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Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Sede Nazionale P.zza Armellini, 9/A – 00162 Roma Tel. 06/44188461 Fax. 06/44249515 E-Mail: [email protected] ISB in Europe 36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219 [email protected]www.isbineurope.eu Divisione Economica e Sociale Politiche fiscali e societarie 1 Circolare n. 19 Roma, 18 dicembre 2015 Oggetto: Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. Decreto legislativo n. 147/2015 attuativo della riforma fiscale – Disposizioni di rilevanza interna Sommario 1. PREMESSA ............................................................................................................................................ 2 2. LE NOVITÀ IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI .......................... 2 2.1 MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DEL ROL IN PRESENZA DI CONTROLLATE ESTERE........................ 2 3.VALORI DI STIMA NELLE CESSIONI DI IMMOBILI E DI AZIENDE....................................... 6 4. LE NOVITÀ IN MATERIA DI SPESE DI RAPPRESENTANZA .................................................... 6 5. LE NOVITÀ IN MATERIA DI PERDITE SU CREDITI .................................................................. 8 5.1 PERDITE SU CREDITI CONSEGUENTI A PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO ............................................ 8 5.2 EQUIPARAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ESTERE A QUELLE NAZIONALI .............................. 9 5.3 INDIVIDUAZIONE DELLESERCIZIO IN CUI DEDURRE LE PERDITE SU CREDITI ......................................... 9 5.4 IMPUTAZIONE DEL COSTO A CONTO ECONOMICO A TITOLO DI SVALUTAZIONE.................................... 10 6. LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOPRAVVENIENZE ATTIVE ..................................................... 11 6.1 LE SOPRAVVENIENZE DA RINUNCE AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI.................................................. 11 6.2 LE SOPRAVVENIENZE DA RIDUZIONE DEI DEBITICONSEGUENTI A CONCORDATI, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO........................................................................ 13 6.2.1 LA NUOVA TASSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI DEBITI DIMPRESA IN CASO DI CONCORDATO DI RISANAMENTO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO ........... 14 6.3 IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE RINUNCE AI CREDITI DEI SOCI OPERATE DURANTE LE PROCEDURE CONCORSUALI ......................................................................................................................................... 15

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Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Sede Nazionale P.zza Armellini, 9/A – 00162 Roma Tel. 06/44188461 Fax. 06/44249515 E-Mail: [email protected]

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Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219 [email protected] – www.isbineurope.eu

Divisione Economica e Sociale Politiche fiscali e societarie

1

Circolare n. 19

Roma, 18 dicembre 2015

Oggetto: Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. Decreto legislativo n. 147/2015 attuativo della riforma fiscale – Disposizioni di rilevanza interna

Sommario

1. PREMESSA ............................................................................................................................................ 2

2. LE NOVITÀ IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI .......................... 2

2.1 MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DEL ROL IN PRESENZA DI CONTROLLATE ESTERE........................ 2

3.VALORI DI STIMA NELLE CESSIONI DI IMMOBILI E DI AZIENDE ....................................... 6

4. LE NOVITÀ IN MATERIA DI SPESE DI RAPPRESENTANZA .................................................... 6

5. LE NOVITÀ IN MATERIA DI PERDITE SU CREDITI .................................................................. 8

5.1 PERDITE SU CREDITI CONSEGUENTI A PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO ............................................ 8 5.2 EQUIPARAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ESTERE A QUELLE NAZIONALI .............................. 9 5.3 INDIVIDUAZIONE DELL’ESERCIZIO IN CUI DEDURRE LE PERDITE SU CREDITI ......................................... 9 5.4 IMPUTAZIONE DEL COSTO A CONTO ECONOMICO A TITOLO DI SVALUTAZIONE.................................... 10

6. LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOPRAVVENIENZE ATTIVE ..................................................... 11

6.1 LE SOPRAVVENIENZE DA “RINUNCE AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI” .................................................. 11 6.2 LE SOPRAVVENIENZE DA “RIDUZIONE DEI DEBITI” CONSEGUENTI A CONCORDATI, ACCORDI DI

RISTRUTTURAZIONE E PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO ........................................................................ 13 6.2.1 LA NUOVA TASSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI DEBITI D’IMPRESA IN CASO DI CONCORDATO DI

RISANAMENTO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO ........... 14 6.3 IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE RINUNCE AI CREDITI DEI SOCI OPERATE DURANTE LE PROCEDURE

CONCORSUALI ......................................................................................................................................... 15

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1. Premessa

Con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso

22 settembre, è stata data attuazione ai principi della legge delega per la riforma fiscale - in

particolare all’art. 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23 – che invitava il Governo ad introdurre

norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e

per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione

delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea.

Il provvedimento, come vedremo, riguarda diversi ambiti della normativa tributaria ed è volto

non solo a favorire le imprese nel processo di internazionalizzazione, esigenza primaria per le

imprese italiane che si trovano a operare in un contesto sempre più globalizzato, ma anche ad

attrarre investimenti stranieri nel territorio nazionale.

Nel perseguimento di tali obiettivi, il decreto in commento ha introdotto rilevanti novità sia in

ambito di fiscalità internazionale sia nazionale.

Nella presente Circolare vengono analizzate le principali novità con esclusiva o prevalente rile-

vanza interna, alcune delle quali si applicano già a decorrere dal periodo d’imposta 2015.

2. Le novità in materia di deducibilità degli interessi passivi

L’articolo 4 del Decreto internazionalizzazione ha introdotto significative modifiche alla disci-

plina sulla deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES (articolo 96 del Tuir).

Nello specifico, le novità riguardano:

la determinazione del ROL in presenza di controllate estere;

l’abrogazione del limite di deducibilità degli interessi passivi su obbligazioni;

la deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle società immobiliari.

2.1 Modifiche alla determinazione del ROL in presenza di controllate estere

Come noto, l’art. 96 del TUIR prevede per i soggetti IRES (srl, spa, sapa, ecc.) un particolare

meccanismo di deducibilità degli interessi passivi in base al quale, gli interessi passivi eccedenti

gli interessi attivi e proventi assimilati sono deducibili nel limite del 30% del ROL (Risultato

Operativo Lordo), con la possibilità di riportare in avanti e senza limiti di tempo sia l’eventuale

eccedenza di quest’ultimo sia la quota di interessi passivi risultata indeducibile in un determi-

nato periodo d’imposta.

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Le possibilità di utilizzo delle eccedenze previste dalla norma si concretizzano ulteriormente in

caso di adesione al consolidato nazionale, in quanto l’eccedenza di ROL di un soggetto parteci-

pante al consolidato può essere utilizzata per dedurre dal reddito complessivo di gruppo

l’eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili generatasi in capo ad un altro soggetto,

anch’esso rientrante nel regime fiscale di gruppo.

Nell’ambito del regime del consolidato fiscale nazionale l’articolo 96, comma 8, del TUIR am-

metteva la possibilità di includere “virtualmente” le partecipate estere in modo tale che

l’eccedenza di ROL di queste ultime si andasse a sommare a quella dei soggetti residenti al fine

di determinare il limite di deducibilità degli interessi passivi in capo alla gruppo. La norma, tut-

tavia, penalizzava i gruppi residenti con società anche estere, in quanto l’inclusione virtuale di

queste ultime era prerogativa esclusiva dei soggetti aderenti al consolidato nazionale, regime

quest’ultimo opzionabile solo da parte di holding con società controllate italiane.

Il Decreto internazionalizzazione è intervenuto sul punto e, attraverso l’integrazione del com-

ma 2 e l’abrogazione del comma 8 del citato articolo 96 del TUIR, ha previsto:

1. l’inclusione nel calcolo del ROL anche dei dividendi incassati relativi a parteci-

pazioni detenute in società controllate non residenti (art. 4, comma 1, lettera

a), D.Lgs 147/2015)(1);

2. la conseguente eliminazione della possibilità, da parte del soggetto consoli-

dante, di compensare gli interessi passivi indeducibili con l’eccedenza di ROL

dei soggetti non residenti, “virtualmente” partecipanti al consolidato naziona-

le (art. 4, comma 1, lettera c), D.Lgs 147/2015).

In questo modo, come si legge nella relazione illustrativa al Decreto, la deduzione degli inte-

ressi passivi sarà riconosciuta in funzione dei soli “flussi finanziari di ritorno effettivamente cor-

relati all’investimento partecipativo estero”, ma a prescindere del fatto che il gruppo abbia o

meno optato per il consolidato nazionale.

1 Prima della modifica de quo il ROL corrispondeva alla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle

macroclassi A e B del Conto economico, al netto degli ammortamenti e dei canoni di leasing. Ora, al valore della produzione vanno aggiunti anche i dividendi relativi a partecipazioni in società controllate non residenti.

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2.2 Abrogazione del limite di deducibilità per gli interessi su obbligazioni

Una ulteriore rilevante novità apportata dal decreto internazionalizzazione consiste nell’aver

eliminato il vincolo alla deducibilità degli interessi passivi in capo alle società emittenti titoli

obbligazionari, introdotto nel 1995 dalla Legge n. 549, art. 3, comma 115, cosiddetta legge

Prodi (art 4, comma 1, lettera b, D.Lgs 147/2015).

In particolare, la norma abrogata poneva un limite alla deducibilità degli interessi passivi anco-

rato al TUR (tasso ufficiale di riferimento)2, così da evitare l’arbitraggio fiscale costituito dalla

deduzione in capo alla società di tali interessi e, contestualmente, l’assoggettamento a ritenu-

ta d’imposta (12,50%) in capo ai percettori persone fisiche, spesso soci.

Tale norma, tuttavia, era sorta in un contesto del tutto diverso da quello attuale, sia in termini

di misura dei tassi di interesse sia in termini di tassazione delle società e dei soci. Consideran-

do, infatti, che l‘aliquota IRES, a legislazione vigente, è pari al 27,50% mentre la tassazione sul-

le rendite finanziarie è stata incrementata al 26%, non si configurano più pericoli di eventuali

arbitraggi fiscali, mentre la norma continuava a penalizzare fortemente le società emittenti

prestiti obbligazionari. E’ questo il motivo per cui è stata abrogata.

Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto in commento, pertanto, la deduzione degli

interessi in esame resterà disciplinata unicamente dalle disposizioni dettate dall’art. 96 del

TUIR.

2.3 Interessi passivi e società immobiliari

Il D.Lgs. 147/2015 interviene, infine, sul regime di deducibilità degli interessi passivi relativi a

finanziamenti garantiti da ipoteca, già previsto dall’art. 1, comma 36, della L. 244/2007 (Legge

Finanziaria 2008), definendone meglio l’ambito applicativo.

Come è noto, per effetto di quanto previsto dalla Legge 244/2007, le società immobiliari pos-

sono beneficiare, a differenza degli altri soggetti IRES, della piena deducibilità degli interessi

passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

2 La norma abrogata prevedeva l’indeducibilità della parte degli interessi passivi relativi a obbligazioni, titoli similari e

cambiali finanziarie emessi da società, diverse dalle banche, eccedente i rendimenti effettivi del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) alla data di emissione in misura pari al doppio del tasso ufficiale di riferimento (TUR) per le obbliga-zioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai prece-

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Tale previsione, tuttavia, è sempre stata interpretata dall’Agenzia delle entrate (C.M. 22 luglio

2009, n. 37/E) in modo restrittivo, limitandone l’applicazione alle sole società c.d. “immobiliari

di gestione”3 nonostante il tenore letterale della norma lasciasse propendere per una fruizione

del beneficio condizionato alla situazione di ciascuno specifico immobile, che doveva appunto

essere destinato all’attività locativa, e non invece allo status della società.

Tale interpretazione restrittiva fu causa di numerosi contenziosi. Al fine di ovviare a tale situa-

zione il legislatore è intervenuto attraverso il D.Lgs. 147/2015, codificando normativamente la

necessità di rispettare anche un requisito soggettivo per poter beneficiare della piena deduci-

bilità degli interessi passivi in esame.

Nello specifico, l’art. 4, comma 4 del Decreto internazionalizzazione, integrando il citato com-

ma 36, precisa che la disposizione è riservata alle società che svolgono in via effettiva e preva-

lente attività immobiliare, fornendone anche la definizione. Sono considerate tali le società:

con un valore dell’attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore norma-

le degli immobili destinati alla locazione;

con ricavi derivanti per almeno 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui va-

lore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati.

E’ bene precisare che per poter fruire del beneficio dell’integrale deducibilità degli interessi è

necessario che entrambi i requisiti, patrimoniale e reddituale, vengano soddisfatti, non essen-

do tra di loro alternativi. La nuova disciplina risulta, pertanto, ben più vincolante della prece-

dente senza, ovviamente, considerare l’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione finan-

ziaria. In primo luogo, preme sottolineare che è presente un requisito reddituale prima non

previsto. Non basta rispettare una determinata composizione patrimoniale, ma è anche ne-

cessario che da tale patrimonio scaturiscano ricavi derivanti almeno per 2/3 da canoni di loca-

zione o affitto di azienda. Ciò potrebbe comportare, in sede di applicazione della nuova nor-

mativa, l’esclusione dal beneficio molti soggetti operanti nel settore. Si pensi al caso in cui

l’oggetto dell’attività d’impresa sia costituito non solo dalla locazione, ma anche dalla vendita

di immobili merce. Il peso di quest’ultima tipologia di ricavi potrebbe compromettere il rispet-

denti. 3 Come chiarito dalla risoluzione n. 323/E/2007, sono immobiliari di gestione “le società il cui valore del patrimonio

(assunto a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attiva, nonché gli immobili direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa: si tratta in sintesi delle società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili cd. “patrimonio” e strumentali per natura, locati o comunque non utilizzati direttamente”.

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to della nuova condizione economica legata alla prevalenza dei ricavi da locazione. Inoltre, va

evidenziato come anche il requisito patrimoniale sia ben più stringente del precedente. Se, in-

fatti, in base all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella Circolare 37/E/2009

erano utili a soddisfare il requisito patrimoniale tanto gli immobili locati quanto quelli a dispo-

sizione, la nuova formulazione richiede che la prevalenza dell’attivo sia caratterizzata da im-

mobili destinati alla locazione.

Le novità esaminate trovano applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Considerato che il Decreto è entra-

to in vigore il 7.10.2015, le novità sono applicabili dal 2016, per i soggetti il cui anno d’imposta

coincide con l’anno solare.

3.Valori di stima nelle cessioni di immobili e di aziende

Nel novero delle disposizioni tese a modificare l’articolo 110 del TUIR che disciplina le valuta-

zioni alla base del costo dei beni è inserita una norma, da tempo attesa, relativa alla determi-

nazione del valore nelle ipotesi di cessioni di immobili e di aziende.

Nello specifico viene previsto che il maggior valore derivante dalle cessioni di immobili e di

aziende, nonché dalla costituzione e dal trasferimento di diritti reali sugli stessi, rileva ai fini

delle imposte dirette e dell’IRAP non più secondo le regole del “valore venale in comune com-

mercio” stabilite dalla disciplina dell’imposta di registro ovvero delle imposte ipotecaria e ca-

tastale, anche laddove tale valore sia dichiarato o accertato (art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.

147/2015).

Tale disposizione, accolta con favore dalla Cna, colma un vuoto normativo e segna la fine di

numerosi accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria che è solita rettificare, in via

induttiva, la plusvalenza dichiarata ai fini delle imposte sui redditi a seguito della vendita di

un’azienda, qualora si rilevi una differenza tra il prezzo indicato in atti ed il valore definitiva-

mente accertato, per la medesima azienda, ai fini dell’imposta di registro.

In più occasioni, infatti, la Cna sull’onda di numerosi pronunciamenti giurisprudenziali favore-

voli, ha ribadito la necessità di un chiaro intervento normativo volto a limitare l’utilizzo di ele-

menti di presunzione semplice in un accertamento induttivo ai fini delle imposte sui redditi.

4. Le novità in materia di spese di rappresentanza

Fra le misure a favore dei contribuenti titolari di reddito d’impresa, va segnalata la previsione

contenuta nell’art. 9 del decreto in commento che, attraverso una rivisitazione dell’art. 108

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del TUIR, ha aumentato le soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza, soprattutto con

riguardo alle imprese di maggiori dimensioni, come avremo modo di vedere meglio nel prosie-

guo della trattazione.

Per effetto delle modifiche apportate, le spese di rappresentanza continueranno ad essere

deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabili-

ti con DM del 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle

stesse.

Per quanto attiene, invece, al requisito della congruità, a differenza del passato, non si fa più

rinvio al DM di cui sopra, ma vengono fissati direttamente nella norma primaria (art. 108,

comma 2, del T.U.I.R.) le percentuali di deducibilità commisurate, come in precedenza,

all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, ma non più ai ricavi derivanti

dall’attività internazionale. Per tener conto anche di quest’ultima, tuttavia, la misura di “con-

gruità” della deducibilità delle spese di rappresentanza è stata aumentata.

Ai sensi del nuovo comma 2 dell’art. 108 del TUIR, a partire dal periodo d’imposta 2016, dette

spese potranno essere dedotte nel periodo di sostenimento entro il limite di:

1,5% (prima, 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

0,6% (prima, 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte compresa tra euro 10 e 50

milioni;

0,4% (prima, 0,1%) dei ricavi e altri proventi oltre euro 50 milioni.

Le spese eventualmente eccedenti i predetti limiti, al contrario, sono indeducibili e daranno

luogo ad una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tali soglie po-

tranno essere riviste unitamente al limite di deducibilità integrale dei beni distribuiti gratuita-

mente (cd. omaggi), ad oggi fissato in misura pari a 50,00 euro (art. 108, comma 2, del TUIR).

Quest’ultimo previsione è stata tecnicamente necessaria in quanto, diversamente, ogni rivisi-

tazione dei limiti di deducibilità avrebbe richiesto una modifica della norma primaria, iter

normativo più lungo e più complesso.

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Con tutta evidenza si tratta di una modifica dei criteri di deducibilità iniqua, dal momento che

privilegia in modo progressivo le imprese di più grandi dimensioni. Infatti, per il primo scaglio-

ne è previsto un incremento del 13,33% per il secondo del 16,66% mentre per il terzo scaglio-

ne l’incremento è del 75%.

Le novità entrano in vigore con decorrenza dal 2016 (Unico 2017) per i soggetti con anno

d’imposta coincidente con l’anno solare.

5. Le novità in materia di perdite su crediti

Importanti novità riguardano anche la disciplina delle perdite su crediti che, ricordiamo, era

stata già oggetto di precedenti modifiche sia ad opera del DL 83/2012 (c.d. decreto crescita e

sviluppo) sia della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

In particolare, al fine di armonizzare i vari interventi normativi che si sono succeduti nel corso

degli anni, il decreto in commento interviene nuovamente sulla materia, introducendo le se-

guenti novità:

estensione della disciplina fiscale prevista in caso di procedure concorsuali o di accordi

di ristrutturazione dei debiti, anche ai piani di risanamento attestati da un professioni-

sta;

equiparazione delle procedure concorsuali estere a quelle italiane;

individuazione dell’esercizio di competenza in cui dedurre la perdita.

5.1 Perdite su crediti conseguenti a piani attestati di risanamento

Come è noto, la disciplina fiscale delle perdite su crediti di cui all’art. 101, comma 5 del TUIR è

stata recentemente modificata dal citato DL 83/2012 il quale aveva previsto l’automatica de-

ducibilità delle perdite realizzate durante un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato

ai sensi dell’art 182-bis della legge fallimentare, senza dover dimostrare ulteriormente la sussi-

stenza degli elementi certi e precisi, al pari di quanto già previsto nei casi in cui il debitore è

assoggettato a procedure concorsuali.

Orbene, il decreto internazionalizzazione interviene nuovamente sul punto estendendo il me-

desimo trattamento fiscale anche alle perdite su crediti derivanti dall’esecuzione di piani di ri-

sanamento attestati da un professionista qualificato, di cui all’art. 67 co. 1 lett. d) della legge

fallimentare. Nello specifico, la deducibilità può essere fatta valere dalla data di iscrizione del

piano nel Registro delle imprese (art. 13, comma 1, lettera c, D.Lgs. 147/2015).

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In seguito alle novità apportate, le perdite su crediti sono “in ogni caso” deducibili se il debito-

re è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

fallimento;

liquidazione coatta amministrativa;

concordato preventivo;

amministrazione straordinaria;

accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (dal 2012);

piani attestati di risanamento, pubblicati nel Registro delle imprese (dal 2015).

5.2 Equiparazione delle procedure concorsuali estere a quelle nazionali

Il decreto Internazionalizzazione interviene anche con riferimento alle perdite su crediti vanta-

ti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali estere.

In particolare, modificando l’art. 101, comma 5 del TUIR, il decreto in commento prevede che

la perdita è deducibile “in ogni caso” se il debitore è assoggettato a procedure estere equiva-

lenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di in-

formazioni, precisando che i requisiti di certezza e precisione si considerano sussistenti a parti-

re dalla data di ammissione alla procedura, analogamente a quanto previsto per le procedure

italiane (art. 13, comma 1, lettera c, D.Lgs. 147/2015).

5.3 Individuazione dell’esercizio in cui dedurre le perdite su crediti

Il D.Lgs. 147/2015 affronta, infine, la delicata questione relativa alla esatta individuazione

dell’esercizio di competenza in cui dedurre la perdita su crediti, dando così attuazione ai criteri

fissati nell’art. 12 della legge delega con cui si invitava il Governo a ridurre le incertezze nella

determinazione del reddito d’impresa e ad introdurre criteri chiari e coerenti con la disciplina

civilistica di redazione del bilancio “in particolare per determinare il momento di realizzo delle

perdite su crediti”.

Introducendo il nuovo comma 5-bis all’art. 101 del TUIR, il decreto in oggetto (art. 13, comma

1, lettera d) rende certa l’individuazione del periodo di competenza per la deducibilità della

perdita con riferimento a:

crediti di modesta entità (vale a dire, d’importo non superiore a 5.000 euro, per le im-

prese con un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro, e d’importo

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non superiore a 2.500 euro, per le altre imprese) scaduti da più di 6 mesi (c.d. “mini-

crediti”);

crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati

che consentono la deducibilità automatica della perdita.

In entrambi i casi, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilan-

cio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo d’imposta successivo a quello in

cui, alternativamente:

sussistono gli elementi certi e precisi e, quindi, per i crediti di modesto importo, a

quello in cui sono decorsi i sei mesi dalla scadenza del pagamento);

il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale o istituto assimilato.

Inoltre, al fine di delimitare l’ambito temporale della deducibilità, viene previsto che la dedu-

zione non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a

quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto proce-

dere alla cancellazione del credito dal bilancio, ad esempio, per avvenuta prescrizione dello

stesso o per effetto della cessione del credito a terzi.

Da una analisi approfondita della norma risulta di difficile comprensione la ratio utilizzata dal

legislatore, dal momento che il periodo di imputazione a bilancio della perdita su crediti coin-

cide con l’esercizio nel quale il credito può essere cancellato dal bilancio. Sulla corretta inter-

pretazione della norma sarà importante attendere la circolare esplicativa dell’Agenzia delle

Entrate in corso di predisposposizione, a cui è stato sottoposto il problema.

5.4 Imputazione del costo a conto economico a titolo di svalutazione

La perdita è deducibile anche nel caso in cui a Conto economico sia confluito il costo a titolo di

svalutazione, qualora si tratti, come nel paragrafo precedente, di:

crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi;

crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti as-

similati che consentono la deducibilità automatica della perdita.

Con una disposizione interpretativa (quindi con valenza retroattiva), il D.Lgs. 147/2015 (art.

13, comma 3) stabilisce che le svalutazioni contabili dei predetti crediti, deducibili a decorrere

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dall’esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi, eventualmente non dedotte in tali

periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilan-

cio in applicazione dei principi contabili. Così facendo, viene concessa al contribuente

l’ulteriore chance di rinviare la deduzione delle svalutazioni relative ai c.d. “mini-crediti” e ai

crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati, fino al

momento dell’eliminazione del credito stesso dal bilancio, evitando così l’automatica “tra-

sformazione” delle svalutazioni stesse in perdite e i connessi problemi di gestione.

Le novità relative alle perdite su crediti si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2015

(Unico 2016).

6. Le novità in materia di sopravvenienze attive

Il decreto internazionalizzazione modifica anche la disciplina fiscale delle sopravvenienze atti-

ve prevista dall’art. 88 del TUIR, con particolare riferimento a quelle derivanti dalla rinuncia

dei soci ai crediti e dalla riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o

preventivo.

6.1 Le sopravvenienze da “rinunce ai crediti da parte dei soci”

Il regime fiscale delle rinunce ai crediti vantati dai soci è stato radicalmente modificato dal de-

creto in commento (art. 13, comma 1, lettera a) prevedendo, a differenza della precedente di-

sciplina, l’imponibilità della componente positiva di reddito (sopravvenienza attiva) in capo al-

la società debitrice per l’importo che eccede il valore fiscale del credito del socio (nuovo

comma 4-bis dell’art. 88 del TUIR).

Secondo la disposizione precedente, il venir meno di debiti di società commerciali verso i pro-

pri soci (persone fisiche o giuridiche) a seguito della rinuncia, totale o parziale, effettuata da

questi ultimi non determinava, in capo alla società, l’insorgere di una sopravvenienza attiva

rilevante ai fini della formazione del reddito imponibile. L’operazione quindi non veniva tassa-

ta. Ora si, ma solo per la parte che eccede il valore fiscale del credito. Il valore fiscale del credi-

to è dichiarato dal socio alla partecipata con una comunicazione, sotto forma di dichiarazione

sostitutiva di atto notorio. In assenza di tale comunicazione, il medesimo valore è assunto pari

a zero con conseguente integrale tassazione dell’ammontare del credito per cui si rinuncia

quale sopravvenienza attiva (art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs 147/2015).

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Dal punto di vista contabile, ai fini della redazione del bilancio, nulla cambia. Il principio conta-

bile OIC 28 stabilisce che “la rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un at-

to formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della so-

cietà - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso

la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di

patrimonio netto avente natura di riserva di capitale”.

Pertanto, il nuovo regime, qualifica come “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al

valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio. In altri termini, nel limite del valo-

re fiscale del credito, il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto (non tassabile);

l’eccedenza rispetto al valore nominale costituisce, invece, per il debitore partecipato, una so-

pravvenienza imponibile da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei

redditi.

Parallelamente a quanto sopra riportato, con riferimento alla società partecipata, l’art. 13 co.

1 lett. b) ed e) del D.Lgs. 147/2015 modifica anche il trattamento impositivo della rinuncia al

credito in capo al socio, disciplinato dagli artt. 94 co. 6 e 101 co. 7 del TUIR. Secondo la norma

precedente, l’ammontare relativo al credito oggetto della rinuncia non era ammesso in dedu-

zione in capo al socio e si aggiungeva al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione

detenuta nella società debitrice.

Il Decreto internazionalizzazione stabilisce, invece, in modo speculare al trattamento fiscale

della rinuncia a crediti da parte della partecipata, che l’ammontare della rinuncia ai crediti (al

pari delle somme versate in conto capitale o a fondo perduto) si aggiunge al costo della parte-

cipazione (come in precedenza), tuttavia “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di ri-

nuncia” (nuova previsione). L’aver previsto l’incremento del costo della partecipazione del

creditore di un importo limitato al valore fiscale del credito comporta, quindi, che l’operazione

di rinuncia o conversione per il creditore, determini l’indeducibilità della differenza rispetto al

valore nominale (articolo 101, c. 7 del TUIR).

Trattamento analogo a quello sopra riportato viene previsto nei casi di operazioni di conver-

sione del credito in partecipazioni. Il Decreto internazionalizzazione stabilisce che, in tali ipote-

si, “il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore

fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente de-

ducibili per il creditore per effetto della conversione stessa”. In sostanza, le perdite eventual-

mente rilevate al momento della conversione, che risulteranno deducibili per il creditore,

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comporteranno, anch’esse, una sopravvenienza tassabile in capo al debitore. (nuovo comma

4-bis, art. 88 del TUIR, introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a) D.L.gs 147/2015).

Le novità introdotte in tema sopravvenienze attive derivanti da rinunce ai crediti da parte dei

soci si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del

presente decreto, quindi, per la maggior parte dei contribuenti, dal 2016 (Unico 2017). Fino al

prossimo 31 dicembre 2015, pertanto, eventuali rinunce a crediti da parte dei soci non gene-

reranno, per la società debitrice, tasse in più da pagare, a prescindere dal valore fiscale del

credito rinunciato.

E’ evidente che, in questo caso, l’obiettivo primario della norma è quello di spingere i soci ad

assumersi la responsabilità penale dell’effettiva misura del credito vantato nei confronti della

società, attraverso la dichiarazione sostituiva di atto notorio.

6.2 Le sopravvenienze da “riduzione dei debiti” conseguenti a concordati, ac-

cordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento

Viene modificata anche la disciplina fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dal cosiddetto

bonus concordatario, cioè dallo stralcio di debiti in dipendenza di accordi di ristrutturazione

dei debiti omologati ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare e dei piani attestati di ri-

sanamento di cui all’art. 67 della medesima legge rendendola, come vedremo, più onerosa ri-

spetto al passato ed estendendola, altresì, alle procedure di concordato di risanamento, prima

non menzionate (art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs 147/2015 attraverso l’introduzione del

comma 4-ter dell’art. 88 del TUIR).

Nulla cambia, invece, in caso di riduzione dei debiti d’impresa operate in sede di concordato

fallimentare o preventivo liquidatorio le quali, analogamente a quanto disposto dalla norma

precedentemente in vigore, non sono suscettibili di generare sopravvenienze attive e quindi

continuano ad essere completamente detassate. L’unica modifica apportata dal decreto inter-

nazionalizzazione consiste nell’aver esteso la completa irrilevanza fiscale anche alla riduzione

dei debiti operata in sede di procedure estere equivalenti a quelle nazionali menzionate.

Nei paragrafi che seguono, pertanto, analizzeremo il trattamento fiscale delle sopravvenienze

attive da riduzione dei debiti attuata in esecuzione di procedure concorsuali di risanamento,

accordi di ristrutturazione e piani attestati, uniche oggetto di modifica ad opera del decreto

internazionalizzazione.

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6.2.1 La nuova tassazione della riduzione dei debiti d’impresa in caso di concor-

dato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di ri-

sanamento

Secondo la disposizione precedente (art. 88, comma 4, TUIR) le riduzioni dei debiti realizzate

per effetto di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’art. 182-bis della leg-

ge fallimentare e per effetto di piani attestati di risanamento di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) della

stessa legge, pubblicati nel Registro delle imprese, non costituivano sopravvenienze attive per

la sola parte che eccedeva le perdite, pregresse e di periodo. Se l’impresa dunque conseguiva

un utile e non vi erano perdite pregresse, l’intero importo della sopravvenienza attiva derivan-

te dallo stralcio dei debiti beneficiava del regime di detassazione. In presenza di perdite cor-

renti e/o pregresse, invece, la sopravvenienze attiva era soggetta a tassazione soltanto fino a

concorrenza delle perdite fiscali suscettibili di essere compensate, la restante parte beneficia-

va del regime di non imponibilità.

Il decreto internazionalizzazione interviene sul punto riducendo la misura della sopravvenienza

attiva non imponibile. Rispetto alla previgente disposizione, infatti, l’importo della sopravve-

nienza attiva detassata viene ridotto, perché :

viene ad operare non più soltanto per la parte di sopravvenienza che eccede le perdite

fiscali correnti o pregresse, ma anche per la parte che eccede gli interessi passivi e gli

oneri finanziari assimilati indeducibili perché eccedenti il ROL e riportabili a nuovo;

l’ammontare delle perdite pregresse, inoltre, deve essere computato per intero “senza

considerare il limite dell’ottanta per cento” di cui all’art. 84 del TUIR. Vale a dire, le

perdite pregresse devono intendersi consumate per intero e non soltanto per la parte

concretamente utilizzabile in compensazione (pari all’80% del reddito imponibile di

ciascun periodo d’imposta) fino a concorrenza della sopravvenienza attiva e la detas-

sazione opera soltanto per l’eventuale eccedenza;

inoltre, ai fini in esame, “rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale e

non ancora utilizzate”.

Come premesso, il decreto internazionalizzazione estende il trattamento fiscale delle riduzioni

dei debiti operate in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati anche

alle procedure di concordato di risanamento4 e alle procedure estere equivalenti.

4 Preme sottolineare che il termine “concordato di risanamento” non viene utilizzato nella Legge fallimentare (Regio

Decreto 16 marzo 1942, n. 267) ma è molto probabile che il legislatore abbia voluto fare riferimento alle procedure di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis della legge fallimentare.

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Dalla lettura della norma appare evidente quindi come il legislatore penalizzi le procedure di

concordato di risanamento, prive di finalità liquidatorie, (per le quali la sopravvenienza deri-

vante dalla riduzione dei debiti è parzialmente detassata) rispetto a quelle di concordato falli-

mentare o preventivo liquidatorio (completamente detassate). Tuttavia, con la modifica in

esame, viene eliminata la disparità di trattamento esistente tra concordati preventivi “in con-

tinuità” e accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento.

6.3 Il trattamento fiscale delle rinunce ai crediti dei soci operate durante le pro-

cedure concorsuali

Il decreto 147/2015, infine, prevede che le rinunce dei crediti da parte dei soci, operate quan-

do la partecipata è assoggettata a procedure concorsuali, seguono il medesimo trattamento

fiscale dettato in caso di riduzione dei debiti, esaminato al paragrafo precedente.

Conseguentemente, se la rinuncia avviene verso una partecipata in concordato liquidatorio,

l’intera sopravvenienza sarà esclusa da imposizione, mentre in caso di concordato di risana-

mento, accordo di ristrutturazione o piano attestato, la detassazione della sopravvenienza da

rinuncia dei soci a crediti si limiterà alla parte che eccede le perdite pregresse e di periodo e

agli interessi finanziari non dedotti per il meccanismo del ROL.

Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di

entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015 e, quindi, dal 2016, (Unico 2017) per i soggetti “solari”.

(VF/CC/Internazionalizzazione_Rif_fiscale)