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CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA

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CONDIZIONI GENERALIDI TRASPORTO DELLE MERCIPER FERROVIA

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Condizioni General i di Trasporto del le Merci per Ferrovia > 1

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA

Approvate dal Consiglio d’Amministrazione di Trenitalia S.p.A. nella seduta del giorno 11 novembre 2004 e registrate presso l’Ufficio del Registro di Roma il giorno 10 dicembre 2004 - serie 3 n° 108365.

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INDICE

SEZIONE I Pag.INTRODUZIONEArticolo 1 - Campo di applicazione 5Articolo 2 - Definizioni 5

SEZIONE II PRINCIPALI DIRITTI E OBBLIGHIArticolo 3 - Diritti e obblighi del Mittente 7Articolo 4 - Trasporti esclusi e diritti del Vettore 7Articolo 5 - Diritti e obblighi del Destinatario 8

SEZIONE III CONTRATTO DI TRASPORTOArticolo 6 - Richieste di Trasporto 9Articolo 7 - Conclusione del contratto 9Articolo 8 - Presentazione della lettera di vettura 9Articolo 9 - Struttura e caratteri della lettera di vettura 9Articolo 10 - Compilazione e sottoscrizione della lettera di vettura 10Articolo 11 - Allegati alla lettera di vettura 10Articolo 12 - Pesatura delle merci 11Articolo 13 - Sovraccarico 11Articolo 14 - Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura 12Articolo 15 - Ordini ulteriori del Mittente e/o modifiche del Contratto 13

SEZIONE IV FORNITURA DEI CARRI E OPERAZIONI DI CARICOArticolo 16 - Tipologia dei carri 15Articolo 17 - Messa a disposizione dei carri 15Articolo 18 - Competenza al carico 15Articolo 19 - Custodia delle merci durante il carico 16Articolo 20 - Imballaggio 16Articolo 21 - Obblighi del Mittente e del Vettore in relazione al carico 16Articolo 22 - Termini per il carico 17

SEZIONE V ESECUZIONE DEL TRASPORTOArticolo 23 - Inizio del Trasporto 18Articolo 24 - Istradamento del Trasporto 18Articolo 25 - Termini di Resa 18Articolo 26 - Impedimenti alla esecuzione del Trasporto 19

SEZIONE VI OPERAZIONI DI SCARICO E RICONSEGNAArticolo 27 - Avviso di arrivo 20Articolo 28 - Svincolo e ritiro delle merci 20Articolo 29 - Riconsegna delle merci 20

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Pag.

Articolo 30 - Svincolo, ritiro della merce e riconsegna dei carri 20Articolo 31 - Competenza allo scarico 21Articolo 32 - Custodia delle merci durante lo scarico 21Articolo 33 - Riconsegna dei carri 21Articolo 34 - Nuovo Trasporto del medesimo carico 22Articolo 35 - Impedimenti alla riconsegna 22Articolo 36 - Custodia e vendita della Merce Giacente 22

SEZIONE VII CORRISPETTIVI E PENALIArticolo 37 - Rinvio al Listino 23Articolo 38 - Pagamento 23Articolo 39 - Errore di calcolo 23Articolo 40 - Penale per la sosta 23Articolo 41 - Penale relativa alla saturazione degli stabilimenti raccordati 23

SEZIONE VIII RESPONSABILITÀ DEL VETTORE E SUOI LIMITIArticolo 42 - Responsabilità per la fornitura dei carri 24Articolo 43 - Responsabilità per perdita e avaria 24Articolo 44 - Responsabilità per calo naturale e stradale 25Articolo 45 - Accertamento della perdita o dell’avaria 25Articolo 46 - Misura dell’indennizzo per perdita o avaria 26Articolo 47 - Liquidazione del danno 26Articolo 48 - Risarcimento del danno derivato da ritardo nella resa 26Articolo 49 - Risarcimento in caso di dolo o colpa grave 26Articolo 50 - Forza maggiore 27Articolo 51 - Reclamo 27

SEZIONE IX TRASPORTI A TRENO COMPLETOArticolo 52 - Modifiche necessarie al Programma 28Articolo 53 - Treni aggiuntivi 28Articolo 54 - Partenza 28Articolo 55 - Lettera di vettura 28Articolo 56 - Carico 28Articolo 57 - Insufficienza di carri o trazione 29Articolo 58 - Responsabili di Contratto 29

SEZIONE X SERVIZI ACCESSORI, TRAGHETTAMENTO E TRASPORTO FERROVIA - STRADAArticolo 59 - Servizi accessori 30Articolo 60 - Traghettamento 30Articolo 61 - Fornitura di carri per il trasporto stradale 30Articolo 62 - Trasporto ferrovia - strada 30

SEZIONE XI DISPOSIZIONI FINALIArticolo 63 - Modifiche ai contratti di Trasporto 31Articolo 64 - Legge applicabile e Foro competente 31Articolo 65 - Pubblicità 31

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SEZIONE I INTRODUZIONE

Articolo 1 - Campo di applicazione

I trasporti ferroviari di merci da parte di Trenitalia S.p.A. Divisione Cargo sono regolati dalle presentiCondizioni Generali di contratto nonché dalle Istruzioni e dal Listino prezzi dalle stesse richiamate.

Articolo 2 - Definizioni

I seguenti termini ed espressioni hanno nelle presenti Condizioni Generali di contratto il significato inappresso indicato:

a) Condizioni: indica le presenti Condizioni Generali di contratto;

b) Destinatario: indica la persona fisica o giuridica indicata in lettera di vettura quale destinatario delTrasporto;

c) Fascio Binari di Arrivo e Partenza: indica il tratto del binario rispetto al quale è riferito l’orario dipartenza/arrivo nella stazione di partenza/destinazione e lungo il quale è effettuato il Servizio diManovra Primaria;

d) Formalità doganali: indicano le formalità eseguite dalla Dogana e quelle richieste da organi dicontrollo diversi dalla Dogana (veterinario, sanitario, fitopatologo, polizia e simili) in occasionedell’entrata nel territorio dello Stato o dell’uscita delle merci dal territorio dello Stato;

e) Istruzioni: indica il complesso delle regole di natura tecnico - procedurale richiamate nelle presentiCondizioni Generali;

f) Listino: indica il documento contenente l’elenco dei corrispettivi dovuti per ciascuna tipologia diprestazioni, reso noto al pubblico, mediante messa a disposizione all’interno del sito istituzionaleinternet del Vettore ovvero mediante comunicazione, su richiesta, presso gli uffici competenti nelleStazioni Abilitate;

g) Merce Giacente: indica la merce oggetto di Trasporto per la quale l’avente diritto non provveda alloSvincolo ai sensi delle presenti Condizioni;

h) Mittente: indica la persona, fisica o giuridica, indicata in lettera di vettura con cui il Vettore concludeil contratto di trasporto;

i) Offerta del Vettore: indica le tipologie di Trasporto che, secondo differenti condizioni operative edeconomiche, il Vettore offre alla clientela;

j) Operazioni doganali: indicano le operazioni eseguite dalla Dogana al fine di dare una destinazionedoganale alle merci;

k) Programma: indica il programma di Trasporti eventualmente convenuto con il Vettore con riferimentoad un determinato periodo di tempo;

l) Punto di Presa e Consegna: indica il tratto di binario nel quale il Mittente mette a disposizione le merciper il Trasporto (stazione di partenza) o il Vettore riconsegna le merci al termine del Trasporto (stazionedi arrivo);

m) Regolamento Merci Pericolose: indica il Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviariodelle merci pericolose (RID);

n) Relazioni: indica i collegamenti ferroviari tra le stazioni di partenza e le stazioni di arrivo;

o) Repertorio delle Merci: indica l’elenco delle denominazioni merceologiche abitualmente utilizzate incommercio, con il corrispondente numero di codice della “Nomenclatura e Classificazione delle Merci”;

p) Servizio di Manovra Primaria: indica il trasferimento del/i carro/i dal Fascio Binari di Arrivo e Partenzaal Punto di Presa e Consegna;

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q) Servizio di Manovra Secondaria: indica il trasferimento del/i carro/i dal Punto di Presa e Consegna alterminale, raccordato con l’infrastruttura ferroviaria, indicato dal Mittente quale origine o destinazionefinale del Trasporto, e viceversa;

r) Stazioni Abilitate: indica le stazioni lungo l’infrastruttura ferroviaria gestita da Rete Ferroviaria ItalianaS.p.A. organizzate per l’arrivo e la partenza dei treni del Vettore;

s) Svincolo: indica l’operazione, a carico del Destinatario, di pagamento di tutte le somme dovute per ilTrasporto e di ritiro del bollettino di consegna;

t) Termine di Resa: indica il tempo entro il quale il Vettore mette a disposizione del Destinatario le mercioggetto del Trasporto;

u) Trasporto/i: indica il/i servizio/i di trasporto per ferrovia, tra Stazioni Abilitate, delle merci caricate sucarri ferroviari, incluso il Servizio di Manovra Primaria;

v) Trasporto in Affrancato: indica il Trasporto nel quale il corrispettivo è a carico del Mittente;

w) Trasporto in Assegnato: indica il Trasporto nel quale il corrispettivo è a carico del Destinatario;

x) Treno Completo: indica il treno, con la capacità complessiva di peso e lunghezza predeterminata econcordata con il Vettore, messo ad esclusiva disposizione del Mittente per l’esecuzione di Trasportisulle Relazioni;

y) UTI: indica le unità di carico (grandi contenitori, casse mobili, semirimorchi) aventi le seguenticaratteristiche: struttura permanente e resistente tale da consentire l’impiego ripetuto nel tempo;dispositivi atti a facilitare il carico, lo scarico e il trasbordo al fine di consentire il trasporto delle merci,senza rottura di carico, con uno o più modi di trasporto; dotate di dispositivi per facilitarne lamanutenzione;

z) Vettore: indica Trenitalia S.p.A. Divisione Cargo.

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SEZIONE II PRINCIPALI DIRITTI E OBBLIGHI

Articolo 3 - Diritti e obblighi del Mittente

3.1.

Il Mittente deve:

a) indicare con esattezza al Vettore il nome del Destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso,la quantità e il numero delle merci da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il Trasporto;

b) rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni sopra enunciate,a tal fine utilizzando i moduli approvati dal Vettore;

c) rimettere al Vettore, all’atto in cui consegna le merci da trasportare, i documenti particolari cheoccorrano per l’esecuzione del Trasporto;

d) pagare al Vettore il corrispettivo del Trasporto in Affrancato, ovvero quello in Assegnato ove ilDestinatario non vi provveda, nonché ogni ulteriore importo dovuto al Vettore per prestazioniaccessorie e spese connesse al Trasporto medesimo;

e) prevedere, in caso di richiesta di esecuzione ripetuta di un trasporto destinato a stabilimenti raccordatinon intermodali, l’invio su base settimanale di un numero massimo di carri la cui lunghezza totale nonsuperi il doppio della lunghezza dei binari, indicata nelle Istruzioni, messi a disposizione per ilricevimento dei carri all’interno del raccordo, applicandosi, in caso contrario, le penali di cui alsuccessivo art. 41;

f) corrispondere al Vettore le penali eventualmente dovute;

g) risarcire i danni arrecati al Vettore, al personale di questo ed a terzi in conseguenza della propriacondotta dolosa o colposa.

3.2.

Il Mittente:

a) può sospendere il Trasporto convenuto e chiedere la restituzione delle merci, ovvero ordinare laconsegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente,secondo quanto disposto dal successivo art. 15;

b) non può disporre delle merci oggetto del Trasporto dal momento in cui esse sono passate adisposizione del Destinatario;

c) non può disporre delle merci consegnate per il Trasporto, se non esibisce al Vettore il duplicato dellalettera di vettura per farvi annotare le nuove indicazioni.

Articolo 4 - Trasporti esclusi e diritti del Vettore

4.1.

Il Vettore non effettua il trasporto di:

a) merci che, per dimensioni, peso od altra causa, non si prestano ad essere trasportate per deficienza diimpianti o di veicoli adatti;

b) merci il cui trasporto è vietato per disposizioni di legge o misure di ordine pubblico;

c) merci pericolose la cui esclusione è prevista dal Regolamento Merci Pericolose;

d) feretri e resti umani;

e) animali.

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4.2.

Il Vettore ha diritto al pagamento del corrispettivo del Trasporto eseguito, determinato secondo il Listino.

Articolo 5 - Diritti e obblighi del Destinatario

5.1.

I diritti nascenti dal contratto di Trasporto verso il Vettore spettano al Destinatario dal momento in cui,arrivate le merci a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il Destinatario nerichiede la riconsegna al Vettore.

5.2.

Il Destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non osservando le prescrizioni di cui alsuccessivo art. 28.

5.3.

Nel caso di Trasporto in Assegnato il Destinatario è obbligato a versare al Vettore il corrispettivo per ilTrasporto medesimo.

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SEZIONE III CONTRATTO DI TRASPORTO

Articolo 6 - Richieste di trasporto

6.1.

I soggetti interessati a uno o più Trasporti devono presentare apposita richiesta scritta, anche a mezzotelefax o via e-mail, all’ufficio competente, nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nelleIstruzioni.

6.2.

Nel caso in cui il Mittente richieda la fornitura dei carri necessari ad effettuare il trasporto, detta richiestanon impegna il Vettore a fornire la tipologia di carri indicati dal Mittente qualora gli stessi, in ossequio aquanto prescritto dalle norme per il carico, non fossero idonei in relazione al tipo di carico da trasportare.

Articolo 7 - Conclusione del contratto

Il contratto di Trasporto si perfeziona con la sottoscrizione della lettera di vettura ai sensi del successivoparagrafo 10.1.

Articolo 8 - Presentazione della lettera di vettura

8.1.

Per ogni Trasporto deve essere presentata dal Mittente una lettera di vettura. La lettera di vettura puòriguardare anche più carri, a condizione che sia presentata da un unico Mittente per un unico Destinatario.In tal caso i carri devono essere messi a disposizione e caricati nella stessa stazione per una unica stazionedi arrivo.

8.2.

La lettera di vettura deve essere presentata alla stazione di partenza, prima dell’inizio del carico, dalMittente o da un suo incaricato.

Articolo 9 - Struttura e caratteri della lettera di vettura

9.1.

La lettera di vettura consta di:

a) originale-bolla di accompagnamento, per il Vettore;

b) duplicato, per il Mittente;

c) bollettino per la stazione di partenza;

d) bollettino per la stazione di arrivo;

e) avviso di arrivo merci;

f) bollettino di consegna e prova dello Svincolo del Trasporto per il Destinatario.

9.2.

Il Vettore si riserva di stabilire tipi di lettera di vettura differenti per struttura da quello descritto nelprecedente paragrafo 9.1, disciplinandone denominazione e funzione delle varie parti. Per i Trasportieseguiti in Italia nella forma di trasporto cumulativo il Vettore può stabilire lettere di vettura specifiche.

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9.3.

La lettera di vettura non ha natura di titolo di credito.

9.4.

Il duplicato della lettera di vettura non è rilasciato con la clausola "all’ordine".

Articolo 10 - Compilazione e sottoscrizione della lettera di vettura

10.1.

La lettera di vettura, contenente le indicazioni riportate nelle Istruzioni, deve essere sottoscritta daentrambe le parti contraenti, con specifica sottoscrizione da parte del Mittente per approvazione delleclausole individuate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

10.2.

Nel caso di discordanze fra gli esemplari della lettera di vettura, fa fede l’originale. Per quanto concernele modalità di compilazione delle lettere di vettura si rinvia a quanto stabilito dalle Istruzioni.

10.3.

In ogni caso, il Mittente è obbligato, per il trasporto:

(i) di articoli di gioielleria, metalli preziosi, oggetti d’arte e di valore, monete e carte valori, a dichiararein lettera di vettura il valore - in cifre ed in lettere - che attribuisce alle merci oggetto di Trasporto;

(ii) di esplosivi e materie radioattive, ad indicare in lettera di vettura specificamente il peso degli esplosivio delle materie radioattive e il peso delle altre merci; restano fermi i divieti di concarico di cui alRegolamento Merci Pericolose, qualora oltre agli esplosivi o alle materie radioattive siano caricate sul/imedesimo/i carro/i altre merci;

(iii) a Treno Completo ad indicare specificatamente gli estremi identificativi del Treno Completo e il pesolordo trainato; nonché, per ciascuno dei carri, la natura della merce e il peso lordo (calcolatoaggiungendo al peso della merce la tara del carro).

10.4

Il Mittente è responsabile delle indicazioni fornite in lettera di vettura, ivi comprese quelle relative allanatura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli nonchéal peso lordo complessivo della merce oggetto del Trasporto.

10.5.

Il Mittente risponde delle conseguenze derivanti da proprie incomplete e/o inesatte dichiarazioni in letteradi vettura e qualunque sua indicazione, tendente ad impegnare la responsabilità del Vettore oltre i limitifissati dalle presenti Condizioni, è inefficace.

Articolo 11 - Allegati alla lettera di vettura

11.1.

Il Mittente indica e allega alla lettera di vettura i documenti prescritti dalla Pubblica Autorità necessari aifini dei controlli ad essa spettanti e delle formalità da essa richieste. I documenti devono riguardareunicamente le merci indicate in lettera di vettura, sempre che le prescrizioni della Pubblica Autorità o lepresenti Condizioni non dispongano altrimenti.

11.2.

Il Mittente è responsabile della sufficienza e regolarità dei documenti allegati alla lettera di vettura. Il Vettore è responsabile della custodia degli stessi.

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Articolo 12 - Pesatura delle merci

12.1.

Il Vettore ha il diritto di verificare il peso delle merci oggetto del Trasporto in qualunque momento, e deveprovvedervi qualora:

a) il Mittente, avendone dichiarato il peso, ne chieda la verifica;

b) la verifica del peso sia chiesta, dopo lo Svincolo, dal Destinatario.

Il risultato della verifica del peso è scritto in lettera di vettura, nello spazio all’uopo previsto, e convalidatocon il bollo dell’ufficio competente della stazione presso la quale ha avuto luogo la verifica.

12.2.

Per la verifica del peso delle merci oggetto del Trasporto, il Vettore percepisce il corrispettivo stabilitonell’apposita sezione del Listino:

a) nei casi contemplati al precedente paragrafo 12.1, lettere a) e b);

b) quando dalla verifica, eseguita di sua iniziativa, risulti una differenza superiore al 3% (tre per cento) inpiù o in meno fra quanto dichiarato ed accertato.

12.3.

Nessun corrispettivo è dovuto al Vettore quando la verifica del peso sia effettuata in seguito ad anormalitàdovute alla responsabilità del medesimo.

12.4.

Il peso delle merci oggetto di Trasporto viene determinato deducendo dal peso del carro carico la taraiscritta sul medesimo o quella verificata. Il Mittente e il Destinatario possono chiedere la verifica della taradel carro, pagando per ciò il corrispettivo stabilito nell’apposita sezione del Listino, fermo restando chedetto corrispettivo non è dovuto quando la differenza tra la tara accertata e quella iscritta sul carro superain più o in meno il 3% (tre per cento) di quest’ultima.

12.5.

In tutti i casi di cui al precedente paragrafo 12.1 il Vettore provvede alla verifica del peso delle merci nellastazione di partenza o in quella di arrivo. Ove ciò non sia ivi possibile, il Vettore provvede all’operazionenella stazione da esso ritenuta più opportuna.

12.6.

Se il Mittente o il Destinatario non accettano le risultanze della verifica del peso eseguita d’iniziativa delVettore, si procede in contraddittorio ad una nuova pesatura e, se da questa risulti confermata la differenzadi peso rispetto alla dichiarazione del Mittente, deve essere corrisposto al Vettore anche il corrispettivo perquesta ulteriore verifica.

12.7.

Qualora dalla verifica risulti un peso inferiore a quello dichiarato dal Mittente in lettera di vettura e ladifferenza possa essere attribuita ad una perdita parziale di merci, si applicherà il successivo art. 44.

Articolo 13 - Sovraccarico

13.1.

Il Mittente è responsabile dei danni alle merci, ai carri e ai mezzi di trasporto del Vettore, ai beni del Vettoree di terzi ed alle persone in genere, derivanti dalla violazione delle disposizioni sul limite di carico.

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13.2.

Qualora, in esito alla verifica del peso effettuata ai sensi del precedente art. 12, il Vettore accerti un pesosuperiore al limite di carico stabilito, occorre procedere a regolarizzazione mediante trasbordo del caricoeccedente ai sensi del successivo paragrafo. Se la verifica viene eseguita nella stazione di partenza, allaregolarizzazione deve provvedere direttamente il Mittente, altrimenti l’operazione è eseguita dal Vettore aspese del Mittente, fermo restando che, qualora per deficienza di impianti, di carri o altro non si possaprovvedere, il Vettore procederà ai sensi dell’art. 26.

13.3.

La regolarizzazione del carico consiste nel trasbordo totale o parziale della merce su altro carro in modoche il limite di carico sia rispettato; quando siano possibili entrambe le soluzioni, il Vettore, anche nellastazione di partenza, sceglie la soluzione più opportuna.

13.4.

In caso di trasbordo parziale in stazione intermedia, il carro su cui prosegue il Trasporto della merceeccedente il limite di carico viene iscritto nella lettera di vettura originale, senza modificarne i contenuti.

13.5.

In caso di accertato sovraccarico il Mittente deve corrispondere al Vettore, a titolo di penale, un importopari al 30 % (trenta per cento) del corrispettivo per l’intero Trasporto come determinato secondo Listino.Rimane fermo quanto disposto al precedente paragrafo 13.2 con riguardo alla regolarizzazione delTrasporto mediante trasbordo del carico eccedente, e quanto previsto al successivo paragrafo 14.1 per ilcaso in cui il Mittente abbia dichiarato in lettera di vettura un peso inferiore senza chiederne la verifica.La predetta penale ed il corrispettivo per la pesatura sono dovuti anche quando la verifica del peso siaeffettuata in seguito ad anormalità dovuta a responsabilità del Vettore.

13.6.

Quando sia necessario o sia scelto di trasbordare completamente la merce su altro carro, quest’ultimo vieneiscritto in lettera di vettura e sostituisce quello originario a tutti gli effetti.

Articolo 14 - Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura

14.1.

Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta della merce e/o del suo peso in lettera di vettura dialuogo all’applicazione di un corrispettivo per il Trasporto inferiore a quello che sarebbe stato dovuto incaso di corretta dichiarazione, è dovuto al Vettore il pagamento di un importo pari alla differenza dicorrispettivo, oltre ad una penale pari al doppio di tale differenza. Detta penale non è dovuta quando ilMittente abbia chiesto la verifica del peso in lettera di vettura o quando la differenza fra il pesoriconosciuto ad iniziativa del Vettore e quello dichiarato non superi il 3% (tre per cento) di quest’ultimo.

14.2.

Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta dia luogo a violazioni delle disposizioni stabilite dalprecedente paragrafo 4.1, lettera c), è dovuta al Vettore, oltre al corrispettivo per il Trasporto, una penalepari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo dovuto.

14.3.

Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta dia luogo all’accettazione di merci che il Vettore, ai sensidel precedente paragrafo 4.1, lettera a), non avrebbe altrimenti accettato, sono dovuti al Vettore:

a) un corrispettivo per il Trasporto calcolato per tutto il percorso con riferimento a quanto dovuto in baseal Listino per merce di tipologia simile a quella accettata;

b) un importo, a titolo di penale, pari al 30 % (trenta per cento) del corrispettivo pattuito.

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14.4.

Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 14.2 e 14.3, qualora il Vettore si avveda dell’incompletezza odell’inesattezza prima di aver completato il trasporto, potrà risolvere il contratto e mettere la merce adisposizione del Mittente, ai sensi del successivo art. 26 o, se necessario, della Pubblica Autorità. In talcaso saranno dovute al Vettore a titolo di penali, e salvo il maggior danno, gli importi indicati come penaliai precedenti paragrafi 14.2 e 14.3 oltre a un importo pari al corrispettivo del Trasporto per il percorsoeventualmente effettuato.

14.5.

In ogni caso il Vettore, anche in corso di Trasporto, ha la facoltà di procedere all’accertamento del peso,della quantità, della natura e dello stato della merce caricata. Degli accertamenti eseguiti redige appositoverbale. Il mancato utilizzo della facoltà predetta non vale ad alleviare in alcun modo la responsabilità delMittente riguardo alla completezza e/o esattezza delle proprie dichiarazioni in argomento.

Articolo 15 - Ordini ulteriori del Mittente e/o modifiche del Contratto

15.1.

Il Mittente può, con riguardo all’intero quantitativo di merce oggetto di Trasporto presentare ordini ulteriorie/o modificare il contratto di Trasporto - sempre che la merce non sia già stata svincolata dal Destinatarioai sensi del successivo paragrafo 28.1 - disponendo che:

a) prima dell’inizio del Trasporto, la merce sia ritirata nella stazione di partenza, previa disdetta delcontratto di Trasporto;

b) al di fuori del caso di cui alla precedente lettera a), la merce sia restituita nella stazione di partenza;

c) la merce sia fermata in una stazione intermedia o non sia consegnata al Destinatario in attesa diulteriori disposizioni;

d) la merce sia consegnata ad altro Destinatario e/o in altra destinazione;

e) dietro versamento del corrispettivo, il Trasporto in Assegnato divenga Trasporto in Affrancato.

15.2.

L’ordine ulteriore e/o la modifica del contratto di Trasporto sono ammessi a condizione che gli stessi nonproducano, come effetto, il frazionamento della spedizione.

15.3.

Il Vettore può rifiutare l’ordine ulteriore e/o la modifica con i quali il Mittente abbia richiesto l’inoltro dellamerce ad una destinazione diversa da quella convenuta, qualora presso l’impianto di nuova destinazionesia stata sospesa l’accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto dellaspedizione. Nel caso in cui l’ordine ulteriore e/o la modifica siano stati accettati dal Vettore, ma gli stessinon possano più essere eseguiti a causa della sopravvenuta sospensione, presso l’impianto di nuovadestinazione, dell’accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto dellaspedizione, il Vettore ne dà notizia al Mittente con il mezzo più sollecito, invitandolo a dare nuovedisposizioni in merito all’impianto di destinazione.

15.4.

Gli ordini ulteriori e/o le richieste di modifica al contratto di Trasporto devono essere inoltrate dal Mittenteall’ufficio competente del Vettore indicato nelle Istruzioni.

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15.5.

Il Vettore esegue gli ordini ulteriori e/o le richieste di modifica al contratto di Trasporto a condizione chele stesse siano tecnicamente attuabili, non creino difficoltà al servizio ed alla loro esecuzione non ostinodisposizioni della Pubblica Autorità. In difetto, il Vettore comunica al Mittente la mancata esecuzione deipredetti ordini ulteriori e/o delle richieste di modifica del contratto, precisandone il motivo.

15.6.

Il Vettore si riserva di subordinare l’esecuzione degli ordini ulteriori e/o delle modifiche di cui alprecedente paragrafo 15.1 al pagamento del corrispettivo dovuto per l’esecuzione degli stessi.

15.7.

Qualora il Mittente disponga l’inoltro della merce ad una destinazione diversa da quella convenuta per ilTrasporto avviato o il suo ritorno alla stazione di partenza, il nuovo itinerario - in proseguimento o ritorno- si considera, ai soli effetti del calcolo del corrispettivo, come un nuovo Trasporto.

15.8.

In caso di ordini ulteriori e/o di modifiche al contratto richieste dal Mittente ai sensi del precedenteparagrafo 15.1, il Mittente stesso, nel caso in cui la merce sia ritirata nella stazione di partenza, ha dirittoalla restituzione del corrispettivo, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ordine ulteriore e/o la modifica del contrattodiano luogo ad un prezzo inferiore a quello originario, alla restituzione della differenza di prezzo, detrattein ogni caso le spese sostenute dal Vettore secondo quanto stabilito nel Listino.

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SEZIONE IV FORNITURA DEI CARRI ED OPERAZIONI DI CARICO

Articolo 16 - Tipologia dei carri

16.1.

La tipologia dei carri messi a disposizione per il Trasporto è indicata nel Repertorio delle Merci. Possonoessere richiesti e forniti carri diversi da quelli stabiliti nel suddetto Repertorio delle Merci.

16.2.

Qualora il Mittente chieda e/o accetti tipi di carro diversi da quelli indicati nel Repertorio delle Merci siassume ogni responsabilità per danni che in conseguenza di tale scelta possano derivare alle mercicaricate; detta accettazione deve essere dichiarata in lettera di vettura.

Articolo 17 - Messa a disposizione dei carri

17.1.

Salvo il caso in cui il Mittente provveda egli stesso alla fornitura dei carri, il carro è messo a disposizionedel Mittente alla data convenuta, affinché questi proceda al carico delle merci.

17.2.

Qualora il carro non possa, per qualsiasi motivo, essere messo a disposizione del Mittente nel giornofissato, il Vettore informa tempestivamente il richiedente, il quale è tenuto a comunicare al Vettore entrola medesima giornata, anche a mezzo fax o via e-mail, la propria eventuale rinuncia. Qualora il richiedente non effettui la predetta comunicazione di rinuncia, la richiesta si intenderàconfermata ed il trasporto dovrà avere inizio entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di partenzaoriginariamente prevista nella richiesta. Qualora il Vettore comunichi che neanche in tal modo è in grado di soddisfare la richiesta e, ciononostante,il richiedente non rinunci alla fornitura del carro, la validità della richiesta potrà essere prolungata per unulteriore periodo da concordare tra le Parti.

17.3.

Il Vettore risponde dello stato generale del carro messo a disposizione, delle sue condizioni di pulizianonché delle avarie al pavimento, alla cassa ed agli organi di chiusura del carro stesso. Il Mittente cheaccetti un carro con avarie evidenti o non pulito accetta conseguentemente di esonerare da responsabilitàil Vettore per danni che, in conseguenza di ciò, possano derivare alla merce caricata. L’accettazione di uncarro con avarie evidenti o non pulito deve essere dichiarata in lettera di vettura.

17.4.

Nel caso in cui il Mittente richieda al Vettore la fornitura di carri di tipo speciale ovvero atti a carichieccezionali, le modalità di messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati tra le Parti.

Articolo 18 - Competenza al carico

18.1.

Il Vettore colloca i carri nel Punto di Presa e Consegna ove si possano compiere le operazioni di carico,da effettuarsi a cura e spese del Mittente, secondo le condizioni e modalità determinate nelle Istruzionianche con riferimento al tempo di chiusura degli scali.

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18.2.

Qualora, per cause imputabili al Mittente, le operazioni di carico siano svolte dal Vettore, questi ha dirittoa percepire il rimborso delle spese per ciò sostenute.

Articolo 19 - Custodia delle merci durante il carico

La responsabilità della custodia delle merci e dei carri durante le operazioni di carico grava sul Mittente.Gli obblighi di custodia gravano sul Vettore esclusivamente dal momento in cui le merci e i carri sono statia lui affidati ed il Mittente non abbia accesso a questi.

Articolo 20 - Imballaggio

20.1.

Il Mittente deve presentare munite di idoneo imballaggio le merci che lo esigono, in modo da permetterne,in relazione alla loro natura, alla durata ed ai normali rischi del trasporto, il carico, l’inoltro e lo scarico.Ciò allo scopo di evitare la perdita o l’avaria delle medesime ed i danni alle persone, al materiale diesercizio o ad altre cose di cui il Vettore debba rispondere. Il Vettore può prescrivere particolari tipi diimballaggio in relazione alla natura della merce e alle tecniche di trasporto.

20.2.

Se il Mittente non adempie all’obbligo di cui al precedente paragrafo o presenta merci con segni palesi diavaria o deterioramento, il Vettore può chiedere che il Mittente riconosca e dichiari sul documento ditrasporto, secondo i casi, la mancanza o l’insufficienza dell’imballaggio oppure lo stato difettoso dellemerci. Resta comunque impregiudicata la facoltà del Vettore di rifiutare il Trasporto.

Articolo 21 - Obblighi del Mittente e del Vettore in relazione al carico

21.1.

Il Vettore fornirà al Mittente, contestualmente alla sottoscrizione della lettera di vettura, tutte le indicazioninecessarie al rispetto dei limiti di carico e della sagoma limite in relazione alla linee ferroviarie utilizzateper il Trasporto ed al limite di velocità consentito dalle linee stesse, dai carri e dai treni di inoltro impiegati.Il Mittente è obbligato ad osservare dette indicazioni.

21.2.

Indicazioni analoghe a quelle di cui al precedente paragrafo 21.1 verranno fornite al Mittente per le merciil cui peso è suscettibile di aumento per cause atmosferiche.

21.3.

Il Mittente deve eseguire il carico della merce in modo che il peso risulti uniformemente ripartito sugli assidel carro, deve assicurarlo e, quando occorra, proteggerlo, a sua cura e spese, in modo che sopporti inormali rischi del Trasporto e non possa determinare pericolo per la sicurezza dell’esercizio ferroviario,fermo restando il rispetto della sagoma limite stabilita per le diverse Relazioni.

21.4.

Il Vettore stabilisce e tiene a disposizione della clientela le pubblicazioni contenenti le norme particolariper l’osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi. Esso fornisce altresì, ove richiesto,consigli, suggerimenti, istruzioni e assistenza per la migliore sistemazione ed assicurazione delle merci suicarri, ferma restando la sua facoltà di rifiutare di eseguire il Trasporto qualora non sussistano le condizioniper garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario.

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21.5.

Le disposizioni stabilite nei precedenti paragrafi si intendono applicabili anche alle merci caricate in carricoperti o speciali, tenendo conto della tipicità di tali mezzi e delle specifiche norme di sicurezzadell’esercizio ferroviario.

Articolo 22- Termini per il carico

22.1.

Il carico deve essere ultimato entro i seguenti termini, decorrenti dalla messa a disposizione del carro:

a) 4 ore lavorative, nel caso di carro singolo;

b) 6 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri;

c) 8 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri;

d) 12 ore lavorative, nel caso di treno completo.

22.2.

Ai fini di cui al precedente paragrafo 22.1, il carro si intende messo a disposizione nel momento in cuiviene indicato al Mittente il luogo dove egli può accedere per effettuare le operazioni di carico; per orelavorative si intendono quelle durante le quali gli scali rimangono aperti al pubblico. I termini di cui alprecedente comma sono sospesi durante le ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e neigiorni festivi.

22.3.

Qualora il Mittente non provveda al completamento del carico nel termine stabilito ai sensi del paragrafo22.1 sarà tenuto a pagare al Vettore la penale di cui al successivo art. 40. Inoltre, trascorsi due giornilavorativi dalla scadenza di detto termine, il Vettore potrà liberare i carri trasferendo le merci nelle aree dipropria pertinenza oppure depositarle in magazzino privato ed avrà per ciò diritto al pagamento da partedel Mittente dei compensi per dette operazioni oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

22.4.

In deroga a quanto stabilito al precedente paragrafo 22.1, i termini per il completamento del carico neiporti indicati nell’apposito elenco di cui alle Istruzioni sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momentodell’avviso al Mittente della messa a disposizione dei carri nel Punto di Presa e Consegna.

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SEZIONE V ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Articolo 23 - Inizio del Trasporto

23.1.

Quando i carri sono forniti dal Vettore, il Mittente comunica al Vettore l’avvenuta esecuzione del carico.Ricevuta tale comunicazione, il Vettore conferma al Mittente che ha inizio il Trasporto.

23.2.

Nel caso in cui il Trasporto sia effettuato con carri messi a disposizione dal Mittente, questi è tenuto apresentare i carri carichi alla data e all’ora convenuta. Ricevuti i carri carichi, il Vettore conferma al Mittenteche ha inizio il Trasporto.

Articolo 24 - Istradamento del Trasporto

Il Vettore sceglie l’itinerario lungo il quale istradare il Trasporto. Nella scelta il Vettore tiene conto perquanto possibile, del percorso che risulti meno dispendioso per il Mittente.

Articolo 25 - Termini di Resa

25.1.

Il Termine di Resa decorre dal momento della comunicazione di conferma di cui al precedente paragrafo23.1.

25.2.

Salvo che il contratto non disponga diversamente, il Termine di Resa viene calcolato nel modo seguente:

a) 12 ore per le operazioni di partenza;

b) 24 ore per ogni 400 km indivisibili di percorrenza o frazione di essi;

c) 12 ore per le operazioni di arrivo;

d) 12 ore per il traghettamento da e per la Sicilia e 24 ore per il traghettamento da e per la Sardegna;

e) 24 ore per i Trasporti diretti o provenienti dai porti direttamente collegati con la infrastrutturaferroviaria.

25.3.

In caso di Trasporto cumulativo all’interno del territorio italiano, il Termine di Resa è determinatosommando i relativi termini stabiliti da ciascun vettore interessato, considerando la stazione di scambiocome stazione di partenza o di arrivo per la tratta di competenza del Vettore.

25.4.

Il Termine di Resa deve considerarsi inscindibile, pertanto il Vettore non è tenuto a rendere conto ditermini parziali.

25.5.

Il Termine di Resa resta sospeso:

a) nei giorni festivi, ivi compresi i giorni di sabato e le festività locali qualora interessino la stazione dipartenza o quella di arrivo;

b) per il tempo in cui lo stato del mare non consenta il traghettamento per i Trasporti provenienti da odiretti in Sicilia e Sardegna;

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c) per il tempo necessario all’esecuzione delle formalità prescritte dalla Pubblica Autorità;

d) per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori impartiti dal Mittente ai sensi del precedenteart.15 ed a fornire le prestazioni occorrenti alla conservazione delle merci;

e) per il tempo necessario all’esecuzione di riordini e/o trasbordi del carico e di accertamenti, comunquedipendenti da fatto od omissione del Mittente;

f) nel caso di impedimenti al Trasporto o alla riconsegna ai sensi dell’art.26 e dell’ art.35.

25.6.

Il Termine di Resa si intende rispettato qualora le merci siano messe a disposizione del Destinatario primadel decorso del tempo costituente il Termine di Resa di cui al precedente paragrafo 25.2. Le merci siconsiderano messe a disposizione del Destinatario quando il Vettore abbia emesso l’avviso di arrivo e leabbia poste in luogo in cui lo stesso Destinatario possa prenderne possesso. Qualora quest’ultimaoperazione non possa essere effettuata per fatto imputabile al Destinatario, le merci si considerano messea sua disposizione con la sola emissione dell’avviso di arrivo.

25.7.

Salvo che il contratto non disponga diversamente, il Termine di Resa si deve considerare meramenteindicativo.Il Vettore è, tuttavia, impegnato a fare quanto possibile al fine di effettuare la consegna dellemerci oggetto di Trasporto nei termini sopra indicati ed in linea con i propri programmi operativi.

Articolo 26 - Impedimenti alla esecuzione del Trasporto

26.1.

Il Vettore comunica al Mittente, con il mezzo più sollecito, gli impedimenti all’esecuzione del Trasportodipendenti da un evento estraneo al servizio. In tali ipotesi il Vettore ha facoltà di istradare il Trasporto peraltro itinerario ovvero attendere le istruzioni del Mittente fornendogli immediatamente le informazioni utilidi cui lo stesso Vettore disponga.

26.2.

Ricevuta comunicazione ai sensi del precedente paragrafo 26.1, il Mittente deve impartire le proprieistruzioni, tramite il competente ufficio, nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvisodi impedimento al Trasporto, esibendo il duplicato della lettera di vettura, ovvero immediatamente nel casodi Trasporti di merci pericolose o di rifiuti. Qualora il Mittente dia istruzioni che modificano il contratto diTrasporto, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15 ed il corrispettivo è calcolato sulla basedella distanza stabilita secondo il precedente paragrafo 26.1. Qualora il Mittente non dia nel terminestabilito le istruzioni richiestegli o dia istruzioni che non possono essere eseguite, il Vettore potrà procedereai sensi del successivo art. 35 ed i Termini di Resa resteranno conseguentemente sospesi. Qualoral’impedimento al Trasporto cessi prima che giungano le istruzioni del Mittente, il Trasporto prosegue perla destinazione originaria.

26.3.

Nel caso di istradamento del Trasporto per altro itinerario disposto di iniziativa del Vettore nessun ulteriorecorrispettivo graverà il Trasporto. I Termini di Resa saranno tuttavia calcolati con riguardo all’itinerarioeffettivamente percorso.

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SEZIONE VI OPERAZIONI DI SCARICO E RICONSEGNA

Articolo 27 - Avviso di arrivo

Il Vettore, con il mezzo più sollecito, preavverte il Destinatario dell’arrivo del Trasporto. Valutati poi i tempioperativi necessari, avvisa lo stesso Destinatario dell’ora e del luogo dove verrà effettuata la consegna deicarri carichi, prendendo nota degli estremi di tale avviso.

Articolo 28 - Svincolo e ritiro delle merci

28.1.

Per esercitare i diritti nascenti dal contratto di Trasporto verso il Vettore ed acquisire in particolare il dirittoalla riconsegna della merce, il Destinatario deve effettuare lo Svincolo.

28.2.

Il Destinatario che non sia in possesso della lettera di vettura può esercitare i diritti nascenti dal contrattodi Trasporto nei confronti del Vettore dopo aver ottenuto il rilascio di un duplicato della lettera di vetturastessa.

28.3.

Il ritiro della merce avviene a cura di chi presenta il bollettino di consegna.

Articolo 29 - Riconsegna delle merci

29.1.

Gli obblighi di riconsegna a carico del Vettore si intendono assolti quando quest’ultimo riconsegna lamerce, a tal fine ponendo il/i carro/i a disposizione del Destinatario nel Punto di Presa e Consegna.

29.2.

Per le merci vincolate a dogana, la riconsegna avviene ponendo il mezzo di trasporto a disposizione dellastessa Dogana.

Articolo 30 - Svincolo, ritiro della merce e riconsegna dei carri

30.1.

Salvo quanto diversamente previsto in Contratto, il Destinatario deve provvedere allo Svincolo, al ritirodella merce oggetto del Trasporto e alla riconsegna dei carri, entro i seguenti termini decorrenti dalla messaa disposizione ai sensi del precedente paragrafo 25.6:

a) 4 ore lavorative, nel caso di carro singolo;

b) 6 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri;

c) 8 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri;

d) 12 ore lavorative, nel caso di Treno Completo.

30.2.

Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal Destinatario per un nuovo Trasporto, i termini di cui alprecedente paragrafo 30.1 sono aumentati di:

a) 2 ore lavorative, nel caso di carro singolo;

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b) 4 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri;

c) 8 ore lavorative, nel caso di treno completo.

30.3.

Ai fini di cui ai precedenti paragrafi 30.1 e 30.2, per ore lavorative si intendono quelle durante le quali gliscali rimangono aperti al pubblico. I termini di cui ai precedenti paragrafi 30.1 e 30.2 sono sospesi durantele ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e nei giorni festivi. Detti termini valgono ancheper i Trasporti consegnati in dogana dopo il compimento delle operazioni doganali ed il piazzamento inbinario di scarico; in tal caso il Vettore non è tenuto ad emettere un secondo avviso.

30.4.

In deroga a quanto stabilito al precedente paragrafo 30.1, i termini per Svincolo e asporto della merce neiporti indicati nell’elenco di cui alle Istruzioni sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momentodell’avviso al Destinatario dell’arrivo dei carri nel Punto di Presa e Consegna. Qualora lo stesso carro siariutilizzato dal Destinatario per un nuovo Trasporto, i termini sono aumentati di 8 ore lavorative.

30.5.

Decorsi invano i termini previsti nei paragrafi precedenti del presente art. 30, si applicano le disposizionidi cui all’art. 40.

Articolo 31 - Competenza allo scarico

31.1.

Il Vettore colloca i carri nel Punto di Presa e Consegna affinché si possano compiere le operazioni discarico, da effettuarsi a cura e spese del Destinatario secondo le condizioni e modalità determinate nelleIstruzioni anche con riferimento al tempo di chiusura degli scali.

31.2.

Qualora, per cause imputabili al Mittente o al Destinatario, le operazioni di scarico siano svolte dal Vettore,questi ha diritto a percepire il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 32 - Custodia delle merci durante lo scarico

La responsabilità della custodia delle merci e dei carri durante le operazioni di scarico grava sulDestinatario. Gli obblighi di custodia gravano sul Vettore esclusivamente dal momento in cui le merci e icarri sono stati affidati al Vettore e il Destinatario non vi abbia accesso.

Articolo 33 - Riconsegna dei carri

33.1.

Il Destinatario deve riconsegnare il carro vuoto e pulito secondo le condizioni e modalità determinate nelleIstruzioni.

33.2.

Qualora, in ragione delle merci trasportate, lo stato del carro esiga che lo stesso sia sottoposto adoperazioni di bonifica è dovuto al Vettore il rimborso delle spese da questi sostenute.

33.3.

Qualora, i carri vengano riconsegnati non puliti e il Destinatario, nonostante l’invito del Vettore, nonprovveda immediatamente alla pulizia, il Vettore vi provvederà a propria cura, addebitando i corrispettiviprevisti nel Listino.

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Articolo 34 - Nuovo Trasporto del medesimo carico

Dopo aver effettuato lo Svincolo, il Destinatario ha facoltà di trasferire le merci oggetto del Trasporto, senzarottura di carico, verso una ulteriore destinazione. A tal fine, Destinatario e Vettore stipulano un nuovocontratto di Trasporto.

Articolo 35 - Impedimenti alla riconsegna

35.1.

Il Vettore comunica al Mittente, con le modalità e i termini di cui alle Istruzioni, gli impedimenti chesorgono alla riconsegna della merce nella stazione di arrivo.

35.2.

Ricevuta comunicazione ai sensi del precedente paragrafo 35.1, il Mittente deve impartire le proprieistruzioni, immediatamente nel caso in cui si tratti di merci pericolose o rifiuti, ovvero nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’impedimento alla riconsegna, esibendo il duplicato della letteradi vettura. Qualora il Mittente dia istruzioni che modificano il contratto di Trasporto, si applicano ledisposizioni di cui al precedente paragrafo 15.5. Qualora il Mittente non dia nel termine stabilito leistruzioni richiestegli o dia istruzioni che non possono essere eseguite, il Vettore potrà procedere ai sensidel successivo art. 36. Qualora l’impedimento alla riconsegna venga meno prima che giungano le istruzionidel Mittente, queste si considerano come non date.

35.3.

La responsabilità del Vettore per il ritardo nell’emissione dell’avviso di impedimento alla riconsegna èequiparata alla responsabilità per il ritardo nella riconsegna della merce di cui al successivo art. 48.

Articolo 36 - Custodia e vendita della Merce Giacente

36.1.

Il Vettore è tenuto a custodire la Merce Giacente a spese e per conto dell’avente diritto fino al momentoin cui le spese di custodia siano coperte dal valore della merce. In ogni caso, il periodo di custodia nonpotrà essere superiore a 30 (trenta) giorni. Nel caso si tratti di merci radioattive o in genere pericolose, si applicano le disposizioni di cui alRegolamento Merci Pericolose.

36.2.

Il Vettore ha facoltà di vendere immediatamente, anche senza istruzioni da parte del Mittente, la MerceGiacente facilmente deperibile e suscettibile di essere danneggiata per il fatto stesso della giacenza.

36.3.

Il Vettore deve informare prontamente il Mittente del deposito o della vendita della Merce Giacente.

36.4.

Il Vettore vende la Merce Giacente senza alcuna formalità giudiziale e ne documenta l’esito con processoverbale.

36.5.

Il Vettore, dedotti i propri crediti, tiene a disposizione dell’avente diritto la somma residua ricavata dallavendita della Merce Giacente e lo informa di ciò con raccomandata A/R.

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SEZIONE VII CORRISPETTIVI E PENALI

Articolo 37 - Rinvio al Listino

Il corrispettivo del Trasporto è determinato ai sensi del Listino.

Articolo 38 - Pagamento

Il pagamento del corrispettivo e delle altre somme dovute al Vettore per Trasporto in Affrancato deveessere eseguito dal Mittente in partenza; il pagamento del corrispettivo e delle altre somme dovute alVettore per Trasporto in Assegnato deve essere eseguito dal Destinatario in arrivo. Salvo diverso espresso accordo, il Trasporto si intende convenuto come Trasporto in Affrancato.

Articolo 39 - Errore di calcolo

Qualora il corrispettivo del Trasporto risulti inesatto a causa di un errore di calcolo, si procederà allacorrezione e al conguaglio nei confronti dell’avente diritto solo nel caso in cui la differenza in più o inmeno superi l’importo di € 30,00 (euro trenta/00).

Articolo 40 - Penale per la sosta

40.1.

Per la sosta delle merci caricate sui carri o poste in ogni spazio coperto o scoperto di pertinenza del Vettorestesso quando, per fatto od omissione del Mittente o del Destinatario, siano scaduti i termini per il caricoo lo scarico delle merci ovvero le franchigie, previste nelle presenti Condizioni o nel Contratto, è dovutaper ciascun carro una penale giornaliera di € 30,00 (euro trenta/00).

40.2.

La penale per la sosta viene altresì applicata nella stessa misura e con le stesse modalità di cui alprecedente paragrafo 40.1 per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori eventualmenteimpartiti dal Mittente ovvero per il tempo necessario agli accertamenti, trasbordi o riordini resi necessarida fatto o omissione del Mittente stesso.

40.3.

La penale per la sosta non è dovuta durante le ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e neigiorni festivi.

Articolo 41 - Penale relativa alla saturazione degli stabilimenti raccordati

In caso di violazione da parte del Mittente dell’obbligo di cui al precedente paragrafo 3.1 lett. e), sarà daquesti dovuta una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno per ogni carro inoltrato in più rispettoalla misura massima consentita e per tutto il periodo in cui si registra detta situazione.

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SEZIONE VIII RESPONSABILITÀ DEL VETTORE E SUOI LIMITI

Articolo 42 - Responsabilità per la fornitura dei carri

Nessun risarcimento è dovuto dal Vettore per i danni che derivino al Mittente dalla mancata o ritardatafornitura dei carri per l’esecuzione del contratto di Trasporto, salvi i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 43 - Responsabilità per perdita e avaria

43.1.

Salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, il Vettore è responsabile della perdita edell’avaria della merce consegnatagli per il Trasporto, dal momento in cui l’ha ricevuta fino alla riconsegnaal Destinatario ai sensi dell’art. 29, a meno che non provi che l’avaria o la perdita siano state causate:

a) da fatto od omissione del Mittente o del Destinatario;

b) dalla natura o dai vizi della merce;

c) da caso fortuito o comunque da cause a lui non imputabili.

43.2.

Il Vettore, in ogni caso, è esonerato dalla responsabilità di cui al precedente paragrafo 43.1 quando, inrelazione ai particolari rischi connessi ai mezzi ed alle condizioni del trasporto ferroviario, la perdita ol’avaria dipendano da una o più delle cause seguenti:

a) trasporto effettuato in carro scoperto o scoperto con copertoni;

b) carico difettoso o comunque non conforme a quanto previsto ai precedenti paragrafi 20.1, 21.1, 21.2e 21.3;

c) trasporto di merce da effettuare sotto scorta, limitatamente ai rischi che la scorta aveva lo scopo dievitare;

d) mancanza o stato difettoso dell’imballaggio ovvero altra inosservanza delle Istruzioni da parte delMittente, incluse quelle relative al carico;

e) operazioni e formalità doganali;

f) indicazione incompleta, inesatta o irregolare di merci per le quali il Vettore non accetta di eseguire ilTrasporto ai sensi del precedente paragrafo 4.1.

Resta tuttavia impregiudicato il diritto dell’avente titolo di provare che il danno sia o meno totalmente oparzialmente riconducibile ad uno o più dei suddetti rischi.

43.3.

Il Vettore è esonerato dalla responsabilità di cui al precedente paragrafo 43.1 quando si tratti di merce, diqualsiasi natura o struttura, caricata su carri coperti o speciali, presentati chiusi o aperti, con o senza sigilli,ma che in ogni caso non rendano completamente visibile il carico, in relazione alla quale il Mittente nonabbia rispettato le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 3.1, lettera a), e 4.1 nonché all’art. 21 dellepresenti Condizioni, a meno che il Mittente non dimostri che la perdita o l’avaria sia dipesa da fatto odomissione del Vettore.

43.4.

Quanto disposto nei precedenti paragrafi del presente art. 43 si intende applicabile anche ai Trasporti dimerci caricate in container, casse mobili o semirimorchi.

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Condizioni General i di Trasporto del le Merci per Ferrovia > 25

Articolo 44 - Responsabilità per calo naturale e stradale

44.1.

Per le merci suscettibili di diminuzione di peso a causa della loro natura o per il solo fatto del Trasporto,il Vettore risponde della sola parte del calo che oltrepassi le percentuali dei cali naturali di cui alleIstruzioni.

44.2.

Nel caso di Trasporto effettuato con più carri indicati in una sola lettera di vettura, il calo si determinaseparatamente per ciascun carro.

44.3.

Nei casi di perdita totale o quando sia provato che trattasi di sottrazione o dispersione dipendenti da fattood omissione del Vettore, quest’ultimo non può invocare l’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafiprecedenti del presente art. 44 .

44.4.

Le disposizioni del presente art. 44 non derogano a quanto disposto all’art. 43.

Articolo 45 - Accertamento della perdita o dell’avaria

45.1.

L’avente diritto può richiedere al Vettore di procedere all’accertamento dell’eventuale perdita o avaria dellamerce oggetto del Trasporto, redigendo apposito verbale. In tal caso, l’avente diritto allega alla richiestaricevuta del versamento di quanto dovuto al Vettore a titolo di contributo alle spese per l’intervento diaccertamento, nella misura di € 150,00 (euro centocinquanta/00) fino a n. 5 carri, e di € 200,00 (euroduecento/00) oltre. Il Vettore può procedere a detto accertamento anche in assenza dell’avente diritto.

45.2.

L’accertamento ha luogo in stazione all’atto della riconsegna, o presso il domicilio del Destinatario, sequesti ne abbia fatto richiesta tempestivamente e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla riconsegnadella merce. In quest’ultimo caso, incombe al Destinatario l’onere di provare che la perdita o l’avaria sianoderivate da cause intervenute dopo la presa in carico della merce da parte del Vettore e prima dellariconsegna della merce al Destinatario.

45.3.

Se la perdita o l’avaria esistono, e siano imputabili al Vettore, le spese dell’accertamento sono a carico diquest’ultimo.

45.4.

Il contenuto del verbale di cui al precedente paragrafo 45.1 è definito nelle Istruzioni. Il Vettore e l’aventediritto possono di comune accordo nominare un perito, le cui deduzioni, anche se espresse in unaspecifica relazione, fanno parte integrante del verbale. Le spese per la perizia sono ripartite tra il Vettoree l’avente diritto in proporzione delle rispettive responsabilità e non entrano a far parte della liquidazionedel danno.

45.5.

Con la sottoscrizione del verbale di accertamento dell’eventuale perdita o avaria della merce oggetto delTrasporto redatto in contraddittorio tra le parti, queste accettano i fatti descritti e le conclusioni ivi espresse,ai fini della definizione stragiudiziale delle rispettive responsabilità, nonché l’eventuale quantificazione deldanno. Medesima efficacia è riconosciuta al verbale redatto d’iniziativa dal Vettore in assenza dell’aventediritto quando quest’ultimo lo abbia accettato, sottoscrivendolo anche successivamente alla sua redazione.

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Articolo 46 - Misura dell’indennizzo per perdita o avaria

46.1.

Nei limiti di cui al precedente art. 43, in caso di perdita totale o parziale della merce oggetto del Trasporto,il Vettore indennizza l’avente diritto per un importo corrispondente al valore della merce perduta, comeda quest’ultimo dimostrato, nella misura massima pari a € 18,08 (euro diciotto/08) per ciascunchilogrammo lordo di merce mancante. Qualora per la merce oggetto del Trasporto sia stata resadichiarazione di valore, la misura massima dell’indennizzo è pari al valore dichiarato ovvero alla parte delvalore proporzionale al peso mancante. Il Vettore rimborsa, per intero o in proporzione della parte dimerce perduta, il corrispettivo del Trasporto pagato, esclusa l’imposta.

46.2.

Nei limiti di cui al precedente art. 43, in caso di avaria della merce oggetto del Trasporto, il Vettoreindennizza l’avente diritto per un importo pari al deprezzamento subito dalla merce a causa dell’avaria,nella misura massima stabilita nel precedente paragrafo 46.1 per la perdita della merce.

46.3.

Il valore delle merci oggetto di Trasporto si desume dal prezzo indicato in fattura o, in mancanza di questa,dai prezzi indicati dalle mercuriali del luogo di partenza ovvero, in difetto anche di mercuriali, in base aquanto indicato dal codice civile.

Articolo 47 - Liquidazione del danno

47.1.

A decorrere dalla sottoscrizione del verbale ai sensi del precedente paragrafo 45.5 l’avente diritto puòpresentare domanda di liquidazione del danno, sia al competente ufficio presso la stazione di partenza siaal competente ufficio presso la stazione di arrivo.

47.2.

Il diritto alla liquidazione del danno può essere ceduto senza formalità, mediante dichiarazione appostasul duplicato della lettera di vettura o sul bollettino di consegna, dal Mittente al Destinatario e viceversa.

Articolo 48 - Risarcimento del danno derivato da ritardo nella resa

48.1.

Fuori dal caso di perdita o avaria della merce, qualora il Vettore non abbia rispettato i termini di resa dicui all’art. 25 per colpa grave, il Vettore dovrà risarcire al Mittente il danno da questi subito nei limiti diun quinto del danno stesso per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, il risarcimento del danno non puòessere superiore all’ammontare del corrispettivo.

48.2.

L’ammontare del risarcimento dovuto dal Vettore per il danno derivato da ritardo nella resa, cumulato alrisarcimento dovuto dallo stesso a causa dell’avaria subita dalla merce, non può superare l’ammontaremassimo del risarcimento dovuto dal Vettore per il caso di perdita totale della merce di cui al precedenteparagrafo 46.1.

Articolo 49 - Risarcimento in caso di dolo o colpa grave

Qualora la perdita o l’avaria della merce siano causati da dolo o colpa grave del Vettore, l’avente dirittopuò pretendere di essere risarcito, ai sensi degli artt. 1223 e 1225 codice civile, dei danni che provi di aversubito, fino alla concorrenza del doppio degli indennizzi massimi previsti, a seconda dei casi, ai paragrafi46.1, e 46.2.

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Articolo 50 - Forza maggiore

I casi seguenti, elencati in via esemplificativa e non esaustiva, costituiscono casi di forza maggiore cheescludono la responsabilità del Vettore in relazione all’esecuzione del Trasporto:

a) interruzione della circolazione sulle linee ferroviarie per cause non imputabili al Vettore, ivi compresil’impraticabilità o inagibilità della rete ferroviaria, l’eccesso di traffico sulla rete causato da eventi osituazioni straordinarie, i problemi alla circolazione originati da reti estere (es. blocco delle frontiere);

b) situazioni di ingombro nelle stazioni di partenza e/o di arrivo ovvero nei terminal interni o portualicausate da impreviste difficoltà operative non imputabili al Vettore;

c) revoca della relativa traccia oraria - anche per un singolo Trasporto - da parte del Gestoredell’infrastruttura ferroviaria;

d) agitazioni sindacali.

Articolo 51 - Reclamo

51.1.

Il Mittente o il Destinatario che abbia pagato il corrispettivo del trasporto ed abbia diritto ad ottenere unrimborso di somme percepite in eccesso dal Vettore o abbia diritto ad un risarcimento dei danni, puòpresentare reclamo nei termini e secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.

51.2.

Il reclamo non pregiudica il diritto del Mittente o Destinatario di tutelare il proprio diritto nelle sedicompetenti.

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SEZIONE IX TRASPORTI A TRENO COMPLETO

Articolo 52 - Modifiche necessarie al Programma

Nell’ipotesi in cui il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria apporti modifiche tecniche alla circolazione deitreni ovvero per qualsiasi altra ragione modifichi le regole o gli orari di accesso, il Vettore e il Mittente, nelcaso di trasporti a treno completo, saranno obbligati secondo buona fede a modificare il Programma inmodo da renderlo compatibile con le nuove condizioni, salva la facoltà per il Mittente di escludere dalProgramma quelle Relazioni per le quali sia venuto meno il suo interesse. Detta esclusione comporterà unacorrispondente riduzione dell’impegno di quantità eventualmente assunto dal Mittente verso il Vettore.

Articolo 53 - Treni aggiuntivi

53.1.

Il Mittente potrà richiedere al Vettore l’esecuzione di Trasporti a Treno Completo aggiuntivi rispetto a quelliprevisti nel Programma, sulle Relazioni ivi considerate, con le modalità previste nelle Istruzioni.

53.2.

Resta inteso che i Trasporti a Treno Completo aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Programma nonsaranno computati ai fini del raggiungimento dell’impegno di quantità eventualmente assunto dal Mittenteverso il Vettore.

Articolo 54 - Partenza

54.1.

Il Mittente è obbligato a presentare nel Punto di Presa e Consegna in partenza i carri caricati con le mercida trasportare secondo Programma. La presentazione deve aver luogo entro il tempo limite di messa adisposizione previsto per ognuna delle Relazioni, con le modalità indicate nel Programma.

54.2.

Qualora il Mittente presenti i carri caricati con le merci nel Punto di Presa e Consegna oltre il termineindicato nel Programma, il Trasporto si intenderà disdettato e si applicherà la penale indicata in Contratto.

54.3.

Il Vettore mette a disposizione del Mittente i carri ferroviari necessari all’esecuzione dei Trasporti di cui alProgramma. In caso di indisponibilità dei carri da parte del Vettore si applica il successivo art. 57.

Articolo 55 - Lettera di vettura

Per ogni Treno Completo il Mittente dovrà rilasciare al Vettore una lettera di vettura con allegato elencodei carri e delle merci ivi contenute. Qualora specifiche disposizioni di legge prevedano che per ognisingolo carro debba essere rilasciata una distinta lettera di vettura, ciascuna di esse dovrà prevedereespresso rinvio all’altra e contenere le indicazioni di cui al precedente paragrafo 10.3, punto (iii).

Articolo 56 - Carico

Il Mittente deve eseguire il carico delle merci entro il tempo limite stabilito per ognuna delle Relazioni dicui al Programma.

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Condizioni General i di Trasporto del le Merci per Ferrovia > 29

Articolo 57 - Insufficienza di carri o trazione

57.1.

Qualora il Vettore non abbia un numero sufficiente di carri per trasportare la quantità programmata, questine dà comunicazione al Mittente che:

a) può accettare l’esecuzione del Trasporto a Treno Completo con un numero di carri inferiore allaquantità richiesta, avendo, in tal caso, diritto alla riduzione proporzionale del prezzo del TrenoCompleto preventivamente convenuto con il Vettore;

b) può rifiutare l’esecuzione del Trasporto a Treno Completo con un numero di carri inferiore alla quantitàrichiesta. In tal caso, il Trasporto si intenderà disdettato da parte del Vettore e si applicheranno le penalistabilite in Contratto.

Non si applicherà la riduzione di cui alla precedente lett. a) qualora sia possibile utilizzare carri forniti dalMittente.

Articolo 58 - Responsabili di Contratto

Allo scopo di assicurare efficienza alla esecuzione dei Trasporti a Treno Completo secondo Programma, ilVettore e il Mittente provvederanno, entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del Contratto, anominare un proprio responsabile di Contratto, al quale verranno attribuiti poteri idonei alla gestioneoperativa del Contratto stesso. Ciascuna delle parti predette potrà sostituire, una o più volte, il soggettonominato come proprio responsabile di Contratto dandone comunicazione all’altra parte con un preavvisodi almeno 5 (cinque) giorni.

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SEZIONE X SERVIZI ACCESSORI, TRAGHETTAMENTO E TRASPORTO FERROVIA - STRADA

Articolo 59 - Servizi accessori

Il Vettore fornisce, su specifica richiesta del Mittente e a fronte dei corrispettivi indicati nel Listino, iseguenti servizi accessori:

a) impiego delle gru;

b) fornitura dei copertoni;

c) terminalizzazione di Trasporti presso gli stabilimenti raccordati;

d) terminalizzazione di Trasporti nelle aree portuali: le modalità e le condizioni per la loro esecuzionesono riportate nelle Istruzioni;

e) operazioni e formalità doganali: le modalità e le condizioni per la loro esecuzione sono riportate nelleIstruzioni;

f) fornitura di carri per il trasporto stradale (su cui infra).

Articolo 60 - Traghettamento

Il servizio di traghettamento viene svolto attraverso lo Stretto di Messina o tra Civitavecchia e Golfo Arancied è limitato ai trasporti per i quali la merce non debba essere trasbordata dal carro.

Articolo 61 - Fornitura di carri per il trasporto stradale

61.1.

Il Vettore, su richiesta del Mittente, può mettere a disposizione dello stesso i carri da utilizzare o utilizzatiper il trasporto ferroviario al fine di consentire il trasporto stradale fino alla stazione di partenza e/o allalocalità di destinazione.

61.2.

I carri messi a disposizione devono essere riconsegnati entro 27 ore, ovvero 30 ore in caso di ricarico, dallaloro messa a disposizione o dallo svincolo. Detti termini restano sospesi il sabato non lavorativo ed i giornifestivi.

61.3.

Il Destinatario deve, una volta eseguito lo svincolo, verificare lo stato del carro per l’eventuale annotazionedelle anomalie riscontrate, chiedendo al Vettore la redazione di apposito verbale. In caso contrario, decadedalla possibilità di contestare eventuali anomalie.

Articolo 62 - Trasporto ferrovia - strada

62.1.

Il Vettore, su richiesta del Mittente, può impegnarsi ad effettuare, direttamente o indirettamente, il serviziodi trasporto merci dal luogo indicato dal Mittente medesimo al luogo di destinazione utilizzando unamodalità di trasporto combinato ferrovia e/o strada.

62.2.

Le operazioni di carico e scarico della merce, ovvero di carico e scarico delle UTI, rimangono dicompetenza del Mittente e del Destinatario, che vi provvederanno a propria cura e spese.

62.3.

La lettera di vettura è unica e copre l’intero trasporto ed i termini di resa sono convenuti tra le Parti tenendoconto, per il percorso ferroviario, di quelli fissati al precedente art. 25.

62.4.

Per quanto non specificamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle presentiCondizioni.

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SEZIONE XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63 - Modifiche ai contratti di Trasporto

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni dei contratti di Trasportoai quali si applicano le presenti Condizioni sarà vincolante per Mittente e Vettore a meno che non sia daglistessi approvata per iscritto.

Articolo 64 - Legge applicabile e Foro competente

64.1.

I contratti di Trasporto ai quali si applicano le presenti Condizioni sono disciplinati dalla legge italiana.

64.2.

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e adempimento dei contratti di Trasporto ai qualisi applicano le presenti Condizioni saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione diogni altro Foro indicato dalla legge.

Articolo 65 - Pubblicità

65.1.

Le presenti Condizioni sono consultabili on line mediante accesso al sito istituzionale internet del Vettore. Il Vettore tiene altresì a disposizione del pubblico le presenti Condizioni presso gli uffici competenti nelleStazioni Abilitate.

65.2.

Il Vettore pubblica periodicamente le informazioni utili per accedere al trasporto delle merci per ferrovia,illustrando alla Clientela i principali servizi offerti e le relative condizioni commerciali.

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TRENITALIADIVISIONE CARGO

Piazza della Croce Rossa, 100161 Romawww.cargo.trenitalia.it