contratti a termine dopo la riforma fornero e il d.l. 76/13

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CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13 Autore - Roberto Vinciarelli Autore - Roberto Vinciarelli 1

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lavoro; politiche lavoro; italia

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Page 1: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

CONTRATTI A TERMINE DOPO LA

RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Autore - Roberto VinciarelliAutore - Roberto Vinciarelli

1

Page 2: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Il contratto a tempo determinato

�I contratti di lavoro a termine configurano un’eccezione alla regola generale della durata

indeterminata del rapporto di lavoro.

«Il contratto di lavoro subordinato a tempo «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di costituisce la forma comune di

rapporto di lavororapporto di lavoro»

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Page 3: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Il contratto a tempo determinato

In linea generale : la stipulazione di un contratto di lavoro a termine è ammessa solo in presenza di ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo carattere tecnico,produttivo, organizzativo

o sostitutivoo sostitutivo.

Dette ragioni devono essere specificate, a pena di essere specificate, a pena di

nullità, in apposito atto scrittonullità, in apposito atto scritto.nullità, in apposito atto scrittonullità, in apposito atto scritto.

Incombe sul datore di lavoro l’oneredi lavoro l’onere di indicarle nel contratto in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurarne la trasparenza e la veridicità, nonché la loro immodificabilità nel corso del rapporto

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Page 4: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Il contratto a tempo determinato

�� Ragioni tecnicheRagioni tecniche: riferite alla fase di avvio di innovazioni tecnologicheinnovazioni tecnologiche con l’introduzione di nuovi strumenti e macchinarinuovi strumenti e macchinari, ovvero legate allo sviluppo tecnico degli strumenti di lavoro e dell’organizzazione produttiva.

�� Ragioni produttiveRagioni produttive: riferite a punte o fasi di �� Ragioni produttiveRagioni produttive: riferite a punte o fasi di incremento della produzioneincremento della produzione e dei servizi anche riferibili all’attività ordinaria dell’azienda.

�� Ragioni organizzativeRagioni organizzative: riferite alle modalità di utilizzazione e distribuzione del personale dipendente.

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Page 5: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Ragioni sostitutive

��Ragioni sostitutiveRagioni sostitutive: riferite alla sostituzione di personale assente. In particolare, a titolo esemplificativo, rientrano le seguenti ipotesi:

a) lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro di cui all’art.2110 c.c. (malattia, gravidanza, puerperio, infortunio);

b) lavoratori temporaneamente assenti per trasfertab) lavoratori temporaneamente assenti per trasfertac) lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere

le propria mansioni;d) lavoratori in ferie; e) lavoratori temporaneamente all’estero

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Page 6: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

AGEVOLAZIONE art. 4, c. 3 D. lgs 151/2001

BENEFICIARI: aziende con meno 20 unitàaziende con meno 20 unità che assumano con contratto a tempo determinato per sostituire lavoratori in congedo ex art. 4 Dlgs 151/01.

�Se il datore si è rivolto ad un'Agenzia di lavoro temporaneo, l'impresa recupera dalla società le somme corrispondenti allo sgravio da essa ottenuto.

�Il beneficio spetta anche alle aziende che assumono con �Il beneficio spetta anche alle aziende che assumono con contratto a termine di natura subordinata al fine di sostituire una lavoratrice autonoma lavoratrice autonoma (esercenti attività commerciali, artigiane, esercenti attività commerciali, artigiane,

cd ecccd ecc.) assente per maternità.

� Le aziende, appartenenti a qualsiasi settore possono avere o

meno la caratteristica di imprese.

6

Page 7: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

AGEVOLAZIONE art. 4, c. 3 D. lgs 151/2001

INCENTIVI:

� sgravio contributivo (in misura pari al 50% della

contribuzione previdenziale dovuta dai datori) previsto a favore dei soggetti che assumono, in sostituzione di lavoratori in congedo, personale con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione di lavoro. con contratto di somministrazione di lavoro.

� Il beneficio contributivo si applica fino al compimento di un

anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in

astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore

adottato o in affidamento..

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Page 8: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

AGEVOLAZIONE art. 4, c. 3 D. lgs 151/2001

CONDIZIONI PER IL BENEFICIO:

� l'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad un fino ad un mese mese rispetto al periodo di inizio del congedo.

� I CCnl possono prevedere anche anticipi di durata maggiore. � In caso di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con

due lavoratori a tempo parziale, lo sgravio compete quando due lavoratori a tempo parziale, lo sgravio compete quando la somma dell'orario dei soggetti assunti in sostituzione sia pari o non superiore a quello del lavoratore sostituito.

� In caso di superamento dell'orario il beneficio non può essere riconosciuto, neanche parzialmente (msg. Inps 28/01);

� la agevolazione contributiva è concessa pure laddove non vi sia identità di mansionesia identità di mansione tra lavoratore sostitutolavoratore sostituto e lavoratore lavoratore sostituitosostituito che si trova in maternità(v hp scorrimento)

Page 9: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Ragioni sostitutive in organizzazioni elementari

� “ Tutte le volte in cui l’assunzione a tempo

determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere

sostitutivo, deve risultare per iscritto anche il nome del il nome del

lavoratore sostituitolavoratore sostituito e la causa della sua sostituzionecausa della sua sostituzione”

(Corte Costituzionale n. 214 del 14 luglio 2009214 del 14 luglio 2009)

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Page 10: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Causale sostitutiva in organizzazioni complesse - corte cost.107/13

� Occorre indicare il luogo / la funzione/ il numero dei luogo / la funzione/ il numero dei

lavoratorilavoratori che si sono assentati in relazione a quella funzione.

� Deve essere verificabile la correlazione verificabile la correlazione tra il numero dei lavoratori con contratto a termine,per causale sostitutiva, che entrano in quel luogo e in quella funzione/ e il correlativo entrano in quel luogo e in quella funzione/ e il correlativo numero dei lavoratori che si sono assentati in quel luogo e in quel luogo e in

quella funzione.quella funzione.

Page 11: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Riforma del Lavoro(L.92/12 -18/07/12) e

Decreto sviluppo(L.134/12) Le modifiche apportate alla disciplina del contratto a

tempo determinato dalla riforma del lavoro(L 92/12) e dal successivo decreto sviluppo (DL 83/12 convertito con L. 134/12) sono:

� introduzione del contratto a termine “a-causale”

� ampliamento del periodo di “sforamento” dopo il� ampliamento del periodo di “sforamento” dopo il

termine del contratto

� lo “stacco” tra due successivi contratti a termine

� il “nuovo” limite occupazionale dei 36 mesi

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Page 12: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Novità D.L. 76/13-conv L .99/13

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I Limiti quantitativi all’utilizzo del contratto a termine disposti dal CCNL si applicano pure al contratto a-causale di cui all’articolo 1 c 1 bis D.lgs 368/2001

Page 13: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Novità D.L. 76/13-gli aspetti regolati dal contratto collettivo

Tempo determinato a-causale

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Tempo determinato a-causale

Disciplina stacchi

Contingentamento al ricorso del contratto a termine

Page 14: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

D.lgs 368/01 dopo la legge 92/12

� L’art 1, c. 1 D .Lgs 368/01 stabilisce che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, carattere tecnico,

produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla

ordinaria attività del datore di lavoroordinaria attività del datore di lavoro”.

� Analoga condizione è richiesta in relazione alla

somministrazione a tempo determinato:somministrazione a tempo determinato:

1)nel contratto di lavoro a termine- tra agenzia e lavoratore

subordinato sono richieste le ragioni oggettive;

2) nel contratto di somministrazione a tempo determinato( come rapporto commerciale) tra la agenzia e l’utilizzatore sono richieste le ragioni oggettive;

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Page 15: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contratto a termine “a-causale”-dopo la legge

92/12

�(art.1 c. 1-bis D.Lgs 368/01) introduce il Contratto a termine “a-causale” per il quale non è necessarionon è necessario

indicare le ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo.

�La causale non è richiesta nell'ipotesi del primo �La causale non è richiesta nell'ipotesi del primo

rapporto a tempo determinato( la norma parla di rapporto a tempo determinato( la norma parla di

primo rapporto a tempo determinato tra le parti)primo rapporto a tempo determinato tra le parti), di durata non superiore a dodici superiore a dodici mesi,non prorogabile,

concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di svolgimento di qualunque tipo di

mansionemansione

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Page 16: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contratto a termine “a-causale”nella

somministrazioneNon è necessaria la causale anche nella “prima missione di un lavoratore

nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato”

Nb.Nb.-- interpretazione nel contratto di somministrazione a tempo interpretazione nel contratto di somministrazione a tempo

determinato a causale:determinato a causale:

1) Contratto di lavoro a termine a-causale tra agenzia di somministrazione e lavoratore che si incontrano per la prima volta in un rapporto di lavoro subordinato(rapporto di lavoro)subordinato(rapporto di lavoro)subordinato(rapporto di lavoro)subordinato(rapporto di lavoro)

2) Contratto di somministrazione a tempo determinato a causale tra agenzia Contratto di somministrazione a tempo determinato a causale tra agenzia

di somministrazione e utilizzatoredi somministrazione e utilizzatore-- nel caso in cui la agenzia di nel caso in cui la agenzia di

somministrazione ponga per la prima volta a disposizione somministrazione ponga per la prima volta a disposizione

dell’utilizzatore il suo lavoratore subordinato ( contratto commerciale) ;dell’utilizzatore il suo lavoratore subordinato ( contratto commerciale) ;

3)Contestualità rapporto lavoro / rapporto commerciale;

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Page 17: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempio – teoria 3)La agenzia di somministrazione incontra in un primo rapporto di

lavoro subordinato il dipendente a) e stipula con lui un rapporto a tempo determinato a-causale di 12 mesi( rapporto rapporto

di lavoro tra agenziadi lavoro tra agenzia--lavoratore);lavoratore);

La stessa agenzia contestualmente, somministra all’utilizzatore a) quel dipendente nell’ambito di una somministrazione a quel dipendente nell’ambito di una somministrazione a tempo determinato a-causale di 12 mesi(rapporto commerciale tra agenzia e utilizzatore a)commerciale tra agenzia e utilizzatore a)

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Page 18: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

A causalità nella somministrazione a tempo determinato

�� L'esenzione più importante si applica in caso di impiego di lavoratori L'esenzione più importante si applica in caso di impiego di lavoratori

svantaggiati( svantaggiati( regreg 800/08)800/08)

Rientra nella categoria di lavoratori svantaggiati:Rientra nella categoria di lavoratori svantaggiati:

1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei (6) mesi;1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei (6) mesi;

2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (IscedIsced 3);3);

3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo 3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo 3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo 3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo

donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomodonna in tutti i donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomodonna in tutti i

settori economici italiani.settori economici italiani.

Rientrano nella platea dei soggetti per i quali non è richiesta la causale anche:Rientrano nella platea dei soggetti per i quali non è richiesta la causale anche:

4)le persone con più di cinquanta (50) anni di età;4)le persone con più di cinquanta (50) anni di età;

5) gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;5) gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

6) i membri di minoranze linguistiche che abbiano necessità di consolidare le proprie 6) i membri di minoranze linguistiche che abbiano necessità di consolidare le proprie

esperienze professionali allo scopo di migliorare le possibilità occupazionali.esperienze professionali allo scopo di migliorare le possibilità occupazionali.

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Page 19: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

A causalità nella somministrazione a tempo determinato

La causale non si applica neanche per:

� i disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione (con requisiti normali o ridotti ma non agricola) da almeno 6 mesi;

� i percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da � i percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;

� le persone collocate in mobilità-art 8 c 2 legge 223/91;

� tutti quegli altri soggetti che rientrano nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, nazionale, territoriale, o aziendale.

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Page 20: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contratto a termine “a-causale”-dopo la legge

92/12

� Le parti possono stipulare un contratto a termine a causale solo nel caso in cui non abbiano stipulato un precedente rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato – indeterminato - intermittente)-tempo determinato – indeterminato - intermittente)-circ. 18/12 circ. 18/12 M.LM.L

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Page 21: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Precedente rapporto di lavoro

tra stesso datore/lavoratore

nuovo rapporto con

contratto a-causale

Subordinato a tempo indeterminato(pure intermitt. a tempo indeterminato)

no

Subordinato a tempo noSubordinato a tempo determinato(pure intermitt. a tempo determinato)

no

Lavoro autonomo (2222cc) sì

Tirocinio formativo di orientamento

Lavoro a progetto sì21

Page 22: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contratto a termine “a-causale”-fino al dl 76/13(28/06/13)

Vincoli da rispettare

�Durata non superiore ai 12 mesi

�Primo rapporto di lavoro a tempo determinato (per il ML primo rapporto di lavoro subordinatoML primo rapporto di lavoro subordinato) tra le parti

�Il contratto non è prorogabilenon è prorogabile/ non è frazionabilefrazionabile;

�Per qualsiasi tipo di mansione ( il datore a)/ e il ( il datore a)/ e il �Per qualsiasi tipo di mansione ( il datore a)/ e il ( il datore a)/ e il

lavoratore a) hanno fatto un primo rapporto a lavoratore a) hanno fatto un primo rapporto a

causale per la mansione a)causale per la mansione a)-- le stesse parti non le stesse parti non

potranno fare un secondo rapporto apotranno fare un secondo rapporto a--causale per la causale per la

mansione b ) mansione b )

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Page 23: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contratto a termine “a-causale” fino al dl 76/13

In alternativa al contratto aIn alternativa al contratto a--causalecausale di cui all’art.1 c. 1-bis, la contrattazione collettiva a livello interconfederale o di categoriainterconfederale o di categoria o, in via delegatavia delegata ai livelli decentrati(territoriale territoriale - aziendaleaziendale), potrà escludere l’obbligo della causale per i contratti a tempo determinato stipulati, nella misura massima nella misura massima tempo determinato stipulati, nella misura massima nella misura massima

del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità

produttiva, qualora l’assunzione avvenga perproduttiva, qualora l’assunzione avvenga per:

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Page 24: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contratto a termine “a-causale” fino al dl 76/13

��avvio di nuova attivitàavvio di nuova attività;

� lancio di un prodotto o di un servizio innovativoun prodotto o di un servizio innovativo;

� implementazione di un rilevante cambiamento un rilevante cambiamento

tecnologico;tecnologico;

� fase supplementare di un significativo progetto di significativo progetto di � fase supplementare di un significativo progetto di significativo progetto di

ricerca o sviluppo;ricerca o sviluppo;

� rinnovo o proroga di una commessa consistenterinnovo o proroga di una commessa consistente.

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Page 25: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contratto a termine “a-causale” fino al dl 76/13

� In tal caso il contratto a-causale non sarà` prorogabile, mentre la sua durata, non è limitata ai 12 non è limitata ai 12

mesi .mesi .

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Page 26: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

SINTESI- Tempo determinato a causale – alla luce del dl 92/12

�� La legge n. 92/2012 aveva riconosciuto la facoltà di non indicare le ragioni di La legge n. 92/2012 aveva riconosciuto la facoltà di non indicare le ragioni di

carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessaria carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessaria

l'apposizione del termine, entro condizioni abbastanza rigide:l'apposizione del termine, entro condizioni abbastanza rigide:

1) doveva trattarsi del primo contratto di lavoro( la norma parla di primo rapporto a 1) doveva trattarsi del primo contratto di lavoro( la norma parla di primo rapporto a

tempo determinato tra le parti/ la circolare 18/12 Ml di primo rapporto di lavoro tempo determinato tra le parti/ la circolare 18/12 Ml di primo rapporto di lavoro

subordinato);subordinato);

2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi;2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi;2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi;2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi;

3) era previsto il divieto di prorogare il contratto.3) era previsto il divieto di prorogare il contratto.

�� In alternativa, era previsto un complicato meccanismo di esenzione da parte dei In alternativa, era previsto un complicato meccanismo di esenzione da parte dei

contratti collettivi, che potevano intervenire solo in alcuni casi molto difficili da contratti collettivi, che potevano intervenire solo in alcuni casi molto difficili da

individuare.individuare.

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Page 27: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contratto a-causale dopo il dl 76/13(dal 28/06/13)- conv. L. 99/13

Modificato il contenuto del comma 1 bis dell’art. 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 come era stato predisposto dalla Riforma Fornero circa un anno fa.

-Il requisito della casuale non è richiesto:

a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinatoprimo rapporto a tempo determinato, di durata non durata non

superiore a dodici mesisuperiore a dodici mesi comprensiva di eventuale prorogadi eventuale proroga, concluso fra superiore a dodici mesisuperiore a dodici mesi comprensiva di eventuale prorogadi eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di svolgimento di

qualunque tipo di mansionequalunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo del contratto a tempo

determinatodeterminato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito

di un contratto di somministrazione a tempo determinatodi un contratto di somministrazione a tempo determinato;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

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Page 28: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Dl 76 /13

1) Se il datore a)-lavoratore a) hanno già stipulato un hanno già stipulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminatorapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato--per la legge le parti possono accendere un rapporto a tempo determinato a-causale( per il ML circ. 18 /12– no);

2) Se il datore a)-lavoratore a) hanno già stipulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinatodi lavoro subordinato a tempo determinato D.lgs 368/2001- le parti non possono accendere un rapporto a di lavoro subordinato a tempo determinatodi lavoro subordinato a tempo determinato D.lgs 368/2001- le parti non possono accendere un rapporto a tempo determinato a-causale;

3)3) Se il datore a)Se il datore a)--lavoratore a) hanno già stipulato un lavoratore a) hanno già stipulato un rapporto di lavoro subordinato intermittente a tempo rapporto di lavoro subordinato intermittente a tempo determinato/indeterminatodeterminato/indeterminato-- le parti possono accendere un rapporto a tempo determinato a-causale per la legge( per il ML vedi vademecum – no).

Page 29: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Dl 76 /13

4) Se le parti hanno avuto un precedente rapporto autonomo(2222 cc) / un precedente rapporto di parasubordinazione( lavoro a progetto –Co. Co. Co. requisiti minimi)/ precedente rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro- le parti possono accendere un rapporto a tempo determinato a-causale per la accendere un rapporto a tempo determinato a-causale per la legge( pure per il ML);

5) Il datore / utilizzatore a) ha utilizzato il dipendente a) tramite la somministrazione a tempo determinato- puo’ quel datore a) stipulare con il dipendente a ) il tempo determinato a causale articolo 1 c 1 bis d.lgs 368/2001? – in relazione alla legge si ;

Page 30: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Novità dl 76/13

30

Page 31: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contratto a-causale dopo il dl 76/13

� [il comma 2 bis, art. 4 l. n. 368/2001 è abrogato]-per cui il contratto a tempo determinato a causale puo’ essere oggetto di proroga nel limite di 12mesi ( limiti di durata limiti di durata -- contratto contratto

originario aoriginario a--causale + proroga acausale + proroga a--causale causale --12mesi12mesi) ;

Sulla proroga- non va indicata la ragione oggettiva ( v. circ 35 /13 circ 35 /13 Sulla proroga- non va indicata la ragione oggettiva ( v. circ 35 /13 circ 35 /13

MLML-- sulla proroga si applica l’articolo 4 / salvo la non sulla proroga si applica l’articolo 4 / salvo la non

indicazione della ragione oggettivaindicazione della ragione oggettiva)

� Il rapporto di somministrazione a tempo determinato(sia rapporto di lavoro agenzia-lavoratore/ sia rapporto sia rapporto

commerciale commerciale -- agenziaagenzia-- utilizzatoreutilizzatore) a causale, puo’ essere prorogato fino a 6 volte senza indicazione delle ragioni delle ragioni

oggettiveoggettive nel limite dei 12 mesi(v ccnl agenzia di somministrazione);

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Page 32: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Circ. 35/13 M.L.

-la proroga può riguardare anche contratti sottoscritti (ma

evidentemente non ancora scaduti) prima dell’entrata in

vigore del D.L. (28/06/13)e che rispetto agli stessi trovano

applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.

368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza 368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza

delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga”.

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Page 33: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contratto a-causale dopo il dl 76/13

�� all’articolo 5 al comma 2all’articolo 5 al comma 2, dopo le parole “se il rapporto di lavoro”, sono inserite le seguenti “,instaurato anche ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis,”

� Al contratto a causale si applica la disciplina della prosecuzione di fattoprosecuzione di fatto – i 30 giorni( rapporti a termine meno 6 prosecuzione di fattoprosecuzione di fatto – i 30 giorni( rapporti a termine meno 6 mesi) /50 giorni(rapporti a termine +6mesi) (art. 5 c. 2 D .Lgs368/2001).

� Al contratto a-causale nel caso di prosecuzione di fatto si applicano le maggiorazioni(20%-40%) dell’articolo 5c1 D. Lgs368/2001 ( vedi circolare 35/13 ML)

33

Page 34: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contratto a-causale dopo il dl 76/13

� il comma 2il comma 2--bis, art. 5 l. n. 368/2001 è abrogatobis, art. 5 l. n. 368/2001 è abrogato;

� per cui è stato abrogato l’ onere di comunicare la prosecuzione di fatto e la relativa durata pure in relazione al contratto a tempo determinato a-causale articolo 1 c 1 bis

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Page 35: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

% di contingentamento e contratto a causale

� Art 10 comma 7, le parole: “stipulato ai sensi

dell’articolo 1, comma 1” sono sostituite dalle

seguenti: “stipulato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis”.

� I contratti collettivi nazionalicontratti collettivi nazionali impongono dei limiti quantitativi all’utilizzo del contratto a termine stipulato per ragioni oggettive e pure per quello a-causale di cui all’articolo ragioni oggettive e pure per quello a-causale di cui all’articolo 1 c 1 bis del d.lgs 368/2001.

� Sintesi - i contratti collettivi nazionali possono introdurre

limiti quantitativi sull'utilizzo del contratto a termine anche

con riferimento ai rapporti instaurati senza causale

� le parti sociali potranno peraltro individuare limiti quantitativi differenziati tra contratti a tempo determinato “causali” e contratti “a-causali”(CIRC 35 /13 ml)

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Page 36: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Dl 76/13 – in sintesi le novità sul contratto a causale

� la causale non si applica per il primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore ai 12mesi comprensiva della proroga, stipulato tra le parti( primo rapporto a tempo determinato per la legge/ primo rapporto di lavoro subordinato per la circolare 18/12); subordinato per la circolare 18/12);

� viene rimosso il divieto di proroga(diventa possibile, per i contratti che non hanno ancora superato il tetto dei 12 mesi)-in modo tale che contratto originario a causale + proroga a in modo tale che contratto originario a causale + proroga a causalecausale-- nel limite di 12mesinel limite di 12mesi.

36

Page 37: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Dl 76/13 – in sintesi sul contratto a causale

� rinvio ai contratti collettivi di qualsiasi livello, quindi anche territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le parti sociali, in virtù di tale rinvio, potranno individuare senza vincoli particolari casi particolari casi tale rinvio, potranno individuare senza vincoli particolari casi particolari casi

ulteriori nei quali la causale non deve essere apposta al ulteriori nei quali la causale non deve essere apposta al

contratto a termine.contratto a termine.

� HP di a-causalità( v circolare 35/13 ML):

-Pure oltre 12mesi;

-Pure rapporto diverso dal primo rapporto di lavoro subordinato tra le parti;

37

Page 38: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

esempioContratto a causale articolo1 c 1 bis D.Lgs 368/2001 di 6 mesi tra

datore a) – lavoratore a);

Le parti possono prorogare lo stesso senza indicare la ragione

oggettiva per altri 6 mesi( 6 mesi +6 mesi).

Contratto originario a causale + contratto prorogato a causale-

nel limite di 12mesinel limite di 12mesi

38

Page 39: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Il contratto a-causale dopo il dl 76/13-istituti applicabili.

1) Contratto a-causale e proroga

può essere oggetto di proroga nel limite di 12mesi( contratto a

causale + proroga senza ragione oggettiva-ma che applica

l’articol 4 dlgs 368/2001- nel limite di 12mesi);

2) contratto a-causale e prosecuzione di fatto;

Al contratto a-causale si applica la disciplina della prosecuzione di fatto dei 30 o 50 giorni( a seconda che la durata del

contratto iniziale sia inferiore ai 6 mesi / oppure pari o

superiore ai 6 mesi)

39

Page 40: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Il contratto a-causale dopo il dl 76/13

3) Il contratto a-causale non è frazionabile-

Il datore di lavoro avrà la facoltà di stipulare tale contratto anche per un periodo inferiore a 12 mesi( esempio 3 mesi), ma che, così facendo, si precluderà la possibilità , mediante un successivo contratto, di aggiungere altri mesi( non si potranno successivo contratto, di aggiungere altri mesi( non si potranno

aggiungere gli altri 9 mesi con contratto a causale e previo

rispetto dello stacco dell’articolo 5 c 3 d.lgs 368/2001) sino ad arrivare alla concorrenza dei 12 massimi previsti, senza la

ricorrenza di una causale.

40

Page 41: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Il contratto a-causale dopo il dl 76/13

4)contratto a causale e disciplina della riassunzione (art 5 c 3

d.lgs 368/2001) .

Se il contratto a-casuale avrà ha una durata pari o inferiore a 6

mesi, prima di stipulare un eventuale nuovo contratto a termine(stipulato con le ragioni oggettive) - si dovrà attendere termine(stipulato con le ragioni oggettive) - si dovrà attendere

10 giorni;

in ipotesi di contratto a-causale di durata superiore a 6 mesi

l’intervallo da rispettare sarà di 20 giorni

• Cessato il rapporto a-causale, dovranno essere osservati gli

intervalli minimi previsti dalla legge(10g-20g) prima di

accendere un nuovo rapporto a termine, questa volta

necessariamente con causale.

41

Page 42: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Il contratto a-causale dopo il dl 76/13

� Regola- tempo determinato a causale(art.1.c 1 bis Dlgs

368/2001)poi tempo determinato(con ragione oggettiva)-tra

stesse parti(datore a/ lavoratore a)/ stesse mansioni-

rispetto stacchi 10g-20g( art 5 c 3 D.lgs 368/01) ;

� Regola- tempo determinato a causale(art.1.c 1 bis Dlgs

368/2001)poi tempo determinato(con ragione oggettiva)-tra

stesse parti(datore a/ lavoratore a)/ mansioni diverse- non

rispetto degli stacchi 10g-20g( art 5 c 3 D.lgs 368/01) ;

42

Page 43: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Il contratto a-causale dopo il dl 76/135) Contratto a causale e disciplina della successione( art 5 c 4

bis d. lgs 368/2001)- Il contratto a-causale fa base di

computo ai fini dei 36 mesi;

6) Contratto a causale e diritto di precedenza articolo 5 c 4

quater D.Lgs 368/2001 - il contratto a causale di durata quater D.Lgs 368/2001 - il contratto a causale di durata

superiore ai 6 mesi fa maturare il diritto di precedenza in

capo al dipendente;

7) I CCNL stabiliscono limiti di contingentamento all’uso dei

contratti a termine( stipulati sia per ragioni oggettivi/ sia a-

causali)-art 10 c 7 d.lgs 368/2001.

43

Page 44: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Altre hp di a - causalità nel nostro ordinamento

La causale del contratto a termine non si applica, oltre che nell'ipotesi dell’articolo1 c 1 bis D.lgs 368/2001:

1)per il settore postale ed aeroportuale;

2) per le start up innovative;

3) per i contratti stipulati con lavoratori assunti dalle liste di 3) per i contratti stipulati con lavoratori assunti dalle liste di mobilità-ART8 C2 LEGGE 223/91;

4)con lavoratori disabili assunti in regime di convenzione art.11 L.68/99.

44

Page 45: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal

18/07/12 al 28/06/13

Art 5 c 3Art 5 c 3--dlgs 368/2001 dopo la legge 92/12;dlgs 368/2001 dopo la legge 92/12;

�Se un lavoratore viene riassunto a termine entro il termine di 60 o 90 giorni (a seconda che il primo contratto avesse durata fino a 6 mesi contratto avesse durata fino a 6 mesi o superioresuperiore), il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.indeterminato.

�Il termine di 60 e 90 giorni sostituisce il precedente di 10 e 20 giorni.

45

Page 46: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -

dal 18/07/12 al 28/06/13

Modificati termini art. 5 c 3 d.lgs 368/01:�Durata I° contratto fino a 6 mesi = interruzione

minima 60 giorni�Durata I° contratto superiore a 6 mesi = interruzione

minima 90 giorni--In caso di mancato rispetto di detti termini il secondo In caso di mancato rispetto di detti termini il secondo

contratto si intende a tempo indeterminatocontratto si intende a tempo indeterminato;contratto si intende a tempo indeterminatocontratto si intende a tempo indeterminato;-nel caso in cui si susseguano due assunzioni nel caso in cui si susseguano due assunzioni

successive a terminesuccessive a termine, senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dalla data di stipula del primo indeterminato fin dalla data di stipula del primo contratto(art 5 c4 contratto(art 5 c4 dlgsdlgs 368/2001).368/2001).

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Page 47: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal

18/07/12 al 28/06/13

La contrattazione collettiva (a livello interconfederale o nazionale ovvero in via delegata ai livelli delegata ai livelli decentrati),decentrati), nei casi di seguito elencati, potrà prevedere la riduzione dei termini di “stacco” tra due contratti a termine sino a 20 e 30 giorni:

�avvio di nuova attività;� lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;� lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;� implementazione di un rilevante cambiamento

tecnologico;�fase supplementare di un significativo progetto di

ricerca o sviluppo;�rinnovo o proroga di una commessa consistente.

47

Page 48: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -

dal 18/07/12 al 28/06/13

�Pertanto, la contrattazione collettiva è “sollecitata” a regolamentare tali fattispecie proprio in ragione di una possibile iniziativa di carattere sostitutivo del Ministero del Lavoro che, sempre sulla base delle sempre sulla base delle

citate ragioni organizzative qualificate, può agire in citate ragioni organizzative qualificate, può agire in citate ragioni organizzative qualificate, può agire in citate ragioni organizzative qualificate, può agire in

via amministrativa con apposito decreto per via amministrativa con apposito decreto per

puntualizzare la casistica di cui sopra(entro il puntualizzare la casistica di cui sopra(entro il

18/07/2013).18/07/2013).

Page 49: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal

18/07/12 al 28/06/13

Il termine di 60 e 90 giorni è ridotto a 20 o 30 giorniridotto a 20 o 30 giorni per:

� le attività stagionali di cui al DPR 1525/63;

�Per le attività stagionali definite dai contratti collettivi e dagli avvisi comuni pure ante 18/07/2012pure ante 18/07/2012( art 5 c 4 ter D.lgs 368/2001);ter D.lgs 368/2001);

� negli altri casi previsti dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello(nazionale/territoriale/aziendale(nazionale/territoriale/aziendale) dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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Page 50: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Attività stagionali

Le attività stagionali sono individuate dal

DPR 1525/1963

Attività varie settori agricoltura, allevamento, pesca, edilizia, spettacolo

Turismo: Attività svolte in colonie montane, marine e

curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività

non inferiore a settanta giorni continuativi o a

centoventi giorni non continuativi

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Page 51: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal

18/07/12 al 28/06/13

�Il Ministero del Lavoro, con interpello 37/2012con interpello 37/2012, ha precisato che gli intervalli tra 2 contratti a tempo determinato possono ritenersi ex lege ridotti anche in tutte le ipotesi di attività stagionale già individuate tutte le ipotesi di attività stagionale già individuate

dalle parti sociali in applicazione dalle parti sociali in applicazione dell’art. 5, c. 4dell’art. 5, c. 4--ter D. ter D.

Lgs. 368/2001. Lgs. 368/2001. Lgs. 368/2001. Lgs. 368/2001.

�Pertanto, ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative è pienamente efficace anche ai fini dell’individuazione degli intervalli tra 2 contratti a tempo determinato.

51

Page 52: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal

18/07/12 al 28/06/13

È comunque valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione della contrattazione

nazionale, territoriale o aziendalenazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati, senza che in tal caso organizzativi sopra considerati, senza che in tal caso sia previsto un ruolo sostitutivo del Ministero (C.M. Lavoro 27/2012).

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Page 53: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Disciplina degli stacchi dopo il Dl 76/13- dal 28/06/2013

53

Page 54: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Disciplina degli stacchi dopo il dl 76/13- dal 28/06/2013

� Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorniun periodo di dieci giorni

dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesidurata fino a sei mesi, ovvero venti venti

giornigiorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesidi durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

� le disposizioni che richiedono il rispetto degli intervalli tra due contratti a termine(10-20G), nonché quelle sul divieto di effettuare due assunzioni divieto di effettuare due assunzioni

successive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001)successive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001), non trovano successive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001)successive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001), non trovano applicazione:

- nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;

- in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività non stagionali, individuate dai

contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei

lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale.

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Page 55: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Circ 35/13

� Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno partire dal 28 giugno

20132013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013) è pertanto sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se

il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di

tale data. tale data.

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Page 56: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

HP particolare di “stacco”

Deroghe

�Secondo il Ministero del lavoro un’impresa utilizzatrice può occupare, con contratto di somministrazione, lo stesso lavoratore dipendente, in precedenza assunto con contratto a termine, per le stesse mansionistesse mansioni, senza dover osservare il previsto periodo di stacco tra un contratto e l’altro ( 10-20g periodo di stacco tra un contratto e l’altro ( 10-20g dal 28/06/13) previsto dal D. Lgs n. 368/2001 cosi come novellato dalla D.L. 76/2013.

��Tempo determinato( datore a/ Tempo determinato( datore a/ lavlav. a) . a) poi somministrazione a tempo determinato somministrazione a tempo determinato ( utilizzatore a/ lav . a) – non si applicano gli stacchinon si applicano gli stacchi

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Page 57: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

HP particolare di “stacco

Deroghe� Ne deriva, secondo il Ministero del lavoro, che il periodo di

interruzione, tra un contratto a tempo determinato e l'altro, di 10 o 20 giorni non va rispettato né in caso di più contratti di caso di più contratti di

somministrazionesomministrazione riferiti allo stesso lavoratore mandato in missione presso lo stesso cliente utilizzatore, né in caso di né in caso di

successione fra contratti a termine e contratti di successione fra contratti a termine e contratti di

somministrazionesomministrazione.somministrazionesomministrazione.

�� Somministrazione a tempo determinato( utilizzatore a / Somministrazione a tempo determinato( utilizzatore a /

lavlav. a) . a) poi somministrazione a tempo determinato somministrazione a tempo determinato ( utilizzatore a/ lav. a) – non si applicano gli stacchi di 10g/20g

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Page 58: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine

Deroghe

Lo schema ritenuto legittimo dal Ministero è il seguente:A) TEMPO DETERMINATO POI TEMPO TEMPO DETERMINATO POI TEMPO

DETERMINATO DETERMINATO ––TRATRA LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A) LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A)

PER LE STESSE MANSIONIPER LE STESSE MANSIONI (Stacco necessario -10 o PER LE STESSE MANSIONIPER LE STESSE MANSIONI (Stacco necessario -10 o 20 giorni a secondo di durata del primo contrattocontratto--

fino a 6mesi/oltre 6 mesifino a 6mesi/oltre 6 mesi).

B) TEMPO DETERMINATO POI TEMPO TEMPO DETERMINATO POI TEMPO

DETERMINATO DETERMINATO ––TRATRA LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A) LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A)

PER MANSIONIPER MANSIONI DIVERSEDIVERSE (non è necessario nessuno stacco).

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Page 59: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Disciplina Stacchi : deroghe ART 5 C. 3.

Contratto a termine art.8 c.2 L.223/91 Ass. mobilità

Contratto a termine dlgs.368/2001

Contratto a termine dlgs.368/2001

Somministrazione tempo determinato presso l’utilizzatore

Contratto a termine Contratto intermittente a tempo

Cessazione e assunzione dello stesso lavoratore

Contratto a termine dlgs.368/2001

Contratto intermittente a tempo determinato(contratto in frodein frode)

Contratto a termine dlgs.368/2001

Apprendistato (è un tempo indeterminato)

Somministrato a tempo determinato

Somministrato a tempo determinato

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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO-TRA LE STESSE PARTI PER MANSIONI DIVERSE ( il M.L. aggiunge pure per ragioni oggettive

diverse)

Page 60: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Disciplina Stacchi : applicazione art 5 c 3

Contratto a termine per sostituzione maternità sig.ra Rossi

Contratto a termine per sostituzione maternità sig.ra Bianchi

60

CONTRATTO A TERMINE A-CAUSALE(ART 1 C 1 BIS)-SU TEMPO DETERMINATO CON RAGIONI OGGETTIVE( APPLICAZIONE DEGLI STACCHI DEI 10G/20G) [tra le stesse

parti/stesse mansioni]

Page 61: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Dl 76/13 e abrogazione della comunicazione della prosecuzione di fatto�� Altra novità importante riguarda l'obbligo di comunicazione Altra novità importante riguarda l'obbligo di comunicazione

della cd. prosecuzione di fatto del rapportodella cd. prosecuzione di fatto del rapporto.

� La legge Fornero, dopo aver allungato il periodo di tolleranza per chi continua a lavorare dopo la scadenza del termine (elevandolo a 30 giorni, oppure 50 per i contratti ultra semestrali), aveva introdotto un obbligo di comunicazione semestrali), aveva introdotto un obbligo di comunicazione preventiva, prima inesistente.

� Il decreto n. 76/2013 cancella qualsiasi obbligo di decreto n. 76/2013 cancella qualsiasi obbligo di

comunicazione preventiva, riportando il sistema alla comunicazione preventiva, riportando il sistema alla

normativa precedente (anche se viene confermata la durata normativa precedente (anche se viene confermata la durata

di 30 o 50 giorni per periodo di prosecuzione consentita).di 30 o 50 giorni per periodo di prosecuzione consentita).

61

Page 62: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Dl 76/13 e abrogazione della comunicazione della prosecuzione di fatto

62

Page 63: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Durata massima 36 mesi-ART 5 C 4 bis D.lgs

368/01

1) Successione dei contratti a termine;

2) tra lo stesso datore/lavoratore;

3) Mansioni equivalenti;

Se il rapporto di lavoro ha complessivamente superato i Se il rapporto di lavoro ha complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,di proroghe e rinnovi,

indipendentemente dai periodi di interruzione che dai periodi di interruzione che

intercorrono tra un contratto e l’altrointercorrono tra un contratto e l’altro

�il rapporto si trasforma a tempo indeterminato

al superamento del limite dei 36 mesi

63

Page 64: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Modifiche della legge 92/12

� all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di

missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i

medesimi soggetti, ai sensi del comma 1medesimi soggetti, ai sensi del comma 1--bis dell'articolo 1 bis dell'articolo 1 medesimi soggetti, ai sensi del comma 1medesimi soggetti, ai sensi del comma 1--bis dell'articolo 1 bis dell'articolo 1

del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a

tempo determinatotempo determinato».

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Page 65: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Le regole per il calcolo dei 36 mesi

Ai fini del computo dei 36 mesi, si tiene conto dei periodi di missione in somministrazione aventi per oggetto mansioni equivalentimansioni equivalenti ( dal 18/07/2012).

La Riforma Fornero ha stabilito che occorre tenere conto, anche dei periodi di lavoro, aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, costituiti con contratto di somministrazione a tempo determinato, anche se privo di causa.

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Page 66: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Mansioni equivalenti

� il Ministero del lavoro con Circolare n. 13/2008 ha precisato che per la sussistenza del requisito in esame non è sufficiente la mera corrispondenza del

livello di inquadramento contrattuale ma risulta

necessaria una verifica concreta circanecessaria una verifica concreta circa i contenuti i contenuti

dell'attività svolta.dell'attività svolta.dell'attività svolta.dell'attività svolta.

�Lo svolgimento di mansioni non equivalenti non

rileva ai fini del computo temporale massimo

applicabile al contratto di lavoro.

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Page 67: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Le regole per il calcolo dei 36 mesi

1) I datori di lavoro dovranno tener conto, ai fini dell'indicato limite dei 36 mesi, dei periodi di

lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a far data dal 18 a far data dal 18

luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. luglio 2012 (data di entrata in vigore della L.

92/2012).92/2012).

--FANNO CUMULO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI FANNO CUMULO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI

36 MESI36 MESI--TEMPO DETERMINATO + SOMM TEMPO TEMPO DETERMINATO + SOMM TEMPO

DETERMINATO( DAL 18/07/2012) DETERMINATO( DAL 18/07/2012) DIDI QUEL QUEL

DIPENDENTE E PER MANSIONI EQUIVALENTI.DIPENDENTE E PER MANSIONI EQUIVALENTI.

67

Page 68: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Le regole per il calcolo dei 36 mesi

2) Il periodo massimo di 36 mesiIl periodo massimo di 36 mesi rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo

determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che raggiunto tale limite il

datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla

somministrazione a tempo determinato con lo

stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi,nei limiti di durata mesi,nei limiti di durata

imposti dal CCNL dell’utilizzatore (vedi imposti dal CCNL dell’utilizzatore (vedi ccnlccnl

metalmeccanici metalmeccanici az.industrialiaz.industriali););

68

Page 69: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempio.

Il soggetto lavoratore A) ha avuto i seguenti rapporti presso la ditta A) ( datore/utilizzatore) che applica il CCNL dei metalmeccanici aziende metalmeccanici aziende industrialiindustriali.

��Contratto a termineContratto a termine-- 24 mesi 24 mesi - mansionemansione-- carpentierecarpentiere

� Somministrazione a tempo determinato post 18/07/12( MANSIONI Somministrazione a tempo determinato post 18/07/12( MANSIONI EQUIVALENTI EQUIVALENTI --carpentierecarpentiere) -12 mesi12 mesi--EQUIVALENTI EQUIVALENTI --carpentierecarpentiere) -12 mesi12 mesi--

••Decorsi i 36 mesi comeDecorsi i 36 mesi come somma dei contratti(a somma dei contratti(a termine + somministrazione a tempo determinato - per mansioni equivalenti) non sarà piu’ possibile ricorrere al contratto a tempo determinato tra il datore a) e lavoratore a).determinato tra il datore a) e lavoratore a).

•Sarà invece possibile ricorrere ad una somministrazione a tempo determinato nei limitinei limiti previsti dal previsti dal ccnlccnl dei metalmeccanici industria ( dei metalmeccanici industria ( ccnlccnlapplicato dall’utilizzatore)applicato dall’utilizzatore)-- per cui per ulteriori 8 mesi(44 mesi per cui per ulteriori 8 mesi(44 mesi --36mesi = 8 36mesi = 8 mesi)mesi)

69

Page 70: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Le regole per il calcolo dei 36 mesi

3) Nel caso di raggiungimento del limite di 36 mesi per effetto di successione di diversi contratti non si determina l’automatismo dell’immediata conversione, ma il rapporto si rapporto si potrà protrarre per ulteriori 30 giornipotrà protrarre per ulteriori 30 giorni che dovranno essere tuttavia compensati con le maggiorazioni previste dallo stesso art.5, co.2, del D.Lgs. n.368/01;

4) nel periodo di 36 mesi devono essere conteggiati tutti i 4) nel periodo di 36 mesi devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti, compreso le sospensioni del rapporto (es. malattia e ferie);

70

Page 71: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Le regole per il calcolo dei 36 mesi

5) ai fini del calcolo, 30 giorni sono l’equivalente di un mese;

6) raggiunto il limite dei 36 mesi, è possibile la

sottoscrizione di un ulteriore contratto,PER 1 SOLA di un ulteriore contratto,PER 1 SOLA

VOLTA, VOLTA, presso la DTL competente per territorio con l’assistenza sindacalel’assistenza sindacale. Al fine di determinare la la l’assistenza sindacalel’assistenza sindacale. Al fine di determinare la la

durata dell’ulteriore contrattodurata dell’ulteriore contratto, le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore avvisi comuni la durata del predetto ulteriore

contrattocontratto.

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Page 72: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Deroghe al limite massimo dei 36 mesi

��Le disposizioni di cui all’articolo 5 c 4 bis del Le disposizioni di cui all’articolo 5 c 4 bis del d.lgsd.lgs

368/2001 si applicano salvo diversa disposizione 368/2001 si applicano salvo diversa disposizione

della contrattazione collettiva (della contrattazione collettiva (nazionale,

territoriale e aziendale) .

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Page 73: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Non soggetti limitazione temporale

Inoltre il periodo di 36 mesi non è applicabile alle seguenti tipologie di contratti di lavoro:

1)contratti di inserimento in essere al 1/01/2013;1)contratti di inserimento in essere al 1/01/2013;

2)assunzioni a termine di lavoratori iscritte alle liste di mobilità2)assunzioni a termine di lavoratori iscritte alle liste di mobilità--

art8c2 legge 223/91;art8c2 legge 223/91;

3)contratti intermittenti a tempo determinato3)contratti intermittenti a tempo determinato;

4)4)OtdOtd agricoltura;agricoltura;

5)i dirigenti (limite di durata massima del contratto 5 anni);5)i dirigenti (limite di durata massima del contratto 5 anni);

6)le attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525;6)le attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525;

7)Personale extra e di surroga articolo 10 c 3 7)Personale extra e di surroga articolo 10 c 3 d.lgsd.lgs 368/2001;368/2001;

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Legge 223/91-art 8 c 2;art 8 c 4;art 25c.9;

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Page 75: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Articolo 8 c2 legge 223/91 escluso dal d.Lgs 368/2001( dl 76/13)

"Al decreto legislativo n. 368/2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

� All'art. 10: al comma 1, All'art. 10: al comma 1, dopo la lettera c bis), dopo la lettera c bis), è inserita la seguente: “c seguente: “c terter) ) i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 8,

comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;

� [il comma 6, art. 10 l. n. 368/2001 è abrogato]; � [il comma 6, art. 10 l. n. 368/2001 è abrogato];

�� SintesiSintesi-- i CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINO A 12 i CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINO A 12

MESI CON i lavoratori iscritti alle liste di mobilità non MESI CON i lavoratori iscritti alle liste di mobilità non

rientrano nelle norme generali del D. rientrano nelle norme generali del D. LgsLgs . n. 368/2001;. n. 368/2001;

�� Si applica soloSi applica solo--

-principio di non discriminazione;

-deidei criteri di computo ai fini di cui all’art. 35 della L. n. ai fini di cui all’art. 35 della L. n.

300/1970;300/1970; 75

Page 76: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Articolo 8c2 legge 223/91

Al contratto a tempo determinato fino12 mesi con iscritto nelle liste di mobilità-

1) Non vanno indicate le ragioni oggettive(CIRC 35/13 ML);

2) Non fa base di computo ai fini dei 36mesi( articolo 5 c 4 bis DLgs 368/01);

3) Non si applica la disciplina degli stacchi(CIRC 35/13 ML)

Contratto a termine articolo 8 c2 legge 223/91 su contratto a articolo 8 c2 legge 223/91 su contratto a termine 368/2001termine 368/2001 /tra le stesse parti stesse parti (datore/lavoratore) / per le stesse mansioni /non si applica la disciplina degli stacchi di cui all’articolo 5 c 3(10g/20G).

Page 77: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Articolo 8c2 legge 223/91

4) Se nell’unità produttiva si era proceduto nei 6mesi precedenti e per le stesse mansioni ad effettuare licenziamenti collettivi ,si puo’ assumere un lavoratore con il contratto a termine articolo 8 c 2 legge 223/91,di durata fino a 12mesi.

Page 78: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Assunzione lavoratore iscritto alle liste di

mobilità( ART.8C2 L 223/91)circ. 137 /12 inps

�Ai fini della determinazione della durata della riduzione contributiva spettante - l’assunzione a l’assunzione a tempo indeterminatotempo indeterminato, successiva ad un rapporto rapporto a terminea termine originariamente instaurato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, va equiparata alla trasformazione a tempo trasformazione a tempo indeterminatoindeterminato, prevista dall’articolo 8, co. 2, equiparata alla trasformazione a tempo trasformazione a tempo indeterminatoindeterminato, prevista dall’articolo 8, co. 2, legge 223/1991; in entrambi i casi infatti si realizza comunque l’instaurazione di un rapporto l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato successivamente allo a tempo indeterminato successivamente allo svolgimento di un rapporto a termine svolgimento di un rapporto a termine contributivamente agevolatocontributivamente agevolato.

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Page 79: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Assunzione lavoratore iscritto alle liste di

mobilità

�Per un’assunzione a tempo indeterminatoun’assunzione a tempo indeterminato che segua -con o senza soluzione di continuità – un’assunzione a un’assunzione a termine dalle liste di mobilitàtermine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione contributiva per dodici mesi; spetta altresì, quando ne ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 8, c. 4, l. dall’articolo 8, c. 4, l. 223/1991223/1991, il contributo mensile per la durata prevista 223/1991223/1991, il contributo mensile per la durata prevista dallo stesso comma; la riduzione contributivala riduzione contributiva e il contributo mensilecontributo mensile non spettano però nell’ipotesi in cui l’assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto di un diritto di precedenza alla riassunzioneprecedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente rapporto a termine.del precedente rapporto a termine.

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Page 80: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempio-1

�Il datore di lavoro A), assume per cinque mesi( assume per cinque mesi(

contratto a termine art 8 c 2 )contratto a termine art 8 c 2 ) il lavoratore A)iscritto nelle liste di mobilità;

�dopo tre mesi tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato a a tempo indeterminato a ftft; spetta la riduzione contributivariduzione contributiva per i cinque mesi del rapporto riduzione contributivariduzione contributiva per i cinque mesi del rapporto a termine e la ulteriore riduzione contributiva per i riduzione contributiva per i

primi dodici mesi del rapporto a tempo primi dodici mesi del rapporto a tempo

indeterminatoindeterminato; spetta il contributo mensile, secondo le regole contenute nell’articolo 8, nell’articolo 8, coco. 4,. 4, se il lavoratore era titolare di indennità di mobilità.

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Page 81: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempio-2� Il datore di lavoro A) assume per 12 mesi( contratto a termine assume per 12 mesi( contratto a termine

art 8c 2 LEGGE 223/91)art 8c 2 LEGGE 223/91) il lavoratore A) iscritto nelle liste di mobilità;

�� dopo tre mesi dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a lo assume a

tempo indeterminato e per le stesse mansionitempo indeterminato e per le stesse mansioni;

� spetta la riduzione contributiva per i dodici mesi di durata del rapporto a termine; non spettano i benefici (né la riduzione contributiva né il contributo mensile) per l’assunzione a contributiva né il contributo mensile) per l’assunzione a tempo indeterminato ove il lavoratore abbia maturato un ove il lavoratore abbia maturato un

diritto di precedenza all’assunzionediritto di precedenza all’assunzione, ai sensi dell’articolo 5,

comma 4 quater D.lgs.368/2001D.lgs.368/2001.

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Page 82: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempi

Prima

Assunzione a tempo determinato-art 8 c 2L 223/91

Dopo

• Assunzione successiva a tempo indeterminato (con discontinuità tra i due rapporti) Sì benefici, per 12 mesi. Tranne i casi in cui per la durata del rapporto precedente il lavoratore abbia maturato un diritto di abbia maturato un diritto di precedenza nell’assunzione (di solito questo avviene precedenza nell’assunzione (di solito questo avviene precedente il lavoratore abbia maturato un diritto di abbia maturato un diritto di precedenza nell’assunzione (di solito questo avviene precedenza nell’assunzione (di solito questo avviene se il lavoratore, nell’esecuzione di uno o più se il lavoratore, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi/ assunzione a tempo indeterminato e per a sei mesi/ assunzione a tempo indeterminato e per le stesse mansioni entro 12 mesi dalla cessazione le stesse mansioni entro 12 mesi dalla cessazione del termine ).del termine ).

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Page 83: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Dubbi sulla circolare 137/12 inps

1) Il contratto a termine articolo 8 c2 legge 223/91 di durata superiore ai 6 mesi è maturativo del diritto di precedenza di cui all’ articolo 5 c 4 quater D.Lgs 368/2001? ;

2) L’ inps non considera che il lavoratore deve esercitare il diritto 2) L’ inps non considera che il lavoratore deve esercitare il diritto di precedenza entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine;

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Page 84: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempi

PrimaAssunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto

nelle liste di mobilità per periodo > 12 mesi (ovvero più rapporti a termine continui o discontinui per periodo complessivo > 12 mesi).

dopoTrasformazione entro il giorno successivo ai 12 mesi: Sì

benefici contributivi per i 12mesi successivi alla benefici contributivi per i 12mesi successivi alla trasformazione (a prescindere dalla configurabilità di un prescindere dalla configurabilità di un diritto di precedenza in capo al lavoratore trasformatodiritto di precedenza in capo al lavoratore trasformato)

Trasformazione oltre il giorno successivo ai 12 mesi ( oltre il giorno successivo alla scadenza dei benefici):No benefici sui 12mesi successivi alla trasformazione;

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Page 85: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempi- faq. sito inps

1.1. Alfa assume tizio per 12 mesi dal 01.01.2013 al 31.12.2013;Alfa assume tizio per 12 mesi dal 01.01.2013 al 31.12.2013;

lo trasforma con decorrenza 01.01.2014: il beneficio per la lo trasforma con decorrenza 01.01.2014: il beneficio per la

trasformazione spetta.trasformazione spetta.

2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo 2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo 2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo 2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo

trasforma con decorrenza 01.04.2014: il beneficio per la trasforma con decorrenza 01.04.2014: il beneficio per la

trasformazione NON spetta perché trasformazione NON spetta perché –– anche se avvenuto anche se avvenuto

civilisticamentecivilisticamente nei termini nei termini –– è avvenuta dopo il giorno è avvenuta dopo il giorno

successivo alla scadenza dei benefici (che durano dodici mesi successivo alla scadenza dei benefici (che durano dodici mesi

e sono quindi scaduti il 31.12.2013).e sono quindi scaduti il 31.12.2013).

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Page 86: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

esempi

3. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.201401.01.2013 al 31.03.2014; lo

trasforma con decorrenza 01.01.2014decorrenza 01.01.2014: il beneficio per la

trasformazione spetta perché la trasformazione è avvenuta trasformazione è avvenuta

entro i termini civilistici e entro il giorno successivo alla entro i termini civilistici e entro il giorno successivo alla

scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013)scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013).scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013)scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013).

Durata complessiva di agevolazione 12m(termine)+12m(mesi Durata complessiva di agevolazione 12m(termine)+12m(mesi

successivi alla trasformazione) = 24 mesi;successivi alla trasformazione) = 24 mesi;

� Prima della legge 92/12(18/08/2012) la trasformazione doveva avvenire prima della scadenza del termine di 12mesi per un totale di durata della agevolazione di 11+12= 23 mesi;11+12= 23 mesi;

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Page 87: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ANNO 2013-

Norma e prassi di riferimento

1)Art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012;

2)art. 4, commi 12, 13 e 15, legge n. 92/2013;

3)art. 40, reg. (Ce) n. 800/2008; art. 1, commi 1175-1176, legge

n. 296/2006;

4)circ. Inps . 12.12.2012, n. 137;4)circ. Inps . 12.12.2012, n. 137;

5)circ. Inps . 24.7.2013, n. 111

6) Dm 20/03/13 ML ;

7) Circ. 34/13 Ml ;

8) Messaggio inps-12212/13 ;

9) Messaggio inps 12850/13 ;

Page 88: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Lavoratori che danno diritto al

beneficio –1. Uomini o donne con almeno 50 anni di etàcon almeno 50 anni di età, al momento di decorrenza

dell'originaria assunzione, e "disoccupati da oltre dodici mesidisoccupati da oltre dodici mesi"

2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiateresidenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";retribuito da almeno sei mesi";

3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di generecaratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesiimpiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";

4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesiregolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi".

4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesiregolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi".

� Come indicato dal D.M. 20.3.2013 (G.U. 2.7.2013, n. 153), dal D.M. 20.3.2013 (G.U. 2.7.2013, n. 153), decreto definitorio dei lavoratori svantaggiati ai fini dell'art. 20, comma 5ter, D.Lgs.n. 276/2003, il concetto di "privo di impiego regolarmente retribuito" deve essere rivolto a coloro che nel periodo indicato (6 o 24 mesi):

a) non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato (di durata pari o superiore ai 6 mesi);

b) hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale ne è derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (euro 4.800 per lavoro autonomo ed euro 8.000 per lavoro parasubordinato).

Page 89: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Rapporti incentivati

� Il beneficio spetta a fronte di rapporti di lavoro dipendente (sia fullfull--time time sia partpart--timetime), instaurati a decorrere dall'1.1.2013dall'1.1.2013, tramite:

- assunzioni a tempo indeterminatoassunzioni a tempo indeterminato;- assunzioni a tempo determinatoassunzioni a tempo determinato--Va pagato il contributo Va pagato il contributo

addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%;addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%;- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente

rapporto agevolatorapporto agevolato.

� L'incentivo è altresì espressamente previsto per l'assunzione a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ex lege n. 142/2001).

Page 90: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

CUMULO USO INDIRETTO(SOMMINISTRAZIONE) /USO

DIRETTO(SUBORDINAZIONE)� Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro duratadella loro durata, si

cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato (uso diretto)o titolo di lavoro subordinato (uso diretto)o somministrato(uso indiretto).somministrato(uso indiretto).

Esempio:Esempio:

la agenzia di somministrazione assume a tempo determinato il lavoratore a)il lavoratore a) ( over 50 anni/disoccupato da 12mesi) per 3mesi, ) per 3mesi, lo somministra a tempo

la agenzia di somministrazione assume a tempo determinato il lavoratore a)il lavoratore a) ( over 50 anni/disoccupato da 12mesi) per 3mesi, ) per 3mesi, lo somministra a tempo determinato presso l’ utilizzatore a)presso l’ utilizzatore a)--per 3mesiper 3mesi, spetta la agevolazione legge 92/12.

L’ utilizzatore-datore a) assume direttamente a tempo determinato il dipendente a) ( che ha conservato la anzianità di disoccupazione di 12 mesi) per 9mesi.

� La durata della agevolazione contributiva per il datore/utilizzatore per il datore/utilizzatore --a)a) è di 12mesi 12mesi di cui 3mesi da uso indiretto3mesi da uso indiretto in somministrazione/ 9 mesi da uso 9 mesi da uso diretto in subordinazionediretto in subordinazione

Page 91: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

CUMULO NEI GRUPPI DI IMPRESA

Durata e limiti al cumulo - L'incentivo spetta solo per la parte residua ove l'assunzione è effettuata da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari coincidenti con quelli di chi abbia già goduto di parte dell'agevolazione (art. 4, comma 13, legge n. 92/2012).legge n. 92/2012).

Page 92: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

ESEMPIO

Datore a) / b) /c) – appartengono allo stesso gruppo;

Il lavoratore a) ha 50 anni ed è disoccupato da 12mesi;

1)Datore a) / lavoratore a) stipulano un tempo determinato di 4mesi- agevolazione 92/12

2)Il datore b)/ lavoratore a) stipulano un tempo determinato di 4 2)Il datore b)/ lavoratore a) stipulano un tempo determinato di 4 mesi-agevolazione 92/12.

3)il datore c) – se fa un tempo determinato con il lavoratore a) fruisce della agevolazione per un periodo pari a 4mesi-

12mesi (durata massima dell’agevolazione sul contratto a 12mesi (durata massima dell’agevolazione sul contratto a termine) termine) –– tempo determinato del datore a + b( 4+4) = 4 mesi tempo determinato del datore a + b( 4+4) = 4 mesi (periodo residuo di fruizione della agevolazione)(periodo residuo di fruizione della agevolazione)

Page 93: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Rapporti di lavoro non incentivati

�� Rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, Rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito,

accessorio .accessorio .

Page 94: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Decorrenza/misura dell'agevolazione

Decorrenza dell'agevolazioneDecorrenza dell'agevolazione - 1.1.2013 (non è prevista alcuna scadenza).

Misura agevolazione:Misura agevolazione:

-beneficio contributivo in misura pari al 50% della contribuzione -beneficio contributivo in misura pari al 50% della contribuzione datoriale/ si estende pure ai premi inail ;

Page 95: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Durata del beneficio

- assunzioni a tempo indeterminato: 18 mesi;

- assunzioni a tempo determinato: 12 mesi (comprendendo eventuali proroghe);

- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato: 18 mesi (complessivi tra termine e tra termine e rapporto agevolato: 18 mesi (complessivi tra termine e tra termine e

trasformazione)trasformazione).

� Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del

beneficio..

Page 96: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempi trasformazione del rapporto a

termine in tempo indeterminato

� Alfa assume Tizio(over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per 15 mesi per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato alla fine del rapporto.

Spetta l'incentivo per i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinatoper i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato; nonspetta il beneficio per la trasformazione.

� Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del decimo mese.

Spettano il beneficio per i primi dieci mesi del rapporto a tempo determinato i primi dieci mesi del rapporto a tempo determinato e il prolungamento del beneficio fino la diciottesimo mese del complessivo rapporto.

DURATA AGEVOLAZIONE:--10 termine+8mesi10 termine+8mesi successivi alla trasformazione a tempo indeterminato( in

quanto la trasformazione a tempo indeterminato entro i 12mesi del rapporto a termine)

Page 97: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

ULTERIORI AGEVOLAZIONIpotranno essere agevolabili a determinate condizioni:a)- le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di

rapporti non agevolabili in corso di svolgimento tra il 2012 e il 2013 (par. 2.1., circ. Inps n. 111/2013);

Condizioni per fruire delle agevolazioni contributive su proroga trasformazione di rapporti di lavoro a termine in essere al trasformazione di rapporti di lavoro a termine in essere al 1/01/2013 e non agevolati.

Al momento della proroga/trasformazionedella proroga/trasformazione il lavoratore deve avere;

1) Anzianità di disoccupazione di 12mesi;2) La proroga /trasformazione non deve essere in relazione ad

un diritto di precedenza(articolo 5 c 4 quater D. Lgs 368/2001 – su trasformazione a tempo indeterminato/ articolo5 comma 4-quinqiues D. Lgs 368/2001 - su proroga )

Page 98: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

ULTERIORI AGEVOLAZIONIesempioesempio--

lavoratore con +50anni/disoccupato 12mesi assunto con contratto a tempo determinato non agevolato dal 1 dicembre del 2012 al 31 gennaio del2013. Al 31/01/2013 interviene la trasformazione a tempo indeterminato

Se al 31 gennaio del 2013(momento della trasformazione a tempo indeterminato) il lavoratore ha ancora

1)anzianità disoccupazione 12mesi;1)anzianità disoccupazione 12mesi;

2) LA TRASFORMAZIONE a tempo indeterminato non è in 2) LA TRASFORMAZIONE a tempo indeterminato non è in virtu’virtu’di un diritto di precedenzadi un diritto di precedenza ( vedi articolo 5 c 4 quater. D.lgs368/2001);

agevolazione connessa alla trasformazione di -16 mesi (trasformazione avvenuta prima dei 12mesi del contratto a termine e per il periodo residuo fino ai 18 mesi).

Page 99: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

ULTERIORI AGEVOLAZIONI

b)- le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di

rapporti di lavoro originariamente non agevolati, instaurati instaurati dopo il 2012,dopo il 2012, laddove, a titolo esemplificativo, il datore di lavoro assuma a tempo determinato un lavoratore con meno di 50 anni alla data di assunzione e che alla data della successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato abbia compiuto 50 anni (par. 2.1.5, circ. Inps n. 111/2013).abbia compiuto 50 anni (par. 2.1.5, circ. Inps n. 111/2013).

Esempio:Esempio:

rapporto a termine post 1/post 1/11/2013/2013( Dal 1 febbraio al 28 febbraio 2013) / con il lavoratore a) / anzianità di disoccupazione 12mesi/ non ha ancora 50 anni( li compie il 28/02/2013);

Agevolazione nel caso di proroga del contratto a termine il 28/02/2013 -per11mesi:

Agevolazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato il 28/02/2013-per 17 mesi

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ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Condizione di spettanza delle agevolazionial momento della proroga del contratto a termine(proroga del contratto a termine( prima dei

12mesi – nel limite dei 12mesi)/ trasformazione tempo trasformazione tempo indeterminatoindeterminato( prima 12mesi del termine/ periodo agevolazione fino 18 mesi) il lavoratore hail lavoratore ha:

1)anzianità disoccupazione 12mesi;1)anzianità disoccupazione 12mesi;2) La proroga e la trasformazione non è in virtù di un diritto di

precedenza ( articolo 5 c 4 quater D. Lgs 368/2001 – su trasformazione a tempo indeterminato/ articolo5 comma 4-quinqiues D. Lgs 368/2001 - su proroga );

3)50 anni di etàSpettano agevolazioni su proroga trasformazione a tempo su proroga trasformazione a tempo

indeterminatoindeterminato

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Tempo determinato poi tempo determinato-indeterminato

� primo rapporto agevolato a tempo determinatoagevolato a tempo determinato poi nuova assunzione a tempo determinato o indeterminatotempo determinato o indeterminato dell'ex dipendente purché in possesso dell'anzianità di disoccupazione richiesta.

� Nb – gli esempi che seguono riguardano il lavoratore di gli esempi che seguono riguardano il lavoratore di

almeno 50 anni/ disoccupato da 12 mesi;almeno 50 anni/ disoccupato da 12 mesi;

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Esempi1)Il datore A:1)Il datore A:

assume il il lavoratoreAlavoratoreA (0ver 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per 3 per 3 mesimesi;

- dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.per 11 mesi.

DURATA DELLA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVADURATA DELLA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA-- 3+9 ;3+9 ;

Spetta l'incentivo per complessivi 12 mesiSpetta l'incentivo per complessivi 12 mesi (tre mesi del primo rapporto e nove mesi residui per il secondo rapporto), se - in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione - al momento della seconda assunzione il lavoratore ha momento della seconda assunzione il lavoratore ha ancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto a ancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto a ancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto a ancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto a tempo determinato di durata inferiore ai 6mesi).tempo determinato di durata inferiore ai 6mesi).

2)Il datore A:2)Il datore A:

assume il lavoratore il lavoratore AA(over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per 3 determinato per 3 mesi;mesi;

-- dopo due mesi dopo due mesi lo assume a tempo indeterminato.a tempo indeterminato.

Spetta l'incentivo per i 3 mesi del rapporto a termineper i 3 mesi del rapporto a termine; spetta l'incentivo per i residui per i residui 15 mesi ( il tempo indeterminato successivo al termine agevolato è come una 15 mesi ( il tempo indeterminato successivo al termine agevolato è come una trasformazione),trasformazione), a decorrere dall'assunzione a tempo indeterminato, se - in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazionelo stato di disoccupazione - al momento momento dell'assunzione a tempo indeterminato il lavoratore possedeva ancora lo stato di dell'assunzione a tempo indeterminato il lavoratore possedeva ancora lo stato di disoccupazione superiore a dodici mesi.disoccupazione superiore a dodici mesi.

Page 103: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempi3)Il datore A:3)Il datore A:

- assume il lavoratore Ail lavoratore A (over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per 10 per 10 mesi;mesi;

- dopo due mesidopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.per 11 mesi.

Spetta l'incentivo per i 10 mesi del primo rapporto a termineper i 10 mesi del primo rapporto a termine; non spetta l'incentivo per il secondo rapporto a termine in quanto al momento della seconda al momento della seconda assunzione il lavoratore ha perduto i 12mesi di disoccupazione( primo rapporto assunzione il lavoratore ha perduto i 12mesi di disoccupazione( primo rapporto di durata superiore ai 6mesi)di durata superiore ai 6mesi)

4)Il datore A:4)Il datore A:

- assume il lavoratore A)il lavoratore A) (over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per per 12 mesi;12 mesi;

- dopo 14mesidopo 14mesi lo riassume a tempo determinato per 12 mesideterminato per 12 mesi.

Spetta l'incentivo per i 12 mesi del primo rapporto a termineper i 12 mesi del primo rapporto a termine; spetta l'incentivo per il secondo rapporto a termine per 12mesisecondo rapporto a termine per 12mesi; al momento della seconda assunzione il lavoratore ha una anzianità di disoccupazione di 12mesi maturata da zero dopo averlo perduta per effetto del primo rapporto a tempo determinato di durata superiore ai 6mesi.

NbNb-- il lavoratore ha cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, il lavoratore ha cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi.maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi.

Page 104: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempi

5) Tempo determinatoTempo determinato poi tempo determinatotempo determinato( il lavoratore ha ancora 12mesi di disoccupazione) trasformato a tempo indeterminato.trasformato a tempo indeterminato.

EsempioEsempio--

Il datore A Il datore A assume il lavoratore Ail lavoratore A (over 50/disoccupato da 12mesi)

Per 3mesi3mesi( primo rapporto a termine)poi 2mesi(2mesi( secondo rapporto a termine/Il lavoratore ha ancora una anzianità di disoccupazione di 12mesi al momento della stipula del secondo contratto a termine)-poi poi termine/Il lavoratore ha ancora una anzianità di disoccupazione di 12mesi al momento della stipula del secondo contratto a termine)-poi poi trasformazione a tempo indeterminato.trasformazione a tempo indeterminato.

� Visto che la trasformazione non è in relazione al diritto di precedenza in relazione al diritto di precedenza articolo 5 c 4 quater. D. Lgs. 368/2001( cumulando i 2 rapporti a articolo 5 c 4 quater. D. Lgs. 368/2001( cumulando i 2 rapporti a termine si raggiungono 5 mesi)termine si raggiungono 5 mesi) .

� Visto che al momento della trasformazione il lavoratore ha ancora una anzianità di disoccupazione di 12mesi ;

Durata agevolazione-3mesi3mesi+ 2mesi2mesi+13 mesi13 mesi(trasformazione entro i 12mesi del rapporto a termine con durata della agevolazione cumulando il termine + la trasformazione di 18mesi);

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Condizioni di spettanza dell'incentivo- Gli incentivi sono subordinati:a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176,

della legge n. 296/2006, inerente:- all'adempimento degli obblighi contributivi;- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di

lavoro;- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di - al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di

quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012;

c) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Page 106: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

articoli 1 e 40 del regolamento (Ce) n. 800/2008

1)L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.50% dei costi ammissibili.

I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.mesi successivi all'assunzione.

Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiatomolto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.successivi all'assunzione.

2) Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero dil'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero didipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedentialla media dei dodici mesi precedenti, dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedentialla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontariedimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causadell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

3)Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con lala continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con lalegislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

Page 107: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Coordinamento con altri incentivi –v

legge 407/90 articolo 8 c9- Il datore a) assume a tempo determinato per 3 mesitempo determinato per 3 mesi Il lavoratore a),

ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma il rapporto a tempo indeterminato.

- Spetta al datore aal datore a) l'incentivo LEGGE 92/12 per il rapporto a tempo determinato di tre mesidi tre mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato spetta al datore aspetta al datore a) l'incentivo previsto dalla legge n. 407/1990, poiché, se non fosse intervenuta la trasformazione, Tizio sarebbe tornato ad essere disoccupato con l'anzianità di 24 mesil'anzianità di 24 mesi.l'anzianità di 24 mesil'anzianità di 24 mesi.

- Durata agevolazione:�� 3MESI(LEGGE 92/12)+ 36 MESI (407/90);3MESI(LEGGE 92/12)+ 36 MESI (407/90);

CONDIZIONECONDIZIONE--PER LA FRUIZIONE DELLA AGEV. CONTRIBUTIVAPER LA FRUIZIONE DELLA AGEV. CONTRIBUTIVA--407/90 407/90 articolo 8c9;articolo 8c9;

1)AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IL DIPENDENTTE A) HA 24 MESI 1)AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IL DIPENDENTTE A) HA 24 MESI DIDI DISOCCUPAZIONE( il rapporto a tempo determinato precedente è di DISOCCUPAZIONE( il rapporto a tempo determinato precedente è di durata inferiore ai 6 mesi);durata inferiore ai 6 mesi);

2)NON è LA TRASFORMAZIONE IN RELAZIONE AD UN DIRITTO 2)NON è LA TRASFORMAZIONE IN RELAZIONE AD UN DIRITTO DIDIPRECEDENZA(vedi articolo 5 comma 4 PRECEDENZA(vedi articolo 5 comma 4 quaterquater. D.lgs. 368/2001. D.lgs. 368/2001--il il contratto a tempo determinato precedente è di durata pari o inferiore ai contratto a tempo determinato precedente è di durata pari o inferiore ai 6mesi ).6mesi ).

Page 108: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Coordinamento con altri incentivi –v

legge 407/90 articolo 8 c9�� Il datore a) Il datore a) assume a tempo determinato per 7 mesi il lavoratore a), tempo determinato per 7 mesi il lavoratore a),

ultracinquantenne disoccupato da 24 mesiultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato.

� Spetta al datore a) al datore a) l'incentivo LEGGE 92/12 per il rapporto a tempo determinato di sette mesidi sette mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge);

� per la trasformazione a tempo indeterminato non spetta l'incentivo previsto dalla legge n. 407/1990, perché :previsto dalla legge n. 407/1990, perché :

1) ai sensi dell'articolo 5, comma 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001 – il il lavoratore a) ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione a lavoratore a) ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato;tempo indeterminato;

2)2) il lavoratore a) ha perduto la anzianità di disoccupazione di 24mesi;il lavoratore a) ha perduto la anzianità di disoccupazione di 24mesi;

� per la trasformazione spetta l'incentivo previsto dall'art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012, -11mesi.

-7 termine+11mesi (trasformazione a tempo indeterminato)= 18mesi termine+11mesi (trasformazione a tempo indeterminato)= 18mesi

Page 109: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Adempimenti dei datori di lavoro

� Per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'Inps tramite Cassetto previdenziale.

� Il modulo di istanza on-line "922012 deve essere presentato � Il modulo di istanza on-line "922012 deve essere presentato prima dell'invio della denuncia contributivaprima dell'invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Page 110: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

SPECIFICHE UNI-EMENS

� I datori di lavoro ammessi all'incentivo saranno contraddistinti dal codice di autorizzazione "2Hdi autorizzazione "2H" che, a decorrere dall'1.1.2013, assume il nuovo significato di "datore di lavoro datore di lavoro ammesso all'incentivo di cui all'art. 4, commi 8ammesso all'incentivo di cui all'art. 4, commi 8--11, della 11, della legge n. 92/2012legge n. 92/2012".

� I datori di lavoro ammessi all'incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell'elemento individuale <Tipo<Tipo--Contribuzione> il codice "55Contribuzione> il codice "55" che assume il nuovo significato di "lavoratore assunto ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012".

Page 111: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

SPECIFICHE UNI-EMENS� Per i periodi di spettanza dell'agevolazione, compresi tra gennaio e luglio tra gennaio e luglio

20132013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolatacontribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolata, valorizzando all'interno dell'elemento <Denuncia individuale>, <Dati <Denuncia individuale>, <Dati retributivi>, <retributivi>, <AltreACreditoAltreACredito>, <>, <CausaleACreditoCausaleACredito> > il nuovo codice "L431" avente il significato di "Rec. contr. art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012" e nell'elemento <ImportoACredito> il relativo importo.

� Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uni- emens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013Uni- emens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013(16 novembre 2013).(16 novembre 2013).

� Uni- emens di ottobre in scadenza fine novembre;� I dati relativi al recupero esposti nell'Uni- emens saranno riportati, nel

DM2013 "Virtuale" ricostruito dalla procedura, con il corrispondente nuovo codice a credito "L431".

� Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento dell'agevolazione i datori, per il relativo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti, provvederanno ad inviare, per ogni ex lavoratore, un provvederanno ad inviare, per ogni ex lavoratore, un flusso flusso regolarizzativoregolarizzativo riferito all'ultimo mese di attività del lavoratore, riferito all'ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando il codice "L431".utilizzando il codice "L431".

Page 112: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

SPECIFICHE UNI-EMENS

Page 113: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contributo addizionale per i rapporti di lavoro a

termine� Per "contributo addizionale" si intende la quota di

contribuzione integrativa dovuta, dal 1° gennaio 2013, dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori assunti non a tempo indeterminato.

� l'aliquota per tale contributo è pari all'1,40%, è pari all'1,40%, la quale va ad aggiungersi dunque a quella dell'1,61% dovuta dalla generalità dei datori di lavoro.dei datori di lavoro.

� L'aliquota complessiva di finanziamento dell'Aspi nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato si attesta a: 3,01% 3,01% (1,61% + 1,40%).(1,61% + 1,40%).

113

Page 114: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contributo addizionale per i rapporti di lavoro a

termine

� il contributo addizionale riguarda tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1indeterminato in essere al 1°°

gennaio 2013 gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far instaurati a far

tempo dalla medesima datatempo dalla medesima data

114

Page 115: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esclusioni

Sono escluse dal pagamento del contributo aggiuntivo in commento:

�le assunzioni effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti;

�le assunzioni effettuate per lo svolgimento di attività stagionali definite dal Dpr. n. 1525/1963Dpr. n. 1525/1963;

� per i periodi contributivi maturati dal 1dal 1°° gennaio gennaio 2013 al 31 dicembre 20152013 al 31 dicembre 2015, le assunzioni effettuate perlo svolgimento di attività definite dagli avvisi comuni edai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 stipulati entro il 31 dicembre 2011 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e deidatori di lavoro comparativamente più rappresentative (vedi CCNL turismo Confturismo Conf--commerciocommercio);

115

Page 116: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esclusioni

� le assunzioni di lavoratori apprendisti, in quanto il contratto è classificato a tempo indeterminato;

� le assunzioni a tempo determinato effettuate nella tempo determinato effettuate nella pubblica amministrazionepubblica amministrazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, Dlgs n. 165/2001.dell'articolo 1, Dlgs n. 165/2001.

116

Page 117: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Uniemens

117

Page 118: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Recupero del contributo aggiuntivo di 1,4%.

� La maggiorazione dell’1,4% è recuperata, nel limite delle delle ultime sei (6) mensilità ultime sei (6) mensilità e decorso il periodo di prova:decorso il periodo di prova:

1) dai datori di lavoro in genere, qualora al termine il contratto venga trasformato a tempo indeterminatovenga trasformato a tempo indeterminato;

2) dai datori di lavoro che assumono il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei (6) di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei (6) mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

118

Page 119: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Recupero del contributo aggiuntivo di 1,4%.

�� In questo caso la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.di lavoro a termine.

� La restituzione piena (sei mensilità) potrà avvenire solo in solo in caso di trasformazionecaso di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato nonché tempo determinato a tempo indeterminato nonché nell'ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a terminequello di scadenza del contratto a termine

119

Page 120: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempio 1-trasformazione

� lavoratore assunto a tempo determinato per 9 mesiper 9 mesi(1gennaiogennaio-- 30 settembre 201330 settembre 2013) per il quale è previsto il versamento del contributo aggiuntivo dell'1,40%.

� Ipotizzando che l'imponibile previdenziale mensile sia risultato sempre pari a euro 2.000,00 (non è prevista la quattordicesima mensilità), il contributo aggiuntivo versato negli ultimi 6 mesi risulta pari a:ultimi 6 mesi risulta pari a:

� euro 2.000,00 x 6 = euro 12.000,00;� euro 12.000,00 x 1,40% = euro 168,00;

� Nel caso in cui il rapporto venga trasformato da tempo venga trasformato da tempo determinato a tempo indeterminatodeterminato a tempo indeterminato entro la

scadenza(30/09/2013), il datore di lavoro può recuperare l'intero importo di euro 168,00.168,00.

120

Page 121: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempio 2-cessa termine/ riassunzione a tempo indeterminato

� Nel caso invece in cui il lavoratore venga riassunto a tempo indeterminato il 1indeterminato il 1°° novembre 2013 novembre 2013 il datore di lavoro potrà recuperare solo il seguente importo:

(euro 168,00 : 6) x 5( 6 mensilitàeuro 168,00 : 6) x 5( 6 mensilità--mese di ottobre =5 mese di ottobre =5 mensilità) = euro 140,00mensilità) = euro 140,00;

121

Page 122: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Recupero in Uniemens

� Al fine di effettuare tale recupero, l'Inps, ha istituito il nuovo il nuovo codice causale "L810codice causale "L810" avente il significato di "Recupero contributo addizionale art. 2, c. 30 L. 92/2012" da inserire nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> della denuncia individuale.

�� Il Il predetto recupero può essere effettuato a decorrere dal predetto recupero può essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione( mese successivo a quello in cui si verifica la condizione(

�� Il Il predetto recupero può essere effettuato a decorrere dal predetto recupero può essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione( mese successivo a quello in cui si verifica la condizione( TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO /ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO)/ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO)

122

Page 123: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contributo di licenziamento Aspi

� IL contributo deve essere versato all'Inps nei casi di:

1) interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

2)per le causali che, indipendentemente dal requisito causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi;contributivo, darebbero diritto all'Aspi;

3) a decorrere dal'1.1.2013.

123

Page 124: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contributo di licenziamento Aspi

MISURA del contributo sul licenziamento:

al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni 12 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

124

Page 125: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Contributo di licenziamento Aspi

Nell’anzianità aziendale, che determina quante quote di ticket sono da pagare, si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato compresi quelli a tempo determinato se il compresi quelli a tempo determinato se il

rapporto è stato trasformato senza soluzione di rapporto è stato trasformato senza soluzione di rapporto è stato trasformato senza soluzione di rapporto è stato trasformato senza soluzione di

continuità o se comunque si è dato luogo alla continuità o se comunque si è dato luogo alla

restituzione del contributo dell’1,40%.restituzione del contributo dell’1,40%.

125

Page 126: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempio 1- trasformazione termine

� Datore a) /Lavoratore a) stipulano un contratto a termine dall'1.3.2011 al 31.8.2011 dall'1.3.2011 al 31.8.2011 (mesimesi-- 6)6);

� il 31/08/2011 il contratto a termine è trasformato a tempo indeterminato ;

� Il contratto a tempo indeterminato prosegue fino al 31/01/201331/01/2013,data in cui il dipendente a) viene licenziato per g.causa (mesi 17mesi 17 di tempo indeterminato)

� Anzianità aziendale complessiva 23 mesi( 6+17=23);� Anzianità aziendale complessiva 23 mesi( 6+17=23);

� Contributo di licenziamento 78,58% del massimale Aspi ( 41%x2=82%) = (82 % / 24) x 23=78,58 sul massimale cigs)

� Mass. 1.180,00 x 78,58%= C. Aspi 927

126

Page 127: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Esempio 2-( riassunzione tempo indeterminato)

� Lavoratore assunto a termine dall’1/2/2013 al dall’1/2/2013 al

31/7/201331/7/2013 (mesi 6)-termine che ha pagato l’1,4%;

� riassunzione a tempo indeterminato dall’1/12/20131/12/2013 (il datore di lavoro ha recuperato due mesi di contribuzione aggiuntiva 1,4%).

� Tempo indeterminato dal 1/12/2013 al 31/5/2014dal 1/12/2013 al 31/5/2014 data in cui avviene il licenziamento per giusta causa.

� Anzianità aziendale complessiva 12 mesi:-6 mesi del tempo determinato (perché si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale)+ 6 mesi del tempo

indeterminato = 12mesi;

� Contributo di licenziamento 41% del massimale ASpI1.180,00 (si assume il mass. per l’anno 2013) x 41% =483,80

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Page 128: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Malattia�Ai lavoratori a termine l'indennità di malattia viene corrisposta per un periodo non superiore a quello di

attività lavorativa prestata nei 12 mesi immediatamente

precedenti l'inizio dell'evento morboso (limite massimo 180 giorni).

L’indennità di malattia Inps deve essere versata da:

• lo stesso datore di lavoro per un numero di giornate

effettivamente prestate dal lavoratore alle proprie

dipendenze(pagamento a conguaglio);

• l'Inps per le giornate eccedenti segnalate a cura del

datore di lavoro(pagamento diretto).

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esempioIl dipendente a)-operaio, è titolare di un contratto a tempo

determinato presso il datore b).

Lo stesso cade in malattia presso il datore b)

Giorni di indennizzo di malattia c/inps 40 giorni

Nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia il dipendente a) Nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia il dipendente a)

aveva lavorato:aveva lavorato:

1) Per 20 giorni presso il datore a)( ex datore di lavoro)1) Per 20 giorni presso il datore a)( ex datore di lavoro)

2) 30 giorni presso il datore b)( attuale datore di lavoro).

�� Il datore b) indennizza per conto dell’ inps Il datore b) indennizza per conto dell’ inps --30g30g( pagamento a conguaglio)- nel limite dei giorni che il dipendente ha lavorato presso di sé nei 12 mesi precedenti

� L inps indennizza direttamente 10 giorni ( entro i 20 giorni lavorati dal dip. presso l’ex datore a) nei 12 mesi precedenti l’ evento .

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Malattia

�L'INPS è comunque tenuto all'erogazione dell'indennità (per un massimo di 30 giorni) nelle situazioni in cui il lavoratore non possa far valere nei 12 mesi precedenti periodi lavorativi superiori a 30 giorni nell'anno solare.

� Trascorso il termine di durata del contratto cessa � Trascorso il termine di durata del contratto cessa anche l'erogazione dell'indennità di malattia. Da questa regola sono esclusi i lavoratori dello spettacolo.

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Page 131: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Detrazioni da lavoro dipendente

Detrazione minima :redditi sotto gli 8000 euro

In caso di reddito di lavoro dipendente inferiore a

8.000 euro;

Detrazione minima di 1380Detrazione minima di 1380

1) Da ragguagliareDa ragguagliare;

2) Da non ragguagliareDa non ragguagliare se il sostituito dichiara di non possedere altri redditi.

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ESEMPIOContratto a termine stipulato il 1 novembre del 2013, con reddito di lavoro

dipendente Presunto minore di 8000 euro.

Si considera il periodo di paga di novembre 2013.di novembre 2013.

1) se il sostituito nulla dichiara al sostituto, si applica la detrazione +

conveniente tra a) e b).

A)1380/ 365 * 30= 113,42( detrazione minima ragguagliata)

B)1840/365 x 30 g = 151,23B)1840/365 x 30 g = 151,23

2) se il sostituito dichiara di non possedere altri redditi se non quelli erogati

dal sostituto, il sostituto applica la detrazione + conveniente tra a) e b) :

A)1380/ 61 g * 30= 678,68 ( detrazione minima non ragguagliata) ;A)1380/ 61 g * 30= 678,68 ( detrazione minima non ragguagliata) ;

B)1840 / 365 x 30 g = 151,23 ;

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Page 133: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Detrazioni per familiari a carico

� Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro dura per un periodo inferiore all’anno, il sostituto d’imposta deve riconoscere le detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai mesi di effettiva durata dello stesso, salvo che il dipendente non salvo che il dipendente non

richieda espressamente di poterne fruire per un periodo richieda espressamente di poterne fruire per un periodo

maggioremaggiore (Risoluzione 30 gennaio 2009, n. 29/E).

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Page 134: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Ferie.

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimanenon inferiore a 4 settimane.

Tale periodo va goduto per almeno due settimanedue settimane, consecutive consecutive

in caso di richiesta del lavoratorein caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi restanti due settimane, entro i 18 mesi

successivi al termine dell'anno di maturazione. successivi al termine dell'anno di maturazione.

Il periodo di 4 settimane non è monetizzabilenon è monetizzabile.

Il periodo minimo di quattro settimane non può essere monetizzato, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro

nel corso dell'annonel corso dell'anno.

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Page 135: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Ferie

Per i contratti a tempo determinato, di durata inferiore inferiore

all'anno, è quindi sempre ammissibile la monetizzazione all'anno, è quindi sempre ammissibile la monetizzazione

delle feriedelle ferie (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003)

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Page 136: CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

Versamento al fondo tesoreria

In caso di azienda con un numero di dipendenti in forza superiore a 49 non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps i lavoratori con durata del contratto a tempo determinato minore di 3 mesi.determinato minore di 3 mesi.

In caso di trasformazione trasformazione del rapporto da tempo determinato inferiore ai 3 mesi a tempo indeterminato, o in caso di prorogain caso di proroga, il Tfr che matura dalla data di assunzione deve essere versato al che matura dalla data di assunzione deve essere versato al il Tfr che matura dalla data di assunzione deve essere versato al che matura dalla data di assunzione deve essere versato al

Fondo di TesoreriaFondo di Tesoreria

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