comunicato ufficiale n. 118/l 19 ottobre 2017 · piano dei conti approvato dalla f.i.g.c.. a) le...
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COMUNICATO UFFICIALE N. 118/L – 19 OTTOBRE 2017
118/250
Comunicazioni della F.I.G.C.
Si riporta il testo del Com. Uff. n.76/A della F.I.G.C., pubblicato in data 17 Ottobre 2017:
Comunicato Ufficiale n. 76/A
Il Consiglio Federale
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 85, lett. A) par. VIII, lett. B)
par. VIII e lett. C) par. VI, e nell’art. 90 delle N.O.I.F.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
d e l i b e r a
di approvare le modifiche agli artt. 85 e 90 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).
Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2018.
Pubblicato in Firenze il 19 Ottobre 2017
IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina
ALL. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
TITOLO VI
CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
DELLE SOCIETÀ’ PROFESSIONISTICHE
Art. 85
Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.
Art. 85
Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.
A) adempimenti delle società partecipanti al
Campionato di Serie A
…omissis…
VIII. Sistema di indicatori di controllo
dell’equilibrio economico-finanziario
1. Le società entro il 31 maggio ed entro il 30
novembre di ciascun anno devono depositare
presso la Co.Vi.So.C. i prospetti contenenti i
seguenti indicatori, calcolati sulle risultanze
contabili (bilancio d’esercizio approvato o
progetto di bilancio se non ancora approvato,
ovvero relazione semestrale) riferite
rispettivamente al 31 dicembre e al 30 giugno:
1) l’indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato
per determinare l’eventuale carenza finanziaria,
calcolato attraverso il rapporto tra le Attività
Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).
Per la determinazione del rapporto Attività
Correnti/Passività Correnti sono da considerare
gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal
piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del
rapporto, comprendono le disponibilità liquide e
i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite
dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti
A) adempimenti delle società partecipanti al
Campionato di Serie A
…omissis…
VIII. Sistema di indicatori di controllo
dell’equilibrio economico-finanziario
1. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., entro i termini sotto indicati, i
prospetti contenenti i seguenti indicatori:
1) l’indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato
per determinare l’eventuale carenza finanziaria,
calcolato attraverso il rapporto tra le Attività
Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).
Per la determinazione del rapporto Attività
Correnti/Passività Correnti sono da considerare
gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal
piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del
rapporto, comprendono le disponibilità liquide e
i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite
dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
verso Clienti, Crediti verso imprese controllate,
collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi
quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-
settore specifico e Crediti verso altri;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore
del rapporto, comprendono i debiti scadenti
entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti
voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili,
Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi
quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso
banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti,
Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da
titoli di credito, Debiti verso controllate,
collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale,
Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti.
L’indicatore di Liquidità viene calcolato sulla
base delle risultanze del bilancio d’esercizio
approvato o del progetto di bilancio se non
ancora approvato e della relazione semestrale;
2) l’indicatore di Indebitamento (D/VP),
calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e
il Valore della Produzione (VP).
Per la determinazione del rapporto D/VP sono
da considerare gli aggregati di seguito riportati,
risultanti dal piano dei conti approvato dalla
F.I.G.C.:
a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto,
comprendono le seguenti voci: Obbligazioni
ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per
finanziamenti, esclusi quelli postergati ed
infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso
altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori,
Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti
verso controllate, collegate e controllanti, Debiti
tributari, Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore
specifico e Altri debiti;
b) il Valore della Produzione, ai fini del
denominatore del rapporto, comprende le
seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle
prestazioni, Variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti, Variazione dei lavori in corso su
verso Clienti, Crediti verso imprese controllate,
collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi
quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-
settore specifico e Crediti verso altri;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore
del rapporto, comprendono i debiti scadenti
entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti
voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili,
Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi
quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso
banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti,
Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da
titoli di credito, Debiti verso controllate,
collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale,
Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti.
L’indicatore di Liquidità viene calcolato sulla
base delle risultanze del bilancio d’esercizio
approvato, della relazione semestrale approvata
e delle situazioni patrimoniali intermedie
approvate;
2) l’indicatore di Indebitamento (D/VP),
calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e
il Valore della Produzione (VP).
Per la determinazione del rapporto D/VP sono
da considerare gli aggregati di seguito riportati,
risultanti dal piano dei conti approvato dalla
F.I.G.C.:
a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto,
comprendono le seguenti voci: Obbligazioni
ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per
finanziamenti, esclusi quelli postergati ed
infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso
altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori,
Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti
verso controllate, collegate e controllanti, Debiti
tributari, Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore
specifico e Altri debiti;
b) il Valore della Produzione, ai fini del
denominatore del rapporto, comprende le
seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle
prestazioni, Variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti, Variazione dei lavori in corso su
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio,
Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da
cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.
I Debiti vengono calcolati sulla base delle
risultanze del bilancio d’esercizio approvato o
del progetto di bilancio se non ancora approvato
e della relazione semestrale, mentre il Valore
della Produzione è dato dal suo valore medio
degli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati.
L’indicatore di Indebitamento, ove presenti un
valore inferiore al livello-soglia stabilito, è
utilizzato come indicatore correttivo al fine di
ridurre, nella misura di 1/3, l’importo necessario
per ripianare l’eventuale carenza finanziaria
determinata dall’indicatore di Liquidità, di cui al
comma 1, sub 1);
3) l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato,
calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del
Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).
Per la determinazione del rapporto Costo del
Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli
aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano
dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del
numeratore del rapporto, include i costi per il
personale, comprensivi degli ammortamenti dei
diritti alle prestazioni dei calciatori;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del
rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi
delle vendite e delle prestazioni, Contributi in
conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni,
Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e
royalties, Proventi da cessione diritti televisivi,
Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea
prestazioni calciatori, al netto dei costi
sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi
da gestione calciatori, al netto degli oneri
sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze
da cessione dei diritti alle prestazioni dei
calciatori al netto delle relative Minusvalenze.
Il Costo del Lavoro Allargato è il valore
risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio
approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro
ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio,
Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da
cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.
I Debiti vengono calcolati sulla base delle
risultanze del bilancio d’esercizio approvato,
della relazione semestrale approvata e delle
situazioni patrimoniali intermedie approvate,
mentre il Valore della Produzione è dato dal suo
valore medio degli ultimi tre bilanci d’esercizio
approvati.
L’indicatore di Indebitamento, ove presenti un
valore inferiore al livello-soglia stabilito, è
utilizzato come indicatore correttivo al fine di
ridurre, nella misura di 1/3, l’importo necessario
per ripianare l’eventuale carenza finanziaria
determinata dall’indicatore di Liquidità, di cui al
comma 1, sub 1);
3) l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato,
calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del
Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).
Per la determinazione del rapporto Costo del
Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli
aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano
dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del
numeratore del rapporto, include i costi per il
personale, comprensivi degli ammortamenti dei
diritti alle prestazioni dei calciatori;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del
rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi
delle vendite e delle prestazioni, Contributi in
conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni,
Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e
royalties, Proventi da cessione diritti televisivi,
Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea
prestazioni calciatori, al netto dei costi
sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi
da gestione calciatori, al netto degli oneri
sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze
da cessione dei diritti alle prestazioni dei
calciatori al netto delle relative Minusvalenze.
Il Costo del Lavoro Allargato è il valore
risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio
approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
valori medi degli ultimi tre bilanci d’esercizio
approvati.
L’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove
presenti un valore inferiore al livello-soglia
stabilito, è utilizzato come indicatore correttivo
al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l’importo
necessario per ripianare l’eventuale carenza
finanziaria determinata dall’indicatore di
Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).
Qualora il valore di entrambi gli indicatori
correttivi sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti,
l’eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella
misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si
applicherà, in ogni caso, alle società
neopromosse dalla Serie B alla Serie A e alle
società che nelle precedenti tre stagioni sportive
abbiano partecipato ad almeno un Campionato
di Serie B.
2. L’indicatore di Liquidità di cui al comma 1,
sub 1), riferito al 30 giugno dovrà essere
rettificato dai crediti e debiti a breve termine
derivanti dalla campagna trasferimenti estiva e
dall’incremento delle disponibilità liquide per
l’apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a
breve termine derivanti dai trasferimenti
nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C.
dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A,
entro il 30 novembre di ciascun anno, restando
di competenza della F.I.G.C. l’accertamento dei
crediti e debiti a breve termine derivanti dai
trasferimenti internazionali.
3. L’indicatore di Liquidità di cui al comma 1,
sub 1), riferito al 31 dicembre dovrà essere
rettificato dai crediti e debiti a breve termine
derivanti dalla campagna trasferimenti invernale
e dall’incremento delle disponibilità liquide per
l’apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a
breve termine derivanti dai trasferimenti
nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C.
dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A,
entro il 31 maggio di ciascun anno, restando di
competenza della F.I.G.C. l’accertamento dei
crediti e debiti a breve termine derivanti dai
trasferimenti internazionali.
valori medi degli ultimi tre bilanci d’esercizio
approvati.
L’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove
presenti un valore inferiore al livello-soglia
stabilito, è utilizzato come indicatore correttivo
al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l’importo
necessario per ripianare l’eventuale carenza
finanziaria determinata dall’indicatore di
Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).
Qualora il valore di entrambi gli indicatori
correttivi sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti,
l’eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella
misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si
applicherà, in ogni caso, alle società
neopromosse dalla Serie B alla Serie A e alle
società che nelle precedenti tre stagioni sportive
abbiano partecipato ad almeno un Campionato
di Serie B.
2. Abrogato
3. Abrogato
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
4. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori
di controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito del bilancio d’esercizio e della
relazione semestrale approvati.
5. Le società tenute alla redazione del bilancio
consolidato, secondo quanto previsto dal
precedente art. 84, devono calcolare i rapporti
dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1,
con riferimento al gruppo del quale la società è
controllante. Per il calcolo degli stessi verranno
prese in considerazione anche le operazioni di
carattere finanziario comunque riconducibili alla
società calcistica.
6. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante e dal soggetto responsabile del
controllo contabile della società o dal presidente
del collegio sindacale ovvero dal revisore unico
o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
7. I valori degli indicatori di controllo sono
stabiliti dal Consiglio federale su proposta della
Co.Vi.So.C..
4. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori
di controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito del bilancio d’esercizio e della
relazione semestrale approvati.
5. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio di ciascun
anno, i prospetti contenenti gli indicatori di
controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito della situazione patrimoniale
intermedia al 31 marzo, approvata
dall’organo amministrativo e corredata dalla
relazione contenente il giudizio della società
di revisione (“limited review”).
6. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre di ciascun
anno, i prospetti contenenti gli indicatori di
controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito della situazione patrimoniale
intermedia al 30 settembre, approvata
dall’organo amministrativo e corredata dalla
relazione contenente il giudizio della società
di revisione (“limited review”).
7. Le società tenute alla redazione del bilancio
consolidato, secondo quanto previsto dal
precedente art. 84, devono calcolare i rapporti
dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1,
con riferimento al gruppo del quale la società è
controllante. Per il calcolo degli stessi verranno
prese in considerazione anche le operazioni di
carattere finanziario comunque riconducibili alla
società calcistica.
8. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante e dal soggetto responsabile del
controllo contabile della società o dal presidente
del collegio sindacale ovvero dal revisore unico
o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
9. I valori degli indicatori di controllo sono
stabiliti dal Consiglio federale su proposta della
Co.Vi.So.C..
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
B) adempimenti delle società partecipanti al
Campionato di Serie B
…omissis…
VIII. Sistema di indicatori di controllo
dell’equilibrio economico-finanziario
1. Le società entro il 31 maggio ed entro il 30
novembre di ciascun anno devono depositare
presso la Co.Vi.So.C. i prospetti contenenti i
seguenti indicatori, calcolati sulle risultanze
contabili (bilancio d’esercizio approvato o
progetto di bilancio se non ancora approvato,
ovvero relazione semestrale) riferite
rispettivamente al 31 dicembre e al 30 giugno:
1) l’indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato
per determinare l’eventuale carenza finanziaria,
calcolato attraverso il rapporto tra le Attività
Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).
Per la determinazione del rapporto Attività
Correnti/Passività Correnti sono da considerare
gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal
piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del
rapporto, comprendono le disponibilità liquide e
i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite
dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti
verso Clienti, Crediti verso imprese controllate,
collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi
quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-
settore specifico e Crediti verso altri;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore
del rapporto, comprendono i debiti scadenti
entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti
voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili,
Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi
quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso
banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti,
Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da
titoli di credito, Debiti verso controllate,
collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale,
Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti.
L’indicatore di Liquidità viene calcolato sulla
B) adempimenti delle società partecipanti al
Campionato di Serie B
…omissis…
VIII. Sistema di indicatori di controllo
dell’equilibrio economico-finanziario
1. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., entro i termini sotto indicati, i
prospetti contenenti i seguenti indicatori:
1) l’indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato
per determinare l’eventuale carenza finanziaria,
calcolato attraverso il rapporto tra le Attività
Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).
Per la determinazione del rapporto Attività
Correnti/Passività Correnti sono da considerare
gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal
piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del
rapporto, comprendono le disponibilità liquide e
i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite
dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti
verso Clienti, Crediti verso imprese controllate,
collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi
quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-
settore specifico e Crediti verso altri;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore
del rapporto, comprendono i debiti scadenti
entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti
voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili,
Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi
quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso
banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti,
Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da
titoli di credito, Debiti verso controllate,
collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale,
Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti.
L’indicatore di Liquidità viene calcolato sulla
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
base delle risultanze del bilancio d’esercizio
approvato o del progetto di bilancio se non
ancora approvato e della relazione semestrale;
2) l’indicatore di Indebitamento (D/VP),
calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e
il Valore della Produzione (VP).
Per la determinazione del rapporto D/VP sono
da considerare gli aggregati di seguito riportati,
risultanti dal piano dei conti approvato dalla
F.I.G.C.:
a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto,
comprendono le seguenti voci: Obbligazioni
ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per
finanziamenti, esclusi quelli postergati ed
infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso
altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori,
Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti
verso controllate, collegate e controllanti, Debiti
tributari, Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore
specifico e Altri debiti;
b) il Valore della Produzione, ai fini del
denominatore del rapporto, comprende le
seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle
prestazioni, Variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti, Variazione dei lavori in corso su
ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio,
Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da
cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.
I Debiti vengono calcolati sulla base delle
risultanze del bilancio d’esercizio approvato o
del progetto di bilancio se non ancora approvato
e della relazione semestrale, mentre il Valore
della Produzione è dato dal suo valore medio
degli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati.
L’indicatore di Indebitamento, ove presenti un
valore inferiore al livello-soglia stabilito, è
utilizzato come indicatore correttivo al fine di
ridurre, nella misura di 1/3, l’importo necessario
per ripianare l’eventuale carenza finanziaria
determinata dall’indicatore di Liquidità, di cui al
base delle risultanze del bilancio d’esercizio
approvato, della relazione semestrale approvata
e delle situazioni patrimoniali intermedie
approvate;
2) l’indicatore di Indebitamento (D/VP),
calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e
il Valore della Produzione (VP).
Per la determinazione del rapporto D/VP sono
da considerare gli aggregati di seguito riportati,
risultanti dal piano dei conti approvato dalla
F.I.G.C.:
a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto,
comprendono le seguenti voci: Obbligazioni
ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per
finanziamenti, esclusi quelli postergati ed
infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso
altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori,
Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti
verso controllate, collegate e controllanti, Debiti
tributari, Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore
specifico e Altri debiti;
b) il Valore della Produzione, ai fini del
denominatore del rapporto, comprende le
seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle
prestazioni, Variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti, Variazione dei lavori in corso su
ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio,
Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da
cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.
I Debiti vengono calcolati sulla base delle
risultanze del bilancio d’esercizio approvato,
della relazione semestrale approvata e delle
situazioni patrimoniali intermedie approvate,
mentre il Valore della Produzione è dato dal suo
valore medio degli ultimi tre bilanci d’esercizio
approvati.
L’indicatore di Indebitamento, ove presenti un
valore inferiore al livello-soglia stabilito, è
utilizzato come indicatore correttivo al fine di
ridurre, nella misura di 1/3, l’importo necessario
per ripianare l’eventuale carenza finanziaria
determinata dall’indicatore di Liquidità, di cui al
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
comma 1, sub 1);
3) l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato,
calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del
Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).
Per la determinazione del rapporto Costo del
Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli
aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano
dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del
numeratore del rapporto, include i costi per il
personale, comprensivi degli ammortamenti dei
diritti alle prestazioni dei calciatori;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del
rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi
delle vendite e delle prestazioni, Contributi in
conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni,
Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e
royalties, Proventi da cessione diritti televisivi,
Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea
prestazioni calciatori, al netto dei costi
sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi
da gestione calciatori, al netto degli oneri
sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze
da cessione dei diritti alle prestazioni dei
calciatori al netto delle relative Minusvalenze.
Il Costo del Lavoro Allargato è il valore
risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio
approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro
valori medi degli ultimi tre bilanci d’esercizio
approvati.
L’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove
presenti un valore inferiore al livello-soglia
stabilito, è utilizzato come indicatore correttivo
al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l’importo
necessario per ripianare l’eventuale carenza
finanziaria determinata dall’indicatore di
Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).
Qualora il valore di entrambi gli indicatori
correttivi sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti,
l’eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella
misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si
applicherà, in ogni caso, alle società
neopromosse dalla Divisione Unica alla Serie B
e alle società che nelle precedenti tre stagioni
sportive abbiano partecipato ad almeno un
comma 1, sub 1);
3) l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato,
calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del
Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).
Per la determinazione del rapporto Costo del
Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli
aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano
dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del
numeratore del rapporto, include i costi per il
personale, comprensivi degli ammortamenti dei
diritti alle prestazioni dei calciatori;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del
rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi
delle vendite e delle prestazioni, Contributi in
conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni,
Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e
royalties, Proventi da cessione diritti televisivi,
Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea
prestazioni calciatori, al netto dei costi
sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi
da gestione calciatori, al netto degli oneri
sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze
da cessione dei diritti alle prestazioni dei
calciatori al netto delle relative Minusvalenze.
Il Costo del Lavoro Allargato è il valore
risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio
approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro
valori medi degli ultimi tre bilanci d’esercizio
approvati.
L’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove
presenti un valore inferiore al livello-soglia
stabilito, è utilizzato come indicatore correttivo
al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l’importo
necessario per ripianare l’eventuale carenza
finanziaria determinata dall’indicatore di
Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).
Qualora il valore di entrambi gli indicatori
correttivi sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti,
l’eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella
misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si
applicherà, in ogni caso, alle società
neopromosse dalla Serie C alla Serie B e alle
società che nelle precedenti tre stagioni sportive
abbiano partecipato ad almeno un Campionato
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
Campionato di Divisione Unica.
2. L’indicatore di Liquidità di cui al comma 1,
sub 1), riferito al 30 giugno dovrà essere
rettificato dai crediti e debiti a breve termine
derivanti dalla campagna trasferimenti estiva e
dall’incremento delle disponibilità liquide per
l’apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a
breve termine derivanti dai trasferimenti
nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C.
dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
entro il 30 novembre di ciascun anno, restando
di competenza della F.I.G.C. l’accertamento dei
crediti e debiti a breve termine derivanti dai
trasferimenti internazionali.
3. L’indicatore di Liquidità di cui al comma 1,
sub 1), riferito al 31 dicembre dovrà essere
rettificato dai crediti e debiti a breve termine
derivanti dalla campagna trasferimenti invernale
e dall’incremento delle disponibilità liquide per
l’apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a
breve termine derivanti dai trasferimenti
nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C.
dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
entro il 31 maggio di ciascun anno, restando di
competenza della F.I.G.C. l’accertamento dei
crediti e debiti a breve termine derivanti dai
trasferimenti internazionali.
4. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori
di controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito del bilancio d’esercizio e della
relazione semestrale approvati.
di Serie C.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori
di controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito del bilancio d’esercizio e della
relazione semestrale approvati.
5. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio di ciascun
anno, i prospetti contenenti gli indicatori di
controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito della situazione patrimoniale
intermedia al 31 marzo, approvata
dall’organo amministrativo e corredata dalla
relazione contenente il giudizio della società
di revisione (“limited review”).
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
5. Le società tenute alla redazione del bilancio
consolidato, secondo quanto previsto dal
precedente art. 84, devono calcolare i rapporti
dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1,
con riferimento al gruppo del quale la società è
controllante. Per il calcolo degli stessi verranno
prese in considerazione anche le operazioni di
carattere finanziario comunque riconducibili alla
società calcistica.
6. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante e dal soggetto responsabile del
controllo contabile della società o dal presidente
del collegio sindacale ovvero dal revisore unico
o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
7. I valori degli indicatori di controllo sono
stabiliti dal Consiglio federale su proposta della
Co.Vi.So.C..
6. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre di ciascun
anno, i prospetti contenenti gli indicatori di
controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito della situazione patrimoniale
intermedia al 30 settembre, approvata
dall’organo amministrativo e corredata dalla
relazione contenente il giudizio della società
di revisione (“limited review”).
7. Le società tenute alla redazione del bilancio
consolidato, secondo quanto previsto dal
precedente art. 84, devono calcolare i rapporti
dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1,
con riferimento al gruppo del quale la società è
controllante. Per il calcolo degli stessi verranno
prese in considerazione anche le operazioni di
carattere finanziario comunque riconducibili alla
società calcistica.
8. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante e dal soggetto responsabile del
controllo contabile della società o dal presidente
del collegio sindacale ovvero dal revisore unico
o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
9. I valori degli indicatori di controllo sono
stabiliti dal Consiglio federale su proposta della
Co.Vi.So.C..
C) adempimenti delle società della Lega Italiana
Calcio Professionistico
…omissis…
VI. Sistema di indicatori di controllo
dell’equilibrio economico-finanziario
1. Le società entro il 31 maggio ed entro il 30
novembre di ciascun anno devono depositare
presso la Co.Vi.So.C. i prospetti contenenti i
seguenti indicatori, calcolati sulle risultanze
contabili (bilancio d’esercizio approvato o
progetto di bilancio se non ancora approvato,
ovvero relazione semestrale) riferite
rispettivamente al 31 dicembre e al 30 giugno:
C) adempimenti delle società della Lega Italiana
Calcio Professionistico
…omissis…
VI. Sistema di indicatori di controllo
dell’equilibrio economico-finanziario
1. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., entro i termini sotto indicati, i
prospetti contenenti i seguenti indicatori:
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
1) l’indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato
per determinare l’eventuale carenza finanziaria
calcolato attraverso il rapporto tra le Attività
Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).
Per la determinazione del rapporto Attività
Correnti/Passività Correnti sono da considerare
gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal
piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del
rapporto, comprendono le disponibilità liquide e
i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite
dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti
verso Clienti, Crediti verso imprese controllate,
collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi
quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-
settore specifico e Crediti verso altri;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore
del rapporto, comprendono i debiti scadenti
entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti
voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili,
Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi
quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso
banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti,
Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da
titoli di credito, Debiti verso controllate,
collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale,
Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti.
L’indicatore di Liquidità viene calcolato sulla
base delle risultanze del bilancio d’esercizio
approvato o del progetto di bilancio se non
ancora approvato e della relazione semestrale;
2) l’indicatore di Indebitamento (D/VP),
calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e
il Valore della Produzione (VP).
Per la determinazione del rapporto D/VP sono
da considerare gli aggregati di seguito riportati,
risultanti dal piano dei conti approvato dalla
F.I.G.C..
a) I Debiti, ai fini del numeratore del rapporto,
comprendono le seguenti voci: Obbligazioni
ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per
finanziamenti, esclusi quelli postergati ed
infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso
1) l’indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato
per determinare l’eventuale carenza finanziaria
calcolato attraverso il rapporto tra le Attività
Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).
Per la determinazione del rapporto Attività
Correnti/Passività Correnti sono da considerare
gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal
piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del
rapporto, comprendono le disponibilità liquide e
i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite
dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti
verso Clienti, Crediti verso imprese controllate,
collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi
quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-
settore specifico e Crediti verso altri;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore
del rapporto, comprendono i debiti scadenti
entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti
voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili,
Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi
quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso
banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti,
Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da
titoli di credito, Debiti verso controllate,
collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale,
Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti.
L’indicatore di Liquidità viene calcolato sulla
base delle risultanze del bilancio d’esercizio
approvato, della relazione semestrale approvata
e delle situazioni patrimoniali intermedie
approvate;
2) l’indicatore di Indebitamento (D/VP),
calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e
il Valore della Produzione (VP).
Per la determinazione del rapporto D/VP sono
da considerare gli aggregati di seguito riportati,
risultanti dal piano dei conti approvato dalla
F.I.G.C..
a) I Debiti, ai fini del numeratore del rapporto,
comprendono le seguenti voci: Obbligazioni
ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per
finanziamenti, esclusi quelli postergati ed
infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori,
Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti
verso controllate, collegate e controllanti, Debiti
tributari, Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore
specifico e Altri debiti;
b) il Valore della Produzione, ai fini del
denominatore del rapporto, comprende le
seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle
prestazioni, Variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti, Variazione dei lavori in corso su
ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio,
Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da
cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.
I Debiti vengono calcolati sulla base delle
risultanze del bilancio d’esercizio approvato o
del progetto di bilancio se non ancora approvato
e della relazione semestrale, mentre il Valore
della Produzione è dato dal suo valore medio
degli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati.
L’indicatore di Indebitamento, ove presenti un
valore inferiore al livello-soglia stabilito, è
utilizzato come indicatore correttivo al fine di
ridurre, nella misura di 1/3, l’importo necessario
per ripianare l’eventuale carenza finanziaria
determinata dall’indicatore di Liquidità, di cui al
comma 1, sub 1);
3) l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato,
calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del
Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).
Per la determinazione del rapporto Costo del
Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli
aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano
dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del
numeratore del rapporto, include i costi per il
personale, comprensivi degli ammortamenti dei
diritti alle prestazioni dei calciatori;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del
rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi
delle vendite e delle prestazioni, Contributi in
conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni,
altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori,
Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti
verso controllate, collegate e controllanti, Debiti
tributari, Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore
specifico e Altri debiti;
b) il Valore della Produzione, ai fini del
denominatore del rapporto, comprende le
seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle
prestazioni, Variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti, Variazione dei lavori in corso su
ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio,
Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da
cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.
I Debiti vengono calcolati sulla base delle
risultanze del bilancio d’esercizio approvato,
della relazione semestrale approvata e delle
situazioni patrimoniali intermedie approvate,
mentre il Valore della Produzione è dato dal suo
valore medio degli ultimi tre bilanci d’esercizio
approvati.
L’indicatore di Indebitamento, ove presenti un
valore inferiore al livello-soglia stabilito, è
utilizzato come indicatore correttivo al fine di
ridurre, nella misura di 1/3, l’importo necessario
per ripianare l’eventuale carenza finanziaria
determinata dall’indicatore di Liquidità, di cui al
comma 1, sub 1);
3) l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato,
calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del
Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).
Per la determinazione del rapporto Costo del
Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli
aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano
dei conti approvato dalla F.I.G.C..
a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del
numeratore del rapporto, include i costi per il
personale, comprensivi degli ammortamenti dei
diritti alle prestazioni dei calciatori;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del
rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi
delle vendite e delle prestazioni, Contributi in
conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni,
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e
royalties, Proventi da cessione diritti televisivi,
Proventi vari e Plusvalenze da cessione dei
diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle
relative Minusvalenze.
Il Costo del Lavoro Allargato è il valore
risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio
approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro
valori medi degli ultimi tre bilanci d’esercizio
approvati.
L’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove
presenti un valore inferiore al livello-soglia
stabilito, è utilizzato come indicatore correttivo
al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l’importo
necessario per ripianare l’eventuale carenza
finanziaria determinata dall’indicatore di
Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).
Qualora il valore di entrambi gli indicatori
correttivi sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti,
l’eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella
misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si
applicherà, in ogni caso, alle società
neopromosse in Divisione Unica e alle società
che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano
partecipato ad almeno un Campionato
Dilettantistico.
2. Le sole società neopromosse in Divisione
Unica sono esonerate dal deposito degli
indicatori di controllo di cui al comma 1, riferiti
al 30 giugno della stagione sportiva in cui la
società militava nel Campionato di Serie D.
3. L’indicatore di Liquidità di cui al comma 1,
sub 1), riferito al 30 giugno dovrà essere
rettificato dai crediti e debiti a breve termine
derivanti dalla campagna trasferimenti estiva e
dall’incremento delle disponibilità liquide per
l’apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a
breve termine derivanti dai trasferimenti
nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C.
dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro
il 30 novembre di ciascun anno, restando di
competenza della F.I.G.C. l’accertamento dei
crediti e debiti a breve termine derivanti dai
trasferimenti internazionali.
Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e
royalties, Proventi da cessione diritti televisivi,
Proventi vari e Plusvalenze da cessione dei
diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle
relative Minusvalenze.
Il Costo del Lavoro Allargato è il valore
risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio
approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro
valori medi degli ultimi tre bilanci d’esercizio
approvati.
L’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove
presenti un valore inferiore al livello-soglia
stabilito, è utilizzato come indicatore correttivo
al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l’importo
necessario per ripianare l’eventuale carenza
finanziaria determinata dall’indicatore di
Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).
Qualora il valore di entrambi gli indicatori
correttivi sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti,
l’eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella
misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si
applicherà, in ogni caso, alle società
neopromosse in Serie C e alle società che nelle
precedenti tre stagioni sportive abbiano
partecipato ad almeno un Campionato
Dilettantistico.
2. Abrogato
3. Abrogato
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
4. L’indicatore di Liquidità di cui al comma 1,
sub 1), riferito al 31 dicembre dovrà essere
rettificato dai crediti e debiti a breve termine
derivanti dalla campagna trasferimenti invernale
e dall’incremento delle disponibilità liquide per
l’apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a
breve termine derivanti dai trasferimenti
nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C.
dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro
il 31 maggio di ciascun anno, restando di
competenza della F.I.G.C. l’accertamento dei
crediti e debiti a breve termine derivanti dai
trasferimenti internazionali.
5. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori
di controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito del bilancio d’esercizio e della
relazione semestrale approvati.
4. Abrogato
5. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori
di controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito del bilancio d’esercizio e della
relazione semestrale approvati.
Le sole società neopromosse in Serie C sono
esonerate dal deposito dei suddetti indicatori
di controllo, calcolati sul bilancio d’esercizio
al 30 giugno della stagione sportiva in cui la
società militava nel Campionato di Serie D.
6. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio di ciascun
anno, i prospetti contenenti gli indicatori di
controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito della situazione patrimoniale
intermedia al 31 marzo, approvata
dall’organo amministrativo e corredata dalla
relazione contenente il giudizio della società
di revisione (“limited review”).
7. Le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre di ciascun
anno, i prospetti contenenti gli indicatori di
controllo di cui al comma 1 contestualmente
al deposito della situazione patrimoniale
intermedia al 30 settembre, approvata
dall’organo amministrativo e corredata dalla
relazione contenente il giudizio della società
di revisione (“limited review”).
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
6. Le società tenute alla redazione del bilancio
consolidato, secondo quanto previsto dal
precedente art. 84, devono calcolare i rapporti
dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1
con riferimento al gruppo del quale la società è
controllante. Per il calcolo degli stessi verranno
prese in considerazione anche le operazioni di
carattere finanziario comunque riconducibili alla
società calcistica.
7. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante e dal soggetto responsabile del
controllo contabile della società o dal presidente
del collegio sindacale ovvero dal revisore unico
o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
8. I valori degli indicatori di controllo sono
stabiliti dal Consiglio federale su proposta della
Co.Vi.So.C..
8. Le società tenute alla redazione del bilancio
consolidato, secondo quanto previsto dal
precedente art. 84, devono calcolare i rapporti
dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1
con riferimento al gruppo del quale la società è
controllante. Per il calcolo degli stessi verranno
prese in considerazione anche le operazioni di
carattere finanziario comunque riconducibili alla
società calcistica.
9. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante e dal soggetto responsabile del
controllo contabile della società o dal presidente
del collegio sindacale ovvero dal revisore unico
o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
10. I valori degli indicatori di controllo sono
stabiliti dal Consiglio federale su proposta della
Co.Vi.So.C..
Art. 90
Sanzioni
Art. 90
Sanzioni
1. Ai fini del presente articolo sono salve le
disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di
giustizia sportiva.
2. La violazione, da parte della società e dei suoi
dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati e
documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto
disposto dall’art. 10 del codice di giustizia
sportiva in ordine al mancato pagamento degli
emolumenti e al mancato pagamento delle
ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di
Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della
Procura federale, dagli organi di Giustizia
Sportiva con l’ammenda non inferiore ad Euro
20.000,00 per le società di Serie A e B e non
inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della
Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di
reiterazione della suddetta violazione, nel corso
della medesima stagione sportiva, la misura
dell’ammenda può essere aumentata fino al
triplo di quella già comminata.
3. In caso di omesso invio dei dati e documenti
di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto
1. Ai fini del presente articolo sono salve le
disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di
giustizia sportiva.
2. La violazione, da parte della società e dei suoi
dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati e
documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto
disposto dall’art. 10 del codice di giustizia
sportiva in ordine al mancato pagamento degli
emolumenti e al mancato pagamento delle
ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di
Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della
Procura federale, dagli organi di Giustizia
Sportiva con l’ammenda non inferiore ad Euro
20.000,00 per le società di Serie A e B e non
inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della
Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di
reiterazione della suddetta violazione, nel corso
della medesima stagione sportiva, la misura
dell’ammenda può essere aumentata fino al
triplo di quella già comminata.
3. In caso di omesso invio dei dati e documenti
di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la
sospensione degli eventuali contributi federali,
fissando un termine perentorio non inferiore a 15
giorni per adempiere. Il provvedimento di
sospensione dei contributi federali è revocato
dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se
entro il termine fissato la società adempie. In
caso di mancato adempimento nel termine
suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza
della società dai contributi federali per la
stagione in corso.
4. In caso di mancato rispetto da parte delle
società della misura minima dell’indicatore di
Liquidità al 31 dicembre o al 30 giugno, la
Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad
operazioni di acquisizione del diritto alle
prestazioni dei calciatori rispettivamente per la
sessione estiva e per la sessione invernale, salvo
che, per ogni acquisizione, la Lega di
competenza riscontri l’integrale copertura del
relativo costo, attraverso il saldo positivo
derivante dalle operazioni di trasferimento dei
calciatori precedentemente e/o contestualmente
intervenute. Ai fini della definizione di detto
saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo
finanziario attivo della campagna trasferimenti,
anche della differenza tra il costo contrattuale
dei calciatori ceduti ed il costo contrattuale dei
calciatori acquisiti, comprensivo della quota di
ammortamento dell’esercizio e degli eventuali
oneri di diretta imputazione.
Il provvedimento è revocato, su istanza della
società, quando l’indicatore di Liquidità viene
ristabilito nella misura minima, attraverso il
ripianamento della carenza finanziaria da
effettuarsi esclusivamente mediante incremento
di mezzi propri con:
a) versamenti in conto futuro aumento di
capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto
e versato;
c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei
soci.
In caso di carenza finanziaria dell’indicatore di
Liquidità al 31 dicembre o al 30 giugno, le
previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la
sospensione degli eventuali contributi federali,
fissando un termine perentorio non inferiore a
15 giorni per adempiere. Il provvedimento di
sospensione dei contributi federali è revocato
dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se
entro il termine fissato la società adempie. In
caso di mancato adempimento nel termine
suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza
della società dai contributi federali per la
stagione in corso.
4. In caso di mancato rispetto da parte delle
società della misura minima dell’indicatore di
Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la
Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad
operazioni di acquisizione del diritto alle
prestazioni dei calciatori rispettivamente per la
sessione estiva e per la sessione invernale, salvo
che, per ogni acquisizione, la Lega di
competenza riscontri l’integrale copertura del
relativo costo, attraverso il saldo positivo
derivante dalle operazioni di trasferimento dei
calciatori precedentemente e/o contestualmente
intervenute. Ai fini della definizione di detto
saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo
finanziario attivo della campagna trasferimenti,
anche della differenza tra il costo contrattuale
dei calciatori ceduti ed il costo contrattuale dei
calciatori acquisiti, comprensivo della quota di
ammortamento dell’esercizio e degli eventuali
oneri di diretta imputazione.
Il provvedimento è revocato, su istanza della
società, quando l’indicatore di Liquidità viene
ristabilito nella misura minima, attraverso il
ripianamento della carenza finanziaria da
effettuarsi esclusivamente mediante incremento
di mezzi propri con:
a) versamenti in conto futuro aumento di
capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto
e versato;
c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei
soci.
In caso di urgenza il provvedimento può essere
revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L’atto
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
società potranno, in alternativa, depositare
presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio o entro
il 30 novembre, l’indicatore di Liquidità,
ristabilito nella misura minima, calcolato sulla
base di una situazione patrimoniale intermedia,
rispettivamente al 31 marzo o al 30 settembre,
approvata dall’organo amministrativo e
corredata dalla relazione contenente il giudizio
della società di revisione (“limited review”).
In caso di urgenza il provvedimento può essere
revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L’atto
del Presidente sarà sottoposto a successiva
ratifica da parte della Commissione.
5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio
Professionistico riconosce alle proprie società
potranno essere erogate subordinatamente alla
verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare
pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati,
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al
settore sportivo con contratti ratificati dalla
medesima Lega. In caso di mancato
assolvimento di tale obbligo, le medesime
risorse saranno vincolate al pagamento dei
suddetti emolumenti.
6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai
sensi del presente articolo sono comunicati con
lettera raccomandata a.r. alla società interessata
o mediante posta elettronica certificata, inviata
in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di
appartenenza della società.
del Presidente sarà sottoposto a successiva
ratifica da parte della Commissione.
5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio
Professionistico riconosce alle proprie società
potranno essere erogate subordinatamente alla
verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare
pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati,
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al
settore sportivo con contratti ratificati dalla
medesima Lega. In caso di mancato
assolvimento di tale obbligo, le medesime
risorse saranno vincolate al pagamento dei
suddetti emolumenti.
6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai
sensi del presente articolo sono comunicati con
lettera raccomandata a.r. alla società interessata
o mediante posta elettronica certificata, inviata
in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di
appartenenza della società.