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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Serrungarina Belforte all'Isauro Fermignano Novafeltria Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Peglio Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania Cagli Serra Sant'Abbondio AVVISI Si ricorda di essere presenti al corso tributi del 18/11/2010 durante il quale saranno tracciate le linee operative in merito alla riscossione dei tributi. La riunione assume una grande rilevanza alla luce delle numerose adesioni di massima pervenuta e della improbabile proroga per i contratti in scadenza al 31/12/2010. Gli enti convenzionati all’ “ACCORDO - QUADRO PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO PER GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI, IN FORMA ASSOCIATA” , hanno la possibilità di fermarsi il pomeriggio, per fare il punto sulle necessità immediate con la Ditta aggiudicataria, al fine della migliore organizzazione dei servizi affidati e da affidare. Agli enti che decideranno di fermarsi anche nel pomeriggio, al fine di organizzare la colazione di lavoro (offerta), è richiesta conferma da inviare tramite fax al 0722-819920 o e-mail [email protected] entro le ore 10 di mercoledì 17.11.2010 . A breve si comunicherà il calendario delle verifiche con i comuni del referto nonché la data dell’incontro per trattare argomenti di interesse comuni quali: -servizi associati -OIV (scadenza 31/12/2010) -Consiglio Tributario -Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2012 – 2013 - Varie Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010 1 UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI N E W S L E T T E R N. 20

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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI

Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro

Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Serrungarina

Belforte all'Isauro

Fermignano Novafeltria Piobbico Urbania

Borgo Pace

Frontino Peglio

Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania

Cagli Serra Sant'Abbondio

AVVISI Si ricorda di essere presenti al corso tributi del 18/11/2010 durante il quale saranno tracciate le linee operative in merito alla riscossione dei tributi. La riunione assume una grande rilevanza alla luce delle numerose adesioni di massima pervenuta e della improbabile proroga per i contratti in scadenza al 31/12/2010.

Gli enti convenzionati all’ “ACCORDO - QUADRO PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO PER GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI, IN FORMA ASSOCIATA” , hanno la possibilità di fermarsi il pomeriggio, per fare il punto sulle necessità immediate con la Ditta aggiudicataria, al fine della migliore organizzazione dei servizi affidati e da affidare.Agli enti che decideranno di fermarsi anche nel pomeriggio, al fine di organizzare la colazione di lavoro (offerta), è richiesta conferma da inviare tramite fax al 0722-819920 o e-mail [email protected] entro le ore 10 di mercoledì 17.11.2010.

A breve si comunicherà il calendario delle verifiche con i comuni del referto nonché la data dell’incontro per trattare argomenti di interesse comuni quali:-servizi associati-OIV (scadenza 31/12/2010)-Consiglio Tributario-Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2012 – 2013- Varie

Avv. Raffaello TomasettiResp.Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://uu-controlli-interni.spaces.live.com /.

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 2010RAVVEDIMENTO VERSAMENTO UNITARIO (scadenza di riferimento: 30 giorni dal 18 ottobre 2010)

Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI

N E W S L E T T E R N. 20 Novembre 2010

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I contribuenti tenuti a porre in essere i versamenti unitari hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione per ravvedimento breve dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente entro il giorno 18 dello scorso mese.

MARTEDI 30 NOVEMBRE 2010

LOCAZIONI – IMPOSTA DI REGISTRO(pro – memoria – scadenza di riferimento: 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza del rinnovo).I titolari dei contratti di locazione e di affitto riguardanti beni immobili devono procedere ad eseguire:-la registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento dell’imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili stipulati nel termine massimo dei trenta giorni precedenti (indipendentemente dall’ammontare del canone); nonché il pagamento dell’imposta di registro dovuta per: -le annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (successive alla prima) aventi inizio dal giorno 1 del mese in corso; - le risoluzioni, le cessioni e le proroghe anche tacite aventi decorrenza dall’inizio del mese in corso; mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello f23, indicando i codici tributo: -115 T - imposta di registro per i contratti di locazione fabbricati – prima annualità; -112 T – imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive; -107 T – imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo; -114 T – imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti); - 108 T imposta di registro per affitto fondi rustici;tenendo presente che la clausola da rilevare è 2RP – Registrazione di atti pubblici o privati – imposta principale”.

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPSPagamento, da parte dei contribuenti tenuti all’iscrizione nell’apposita gestione separata Inps che hanno presentato la dichiarazione dei redditi mod. Unico 2010, della seconda rata o quota di acconto per l’anno in corso del contributo dovuto all’Inps – gestione separata lavoratori autonomi, mediante versamento utilizzando il modello F24.

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

VARATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 5/11/2010 NORMA (D.L.) RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Queste le interpretazioni

Contratti coinvolti Stipulati successivamente al 7 settembre 2010 Contratti precedenti al 7 settembre 2010

Adeguamento entro 180 giorni

Nozione di filiera di imprese Comprende subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del contratto

Conto dedicato in via non esclusiva Consentito l’utilizzo promiscuo purché si tratti di conti segnalati alla stazione appaltante

Strumenti diversi dal bonifico Solo se idonei alla piena tracciabilità.Obbligo di indicazione Si deve indicare il Cig e, quando è obbligatorio,

anche il Cup Violazioni Risoluzione di contratto ex lege

Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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A 2.2

Unico ed Irap per ravvedimento termine al 3 gennaio 2011 per il ravvedimentoRAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNIIn assenza di dichiarazione per l’anno 2009 oppure in presenza di dichiarazione per l’anno 2009 Adempimenti Termini Sanzioni Termine

versamento sanzioni

Riduzioni Sanzioni dovute

Presentazione della dichiarazione omessa o integrativa relativa al periodo d’imposta 2009

3/1/2011 258 euro 3/1/2011 1/12 21 euro

Versamento della maggiore imposta e degli interessi (se dovuti)

30/9/2011

30% della maggiore imposta

30/9/2011 1/10 3% della maggiore imposta dovuta

In caso di omissione del modello RW occorre aggiungere lo 0,833% degli importi non dichiarati RAVVEDIMENTO OLTRE 90 GIORNIIN PRESENZA DI DICHIARAZIONE PER L’ANNO 2009Adempimenti Termini Sanzioni Termine

versamento sanzioni

Riduzioni Sanzioni dovute

Presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo d’impsota 2009

30/9/2011

30%100%1335200%

30/9/2011 1/10 3%10%13,3%20%

Versamento della maggiore imposta e degli interessi (se dovuti)

30/9/2011

30% della maggiore imposta

30/09/2011 1/10 3% della maggiore imposta dovuta

1) In caso di omissione del modello RW occorre aggiungere l’1% degli importi non dichiarati;

2) in caso di errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli articoli 36 – bis e 36 – ter del dpr n. 600/73;

3) in caso di errori diversi da quelli dei punti 2, 4 e 5; 4) in caso di omissione che riguardano redditi prodotti all’estero;

in caso di omissione di redditi che riguardano investimenti e attività detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato

A 2.3

RISOLUZIONE, CODICE INPDAP PER VERSAMENTOPronti i nuovi codici tributo per i versamenti all’InpdapDal 2 novembre le p.a. dovranno effettuare i pagamenti tramite modello F24 Ep. Per consentire i versamenti all’Inpdap ieri l’Agenzia delle entrate con due risoluzioni ha istituito le nuove causali contributo e rivisto quelle già esistenti. Tutti i nuovi codici hanno efficacia dal 2 novembre. Per quanto riguarda le causali per la contribuzione sindacale e per quella figurativa per cariche elettive, la risoluzione n. 115/2010 precisa che in sede di compilazione del modello F24 andranno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante (nella sezione contribuente), mentre nella sezione Erario e altro il campo Tipo andrà valorizzato con la lettera

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I (per Inpdap) e nel campo Elementi identificativi il codice fiscale della persona a cui si riferisce il versamento.

A 2.4

RIMBORSO IRAP E’ ammesso il ricorso collettivo e cumulativo contro il rigetto delle istanze di rimborso Irap se le questioni di diritto sono comuni (sentenza della Corte di cassazione n. 21955/10 del 22 ottobre 2010).

A 2.5

RISPARMI CESSAZIONI VANNO CALCOLATI SU 12 MESII risparmi derivanti dalle cessazioni dal lavoro di dipendenti pubblici debbono sempre essere calcolati su 12 mesi, a prescindere dalla data effettiva della cessazione e dall’effettività del relativo costo.La circolare del dipartimento della funzione pubblica 18 ottobre 2010, n. 46078 di protocollo fornisce un primo importante chiarimento alle disposizioni contenute nella manovra estiva 2010. In particolare, la circolare aiuta a comprendere gli effetti delle disposizioni della legge 12272010 in tema di taglio alle spese per il turnover, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 corrisponde al 20% delle economie derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente.Il legislatore non si è diffuso per spiegare come computare i risparmi. All’articolo 14, comma 9, nel modificare l’articolo 76, comma 7, della legge 133/2008 si è limitato a disporre che gli enti locali la cui incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti non sia superiore al 40% a partire dal 2011 possono assumere “nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”, senza indicare se si tratti di spesa di competenza o di cassa.Laddove si utilizzasse il criterio della cassa, il contenimento della spesa risulterebbe ben superore al 20% , perché corrisponderebbe, in realtà, ai dodicesimi del 20% collegati all’attività lavorativa effettivamente svolta nell’ultimo anno di servizio. Gli effetti distorcerebbero alquanto l’intento del legislatore, rivolto a consentire fino al 2013 un turnover nel limite di un quinto dei risparmi derivanti da cessazioni, considerati, però, ad anno intero. La circolare della funzione pubblica rigetta il criterio della cassa, affermando che il calcolo dei risparmi da cessazioni va fatto sempre su 12 mesi.Per quanto la nota di palazzo Vidoni sia direttamente rivolta alle amministrazioni statali ed agli enti nazionali, il principio del calcolo delle cessazioni per 12 mensilità, vista la sua razionalità, può essere preso a riferimento anche dalle regioni e dagli enti locali.E’ solo da auspicare che non intervengano interpretazioni contrarie da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in modo da evitare contrasti interpretativi ed applicativi, tali da rendere ancora più sofferta l’applicazione della manovra estiva, già di per sé piuttosto contorta.

A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,00%

A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,25 %

A.3.3. INDICE ISTAT SETTEMBRE 2010 (G.U. 23 OTTOBRE 2010 N. 249)

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L’ISTAT ha comunicato l’indice per i canoni di locazione rispetto al mese di settembre 2009 la variazione risulta dell’1,6% che, ridotto al 75% è pari all’1,2%.

A4 NOTIZIE IN BREVE

A 4.1

ART. 6 C 14 L. 122/2010, AUTO È UN COSTO DI SERVIZIORecenzione di Maria Barilà.La stretta sulle autorizzazioni per l’utilizzo del mezzo proprio dettata dalla manovra correttiva (articolo 6, comma 14 del Dl. 78/2010) ha messo a rischio le funzioni ispettive e creato più di un problema, soprattutto negli enti che non hanno un parco macchine a cui ricorrere. Le Pa hanno chiesto lumi alla Ragioneria generale, che nella circolare 36/2010 ha praticamente riaccesso il semaforo verde ai rimborsi (si veda Il Sole 24 Ore del 23 ottobre), mentre la Corte dei conti (parere 949/2010 della sezione Lombardia) dà una lettura diversa. Che cosa potranno fare le amministrazioni dopo che le due istituzioni si sono espresse dando punti di vista disallineati? La differenza tra i due orientamenti sta nell’aver definito un diverso perimetro della residuale applicazione della normativa sul mezzo proprio, soprattutto sul il rimborso.Il suggerimento che verrebbe spontaneo è quello di scegliere la soluzione più “favorevole”, che però cambia a seconda dei casi. L’applicazione, poi, ha sempre riflessi finanziari e la legge (articolo 6, comma 12) stabilisce che gli atti e i contratti posti che violano la disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La Ragioneria muove dall’esigenza di salvare gli spostamenti degli ispettori, e di chi è impegnato in funzioni istituzionali di verifica, rimettendo al dirigente che deve autorizzare il compito di verificare la convenienza economica. Questa lettura non tiene conto del fatto che una parte della norma disapplicata si riferiva proprio allo svolgimento di funzioni ispettive. Di fronte all’articolo 9 della legge 417/78 non disapplicato, che disciplina l’uso del mezzo proprio, con provvedimento motivato , “anche”, oltre i limiti della circoscrizione provinciale quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti più conveniente, Corte e Ragioneria concordano sul fatto che la norma non rimane in piedi per una svista del legislatore. Solo che la Ragioneria ne limita la portata, più ragioni finanziarie che per una ricostruzione giuridica coerente, prevedendo che, al di fuori delle funzioni ispettive, di verifica e controllo, l’autorizzazione è finalizzata solo alla copertura assicurativa e resta esclusa la possibilità di rimborso spese. La Corte sposta invece la lettura su un concetto di modalità di organizzazione secondo criteri di buon andamento, in cui l’utilizzo del mezzo proprio può essere considerato più funzionale. Con questa interpretazione, interessante e innovativa, il rimborso spese al dipendente costituisce non una spesa di personale, ma un costo del servizio, e l’autorizzazione è condizionata da una valutazione complessiva sull’efficacia ed economicità di una modalità organizzativa piuttosto che di un’altra, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione.

A 4.2

LEGGE N. 122/2010 APPLICAZIONE DEL TURNOVER AL 20%, MOBILITÀQuesti i principi della mobilità Da un ufficio all’altroFINO AL TERMINE DEL 20101) GLI ENTI SOGGETTIAL PATTO DI STABILITA’Non hanno limitazioni alle assunzioni perché il legislatore ha stabilito un limite soltanto sul fronte del contenimento della spesa. 2) GLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTOUfficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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Fino al 31 dicembre 2010 hanno un vincolo alle nuove assunzioni e, per questi enti, la mobilità è “neutra” sotto il profilo di cessazioni e assunzioni3) I DIPENDENTI COINVOLTI NELLA MOBILITA’Bisogna stabilire quando vanno conteggiati tra le cessazioni e tra le nuove assunzioni ai fini del vincolo del 20% sul turnover che scatta dal 2011. 4) SECONDO LA LEGGE 311/2004Nel 2011 la mobilità per tutti gli enti locali non verrà considerata né nella base di calcolo del 20% dei dipendenti cessati, né nel costo di quelli assunti. A 4.3

PIANO CIVIT DELLA PERFORMANCEVia libera al “piano delle performance”, lo strumento che deve guidare le pubbliche amministrazioni nella definizione dei propri obiettivi come previsto dal decreto legislativo 150/2009. Ad approvare il modello è la delibera Civit 112/2010 pubblicata ieri, che è immediatamente applicabile per la Pa centrale e fissa le linee guida per regioni ed enti locali. Nella prima parte della delibera vengono descritte finalità, contenuti e principi generali relativi al Piano.Nella seconda vengono fornite indicazioni operative e dettagliate circa la struttura del Piano e il contenuto di ogni capitolo. Lo scopo è garantire “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.” A tal fine, nell’elaborazione del Piano devono essere rispettati i principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità, partecipazione, coerenza interna ed esterna, orizzonte pluriennale, collegamento e integrazione con la programmazione economico – finanziaria e di bilancio. Questi i contenuti che il pino deve presentare. La descrizione dell’”identità” dell’amministrazione e, cioè, degli elementi che consentono di identificare “chi è” (mandato istituzionale e missione) e “cosa fa” (declinazione della missione e del mandato in aree strategiche, obiettivi e operativi) l’amministrazione:-l’evidenza delle risultanze dell’analisi del contesto interno (punti di forza e debolezza interni) ed esterno (opportunità e minacce); -indirizzi, obiettivi, indicatori necessari per misurazione la performance dell’amministrazione; -obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori; -la descrizione del processo seguito per la realizzazione del Piano e delle azioni di miglioramento della gestione delle performance.

A 4.4

PARERE MINISTERO INFRASTRUTTURE, NO ALLA PUBBLICITÀ NELLA ROTATORIANel centro delle rotonde stradali e attorno a questi diffusi manufatti non è possibile posizionare cartelli pubblicitari. Si tratta infatti di intersezioni a raso dove secondo il codice stradale è vietato applicare qualsiasi distrazione per l’utente motorizzato. Lo ha ribadito il ministero dei trasporti con il parere n. 72763 del 9 settembre 2010. La città di Aosta ha richiesto chiarimenti circa la diffusa realizzazione di rotatorie stradali sponsorizzate da soggetti privati con marchi, insegne e informazioni pubblicitarie. Questa pratica è vietata, ha spiegato il ministero, in quanto le rotatorie, anche se non vengono citate dal codice della strada, sono tecnicamente definibili come delle intersezioni a raso su cui si applica il conseguente divieto di posizionamento di impianti pubblicitari previsto dall’art. 51 del regolamento stradale. In buona sostanza sono fuori legge tutte le iniziative locali che hanno ricercato sponsor per contribuire alla realizzazione dei diffusi manufatti stradali posizionando le pubblicità dell’azienda privata nel bel mezzo della rotonda.Questi impianti possono infatti creare distrazione e ingenerare pericolo per la circolazione.

A 4.5

L’ENTE LOCALE PUÒ ANNULLARE LA SWAP Il Tar Toscana ha approvato l’annullamento di uno swap in autotutela da parte della provincia di Pisa, perché il contratto (con Dexia Crediop e Depfa) conterebbe costi occulti per 1,4 milioni

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di euro. E’ la prima vittoria da parte di un ente locale in un contenzioso amministrativo di questo tipo.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA D.D.P.P. M DOMANDA ENTRO IL 26/11: OCCORRE VALUTARE LA CONVENIENZAQuando i comuni si trovano in forti difficoltà finanziarie e non riescono a far pareggiare il bilancio puntualmente arriva l’aiuto della Cassa depositi e prestiti. Si tratta della circolare n. 1278/2010 che prevede la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso fisso con scadenza non antecedente al 31 dicembre 2013. La domanda va inoltrata entro il 26 novembre 2010. Materialmente è possibile rispalmare una parte del residuo debito attuale nell’arco dei prossimi 10-30 anni.Sembra di ripercorrere quanto avvenuto nell’anno 1996 (art. 5, comma 6, dl 444/1995, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 539; circ. 1257/05) allorquando i comuni si trovavano in analoghe situazioni e fu allora possibile convertire gran parte dello stock di debito in un nuovo muto ventennale al tasso fisso del 9% annuo, poi sceso all’8% e al 6,5% a partire dall’anno 2001.Sulla convenienza dell’attuale operazione ai fini della quadratura di bilancio nulla da dire: con l’allungamento del periodo di ammortamento dei mutui si diminuiscono le spese correnti (interessi e quote di capitale) dei prossimi anni e si facilita la quadratura del bilancio dell’anno 2011 su cui grava la forte riduzione dei trasferimenti erariali ex art. 14, comma 2, del dl 78/2010. Tuttavia, sulla reale convenienza dell’operazione (da parte dei comuni) occorre effettuare alcune considerazioni. L’allungamento del periodo di ammortamento dei mutui comporta un inevitabile scollegamento tra la durata fisico – tecnica, dell’investimento e la relativa fonte di finanziamento; non bisogna ovviamente superare certi limiti, altrimenti si concretizza una gestione delle passività completamente indipendente dagli investimenti originari, il che fa emergere forti dubbi, di legittimità, in virtù, in primis, dell’art. 119, comma 6 della Costituzione: “I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento2, e poi in virtù dell’art. 2020 del Tuel e dell’art. 3, commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Nel merito è intervenuto anche l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il ministero dell’Interno col principio contabile n. 2, punto 23 che dispone “è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell’indebitamento con il presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità”. Un esempio per capire. Si ipotizzi un mutuo ventennale di E. 500 mila acceso nell’anno 1990 a tasso fisso dell’11% già interamente erogato. Si ipotizza, inoltre di aver aderito alla rinegoziazione dell’anno 1996 (art. 5, comma 6, dl 444/1995, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 539) al tasso fisso 9%, poi ridotto al 6,5% (nei calcoli viene comunque utilizzato prudenzialmente il tasso 6,5%) e di aderire alla nuova rinegoziazione 2010 di cui alla citata circolare 1278 con nuovo mutuo di 20 anni che comporta un risparmio di rata del 15,36% circa (utile per la quadratura dei bilanci). Orbene, i risultati sono evidenti ed il rischio di spostare immotivatamente oneri al futuro altrettanto: in caso di una asfaltatura di strade la durata fisico – tecnica è al massimo 10 anni, mentre l’indebitamento si protrae (nell’esempio riportato) per altri 31 anni, pagando interessi (nominalmente) 1,6 volte il capitale originario. Se, invece, al posto dell’asfaltatura vi fosse la costruzione di una nuova strada o di un edificio, la cosa sarebbe molto diversa in quanto si presume la vita utile, rispettivamente di 50 ani e 33 anni sulla base delle percentuali di ammortamento definite dall’art. 229 del Tuel. Un altro aspetto da chiarire riguarda la durata massima della rinegoziazione 2010, specie se si applica a mutui già rinegoziati nel 1996; l’art. 62 del dl 112/2008, n. 133 (sul contenimento dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali) indica che le rinegoziazioni di passività esistenti non possono essere superiori a trenta anni, ma di questo nella circolare n. 1278 non c’è traccia. Occorre tener conto che l’adesione alla rinegoziazione del 2010 incide anche nella capacità futura di assumere nuovi mutui in conseguenza all’aumento della durata del debito residuo; i mutui che si andranno a contrarre nei prossimi anni, fermo restando le

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limitazioni del patto di stabilità poseranno come maggiore debito complessivo e come maggiori spese correnti, senza poter contare su una fisiologica riduzione per effetto della cessazione dei muti preesistenti. La situazione è da valutare attentamente anche in relazione ai nuovi limiti della futura consistenza del debito dei singoli enti locali, che potrà essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto ministeriale finora, però non emanato; art. 77 – bis, commi 10 e 11 per i comuni con più di 5 mila abitanti e 29 per i comuni minori del dl n. 112/08 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 .A tali limiti non sono esenti i comuni con meno di 5 mila abitanti come prescritto dal successivo comma 29.

CODICE DELLA STRADA Restano poche settimane per regolarizzare i bilanci comunali che già dal mese di agosto sono vincolati ad un uso congruo dei proventi delle multe stradali. E per chi non utilizzerà i proventi in modo conforme sono in arrivo decurtazioni economiche. Novità anche in materia di assunzioni degli agenti di polizia locale e sul rispetto del patto di stabilità. Sono queste le principali questioni sul tavolo degli uffici ragioneria conseguenti all’entrata in vigore il 13 agosto scorso dalla legge 120/2010 e alla successiva delibera della Corte dei conti della Toscana del 15 settembre 2010. La riforma stradale d’agosto ha meglio strutturato gli obblighi di utilizzo dei proventi sanzionatori. Con le modifiche apportate agli articoli 208 e 142 cds si sono creati dei vincoli sui bilanci degli enti locali finalizzati a concretizzare il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale da parte delle polizie locali. In pratica ora il 50% delle risorse economiche provenienti dalle sanzioni stradali ha una finalità già stabilita dalla legge e gli enti locali non possono più trascurare questa regola. Per questo ogni comune, a prescindere dalla dimensione demografica, dovrà approntare prima dell’assestamento del bilancio una delibera ricognitoria o costitutiva ad hoc a seconda dei casi. Nella misura in cui questa deliberazione confermerà che il comune già rispettava, a livello di bilancio, i nuovi vincoli di destinazione della spesa la questione è di facile risoluzione. Più complessa, invece, sarà la situazione se dalla verifica dovesse emergere che il bilancio in essere non rispetta, a far data dal 13 agosto, le destinazioni vincolate dei proventi a livello di spesa. In questo caso la delibera in una qualche misura dovrà considerarsi costitutiva ed alla stessa dovranno conseguire le variazioni di bilancio del caso. Una questione che però le linee guida della Corte dei conti Toscana non chiariscono a fondo è se le risorse per finanziare i progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, ovvero i progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 – bis e 187 cds, sono da considerare aggiuntive nella costituzione dei fondi di produttività previsti dai Ccnl degli enti locali e soggette o meno a confronto con le organizzazioni sindacali. Questa problematica, peraltro, non può essere risolta da una sezione regionale della Corte dei conti e nemmeno da ogni singolo ente ma servirebbero indicazioni centrali. Una opportunità che invece l’adozione della delibera sulla destinazione dei proventi sembra offrire nell’immediato è quella di ritenere, in via interpretativa, che le risorse previste dal comma 5 bis dell’articolo 208 del cds possano essere escluse nel calcolo del rispetto del patto di stabilità ed anche dalle limitazioni nelle assunzioni di personale. In buona sostanza una opportunità per le amministrazioni locali, da spendere non solo per le assunzioni dei propri agenti di polizia locale che già godono, relativamente ai contratti a tempo determinato, di una deroga esplicita ma poco applicata.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

Tribunale di Rimini – Sentenza derivati nulli senza accordo quadroIl tribunale di Rimini ha dichiarato nulli tre contratti derivati stipulati tra il comune di Rimini e Unicredit corporate banking tra il 2001 e il 2003: i giudici hanno ritenuto che il contratto – quadro siglato tra le parti fosse nullo, in quanto sottoscritto solo dal Comune e non anche dalla banca.

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La sentenza n. 1523/2010, è la prima che vede vittorioso un comune in tema di derivati, ma contiene delle conclusioni di ordine generale che sollevano qualche dubbio. Infatti, pur riconoscendo che non sia un principio pacifico, i giudici di Rimini sostengono che quando un master agreement è nullo sono nulle anche tutte le operazioni successive. Secondo il tribunale, il master agreement è un contratto normativo che contiene le regole generali sulla prestazione dei servizi di investimento della banca in favore del cliente. In sua assenza, le singole operazioni sarebbero irrimediabilmente viziate.

Tribunale di Mantova, ordinanza del 30 settembre 2010Ipoteche legali per le ingiunzioni dei comuniIpoteche legali anche per le ingiunzioni dei comuni. Il Tribunale di Mantova ritiene che il provvedimento adottato ai sensi del regio decreto 639/1910 consenta di iscrivere la garanzia reale a carico degli immobili di contribuenti e debitori dell’amministrazione (ordinanza 30 settembre 2010, probabilmente la prima in materia). Nel provvedimento il Tribunale ha ordinato al direttore della locale agenzia del territorio di procedere alla iscrizione dell’ipoteca legale e senza riserve. Nella prassi gli uffici finanziari, quando accettano le pratiche, procedono alla iscrizione, ma solo con riserva e cioè con una postilla di cautela per l’agenzia stessa, a causa della opinabilità della iscrizione stessa. Il tribunale ha però disatteso anche una circolare dell’Agenzia del territorio (n. 4/2008 del 20 maggio 2008), che aveva escluso in radice la possibilità di iscrivere ipoteca con le ingiunzioni fiscali.Nella circolare richiamata l’Agenzia del territorio ha sottolineato, innanzi tutto, il fatto che la riscossione coattiva dei tributi locali e delle altre entrate specifiche delle province e dei comuni può essere effettuata con la procedura individuata dal regio decreto 639 del 1910, se detta riscossione è svolta in proprio dal medesimo ente o è affidata ai soggetti iscritti nell’apposito albo, di cui al comma 1, dell’art. 53, dlgs 446/1997 (concessionari locali). In questo caso si discute se è legittimo iscrivere ipoteca legale sugli immobili del debitore. Secondo la circolare dell’agenzia del territorio, sulla base del dpr 602/1973, l’ingiunzione ex rd 639/1910 non risulta essere titolo esecutivo idoneo per effettuare l’iscrizione ipotecaria.Manca tra l’altro una norma che espressamente preveda tale possibilità per le ingiunzioni. Da qui la conclusione della impossibilità di iscrivere ipoteca legale.Di diversa opinione è stato il Tribunale di Mantova. Nel caso specifico il conservatore ha rifiutato di iscrivere ipoteca senza riserva su immobili di un contribuente, a richiesta di una società di riscossione iscritta all’albo previsto dal dlgs 446/1997. Si è tratto del recupero di crediti per ici e tassa smaltimento rifiuti. Secondo la società di riscossione l’ipoteca sarebbe stata legittima sulla base dell’articolo 77 del dpr 602/1973, che con riguardo al ruolo consente di iscrivere ipoteca, e dell’articolo 36 della legge 248/2007, che richiama il predetto decreto. E, sempre secondo la società, l’ufficio avrebbe dovuto procedere alla iscrizione senza riserva.Si consideri che il conservatore iscrive l’ipoteca con riserva quando risultano fondati dubbi sulla iscrivibilità dell’ipoteca (articolo 2674 bis del codice civile). Insomma l’iscrizione ipotecaria con riserva ha di fatto poco valore ed è contrastabile dal debitore. Da qui il reclamo della società al tribunale, che ha dato torto all’Agenzia delle entrate. La motivazione del provvedimento fa appello alla natura dell’ingiunzione degli enti pubblici, che cumula sia la qualità di titolo esecutivo sia di atto prodromico all’esecuzione coattiva (come il precetto nella procedura civile). Tra l’altro l’ingiunzione è equiparata alla cartella esattoriale. Da questo argomento il tribunale trae la conseguenza della compatibilità della disciplina di cui al dpr 602/1973 con quella della ingiunzione fiscale. Il tribunale non ha riconosciute fondate neppure le difese dell’agenzia del territorio, che hanno richiamato la tesi espressa nella citata circolare del 2008. Con queste premesse il tribunale ha ordinato all’agenzia del territorio di provvedere alla iscrizione dell’ipoteca senza alcuna riserva. Lo stesso tribunale sottolinea la novità e l’obiettiva incertezza della questione, tanto che non ha condannato l’agenzia del territorio a pagare le spese processuali. Grazie a orientamenti di questo tipo le amministrazioni locali hanno una convincente arma in più (con una efficacia immediata pari solo al fermo amministrativo del veicolo) per procedere alla riscossione

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coattiva. Non è stato, tuttavia, chiarito se valgono limiti di importo minimo per procedere all’iscrizione ipotecaria.

Corte dei conti , Sezione controllo Regione Lombardia – delibera n. 874/2010Finanziamenti, l’ente garantisce anche con il pegnoL’ente locale, e le società a partecipazione pubblica, possono utilizzare il pegno sulle azioni di una partecipazione per garantire un finanziamento utile alla stessa società e finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica. Il via libera arriva dalla sezione controllo lombarda della Corte dei conti (deliberazione 874/2010) in un parere inviato alla provincia di Milano. Per i magistrati contabili la provincia può autorizzare il rilascio di un pegno su azioni di una partecipata indiretta di terzo livello, che si sviluppa attraverso i seguenti meccanismi: Asam spa – controllata dalla Provincia (con l’80,83%) detiene il 52,90% delle azioni di Milano Serravalle – Milano Tangenziale Spa, che, a sua volta, controlla il 68% di Autostrada Pedemontana Lombarda Spa. Quest’ultima è la concessionaria in project financing della Pedemontana Lombarda, che ha l’obbligo di reperire il finanziamento di 3,2 milioni di euro, dal quale nasce la richiesta di pegno sulle azioni della società. Il pegno conferisce il diritto di ottenere il pagamento del credito con prelazione rispetto ad altri creditori sul ricavato dalla vendita del bene ricevuto in pegno. Secondo la Corte, in caso di coinvolgimento di una società a partecipazione pubblica, le regole pattizie fra le parti devono prevedere che: il diritto di voto permanga in capo alla controllante; la circolazione del diritto di pegno sia limitata ai finanziatori; la cessione del credito possa avvenire solo previo gradimento dell’ente; i frutti del bene siano di competenza del proprietario delle azioni e non del creditore pignoratizio. L’autorizzazione deve essere rilasciata dal consiglio dell’ente. Il rilascio del pegno dovrebbe essere previsto nel regolamento di contabilità dell’ente e il rendiconto dovrebbe contenere una nota che segnali l’esistenza della garanzia. Per liberare la strada al pegno è però necessario che le partecipazioni azionarie siano state considerate strategiche per l’ente locale. La Corte si sofferma su questo adempimento e, per le partecipazioni indirette oggi sottratte dall’applicazione della normativa, suggerisce di richiamare, nello statuto della società a partecipazione diretta, i limiti di compatibilità previsti dall’ente locale nella deliberazione di mantenimento, così da permettere anche ai terzi di conoscere la natura della società e i suoi limiti di operatività. Ancora, i giudici contabili ritengono necessario che l’ente locale abbia poteri di indirizzo e di controllo sulla partecipazione. Infine, le considerazioni dei magistrati possono essere estese a ogni forma di garanzia, anche il patronage.

TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

LA RURALITÀ SALVA LA CASA DELL’ICILa Cassazione agevola i beni iscritti nella categoria A10 e A6

A prescindere dalla categoria assegnata (A/6 e D/10 e dal possesso di una rendita, il fabbricato mantiene la qualificazione rurale, con la conseguente esenzione da tassazione, sia diretta che per tributi locali (Ici e Tia), se rispettoso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina speciale. Sul tema è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 1, dlgs 30/12/1992 n. 504, istituito del tributo locale (Ici), presupposto per l’applicazione dell’imposta è il possesso (proprietà o diritto reale) di fabbricati, nonché di aree fabbricabili e terreni agricoli, collocati sul territorio dello Stato italiano, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa (immobili merce).Peraltro, l’argomento risulta di estrema attualità stante la necessità di procedere ai sensi dell’art. 19, dl n. 78/2010, alla regolarizzazione dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità, entro il prossimo 31 dicembre, dopo la pubblicazione avvenuta lo scorso 30 settembre degli elenchi completi a cura del Territorio (si veda Italia – Oggi, 30/9/2010) delle case non censite o irregolari. Ruralità- Per quanto concerne la ruralità, l’art. 9, dl n. 557/1993, convertito dalal legge 26/2/1994 n. 133, come ulteriormente modificato dal dpr 23/3/1998 n. 139, distingue soltanto i

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fabbricati a destinazione abitativa (comma 3) da quelli strumentali all’esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c. (comma 3 – bis), richiedendo, nel primo caso, il rispetto contemporaneo di requisiti “soggettivi” (imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese, persone addette alla coltivazione della terra, familiari conviventi a loro carico, titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa in agricoltura e da lavoratori agricoli subordinati ) come indicato anche dal Territorio (circ. 15/6/2007 n. 7/E § 3.1) e oggettivi (mq. del terreno asservito, volume d’affari Iva, ecc), mentre nel secondo caso solo il rispetto dei requisiti oggettivi, relativamente alla destinazione d’uso (si veda tabella). Per i fabbricati posseduti dalle cooperative agricole è stato l’art. 42 – bis, del dl 1/10/2007, n. 159, che ha modificato ulteriormente l’art. 9 richiamato, confermando la ruralità oggettiva ai fabbricati posseduti dalle cooperative agricole di trasformazione e di servizi. Infine, il comma 1 – bis, dell’art. 23 dl 30/12/2008 n. 207 (c.d. decreto mille proroghe), convertito nella legge 27/2/2009 n. 14, ha fornito un’interpretazione autentica delle disposizioni sulla ruralità, stabilendo che non si devono considerare fabbricati (ai fini tributari) gli immobili, anche se iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati, per i quali ricorrono i requisiti (soggettivi e/o oggettivi) indicati nell’art. 9, del dl n. 557/1993. Sul tema, anche l’Agenzia delle entrate si era espressa a suo tempo (circ. 21/03/2000 n. 50/E), ritenendo non assoggettabili ad imposte, anche locali i fabbricati rurali, ancorchè dotati di rendita ed iscritti nel catasto fabbricati; tesi condivisa anche dall’Agenzia del Territorio (circ. 15/06/2007 n. 7/T) che ha precisato che la rendita catastale assume rilevanza tributaria soltanto se il fabbricato perde la natura rurale, come disposto dall’art. 9, dl n. 557 del 1993. Si aggiunge, inoltre, la recente nota 2672/2010 n. 10933 del Territorio che ha chiarito, senza alcun dubbio, che i fabbricati rurali non sono soggetti al tributo locale (ma anche all’imposizione diretta) nei casi in cui gli stessi risultino in possesso dei requisiti indicati dall’art. 9, dl n. 557/1993, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita all’immobile (tesi confermata anche dalla recente Ctp di Treviso con sentenza 26/7/2010 n. 84/03/10): La giurisprudenza di legittimità – Sul tema è opportuno ricordare che prima della Cassazione, la Corte Costituzionale era intervenuta sul comma 4, dell’art. 2 della legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) riconoscendo l’incostituzionalità della disposizione inerente l’irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di Ici dalle cooperative agricole e confermando la possibilità, concessa alle stesse, di ottenere il rimborso del tributo locale, eventualmente pagato su immobili rispettosi dei requisiti di ruralità. Purtroppo, però, l’affermazione rafforzata dei giudici della Cassazione a sezione unite (sentenza 21/08/2009 n. 18565), che tiene anche conto di quanto sancito dalla Consulta, presenta un altro scoglio per il contribuente richiedendo, quale ulteriore condizione per il riconoscimento della ruralità, e di conseguenza dell’esenzione dal pagamento dei tributi, l’inquadramento della costruzione rispettivamente nella categoria A/6 (per quelli a destinazione abitativa) e nella categoria D/10 (per quelli strumentali alle attività agricole). Peraltro, i giudici supremi non hanno preso atto della caduta in disuso dichiarata dallo stesso Territorio e della soppressione, di fatto, della categoria A/6 richiesta per i fabbricati a destinazione abitativa (Ministero delle Finanze – Catasto e servizi Tecnici Erariali – circ. 14 marzo 1992 n. 5/T) e di quanto sancito, sia dalel disposizioni, di cui all’articolo 9, dl n. 557/1993, nonché dei chiarimenti forniti sia dall’Entrate che dal Territorio. Sul punto, anche la dottrina, nel rispetto di quanto sancito dalle disposizioni dell’articolo 9, dl n. 557/1993 e dopo l’intervento a cura del comma 1- bis, dell’articolo 23, dl n. 207/2008, ha confermato l’esenzione ai fini Ici, “fin dall’origine” e “senza alcun limite” dei fabbricati rurali, non dovendo tenere conto dell’inquadramento catastale della costruzione, ma solo del rispetto del requisito oggettivo in presenza di immobili strumentali all’esercizio delle attività agricole, a prescindere dal possessore dello stesso, e dei requisiti soggettivi e oggettivi in presenza di unità a destinazione abitativa.

LA STRETTA SUL DEBITO SI ESTENDE A TUTTI I COMUNI Il Sole 24 Ore 12 Novembre 2010

Nuovo limite all'indebitamento per le province e per tutti i comuni, senza nessuna esclusione per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno. E una delle novità più rilevanti spuntate per i sindaci dal maxiemendamento del governo alla legge di stabilità, in discussione alla Camera. Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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La nuova norma ricalca il progetto emerso nelle settimane scorse (si veda Il Sole 24 Ore del 17 ottobre), ma lo estende a tutti i comuni: dal 2011 sarà vietato accendere mutui o altre forme di finanziamento se queste fanno salire la spesa per gli interessi sopra l'8% delle entrate dei primi tre titoli (tributi, trasferimenti ed entrate extratributarie, come i canoni e le tariffe). Il parametro andrà calcolato rispetto al consuntivo del penultimo anno, per cui il limite 2011 sarà riferito ai valori registrati nel bilancio 2009. Esteso a tutti i comuni, il nuovo tetto dimezza nei fatti la vecchia disciplina, fissata nell'articolo 204 del Dlgs 267/2000, che bloccava i mutui quando il peso degli interessi saliva sopra il 15% delle entrate dei primi tre titoli. La nuova disciplina generale dell'indebitamento non è l'unica sorpresa spuntata ieri dal cantiere della legge di stabilità. Alla Camera è stato infatti bocciato l'intervento che avrebbe prorogato per i prossimi tre anni la deroga che consente di destinare al finanziamento della spesa corrente il 75% degli oneri di urbanizzazione. La partita è molto sentita dai sindaci, perché vale circa 1,5 miliardi che, in assenza della proroga, non potrebbero più essere destinati all'equilibrio di parte corrente. «Sappiamo bene - spiega il presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino - che finanziare la spesa corrente con un'entrata straordinaria come gli oneri diurbanizzazione è sbagliato intermini di principio, ma ibilanci vanno fatti anche nel 2011e in queste condizioni, fra tagli e manovra, non è possibile». Per questa ragione l'Anci torna alla carica e chiede un aggiornamento della deroga, che anche nel prossimo triennio divida la quota libera degli oneri fra un 50% da destinare genericamente alla spesa corrente e un ulteriore 25% da dedicare alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Se dovesse essere riconfermata l'incompatibilità per materia, dovuta la fatto che la legge di stabilità non contiene norme a cui agganciare la proroga, rimarrebbe comunque l'ultimo treno legato al decreto di fine anno, perché il maxiemendamento presentato dal governo non risolve comunque tutte le partite aperte. La spesa corrente diventa la protagonista indiscussa, anche nei nuovi meccanismi di calcolo del patto di stabilità (sui "correttivi" governativi e la bocciatura dei sindaci si veda l'altro articolo a pagina 5),Il criterio di base rima-ne lo stesso, impostato sulla competenzamista che tiene conto della competenza di parte corrente e della cassa di conto capitale. L'obiettivo generale, uguale per tutti i comuni, è quello di raggiungere il "saldo zero" così calcolato, ma su questa base si innesta il secondo obiettivo, diverso per ogni ente: il miglioramento del saldo imposto dalla manovra, secondo il maxiemendamento del governo, si otterrà applicando una percentuale (1'11,4% nel 2011 e 4% nel 2012 e 2013 per i comuni; 8,3% nel 2011 e 10,7% nel 2012 e 2013 per le province) alla spesa corrente media registrata nel triennio 2006/2008. Il meccanismo, che contiene un "premio" implicito a chi ha esternalizzato molto, nasce nel tentativo di evitare penalizzazioni eccessive per gli enti che negli anni passati hanno avuto picchi di entrate non ripetibili, e che di conseguenza non riuscirebbero a raggiungere l'obiettivo chiesto dalla manovra. Scopo non raggiunto secondo i sindaci, che infatti chiedono di prorogare l'esclusione dal patto dei proventi da alienazioni immobiliari e dividendi straordinari delle società. I] maxiemendamento del governo, infine, conferma il blocco della leva fiscale (con l'eccezione della Tarsu) fino all'attuazione effettiva del federalismo fiscale.

QUARTA PARTE : QUESITI

ENTI NON COMMERCIALIIl nostro è un ente non commerciale senza fini di lucro. Si chiedono chiarimenti circa l’acquisto di servizi da operatori comunitari effettuati in quella che ora deve considerarsi attività d’impresa.

RISPOSTA: Gli enti non commerciali quando acquistano servizi territorialmente rilevanti in Italia da soggetti comunitari assumono, giusto art. 17, comma 2, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2010, del dpr n. 633/72, la qualifica d’obbligati d’imposta. Ciò comporta che gli stessi debbano dotarsi di partita Iva e applicare l’imposta col metodo del reverse charge, emettendo autofatture, o integrando quelle ricevute dal prestatore comunitario, da annotarsi entro il mese successivo in un apposito registro. Come ulteriori adempimenti sono poi previsti il versamento della relativa imposta e la presentazione telematica, entro il mese successivo alla registrazione di dette fatture, del modello Intra - 12. Se i servizi ricevuti sono da qualificarsi ex art. 7 ter

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“generici”, non rientranti cioè tra quelli espressamente evidenziati nei successivi articoli da 7 – quater a 7 septies, l’ente dovrà presentare, a seconda dei casi e sempreché l’imposta in Italia sia dovuta, non quindi per operazioni per esempio non imponibili o esenti, sulla base dei relativi importi complessivi, il modello Intrastat mensile o trimestrale.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CATEGORIA D/1 E ICI DOVUTASugli impianti fotovoltaici si pagherà l’Ici o no? C’è chi dice che verranno accatastati come D1, dunque dovrebbero pagarla, altri dicono che la normativa prevede eccezioni al riguardo.

RISPOSTA Secondo l’agenzia del Territorio, la destinazione d’uso e la compatibilità con le caratteristiche intrinseche degli impianti fotovoltaici e delle centrali eoliche consentono di attribuire agli immobili la categoria catastale “D/1 – Opifici” (risoluzione 3/T del 6 novembre 2008 e circolare 14/T del 22 novembre 2007). Significative ed eloquienti sono al riguardo le precisazioni, fornite dalla stessa agenzia del Territorio con circolare 4/T del 13 aprile 2007, recante le “linee guida” per il classa mento delle porzioni delle unità immobiliari urbane censite alle categorie particolari E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, ed E/9 (articolo 2, comma 40, del Dl 262/2006), secondo cui: a) la categoria E/3 comprende “tutte le unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, con esclusione di quelle aventi fini esclusiva ente prevalentemente commerciali e industriali”; b) la categoria E/9 comprende in via residuale “tutte le altre costruzioni distinte dalla singolarità tipologica e dalla stretta correlazione dell’uso al soddisfacimento di un pubblico servizio. Valgono pertanto tutte le limitazioni in precedenza citate, e in particolare non risultano compatibili con tale destinazione le unità immobiliari costruite per le esigenze di un’attività commerciale, industriale. (…) purchè dotate di autonomia funzionale e reddituale”. Nell’ambito della giurisprudenza, la categoria catastale D/1 è stata riconosciuta dalla commissione tributaria regionale Puglia (sezione XXVII, sentenza 214 del 23 settembre 2008) e dalla commissione tributaria provinciale di Benevento (sezione I, sentenza 17 del 20 febbraio 2008), mentre la commissione tributaria provinciale di Bologna (sezione VI, sentenza 11 del 12 gennaio 2009, passata in giudicato) ha ritenuto applicabile le categorie del gruppo catastale E. In conclusione, gli impianti in questione vanno censiti (a nostro parere) nella categoria catastale D/1, fino a quando non verrà stabilita una norma ad hoc che stabilisca l’attribuzione nella categoria catastale E e quindi l’esenzione dalla tassa Ici (in tal senso, alcune iniziative parlamentari).

RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)

2-nov-2010 Sole 24 Ore

Aumentano i comuni a rischio dissesto: emergenza anche al nord - Il miliardo-ombra dei sindaci

2-nov-2010 Sole 24 Ore Controlli più difficili sulle leggi di spesa

2-nov-2010Sole 24 Ore - Norme e Tributi

L'ente garantisce anche con il pegno

2-nov-2010Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Comuni in campo solo se riescono a dare efficienza

2-nov-2010 Sole 24 Ore Anticorruzione, avanti piano

2-nov-2010 Sole 24 Ore Edilizia e

Appalti, nella riforma di Matteoli trattativa privata fino a un milione - Nella miniriforma degli appalti l'esclusione ritorna automatica

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Territorio

3-nov-2010 Italia Oggi Patto, enti locali alla finestra

3-nov-2010 Italia Oggi Federalismo demaniale, rischio flop

3-nov-2010 Italia Oggi I risparmi da cessazioni vanno calcolati su 12 mesi

4-nov-2010 Sole 24 Ore Niente intesa, scure sui trasferimenti

4-nov-2010 Italia Oggi Patto, la riforma si farà. Non subito

5-nov-2010 Italia Oggi Legge Brunetta, comuni in affanno

5-nov-2010 Italia Oggi Piani delle performance, conta l'utilità per i cittadini

5-nov-2010 Italia Oggi Tracciabilità degli appalti a due vie

5-nov-2010 Italia Oggi Il codice della strada vincola i conti

8-nov-2010Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Mobilità a doppio regime

8-nov-2010Sole 24 Ore - Norme e Tributi

L'auto è un costo di servizio

8-nov-2010Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Il revisore del comune controlla 64 volte

9-nov-2010 Italia Oggi Rimborsi auto solo a chi risparmia

9-nov-2010 Italia Oggi Ora scatti a braccetto con il merito

10-nov-2010 Sole 24 Ore

Deroga da 1,5 miliardi sui bilanci locali( PDF, 152 Kb )in Nuova Finestra

10-nov-2010 Sole 24 Ore Comuni - Tutto è perduto fuorché l'onore (ubanistico)

10-nov-2010 Italia Oggi Un Patto di stabilità al ribasso

12-nov-2010 Italia Oggi Il revisore? Non si fidi di nessuno

12-nov-2010 Sole 24 Ore Più poteri ai sindaci

12-nov-2010 Italia Oggi Sferzata ai pagamenti della p.a.

12-nov-2010 Sole 24 Ore Cancellato l'aumento dei contributi dal 2011

12-nov-2010 Sole 24 Ore Sospesa la tracciabilità dei "vecchi" appalti

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15-nov-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Anci risponde - Un bivio per i "piccoli" sul turnover al 20%

15-nov-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

C'è cattiva gestione anche per sciatteria

15-nov-2010

Corriere Adriatico

Piccoli comuni uniti per forza e per legge

15-nov-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Non si rispetta il patto con il lease back della sede

15-nov-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Vietato fare debiti per spese correnti

15-nov-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Appalti sotto monitoraggio

15-nov-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Anche il concorso pubblico "entra" nella borsa lavoro

15-nov-2010

Italia Oggi Sette

L'autotutela chiude la contesa

Relazione tecnica al maxiemendamentoAd integrazione del testo del maxiemendamento DDL stabilità, ai fini di una maggiore leggibilità della norma, la relazione tecnica del Governo e la scheda sintetica della Camera dei deputati.

Il Segretario generale non può far parte dell’Organismo indipendente di valutazioneRispondendo a specifico quesito posto dal Comune di Cantù con il quale è stato chiesto di chiarire se il Segretario/Direttore generale possa continuare a svolgere la valutazione dei dirigenti, la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), ha ribadito che “Il ruolo dell’OIV nella valutazione del segretario comunale porta ad escludere la possibilità che lo stesso possa far parte di tale Organismo e, contemporaneamente, continuare a svolgere il proprio ruolo istituzionale nel medesimo ente. Si tratterebbe, infatti, di una inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato. Inoltre, l’OIV deve essere composto da membri che assicurino la totale indipendenza dall’organo di indirizzo politico amministrativo, il che risulterebbe compromesso qualora si ammettesse la partecipazione del segretario comunale alla formazione dell’Organismo. E tale previsione deve essere ribadita nonostante la previsione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo la quale la costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione deve essere effettuata “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” o, comunque, “nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno”, in quanto è possibile che gli Enti locali utilizzino altri stanziamenti già posti in bilancio, ancorché non destinati alle spese per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi indipendenti di valutazione.Alla luce delle considerazioni che precedono, il Segretario generale non può far parte dell’Organismo indipendente di valutazione.Le medesime considerazioni valgono per il Direttore generale considerato che, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il Sindaco che nomina e (eventualmente) revoca il Direttore generale, il cui incarico ha una durata che non può eccedere quella del mandato del Sindaco.La valutazione dei dirigenti di vertice (Segretario generale e Direttore generale) dovrà quindi essere svolta dal Sindaco, su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione”.

Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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Page 16: COMUNE DI ACQUALAGNA - WordPress.com › ... · Web viewA prescindere dalla categoria assegnata (A/6 e D/10 e dal possesso di una rendita, il fabbricato mantiene la qualificazione

Con lo stesso parere, peraltro, la Commissione ha precisato altresì che, “nei Comuni, la competenza per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione spetta al Sindaco”.

Costituzionalmente legittima la norma che estende agli enti locali i più stringenti limiti al conferimento di incarichi dirigenziali a termine previsti dal T.U.P.I.Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 119 della Costituzione, dell’art. 40, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (il quale prevede l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 19, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all’amministrazione), nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165/2001 e, dunque, anche alle Regioni e agli Enti locali.Lo ha chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza 12 novembre 2010 n. 324.

Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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