congedo_matrimoniale

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Congedo matrimoniale Fatto salvo quanto previsto in senso più favorevole dagli accordi collettivi o individuali, gli impiegati, i quadri e i dirigenti (anche soci di cooperativa) che decidano di contrarre matrimonio hanno diritto a un periodo di conge- do straordinario, non superiore a 15 giorni di calendario. Durante il congedo matrimoniale il lavoratore è considerato in servizio a ogni effetto. Il trattamento economico (retribuzione corrente) è a carico del datore di lavoro (R.D.L. 24.6.1937, n. 1334). Fatte salve disposizioni individuali o collettive di miglior favore, al personale operaio, ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti dipendenti da imprese industriali, artigiane o cooperative (compresi i soci), il cui rapporto duri da almeno una settimanaconcesso un congedo della durata di otto giorni consecutivi (art. 1, Accordo Interconfederale 31.5.1941). I lavorato- ri hanno diritto a un assegno per congedo, a carico INPS, pari alla normale retribuzione maturata in un periodo uguale a quello del congedo e, in ogni caso, non inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro. L’assegno non spetta ai lavoratori per i quali il datore di lavoro non è tenuto a versare la contribuzione CUAF (assegno al nucleo familiare). Normalmente la contrattazione collettiva riserva anche ai lavoratori in argomento un congedo di 15 giorni di calendario (tolte le 48 ore a carico dell’INPS, il restante periodo rimane a carico del datore di lavoro). Nel caso del lavoro a domicilio, fatte salve disposizioni individuali o colletti- ve di miglior favore, l’assegno è pari a 7 giornate del guadagno medio realizzato nell’ultimo periodo (o periodi) di commessa di durata non inferiore a 8 giorni. Con riferimento al rapporto di lavoro domestico è invece concesso un permesso di 15 giorni consecutivi; per tale congedo, che non può essere computato nel periodo delle ferie annuali, è corrispo- sta la normale retribuzione in denaro e il corrispettivo di quella in natura (art. 15, legge 2.4.1958, n. 339). Il congedo spetta anche ai lavoratori extracomunitari che contraggono matrimonio all’estero, se, oltre a essere lavoratori dipendenti, risultano residenti in Italia da prima del matrimonio e abbiano acquisito anche in Italia lo stato di coniugato. Qualora il lavoratore sia cittadino di uno Stato Impiegati, quadri e dirigenti Operai e apprendisti Lavoro a domicilio e domestico Extracomunitari

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legislazione sociale

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Page 1: congedo_matrimoniale

ASSENZE NEL RAPPORTO DI LAVORO

N. 4 ­ aprile 2012 IL SOLE 24 ORE 39

Congedomatrimoniale

Fatto salvo quanto previsto in senso più favorevole dagli accordi collettivi oindividuali, gli impiegati, i quadri e i dirigenti (anche soci di cooperativa)che decidano di contrarre matrimonio hanno diritto a un periodo di conge­do straordinario, non superiore a 15 giorni di calendario. Durante ilcongedo matrimoniale il lavoratore è considerato in servizio a ognieffetto. Il trattamento economico (retribuzione corrente) è a carico deldatore di lavoro (R.D.L. 24.6.1937, n. 1334).

Fatte salve disposizioni individuali o collettive di miglior favore, al personaleoperaio, ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti dipendenti da impreseindustriali, artigiane o cooperative (compresi i soci), il cui rapporto duri daalmeno una settimana, è concesso un congedo della durata di ottogiorni consecutivi (art. 1, Accordo Interconfederale 31.5.1941). I lavorato­ri hanno diritto a un assegno per congedo, a carico INPS, pari allanormale retribuzione maturata in un periodo uguale a quello del congedoe, in ogni caso, non inferiore alla retribuzione minima contrattualespettante per 48 ore di lavoro. L’assegno non spetta ai lavoratori per i qualiil datore di lavoro non è tenuto a versare la contribuzione CUAF (assegnoal nucleo familiare). Normalmente la contrattazione collettiva riserva ancheai lavoratori in argomento un congedo di 15 giorni di calendario (tolte le 48ore a carico dell’INPS, il restante periodo rimane a carico del datore dilavoro).

Nel caso del lavoro a domicilio, fatte salve disposizioni individuali o colletti­ve di miglior favore, l’assegno è pari a 7 giornate del guadagno mediorealizzato nell’ultimo periodo (o periodi) di commessa di durata noninferiore a 8 giorni. Con riferimento al rapporto di lavoro domestico èinvece concesso un permesso di 15 giorni consecutivi; per tale congedo,che non può essere computato nel periodo delle ferie annuali, è corrispo­sta la normale retribuzione in denaro e il corrispettivo di quella in natura(art. 15, legge 2.4.1958, n. 339).

Il congedo spetta anche ai lavoratori extracomunitari che contraggonomatrimonio all’estero, se, oltre a essere lavoratori dipendenti, risultanoresidenti in Italia da prima del matrimonio e abbiano acquisito anche inItalia lo stato di coniugato. Qualora il lavoratore sia cittadino di uno Stato

Impiegati, quadrie dirigenti

Operai e apprendisti

Lavoro a domicilioe domestico

Extracomunitari

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ASSENZE NEL RAPPORTO DI LAVORO

che ammette la poligamia, l’assegno è concesso per una sola volta, salvi icasi di successivi matrimoni a seguito di morte del coniuge o di divorzio(Inps, circolare 22.7.1992, n. 190).

Salvo casi eccezionali, il lavoratore con qualifica non impiegatizia devechiedere il congedo con un preavviso minimo di 6 giorni rispetto all’iniziodell’assenza. La celebrazione del matrimonio deve essere documentatadal lavoratore entro i 60 giorni successivi. In mancanza, l’importo corri­sposto verrà trattenuto dal datore di lavoro sulle retribuzioni spettanti allavoratore o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.Qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile in tutto o inparte il godimento del congedo all’epoca del matrimonio, il periodo dovràessere concesso o completato dal dipendente non oltre i 30 giornisuccessivi al matrimonio. L’INPS, con la circolare n. 79/1982, ha precisatoche in relazione alle difficoltà amministrative che spesso impedisconoagli Uffici comunali di rilasciare il certificato di matrimonio richiestoper la corresponsione dell’assegno per congedo matrimoniale entro il termineprevisto dalle vigenti disposizioni, gli aventi diritto alla prestazionepossono presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sosti­tutiva del certificato di matrimonio. Anche tale dichiarazione dovrà esserepresentata entro i 60 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio,fermo restando l’obbligo della successiva presentazione della prescrittacertificazione che sarà considerata efficace anche se presentata oltre lascadenza del suddetto termine.

La certificazione trasmessa dal dipendente con qualifica non impiegati­zia (congedi la cui indennità è parzialmente a carico dell’INPS) deve essereconservata dal datore di lavoro per 5 anni. Al pagamento dell’assegno,anche per la quota a carico dell’INPS (salve situazioni particolari), provve­de direttamente il datore di lavoro. L’assegno da corrispondere deve essereridotto (art. 26, legge n. 41/1986) di una somma equivalente alla contribu­zione a carico degli apprendisti.

Al pagamento della retribuzione provvede direttamente l’INPS nei casiin cui il lavoratore non impiegato si trovi disoccupato (requisiti: 15giorni di lavoro nei 90 precedenti la data del matrimonio) e per i soggetti chesi trovano sotto le armi (art. 7, Accordo Interconfederale 31.5.1941). Siricorda che il servizio militare di leva obbligatorio è stato sospeso, dal­l’1.1.2005, per effetto di quanto disposto dalla legge 23.8.2004, n. 226.

L’assegno per congedo matrimoniale (carico INPS o carico datore dilavoro) sostituisce i seguenti trattamenti assistenziali a carico dell’INPS:cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), malattia, maternità e con­gedi parentali (INPS, circ. 248/1992).In presenza di indennità per inabilità temporanea INAIL, il congedo sicumula con detta indennità. A tale proposito l’INPS, con al circolare n.164/1997, ha precisato che l’Istituto erogherà l’assegno in misura parialla differenza tra l’indennità INAIL e la retribuzione spettante allavoratore.

Adempimentidel lavoratore

Adempimentidel datore di lavoro

Adempimentia carico dell’INPS

Rapportocon altri trattamenti

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ASSENZE NEL RAPPORTO DI LAVORO

N. 4 ­ aprile 2012 IL SOLE 24 ORE 41

La parte di retribuzione a carico dell’INPS (lavoratori non impiegati), eanticipata dal datore di lavoro, è recuperata dal datore entro il terminedi 1 anno dal pagamento. Il datore che non provvede alla richiestarelativa entro un anno dalla data dei singoli pagamenti decade daldiritto al rimborso a cura dell’INPS (art. 8, Accordo Interconfederale31.5.1941).

Rimborsoal datore di lavoro

Prassi amministrativaINPS, circ. 16.1.2012, n. 7

Procedure telematiche INPS: così la richiesta di assegno da parte del lavoratoreIn attuazione di quanto era stato previsto con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in relazione alla necessità di un forte potenziamento dei servizi telematici degli enti previdenziali per la presentazione di denunce,istanze, atti e versamenti, sono state emanate dapprima la determinazione INPS 30 giugno 2010, n. 75, e quindi la determinazione 24 giugno2011, n. 277, che ha definito il calendario delle decorrenze esclusive di presentazione delle varie istanze all’Istituto in modalità telematica. Adecorrere dal 1° aprile 2012, tutte le domande di assegno per congedo matrimoniale dovranno essere inoltrate tramite uno dei seguenticanali: Web, Patronati o contact center. I lavoratori interessati sono gli operai di aziende industriali e artigiane, i marittimi di bassa forzadell’armamento libero che siano disoccupati o richiamati alle armi. Per poter presentare l’eventuale ulteriore documentazione necessariacontinua a essere attivo il canale di inoltro attraverso gli sportelli INPS o tramite spedizione postale, allegando la ricevuta dell’invio telematico.Anche per questo adempimento, è previsto un periodo transitorio, che terminerà il 31 marzo 2012, durante il quale le domande potrannoessere presentate con le consuete modalità o attraverso il canale telematico.

Nel caso in cui l’operaio sia occupato contemporaneamente presso piùdatori, il congedo è dato da tutti i datori di lavoro nel periodo relativo,per la parte di occupazione che cade durante il congedo stesso, eciascuno di essi verserà la parte di assegno corrispondente, semprechéalmeno uno dei rapporti in corso duri da non meno di una settimana.Quando invece l’operaio è stato occupato successivamente per breviperiodi alle dipendenze di più datori, il congedo e il relativo assegno sonoa carico dell’ultimo datore, ove abbia accumulato, entro i 30 giorniprecedenti il matrimonio, almeno una settimana di occupazione (art. 6,Accordo Interconfederale 31.5.1941).

La fruizione da parte del lavoratore di un congedo per matrimonio perun periodo inferiore a quello previsto dal contratto collettivo concre­ta un’ipotesi di parziale inadempimento del datore, il quale deve corri­spondere la retribuzione per i giorni residui, anche se l’anticipata ripresadel lavoro sia dovuta a una spontanea decisione del dipendente (Cass.23.2.1991, n. 1935).

In base a quanto stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, leclausole di qualsiasi genere contenute nei contratti individuali e colletti­vi, o in regolamenti, che prevedano la risoluzione del rapporto di lavoroin conseguenza del matrimonio sono radicalmente nulle. Sono nulli ilicenziamenti attuati a causa di matrimonio. Si presume che il licenzia­mento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richie­sta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, aun anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa dimatrimonio.

Pluralità di datori

Fruizione parziale

Licenziamento

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42 IL SOLE 24 ORE N. 4 ­ aprile 2012

ASSENZE NEL RAPPORTO DI LAVORO

Anche se la malattia è insorta in precedenza, è nullo il licenziamento persuperamento del periodo di comporto intimato alla lavoratrice nelperiodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni dimatrimonio, in quanto segua la celebrazione, fino a un anno dopo lacelebrazione (Ordine consulenti del lavoro, parere 9.5.2007, n. 4).Sono consentite nel periodo protetto – se provate dal datore di lavoro – leseguenti causali di licenziamento:– colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa;– cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta o ulti­

mazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta;– risoluzione del rapporto per la scadenza del termine.Con il provvedimento che dichiara la nullità del licenziamento è dispostala corresponsione, a favore della lavoratrice, della retribuzione globale difatto sino al giorno della riammissione in servizio. La lavoratrice che,invitata dal datore a riassumere servizio, decida di recedere dal contrat­to, ha diritto all’indennità di preavviso e alla retribuzione fino alla datadel recesso, a condizione che receda dal contratto entro 10 giorni dalricevimento dell’invito a riprendere servizio. Le norme di cui sopra nonsi applicano alle lavoratrici addette ai servizi familiari e domestici(D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, art. 35).

Merita ricordare che l’art. 8 del D.L.13.8.2011, n. 138 (convertito in legge,con modificazioni, dall’art. 1 della legge 14.9.2011, n. 148, con decorren­za a partire dal 17.9.2011), mentre prevede ampie possibilità di inter­vento da parte dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livelloaziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamen­te più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle lororappresentanze sindacali operanti in azienda quanto alla realizzazionedi specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratoriinteressati (a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criteriomaggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate allamaggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione diforme di partecipazione dei lavoratori, all’emersione del lavoro irregolare,agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendalie occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività, ivi incluse leconseguenze da riconnettere alle conseguenze del licenziamento), esplicita­mente esclude che tale potere di intervento possa riguardare il licenzia­mento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

Il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera, in forza della presunzione legale di cui all’art. 1, c. 3, della legge 9 gennaio1963, n. 7, allorché il licenziamento sia stato intimato, senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale,contemplate nell’ultimo c. dello stesso art. 1, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dalla celebrazione, senzache possa attribuirsi rilievo ad atti prodromici alla richiesta di pubblicazione (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenzaimpugnata, che aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell’operatività della presunzione, un certificato dell’ufficiale dello stato civile, prodotto daparte ricorrente, nel quale si attestava che i nubendi si sarebbero recati presso la casa comunale per iniziare il procedimento di pubblicazionein data anteriore a quella del licenziamento).

GiurisprudenzaCass. 29.7.2009, n. 17612

Deroghe nellacontrattazione collettiva

aziendale e di prossimità

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ASSENZE NEL RAPPORTO DI LAVORO

N. 4 ­ aprile 2012 IL SOLE 24 ORE 43

Salvo che la lavoratrice le confermi entro un mese in sede di DPL, sono nullele dimissioni presentate nel periodo che va dal giorno della richiestadelle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a unanno dopo la celebrazione (art. 35, c. 4, D.Lgs. n. 198/2006). Il provvedi­mento che dichiara la nullità delle dimissioni non regolarizzate come sopradispone la corresponsione della retribuzione globale sino alla riammissionein servizio.

Dimissioni

La lavoratrice che nel periodo compreso fra il giorno di richiesta delle pubblicazioni del matrimonio e il decorso del termine di un anno dopola celebrazione di quest’ultimo abbia rassegnato le dimissioni, senza confermarle davanti all’ufficio del lavoro, non ha diritto all’indennità didisoccupazione, poiché ella può in ogni momento chiedere che sia ripristinata la funzionalità del rapporto (anche se non ha diritto allaretribuzione fino a quando non abbia nuovamente offerto le proprie prestazioni).

GiurisprudenzaCass. 4.1.2007, n. 25

Le disposizioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, non siapplicano alle lavoratrici addette ai servizi familiari e domestici: loprevede esplicitamente il c. 9 della norma in questione.

La retribuzione, per la parte a carico dell’INPS e anticipata daldatore di lavoro, corrisposta per il periodo di congedo matrimonia­le, non concorre a formare reddito ai fini delle obbligazioni contri­butive (previdenziali, assistenziali e assicurative ex art. 12 legge30.5.1969, n. 153 e successive modificazioni). Il periodo di assenza(salvo non vengano corrisposte altre retribuzioni dirette) non dà dirittoalla contribuzione figurativa. La retribuzione a carico del datore dilavoro concorre interamente a formare reddito imponibile, salvo nonvengano applicati salari medi o convenzionali o massimali già usufruiti,ai fini delle obbligazioni contributive (previdenziali, assistenziali eassicurative).

La retribuzione, sia quella a carico del datore di lavoro sia quella anticipatadal datore di lavoro ma a carico dell’INPS, corrisposta al lavoratore per ilperiodo di congedo matrimoniale concorre a formare reddito di lavorodipendente (artt. 49 e 51 TUIR), vale a dire che concorre nella baseimponibile ai fini IRPEF (tassazione ordinaria). Il periodo indennizza­to dà diritto anche alle detrazioni d’imposta (Min. fin., circolare n.3/1998).

La richiesta di astensione dal lavoro per fruizione del congedomatrimoniale, ha un diretto riflesso sul LUL anche nell’ipotesi in cuiil lavoratore abbia qualifica impiegatizia e non possa dunque benefi­ciare dell’assegno corrisposto dall’INPS. Per la corretta gestionedell’evento, sarà necessario – come già detto – valutare la previsione delCCNL in relazione a questa tipologia di assenza, per procedere poiall’erogazione della normale retribuzione anche nel periodo in cui ildipendente si assenta dal lavoro.

Servizi familiarie domestici

Aspetti contributivi

Aspetti fiscali

I riflessi sul LibroUnico del Lavoro

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44 IL SOLE 24 ORE N. 4 ­ aprile 2012

ASSENZE NEL RAPPORTO DI LAVORO

Quesito – Mi sposo il 2 agosto di quest’anno, e vorrei sapere se posso fruire delle ferie matrimoniali dal momento che dopo tre giorni dalladata del matrimonio la ditta chiude per ferie aziendali per tre settimane circa. Perderò le ferie matrimoniali dal momento che cadono nellostesso periodo delle ferie aziendali? Posso eventualmente fruire delle ferie matrimoniali subito dopo le ferie aziendali? Il mio contratto è ilCCNL per i dipendenti da aziende artigiane metalmeccaniche. G.L. Palermo

Risposta – L’articolo 87 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche artigiane prevede che inoccasione del matrimonio il lavoratore abbia diritto a un periodo di congedo matrimoniale della durata di 15 giorni consecutivi. Ladisposizione contrattuale menzionata non indica una precisa collocazione temporale del congedo e, pertanto, il periodo di fruizione puòessere liberamente concordato tra le parti, ferma restando l’opportunità di contenere entro un ragionevole lasso di tempo dalla celebrazionedel matrimonio l’eventuale posticipo del congedo. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di merito ha affermato che l’aggettivo ”matrimoniale”indica unicamente la ragione giustificatrice e il motivo del congedo, che ”può essere goduto anche in un momento successivo allacelebrazione del matrimonio, purché in rapporto strettamente causale con essa” (Tribunale di Milano, 31 gennaio 2005). Nel caso prospettatodal lettore, sembrerebbe di poter ritenere ragionevole il posticipo (di sole tre settimane) del congedo alla fine del periodo di chiusuraaziendale, che andrà tuttavia concordato con il datore di lavoro tenendo conto anche di eventuali esigenze aziendali.

Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde 16.7.2007

La fruizione di congedo matrimoniale nell’ipotesi in cui questo sia intera­mente a carico del datore di lavoro, non ha particolari riflessi nel flusso Unie­mens, poiché si tratta di un periodo interamente coperto da retribuzioneche genera pertanto la normale contribuzione e copertura del periodo di assenzaai fini contributivi, senza necessità di evidenziare tale situazione all’Istitutoprevidenziale.

DATI DITTA PERIODO DI PAGAAPRILE 2012ALFA SRL

DIPENDENTEQualifica

IMPIEGATO AMMINISTRATIVONome

MARIOCognome

ROSSI% part time

RETRIBUZIONEMinimo contrattuale

1.500,00Totale

1.500,00Descrizione Ore/gg Dato base Competenze Trattenute

RETRIBUZIONE MENSILE 26 57,69 1.500,00FESTIVITÀ GODUTA 2CONGEDO MATRIMONIALE 13 57,69 (749,67)

Imponibile previdenziale1.500,00

Contributi INPS c/dip.137,85

Imponibile fiscale1.362,15

IRPEF netta153,81

Tot. comp.1.500,00

Tot. tratt.291,66

Netto in busta1.208,34

Si ipotizzi il caso del signor Rossi, lavoratore mensilizzato dipendente della ditta Alfa SRL, che fruisca di congedo matrimoniale per la durata di15 giorni di calendario, nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 20 aprile.In questo caso, posto che durate il congedo decorre la normale retribuzione, l’evidenziazione nel LUL è puramente espositiva in quanto laretribuzione per le predette giornate è già compresa nella retribuzione mensile contrattuale.Ipotizzando un divisore giornaliero pari a 26 e un divisore orario pari a 168 il Libro Unico risulta così compilato:

EsempioLibro unico del lavoro – Fruizione di congedo matrimoniale a carico del datore di lavoro

dove:– l’importo di euro 749,67 – riferito alle giornate retribuite che cadono nell’intervallo dei 15 giorni di calendario – è solo figurativo e non

incrementa né l’imponibile previdenziale né l’imponibile fiscale;– l’importo indicato in corrispondenza del campo “IRPEF netta” è determinato riconoscendo un importo di euro 163,97 (ipotetico) a titolo

di detrazioni d’imposta.

I riflessi nell’Uniemens