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Articoli da pagina 6 Le nuove regole sulla Pas (molto simili a quelle per la Dia), il blocco degli incentivi, gli obblighi di prestazione energetica per gli edifici che scatte- ranno da giugno 2012 e cresceranno fino al 2017, i requisiti per fare l’installatore. Guida al Dlgs 28/2011 che ha riscritto la normativa sulle fonti rinnovabili di energia. C OMMENTI La guida

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Articoli da pagina

6

Le nuove regole sulla Pas (molto simili a quelleper la Dia), il blocco degli incentivi, gli obblighidiprestazioneenergeticapergliedificichescatte-ranno da giugno 2012 e cresceranno fino al2017, i requisiti per fare l’installatore. Guida alDlgs 28/2011 che ha riscritto la normativa sullefonti rinnovabili di energia.

COMMENTILa guida

DI CARMEN CHIERCHIA

IlDlgs sullaproduzionedi energiada fonti rinnovabiliè statopubblicatosulSupplementoalla «Gazzetta»del28marzo2011,n.71edèentratoinvigoreil29marzo.Molte lenovitàapartiredalleprocedureautorizzative:debutta la Pas che sostituisce sia la Scia che la Dia.

C on l’emanazione del decre-to legislativo n. 28 del 3marzo 2011 recante Attua-

zione della direttiva 2009/28/Cesulla promozione dell’uso dell’ener-gia da fonti rinnovabili, recante mo-difica e successiva abrogazione del-le direttive 2001/77/Ce e2003/30/Ce (Dlgs 28/2011) si è de-finito il quadro autorizzativo per leautorizzazioni alla costruzione e ge-stione di impianti alimentati da fon-ti rinnovabili, così come avviatonel 2003 attraverso il decreto legi-slativo 387/2003 e come specifica-to con il decreto ministeriale 10settembre 2010.

Il decreto legislativo 28/2011introduce una (formale) novità nel-l’assetto previsto dal legislatoreper l’autorizzazione di impianti ali-mentati da fonti rinnovabili. Infatti,accanto alla autorizzazione unica ealla comunicazione da inviare alComune, già previste dalla normati-va previgente, il decreto 28/2011introduce lo strumento della proce-dura abilitativa semplificata (Pas).

Rapporto con Dia e SciaLa Pas sostituisce la procedura

della denuncia di inizio attività (og-

gi Scia) che lo stesso Dlgs387/2003 ammetteva quale titoloautorizzativo per determinate cate-gorie di impianto. Va detto in viapreliminare che l’introduzione del-la Pas spazza via i dubbi registratiin dottrina sulla applicabilità allefonti rinnovabili della segnalazionecertificata di inizio attività (la Scia,

appunto), introdotta nel luglio2010 dalla legge 122/2010, a sosti-tuzione della procedura di Dia. Per-tanto, a partire dal 29 marzo 2011– data di entrata in vigore del Dlgs28/2011 il titolo abilitante ammes-so per la costruzione e gestione dideterminate categorie di impiantisarà la Pas.

Come si vedrà in dettaglio trabreve, la procedura di Pas si snodaattraverso la stessa struttura dellaDia: il soggetto interessato dallacostruzione deposita la dichiarazio-ne e da tale momento decorrono 30giorni per l’amministrazione comu-nale per compiere le verifiche dicompatibilità del progetto con lenorme urbanistiche e la sussistenzadelle condizioni di legge per proce-dere con l’installazione. Se verifical’insussistenza di una o più condi-zioni il Comune potrà ordinare dinon procedere con i lavori. È, dun-que, evidente che la Pas ricalca laprocedura di Dia e non quella dellaScia che, invece, ammette l’esecu-zione immediata dell’intervento afronte del potere dell’amministra-zione comunale di compiere le pro-prie verifiche in 60 giorni, terminepiù ampio rispetto alla Dia e allaPas.

L’applicazioneLa Pas è ammessa per l’auto-

rizzazione alla costruzione ed eser-cizio degli impianti alimentati dafonti rinnovabili di cui ai paragrafi11 e 12 Dm 10 settembre 2010(recante le linee guida per l’autoriz-

Le Regioni possonoconsentire il ricorsoall’iter semplificatofinoa1MW:altrimen-tivalgonolesogliefissa-te dal Dlgs 387/2008

Energia da fonti rinnovabili,la Pas ha sostituito Dia e Scia.

La nuova procedura

6 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

zazione delle fonti rinnovabili). È,dunque, possibile ricorrere alla Pasper:

1) impianti solari fotovoltaicinon ricadenti fra quelli consideratidi attività edilizia libera e aventi leseguenti caratteristiche i) i modulifotovoltaici devono essere collocatisugli edifici e ii) la superficie com-plessiva dei moduli fotovoltaici del-l’impianto non deve essere superio-re a quella del tetto dell’edificio sulquale i moduli sono collocati;

2) impianti solari fotovoltaicinon ricadenti fra quelli di cui alnumero precedente (quindi impian-ti a terra o con superficie dei modu-li superiore a quella del tetto), aven-ti capacità di generazione inferiorealla soglia indicata alla tabella Aallegata al Dlgs n. 387 del 2003 (lesoglie dimensionali della tabella Asono riportate nella tabella in alto);

3) impianti alimentati da bio-masse, gas di discarica, gas residua-ti dai processi di depurazione ebiogas non ricadenti fra quelli con-siderati quali attività edilizia liberae aventi le seguenti caratteristichei) impianti operanti in assetto coge-nerativo e ii) aventi una capacità digenerazione massima inferiore a1.000 kWe (piccola cogenerazione)ovvero a 3.000 kWt;

4) impianti da biomasse, gasdi discarica, gas residuati dai pro-cessi di depurazione e biogas, nonricadenti fra quelli di cui al numeroprecedente e aventi capacità di ge-nerazione inferiori alle rispettivesoglie indicate alla tabella A allega-ta al Dlgs n. 387 del 2003 (si vedala tabella);

5) impianti eolici non ricaden-ti fra quelli considerati attività diedilizia libera e aventi capacità digenerazione inferiore alle soglie in-dicate alla tabella A allegata al Dl-gs n. 387 del 2003 (si veda latabella);

6) torri anemometriche finaliz-zate alla misurazione temporaneadel vento nel caso in cui si prevedauna rilevazione di durata superioreai 36 mesi;

7) impianti idroelettrici non ri-

cadenti fra quelli considerati attivi-tà edilizia libera e aventi capacitàdi generazione inferiori alla sogliaindicate alla tabella A allegata alDlgs n. 387 del 2003 (si veda latabella).

È, dunque, evidente che lostrumento della Pas rappresenta unmodello di semplificazione procedi-mentale applicabile a impianti diminore impatto sul territorio (e,quindi, esclusi dalla procedura diautorizzazione unica) ma comun-que con caratteristiche industrialiche li differenziano dagli impiantiper i quali basta la semplice comu-nicazione.

Le soglie di potenzaCome indicato, uno dei para-

metri di ammissibilità del ricorsoalla Pas è il rispetto delle soglie dipotenza indicate nella tabella A al-legata al Dlgs n. 387 del 2003.Grande novità del Dlgs 28/2011 èla possibilità di elevare le soglie dipotenza fino a 1 MW. Infatti, dopoanni di attesa (e numerose pronun-ce della Corte costituzionale) il Dl-gs 28/2011 ha conferito alle Regio-ni e alle Province il potere di esten-dere fino ad 1 MW elettrico lesoglie di potenza che ammettono ilricorso alla Pas. Si ricorda, infatti,che sotto la vigenza del Dlgs387/2003 la possibilità di ricorrerealla procedura semplificata dellaDia era ammessa solo per impiantiche rientravano nella potenza indi-cata nella tabella A. A fronte ditale dato normativo nazionale, nonsono mancate le Regioni che hannoesteso l’ammissibilità del ricorsoalla Dia anche per impianti di po-tenza maggiore rispetto alla soglia

nazionale, estendendo la potenzafino a 1 MW (tra tutte, la Puglia, laBasilicata, la Calabria). Contro taliRegioni, la Corte costituzionale siè pronunciata molte volte (tra tutte,sentenze 364/2006, 382/2009,119/2010 e da ultimo sentenza107/2011) ribadendo che le Regio-ni non avevano potere di elevareautonomamente le soglie di poten-za per ricorrere alla Dia in assenzadel decreto del ministro dello Svi-luppo economico che consentissel’elevazione della potenza. Con ilDlgs 28/2001 si dà dunque l’avvioper le Regioni al potere di elevarela soglia di potenza.

In ogni caso, è fatto salvo ilpotere delle Regioni di escluderedalla Pas gli impianti che, sebbenerientrino nella soglia di potenza in-dicata, necessitano per una comple-ta autorizzazione di nulla osta am-bientali o paesaggistici di compe-tenza di amministrazioni diversedal Comune. In tali casi, le Regionipossono imporre l’assoggettamen-to dell’impianto all’autorizzazioneunica.

Per completezza si ricorda chele Regioni hanno anche il potere diestendere il regime della comunica-zione fino a 50 kW e per gli impian-ti fotovoltaici su edifici a qualsiasipotenza, fatte salve le norme intema di Via e di tutela delle risorseidriche (al riguardo si veda l’artico-lo a pagina 9).

La proceduraLa procedura della Pas, che

ricalca la procedura della denunciadi inizio attività, è alquanto articola-ta. Infatti, il proprietario dell’immo-bile o chi abbia la disponibilità su-

I LIMITI DI POTENZA PER APPLICARE LA PAS

Tabella A del D.Lgs. 387/2003. Le Regioni possono elevarli fino a 1 MW.

Fonte energetica Soglie

Eolica 60 kW

Solare fotovoltaica 20 kW

Idraulica 100 kW

Biomasse 200 kW

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 7DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

gli immobili interessati dall’impian-to presenta al Comune una dichiara-zione cui deve essere allegata:

- una dettagliata relazione afirma di un progettista abilitato egli opportuni elaborati progettuali,che attestino la compatibilità delprogetto con gli strumenti urbanisti-ci e il rispetto delle norme di sicu-rezza e di quelle igienico-sanitarie;

- gli elaborati tecnici per laconnessione redatti dal gestore del-la rete;

- gli atti di assenso eventual-mente necessari (ad esempio nullaosta idrogeologico, autorizzazionepaesaggistica, ecc.).

Una volta depositata la dichia-razione, i possibili scenari che siaprono sono tre:

1) il Comune ordina di noneffettuare i lavori nei trenta giornidal deposito della dichiarazione;

2) il Comune resta silente neitrenta giorni successivi al deposito,con conseguente formazione del ti-tolo autorizzativo;

3) il Comune organizza l’ac-quisizione degli ulteriori permessieventualmente necessari per assen-tire completamente l’opera proget-tata.

L’ordine di non effettuare ilavori potrà essere notificato entroi trenta giorni dal deposito delladichiarazione qualora il Comune ri-scontri l’assenza di una o più condi-zioni per accedere alla Pas (adesempio, l’incompatibilità dell’in-tervento con la destinazione urbani-stica, l’insussistenza delle condizio-ni di cui all’articolo 11 delle LineeGuida o false attestazioni dei pro-fessionisti, in tale ultimo caso ilComune informa l’autorità giudizia-ria e il consiglio dell’ordine di ap-partenenza). Resta ferma la facoltàdi ripresentare la dichiarazione,con le modifiche o le integrazioninecessarie per renderla conformealla normativa urbanistica ed edili-zia.

Se il Comune non notifica l’or-dine di non procede con l’esecuzio-ne dell’intervento, decorso il termi-ne di trenta giorni dalla data di

ricezione della dichiarazione, l’atti-vità di costruzione deve ritenersiassentita.

Più articolata è la proceduraper l’acquisizione di ulteriori atti diassenso nelle materie relative al-l’ambiente, paesaggio, beni cultura-li, sicurezza. Infatti, di regola taliatti devono essere allegati alla di-chiarazione.

Nel caso in cui il proponentenon riesca a premunirsi di tali nullaosta, il Comune è incaricato delcompletamento della pratica. In par-ticolare:

a) se l’emanazione di tali attidi assenso rientra nella competenzacomunale, il Comune provvede arenderli tempestivamente e, in ognicaso, entro il termine per la conclu-sione del relativo procedimento (30giorni). Il rimedio concesso al pro-ponente in caso di inerzia dell’am-ministrazione comunale è il ricorsoavverso il silenzio regolato dall’ar-ticolo 117 del codice del processoamministrativo;

b) se l’emanazione di tali attid’assenso rientra nella competenzadi amministrazioni diverse da quel-la comunale, il procedimento perl’acquisizione dei relativi nullaosta può essere duplice 1) l’ammi-nistrazione comunale provvede adacquisirli d’ufficio o 2) convoca,entro venti giorni dalla presentazio-ne della dichiarazione, una confe-renza di servizi.

Il termine di trenta giorni peril perfezionamento della proceduraautorizzativa è sospeso fino allaacquisizione degli atti di assensoovvero fino all’adozione della de-terminazione motivata di conclusio-ne del procedimento della conferen-za stessa.

Come anche nella proceduradi Dia, la realizzazione dell’inter-vento deve essere completata entrotre anni dal perfezionamento dellaPas. La fine dei lavori deve esserecomunicata al Comune al quale do-vrà essere trasmesso altresì il certi-ficato di collaudo finale da partedel progettista o di un tecnico abili-tato.

Regioni e ComuniLa procedura delineata dalla

Pas enfatizza il ruolo propulsore edi coordinamento delle Regioni lequali hanno il compito di stabilire1) le modalità e gli strumenti con iquali i Comuni trasmettono allestesse Regioni le informazioni suititoli abilitativi rilasciati e 2) lemodalità di corresponsione ai Co-muni di oneri istruttori commisura-ti alla potenza dell’impianto. In al-tri termini, ciascuna Regione indivi-duerà i canali informativi attraver-so cui le amministrazioni comunalidovranno rendere noti gli impiantiautorizzati tramite Pas e comunica-zioni semplici e le modalità di con-cessione ai Comuni degli oneriistruttori per gli impianti autorizza-ti.

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ADEMPIMENTI A FINE LAVORI

1. Comunicazione di fine lavori

2. Deposito del collaudo di confor-mità dell’opera al progetto

3. Presentazione della ricevuta del-la domanda di variazione del valorecatastale

8 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

DI JACOPO RECLA

Tempi per l’autorizzazione unica dimezzati (ma sen-za contare il periodo necessario per la valutazioned’impattoambientale),edestensionedellacomunica-zione ai pannelli solari con serbatoio esterno. Le altreprocedure oltre la Pas.

G li articoli da 4 a 7 del Dlgs28 marzo 2011, n. 28 disci-plinano in dettaglio le pro-

cedure autorizzative per la costruzio-ne e l’esercizio degli impianti diproduzione di energia alimentati dafonti rinnovabili, da un lato confer-mando (anche tramite espresso rin-vio) le principali previsioni delle«Linee guida» approvate con il Dm10 settembre 2010, e, dall’altro lato,introducendo significative novità.

In generale, si deve premettereche tale disciplina spesso si sovrap-pone alla normativa previgente sen-za un adeguato coordinamento, cre-ando non pochi problemi interpreta-tivi.

Le procedurePassando alla disciplina delle

procedure autorizzatorie, si segnalache l’articolo 4, Dlgs 28/2011, rubri-cato «principi generali», afferma in-nanzitutto che le procedure che re-golano la costruzione ed eserciziodegli impianti devono essere «sem-plificate, accelerate, proporzionatee adeguate».

La medesima norma, in esplici-ta applicazione del predetto criteriodi proporzionalità, elenca le proce-

dure nel seguente ordine: autorizza-zione unica (Au), procedura abilita-tiva semplificata (Pas), e comunica-zione relativa alle attività in edilizialibera.

Il presente commento si soffer-merà sulle previsioni relative al pri-mo (Au) e all’ultimo (comunicazio-ne) dei procedimenti citati (per

quanto riguarda la «procedura abili-tativa semplificata» si veda invecel’articolo a pagina 6).

L’autorizzazione unicaCome anticipato, la procedura

che trova applicazione generale perla realizzazione e l’esercizio degliimpianti alimentati da fonti rinnova-

bili rimane l’autorizzazione unica,fatti salvi i casi disciplinati dallealtre previsioni e in particolare dal-l’articolo 6 (procedura abilitativasemplificata e comunicazione) e dal-l’articolo 7 (procedure per impiantisolari termici) del Dlgs 28/2011.

In particolare, l’articolo 5, Dl-gs 28/2011, che è interamente dedi-cato alla disciplina dell’autorizzazio-ne unica, si apre con un rinvio alle«modalità procedimentali e le condi-zioni» previste dal Dlgs 387/2003,nonché dalle Linee guida nazionalie dalle relative «disposizioni» regio-nali.

Premesso il richiamo all’artico-lo 12, Dlgs 387/2003, il Dlgs28/2011 introduce comunque unasostanziale modifica in quanto stabi-lisce (articolo 5, comma 2) che, peri procedimenti avviati dopo l’entra-ta in vigore del medesimo decreto,il termine di conclusione del proce-dimento di rilascio dell’autorizzazio-ne unica è ridotto dagli originari180 giorni a un termine di 90 gior-ni.

La stessa norma contiene inogni caso l’espressa precisazioneche tale termine deve essere calcola-to «al netto dei tempi previsti per il

Le Regioni possonoestenderela comunicazione agliimpianti fino a 50 kWe a tutto il fotovoltaicoinstallato sui tetti

Autorizzazione unicain 90 giorni (ma la Via è a parte)

e comunicazione per il solare

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 9DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

provvedimento di valutazione di im-patto ambientale».

Secondo alcuni primi commen-ti, un’ulteriore (e problematica) in-novazione potrebbe derivare dal te-nore letterale della suddetta disposi-zione, la quale riforma l’ultimo peri-odo dell’articolo 12, comma 4, Dlgs387/2003 stabilendo il suddetto ter-mine di 90 giorni, ma «facendo sal-vo» il «previo espletamento» dellaverifica di assoggettabilità sul pro-getto preliminare. L’incipit della di-sposizione potrebbe dunque lasciarintendere la necessità di svolgere laverifica di assoggettabilità prima dipoter presentare la domanda di auto-rizzazione unica. Una simile conclu-sione sembrerebbe tuttavia in con-trasto con il punto 14.13 delle Lineeguida, secondo il quale «gli esitidelle procedure di verifica di assog-gettabilità (…) confluiscono nellaconferenza dei servizi» e anche conla ratio stessa del procedimento uni-ficato, volto a far confluire tutte le

procedure in un unico modulo pro-cedimentale.

Sotto un ulteriore profilo, sirileva che il richiamo contenuto nel-l’articolo 5, comma 1, Dlgs28/2011 alle Linee guida nazionalicostituisce una significativa confer-ma delle disposizioni ivi previste,de così come il richiamo alle «dispo-sizioni» mediante le quali la mag-gior parte delle Regioni ha ormairecepito e integrato le medesime Li-nee guida (sia pure con le dovutedistinzioni tra le Regioni che hannosolo individuato le c.d. «aree inido-nee» ai sensi del paragrafo 17 delleLinee guida e quelle che hanno an-che previsto particolari oneri e mo-dalità procedurali che integrano ilprocedimento unico stabilito a livel-lo statale – vedi tabella allegata).

Un elemento di (futura) mag-giore chiarezza è contenuto nellaprima parte dell’articolo 5, comma1, laddove fra gli interventi soggettiall’autorizzazione unica vengono an-

noverate anche le modifiche «so-stanziali» degli impianti stessi. Einfatti, mentre le Linee guida (punti10.1 e 10.4) assoggettavano al pro-cedimento unico gli interventi gene-ricamente definiti di «modifica» de-gli impianti, il Dlgs 28/2011 si riferi-sce solamente alle modifiche piùrilevanti.

Ebbene, l’identificazione delle«modifiche sostanziali» – da diffe-renziare in base a ciascuna tipologiae fonte – assoggettate ad autorizza-zione unica è stato rinviata a unsuccessivo decreto ministeriale.

Con una previsione non moltochiara l’articolo 5 del Dlgs 28/2011fa salva comunque la necessità dirinnovare l’autorizzazione unica intutti i casi in cui le modifiche sianodefinite «sostanziali» dal Dlgs152/2006. Probabilmente l’obietti-vo del legislatore è quello di con-sentire al futuro decreto di ampliarele ipotesi di modifica sostanzialecontenute nel Dlgs 152 e non diridurle.

In attesa del suddetto decretoministeriale il comma 3, dell’artico-lo 5, Dlgs 28/2011 indica comun-que in via «transitoria» quali sonole modifiche degli impianti fotovol-taici, idroelettrici ed eolici che nonsono soggette ad autorizzazione uni-ca, utilizzando un criterio basato sul-le caratteristiche «fisiche» (dimen-sioni, volumetrie, aree) e non dipotenza («a prescindere dalla poten-za nominale») degli impianti.

Una diversa disciplina è inve-ce prevista per gli impianti a bio-massa, bioliquidi e biogas rispettoai quali è previsto che non compor-tano «modifiche sostanziali» i rifa-cimenti parziali o quelli totali chenon modifichino la potenza e ilcombustibile.

Le regole regionaliLa maggior parte delle Regioni

ha ormai recepito le indicazioni pro-venienti dalle Linee guida naziona-li, individuando le aree inidonee al-la installazione degli impianti (so-prattutto fotovoltaici ubicati al suo-lo) o introducendo norme integrati-

NIENTE SPEZZETTAMENTI PER EVITARE LA VIA

Valutazione cumulativa delle potenze ai fini della Via e procedure autoriz-zatorie semplificate da varare con un decreto ministeriale per la sostituzio-ne di vecchi impianti energetici con impianti di produzione che utilizzinofonti rinnovabili.Per reprimere la prassi diffusa di suddividere un unico progetto (di poten-za complessiva superiore alle soglie di assoggettabilità alla Via) in più lottio impianti di potenza inferiori a tale soglia (eludendo quindi le prescrizionidel codice dell’ambiente), l’articolo 4 del Dlgs 28 rinvia alle Regioni e alleProvince autonome il compito di individuare i casi in cui devono essere«valutati in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impattoambientale» gli impianti situati «nella medesima area o in aree contigue»(la norma di per sé non contiene un espresso riferimento all’identicità delproprietario delle aree stesse).In questo modo l’articolo 4 interviene in una materia che ha già datospunto a problematiche interpretative e relativi contenziosi, vale a dire ladisciplina dei casi in cui vengano presentati più progetti di impiantialimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree limitrofe o confinanti.L’articolo 4 disciplina inoltre l’ipotesi di realizzazione di impianti di produ-zione da fonti rinnovabili «in sostituzione di altri impianti energetici, anchealimentati da fonti rinnovabili» (comma 6). Al proposito, Dlgs 28/2011 – purrinviando a un futuro decreto ministeriale del quale non viene stabilito iltermine finale per l’adozione – mostra un evidente favor, prevedendo lapossibilità di introdurre per tali ipotesi delle specifiche procedure autoriz-zatorie, che abbiano una «tempistica accelerata e adempimenti semplifica-ti».

10 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

ve della disciplina dei procedimentiautorizzativi, ovvero ancora limitan-dosi a prendere atto delle disposizio-ni statali.

Nel primo ordine di interventilegislativi si segnalano Emilia Ro-magna, Marche, Molise, Piemonte,Puglia, Toscana, Valle d’Aosta, non-ché la Provincia autonoma di Bolza-no, le quali hanno vietato – seppurcon qualche eccezione – la costru-zione di impianti fotovoltaici nellearee interessate da vincoli paesaggi-stico-ambientali o storico-artistici(ad esempio: zone ricadenti in ambi-ti Sic/Zps/Putt; zone di particolareinteresse paesaggistico individuatedai Ptpr/Ptcp ecc.), ovvero nellearee agricole con particolari caratte-ristiche (ad esempio: elevata capaci-tà d’uso dei suoli; destinazione allaproduzione di prodotti Docg eDoc).

Altre Regioni (Basilicata, Cala-bria, Campania, Marche, Molise,Puglia, Toscana e, limitatamenteagli impianti idroelettrici, Veneto) ela Provincia autonoma di Bolzanohanno introdotto particolari disposi-zioni procedurali integrative dellenorme nazionali, le quali disciplina-no la prestazione delle garanzie fi-deiussorie per la dismissione del-l’impianto e particolari oneri istrut-tori (Calabria, Marche, Puglia, To-scana), le distanze minime fra im-pianti ai fini della assoggettabilitàalle procedure di «Screening» am-bientale e Via (Marche, Toscana),ovvero i contenuti minimi della do-manda di Au (Calabria), o ancora lasottoscrizione di atti di impegno neiconfronti del Comune (Puglia) o lecompetenze dei vari enti che inter-vengono nella conferenza di servizi(Campania).

Infine, altre Regioni (Abruzzo,Calabria e Lazio) si sono limitate a«recepire» in toto le Linee guidanazionali, constatando la conformi-tà della normativa regionale vigentealle nuove disposizioni, ovvero rin-viando a successivi provvedimentiil coordinamento e l’adeguamentodella disciplina regionale alle nor-me statali.

La comunicazioneIl Dlgs 28/2011 dedica al regi-

me della comunicazione il comma11 dell’articolo 6 (nonché l’articolo7, di cui si dirà oltre), il quale stabili-sce solo che «continuano ad appli-carsi» le stesse condizioni e modali-tà previste dai paragrafi 11 e 12delle Linee guida.

Sennonché tali paragrafi rinvia-no a loro volta a disposizioni conte-nute in diversi fonti normative edunque con il Dlgs 28/2011 si èforse persa l’occasione per riordina-re la disciplina di tali interventi,costringendo così a un’opera di rico-struzione delle norme effettivamen-te applicabili a ciascuna specificafattispecie.

In ogni caso, anche sotto que-sto profilo atteso il rinvio alle Lineeguida devono intendersi richiamatenon solo le previsioni generali ivicontenute (ad esempio in tema di

sussistenza del titolo sulle aree inte-ressate e all’autorizzazione separataper le opere di connessione), maanche, per quanto qui interessa,quelle relative alla disciplina dellacomunicazione (punto 11.9 e11.10).

In particolare, nel punto 11.9viene espressamente precisato chenei casi stabiliti dall’articolo 6, com-ma 2, lettera a), Dpr 380/2011 allasuddetta comunicazione deve essereanche allegata una relazione asseve-rata mediante la quale un tecnicoabilitato attesta la conformità deilavori alla normativa urbanistica ededilizia vigente, nonché il non as-soggettamento dell’intervento a «ti-tolo abilitativo».

Ciò premesso, dalla complessaricostruzione del quadro normativosi può ritenere che sono assoggettatialla presentazione di comunicazio-ne con relazione asseverata gli im-

LE NORME REGIONALI

Abruzzo Delibera Gr 29 dicembre 2010, n. 1032 (presa d’atto Linee guidanazionali e rinvio a successivo provvedimento)

Basilicata Delibera Gr 29 dicembre 2010, n. 2260 (norme procedurali)

CalabriaDelibera Gr 29 dicembre 2010, n. 871 (presa d’atto Linee guidanazionali e rinvio a successivo provvedimento; integrazione conte-nuti minimi istanza di autorizzazione unica)

Campania Decr. dirig. 18 febbraio 2011, n. 50 (competenze e norme procedurali)Emilia Romagna Del. ass. leg. 6 dicembre 2010, n. 28 (individuazione aree inidonee)

Lazio Delibera Gr 19 novembre 2010, n. 520 (presa d’atto Linee guidanazionali)

Liguria Delibera Gr 24 settembre 2010, n. 1098 (norme procedurali)

MarcheDel. ass. leg. 30 settembre 2010, n. 13 (individuazione aree inidonee);delibera Gr 6 dicembre 2010, n. 1756 (interpretazioni tecnico-ammini-strative); delibera Gr 8 marzo 2011, n. 255 (norme procedurali)

Molise

Delibera Gr 25 ottobre 2010, n. 857 (norme procedurali) – nonvengono richiamate espressamente le Linee guida nazionali.Lr 23 dicembre 2010, n. 23 (individuazione aree inidonee e normeprocedurali)

Piemonte Delibera Gr 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (individuazione areeinidonee)

PugliaDelibera Gr 30 dicembre 2010, n. 3029 (norme procedurali)Reg. reg. 30 dicembre 2010, n. 24 (individuazione aree inidonee)Det. dirig. 3 gennaio 2011, n. 1 (procedura Au telematica)

Toscana Lr 21 marzo 2011, n. 11 (individuazione aree inidonee e normeprocedurali)

Trentino AltoAdige - Bolzano

Decr. Pp 25 ottobre 2010, n. 37 (aree inidonee e norme procedurali)– non vengono richiamate espressamente le Linee guida nazionali

Trentino AltoAdige - Trento Delibera Gp 30 dicembre 2010, n. 3090 (concessione contributi)

Valle d’Aosta Delibera Gr 5 gennaio 2011 n. 9 (individuazione aree inidonee)

Veneto Delibera Gr 30 dicembre 2010, n. 3493 (norme procedurali perimpianti idroelettrici)

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 11DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

I TITOLI ABILITATIVI

La Tabella 1 delle Linee guida nazionali aggiornata con la sostituzione della Dia con la Pas

FonteRif. Condizioni da rispettare Regime

urbanistico/edilizio

Modalità operative/diinstallazione Ulteriori condizioni Potenza

Fotovoltaica

12.1

Impianti aderenti o integrati nei tettidi edifici esistenti con la stessa inclina-zione e lo stesso orientamento dellafalda e i cui componenti non modifica-no la sagoma degli edifici stessi.La superficie dell’impianto non è su-periore a quella del tetto su cui vienerealizzato

Gli interventi non ricadono nel cam-po di applicazione del decreto legisla-tivo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.recante codice dei beni culturali e delpaesaggio, nei casi previsti dall’arti-colo 11, comma 3, del decreto legi-slativo n. 115 del 2008

- Comunicazione

12.1 i) realizzati su edifici esistenti o sulleloro pertinenze

Realizzati al di fuori della zona A, dicui al decreto del ministro per i Lavo-ri pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

0-200 kW Comunicazione

12.2

i) moduli fotovoltaici sono collocatisugli edifici;ii) la superficie complessiva dei mo-duli fotovoltaici dell’impianto non siasuperiore a quella del tetto dell’edifi-cio sul quale i moduli sono collocati

Nessuna - Pas (era Dia)

Nessuna Nessuna 0-20 kW Pas (era Dia)

Biomassa, gasdi discarica, gasresiduati dai pro-cessi di depura-zione e biogas

12.3

Operanti in assetto cogenerativo Nessuna 0-50 kW Comunicazionei) realizzati in edifici esistenti, sem-pre che non alterino i volumi e lesuperfici, non comportino modifichedelle destinazioni di uso, non riguar-dino le parti strutturali dell’edificio,non comportino aumento del nume-ro delle unità immobiliari e non impli-chino incremento dei parametri urba-nistici

Nessuna 0-200 kW Comunicazione

12.4

Operanti in assetto cogenerativo Nessuna

50-1.000kWe

ovvero a3.000 kWt

Pas (era Dia)

Alimentati da biomasse Nessuna 0-200 kW Pas (era Dia)

Alimentati da gas di discarica, gasresiduati dai processi di depurazionee biogas

Nessuna 0-250 kW Pas (era Dia)

Eolica12.5

i) installati su tetti degli edifici esi-stenti di singoli generatori eolici conaltezza complessiva non superiore a1,5 metri e diametro non superiore a1 metro

ii. gli interventi non ricadono nelcampo di applicazione del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42 es.m.i. recante codice dei beni cultura-li e del paesaggio, nei casi previstidall’articolo 11, comma 3 del decre-to legislativo n. 115 del 2008

- Comunicazione

12.6 nessuna Nessuna 0-60 kW Pas (era Dia)

Idraulica egeotermica

12.7

Impianti idroelettrici e geotermoelet-trici realizzati in edifici esistenti sem-pre che non alterino i volumi e lesuperfici, non comportino modifichedelle destinazioni di uso, non riguar-dino le parti strutturali dell’edificio,non comportino aumento del nume-ro delle unità immobiliari e non impli-chino incremento dei parametri urba-nistici

Nessuna 0-200 kW Comunicazione

12.8 Alimentati da fonte idraulica Nessuna 0-100 kW Pas (era Dia)

12 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

pianti di cui ai punti 12.3, lettera b)(biomasse, gas di discarica, gas resi-duati e biogas), nonché al punto12.7, lettera a) (idroelettrico e geo-termoelettrico) delle Linee guida. Aqueste ipotesi devono aggiungersiquelle stabilite dall’articolo 7, Dlgs28/2011, di cui si dirà di seguito.

Per quanto attiene alla discipli-na in dettaglio della suddetta casisti-ca, nonché di tutte le altre ipotesi incui è invece sufficiente la comunica-zione senza relazione asseverata, sirinvia per semplicità di lettura allaTabella 1 delle Linee guida.

La suddetta ripartizione potràperaltro essere oggetto di successi-ve modifiche ai sensi del secondoperiodo dell’articolo 6, comma 11,Dlgs 28/2011, il quale consente alleRegioni di «estendere il regime del-la comunicazione» agli impianti ali-mentati da fonti rinnovabili con po-tenza nominale fino a 50 kW, non-ché agli impianti fotovoltaici diqualsivoglia potenza da realizzaresugli edifici. In generale, si dovràanche verificare come la disciplinasopra descritta si coordina con lacompetenza attribuita dall’articolo6, comma 6, Dpr 380/2001 alle Re-gioni a statuto ordinario in ordinealla estensione degli interventi sog-getti a comunicazione, nonché al-l’identificazione degli interventi peri quali è richiesta la relazione asse-verata e ancora alla definizione delcontenuto di tale relazione.

Come anticipato, il Dlgs28/2011 dedica una specifica dispo-sizione (articolo 7) agli impianti perla produzione di energia solare ter-mica, eliminando l’esclusione diquelli con serbatoio esterno (in pre-cedenza prevista dal Testo unicoedilizia): la nuova disciplina di favo-re è applicabile, a scelta del richie-dente, anche per procedimenti giàpendenti al momento dell’entrata invigore.

Anche in relazione agli impian-ti per la produzione di energia sola-re termica viene prevista la presenta-zione della comunicazione (nel ca-so di strutture aderenti o integrate,con lo stesso orientamento del tetto,

senza modifica della sagoma e fuorida zone vincolate) ovvero, della co-municazione con relazione assevera-ta (edifici esistenti o pertinenze aldi fuori dei centri storici).

Infine, l’articolo 7, Dlgs28/2011 stabilisce che con successi-vo decreto ministeriale potranno es-sere definiti i casi in cui si applicala procedura abilitativa semplificataper gli impianti da risorsa geotermi-ca ovvero sonde geotermiche.

Le sanzioniL’articolo 44 del Dlgs 28/2011

introduce inoltre ex novo un apposi-to regime sanzionatorio nel qualevengono disciplinare le sanzioni am-ministrative connesse all’autorizza-zione, alla costruzione e all’eserci-zio degli impianti.

Tale norma segue lo schemadegli articoli 5 e seguenti e differen-zia dunque il regime in base al tito-lo autorizzatorio richiesto per cia-scuna tipologia di impianto.

In particolare, il comma 1 siriferisce agli impianti soggetti adautorizzazione unica e stabilisceche nelle ipotesi di costruzione edesercizio «in assenza» di tale auto-rizzazione (senza invece disciplina-re l’ipotesi di «difformità») vieneapplicata una sanzione pecuniariada euro 1.000 a euro 150.000, dadeterminarsi in proporzione ai chi-lowatt termici o elettrici (rispettiva-mente da euro 40 a euro 240 e daeuro 60 a euro 360) con riferimentoalla parte dell’impianto non autoriz-zata.

Il comma 2 disciplina invece icasi di «interventi» eseguiti «in as-senza» o «in difformità» della proce-dura abilitativa semplificata (Pas) eprevede una sanzione amministrati-va pecuniaria da euro 500 a euro30.000, senza indicare espressamen-te i criteri di determinazione dell’im-porto.

Da ultimo il comma 3 stabili-sce che la violazione delle prescri-zioni sia dell’autorizzazione unica,sia degli atti di assenso della Pascomporta una sanzione pari a unterzo del minimo e del massimodegli importi sopra indicati e co-munque non inferiore a 300 euro.

L’articolo 44, Dlgs 28/2011 sta-bilisce inoltre due principi generali,e dunque validi per tutte e tre leipotesi sopra descritte: in primo luo-go sono tenuti al pagamento dellesanzioni «in solido» il proprietariodell’impianto, l’esecutore delle ope-re e il direttore dei lavori e, in secon-do luogo, è sempre «fatto salvo» ilripristino dello stato dei luoghi. Inrelazione alla violazione delle pre-scrizioni il comma 3 aggiunge an-che l’«obbligo di conformazione altitolo abilitativo» e dunque, si deveritenere, la necessità di rispettarecomunque la prescrizione violata.

Non viene invece introdotta al-cuna sanzione per le ipotesi di assen-za o difformità dalla comunicazione– semplice o con relazione assevera-ta – prevista dagli articoli 6, comma11, e 7 del medesimo Dlgs 28/2011.

Infine, il coordinamento del re-gime sanzionatorio introdotto dalDlgs 28/2011 con le altre sanzionieventualmente applicabili non è par-ticolarmente chiaro in quanto l’arti-colo 44, comma 4, si limita a dichia-rare che «sono fatte salve le altresanzioni previste dalla normativa vi-gente» e a rinviare alla potestà san-zionatoria «diversa da quella di cuial presente articolo» spettante in ca-po a Regioni, Province autonomeed enti locali.

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LE MULTE

da 1.000 a 150milaeuro per impianti realizzatisenza l’autorizzazione unica

da 500 a 30milaeuro per interventi eseguiti inassenza o difformità dalla Pas

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 13DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

DI GUIDO REGGIANI E GIUSEPPE VELLUTO

Deve essere varato entro il 30 aprile l’attesissimo de-cretochedovrà ridefiniregli incentivipergli impiantifotovoltaici validi dal primo giugno. Oltre a bloccareil terzo conto energia il Dlgs 28 ha introdotto anchenuovi limiti per le installazioni in aree agricole.

G ià prima della sua entratain vigore, il decreto legi-slativo 3 marzo 2011, n.

28 aveva iniziato ad alimentare ac-cesi dibattiti fra gli operatori delsettore delle energie rinnovabili,prestando il fianco a controversecritiche provenienti da più fronti,soprattutto per via del netto ridi-mensionamento del sistema di in-centivazione introdotto dalle nuo-ve norme, in pretesa attuazione del-la direttiva 2009/28/Ce.

Critiche che, in questa più diogni altra occasione, hanno genera-to un vero e proprio terremoto fraoperatori, associazioni di catego-rie, e organi politici, e che, forseper la prima volta, hanno ispiratoiniziative di protesta in parte nuo-ve a questo settore. Da una parte ilGoverno, che con un inaspettatorevirement riduce drasticamente isussidi alle fonti rinnovabili, giudi-cati – forse non a torto – troppogenerosi, a danno delle famiglieitaliane (ma con non pochi dubbiche in realtà tanto fervore sia ascri-vibile alla lobby del nucleare); dal-l’altro una vera e propria “filieradel solare” che, secondo i dati stati-stici, ha creato in Italia migliaia di

posti di lavoro negli ultimi cinqueanni.

Per capire le ragioni di tantoclamore, occorre dapprima com-prendere la dinamica del nuovo re-gime di sostegno, muovendo anzi-tutto dall’impostazione di fondoche ne delimita la sfera di applica-zione.

In particolare, il binomio fragli articoli 24 e 25 conduce a unaprima regola generale: la produzio-ne di energia elettrica da impiantialimentati da fonti rinnovabili cheentreranno in esercizio dopo il 31dicembre 2012 sarà incentivata tra-mite gli strumenti e sulla base deicriteri dettati dalla disciplina in

commento, mentre per quanto ri-guarda gli impianti entrati in eserci-zio entro il 31 dicembre 2012 var-ranno i meccanismi vigenti alla da-ta di entrata in vigore del medesi-mo decreto (29 marzo 2011), conperò gli importanti correttivi in es-so contenuti.

Sennonché, ancor più che ilnuovo sistema di incentivazione(che entrerà in funzione dal 2013),sono soprattutto questi “correttivi”a sconvolgere gli equilibri del mer-cato, in quanto hanno effetti imme-diati.

Ne risentono, in primo luogo,i settori dell’energia eolica e foto-voltaica, la cui disciplina di soste-gno è destinata a subire una bruscasterzata.

Le novità per il fotovoltaicoCon riferimento al settore foto-

voltaico, la disciplina introdottadal nuovo decreto si contraddistin-gue per tre diverse caratteristichepeculiari:

a) l’arresto del sistema di pro-mozione previsto nel terzo contoenergia;

b) l’introduzione di nuovi limi-ti per gli impianti ubicati in aree

Solo gli impiantiche entrerannoin esercizio entroil 31 maggio godrannodegli incentivi scattatia gennaio 2011

Il giro di vite sugli incentivi,nuovi limiti per le aree agricole

e stop al terzo conto energia

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 15DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

agricole;c) la previsione di ulteriori pre-

cisazioni sul cosiddetto «Decretosalva Alcoa».

Il bloccoQuanto al primo aspetto, l’in-

tero assetto normativo riguardanteil meccanismo di incentivazionedel settore appare oggi sensibil-mente modificato.

Ai sensi dell’articolo 25, com-ma 9, della nuova disciplina, infat-ti, le regole contenute nel terzoconto energia si applicano alla pro-duzione di energia elettrica da im-pianti solari fotovoltaici che entri-no in esercizio entro il 31 maggio2011. Successivamente a tale termi-ne, l’incentivazione dell’energia so-lare verrà disciplinata da un apposi-to decreto da emanare entro il 30aprile 2011 sulla base dei seguentiprincipi: i) determinazione di unlimite annuale di potenza elettricacumulativa degli impianti che pos-sono ottenere le tariffe incentivan-ti; ii) determinazione delle tariffetenendo conto della riduzione deicosti delle tecnologie, dei costi diimpianto e degli incentivi applicati

dagli Stati membri; iii) previsionedi tariffe incentivanti e di quotedifferenziate sulla base della natu-ra dell’area di sedime; iv) applica-zione delle regole generali di cuiall’articolo 7 del Dlgs 387/2003 inquanto compatibili.

In sostanza, a pochi mesi dal-l’entrata in vigore del terzo contoenergia (inizialmente destinato aspiegare effetti diretti fino al2013), le relative disposizioni ven-gono oggi riservate ai soli impiantiche entreranno in esercizio entro ilprossimo 31 maggio, rinviando lapredisposizione delle nuove regoleper l’incentivazione ad un successi-vo decreto da emanarsi entro il 30aprile 2011, del cui contenuto – aoggi – si conoscono, per certo, so-lo le regole generali cui dovrà esse-re ispirato.

L’ubicazione in aree agricoleCon riferimento agli impianti

ubicati in aree agricole sono poipreviste ulteriori restrizioni.

L’articolo 10 del nuovo decre-to, infatti, dopo avere previsto (alcomma 1) come regola di princi-pio, che decorso un anno dall’entra-

ta in vigore del medesimo testolegislativo, tutti gli impianti ali-mentati da energie rinnovabili acce-dono agli incentivi statali a condi-zione che rispettino i requisiti e lespecifiche tecniche previste nell’al-legato 2, precisa, al successivocomma 4, che – a decorrere dallasua entrata in vigore – per gli im-pianti fotovoltaici collocati a terrain aree agricole, l’accesso agli in-centivi è consentito a condizioneche, in aggiunta ai requisiti previ-sti dal citato allegato 2: a) la poten-za nominale di ciascun impiantonon sia superiore a 1 MW e, nelcaso di terreni appartenenti al me-desimo proprietario, gli impiantisiano collocati a una distanza noninferiore a 2 chilometri; b) non siadestinato all’installazione degli im-pianti più del 10% della superficiedel terreno nella disponibilità delproponente.

Per espressa previsione norma-tiva, tuttavia (commi 5 e 6) i limititesté menzionati non si applicanoai terreni abbandonati da almenocinque anni, né agli impianti chehanno conseguito il titolo autoriz-zativo entro la data di entrata invigore del decreto (29 marzo2011), o per i quali sia stata presen-tata la relativa richiesta entro il 1˚gennaio 2011, in ogni caso a condi-zione che l’impianto entri in eserci-zio entro il 28 marzo 2012.

Ora, se lo scopo della previsio-ne del limite di 2 chilometri è quel-lo di evitare la condensazione diimpianti nella medesima area, talefinalità è in parte frustrata dall’ulte-riore disposizione secondo cui illimite di cui si discute si applicasolo ai terreni appartenenti ai mede-simi proprietari.

Ma al di là delle imprecisioni(fra le quali andrebbe catalogataanche la deroga prevista nel casodi terreni abbandonati, non essen-do dato comprendere con definiti-va chiarezza quale sia il criterioper definire un’area in stato di ab-bandono da almeno cinque anni),suscita grosse perplessità la disci-plina “transitoria” prevista per i

LA FINE DEI CERTIFICATI VERDI

Il decreto rinnovabili verrà ricordato anche per avere segnato le fasi dellagraduale scomparsa dei certificati verdi.Con riferimento agli impianti che entreranno in esercizio entro il 31dicembre 2012, infatti, è previsto in primo luogo che, a partire dal 2013, laquota d’obbligo si ridurrà linearmente per ciascuno degli anni successivifino ad annullarsi completamente per il 2015.Inoltre, l’articolo 25, comma 4, stabilisce che i certificati in esubero rispettoa quelli necessari per il rispetto della medesima quota d’obbligo, rilasciatiper le produzioni degli anni dal 2011 al 2015, verranno ritirati dal Gse al78% del prezzo determinato in base all’articolo 2, comma 148, della legge244/2007 secondo cui i certificati verdi emessi dal Gse sono collocati sulmercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra ilvalore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro perMWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettricadefinito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas registrato nell’annoprecedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ognianno a decorrere dal 2008.Il successivo comma 8 precisa, inoltre, che il menzionato valore di riferi-mento resta fermo per tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro il31 maggio 2011.

16 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

procedimenti conclusi o ancora initinere.

Infatti, atteso che, come visto,le nuove disposizioni (del tutto coe-rentemente) non si applicano a co-loro che abbiano già conseguito iltitolo abilitativo prima del 29 mar-zo 2011, nonché a quanti abbianoinoltrato la relativa richiesta entroil 1˚ gennaio 2011, non si compren-de per quale motivo la medesimaforma di garanzia non debba esse-re estesa anche a quanti abbianopresentato la domanda dopo il 1˚gennaio 2011, ma prima dell’entra-ta in vigore del decreto, posto chel’esigenza di tutela che anima lenuove (più restrittive) disposizionidovrebbe accomunare indistinta-mente i titolari di una richiesta pre-sentata antecedentemente all’entra-ta in vigore del decreto, tutti meri-tevoli di salvaguardia in egual mi-sura.

La disciplina salva AlcoaDa ultimo, con riferimento al-

la disciplina cosiddetta «salva Al-coa», le nuove norme da un lato(articolo 25, comma 10) conferma-no la perdurante applicazione del-l’articolo 2-sexies del Dl n. 3 del2010 (con la conseguenza, dunque,che gli impianti completati entro il31 dicembre 2010 avranno tempofino al 30 giugno 2011 per connet-tersi alla rete e beneficiare cosìdelle tariffe di cui al secondo con-to energia), dall’altro lato (articolo43, comma 1) prevedono severesanzioni nel caso in cui dovesseessere accertato che i lavori di in-stallazione dell’impianto non sianostati realmente conclusi entro il 31dicembre 2010. In tali ipotesi, infat-ti, fatte salve le norme penali appli-cabili, il Gse rigetta l’istanza diammissione all’incentivo e ne di-spone contestualmente l’esclusio-ne in relazione agli impianti cheutilizzano anche in altri siti le com-ponenti dell’impianto non ammes-so. Con lo stesso provvedimento,inoltre, lo stesso Gse disponel’esclusione dagli incentivi per unperiodo di 10 anni nei riguardi del

titolare dell’istanza nonché deglialtri soggetti, specificamente elen-cati nella norma, in quanto ricondu-cili all’iniziativa economica consi-derata (simili sanzioni sono stateinserite, peraltro, anche in terminigenerali per i soggetti che hannofornito informazioni non veritierein merito alla richiesta di qualificadegli impianti o di erogazione de-gli incentivi – cfr. articolo 23, com-ma 3).

Sennonché, le norme in paro-la, benché certamente condivisibilinel loro intento (che è quello dicreare continuità con la disciplinaprevigente, al contempo sanzionan-do rigidamente eventuali fenomenielusivi), inserite nel contesto delnuovo decreto legislativo, finisco-no inevitabilmente per accentuarnegli aspetti discriminatori.

Secondo il quadro normativoappena delineato, infatti, agli im-pianti ultimati entro il 31 dicembre2010 verranno garantite le prospe-rose tariffe incentivanti previstedal secondo conto energia anchequalora dovessero ottenere la con-nessione alla rete il 30 giugno

2011. Per converso, un impiantocompletato i primi giorni di genna-io 2011, se allacciato il 1˚ giugno2011 (quindi anche prima rispettoalla scadenza di cui al Decreto sal-va Alcoa) si vedrà precluso l’acces-so alla tariffa di incentivazione pre-vista non solo dal secondo, ma an-che dal terzo conto energia.

Cosa succede dopo il 2012Per quanto riguarda il regime

relativo agli impianti che entreran-no in esercizio successivamente al31 dicembre 2012, l’articolo 24,dopo avere elencato – al comma 2– i criteri generali cui dovrà essereispirato il nuovo sistema di incenti-vazione, prevede l’introduzione distrumenti specifici per l’assegna-zione degli incentivi (commi 3 e4), rinviando a successivi decretiapplicativi il compito di individua-re le concrete modalità per l’attua-zione del nuovo meccanismo disostegno (commi 5 e 6).

In estrema sintesi, è previstoche gli impianti di potenza nomina-le inferiore a un determinato limitedi potenza differenziato a seconda

IMPIANTI EOLICISistema di incentivazione in base alla data di entrata in esercizio

Entrata inesercizio Incentivo

Fino al 31dicembre 2012

Dal 2011 al 2015 si applica il Sistema dei certificati verdi(con la riduzione del prezzo di acquisto da parte del Gse a seguito

dell’entrata in vigore del decreto Rinnovabili)

Dopo il 31dicembre 2012

Dal 2013 al 2015 scatta il nuovo sistema di incentivazioneprevisto dal Dlgs 28/2011 (aste al ribasso al di sopra della soglia

individuata)

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Sistema di incentivazione in base alla data di entrata in esercizio

Prima del 31 dicembre 2012 Dopo il 31 dicembre2012

Entro il 31maggio 2011

Dopo il 31maggio 2011

Entro il 30giugno 2011

Nuovo sistema diincentivazioneTerzo conto

energia

Quarto contoenergia (chedovrà essere

definito dal futurodecreto)

Secondo contoenergia, se

l’impianto è statocompletato entro

il 31 dicembre2010

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 17DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

delle caratteristiche delle diversefonti (ma comunque non inferiorea 5 MW) avranno diritto a un in-centivo diversificato per fonte escaglione di potenza. Oltre il limi-te appena individuato, l’assegnazio-ne degli incentivi avverrà sulla ba-se di aste al ribasso, gestite dalGse, da svolgersi con cadenza pe-riodica.

Gli effetti dell’incertezzaI sussidi alla produzione di

energia rinnovabile – la cui promo-zione, è bene ricordare, è oggettodi specifici accordi in sede interna-zionale, non ultimo il cosiddetto«20-20-20», ossia l’impegno assun-to in sede comunitaria di raggiun-gere entro il 2020 il 20% dellaproduzione energetica nazionaleda fonti verdi – sono sicuramentefra le voci che più incidono sullebollette degli italiani. Tali sussidisono, infatti, in larga misura finan-ziati tramite l’imposizione di natu-ra “quasi fiscale” nella bolletta elet-trica dei consumatori (tramite lacomponente A3, destinata nei pros-simi anni a pesare circa il 15%della bolletta elettrica).

Sennonché, nel difficile com-pito di coniugare impulso per lefonti energetiche alternative e tute-la per gli utenti finali, soprattuttoin un contesto di crisi internaziona-le che ha registrato un’impennatadel prezzo dei combustibili fossili,il decreto legislativo in commentomostra scarsa considerazione per

il primo fra i due aspetti (l’esigen-za di promozione dell’energia puli-ta), obliterando totalmente la posi-zione delle imprese che avevanoriposto fiducia nel sistema di in-centivazione introdotto solo pochimesi addietro, con pesanti ripercus-sioni sia sul processo di raggiungi-mento degli obiettivi comunitarisopra richiamati, sia, nello specifi-co, sulla stabilità delle singole im-prese.

Il terzo conto energia, infatti,aveva già sensibilmente contrattoil livello delle tariffe incentivanti,al contempo, però, consentendoagli operatori di programmare ipropri investimenti fino al 2013.

In un’ottica diametralmenteopposta, il nuovo decreto legislati-vo, come visto, ha invece limitatol’accesso agli incentivi in questio-ne ai soli impianti che entrerannoin esercizio entro il 31 maggio2011, e introdotto pesanti restrizio-ni per le opere realizzate in areeagricole.

Sotto tale prospettiva, il pre-giudizio per la bancabilità degliinvestimenti e per l’equilibrio del-l’intero settore è alquanto evidenteed è riconducibile, in primo luogo,all’improvvisa interruzione del pre-vigente regime di incentivazione:elemento, questo, già di per sé ido-neo a ledere l’affidamento che iprivati avevano legittimamente ri-posto sulla stabilità del sistema nor-mativo su cui si erano basati svaria-ti piani economici.

Ma a ciò devono essere ag-giunte le fondate preoccupazionilegate per un verso all’incertezzain merito ai livelli di remunerazio-ne dei futuri incentivi, e per altroverso alle modalità stabilite perl’accesso alle attuali tariffe, il cuicriterio di riconoscimento, essendosubordinato alla data di entrata inesercizio dell’impianto entro il ter-mine (assai restrittivo) del 31 mag-gio (ma anche quello del 29 marzo2012), rischia ancora una volta disfuggire dalla sfera di controllo deiprivati titolari delle iniziative, e didipendere per larga parte dalle tem-pistiche impiegate dai Gestori direte per consentire l’allacciamento.Per non parlare poi delle soglie diammissibilità agli incentivi che –prive di ogni monitoraggio ufficia-le – contribuiscono a creare unclima di assoluta incertezza per gliinvestimenti, con un effetto dissua-sivo che solo il tempo consentiràdi apprezzare fino in fondo.

Non va dimenticato che la cer-tezza del diritto e dei rapporti giuri-dici è la base portante di ogni siste-ma economico di diritto, e ignorar-ne il rilievo significa inevitabilmen-te pregiudicare quella stessa libertàdi iniziativa imprenditoriale chel’ordinamento in primis non si pre-figge semplicemente di tutelare,ma espressamente erige a principiodi carattere primario e sovraordina-to, per effetto dell’articolo 41 dellaCostituzione.

Ragionando sempre in terminigiuridici, inoltre, l’evidente effica-cia retroattiva delle norme in com-mento, così come la loro attitudinea generare effetti discriminatori frale imprese, pone altresì seri dubbidi compatibilità di tali disposizionicon i principi di uguaglianza fra iconsociati e di buon andamentodell’azione amministrativa (tutteregole anch’esse dotate di specifi-ca copertura costituzionale), non-ché, come detto, sul piano del dirit-to comunitario, con gli impegniregolati nel trattato sulla Carta del-l’energia, di cui lo Stato italiano èparte contraente.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREA AGRICOLALe regole in vigore dal 29 marzo 2011 per l’accesso agli incentivi

Tutti i requisiti da rispettare:

a) possesso dei requisiti tecnici di cui all’allegato 2 al Dlgs 28/2011

b) potenza inferiore a 1 MW

c) distanza 2 km (in caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario)

d) occupazione massima del terreno: 10%

Le deroghe:

a) terreno abbandonato da oltre 5 anni

b) entrata in esercizio entro il 29 marzo 2012 a condizione che:il titolo abilitativo sia stato conseguito entro il 29 marzo 2011; oppurela domanda di autorizzazione sia stata presentata entro il 1˚ gennaio 2011

18 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

ConclusioniPertanto, al fine di evitare che

uno strumento di stimolo per lapromozione dell’energia alternati-va si traduca in una moratoria defacto per l’intero comparto, l’au-spicio è che il quarto conto ener-gia possa essere un’occasione perun equo bilanciamento fra i diver-si e (non necessariamente) contrap-posti interessi coinvolti, attraverso– se necessario – una rimodulazio-ne graduale degli incentivi, e una

netta eliminazione degli elementidi incertezza e confusione (qualiad esempio la previsione di unlimite annuale di potenza incenti-vabile) idonei a pregiudicare ilmercato ancor più che i tagli alletariffe.

L’Italia non può fare a menodi un mix produttivo nel quale lefonti rinnovabili, e in primis il foto-voltaico, abbiano un ruolo impor-tante: e allora ben vengano incenti-vi che progressivamente si riduca-

no, spingendo così l’evoluzionetecnologica e la riduzione dei costi– ancora assai elevati – della produ-zione di energia alternativa. Biso-gna però evitare di commettere glistessi errori che hanno portato inaltri Paesi (la Spagna ad esempio)a vedere svanire un’intera filieraindustriale; e ciò può avvenire solocon un quadro normativo certo estabile, che dia fiducia agli investi-tori industriali e finanziari.

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EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 19DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE

Il primo step per la crescita dell’utilizzo delle fontirinnovabili per l’acqua calda sanitaria, il riscalda-mento e il raffrescamento estivo scatta il 31 mag-gio 2012. L’obiettivo, per gli edifici nuovi e quelliristrutturati, è il 50% a partire dal 2017.

I l recente decreto legislativo direcepimento della direttiva co-munitaria 2009/28/Ce si pone

nel solco tracciato dal Consiglioeuropeo del marzo 2007, che hariaffermato l’impegno della Ue afavore dello sviluppo dell’energiada fonti rinnovabili. Il Consiglio inquestione, come ricordato nelle pre-messe della citata direttiva, ha ap-provato un obiettivo obbligatoriodel 20% di energia da fonti rinnova-bili sul consumo di energia com-plessivo della Comunità europea daraggiungere entro il 2020. In parti-colare il 47˚ considerando delle pre-messe alla direttiva 2009/28/Ce, os-servando che a livello nazionale eregionale, le norme e gli obblighiin materia di requisiti minimi perl’utilizzo dell’energia da fonti rin-novabili negli edifici nuovi e ristrut-turati hanno portato a un notevoleaumento dell’impiego di questo ti-po di energia, propone un incorag-giamento di queste misure a un piùampio livello comunitario, promuo-vendo allo stesso tempo l’utilizzodi più efficienti applicazioni di ener-gia da fonti rinnovabili tramite leregolamentazioni e i codici in mate-ria urbanistica. Il Dlgs 28/2011, sul-

la scia di quanto indicato dalla diret-tiva, persegue l’obiettivo della pro-mozione dell’utilizzo delle fonti dienergia rinnovabili anche attraver-so l’introduzione di obblighi viavia più stringenti per gli edifici dinuova costruzione e per quelli sotto-posti a rilevanti interventi di ristrut-turazione. I titoli edilizi per tali in-

terventi, difatti, non potranno esse-re rilasciati se non sarà previstol’impiego di fonti rinnovabili dienergia.

Nuovo e ristrutturatoL’articolo 11 del nuovo decre-

to stabilisce che i progetti di edifi-ci di nuova costruzione e i progetti

di ristrutturazioni rilevanti degliedifici esistenti debbano prevedereobbligatoriamente, con una pro-gressione stabilita nell’allegato 3del medesimo decreto e incremen-tabile dalle Regioni con proprieleggi, l’utilizzo di fonti rinnovabi-li per la copertura dei consumi dicalore, di elettricità e per il raffre-scamento.

Vengono abrogati, conseguen-temente, i commi 22 e 23 del Dpr59/2009 recante «Regolamento diattuazione dell’articolo 4, comma1, lettere a) e b), del decreto legisla-tivo 19 agosto 2005, n. 192, concer-nente attuazione della direttiva2002/91/Ce sul rendimento energe-tico in edilizia» che prevedevano,per tutte le categorie di edifici pub-blici e privati, l’utilizzo obbligato-rio di fonti rinnovabili per la produ-zione di energia termica ed elettri-ca, in particolare stabilendo che nelcaso di edifici di nuova costruzioneo in occasione di nuova installazio-ne di impianti termici o di ristruttu-razione degli impianti termici esi-stenti, l’impianto di produzione dienergia termica dovesse essere pro-gettato e realizzato in modo da co-prire con l’utilizzo di fonti di ener-

Premi di cubaturaper i progettiche assicuranovalori del 30%superiori agli obiettivifissati dal Dlgs 28/2011

Dal 2017 le fonti alternativecopriranno la metà dei consumi

Il 25% nei centri storici

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 21DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

gia rinnovabile almeno il 50 percento del fabbisogno annuo di ener-gia primaria (20% per gli edificisituati nei centri storici) richiestaper la produzione di acqua caldasanitaria, nonché l’obbligatorietàdegli impianti fotovoltaici per qual-siasi nuova costruzione. Scompare,con l’abrogazione del comma 23citato, anche la necessità di succes-sivi provvedimenti attuativi per ladefinizione delle modalità applicati-ve degli obblighi, le prescrizioniminime, le caratteristiche tecnichee costruttive degli impianti di pro-duzione di energia termica ed elet-trica con l’utilizzo di fonti rinnova-bili.

Beni culturaliPer quanto concerne i beni

culturali tutelati dal Dlgs 42/2004(codice dei beni culturali e delpaesaggio), parte seconda e gli edi-fici di cui all’articolo 136, comma1, lettere b) e c), del medesimocodice, ovvero le ville non assog-gettate alla tutela ma che si distin-guono per la loro non comune bel-lezza (articolo 136, lettera b), non-ché i complessi di cose immobiliche compongono un caratteristicoaspetto avente valore estetico e tra-dizionale, inclusi i centri e i nucleistorici (articolo 136, lettera c),l’obbligo previsto dall’articolo 11del Dlgs 28/2011 non sussiste qua-lora il progettista evidenzi che ilrispetto delle prescrizioni implica

un’alterazione incompatibile conil loro carattere o aspetto, con par-ticolare riferimento ai caratteri sto-rici e artistici.

Non solo energia elettricaVa precisato che, come previ-

sto dall’allegato 3 al decreto, gliobblighi di utilizzo di fonti rinnova-bili previsti dall’articolo 11 nonpossono essere assolti tramite im-pianti da fonti rinnovabili che pro-ducano esclusivamente energia elet-trica la quale alimenti, a sua volta,dispositivi o impianti per la produ-zione di acqua calda sanitaria, ilriscaldamento e il raffrescamento.

CollocazioneGli impianti devono trovare

collocazione o all’interno dell’edifi-cio o sul tetto o nelle pertinenzedell’immobile e in caso di utilizzodi pannelli solari termici o fotovol-taici disposti sui tetti degli edifici, ipredetti componenti devono essereaderenti o integrati nei tetti medesi-mi, con la stessa inclinazione e lostesso orientamento della falda. Sequesto non fosse possibile il proget-tista deve giustificare (con una det-tagliata relazione tecnica) scelte di-verse, fatto salvo il rispetto degliindici di prestazione energetica.

Niente titolo edilizioIl comma 3 dell’articolo 11

precisa che laddove il progetto dinuova edificazione o ristrutturazio-

ne non comprenda anche l’assolvi-mento degli obblighi di impiegodelle fonti rinnovabili di energianelle proporzioni indicate all’allega-to 3, il titolo edilizio non possaessere rilasciato.

Conseguentemente, atteso cheil progetto degli impianti in questio-ne diviene una componente indi-spensabile per ottenere il titolo edi-ficatorio, nel caso in cui gli impian-ti non vengano poi effettivamenterealizzati si dovrebbe concludereche l’intervento risulti effettuatocon variazioni essenziali rispetto alpermesso di costruire.

Premio di cubaturaIl provvedimento non si limita

a utilizzare la leva dell’obbligo dicorredare il progetto per le nuoveedificazioni e le ristrutturazioni dirilevante entità con le previsioniafferenti l’impiego delle fonti dienergia rinnovabile, con l’inciden-za percentuale riportata nella tabel-la, ma prevede anche delle forme diincentivazione al fine di indurre gliinteressati a incrementare la misuradel ricorso alle fonti rinnovabili ri-spetto al minimo obbligatorio perlegge.

Difatti, il comma 1 dell’artico-lo 12 prevede, in sede di rilasciodel titolo edilizio, un «bonus» dicubatura aggiuntiva, nella misuradel 30% del totale, per i progetti diedifici di nuova costruzione e diristrutturazioni rilevanti su edifici

I REQUISITI DEGLI EDIFICI

Richiesta del titoloedilizio Copertura del fabbisogno energetico mediante utilizzo di fonti rinnovabili

Consumi per acquacalda sanitaria

Consumi complessiviper acqua calda

sanitaria, riscaldamentoe raffrescamento

Zone omogenee di tipo A (centri storici)

Consumi per acquacalda sanitaria

Consumi complessiviper acqua calda

sanitaria, riscaldamentoe raffrescamento

Dal 31 maggio 2012 al 31dicembre 2013 50% 20% 25% 10%

Dal 1˚ gennaio 2014 al 31dicembre 2016 50% 35% 25% 17,5%

Dal 1˚ gennaio 2017 50% 50% 25% 25%

22 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

esistenti che assicurino una copertu-ra dei consumi di calore, di elettrici-tà e per il raffrescamento in misurasuperiore di almeno il 30 per centorispetto ai valori minimi obbligato-ri di cui all’allegato 3, riportati intabella.

Il riconoscimento del premioresta, comunque, subordinato al ri-spetto da parte dei progetti presenta-ti delle norme in materia di distan-ze minime tra edifici e distanzeminime di protezione del nastrostradale, nei casi previsti e discipli-nati dagli strumenti urbanistici co-munali, e fatte salve le aree indivi-duate come zona A dal già citatodecreto del ministero dei Lavoripubblici 2 aprile 1968, n. 1444.Inoltre, i progetti in questione nonvengono sottoposti al parere dellacommissione edilizia.

Regolamenti ediliziLe norme previste dall’artico-

lo 11 del decreto legislativo si appli-cano, decorsi 180 giorni dall’entra-

ta in vigore, anche a prescinderedall’avvenuto adeguamento dei re-golamenti edilizi comunicali. Difat-ti, il settimo comma dell’articolo11 citato assegna il termine di 180giorni per l’adeguamento degli attinormativi regionali e comunali, de-corso infruttuosamente il quale siapplicano direttamente le disposi-zioni della legge delegata.

Viene, invece, abrogato il com-ma 1-bis dell’articolo 4 del Testounico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia edilizia,che prevedeva con la decorrenzadel 1˚ gennaio 2011 l’inserimentonei regolamenti edilizi comunalidell’obbligo per gli edifici di nuovacostruzione, ai fini del rilascio delpermesso di costruire, della previ-sione dell’installazione di impiantiper la produzione di energia elettri-ca da fonti rinnovabili, in modotale da garantire una produzioneenergetica non inferiore a 1 kW perciascuna unità abitativa, compatibil-mente con la realizzabilità tecnica

dell’intervento e per i fabbricati in-dustriali, di estensione superiore a100 metri quadrati, la produzioneenergetica minima di 5 kW, inquanto non compatibili con le nuo-ve previsioni normative.

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EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 23DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Per installare impianti alimentati da fonti rinnova-bili l’apprendistato non serve. Lo stabilisce il Dlgs28/2008cheprevede anchel’inserimentoneirogi-ti di una clausola sul ricevimento dell’Ace. Mal’assenza non dovrebbe annullare l’atto.

I l decreto legislativo 28/2011recante Attuazione della diret-tiva 2009/28/Ce sulla promo-

zione dell’uso dell’energia da fontirinnovabili, recante modifica e suc-cessiva abrogazione delle direttive2001/77/Ce e 2003/30/Ce (Dlgs28/2011) ha riscritto l’assetto nor-mativo del settore energetico da fon-ti rinnovabili.

In particolare, l’attenzione dellegislatore, oltre che sull’indicazio-ne degli iter autorizzativi ammissi-bili per l’autorizzazione degli im-pianti da fonte rinnovabile, sull’im-postazione delle regole sugli incen-tivi statali alla produzione di ener-gia e sulle nuove regole per il rila-scio dei titoli edilizi, ha inciso an-che su altre materie connesse alsettore, quali, tra le altre cose, lequalificazioni per le installazioni de-gli impianti elettrici e la circolazio-ne delle informazioni sul consumoenergetico degli edifici al momentodella loro commercializzazione.

La qualifica professionaleCon riferimento al settore del-

le installazioni per gli impianti elet-trici, notevolmente incisive sul set-tore di riferimento sono le norme

previste in tema di regolazione del-la qualificazione degli installatori(articolo 15).

In buona sostanza, il Dlgs28/2011 impone in capo agli instal-latori di impianti di produzione dienergia da fonte rinnovabile obbli-ghi professionali e di formazioneulteriori rispetto a quanto previsto

dalla normativa nazionale per gliinstallatori di comuni impianti tec-nologici.

Difatti, il Dlgs 28/2011 riducee limita le condizioni per ottenerela qualificazione di installatore diimpianti di produzione di energiada fonte rinnovabile rispetto ai re-quisiti richiesti per beneficiare del-

la qualificazione di installatore diimpianti elettrici ordinari.

Requisiti più severiL’articolo 15 del Dlgs

28/2011, recante Sistemi di qualifi-cazione degli installatori, indica lecondizioni per ottenere la qualificaprofessionale per l’attività di instal-lazione e manutenzione di impiantialimentati da fonte rinnovabile. Lamateria della qualifica professiona-le degli installatori di impianti elet-trici, tuttavia, è già contenuta neldecreto del ministero dello Svilup-po economico n. 37 del 22 gennaio2008 recante Regolamento concer-nente l’attuazione dell’articolo11-quaterdecies, comma 13, letteraa) della legge n. 248 del 2005, re-cante riordino delle disposizioni inmateria di attività di installazionedegli impianti all’interno degli edifi-ci (Dm 37/2008).

Pertanto, con l’articolo 15, illegislatore nazionale ha sovrappo-sto alla normativa di base sulla qua-lifica di impianti elettrici ordinari,la disciplina speciale della qualificadi installatore di impianti rinnovabi-li.

La qualifica professionale per

Da gennaio 2012gli annunciimmobiliaridovranno riportarel’indice di prestazioneenergetica

Qualificazione degli installatori,trasparenza sulle prestazioni

e certificazione per rogiti e affitti

24 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

l’attività di installazione e di manu-tenzione straordinaria di caldaie, ca-minetti e stufe a biomassa, sistemisolari fotovoltaici e termici sugliedifici, sistemi geotermici a bassaentalpia e pompe di calore si conse-gue mediante il possesso dei requisi-ti tecnico-professionali indicati allelettere a), b) e c) del comma 1dell’articolo 4 del Dm 37/2008, os-sia:

- diploma di laurea in materiatecnica specifica;

- diploma o qualifica consegui-ta al termine di scuola secondariadel secondo ciclo, seguiti da un peri-odo di inserimento, di almeno dueanni continuativi, alle dirette dipen-denze di una impresa del settore.

- titolo o attestato conseguitoai sensi della legislazione vigentein materia di formazione professio-nale, previo un periodo di inseri-mento, di almeno quattro anni con-secutivi, alle dirette dipendenze diuna impresa del settore.

Si noti che il Dm 37/2008 pre-vede una rosa più ampia di modali-tà per l’ottenimento della qualificaprofessionale per l’installazione ela manutenzione di impianti energe-tici, includendo, infatti, alle condi-zioni sopra riportate anche il requi-sito dell’esperienza maturata nel set-tore (più correttamente, la prestazio-ne lavorativa svolta in qualità dioperaio installatore con qualifica dispecializzato nelle attività di instal-lazione, di trasformazione, di am-pliamento e di manutenzione degliimpianti, alle dirette dipendenze diuna impresa abilitata nel ramo diattività cui si riferisce la prestazio-ne dell’operaio installatore per unperiodo non inferiore a tre anni,escluso quello computato ai fini del-l’apprendistato e quello svolto co-me operaio qualificato).

Con l’esclusione dell’apprendi-stato dalle modalità di ottenimentodella qualifica si determina una di-sparità di trattamento tra tecnici im-piantisti che si occupano di impian-ti ordinari e impiantisti specializza-ti nel settore delle rinnovabili, pre-cludendo a questi ultimi la facoltà

di poter usare a dimostrazione delleproprie competenze professionalil’esperienza pregressa maturata nelsettore. La disposizione normativain parola è stata molto criticata daitecnici e dalle associazioni di cate-goria che hanno promesso ricorsi alTar contro i relativi provvedimentiapplicativi.

La manutenzioneUn ulteriore aspetto che ha de-

stato le critiche delle associazionidi categoria consiste nell’allarga-mento dell’ambito di applicazionedelle norme del Dlgs 28/2011 an-che all’attività di manutenzione (enon solo di installazione). In talmodo, anche i semplici manutento-ri dovranno essere qualificati me-diante la dimostrazione di uno deitre requisiti sopra citati. Tale allar-gamento dell’ambito oggettivo haottenuto il disfavore delle associa-zioni di categoria, che – dato ilcarattere restrittivo del Dlgs28/2011 – avrebbero preferito tene-re esclusa dall’ambito applicativodella norma l’attività di manutenzio-ne.

La formazioneIl Dlgs 28/2011, inoltre, intro-

duce regole più severe anche per laformazione dei tecnici. Infatti, a par-tire dal 1˚ agosto 2013 il titolo diformazione professionale dovrà es-sere rilasciato nel rispetto dei requi-siti e dei criteri indicati dallo stesso

Dlgs 28/2011 all’allegato 4 (si vedala tabella in alto), che stabilisceinter alia, anche le modalità delperiodo di formazione. Inoltre, en-tro il 31 dicembre 2012, le Regionie le Province autonome attivano unprogramma di formazione per gliinstallatori di impianti a fonti rinno-vabili o procedono al riconoscimen-to di fornitori di formazione. Alfine di coordinare le discipline det-tate dalle Regioni con i criteri indi-cati dal Dlgs 28/2011 (allegato 4),l’Enea è incaricata di mettere a di-sposizione programmi di formazio-ne per il rilascio dell’attestato diformazione. Tale previsione consen-tirà, inoltre, di garantire l’applica-zione di norme sul tema anche nelcaso in cui le Regioni e le Provinceautonome non provvedano entro il31 dicembre 2012.

Le compravenditeCome anticipato, le novità in-

trodotte dal Dlgs 28/2011 coinvol-gono anche la materia della certifi-cazione energetica degli edifici, in-troducendo, infatti, modifiche an-che al decreto legislativo 19 agosto2005, n. 192 recante Attuazione del-la direttiva 2002/91/Ce relativa alrendimento energetico nell’edilizia(Dlgs 192/2005).

In particolare, il Dlgs 28/2011ha introdotto i commi 2-ter e 2-qua-ter all’articolo 6 del Dlgs 192/2005al fine di rafforzare l’attenzione chegli acquirenti e i locatari sono tenu-

LA FORMAZIONE DEGLI INSTALLATORI

Le regole da rispettare dal 1˚ agosto 2013:

1. La qualificazione deve seguire una procedura trasparente e chiara

2. Il programma di formazione del soggetto formatore dovrà garantire continuità ecopertura regionale

3. Il soggetto formatore dovrà disporre di apparecchiature tecniche adeguate

4. Il soggetto formatore dovrà garantire sia la formazione di base che corsi diaggiornamento su temi specifici, ivi comprese le nuove tecnologie

5. Tra i soggetti di formazione si includono sia i produttori delle apparecchiatureche istituti ed associazioni

6. La qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo èsubordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento

7. La formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori deve comprenderesia una parte teorica che una parte pratica che si conclude con un esame in esito alquale viene rilasciato un attestato

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 25DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

ti a prestare ai consumi energeticidegli edifici nell’ambito della circo-lazione degli immobili.

Come si ricorderà, l’articolo 6del Dlgs 192/2005 prevede l’obbli-go di dotazione dell’attestato di cer-tificazione energetica per gli edificidi nuova costruzione a cura del co-struttore e per gli edifici esistenti,con determinate cadenze temporali,con onere a carico del venditore, incaso di trasferimenti a titolo onero-so degli immobili.

A specificazione di tale disci-plina, il Dlgs 28/2011 ha introdottoun ulteriore obbligo da tener presen-te nella redazione dei contratti dicompravendita e di locazione, inquanto impone l’inserimento diun’apposita clausola di attestazionedella conoscenza dei consumi ener-getici degli edifici. Infatti, il com-ma 2-ter dell’articolo 6, come intro-

dotto dal Dlgs 28/2011 stabilisceche i contratti di compravendita odi locazione di edifici o di singoleunità immobiliari dovranno conte-nere un’apposita clausola con laquale l’acquirente o il conduttoredanno atto di aver ricevuto le infor-mazioni e la documentazione in or-dine alla certificazione energeticadegli edifici. Portata limitata delladisposizione per i contratti di loca-zione, per cui la clausola di cono-scenza andrà inserita solo nel casodi edifici e unità immobiliari giàdotate di attestato di certificazioneenergetica.

Si noti che l’inserimento dellaclausola vale per i contratti di com-pravendita e di locazione, mentrel’obbligo di dotazione si applica aitrasferimenti a titolo oneroso. Inogni caso, si può ritenere ammissi-bile allargare la nozione di compra-

vendita alle fattispecie assimilabilia questa: permuta, vendita di eredi-tà, vendita di azienda che compren-dano la cessione, ovviamente, diimmobili sottoposti alle norme delDlgs 192/2005.

Sulle modifiche del Dlgs28/2011 è intervenuto anche il Con-siglio nazionale del Notariato conuna nota preliminare che sarà appro-fondita da un apposito studio incorso di elaborazione.

Le RegioniIl Consiglio del Notariato ha

evidenziato – tra le altre cose – ilpossibile rischio di applicazione amacchia di leopardo della normati-va. Infatti, a fronte di alcune Regio-ni che hanno legiferato sulla mate-ria, individuando precise sanzioniin caso di mancata allegazione delcertificato, vi sono altre Regioni (la

LE NORME REGIONALI

Le regole da seguire nelle Autonomie che hanno disciplinato la certificazione energetica

Regione Provvedimento Contenuto

Emilia Romagna Delibera del 4 marzo 2008, n. 156; delibera del 28ottobre 2008, n. 1754

Obbligo di allegare l’Ace ma senza sanzioni in caso diinadempienza

Lombardia Dgr del 22 dicembre 2008, n. 8745; Lr dell’11 dicem-bre 2006, n. 24; Lr del 29 giugno 2009, n. 10

Obbligo di allegare l’Ace ai rogiti. In caso di inadempienza ilvenditore incorre nella sanzione da 5 a 20mila euro

Piemonte Dgr del 4 agosto 2009, n. 43-11965; Lr del 6agosto 2009, n. 22; Lr del 28 maggio 2007, n. 13

Obbligo di allegare l’Ace al rogito. In caso di inadempienzail venditore incorre in una sanzione da mille a 10milaeuro. Per il costruttore che viola l’obbligo di dotazione èprevista invece una sanzione da 5 a 30mila euro

Friuli Venezia GiuliaLr del 23 febbraio 2007, n. 5; delibera giuntaregionale del 24 settembre 2009, n. 2116; decretodel Presidente 274/2009

Copia del certificato energetico deve essere depositata pres-so il Comune competente dal costruttore o dal proprietariodell’immobile al momento della richiesta di agibilità

Liguria Lr del 24 novembre 2008, n. 42; Lr del 29 maggio2007, n. 22

Obbligo di consegna dell’Ace al momento della vendita. Ilcostruttore che non consegna al proprietario, contestualmen-te all’immobile, l’originale della certificazione energetica, èpunito con la sanzione amministrativa inferiore a5mila e non superiore a 3mila euro

Puglia Lr del 10 giugno 2008, n. 13 - Regolamento regio-nale 10/2010 (al momento annullato dal Tar Puglia)

Manca il regolamento attuativo e quindi, per ora, si appli-ca la normativa nazionale

Valle d’Aosta Lr del 18 aprile 2008, n. 21

Obbligo di allegare dotazione dell’Ace in caso di rogitorelativo a un fabbricato di nuova costruzione - demolito ericostruito - sottoposto a ristrutturazione edilizia.Obbligo di messa a disposizione dell’Ace dell’acquirente incaso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di unintero edificio o di singole unità immobiliari.In caso la superficie utile sia inferiore o uguale a 1.000metri quadrati, il proprietario può rilasciare all’acquirenteuna dichiarazione in cui attesta la scadente qualità energeti-ca dell’immobile e i costi elevati per la gestione energeticadello stesso; e l’appartenenza dell’edificio alla classe energe-tica più bassa

26 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

maggioranza) per le quali vige ilsolo obbligo di informazione tra leparti, ma non anche sanzioni incaso di mancata ottemperanza a ta-le obbligo (per la mappatura delleRegioni che hanno legiferato si ve-da la tabella nella pagina preceden-te).

A seguito dell’entrata in vigo-re del Dlgs 28/2011 si determinaun duplice modo di applicare leregole sulla certificazione energeti-ca: nelle Regioni che hanno legife-rato, sarà necessario applicare lanormativa regionale insieme alle re-gole contenute nel Dlgs 28/2011 equindi:

- si dovrà ottemperare agli ob-blighi di allegazione e dotazione eogni altro obbligo previsto dallalegge regionale;

- in caso di violazioni agli ob-blighi di legge, si applicheranno lesanzioni prescritte dalla normativaregionale;

- in aggiunta, i contratti dicompravendita e locazione dovran-

no includere le clausole previstedal Dlgs 28/2011 sull’ottenimentodelle informazioni energetiche del-l’immobile (in questo caso, mera-mente rafforzative degli obblighiprevisti dalla disciplina regionale).

Nelle Regioni che non hannolegiferato sarà applicabile la norma-tiva nazionale con la conseguenzache i contratti di compravendita elocazione dovranno contenere laclausola con cui l’acquirente e ilconduttore si dichiarano edotti del-le informazioni e dichiarano diaver ricevuto la documentazionesulla certificazione energetica degliedifici. In tal modo, l’inserimentodi tale clausola comporta che l’atte-stato di certificazione energetica di-venta uno dei documenti contrattua-li, dando quindi concreta applica-zione dei primi commi dell’articolo6 con conseguente obbligo di dota-zione degli attestati di certificazio-ne energetica. Resta ancora da chia-rire il regime sanzionatorio nel ca-so di violazione di regole. Secondo

una prima interpretazione, i contrat-ti privi di attestato e di clausola nonsarebbero da considerare nulli, inassenza di un’esplicita indicazionenormativa al riguardo. In aggiunta,sembra applicabile l’articolo 9 del-l’allegato A al Dm del 26 giugno2009 secondo cui il proprietario del-l’edificio può dichiarare che l’edifi-cio è di classe energetica G, ottem-perando in tal modo agli obblighidi legge.

Gli annunci immobiliariInfine, nell’ottica di rafforzare

la sensibilità del pubblico verso iconsumi energetici degli edifici ilcomma 2-quater del Dlgs 28/2011prevede che a decorrere dal 1˚ gen-naio 2012 gli annunci commercialidi vendita di edifici o di singoleunità immobiliari, riportano l’indi-ce di prestazione energetica conte-nuto nell’attestato di certificazioneenergetica.

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EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 27DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Dalle compravendite alla Via,le risposte ai dubbi più frequenti

AREE AGRICOLE

Un impianto fotovoltaico di potenza superiorea 1 MW, destinato a essere ubicato in areaagricola, la cui domanda di autorizzazione èstata inoltrata prima dell’entrata in vigore deldecreto legislativo 28/2011 può avere accessoagli incentivi?Occorre operare una distinzione. Infatti, secondo quan-to disposto dall’articolo 10 (comma 4, 5, 6 Dlgs28/2011), se la domanda di autorizzazione è statainoltrata prima dell’entrata in vigore del decreto legi-slativo 28/2011 (i.e. 29 marzo 2011) ma dopo il 1˚gennaio 2011, l’impianto non potrà avere accesso agliincentivi, salvo il caso in cui i terreni destinati aospitarlo risultino in stato di abbandono da almenocinque anni. La norma, tuttavia, non specifica qualisiano le modalità per dimostrare lo stato di abbandonodell’area. Qualora, invece, la domanda di autorizzazio-ne sia stata presentata prima del 1˚ gennaio 2011,l’impianto potrà avere accesso ai sussidi a condizioneche entri in esercizio entro il 29 marzo 2012.

AUTORIZZAZIONE UNICA

Quali sono le tempistiche per ottenere l’auto-rizzazione unica alla costruzione ed eserciziodell’impianto?L’articolo 5, comma 2, Dlgs 28/2011 ha dimezzato itermini per la conclusione del procedimento di autorizza-zione unica da 180 giorni a 90 giorni. Tuttavia occorre

tenere presente che la durata del procedimento va consi-derata «al netto dei tempi previsti per il provvedimentodi valutazione di impatto ambientale» e «fatto salvo ilprevio espletamento, qualora prevista, della verifica diassoggettabilità sul progetto preliminare».

COMPRAVENDITE

Per quali contratti va inserita la clausola con laquale le parti dichiarano di essere edotte delleinformazioni e di aver ricevuto la documenta-zione sulla certificazione energetica?L’articolo 6, comma 2-ter, del Dlgs 192/2006 prevedela necessità di inserimento della clausola vale per icontratti di compravendita e di locazione. In ognicaso, si può ritenere ammissibile allargare la nozionedi compravendita alle fattispecie assimilabili a questa:permuta, vendita di eredità, vendita di azienda checomprendano la cessione, ovviamente, di immobilisottoposti alle norme del Dlgs 192/2005.

COMUNICAZIONE

In quali casi è necessario allegare la relazionetecnica asseverata alla comunicazione relativaagli interventi considerati attività edilizia libera?I paragrafi 11 e 12 delle Linee guida nazionali identificanogli impianti – distinguendoli per ciascuna fonte di energiarinnovabile – per i quali è possibile procedere mediantesemplice comunicazione ovvero per i quali è necessarioallegare una relazione tecnica asseverata sulla conformitàdel progetto alla normativa urbanistica ed edilizia. Perquanto riguarda, specificamente, gli impianti per la produ-zione di energia termica da fonte rinnovabile occorreinvece fare riferimento all’articolo 7, Dlgs 28/2011, chene disciplina dettagliatamente i regimi autorizzativi.

INCENTIVI

Una volta che verrà emanato il quarto contoenergia, sarà ancora possibile beneficiare del-le tariffe incentivanti di cui al secondo e terzoconto energia?

INDICEAree agricole 28Autorizzazione unica 28Compravendite 28Comunicazione 28Incentivi 28Installatori 29Integrazione degli impianti 29Pas 29Regioni 30Via 30

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Le tariffe di cui al terzo conto energia sono riservateagli impianti che entreranno in esercizio entro il 31maggio 2011. Tuttavia, ciò non toglie che vi possanoessere impianti connessi successivamente, ai quali ver-rà riconosciuta la tariffa più prosperosa disposta dalsecondo conto energia.L’articolo 25, comma 10 del Dlgs 28/2011, infatti, fasalve espressamente le disposizioni contenute nelcosiddetto «salva-Alcoa» (articolo 2-sexies Dl 22marzo 2010, n. 41), secondo cui le tariffe incentivan-ti di cui secondo conto energia sono riconosciute atutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previstodall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale,abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’instal-lazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comuni-cato all’amministrazione competente al rilascio del-l’autorizzazione, al gestore di rete e al Gse, entro lamedesima data, la fine lavori ed entrino in esercizioentro il 30 giugno 2011.A tale proposito, occorre altresì precisare che ilnuovo Decreto Legislativo ha aggiunto severe sanzio-ni qualora sia stato accertato che i lavori di realizza-zione dell’impianto non siano stati effettivamenteconclusi entro la prescritta data del 31 dicembre2010.In tale caso, infatti, fatte salve le norme penaliapplicabili, il Gse rigetta l’istanza di incentivo edispone contestualmente l’esclusione dagli incentividegli impianti che utilizzano anche in altri siti lecomponenti dell’impianto non ammesso all’incentiva-zione. Con lo stesso provvedimento il Gse disponel’esclusione dalla concessione di incentivi per laproduzione di energia elettrica di sua competenza,per un periodo di dieci anni dalla data dell’accerta-mento, della persona fisica o giuridica che ha presen-tato la richiesta, nonché dei seguenti soggetti: a) illegale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;b) il soggetto responsabile dell’impianto; c) il diretto-re tecnico; d) i soci, se si tratta di società in nomecollettivo; e) i soci accomandatari, se si tratta disocietà in accomandita semplice; f) gli amministrato-ri con potere di rappresentanza, se si tratta di altrotipo di società o consorzio.

INSTALLATORI

Quali sono i titoli che consentono la qualifica-zione degli installatori degli impianti energeti-ci?La qualifica per l’attività di installazione e manuten-zione degli impianti si consegue mediante il possessodei requisiti tecnico-professionali indicati alle letterea), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del Dm37/2008, ossia: 1) diploma di laurea in materia tecni-ca specifica; 2) diploma o qualifica conseguita al

termine di scuola secondaria del secondo ciclo, segui-ti da un periodo di inserimento, di almeno due annicontinuativi, alle dirette dipendenze di una impresadel settore; 3) titolo o attestato conseguito ai sensidella legislazione vigente in materia di formazioneprofessionale, previo un periodo di inserimento, dialmeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipen-denze di una impresa del settore.

INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI

Che cosa accade se non è assolutamente possi-bile, dal punto di vista tecnico, integrare gliimpianti per la produzione di energia da fontirinnovabili all’interno di un edificio oggetto dinuova costruzione o ristrutturazione?Il comma 7 dell’allegato 3 al Dlgs 28/2011 prevedeche l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o inparte, agli obblighi di integrazione debba essere evi-denziata dal progettista nella relazione tecnica attestan-te la rispondenza dell’edificio alle prescrizioni per ilcontenimento del consumo di energia degli edifici erelativi impianti termici, che, ai sensi dell’articolo 28,comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprie-tario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositarepresso le amministrazioni competenti, insieme alladenuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere diristrutturazione o nuova costruzione. La relazione de-ve esaminare in modo dettagliato la non fattibilità ditutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Inogni caso, per questi interventi il comma 8 dello stessoallegato 3 stabilisce che è fatto obbligo di ottenere unindice di prestazione energetica complessiva dell’edifi-cio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indicedi prestazione energetica complessiva reso obbligato-rio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 esuccessivi provvedimenti attuativi, nel rispetto dellaformula matematica specificata nel medesimo allega-to.

PAS

Per quali impianti è ammesso il ricorso allaprocedura di Pas?Il Dlgs 28/2011 prevede il ricorso alla procedura diPas per l’autorizzazione alla costruzione ed eserciziodegli impianti alimentati da fonti rinnovabili indicatinelle linee guida per l’autorizzazione delle fonti rinno-vabili, di cui al Dm 10 settembre 2010 (articoli 11 e12). In particolare, si può ricorrere alla Pas nei casi,caratterizzati da una soglia di potenza bassa e determi-nate caratteristiche costruttive che ne limitano l’impat-to sul territorio circostante, in cui era ammissibile ilricorso alla Dia.

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 29DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

In caso di aree vincolate, come opera la proce-dura di Pas?Se l’area in cui si intende installare l’impianto ricadein zona vincolata, occorre acquisire il necessario nullaosta da parte dell’ente competente. Pertanto, se l’entecompetente è la stessa amministrazione comunale cuiè stata presentata la dichiarazione di Pas, il Comune ètenuto a emanare i pareri tempestivamente e, in ognicaso, entro il termine per la conclusione del relativoprocedimento.Se l’emanazione di tali atti d’assenso rientra nellacompetenza di amministrazioni diverse da quella co-munale, l’acquisizione dei relativi nulla osta può avve-nire direttamente dall’amministrazione comunale o tra-mite una convocazione della conferenza di servizi trale amministrazioni interessate.

REGIONI

Le Regioni possono stabilire dei parametri di-versi da quelli fissati dal decreto per quantoconcerne la percentuale di fabbisogno energe-tico che deve essere soddisfatto mediante ilricorso a fonti rinnovabili?Sì, ma soltanto in aumento (cfr. articolo 11, comma 1).I limiti minimi sono quelli fissati dall’allegato 3 al

decreto. Le Regioni possono anche prevedere che ivalori di cui al citato allegato 3 debbano essere assicu-rati, in tutto o in parte, ricorrendo a impieghi dellefonti rinnovabili diversi dalla combustione delle bio-masse, qualora ciò risulti necessario per assicurare ilprocesso di raggiungimento e mantenimento dei valoridi qualità dell’aria relativi a materiale particolato e aidrocarburi policiclici aromatici.

VIA

A quali condizioni più impianti vicini possonoessere considerati come un unico impianto aifini della verifica di assoggettabilità alla Via?L’articolo 4, comma 3, Dlgs 28/2011 demanda alleRegioni l’individuazione dei casi in cui la presentazio-ne di più progetti per la realizzazione di impiantilocalizzati nella medesima area o in aree contigue sonoda valutare in termini cumulativi nell’ambito della valu-tazione di impatto ambientale. La norma di per sé noncontiene un espresso riferimento all’identicità del pro-prietario delle aree stesse, mentre le Linee guida nazio-nali richiamano anche il criterio dell’appartenenza allostesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizio-ne decisionale dominante e la sussistenza del medesi-mo punto di connessione alla rete elettrica.

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Testo a pagina

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Pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 alla«Gazzetta Ufficiale» del 28 marzo 2011, n. 71, ilDlgs28/2011èentratoinvigore ilgiornosucces-sivo e cioè il 29 marzo scorso.

NORMEIl testo

L’introduzione della Pas, il blocco del terzo contoenergia e le nuove regole sulla formazione degliinstallatori. Il Dlgs 28/2011 rivede le norme sullapromozionedelleenergiedafontirinnovabili,dan-do attuazione alla direttiva 2009/28/Ce.

[*] Pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 alla «Gazzetta Ufficiale» del 28 marzo 2011, n. 71. Le note sono quelle riportatein «Gazzetta».Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell’art. 76 della Costituzione:«Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».- L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi, emanare i

decreti aventi valore di legge e i regolamenti.- La direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia

da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, è pubblicata nella GuueL140 del 5 giugno 2009.

- La direttiva 2001/77/Ce è pubblicata nella Guce L 178 del 27/10/2001.- La direttiva 2003/30/Ce è pubblicata nella Guce L 123 del 17/5/2003.- La direttiva 2009/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/Ce per

quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso acontrollare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva del Consiglio 99/32/Ce per quanto concerne lespecifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/Cee, è

In vigore dal 29 marzo 2011la nuova disciplina

di attuazione della direttiva Ue

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sullapromozione dell’uso dell’energia da fontirinnovabili, recante modifica e successivaabrogazione delle direttive 2001/77/Ce e

2003/30/Ce[*] .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozio-ne dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recantemodifica e successiva abrogazione delle direttive2001/77/Ce e 2003/30/Ce;

Vista la direttiva 2009/30/Ce del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modificala direttiva 98/70/Ce per quanto riguarda le specificherelative a benzina, combustibile diesel e gasolio, non-ché l’introduzione di un meccanismo inteso a controlla-re e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modificala direttiva 99/32/Ce per quanto concerne le specificherelative al combustibile utilizzato dalle navi adibitealla navigazione interna ed abroga la direttiva93/12/Cee;

Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della Com-missione, del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e ivalori standard da utilizzare nel regime Ue di sostenibi-lità per i biocarburanti e i bioliquidi;

Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della Com-missione, del 19 giugno 2010, sull’attuazione pratica

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

pubblicata nella Guue L 140 del 5 giugno 2009.- La direttiva 98/70/Ce è pubblicata nella Guce L 350 del 28/12/1998.- La direttiva 99/32/Ce è pubblicata nella Guce L 121 dell’11/5/1999.- La direttiva 93/12/Cee è pubblicata nella Guce L 74 del 27/3/1993.- La Comunicazione 19 giugno 2010 n. 2010/160/01 della Commissione, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare

nel regime Ue di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, è pubblicata nella Guue C 160 del 19/6/2010.- La Comunicazione 19 giugno 2010 n. 2010/C 160/02 della Commissione, sull’attuazione pratica del regime Ue di

sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti, è pubblicata nella Guue C 160 del19/6/2010.

- La Decisione 10 giugno 2010 n. 2010/335/Ue della Commissione, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock dicarbonio nel suolo ai fini dell’allegato V della direttiva 2009/28/Ce, è pubblicata nella Guue 17 giugno 2010 n. L 151.

- Si riporta l’articolo 17, comma 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente «Disposizioni per l’adempimento di obblighiderivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009» con il quale sono dettati criteri direttiviper l’attuazione della direttiva 2009/28/Ce:

«Art. 17. (Principi e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2009/28/Ce, 2009/72/Ce, 2009/73/Ce e 2009/119/Ce.Misure per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia direcupero di rifiuti)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delledirettive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 dellapresente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energeticae di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto diquanto previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base dispecifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;

b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota dienergia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020,avere riguardo all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettiviin base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici;

c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anchemediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimentodegli obiettivi nazionali;

d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa lapianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fontirinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti diinstallazione, prevedendo l’assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testounico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione nonsuperiore ad un MW elettrico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentatidalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione diaree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile,apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi diteleriscaldamento o di teleraffrescamento;

e) promuovere l’integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell’energia, anche mediante ilsostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell’energia e di retiintelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l’energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e diridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell’energia;

f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l’utilizzo delle fontirinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare allaistituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai finidel rispetto della ripartizione di cui all’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’attuazione di quantodisposto all’articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza e del risparmio energetico, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l’abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia,l’armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti, una revisione degli incentivi per la produzione di energiaelettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplinadell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l’utilizzazione di impianti in asservimento alle attività agricole

del regime Ue di sostenibilità per i biocarburanti e ibioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;

Vista la Decisione della Commissione n.2010/335/Ue, del 10 giugno 2010 relativa alle lineedirettrici per il calcolo degli stock di carbonio nel

suolo ai fini dell’allegato V della direttiva 2009/28/Ce[notificata con il numero C(2010) 3751];

Vista la Relazione della Commissione al Consiglioe al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilitàrelativamente all’uso di fonti da biomassa solida e

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 33DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

da parte di imprenditori che svolgono le medesime attività;l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i

consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali almonitoraggio e all’attuazione di quanto previsto alla lettera g).».

- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionaledell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», è pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio1991, n. 13, So.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 che reca «Regolamento recante norme per la progettazione,l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, inattuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10», è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1993, n. 242, So.

- La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzionedelle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, So.

- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercatointerno dell’energia elettrica», è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.

- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva 98/30/Ce recante norme comuni per ilmercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144», è pubblicato nella Gazz. Uff. 20giugno 2000, n. 142.

- La legge 1˚ giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle NazioniUnite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997», è pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142, So.

- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozionedell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità», è pubblicato nella Gazz. Uff. 31gennaio 2004, n. 25, So.

- La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delledisposizioni vigenti in materia di energia», è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.

- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/Cerelativa al rendimento energetico nell’edilizia», è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, So.

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale», è pubblicatonella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, So.

- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2007)», è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, So.

- Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante «Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione dellacogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/Cee», èpubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54.

- La legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 18 giugno 2007, n. 73, recantemisure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia», è pubblicatanella Gazz. Uff. 14 agosto 2007, n. 188.

- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante «Attuazione della direttiva 2005/32/Ce relativa all’istituzione di unquadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia», è pubblicatonella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, So.

- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», è pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, So.

- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/Ce relativa all’efficienza degli usi finalidell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/Cee» è pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154.

- La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, conAllegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006», è pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2009, n. 163.

- Il Piano d’azione sulle fonti rinnovabili trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mesedi luglio 2010, redatto dall’Italia in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 2006/32/Ce e della Decisione 30 giugno 2009, n.2009/548/Ce, è reperibile sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

- La direttiva 2006/32/Ce è pubblicata nella Guue L 114/64 del 27/4/2006.- La Decisione 30 giugno 2009, n. 2009/548/Ce è pubblicata nella Guue L 182 del 15/7/2009.- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/2010.- Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per lematerie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle

province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal

Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministrodel tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro

gassosa per l’elettricità, il riscaldamento ed il raffresca-mento - Com(2010);

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernentedisposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee -Legge comunitaria 2009, ed in particolare l’articolo17, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttiviper l’attuazione della direttiva 2009/28/Ce;

34 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - Anci, il presidente dell’Unione province d’Italia - Upied il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - Uncem. Ne fanno parte inoltre quattordici sindacidesignati dall’Anci e sei presidenti di provincia designati dall’Upi. Dei quattordici sindaci designati dall’Anci cinque rappresenta-no le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri delGoverno, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente neravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’Anci, dell’Upi o dell’Uncem.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedutedal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito,dal Ministro dell’interno.».Nota all’articolo 1:

- Per la direttiva 2009/28/Ce e la legge 4 giugno 2010 n. 96 si veda note alle premesse.Note all’articolo 2:

- La direttiva 2003/54/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercatointerno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/Ce è pubblicata nella Guue L 176 del 15/7/2003.

- Si riporta l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,n. 125, recante «Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia»:

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412;Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;Vista la legge 1˚ giugno 2002, n. 120;Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.

387;Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e

successive modificazioni;Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni;Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.

201;Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;Visto il Piano d’azione sulle fonti rinnovabili tra-

smesso dal Ministro dello sviluppo economico allaCommissione europea nel mese di luglio 2010, redattodall’Italia in attuazione dell’articolo 4 della direttiva2006/32/Ce e della decisione 30 giugno 2009, n.2009/548/Ce;

Visto il decreto in data 10 settembre 2010 delMinistro dello sviluppo economico, di concerto con iMinistri dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare e per i beni e le attività culturali, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio deiMinistri, adottata nella riunione del 30 novembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del 25 gennaio 2011;

Acquisito i pareri espressi dalle competenti commis-sioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 3 marzo 2011;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri e del Ministro dello sviluppo economico, di concer-to con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, per i beni e le attivitàculturali, delle politiche agricole alimentari e forestalie per la semplificazione normativa;

EMANAil seguente decreto legislativo:

TITOLO IFINALITÀ E OBIETTIVI

Articolo 1Finalità

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva2009/28/Ce e nel rispetto dei criteri stabiliti dallalegge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, imeccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale,finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimen-to degli obiettivi fino al 2020 in materia di quotacomplessiva di energia da fonti rinnovabili sul consu-mo finale lordo di energia e di quota di energia dafonti rinnovabili nei trasporti. Il presente decreto inol-tre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gliStati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri econ i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedu-re amministrative, all’informazione e alla formazionenonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia dafonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per ibiocarburanti e i bioliquidi.

Articolo 2Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applica-no le definizioni della direttiva 2003/54/Ce del Parla-

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 35DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

«5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clientifinali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita nel periododi due anni precedenti e indicano le fonti informative disponibili sull’impatto ambientale della produzione, utili al fine dirisparmiare energia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambien-te e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto.».Nota all’articolo 3:

- Per i riferimenti della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica esuccessiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, si veda note alle premesse.

mento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2003.Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «energia da fonti rinnovabili»: energia provenien-te da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energiaeolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica eoceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gasresiduati dai processi di depurazione e biogas;

b) «energia aerotermica»: energia accumulata nel-l’aria ambiente sotto forma di calore;

c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sot-to forma di calore nella crosta terrestre;

d) «energia idrotermica»: energia immagazzinatanelle acque superficiali sotto forma di calore;

e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodot-ti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dal-l’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e anima-li), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compre-se la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potatureprovenienti dal verde pubblico e privato, nonché la partebiodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

f) «consumo finale lordo di energia»: i prodottienergetici forniti a scopi energetici all’industria, aitrasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizipubblici, all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca,ivi compreso il consumo di elettricità e di calore delsettore elettrico per la produzione di elettricità e dicalore, incluse le perdite di elettricità e di calore con ladistribuzione e la trasmissione;

g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: ladistribuzione di energia termica in forma di vapore,acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti diproduzione verso una pluralità di edifici o siti tramiteuna rete, per il riscaldamento o il raffreddamento dispazi, per processi di lavorazione e per la fornitura diacqua calda sanitaria;

h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi ener-getici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, ilriscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla bio-massa;

i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per itrasporti ricavati dalla biomassa;

l) «garanzia di origine»: documento elettronico cheserve esclusivamente a provare ad un cliente finaleche una determinata quota o un determinato quantitati-vo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabilicome previsto all’articolo 3, paragrafo 6, della diretti-

va 2003/54/Ce e dai provvedimenti attuativi di cuiall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge3 agosto 2007, n. 125;

m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»:edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

i) edificio esistente avente superficie utile superiorea 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione inte-grale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;

ii) edificio esistente soggetto a demolizione e rico-struzione anche in manutenzione straordinaria;

n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per ilquale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comun-que denominato, sia stata presentata successivamentealla data di entrata in vigore del presente decreto;

o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fontirinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utiliz-zo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo allaimmissione nella rete del gas naturale;

p) «regime di sostegno»: strumento, regime o mecca-nismo applicato da uno Stato membro o gruppo diStati membri, inteso a promuovere l’uso delle energieda fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando iprezzi a cui possono essere vendute o aumentando, permezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili oaltri mezzi, il volume acquistato di dette energie.Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agliinvestimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restitu-zioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo inmateria di energie rinnovabili, compresi quelli cheusano certificati verdi, e i regimi di sostegno direttodei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e lesovvenzioni;

q) «centrali ibride»: centrali che producono energiaelettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fontirinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione,vale a dire gli impianti che producono energia elettricamediante combustione di fonti non rinnovabili e difonti rinnovabili;

Articolo 3Obiettivi nazionali

1. La quota complessiva di energia da fonti rinnova-bili sul consumo finale lordo di energia da conseguirenel 2020 è pari a 17 per cento.

2. Nell’ambito dell’obiettivo di cui al comma 1, la

36 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Note all’articolo 4:- Si riporta il testo dell’articolo 12 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dal presente

decreto:«Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture

indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità edindifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell’interno vigenti per le attività soggette ai controlli diprevenzione incendi.

3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi dimodifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opereconnesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazioneunica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tuteladell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumentourbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda diautorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizionilegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministerodei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, conle modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte leAmministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercirel’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a caricodel soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misuredi reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sulprogetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il terminemassimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previstidall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione diimpatto ambientale.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e leprocedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque primadell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.

5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto ilrilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità digenerazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, siapplica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità digenerazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizioattività.

6. L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in

zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia disostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela dellabiodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonchédel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. Abrogato.9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all’articolo 10, commi 1 e 2,

nonché di quanto disposto al comma 10.10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della

quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le formedi trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10per cento del consumo finale di energia nel settore deitrasporti nel medesimo anno.

3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiticon una progressione temporale coerente con le indica-zioni dei Piani di azione nazionali per le energierinnovabili predisposti ai sensi dell’articolo 4 delladirettiva 2009/28/Ce.

4. Le modalità di calcolo degli obiettivi di cui aicommi 1, 2 e 3 sono indicate nell’allegato 1.

TITOLO IIPROCEDURE AMMINISTRATIVE,REGOLAMENTAZIONI E CODICI

CAPO IAUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 4Principi generali

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnova-bili e il conseguimento, nel rispetto del principio di

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 37DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimentodi cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specificoriguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree esiti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano lelinee guida nazionali.».

- Si riporta il testo degli articoli 270, 273, 282 e 182, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:«Art. 270. Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni1. In sede di autorizzazione, l’autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono

tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’Allegato Ialla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l’autoritàcompetente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnicaindividuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all’articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2).

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dellasalute, sono stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2.

4. Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisicheomogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l’autorità competente,tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo ilconvogliamento ad un solo punto di emissione. L’autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come ununico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 282, comma 2.

5. In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un solo punto diemissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presentetitolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.

6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l’autorità competentepuò consentire un impianto avente più punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa,fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell’impianto e quelli espressi come concentrazionesono riferiti alle emissioni dei singoli punti. L’autorizzazione può prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano allamedia ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimicheomogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell’impianto; in tal caso, il flusso di massa complessivo dell’impianto nonpuò essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.

7. Ove opportuno, l’autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamen-to delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentinocaratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valorilimite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno diriferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L’autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizionedelle emissioni ai sensi dell’articolo 269, comma 4, lettera b).

8. L’adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 èrealizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 281, commi 1, 2,3 o 4, o dell’articolo 272, comma 3, ovvero nel più breve termine stabilito dall’autorizzazione. Ai fini dell’applicazione dei commi4, 5, 6 e 7 l’autorità competente tiene anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui all’articolo 281,comma 9.».

«Art. 273. Grandi impianti di combustione1. L’Allegato II alla parte quinta del presente decreto stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori limite di

emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per laverifica della conformità ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.

2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, letteraB, e sezione 6 dell’Allegato II alla parte quinta del presente decreto.

3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2006 i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A,e sezione 6 dell’Allegato II alla parte quinta del presente decreto si applicano a partire dal 1˚ gennaio 2008. Fino a tale data siapplicano gli articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3, nonché gli Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministrodell’ambiente 8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini previsti nel suddetto Allegato II.

4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 1988 i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A,e sezioni 6 e 7 dell’Allegato II alla parte quinta del presente decreto si applicano a partire dal 1˚ gennaio 2008. Fino a tale data siapplicano i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e per i metalli e loro composti previstidal decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990, o contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché le prescrizioni relative alle anomalie degli impianti di abbattimento stabiliteall’Allegato II, parte A, lettera E, dello stesso decreto ministeriale. Fino a tale data si applicano altresì i massimali e gli obiettivi di

leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettividi cui all’articolo 3, la costruzione e l’esercizio diimpianti di produzione di energia da fonti rinnovabilisono disciplinati secondo speciali procedure ammini-strative semplificate, accelerate, proporzionate e ade-guate, sulla base delle specifiche caratteristiche di

ogni singola applicazione.2. L’attività di cui al comma 1 è regolata, secondo

un criterio di proporzionalità:a) dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12

del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comemodificato dall’articolo 5 del presente decreto;

38 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

riduzione delle emissioni, fissati nella parte V dell’Allegato II alla parte quinta del presente decreto. Sono fatti salvi i diversitermini previsti in tale Allegato II.

5. I gestori dei grandi impianti di combustione di cui al comma 4 possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valorilimite di emissione previsti dalla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell’Allegato II alla parte quinta del presentedecreto, sulla base della procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato II.

6. Ai fini dell’adeguamento degli impianti di cui ai commi 3 e 4 ai valori limite di emissione ivi previsti, il gestore, nell’ambitodella richiesta di autorizzazione integrata ambientale, presenta all’autorità competente una relazione tecnica contenente ladescrizione dell’impianto, delle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento e della qualità e quantità delle emissioni, dallaquale risulti il rispetto delle prescrizioni di cui al presente titolo, oppure un progetto di adeguamento finalizzato al rispetto dellemedesime.

7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui al comma6 devono essere presentati entro il 1˚ agosto 2007 e, in caso di approvazione, l’autorità competente provvede, ai sensi dell’articolo269, a rinnovare le autorizzazioni in atto.

8. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 271, comma 14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi impianti dicombustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte I dell’Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nelrispetto delle condizioni ivi previste.

9. Se più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimentol’autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dellapotenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. L’autorità competente, tenendo conto dellecondizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto diemissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all’impianto più recente.

10. L’adeguamento alle disposizioni del comma 9 è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall’autorizzazione.11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto alle modifiche qualificate come sostanziali dalla

normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, si applicano i valori limite di emissione stabiliti nella parte II,sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell’Allegato II alla parte quinta del presente decreto.

12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, per gli impiantinuovi o in caso di modifiche ai sensi del comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere corredata da un apposito studioconcernente la fattibilità tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricità. Nel caso in cui tale fattibilitàsia accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli contenuti nello studio, l’autorità competente, tenuto conto dellasituazione del mercato e della distribuzione, condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata odifferita di tale soluzione.

13. Dopo il 1˚ gennaio 2008, agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50 MW ed agli altri impiantiesclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente decreto, facenti parte di una raffineria, continuano ad applicarsi,fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di emissionecalcolati, su un intervallo mensile o inferiore, come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti emesse e la sommadei volumi delle emissioni di tutti gli impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel campo di applicazione del presentearticolo.

14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione che potrebbero arrecare un significativo pregiudizio all’ambientedi un altro Stato della Comunità europea, l’autorità competente informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio perl’adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, adesclusione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. Sono esclusi inparticolare:

a) gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altrotrattamento degli oggetti o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di trattamento termico;

b) gli impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell’effluente gassoso mediantecombustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di craking catalitico;d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;e) i reattori utilizzati nell’industria chimica;f) le batterie di forni per il coke;g) i cowpers degli altiforni;h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;i) le turbine a gas usate su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;l) abrogata;

b) dalla procedura abilitativa semplificata di cuiall’articolo 6, ovvero

c) dalla comunicazione relativa alle attività in edili-zia libera di cui all’articolo 6, comma 11.

3. Al fine di evitare l’elusione della normativa ditutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, dellasalute e della pubblica incolumità, fermo restandoquanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislati-

vo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e,in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quantoattiene all’individuazione degli impianti e al convoglia-mento delle emissioni, le Regioni e le Province autono-me stabiliscono i casi in cui la presentazione di piùprogetti per la realizzazione di impianti alimentati dafonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o inaree contigue sono da valutare in termini cumulativi

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 39DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas.16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente all’entrata in vigore della

parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni allestesse riferite dall’Allegato II alla parte quinta del presente decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni, nonchédi anomalie e guasti degli impianti di abbattimento.».

«Art. 282. Campo di applicazione1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, gli impianti termici

civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civiliaventi potenza termica nominale uguale o superiore.

2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso comeun unico impianto ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo I.».

«4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione dinuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recuperoenergetico.».Note all’articolo 5:

- Per l’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si veda nelle note all’articolo 4.- Si riporta il testo dell’art. 20 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:«Art. 20. Verifica di assoggettabilità1. Il proponente trasmette all’autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato

elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:a) elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o

prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;b) inerenti alle modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi

sull’ambiente;c) elencati nell’allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi

successivi del presente articolo.2. Dell’avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all’albopretorio dei comuni interessati. Nell’avviso sono indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, illuogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ognicaso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statalela documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principalielaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell’autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire leproprie osservazioni.

4. L’autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all’allegato V del presentedecreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativisull’ambiente. Entro la scadenza del termine l’autorità competente deve comunque esprimersi. L’autorità competente può, per unasola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, ilproponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dallascadenza del termine di cui al comma 3. L’Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza deltermine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazioneè disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull’ambiente, l’autorità compente dispone l’esclusione dalla proceduradi valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull’ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell’autorità competente mediante:a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione

o della provincia autonoma;b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità competente.».

nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di

sviluppo funzionali all’immissione e al ritiro dell’ener-gia prodotta da una pluralità di impianti non inseritenei preventivi di connessione, richiedono l’autorizza-zione con il procedimento di cui all’articolo 16, salva-guardando l’obiettivo di coordinare anche i tempi disviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti diproduzione.

5. Per gli impianti di incenerimento e coinceneri-mento dei rifiuti, è fatto salvo quanto disposto dall’arti-colo 182, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152 e successive modificazioni.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-co, di concerto con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, sono stabilite specifi-che procedure autorizzative, con tempistica accelerataed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazio-ne di impianti di produzione da fonti rinnovabili insostituzione di altri impianti energetici, anche alimen-tati da fonti rinnovabili.

Articolo 5Autorizzazione Unica

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, lacostruzione e l’esercizio degli impianti di produzione

40 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Note all’articolo 6:- Per l’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si veda nelle note all’articolo 4.- Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:«4. Unità organizzativa responsabile del procedimento.1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare

per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ognialtro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».- Si riporta il testo del comma 10, lettera c), e il comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilitàpubblica»:

«10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:a)-b) (omissis)c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell’attività, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere

architettoniche, da un valore minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di euro 516,46. Tali importi sono soggetti adaggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai eimpiegati;

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g)del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.».

- Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241:«Art. 2. Conclusione del procedimento1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche

amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, leopere connesse e le infrastrutture indispensabili allacostruzione e all’esercizio degli impianti, nonché lemodifiche sostanziali degli impianti stessi, sono sog-getti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 deldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 comemodificato dal presente articolo, secondo le modalitàprocedimentali e le condizioni previste dallo stessodecreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guidaadottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni edelle Province autonome.

2. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativon. 387 del 2003, l’ultimo periodo è sostituito dalseguente: «Fatto salvo il previo espletamento, qualoraprevista, della verifica di assoggettabilità sul progettopreliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislati-vo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, iltermine massimo per la conclusione del procedimentounico non può essere superiore a novanta giorni, alnetto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifica-zioni, per il provvedimento di valutazione di impattoambientale».

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-co, di concerto con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, previa intesa con laConferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati,per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gliinterventi di modifica sostanziale degli impianti daassoggettare ad autorizzazione unica, fermo restandoil rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modifi-che qualificate come sostanziali ai sensi del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all’emanazionedel decreto di cui al periodo precedente non sonoconsiderati sostanziali e sono sottoposti alla disciplinadi cui all’articolo 6 gli interventi da realizzare sugliimpianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, aprescindere dalla potenza nominale, che non comporta-no variazioni delle dimensioni fisiche degli apparec-chi, della volumetria delle strutture e dell’area destina-ta ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connes-se. Restano ferme, laddove previste, le procedure diverifica di assoggettabilità e valutazione di impattoambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogasnon sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali equelli totali che non modifichino la potenza termicainstallata e il combustibile rinnovabile utilizzato.

4. Qualora il procedimento di cui all’articolo 12 deldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia dele-gato alle Province, queste ultime trasmettono alle Re-gioni, secondo modalità stabilite dalle stesse, le infor-mazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 12del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 comemodificato dal comma 2 del presente articolo, si appli-cano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata invigore del presente decreto.

Articolo 6Procedura abilitativa semplificata e comunicazioneper gli impianti alimentati da energia rinnovabile1. Ferme restando le disposizioni tributarie in mate-

ria di accisa sull’energia elettrica, per l’attività dicostruzione ed esercizio degli impianti alimentati dafonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 41DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, iprocedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro iltermine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione el’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devonoconcludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propriordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degliinteressi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per laconclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa eprevia deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la solaesclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, inconformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento delladomanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi,per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative afatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili pressoaltre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».- Si riporta il testo dell’articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18

giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo):«Art. 117. Ricorsi avverso il silenzio1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un

controinteressato nel termine di cui all’articolo 31, comma 2.2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina

all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su

istanza della parte interessata.4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti

agli atti del commissario.5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo

può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizioprosegue con tale rito.

6. Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui alpresente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domandarisarcitoria.».

- Si riporta il testo dell’articolo 14-ter, comma 6-bis e dell’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241:«6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione

procedente, in caso di Via statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decretolegislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delleposizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce atutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delleamministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancatapartecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione delprocedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzionedella retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza deltermine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.».

«3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivistrategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espressomotivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimoniostorico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di lealecollaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consigliodei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,

guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 deldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applicala procedura abilitativa semplificata di cui ai commiseguenti.

2. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la dispo-

nibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalleopere connesse presenta al Comune, mediante mezzocartaceo o in via telematica, almeno trenta giorniprima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazio-ne accompagnata da una dettagliata relazione a firma

42 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con laRegione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più entilocali. Se l’intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunqueadottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propriacompetenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delleRegioni o delle Province autonome interessate.».

di un progettista abilitato e dagli opportuni elaboratiprogettuali, che attesti la compatibilità del progettocon gli strumenti urbanistici approvati e i regolamentiedilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urba-nistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicu-rezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazionesono allegati gli elaborati tecnici per la connessioneredatti dal gestore della rete. Nel caso in cui sianorichiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, etali atti non siano allegati alla dichiarazione, devonoessere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle nor-me di settore e si applica il comma 5.

3. Per la procedura abilitativa semplificata si appli-ca, previa deliberazione del Comune e fino alla data dientrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui alcomma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), edal comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 18gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al com-ma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più dellecondizioni stabilite al medesimo comma, notifica al-l’interessato l’ordine motivato di non effettuare il pre-visto intervento e, in caso di falsa attestazione delprofessionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria eil consiglio dell’ordine di appartenenza; è comunquesalva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con lemodifiche o le integrazioni necessarie per renderlaconforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se ilComune non procede ai sensi del periodo precedente,decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezio-ne della dichiarazione di cui comma 2, l’attività dicostruzione deve ritenersi assentita.

5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cuiall’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nellacompetenza comunale e non siano allegati alla dichia-razione, il Comune provvede a renderli tempestiva-mente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusio-ne del relativo procedimento fissato ai sensi dell’artico-lo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni. Se gli atti di assenso non sono resientro il termine di cui al periodo precedente, l’interes-sato può adire i rimedi di tutela di cui all’articolo 117del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualoral’attività di costruzione e di esercizio degli impianti dicui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso dicompetenza di amministrazioni diverse da quella co-munale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione,

l’amministrazione comunale provvede ad acquisirlid’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla pre-sentazione della dichiarazione, una conferenza di servi-zi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Iltermine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospesofino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero finoall’adozione della determinazione motivata di conclu-sione del procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter,comma 6-bis, o all’esercizio del potere sostitutivo aisensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della medesi-ma legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La realizzazione dell’intervento deve essere com-pletata entro tre anni dal perfezionamento della proce-dura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5.La realizzazione della parte non ultimata dell’interven-to è subordinata a nuova dichiarazione. L’interessato ècomunque tenuto a comunicare al Comune la data diultimazione dei lavori.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia delladichiarazione da cui risulta la data di ricevimento delladichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a cor-redo del progetto, l’attestazione del professionista abilita-to, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnicoabilitato rilascia un certificato di collaudo finale, chedeve essere trasmesso al Comune, con il quale si attestala conformità dell’opera al progetto presentato con ladichiarazione, nonché ricevuta dell’avvenuta presenta-zione della variazione catastale conseguente alle opererealizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hannocomportato modificazioni del classamento catastale.

9. Le Regioni e le Province autonome possonoestendere la soglia di applicazione della procedura dicui al comma 1 agli impianti di potenza nominale finoad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui,essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggi-stiche di competenza di amministrazioni diverse dalComune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto edelle opere connesse sono assoggettate all’autorizza-zione unica di cui all’articolo 5. Le Regioni e leProvince autonome stabiliscono altresì le modalità egli strumenti con i quali i Comuni trasmettono allestesse Regioni e Province autonome le informazionisui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità dicui all’articolo 16, comma 2. Con le medesime modali-tà di cui al presente comma, le Regioni e le Provinceautonome prevedono la corresponsione ai Comuni dioneri istruttori commisurati alla potenza dell’impianto.

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 43DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Note all’articolo 7:- Si riporta il testo dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva

2006/32/Ce relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/Cee):«3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di

assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione,risparmio e uso razionale dell’energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica cheprevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lostesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi dimanutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testounico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In talecaso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivemodificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.».

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, So.

- Si riporta il testo dell’articolo 6 e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

«Art. 6. (L) Attività edilizia libera(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio

1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi

incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanita-rie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori

esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca

di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli

interventi su impianti idraulici agrari;e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei

lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguentiinterventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interneo lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numerodelle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare dellanecessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice dipermeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamenteinterrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuoridella zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

10. I procedimenti pendenti alla data di entrata invigore del presente decreto legislativo sono regolatidalla previgente disciplina, ferma restando per il propo-nente la possibilità di optare per la procedura semplifi-cata di cui al presente articolo.

11. La comunicazione relativa alle attività in edili-zia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guidaadottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decre-to legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua adapplicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli im-pianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonomepossono estendere il regime della comunicazione dicui al precedente periodo ai progetti di impianti ali-mentati da fonti rinnovabili con potenza nominale finoa 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivo-

glia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva ladisciplina in materia di valutazione di impatto ambien-tale e di tutela delle risorse idriche.

Articolo 7Regimi di autorizzazione per la produzione di

energia termica da fonti rinnovabili1. Gli interventi di installazione di impianti solari

termici sono considerati attività ad edilizia libera esono realizzati, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, deldecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previacomunicazione, anche per via telematica, dell’iniziodei lavori da parte dell’interessato all’amministrazionecomunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguen-ti condizioni:

44 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmenteobbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i datiidentificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori,trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali,a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con ilcommittente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e airegolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, allapresentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), deldecreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e

2;b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di

trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal

medesimo comma.7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e

4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazioneè effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificatostesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periododel comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto atrenta giorni.».

«Art. 123. (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al

risparmio e all’uso razionale dell’energia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle normeurbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti glieffetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). L’installazione di impianti solari e di pompe dicalore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e neglispazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.».

- Il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, didistanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservatialle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o dellarevisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.

- Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all’articolo 5.

a) siano installati impianti aderenti o integrati neitetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lostesso orientamento della falda e i cui componenti nonmodificano la sagoma degli edifici stessi;

b) la superficie dell’impianto non sia superiore aquella del tetto su cui viene realizzato;

c) gli interventi non ricadano nel campo di applica-zione del codice dei beni culturali e del paesaggio, dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esuccessive modificazioni.

2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), edell’articolo 123, comma 1, del testo unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in materia di edili-zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione diimpianti solari termici sono realizzati previa comunica-zione secondo le modalità di cui al medesimo articolo6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condi-zioni:

a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti osu loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle paretiverticali esterne agli edifici;

b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zonaA), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici2 aprile 1968, n. 1444.

3. All’articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in mate-ria di edilizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 380 del 2001, sono soppresse le parole:«e termici, senza serbatoio di accumulo esterno».

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-co, da adottare, di concerto con il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare e con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, previaintesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entrotre mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa inopera degli impianti di produzione di calore da risorsageotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati alriscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sonoindividuati i casi in cui si applica la procedura abilitati-va semplificata di cui all’articolo 6.

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), e

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 45DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Nota all’articolo 9:- Si riporta il testo degli artt. 1, 3, 6, 8, 12 e 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante «Riassetto della

normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio2009, n. 99», come modificati dal presente decreto:

«Art. 1. Ambito di applicazione della legge e competenze1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare

territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblicointeresse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto.

2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, valgono le seguenti definizioni:a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 ˚C;b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 ˚C e

150 ˚C;c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 ˚C.3. Sono d’interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione

di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenzaerogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre diinteresse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.

3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cuiall’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed altaentalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermiconelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MWper ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono inogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW.

4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, oquelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambitodel titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale deireflui di 15 gradi centigradi.

5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall’articolo 10. Le stesse non sonosoggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all’articolo 826 del codice civile.

6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, edall’articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonioindisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale.

7. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni dicoltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiched’interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppoeconomico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l’istruttoria e per ilcontrollo sull’esercizio delle attività, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione generale per lerisorse minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all’articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n.6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato Unmig, nel caso dirisorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

dell’articolo 123, comma 1, del testo unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in materia di edili-zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione diimpianti di produzione di energia termica da fontirinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4,realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberiprivati annessi e destinati unicamente alla produzionedi acqua calda e di aria per l’utilizzo nei medesimiedifici, sono soggetti alla previa comunicazione secon-do le modalità di cui al medesimo articolo 6.

6. I procedimenti pendenti alla data di entrata invigore del presente decreto sono regolati dalla previ-gente disciplina, ferma restando per il proponente lapossibilità di optare per la procedura semplificata dicui al presente articolo.

7. L’installazione di pompe di calore da parte diinstallatori qualificati, destinate unicamente alla produ-zione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti enegli spazi liberi privati annessi, è considerata estensio-ne dell’impianto idrico-sanitario già in opera.

Articolo 8Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del

biometano1. Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei

trasporti, le regioni prevedono specifiche semplifica-zioni per il procedimento di autorizzazione alla realiz-zazione di nuovi impianti di distribuzione di metano edi adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribu-zione del metano.

2. Al fine di incentivare l’utilizzo del biometano neitrasporti, gli impianti di distribuzione di metano e lecondotte di allacciamento che li collegano alla reteesistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pub-blica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e diurgenza.

Articolo 9Disposizioni specifiche in materia di energia

geotermica1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,

sono apportate le seguenti modificazioni:

46 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

8. È esclusa dall’applicazione del presente provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali,intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni delpresente provvedimento non si applicano qualora il valore economico dei kWh termici recuperabili da detto fluido risulti inferiorea quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 equelle relative alla legislazione regionale di settore.

10. L’iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto difalde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate dall’autorità competente.».

«Art. 3. Assegnazione del permesso di ricerca1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dall’autorità competente ad operatori in possesso di adeguata

capacità tecnica ed economica, contestualmente all’approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito diun procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.

2. Nel caso l’autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca è rilasciato di concerto con ilMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata Cirm.

2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’autorità competente è il Ministerodello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisisconol’intesa con la regione interessata; all’atto del rilascio del permesso di ricerca, l’autorità competente stabilisce le condizioni e lemodalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito dellaricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambientee della tutela del territorio e del mare nonché di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è istituita un’apposita sezionedella Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78,con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata sezione della Cirm può avvalersi di esperti individuatidal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il personalein organico di Ispra, Enea, Cnr ed Università statali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza i permessi di ricerca già assentiti alla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo.

5. Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddoveprevista dalla normativa vigente.

6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al comma 7, l’autorità competente effettua una selezione in baseai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:

a) sull’interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;b) sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell’area richiesta;c) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici,

alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventualecomplementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti;

d) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degliimpatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché all’obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestataidonea garanzia finanziaria o assicurativa;

e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoroproposto e per il rispetto dei tempi programmati.

7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve ledomande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all’autorità competente nonoltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicitàdegli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficialedegli idrocarburi, di cui all’articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione. Alla denominazione delBollettino Ufficiale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole “e delle georisorse” (Buig).

a) all’articolo 1:1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppodi nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impattoambientale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interessenazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpiafinalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorionazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluidogeotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ecomunque con emissioni nulle, con potenza nominaleinstallata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale,per un impegno complessivo autorizzabile non superio-

re ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ognicaso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno dipotenza nominale non superiore a 5 MW»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fattosalvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono diinteresse locale le risorse geotermiche a media e bassaentalpia, o quelle economicamente utilizzabili per larealizzazione di un progetto geotermico, riferito all’in-sieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittima-zione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solofluido geotermico alla temperatura convenzionale deireflui di 15 gradi centigradi.»;

b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifica-

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 47DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

8. Il permesso può essere rilasciato anche in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblicaamministrazione e dei terzi. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubblicheamministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.

9. Qualora l’area richiesta interessi il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamenteacquisito il parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

10. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l’amministrazione militare.11. Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa

commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.».«Art. 6. Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale è rilasciata

dall’autorità competente, con provvedimento che comprende l’approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, aseguito dell’esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui allalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, leamministrazioni interessate e dell’esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dallanormativa vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, delpaesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di unafideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

3. Nel caso l’autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, la concessione per risorse geotermiche è rilasciatasentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cirm.

3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’autorità competente è il Ministerodello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisisconol’intesa con la Regione interessata.

4. La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità alle stesse condizioni di cui all’articolo 3, comma 5.5. Qualora l’area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le

regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell’area richiesta.6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su

aree già oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle possibiliinterferenze.

7. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall’assolvimento di ogni altro obbligo previsto dallalegislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.».

«Art. 8. Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell’esito positivo della ricerca1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 2, del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il

titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all’autorità competente.2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l’esclusione di

quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferiteesclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute all’autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazio-ne della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, incaso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.

3. Qualora la richiesta di concessione di cui al comma 2 non ricopra l’intera area dell’originario permesso di ricerca, altrioperatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o all’intera superficie restante.

4. La concessione può essere accordata per la durata di trenta anni.5. Per l’assegnazione della concessione di coltivazione in caso di concorrenza, l’autorità competente, acquisito l’esito positivo

della procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto, effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte inbase ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventivaponderazione:

a) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolareriguardo alla sostenibilità di lungo periodo;

b) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degliimpatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanziafinanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria;

c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoroproposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico,dimensioni dell’azienda, competenze tecniche specifiche.».

«Art. 12. Revoca della concessione per l’ampliamento del campo geotermico1. La concessione rilasciata per l’utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale può essere revocata qualora, a seguito

zioni:1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilotadi cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’autorità competen-te è il Ministero dello sviluppo economico, di concertocon il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare, che acquisiscono l’intesa con la regioneinteressata; all’atto del rilascio del permesso di ricer-

ca, l’autorità competente stabilisce le condizioni e lemodalità con le quali è fatto obbligo al concessionariodi procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici incaso di esito della ricerca conforme a quanto indicatonella richiesta di permesso di ricerca.»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Sonoconsiderate concorrenti le domande, riferite esclusiva-mente alla medesima area della prima domanda, fatte

48 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacità tecniche edeconomiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.

2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantità di risorse geotermiche equivalente aquella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennità sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata siaal valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del titolooriginario. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggettiterzi, di cui il presidente nominato dall’autorità competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operanosecondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

2-bis. La concessione rilasciata per l’utilizzazione di risorse geotermiche può essere revocata qualora risulti inattiva da almenodue anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all’articolo1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettri-che, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto al pagamento, inunica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dell’articolo 16.».

«Art. 16. Canoni e contributi1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere all’autorità competente il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni

chilometro quadrato di superficie compresa nell’area di permesso.2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere all’autorità competente un canone annuo anticipato di euro

650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell’area della concessione.3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla

regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui ai commi 1 e 2.4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresì

dovuti dai concessionari i seguenti contributi:a) 0,13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti già in

funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato,proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede diimpianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) 0,195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti infunzione dal 31 dicembre 1980, alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmenteall’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione.

5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenzainferiore a 3 MW.

5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all’articolo 1, comma 3-bis,non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto.

6. L’individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra glistessi è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di regionilimitrofe, la ripartizione dei contributi verrà effettuata d’intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decretodel Ministro dello sviluppo economico.

7. Con provvedimento dell’autorità competente, gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonché dei contributi di cui alcomma 4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell’indicedei prezzi al consumo indicata dall’Istat.

8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettricaprodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.

9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, vienedi norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed alrecupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degliimpianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale disviluppo.

10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera c) dell’articolo 33 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specificanorma regionale. Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti tra regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restanoquelli già in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite adimpianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024.

11. Ai comuni sede d’impianto di produzione di energia elettrica è inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolodi compensazione ambientale e territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile conanaloghi contributi previsti negli accordi di cui al precedente articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi secondo modalitàe procedure indicate nei citati accordi. Il contributo è adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale.

salve le domande relative agli impianti sperimentali dipotenza nominale non superiore a 5 MW, pervenuteall’autorità competente non oltre sessanta giorni dallapubblicazione della prima domanda nel Bollettino Uffi-ciale regionale o in altro strumento di pubblicità degliatti indicato dalla Regione stessa o, in caso di compe-tenza del Ministero dello sviluppo economico, nelBollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all’articolo

43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successivemodificazione. Alla denominazione del Bollettino Uffi-ciale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole“e delle georisorse” (Buig).»;

c) all’articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto ilseguente: «3-bis. Nel caso di sperimentazione di im-pianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’autori-tà competente è il Ministero dello sviluppo economi-

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 49DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Note all’articolo 11:- Per i riferimenti del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si veda nelle note all’articolo 7.- Si riporta il testo dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:«Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:a) (omissis)

co, di concerto con il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, che acquisiscono l’inte-sa con la Regione interessata.»;

d) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessionepuò essere richiesta, in concorrenza, da altri operatoricon l’esclusione di quelli relativi agli impianti sperimen-tali di cui all’articolo 1, comma 3-bis. Sono considerateconcorrenti le domande, riferite esclusivamente alla me-desima area della prima domanda, pervenute all’autoritàcompetente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazio-ne della prima domanda nel Bollettino ufficiale regiona-le o in altro strumento di pubblicità degli atti indicatodalla regione stessa o, in caso di competenza del Mini-stero dello sviluppo economico, nel Bollettino Ufficialedegli idrocarburi e delle georisorse.»;

e) all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto ilseguente: «2-bis. La concessione rilasciata per l’utiliz-zazione di risorse geotermiche può essere revocataqualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richie-sto il subentro nella concessione di coltivazione per larealizzazione di impianti sperimentali di cui all’artico-lo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti chedirettamente abbiano realizzato o stiano realizzandoaltre centrali geotermoelettriche, anche di tipo conven-zionale, con potenza nominale installata superiore ai 5MW. Il subentrante sarà tenuto al pagamento, in unicasoluzione, di un indennizzo equivalente al doppio delcanone annuo di cui al comma 2 dell’articolo 16.»;

f) all’articolo 16, dopo il comma 5, è aggiunto ilseguente: «5-bis. Limitatamente alla sperimentazionedi impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cuiall’articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contribu-ti di cui al precedente comma 4 per la produzione dienergia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto».

CAPO IIREGOLAMENTAZIONE TECNICA

Articolo 10Requisiti e specifiche tecniche

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, gli impianti alimentati da fontirinnovabili accedono agli incentivi statali a condizioneche rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cuiall’allegato 2. Sono fatte salve le diverse decorrenzeindicate nel medesimo allegato 2.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, e successivamente con frequenza

almeno biennale, Uni e Cei trasmettono al Ministerodello sviluppo economico e al Ministero dell’ambientee della tutela del territorio e del mare una rassegnadella vigente normativa tecnica europea, tra cui imarchi di qualità ecologica, le etichette energetiche egli altri sistemi di riferimento tecnico creati da organi-smi europei di normalizzazione, applicabili ai compo-nenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fontirinnovabili. La rassegna include informazioni sullenorme tecniche in elaborazione.

3. Sulla base della documentazione di cui al comma2, l’allegato 2 è periodicamente aggiornato con decre-to del Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare. La decorrenza dell’efficacia del decretoè stabilita tenendo conto dei tempi necessari all’ade-guamento alle norme tecniche con riguardo alle diver-se taglie di impianto e non può essere fissata prima diun anno dalla sua pubblicazione.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decre-to, per gli impianti solari fotovoltaici con modulicollocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incenti-vi statali è consentito a condizione che, in aggiunta airequisiti previsti dall’allegato 2:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non siasuperiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti almedesimo proprietario, gli impianti siano collocati aduna distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all’installazione degli impiantipiù del 10 per cento della superficie del terreno agrico-lo nella disponibilità del proponente.

5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano aiterreni abbandonati da almeno cinque anni.

6. Il comma 4 non si applica agli impianti solarifotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agrico-le che hanno conseguito il titolo abilitativo entro ladata di entrata in vigore del presente decreto o per iquali sia stata presentata richiesta per il conseguimen-to del titolo entro il 1˚ gennaio 2011, a condizione inogni caso che l’impianto entri in esercizio entro unanno dalla data di entrata in vigore del presente decre-to.

Articolo 11Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negliedifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti

sottoposti a ristrutturazioni rilevanti1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i

progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esisten-

50 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per laloro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centried i nuclei storici;».

- Si riporta il testo dell’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalpresente decreto:

«Art. 4. (L) Regolamenti edilizi comunali(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità

costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degliimmobili e delle pertinenze degli stessi.

1-bis. (abrogato)2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al

preventivo parere di tale organo consultivo.».- L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante «Regolamento di attuazione

dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia», reca:

«Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti».Note all’articolo 12:

- Per i riferimenti del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si veda nelle note all’articolo 7.- Per il testo dell’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si veda nelle note all’art. 11.- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce», è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, So.- Si riporta il testo dell’articolo 355 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:«Art. 355. Valorizzazione ambientale degli immobili militari1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimentodegli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o inlocazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunquetitolo in uso o in dotazione all’Esercito italiano, alla Marina militare, all’Aeronautica militare e all’Arma dei carabinieri, con la

ti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la coper-tura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffre-scamento secondo i principi minimi di integrazione ele decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone A deldecreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968,n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato 3 sonoridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possonostabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applica-no agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ea quelli specificamente individuati come tali neglistrumenti urbanistici, qualora il progettista evidenziche il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazioneincompatibile con il loro carattere o aspetto, con parti-colare riferimento ai caratteri storici e artistici.

3. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realiz-zati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cuiall’allegato 3 del presente decreto accedono agli incen-tivi statali previsti per la promozione delle fonti rinno-vabili, limitatamente alla quota eccedente quella neces-saria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i mede-simi impianti resta ferma la possibilità di accesso afondi di garanzia e di rotazione.

5. Sono abrogati:

a) l’articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presi-dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) l’articolo 4, commi 22 e 23, del decreto delPresidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

6. Nei piani di qualità dell’aria previsti dalla vigentenormativa, le regioni e le province autonome possonoprevedere che i valori di cui all’allegato 3 debbanoessere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo adimpieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combu-stione delle biomasse, qualora ciò risulti necessarioper assicurare il processo di raggiungimento e manteni-mento dei valori di qualità dell’aria relativi a materialeparticolato (Pm 10 e Pm 2,5) e ad idrocarburi policicli-ci aromatici (Ipa).

7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali ocomunali sono adeguati alle disposizioni del presentearticolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto. Decorso inutilmente il predettotermine, si applicano le disposizioni di cui al presentearticolo.

Articolo 12Misure di semplificazione

1. I progetti di edifici di nuova costruzione e diristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicuri-no una copertura dei consumi di calore, di elettricità eper il raffrescamento in misura superiore di almeno il30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori dicui all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 51DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell’energia, dellasicurezza e dell’affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell’offerta, nel quadro degli obiettivicomunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l’appartenenza al demanio dello Stato.

2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili individuati ai sensi dell’articolo 27, comma 13-ter, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successivemodificazioni, e dell’articolo 307, comma 2.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regioneinteressata, nel rispetto dei principi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all’articolo 17 del medesimo codice, esuccessive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All’accordo sono allegati unprogetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente inmateria di ambiente.

4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dellosviluppo economico, presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmen-te competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impattoambientale, se previste dalla normativa vigente.

5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l’acquisizione delleintese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavorisecondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche conriferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme lecompetenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all’accertamento della conformità delle opere alleprescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, seprevisto, è reso in base alla normativa vigente.

6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione,concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, può usufruire per l’energia elettrica prodotta da fontirinnovabili del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, dell’articolo 27,della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.».

- Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all’articolo 5.- Si riporta il testo dell’articolo 1-quinquies e 1-septies, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, recante «Misure urgenti in materia di energia»:«Art. 1-quinquies. Garanzie finanziarie ai fini dell’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all’autorizzazione di progetti di impianti di produzione di

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l’avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che nonconcludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l’istanza per l’autorizzazione di cuiall’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarieposte a carico del soggetto che richiede il rilascio dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.».

«2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi allapolitica di promozione delle energie rinnovabili e all’attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate aevitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificateentro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione giàassegnate.».

- Si riporta il testo dell’art. 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di leggesulle acque e impianti elettrici»:

«Art. 120. Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali,miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, lineetelegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall’amministrazione delle ferrovie dello Stato inservizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici oradio-telefonici di Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore adun chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare su monumenti pubblici oappoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell’autorità militare o appoggiarsi ad essa nonpossono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate. Per le modalità diesecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l’interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con lecompetenti autorità.».

- Per l’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si veda nelle note all’articolo 4.

titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 percento, fermo restando il rispetto delle norme in mate-ria di distanze minime tra edifici e distanze minime diprotezione del nastro stradale, nei casi previsti e disci-plinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte

salve le aree individuate come zona A dal decreto delMinistero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Iprogetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti alparere consultivo della commissione edilizia eventual-mente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4,

52 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Nota all’articolo 13:- Si riporta il testo degli artt. 1 e 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva

2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia», come modificati dal presente decreto:«Art. 1. Finalità1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine

di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire aconseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere lacompetitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

2. Il presente decreto disciplina in particolare:a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di

compravendita e locazione;d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;e) i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni

degli impianti;f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica

energetica del settore;g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica6 giugno 2001, n. 380.

2. I soggetti pubblici possono concedere a terzisuperfici di proprietà per la realizzazione di impiantidi produzione di energia elettrica da fonti rinnovabilinel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presentecomma si applicano anche ai siti militari e alle areemilitari in conformità con quanto previsto dall’articolo355 del codice dell’ordinamento militare, di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Mini-stro dello sviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e con il Ministro della semplificazione, pre-via intesa con la Conferenza unificata, di cui all’artico-lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siprovvede al riordino degli oneri economici e finanziarie delle diverse forme di garanzia richiesti per l’autoriz-zazione, la connessione, la costruzione, l’eserciziodegli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degliincentivi ai medesimi impianti. Il riordino è effettuatosulla base dei seguenti criteri:

a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diver-si oneri e garanzie al fine di evitare duplicazioni osovrapposizioni;

b) rendere proporzionato e razionale il sistema com-plessivo di oneri e garanzie;

c) rendere efficiente l’intero processo amministrati-vo ed accelerare la realizzazione degli impianti, corri-spondendo agli obiettivi di cui all’articolo 3 e, alcontempo, contrastando attività speculative nelle diver-se fasi di autorizzazione, connessione, costruzione,esercizio degli impianti e rilascio degli incentivi;

d) prevedere la possibilità di diversificare gli oneri ele garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendoconto dell’effetto scala;

e) coordinare gli oneri previsti dall’articolo 24, com-

ma 4, lettera b), per l’assegnazione degli incentivi,quelli previsti dall’articolo 1-quinquies del decreto-leg-ge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ai fini dell’autorizza-zione, e quelli a garanzia della connessione degli impian-ti disposti anche in attuazione dell’articolo 1-septies,comma 2, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2010;

f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o dienti locali, prevedere principi minimi generali cherestano validi fino all’emanazione di un’apposita nor-mativa regionale;

g) definire i casi in cui l’acquisizione del nulla ostaminerario, previsto dall’articolo 120 del testo unicodelle disposizioni di legge sulle acque e impiantielettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, può essere sostituito da dichiarazione del proget-tista circa l’insussistenza di interferenze con le attivitàminerarie, prevedendo la pubblicazione delle informa-zioni necessarie a tal fine da parte dalla competenteautorità di vigilanza mineraria ed eventualmente coin-volgendo le Regioni interessate;

h) definire, con riferimento all’obbligo di rimessa inpristino del sito di cui all’articolo 12 del decretolegislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le modalità e legaranzie da rispettare per assicurare il corretto smalti-mento dei componenti dell’impianto.

Articolo 13Certificazione energetica degli edifici

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituitadalla seguente:

«c) i criteri generali per la certificazione energeticadegli edifici e per il trasferimento delle relative infor-mazioni in sede di compravendita e locazione;»;

b) all’articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse leparole: «con riferimento al comma 4»;

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 53DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione,

predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;b) sorveglianza dell’attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni e di dati;c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del

mercato;d) promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l’informazione

degli utenti finali.».«Art. 6. Certificazione energetica degli edifici1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3,

comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazioneenergetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o del locatore:

a) a decorrere dal 1˚ luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolooneroso dell’intero immobile;

b) a decorrere dal 1˚ luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolooneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;

c) a decorrere dal 1˚ luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.1-ter. A decorrere dal 1˚ gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata,

conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, siacome sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delleprestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed illegittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazionecompetente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.

1-quater. A decorrere dal 1˚ luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o diclimatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere lapredisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi divigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell’appartamento interessato:a) su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura

dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell’allegato A.2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la

quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazioneenergetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate diattestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1˚gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato dicertificazione energetica.

3. Abrogato.4. Abrogato.5. L’attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci

anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energeticadell’edificio o dell’impianto.

6. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti anorma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio.L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per ilmiglioramento della predetta prestazione.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1.000 metri quadrati,l’attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dalMinistero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all’affissione dell’attestato dicertificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concertocon i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata,avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto neicommi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il Cncu, prevedendoanche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.».

c) all’articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti iseguenti:

«2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazio-ne di edifici o di singole unità immobiliari è inserita

apposita clausola con la quale l’acquirente o il condut-tore danno atto di aver ricevuto le informazioni e ladocumentazione in ordine alla certificazione energeti-ca degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione

54 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Note all’articolo 14:- Per l’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si veda nelle note all’articolo 4.- Si riporta il testo dell’articolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e

l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»:«Art. 27. (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell’ambito delle risorse disponibili, al Gestoredei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllateforniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.».Note all’articolo 15:

- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici»:

«Art. 4. Requisiti tecnico-professionali1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle

attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almenodue anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo1, comma 2, lettera d) è di un anno;

si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari giàdotate di attestato di certificazione energetica ai sensidei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolooneroso di edifici o di singole unità immobiliari, adecorrere dal 1˚ gennaio 2012 gli annunci commercialidi vendita riportano l’indice di prestazione energeticacontenuto nell’attestato di certificazione energetica.».

TITOLO IIIINFORMAZIONE E FORMAZIONE

Articolo 14Disposizioni in materia di informazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, il Gestore dei servizi energetici(Gse) realizza, aggiornandolo sulla base dell’evoluzio-ne normativa, in collaborazione con l’Enea per quantoriguarda le informazioni relative all’efficienza energe-tica, un portale informatico recante:

a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionaliper le fonti rinnovabili per la produzione di energiaelettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni emodalità di accesso;

b) informazioni sui benefici netti, sui costi e sull’ef-ficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemiper l’uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energe-tiche rinnovabili;

c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti inte-ressati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, diconsiderare adeguatamente la combinazione ottimale difonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficien-za e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamentoin sede di pianificazione, progettazione, costruzione eristrutturazione di aree industriali o residenziali;

d) informazioni riguardanti le buone pratiche adotta-te nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle

province per lo sviluppo delle energie rinnovabili eper promuovere il risparmio e l’efficienza energetica;

e) informazioni di sintesi in merito ai procedimentiautorizzativi adottati nelle regioni, nelle province auto-nome e nelle province per l’installazione degli impiantia fonti rinnovabili, anche a seguito di quanto previstonelle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, com-ma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Il Gse, con le modalità di cui all’articolo 27,comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, puòstipulare accordi con le autorità locali e regionali perelaborare programmi d’informazione, sensibilizzazio-ne, orientamento o formazione, al fine di informare icittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello svilup-po e dell’impiego di energia da fonti rinnovabili. Iprogrammi sono coordinati con quelli svolti in attua-zione del comma 1 e riportati nel portale informaticodi cui al medesimo comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-co sono stabilite le condizioni e le modalità con le qualii fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabiliabilitati alle attività di cui all’articolo 15, commi 4 e 6,rendono disponibili agli utenti finali informazioni suicosti e sulle prestazioni dei medesimi impianti.

Articolo 15Sistemi di qualificazione degli installatori

1. La qualifica professionale per l’attività di installa-zione e di manutenzione straordinaria di caldaie, cami-netti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici etermici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassaentalpia e di pompe di calore, è conseguita col posses-so dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternati-va, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dalcomma 2 del presente articolo.

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 55DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo diinserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per leattività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;».

- Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della faunaselvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»:

«4. Presso l’Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologiae la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnicidiplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, da un rappresentante delMinistro dell’ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell’Istituto nazionale di biologiadella selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organicadell’Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva conproprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sonodisposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l’assetto organizzativo e strutturaledell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l’ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo darealizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.».

- Il decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimento dellequalifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/Ce che adegua determinate direttive sulla libera circolazione dellepersone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania», è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, So.Note all’articolo 16:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi) è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

- Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione fraregioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabiliper raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro 2020 ed i successivi aggiornamenti propostidall’Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:

2. A decorrere dal 1˚ agosto 2013, i requisiti tecnicoprofessionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c)del regolamento di cui al decreto del Ministro dellosviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendo-no rispettati quando:

a) il titolo di formazione professionale è rilasciatonel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e deicriteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazionedegli installatori;

b) il previo periodo di formazione è effettuato secon-do le modalità individuate nell’allegato 4.

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e leProvince autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attiva-no un programma di formazione per gli installatori diimpianti a fonti rinnovabili o procedono al riconosci-mento di fornitori di formazione, dandone comunica-zione al Ministero dello sviluppo economico, al Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare.

4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri dicui all’allegato 4 e l’omogeneità a livello nazionale,ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autono-me non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l’Eneamette a disposizione programmi di formazione per ilrilascio dell’attestato di formazione. Le Regioni e leProvince autonome possono altresì stipulare accordicon l’Enea e con la scuola di specializzazione indiscipline ambientali, di cui all’articolo 7, comma 4,

della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successivemodificazioni, per il supporto nello svolgimento delleattività di cui al comma 3.

5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica derivanti dalle attività di formazionedi cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggettipartecipanti alle medesime attività.

6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciatada un altro Stato membro è effettuato sulla base diprincipi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell’allegato 4.

7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenticommi sono resi accessibili al pubblico per via infor-matica, a cura del soggetto che li rilascia.

TITOLO IVRETI ENERGETICHE

CAPO IRETE ELETTRICA

Articolo 16Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle

reti elettriche1. La costruzione e l’esercizio delle opere di cui

all’articolo 4, comma 4, sono autorizzati dalla Regionecompetente su istanza del gestore di rete, nella qualesono indicati anche i tempi previsti per l’entrata in

56 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell’attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;b) dell’introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi

nazionali concordati a livello comunitario;c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell’articolo 120 della

Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati.».Nota all’articolo 17:

- Si riporta il testo dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettri-cità»:

«Art. 14. Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana specifiche

direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti alimentatida fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

2. Le direttive di cui al comma 1:a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e

di rete per la connessione;b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l’espletamento di tutte le

fasi istruttorie necessarie per l’individuazione della soluzione definitiva di connessione;c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal

produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di dettiimpianti; per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il gestoredi rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;

e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per larealizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;

f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamentodelle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei beneficiche i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;

f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutivein caso di inerzia;

f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del26 giugno 2003, e dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione dellecontroversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, vincolanti frale parti;

f-quater) prevedono l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso incui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamentocongrui;

f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte leinfrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti perautoproduzione, con parziale cessione alla rete dell’energia elettrica prodotta;

f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associatiallo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazionedistribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici,comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili.

esercizio delle medesime opere. L’autorizzazione èrilasciata a seguito di un procedimento unico, al qualepartecipano tutte le amministrazioni interessate, svoltonel rispetto dei principi di semplificazione e con lemodalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni.

2. Le Regioni possono delegare alle Province ilrilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, qualorale opere di cui all’articolo 4, comma 4, nonché gliimpianti ai quali le medesime opere sono funzionali,ricadano interamente all’interno del territorio provin-ciale.

3. Le Regioni e, nei casi previsti al comma 2, leProvince delegate assicurano che i procedimenti di cuial comma 1 siano coordinati con i procedimenti diautorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, co-munque denominati, allo scopo di garantire il raggiun-

gimento degli obiettivi definiti in attuazione dell’arti-colo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

4. Il procedimento di cui al comma 1 si applicaanche alla costruzione di opere e infrastrutture dellarete di distribuzione, funzionali al miglior dispaccia-mento dell’energia prodotta da impianti già in eserci-zio.

Articolo 17Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di

trasmissione1. Terna Spa individua in una apposita sezione del

Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionalegli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, tenendoconto dei procedimenti di autorizzazione alla costruzio-ne e all’esercizio degli impianti in corso.

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 57DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

3. I gestori di rete hanno l’obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato dafonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l’accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, inconformità alla disciplina di cui al comma 1.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione deicosti di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quellaprodotta in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.».Nota all’articolo 19:

- Per l’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si veda nelle note all’articolo 17.

2. In una apposita sezione del Piano di sviluppodella rete di trasmissione nazionale Terna Spa indivi-dua gli interventi di potenziamento della rete cherisultano necessari per assicurare l’immissione e ilritiro integrale dell’energia prodotta dagli impianti afonte rinnovabile già in esercizio.

3. Le sezioni del Piano di sviluppo della rete ditrasmissione nazionale, di cui ai commi 1 e 2, possonoincludere sistemi di accumulo dell’energia elettricafinalizzati a facilitare il dispacciamento degli impiantinon programmabili.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provve-de alla regolamentazione di quanto previsto al comma3 e assicura che la remunerazione degli investimentiper la realizzazione e la gestione delle opere di cui aicommi 1, 2 e 3 tenga adeguatamente conto dell’effica-cia ai fini del ritiro dell’energia da fonti rinnovabili,della rapidità di esecuzione ed entrata in eserciziodelle medesime opere, anche con riferimento, in mododifferenziato, a ciascuna zona del mercato elettrico ealle diverse tecnologie di accumulo.

5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 deldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Articolo 18Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione

1. Ai distributori di energia elettrica che effettua-no interventi di ammodernamento secondo i concet-ti di smart grid spetta una maggiorazione dellaremunerazione del capitale investito per il serviziodi distribuzione, limitatamente ai predetti interventidi ammodernamento. I suddetti interventi consisto-no prioritariamente in sistemi per il controllo, laregolazione e la gestione dei carichi e delle unità diproduzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di autoelettriche.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provve-de alla definizione delle caratteristiche degli interventidi cui al comma 1 e assicura che il trattamento iviprevisto tenga conto dei seguenti criteri:

a) indicazioni delle Regioni territorialmente interes-sate agli interventi;

b) dimensione del progetto di investimento, in termi-ni di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio edeffetti sull’efficacia ai fini del ritiro integrale dell’ener-gia da generazione distribuita e fonti rinnovabili;

c) grado di innovazione del progetto, in termini di

capacità di aggregazione delle produzioni distribuitefinalizzata alla regolazione di tensione e all’uniformitàdel diagramma di produzione, di impiego di sistemiavanzati di comunicazione, controllo e gestione;

d) rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delleopere.

3. Le imprese distributrici di energia elettrica, fattisalvi gli atti di assenso dell’amministrazione conceden-te, rendono pubblico con periodicità annuale il pianodi sviluppo della loro rete, secondo modalità individua-te dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il pianodi sviluppo della rete di distribuzione, predisposto incoordinamento con Terna Spa e in coerenza con icontenuti del Piano di sviluppo della rete di trasmissio-ne nazionale, indica i principali interventi e la previsio-ne dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine difavorire lo sviluppo coordinato della rete e degli im-pianti di produzione.

Articolo 19Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica

e il gas in materia di accesso alle reti elettriche1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni

due anni, l’Autorità per l’energia elettrica e il gasaggiorna le direttive di cui all’articolo 14 del decretolegislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendol’obiettivo di assicurare l’integrazione delle fonti rinno-vabili nel sistema elettrico nella misura necessaria peril raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all’arti-colo 3.

2. Con la medesima periodicità di cui al comma 1,l’Autorità per l’energia elettrica e il gas effettuaun’analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamentogravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamen-to di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabi-li, valutando gli effetti delle disposizioni di cui alpresente Capo.

CAPO IIRETE DEL GAS NATURALE

Articolo 20Collegamento degli impianti di produzione di

biometano alla rete del gas naturale1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e ilgas emana specifiche direttive relativamente alle condi-

58 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Nota all’articolo 21:- Si riporta il testo dell’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante «Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonchéin materia di fiscalità d’impresa»:

«Art. 2-quater. Interventi nel settore agroenergetico1. A decorrere dal 1˚ gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie

non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionaleuna quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, nonché di combustibili sintetici purchésiano esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predettoobbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.».

zioni tecniche ed economiche per l’erogazione delservizio di connessione di impianti di produzione dibiometano alle reti del gas naturale i cui gestori hannoobbligo di connessione di terzi.

2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delleesigenze di sicurezza fisica e di funzionamento delsistema:

a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisicheminime del biometano, con particolare riguardo allaqualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessa-rie per l’immissione nella rete del gas naturale;

b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano,nella misura in cui il biometano possa essere iniettatoe trasportato nel sistema del gas naturale senza genera-re problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l’allaccia-mento non discriminatorio alla rete degli impianti diproduzione di biometano dovrà risultare coerente concriteri di fattibilità tecnici ed economici ed esserecompatibile con le norme tecniche e le esigenze disicurezza;

c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestoridi rete, degli standard tecnici per il collegamento allarete del gas naturale degli impianti di produzione dibiometano;

d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per ladeterminazione dei costi per l’espletamento di tutte lefasi istruttorie necessarie per l’individuazione e larealizzazione della soluzione definitiva di allacciamen-to;

e) sottopongono a termini perentori le attività postea carico dei gestori di rete, individuando sanzioni eprocedure sostitutive in caso di inerzia;

f) stabiliscono i casi e le regole per consentire alsoggetto che richiede l’allacciamento di realizzare inproprio gli impianti necessari per l’allacciamento, indi-viduando altresì i provvedimenti che il gestore dellarete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnicidi detti impianti;

g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestoridi rete, delle condizioni tecniche ed economiche neces-sarie per la realizzazione delle eventuali opere diadeguamento delle infrastrutture di rete per l’allaccia-mento di nuovi impianti;

h) prevedono procedure di risoluzione delle contro-versie insorte fra produttori e gestori di rete con

decisioni, adottate dalla stessa Autorità per l’energiaelettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

i) stabiliscono le misure necessarie affinché l’impo-sizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico delsoggetto che immette in rete il biometano non penaliz-zi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometa-no.

Articolo 21Incentivazione del biometano immesso nella rete del

gas naturale1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale

alle condizioni e secondo le modalità di cui all’artico-lo 20 è incentivato, su richiesta del produttore, secon-do una delle seguenti modalità:

a) mediante il rilascio degli incentivi per la produ-zione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel casoin cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispettodelle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gasnaturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendi-mento;

b) mediante il rilascio di certificati di immissione inconsumo ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cuiall’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifi-cazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e,nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccag-gio, usato per i trasporti;

c) mediante l’erogazione di uno specifico incentivodi durata e valore definiti con il decreto di cui alcomma 2, qualora sia immesso nella rete del gasnaturale. L’Autorità per l’energia elettrica e il gasdefinisce le modalità con le quali le risorse per l’eroga-zione dell’incentivo di cui alla presente lettera trovanocopertura a valere sul gettito delle componenti delletariffe del gas naturale.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-co, da adottare, di concerto con il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare e con ilMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali,entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presentedecreto legislativo, sono stabilite le direttive per l’at-tuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvoquanto previsto all’articolo 33, comma 5.

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 59DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Nota all’articolo 22:- Si riporta il testo all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:«7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,

fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.».

CAPO IIIRETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

Articolo 22Sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento

e il teleraffrescamento1. Le infrastrutture destinate all’installazione di reti

di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per ilriscaldamento e il raffrescamento sono assimilate adogni effetto, esclusa la disciplina dell’imposta sulvalore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primariadi cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presi-dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casie alle condizioni definite con il decreto di cui alcomma 5.

2. In sede di pianificazione e progettazione, anchefinalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, indu-striali o commerciali, nonché di strade, fognature, retiidriche, reti di distribuzione dell’energia elettrica e delgas e reti per le telecomunicazioni, i Comuni verifica-no la disponibilità di soggetti terzi a integrare apparec-chiature e sistemi di produzione e utilizzo di energiada fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento eteleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rin-novabili.

3. Al fine di valorizzare le ricadute dell’azione dipianificazione e verifica di cui al comma 2, i Comunicon popolazione superiore a 50.000 abitanti definisco-no, in coordinamento con le Province e in coerenzacon i Piani energetici regionali, specifici Piani disviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamen-to volti a incrementare l’utilizzo dell’energia prodottaanche da fonti rinnovabili. I Comuni con popolazioneinferiore a 50.000 abitanti possono definire i Piani dicui al periodo precedente, anche in forma associata,avvalendosi dell’azione di coordinamento esercitatadalle Province.

4. È istituito presso la Cassa conguaglio per ilsettore elettrico un fondo di garanzia a sostegno dellarealizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentatoda un corrispettivo applicato al consumo di gas meta-no, pari a 0,05 c€/Sm3,posto a carico dei clienti finali.L’Autorità per l’energia elettrica e il gas disciplina lemodalità di applicazione e raccolta del suddetto corri-spettivo.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-co, di concerto con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e con il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali, previa intesacon la Conferenza unificata, sono definite le modalità

di gestione e accesso del fondo di cui al comma 4,nonché le modalità per l’attuazione di quanto previstoai commi 1 e 2, tenendo conto:

a) della disponibilità di biomasse agroforestali nellediverse regioni, ovvero nelle diverse sub-aree o bacini,ove individuati dalla pianificazione regionale o sub-re-gionale;

b) delle previsioni dei piani regionali per il tratta-mento dei rifiuti e in particolare degli impianti divalorizzazione energetica a valle della riduzione, delriuso e della raccolta differenziata, nel rispetto dellagerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;

c) della disponibilità di biomasse di scarto in distret-ti agricoli e industriali;

d) della fattibilità tecnica ed economica di reti ditrasporto di calore geotermico;

e) della presenza di impianti e progetti di impiantioperanti o operabili in cogenerazione;

f) della distanza dei territori da reti di teleriscalda-mento esistenti.

TITOLO VREGIMI DI SOSTEGNO

CAPO IPRINCIPI GENERALI

Articolo 23Principi generali

1. Il presente Titolo ridefinisce la disciplina deiregimi di sostegno applicati all’energia prodotta dafonti rinnovabili e all’efficienza energetica attraversoil riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi diincentivazione. La nuova disciplina stabilisce un qua-dro generale volto alla promozione della produzione dienergia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energeti-ca in misura adeguata al raggiungimento degli obietti-vi di cui all’articolo 3, attraverso la predisposizione dicriteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’effi-cienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo deisistemi di incentivazione, perseguendo nel contempol’armonizzazione con altri strumenti di analoga finali-tà e la riduzione degli oneri di sostegno specifici incapo ai consumatori.

2. Costituiscono ulteriori principi generali dell’inter-vento di riordino e di potenziamento dei sistemi diincentivazioni la gradualità di intervento a salvaguar-dia degli investimenti effettuati e la proporzionalitàagli obiettivi, nonché la flessibilità della struttura deiregimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccani-

60 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Note all’articolo 24:- Si riporta il testo all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo

2006, n. 81 recante «Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalitàd’impresa»:

«Art. 2. Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo-saccarifero è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politicheagricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle attivitàproduttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio nonché da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sonosvolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.

2. Il Comitato di cui al comma 1:a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la

riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse

problematiche sociali;c) formula direttive per l’approvazione dei progetti di riconversione.3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cesserà la produzione dizucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell’occupazione nel territorio oggetto dell’intervento,sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi delsupporto tecnico dell’Istituto sviluppo agroalimentare Spa (Isa).

4. Abrogato.4-bis. All’Agea è attribuita, per l’anno 2006, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare

l’erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolo-saccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonché adassicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell’organizzazionecomune di mercato dello zucchero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2006 dell’autoriz-zazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle De F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivantidalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.

5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio spettante all’Italia a partire dall’anno 2007 nell’ambitodell’organizzazione comune di mercato dello zucchero è attribuita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Icriteri da determinare ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddettagarantendo l’unitarietà della quota stessa e la priorità per l’ubicazione dell’impianto nelle regioni dell’obiettivo convergenza.».

- Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all’articolo 5.- Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva

2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettri-cità»:

«Art. 7. Disposizioni specifiche per il solare

smi del mercato e dell’evoluzione delle tecnologiedelle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per laproduzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasifonte normativa previsti, i soggetti per i quali leautorità e gli enti competenti abbiano accertato che, inrelazione alla richiesta di qualifica degli impianti o dierogazione degli incentivi, hanno fornito dati o docu-menti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazionifalse o mendaci. Fermo restando il recupero dellesomme indebitamente percepite, la condizione ostativaalla percezione degli incentivi ha durata di dieci annidalla data dell’accertamento e si applica alla personafisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonchéai seguenti soggetti:

a) il legale rappresentante che ha sottoscritto larichiesta;

b) il soggetto responsabile dell’impianto;c) il direttore tecnico;d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;

e) i soci accomandatari, se si tratta di società inaccomandita semplice;

f) gli amministratori con potere di rappresentanza,se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

4. Dal presente titolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

CAPO IIREGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Articolo 24Meccanismi di incentivazione

1. La produzione di energia elettrica da impiantialimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopoil 31 dicembre 2012 è incentivata tramite gli strumentie sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e deicriteri specifici di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardiadelle produzioni non incentivate è effettuata con glistrumenti di cui al comma 8.

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 61DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sonodefiniti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.

2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell’incentivazione;b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell’incentivazione con altri incentivi;d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell’entità dell’incentivazione. Per l’elettricità prodotta mediante conversione

fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire unaequa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l’incentivazione;g) possono prevedere l’utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall’articolo 11, comma 3, secondo periodo

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».- Si riporta il testo dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva

2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettri-cità»:

«Art. 13. Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico1. Fermo restando l’obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all’articolo 3,

comma 3, e all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l’energia elettrica prodotta da impiantialimentati da fonti rinnovabili è immessa nel sistema elettrico con le modalità indicate ai successivi commi.

2. Per quanto concerne l’energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fontirinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 edi quella ceduta al Gestore della rete nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell’Autorità per l’energiaelettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1e 4 della medesima deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delleregole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.

3. Per quanto concerne l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA,nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotriceed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore dellarete nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990,n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n.108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essaè ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l’impianto è collegato. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gasdetermina le modalità per il ritiro dell’energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche dimercato.

4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 vieneceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l’energia elettrica di cui al comma 3 è ritirata dal gestore di rete cuil’impianto è collegato, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con riferimento a condizionieconomiche di mercato.».

2. La produzione di energia elettrica dagli impiantidi cui al comma 1 è incentivata sulla base dei seguenticriteri generali:

a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equaremunerazione dei costi di investimento ed esercizio;

b) il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vitamedia utile convenzionale delle specifiche tipologie diimpianto e decorre dalla data di entrata in eserciziodello stesso;

c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo didiritto e può tener conto del valore economico del-l’energia prodotta;

d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti didiritto privato fra il Gse e il soggetto responsabiledell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definitodall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro tremesi dalla data di entrata in vigore del primo deidecreti di cui al comma 5;

e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del

presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l’incen-tivo è attribuito esclusivamente alla produzione danuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito diintegrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limita-tamente alla producibilità aggiuntiva, e da centraliibride, limitatamente alla quota di energia prodotta dafonti rinnovabili;

f) l’incentivo assegnato all’energia prodotta da im-pianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti adalta concentrazione (400 soli) e tiene conto del mag-gior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizza-ta;

g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’in-centivo tiene conto della tracciabilità e della provenien-za della materia prima, nonché dell’esigenza di destina-re prioritariamente:

i) le biomasse legnose trattate per via esclusiva-mente meccanica all’utilizzo termico;

ii) i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i traspor-

62 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

ti;iii) il biometano all’immissione nella rete del gas

naturale e all’utilizzo nei trasporti;h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in

aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l’incentivo èfinalizzato a promuovere:

i) l’uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, dibiogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delleattività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, diallevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltiva-zioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse ebioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contrattiquadri e da intese di filiera;

ii) la realizzazione di impianti operanti in cogene-razione;

iii) la realizzazione e l’esercizio, da parte diimprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomas-se e biogas asserviti alle attività agricole, in particolaredi micro e minicogenerazione, nel rispetto della disci-plina comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenutoconto di quanto previsto all’articolo 23, comma 1;

i) l’incentivo è altresì attribuito, per contingenti dipotenza, alla produzione da impianti oggetto di inter-venti di rifacimento totale o parziale, nel rispetto deiseguenti criteri:

i) l’intervento è eseguito su impianti che siano inesercizio da un periodo pari almeno ai due terzi dellavita utile convenzionale dell’impianto;

ii) l’incentivo massimo riconoscibile non puòessere superiore, per gli interventi di rifacimento par-ziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento totale,al 50% dell’incentivo spettante per le produzioni daimpianti nuovi; nel caso degli impianti alimentati abiomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazio-ne biodegradabile dei rifiuti, l’incentivo massimo rico-noscibile non può essere superiore, per gli interventi dirifacimento parziale, all’80% e, per gli interventi dirifacimento totale, al 90% dell’incentivo spettante perle produzioni da impianti nuovi;

iii) l’incentivo in ogni caso non si applica alleopere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuateper adeguare l’impianto a prescrizioni di legge;

iv) l’incentivo non si applica alle produzioni daimpianti che beneficiano di incentivi già attribuiti alladata di entrata in vigore del presente decreto o attribui-ti ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo peril quale è erogato l’incentivo in godimento.

3. La produzione di energia elettrica da impianti dipotenza nominale fino a un valore differenziato sullabase delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabi-li, comunque non inferiore a 5 MW elettrici, nonchédagli impianti previsti dai progetti di riconversione delsettore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitatointerministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un

incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:a) l’incentivo è diversificato per fonte e per scaglio-

ni di potenza, al fine di commisurarlo ai costi specificidegli impianti, tenendo conto delle economie di scala;

b) l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alladata di entrata in esercizio sulla base del comma 5.

4. La produzione di energia elettrica da impianti dipotenza nominale superiore ai valori minimi stabilitiper l’accesso ai meccanismi di cui al comma 3 hadiritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribassogestite dal Gse. Le procedure d’asta sono disciplinatesulla base dei seguenti criteri:

a) gli incentivi a base d’asta tengono conto deicriteri generali indicati al comma 2 e del valore degliincentivi, stabiliti ai fini dell’applicazione del comma3, relativi all’ultimo scaglione di potenza, delle specifi-che caratteristiche delle diverse tipologie di impianto edelle economie di scala delle diverse tecnologie;

b) le aste hanno luogo con frequenza periodica eprevedono, tra l’altro, requisiti minimi dei progetti e disolidità finanziaria dei soggetti partecipanti, e meccani-smi a garanzia della realizzazione degli impianti auto-rizzati, anche mediante fissazione di termini per l’en-trata in esercizio;

c) le procedure d’asta sono riferite a un contingentedi potenza da installare per ciascuna fonte o tipologiadi impianto;

d) l’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sul-la base dell’asta al ribasso;

e) le procedure d’asta prevedono un valore minimodell’incentivo comunque riconosciuto dal Gse, deter-minato tenendo conto delle esigenze di rientro degliinvestimenti effettuati.

5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economi-co di concerto con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e, per i profili dicompetenza, con il Ministro delle politiche agricole eforestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e ilgas e la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono defini-te le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentiva-zione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteridi cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplina-no, in particolare:

a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gliimpianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1˚gennaio 2013 e gli incentivi a base d’asta in applicazio-ne del comma 4, ferme restando le diverse decorrenzefissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall’artico-lo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecno-logia, degli impianti sottoposti alle procedure d’asta;

b) le modalità con cui il Gse seleziona i soggettiaventi diritto agli incentivi attraverso le procedured’asta;

c) le modalità per la transizione dal vecchio al

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 63DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Note all’articolo 25:- Si riporta il testo dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva

96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica):«Art. 11. Energia elettrica da fonti rinnovabili1. Al fine di incentivare l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride

carbonica e l’utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall’anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degliimpianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nel

nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare,sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruiredei certificati verdi per gli anni successivi al 2015,anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili,è commutato nel diritto ad accedere, per il residuoperiodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivoricadente nella tipologia di cui al comma 3, in mododa garantire la redditività degli investimenti effettuati;

d) le modalità di calcolo e di applicazione degliincentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabi-li in centrali ibride;

e) le modalità con le quali è modificato il meccani-smo dello scambio sul posto per gli impianti, anche inesercizio, che accedono a tale servizio, al fine disemplificarne la fruizione;

f) le modalità di aggiornamento degli incentivi dicui al comma 3 e degli incentivi a base d’asta di cui alcomma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

i) la revisione è effettuata, per la prima volta,decorsi due anni dalla data di entrata in vigore delprovvedimento di cui alla lettera a) e, successivamen-te, ogni tre anni;

ii) i nuovi valori riferiti agli impianti di cui alcomma 3 si applicano agli impianti che entrano inesercizio decorso un anno dalla data di entrata invigore del decreto di determinazione dei nuovi valori;

iii) possono essere introdotti obiettivi di potenzada installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto,in coerenza con la progressione temporale di cui all’ar-ticolo 3, comma 3;

iv) possono essere riviste le percentuali di cumu-labilità di cui all’articolo 26;

g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dellediverse tipologie di impianto, al fine di aumentarel’efficienza complessiva del sistema di incentivazione;

h) le condizioni in presenza delle quali, in seguitoad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinno-vabili non programmabili volti a renderne programma-bile la produzione ovvero a migliorare la prevedibilitàdelle immissioni in rete, può essere riconosciuto unincremento degli incentivi di cui al presente articolo.Con il medesimo provvedimento può essere individua-ta la data a decorrere dalla quale i nuovi impiantiaccedono agli incentivi di cui al presente articoloesclusivamente se dotati di tale configurazione. Taledata non può essere antecedente al 1˚ gennaio 2018;

i) fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma

3, ulteriori requisiti soggettivi per l’accesso agli incen-tivi.

6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro seimesi dalla data di entrata in vigore del presente decre-to.

7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definiscele modalità con le quali le risorse per l’erogazionedegli incentivi di cui al presente articolo e all’articolo25, comma 4, trovano copertura nel gettito della com-ponente A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

8. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 13del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 inmateria di partecipazione al mercato elettrico dell’ener-gia prodotta da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre2012, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dellosviluppo economico, l’Autorità per l’energia elettricae il gas provvede a definire prezzi minimi garantiti,ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla parteci-pazione al mercato elettrico, per la produzione daimpianti a fonti rinnovabili che continuano ad essereeserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazio-ne al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo3, la salvaguardia della produzione non è assicuratadalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo,gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico ele conseguenti deliberazioni dell’Autorità per l’ener-gia elettrica e il gas mirano ad assicurare l’esercizioeconomicamente conveniente degli impianti, con parti-colare riguardo agli impianti alimentati da biomasse,biogas e bioliquidi, fermo restando, per questi ultimi,il requisito della sostenibilità.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-co, di concerto con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, sono definiti specificiincentivi per la produzione di energia da fonti rinnova-bili mediante impianti che facciano ricorso a tecnolo-gie avanzate e non ancora pienamente commerciali,compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5MW alimentati da fluidi geotermici a media ed altaentalpia.

Articolo 25Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. La produzione di energia elettrica da impiantialimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizioentro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i meccani-smi vigenti alla data di entrata in vigore del presentedecreto, con i correttivi di cui ai commi successivi.

64 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio oripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione,degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell’energia elettrica prodotta da impiantidi gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l’uso della quale fonte è altresì esentato dall’imposta diconsumo e dall’accisa di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilitanel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.».

- Si riporta il testo dell’articolo 2, commi 145, 147, 148, 149 e 149-bis della legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente leggee di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificativerdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonteutilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazionevigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadrooppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizionieconomiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui alpresente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruitàdella remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.».

«147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, deldecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici(Gse) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta dienergia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegataalla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento eforestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal Gse ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento,fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettricadefinito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essereaggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai finidell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno dienergia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il Gse, surichiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligodella quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari alprezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (Gme) e trasmessoal Gse entro il 31 gennaio di ogni anno.

149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuoverele fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l’attuazionedella direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanareentro il 31 dicembre 2010, si assicura che l’importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del Gse, dei certificati verdi di cui alcomma 149, a decorrere dalle competenze dell’anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze

2. L’energia elettrica importata a partire dal 1˚gennaio 2012 non è soggetta all’obbligo di cui all’arti-colo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui concorra alraggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’arti-colo 3.

3. A partire dal 2013, la quota d’obbligo di cuiall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16marzo 1999, n. 79, si riduce linearmente in ciascunodegli anni successivi, a partire dal valore assunto perl’anno 2012 in base alla normativa vigente, fino adannullarsi per l’anno 2015.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ilGse ritira annualmente i certificati verdi rilasciati perle produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari peril rispetto della quota d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei

predetti certificati è pari al 78 per cento del prezzo dicui al citato comma 148. Il Gse ritira altresì i certifica-ti verdi, rilasciati per le produzioni di cui ai medesimianni, relativi agli impianti di cogenerazione abbinati ateleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 3, lette-ra a), del decreto del Ministro delle attività produttivedel 24 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento ordi-nario della Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n.265. Il prezzo di ritiro dei certificati di cui al preceden-te periodo è pari al prezzo medio di mercato registratonel 2010. Conseguentemente, a decorrere dalla data dientrata in vigore del presente decreto, sono abrogati icommi 149 e 149-bis dell’articolo 2 della legge 24dicembre 2007, n. 244.

5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cuialla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicem-bre 2007, n. 244 i residui di macellazione, nonché isottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 65DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

dell’anno 2010, prevedendo che almeno l’80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdiin eccesso.».

- Si riporta il testo della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244:

- Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 382-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:«382-quater. A partire dall’anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell’obbligo di cui all’articolo

11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal Gestoredel sistema elettrico (Gse) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energiaelettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell’anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essereaggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole

forestali, non sono considerati liquidi anche qualorasubiscano, nel sito di produzione dei medesimi residuie sottoprodotti o dell’impianto di conversione in ener-gia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazio-ne meccanica.

6. Le tariffe fisse omnicomprensive previste dall’arti-colo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n.244 restano costanti per l’intero periodo di diritto erestano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3 allegataalla medesima legge per tutti gli impianti che entranoin esercizio entro il 31 dicembre 2012.

7. I fattori moltiplicativi di cui all’articolo 2, comma147, della legge24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo1, comma 382-quater, della legge 27 dicembre 2006, n.296, restano costanti per l’intero periodo di diritto erestano fermi ai valori stabiliti dalle predette norme pertutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31dicembre 2012.

8. Il valore di riferimento di cui all’articolo 2, com-ma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 restafermo al valore fissato dalla predetta norma per tutti gliimpianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre2012.

9. Le disposizioni del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applica-no alla produzione di energia elettrica da impiantisolari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31maggio 2011.

10. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexiesdel decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,l’incentivazione della produzione di energia elettricada impianti solari fotovoltaici che entrino in eserciziosuccessivamente al termine di cui al comma 9 è discipli-nata con decreto del Ministro dello sviluppo economi-co, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambien-te e della tutela del mare, sentita la Conferenza unifica-ta di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base deiseguenti principi:

a) determinazione di un limite annuale di potenzaelettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che pos-sono ottenere le tariffe incentivanti;

b) determinazione delle tariffe incentivanti tenutoconto della riduzione dei costi delle tecnologie e deicosti di impianto e degli incentivi applicati negli Statimembri dell’Unione europea;

«Tabella 3

(Articolo 2, comma 145)

Fonte Entità della tariffa(euro cent/kWh)

1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30

2 Solare ** **

3 Geotermica 20

4 Moto ondoso e maremotrice 34

5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 22

6Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso ilsistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (Ce) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio2009

28

[7] [Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *] [*]

8Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetalipuri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (Ce) n. 73/2009del Consiglio, del 19 gennaio 2009

18

* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogasderivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degliarticoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

66 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.».- Si riporta il testo dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

marzo 2010, n. 41, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isolemaggiori»:

«Art. 2-sexies. Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversionefotovoltaica della fonte solare

1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criterie modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico,abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizielettrici-Gse Spa, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettivaconclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e ilGse Spa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazio-ni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione.».

- Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all’articolo 5.- Per l’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si veda nelle note all’articolo 24.- L’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, abrogato dal presente decreto, a decorrere dal 1˚ gennaio 2013

reca:«Art. 7. Disposizioni specifiche per il solare».

Nota all’articolo 26:- Si riportano gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati

agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38»:«Art. 9. Intesa di filiera1. L’intesa di filiera ha lo scopo di favorire l’integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari,

tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L’intesa può definire:a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;b) azioni per un migliore coordinamento dell’immissione dei prodotti sul mercato;c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione,

allevamento e fornitura;d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;

c) previsione di tariffe incentivanti e di quote diffe-renziate sulla base della natura dell’area di sedime;

d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 deldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quantocompatibili con il presente comma.

11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodottitenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 24, com-ma 5, lettera c), sono abrogati:

a) a decorrere dal 1˚ gennaio 2012, il comma 3dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre2003, n. 387 del 2003;

b) a decorrere dal 1˚ gennaio 2013:1) i commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera

a), dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244;

2) il comma 4-bis dell’articolo 3 del decreto-leg-ge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

3) l’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre2003, n. 387;

c) a decorrere dal 1˚ gennaio 2016:1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;2) l’articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del

2003, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 1,che è abrogato dalla data di entrata in vigore delpresente decreto;

3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quin-

quies, 382-sexies, 382-septies, 383 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296;

4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell’articolo 2della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Gli incentivi alla produzione di energia elettricada fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quin-quies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e al comma 145 dell’articolo 2 della legge 24dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impiantia biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti inconnessione con aziende agricole, agro-alimentari, diallevamento e forestali, entrati in esercizio commercia-le prima del 1˚ gennaio 2008. Il periodo residuo degliincentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incenti-vi il tempo intercorso tra la data di entrata in eserciziocommerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre2007.

Articolo 26Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui all’articolo 24 non sono cumu-labili con altri incentivi pubblici comunque denomina-ti, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Il diritto agli incentivi di cui all’articolo 24,comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relativemodalità applicative:

a) con l’accesso a fondi di garanzia e fondi dirotazione;

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 67DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per

l’orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;g) metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.2. L’intesa di filiera è stipulata nell’ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione,del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionaledell’economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore diappartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese difiliera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all’articolo 12 deldecreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazioneprevisionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualitàche abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione chene verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto delMinistro delle politiche agricole e forestali.».

«Art. 10. Contratti quadro1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all’articolo 2,

comma 1, del regolamento (Cee) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici dicui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:

a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere,sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela

dell’ambiente;d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall’articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea;e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all’evoluzione del mercato.2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei

contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale alvolume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.».

b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 percento del costo dell’investimento, nel caso di impianti dipotenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 percento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impiantidi potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto allalettera c); per i soli impianti fotovoltaici realizzati suscuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e gradoed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero ilsoggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché sustrutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che sianosedi amministrative di proprietà di regioni, provinceautonome o enti locali, la soglia di cumulabilità è stabili-ta fino al 60 per cento del costo di investimento;

c) per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti inconnessione con aziende agricole, agro-alimentari, diallevamento e forestali, alimentati da biogas, biomassee bioliquidi sostenibili, a decorrere dall’entrata in eser-cizio commerciale, con altri incentivi pubblici noneccedenti il 40% del costo dell’investimento;

d) per gli impianti di cui all’articolo 24, commi 3 e 4,con la fruizione della detassazione dal reddito di impre-sa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;

e) per gli impianti cogenerativi e trigenerativi ali-mentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogasderivanti da prodotti agricoli, di allevamento e foresta-

li, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito diintese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrreenergia elettrica, a decorrere dall’entrata in eserciziocommerciale, con altri incentivi pubblici non ecceden-ti il 40% del costo dell’investimento.

3. Il primo periodo del comma 152 dell’articolo 2della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nelcaso di fruizione della detassazione dal reddito di impre-sa degli investimenti in macchinari e apparecchiature edi accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia.

CAPO IIIREGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA

DA FONTI RINNOVABILI E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 27Regimi di sostegno

1. Le misure e gli interventi di incremento dell’effi-cienza energetica e di produzione di energia termicada fonti rinnovabili sono incentivati:

a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gasnaturale per gli interventi di piccole dimensioni di cuiall’articolo 28 alle condizioni e secondo le modalitàivi previste;

68 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Note all’articolo 28:- Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all’articolo 5.- L’art. 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, abrogato dal presente decreto, recava:«Art. 9. Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi».

Note all’articolo 29:- Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:«Art. 7. Certificati bianchi1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del Ministro dello

b) mediante il rilascio dei certificati bianchi per gliinterventi che non ricadono fra quelli di cui alla letteraa), alle condizioni e secondo le modalità previstedall’articolo 29.

Articolo 28Contributi per la produzione di energia termica da

fonti rinnovabili e per interventi di efficienzaenergetica di piccole dimensioni

1. Gli interventi di produzione di energia termica dafonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energe-tica di piccole dimensioni, realizzati in data successivaal 31 dicembre 2011, sono incentivati sulla base deiseguenti criteri generali:

a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equaremunerazione dei costi di investimento ed esercizioed è commisurato alla produzione di energia termicada fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici gene-rati dagli interventi;

b) il periodo di diritto all’incentivo non può esseresuperiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusio-ne dell’intervento;

c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo didiritto e può tener conto del valore economico del-l’energia prodotta o risparmiata;

d) l’incentivo può essere assegnato esclusivamenteagli interventi che non accedono ad altri incentivistatali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazio-ne e i contributi in conto interesse;

e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti didiritto privato fra il Gse e il soggetto responsabiledell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definitodall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro tremesi dalla data di entrata in vigore del primo deidecreti di cui al comma 2.

2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economi-co, di concerto con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e, per i profili di compe-tenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali,previa intesa con Conferenza unificata, di cui all’artico-lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonofissate le modalità per l’attuazione di quanto disposto alpresente articolo e per l’avvio dei nuovi meccanismi diincentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:

a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri di cuial comma 1, in relazione a ciascun intervento, tenendoconto dell’effetto scala;

b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degliimpianti e degli interventi;

c) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazio-ne, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziati-ve avviate;

d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a caricodel soggetto beneficiario;

e) le modalità con le quali il Gse provvede aderogare gli incentivi;

f) le condizioni di cumulabilità con altri incentivipubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1,lettera d);

g) le modalità di aggiornamento degli incentivi, nelrispetto dei seguenti criteri:

i) la revisione è effettuata, per la prima volta,decorsi due anni dalla data di entrata in vigore delprovvedimento di cui al presente comma e, successiva-mente, ogni tre anni;

ii) i nuovi valori si applicano agli interventirealizzati decorso un anno dalla data di entrata invigore del decreto di determinazione dei nuovi valori.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro seimesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definiscele modalità con le quali le risorse per l’erogazionedegli incentivi di cui al presente articolo trovano coper-tura a valere sul gettito delle componenti delle tariffedel gas naturale.

5. I commi 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto legislati-vo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a decorreredalla data di entrata in vigore del decreto attuativo delcomma 2, lettera f), del presente articolo. Fino altermine di cui al periodo precedente, gli strumenti diincentivazione di cui al comma 3 dell’articolo 6 deldecreto legislativo n. 115 del 2008 possono esserecumulati anche con fondi di garanzia, fondi di rotazio-ne e contributi in conto interesse.

6. L’articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio2008, n. 115, è abrogato.

Articolo 29Certificati bianchi

1. Al fine di rendere coerente con la strategia com-plessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bian-chi, con i provvedimenti di cui all’articolo 7 deldecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:

a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 69DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili dicompetenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d’intesa con la Conferenza unificata:

a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all’articolo 9, comma 1, del decretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agliobiettivi nazionali di cui all’articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b);

b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di sviluppo del mercato della vendita di energia, in congruenza congli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi di risparmio energetico in capo alle societàdi vendita di energia al dettaglio;

c) sono stabilite le modalità con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto o inparte l’equivalente quota di certificati bianchi;

d) sono approvate le modalità con cui l’Unità per l’efficienza energetica provvede a quanto disposto dall’articolo 4, comma 4,lettera c);

e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonché, in conformità a quantoprevisto dall’allegato III alla direttiva 2006/32/Ce, l’elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell’otteni-mento dei certificati bianchi.

2. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonché dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 3, siapplicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Ai fini dell’applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall’elettricità edal gas naturale non destinate all’impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla individuazione delle modalità con cui i costi sostenuti per larealizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del presente articolo, nell’ambito del meccanismo dei certificatibianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale e approva le regoledi funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Società Gestore delmercato elettrico, nonché verifica il rispetto delle regole da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 ed ilconseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituiscareato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.».

- Si riporta il testo dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:«Art. 9. L’attività di distribuzione1. Le imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza

compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall’Autoritàper l’energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigoredel presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cuiall’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base diconcessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e aventi scadenza il 31dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario,dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulleinformazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l’altro, misure di incremento dell’efficienza energetica degli usifinali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianatodi concerto con il Ministro dell’ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

- Si riporta il testo dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164:«4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Gli obiettivi quantitativi

nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell’ottenimento deirisultati sono individuati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministrodell’ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gliobiettivi regionali e le relative modalità di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative dicui al comma 4 dell’articolo 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti dipianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata èverificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.».

- Per il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si veda nelle note alle premesse.- Si riporta il testo dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 23 luglio 2009, n. 99:«11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo

6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova

in capo alle imprese di distribuzione di cui all’artico-lo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, e all’articolo 16, comma 4, del decretolegislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordanoagli obiettivi nazionali relativi all’efficienza energe-tica;

b) è disposto il passaggio al Gse dell’attività digestione del meccanismo di certificazione relativo aicertificati bianchi, ferme restando le competenze delGme sull’attività di emissione dei certificati bianchi e

sulla gestione del registro e della borsa dei medesimicertificati bianchi;

c) sono approvate almeno 15 nuove schede standar-dizzate, predisposte dall’Enea-Utee secondo quantostabilito dall’articolo 30, comma 1;

d) è raccordato il periodo di diritto ai certificati conla vita utile dell’intervento;

e) sono individuate modalità per ridurre tempi eadempimenti per l’ottenimento dei certificati;

f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 71DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione orifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base delrisparmio di energia primaria, anche con riguardo all’energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valoreeconomico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell’Unione europea alfine di perseguire l’obiettivo dell’armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per ilriconoscimento dei benefici di cui al presente comma, nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all’articolo14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti.».Note all’articolo 30:

- Per il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si veda nelle note alle premesse.- Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:«Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica1. L’Enea svolge le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: “Unità per

l’efficienza energetica”, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. L’Unità per l’efficienza energetica opera secondo un proprio piano di attività, approvato congiuntamente a quelli di cuiall’articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L’Enea provvede alla redazione di tale piano di attività sulla basedi specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreché ad ulteriori obiettivi e provvedimentiattinenti l’efficienza energetica.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consiglio diamministrazione dell’Enea e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione el’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con cui si procede alla riorganizzazione dellestrutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l’effettivitàdelle funzioni dell’Unità per l’efficienza energetica.

4. L’Unità per l’efficienza energetica svolge le seguenti funzioni:a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell’attuazione

del quadro istituito ai sensi del presente decreto;b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le

informazioni necessarie ai fini delle specifiche attività di cui all’articolo 5;c) predispone, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/Ce, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la

misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, daapprovarsi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresì metodologie specifiche per l’attuazionedel meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, con particolare riguardo allo sviluppodi procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;

d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizionedegli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presentedecreto;

e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l’informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblicaamministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonché sui meccanismi e sul quadrofinanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell’efficienza energetica, provvedendo inoltre a forniresistemi di diagnosi energetiche in conformità a quanto previsto dall’articolo 18.».

contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggettiobbligati per il conseguimento degli obiettivi di rispar-mio di energia primaria posti a loro carico.

2. Ai fini dell’applicazione del meccanismo deicertificati bianchi, i risparmi realizzati nel settore deitrasporti attraverso le schede di cui all’articolo 30sono equiparati a risparmi di gas naturale.

3. I risparmi di energia realizzati attraverso interven-ti di efficientamento delle reti elettriche e del gasnaturale individuati nelle schede di cui all’articolo 30concorrono al raggiungimento degli obblighi in capoalle imprese di distribuzione. Per tali interventi nonsono rilasciabili certificati bianchi.

4. Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopoil 1˚ aprile 1999 e prima della data di entrata in vigoredel decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ricono-sciuti come cogenerativi ai sensi delle norme applicabi-

li alla data di entrata in esercizio dell’impianto, hannodiritto, qualora non accedano ai certificati verdi néagli incentivi definiti in attuazione dell’articolo 30,comma 11, della legge n. 23 luglio 2009, n. 99, a unincentivo pari al 30% di quello definito ai sensi dellamedesima legge per un periodo di cinque anni adecorrere dall’entrata in vigore del decreto di definizio-ne del predetto incentivo, purché, in ciascuno deglianni del predetto periodo, continuino ad essere cogene-rativi ai sensi delle norme applicabili alla data dientrata in esercizio.

Articolo 30Misure in materia di efficienza energetica

1. In vista dell’esigenza di procedere in tempi breviall’attuazione delle attività previste dal decreto legisla-tivo 30 maggio 2008, n. 115 ai fini del conseguimento

72 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Nota all’articolo 31:- Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 1110, 1111 e 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:«1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1˚ giugno 2002, n. 120,previste dalla delibera Cipe n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successiviaggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.

1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata nonsuperiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.».

«1115. Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sonodefinite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli atticonnessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo daassicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.».

degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnova-bili e promozione dell’efficienza energetica, anchenelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cuiall’articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decretolegislativo, l’Enea avvia ed effettua le attività in essopreviste e in particolare:

a) ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c), deldecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 entro seimesi dalla data di entrata in vigore del presente decre-to, redige e trasmette al Ministero dello sviluppoeconomico almeno 15 schede standardizzate per laquantificazione dei risparmi nell’ambito del meccani-smo dei certificati bianchi, con particolare riguardo aiseguenti settori/interventi:

i) diffusione di automezzi elettrici, a gas naturalee a Gpl;

ii) interventi nel settore informatico con particola-re riguardo all’utilizzo di server/servizi remoti anchevirtuali;

iii) illuminazione efficiente con particolare ri-guardo all’illuminazione pubblica a Led e al terzia-rio;

iv) misure di efficientamento nel settore dell’im-piantistica industriale;

v) misure di efficientamento nel settore delladistribuzione idrica;

vi) risparmio di energia nei sistemi di telecomuni-cazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni aifini del risparmio energetico;

vii) recuperi di energia.viii) apparecchiature ad alta efficienza per il setto-

re residenziale, terziario e industriale, quali ad esem-pio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe dicalore, elettrodomestici anche dotati di etichetta ener-getica; l’Enea sviluppa procedure standardizzate checonsentano la quantificazione dei risparmi con l’appli-cazione di metodologie statistiche e senza fare ricorsoa misurazioni dirette;

b) provvede a pubblicare casi studio e parametristandard come guida per facilitare la realizzazione e lareplicabilità degli interventi a consuntivo.

Articolo 31Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110,

della legge 27 dicembre 2006, n. 2961. Per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli

altri enti pubblici, la durata massima dei finanziamentia tasso agevolato non può essere superiore a centottan-ta mesi, in deroga al termine di cui all’articolo 1,comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con la convenzione prevista all’articolo 1, comma1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono definiti,altresì, gli oneri di gestione del fondo rotativo di cui alcomma 1110 del medesimo articolo 1, da riconoscersialla Cassa Depositi e Prestiti Spa. La copertura di talioneri, nella misura massima dell’1,50 per cento su baseannua, è disposta a valere sulle risorse annualmente con-fluite nel medesimo fondo provenienti dal bilancio delloStato e dai rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati.

Articolo 32Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e

industriale1. Al fine di corrispondere all’esigenza di garantire

uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorro-no al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo3 attraverso la promozione congiunta di domanda eofferta di tecnologie per l’efficienza energetica e lefonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto legislativo, il Ministrodello sviluppo economico con propri decreti indivi-dua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilanciodello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnolo-gico e industriale in materia di fonti rinnovabili edefficienza energetica sulla base dei seguenti criteri:

a) gli interventi e le misure sono coordinate con ledisposizioni di cui al presente Titolo al fine di contribu-ire, in un’ottica di sistema, al raggiungimento degliobiettivi nazionali di cui all’articolo 3;

b) gli interventi e le misure prevedono, anche attra-verso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:

i) ai progetti di sviluppo sperimentale e tecnologi-co, con particolare riguardo alle infrastrutture della

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 73DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Note all’articolo 33:- Si riporta il testo dell’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

marzo 2006, n. 81, come modificato dal presente decreto:«Art. 2-quater. Interventi nel settore agroenergetico1. A decorrere dal 1˚ gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie

non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionaleuna quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, nonché di combustibili sintetici purchésiano esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predettoobbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per l’anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell’1,0 per cento di tutto il carburante, benzina egasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall’anno 2008, talequota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissatele sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell’obbligo previsto per i singolianni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiereagroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cuiall’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo dibiodiesel che annualmente può godere della riduzione dell’accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazionedel bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tremesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l’attuazionedell’obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritariatengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidio gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e

dell’impiego dei biocarburanti;b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la

produzione e l’impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali dadestinare ad utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato algas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e larintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruireil percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alleinformazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti di produzione.».

- Si riporta il testo dell’articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:«139. Per l’anno 2009, la quota minima di cui all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 1, comma 368, della legge 27dicembre 2006, n. 296, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante,

rete elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassificazio-ne ed alla pirogassificazione di biomasse, ai biocarbu-ranti di seconda generazione, nonché di nuova genera-zione, alle tecnologie innovative di conversione del-l’energia solare, con particolare riferimento al fotovol-taico ad alta concentrazione;

ii) ai progetti di innovazione dei processi e del-l’organizzazione nei servizi energetici;

iii) alla creazione, ampliamento e animazione deipoli di innovazione finalizzati alla realizzazione deiprogetti di cui al punto 1);

iv) ai fondi per la progettualità degli interventi diinstallazione delle fonti rinnovabili e del risparmioenergetico a favore di enti pubblici.

2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma1 è istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per ilsettore elettrico alimentato dal gettito della tariffeelettriche e del gas naturale in misura pari, rispettiva-

mente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Sm3.3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabili-

sce le modalità con le quali le risorse di cui al comma2 trovano copertura a valere sulle componenti delletariffe elettriche e del gas, dando annualmente comuni-cazione al Ministero dello sviluppo economico dellerelative disponibilità.

CAPO IVREGIMI DI SOSTEGNO PER L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI

NEI TRASPORTI

Articolo 33Disposizioni in materia di biocarburanti

1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 10 genna-io 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazio-ni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

74 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può

essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.Note all’articolo 34:

- Per il testo dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2007, n. 125, si veda nelle note all’articolo 2.

- Per la direttiva 2009/28/Ce vedere note alle premesse.- L’articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, reca:«Art. 11. Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.».

«4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabilida immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasportiricavati dalla biomassa.».

2. L’impiego di biocarburanti nei trasporti è incentiva-to con le modalità di cui all’articolo 2-quater del decre-to-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivemodificazioni, come modificato dal comma 1 del presen-te articolo, e all’articolo 2, commi 139 e 140, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quantoprevisto dal presente articolo. La quota minima di cui alcitato comma 139 dell’articolo 2 della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energeti-co, da conseguire entro l’anno 2014, è fissata nellamisura del 5%. Con le modalità di cui all’articolo 2,comma 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sonostabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento dellapredetta quota minima al 2014 e può essere ridetermina-to l’obiettivo di cui al periodo precedente. Dall’attuazio-ne del presente articolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. A decorrere dal 1˚ gennaio 2012 i biocarburantiimmessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispettodell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-leg-ge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dalcomma 1 del presente articolo, a condizione che rispetti-no i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 38.

4. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzio-ne delle emissioni climalteranti dei biocarburanti pro-dotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai finidel rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater deldecreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, conmodificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, comemodificato dal comma 1 del presente articolo, a decor-rere dal 1˚ gennaio 2012 il contributo energetico deibiocarburanti diversi da quelli di cui al comma succes-sivo è maggiorato rispetto al contenuto energeticoeffettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicatiin Stati dell’Unione europea e utilizzino materia primaproveniente da coltivazioni effettuate nel territorio deimedesimi Stati. Identica maggiorazione è attribuita aibiocarburanti immessi in consumo al di fuori della retedi distribuzione dei carburanti, purché la percentuale

di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermirestando i requisiti di sostenibilità. Per tali finalità,fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato diimmissione in consumo ai fini del rispetto del richia-mato obbligo matura allorché è immessa in consumouna quantità di biocarburanti pari a 9 Giga-calorie.

5. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presen-te articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso ilbiometano, per i quali il soggetto che li immette inconsumo dimostri, mediante le modalità di cui all’arti-colo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiutie sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati aisensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,materie di origine non alimentare, ivi incluse le mate-rie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe,è equivalente all’immissione in consumo di una quanti-tà pari a due volte l’immissione in consumo di altribiocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4.

6. Qualora siano immessi in consumo biocarburantiottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia dicui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo aifini del rispetto dell’obbligo di cui al comma 5 ècalcolato sulla base del contenuto energetico di cia-scun biocarburante.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-co, da adottare, di concerto con i Ministri dell’economiae delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il1˚ gennaio 2012, sono stabilite le modalità con le qualisono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.

TITOLO VIGARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E

PROGETTI COMUNI

Articolo 34Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti

rinnovabili1. Con le modalità previste dall’articolo 1, comma

5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimen-

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 75DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Nota all’articolo 36:- Si riporta il testo dell’articolo 20, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dal presente decreto:«Art. 20. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali1. Dal 1˚ gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l’energia elettrica di cui all’articolo 13, comma 3, è riconosciuto il prezzo fissatodall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’energia elettrica all’ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti delmercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, ladata di entrata a regime del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. In deroga a quanto stabilito all’articolo 8, comma 7, l’elettricità prodotta dalle centrali ibride, anche operanti inco-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito,con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul100% della produzione imputabile.

3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell’Unione europea, sottoposti all’obbligo di cui all’articolo 11del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricitàimportata prodotta da fonti rinnovabili, l’esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme

to e utilizzo della garanzia di origine dell’elettricità dafonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell’ar-ticolo 15 della direttiva 2009/28/Ce.

2. La garanzia di origine di cui al comma 1 haesclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori dienergia elettrica di provare ai clienti finali la quota o laquantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mixenergetico.

3. Il rilascio, il riconoscimento o l’utilizzo dellagaranzia di origine di cui al comma 1 non ha alcunrilievo ai fini:

a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegnoper la produzione di energia elettrica da fonti rinnova-bili;

b) del riconoscimento della provenienza da fontirinnovabili dell’elettricità munita di garanzia di origi-ne ai fini dell’applicazione dei meccanismi di soste-gno;

c) dell’utilizzo di trasferimenti statistici e progetticomuni;

d) della determinazione del grado di raggiungimen-to degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnova-bili.

4. A decorrere dal 1˚ gennaio dell’anno successivo aquello di entrata in vigore del decreto di cui al comma1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzareesclusivamente la garanzia di origine di cui al medesi-mo comma 1 per provare ai clienti finali la quota o laquantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mixenergetico. A decorrere dalla medesima data è abroga-to l’articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre2003, n. 387.

Articolo 35Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri

Stati membri1. Sulla base di accordi internazionali all’uopo stipu-

lati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetticomuni e trasferimenti statistici a favore dell’Italia diproduzioni di energia da fonti rinnovabili, nel rispettodei seguenti criteri:

a) gli accordi sono promossi allorché si verifica ilmancato raggiungimento degli obiettivi intermedi finoal 2016;

b) l’onere specifico per il trasferimento statistico eper i progetti comuni è inferiore, in misura stabilitanegli accordi di cui al presente articolo, rispetto alvalore medio ponderato dell’incentivazione della pro-duzione elettrica da fonti rinnovabili in Italia, al nettodella produzione e dei valori dell’incentivazione del-l’elettricità da fonte solare, riferiti all’anno precedentea quello di stipula dell’accordo;

c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalitàche assicurano che l’energia oggetto del trasferimentostatistico, ovvero la quota di energia proveniente dalprogetto comune, contribuisca al raggiungimento degliobiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;

d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare ilmonitoraggio dell’energia trasferita per le finalità dicui all’articolo 40.

2. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici ei progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalletariffe dell’energia elettrica e del gas naturale, con moda-lità fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gassuccessivamente alla stipula di ciascun accordo.

3. La cooperazione per progetti comuni con altriStati membri può comprendere operatori privati.

Articolo 36Progetti comuni con Paesi terzi

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi naziona-li in materia di energie rinnovabili, è incentivata l’im-portazione di elettricità da fonti rinnovabili provenien-te da Stati non appartenenti all’Unione europea edeffettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settoreenergetico, sulla base di accordi internazionali all’uo-po stipulati con lo Stato da cui l’elettricità da fontirinnovabili è importata. Tali accordi si conformano aiseguenti criteri:

a) il sostegno è effettuato mediante il riconoscimen-to, sull’energia immessa nel sistema elettrico naziona-le, di un incentivo che, rispetto a quello riconosciuto

76 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/77/Ce, nel Paese ove è ubicato l’impianto diproduzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l’esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota dielettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attività produttive eil Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l’elettricità viene importata,che prevede che l’elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cuiall’articolo 5 della direttiva 2001/77/Ce.

4. Abrogato.5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati

da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.6. Abrogato.7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare

all’obbligo, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attività produttive di

concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all’articolo 11, comma 5, deldecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

9. Fino all’entrata in vigore delle direttive di cui all’articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.10. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.».

Note all’articolo 37:- Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:«167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione fraregioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabiliper raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro 2020 ed i successivi aggiornamenti propostidall’Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:

a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell’attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;b) dell’introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi

nazionali concordati a livello comunitario;c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell’articolo 120 della

Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati.».- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3»:«2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono

concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale,nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consigliodei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questiultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi iquali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l’intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni ele Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, népossono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggettidi cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì,concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi dinatura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e

in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cuil’elettricità è prodotta nel Paese terzo, è di pari duratae di entità inferiore, in misura fissata negli accordi dicui al presente articolo, tenendo conto della maggioreproducibilità ed efficienza degli impianti nei Paesiterzi e del valore medio dell’incentivazione delle fontirinnovabili in Italia;

b) la produzione e l’importazione avviene con moda-lità tali da assicurare che l’elettricità importata contri-buisca al raggiungimento degli obiettivi italiani inmateria di fonti rinnovabili;

c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare ilmonitoraggio dell’elettricità importata per le finalità dicui all’articolo 40.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta del Ministro dello sviluppo eco-nomico, di concerto con i Ministri degli affari esteri edell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

può essere stabilito, salvaguardando gli accordi giàstipulati, un valore dell’incentivo diverso da quello dicui alla lettera a) del comma 1, contemperando glioneri economici conseguenti al riconoscimento dell’in-centivo stesso e gli effetti economici del mancatoraggiungimento degli obiettivi.

3. Il comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387 è abrogato.

Articolo 37Trasferimenti statistici tra le Regioni

1. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettiviin materia di fonti rinnovabili, definiti in attuazionedell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre2007, n. 244, e successive modificazioni, le Regioni ele Province autonome possono concludere accordi peril trasferimento statistico di determinate quantità dienergia rinnovabile.

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 77DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dallelinee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, deiprincipi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazionedelle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri daseguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all’estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e icompetenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delletrattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l’accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degliaffari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertatal’opportunità politica e la legittimità dell’accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dallenorme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata aisensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.».

- Si riporta il testo dell’articolo 2, commi 168, 169 e 170 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni:«168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o

programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani oprogrammi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell’obiettivominimo fissato di cui al comma 167.

169. Ogni due anni, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppoeconomico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenutial fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

170. Nel caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso diprovvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governoinvia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all’invio del richiamo,provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».Nota all’articolo 38:

- Per la direttiva 2009/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, si veda nelle note alle premesse.

2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 nondeve pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo del-la Regione che effettua il trasferimento.

3. Il raggiungimento dell’obiettivo di ciascuna Re-gione, di cui al comma 1, e la disponibilità effettiva dienergia da trasferire, ovvero da compensare, sonomisurati applicando la metodologia di cui all’articolo40, comma 5.

4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi leRegioni:

a) possono concludere intese con enti territorialiinterni ad altro Stato membro e accordi con altri Statimembri per trasferimenti statistici, nel rispetto dellecondizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell’artico-lo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concor-rere alla copertura degli oneri di cui all’articolo 35,comma 2;

b) assicurano la coerenza tra la programmazione inmateria di fonti rinnovabili, di cui all’articolo 2, com-ma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e laprogrammazione in altri settori;

c) promuovono l’efficienza energetica in coerenzacon le norme nazionali;

d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolareper il contenimento dei consumi energetici e per losvolgimento dei procedimenti di competenza deglienti locali relativi alla costruzione e all’esercizio degliimpianti di produzione da fonti rinnovabili;

e) provvedono a incentivare la produzione di ener-gia da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, neilimiti di cumulabilità fissati dalle norme nazionali.

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 169, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppoeconomico provvede alla verifica del raggiungimentodegli obiettivi regionali definiti in attuazione dell’arti-colo 2, comma 167, della medesima legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, sulla base di quanto previsto all’arti-colo 40, comma 5.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-co, da adottare, di concerto con il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare, previaintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trentoe di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, sono definiti e quantificatigli obiettivi regionali in attuazione del comma 167dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esuccessive modificazioni. Con il medesimo decretosono definite le modalità di gestione dei casi di manca-to raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regio-ni e delle Province autonome, in coerenza con quantoprevisto dal comma 170 del medesimo articolo 2 dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244.

TITOLO VIISOSTENIBILITÀ DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

Articolo 38Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i

bioliquidi1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorre-

re dal 1˚ gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati neitrasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione dienergia elettrica, termica o per il raffrescamento posso-

78 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Nota all’articolo 39:- Per la direttiva 2009/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, si veda nelle note alle premesse.

Note all’articolo 40:- Il regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche

dell’energia è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 304 del 14/11/2008.- Per l’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si veda nelle note all’articolo

37.- Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all’articolo 5.- Per l’articolo 2, commi 167 e 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note all’articolo 37.- Per gli articoli 4 e 22 della direttiva 2009/28/Ce, si veda nelle note alle premesse.- Per il Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili, si veda nelle note alle premesse.

no essere computati per il raggiungimento degli obietti-vi nazionali e possono accedere agli strumenti disostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull’obbligodi rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteridi sostenibilità di cui al provvedimento di attuazionedella direttiva 2009/30/Ce del Parlamento europeo edel Consiglio, del 23 aprile 2009. Per il calcolo delleemissioni di gas a effetto serra prodotte durante ilciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si appli-ca quanto previsto dallo stesso provvedimento attuati-vo.

2. In applicazione delle disposizioni del comma 1del presente articolo, ai fini del calcolo richiamato alpunto 19 dell’allegato V della direttiva 2009/28/Ce sifa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi richia-mati.

Articolo 39Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i

biocarburanti e per i bioliquidi1. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di

sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le disposi-zioni di cui al provvedimento di attuazione della diret-tiva 2009/30/Ce, ivi incluse le sanzioni.

2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applica-no anche per la verifica del rispetto dei criteri disostenibilità dei bioliquidi.

TITOLO VIIIMONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE

CAPO IMONITORAGGIO E RELAZIONI

Articolo 40Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni

e aggiornamenti1. Nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il

Ministero dello sviluppo economico provvede ad inte-grare il sistema statistico in materia di energia perse-guendo le seguenti finalità:

a) assicurare il monitoraggio del raggiungimentodegli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quotedei consumi finali lordi di elettricità, energia per ilriscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti,

coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo icriteri di cui al regolamento (Ce) n. 1099/2008 delParlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre2008 relativo alle statistiche dell’energia, e successivemodificazioni, tenendo conto anche dei progetti comu-ni e dei trasferimenti statistici tra Stati membri;

b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui allalettera a) e il bilancio energetico nazionale;

c) assicurare che il monitoraggio di cui alla letteraa) consenta di stimare, per ciascuna regione e provin-cia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consu-mi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili,con modalità idonee a misurare il grado di raggiungi-mento degli obiettivi regionali stabiliti in attuazionedell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre2007, n. 244.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gse, tenutoconto delle norme stabilite in ambito Sistan e Eurostat,organizza e gestisce un sistema nazionale per il moni-toraggio statistico dello stato di sviluppo delle fontirinnovabili, idoneo a:

a) rilevare i dati necessari per misurare lo stato diraggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 inambito nazionale e stimare il grado di raggiungimentodei medesimi obiettivi in ciascuna regione e provinciaautonoma;

b) stimare i risultati connessi alla diffusione dellefonti rinnovabili e all’efficienza energetica in terminidi riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

3. Il Gse provvede altresì a sviluppare ed applicaremetodologie idonee a fornire, con cadenza biennale:

a) stime delle ricadute industriali ed occupazionaliconnesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e allapromozione dell’efficienza energetica;

b) stime dei costi e dell’efficacia delle misure disostegno, confrontati con i principali Stati dell’Unioneeuropea.

4. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2,entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppoeconomico approva la metodologia che, nell’ambitodel sistema statistico nazionale in materia di energia, èapplicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai finidelle comunicazioni alla Commissione europea, il gra-do di raggiungimento degli obiettivi nazionali.

5. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2,

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 79DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Note all’articolo 42:- Per l’articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note all’articolo 25.- Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la

concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»:«20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:a)-b) (omissis)c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata

ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione deicontrolli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie noninferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha lafacoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l’attività di impresa fino a 6 mesiovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;».

entro il 31 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare e, per gli aspettiinerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per lepolitiche agricole alimentari e forestali, previa intesaConferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la metodo-logia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale,è applicata per rilevare i dati necessari a misurare ilgrado di raggiungimento degli obiettivi regionali defi-niti in attuazione dell’articolo 2, commi 167 e 170,della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Anche sulla base delle attività di monitoraggio dicui ai precedenti commi:

a) il Gse sottopone al Ministero dello sviluppoeconomico lo schema di relazione sui progressi realiz-zati nella promozione e nell’uso dell’energia da fontirinnovabili, di cui all’articolo 22 della direttiva2009/28/Ce;

b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito ilMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, provvede alla trasmissione alla Commissio-ne europea della relazione di cui all’articolo 22 delladirettiva 2009/28/Ce e, qualora la quota di energia dafonti rinnovabili sia scesa al di sotto di quella necessa-ria al rispetto della progressione temporale di cuiall’articolo 3, comma 3, all’aggiornamento del Pianodi azione nazionale sulle energie rinnovabili di cuiall’articolo 4 della medesima direttiva.

7. Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente,ogni due anni l’Enea trasmette al Ministero dellosviluppo economico e all’Autorità per l’energia elettri-ca e il gas un rapporto concernente lo stato e leprospettive delle tecnologie per la produzione di ener-gia elettrica, di calore e di biocarburanti, nonché lostato e le prospettive delle tecnologie rilevanti inmateria di efficienza energetica, con riguardo particola-re a disponibilità, costi commerciali, sistemi innovati-vi non ancora commerciali e potenziale nazionaleresiduo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

8. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provve-de alla copertura dei costi sostenuti da Gse ed Enea,non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delleattività svolte ai sensi del presente decreto.

Articolo 41Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare, trasmette al Parlamento, dopo i primi dueanni di applicazione del meccanismo di incentivazionedi cui al commi 3 e 4 dell’articolo 24, una relazione suirisultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate.

CAPO IICONTROLLI E SANZIONI

Articolo 42Controlli e sanzioni in materia di incentivi

1. L’erogazione di incentivi nel settore elettrico etermico, di competenza del Gse, è subordinata allaverifica dei dati forniti dai soggetti responsabili chepresentano istanza. La verifica, che può essere affidataanche agli enti controllati dal Gse, è effettuata attraver-so il controllo della documentazione trasmessa, non-ché con controlli a campione sugli impianti. I controllisugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal Gserivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svoltianche senza preavviso ed hanno ad oggetto la docu-mentazione relativa all’impianto, la sua configurazio-ne impiantistica e le modalità di connessione alla reteelettrica.

2. Restano ferme le competenze in tema di controllie verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regio-nali, agli enti locali nonché ai gestori di rete. Sonoeseguiti dall’Agea, con le modalità stabilite ai finidell’applicazione dell’articolo 1, comma 382-septies,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sullaprovenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioli-quidi sostenibili.

3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambi-to dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti aifini dell’erogazione degli incentivi, il Gse dispone ilrigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incenti-vi, nonché il recupero delle somme già erogate, etrasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effet-tuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’artico-lo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre1995, n. 481.

80 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Nota all’articolo 43:- Per l’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, si veda nelle note

all’articolo 25.

4. Per le finalità di cui al comma 3, le amministrazio-ni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi alrispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzionee l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermorestando il potere sanzionatorio loro spettante, trasmetto-no tempestivamente al Gse l’esito degli accertamentieffettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate sianorilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, il Gse fornisce al Ministero dellosviluppo economico gli elementi per la definizione diuna disciplina organica dei controlli che, in conformitàai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità,stabilisca:

a) le modalità con le quali i gestori di rete fornisco-no supporto operativo al Gse per la verifica degliimpianti di produzione di energia elettrica e per lacertificazione delle misure elettriche necessarie al rila-scio degli incentivi;

b) le procedure per lo svolgimento dei controllisugli impianti di competenza del Gse;

c) le violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degliincentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia diimpianto e potenza nominale;

d) le modalità con cui sono messe a disposizionedelle autorità pubbliche competenti all’erogazione diincentivi le informazioni relative ai soggetti esclusi aisensi dell’articolo 23, comma 3;

e) le modalità con cui il Gse trasmette all’Autorità perl’energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai finidell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.

6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi dicui al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico,con proprio decreto, definisce la disciplina dei control-li di cui al medesimo comma 5.

7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definiscele modalità con le quali gli eventuali costi connessialle attività di controllo trovano copertura a valeresulle componenti tariffarie dell’energia elettrica e delgas, nonché le modalità con le quali gli importi deri-vanti dall’irrogazione delle sanzioni sono portati ariduzione degli oneri tariffari per l’incentivazione del-le fonti rinnovabili.

Articolo 43Disposizioni specifiche per l’attuazione dell’articolo

2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo

2010, n. 411. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato

accertato che i lavori di installazione dell’impianto

fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicem-bre 2010, a seguito dell’esame della richiesta di incen-tivazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 2-sexiesdel decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, esuccessive modificazioni, il Gse rigetta l’istanza diincentivo e dispone contestualmente l’esclusione dagliincentivi degli impianti che utilizzano anche in altrisiti le componenti dell’impianto non ammesso all’in-centivazione. Con lo stesso provvedimento il Gsedispone l’esclusione dalla concessione di incentivi perla produzione di energia elettrica di sua competenza,per un periodo di dieci anni dalla data dell’accertamen-to, della persona fisica o giuridica che ha presentato larichiesta, nonché dei seguenti soggetti:

a) il legale rappresentante che ha sottoscritto larichiesta;

b) il soggetto responsabile dell’impianto;c) il direttore tecnico;d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;e) i soci accomandatari, se si tratta di società in

accomandita semplice;f) gli amministratori con potere di rappresentanza,

se si tratta di altro tipo di società o consorzio.2. Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprieta-

rio dell’impianto di produzione e il soggetto respon-sabile dell’impianto che con dolo impiegano pannellifotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffat-te sono puniti con la reclusione da due a tre anni econ l’esclusione da qualsiasi incentivazione, sovven-zione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabi-li.

Articolo 44Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione

alla costruzione e all’esercizio1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la

costruzione e l’esercizio delle opere ed impianti inassenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 è as-soggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido ilproprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e ildirettore dei lavori. L’entità della sanzione è determi-nata, con riferimento alla parte dell’impianto non auto-rizzata:

a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ognichilowatt termico di potenza nominale, in caso diimpianti termici di produzione di energia;

b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ognichilowatt elettrico di potenza nominale, in caso diimpianti non termici di produzione di energia;

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 81DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

Nota all’articolo 46:- Per i riferimenti della direttiva 2009/28/Ce, si veda nelle note alle premesse.

2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi,l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 6 inassenza della procedura abilitativa semplificata o indifformità da quanto nella stessa dichiarato, è punitacon la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti dicui al comma 1.

3. Fatto salvo l’obbligo di conformazione al titoloabilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, laviolazione di una o più prescrizioni stabilite con l’auto-rizzazione o con gli atti di assenso che accompagnanola procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniariadi importo pari ad un terzo dei valori minimo emassimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, ecomunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione dicui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui aicommi 1 e 2.

4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dallanormativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1,2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa daquella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni,alle Province Autonome e agli enti locali.

TITOLO IXDISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto

speciale e per le Province autonome di Trento eBolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni astatuto speciale e delle Province autonome di Trento edi Bolzano, che provvedono alle finalità del presentedecreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti specialie delle relative norme di attuazione.

Articolo 46Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parteintegrante del presente decreto, sono aggiornati condecreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. All’attuazione delle disposizioni del presente de-creto, le amministrazioni interessate provvedono conle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente.

3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della diretti-va 2009/28/Ce, il Ministero dello sviluppo economicotrasmette alla Commissione europea il presente decre-to e le eventuali successive modificazioni.

Articolo 47Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1(art. 3, comma 4)

PROCEDURE DI CALCOLO DEGLI OBIETTIVI1. Calcolo della quota di energia da fonti rinnova-

bili1. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui

all’articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo dienergia da fonti rinnovabili è calcolato come la som-ma:

a) del consumo finale lordo di elettricità da fontienergetiche rinnovabili;

b) del consumo finale lordo di energia da fontirinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;

c) del consumo finale di energia da fonti energeti-che rinnovabili nei trasporti.

Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnova-bili sul consumo finale lordo, il gas, l’elettricità el’idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabilisono presi in considerazione una sola volta ai fini dellelettere a), b) o c), del primo comma.

2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano icriteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e ledecorrenze fissate dal presente decreto, non sono presiin considerazione.

3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finalelordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili ècalcolato come quantità di elettricità prodotta a livellonazionale da fonti energetiche rinnovabili, escludendola produzione di elettricità in centrali di pompaggio conil ricorso all’acqua precedentemente pompata a monte.

4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride)che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, sitiene conto unicamente della parte di elettricità prodot-ta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributodi ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suocontenuto energetico.

5. L’elettricità da energia idraulica ed energia eolicaè presa in considerazione conformemente alla formuladi normalizzazione definita al paragrafo 3.

6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presenteparagrafo, il consumo finale lordo di energia da fontirinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento ècalcolato come quantità di teleriscaldamento e teleraf-frescamento prodotti a livello nazionale da fonti rinno-vabili più il consumo di altre energie da fonti rinnova-

82 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

bili nell’industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricol-tura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento,il raffreddamento e la lavorazione.

7. Negli impianti multicombustibile che utilizzanofonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unica-mente della parte di calore e di freddo prodotta apartire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, ilcontributo di ogni fonte di energia è calcolato sullabase del suo contenuto energetico.

8. Si tiene conto dell’energia da calore aerotermico,geotermico e idrotermale catturata da pompe di caloreai fini del comma 1, lettera b), a condizione che ilrendimento finale di energia ecceda di almeno il 5%l’apporto energetico primario necessario per far funzio-nare le pompe di calore. La quantità di calore daconsiderare quale energia da fonti rinnovabili ai finidella presente direttiva è calcolato secondo la metodo-logia di cui al paragrafo 4.

9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tieneconto dell’energia termica generata da sistemi energeti-ci passivi, che consentono di diminuire il consumo dienergia in modo passivo tramite la progettazione degliedifici o il calore generato da energia prodotta da fontinon rinnovabili.

10. Il contenuto energetico dei carburanti per auto-trazione di cui al paragrafo 5 è quello indicato nellostesso paragrafo.

11. La quota di energia da fonti rinnovabili è calcola-ta dividendo il consumo finale lordo di energia dafonti energetiche rinnovabili per il consumo finalelordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressain percentuale.

12. La somma di cui al comma 1 è adeguata inconsiderazione dell’eventuale ricorso a trasferimentistatistici o a progetti comuni con altri Stati membri o aprogetti comuni con Paesi terzi.

In caso di trasferimento statistico, la quantità trasfe-rita:

a) a uno Stato membro è dedotta dalla quantità dienergia rinnovabile presa in considerazione ai fini delraggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3,comma 1;

b) da uno Stato membro è aggiunta alla quantità dienergia rinnovabile presa in considerazione ai fini delraggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3,comma 1.

In caso di progetto comune con Paesi terzi, l’energiaelettrica importata è aggiunta alla quantità di energiarinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiun-gimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1.

13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energianell’ambito della valutazione del conseguimento degliobiettivi e della traiettoria indicativa, la quantità dienergia consumata nel settore dell’aviazione è conside-rata, come quota del consumo finale lordo di energia,non superiore al 6,18 per cento.

14. La metodologia e le definizioni utilizzate per ilcalcolo della quota di energia prodotta da fonti rinno-vabili sono quelle fissate dal regolamento (Ce) n.1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’ener-gia e successive modificazioni.

2. Calcolo della quota di energia da fonti rinnova-bili in tutte le forme di trasporto

1. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cuiall’articolo 3, comma 2, si applicano le seguenti dispo-sizioni:

a) per il calcolo del denominatore, ossia della quanti-tà totale di energia consumata nel trasporto ai fini delprimo comma, sono presi in considerazione solo labenzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel traspor-to su strada e su rotaia e l’elettricità;

b) per il calcolo del numeratore, ossia della quantitàdi energia da fonti rinnovabili consumata nel trasportoai fini del primo comma, sono presi in considerazionetutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati intutte le forme di trasporto;

c) per il calcolo del contributo di energia elettricaprodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipidi veicoli elettrici ai fini di cui alle lettere a) e b), èutilizzata la quota nazionale di elettricità da fontirinnovabili, misurata due anni prima dell’anno in que-stione. Inoltre, per il calcolo dell’energia elettrica dafonti rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettri-ci, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte ilcontenuto energetico dell’apporto di elettricità da fontienergetiche rinnovabili.

2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degliobblighi nazionali in materia di energie rinnovabiliimposti agli operatori e dell’obiettivo di impiegareenergia da fonti rinnovabili per tutte le forme ditrasporto, il contributo dei biocarburanti prodotti apartire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origi-ne non alimentare e materie ligno-cellulosiche è consi-derato equivalente al doppio di quello di altri biocarbu-ranti.

3. Formula di normalizzazione per il computodell’elettricità da energia idraulica e da energiaeolica

Ai fini del computo dell’elettricità da energia idrauli-ca in un dato Stato membro si applica la seguenteformula:

doveN = anno di riferimento;QN(norm) = elettricità normalizzata generata da tutte le

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 83DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

centrali idroelettriche nazionali nell’anno N, a fini dicomputo;

Qi = quantità di elettricità, misurata in GWh, effetti-vamente generata nell’anno i da tutte le centrali idroe-lettriche nazionali, escludendo la produzione delle cen-trali di pompaggio che utilizzano l’acqua precedente-mente pompata a monte;

Ci = capacità totale installata, al netto dell’accumula-zione per pompaggi, misurata in MW, di tutte lecentrali idroelettriche nazionali alla fine dell’anno i.

Ai fini del computo dell’elettricità da energia eolicain un dato Stato membro si applica la seguente formu-la:

Dove:N = anno di riferimento;QN(norm) = elettricità normalizzata generata da tutte le

centrali eoliche nazionali nell’anno N, a fini di compu-to;

Qi = quantità di elettricità, misurata in GWh, effetti-vamente generata nell’anno i da tutte le centrali eoli-che nazionali;

Cj = capacità totale installata, misurata in MW, di

tutte le centrali eoliche dello Stato membro alla finedell’anno j;

n = il più basso dei seguenti valori: 4 o il numero dianni precedenti l’anno N per i quali sono disponibili datisulla capacità e la produzione nazionale in questione.

4. Computo dell’energia prodotta dalle pompe dicalore

La quantità di energia aerotermica, geotermica oidrotermica catturata dalle pompe di calore da conside-rarsi energia da fonti rinnovabili ai fini del presentedecreto legislativo, ERES, è calcolata in base alla formu-la seguente:

ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)doveQusable = il calore totale stimato prodotto da pompe

di calore che rispondono ai criteri che saranno definitisulla base degli orientamenti stabiliti dalla Commissio-ne ai sensi dell’allegato VII della direttiva2009/28/Ce, applicato nel seguente modo: solo le pom-pe di calore per le quali SPF >1,15 * 1/η sarà preso inconsiderazione;

SPF = il fattore di rendimento stagionale mediostimato per tali pompe di calore;

η è il rapporto tra la produzione totale lorda dielettricità e il consumo di energia primaria per laproduzione di energia e sarà calcolato come media alivello Ue sulla base dei dati Eurostat.

Nel caso di pompe di calore a gas η è posto pari a 1fino alla determinazione di un più appropriato valore,effettuata dal Ministero dello sviluppo economico conapposita circolare al Gse.

Carburante

Contenuto energeticoper peso

(potere calorificoinferiore, MJ/kg)

Contenuto energeticoper volume

(potere calorificoinferiore, MJ/I)

Bioetanolo (etanolo prodotto a partire dalla biomassa) 27 21

Bio-Etbe (etere etilterbutilico prodotto a partire dal bioetanolo) 36 (di cui il 37% prodotto dafonti rinnovabili)

27 (di cui il 37% prodotto dafonti rinnovabili)

Biometanolo (metanolo prodotto a partire dalla biomassa destinato aessere usato come biocarburante) 20 16

Bio-Mtbe (etere metilterbutilico prodotto a partire dal biometanolo) 35 (di cui il 22% prodotto dafonti rinnovabili)

26 (di cui il 22% prodotto dafonti rinnovabili)

Bio-Dme (dimetiletere prodotto a partire dalla biomassa destinato aessere usato come biocarburante) 28 19

Bio-Taee (etere terziario-amil-etilico prodotto a partire dal bioetanolo) 38 (di cui il 29% prodotto dafonti rinnovabili)

29 (di cui il 29% prodotto dafonti rinnovabili)

Biobutanolo (butanolo prodotto a partire dalla biomassa destinato aessere usato come biocarburante) 33 27

Biodiesel (estere metilico prodotto a partire da oli vegetali o animali,di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante) 37 33

Diesel Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburisintetici prodotti a partire dalla biomassa) 44 34

5. Contenuto energetico dei carburanti per autotrazione

84 n˚ 15-162011

EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

ALLEGATO 2(art. 10, comma 1)

REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHEDEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

AI FINI DELL’ACCESSO AGLI INCENTIVI NAZIONALI1. Per gli impianti che utilizzano biomasse ovvero

bioliquidi per la produzione di energia termica ai finidell’accesso agli incentivi statali, a decorrere da unanno dalla data di entrata in vigore del presente decre-to legislativo, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) efficienza di conversione non inferiore all’85%;b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti

dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4,del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet ocippato ai fini dell’accesso agli incentivi statali, adecorrere da un anno dalla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, è richiesta la conformitàalle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UniEn 14961-2 per il pellet e Uni En 14961-4 per ilcippato.

3. Per le pompe di calore, a decorrere da un annodall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consenti-to a condizione che la predette pompe di calore soddi-sfino i seguenti requisiti:

a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente diprestazione (Cop) e, qualora l’apparecchio forniscaanche il servizio di climatizzazione estiva, l’indice diefficienza energetica (Eer) devono essere almeno pariai valori indicati per l’anno 2010 nelle tabelle di cuiall’allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6agosto 2009, così come vigente alla data di entrata invigore del presente decreto legislativo. La prestazionedelle pompe deve essere misurata in conformità allanorma Uni En 14511:2008. Al momento della prova lapompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle

condizioni indicate nella tabella;b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di

prestazione (Cop) deve essere almeno pari ai valoriindicati per l’anno 2010 nella tabella di cui all’allegato1, paragrafo 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2009,così come vigente alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo. Qualora l’apparecchio for-nisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l’indi-ce di efficienza energetica (Eer) deve essere almenopari ai pertinenti a 0,6 per tutte le tipologie. La presta-zione delle pompe deve essere misurata in conformitàalle seguenti norme, restando fermo che al momentodella prova le pompe di calore devono funzionare apieno regime, nelle condizioni sopra indicate:

– Uni En 12309-2:2008: per quanto riguarda lepompe di calore a gas ad assorbimento (valori di provasul p.c.i.);

– Uni En 14511:2008 per quanto riguarda le pompedi calore a gas a motore endotermico;

– Per le pompe di calore a gas endotermiche nonessendoci una norma specifica, si procede in base allaUni En 14511:2008, utilizzando il rapporto di trasfor-mazione primario - elettrico = 0,4.

c) per le pompe di calore dedicate alla sola produzio-ne di acqua calda sanitaria è richiesto un Cop >2,6misurato secondo la norma En 16147 e successivorecepimento da parte degli organismi nazionali dinormazione;

d) qualora siano installate pompe di calore elettrichedotate di variatore di velocità (inverter), i pertinentivalori di cui al presente comma sono ridotti del 5 percento.

4. Per il solare fotovoltaico, l’accesso agli incentivistatali di ogni natura è consentito, a decorrere da unanno dalla data di entrata in vigore del presente decre-to legislativo, a condizione che:

a) i componenti e gli impianti siano realizzati nelrispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti nei provve-

Carburante

Contenuto energeticoper peso

(potere calorificoinferiore, MJ/kg)

Contenuto energeticoper volume

(potere calorificoinferiore, MJ/I)

Olio vegetale idrotrattato (olio vegetale sottoposto a trattamentotermochimico con idrogeno) 44 34

Olio vegetale puro (olio prodotto a partire da piante oleaginosemediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi, greggio oraffinato ma chimicamente non modificato, nei casi in cui il suo usosia compatibile con il tipo di motori usato e con i corrispondentirequisiti in materia di emissione)

37 34

Biogas (gas combustibile prodotto a partire dalla biomassa e/o dallafrazione biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in unimpianto di purificazione per ottenere una qualità analoga a quelladel metano, destinato a essere usato come biocarburante o gas dilegna)

50 –

Benzina 43 32Diesel 43 36

EDILIZIA n˚ 15-16E TERRITORIO 2011 85DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

dimenti recanti i criteri di incentivazione;b) a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del

presente decreto i moduli siano garantiti per almeno10 anni;

5. Per il solare termico, l’accesso agli incentivistatali di ogni natura è consentito, a decorrere da unanno dalla data di entrata in vigore del presente decre-to legislativo, a condizione che:

a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sonogarantiti per almeno cinque anni;

b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettroni-ci sono garantiti almeno due anni;

c) i pannelli solari presentano un’attestazione diconformità alle norme Uni En 12975 o Uni En 12976che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.Sono equiparate alle Uni En 12975 e Uni En 12976 lenorme En 12975 e En 12976 recepite dagli enti nazio-nali di normazione appartenenti al Cen Comitato Euro-peo di Normazione;

d) l’installazione dell’impianto è stata eseguita inconformità ai manuali di installazione dei principalicomponenti;

e) per il solare termico a concentrazione, in deroga aquanto previsto alla lettera c) e fino alla emanazione dinorme tecniche Uni, la certificazione Uni è sostituitada un’approvazione tecnica da parte dell’Enea.

6. Fermo restando il punto 5, per il solare termico,l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consenti-to, a condizione che, a decorrere da due anni dall’entra-ta in vigore del presente decreto legislativo, i pannellisiano dotati di certificazione solar keymark.

7. Il rispetto delle norme tecniche di cui ai punti 1,2, 3 e 4, lettera a), è comprovato tramite attestazionerilasciata da laboratori accreditati da organismi diaccreditamento appartenenti allo European Co-opera-tion for Accreditation (Ea), o che abbiano stabilitoaccordi di mutuo riconoscimento con Ea. Tale attesta-zione deve essere accompagnata da dichiarazione delproduttore circa la corrispondenza dei prodotti immes-si in commercio con quelli oggetto della suddettaattestazione.

ALLEGATO 3(art. 11, comma 1)

OBBLIGHI PER I NUOVI EDIFICI O GLI EDIFICISOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti aristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione dienergia termica devono essere progettati e realizzati inmodo da garantire il contemporaneo rispetto dellacopertura, tramite il ricorso ad energia prodotta daimpianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% deiconsumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delleseguenti percentuali della somma dei consumi previstiper l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffre-scamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinentetitolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31dicembre 2013;

b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinentetitolo edilizio è presentata dal 1˚ gennaio 2014 al 31dicembre 2016;

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinentetitolo edilizio è rilasciato dal 1˚ gennaio 2017.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possonoessere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili cheproducano esclusivamente energia elettrica la qualealimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per laproduzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento eil raffrescamento.

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti aristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli im-pianti alimentati da fonti rinnovabili che devono esse-re obbligatoriamente installati sopra o all’interno del-l’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, ècalcolata secondo la seguente formula:

Dove S è la superficie in pianta dell’edificio allivello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficien-te (m2/kW) che assume i seguenti valori:

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titoloedilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicem-bre 2013;

b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titoloedilizio è presentata dal 1˚ gennaio 2014 al 31 dicem-bre 2016;

c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titoloedilizio è presentata dal 1˚ gennaio 2017.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici ofotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetticomponenti devono essere aderenti o integrati nei tettimedesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orienta-mento della falda.

5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applicaqualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscal-damento che ne copra l’intero fabbisogno di calore peril riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acquacalda sanitaria.

6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui aiprecedenti commi sono incrementati del 10%.

7. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto oin parte, agli obblighi di integrazione di cui ai prece-denti paragrafi deve essere evidenziata dal progettistanella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25,del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilitàdi tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER LE ENERGIE RINNOVABILI

8. Nei casi di cui al comma 7, è fatto obbligo diottenere un indice di prestazione energetica complessi-va dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto alpertinente indice di prestazione energetica complessi-va reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n.192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi(I192)nel rispetto della seguente formula:

Dove:- %obbligo è il valore della percentuale della somma

dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, ilriscaldamento e il raffrescamento che deve esserecoperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabi-li;

- %effettiva è il valore della percentuale effettivamenteraggiunta dall’intervento;

- Pobbligo è il valore della potenza elettrica degliimpianti alimentati da fonti rinnovabili che devonoessere obbligatoriamente installati ai sensi del comma3;Eeffettiva è il valore della potenza elettrica degli impian-ti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installa-ta sull’edificio.

ALLEGATO 4(art. 15, comma 2)

CERTIFICAZIONE DEGLI INSTALLATORII sistemi di qualificazione di cui all’articolo 15,

finalizzati anche all’attuazione di quanto previsto al-l’articolo 11, sono basati sui criteri seguenti:

1. Il programma di formazione o il riconoscimentodel fornitore di formazione rispetta le seguenti caratte-ristiche:

a) la formazione per la qualificazione deve essereeffettuata secondo una procedura trasparente e chiara-mente definita;

b) è assicurata la continuità e la copertura regionaledel programma di formazione offerto dal fornitore;

c) il fornitore di formazione dispone di apparecchia-ture tecniche adeguate, in particolare di materiale dilaboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire laformazione pratica;

d) oltre alla formazione di base, il fornitore diformazione deve anche proporre corsi di aggiornamen-to più brevi su temi specifici, ivi comprese le nuovetecnologie, per assicurare una formazione continuasulle installazioni;

e) il fornitore di formazione può essere il produttoredell’apparecchiatura o del sistema, un istituto o un’as-

sociazione;f) la qualificazione degli installatori ha una durata

limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato allafrequenza di un corso di aggiornamento, in forma diseminario o altro.

2. La formazione per il rilascio della qualificazionedegli installatori comprende sia una parte teorica cheuna parte pratica. Al termine della formazione, gliinstallatori devono possedere le capacità richieste perinstallare apparecchiatura e sistemi rispondenti alleesigenze dei clienti in termini di prestazioni e diaffidabilità, essere in grado di offrire un servizio diqualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabi-li, ivi comprese le norme in materia di marchi energeti-ci e di marchi di qualità ecologica.

3. La formazione si conclude con un esame in esitoal quale viene rilasciato un attestato. L’esame com-prende una prova pratica mirante a verificare la corret-ta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pom-pe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o disistemi solari fotovoltaici o termici.

4. Il previo periodo di formazione deve avere leseguenti caratteristiche:

i) per gli installatori di caldaie e di stufe abiomassa: una formazione preliminare di idraulico,installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamen-to o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento oraffreddamento;

ii) per gli installatori di pompe di calore: unaformazione preliminare di idraulico o di tecnico frigori-sta e competenze di base di elettricità e impiantiidraulici (taglio di tubi, saldatura e incollaggio digiunti di tubi, isolamento, sigillamento di raccordi,prove di tenuta e installazione di sistemi di riscalda-mento o di raffreddamento);

iii) per gli installatori di sistemi solari fotovoltai-ci o termici: una formazione preliminare di idraulico odi elettricista e competenze di impianti idraulici, dielettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura eincollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi,prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buonaconoscenza dei materiali di base per la copertura deitetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabi-lizzazione; o

iv) un programma di formazione professionaleche consenta agli installatori di acquisire competenzeadeguate corrispondenti a tre anni di formazione neisettori di competenze di cui alle lettere a), b) o c),comprendente sia la formazione in classe che la prati-ca sul luogo di lavoro.

5. L’aspetto teorico della formazione degli installato-ri di caldaie e di stufe a biomassa dovrebbe fornire unquadro della situazione del mercato della biomassa ecomprendere gli aspetti ecologici, i combustibili deri-vati dalla biomassa, gli aspetti logistici, la prevenzionedegli incendi, le sovvenzioni connesse, le tecniche di

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combustione, i sistemi di accensione, le soluzioniidrauliche ottimali, il confronto costi/redditività, non-ché la progettazione, l’installazione e la manutenzionedelle caldaie e delle stufe a biomassa. La formazionedovrebbe anche permettere di acquisire una buonaconoscenza delle eventuali norme europee relative alletecnologie e ai combustibili derivati dalla biomassa(ad esempio i pellet) e della legislazione nazionale ecomunitaria relativa alla biomassa.

6. L’aspetto teorico della formazione degli installato-ri di pompe di calore dovrebbe fornire un quadro dellasituazione del mercato delle pompe di calore e coprirele risorse geotermiche e le temperature del suolo divarie regioni, l’identificazione del suolo e delle rocceper determinarne la conducibilità termica, le regola-mentazioni sull’uso delle risorse geotermiche, la fatti-bilità dell’uso di pompe di calore negli edifici, ladeterminazione del sistema più adeguato e la conoscen-za dei relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il filtrag-gio dell’aria, il collegamento con la fonte di calore e loschema dei sistemi. La formazione dovrebbe anchepermettere di acquisire una buona conoscenza di even-tuali norme europee relative alle pompe di calore edella legislazione nazionale e comunitaria pertinente.Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere leseguenti competenze fondamentali:

i) comprensione di base dei principi fisici e difunzionamento delle pompe di calore, ivi comprese lecaratteristiche del circuito della pompa: relazione trale basse temperature del pozzo caldo, le alte temperatu-re della fonte di calore e l’efficienza del sistema,determinazione del coefficiente di prestazione (Cop) edel fattore di prestazione stagionale (Spf);

ii) comprensione dei componenti e del loro fun-zionamento nel circuito della pompa di calore, ivicompreso il compressore, la valvola di espansione,l’evaporatore, il condensatore, fissaggi e guarnizioni,il lubrificante, il fluido frigorigeno, e conoscenza dellepossibilità di surriscaldamento e di subraffreddamentoe di raffreddamento; e

iii) comprensione di base dei principi fisici, difunzionamento e dei componenti delle pompe di calo-re ad assorbimento e determinazione del coefficientedi prestazione (Gue) e del fattore di prestazione stagio-nale (Spf);

iv) capacità di scegliere e di misurare componentiin situazioni di installazione tipiche, ivi compresa ladeterminazione dei valori tipici del carico calorifico divari edifici e, per la produzione di acqua calda infunzione del consumo di energia, la determinazionedella capacità della pompa di calore in funzione delcarico calorifico per la produzione di acqua calda,della massa inerziale dell’edificio e la fornitura dienergia elettrica interrompibile; determinazione dicomponenti, quale il serbatoio tampone e il suo volu-me, nonché integrazione di un secondo sistema di

riscaldamento.7. La parte teorica della formazione degli installato-

ri di sistemi solari fotovoltaici e di sistemi solaritermici dovrebbe fornire un quadro della situazionedel mercato dei prodotti solari, nonché confronti costi/redditività e coprire gli aspetti ecologici, le componen-ti, le caratteristiche e il dimensionamento dei sistemisolari, la scelta di sistemi accurati e il dimensionamen-to dei componenti, la determinazione della domandadi calore, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioniconnesse, nonché la progettazione, l’installazione e lamanutenzione degli impianti solari fotovoltaici e termi-ci. La formazione dovrebbe anche permettere di acqui-sire una buona conoscenza delle eventuali norme euro-pee relative alle tecnologie e alle certificazioni, adesempio «Solar Keymark», nonché della legislazionenazionale e comunitaria pertinente. Gli installatori do-vrebbero dimostrare di possedere le seguenti compe-tenze fondamentali:

i) capacità di lavorare in condizioni di sicurezzautilizzando gli strumenti e le attrezzature richieste eapplicando i codici e le norme di sicurezza, e diindividuare i rischi connessi all’impianto idraulico,all’elettricità e altri rischi associati agli impianti solari;

ii) capacità di individuare i sistemi e i componen-ti specifici dei sistemi attivi e passivi, ivi compresa laprogettazione meccanica, e di determinare la posizio-ne dei componenti e determinare lo schema e la confi-gurazione dei sistemi;

iii) capacità di determinare la zona, l’orientamen-to e l’inclinazione richiesti per l’installazione dei siste-mi solari fotovoltaici e dei sistemi solari di produzionedi acqua calda, tenendo conto dell’ombra, dell’apportosolare, dell’integrità strutturale, dell’adeguatezza del-l’impianto in funzione dell’edificio o del clima, e diindividuare i diversi metodi di installazione adeguatial tipo di tetto e i componenti Bos (balance of system)necessari per l’installazione;

iv) per i sistemi solari fotovoltaici in particolare,la capacità di adattare la concezione elettrica, tra cui ladeterminazione delle correnti di impiego, la scelta deitipi di conduttori appropriati e dei flussi adeguati perogni circuito elettrico, la determinazione della dimen-sione, del flusso e della posizione adeguati per tutte leapparecchiature e i sottosistemi associati, e scegliereun punto di interconnessione adeguato.

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