capitolo primo - home - casa editrice - edizioni simone · ... l’adeguamento della legislazione...

13
Capitolo Primo L’evoluzione storico-legislativa delle autonomie locali Sommario: 1. Le origini del sistema locale italiano. - 2. Il periodo fascista. - 3. Il riconoscimento delle autonomie nella Costituzione repubblicana. - 4. Il quadro normativo antecedente il Testo unico enti locali. - 5. Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. - 6. La riforma costituzionale del 2001. - 7. Le disposizioni di attuazione della riforma costituzionale: L. 5-6-2003, n. 131. - 8. Il federalismo fiscale. 1. Le origini del sistema locale italiano All’indomani dell’Unità di Italia, la difficoltà maggiore che la classe politica dovette affrontare fu la riorganizzazione del nuovo Stato che si presentava fortemente diversificato nelle varie articolazioni territoriali costituenti, in precedenza, altrettanti Stati autonomi. Invero, nella convinzione che l’unificazione giuridica ed amministrativa fosse indispensabile per la realizzazione dello Stato italiano, ma sicuramente anche a causa dell’influenza della legislazione francese di matrice napo- leonica, prevalse l’istanza accentratrice, e non si diede peso più di tanto alle esigenze del tutto particolari delle realtà preesistenti all’unificazione. Nel 1865 fu varata la prima legge comunale e provinciale dell’Italia unita, ci riferiamo alla L. 20-3-1865, n. 2248, all. A la quale, in realtà, non introdusse novità di rilievo rispetto alla L. 3728/1859 (ricordata come legge Rattazzi), emanata dall’esecutivo in virtù dei poteri straordinari conferitigli a causa della II guerra di Indipendenza. Protagonisti ormai indiscussi della vita politica e amministrativa locale risultavano essere il Prefetto e il Sindaco: il primo si collocava a pieno titolo nell’amministrazione statale come uomo di fiducia del Ministro dell’Interno; il secondo, invece, conser- vava quella ambigua natura di rappresentante della collettività di base e di ultimo ingranaggio della macchina amministrativa gerarchicamente ordinata. Le cose non mutarono sostanzialmente neppure con la L. 30-12-1888, n. 5865 (cd. legge Crispi) che sicuramente rappresentò una nuova unificazione amministrativa per il Paese, con qualche propensione di tipo democratico.

Upload: phamkien

Post on 19-Feb-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

Capitolo Primo

L’evoluzione storico-legislativa delle autonomie locali

Sommario: 1. Le origini del sistema locale italiano. - 2. il periodo fascista. - 3. il riconoscimento delle autonomie nella Costituzione repubblicana. - 4. il quadro normativo antecedente il Testo unico enti locali. - 5. il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. - 6. La riforma costituzionale del 2001. - 7. Le disposizioni di attuazione della riforma costituzionale: L. 5-6-2003, n. 131. - 8. il federalismo fiscale.

1. Le origini del sistema locale italianoall’indomani dell’Unità di italia, la difficoltà maggiore che la classe

politica dovette affrontare fu la riorganizzazione del nuovo Stato che si presentava fortemente diversificato nelle varie articolazioni territoriali costituenti, in precedenza, altrettanti stati autonomi.

invero, nella convinzione che l’unificazione giuridica ed amministrativa fosse indispensabile per la realizzazione dello stato italiano, ma sicuramente anche a causa dell’influenza della legislazione francese di matrice napo-leonica, prevalse l’istanza accentratrice, e non si diede peso più di tanto alle esigenze del tutto particolari delle realtà preesistenti all’unificazione.

Nel 1865 fu varata la prima legge comunale e provinciale dell’Italia unita, ci riferiamo alla L. 20-3-1865, n. 2248, all. a la quale, in realtà, non introdusse novità di rilievo rispetto alla L. 3728/1859 (ricordata come legge Rattazzi), emanata dall’esecutivo in virtù dei poteri straordinari conferitigli a causa della ii guerra di indipendenza.

Protagonisti ormai indiscussi della vita politica e amministrativa locale risultavano essere il Prefetto e il Sindaco: il primo si collocava a pieno titolo nell’amministrazione statale come uomo di fiducia del Ministro dell’interno; il secondo, invece, conser-vava quella ambigua natura di rappresentante della collettività di base e di ultimo ingranaggio della macchina amministrativa gerarchicamente ordinata.

Le cose non mutarono sostanzialmente neppure con la L. 30-12-1888, n. 5865 (cd. legge Crispi) che sicuramente rappresentò una nuova unificazione amministrativa per il Paese, con qualche propensione di tipo democratico.

Page 2: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

introduzione: Lineamenti generali dell’ordinamento degli enti locali8

L’elettorato amministrativo, infatti, fu esteso e parificato a quello politico, misura che consentì ai partiti anti-sistema (socialisti, radicali, cattolici) di essere rappre-sentati nelle assemblee locali. Nei Comuni di maggiori dimensioni, poi, il sindaco divenne elettivo mentre alle deputazioni provinciali fu consentito di eleggere al proprio interno il Presidente.

Le aperture in senso autonomistico erano, tuttavia, compensate dall’introduzione di un nuovo organo di controllo, la giunta provinciale amministrativa, presieduta dal Prefetto, che subentrava alla deputazione nel controllo sugli enti locali.

successivamente Giolitti optò per la municipalizzazione dei servizi di pubblico interesse (L. 29-3-1903, n. 103), ma tenne comunque a bada il pericolo autonomista dal momento che la deliberazione di municipalizza-zione doveva essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, accompagnata dal parere del Prefetto, trasmessa al Ministero dell’interno e confermata da referendum popolare.

L’ultimo testo normativo organico emanato dallo stato liberale fu il r.d. 4-2-1915, n. 148 (T.u. della legge comunale e provinciale), in cui il Comune assume quella che sarà poi la sua struttura organizzativa, fondata su tre organi fondamentali: il Consiglio, la Giunta e il sindaco.

2. il periodo fascistaLa forte tendenza accentratrice che aveva contraddistinto lo stato italiano

fin dalle sue origini fece sì che l’avvento del Fascismo, soppressore risoluto di qualunque forma di autonomia alternativa rispetto a quella statale, non fosse avvertito come una netta involuzione rispetto al passato laddove ridusse gli enti locali a meri strumenti del potere centrale.

il primo passo verso la soppressione delle autonomie locali fu rappresentato dalla trasformazione del Comune di roma in governatorato, con r.d.L. 28-10-1925, n. 1949.

Con L. 4-2-1926, n. 237 fu introdotta la riforma podestarile nei Comuni con meno di 5.000 abitanti: tutte le funzioni attribuite al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale venivano conferite ad un unico organo, il Podestà (coadiuvato da una consulta munici-pale), nominato con decreto reale per cinque anni e revocabile dal Ministro dell’interno.

successivamente, con r.d.L. 3-9-1926, n. 1910 il sistema podestarile fu esteso a tutti i Comuni del regno, con la possibilità per il Ministro dell’interno di nominare uno o due vice-Podestà a seconda che la popolazione fosse o meno superiore a 100.000 abitanti.

Con l’emanazione del Testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 (r.d. 3-3-1934, n. 383) si prese atto delle rilevanti modifiche introdotte

Page 3: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

Capitolo Primo: L’evoluzione storico-legislativa delle autonomie locali 9

all’organizzazione e al funzionamento degli enti locali dalla legislazione fa-scista. infatti in esso si fotografava una situazione in cui i dipendenti, anche di livello più alto, avevano solo funzioni esecutive, mentre le funzioni deli-berative erano riservate in toto ai vertici politici non diversamente, tuttavia, da quanto prevedeva il modello ministeriale cavouriano.

3. il riconoscimento delle autonomie nella costituzione repubblicana

a) il principio autonomista: art. 5 cost.Con l’avvento della Costituzione repubblicana (entrata in vigore il 1°

gennaio 1948), trovarono accoglimento e valorizzazione istanze pluralistiche ed autonomistiche fino ad allora sopite.

Nell’art. 5 della Costituzione, norma che caratterizza il nostro ordina-mento come sistema fondato sulle autonomie locali, viene affermato, in subordine all’intangibile principio di unità ed indivisibilità della repubblica, il principio del decentramento dei poteri e, dunque la promozione ed il riconoscimento delle autonomie locali.

dall’esame della norma si ricavano tre punti fondamentali:

1) l’unità e l’indivisibilità della repubblica quale limite invalicabile al rico-noscimento e alla promozione delle autonomie locali;

2) l’attuazione del più ampio decentramento amministrativo nella erogazione dei servizi;

3) l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

È significativo notare che il Costituente utilizza, a proposito delle autonomie locali, l’espressione riconosce e promuove il che lascia intendere, da un lato, che lo stato identifica le autonomie locali in «realtà preesistenti al suo strutturarsi in ordinamento della repubblica» e, dall’altro, che si impegna a potenziare la «pluridimensionalità del cittadino» (PizzeTTi) ovvero il suo coinvolgimento in ap-partenenze diverse ed ulteriori rispetto a quella che lo lega alla comunità statale.

B) i concetti di autonomia, di autarchia e di autotutelaL’autonomia di cui è dotato un determinato ente è rinvenibile sostanzial-

mente nella sussistenza di due poteri: la potestà di darsi un proprio assetto normativo e la potestà di indirizzo politico-amministrativo.

Page 4: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

introduzione: Lineamenti generali dell’ordinamento degli enti locali10

Tradizionalmente, l’autonomia normativa è «la capacità riconosciuta ad un ente di costituire il proprio ordinamento mediante l’emanazione di norme aventi la stessa natura e la stessa efficacia della normazione statale» (sTaderiNi).

Per i Comuni, le Province e le Città metropolitane la potestà normativa si estrinseca nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

Per ciò che concerne invece l’autonomia politica, essa deve essere in-tesa come libertà di autodeterminazione sul piano politico-amministrativo e ovvero come:

— scelta dei fini da perseguire;— individuazione delle modalità di azione;— valutazione della convenienza ed opportunità degli atti da adottare.

Oltre all’autonomia gli enti territoriali sono titolari di autarchia. Tale con-cetto è stato precisato solo di recente dalla dottrina.

in origine il termine era adoperato con diversi significati: alcuni autori in-tendevano per autarchia l’autosufficienza dell’ente; altri invece identificavano l’autarchia con il self-government (autogoverno) mutuato dall’esperienza giuridica anglosassone.

La definizione oggi più accreditata in dottrina è quella secondo la quale per autarchia si intende la capacità di alcuni enti pubblici di porre in essere un’attività amministrativa — finalizzata alla cura dei propri interessi — avente gli stessi caratteri e la stessa efficacia, nei confronti dei destinatari, dell’attività amministrativa dello Stato. si definisce, perciò, ente autarchico l’ente che opera in regime di diritto amministrativo.

Corollario dell’autarchia è l’autotutela nel senso che la potestà di emanare atti amministrativi con la stessa forza e lo stesso valore degli atti promananti dallo stato, deve necessariamente accompagnarsi alla capa-cità dell’ente di risolvere i conflitti, potenziali o attuali, insorti relativamente al momento dell’emanazione (legittimità-opportunità), dell’esecuzione e dell’efficacia degli atti.

c) il decentramento amministrativoLa repubblica, all’art. 5 Cost., accoglie il principio del decentramento e

ad esso adegua il contenuto della legislazione.in un’accezione ampia per decentramento si intende la «formula di orga-

nizzazione dei poteri pubblici» in virtù della quale un complesso di compiti e poteri di spettanza degli organi centrali dello stato viene trasferito nella

Page 5: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

Capitolo Primo: L’evoluzione storico-legislativa delle autonomie locali 11

sfera di competenza di organi periferici dello stesso apparato statale ovvero di altre soggettività giuridiche.

La natura dei poteri oggetto di decentramento definisce in maniera più specifica il fenomeno.

ricorre, in particolare, il decentramento amministrativo nel caso di «po-tere amministrativo diffuso» (PizzeTTi), ovvero quando lo stato organizza la propria amministrazione secondo un «sistema binario» che individua accanto agli organi centrali altri centri di azione o apparati di potere.

«decentramento» e «autonomia», pur non essendo sinonimi, sono, tuttavia, collegati perché rispondenti ad esigenze in parte coincidenti: lo sviluppo delle autonomie territoriali, infatti, garantisce anche un significativo decentramento di funzioni, mentre l’attuazione di un più ampio decentramento amministrativo consente di avvicinare ai propri destinatari i servizi e le funzioni che dipendono dallo stato: i cittadini e gli utenti finali dislocati sul territorio nazionale.

Nonostante il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali, lo Stato, in ossequio al principio di unità-indivisibilità, resta comunque l’ente sovrano per eccellenza.

4. il quadro normativo antecedente il testo unico enti locali

a) La L. 142/1990La L. 8-6-1990, n. 142 è stata la prima legge generale che, recependo

in larga misura il disegno tracciato in sede europea (vedi anche box infra), ha provveduto a dettare i principi informatori dell’ordinamento delle autonomie locali, abrogando per grossa parte il r.d. 383/1934 (cd. legge comunale e provinciale).

La disciplina recata dalla legge del ’90 ha attribuito una nuova fisionomia al modo di essere dei Comuni e delle Province improntando su nuove basi il rapporto con lo stato, con le regioni e con le comunità civiche.

Tra le più significative innovazioni apportate dalla legge di riforma del 1990 si evidenzia il riconoscimento dell’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali, la valorizzazione degli istituti di partecipazione popolare, l’incenti-vazione dei processi di fusione tra piccoli comuni, l’individuazione delle aree metropolitane, l’ampliamento delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, lo sviluppo delle forme di associazione e collaborazione tra Comuni.

Page 6: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

introduzione: Lineamenti generali dell’ordinamento degli enti locali12

B) il riordino del sistema elettorale: L. 81/1993 e L. 120/1999La L. 25-3-1993, n. 81 ha rivoluzionato i sistemi elettorali relativi all’ele-

zione del sindaco e del Presidente della Provincia per rendere più semplice la formazione degli organi esecutivi eletti direttamente dai cittadini e arrivare alla costituzione di organi di governo locali stabili.

La principale novità recata dalla L. 81/1993, infatti, consiste proprio nell’aver introdotto l’elezione diretta dei Presidenti delle Province e dei Sindaci con sistema a doppio turno nelle Province e nei Comuni con popo-lazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero con sistema a turno unico per i sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

sono stati poi messi a punto dei collegamenti tra le candidature a sindaco e a Presidente della Provincia e l’elezione dei Consigli comunali e provinciali.

successivamente con la L. 30-4-1999, n. 120 recante disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali il legislatore è intervenuto a modificare il tessuto normativo della legge elettorale del 1993 in quei punti che, alla prova dei fatti, si erano rivelati poco confacenti alla filosofia della riforma elettorale volta a conferire durata e stabilità ai governi locali.

Tali modifiche hanno riguardato fondamentalmente la durata del manda-to elettorale, ampliata da quattro a cinque anni; la possibilità, in presenza di determinate condizioni, del terzo mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia, la previsione della soglia di sbarramento del 3% dei voti validi per l’assegnazione dei seggi.

c) Le riforme Bassanini (L. 59/1997 e L. 127/1997)La L. 15-3-1997, n. 59 (cd. legge Bassanini) ha inteso realizzare un pro-

getto molto ambizioso: un ampio «decentramento» di funzioni a regioni ed enti locali senza modificare in senso federalista la Costituzione.

il meccanismo della cessione di poteri statuali verso le periferie è molteplice anche se compendiariamente riassunto nell’espressione atec-nica di «conferimento». a discrezione del legislatore delegato esso può concretizzarsi in trasferimento, cioè in una definitiva dismissione di com-petenze da parte dello stato; può tradursi in deleghe, quindi in cessioni a tempo indeterminato ma, almeno teoricamente, revocabili di esercizio di poteri dello stato; può, infine, consistere nell’attribuzione di funzioni e compiti nuovi, costituiti all’uopo in occasione del ridisegno delle strutture amministrative.

Page 7: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

Capitolo Primo: L’evoluzione storico-legislativa delle autonomie locali 13

L’art. 1 della L. 59/1997 stabilisce che — con successivi decreti legisla-tivi — sono trasferite alle regioni ed agli enti locali:

a) tutte le funzioni amministrative relative alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità (criterio sostanziale);

b) tutte le funzioni amministrative localizzabili nei rispettivi territori, anche se esse vengano attualmente esercitate da organi o amministrazioni centrali o periferiche dello stato (criterio formale-territoriale).

Per converso, restano allo Stato le funzioni relative alla cura degli in-teressi nazionali e quelle non localizzabili in aree definite del territorio nazionale. ad evitare, peraltro, un’eccessiva discrezionalità del legislatore delegato, la L. 59/1997 elenca tassativamente le materie ritenute di interesse nazionale, e dunque riservate alla competenza statale. inoltre, anche alcu-ne materie di rilievo nazionale o sovraregionale, quali la promozione dello sviluppo economico del territorio e la valorizzazione dei sistemi produttivi, vengono affidate alla cura sia dello stato che delle regioni e degli enti locali, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

La L. 127/1997 (cd. Bassanini bis) reca fondamentali innovazioni alla struttu-ra ed al funzionamento degli enti locali. alcune di esse hanno portata epocale, come la riforma della dirigenza locale e dei segretari comunali (e provinciali).

Lo scopo della riforma è quello di adeguare la struttura degli enti alle nuove competenze già ad essi attribuite ed a quelle che lo stato avrebbe di lì a poco trasferito agli enti locali con il d.Lgs. 112/1998, nonché di perseguire la semplificazione dell’attività amministrativa svolta dagli enti locali e la loro autonoma determinazione nell’organizzazione della stessa.

il lavoro di semplificazione, non solo dei procedimenti, ma anche dell’im-putazione delle responsabilità decisionali (al fine di superare le tradizionali difficoltà nell’attribuzione delle stesse), è stato imponente ed ha comportato, in attuazione del principio di separazione fra politica ed amministrazione, una radicale riorganizzazione delle strutture amministrative degli enti, tanto da richiedere un drastico mutamento di mentalità e di modus operandi da parte degli amministratori e della burocrazia locale.

sull’assetto organizzativo dell’amministrazione così come delineato dalla L. 127/1997 sono poi intervenuti due ulteriori provvedimenti legislativi: la L. 191/1998 (cd. Bassanini ter) e la L. 50/1999 (cd. Bassanini quater).

in particolare la prima delle due leggi ha, tra le altre cose, ampliato i criteri di trasferimento di funzioni e compiti agli enti locali, introdotto innovazioni in materia

Page 8: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

introduzione: Lineamenti generali dell’ordinamento degli enti locali14

di stato civile, certificazione anagrafica, edilizia scolastica etc. nonché in materia di formazione del personale e lavoro a distanza.

La seconda, invece, ha dato un ulteriore impulso al processo di semplificazione delle procedure amministrative.

d) La L. 265/1999 (cd. napolitano-Vigneri)La L. 3-8-1999, n. 265, significativamente intitolata «Disposizioni in mate-

ria di autonomia e ordinamento degli enti locali», pose mano a un generale ridisegno della legislazione in materia.

La prima rilevante novità introdotta dalla legge Napolitano-vigneri è il rico-noscimento a ogni ente locale di una potestà statutaria decisamente più am-pia di quella già prevista dalla L. 142/1990. dagli statuti dipende la definizione di caratteri fondamentali degli enti, prima rigidamente determinate dalla legge; la legge limita la potestà statutaria soltanto per imporre un contenuto minimo.

anche la potestà regolamentare degli enti locali viene rafforzata dalla L. 265/1999. invero, la si può esercitare non più nei limiti scaturenti dall’os-servanza della legge tout court, bensì dei soli principi generali ricavabili dalla legge e dalle disposizioni statutarie.

Le stesse Province, peraltro, sono confermate e rafforzate nel loro ruolo: l’art. 2 della L. 265/1999 ne evidenzia, infatti, le funzioni di coordinamento, riducendo al contempo il ruolo delle regioni nella disciplina delle forme di cooperazione fra enti locali, della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

insieme alle Province sono valorizzate anche le Comunità montane.

La carta europea dell’autonomia locale

Le autonomie locali sono considerate, anche nell’ambito comunitario, uno dei principali fondamenti di ogni regime democratico. Questo è quanto risulta dal preambolo della carta europea dell’autonomia locale firmata a strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata in italia con la L. 30-12-1989, n. 439.L’autonomia locale viene in questa sede viene definita come diritto e capacità effettiva per le collettività locali di regolare ed amministrare — nell’ambito della legge, con la sua responsabilità ed a favore delle proprie popolazioni — una parte importante degli affari pubblici. L’art. 4 della Carta europea dell’autonomia locale fa riferimento al principio di sussidiarietà.

i contenuti di tale principio si sviluppano nei seguenti punti:

— ampia facoltà per le collettività locali di prendere iniziative proprie su questioni che non esulino dalla loro competenza e non siano assegnate ad altra autorità;

Page 9: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

Capitolo Primo: L’evoluzione storico-legislativa delle autonomie locali 15

— esercizio delle responsabilità pubbliche (di preferenza) da parte delle autorità più vicine ai cittadini;

— assegnazione di una responsabilità ad altra autorità tenendo conto dell’am-piezza e della natura del compito nonché delle esigenze di efficacia ed eco-nomia.

5. il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

Momento simbolicamente conclusivo del decennio di riforma, che si è registrato a partire dalla L. 142/1990, è il testo unico delle leggi sull’ordi-namento degli enti locali (d.Lgs. 18-8-2000, n. 267), cd. tUeL. esso codi-cizza, infatti, la decennale opera del legislatore di promozione (e insieme di recupero) del connotato di politicità degli enti locali, le cui basi erano state gettate proprio dalla citata legge del 1990.

in particolare le novità ivi introdotte possono così enuclearsi:

— la competenza della fonte statutaria nella disciplina dei modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente (art. 6, comma 2);

— il potenziamento delle competenze dirigenziali estese (salvo poche eccezioni) a tutti gli atti di gestione (salvo poche eccezioni) e a quelli di carattere amministrativo (art. 107);

— la riconduzione funzionale agli organi di governo dei soli atti «ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo», rimarcando il principio di separazione fra la sfera politica e quella gestionale (art.107);

— il riconoscimento agli enti locali di una più ampia autonomia in merito alla regolamentazione delle selezioni del personale (art. 89);

— l’esclusione dai controlli del CO.re.CO. delle delibere approvate dalle Giunte in via d’urgenza concernenti le variazioni di bilancio e ratificate dal Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza (art. 42, comma 4);

— la possibilità riconosciuta alle Giunte comunali e provinciali di svolgere controlli di fatto sulla legittimità delle deliberazioni adottate dagli orga-ni consiliari, sottoponendole ai CO.re.CO. (art. 127, comma 3). Ciò si evince dalla previsione testuale secondo cui al controllo del CO.re.CO. la Giunta può sottoporre «ogni altra deliberazione dell’ente»;

Page 10: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

introduzione: Lineamenti generali dell’ordinamento degli enti locali16

— l’estensione agli eredi della responsabilità amministrativa dei dipendenti e degli amministratori degli enti locali nei casi di illecito arricchimento (art. 93, comma 4);

— l’estensione dell’istituto della partecipazione popolare anche ai cittadini appartenenti all’unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti (art. 8, comma 5);

— la codificazione nell’ordinamento degli enti locali della società per azioni a partecipazione pubblica minoritaria come forma specifica di gestione dei servizi pubblici locali (art. 113, lett. f));

— l’obbligo della presenza delle minoranze nelle Comunità montane (art. 27, comma 2).

6. La riforma costituzionale del 2001il riconoscimento della piena autonomia agli enti locali e la conseguente

attribuzione ad essi di funzioni originariamente appartenenti allo stato ha trovato una compiuta definizione con la L. 18-10-2001, n. 3 che ha modificato pressoché integralmente il titolo V, Parte ii della costituzione dedicato, appunto a regioni, Province e Comuni.

Gli aspetti salienti della riforma introdotta dalla L. cost. 3/2001 (per l’approfondimento dei quali si fa rinvio alle Parti successive del volume) possono così evidenziarsi:

— l’art. 114 cost., che, nella sua formulazione originaria, prevedeva la ripartizione della repubblica in regioni, Province e Comuni, vede ribal-tata l’elencazione degli enti territoriali evidenziando la profonda radice territoriale del Comune il quale, in base al principio di sussidiarietà, è l’ente locale più vicino ai cittadini;

— l’autonomia goduta dagli enti elencati nel nuovo art. 114 è piena nel senso che trova un limite invalicabile solo nei principi fissati dalla Costituzione;

— la nuova formulazione dell’art. 117 cost., che fissa tassativamente le materie sulle quali lo stato ha legislazione esclusiva, affiancando ad esse un settore di legislazione regionale concorrente ed un ulteriore settore residuale nel quale le regioni hanno sostanzialmente potestà legislativa esclusiva;

— viene costituzionalizzato lo status di capitale d’italia della città di roma il cui ordinamento è oggetto di specifica previsione da parte di una legge dello stato;

Page 11: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

Capitolo Primo: L’evoluzione storico-legislativa delle autonomie locali 17

— non solo le regioni speciali godono di «forme e condizioni particolari di autonomia», ma anche le regioni a statuto ordinario possono benefi-ciarne, su iniziativa della regione interessata e con legge dello stato;

— viene riconosciuta alle regioni la conduzione di una politica estera sia pur nel rispetto di alcuni vincoli;

— vengono garantiti a livello costituzionale i principi di sussidiarietà, diffe-renziazione ed adeguatezza grazie ai quali, come vedremo, la titolarità in generale delle funzioni amministrative, viene radicata in capo al livello di governo più vicino ai cittadini, e per questo maggiormente rappresen-tativo, cioè al Comune;

— il federalismo fiscale viene costituzionalizzato con il nuovo testo dell’art. 119;

— è prevista una forma di intervento sostitutivo dello stato nei confronti delle regioni e degli enti locali a fronte di gravi inadempienze, quali il mancato rispetto delle norme internazionali, attentato alla sicurezza nazionale, alla tutela dell’unità giuridica ed economica del Paese e ai diritti essenziali di cittadinanza;

— è istituito, presso ogni regione il consiglio delle autonomie locali, con compiti consultivi;

— sono aboliti i controlli regionali sugli atti degli enti locali ed i controlli statali sulle leggi regionali.

7. Le disposizioni di attuazione della riforma costituzio-nale: L. 5-6-2003, n. 131

il primo passo normativo compiuto al fine di conformare il sistema le-gislativo vigente alla riforma del Titolo v della Parte ii della Costituzione è dato dalla L. 5-6-2003, n. 131 (cd. legge La Loggia) recante «disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. cost. 3/2001».

i lineamenti della riforma di cui alla L. 131/2003 che incidono sulla disciplina degli enti locali sono:

— l’art. 4 (recante l’attuazione degli artt. 114, comma 2, e 117, comma 6 Cost.) con il quale viene ribadita la potestà normativa di Comuni, Province, Città metropo-litane, nonché unioni di Comuni e Comunità montane ed isolane, esplicantesi in potestà statutaria e regolamentare;

— l’art. 7 (che attua l’art. 118 Cost.) che riconferma e specifica, in tema di suddi-visione delle funzioni amministrative, i principi di sussidiarietà, adeguatezza e

Page 12: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

introduzione: Lineamenti generali dell’ordinamento degli enti locali18

differenziazione affermando che tutte le funzioni spettano ai Comuni ad ecce-zione di quelle per le quali occorra assicurare un esercizio unitario che, invece, vengono spartite fra stato, regioni, Province e Città metropolitane;

— l’art. 8 (di attuazione dell’art. 120 Cost.) che detta le procedure con le quali può darsi luogo al potere sostitutivo del Governo nei confronti degli organi degli enti locali al verificarsi di una delle tre ipotesi individuate dallo stesso art. 120 Cost.;

— l’art. 9 (di attuazione degli artt. 123, comma 2 e 127 Cost.) che in tema di ricorso alla Corte costituzionale per illegittimità di statuti regionali e di leggi o atti aventi forza di legge dello stato, attribuisce un potere propositivo ri-spettivamente alla Conferenza stato-Città e autonomie locali ed al Consiglio delle autonomie locali;

— l’art. 10 con il quale si riconosce al Prefetto preposto all’ufficio territoriale del Governo presso il Capoluogo della regione il ruolo di «rappresentante dello stato per i rapporti con il sistema delle autonomie».

8. il federalismo fiscaleL’art. 119 Cost., nella nuova formulazione introdotta dalla L. cost. 3/2001,

attribuisce a regioni ed enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa, partendo dal presupposto che, in un sistema pubblico articolato, ogni livello di governo deve poter disporre di risorse finanziarie sottoposte al proprio autonomo controllo e necessarie allo svolgimento delle funzioni che sono di sua esclusiva competenza (cosiddetto principio del parallelismo tra le funzioni esercitate dall’ente e le risorse di cui dispone per esercitare tali funzioni).

al fine di favorire la piena attuazione di tali principi, con L. 5 maggio 2009, n. 42 il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare una serie di decreti legislativi in materia di federalismo fiscale, indicando nel contempo i principi fondamentali a cui tali decreti devono attenersi.

in tale ottica, la L. 42/2009 introduce un’importante novità stabilendo (art. 11) che il finanziamento delle spese relative alle funzioni fondamentali degli enti locali deve essere assicurato:

— dai tributi propri;— da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e da addizionali

a tali tributi;— dal fondo perequativo.

Page 13: Capitolo Primo - Home - Casa Editrice - Edizioni Simone · ... l’adeguamento della legislazione dello stato alle esigenze dell’autonomia e del ... lo stato identifica le autonomie

Capitolo Primo: L’evoluzione storico-legislativa delle autonomie locali 19

in attuazione di detta delega sono stati emanati numerosi decreti legi-slativi, per la menzione dei quali si rinvia allo schema seguente.

decreti legislativi attuativi della L. 42/2009

d.Lgs. 28-5-2010, n. 85 Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio

d.Lgs. 17-9-2010, n. 156 Ordinamento transitorio di Roma Capitale

d.Lgs. 26-11-2010, n. 216 Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province

d.Lgs. 14-3-2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale

d.Lgs. 6-5-2011, n. 68 Autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province

d.Lgs. 31-5-2011, n. 88 Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimo-zione di squilibri economici e sociali

d.Lgs. 23-6-2011, n. 118 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-lancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

d.Lgs. 6-9-2011, n. 149 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni

d.Lgs. 18-4-2012, n. 61 Ulteriori disposizioni sull’ordinamento di Roma Capitale

d.Lgs. 26-4-2013, n. 51 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 61/2012

Per la disamina più in dettaglio del federalismo fiscale e del federalismo demaniale si veda anche quanto detto anche nella Parte v relativa all’ordi-namento finanziario e contabile degli enti locali.