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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” Istituto Comprensivo Statale “Japigia II – Torre a Mare” - Bari - DISTRETTO SCOLASTICO N.11 Via Attilio Corrubia, 1 -70126 Bari - Tel.-Fax 080/554.39.56-080/554.93.38 Codice Tesoro U.S. 631 Matricola Inps 0917498136 Indirizzo e-mail: [email protected] - PEC: [email protected] Codice fiscale 93437890721 - Codice Mecc. BAIC88600G http://WWW.ICJAPIGIAII-TORREAMARE.GOV.IT REGOLAMENTO DI ISTITUTO PREMESSA: Ogni comunità ha le sue regole. La scuola è una comunità - una comunità educante - e deve avere regole di comportamento che contemperino, nel rispetto reciproco, le esigenze di tutti. ARTICOLO 1 - Accesso e orari di apertura e di chiusura degli edifici scolastici 1. Le modalità di accesso per il pubblico, l’apertura e la chiusura degli edifici scolastici sono regolamentati da appositi orari. 2. Le porte di accesso degli edifici sono sotto la responsabilità dei collaboratori scolastici. 3. Gli automezzi non devono accedere nei cancelli di accesso negli orari di ingresso e di uscita degli alunni . In orari diversi da questi si ritengono autorizzati i mezzi per il trasporto dei disabili, i mezzi delle imprese che eseguono temporanei interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (compreso il prelievo rifiuti riciclabili), i mezzi per la consegna di materiali, i mezzi delle persone la cui abitazione insiste nell’edificio scolastico (Collaboratore scolastico con mansioni di custodia e familiari con esso domiciliati).Unica eccezione va fatta per il plesso di scuola dell’infanzia Lascito Ranieri, in ragione del divieto di sosta e dell’assenza di un parcheggio limitrofo sulla Via Caldarola. I genitori che entreranno nelle pertinenze scolastiche con l’auto dovranno utilizzare ogni forma di cautela e prudenza, dovranno evitare di intralciare il passaggio alla scala di accesso e fermarsi il tempo strettamente necessario. 4. L’ apertura e la chiusura degli edifici è a carico dei collaboratori scolastici e, fuori dall’orario di servizio di tale personale, è a carico del responsabile autorizzato all’uso dei locali scolastici. 5. I genitori non possono accedere alle aule durante le attività didattiche se non per straordinarie esigenze e previa autorizzazione del D.S. o del docente qualora l’urgenza sia tale da non poter acquisire l’autorizzazione. 6. E’ assolutamente vietato l’accesso nella scuola e nelle aule di persone estranee se non munite di regolare permesso scritto o orale notificato dal Dirigente Scolastico. Articolo 2 - Vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita da scuola 1.I docenti sono tenuti ad essere presenti nella sede scolastica 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni al fine di vigilare sull’ordinato ingresso degli alunni. 2.I docenti delle scuole del primo ciclo accolgono le classi nei cortili e accedono con essi nelle classi. Gli insegnanti presenti che si accorgono di una classe scoperta sono tenuti ad allertare i C.S. e/o l’ufficio di segreteria e l’insegnante collaboratore o, in sua assenza, l’insegnante fiduciario o, in sua assenza, l’insegnante più anziano del plesso procederà all’organizzazione della classe scoperta. In assenza di docenti disponibili, ed in attesa del supplente nominato dalla Direzione, si farà in modo da assicurare comunque la vigilanza ricorrendo anche ai docenti di sostegno e ai collaboratori scolastici. 3. In caso di legittimo impedimento o di ritardo straordinario i docenti devono tempestivamente informare gli Uffici della Direzione Didattica che provvederà ad affidare ai docenti disponibili, compreso sostegno, l’incarico temporaneo di vigilanza, secondo i criteri di cui al comma 1. in caso sia impossibile praticare quanto indicato si ricorrerà o alla divisione e/o alla unione delle classi o ai collaboratori scolastici. 4. Per effetto della legge di stabilità è fatto divieto di nominare personale supplente sul primo giorno di assenza, pertanto nel caso in cui non fosse possibile provvedere alla copertura del docente assente con personale interno si ricorrerà alla divisione della classe, prioritariamente nelle classi parallele in subordine nelle altre, evitando di superare il numero di 26 alunni per classe (nella primaria), di 28 (nella secondaria) e

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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”

Istituto Comprensivo Statale “Japigia II – Torre a Mare” - Bari -

DISTRETTO SCOLASTICO N.11 Via Attilio Corrubia, 1 -70126 Bari - Tel.-Fax 080/554.39.56-080/554.93.38

Codice Tesoro U.S. 631 – Matricola Inps 0917498136 Indirizzo e-mail: [email protected] - PEC: [email protected]

Codice fiscale 93437890721 - Codice Mecc. BAIC88600G http://WWW.ICJAPIGIAII-TORREAMARE.GOV.IT

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PREMESSA: Ogni comunità ha le sue regole. La scuola è una comunità - una comunità educante - e deve avere regole di comportamento che contemperino, nel rispetto reciproco, le esigenze di tutti.

ARTICOLO 1 - Accesso e orari di apertura e di chiusura degli edifici scolastici

1. Le modalità di accesso per il pubblico, l’apertura e la chiusura degli edifici scolastici sono regolamentati da appositi orari.

2. Le porte di accesso degli edifici sono sotto la responsabilità dei collaboratori scolastici.

3. Gli automezzi non devono accedere nei cancelli di accesso negli orari di ingresso e di uscita degli alunni . In orari diversi da questi si ritengono autorizzati i mezzi per il trasporto dei disabili, i mezzi delle imprese che eseguono temporanei interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (compreso il prelievo rifiuti riciclabili), i mezzi per la consegna di materiali, i mezzi delle persone la cui abitazione insiste nell’edificio scolastico (Collaboratore scolastico con mansioni di custodia e familiari con esso domiciliati).Unica eccezione va fatta per il plesso di scuola dell’infanzia Lascito Ranieri, in ragione del divieto di sosta e dell’assenza di un parcheggio limitrofo sulla Via Caldarola. I genitori che entreranno nelle pertinenze scolastiche con l’auto dovranno utilizzare ogni forma di cautela e prudenza, dovranno evitare di intralciare il passaggio alla scala di accesso e fermarsi il tempo strettamente necessario.

4. L’ apertura e la chiusura degli edifici è a carico dei collaboratori scolastici e, fuori dall’orario di servizio di tale personale, è a carico del responsabile autorizzato all’uso dei locali scolastici.

5. I genitori non possono accedere alle aule durante le attività didattiche se non per straordinarie esigenze e previa autorizzazione del D.S. o del docente qualora l’urgenza sia tale da non poter acquisire l’autorizzazione.

6. E’ assolutamente vietato l’accesso nella scuola e nelle aule di persone estranee se non munite di regolare permesso scritto o orale notificato dal Dirigente Scolastico.

Articolo 2 - Vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita da scuola

1.I docenti sono tenuti ad essere presenti nella sede scolastica 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni al fine di vigilare sull’ordinato ingresso degli alunni.

2.I docenti delle scuole del primo ciclo accolgono le classi nei cortili e accedono con essi nelle classi.

Gli insegnanti presenti che si accorgono di una classe scoperta sono tenuti ad allertare i C.S. e/o l’ufficio di segreteria e l’insegnante collaboratore o, in sua assenza, l’insegnante fiduciario o, in sua assenza, l’insegnante più anziano del plesso procederà all’organizzazione della classe scoperta. In assenza di docenti disponibili, ed in attesa del supplente nominato dalla Direzione, si farà in modo da

assicurare comunque la vigilanza ricorrendo anche ai docenti di sostegno e ai collaboratori scolastici. 3. In caso di legittimo impedimento o di ritardo straordinario i docenti devono tempestivamente informare gli Uffici della Direzione Didattica che provvederà ad affidare ai docenti disponibili, compreso sostegno, l’incarico temporaneo di vigilanza, secondo i criteri di cui al comma 1. in caso sia impossibile praticare quanto indicato si ricorrerà o alla divisione e/o alla unione delle classi o ai collaboratori scolastici. 4. Per effetto della legge di stabilità è fatto divieto di nominare personale supplente sul primo giorno di assenza, pertanto nel caso in cui non fosse possibile provvedere alla copertura del docente assente con personale interno si ricorrerà alla divisione della classe, prioritariamente nelle classi parallele in subordine nelle altre, evitando di superare il numero di 26 alunni per classe (nella primaria), di 28 (nella secondaria) e

di 28 nei plessi di scuola dell’infanzia Aquaro e Lascito Ranieri e di 23 nei plessi di scuola dell’infanzia Ardito, Padre Pio e L. Radice e ricorrendo eventualmente, in caso di esubero nel numero all’utilizzo degli spazi collettivi delle scuole. La divisione degli alunni (di cui verrà redatto elenco con l’indicazione del docente che li prende in carico ) sarà curata prioritariamente dal referente per la comunicazione di plesso, in subordine dal docente più anziano in servizio con comunicazione scritta da rendere alle coordinatrici e/o collaboratori del DS. Per la scuola sec. di primo grado: in caso di assenza del personale docente, qualora fosse possibile riorganizzare l’orario delle attività preventivamente, in modo da darne avviso scritto alle famiglie. si ricorrerà alla riduzione dell’orario con l’ingresso degli alunni posticipato alla seconda ora. In tutti i modi non verrà inibito l’ingresso a scuola fin dalla prima ora qualora ciò fosse di ostacolo alla famiglia o qualora gli alunni fruiscano del servizio trasporto. 5. I collaboratori scolastici provvederanno all’apertura e alla chiusura dei cancelli sia all’inizio che al termine delle attività scolastiche che si svolgono nell’arco della giornata, nonché per le altre attività connesse al funzionamento della scuola. Lo stesso personale, in fase di chiusura, deve controllare che tutto sia lasciato in ordine ( luci spente, porte chiuse ecc.) sia nella scuola che negli uffici. 6.I docenti delle scuole del primo ciclo hanno l’obbligo di accompagnare gli alunni, ordinatamente, fino al cancello esterno degli edifici e sono responsabili della vigilanza durante il percorso all’interno delle pertinenze dell’edificio scolastico. Eccezione viene prevista per le classi prime dei due plessi di scuola primaria che vengono attese dai genitori immediatamente fuori la vetrata d’ingresso della scuola.

7. Gli alunni della scuola dell’infanzia vengono accompagnati e prelevati dai genitori direttamente all’interno dei plessi. I genitori in queste operazioni avranno cura di considerare che una volta che il minore è preso in consegna da loro le docenti e la scuola sono esonerate da responsabilità In ingresso e in uscita è prevista una tolleranza che va dalle 8,00 alle 9,00 in fase di ingresso e dalle 15,30 alle 16,00 in fase di uscita.

Richieste diverse da quanto regolamentato vanno formulate per iscritto e devono indicare la motivazione per poter essere autorizzate dall’ufficio di direzione. La flessibilità in uscita è consentita Per gli alunni della scuola dell’infanzia che non fruiscono della mensa l’orario d’uscita è fissato per le ore 13,00 (con flessibilità dalle 12,45).

Le eccezioni, vanno considerate eccezioni, e vanno affrontate con la flessibilità e il buon senso ma non possono ingenerare anarchia e disservizio a scapito dell’offerta formativa

Fino al mese di dicembre solo per i treenni e per gli anticipatari si potranno prevedere uscite anticipate se giustificate e richieste dai docenti che ne daranno comunicazione scritta in direzione. 8. Gli alunni delle scuole dell’infanzia che fruiscono dl servizio trasporto sono vigilati dal personale ausiliario che li consegna in uscita o li riceve all’ingresso dall’assistente al pullman. 9.I genitori degli alunni del primo ciclo sono tenuti al rispetto dell’orario scolastico; anticipi o ritardi, all’ingresso e all’uscita non possono gravare sull’I.S., sia in termini di gestione che di responsabilità. L’I.S si adopera affinché le eccezioni possano essere “governate” nell’ottica generale della qualità del servizio ed in considerazione dell’età dell’utenza ma, devono rivestire il carattere dell’eccezionalità e non “della regola”. La vigilanza sul singolo alunno scatta con l’orario di servizio dei docenti; al di fuori di esso, la vigilanza non può che avere il carattere di controllo e prevenzione. Gli alunni di scuola media che giungono in ritardo risulteranno assenti alla prima ora. Il ritardo dovrà essere giustificato dai genitori entro il giorno successivo. Il cancello della scuola media verrà chiuso alle ore 8,10. Il controllo effettuato dal personale Collaboratore scolastico delle scuole primarie al termine delle operazioni di uscita è limitato all’accertamento della presenza o assenza degli alunni nel cortile e se pure si facciano attendere eccezionalmente nell’atrio i ritardatari, si sottolinea che alcuna garanzia di vigilanza specifica potrà essere garantita su questi, se non quella di essere in luogo protetto. Tanto vale anche per gli alunni che fruiscono del servizio trasporto e che vengono lasciati o ripresi al di fuori del cancello della scuola.

10. I collaboratori scolastici hanno l’obbligo di collaborare durante l’ingresso e l’uscita degli alunni dalla scuola, vigilando sugli stessi nei corridoi, nei cortili e presso i cancelli. In particolare dovrà essere assolutamente evitato l’ingresso alle automobili e/o motocicli, nonché le manovre degli stessi nelle immediate vicinanze dei cancelli con gli alunni in ingresso. 11. I collaboratori scolastici devono verificare, costantemente, lo stato dei servizi igienici di pertinenza intervenendo, qualora si rendesse necessario per la presenza di acqua sui pavimenti o, all’occorrenza, per una pulizia straordinaria; quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza al fine di garantire in ogni momento della giornata scolastica, l’igiene e la sicurezza. 12. I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti, tra gli altri, di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; pertanto tale personale dovrà sempre assicurare la vigilanza in tutti i corridoi delle aule dove si svolgono attività didattiche. 13. Particolare vigilanza dovrà essere prestata dai docenti e dai collaboratori scolastici durante l’intervallo delle attività didattiche e durante le uscite didattiche.

14. Durante i colloqui con i docenti, le assemblee e tutte le iniziative espressamente rivolte ai genitori è

sconsigliata vivamente la presenza dei minori. Nei casi in cui essi fossero presenti alcuna attività di vigilanza potrà essere garantita dalla scuola e la vigilanza e la sorveglianza sui propri figli spetta ai genitori stessi che si adopereranno affinché la presenza dei minori non sia di disturbo alle attività in corso.

Articolo 3 – Rispetto degli Orari, ritardi ,assenze ed uscite anticipate degli alunni

1. Le assenze degli alunni vanno riportate quotidianamente sul registro di classe dall'insegnante della prima ora.

2. L’assenza per malattia dell’alunno superiore ai 5gg. va giustificata, al rientro a scuola, con certificato medico da consegnare al docente. Il certificato non è necessario qualora l’alunno sia stato assente per altri motivi preventivamente comunicati e giustificati per iscritto dal genitore ( es. vacanze, viaggi, ecc.). Gli alunni che dimentichino la giustificazione sono ammessi alle lezioni, sempre dall'insegnante della 1° ora, che richiederà per iscritto alla famiglia di giustificare il giorno successivo. Nell'eventualità di nuova dimenticanza l’insegnante lo comunicherà al Dirigente Scolastico il quale assumerà le decisioni del caso.

3. I docenti sono tenuti a segnalare, tempestivamente, al Dirigente Scolastico i casi di alunni che si assentano ingiustificatamente per oltre 10 giorni continuativi o che, nell’arco di un mese risultano assenti anche discontinuamente, senza giustificazione sanitaria o giustificazione motivata della famiglia per un periodo superiore a 10 giorni. 4. Gli alunni devono essere abituati alla più scrupolosa puntualità dell’orario di entrata. E’ responsabilità dei genitori provvedere perché questo avvenga con sistematicità e regolarità. I ritardi sistematici e non motivati vanno segnalati con tempestività al Dirigente Scolastico.

5. I ritardi non devono essere abituali, ma assolutamente straordinari. Gli alunni in ritardo per qualsivoglia motivo, soprattutto se non accompagnati, devono essere accolti a scuola, in ogni caso, a qualsiasi ora, salvo poi attivare con tempestività, a cura dei docenti, tutte le iniziative di verifica del ritardo.

6. L’uscita anticipata degli alunni dalla scuola sarà consentita per casi eccezionali da motivare; ciò sarà consentito, dietro permesso scritto del Dirigente Scolastico o del docente collaboratore o, in sua assenza, del docente di classe , solo se gli alunni saranno prelevati da uno dei genitori o da persona maggiorenne delegata conosciuta dall’insegnante o dalla scuola previa comunicazione del genitore. I genitori possono, straordinariamente, prelevare in anticipo i propri figli per inderogabili esigenze personali esposte, in forma orale o scritta, ai docenti della classe, sottoscrivendo l’apposito permesso,

Articolo 4 - Infortuni, malori e patologie

1. In caso di infortuni o malori di alunni, anche di lieve entità, i docenti allertano il C.S. più vicino e provvedono o direttamente o indirettamente (per intervento del C.S. e per intervento dell’ addetto al primo soccorso alle prime cure.

In caso di infortunio entro lo stesso giorno, (o al massimo il giorno seguente) va presentata una breve relazione con la descrizione dell’episodio, specificando la propria posizione nell’accaduto e citando eventuali testimoni.

2. Qualora dovesse rendersi necessario il ricorso all’ospedale occorre preventivamente mettersi in contatto con i genitori dell’alunno, nel caso ciò non fosse possibile si provvederà personalmente in collaborazione col personale ausiliario. Il referto dell’ospedale deve essere anch’esso recapitato immediatamente a questo ufficio. 3. In caso di infortuni gravi occorre tempestivamente avvisare, nell’ordine: il pronto soccorso, con richiesta di ambulanza (n° emergenza sanitaria 118), la famiglia, la Direzione. Al verificarsi di situazioni inedite o problematiche si può, ovviamente, fare riferimento al Dirigente Scolastico.

4. In ogni caso, quando un alunno, colto da malore, sia pure lieve, non è le condizioni di benessere psicofisico , è consigliabile allertare la famiglia ed evitare la sua permanenza nella scuola. 5. La somministrazione di farmaci non può essere effettuata dai docenti. L’eccezionalità di farmaci salvavita va documentata con certificato medico contenente dettagliate istruzioni e controindicazioni.Per gli stesi motivi si deve consentire l’ingresso di uno dei genitori a scuola anche durante le attività scolastiche. 6. Patologie che limitano o impediscono l’attività motoria, o che comunque vadano segnalate per particolari implicazioni vanno documentate con certificato medico. 7. Patologie inerenti l’alimentazione danno diritto al menù sostitutivo pertanto vanno documentate e certificate dal medico.

8. I docenti devono avvisare immediatamente il D.S. in caso vengano a conoscenza di malattie infettive tra gli utenti. 9. In caso di pediculosi va seguito il protocollo suggerito dalla ASL.

Articolo 5 – Assegnazione delle aule e uso degli spazi

1. L’assegnazione delle aule avviene sulla base della proposta dei collaboratori e dei fiduciari del Dirigente Scolastico che valuta le esigenze complessive di utilizzazione degli spazi sulla base dei seguenti criteri: a. presenza di alunni disabili motori (evitando il più possibile l’ubicazione dell’aula al primo piano); b. Allocare le classi degli alunni più piccoli, possibilmente, al piano terra; c. Allocare le classi parallele o a modulo , possibilmente, in aule contigue; d. l’ampiezza dell’aula dovrà essere proporzionale al numero degli alunni. 2. Gli spazi diversi dall’aula sono individuati e destinati all’ uso più idoneo concordato dai docenti. 3. Per ogni spazio, strutturato ed utilizzato in modo polivalente, viene predisposto dai Collaboratori e dai fiduciari del Dirigente Scolastico un quadro orario.

Nel caso in cui un alunno presenti un impedimento fisico (es. ingessatura di una gamba) lì dove possibile si utilizzerà un’aula al piano terra.

Articolo 6– Uso dei locali scolastici

1. I locali scolastici, previa delibera di regolamentazione del Consiglio di Istituto, possono essere utilizzati al di fuori dell’orario scolastico da Enti, Associazioni purché l’uso non sia finalizzato a scopi di lucro, sia compatibile con le finalità formative e culturali della scuola e sia prioritariamente destinato ad attività rivolte agli stessi alunni. 2. I rappresentanti dei genitori eletti negli Organi Collegiali possono richiedere l’uso dei locali per assemblee scolastiche, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico , contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. La data e gli orari dovranno essere concordati tra le parti e comunque dovranno essere subordinati alle esigenze di funzionamento della scuola. 3. Sono autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico le richieste d’uso dei locali provenienti direttamente dall’Amministrazione Scolastica centrale e periferica e dall’Ente Locale e dalle OO.SS.. 4. La pulizia dei locali , la responsabilità per il corretto uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature sono a carico dei richiedenti.

Articolo 7 – Distribuzione dei materiali di propaganda

1. Il materiale informativo fornito da Ente Locale, USL, Istituti, Associazioni, Gruppi sportivi e altri soggetti esterni, può essere distribuito solo dopo essere stato visionato e vistato dal Dirigente Scolastico sulla base di una valutazione sul carattere attinente con le finalità educative della scuola. L’Ufficio di Segreteria provvede a trasmettere i materiali ai docenti per la distribuzione agli alunni. 2. La distribuzione agli alunni di inviti e avvisi di valore educativo e di materiali informativi deve essere estremamente limitata. A tale scopo deve essere preferito l’uso della bacheca o quello di un manifesto da affiggere nell’atrio della scuola. 3. E’ fatto divieto di distribuzione e/o affissione, entro le pertinenze dell’edificio scolastico, di materiale pubblicitario di qualsiasi natura ( manifesti, locandine ecc.), privo del visto di assenso del Dirigente Scolastico.

Articolo 8 – Intervento di esperti nella scuola

1. E’ resa possibile la presenza di esperti esterni nella scuola, se espressamente richiesta dal docente e pertinente con le attività didattiche programmate. La presenza di esperti nella scuola deve assumere carattere di occasionalità . 2. L’intervento dell’esperto, assumendo carattere di consulenza, non può essere attuato sistematicamente, né solleva l’insegnante dalla responsabilità della conduzione delle attività promosse per la classe. L’esperto dovrà, quindi, essere sempre coadiuvato da almeno un docente. 3. L’autorizzazione formale spetta al Dirigente Scolastico, sulla base di richiesta scritta da parte dei docenti e dell’esperto consultato.

4. I docenti possono richiedere la presenza occasionale di figure esterne, non esperte, individuabili anche tra i genitori qualora sia funzionale alla realizzazione di specifiche attività didattiche. Tale circostanza va comunque comunicata per iscritto e autorizzata (qualora non comporti oneri per l’I.S.) dal Dirigente Scolastico.

5. L’istituzione Scolastica accoglie prestazioni occasionali di esperti esterni offerte dall’amministrazione

comunale o dalla Circoscrizione senza oneri, qualora congruenti e coerenti con il P.O.F.. L’assegnazione di tali interventi è effettuata dal D.S. previa consultazione e parere dei docenti della classe.

Articolo 9 – Uscite e visite didattiche

1. Le uscite didattiche sono autorizzabili se funzionali e coerenti al progetto di scuola e perseguono il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.

2. Le uscite devono sempre essere comunicate preventivamente e autorizzate dal Dirigente Scolastico anche quando trattasi di uscite nelle immediate vicinanze dell’edificio scolastico.

3. I docenti avranno cura di stilare un elenco degli alunni e dei docenti che escono dall’edificio.

4. Per le uscite didattiche all’interno del comune di Bari si chiederà ai genitori un’autorizzazione preventiva firmata che avrà valore per tutto l’a.s.. In occasione di dette uscite non sarà necessaria l’autorizzazione anche se i docenti avranno cura di informare preventivamente le famiglie con un avviso scritto. La mancata firma dell’avviso ricevuto non ostacolerà l’uscita.

5. I genitori saranno sempre preavvisati sulle uscite didattiche che comportino oneri a loro carico e dovranno apporre la firma di presa visione e di autorizzazione sull’avviso predisposto dall’insegnante.

6. le uscite didattiche degli alunni di scuola dell’infanzia saranno limitate al territorio comunale e la durata sarà compatibile all’orario di funzionamento e alla regolare fruizione dei servizi erogati (mensa-trasporto).

7. le uscite didattiche degli alunni del primo ciclo in territorio comunale dovranno essere compatibili all’orario di funzionamento e alla regolare fruizione del servizio trasporto.

8. per uscite che prevedano eventuali oneri a carico dei genitori (trasporto, biglietti d’ingresso, guide, ecc.) le insegnanti dovranno aver acquisito la preventiva adesione per iscritto.

9. Il piano delle uscite fuori del territorio comunale degli alunni del primo ciclo deve essere deliberato dal consiglio di istituto.

10. La partecipazione dei genitori alle uscite didattiche deve essere prevista e richiesta dal docente, non è obbligatoria e presuppone la disponibilità del genitore. Essa, qualora si verifichi è finalizzata alla collaborazione da rendere a favore delle scolaresche e viene limitata a 2 genitori per classe (dando precedenza al genitore rappresentante di classe). Tale numero aumenta con la presenza del genitore dell’alunno diversamente abile. In ogni caso la presenza del genitore non deve ostacolare o essere limitativa delle finalità dell’uscita e deve tener conto dei doveri dei docenti che non vengono ad essere ridotti in presenza di uno o più genitori. In caso di più disponibilità da parte dei genitori i docenti ricorreranno al sorteggio.

Articolo 10 - Gestione degli spazi, dei sussidi, materiali didattici e delle biblioteche. Gestione

fotocopie, rifiuti speciali e materiale di pulizia

1. L’uso dei sussidi, materiali didattici e delle biblioteche è consentita ad ogni docente e ad ogni classe. L’uso dei P.C. da parte degli alunni è possibile solo con la vigilanza del personale che deve sempre controllare l’avvenuto spegnimento di tutte le macchine e seguire le istruzioni date.

I docenti hanno l’obbligo di segnalare disservizi (mal funzionamenti, carenza di igiene, pericoli)

I docenti hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare il corretto uso di spazi, sussidi, materiali ed ambienti della scuola, avendo cura di lasciarli, dopo l’uso, in corretto ordine e/o stato d’uso anche per rispetto di coloro che lo utilizzeranno nell’ora successiva.

2. L’uso degli spazi collettivi, lì dove necessario viene regolamentato con orario interno.

3. L’uso delle palestre da parte di soggetti esterni autorizzati dalla Circoscrizione competente è regolamentato da apposito regolamento e da una convenzione stipulata tra le parti. 4. Il prelievo dei libri, dei sussidi e dei materiali didattici va annotato e sottoscritto su un apposito registro elencando dettagliatamente tutti gli oggetti ritirati . Il consegnatario è direttamente responsabile del materiale ritirato fino alla sua restituzione. I sussidi, i libri e i materiali didattici presi in prestito devono comunque essere restituiti subito dopo la loro utilizzazione. 5. Docenti ed alunni devono aver cura degli oggetti loro affidati, devono usarli in modo corretto e conservarli dopo l’uso.

In caso di grave deterioramento o danneggiamento di un bene della scuola da parte di un alunno o del personale scolastico, il responsabile del danno dovrà risarcire la scuola o con la donazione dello stesso bene o qualora ciò non sia possibile con bene di pari valore. 6. I docenti possono richiedere di fotocopiare, esclusivamente, materiale didattico destinato agli alunni. Il

materiale, con allegata richiesta dettagliata del numero di copie da effettuare a firma del richiedente, deve essere consegnato con ragionevole anticipo (almeno due giorni prima) al Collaboratore scolastico addetto alle fotocopie. 7. Il materiale di pulizia deve essere ritirato con un ragionevole anticipo rispetto alle necessità.

Tutto il materiale ritirato deve essere dettagliatamente annotato, su apposito registro di carico e scarico, con l’indicazione della data, del cognome e nome della persona incaricata del ritiro la quale deve apporre la propria firma al termine dell’operazione di ritiro.

8. Per i rifiuti speciali (tonner e cartucce) l’Istituzione scolastica utilizza appositi contenitori che vengono ritirati dalle ditte fornitrici, quali rifiuti speciali.

9. Il divieto di fumo vale per chiunque entri nella scuola ed è esteso anche alle pertinenze esterne. Né possono essere consentiti allontanamenti o sospensioni del lavoro per fumare.

Articolo 11 - Cellulari

E’ assolutamente vietato tenere accesi cellulari durante le ore di lezione. Per i gli alunni di scuola primaria è

previsto il ritiro e la successiva consegna ai genitori. Gli alunni di scuola media dovranno consegnare i loro

cellulari al docente della prima ora e riaverlo al termine delle lezioni.Il divieto limitatamente all’uso vale anche

per il personale scolastico. Le eccezionalità per le urgenze vanno gestite come tali e governate con il buon

senso.

Articolo 12- Uso degli apparecchi telefonici della scuola

L’uso degli apparecchi telefonici della scuola è motivato solo per ragioni di servizio. Non si possono accettare richieste di contatto telefonico con i minori anche se provenienti dai genitori. Per le telefonate verso numeri di cellulari di genitori degli alunni si limiterà la chiamata per i soli casi urgenti per i quali non si è in possesso di un numero di telefono fisso. I genitori devono essere invitati a rilasciare, possibilmente, numeri di apparecchi fissi.

Articolo 13 – Comunicazioni scuola - famiglia

1. La comunicazione tra genitori e docenti è assicurata da incontri periodici stabiliti da apposito calendario affisso all’Albo dei Plessi dipendenti. 2. Le comunicazioni con i genitori possono avvenire, nei casi previsti, anche tramite circolari spedite ai loro domicili, avvisi scritti sul diario degli alunni e, in caso di urgenza, attraverso telefonate.

3. Le convocazioni di riunioni con i genitori vanno inviate, di norma, almeno cinque giorni prima della data prevista per l’incontro.

4. Relativamente agli incontri dei docenti con i genitori si stabilisce che le comunicazioni di carattere generale e di interesse comune hanno la forma assembleare. Nel caso in cui le parti abbiano necessità di comunicare su aspetti individuali della vita scolastica dell’alunno sarà cura dell’insegnante farlo al di fuori dell’assemblea (rispetto normativa privacy), nella stessa data, se possibile o secondo le modalità che i docenti potranno concordare con la famiglia.

5. Le comunicazioni individuali che avvengono all’atto della comunicazione della valutazione avendo carattere personale vanno affrontate individualmente. La comunicazione può avvenire anche per il tramite di uno dei docenti della classe, rivestendo ciascuno dei docenti la contitolarità e la corresponsabilità. I docenti organizzano le modalità e le regole per dette operazioni, tenendo conto del tempo di servizio a disposizione.

6. I genitori possono chiedere un colloquio ai docenti della classe, al di fuori del normale calendario, previo accordo verbale o scritto. La stessa opportunità può essere richiesta dai docenti. In tutti i casi l’autorizzazione ad utilizzare l’orario di servizio per tale finalità va richiesta al Dirigente Scolastico motivando l’urgenza.

7. I genitori devono sempre controllare (sul diario o apposito quaderno) se la scuola ha prodotto un avviso.

8. Il genitore dovrà produrre motivato rifiuto scritto del servizio (mensa o trasporto) all’insegnante della classe (da tenere nel registro), che lo notificherà a sua volta all’ufficio di direzione.

Anticipi o ritardi, o comunque disservizi registrati dai genitori, nell’erogazione dei servizi erogati dal comune devono essere notificati direttamente all’ente erogatore o alla ditta o se tramite la scuola con regolare comunicazione di reclamo scritto firmato per l’invio al competente ufficio. Fermo restando che tali disservizi non sono riconducibili alla scuola stessa.

9. Comunicazioni rese verbalmente dagli alunni non potranno essere prese in considerazione.

10. Le situazioni familiari che comportano particolari ristrettezze nel rapporto con i minori possono essere soddisfatte solo previa documentazione delle autorità competenti.

11. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla scuola i mutamenti di residenza, domicilio, nonché di recapito telefonico.

Articolo 14 – Assemblee sindacali e scioperi

1. I Docenti hanno diritto, sulla base della normativa vigente, ad utilizzare fino ad un massimo di 10 ore annuali pro-capite per la partecipazione ad assemblee sindacali autorizzate, per un massimo di due ore per volta.

2. I Docenti che intendono partecipare alle assemblee sono tenuti a comunicarlo tempestivamente in Direzione e ad avvisare per iscritto le famiglie degli alunni sulle conseguenti variazioni dell’orario scolastico.

3. In caso di indizione di sciopero del personale scolastico, il Dirigente Scolastico informa per il tramite dei docenti, mediante comunicazione scritta, le famiglie degli alunni e provvede a garantire i servizi minimi essenziali previsti per legge, essendone il responsabile.

4. I Docenti possono comunicare in maniera volontaria all’ Ufficio di direzione la propria intenzione di aderire all’iniziativa di sciopero.

5. In ogni caso è opportuno che i genitori vigilino sull’evoluzione delle manifestazioni di sciopero, in modo da contribuire alla massima tutela dell’incolumità degli alunni. A tal proposito è opportuno, in presenza di un’iniziativa di sciopero, che gli alunni vengano accompagnati a scuola dai genitori i quali si accerteranno della regolarità o meno dello svolgimento delle attività didattiche della classe e/o sezione frequentata dai figli.

Articolo 15 - Modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee

NORME COMUNI 1. La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con congruo anticipo - di massima non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire alle varie componenti anche 24 ore prima dell’ora fissata per la seduta. 2. L’avviso di convocazione deve indicare l’argomento da trattare nella seduta dell’organo collegiale e deve essere inviata a tutti i plessi. 3. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su un apposito registro a pagine numerate. 4. Di norma ogni seduta dell’organo collegiale non dovrà superare le tre ore di durata e comunque non oltre le ore 20,00. 5. Nel caso in cui la seduta si dovesse protrarre oltre le tre ore essa potrà essere aggiornata in una data da destinarsi.

Articolo 16 - Organi collegiali COLLEGIO DEI DOCENTI 1. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta di due terzi dei docenti che ne facciano richiesta, con cadenza stabilita dal calendario di utilizzazione delle ore di attività funzionali all’insegnamento oppure, in via straordinaria, per particolari motivi di urgenza. 2. Le votazioni o i pareri possono avvenire per appello nominale o per alzata di mano. 3. E’ facoltà di ciascun membro presentare mozioni e ordini del giorno e chiedere il pronunciamento del Collegio. 4. La partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti è da ritenersi prioritaria rispetto ad altre attività o iniziative di ordine professionale. CONSIGLIO DI ISTITUTO 1. Il Consiglio di Istituto si riunisce su convocazione formale scritta del Presidente. 2. Alle sedute possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti o specialisti che operano nell’ambito scolastico. 3. Alle sedute possono assistere, tranne quando siano in discussione argomenti che riguardano persone, anche insegnanti, genitori, personale A.T.A., membri del Consiglio comunale e degli organismi del decentramento amministrativo, non facenti parte del consiglio, senza diritto di parola. 4. I membri eletti, oltre a decadere per perdita dei requisiti previsti, decadono dalla carica e sono surrogati dopo tre assenze consecutive non giustificate. CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE 1. I consigli sono convocati dal Dirigente Scolastico secondo la cadenza prevista dalla normativa vigente, almeno ogni due mesi e sulla base degli argomenti di competenza. 2Essi sono articolati di norma, per la scuola media con la presenza dei docenti della classe, per la scuola primaria e dell’infanzia sono articolati per classi parallele, avendo come finalità fondamentale l’esame e l’approvazione dei Piani delle attività elaborati dai docenti e la verifica periodica dell’andamento

complessivo dell’attività educativa e didattica. 3. Il Consiglio potrà articolarsi funzionalmente per cicli o per plesso, nel caso in cui sia richiesto dall’esigenza di trattare progetti specifici o tematiche di interesse comune, riferiti a tali ambiti. Di tale articolazione sarà fatta preventiva menzione nel relativo avviso di convocazione.

Articolo 17 - Assemblea dei genitori

1. Per quanto l’Assemblea dei genitori non sia assimilabile alla categoria degli Organi Collegiali formalmente previsti, il Collegio dei Docenti, nell’ambito delle opportunità didattiche e all’interno del processo di collaborazione scuola - famiglia, delibera un monte ore annuo tra le attività funzionali all’insegnamento, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da dedicare alle assemblee di classe. 2. I Genitori, qualora ne ravvisino la necessità, possono richiedere l’indizione di assemblee di classe autonomamente gestite. In tal caso il rappresentante di classe, eletto nei Consigli, richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l’autorizzazione ad utilizzare i locali scolastici, esplicitando i motivi della richiesta da inserire all’ordine del giorno dell’incontro. 3. Le assemblee di classe si tengono in orario extrascolastico.

Articolo 18 - Pubblicizzazione degli atti

1. Convocazioni e delibere con rilevanza esterna sono opportunamente pubblicizzate attraverso l’esposizione all’ Albo dell’ufficio di direzione. 2. I verbali degli Organi Collegiali, contenuti in appositi registri , depositati presso la Direzione Didattica, sono a disposizione per la consultazione di chi ne faccia richiesta secondo le procedure previste dalla L. 241/’90, riguardante la “trasparenza degli atti amministrativi”. 3. Le convocazioni formali degli organi collegiali avverranno con congruo anticipo, tranne che nei casi di straordinaria ed assoluta urgenza, rispetto ai giorni previsti per gli incontri e le assemblee. 4. I genitori possono richiedere copia della Carta dei servizi, del "Piano dell’Offerta Formativa", dei Piani delle Attività e del presente "Regolamento", avanzando formale richiesta al Dirigente Scolastico e provvedendo personalmente alle spese di duplicazione degli atti che sarà quella di mercato (costo fotocopia in bianco e nero).

Articolo 19 – Sicurezza

1. La scuola, per quanto di sua competenza, adotta tutte le misure previste dal T.U. Decreto Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Nella scuola vengono designati dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e protezione, di evacuazione degli alunni, dei lavoratori e delle persone presenti, di pronto soccorso e comunque di gestione dell’emergenza ( Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (evacuazione e incendi), Addetti al Primo Soccorso). 3. In tutti i plessi dipendenti vengono effettuate, nel corso dell’anno scolastico, almeno due prove di evacuazione rapida dagli edifici. 4. Nella scuola viene assicurata l’informazione e la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza. 5. L’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e sicurezza è affidato ad un tecnico esterno di provata esperienza.

6. Tutto il personale scolastico ha obbligo di segnalare guasti, disfunzioni e pericoli.

7. Nei rapporti di collaborazione esterna o con esterni (anche per quelli derivanti dalla concessione in uso di palestre o locali da parte su autorizzazione dell’amministrazione scolastica)la scuola esige che i terzi assumano la responsabilità di conoscere il piano dei rischi e il piano di evacuazione dell’edificio scolastico.

Articolo 21 – Privacy

1. La scuola, adotta tutte le misure previste per le pubbliche amministrazioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, adottando procedure e comportamenti regolamentati dall’apposito D.P.S. dell’Istituzione Scolastica e provvedendo all’informazione e alla formazione del personale. 2. Nei rapporti di collaborazione esterna o con esterni la scuola prevede l’acquisizione di responsabilità e forme di tutela e garanzia sull’eventuale trattamento dei dati personali custoditi dall’I.S..

Articolo 22 - Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento tipo del Ministero, a quanto stabilito dalle norme vigenti e dalle specifiche disposizioni impartite dal Dirigente

Scolastico. Le modifiche al presente Regolamento devono essere proposte dalla maggioranza del Collegio dei docenti, da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Istituto o da tutti i membri di una stessa componente e approvate a maggioranza assoluta. Il presente Regolamento, che ha carattere di disposizione permanente, salvo eventuali modifiche, entra in vigore dopo quindici giorni dalla affissione all’Albo. E’ fatto obbligo, a tutti, osservarne il più puntuale adempimento.

Premessa

Regolamento del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d’Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento. Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo di governo unitario dell’Istituto. Ogni membro del Consiglio di Istituto non rappresenta solo la componente dalla quale è stato eletto, ma l’intera comunità scolastica, facendosi promotore dell’unità di indirizzo di tutte le componenti. Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo. E’ obiettivo del Consiglio di Istituto mantenere e sviluppare nei loro aspetti educativi le relazioni fra l’attività interna della scuola e la vita della società civile. PARTE I

DEFINIZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO

Art. 1 Definizione e compiti del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Il Consiglio di Istituto:

elabora ed adotta gli indirizzi generali per il ptof

fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno dell’istituto

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, nel rispetto del D.M. 44/2001

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali

d) adozione del P.O.F.

e) approvazione del Piano annuale e sue eventuali variazioni e approvazione del bilancio consuntivo

f) promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali forme di collaborazione

indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;

esprime inoltre parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto estabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi;

Art. 2 - Validità delle deliberazioni

L’omessa convocazione anche di uno solo dei componenti del Consiglio invalida la seduta.

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (la metà più uno), salvo quanto direttamente stabilito dal presente regolamento; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammessi voti per delega. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone o su richiesta di un consigliere. PARTE II PRESIDENTE, SEGRETARIO E GIUNTA

Art. 3 - Elezione del Presidente Il Consiglio elegge a Presidente un genitore a maggioranza semplice ma solo nel caso di prima votazione, dei componenti in carica con votazione a scrutinio segreto.

Art.4 - Attribuzioni del Presidente

Al Presidente competono le seguenti funzioni:

Porre in votazione tutte le proposte e mozioni. In caso di votazione con parità di voti, il suo voto prevale (ai sensi dell’art. 38 T.U. 297/94)

Prendere e mantenere contatti con i Presidenti dei Consigli d’Istituto di altre scuole del medesimo Distretto

Art. 5 - Sostituzione temporanea del Presidente

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal vicepresidente eletto dal Consiglio d’Istituto con le stesse modalità di elezione del Presidente, tra i rappresentanti dei genitori, o, quando sia assente anche quest'ultimo, dal Consigliere genitore più anziano di età. Art. 6 - Giunta esecutiva Il Consiglio elegge nel proprio ambito una Giunta esecutiva; essa è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, e dal Direttore dei Servizi Amministrativi della Scuola, membri di diritto; da due genitori, da un insegnante, da un rappresentante del personale non docente. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri della Giunta, il Consiglio procede alla loro sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti della Giunta o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta, il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso l'elezione deve essere argomento dell'o.d.g. nella seduta immediatamente successiva. Per la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. La Giunta stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento informandone il Consiglio. La Giunta prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.

Art. 7 – Deleghe al Presidente, alla Giunta e a Commissioni consiliari

Il Consiglio può delegare con apposite delibere al Presidente, alla Giunta o ad un consigliere la soluzione di problemi di propria competenza che richiedano contatti con organismi esterni. Per lo studio di particolari problemi o per l'organizzazione di determinate attività, il Consiglio può costituire apposite commissioni. Tali commissioni sono costituite dai membri del Consiglio in numero di componenti non inferiore a tre e non superiore alla metà del numero dei consiglieri e possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni al Consiglio. Ogni commissione elegge nel suo ambito un coordinatore che riferisce alla Giunta e al Consiglio sull'attività svolta.

PARTE III ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 8 - Convocazione del Consiglio

II Presidente dispone l'orario della convocazione del Consiglio.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione da parte di almeno un terzo dei componenti in carica; nella richiesta di convocazione debbono e ssere indicati gli argomenti da includere nell'o.d.g.. La convocazione del Consiglio deve essere effettuata mediante lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale almeno 5 giorni prima della data in cui è stata fissata la riunione. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare:

1. la data, l'ora di inizio, il luogo di riunione e gli argomenti all'o.d.g. della seduta;

2. l'eventuale esclusione del pubblico dalla seduta, o di parte di esso, quando sia prevista la discussione di argomenti riservati concernenti persone;

3. le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta

In relazione ad eventi straordinari che richiedono la convocazione d'urgenza del Consiglio, il preavviso può essere dato ai consiglieri fino a due giorni prima mediante lettera consegnata a mano o telegramma o fonogramma, e al pubblico mediante affissione all'albo entro lo stesso termine; in caso di assoluta necessità il Consiglio può essere convocato entro 24 ore dal verificarsi della necessità stessa. In tale seduta può essere discusso solo un punto all’o.d.g.

Art. 9 - Periodicità delle sedute

Il Consiglio si riunisce in relazione agli adempimenti previsti almeno tre volte l’anno e ogni qual volta almeno un terzo dei componenti in carica ne faccia richiesta scritta.

Le riunioni del Consiglio si svolgono in orario extrascolastico, comunque compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o

designati.

Art. 10 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d’Istituto, d’intesa con il D.S.. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.

Art. 11– Verbalizzazione

Le funzioni di segretario del Consiglio, cui compete la stesura dei verbali delle sedute, sono attribuite dal Presidente ad uno dei Consiglieri. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto verbale depositato agli atti della scuola. Copia del verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, viene pubb licato all’albo della direzione.

Il verbale terrà conto degli interventi, solitamente riportati in forma sintetica; è però facoltà dei consiglieri far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali. . Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per i casi che interessano persone, si dovrà limitare la verbalizzazione alla sola delibera finale, con l’indicazione della approvazione o non approvazione a maggioranza o all’unanimità.

Art. 12 - Svolgimento delle sedute

Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente. Trascorsi 30 minuti dall'orario della prima convocazione, senza che sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente scioglie la riunione e aggiorna ad altra data la convocazione. Ogni intervento, di massima, non deve durare più di 3 minuti con diritto di replica. Le riunioni del Consiglio d’Istituto si tengono , di norma, al pomeriggio, garantendo la partecipazione di tutti i consiglieri. La durata delle riunioni, di norma, è di 2 ore. I punti non discussi vengono rimandati ad una successiva riunione, su decisione della maggioranza dell’assemblea. Il Presidente conferisce la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, richiama gli oratori i cui interventi esulino dall'argomento in discussione; mette in votazione per alzata di mano, nel corso della discussione, le "mozioni d'ordine" di carattere procedurale (proposte di inversione dell'o.d.g., di limitazione della durata degli interventi, di breve sospensione o di aggiornamento della seduta, ecc.) dopo aver dato la parola almeno ad un oratore a favore e ad uno contrario; mette in votazione per alzata di mano al termine della discussione su ogni singolo

argomento all'o.d.g. le varianti, i pareri e le mozioni eventualmente presentate.

Art. 13- Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne quando siano in discussione argomenti riservati concernenti persone. L'eventuale esclusione del pubblico per la ragione di cui sopra deve essere indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio, e motivata in relazione agli argomenti iscritti all'o.d.g.; essa può applicarsi all'intera seduta o ad una parte di essa. Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione dì consenso o di dissenso.

Art. 13 - Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne

In relazione agli argomenti posti all'o.d.g. del Consiglio e secondo le indicazioni fornite dal Consiglio stesso, la Giunta, nella persona del suo Presidente, rende esecutive di volta in volta le proposte di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, rappresentanti del comune, delle organizzazioni, di Enti od istituti indicati dal Consiglio. A esperti, a titolo personale, può essere consentita la partecipazione al Consiglio per svolgervi un intervento inerente le competenze del Consiglio. L'interessato deve fare richiesta scritta al Presidente.

Art. 17 - Pubblicità degli atti

I verbali e le deliberazioni del Consiglio sono pubblicati, dopo sottoscrizione di presidente e segretario, mediante affissione per un periodo di almeno 10 giorni, in apposito albo presso la sede dell'Istituto. Non possono essere pubblicati all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta

dell'interessato.

PARTE IV DECADENZE MANDATO

Art. 18 decadenza e dimissioni

Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano state o no giustificate. Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri il Consiglio ne prende atto e dà mandato al Dirigente di emanare i decreti di surroga dei consiglieri decaduti. Art. 10 - Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

In caso di revoca sarà presieduto dal Vicepresidente. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all’appello nominale. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente-pro-tempore.

Il presente documento è stato approvato con delibera del consiglio di istituto del 12/10/2018 e si

ritiene annualmente riconfermato fino a nuove proposte di modifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Anna Maria Lagattolla

Firma autografa ai sensi dell’art. n. 3 del D.Lgs. n. 39/1993