un procuratore nazionale no-minato procuratore europeo delegato permotivi non connessi alle responsabilità chegli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al procuratore capoeuropeo prima che sia data loro esecu-zione;

2) prevedere clausole di salvaguar-dia analoghe a quelle di cui al numero 1) afronte di qualsiasi altra procedura di tra-sferimento di ufficio che comporti la rimo-zione dall’incarico di procuratore europeodelegato;

i) coordinare le disposizioni dell’ordi-namento giudiziario in materia di valuta-zioni di professionalità con le norme delregolamento (UE) 2017/1939 che attribui-scono al collegio, su proposta del procura-tore capo europeo, l’adozione di norme suicriteri di rendimento e sulla valutazionedell’insufficienza professionale dei procu-ratori europei delegati, in modo da inte-grare la disciplina procedimentale nazio-nale in materia di valutazioni di professio-nalità, facendo salve le prerogative del col-legio dell’EPPO e regolandone l’incidenzasul procedimento di valutazione interno;

h) identica;

l) apportare le necessarie modifichealle disposizioni processuali al fine di pre-vedere che i procuratori europei delegatisvolgano le funzioni indicate dall’articolo51 del codice di procedura penale dinanzial tribunale ordinariamente competente peri delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;

i) identica;

m) prevedere che il procuratore eu-ropeo delegato, in relazione ai delitti attri-buiti alla competenza dell’EPPO, svolga lesue funzioni in collegamento e d’intesa,anche mediante acquisizione e scambio diinformazioni, con il procuratore europeoche supervisiona le indagini e si attenga

l) identica;

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alle direttive e alle istruzioni dallo stessoimpartite;

n) prevedere che, nel caso di indaginitransnazionali, il procuratore delegato co-operi con i procuratori delegati degli altriStati membri dell’Unione europea me-diante scambio di informazioni e presti larichiesta assistenza, salvo l’obbligo di se-gnalare al procuratore europeo incaricatodella supervisione e di consultare il procu-ratore delegato richiedente se:

m) identica;

1) la richiesta sia incompleta o con-tenga un errore manifesto e rilevante;

2) l’atto richiesto non possa essereeseguito entro il termine fissato per motivigiustificati e oggettivi;

3) un atto di indagine diverso emeno intrusivo consenta di conseguire glistessi risultati di quello richiesto;

4) l’atto di indagine richiesto o daeseguire non sia previsto dal diritto nazio-nale;

o) prevedere che il pubblico mini-stero, quando sia stato informato dell’avviodel procedimento di cui all’articolo 27 delregolamento (UE) 2017/1939, possa adot-tare e richiedere atti urgenti fino all’inter-venuta decisione sull’avocazione da partedell’EPPO, astenendosi dall’adozione di attiche possano precluderne l’esercizio;

n) identica;

p) prevedere che, in caso di interve-nuta decisione di avocazione delle indaginida parte dell’EPPO, il pubblico ministerotrasmetta gli atti all’EPPO secondo quantostabilito dall’articolo 27 del regolamento(UE) 2017/1939;

o) identica;

q) prevedere che il procuratore euro-peo delegato svolga le funzioni ai fini dellaproposizione degli atti di impugnazione;

p) identica;

r) in relazione ai delitti di cui alladirettiva (UE) 2017/1371, prevedere comeobbligatoria la denuncia all’EPPO, fermorestando quanto stabilito dall’articolo 331del codice di procedura penale, nonchél’obbligo di informazione in relazione aimedesimi delitti da parte del pubblico mi-nistero in ogni fase del procedimento, al

q) identica;

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fine dell’esercizio dei poteri di cui all’arti-colo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;

s) apportare ogni opportuna modificaalle norme processuali e ordinamentali alfine di dare piena attuazione alle previsionidel regolamento (UE) 2017/1939, con parti-colare riguardo alle disposizioni non diretta-mente applicabili, e per coordinare le normeinterne vigenti con quanto in esso previsto,prevedendo anche l’abrogazione delle dispo-sizioni incompatibili con quelle contenute nelcitato regolamento (UE) 2017/1939.

r) identica.

4. Fino alla data di entrata in vigoredelle disposizioni adottate in attuazione delcriterio di delega di cui al comma 3, letteraa), l’autorità nazionale competente a desi-gnare, a norma dell’articolo 16 del regola-mento (UE) 2017/1939, i tre candidati alposto di procuratore europeo è il Ministrodella giustizia. Il Ministro della giustiziaprovvede alla designazione nell’ambito diun elenco di nove candidati proposto dalConsiglio superiore della magistratura. Atale fine il Consiglio superiore della magi-stratura procede alla selezione dei candi-dati sulla base di criteri stabiliti d’intesacon il Ministro della giustizia, secondo lemodalità di selezione stabilite nel rispettodei criteri di cui al paragrafo 1 del citatoarticolo 16. La procedura di designazionedi cui al presente comma è regolata dallepertinenti disposizioni della legge 14 marzo2005, n. 41, in quanto compatibili. Al ma-gistrato nominato procuratore europeo aisensi dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, delregolamento (UE) 2017/1939 si applica ilcomma 70 dell’articolo 1 della legge 6 no-vembre 2012, n. 190. Il trattamento econo-mico complessivamente spettante al magi-strato nominato procuratore europeo, com-putando anche l’eventuale trattamento orimborso di spese a carico dell’EPPO, nonpuò eccedere i limiti di cui agli articoli23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13 deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89.

4. Fino alla data di entrata in vigoredelle disposizioni adottate in attuazione delcriterio di delega di cui al comma 3, letteraa), la procedura per la designazione, anorma dell’articolo 16 del regolamento (UE)2017/1939, di tre candidati al posto diprocuratore europeo è regolata dalle di-sposizioni di cui ai commi da 5 a 8.

5. Le domande per la candidatura alposto di procuratore europeo sono propo-

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ste al Consiglio superiore della magistra-tura da magistrati requirenti o giudicantiin possesso almeno della quarta valuta-zione di professionalità, anche se collocatifuori dal ruolo organico della magistra-tura.

6. Il Consiglio superiore della magistra-tura e il Ministro della giustizia, al quale ledomande sono inoltrate, procedono auto-nomamente alla valutazione dei candidatinel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1del citato articolo 16 del regolamento (UE)2017/1939. Il Ministro della giustizia tra-smette la graduatoria dei candidati corre-data dalle relative valutazioni al Consigliosuperiore della magistratura che, qualorale condivida, provvede alla designazione etrasmette il relativo provvedimento al Mi-nistro della giustizia perché lo comunichiagli organi dell’EPPO.

7. Quando il Consiglio superiore dellamagistratura non condivide le valutazioniche sorreggono la formazione della gra-duatoria di cui al comma 6, restituisce, conprovvedimento motivato, gli atti al Ministrodella giustizia. Entro quindici giorni il Mi-nistro della giustizia può, alternativamente:

a) trasmettere al Consiglio superioredella magistratura una proposta di gradua-toria conforme alle valutazioni del mede-simo Consiglio;

b) invitare, con richiesta motivata, ilConsiglio superiore della magistratura arivedere le proprie valutazioni.

8. Ricevuta la proposta o la richiesta dicui alle lettere a) e b) del comma 7, ilConsiglio superiore della magistratura prov-vede in ogni caso alla designazione, for-nendo specifica motivazione quando nonaderisce all’invito di cui alla medesimalettera b). Il provvedimento di designa-zione è comunicato a norma del comma 6.

9. Al magistrato nominato procuratoreeuropeo ai sensi dell’articolo 16, paragrafi2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 nonsi applicano i commi 68, 69, 71 e 72dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012,n. 190.

5. Per l’attuazione della delega di cui alpresente articolo è autorizzata la spesa di

10. Identico.

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euro 88.975 per l’anno 2020 e di euro533.848 annui a decorrere dall’anno 2021,cui si provvede mediante corrispondenteriduzione del fondo per il recepimento dellanormativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

6. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

11. Identico.

Art. 5.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) n. 655/2014, che istituisceuna procedura per l’ordinanza europea disequestro conservativo su conti bancari alfine di facilitare il recupero transfrontalierodei crediti in materia civile e commerciale)

Art. 5.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) n. 655/2014, che istituisceuna procedura per l’ordinanza europea disequestro conservativo su conti bancari alfine di facilitare il recupero transfrontalierodei crediti in materia civile e commerciale)

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) n. 655/2014 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 15 mag-gio 2014.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro della giu-stizia, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale edell’economia e delle finanze.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) prevedere che per la domanda diordinanza di sequestro conservativo fon-data su un credito risultante da atto pub-blico è competente il giudice del luogo incui l’atto pubblico è stato formato;

b) prevedere che le disposizioni na-zionali in materia di ricerca con modalità

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telematiche dei beni da pignorare si appli-cano per l’acquisizione delle informazionidi cui all’articolo 14 del regolamento (UE)n. 655/2014;

c) prevedere, agli effetti dell’articolo492-bis del codice di procedura civile, lacompetenza del presidente del tribunale diRoma quando il debitore non ha la resi-denza, il domicilio o la dimora in Italia,ovvero quando la persona giuridica non hala sede in Italia;

d) prevedere che l’impugnazione dicui all’articolo 21 del regolamento (UE)n. 655/2014 avente ad oggetto la pronunciadel giudice singolo, che respinge in tutto oin parte la richiesta di sequestro conserva-tivo di conti bancari, si propone con ricorsoal tribunale in composizione collegiale eche del collegio non può fare parte il giu-dice che ha emanato il provvedimento dirigetto;

e) prevedere che per l’esecuzione del-l’ordinanza europea di sequestro conserva-tivo si applica l’articolo 678 del codice diprocedura civile;

f) prevedere che per il procedimentodi cui all’articolo 33 del regolamento (UE)n. 655/2014 è competente il giudice che haemesso l’ordinanza europea di sequestroconservativo;

g) prevedere che per il procedimentodi cui all’articolo 34 del regolamento (UE)n. 655/2014 è competente il tribunale delluogo in cui il terzo debitore ha la resi-denza;

h) prevedere che il procedimento dicui all’articolo 37 del regolamento (UE)n. 655/2014 è disciplinato dall’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;

i) prevedere che, quanto al contributounificato, si applicano:

1) gli importi stabiliti dall’articolo13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testounico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di spese di giustizia,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002, n. 115, per iprocedimenti previsti dagli articoli 21 e 37del regolamento (UE) n. 655/2014;

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2) gli importi stabiliti dall’articolo13, comma 3, del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 115 del 2002 per i procedimenti previstidagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento(UE) n. 655/2014;

3) gli importi stabiliti dall’articolo13, comma 1, del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 115 del 2002 per i procedimenti previstidall’articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

l) apportare alle disposizioni proces-suali civili e a quelle in materia di spese digiustizia ogni altra modificazione e integra-zione necessaria al coordinamento e alraccordo dell’ordinamento interno ai finidella piena attuazione delle disposizioninon direttamente applicabili del regola-mento (UE) n. 655/2014.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Delega al Governo per il compiuto ade-guamento della normativa nazionale alledisposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto eu-ropeo e alle procedure di consegna traStati membri, e disposizioni in materia dimandato di arresto europeo e procedure di

consegna tra Stati membri)

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per il piùcompiuto adeguamento della normativa na-zionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,relativa al mandato d’arresto europeo ealle procedure di consegna tra Stati mem-

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bri, apportando le opportune modifichealla legge 22 aprile 2005, n. 69.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro della giu-stizia, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale edell’economia e delle finanze.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni dellalegge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisionequadro 2002/584/GAI, sia in relazione allaprocedura di consegna e agli obblighi diinformazione che alla disciplina dei motividi rifiuto, prevedendo in particolare qualimotivi di non esecuzione facoltativa delmandato di arresto europeo quelli indicatidall’articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principiodel mutuo riconoscimento e la salvaguar-dia dei princìpi fondamentali dell’ordina-mento, secondo quanto stabilito dall’arti-colo 1 e dal considerando (12) della deci-sione quadro, tenuto conto del principio dipresunzione del rispetto dei diritti fonda-mentali da parte degli altri Stati membri,come interpretato dalla giurisprudenza dellaCorte di giustizia dell’Unione europea, e diquanto stabilito dal titolo I-bis del libro XIdel codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurispruden-ziali sull’interpretazione dell’articolo 31 delladecisione quadro 2002/584/GAI, preve-dendo che si possano continuare ad appli-care gli accordi o intese bilaterali o mul-tilaterali vigenti al momento dell’adozionedella decisione quadro se contribuiscono asemplificare o agevolare ulteriormente laconsegna del ricercato.

4. In sede di esercizio della delega inconformità ai criteri di cui al comma 3,lettera a), possono essere apportate anchele opportune modifiche alle disposizioni dicui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22aprile 2005, n. 69, come rispettivamente

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modificato e introdotto dal comma 5 delpresente articolo.

5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 18 è sostituito dal se-guente:

« Art. 18. – (Motivi di rifiuto obbliga-torio della consegna) – 1. La corte diappello rifiuta la consegna nei seguenticasi:

a) se vi sono motivi oggettivi perritenere che il mandato d’arresto europeoè stato emesso al fine di perseguire penal-mente o di punire una persona a causa delsuo sesso, della sua razza, della sua reli-gione, della sua origine etnica, della suanazionalità, della sua lingua, delle sue opi-nioni politiche o delle sue tendenze ses-suali oppure che la posizione di tale per-sona possa risultare pregiudicata per unodi tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con ilconsenso di chi, secondo la legge italiana,può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fattocostituisce esercizio di un diritto, adempi-mento di un dovere ovvero è stato deter-minato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione dellalibertà di associazione, della libertà distampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato mem-bro di emissione non prevede i limiti mas-simi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d’arresto europeo haper oggetto un reato politico, fatte salve leesclusioni previste dall’articolo 11 dellaConvenzione internazionale per la repres-sione degli attentati terroristici medianteutilizzo di esplosivo, adottata dall’Assem-blea generale delle Nazioni Unite a NewYork il 15 dicembre 1997, resa esecutivadalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall’ar-ticolo 1 della Convenzione europea per larepressione del terrorismo, fatta a Stra-sburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutivadalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dal-l’articolo unico della legge costituzionale21 giugno 1967, n. 1;

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g) se dagli atti risulta che la sentenzairrevocabile, oggetto del mandato d’arrestoeuropeo, non sia la conseguenza di unprocesso equo condotto nel rispetto deidiritti minimi dell’accusato previsti dall’ar-ticolo 6 della Convenzione per la salva-guardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali, firmata a Roma il 4 novem-bre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 ago-sto 1955, n. 848, e dall’articolo 2 del Pro-tocollo n. 7 a detta Convenzione, adottatoa Strasburgo il 22 novembre 1984, resoesecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98,statuente il diritto ad un doppio grado digiurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che lapersona ricercata venga sottoposta alla penadi morte, alla tortura o ad altre pene otrattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandatod’arresto europeo era minore di anni 14 almomento della commissione del reato, ov-vero se la persona oggetto del mandatod’arresto europeo era minore di anni 18quando il reato per cui si procede è punitocon una pena inferiore nel massimo a noveanni, o quando la restrizione della libertàpersonale risulta incompatibile con i pro-cessi educativi in atto, o quando l’ordina-mento dello Stato membro di emissionenon prevede differenze di trattamento car-cerario tra il minore di anni 18 e il soggettomaggiorenne o quando, effettuati i neces-sari accertamenti, il soggetto risulti comun-que non imputabile o, infine, quando nel-l’ordinamento dello Stato membro di emis-sione non è previsto l’accertamento dellaeffettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandatod’arresto europeo è estinto per amnistia aisensi della legge italiana, ove vi sia lagiurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercataè stata giudicata con sentenza irrevocabileper gli stessi fatti da uno degli Stati mem-bri dell’Unione europea purché, in caso dicondanna, la pena sia stata già eseguitaovvero sia in corso di esecuzione, ovveronon possa più essere eseguita in forza delleleggi dello Stato membro che ha emesso lacondanna;

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n) se i fatti per i quali il mandatod’arresto europeo è stato emesso potevanoessere giudicati in Italia e si sia già verifi-cata la prescrizione del reato o della pena;

o) se è stata pronunciata, in Italia,sentenza di non luogo a procedere, salvoche sussistano i presupposti di cui all’ar-ticolo 434 del codice di procedura penaleper la revoca della sentenza;

p) se la persona richiesta in consegnaè una donna incinta o madre di prole dietà inferiore a tre anni con lei convivente,salvo che, trattandosi di mandato d’arrestoeuropeo emesso nel corso di un procedi-mento, le esigenze cautelari poste a basedel provvedimento restrittivo dell’autoritàgiudiziaria emittente risultino di eccezio-nale gravità;

q) se il provvedimento cautelare inbase al quale il mandato d’arresto europeoè stato emesso risulta mancante di moti-vazione;

r) se la persona richiesta in consegnabeneficia per la legge italiana di immunitàche limitano l’esercizio o il proseguimentodell’azione penale;

s) se la sentenza per la cui esecuzioneè stata domandata la consegna contienedisposizioni contrarie ai princìpi fonda-mentali dell’ordinamento giuridico ita-liano »;

b) dopo l’articolo 18 è inserito ilseguente:

« Art. 18-bis. – (Motivi di rifiuto facol-tativo della consegna) – 1. La corte diappello può rifiutare la consegna nei se-guenti casi:

a) se, per lo stesso fatto che è allabase del mandato d’arresto europeo, neiconfronti della persona ricercata, è in corsoun procedimento penale in Italia, esclusal’ipotesi in cui il mandato d’arresto euro-peo concerne l’esecuzione di una sentenzadefinitiva di condanna emessa in uno Statomembro dell’Unione europea;

b) se il mandato d’arresto europeoriguarda reati che dalla legge italiana sonoconsiderati reati commessi in tutto o inparte nel suo territorio, o in luogo assimi-

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lato al suo territorio; ovvero reati che sonostati commessi al di fuori del territoriodello Stato membro di emissione, se lalegge italiana non consente l’azione penaleper gli stessi reati commessi al di fuori delsuo territorio;

c) se il mandato d’arresto europeo èstato emesso ai fini della esecuzione di unapena o di una misura di sicurezza privativedella libertà personale, qualora la personaricercata sia cittadino italiano o cittadinodi altro Stato membro dell’Unione euro-pea, che legittimamente ed effettivamenteabbia residenza o dimora nel territorioitaliano, sempre che la corte di appellodisponga che tale pena o misura di sicu-rezza sia eseguita in Italia conformementeal suo diritto interno ».

6. Dall’esercizio della delega non de-vono derivare oneri a carico della finanzapubblica. Le amministrazioni interessateprovvedono ai compiti derivanti dalle di-sposizioni di cui al presente articolo con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/828, che modificala direttiva 2007/36/CE per quanto riguardal’incoraggiamento dell’impegno a lungo ter-

mine degli azionisti)

Art. 7.

(Princìpi e criteri direttivi per la compiutaattuazione della direttiva (UE) 2017/828, chemodifica la direttiva 2007/36/CE per quantoriguarda l’incoraggiamento dell’impegno a

lungo termine degli azionisti)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/828 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 17maggio 2017, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 1, comma 1, anche iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Nell’esercizio della delega per la com-piuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 17 maggio 2017, recepita con ildecreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, ilGoverno è tenuto a seguire, oltre ai princìpie criteri direttivi generali di cui all’articolo1, comma 1, della presente legge, anche iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle defi-nizioni e alla disciplina della direttiva (UE)2017/828 e alle pertinenti norme tecnichedi regolamentazione e di attuazione che lorichiedono, le occorrenti modificazioni eintegrazioni alla normativa vigente per lematerie disciplinate dalla normativa daattuare, perseguendo gli obiettivi previsti

soppressa

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dalla direttiva medesima, come, in parti-colare, quello di facilitare l’esercizio deidiritti degli azionisti e l’impegno degli stessi;

b) designare la Commissione nazio-nale per le società e la borsa (CONSOB)quale autorità competente a fornire allaCommissione europea le informazioni inmateria di attuazione delle disposizioni dicui all’articolo 1, numero 3), della direttiva(UE) 2017/828;

soppressa

c) individuare la percentuale di azionio diritti di voto, non superiore allo 0,5 percento, al di sopra della quale le societàsono autorizzate a identificare i propriazionisti, anche al fine di garantire l’effi-cienza del mercato del controllo societario;

soppressa

d) adottare le occorrenti modifica-zioni e integrazioni alla disciplina vigenteal fine di assicurarne la conformità alledisposizioni della direttiva (UE) 2017/828concernenti la trasparenza degli investitoriistituzionali, dei gestori di attivi e dei con-sulenti in materia di voto;

soppressa

e) apportare alla disciplina in materiadi relazione sulla remunerazione conte-nuta nel testo unico delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, le modifiche necessarie all’adegua-mento alle disposizioni sulla politica diremunerazione e sugli obblighi informatividi cui alla direttiva (UE) 2017/828, fermarestando la disciplina in materia previstaper gli intermediari operanti nel settorebancario, finanziario e assicurativo;

soppressa

f) apportare al codice delle assicura-zioni private, di cui al decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209, le integrazioni alladisciplina del sistema di governo societarioper i profili attinenti alla remunerazione,ai requisiti e ai criteri di idoneità degliesponenti aziendali, dei soggetti che svol-gono funzioni fondamentali e dei parteci-panti al capitale, al fine di assicurarne laconformità alle disposizioni della direttiva2009/138/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 novembre 2009, in mate-ria di accesso ed esercizio delle attività diassicurazione e di riassicurazione, alle di-sposizioni direttamente applicabili dell’U-

a) identica;

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nione europea, nonché alle raccomanda-zioni, alle linee guida e alle altre disposi-zioni emanate dalle autorità di vigilanzaeuropee in materia;

g) apportare alla disciplina in materiadi operazioni con parti correlate le modi-fiche necessarie ad assicurarne la confor-mità con le disposizioni della direttiva (UE)2017/828, preservando, ove con quest’ul-tima compatibili, i presìdi di tutela giàprevisti dal diritto nazionale e, in partico-lare, i princìpi generali di cui all’articolo2391-bis del codice civile, ferma restandola disciplina in materia prevista per gliintermediari operanti nel settore bancario,finanziario e assicurativo;

soppressa

h) prevedere il ricorso alla disciplinasecondaria adottata dalle autorità nazio-nali competenti, nel rispetto della riparti-zione di competenze e di funzioni di vigi-lanza, per individuare termini e modalitàdi attuazione degli obblighi previsti dalledisposizioni di cui all’articolo 1 della di-rettiva (UE) 2017/828 per le finalità speci-ficamente previste dalla stessa e dalla re-golamentazione dell’Unione europea attua-tiva della medesima direttiva;

soppressa

i) prevedere sanzioni amministrativeefficaci, proporzionate e dissuasive ai sensidelle disposizioni di cui all’articolo 1, nu-mero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nelrispetto dei criteri e delle procedure pre-visti dalle disposizioni nazionali vigenti chedisciplinano l’esercizio del potere sanzio-natorio da parte delle autorità nazionalicompetenti a irrogarle. Le sanzioni ammi-nistrative pecuniarie non devono essere in-feriori nel minimo a 2.500 euro e nondevono essere superiori nel massimo a 10milioni di euro;

b) identica.

l) apportare tutte le occorrenti abro-gazioni, modificazioni e integrazioni allanormativa vigente al fine di assicurare ilcoordinamento con le disposizioni adottatein attuazione del presente articolo.

soppressa

2. I decreti legislativi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/828 sono adottatisu proposta del Ministro per gli affari eu-ropei e del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con i Ministri della

2. Identico.

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giustizia, del lavoro e delle politiche sociali,degli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale e dello sviluppo economico.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le autoritàinteressate provvedono agli adempimenti dicui al presente articolo con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente.

3. Identico.

Art. 7.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/1852, sui mecca-nismi di risoluzione delle controversie in

materia fiscale nell’Unione europea)

Art. 8.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/1852, sui mecca-nismi di risoluzione delle controversie in

materia fiscale nell’Unione europea)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/1852 delConsiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo ètenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteridirettivi generali di cui all’articolo 1, comma1, anche i seguenti princìpi e criteri diret-tivi specifici:

Identico.

a) apportare al decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, recante disposizionisul processo tributario, le modifiche e le in-tegrazioni necessarie al corretto e integralerecepimento della direttiva (UE) 2017/1852;

b) coordinare e raccordare le dispo-sizioni dei decreti legislativi per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/1852 con gliobblighi internazionali in materia fiscale,ivi compresa la Convenzione relativa all’e-liminazione delle doppie imposizioni in casodi rettifica degli utili di imprese associate,con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bru-xelles il 23 luglio 1990, ratificata e resaesecutiva ai sensi della legge 22 marzo1993, n. 99;

c) procedere, oltre a quanto previstodalla lettera a), alla modifica delle altredisposizioni nazionali al fine di dare attua-zione a quanto stabilito dalla direttiva (UE)2017/1852, tenuto conto anche degli obbli-ghi internazionali in materia fiscale di cuialla lettera b);

d) fissare i princìpi e le modalità diinterazione con i procedimenti giurisdizio-nali nazionali per assicurare la puntuale

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

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attuazione di quanto previsto dalla diret-tiva (UE) 2017/1852, con particolare rife-rimento alle facoltà di cui all’articolo 16della medesima direttiva.

2. I decreti legislativi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/1852 sono adot-tati su proposta del Ministro per gli affarieuropei e del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con i Ministri dellagiustizia e degli affari esteri e della coope-razione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1,valutati in 893.750 euro annui a decorreredall’anno 2019, si provvede mediante cor-rispondente riduzione del fondo per il re-cepimento della normativa europea, di cuiall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre2012, n. 234.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

Art. 8.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1129, relativo al pro-spetto da pubblicare per l’offerta pubblica ol’ammissione alla negoziazione di titoli inun mercato regolamentato, e che abroga la

direttiva 2003/71/CE)

Art. 9.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1129, relativo al pro-spetto da pubblicare per l’offerta pubblica ol’ammissione alla negoziazione di titoli inun mercato regolamentato, e che abroga la

direttiva 2003/71/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) 2017/1129 del Parlamentoeuropeo, del 14 giugno 2017.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con i Mi-nistri della giustizia, degli affari esteri edella cooperazione internazionale e dellosviluppo economico.

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3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle defini-zioni e alla disciplina del regolamento (UE)2017/1129, le occorrenti modificazioni allanormativa vigente per i settori interessatidalla normativa da attuare, al fine di rea-lizzare il migliore coordinamento con lealtre disposizioni vigenti, con l’obiettivo diassicurare l’integrità dei mercati finanziarie un appropriato grado di tutela degli in-vestitori;

b) apportare al testo unico delle di-sposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, le modifiche e leintegrazioni necessarie per dare attuazionealle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche diregolamentazione e di attuazione che lorichiedono, provvedendo ad abrogare espres-samente le eventuali norme dell’ordina-mento nazionale riguardanti gli istituti di-sciplinati dal medesimo regolamento, fattesalve le compatibili disposizioni nazionalivigenti in materia di offerte al pubblico disottoscrizione e di vendita di prodotti fi-nanziari diversi dai titoli;

c) prevedere, in coerenza con quantostabilito dagli articoli 94 e seguenti deltesto unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disci-plina secondaria adottata dalla CONSOBper le finalità specificamente previste dalregolamento (UE) 2017/1129 e dalla legi-slazione dell’Unione europea attuativa delmedesimo regolamento;

d) attribuire alla CONSOB, in coe-renza con le disposizioni vigenti in materiadi offerta al pubblico stabilite dall’articolo100 del testo unico di cui al decreto legi-slativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere diprevedere con regolamento, nel rispettodelle condizioni previste dall’articolo 3 delregolamento (UE) 2017/1129, l’esenzionedall’obbligo di pubblicazione del prospetto

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per le offerte al pubblico di titoli aventi uncorrispettivo totale, nell’Unione europea eper un periodo di dodici mesi, pari a unimporto monetario compreso tra un mi-nimo di 1 milione di euro e un massimo di8 milioni di euro, avendo riguardo allanecessità di garantire un appropriato li-vello di tutela degli investitori nonché laproporzionalità degli oneri amministrativiper le imprese interessate;

e) attribuire alla CONSOB il potere diesercitare la facoltà prevista dall’articolo 7,paragrafo 7, secondo comma, del regola-mento (UE) 2017/1129, quando l’Italia èStato membro d’origine ai fini del predettoregolamento, secondo un criterio di pro-porzionalità degli oneri amministrativi acarico degli emittenti;

f) prevedere l’attribuzione della re-sponsabilità delle informazioni fornite inun prospetto e in un suo eventuale supple-mento, nonché, quando applicabile, in undocumento di registrazione o in un docu-mento di registrazione universale, all’emit-tente o ai suoi organi di amministrazione,direzione o controllo, all’offerente, al sog-getto che chiede l’ammissione alla negozia-zione in un mercato regolamentato o algarante, a seconda dei casi; con riguardoalle informazioni contenute nella nota disintesi, prevedere la responsabilità dei sog-getti interessati nei limiti di quanto dispo-sto dall’articolo 11, paragrafo 2, del rego-lamento (UE) 2017/1129; prevedere, inol-tre, la responsabilità dell’autorità compe-tente nei soli casi di approvazione delprospetto, conformemente a quanto dispo-sto dall’articolo 20, paragrafo 9, secondocomma, del citato regolamento;

g) designare la CONSOB quale auto-rità competente ai sensi dell’articolo 31 delregolamento (UE) 2017/1129, assicurandoche possa esercitare tutti i poteri previstidal regolamento stesso, anche ai fini dellacooperazione con le autorità competentidegli Stati membri nonché con le autoritàdi vigilanza di Paesi terzi e con l’Autoritàeuropea degli strumenti finanziari e deimercati (AESFEM), ai sensi degli articoli30, 33 e 34 del medesimo regolamento;

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h) attribuire alla CONSOB il potere diimporre le sanzioni amministrative e lealtre misure amministrative per le viola-zioni elencate dall’articolo 38 del regola-mento (UE) 2017/1129, tenendo conto dellecircostanze elencate nell’articolo 39 del re-golamento medesimo, nonché nel rispettodei limiti e delle procedure ivi previsti edelle disposizioni nazionali vigenti che di-sciplinano l’esercizio del potere sanziona-torio da parte della CONSOB;

i) apportare le occorrenti modifica-zioni alla normativa vigente al fine di pre-vedere che le decisioni adottate in applica-zione del regolamento (UE) 2017/1129 sianoadeguatamente motivate e soggette a dirittodi impugnazione in conformità all’articolo40 del medesimo regolamento;

l) adeguare la disciplina degli articoli4-undecies e 4-duodecies del testo unico dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, in conformità a quanto previsto inmateria di segnalazione delle violazioni dal-l’articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le autoritàinteressate provvedono agli adempimenti dicui al presente articolo con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente.

Art. 9.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1131, sui fondi co-

muni monetari)

Art. 10.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1131, sui fondi co-

muni monetari)

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) 2017/1131 del Parlamentoeuropeo, del 14 giugno 2017.

Identico.

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2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con i Mi-nistri della giustizia e degli affari esteri edella cooperazione internazionale.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle defini-zioni e alla disciplina del regolamento (UE)2017/1131, le occorrenti modificazioni allanormativa vigente, anche di derivazioneeuropea, per i settori interessati dalla nor-mativa da attuare, al fine di realizzare ilmigliore coordinamento con le altre dispo-sizioni vigenti, anche attraverso l’adegua-mento della normativa nazionale relativaalla revisione legale dei fondi comuni diinvestimento per gli aspetti di rilevanza,assicurando un appropriato grado di pro-tezione dell’investitore e di tutela dell’inte-grità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle di-sposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, le modifiche e leintegrazioni necessarie per dare attuazionealle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che lo richiedono e provvedere adabrogare espressamente le norme dell’or-dinamento nazionale riguardanti la disci-plina contenuta nel medesimo regolamento;

c) apportare le necessarie modifiche eintegrazioni alle disposizioni del testo unicodi cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, sulla base di quanto previsto nel capoVIII del regolamento (UE) 2017/1131, affin-ché le autorità di vigilanza e di settore, se-condo le rispettive competenze, disponganodei poteri di vigilanza e di indagine necessariper l’esercizio delle loro funzioni ai sensi delmedesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità di cui allalettera c) possano imporre le sanzioni e lealtre misure amministrative stabilite daltitolo II della parte V del testo unico di cui

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al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,in materia di disciplina degli intermediari,secondo i criteri e nei limiti massimi degliimporti edittali ivi previsti, nei casi di vio-lazione delle disposizioni del regolamento(UE) 2017/1131.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le autoritàinteressate provvedono agli adempimenti dicui al presente articolo con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2016/2031, relativo allemisure di protezione contro gli organisminocivi per le piante, che modifica i regola-menti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeoe del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE delConsiglio, e, limitatamente alla normativanazionale sulla sanità delle piante, alle di-sposizioni del regolamento (UE) 2017/625relativo ai controlli ufficiali e alle altreattività ufficiali effettuati per garantire l’ap-plicazione della legislazione sugli alimenti esui mangimi, delle norme sulla salute e sulbenessere degli animali, sulla sanità dellepiante nonché sui prodotti fitosanitari, re-cante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consi-glio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e cheabroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo edel Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e ladecisione 92/438/CEE del Consiglio, nonchéper l’adeguamento della normativa nazio-

Art. 11.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2016/2031, relativo allemisure di protezione contro gli organisminocivi per le piante, che modifica i regola-menti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeoe del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE delConsiglio, e, limitatamente alla normativanazionale sulla sanità delle piante, alle di-sposizioni del regolamento (UE) 2017/625relativo ai controlli ufficiali e alle altreattività ufficiali effettuati per garantire l’ap-plicazione della legislazione sugli alimenti esui mangimi, delle norme sulla salute e sulbenessere degli animali, sulla sanità dellepiante nonché sui prodotti fitosanitari, re-cante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consi-glio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e cheabroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo edel Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e ladecisione 92/438/CEE del Consiglio, nonchéper l’adeguamento della normativa nazio-

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

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nale in materia di sementi, di materiali dimoltiplicazione delle piante da frutto e delleortive e dei materiali di moltiplicazione dellavite, al fine del riordino e della semplifica-

zione normativa)

nale in materia di sementi, di materiali dimoltiplicazione delle piante da frutto e delleortive e dei materiali di moltiplicazione dellavite, al fine del riordino e della semplifica-

zione normativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, en-tro dodici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, con le procedure di cuiall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,n. 234, acquisito il parere delle competentiCommissioni parlamentari, previa intesa insede di Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativicon i quali provvede ad adeguare la norma-tiva nazionale alle disposizioni del regola-mento (UE) 2016/2031 del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e,limitatamente alla normativa nazionale sullasanità delle piante, alle disposizioni del rego-lamento (UE) 2017/625 del Parlamento euro-peo, del 15 marzo 2017, nonché a raccoglierein appositi testi unici tutte le norme vigentiin materia di sementi e di materiali di molti-plicazione delle piante da frutto, delle ortivee dei materiali di moltiplicazione della vite,divise per settori omogenei, in coordina-mento con le disposizioni del regolamento(UE) 2016/2031, relativo alle misure di pro-tezione contro gli organismi nocivi per lepiante, e con le pertinenti disposizioni delregolamento (UE) 2017/625.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro per gliaffari europei e del Ministro delle politicheagricole alimentari, forestali e del turismo,di concerto con i Ministri della salute, dellagiustizia, degli affari esteri e della coopera-zione internazionale, dell’economia e dellefinanze e dello sviluppo economico.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) adeguamento e semplificazione dellenorme vigenti sulla base delle attuali co-noscenze tecnico-scientifiche di settore;

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

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b) coordinamento delle disposizionivigenti in materia, apportando le modifichenecessarie per garantirne la coerenza giu-ridica, logica e sistematica e per adeguare,aggiornare e semplificare il linguaggio nor-mativo;

c) risoluzione di eventuali incongruenzee antinomie tenendo conto degli orienta-menti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti ammi-nistrativi al fine di ridurre i termini pro-cedimentali;

e) individuazione delle autorità com-petenti, degli organismi delegati e dei com-piti conferiti per l’applicazione del regola-mento (UE) 2016/2031 e del regolamento(UE) 2017/625 nel settore della protezionedelle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenzanazionale, in cui siano definite le linee diazione, le strutture partecipanti, le respon-sabilità, le procedure e le risorse finanzia-rie da mettere a disposizione in caso discoperta di focolai di organismi nocivi inapplicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllofrontalieri, già punti di entrata di cui aldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,anche sotto il profilo delle dotazioni stru-mentali e di personale, per dare applica-zione al regolamento (UE) 2017/625 nelsettore della protezione delle piante dagliorganismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllonazionale pluriennale per il settore della pro-tezione delle piante dagli organismi nocivi;

i) designazione dei laboratori nazio-nali di riferimento, con le strutture e lerisorse necessarie, nonché dei laboratoriufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l’effettuazione di analisi, prove ediagnosi di laboratorio su organismi nocivi,piante e prodotti vegetali di cui al regola-mento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di qua-rantena e delle strutture di confinamento,di cui al regolamento (UE) 2016/2031, conle necessarie dotazioni e risorse;

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

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m) realizzazione di un sistema elet-tronico per la raccolta delle informazionidel settore fitosanitario, da collegare e darendere compatibile con il sistema infor-matico dell’Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanziona-torio per la violazione delle disposizioni delregolamento (UE) 2016/2031 e del regola-mento (UE) 2017/625, attraverso la previ-sione di sanzioni amministrative efficaci,dissuasive e proporzionate alla gravità delleviolazioni medesime, nel rispetto dei prin-cìpi e criteri direttivi di cui al presentecomma;

o) destinazione di una quota parte deiproventi derivanti dalle sanzioni ammini-strative pecuniarie di nuova istituzione pre-viste dai decreti legislativi di cui al comma1 all’attuazione delle misure di eradica-zione, gestione e coordinamento dell’auto-rità unica centrale, di cui al regolamento(UE) 2016/2031, nel limite del 50 per centodell’importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressadelle disposizioni nazionali oggetto di abro-gazione tacita o implicita nonché di quelleche siano prive di effettivo contenuto nor-mativo o comunque obsolete.

Art. 11.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/625, relativo ai con-trolli ufficiali e alle altre attività ufficialieffettuati per garantire l’applicazione dellalegislazione sugli alimenti e sui mangimi,delle norme sulla salute e sul benessere deglianimali, sulla sanità delle piante nonché suiprodotti fitosanitari, recante modifica deiregolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parla-mento europeo e del Consiglio, dei regola-menti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i rego-lamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consi-

Art. 12.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/625, relativo ai con-trolli ufficiali e alle altre attività ufficialieffettuati per garantire l’applicazione dellalegislazione sugli alimenti e sui mangimi,delle norme sulla salute e sul benessere deglianimali, sulla sanità delle piante nonché suiprodotti fitosanitari, recante modifica deiregolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parla-mento europeo e del Consiglio, dei regola-menti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i rego-lamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consi-

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

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glio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la deci-

sione 92/438/CEE del Consiglio)

glio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la deci-

sione 92/438/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, previa intesa insede di Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) 2017/625 del Parlamentoeuropeo, del 15 marzo 2017.

1. Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro della salute,di concerto con i Ministri delle politicheagricole alimentari, forestali e del turismo,della giustizia, degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, dell’economiae delle finanze e dello sviluppo economico.

2. Identico.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

3. Identico:

a) adeguare e raccordare le disposi-zioni nazionali vigenti alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/625, con abroga-zione espressa delle norme nazionali in-compatibili e mediante coordinamento eriordino di quelle residue;

a) identica;

b) individuare il Ministero della salutequale autorità competente ai sensi dell’ar-ticolo 4 del regolamento (UE) 2017/625,deputata a organizzare o effettuare i con-trolli ufficiali e le altre attività ufficiali neisettori di cui all’articolo 1, paragrafo 2,lettere a), anche con riferimento agli ali-menti geneticamente modificati, c), anchecon riferimento ai mangimi geneticamentemodificati, d), e), f) e h), del medesimoregolamento;

b) fermo restando che il Ministerodella salute è designato quale autorità unicadi coordinamento e di contatto, ai sensidell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), delregolamento (UE) 2017/625, individuare ilMinistero della salute, le regioni, le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano e leaziende sanitarie locali, nell’ambito di ri-spettiva competenza, quali autorità com-petenti ai sensi dell’articolo 4 del regola-mento (UE) 2017/625, deputate a organiz-

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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zare o effettuare i controlli ufficiali e lealtre attività ufficiali nei settori di cui al-l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anchecon riferimento agli alimenti genetica-mente modificati, lettera c), anche con ri-ferimento ai mangimi geneticamente mo-dificati, lettere d), e), f) e h), del medesimoregolamento, garantendo un coordinamentoefficiente ed efficace delle menzionate au-torità competenti;

c) individuare il Ministero della salutequale organismo unico di coordinamento aisensi dell’articolo 109 del regolamento (UE)2017/625 e quale organo di collegamentoper lo scambio di comunicazioni tra leautorità competenti, ai sensi degli articolida 104 a 107 del medesimo regolamento,nei settori di competenza come individuatidalla lettera b) del presente comma;

c) individuare il Ministero della salutequale organismo unico di coordinamento aisensi dell’articolo 109 del regolamento (UE)2017/625 e quale organo di collegamentoper lo scambio di comunicazioni tra leautorità competenti degli Stati membri, aisensi degli articoli da 103 a 107 del mede-simo regolamento, nel rispetto dei profili dicompetenza istituzionale di cui alla letterab) del presente comma;

d) ferma restando la competenza delMinistero della salute quale autorità unicadi coordinamento e di contatto ai sensidell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), delregolamento (UE) 2017/625, nei settori in-dicati all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a),c), d), e), f) e h), del predetto regolamento,individuare il Ministero delle politiche agri-cole alimentari, forestali e del turismo,quale autorità competente ai sensi dell’ar-ticolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE)2017/625, deputata a organizzare o effet-tuare i controlli ufficiali e le altre attivitàufficiali nei settori di cui all’articolo 1,paragrafo 2, lettere a) e c), per i profiliprivi di impatto sulla sicurezza degli ali-menti e dei mangimi ma che possono in-cidere sulla correttezza e trasparenza delletransazioni commerciali, lettere g), i) e j)del paragrafo 2 dell’articolo 1 dello stessoregolamento, nonché nei settori di cui almedesimo articolo 1, paragrafo 4, letteraa), per gli aspetti relativi ai controlli effet-tuati a norma dell’articolo 89 del regola-mento (UE) n. 1306/2013 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 17 dicembre2013, e alle pratiche fraudolente o ingan-nevoli relative alle norme di commercia-lizzazione di cui agli articoli da 73 a 91 delregolamento (UE) n. 1308/2013 del Parla-

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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mento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013;

e) individuare il Ministero delle poli-tiche agricole alimentari, forestali e delturismo quale organo di collegamento perlo scambio di comunicazioni tra le autoritàcompetenti degli Stati membri, ai sensidegli articoli da 103 a 107 del regolamento(UE) 2017/625, nei settori di competenzacome individuati alla lettera d) del pre-sente comma;

d) adeguare alle disposizioni del rego-lamento (UE) 2017/625 la normativa na-zionale in materia di controlli sanitari suglianimali e sulle merci provenienti dagli altriStati membri dell’Unione europea e le con-nesse competenze degli uffici veterinari delMinistero della salute per gli adempimentidegli obblighi comunitari in conformità allenorme sull’assistenza amministrativa con-tenute negli articoli da 102 a 108 del me-desimo regolamento, che disciplinano nuoviobblighi e procedure;

f) identica;

e) rivedere le disposizioni del decretolegislativo 19 novembre 2008, n. 194, inconformità alle norme contenute nel capoVI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle ta-riffe, il cui gettito deve essere versato a unapposito capitolo/articolo dell’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnatoal fine di attribuire all’autorità competentele risorse umane, strumentali e finanziarienecessarie per organizzare ed effettuare icontrolli ufficiali e le altre attività ufficiali,nonché prevedendo le tariffe relative aicontrolli in materia di prodotti fitosanitariimposte dal regolamento (UE) 2017/625,stabilendo, se necessario, incrementi ri-spetto agli importi vigenti, per destinarne ilgettito, mediante riassegnazione, al Mini-stero della salute, al fine di migliorare ilsistema dei controlli e di garantire il ri-spetto delle disposizioni dell’Unione euro-pea in materia;

g) rivedere le disposizioni del decretolegislativo 19 novembre 2008, n. 194, incoerenza con le modalità di finanziamentodei controlli sanitari ufficiali ivi previsteall’articolo 7 e in conformità alle normecontenute nel capo VI del titolo II delregolamento (UE) 2017/625, al fine di at-tribuire alle autorità competenti di cui allalettera b) le risorse umane, strumentali efinanziarie necessarie per organizzare edeffettuare i controlli ufficiali, nonché lealtre attività ufficiali, al fine di migliorare ilsistema dei controlli e di garantire il ri-spetto delle disposizioni dell’Unione euro-pea in materia;

f) adeguare e riorganizzare i posti dicontrollo frontalieri, ai quali sono trasferitele competenze dei posti di ispezione fronta-liera e degli uffici di sanità marittima, aereae di frontiera del Ministero della salute, an-

h) identica;

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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che sotto il profilo delle dotazioni strumen-tali e di personale, per dare applicazione alregolamento (UE) 2017/625;

g) ridefinire il sistema sanzionatorioper la violazione delle disposizioni del re-golamento (UE) 2017/625 attraverso la pre-visione di sanzioni amministrative efficaci,dissuasive e proporzionate alla gravità delleviolazioni medesime.

i) identica.

Art. 12.

(Delega al Governo per l’attuazione delladirettiva (UE) 2018/410, che modifica ladirettiva 2003/87/CE per sostenere una ri-duzione delle emissioni più efficace sotto ilprofilo dei costi e promuovere investimenti afavore di basse emissioni di carbonio e ladecisione (UE) 2015/1814, nonché per l’a-deguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limitidell’ambito di applicazione relativo alle at-tività di trasporto aereo e introdurre alcunedisposizioni in vista dell’attuazione di unamisura mondiale basata sul mercato a de-correre dal 2021, e della decisione (UE)2015/1814, relativa all’istituzione e al fun-zionamento di una riserva stabilizzatrice delmercato nel sistema dell’Unione per lo scam-bio di quote di emissione dei gas a effettoserra e recante modifica della direttiva 2003/

87/CE)

Art. 13.

(Delega al Governo per l’attuazione delladirettiva (UE) 2018/410, che modifica ladirettiva 2003/87/CE per sostenere una ri-duzione delle emissioni più efficace sotto ilprofilo dei costi e promuovere investimenti afavore di basse emissioni di carbonio e ladecisione (UE) 2015/1814, nonché per l’a-deguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limitidell’ambito di applicazione relativo alle at-tività di trasporto aereo e introdurre alcunedisposizioni in vista dell’attuazione di unamisura mondiale basata sul mercato a de-correre dal 2021, e della decisione (UE)2015/1814, relativa all’istituzione e al fun-zionamento di una riserva stabilizzatrice delmercato nel sistema dell’Unione per lo scam-bio di quote di emissione dei gas a effettoserra e recante modifica della direttiva 2003/

87/CE)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2018/410 delParlamento europeo e del Consiglio, del 14marzo 2018, il Governo è tenuto ad acqui-sire il parere della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,nonché a dare attuazione anche agli atti dicui al comma 2 e a seguire, oltre ai princìpie criteri direttivi generali di cui all’articolo1, comma 1, anche i princìpi e criteridirettivi specifici di cui al comma 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare,secondo le procedure e i termini di cuiall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,n. 234, acquisito il parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le

2. Con i medesimi decreti legislativiadottati ai sensi del comma 1, il Governo èdelegato ad adottare, secondo le proceduree i termini di cui all’articolo 31 della legge24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il pa-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano e delle competenti Commissioniparlamentari, uno o più decreti legislativiper l’attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 14 marzo 2018, per l’adeguamentodella normativa nazionale alle disposizionidel regolamento (UE) 2017/2392 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 13 di-cembre 2017, nonché per l’attuazione delladecisione (UE) 2015/1814 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.

rere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano edelle competenti Commissioni parlamen-tari, anche le disposizioni necessarie perl’adeguamento della normativa nazionalealle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 13 dicembre 2017, nonché perl’attuazione della decisione (UE) 2015/1814del Parlamento europeo e del Consiglio, del6 ottobre 2015.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale,della giustizia, dell’economia e delle fi-nanze, dello sviluppo economico e delleinfrastrutture e dei trasporti.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1e 2 sono adottati su proposta del Ministroper gli affari europei e del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale,della giustizia, dell’economia e delle fi-nanze, dello sviluppo economico e delleinfrastrutture e dei trasporti.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

4. Nell’esercizio della delega di cui aicommi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione e rafforzamentodella struttura organizzativa dell’autoritànazionale competente di cui all’articolo 4del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,in considerazione del miglioramento, dellacomplessità e della specificità dei compitida svolgere, che richiedono la disponibilitàdi personale dedicato, e tenuto conto dellarilevanza, anche in termini economici, deiprovvedimenti decisori adottati dalla stessaautorità;

a) identica;

b) ottimizzazione e informatizzazionedelle procedure rientranti nel Sistema eu-ropeo di scambio di quote di emissione digas a effetto serra (European Union Emis-sions Trading System – EU ETS) allineandoe integrando tali procedure con altre nor-mative e politiche dell’Unione europea enazionali;

b) identica;

c) revisione e razionalizzazione delsistema sanzionatorio al fine di definiresanzioni efficaci, proporzionate e dissua-sive e di consentire una maggior efficacianella prevenzione delle violazioni;

c) identica;

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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d) riassegnazione al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare dei proventi derivanti dalle eventualisanzioni amministrative di nuova istitu-zione e destinazione degli stessi al miglio-ramento delle attività istruttorie, di vigi-lanza, di prevenzione e di monitoraggiononché alla verifica del rispetto delle con-dizioni previste dai procedimenti rientrantinel Sistema europeo di scambio di quote diemissione di gas a effetto serra;

d) identica;

e) abrogazione del decreto legislativo13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neu-tralità sui saldi di finanza pubblica nell’at-tribuzione delle quote dei proventi deri-vanti dalle aste delle quote di emissione.

e) abrogazione espressa delle disposi-zioni incompatibili e coordinamento delleresidue disposizioni del decreto legislativo13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neu-tralità sui saldi di finanza pubblica nell’at-tribuzione delle quote dei proventi deri-vanti dalle aste delle quote di emissione.

Art. 13.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/849, che modificale direttive 2000/53/CE relativa ai veicolifuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e ac-cumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatorie 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche)

Art. 14.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/849, che modificale direttive 2000/53/CE relativa ai veicolifuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e ac-cumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatorie 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2018/849 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 30maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 1, comma 1, anche iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) riformare il sistema di gestione deiveicoli fuori uso, in attuazione della diret-tiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle se-guenti indicazioni:

a) identica;

1) coordinare le disposizioni del de-creto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, conle disposizioni contenute nella direttiva (UE)2018/851 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 30 maggio 2018, che modifica ladirettiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, conparticolare riferimento, tra l’altro, alloschema di responsabilità estesa del produt-tore;

2) individuare forme di promozionee di semplificazione per il riutilizzo delle

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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parti dei veicoli fuori uso utilizzabili comericambio, nel rispetto di quanto previstodall’articolo 2, comma 1, lettera a), deldecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,nonché delle procedure e delle norme disicurezza;

3) rafforzare l’efficacia e l’efficienzadei sistemi di tracciabilità e di contabilità deiveicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti deri-vanti dal trattamento degli stessi, con parti-colare riferimento all’obbligo della pesaturadei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

4) individuare misure per svilup-pare o incentivare il riciclo dei rifiuti pro-venienti da impianti di frantumazione do-tati delle migliori tecniche disponibili, fi-nalizzando lo smaltimento o il recuperoenergetico ai soli rifiuti non riciclabili;

b) riformare il sistema di gestione deirifiuti di pile e accumulatori in attuazionedella direttiva (UE) 2018/849, nel rispettodelle seguenti indicazioni:

b) identico:

1) definire obiettivi di gestione deirifiuti di pile e accumulatori per i produt-tori, ai sensi dell’articolo 8 bis della diret-tiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva(UE) 2018/851;

1) identico;

2) prevedere specifiche modalitàsemplificate per la raccolta dei rifiuti dipile portatili e accumulatori non derivantidall’attività di enti e imprese;

2) identico;

3) adeguare lo schema di responsa-bilità estesa alle nuove disposizioni, te-nendo conto anche delle disposizioni pre-viste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) identico;

4) armonizzare il sistema di ge-stione dei rifiuti di pile e accumulatori conquello di gestione dei rifiuti di apparec-chiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

4) armonizzare il sistema di ge-stione dei rifiuti di pile e accumulatori conquello di gestione dei rifiuti di apparec-chiature elettriche ed elettroniche (RAEE),valutando la possibilità di realizzare unsistema unico di gestione;

c) riformare il sistema di gestione deiRAEE in attuazione della direttiva (UE)2018/849, nel rispetto delle seguenti indi-cazioni:

c) identico:

1) definire obiettivi di gestione deiRAEE per i produttori, ai sensi dell’articolo

1) identico;

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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8 bis della direttiva 2008/98/CE, introdottodalla direttiva (UE) 2018/851;

2) adeguare lo schema di responsabi-lità estesa alle nuove disposizioni, tenendoconto anche delle disposizioni previste al ri-guardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) identico;

3) individuare misure per la promo-zione e la semplificazione del riutilizzo delleapparecchiature elettriche ed elettroniche,al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;

3) individuare misure per la promo-zione e la semplificazione del riutilizzo delleapparecchiature elettriche ed elettroniche edei loro componenti, al fine di prevenire laproduzione dei rifiuti;

4) prevedere misure che favori-scano il ritiro, su base volontaria, « unocontro zero » dei piccolissimi rifiuti RAEEda parte di distributori che non vendonoapparecchiature elettriche ed elettroniche(AEE);

4) definire condizioni, requisiti eparametri operativi per gli impianti di trat-tamento adeguato dei RAEE nonché le re-lative modalità di controllo.

5) identico;

6) disciplinare il fine vita dei pan-nelli fotovoltaici incentivati immessi sulmercato prima del 12 aprile 2014, ancheprevedendo il coinvolgimento dei sistemiindividuali e collettivi di cui agli articoli 9e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014,n. 49.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati, previa acquisizione del pa-rere della Conferenza unificata di cui al-l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale,della giustizia, dell’economia e delle fi-nanze, dello sviluppo economico e delleinfrastrutture e dei trasporti.

2. Identico.

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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Art. 14.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/850, che modificala direttiva 1999/31/CE relativa alle disca-

riche di rifiuti)

Art. 15.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/850, che modificala direttiva 1999/31/CE relativa alle disca-

riche di rifiuti)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2018/850 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 30maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 1, comma 1, anche iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) riformare il sistema dei criteri diammissibilità dei rifiuti nelle discariche alfine di consentire il pronto adeguamentoalle disposizioni di cui all’articolo 1, nu-mero 4), della direttiva (UE) 2018/850 non-ché la semplificazione del procedimentoper la modifica degli allegati tecnici;

a) identica;

b) adottare una nuova disciplina or-ganica in materia di utilizzazione dei fan-ghi, anche modificando la disciplina stabi-lita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 99, al fine di garantire il perseguimentodegli obiettivi di conferimento in discaricaprevisti dalle disposizioni di cui all’articolo1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850,nel rispetto delle seguenti indicazioni:

b) identica;

1) adeguare la normativa alle nuoveconoscenze tecnico-scientifiche in materiadi sostanze inquinanti;

2) considerare adeguatamente le pra-tiche gestionali e operative del settore;

3) disciplinare la possibilità di rea-lizzare forme innovative di gestione fina-lizzate specialmente al recupero delle so-stanze nutrienti e in particolare del fo-sforo;

4) garantire la gestione e l’utilizzodei fanghi in condizioni di sicurezza perl’uomo e per l’ambiente;

5) prevedere la redazione di speci-fici piani regionali di gestione dei fanghi didepurazione delle acque reflue, all’internodei piani regionali di gestione dei rifiutispeciali, mirati alla chiusura del ciclo dei

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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fanghi nel rispetto dei princìpi di prossi-mità e di autosufficienza;

c) adeguare al progresso tecnologico icriteri di realizzazione e di chiusura dellediscariche favorendo l’evoluzione verso re-quisiti tecnici di tipo prestazionale.

c) identica;

d) definire le modalità, i criteri gene-rali e gli obiettivi progressivi, anche incoordinamento con le regioni, per il rag-giungimento degli obiettivi fissati dalla di-rettiva (UE) 2018/850 in termini di percen-tuali massime di rifiuti urbani conferibiliin discarica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati, previa acquisizione del pa-rere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, suproposta del Ministro per gli affari europeie del Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, di concerto con iMinistri degli affari esteri e della coopera-zione internazionale, della giustizia, dell’e-conomia e delle finanze, delle politicheagricole alimentari, forestali e del turismoe della salute.

2. Identico.

Art. 15.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/851, che modificala direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, edella direttiva (UE) 2018/852, che modificala direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i

rifiuti di imballaggio)

Art. 16.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/851, che modificala direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, edella direttiva (UE) 2018/852, che modificala direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i

rifiuti di imballaggio)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2018/851 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 30maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 30 maggio 2018, il Governo ètenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteridirettivi generali di cui all’articolo 1, comma1, anche i seguenti princìpi e criteri diret-tivi specifici:

1. Identico:

a) riformare il sistema di responsabi-lità estesa del produttore, in attuazionedelle disposizioni di cui all’articolo 1 delladirettiva (UE) 2018/851 e all’articolo 1 della

a) identico:

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direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delleseguenti indicazioni:

1) procedere al riordino dei princìpigenerali di riferimento nel rispetto degliobiettivi ambientali, della tutela della con-correnza nonché del ruolo degli enti locali;

1) identico;

2) definire i modelli ammissibili diresponsabilità estesa per i sistemi di ge-stione delle diverse filiere e stabilire pro-cedure omogenee per il riconoscimento;

2) identico;

3) prevedere una disciplina sanzio-natoria per ogni soggetto obbligato dellafiliera;

3) identico;

4) definire la natura del contributoambientale, l’ambito di applicazione e lemodalità di determinazione in relazionealla copertura dei costi di gestione, nonchéprevedere adeguati sistemi di garanzia;

4) identico;

5) nel rispetto del principio di con-correnza, promuovere l’accesso alle infra-strutture di raccolta differenziata e sele-zione da parte dei sistemi di responsabilitàestesa autorizzati, in condizioni di paritàtra loro, ed estendere l’obbligo di raccoltaall’intero anno di riferimento, indipenden-temente dall’intervenuto conseguimento del-l’obiettivo fissato;

5) identico;

6) prevedere, nell’ambito della re-sponsabilità estesa, l’obbligo di sviluppareattività di comunicazione e di informazioneai fini della promozione e dello sviluppodelle attività di riutilizzo e di recupero deirifiuti;

6) prevedere, nell’ambito della re-sponsabilità estesa, l’obbligo di sviluppareattività di comunicazione e di informazioneunivoche, chiare e immediate, ai fini dellapromozione e dello sviluppo delle attivitàdi raccolta differenziata, di riutilizzo e direcupero dei rifiuti;

7) disciplinare le attività di vigilanzae controllo sui sistemi di gestione;

7) identico;

8) prevedere sanzioni proporzio-nate in relazione agli obiettivi di riciclodefiniti a livello nazionale e dell’Unioneeuropea;

8) identico;

b) modificare ed estendere il sistemadi tracciabilità informatica dei rifiuti as-solvendo alle seguenti funzioni:

b) identico:

1) consentire, anche attraverso l’i-stituzione di un Registro elettronico nazio-nale, la trasmissione, da parte degli enti edelle imprese che producono, trasportano egestiscono rifiuti a titolo professionale, dei

1) identico;

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dati ambientali inerenti alle quantità, allanatura e all’origine dei rifiuti prodotti egestiti e dei materiali ottenuti dalle opera-zioni di preparazione per il riutilizzo, dalleoperazioni di riciclaggio e da altre opera-zioni di recupero. I costi del Registro sonoposti a carico degli operatori;

2) garantire l’omogeneità e la frui-bilità dei dati, mediante specifiche proce-dure per la tenuta in formato digitale deiregistri di carico e scarico, dei formulari ditrasporto e del catasto dei rifiuti, per latrasmissione dei relativi dati al Registroelettronico nazionale, anche al fine di con-seguire una maggior efficacia delle attivitàdi controllo;

2) identico;

3) agevolare l’adozione di politichedi sviluppo e di analisi economiche permigliorare le strategie di economia circo-lare e l’individuazione dei fabbisogni diimpianti collegati alla gestione dei rifiuti;

3) agevolare l’adozione di politichedi sviluppo e di analisi di sostenibilità am-bientale ed economica per migliorare lestrategie di economia circolare e l’indivi-duazione dei fabbisogni di impianti colle-gati alla gestione dei rifiuti;

4) perseguire l’obiettivo della ridu-zione degli oneri amministrativi a caricodelle imprese in una prospettiva di sempli-ficazione e di proporzionalità;

4) identico;

5) garantire l’acquisizione dei datirelativi alle autorizzazioni in materia digestione dei rifiuti nel Registro elettroniconazionale;

5) identico;

6) procedere alla revisione del si-stema sanzionatorio relativo agli adempi-menti di tracciabilità, secondo criteri diadeguatezza e di proporzionalità in fun-zione dell’attività svolta, della pericolositàdei rifiuti e delle dimensioni dell’impresa;

6) identico;

7) garantire l’accesso al registro elet-tronico in tempo reale da parte di tutte leautorità preposte ai controlli;

7) identico;

c) riformare il sistema delle defini-zioni e delle classificazioni, di cui agli ar-ticoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delledisposizioni di cui all’articolo 1, numero 3),della direttiva (UE) 2018/851 e all’articolo1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852,e modificare la disciplina dell’assimilazionedei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo

c) identica;

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tale da garantire uniformità sul piano na-zionale;

d) razionalizzare e disciplinare il si-stema tariffario al fine di incoraggiare l’ap-plicazione della gerarchia dei rifiuti, aisensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della di-rettiva 2008/98/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 19 novembre 2008, diattuare le disposizioni di cui all’allegato IVbis alla medesima direttiva (UE) 2008/98/CE nonché di garantire il perseguimentodegli obiettivi previsti dalle disposizioni dicui all’articolo 1, numero 12), della diret-tiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle se-guenti indicazioni:

d) identica;

1) prevenire la formazione dei ri-fiuti, incentivando comunque una gestionepiù oculata degli stessi da parte degli utenti;

2) individuare uno o più sistemi dimisurazione puntuale e presuntiva dei ri-fiuti prodotti che consentano la definizionedi una tariffa correlata al principio « chiinquina paga »;

3) riformare il tributo per il confe-rimento in discarica di cui all’articolo 3,commi 24 e seguenti, della legge 28 dicem-bre 1995, n. 549;

e) riformare la disciplina della cessa-zione della qualifica di rifiuto, in attua-zione delle disposizioni di cui all’articolo 1,numero 6), della direttiva (UE) 2018/851,nel rispetto delle seguenti indicazioni:

e) riformare la disciplina della cessa-zione della qualifica di rifiuto, in attua-zione delle disposizioni dell’articolo 6 delladirettiva 2008/98/CE, come modificato dal-l’articolo 1, numero 6), della direttiva (UE)2018/851, nel rispetto delle seguenti indi-cazioni:

1) chiarire, tra l’altro, nell’ambitodelle operazioni di recupero e di riciclo,quando tali processi comportano una ces-sazione della qualifica di rifiuto, ai sensidelle disposizioni di cui all’articolo 1, nu-mero 6), della direttiva (UE) 2018/851;

2) definire criteri generali al fine diarmonizzare nel territorio nazionale la ces-sazione della qualifica di rifiuto, caso percaso, ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 6della direttiva 2008/98/CE, come sostituitodalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di re-cupero relative alle tipologie di rifiuto re-golate dal decreto del Ministro dell’am-

1) disporre che le autorizzazioni inessere alla data di entrata in vigore deldecreto legislativo attuativo della disciplinadi cui alla presente lettera siano fatte salvee possano essere rinnovate, eventualmenteanche al fine dell’adeguamento alle mi-gliori tecnologie disponibili (BAT), unita-mente alle autorizzazioni per le quali siastata presentata l’istanza di rinnovo allastessa data, nelle more dell’adozione deidecreti e nel rispetto dei criteri generali dicui all’articolo 184-ter del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel ri-spetto delle condizioni di cui all’articolo 6della direttiva 2008/98/CE, come modifi-cato dalla direttiva (UE) 2018/851;

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biente 5 febbraio 1998, pubblicato nel sup-plemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Uf-ficiale n. 88 del 16 aprile 1998, in modo dagarantire maggiore uniformità di applica-zione nell’ambito di differenti procedi-menti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di ado-zione dei criteri di cessazione della quali-fica di rifiuto a livello nazionale;

2) istituire presso il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare un registro nazionale deputato allaraccolta delle autorizzazioni rilasciate aisensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelledi cui al titolo III-bis della parte secondadel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) al fine di garantire la corretta ap-plicazione della gerarchia dei rifiuti, pre-vedere e agevolare l’impiego di appositistrumenti e misure per promuovere il mer-cato di prodotti e materiali riciclati e loscambio di beni riutilizzabili;

f) identica;

g) al fine di garantire il raggiungi-mento dei nuovi obiettivi in materia diraccolta e di riciclo dei rifiuti urbani sta-biliti dalle disposizioni di cui all’articolo 1,numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 ein attuazione delle disposizioni di cui al-l’articolo 1, numero 19), della medesimadirettiva, prevedere che entro il 31 dicem-bre 2020 i rifiuti organici siano raccolti inmodo differenziato su tutto il territorionazionale, nonché misure atte a favorire laqualità dei rifiuti organici raccolti e diquelli consegnati agli impianti di tratta-mento nonché lo sviluppo di sistemi dicontrollo della qualità dei processi di com-postaggio e di digestione anaerobica, pre-disponendo altresì sistemi di promozione edi sostegno per lo sviluppo della raccoltadifferenziata e del riciclo dei rifiuti orga-nici, anche attraverso l’organizzazione diidonei sistemi di gestione dei rifiuti e l’at-tuazione delle disposizioni dell’articolo 35,comma 2, del decreto-legge 12 settembre2014, n. 133, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

g) al fine di garantire il raggiungi-mento dei nuovi obiettivi in materia diraccolta e di riciclo dei rifiuti urbani sta-biliti dalle disposizioni di cui all’articolo 1,numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 ein attuazione delle disposizioni di cui al-l’articolo 1, numero 19), della medesimadirettiva, prevedere che entro il 31 dicem-bre 2020 i rifiuti organici siano raccolti inmodo differenziato su tutto il territorionazionale, nonché misure atte a favorire laqualità dei rifiuti organici raccolti e diquelli consegnati agli impianti di tratta-mento nonché lo sviluppo di sistemi dicontrollo della qualità dei processi di com-postaggio e di digestione anaerobica, pre-disponendo altresì sistemi di promozione edi sostegno per lo sviluppo della raccoltadifferenziata e del riciclo dei rifiuti orga-nici, anche attraverso l’organizzazione diidonei sistemi di gestione dei rifiuti, l’in-centivazione di pratiche di compostaggio diprossimità come quello domestico e dicomunità e l’attuazione delle disposizionidell’articolo 35, comma 2, del decreto-legge12 settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,n. 164;

h) prevedere che i rifiuti aventi ana-loghe proprietà di biodegradabilità e com-postabilità, che rispettano gli standard eu-ropei per gli imballaggi recuperabili me-diante compostaggio e biodegradazione,siano raccolti insieme ai rifiuti organici,assicurando la tracciabilità di tali flussi e

h) identica;

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dei rispettivi dati, al fine di computare ilrelativo riciclo organico negli obiettivi na-zionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e deirifiuti di imballaggi;

i) riformare la disciplina della preven-zione della formazione dei rifiuti, in attua-zione delle disposizioni di cui all’articolo 1,numero 10), della direttiva (UE) 2018/851,e all’articolo 1, numeri 3) e 4), della diret-tiva (UE) 2018/852, disciplinando anche lamodalità di raccolta dei rifiuti dispersi nel-l’ambiente marino e lacuale e la gestionedegli stessi dopo il loro trasporto a terra;disciplinare le attività di riutilizzo conside-randole come attività non soggetta ad au-torizzazione ambientale e definendo oppor-tuni metodi di misurazione dei flussi;

i) identica;

l) riordinare l’elenco dei rifiuti e dellecaratteristiche di pericolo in attuazione delledisposizioni di cui all’articolo 1, numero 7),della direttiva (UE) 2018/851, provvedendoanche all’adeguamento al regolamento (UE)n. 1357/2014 della Commissione, del 18dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicem-bre 2014;

l) identica;

m) in considerazione delle numeroseinnovazioni al sistema di gestione dei rifiutirese necessarie dal recepimento delle di-rettive dell’Unione europea, procedere auna razionalizzazione complessiva del si-stema delle funzioni dello Stato e degli entiterritoriali e del loro riparto, nel rispettodelle seguenti indicazioni:

m) identica;

1) semplificare i procedimenti am-ministrativi, in particolare quelli autoriz-zatori e quelli normativi;

2) rendere esplicito se si tratta difunzioni normative o non normative;

3) assicurare il rispetto del princi-pio di leale collaborazione tra l’ente tito-lare della funzione e gli enti territorialititolari di funzioni connesse, con garanziadella certezza e della tempestività delladecisione finale;

4) garantire chiarezza sul regimegiuridico degli atti attuativi, evitando inparticolare che sia prevista l’emanazione diatti dei quali non sia certa la vincolatività

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del contenuto o sia comunque incerta lamisura della vincolatività;

5) con riferimento alle competenzedello Stato:

5.1) mantenere o comunque asse-gnare allo Stato le funzioni per le qualisussiste l’esigenza di un esercizio unitariodi livello nazionale in ragione dell’inade-guatezza dei livelli di governo territorial-mente più circoscritti a raggiungere effica-cemente gli obiettivi;

5.2) mantenere o comunque asse-gnare allo Stato le funzioni volte alla fis-sazione di standard, criteri minimi o criteridi calcolo che devono essere necessaria-mente uniformi in tutto il territorio nazio-nale, anche in riferimento ai sistemi dimisurazione puntuale e presuntiva dei ri-fiuti prodotti e alla raccolta differenziatadei rifiuti;

5.3) provvedere alla definizione dilinee guida sui contenuti minimi delle au-torizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli208, 215 e 216 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152;

5.4) istituire una funzione di pia-nificazione nazionale della gestione dei ri-fiuti, anche con efficacia conformativa dellapianificazione regionale, con l’individua-zione di obiettivi, flussi e criteri, nonché dicasi in cui promuovere la realizzazione digestioni interregionali in base a specificicriteri, tra i quali devono essere conside-rate la conformazione del territorio e lecaratteristiche socio-urbanistiche e viarie,anche al fine di ridurre quanto più possi-bile la movimentazione di rifiuti e di sfrut-tare adeguatamente le potenzialità degliimpianti esistenti;

5.5) assegnare allo Stato la fun-zione di monitoraggio e di verifica dei con-tenuti dei piani regionali nonché della loroattuazione;

5.6) disciplinare il ruolo di sup-porto dell’Istituto superiore per la prote-zione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delsistema nazionale a rete, con riferimento aicontenuti tecnici delle funzioni e alla loro

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adeguatezza rispetto al raggiungimento de-gli obiettivi previsti dalla legge;

6) con riferimento alle competenzedelle regioni:

6.1) configurare la programma-zione e la pianificazione della gestione deirifiuti, fatte salve eccezioni determinate,come specifica responsabilità regionale, chedeve essere esercitata senza poteri di veto daparte degli enti territoriali minori, comun-que nel rispetto del principio di leale collabo-razione, in modo da assicurare la chiusuradel ciclo dei rifiuti a livello regionale;

6.2) prevedere idonei strumenti,anche sostitutivi, per garantire l’attuazionedelle previsioni sul riparto in ambiti otti-mali nonché sull’istituzione e sulla con-creta operatività dei relativi enti di go-verno, fatta salva la facoltà di cui all’arti-colo 200, comma 7, del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152;

6.3) assegnare alle regioni la fun-zione di individuazione delle zone non ido-nee alla localizzazione di impianti di smal-timento e di recupero, tenendo conto dellapianificazione nazionale e di criteri am-bientali oggettivi, tra i quali il dissestoidrogeologico, la saturazione del carico am-bientale e l’assenza di adeguate infrastrut-ture d’accesso;

7) con riferimento alle competenzedelle province e delle città metropolitane:

7.1) prevedere la possibilità chel’organizzazione del servizio sia affidataalla provincia o alla città metropolitana, sel’ambito ottimale è individuato con riferi-mento al suo territorio;

7.2) coordinare le previsioni adot-tate con quelle della legge 7 aprile 2014,n. 56, eventualmente specificando quali fun-zioni in materia di rifiuti devono essereconsiderate fondamentali;

8) con riferimento alle competenzedei comuni:

8.1) mantenere le sole funzionidimensionalmente adeguate in base al ri-assetto del sistema di gestione dei rifiuti;

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8.2) specificare, ove necessario,quali funzioni in materia di rifiuti devonoessere considerate fondamentali, ai sensidell’articolo 117, secondo comma, letterap), della Costituzione;

9) con riferimento ai compiti di vigi-lanza e di controllo: prevedere adeguati po-teri sostitutivi regionali e, ove occorra, pro-vinciali, in caso di funzioni interconnesse,per garantire che l’inadempimento di unafunzione da parte di un ente di minori dimen-sioni non pregiudichi il buon esito di fun-zioni assegnate all’ente di maggiori dimen-sioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi incui il mancato adempimento di compiti daparte delle regioni, delle province, delle cittàmetropolitane, dei comuni e degli enti di go-verno d’ambito determina la sussistenza dellecondizioni per l’applicazione dell’articolo120, secondo comma, della Costituzione, pre-vedendo altresì la possibilità di giovarsi distrutture amministrative per i relativi inter-venti sostitutivi e conferendo poteri adeguatiallo scopo;

10) rispettare le competenze delleautonomie speciali, come risultano dai ri-spettivi statuti e dall’applicazione dell’arti-colo 10 della legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3;

n) disciplinare la raccolta di partico-lari tipologie di rifiuti, come, a titolo esem-plificativo, i rifiuti di costruzione e di de-molizione, presso i rivenditori di prodottimerceologicamente simili ai prodotti chedanno origine a tali rifiuti.

n) identica.

2. I decreti legislativi di attuazione delledirettive (UE) 2018/851 e 2018/852 sonoadottati, previa acquisizione del parere dellaConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,su proposta del Ministro per gli affari eu-ropei e del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon i Ministri degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, della giusti-zia, dell’economia e delle finanze, dellosviluppo economico e, per quanto riguardail recepimento della direttiva in materia diimballaggi, della salute. I medesimi decreti,limitatamente alle disposizioni del comma

2. Identico.

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1, lettera m), del presente articolo, sonoadottati previa intesa in sede di Conferenzaunificata, ai sensi dell’articolo 9 del citatodecreto legislativo n. 281 del 1997.

Art. 16.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2108, che modificala direttiva 2009/45/CE, relativa alle dispo-sizioni e norme di sicurezza per le navi da

passeggeri)

Art. 17.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2108, che modificala direttiva 2009/45/CE, relativa alle dispo-sizioni e norme di sicurezza per le navi da

passeggeri)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/2108 delParlamento europeo e del Consiglio, del 15novembre 2017, il Governo è tenuto a se-guire, oltre ai princìpi e criteri direttivigenerali di cui all’articolo 1, comma 1,anche i seguenti princìpi e criteri direttivispecifici:

Identico.

a) adeguare le disposizioni del decretolegislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recanteattuazione della direttiva 98/18/CE relativaalle disposizioni e alle norme di sicurezzaper le navi da passeggeri adibite a viagginazionali, con abrogazione espressa delledisposizioni superate;

b) adeguare, anche mediante provve-dimenti di natura regolamentare, ai sensidell’articolo 17, comma 1, della legge 23agosto 1988, n. 400, le disposizioni del re-golamento per la sicurezza della naviga-zione e della vita umana in mare, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8novembre 1991, n. 435, al fine di armoniz-zare il livello di sicurezza per tutte lecategorie di navi;

c) prevedere misure sanzionatorie pe-nali efficaci, proporzionate e dissuasive incaso di inosservanza di norme sulla sicu-rezza della navigazione delle navi da pas-seggeri;

d) prevedere sanzioni amministrativeefficaci, proporzionate e dissuasive, consi-stenti nel pagamento di una somma da 500euro a 15.000 euro, in caso di violazionidiverse da quelle di cui alla lettera c) inmateria di navi da passeggeri;

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e) individuare nel capo del comparti-mento marittimo l’autorità competente aricevere il rapporto previsto dall’articolo17, primo comma, della legge 24 novembre1981, n. 689, per gli illeciti amministrativiin materia di sicurezza delle navi da pas-seggeri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto coni Ministri degli affari esteri e della coope-razione internazionale, della giustizia, del-l’economia e delle finanze e dello sviluppoeconomico.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2109, che modificala direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativaalla registrazione delle persone a bordo dellenavi da passeggeri che effettuano viaggi da everso i porti degli Stati membri della Co-munità, e la direttiva 2010/65/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, relativaalle formalità di dichiarazione delle navi inarrivo e/o in partenza da porti degli Stati

membri)

Art. 18.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2109, che modificala direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativaalla registrazione delle persone a bordo dellenavi da passeggeri che effettuano viaggi da everso i porti degli Stati membri della Co-munità, e la direttiva 2010/65/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, relativaalle formalità di dichiarazione delle navi inarrivo e/o in partenza da porti degli Stati

membri)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/2109 delParlamento europeo e del Consiglio, del 15novembre 2017, il Governo è tenuto a se-guire, oltre ai princìpi e criteri direttivigenerali di cui all’articolo 1, comma 1,anche i seguenti princìpi e criteri direttivispecifici:

Identico.

a) apportare alla normativa vigente e,in particolare, al decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le mo-difiche e le integrazioni necessarie al coordi-

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namento ordinamentale, con espressa abro-gazione delle disposizioni incompatibili;

b) adeguare le disposizioni in materiadi impiego dei sistemi di identificazione au-tomatica (AIS) e della rete AIS nazionale con-tenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 196, recante attuazione della direttiva2002/59/CE relativa all’istituzione di un si-stema comunitario di monitoraggio e di in-formazione sul traffico navale;

c) abrogare il decreto del Ministro deitrasporti e della navigazione 13 ottobre 1999,recante recepimento della direttiva 98/41/CEdel Consiglio del 18 giugno 1998, relativa allaregistrazione delle persone a bordo delle navida passeggeri che effettuano viaggi da e versoi porti degli Stati membri della Comunità,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del25 ottobre 1999;

d) prevedere misure sanzionatorie pe-nali efficaci, proporzionate e dissuasive incaso di inosservanza di norme in materia diconteggio e di registrazione delle persone abordo delle navi da passeggeri nonché di for-malità di dichiarazione delle navi in arrivo ein partenza, la cui violazione possa compro-mettere la sicurezza della navigazione;

e) prevedere sanzioni amministrativeefficaci, proporzionate e dissuasive, consi-stenti nel pagamento di una somma da 500euro a 15.000 euro, in caso di violazioni,diverse da quelle di cui alla lettera d), inmateria di conteggio e di registrazione dellepersone a bordo delle navi da passeggeriche effettuano viaggi da e verso i porti degliStati membri dell’Unione europea nonchédi formalità di dichiarazione delle navi inarrivo e in partenza da porti degli Statimembri;

f) individuare nel capo del comparti-mento marittimo l’autorità competente aricevere il rapporto previsto dall’articolo17, primo comma, della legge 24 novembre1981, n. 689, per gli illeciti amministrativiin materia di conteggio e di registrazionedelle persone a bordo delle navi da passeg-geri che effettuano viaggi da e verso i portidegli Stati membri dell’Unione europea non-ché di formalità di dichiarazione delle navi

Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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in arrivo e in partenza da porti degli Statimembri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto coni Ministri degli affari esteri e della coope-razione internazionale, della giustizia, del-l’economia e delle finanze, per la pubblicaamministrazione e dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2110, relativa a unsistema di ispezioni per l’esercizio in condi-zioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggerie di unità veloci da passeggeri adibite aservizi di linea e che modifica la direttiva2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/

35/CE del Consiglio)

Art. 19.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2110, relativa a unsistema di ispezioni per l’esercizio in condi-zioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggerie di unità veloci da passeggeri adibite aservizi di linea e che modifica la direttiva2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/

35/CE del Consiglio)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/2110 delParlamento europeo e del Consiglio, del 15novembre 2017, il Governo è tenuto a se-guire, oltre ai princìpi e criteri direttivigenerali di cui all’articolo 1, comma 1,anche i seguenti princìpi e criteri direttivispecifici:

Identico.

a) abrogare il decreto legislativo 2febbraio 2001, n. 28, recante attuazionedella direttiva 1999/35/CE relativa a unsistema di visite obbligatorie per l’esercizioin condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeriadibiti a servizi di linea, nonché disciplinadelle procedure di indagine sui sinistri ma-rittimi;

b) adeguare le disposizioni del decretolegislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante at-tuazione della direttiva 2009/16/CE recantele norme internazionali per la sicurezza delle

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

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navi, la prevenzione dell’inquinamento e lecondizioni di vita e di lavoro a bordo per lenavi che approdano nei porti comunitari eche navigano nelle acque sotto la giurisdi-zione degli Stati membri, con abrogazioneespressa delle disposizioni superate;

c) prevedere misure sanzionatorie pe-nali efficaci, proporzionate e dissuasive incaso di inosservanza di norme sulla sicu-rezza della navigazione di navi ro-ro dapasseggeri e di unità veloci da passeggeriadibite a servizi di linea;

d) prevedere sanzioni amministrativeefficaci, proporzionate e dissuasive, consi-stenti nel pagamento di una somma da 500euro a 15.000 euro, in caso di violazionidiverse da quelle di cui alla lettera c) inmateria di navi ro-ro da passeggeri e diunità veloci da passeggeri adibite a servizidi linea;

e) individuare nel capo del comparti-mento marittimo l’autorità competente aricevere il rapporto previsto dall’articolo17, primo comma, della legge 24 novembre1981, n. 689, per gli illeciti amministrativiin materia di condizioni di sicurezza dinavi ro-ro da passeggeri e di unità veloci dapasseggeri adibite a servizi di linea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto coni Ministri degli affari esteri e della coope-razione internazionale, della giustizia, del-l’economia e delle finanze, dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e dellepolitiche agricole alimentari, forestali e delturismo.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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Art. 19.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2013/59/Euratom, che stabi-lisce norme fondamentali di sicurezza rela-tive alla protezione contro i pericoli deri-vanti dall’esposizione alle radiazioni ioniz-zanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,

97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

Art. 20.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2013/59/Euratom, che stabi-lisce norme fondamentali di sicurezza rela-tive alla protezione contro i pericoli deri-vanti dall’esposizione alle radiazioni ioniz-zanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,

97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva 2013/59/Euratom delConsiglio, del 5 dicembre 2013, il Governoè tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteridirettivi generali di cui all’articolo 1, comma1, anche i seguenti princìpi e criteri diret-tivi specifici:

1. Identico:

a) apportare al decreto legislativo 17marzo 1995, n. 230, e alle altre disposi-zioni vigenti in materia le modifiche e leintegrazioni necessarie al corretto e inte-grale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, con abrogazione espressa delledisposizioni di settore incompatibili e, inparticolare, del decreto legislativo 26 mag-gio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì ilnecessario coordinamento tra le disposi-zioni oggetto di modifica o integrazione;

a) introdurre le modifiche e le inte-grazioni necessarie al corretto e integralerecepimento della direttiva 2013/59/Eura-tom, anche attraverso l’emanazione di unnuovo testo normativo di riassetto e sem-plificazione della disciplina di cui al de-creto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,ovvero di un testo unico volto al riordino eall’armonizzazione della normativa di set-tore, con abrogazione espressa delle dispo-sizioni incompatibili e, in particolare, delcitato decreto legislativo 17 marzo 1995,n. 230, del decreto legislativo 26 maggio2000, n. 187, e del decreto legislativo 6febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì ilnecessario coordinamento tra le disposi-zioni oggetto di modifica o integrazione;

b) ferme restando le disposizioni del-l’articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo1995, n. 230, prevedere il rafforzamento el’ottimizzazione della protezione dell’am-biente dagli effetti dannosi delle radiazioniionizzanti tenendo conto, ai fini della pro-tezione della salute umana nel lungo ter-mine, di criteri ambientali basati su datiscientifici riconosciuti a livello internazio-nale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;

b) identica;

c) prevedere, a carico degli utilizza-tori, dei commercianti e importatori disorgenti radioattive e dei produttori, deten-tori, trasportatori e gestori di rifiuti radio-attivi, obblighi di registrazione e comuni-

c) identica;

Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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cazione dei dati relativi alla tipologia equantità di tali sorgenti e rifiuti radioattiviall’Ispettorato nazionale per la sicurezzanucleare e la radioprotezione;

d) provvedere alla razionalizzazione ealla semplificazione delle procedure di au-torizzazione per la raccolta e il trasporto disorgenti e rifiuti radioattivi, introducendospecifiche sanzioni in caso di violazionedelle norme di sicurezza nucleare e radio-protezione per il trasporto;

d) identica;

e) prevedere il mantenimento, ove giàpreviste dalla normativa nazionale vigente,delle misure di protezione dei lavoratori edella popolazione più rigorose rispetto allenorme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;

e) identica;

f) procedere alla revisione, con riferi-mento alle esposizioni mediche, dei requi-siti riguardanti le informazioni ai pazienti,la registrazione e la comunicazione delledosi dovute alle procedure mediche, l’ado-zione di livelli di riferimento diagnostici, lagestione delle apparecchiature nonché ladisponibilità di dispositivi che segnalino ladose, introducendo altresì una chiara iden-tificazione dei requisiti, dei compiti e delleresponsabilità dei professionisti coinvolti;

f) procedere alla revisione, con riferi-mento alle esposizioni mediche, dei requi-siti riguardanti le informazioni ai pazienti,la registrazione e la comunicazione delledosi dovute alle procedure mediche, l’ado-zione di livelli di riferimento diagnostici, lagestione delle apparecchiature nonché ladisponibilità di dispositivi che segnalino ladose, introducendo altresì una chiara iden-tificazione dei requisiti, dei compiti e delleresponsabilità dei professionisti coinvolti,con particolare riferimento al medico, al-l’odontoiatra o ad altro professionista sa-nitario titolato a farsi carico della respon-sabilità clinica per le esposizioni medicheindividuali in accordo con i requisiti na-zionali;

g) prevedere l’aggiornamento dei re-quisiti, dei compiti e delle responsabilitàdelle figure professionali coinvolte nellaprotezione sanitaria dei lavoratori e dellapopolazione, anche garantendo coerenza econtinuità con le disposizioni del decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 230;

g) identica;

h) provvedere alla razionalizzazione ealla semplificazione dei procedimenti au-torizzativi;

h) identica;

i) nella predisposizione del sistema dicontrolli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di saluteper il personale aeronavigante esposto aradiazioni ionizzanti, comprese quelle co-smiche;

i) identica;

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

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l) provvedere alla revisione e alla razio-nalizzazione dell’apparato sanzionatorioamministrativo e penale al fine di definiresanzioni efficaci, proporzionate e dissuasivenonché di conseguire una maggior efficacianella prevenzione delle violazioni;

l) identica;

m) destinare i proventi delle eventualisanzioni amministrative di nuova istitu-zione al finanziamento delle attività con-nesse al miglioramento delle attività direttealla protezione dell’ambiente, dei lavora-tori e della popolazione contro i pericoliderivanti dalle radiazioni ionizzanti;

m) identica;

n) adottare un nuovo Piano nazionaleradon che, sulla base di quanto già attuatoin Italia e tenendo conto delle altre espe-rienze di pianificazione in materia, ancherealizzate da Stati esteri, recepisca le di-sposizioni della direttiva 2013/59/Euratom,preveda adeguati strumenti per la sua at-tuazione, attraverso il coordinamento tra leamministrazioni competenti in relazione aidiversi settori di interesse, e introduca in-dicatori di efficacia delle azioni pianificate.

n) identica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati senza modificare l’assetto e laripartizione delle competenze previste dalladisciplina vigente, previa acquisizione delparere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, suproposta dei Ministri per gli affari europei,della salute, dello sviluppo economico, dellavoro e delle politiche sociali e dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale,della giustizia, dell’economia e delle fi-nanze, dell’interno e delle infrastrutture edei trasporti.

2. Identico.

Art. 20.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/821, che stabilisceobblighi in materia di dovere di diligenzanella catena di approvvigionamento per gliimportatori dell’Unione di stagno, tantalio e

Art. 21.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/821, che stabilisceobblighi in materia di dovere di diligenzanella catena di approvvigionamento per gliimportatori dell’Unione di stagno, tantalio e

Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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tungsteno, dei loro minerali, e di oro, ori-ginari di zone di conflitto o ad alto rischio)

tungsteno, dei loro minerali, e di oro, ori-ginari di zone di conflitto o ad alto rischio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, en-tro dodici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, con le procedure di cuiall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,n. 234, acquisito il parere delle competentiCommissioni parlamentari, uno o più de-creti legislativi per l’adeguamento della nor-mativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 17 maggio 2017.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con i Ministridella giustizia, degli affari esteri e dellacooperazione internazionale e dell’econo-mia e delle finanze.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) designazione del Ministero dello svi-luppo economico quale autorità nazionalecompetente, responsabile dell’applicazioneeffettiva e uniforme del regolamento (UE)2017/821, dell’esecuzione di adeguati con-trolli ex post allo scopo di garantire che gliimportatori dell’Unione europea di mineralio di metalli adempiano agli obblighi confor-memente a quanto previsto dal citato regola-mento, nonché di favorire la cooperazione elo scambio di informazioni con la Commis-sione europea, con le autorità doganali e conle autorità competenti degli altri Stati mem-bri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del me-desimo regolamento;

b) definizione delle modalità dei con-trolli ex post di cui alla lettera a) delpresente comma, in conformità alle dispo-sizioni dell’articolo 11 del regolamento (UE)2017/821;

c) istituzione, presso l’autorità nazio-nale competente, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica, di unComitato per il coordinamento delle atti-vità, allo scopo di assicurare l’applicazione

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

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effettiva e uniforme del regolamento (UE)2017/821, composto da rappresentanti dellediverse amministrazioni coinvolte, preve-dendo che il medesimo Comitato coordinile attività anche ai fini della relazione dapresentare alla Commissione europea en-tro il 30 giugno di ogni anno, contenente lenotifiche circa le misure correttive e lerelazioni riguardanti gli obblighi di auditsvolti da soggetti terzi indipendenti, in con-formità alle disposizioni del regolamento(UE) 2017/821;

d) previsione di sanzioni efficaci, dis-suasive e proporzionate alla gravità dellaviolazione delle disposizioni del regola-mento (UE) 2017/821, conformemente alledisposizioni dell’articolo 32, comma 1, let-tera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) destinazione di una quota parte deiproventi derivanti dalle sanzioni pecuniariedi nuova istituzione previste dai decretilegislativi di cui al comma 1 all’attuazionedelle misure di controllo di cui alla letterab) del presente comma, almeno nella mi-sura del 50 per cento dell’importo com-plessivo.

Art. 22.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) n. 952/2013, che istitui-sce il codice doganale dell’Unione, del re-golamento delegato (UE) 2015/2446, cheintegra il regolamento (UE) n. 952/2013 inrelazione alle modalità che specificanoalcune disposizioni del codice doganaledell’Unione, e del regolamento di esecu-zione (UE) 2015/2447, recante modalità diapplicazione di talune disposizioni del re-

golamento (UE) n. 952/2013)

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, un decreto legislativo per l’adegua-mento della normativa nazionale al rego-lamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento

Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

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europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,al regolamento delegato (UE) 2015/2446della Commissione, del 28 luglio 2015, e alregolamento di esecuzione (UE) 2015/2447della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. Il decreto legislativo di cui al comma1 è adottato su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro degli affari esteri e della coope-razione internazionale.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche il seguente criteriodirettivo specifico: rivedere le disposizionilegislative in materia doganale, compresequelle contenute nel testo unico delle di-sposizioni legislative in materia doganale,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 23 gennaio 1973, n. 43, attraversola modifica, l’integrazione, l’abrogazione eil coordinamento formale delle disposi-zioni vigenti, allo scopo di allinearne ilcontenuto al quadro giuridico unionale inmateria doganale e di assicurare la coe-renza sistematica della normativa, l’aggior-namento e la semplificazione del linguag-gio normativo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo, con la proce-dura prevista dai commi 1 e 2 e nel rispettodei princìpi e criteri direttivi di cui alcomma 3, può emanare disposizioni cor-rettive e integrative del medesimo decretolegislativo.

5. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolocon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

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Art. 21.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/844, che modificala direttiva 2010/31/UE sulla prestazioneenergetica nell’edilizia e la direttiva 2012/

27/UE sull’efficienza energetica)

Art. 23.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/844, che modificala direttiva 2010/31/UE sulla prestazioneenergetica nell’edilizia e la direttiva 2012/

27/UE sull’efficienza energetica)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2018/844 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 30maggio 2018, il Governo, oltre a seguire iprincìpi e criteri direttivi generali di cuiall’articolo 1, comma 1, assicura che lenorme introdotte favoriscano, nel rispettodelle disposizioni dell’Unione europea, l’ot-timizzazione del rapporto tra costi e be-nefìci, al fine di minimizzare gli oneri acarico della collettività.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati previa acquisizione del pa-rere della Conferenza unificata di cui al-l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con i Ministridegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale, della giustizia, dell’economiae delle finanze e dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare.

Art. 22.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1938, concernentemisure volte a garantire la sicurezza dell’ap-provvigionamento di gas e che abroga il

regolamento (UE) n. 994/2010)

Art. 24.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1938, concernentemisure volte a garantire la sicurezza dell’ap-provvigionamento di gas e che abroga il

regolamento (UE) n. 994/2010)

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) 2017/1938 del Parlamentoeuropeo, del 25 ottobre 2017.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Presidente

Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati

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del Consiglio dei ministri e del Ministrodello sviluppo economico, di concerto con iMinistri degli affari esteri e della coopera-zione internazionale, della giustizia e del-l’economia e delle finanze.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) riordino, coordinamento e aggior-namento delle disposizioni nazionali, conparticolare riferimento alle disposizioni deldecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,e del decreto legislativo 1° giugno 2011,n. 93, per l’adeguamento alle disposizionidel regolamento (UE) 2017/1938, con abro-gazione espressa delle disposizioni incom-patibili, per l’attuazione dei meccanismi disolidarietà previsti dallo stesso regola-mento e per la definizione di misure inmateria di sicurezza degli approvvigiona-menti anche nelle zone emergenti e isolate;

b) individuazione delle modalità tec-niche e finanziarie per l’applicazione dellemisure di solidarietà in caso di emergenzadel sistema del gas naturale ai sensi del-l’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che deter-minati compiti, nell’applicazione del mec-canismo di solidarietà, siano affidati aigestori del sistema di trasporto e agli ope-ratori del gas interessati;

c) individuazione dei criteri per ladeterminazione delle compensazioni eco-nomiche per le attività connesse all’attua-zione dell’articolo 13 del regolamento (UE)2017/1938, anche sulla base delle indica-zioni fornite dall’Autorità di regolazioneper energia, reti e ambiente per gli aspettidi competenza;

d) previsione di sanzioni amministra-tive effettive, proporzionate e dissuasiveapplicabili in caso di mancato rispetto delledisposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all’articolo 32 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneri

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-B

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a carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2019/692, che modi-fica la direttiva 2009/73/CE relativa a normecomuni per il mercato interno del gas

naturale)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2019/692 delParlamento europeo e del Consiglio, del 17aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per ilmercato interno del gas naturale, il Go-verno, oltre a seguire i princìpi e criteridirettivi generali di cui all’articolo 1, comma1, definisce le deroghe previste all’articolo14 e all’articolo 49 bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabilitidalla stessa direttiva, con riferimento aigasdotti di trasporto tra uno Stato membroe un Paese terzo completati prima del 23maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti ditrasporto situate sul territorio nazionale enelle acque territoriali italiane.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con i Mini-stri degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, della giustizia e dell’econo-mia e delle finanze.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolocon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

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Art. 23.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/159, recante attua-zione dell’accordo relativo all’attuazione dellaConvenzione sul lavoro nel settore dellapesca del 2007 dell’Organizzazione interna-

zionale del lavoro)

Art. 26.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/159, recante attua-zione dell’accordo relativo all’attuazione dellaConvenzione sul lavoro nel settore dellapesca del 2007 dell’Organizzazione interna-

zionale del lavoro)

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/159 del Con-siglio, del 19 dicembre 2016, il Governo ètenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteridirettivi generali di cui all’articolo 1, comma1, anche i seguenti princìpi e criteri diret-tivi specifici: assicurare che le norme in-trodotte garantiscano adeguate condizionidi lavoro e adeguati standard di salute esicurezza per i lavoratori nel settore dellapesca promuovendo, nel rispetto delle di-sposizioni dell’Unione europea, azioni volteal raggiungimento della parità salariale trauomo e donna e contrastando ogni formadi discriminazione.

Identico.

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

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ALLEGATO A(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezionecontro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, eche abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepi-mento: 6 febbraio 2018);

2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016,recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Conven-zione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazioneinternazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confede-razione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (Co-geca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associa-zione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unioneeuropea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine direcepimento: 15 novembre 2019);

3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE perquanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degliazionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10giugno 2019);

4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gliinteressi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (termine direcepimento: 6 luglio 2019);

5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, suimeccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’U-nione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);

6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelleapparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini delSEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);

7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE,relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre2019);

8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE delConsiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi dapasseggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membridella Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/oin partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21dicembre 2019);

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

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ALLEGATO A(Articolo 1, comma 1)

1) identico;

2) identico;

3) identico;

4) identico;

5) identico;

6) identico;

7) identico;

8) identico;

Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati

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9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni perl’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e diunità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica ladirettiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre2019);

10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento dellequalifiche professionali nel settore della navigazione interna e cheabroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevanteai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);

11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CEsulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposi-zione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testorilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);

12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017,che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE perquanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valoreaggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni(termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l’articolo 1 e 31dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);

13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018,recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatoridella Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea deilavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sullavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionaledel lavoro l’11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine direcepimento: 16 febbraio 2020);

14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE persostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo deicosti e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonioe la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (terminedi recepimento: 9 ottobre 2019);

15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sullaqualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluniveicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini delSEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);

16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018,recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda loscambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscalerelativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo dinotifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati

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9) identico;

10) identico;

11) identico;

12) identico;

13) identico;

14) identico;

15) identico;

16) identico;

Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati

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17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini diriciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine direcepimento: 10 gennaio 2020);

18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sullaprestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’effi-cienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepi-mento: 10 marzo 2020);

19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativaai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiutidi pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiatureelettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine direcepimento: 5 luglio 2020);

20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativaalle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine direcepimento: 5 luglio 2020);

21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativaai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5luglio 2020);

22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugliimballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)(termine di recepimento: 5 luglio 2020);

23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CErelativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione diservizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);

24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità primadell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (terminedi recepimento: 30 luglio 2020).

Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati

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17) identico;

18) identico;

19) identico;

20) identico;

21) identico;

22) identico;

23) identico;

24) identico;

25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UEsull’efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini peril recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a10 dell’articolo 1 e i punti 3 e 4 dell’allegato);

26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CErelativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testorilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).

Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati

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*18PDL0071380**18PDL0071380*