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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Tavoleto Belforte all'Isauro Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Peglio Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania Serra Sant'Abbondio AVVISI Nel formulare i migliori auguri di Buona Pasqua Vi rammento che nel mese di maggio faremo almeno un incontro per focalizzare alcuni aspetti gestionali importanti riguardanti: Valutare la possibilità di istituire un unico CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) in forma associata; Federalismo fiscale: il nuovo sistema dei tributi locali; Decreti sull’ Armonizzazione dei bilanci pubblici; Referto controllo di gestione 2010. Avv. Raffaello Tomasetti Resp. Ufficio Unico Controlli Interni L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected] ) - ([email protected] ). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/ SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE SABATO 30 APRILE 2011 (MARTEDI’ 2/5) Ufficio unico associato controlli intern i controllinterninews N. 07 Aprile 2011 1 UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI Controllinterninews N. 07

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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI

Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro

Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Tavoleto

Belforte all'Isauro

Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania

Borgo Pace Frontino Peglio

Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania

Serra Sant'Abbondio

AVVISI Nel formulare i migliori auguri di Buona Pasqua Vi rammento che nel mese di maggio faremo almeno un incontro per focalizzare alcuni aspetti gestionali importanti riguardanti:

Valutare la possibilità di istituire un unico CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) in forma associata;

Federalismo fiscale: il nuovo sistema dei tributi locali; Decreti sull’ Armonizzazione dei bilanci pubblici; Referto controllo di gestione 2010.

Avv. Raffaello TomasettiResp. Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

SABATO 30 APRILE 2011 (MARTEDI’ 2/5)

AZIENDE CHE EROGANO SERVIZI PUBBLICI Termine utile, per le aziende che pongono in essere erogazioni di servizi pubblici, per procedere ai fini della Tosap – tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (di cui agli artt. 46 e 47 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 oppure della Cosap – canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ad eseguire il versamento in unica soluzione del canone dovuto per l’occupazione permanente del suolo pubblico (cosiddetto “canone sottosuolo”).

CINQUE PER MILLEGli enti della ricerca scientifica e dell’Università e gli enti della ricerca sanitaria devono inviare le loro richieste rispettivamente al Miur, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito dei Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 07 Aprile 2011

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UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI

Controllinterninews N. 07 Aprile 2011

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modelli di iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva, e al ministero della Salute, che predispone l’elenco degli enti che possono partecipare al riparto della quota del 5 per mille. Eventuali correzioni di errori di iscrizione nei rispettivi elenchi, verranno poste in essere entro il 5 maggio 2011, a cura dei due ministeri che provvederanno all’invio degli elenchi all’Agenzia delle entrate entro il 7 maggio 2011.

CONTRATTI DI APPALTO - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTOLe pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono, entro la data in esame procedere a comunicare, esclusivamente per via telematica, gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati nel corso dell’anno solare precedente.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI – SOGGETTI IRES Presentazione telematica diretta o tramite intermediari abilitati della dichiarazione dei redditi (modello Unico SC) da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti con periodo d’imposta o esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che si è chiuso lo scorso mese di luglio (il termine, infatti, è l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio sociale o periodo d’imposta).

IMMOBILI FANTASMA – ACCATASTAMENTOI possessori di immobili non accatastati o su cui sono stati effettuate modifiche non accatastate hanno tempo sino alla data in esame per sanare la loro posizione presso gli Uffici dell’Agenzia del territorio.

IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE Pagamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale, della rata bimestrale posticipata dell’imposta liquidata in via presuntiva dall’Agenzia delle entrate.

LOCAZIONI – IMPOSTA DI REGISTRO(pro-memoria: scadenza di riferimento: 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza del rinnovo). I titolari dei contratti di locazione di affitto riguardanti beni immobili devono procedere ad eseguire: -la registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento dell’imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili stipulati nel termine massimo dei trenta giorni precedenti (indipendentemente dall’ammontare del canone). nonchè il pagamento dell’imposta di registro dovuta per: -le annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (successive alla prima) aventi inizio dal giorno 1 del mese in corso; -le risoluzioni, le cessioni e le proroghe anche tacite aventi decorrenza dall’inizio del mese in corso;mediante versamento con l’utilizzo del modello F23.

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE I soggetti titolari dell’atto di concessione o di autorizzazione o gli occupanti di fatto, anche abusivi tenuti al pagamento della tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (Tosap / Cosap) che hanno optato per il versamento rateale, devono procedere al versamento sul conto corrente postale intestato al Comune (o all’agente della riscossione incaricato dal Comune medesimo) della rata di competenza del periodo.

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

CATASTO, UN NUOVO SFTWARE PER DICHIARARE LA VARIAZIONIUfficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 07 Aprile 2011

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Pubblicato sul sito internet dell’agenzia del Territorio una nuova versione del software che consente di comunicare i dati relativi alle variazioni delle qualità di coltura o di destinazione delle particelle censite al Catasto terreni. DOCTE 2 permette inoltre di recepire i dati relativi a un dichiarante, diverso dal titolare di diritti reali sul terreno o a un delegato alla presentazione e di integrare i dati oggetto di dichiarazione catastale con quelli già richiesti agli agricoltori per i contributi. Ue gestiti dall’Agea. Una guida automatica consente l’individuazione della qualità di coltura catastale compatibile con quelle presenti nel quadro tariffario del Comune o nella zona censuaria.

A 2.2

PRIVACY, PROVVEDIMENTI DEL GARANTE. OBBLIGO DI PROTEZIONELa privacy stringe le magli nella P.A.On line si pubblicano solo informazioni personali indispensabili; stabilendo tempi congrui di permanenza in rete. A prescrivere obblighi e cautele a carico dei soggetti pubblici sono le linee guida approvate dal garante privacy con provvedimento del 2/3/2011 in G.U. n. 64 del 19/3/2011.

Queste le cauteleINDISPENSABILITA’ On line si pubblicano solo informazioni personali indispensabili TEMPI Da stabilire tempi congrui di permanenza in rete

MISURE TECNOLOGICHE Necessario contro manipolazione e duplicazione massima del file

MOTORI DI RICERCADa evitare indiscriminata reperibilità dei documenti tramite i comuni motori di ricerca.

A 2.3

FISCO, ADEMPIMENTI - CODICE TRIBUTORavvedimento delle somme dovute a titolo di imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali per i contratti di leasing immobiliare di cui all’art. 1, comma 16, della legge n. 220/2010. Istituzione codici tributo per il versamento delle sanzioni e interessi (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 37/E del 31 marzo 2011).730/2011 Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.Abitazione principale e relative pertinenze rilevano ai fini della verifica del limite di 500 euro (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 25 marzo 2011).

A 2.4

FABBRICATI NUOVI INDICI- FISSATI I COIFFICIENTI PER I CALCOLI SUI BENI NEL GRUPPO D. Cambia il coefficiente, ai fini del calcolo dell’Ici, per gli immobili di categoria D interamente posseduti da imprese e contabilizzati distintamente. Si tratta di una vasta categoria di fabbricati: opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, case di cura ed ospedali, banche e assicurazioni, fabbricati commerciali o industriali e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, solo per citare le tipologie più comuni. A stabilire questo particolare regime è l’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/92. Il valore catastale è costituito dall’ammontare, al loro delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti riportati sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 75 del 1 aprile (Dm dell’Economia del 14 marzo 2011), stabiliti nelle seguenti misure: anno 2011; 02; 2010: 1.04; 2009; 1,04; 2008: 1,08; 2007: 1,12; 2006: 1,15; 2005: 1,19; 2004: 1,26; 2003: 1,30; 2202; 1,34; 2001: 1,37; 2000: 1,42; 1999: 1,44; 1998: 1,46; 1997: 1,50; 1996: 1,55; 1955: 1,59; 1994: 1,64; 1993: 1,68; 1992: 1,69;

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1991: 1,73; 1990: 1,81; 1989: 1,89; 1988: 1,97; 1987: 2,14; 1986: 2,30; 1985: 2,46; 1984: 2,63; 1983: 2,79; 1982 e precedenti: 2,96.

A 2.5

CASE FANTASMA, SCATTA L’ORA DEI CONTROLLI. PROGRAMMI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIODal primo maggio partiranno i controlli sull’emersione delle case “fantasma”. L’agenzia del territorio, infatti, “si sta attrezzando per far fronte agli adempimenti di legge in merito all’attribuzione della rendita presunta” perciò, alla scadenza del termine per l’accatastamento spontaneo degli edifici sconosciuti al fisco (il 30 aprile, così come stabilito dal decreto mille proroghe varato due settimane fa dal parlamento, ndr) entrerà a gamba tesa nella determinazione di questi possibili proventi da immobili e, quindi, chi non ottempererà agli obblighi “ne pagherà le conseguenze.Le cifre sui fabbricati “fantasma” verranno elaborate “ a partire dal primo maggio” e nulla trapela sulla consistenza di queste nuove dichiarazioni (“per non condizionare un’attività molto delicata è dallo scorso ottobre che non diffondiamo numeri”), tuttavia l’agenzia ribadisce di puntare moltissimo sulla “comunicazione, per favorire l’adempimento spontaneo”.

A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,25%

A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,25 %

A4 NOTIZIE IN BREVE A 4.1

AMBIENTE, ARRIVANO DUE REATI TUTTI NUOVIGiro di vite ai reati ambientali, con l’introduzione di due nuove fattispecie di reato nel codice penale. Una serve a incriminare chi danneggia l’habitat naturale all’interno di un sito protetto.L’altra punta a sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Non solo. Arriva anche l’estensione alle persone giuridiche della responsabilità nei reati contro l’ambiente. Il tutto è previsto da uno schema di dlgs, approvato ieri in prima lettura dal consiglio dei ministri. Il testo recepisce le direttive comunitarie 2008/99/ e 2009/123. Queste, spiega una nota di Palazzo Chigi, “danno seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non previste come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. Legambiente esulta: “col recepimento della direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente si da una risposta contro i crimini ambientali, che abbiano chiesto da quasi vent’anni, quando iniziammo ad occuparci di ecomafia. MODIFICHE AL CODICE PENALE-Chi uccide un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta è punto con arresto da uno a sei mesi o l’ammenda fino a 4.000 euro. -Chi cattura o possiede un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 3.000 euro. -Chi distrugge un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro. Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 07 Aprile 2011

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Chi possiede un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 2.000 euro. -Chi distrugge o deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

REATI AMBIENTALI (MODIFICHE AL DLGS 231/2001)Viene estesa la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente assente nei reati contro l’ambiente. In relazione ai reati previsti dal codice penale si applicano agli enti le seguenti sanzioni pecuniarie:-Sanzione pecuniaria fino a 250 quote(ogni quota va da 258 euro a 1.549 euro) per i reati sanzionati con l’ammenda o la pena dell’arresto fino a uno anno. Idem per i reati sanzionati con arresto fino a due anni alternativo alla pena pecuniaria; - Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a 2 anni o con la pena dell’arresto fino a due anni; -Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote per i reati sanzionati con reclusione fino a tre anni o con arresto fino a tre anni;-Il traffico illecito di rifiuti è colpito da sanzione fino a 250 quote. Stessa multa per chi trasporta rifiuti senza formulario e per chi viola le disposizioni sulla bonifica dei siti. -Il reato ex art. 260 del Codice dell’ambiente, che sanziona le attività organizzate per traffico illecito di rifiuti è colpito da sanzione fino a 500 quote. Che aumenta fino a 800 quote se il traffico illecito riguarda scarti radioattivi.-Per le infrazioni al codice dell’ambiente e quelle provocate da navi possono scattare sanzione interdittive. Come il blocco dell’attività e lo stop alle autorizzazioni pubbliche per una durata massima di sei mesi.

A 4.2

DAI COMUNI 15 MILA SEGNALAZIONIL’alleanza fra agenzia delle Entrate e Comuni nella lotta all’evasione dei tributi erariali prende ritmo, e comincia a moltiplicare le segnalazioni dei sindaci sui concittadini infedeli al Fisco. Il nuovo censimento dell’amministrazione finanziaria, aggiornato al 31 marzo scorso, parla di 15.461 “segnalazioni qualificate” inviate all’Agenzia dagli enti locali. La rilevazione a inizio dicembre si era fermata poco sopra quota 11 mila, per cui negli ultimi quattro mesi i sindaci hanno indirizzato all’amministrazione finanziaria una media di mille segnalazioni al mese. Fino a oggi, il 14% di queste sono state passate al vaglio e confermate dagli ufficiali del Fisco, trasformando in 21,5 milioni di maggiore imposta accertata e in 19,4 milioni di sanzioni.Le somme in gioco sono ancora contenute, ma occorre considerare due aspetti: le indicazioni dei Comuni sui sospetti evasori si concretizzano in “segnalazioni qualificate”, che cioè non hanno bisogno di ulteriori elementi per trasformarsi in accertamenti. Almeno, nelle intenzioni della norma. Ma non sempre questo si realizza, tanto che l’ultima parola sulla “bontà “ dell’indicazione di evasione arrivata dal territorio spetta ovviamente all’Agenzia. Proprio per questo, la maggior parte delle indicazioni comunali sono ancora sotto esame degli uffici finanziari. Le mille segnalazioni al mese, poi, arrivano da una platea che al momento non raggiunge i 300 Comuni, ma che è destinata ad ampliarsi con il nuovo programma di formazione messo in campo dalle Entrate e dall’Ifel, l’Ifel, l’Istituto dell’Anci per la finanza e l’economia locale. I più attivi sono i comuni del centro – nord, con al primo posto quelli dell’Emilia Romagna, tra cui Bologna e Rimini.Il mattone si conferma l’argomento forte da setacciare per l’alleanza tra Fisco e Comuni e abbraccia da solo il 64% delle segnalazioni, seguiti dalle indagini basate sul confronto fra tenore di vita e redditi dichiarati (18,8% delle indicazioni comunali) e da quelle che rimandano al capitolo di commercio e professioni (7,7%).Sul piano della sostanza, in termini cioè di maggiore imposta accertata, la gerarchia cambia e vede i frutti più importanti nelle indagini sulla capacità contributiva che spingono il fisco a usare gli accertamenti sintetici, come per esempio il possesso di auto di lusso non “giustificate” dal reddito o da altri fattori. Una tendenza che non potrà che essere confermata dal nuovo redditometro, introdotto dalla manovra estiva, che arruola obbligatoriamente i sindaci e impone Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 07 Aprile 2011

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loro di segnalare tutti gli elementi utili a indicare il reddito effettivo del contribuente sottoposto a questo tipo di controllo. Il primato di questa tipologia, che da solo totalizza il 39,5% della maggiore imposta emersa finora, è insediato dai controlli sugli obblighi urbanistici, che per ora sono meno numerosi ma hanno raccolto il 34% dell’evasione scoperta.

A 4.3

APPALTI IL COMMITTENTE PUO’ AVERE ACCESSO DIRETTO AL DURCPiù trasparenza tra imprese negli appalti. La ditta subappaltante infatti, può delegare la cassa edile a emettere un Durc mensile e inviarlo per posta elettronica alla ditta committente, al fine di consentire a quest’ultima un controllo in merito alla responsabilità solidale che lega le due imprese. Lo spiega, tra l’altro, la Cne in una nota diffusa ieri con che porta allegato il modello di delega per autorizzare le sedi territoriali delle casse edili all’attivazione del nuovo servizio. I controlli negli appalti. La Cnce (commissione paritetica nazionale per le casse edili) spiega la novità come la conseguenza delle numerose segnalazioni ricevute dalle casse edili territoriali. Quest’ultime, in particolare, hanno fatto presente di ricevere, da parte di imprese che affidano lavori in subappalto nel settore edilizia privata, richieste di accesso diretto ai Durc relativi alle loro imprese subappaltatrici. Tali richieste, secondo quanto dichiarato dalle imprese richiedenti, sono motivate dalla necessità di avere controlli mensili in merito alla regolarità dell’impresa subappaltatrice, nonché al fine di evitare le possibili contraffazioni del documento di regolarità contributiva, anche in relazione al vincolo della responsabilità solidale che lega la ditta committente l’appalto a tutte le ditte subappaltatrici. Il Durc è trimestrale. A oggi, spiega la Cnce, queste richieste non sono accettabili da parte della casse edili in ragione dei divieti imposti dalla normativa sulla privacy, nonché dal fatto che il rilascio del Durc può avvenire esclusivamente a favore dell’impresa interessata. D’altro lato, tuttavia, le ditte committenti non possono nemmeno soddisfare le loro esigenze di controllo sulle ditte subappaltatrici attraverso il Durc trimestrale (infatti, questa è la validità prevista in edilizia); e la prassi che si va diffondendo, cioè quella di richiedere un Durc ogni mese anche nell’ipotesi di lavori privati (al fine di soddisfare le esigenze delle ditte committenti), richiede alle imprese subappaltatrici ulteriore impiego di tempo e di risorse. La soluzione operativa. Al fine di rispondere a queste problematiche, si legge nella nota diffusa ieri dalla Cnce, il consiglio di amministrazione della Cce ha deciso di dare la possibilità alle imprese subappaltatrici, attraverso la compilazione, sottoscrizione e presentazione di un modulo (facsimile in pagina), di delegare la propria cassa edile, per un determinato periodo di tempo, a elaborare mensilmente il Durc per lavori privati e a inviarne copia, per conoscenza, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa appaltatrice. In questo modo, dunque, vengono superate le criticità operative previste dalla normativa e, allo stesso tempo, è data maggiore efficacia allo strumento di controllo. La commissione, infatti, ritiene che l’istituzione del nuovo servizio possa contribuire a un utilizzo corretto e tempestivo del Durc, rispondendo positivamente all’esigenza di trasparenza e regolarità posta dalle imprese interessate.

A 4.4

BILANCI PIÙ TRASPARENTI NELLA   P.A. - DUE DECRETI VERSO L’ARMONIZZAZIONE DEI CONTI PUBBLICIIn arrivo consolidato, fair value e competenza finanziaria Di Francesco Cerisano Più trasparenza nei conti della p.a. Grazie al bilancio consolidato, all’eliminazione delle operazioni infragruppo e ai nuovi principi contabili che dovranno improntare a una maggiore chiarezza i documenti, attraverso l’introduzione del criterio del fair value (obbligo di riportare dati esatti e veritieri in modo da evitare valutazioni distorte in difetto o in eccesso) e del principio della competenza economica. Le operazioni compiute dagli enti dovranno essere imputate agli esercizi di riferimento e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. Con due decreti legislativi attuativi delle delega contenuta nella legge di riforma della contabilità Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 07 Aprile 2011

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pubblica (n.196/2009) il governo accelera sull’armonizzazione dei bilanci. E dopo le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a cui è stato dedicato un decreto ad hoc già approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri ma non ancora esaminato dal parlamento, sono arrivate le linee guida per tutto il resto della pubblica amministrazione. Il primo decreto estende alla p.a. le norme civilistiche in materia di bilancio consolidato. Anzi, in alcuni casi va oltre, disponendo per esempio che si configuri una situazione di controllo anche se la p.a. capogruppo non detiene la maggioranza delle azioni della partecipata. A far scattare l’obbligo del consolidato basterà “l’esistenza di situazioni di potere o di rischi-benefici a carico della pubblica amministrazione”. Il cuore del secondo decreto è invece rappresentato dall’estensione alla p.a. italiana dei principi contabili dell’International Public Sector Accounting Standards board, l’organismo internazionale che elabora gli Ias per il settore pubblico. Tra i 24 principi spiccano quelli di veridicità (true and fair view), competenza economica e finanziaria. Quest’ultimo, in particolare, prevede che le spese vengano imputate nelle scritture contabili all’esercizio in cui si sono giuridicamente perfezionate. Corollario essenziale di questo principio è la natura vincolante del bilancio di previsione che costituirà un limite agli impegni di spesi ad eccezione delle partite di giro, dei servizi per conto terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa.

A 4.4

L’INSTAURAZIONE DI NUOVI RAPPORTI DI CO.CO.CO. PRESCINDE DAL LIMITE DELLE CESSAZIONI DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO AVVENUTE NELL’ANNO   PRECEDENTE Fermo restando il limite della spesa «storica» riferito al 2004, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 557, 557 bis e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e dell’art. 76, comma 7, del DL n. 112 del 2008, all’instaurazione in via temporanea e occasionale di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma anche se non vi siano state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente, a condizione che:- detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano carattere temporaneo nelle more di un’adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione degli uffici anche in forma associata;- l’esercizio di funzioni pubbliche indefettibili venga assicurato – prioritariamente e a regime – mediante la previsione in organico di adeguato e qualificato personale;- il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei limiti di spesa previsti in tema di contenimento di spesa pubblica e, in particolare, di incarichi di consulenza.Privilegiando il dato letterale, infatti, è da ritenere che il vincolo assunzionale inerente alle cessazioni avvenute nell’esercizio precedente, di cui al combinato disposto delle disposizioni in esame, si riferisca esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato e non anche all’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione.Sarebbe, altrimenti, del tutto irragionevole ritenere che gli enti che hanno un numero ridottissimo di dipendenti possano intraprendere nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma nei soli limiti delle cessazioni riferite all’anno precedente, considerato che essi, qualora si opti per tale soluzione interpretativa, si troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di ricorrere a forme di collaborazioni altamente qualificate con effetti paradossali sul buon andamento dell’attività amministrativa locale.È quanto hanno precisato le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con la Delibera n. 20/2011/CONTR.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

PARTECIPATE ANCORA INCERTI I CONFINI DELLA DISMISSIONECon la conversione in legge del “mille proroghe”, il legislatore differisce i termini e modifica i limiti riguardanti la facoltà di detenere partecipazioni societarie da parte degli Enti Locali di minore dimensione. Lo fa, purtroppo, senza cogliere l’opportunità di riscrivere, rendendola più Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 07 Aprile 2011

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chiara, una norma introdotta con la manovra correttiva di finanza pubblica dello scorso anno (articolo 14, comma 32, del Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010), con una formulazione alquanto discutibile e all’origine di molteplici dubbi interpretativi, e già modificata, per certi versi in senso peggiorativo sul piano formale, con la recente legge di stabilità 2011 (legge 220/2010). Anzi, a ben vedere la novella normativa recata in sede di conversione del Dl 225/2010 finisce per aggiungere ulteriori elementi di incertezza ai molti già esistenti.

NORMA ORIGINARIA Con il Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, proseguendo lungo una rotta progressivamente restrittiva nei confronti delle società pubbliche, il legislatore ha fissato il principio secondo cui i Comuni con meno di 30.000 abitanti non possono costituire società e quelli con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere una sola partecipazione societaria. Tale vincolo è sancito mantenendo salva la disciplina recata dall’articolo 3, comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), la quale dispone che, in generale, le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni soltanto in società strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, comunque, in società che producono servizi di interesse generali. Agli Enti locali interessati è stato inizialmente assegnato il termine del 31 dicembre 2011 (così stabilito in sede di conversione del Dl 78/2010, prorogando di un anno quello originariamente ipotizzato) per mettersi in regola con l’innovata impostazione restrittiva, procedendo a mettere in liquidazione le società eventualmente già costituite, ovvero a cederne le partecipazioni (in realtà, stando alla lettera della norma, questa seconda opzione parrebbe consentita solo agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti). Sono peraltro sottratte all’indicata restrizione le società partecipate da una pluralità di Enti locali, la cui popolazione ecceda i 30.000 abitanti e le cui quote di partecipazione siano paritarie o proporzionali alla dimensione demografica degli enti soci. Da ultimo la norma rinvia la determinazione delle modalità attuative nonché l’individuazione di ulteriori ipotesi di esclusione a un apposito decreto ministeriale, di cui peraltro si sono perse le tracce. LA MODIFICA La legge di stabilità 2011, in assenza dell’accennato decreto ministeriale, ha introdotto una prima ipotesi di esclusione. Accogliendo, quale finalità, l’applicazione dei tagli ai trasferimenti erariali, l’articolo 1, comma 117, della legge 220/2010 stabilisce che l’obbligo per i Comuni sino a 30,000 abitanti di cedere le partecipazioni o di liquidare le società già costituite non opera nel caso di società che abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. In prima approssimazione, questa novella normativa è apparsa ragionevole: infatti, se il fine è quello della riduzione dei trasferimenti erariali e, quindi, delle risorse a disposizione degli enti locali, la detenzione di partecipazioni in società produttrici di utili non rappresenta un problema; anzi , se parte degli utili viene distribuita, il mantenimento di tali partecipazioni contribuisce positivamente agli equilibri gestionali degli enti proprietari. Tuttavia interpretata letteralmente, l’attenuazione introdotta sarebbe fruibile soltanto per le società partecipate da Comuni con meno di 30,000 abitanti venendo preclusa, in modo non particolarmente logico, alle società produttrici di utili partecipate da comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti. ULTERIORE RITOCCOSenza risolvere questo apparente paradosso, la norma è stata, come anticipato ulteriormente modificata a opera della legge di conversione del “decreto mille proroghe”.Quest’ultima, seppure attraverso una formulazione non propriamente efficace, modifica le ipotesi di esclusione dall’obbligo di dismissione/liquidazione delle società partecipate dagli Enti locali di minore dimensione nonché a differire al 31 dicembre 2013 il termine per provvedervi. Dimenticandosi, apparentemente, della modifica già apportata con la legge 220/2010, ma procedendo implicitamente alla sua sostituzione, il legislatore stabilisce che le disposizioni considerate “non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 07 Aprile 2011

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conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime”. La formulazione accolta (a partire dall’espressione “nel caso in cui”, declina al singolare, e dal riferimento, per le lettere sub b) e c), ai “precedenti esercizi”, rispetto agli “ultimi tre esercizi” della lettera sub a) pare rendere cumulative (e non alternative) le tre condizioni richiamate. Con il che, verrebbe limitata l’ipotesi di esclusione precedentemente introdotta con la legge di stabilità, che riteneva sufficiente la produzione di utili negli ultimi tre esercizi. A questa condizione, da verificare, sembrerebbe, per gli anni 2010, 2011 e 2012, ne vengano sostanzialmente aggiunte altre due, ossia che nei precedenti esercizi (quindi sino al 2009), le eventuali perdite subite non abbiano determinato né riduzioni di capitale, né ripiani a carico degli Enti locali soci.Se questa interpretazione, peraltro puramente letterale, è corretta, consegue che le società che in passato, sino al 2009, abbiano subito perdite, a fronte delle quali siano conseguite riduzioni di capitale (per assenza o carenza di riserve precostituite) o si siano resi necessari od opportuni ripiani da parte dei soci (magari a causa di una carente capitalizzazione), non potranno essere mantenute e dovranno essere dismesse o liquidate. Ciò, parrebbe, indipendentemente dagli esiti gestionali del triennio 2010 – 2012, anche qualora questi risultassero positivi e persino particolarmente premianti. Il che porta inevitabilmente a chiedersi quale significato abbia attendere sino al 2013, per procedere alla dismissione o liquidazione di una società di cui è già attualmente conoscibile l’assenza di almeno una delle condizioni necessarie per il suo mantenimento in prospettiva. INTERPRETAZIONEDel resto, qualora si tratti di una società che in passato ha registrato problemi di economicità, ormai pienamente risolti, e tale da generare sistematicamente utili, sorge spontaneo chiedersi quale sia la ratio che ne impone, comunque, la prossima dismissione o liquidazione. Proprio per questo, sarebbe possibile ipotizzare un’interpretazione alternativa della norma considerata, la quale potrebbe essere intesa nel senso di fare salve sia le società che nel triennio 2010 – 2012 produrranno sistematicamente utili, indipendentemente dai precedenti trascorsi, sia quelle che, nel corso della loro intera esistenza, pur avendo subito saltuarie perdite d’esercizio, non siano state costrette né a riduzioni di capitale, né a ripiani da parte dei soci, avendo, nei periodi favorevoli, accumulato riserve sufficienti a dare copertura alle perdite subite e, quindi, a garantire il necessario consolidamento economico, finanziario e patrimoniale alla propria gestione.Si tratta, tuttavia, di un’interpretazione che va oltre la mera lettera della norma, ma che avrebbe il pregio, sul piano logico, di fare salve dall’obbligo di liquidazione/dismissione sia le società che, pur avendo magari registrato rilevanti problemi di economicità in passato, riescono a dimostrare di averli ormai stabilmente risolti, producendo sistematicamente utili, sia le società che, caratterizzate da una sostanziale e tendenzialmente stabilite condizioni di redditività positiva, possono avere registrato e agevolmente riassorbito episodiche perdite d’esercizio, com’è peraltro normale nell’ambito di qualsiasi attività economica soprattutto nelle fasi di avvio e di sviluppo o nei periodi di crisi generale o settoriale. Una circolare interpretativa o una migliore esplicitazione delle cause di esclusione attraverso il decreto ministeriale tuttora mancante sarebbero pertanto oltremodo opportune.DUBBIQuesto elemento di incertezza si aggiunge ai molti altri che caratterizzano la norma da ultimo modificata. Solo per memoria si possono ricordare i principali. Un primo aspetto, riportato solo per completezza, riguarda il rapporto tra la disciplina recata dall’articolo 14, comma 32, del Dl 78/2010 e quella contenuta nell’articolo 3, commi 27 e seguenti della legge 244/2007. Facendo salva quest’ultima, secondo alcuni interpreti il legislatore avrebbe inteso allargarne, anziché restringerne le maglie, ritenendo comunque sempre possibile, anche per gli enti di minore dimensione, detenere partecipazioni in società strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali e in società produttrici di servizi di interesse generale e consentendo, in aggiunta, agli enti con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, di detenere la partecipazione in una società non avente tali caratteri e consentendo, altresì, anche agli enti minori di detenere simili partecipazioni, purchè condivise con altri Comuni, la cui popolazione Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 07 Aprile 2011

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complessiva ecceda i 30,000 abitanti. Si tratta di un’interpretazione che, per quanto consentita dalla lettera della norma, ne contrasta la ratio e non può quindi essere condivisa, come chiaramente affermato anche dalla Corte dei Conti (tra le altre si veda la delibera 166/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria). Con il che tuttavia, parrebbe assoluto il divieto di costituzione di nuove società per i comuni singoli aventi popolazione inferiore a 30.000 abitanti. DISCIPLINANe consegue un secondo aspetto di rilievo riguardante i confini applicativi della norma, in termini di tipi di società partecipate dai comuni sino a 50.000 abitanti. Essendo quella recata dall’articolo 14, comma 32, del Dl 78/2010 una norma generale, quantomeno rispetto agli enti entro tale soglia dimensionale, si potrebbe ritenere che la stessa non trovi applicazione per le società disciplinate da norme speciali, come quelle che producono servizi pubblici locali di rilevanza economica (ai sensi dell’articolo 23 – bis del Dl. 112/2008, convertito in legge 133/2008, e delle altre norme di settore fatte salve dallo stesso) e come quelle che svolgono attività strumentali per gli enti Proprietari e committenti (ai sensi dell’articolo 13 del Dl 223/2006, convertito in legge 248/2006). Si tratta di un’interpretazione fatta esplicitamente propria dall’Anci e che ha trovato l’avallo, sebbene riferito ad aspetti particolari, di alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (si vedano, ad esempio, le delibere 56/2010 e 129/2010 della Sezione Puglia) e che risulta del tutto condivisibile. Tuttavia, accogliendo una tale interpretazione i concreti confini applicativi dell’articolo 14, comma 32, del Dl 78/2010 risulterebbero oltremodo circoscritti, tanto da non giustificare, tra l’altro, l’affannosa produzione di interventi correttivi, come da ultimo avvenuto con la legge di stabilità e il “decreto milleproroghe” 2011. Del resto, l’applicazione sovrapposta della disciplina introdotta con la manovra correttiva 2010 e di quella sui servizi pubblici locali porrebbe problemi talora oltremodo complessi e di cui, qualora quella fosse l’intenzione, il legislatore pare non essersi affatto preoccupato. Emblematico è il caso delle eventuali società miste con socio operativo selezionato mediante gara “ a doppio oggetto” che, ai sensi dell’articolo 23 – bis del Dl 112/2008, potrebbero proseguire la propria attività sino alla scadenza dell’attuale concessione, mentre, se partecipate da enti con meno di 30,000 abitanti e magari non rispondenti alle condizioni fissate in sede di conversione del “decreto mille proroghe”, dovrebbero essere dismesse o liquidate entro il 31 dicembre 2013. Se la società dovesse essere liquidata chi risarcirebbe i probabili anni subiti dal socio operativo? Qualora i soci pubblici dismettessero le proprie quote, sarebbe ammissibile una società interamente privata (a quel punto) fruisce dell’affidamento diretto (avvenuto quando era ancora mista) di un servizio pubblico locale? Si tratta di questioni di assoluto rilievo, apparentemente trascurate dal legislatore, salvo che, come anticipato, non si ritengano escluse dall’art. 14, comma 32, del dl 78/2010 le società di servizi pubblici locali. IL RUOLOUn terzo aspetto riguarda il ruolo concretamente assegnato al decreto ministeriale che dovrebbe definire le modalità attuative della norma, oltre a poter definire ulteriori fattispecie di esclusione dalla stessa. Non mancano interpretazioni, inclusa quella proposta dall’Anci, secondo cui l’assenza del decreto considerato renda la norma temporaneamente priva di effetti, in quanto non (ancora) applicabile. Questa tesi è del tutto legittimata dalla formulazione letterale della norma, nonostante quest’ultima, pur con i dubbi interpretativi summenzionati, risulti già esaustiva sul piano delle modalità attuative, che consistono, per le società non più consentite, nella dismissione (da effettuarsi necessariamente mediante procedura competitiva e trasparente) delle quote detenute da parte dei Comuni sino a 30.000 abitanti, ovvero nella liquidazione della società da parte degli stessi Comuni, così come di quelli con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti. Semmai si tratta di capire se questi ultimi, come parrebbe imposto dalla lettera della norma possano procedere soltanto alla liquidazione delle società non mantenibili, ovvero,se analogamente agli enti minori, possano più liberamente scegliere tra dismissione delle quote e liquidazione della società. Ad avviso di chi scrive questa maggiore discrezionalità pare sicuramente più ragionevole, sia per evitare disparità di trattamento tra gli enti assoggettati sostanzialmente allo stesso tipo di vincoli, sia per le maggiori opportunità e minori criticità comunque offerte, qualora possibile, dalla dismissione delle quote rispetto alla liquidazione Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 07 Aprile 2011

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della società (basti pensare, per un verso al maggiore valore ritraibile dall’operazione e, per altro verso, alle sorti del personale delle società considerate). I TEMPIUn ultimo aspetto meritevole di menzione riguarda i tempi di attuazione previsti dal legislatore. Senza ripetere considerazioni precedentemente svolte, ma ricordando che l’ultima modifica normativa differisce al 31 dicembre 2013 l’obbligo di dismissione /liquidazione delle società non rispondenti alle condizioni richieste, si evidenzia un aspetto all’origine di potenziali dubbi interpretativi. Procedere alla dismissione o liquidazione entro il 31 dicembre 2013 delle società che, in particolare, non rispettano la condizione da ultimo introdotta sotto la summenzionata lettera a), ossia che non abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, significa, di fatto, procedere alla dismissione o liquidazione di società che abbiano registrato almeno una perdita d’esercizio nel 2010, 2011 o 2012. Come noto, infatti, l’approvazione del bilancio d’esercizio avviene entro quattro o sei mesi dalla data di chiusura del periodo amministrativo di riferimento, ossia, per le società che chiudono l’esercizio il 31 dicembre (che sono la maggior parte), entro aprile o giugno dell’anno successivo. Ne consegue che i bilanci di riferimento non possono essere quelli relativi, appunto, al triennio 2010 – 2012. Ciò nondimeno, merita segnalare che l’espressione utilizzata dal legislatore si presenta, entro certi limiti, equivoca, potendo suscitare il dubbio che i tre esercizi da prendere in considerazione siano il 2011, 2012, e 2013, atteso che il 31/12/2013 per la pressoché totalità delle società interessate, coincide con la chiusura di uno degli esercizio amministrativi. Tuttavia, in tal caso, solo tra aprile e giugno 2014 sarebbe possibile conoscere gli esiti dell’esercizio 2013 e, quindi, sapere se la società rispetta o meno una delle condizioni per essere mantenuta. Nondimeno, qualora così non fosse, la relativa dismissione/liquidazione non potrebbe che essere realizzata in ritardo rispetto al termine del 31 dicembre 2013 fissato dal legislatore per procedervi.Ne consegue che l’unico modo per rendere efficace questo termine consiste nel fare riferimento agli esercizi 2010 - 2012 e non già agli esercizi 2011 – 2013, osservando peraltro che, anche su questo punto, il legislatore avrebbe ben potuto esprimersi in modo più chiaro ed in equivoco. Pertanto, come già anticipato, l’ultima modifica apportata dal legislatore non solo non risolve i molti dubbi interpretativi sollevati da una norma palesemente scritta in modo affrettato, ma ne aggiunge di ulteriori, contribuendo a rendere ancora più incerto il quadro di riferimento con cui gli Enti locali si devono confrontare.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Penale, Sentenza n. 13494 del 7/11/2011 Non è reato svelare un web sospettati d’evasioneNon è reato pubblicare su internet i nomi e i relativi conti svizzeri di cittadini italiani sospettati di evasione fiscale. Infatti non esiste il divieto di pubblicazione, perché non coperti da segreto, di documenti di origine extraprocessuale acquisiti a un procedimento.Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 13494 di ieri, ha annullato la condanna di una giornalista dell’Ansa che aveva pubblicato i nomi di potenziali evasori delle imposte (intestatari di conti in Svizzera).Due le interessanti conclusioni raggiunte dalla prima sezione penale. “E’ sanzionata ex articolo 684 c.p. la pubblicazione sia di atti che documenti inerenti un procedimento penale di cui per legge sia vietata la pubblicazione”. Non solo. “Vietata per legge, continuano i giudici, “è la pubblicazione, come testualmente recita l’articolo 114 c.p.p. degli atti (e documenti, ora aggiungiamo) coperti da segreto o anche solo del loro contenuto”. Dunque, nel formalizzare l’assoluzione piena della giornalista, perché il fatto non sussiste, la Cassazione ha affermato un nuovo principio secondo cui “i documenti di origine extraprocessuale acquisiti a un procedimento, non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto ex art. 329 c.p.p.; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p. la cui violazione possa costituire il reato di cui all’art. 684 c.p.”. Fra l’altro il Collegio di legittima ha spiegato che per l’individuazione di atti e

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documenti coperti dal segreto, per i quali vige il divieto di pubblicazione (ex art. 114 c.p.p.) “ e che dunque costituiscono materia del reato di cui all’art. 684 c.p. occorre far riferimento all’art. 329, comma 1, c.p.p. che qualifica come coperti dal segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria”. Insomma, si deve trattare di atti di indagine effettuati direttamente o per iniziativa (o delega) di questi organi pubblici.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria - Sentenza n. 3 del 23/3/2011Azione di risarcimento da proporre entro 120 giorniDopo un decollo un po’ incerto, il nuovo Codice del processo amministrativo sta prendendo quota anche per impulso della giurisprudenza. Proprio in questi giorni l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha preso posizione sull’azione di risarcimento dei danni provocati da atti amministrativi illegittimi (sentenza 23 marzo 2011, n. 3). Il Codice ha anzitutto cercato di superare il contrasto tra Consiglio di Stato e Corte di cassazione: il primo arroccato nella difesa della pregiudizialità amministrativa, cioè della necessità di proporre l’azione di risarcimento solo insieme alla tradizionale azione di annullamento dei provvedimenti illegittimi; la seconda propensa ad ammettere l’azione risarcitoria “pura” sganciata dall’azione di annullamento, da proporre nel normale termine di prescrizione (di cinque anni). Il Codice ha dato ragione alla Cassazione, ma ha tenuto conto delle preoccupazioni del Consiglio di Stato su due aspetti. Infatti, per ridurre l’incertezza per l’amministrazione, l’azione risarcitoria pura va proposta entro un termine di decadenza di solo 120 giorni.Inoltre, per evitare aggravi eccessivi all’erario, esclude dall’ammontare del risarcimento i danni che le parti avrebbero potuto evitare usando l’ordinaria diligenza “ anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti” (articolo 30, comma 3). Su questa disposizione sono sorti interrogativi ai quali dà ora risposta il Consiglio di Stato. La norma ripristina di fatto la pregiudizialità amministrativa perché la mancata proposizione dell’azione di annullamento azzera il risarcimento? Oppure, per evitare l’abbattimento dell’ammontare liquidato, basta invitare l’amministrazione ad annullare d’ufficio l’atto illegittimo?L’adunanza plenaria ha chiarito che in sede di liquidazione del danno il giudice deve valutare, secondo buona fede, sia il comportamento del privato, sia quello dell’amministrazione. Entrambi devono, per così dire stare, in campana. Il privato deve valutare attentamente se proporre anche l’azione di annullamento (nel termine di 60 giorni) o se limitarsi a segnalare l’illegittimità all’amministrazione.Quest’ultima deve prendere in considerazione molto più sul serio l’eventualità di annullare d’ufficio l’atto. Ma la sentenza prende posizione anche su un altro nodo: l’ammissibilità dell’azione di adempimento, cioè della condanna dell’amministrazione a emanare un atto illegittimamente negato. Proposta dalla commissione incaricata di redigere la bozza di Codice e poi eliminata dal Governo, questa particolare azione viene ora recuperata in via interpretativa sulla base di alcuni indici normativi contenuti nel Codice. L’Adunanza plenaria ha così evitato un arretramento della tutela dei privati rispetto alle aperture recenti della giurisprudenza amministrativa al principio dell’atipicità delle azioni non a caso richiamate nella sentenza (VI Sez. n. 717/2009 e n. 2139/2010). Così come accade nel processo civile, anche il processo amministrativo abbraccia tutte le forme di tutela necessarie per garantire “soddisfazione completa della pretesa sostanziale”. Insomma, secondo l’Adunanza plenaria “il bene della vita” del cittadino, illegittimamente sacrificato dall’amministrazione, sta al centro del processo, in attuazione del principio costituzionale dell’effettività della tutela. Un propellente che, iniettato nel reato del nuovo Codice, potrebbe far volare ancora più in alto la giustizia amministrativa.

Tar Puglia, Sentenza n. 251/2011 - Relazione revisori con termini “brevi”Non è obbligatorio mettere a disposizione dei consiglieri comunali la relazione dei revisori dei conti nel termine di 20 giorni prima della seduta di approvazione del rendiconto.

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La sorprendente presa di posizione è stata assunta dal Tar Puglia nella sentenza 251/2011, con cui ha respinto il ricorso di alcuni consiglieri di minoranza che avevano portato in giudizio il Comune per reclamare sul deposito della relazione dei revisori dei conti avvenuto solo cinque giorni prima della seduta del consiglio. I giudici amministrativi hanno contestato alla radice l’estensione al parere dei revisori dell’obbligo di mettere a disposizione dei consiglieri la “proposta” entro almeno 20 giorni. Il Tar muove dal presupposto che il Tuel (comma 1, articolo 227) considera parti del rendiconto il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Documenti che il Comune ha messo a disposizione rispetto i 20 giorni. Inaspettatamente, quindi, non sono stati considerati alla stessa stregua dei documenti “principali” gli allegati al rendiconto: la relazione dell’organo esecutivo, la relazione dei revisori dei conti, l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. Il parere dei revisori, nel caso esaminato, fu depositato nel rispetto del termine (di quattro giorni) fissato dal regolamento comunale per gli atti da sottoporre alla discussione del consiglio. Termine che, sottolineano i giudici, “ è ritenuto sufficiente ad acquisire una conoscenza esaustiva degli argomenti posti all’ordine del giorno e, quindi, parimente sufficiente alla lettura della relazione dei revisori dei conti che completa la diretta conoscenza della proposta di rendiconto”.Peraltro la legge, prosegue la sentenza assegna all’organo di revisione un analogo termine, non inferiore a 20 giorni (dalla trasmissione della proposta approvata dalla giunta), anche per la stesura della relazione (articolo 239, comma 1, lettera d). Questo termine sarebbe inconciliabile con il deposito della relazione dei revisori congiuntamente alla proposta di rendiconto.

TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

La cedolare secca: inizia il federalismo fiscaleIL PERCORSO 01: IMPONIBILE DELLA VECCHIA IMPOSTA Il primo passo è il calcolo del proprio reddito imponibile Irpef al netto del reddito da locazione. Si individua così lo scaglione di reddito in cui collocare i proventi della locazione, al lordo dell’adeguamento Istat (attualmente del 2,5 per cento). 02: IL REDDITO COMPLESSIVOA questo punto si calcola l’Irpef sui canoni, che vanno considerati all’85% (se contratto a libero mercato) o al 59,5% (contratti concordati), applicando l’aliquota Irpef. Per esempio su 10 mila euro annui a libero mercato hanno un imponibile di 8.500 euro e, con un reddito di 40mila euro e un’aliquota marginale del 38% l’Irpef è di 3.230 euro. 03: REGISTRO E BOLLOCalcolare l’imposta di registro (1% sul canone intero, a carico del proprietario) e bollo 15euro), totale 115 euro.04: IL RISULTATO AL NETTO DELLE TASSE Sommare Irpef (con le eventuali addizionali regionali e comunali), registro, bollo e sottrarre l’importo dal canone: il canone al netto delle vecchie imposte è 6.655 euro.05: CEDOLARE SECCA Considerare il canone intero, senza deduzioni e senza adeguamento Istat (quindi 8.899 euro per fare un paragone con l’esempio con la vecchia imposta). Calcolare la cedolare secca (al 21% al 19% a seconda se si tratta di contratto libero o concordato) e sottrarla dall’importo dei canoni interi. Il canone al netto della cedolare è 7.022 euro.06: IL CONFRONTO Confrontare, a questo punto, i due importi netti. Se la cedolare risulta più conveniente (come nell’esempio), si passa a fare la comunicazione alle Entrate. 07: LA COMUNICAZIONE Per chi ha i contratti in scadenza o sta per farne di nuovi, c’è tempo fino al 6 giugno per la registrazione. Esiste la possibilità di opzioni multiple, in cui per esempio un coniuge sceglie la tassa piatta e l’altro, perché ha un reddito più basso o maggiori spese da detrarre, preferisce rimanere nel regime ordinario di tassazione Irpef. In ogni caso ogni comproprietario deve fare

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la sua scelta. Per i contratti già scaduti o risolti entro il 7 aprile o già in corso alla stessa data, l’opzione si fa direttamente nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012. La via telematica sarà quella obbligatoria, con uno speciale modulo informatico da inviare online.08: PAGAREChi ha scelto la cedolare deve adeguarsi alle scadenze Irpef, anche per l’acconto, che però è fissato all’85% (redditi 2011). Nell’immediato, quindi, si verserà (con il modello F24) entro il 16 giugno 2011 il 34% della cedolare dovuta per il 2011 e a novembre il 51 per cento.Per i contratti stipulati dopo il 31 maggio si verserà solo l’acconto a novembre in unica soluzione. 09: CAMBIARE IDEAL’opzione vale per tutta la durata del contratto, ma può essere revocata (per esempio se il contribuente vede cambiare la propria situazione reddituale o si accorge che la vecchia tassazione progressiva era più conveniente), entro il termine del versamento annuale della vecchia imposta di registro (30 giorni dalla data di stipula). Chi invece sbaglierà per eccesso nei versamenti, potrà recuperare in seguito attraverso le compensazioni con il modello F24. 10) CHI SBAGLIA PAGA Per la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi del canone di affitto, le sanzioni sono il 400% dell’imposta non versata. Non spetta alcuna riduzione per la definizione concordata dell’accertamento o dell’acquiescenza. Chi omette di registrare il contratto o indica un canone inferiore a quello reale o stipula comodati fittizi subisce una punizione anche sul canone; se l’inquilino provvede personalmente a registrare il contratto “vero”, questo assume valore tra le parti con queste modifiche automatiche: la durata contrattuale di quattro anni inizia a decorrere dalla registrazione, con diritto al rinnovo automatico per altri quattro anni: il canone viene rideterminato in misura pari al triplo della rendita catastale, sempre a decorrere dalla registrazione, un importo che, in media, è da un terzo a un sesto dell’affitto di mercato.Inoltre, i contratti non registrati sono nulli. Per evitare queste conseguenze gli interessati devono provvedere a registrare i contratti in essere entro il 6 giugno 2011.

LA NUOVA IMPOSTA

DECORRENZA Dall’anno d’imposta 2011

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Persone fisiche proprietario o titolari di diritti reali di godimento

PRESUPPOSTO OGGETTIVO Unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze locate non nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo

BASE IMPONIBILE Intero canone di locazione annuo

Aliquote della cedolare secca Contratti liberi: 21%Contratti a canone concordato 19%

Tributi “sostituti” dalla cedolare secca Irpef e addizionali Registro e bollo sul contratto di locazione compreso sue proroghe o risoluzioni

Opzione per la cedolare secca Esercitata dal locatore sulla base della modalità da stabilirsi con apposito provvedimento; comunicata preventivamente con raccomandata al conduttore

Versamenti a saldo e in acconto Entro i termini per il versamento dell’Irpef Primo acconto per il 2011 pari all’85%

Liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ecc.

Si applicano le stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi

Conseguenze dell’opzione per la cedolare secca

1.Sospensione dell’aggiornamento istat del canone

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2. Il reddito assoggettato alla cedolare concorre per spettanza deduzioni, detrazioni, benefici ec.

Nuovo regime sanzionatorio per locazioni non dichiarate

1.Dal 200 al 400% della maggiore imposta dovuta 2. Nessuna riduzione delle sanzioni in caso di adesione o rinuncia all’impugnazione.

IL CONFRONTO CANONE LIBEROCon il canone a libero mercato la cedolare è sempre vincente, anche con i redditi più bassi. Con la cedolare scompaiono infatti Irpef, imposte di registro e di bollo e l’addizionale regionale Irpef, che comunque è di almeno lo 0,9% in tutta Italia. Se poi si sommano anche le altre quote di addizionale regionale e quella comunale, la bilancia pende ancor più a favore della cedolare. Restano come fattori imponderabili l’aggiornamento Istat, che scompare con la cedolare e oggi è del 2,5% annuo, e le detrazioni.1. LA SOGLIA DI CONVENIENZA 2. SEMPRE CONVENIENTE 3. CANONE CONCORDATO

LA REGOLA GENERALE Se il contratto è a canone concordato, per il quale l’Irpef è drasticamente abbassata, il vecchio sistema vince per chiunque abbia un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro. Per chi lo supera, va calcolata una quota media di circa 4,5 euro per ogni 100 di canone annuo, che va poi sommata ai 28 mila per capire quale sia la soglia di convenienza. Gli esempi qui sotto aiutano a capire il calcolo concreto, che varia a seconda delel città per il gioco delle addizionali.LA SOGLIA DI CONVENIENZA28.000 EUROI calcoliLe CittàI contribuenti devono calcolare anche l’effetto della tassazione locale, in termini di addizionale Irpef regionale e comunale; il canone è soggetto a queste imposte nella tassazione ordinaria. Le imposte sono sterilizzate per chi sceglie la cedolare secca La soglia di convenienzaLa soglia di convenienza effettiva in ogni città, indicata qui sotto, cambia in base a due variabili: l’entità del canone soggetto a tassazione e le addizionali locali all’Irpef. Il reddito dichiarato sopra il quale scatta la convenienza della cedolare si abbassa con l’abbassarsi del canone, e con l’aumentare delle addizionali locali. Per questa ragione, la soglia di convenienza è più bassa a Roma (addizionali Irpef regionale e comunale al 2,6%) e più alta a Milano (addizionali tra 0,9 e l’1,4% a seconda del reddito). UNITA’ DI CONVENIENZAL’”unità di convenienza” è l’importo che va moltiplicato per ogni 100 euro del canone annuo (quindi 100 volte se il canone è di 10.000 euro) per ottenere l’importo che va sommato ai 28 mila euro. Si arriva così alla soglia di convenienza.

Con un canone di 5.000 euro

Con un canone di 10.00 euro soglia di convenienza

Milano 28.190 28.380 3,8Roma 28.090 28.180 1,8Napoli 28.120 28.240 2,4

QUARTA PARTE : QUESITI

A)QUESITO:Obblighi informativi:

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In materia di modulistica, quali sono gli obblighi informativi del comuni.

RISPOSTAIl Comune è tenuto ad assumere tutte le iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili, siano comprensibili anche ai contribuente sforniti di conoscere in materia tributaria e che permettano al contribuente di adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e agevoli.

B)QUESITO:Si può derogare per le imprese in difficoltà, a causa della crisi; all’obbligo di DURC regolare

RISPOSTALo dice la deliberazione della Corte dei conti Campania 159/2010 che ha ritenuto inammissibile, al fine di accelerare i tempi dei pagamenti anche in funzione anticrisi, la modalità derogatoria all’obbligo dell’esito regolare del Durc in relazione a soggetti, quali ditte individuali, artigiani, piccole imprese artigiane, piccoli imprenditori agricoli, che per la loro natura abbiano comprovate esigenze e difficoltà finanziarie, mitigata dalla previsione per la quale “….in presenza di acquisizione di Durc con esito non regolare, il soggetto riceverà il pagamento per una sola volta con l’obbligo di regolarizzare entro il termine di giorni 60 la propria posizione contributiva (considerata ai fini del Durc)”. L’Amministrazione non ha facoltà di concedere all’impresa affidataria un termine per la relativa regolarizzazione, essendo vincolata a revocare ex lege l’atto di affidamento. L’eventuale accertamento del mancato rispetto degli obblighi previdenziali e assistenziali preclude all’Ente la possibilità di assumere misure organizzative incompatibili con la richiamata disposizione.

RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)

1-apr-2011 Italia OggiFederalismo in regione - Il nuovo fisco regionale è legge

4-apr-2011 Sole 24 Ore - Norme e Tributi

"Condanna" confermata per i consorzi di funzioni

4-apr-2011 Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Aziende speciali, il blocco c'è

4-apr-2011 Sole 24 Ore Nei Comuni 6 miliardi al buio

5-apr-2011 Sole 24 Ore Edilizia e Territorio

Corte conti: "Cambiare il Patto"

5-apr-2011 Italia Oggi Si stringono le maglie nella p.a.

5-apr-2011 Italia Oggi Troppe assenze costano il posto

5-apr-2011 Sole 24 OreReati ambientali puniti con le sanzioni della "231" - Per la revisione della 231si avvicina il sì del governo - Responsabilità da "231" per i reati ambientali

5-apr-2011 Sole 24 Ore Azione di risarcimento proposta in 120 giorni

6-apr-2011 Italia Oggi Comuni, piccolo è bello - Uno statuto per i mini - enti

6-apr-2011 Italia OggiPensinoi e digitalizzazione della Pa nel Programma nazionale di riforma

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7-apr-2011 Italia OggiOra i dirigenti pubblici nell'organizzazione del lavoro devono solo informare i sindacati - Brunetta dà più poteri ai dirigenti alla faccia di sindacati e giudici

8-apr-2011 Italia Oggi Piccoli comuni, turnover amaro

8-apr-2011 Italia Oggi Invii telematici per i revisori

8-apr-2011 Sole 24 OreArrivano modelli e regole della cedolare sugli affitti - La cedolare sugli affitti inaugura il federalismo

8-apr-2011 Italia Oggi Federalismo alla prova dei conti

8-apr-2011 Sole 24 OreLa Ragioneria allenta le maglie del patto di stabilità per i Comuni

8-apr-2011 Sole 24 OreIl federalismo mette in gioco fondi non usati per le strutture

8-apr-2011 Italia Oggi Ambiente, arrivano due reati tutti nuovi

8-apr-2011 Sole 24 Ore Reati ambientali nel decreto 231

8-apr-2011 Sole 24 OreRicandidatura vietata per chi ha il bilancio in rosso - Conti in rosso, ricandidatura vietata

8-apr-2011 Italia Oggi La legge Brunetta fa pochi sconti

8-apr-2011 Italia OggiPiù facile il licenziamento del dipendente pubblico disturbato - Tempi duri per il travet malato

11-apr-2011 Sole 24 Ore Stipendi bloccati per i manager degli enti locali

11-apr-2011

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Appalti, pagamenti a termini fissi - Termini fissi per pagare gli appalti

11-apr-2011

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Via libera alla cessione dei crediti

11-apr-2011 Sole 24 Ore

Le tasse occulte dei comuni - Tarsu e tariffe salvano i bilanci dei sindaci

11-apr-2011 Sole 24 Ore

La fantasia dei sindaci per evitare il fallimento - La fantasia in campo per evitare il fallimento

11-apr-2011

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Sui meccanismi di valutazione nessun dietrofront

11-apr-2011

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Il versamento segue alla verifica di conformità

13-apr-2011 Sole 24 Ore Federalismo, 64 "mosse" attuative

13-apr-2011 Italia Oggi Enti, la crisi mette a dieta i bilanci

14-apr-2011 Sole 24 Ore Le Pa si trasformano in holding

14-apr- Italia Oggi P.a. con bilanci in chiaro - Bilanci più trasparenti nella Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 07 Aprile 2011

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2011 p.a.

15-apr-2011 Sole 24 Ore Aumenti Irpef già decisi legittimi ma sospesi

15-apr-2011 Sole 24 Ore Collaboratori dei Comuni svincolati dal turn over

15-apr-2011 Mf

La Corte dei Conti salva gli stipendi nei Comuni - Salvati i super stipendi nei Comuni

15-apr-2011 Italia Oggi Istituzioni, poltrone senza gettone

Rassegna “ sito civica” per settore

Personale15/04/2011RISORSE DECENTRATE: NESSUNO SCONTO SUI TAGLI.La retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati dal servizio non deve essere recuperata nel fondo per le risorse decentrate... 13/04/2011CORTE CONTI LOMBARDIA: PALETTI RIGIDI SULLE ASSUNZIONI.Gli enti soggetti al patto di stabilità debbono contenere le assunzioni di personale a tempo determinato entro il 20% della spesa... 12/04/2011CORTE COSTITUZIONALE: LIMITAZIONI ALLO SPOILS SYSTEM.Illegittima la scadenza automatica di incarichi dirigenziali, giustificata dalla sola circostanza che essi siano conferiti a personale non... 11/04/2011PRONTO IL DECRETO SU CONGEDI E PERMESSI.Stretta su congedi e permessi. Obbligo per il lavoratore, che chieda di fruire dei permessi per l'assistenza a disabile residente in un... PERSONALE: VINCOLI E DEROGHE SULLE ASSUNZIONI.La manovra economica della scorsa estate ha introdotto stringenti vincoli alle autonomie locali sia sul fronte delle nuove possibili... 07/04/2011RIFORMA BRUNETTA: PIU' POTERI AI DIRIGENTI.È una corsa contro il tempo, quella tra Brunetta e i sindacati. A chi arriva prima a fermare l'altro. Sembrava che i sindacati, quelli...

Contabilità13/04/2011ENTRO FINE MAGGIO LE CIFRE SU COMPARTECIPAZIONE IVA E IMMOBILI.Grandi manovre sul federalismo fiscale. Continuano a ritmo serrato i lavori della task force istituita dal ministro Calderoli per arrivare... 08/04/2011PATTO 2011: LA RAGIONERIA ANTICIPA IL DECRETO SUI CORRETTIVI. In attesa che il Dpcm sui correttivi del patto 2011 concluda il suo percorso, i Comuni e le Province possono applicare gli sconti ottenuti... 07/04/2011CIRCOLARE PATTO 2011In data 6 aprile 2011, il Ragioniere Generale dello Stato ha firmato la cicrcolare n. 11 relativa al Patto di Stabilità Interno per gli... 01/04/2011CERTIFICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2011 AL 28 LUGLIO.Comunicato del 17 febbraio 2011 (aggiornato al 31 marzo 2011)concernente la certificazione al bilancio di previsione dell’anno 2011. E’... ADDIZIONALI COMUNALI SBLOCCATE DAL 7 GIUGNO.L'articolo 5 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 stabilisce che lo sblocco parziale delle addizionali IRPEF potrà avvenire dal prossimo 7...

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Gestionale15/04/2011LA CONSULTA LEGITTIMA LA SOPPRESSIONE DELLE AUTORITA' D'AMBITO.Lo Stato ha piena facoltà di disporre la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (Aato). La loro disciplina rientra,... LINGUAGGIO UNICO E PIU' TRASPERENZA PER I BILANCI PUBBLICI.Più trasparenza nei conti della p.a. Grazie al bilancio consolidato, all'eliminazione delle operazioni infragruppo e ai nuovi principi... NOVITA' SUGLI AUMENTI IRPEFI Comuni che hanno già approvato il bilancio 2011 potranno deliberare l'istituzione o l'aumento dell'addizionale Irpef, e l'introduzione... 13/04/2011FEDERALISMO : 6 MESI PER I DECRETI LEGISLATIVI.La Lega è pronta a concedere un time out sul federalismo. La conferma è giunta ieri da Roberto Calderoli che ha dato per imminente l'arrivo... 12/04/2011IN PREVISIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE SU BASE REGIONALE.Una Stazione appaltante unica (Sua) su base regionale potrà gestire le gare di lavori, forniture e servizi, per tutte le amministrazioni,... 11/04/2011PER GLI APPALTI SCADENZE DI PAGAMENTO DA FISSARE NEL BANDO.Le amministrazioni pubbliche non possono concordare con gli appaltatori, in sede di stipulazione del contratto, accordi derogatori dei... 08/04/2011FEDERALISMO: AL VIA I CONTI SU IVA E TRIBUTI IMMOBILIARI.La macchina del federalismo si mette in moto. E in tempi stretti produrrà i primi numeri che i comuni attendono come il pane per capire il... AL VIA I CRITERI SULLA PEREQUAZIONE SPERIMENTALE.Garantire per quest'anno a tutti i Comuni un livello di risorse pari a quello del 2010, al netto dei tagli operati con la manovra estiva. È... 08/04/2011LA CEDOLARE SECCA E' IL PRIMO PASSO DEL FEDERALISMO.Doppia via, telematica e cartacea, per scegliere la cedolare secca sugli affitti, e primo appuntamento al 16 giugno per i versamenti. Il... 08/04/2011IL GOVERNO RIBADISCE CHE LA TASSA SUI TELEFONINI E' DA PAGARE.Linea dura del fisco sulla tassa telefonini. E lo scenario più plausibile sembra quello di un muro contro muro destinato a continuare in... 07/04/2011IL CELLULARE IN ABBONAMENTO PAGA LA TASSA DI CONCESSIONE.Il telefonino in abbonamento, anche dopo l'abrogazione della licenza di esercizio del servizio radiomobile, deve pagare la tassa di cc.gg.... 06/04/2011TAGLIO INDENNITA' AMMINISTRATORI: BOCCIATO IL DECRETO.Resta in alto mare il decreto interministeriale Economia-Interno che dovrà ridurre le indennità di sindaci, assessori e consiglieri... 04/04/2011COMPARTECIPAZIONI FISCALI PAGATE A UN ANNO.Entro il 10 settembre Entrate e Territorio trasmetteranno all'Economia i dati sulle riscossioni definitive ottenute grazie al contributo... FEDERALISMO MUNICIPALE: 6 MILIARDI DI TRASFERIMENTI REGIONALI AL BUIO...Sui bilanci comunali il federalismo solleva un'altra incognita, da 6 miliardi di euro: si tratta dei trasferimenti regionali, correnti e in... CONSORZI DI FUNZIONI: SOPPRESSIONI SENZA SPERANZE.Nessuna speranza. I consorzi di funzioni tra gli enti locali vanno soppressi. Possono sopravvivere esclusivamente i consorzi di servizi.... 01/04/2011FEDERALISMO MUNICIPALE: SINDACI SUL PIEDE DI GUERRA.Federalismo fiscale da rifare. Almeno in tre punti. Su tagli, perequazione e aliquota di equilibrio dell'Imu i sindaci hanno già approntato... CORTE DEI CONTI CAMPANIA: TAGLI ANCHE AGLI O.I.V.La decurtazione del 10% da applicare agli emolumenti per gli incarichi «a qualsiasi titolo» investe anche i componenti degli Organismi... Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 07 Aprile 2011

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Tributi06/04/2011NEL FALLIMENTO IL CREDITO ICI E' "PRIVILEGIATO".È privilegiato il credito Ici con il quale il comune chiede di essere ammesso al passivo fallimentare. È quanto affermato dalla Corte di... SULLA CEDOLARE E' POSSIBILE REVOCARE LA SCELTA.L'opzione sulla cedolare secca dovrà essere compiuta una volta sola per tutta la durata del contratto di locazione, ma potrà essere... 05/04/2011ICI FABBRICATI RURALI: IL SENATO IMPEGNATO A RISOLVERE LA...Esenzione Ici per tutti i fabbricati rurali che rispettino i requisiti del dl n.557/1993. La querelle sul riconoscimento della ruralità dei... OPZIONE ONLINE SULLA CEDOLARE SECCA.L'opzione per la cedolare sugli affitti viaggerà online. L'agenzia delle Entrate ha messo a punto un software che sarà disponibile sul sito... 04/04/2011FABBRICATI "D" CON NUOVI VALORI AI FINI ICI.Sono pronti i coefficienti da applicare per l'anno 2011 per la determinazione dell'Ici per i fabbricati classificabili nel gruppo D,... IN CASO DI PASSAGGIO DA TARSU A TARIFFA SI VA ALLA TIA 2.Risolta definitivamente la questione sull'applicabilità della Tarsu. In caso di passaggio a tariffa la sola strada percorribile è quella...

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