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MODULO 2GESTIONALE – gestione ed

organizzazione della sicurezza

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IL DATORE DI LAVORO:

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed è colui che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 comma 1, lettera b).

OBBLIGHI (art. 18):

a) Nominare il medico competente, il responsabile e gli addetti al servizio prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza;

b) Nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

c) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il Medico Competente;

d) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

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e) Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;

OBBLIGHI (art. 18):

IL DATORE DI LAVORO:

e) Richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;

f) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

g) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti ad un rischio grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

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h) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;i) Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui

persiste un pericolo grave e immediato;j) Elaborare, in collaborazione con RSPP e Medico Competenze, il Documento di Valutazione dei

Rischi (DVR) e farne prendere visione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);k) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamentela perdurante assenza di rischio;

l) Comunicare all’INAIL i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro;m) Adottare le misure necessari ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di

lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;n) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che

hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzionetecnica della prevenzione e protezione;

o) Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti allamansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio d’idoneità.

IL DATORE DI LAVORO:

OBBLIGHI (art. 18):

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Il datore di lavoro non può delegare (art. 17) alcuni dei principali compiti a luiassegnati come:

• la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativodocumento (DVR);

• la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

SANZIONI

Il datore di lavoro, che non rispettano i suddettiobblighi di legge, possono essere puniti conarresto fino a 1 anno e 6 mesi o con ammendafino a 15000 €.

IL DATORE DI LAVORO:

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In caso di infortunio sul lavoro il DL viene punito con sanzioni penali per mancata o insufficientepredisposizione delle misure di sicurezza.

Le sanzioni possono riguardare, per esempio, la mancata informazione o formazione dei lavoratori:• sui rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell’attività lavorativa,• sull’uso dei DPI e/o• sulla corretta esecuzione della prestazione lavorativa.

In caso di infortunio il DL risponde per la mancata vigilanza:• sull’uso corretto delle misure di prevenzione collettive e/o individuali,• sulla conoscenza del lavoratore in materia tecnica anche solo al fine di evitare conseguenze

pericolose di manovre disattente o imprudenti.

Il DL è esonerato da tali responsabilità solo laddove adotti un sistema di vigilanza adeguatoe l’illecito derivi da un comportamento rimproverabile al preposto, al lavoratore o al medicocompetente (art. 18, c.3–bis).

IL DATORE DI LAVORO:

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La valutazione dei rischi

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La valutazione dei rischi

D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 1:

La valutazione dei rischi (DVR) deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e lasalute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischiparticolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, riguardanti lelavoratrici in stato di gravidanza, connessi alle differenze di genere, all’età e allaprovenienza da altri Paesi;

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D.Lgs. 81/08, art. 17, comma 1, lettera a:

La valutazione del rischio è l’elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale e quindi obbligo indelegabile del datore di lavoro cui compete non solo la responsabilità per l’effettuazione del processo di valutazione ma anche "l’elaborazione del documento" di valutazione dei rischi (DVR) la valutazione dei rischi (DVR) deve riguardare

La valutazione dei rischi

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Contenuti minimi:

• data certa del documento – (abrogata)• obbligo di individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;• indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;• individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione addestramento.

La valutazione dei rischi

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Rischi Interferenti:

• elaborare il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze) e consegnarne tempestivamente copia al RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione; tale documento deve indicare le misure adottate per eliminare le interferenze in caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda e deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera

La valutazione dei rischi

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Rischi Interferenti:

Esempi di contratti di appalto o contratti d’opera in cui può essere necessario un documento unico

– Manutenzione caldaie

– Imprese di pulizia industriale

– Manutenzione straordinaria macchine o apparecchiature in sede del committente

La valutazione dei rischi

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Le figure coinvolte:

La normativa individua determinate figure con compiti attivi per attuare il sistema di sicurezza nei luoghi di lavoroCiascuna di tali figure ha dei compiti precisi e delle responsabilità;

tali figure sono:• Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)• Medico competente• Progettisti, impiantisti, installatori• Lavoratori

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La valutazione dei rischi

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Come definire la sicurezza

Quando ci troviamo in difficoltà, la risposta ad una semplice domanda ci puòvalidamente indirizzare versa la strada giusta

Chi devo proteggere?e

da quale evento?

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Concetti importanti: pericolo e rischio

La valutazione richiesta riguarda i rischi, non i pericoli.

Il pericolo è una circostanza o una situazione in grado di provocare potenzialmente un grave danno

È qualcosa di “insito” nello strumento utilizzato, nell’agente chimico, nell’ambiente

Il rischio è legato ad una eventualità, una probabilità che quel pericolo da potenziale si traduca in un danno reale

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La valutazione di un rischio è sempre una ponderazione tra la gravità di un evento (danno, infortunio) e la probabilità che esso si verifichi.

Si parte sempre dall’individuazione dei pericoli, anche se potenziali.

Ma poi si valuta quanto probabile sia che i pericoli si realizzino.

In relazione ad una serie di fattori, per esempio legati a:

• Comportamenti normalmente attuati in presenza del pericolo

• Formazione del lavoratore

• Ecc.

Concetti importanti: pericolo e rischio

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Quali rischi valutare e da dove iniziare

Il D.Lgs. 81/2008 menziona “tutti i rischi” Ambientali (salute):– Spazi, illuminazione, microclima, pavimenti, ecc.

Infortunistici (sicurezza)Legati agli strumenti ed attrezzature di lavoro o alle mansioni

Trasversali (salute e sicurezza)Legati all’organizzazione del lavoro ed alle interferenze con gli aspetti sopra elencati

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Come fare la valutazione

Per quanto riguarda i rischi ambientali, infortunistici e trasversali il D.Lgs 81/2008 non fornisce indicazioni dettagliate

– La valutazione è lasciata alla responsabile capacità del datore di lavoro

Invece la valutazione di molti altri rischi è specificamente dettagliata dal D.Lgs. 81/2008 stesso, per es.:

– Rischio incendio ed ATEX

– Rumore

– Vibrazioni

– Chimico, cancerogeno e mutageno

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Valutazione dei rischi “generici” ed infortunistici

Il rischio R è dato dalla formula

R = P x G

Dove

P = è il livello della probabilità

G = è il livello della gravità

P

G

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Scopo: eliminare o ridurre il rischio

Occorre sempre ricordare lo scopo del DVR: ridurre i rischi

Per farlo potrebbe essere necessario intervenire con misure semplici, per esempio:

– Fornendo opportuni DPI

– Formando ed addestrando il lavoratore

Oppure programmare investimenti onerosi e non di immediata attuazione, per esempio:

– Rifacimento impianti

– Sostituzione di macchinari complessi

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Darsi delle priorità di intervento

Nella c.d. “programmazione lavori” (programma delle misure da adottare per ridurre i rischi) occorre:

– Capire quali misure siano necessarie

– Capire quali devono essere adottate subito

– Capire quali possono essere dilazionate

In attesa di esse occorrerà predisporre rimedi temporanei

Occorre individuare delle precedenze

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Stabilire un indice di riferimento: G

Supponiamo di stabilire 4 livelli per indicare la gravità “G”(o Magnitudo “M”) di un pericolo

1 lieve: danno rapidamente reversibile non c’è inabilità al lavoro

2 medio: danno reversibile non superiore a 15 giorni

3 grave: inabilità al lavoro superiore a 15 giorni

4 gravissima: danno letale o inabilità permanente

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Stabilire un indice di riferimento: P

Stabiliamo anche 4 livelli per la probabilità “P”:

1 improbabile: non si conoscono eventi già verificati;

2 poco probabile: sono noti casi rarissimi; è necessaria una serie sfortunata di eventi

3 probabile: il danno si può verificare, anche se in modo non diretto o automatico

4 molto probabile: esiste una correlazione tra l’azione od omissione e l’evento

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Stabilire un indice del rischio

Dopo aver individuato i livelli degli indici di P e di G (o M) indichiamo dei livelli di rischio per stabilire poi le priorità degli interventi:

Moderato: R<di 5 situazione buona non sono necessari interventi

Medio: 5<R<9Controllo della situazione con accorgimenti comuni o DPI

Elevato: 9<R<13Occorrono misure urgenti di adeguamento ed è necessario nel frattempo provvedere con altri rimedi

Alto: R>=13la situazione non è sostenibile: interventi immediati anche strutturali

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Esempio di valutazione priorità

Premessa:

il presente esempio è semplificato: tiene conto di due soli strumenti di lavoro e solamente di alcuni pericoli e rischi ad essi legati. Serve solo per far comprendere schematicamente il procedimento utilizzato

Prendiamo un ponte elevatore (indicato con linea blu) ed una moletta (indicata con linea rossa)

Valutiamo il rischio infortunistico legato alla caduta di un’autovettura dal ponte e la proiezione di una scheggia in un occhio legato all’uso della moletta

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Ponte elevatore: caduta autoveicolo

➢ Gravità (o Magnitudo) legata alla possibile caduta di un’automobile dal ponte elevatore

G = 4Gravissimo: lesione letale

➢ Probabilità che ciò accada

P = 1

Improbabile: L’avverarsi del fatto sarebbe dovuto ad un insieme di concause ciascuna poco probabile

R = GxP R = 4x1= 4Probabilità

Gravità

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Mola: scheggia in un occhio

➢ Gravità (o Magnitudo) legata alla possibile proiezione di scheggia nell’occhio

G = 2Media: lesione con inabilità fino a 15 giorni

➢ Probabilità che ciò accadaP = 3 Probabile: Il danno si può verificare anche se non in modo automatico e diretto

R = GxP R = 3x2=6Probabilità

Gravità

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Riflessioni sull’esempio fatto

Da questo esempio si ricava che la moletta presenta rischi maggiori rispetto al ponte elevatore.Dovendo programmare un intervento si darà la precedenza a questa.

Le possibili prime soluzioni per ridurre il rischio sono, per esempio:Disporre di un riparo che avvolga il discoDotare il lavoratore di occhialiFormazione ecc.

Ripetere la valutazione per valutare il rischio residuo e, quindi ricercare, se possibile, ulteriori miglioramenti.

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Modalità di valutazionesecondo l’art. 29 D.Lgs.81/2008

La valutazione (ed il DVR) deve essere aggiornata periodicamente in seguito a:

– Modifiche sostanziali del processo produttivo od organizzativo

– Infortuni significativi

– Al grado di evoluzione tecnica della prevenzione e protezione

– Quando dalla sorveglianza sanitaria se ne ravvisi la necessità

Con la rielaborazione occorre aggiornare anche le misure di prevenzione

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Elementi comuni alle valutazioni dei rischi fisici

Sono rischi di natura fisica quelli legati a:

• Rumore, ultrasuoni ed infrasuoni

• Vibrazioni meccaniche

• Campi elettromagnetici

• Radiazioni ottiche

• Microclima

• Atmosfere iperbariche

Ciascuno di essi è disciplinato da un apposito capo della legge

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Valutazioni rischi fisici specifici

È fatta da personale del Servizio Prevenzione e Protezione con conoscenze specifiche in materia.

È effettuata almeno ogni 4 anni.

Salvo aggiornamenti prima del termine dovuti a mutamenti che potrebbero rendere obsoleta la valutazione

I dati ottenuti dalle valutazioni e le eventuali misurazioni fanno parte integrante del documento

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Per tutti questi rischi sono previsti:

• Valori limite di esposizione

Corrispondenti a quei valori massimi che non devono mai essere superati

Sono di norma consentite deroghe condizionate

Per es. all’intensificazione della sorveglianza sanitaria

• Valori di azione

• Al raggiungimento dei quali il datore di lavoro si “attiva” per prendere opportune precauzioni, per esempio:– Sorveglianza sanitaria– Informazione e formazione– …

Valutazioni rischi fisici specifici

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Infortui…

Sebbene la maggiore responsabilità in tema di SICUREZZA grava sempre sul DL, questi in caso di

infortunio sul lavoro è esente da colpa laddove:

1. Ha rispettato le norme stabilite dal legislatore per prevenire quel determinato incidente

(adozione di tutte le misure richieste, formazione ed informazione dei lavoratori e sorveglianza);

2. L’infortunio è imputabile ad un comportamento doloso del lavoratore, ad un rischio elettivo, ad

una condotta abnorme, ovvero atipica, eccezionale, inopinabile, esorbitante dal lavoro;

3. Il lavoratore abbia volontariamente disatteso le disposizioni antinfortunistiche.

… perché ogni anno, in Italia si verificano ancora migliaia di incidenti mortali, infortuni sul lavoro e nuove malattie professionali con costi sociali elevatissimi …

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Relazione annuale Inail:

Nel 2015 infortuni sul lavoro in calo del 6,6%. Sono poco meno di 637mila le denunce di INFORTUNI

accaduti nel 2015 registrate dall’Inail, in diminuzione del 4% rispetto al 2014 e del 22,1% rispetto al

2011. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati poco più di 416mila (-6,6% rispetto al 2014), di

cui il 18,2% avvenuto “fuori dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”.

Si conferma l’andamento crescente nella serie storica del numero delle MALATTIE PROFESSIONALI.

Le denunce di malattia sono state circa 59mila (circa mille e 500 in più rispetto al 2014), con un

aumento di circa il 24% rispetto al 2011.

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L’INFORTUNIO e la MALATTIA PROFESSIONALE

L’INCIDENTE è un evento correlato al lavoro durante il quale si è verificato, o avrebbe potutoverificarsi, una malattia, una lesione (indipendentemente dalla gravità) o un incidente mortale.

Il MANCATO INCIDENTE o NEAR MISS è un incidente senza lesioni, malattie o incidenti mortali.

L’INFORTUNIO è un evento lesivo dell’integrità psico-fisica del lavoratore e deve avere duecaratteristiche:

▪ Deve accadere in OCCASIONE DI LAVORO;▪ CAUSA VIOLENTA ossia deve essere concentrata nel tempo e nello spazio.

La MALATTIA PROFESSIONALE è una menomazione dell’integrità psico-fisica del lavoratore e haanch’essa due caratteristiche:

▪ Deriva da un’ESPOSIZIONE LAVORATIVA;▪ Manca la violenza, ossia l’ESPOSIZIONE È PROTRATTA NEL TEMPO.

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CRITERIO PROGNOSTICO

Le entità del danno possono essere:

▪ LIEVISSIMA con prognosi < di 20 giorni;

▪ LIEVE con prognosi compresa tra i 20 e i 40 giorni;

▪ GRAVE con prognosi > 40 giorni o indebolimento permanente di un senso o

organo;

▪ GRAVISSIMA: perdita di un senso o organo ovvero malattia certamente o

probabilmente insanabile;

▪ MORTALE

L’INFORTUNIO può rientrare in tutte e 5 le classiLa MALATTIA PROFESSIONALE è solo GRAVE, GRAVISSIMA e MORTALE

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CRITERIO del MOVENTE PSICOLOGICO

I reati o le lesioni in genere si suddividono in:

1. DOLOSE;

2. PRETERINTENZIONALI (oltre l’intenzione);

3. COLPOSE (non volute)

▪ IMPERIZIA (non saper fare)

▪ INOSSERVANZA di leggi o norme

▪ IMPRUDENZA (fare oltre la conoscenza)

▪ NEGLIGENZA (non fare il proprio dovere)

PROCEDIBILITÀ AL REATO può essere o per QUERELA DI PARTE O D’UFFICIO:

• Le lesioni DOLOSE sono procedibili A QUERELA DI PARTE per le lesioni

LIEVI o LIEVISSIME e D’UFFICIO per le lesioni GRAVI, GRAVISSIME E

MORTALI;

• Le lesioni COLPOSE sono sempre a querela di parte.

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NESSO DI CAUSA

Affinché un infortunio o una malattia professionale siano legalmente riconosciuti èfondamentale che fra l’attività lavorativa prestata dall’infortunato e l’incidente vi sia unrapporto, anche indiretto, di causa-effetto, ovvero “causato dal lavoro” o “accaduto sul luogo dilavoro durante l’orario di lavoro”.

Tali situazioni sono riconosciute quando il lavoratore è stato esposto a:

• RISCHIO SPECIFICO (al quale è sottoposto solo il singolo lavoratore in questione)

• RISCHIO AMBIENTALE (riconducibile all’ambiente di lavoro e, comunque, oggettivamentedimostrabile)

• RISCHIO GENERICO AGGRAVATO (rischio al quale sono sottoposti tutti ma aggravatodall’attività lavorativa)

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Ogni infortunio o malattia professionale ha un costo per l’AZIENDA, che poi ricadesul LAVORATORE e/o sulla SOCIETÀ

Costi indiretti

• Carico amministrativo

• Conflittualità

• Minor rendimento complessivo e tempi morti (es. ispezioni)

• Spese e tempo dedicato per aspetti legali e risarcimenti

• Perdita di immagine, etc.

Costi diretti

• Pagamento della retribuzione dei giorni di malattia

• Integrazione dell’indennità per assicurazione sociale

• Aumento del premio INAIL

• Risanamento e messa a norma di macchine, impianti, strutture, etc.

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ORIGINE DI UN INFORTUNIO: L’ERRORE

danno istantaneo provocato da una causa violenta in occasione di lavoro (taglio, ferita, contusione...)

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L’errore dipende dal modo in cui viene percepita una situazione. È possibile schematizzaredue livelli di percezione:

Quando una mansione non è nota, si tende a ricondurla ad una nota.Ciò comporta l’applicazione di modalità inadeguate alla nuova situazione.Causa dell’errore è l’insufficiente informazione, formazione, esperienza.Livello A

La mansione è nota o addirittura ripetitiva. Cala il livello di attenzioneSiamo sicuri che l’azione possa essere ripetuta abbassando, via via, il livello diprevenzione.

L’errore dipende anche dal carattere dell’individuo e dalla sua influenzabilità rispetto amodelli esistenti.es. Una persona poco sicura di sé tenderà ad imitare i comportamenti prevalentemente presentinell’ambiente circostante, anche se sbagliati.

Livello B

ORIGINE DI UN INFORTUNIO: L’ERRORE

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L’INFORTUNIO in itinere

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

Cos’è l’infortunio in itinere

Si tratta dell’infortunio capitato al lavoratore risarcito dall’Inail perché avvenutodurante il tragitto casa-lavoro (o viceversa) :

• durante il “normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di abitazione alluogo di lavoro;OPPURE

• durante il “normale percorso” che collega due luoghi di lavoro, se illavoratore ha più rapporti di lavoro;OPPURE

• durante il “normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di lavoro aquello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente unservizio di mensa aziendale.

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L’INFORTUNIO in itinere

Qual è il normale percorso che il lavoratore deve scegliere per essere risarcito?

Il “normale percorso” casa-lavoro (e viceversa) è considerato quello “più breve e diretto”. Per cuigli incidenti verificatisi nel corso di deviazioni o in differenti tragitti non vengono risarciti.

Eccezionalmente è possibile scegliere il percorso più lungo, ma solo se giustificato da particolari condizioni di viabilità (si pensi al traffico, ai lavori in corso in una strada, ecc.).

Quando è consentita la deviazione dal normale percorso?

Non è dovuto alcun risarcimento se l’interruzione o la deviazione è del tutto indipendente dallavoro o, comunque non necessaria.

L’infortunio è tutelato in caso di interruzioni o deviazioni effettuate:• in attuazione di un ordine impartito dal datore di lavoro;• per “necessità” ossia dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili

o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti utilizzo del mezzo di trasporto privato,purché necessitato;

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L’INFORTUNIO in itinere

Il lavoratore può utilizzare la propria automobile?

Il risarcimento scatta anche se il lavoratore ha utilizzato la propria auto privata a condizione chetale scelta sia necessitata:• si pensi al caso in cui la zona ove vi è il posto di lavoro non è servita da mezzi pubblici• il tempo sarebbe eccessivo (< 1h)• Il costo troppo oneroso• la distanza tra abitazione e luogo di lavoro è notevole (superiore al km).

Secondo alcune pronunce della Cassazione, è consentito utilizzare il mezzo privato quando:• mancano mezzi pubblici;• esistono mezzi pubblici ma non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro,

oppure sono eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vitafamiliare del lavoratore.

Ovviamente il conducente dovrà rispettare il codice della strada: diversamente, non potrà essererisarcito.

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L’INFORTUNIO in itinere

L’infortunio deve accadere sul tragitto che costituisce l’itinerario normale per:

• recarsi dal luogo di abitazione al luogo di lavoro• deve essere ricollegabile con l’orario lavorativo.

Ai fini dell’individuazione del Luogo di abitazione si considera:

• Il luogo “normale” abitazione.• L’ abitazione temporanea purché avente carattere di stabilità.• Il pernottamento in località diversa da quella abituale per cause connesse all’attività lavorativa,

o a cause di forza maggiore.

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DOCUMENTI A CORREDO DEL DVR

• DOCUMENTAZIONE SANITARIA (programma di sorveglianza sanitaria, relazioni del

medico competente, misurazioni strumentali dei rischi, verbali di sopralluogo del

medico competente ed RSPP)

• PIANO DI EMERGENZA/DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE INCENDI

• VERBALI DI RIUNIONE PERIODICA

• DOCUMENTAZIONE SULL’ATTIVITÀ FORMATIVA ED INFORMATIVA DI TUTTE LE

FIGURE AZIENDALI

• Valutazione della messa a terra

• Certificato dell’impianto elettrico

• CPI

• Gestione rifiuti

• ……

• …..

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SQUADRA DI EMERGENZA e la GESTIONE DELLE EMERGENZE

I parametri che concorrono alla definizione del numero sufficiente di addetti da individuare e daformare sono numerosi.

E’ necessario tenere in considerazione:• la classificazione del rischio incendio (alto, medio, basso) dell’attività;• il numero di occupanti nell’edificio (lavoratori e terze persone, es. clienti);• la distribuzione planimetrica dell’edificio;• il numero di piani, reparti dell’attività (es. ufficio, laboratorio, magazzino, etc.);• il numero di uscite di emergenza;• la presenza di portatori di handicap (motori, visivi, uditivi, ecc.).

Considerate le variabili è necessario tenere conto di un principio fondamentale: gli addetti incaricatidevono “partire” da un numero minimo di 2 persone, sia per l’Antincendio, che per il Primo Soccorso.

Il motivo è semplice: in caso di ferie, malattia, assenza di un addetto all’emergenza, essendo stateincaricate n. 2 persone, l’edificio/attività non rimane priva di personale formato.

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, vi è quello di designare preventivamente i lavoratoriincaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione emergenza e di primosoccorso(art. 18, c.1, lett. b D.Lgs. 81/08).

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ADDETTI ANTINCENDIO

Nel Documento di Valutazione dei Rischi deve essere classificato il rischio di incendio specifico per ogniluogo di lavoro:

Le classi di rischio di incendio sono definite dal DM 10 marzo 1998:

▪ RISCHIO INCENDIO ELEVATO;▪ RISCHIO INCENDIO MEDIO;▪ RISCHIO INCENDIO BASSO.

• Il datore di lavoro designa i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio edevacuazione, se necessari in base alla classe di rischio;

• La formazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio è dimensionata per durata e contenuti inbase alla classe di rischio;

• I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.

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In Azienda è presente e esposto un PIANO DI EMERGENZA.

Al suo interno sono indicati i numeri di telefono utili, i nomi degli incaricati alle emergenze, specificiper ogni contesto di rischio, e sono descritte le procedure di primo soccorso e di assistenza medicadi emergenza per gli infortunati, le tecniche di assistenza, le modalità per richiedere il soccorso eper contattare i servizi esterni.

Ogni anno l’Azienda dovrà effettuare una PROVA DI EVACUAZIONE al fine di verificare i corretticomportamenti ed il funzionamento delle procedure.

ADDETTI ANTINCENDIO

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ADDETTI ANTINCENDIO

PREVENIRE: sono da evitare tutti i comportamenti che favoriscano i principi d’incendio qualiad es. depositare materiali infiammabili in locali tecnici, utilizzare apparecchi elettrici nonforniti dall’Azienda (stufette, scaldavivande, ecc) fumare negli ambienti di lavoro ed inparticolare nei locali tecnologici e negli archivi, depositare carta in quantità ingenti al di fuoridegli spazi dedicati (scaffali, archivi, ecc..)

INCENDIO: per prevenirlo, innanzitutto, e per non ostacolare l’esodo di colleghi e clienti nel caso si dovesse verificare un evento di questo tipo, ecco alcune indicazioni.

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IN CASO DI INCENDIO

Tutti possono riuscire a spegnere un PRINCIPIO di INCENDIO.

Per farlo senza correre dei rischi, occorre:

• Individuare e memorizzare dove sono collocati gli estintori più vicini;• Non usare acqua per spegnere fiamma scaturite da impianti o attrezzature elettriche.

Nel caso non sia possibile soffocare subito l’incendio, bisogna abbandonare i locali.In caso di emergenza, gli addetti possono interrompere l’alimentazione elettrica. Quindi nessunodeve utilizzare ascensori, montacarichi, porte automatiche prive di meccanismo di sblocco manuale.Se qualcuno viene sorpreso dall’interruzione dell’energia elettrica mentre si trova in un luogo chiuso(servizi igienici, locali sotterranei, ecc) deve uscire subito e dirigersi verso le vie di fuga, seguendo isegnali di emergenza.

ADDETTI ANTINCENDIO

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I compiti e le principali funzioni di questa figura, in relazione all’entità dell’evento, sono:

• portarsi immediatamente sul luogo in cui è stata segnalata l’emergenza;• verificare l’effettiva presenza di una situazione di emergenza;• in caso di incendio facilmente controllabile, intervenire in quanto addestrato all’uso degli

estintori;• nel caso in cui non sia sicuro di poter controllare l’incendio o comunque di poter intervenire sul

pericolo, evitare di perdere tempo in vani tentativi ma dare inizio alle procedure dievacuazione, provvedendo immediatamente a:

‒ divulgare l’allarme con dispositivo acustico (se presente) o tramite voce ed avvisare isoccorsi;

‒ isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l’incendio o altra anomalia,chiudendo le porte di accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste personeall’interno;

‒ verificare per ciascun piano l’avvenuta evacuazione, controllando ciascun locale,compresi i bagni, e chiudendo la relativa porta di accesso dopo avere verificato chenessuno sia ancora rimasto all’interno.

ADDETTI ANTINCENDIO

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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Gli obblighi per l’organizzazione del PRIMO SOCCORSO nei luoghi di lavoro sono stabiliti dal D.M.

15 luglio 2003 n. 388.

Il datore di lavoro prende provvedimenti necessari in materia di primo soccorso tenendo conto

della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda o unità produttiva, delle altre eventuali

persone presenti nei luoghi di lavoro;

• Il datore di lavoro designa uno o più lavoratori addetti al primo soccorso;

• I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se per un giustificato motivo;

• La CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO deve essere presente in tutte le aziende con più di 3

lavoratori;

• I lavoratori incaricati del primo soccorso devono seguire un apposito corso teorico-pratico,

tenuto da personale medico e infermieristico, ripetuto con cadenza triennale per quanto

attiene alle capacità di intervento.

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Rif art 1 - DM 388/03

Classificazione delle aziende:

GRUPPO A:I. Soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e

laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo,fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

II. Aziende o unità produttive con più di 5 dipendenti riconducibili ai gruppi tariffari INAIL conindice infortunistico di inabilità permanente maggiore a 4 (riferimento statistiche deltriennio precedente).

III. Aziende o unità produttive con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato del compartoagricoltura.

GRUPPO B:Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano in A.

GRUPPO C:Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano in A.

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

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GRUPPO A e B

Cassetta di primo Soccorso

▪ dotazione minima (allegato I) più eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni del MC.

▪ Accessibile, completa, individuabile attraverso appropriata segnaletica

Mezzo di comunicazione per attivare unSistema di Emergenza

▪ previsto

GRUPPO C

Pacchetto di medicazione▪ dotazione minima (allegato II) più eventuali

integrazioni

Mezzo di comunicazione per attivare un Sistema di Emergenza

▪ previsto

NB: Nelle aziende con lavoratori che prestano servizio fuori dalla sede o unità aziendale il DdL devefornire il pacchetto di medicazione e un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il Sistema diemergenza

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1. Guanti sterili monouso (5 paia)

2. Visiera paraschizzi

3. Flacone di soluzione cutanea di

iodopovidone al 10% di iodio da

1L

4. Flacone di soluzione fisiologica

(sodio di cloruro – 0,9%) da 500 ml (n°3)

5. Compresse di garza sterile 10X10 in buste singole (n°10)

6. Teli sterili monouso (n°2)

7. Pinzette da medicazione sterili monouso (n°2)

8. Confezione di rete elastica di misura media (n°1)

9. Confezione di cotone idrofilo (n°1)

10.Confezione cerotti di varie misure (n°2)

11.Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (n°2)

12.Un paio di forbici13.Lacci emostatici (n°3)

14.Ghiaccio pronto uso (n°2)

15.Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari (n° 2)

16.Termometro

17.Apparecchio per la misurazione

della pressione arteriosa

Rif allegato I – DM 388/03

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO:

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▪ Guanti sterili monouso (2 paia)

▪ Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml

▪ Flacone di soluzione fisiologica (sodio di cloruro – 0,9%) da 250 ml (n°3)

▪ Compresse di garza sterile 10X10 in buste singole (n°3)

▪ Compresse di garza sterile 18X40 in buste singole (n°1)

▪ Pinzette da medicazione sterili monouso (n°1)

▪ Confezione di cotone idrofilo (n°1)

▪ Confezione cerotti di varie misure (n°1)

▪ Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (n°1)

▪ Rotolo di benda orlata alto 10 cm (n°1)

▪ Un paio di forbici▪ Laccio emostatico (n°1)

▪ Ghiaccio pronto uso (n°1)

▪ Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari (n° 1)

▪ Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi

soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Rif allegato II – DM 388/03

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

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I compiti e le principali funzioni di questa figura, in relazione all’entità dell’evento, sono:

• portarsi immediatamente sul luogo in cui è stata segnalata l’emergenza;• accertarsi delle condizioni di salute della persona infortunata in modo da fornire agli Enti di

Soccorso tutte le informazioni utili possibili;• assistere l’infortunato fino all’arrivo dei Soccorsi.

COSA FARE:

• CHIAMARE I NUMERI DI EMERGENZA;

• ACCERTARSI DELLE CONDIZIONI VITALI (coscienza, polso, respiro);

• NON ABBANDONARE L’INFORTUNATO

COSA NON FARE:

• NON FARSI PRENDERE DAL PANICO;

• NON SPOSTARE LA PERSONA FERITA O COLTA DA MALORE;

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

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I SISTEMI DI GESTIONE

L’art. 30 D.Lgs 81/08 e s.m.i. pone l’attenzione sui sistemi gestionali.

OHSAS 18001:2007 o UNI INAIL 2001

La realizzazione di un sistema di Gestione della Sicurezza costituisce ilmodo migliore per assolvere ai requisiti legislativi ottenendo in piùmiglioramenti gestionali.

Inoltre:

Previene la responsabilità Amministrativa della società ex D.Lgs 231/01Adempie i doveri di controllo sull’operato delle funzioni

delegate

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I SISTEMI DI GESTIONE

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È pertanto fondamentale che la ORGANIZZAZIONE progetti la propria strutturaorganizzativa ed il funzionamento della medesima.

Si parla funzionamento/coinvolgimento.

Per FUNZIONAMENTO della struttura organizzativa si intende il rispetto del complesso diregole, criteri e modalità, che sono alla base della organizzazione (Manuale del SistemaSGSL, Procedure applicative del Manuale, Deleghe ed incarichi, ecc.)

Per COINVOLGIMENTO si intende un insieme di azioni e comunicazioni fra le parti coinvolte nella organizzazione che deve arrivare fino a quel “sentire comune” di appartenenza all’azienda finalizzato ad ottenere l’obiettivo condiviso.

Costruire comportamenti per ottenere risultati!!

I SISTEMI DI GESTIONE

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Pertanto se scrivo regole ho risolto il problema della sicurezza sul lavoro?

L’esperienza dice che avremmo risolto poco (sarebbe poco efficace) in quanto oltre alle regole è importante ottenere la consapevolezza del proprio ruolo, il coivolgimento, la partecipazione attiva di tutta l’organizzazione

Questi tre fattori devono essere presenti contemporaneamente in ognuno di noi inquanto se ne venisse a mancare anche uno solo il sistema organizzativo risulterebbeintossicato (= non efficace e non efficiente).

I SISTEMI DI GESTIONE

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Il Sistema di Gestione della Sicurezza (modello organizzativo) deve garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure diprevenzione e protezione conseguenti;

Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestionedegli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni deiRappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.

Segue….

I SISTEMI DI GESTIONE

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attività di sorveglianza sanitaria;

attività di informazione e formazione dei lavoratori;

attività di vigilanza (rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);

acquisizione di documentazioni e certificazioni cogenti;

Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I SISTEMI DI GESTIONE

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Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

• SISTEMA DI REGISTRAZIONE• SISTEMA ORGANIZZATO DI FUNZIONI, COMPETENZE, POTERI• SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO• SISTEMA DI CONTROLLO E RIESAME DELL’ATTUAZIONE E DELL’EFFICACIA

DEL MODELLO

I SISTEMI DI GESTIONE

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Il SGSL aiuta a mantenere sotto controllo l’intero processo di valutazione dei rischi

I SISTEMI DI GESTIONE

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La finalità è il miglioramento continuo a partire dalla conformità normativa.

Un SGSL opera sulla sequenza ciclica delle fasi di:

I SISTEMI DI GESTIONE

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PER LA REALIZZAZIONE DI UN SGSL BISOGNA:

sentire in prima persona la responsabilità della sicurezza propria e degli altri

Comportarsi in modo sicuro Pretenderlo dai collaboratoriAdoperarsi per eliminare/ridurre i pericoli Aggiornare le istruzioni di lavoro Monitorare l’efficienza delle attrezzature di

lavoro e dei dispositivi di sicurezza comunicare

I SISTEMI DI GESTIONE

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PER LA REALIZZAZIONE DI UN SGSL BISOGNA:

Impostare e seguire i piani di adeguamento/miglioramento rispetto ai rischi individuati

Definire e graduare gli obiettivi Determinare i criteri di

valutazione Individuare mete intermedie Individuare strutture e figure

coinvolte Definire le risorse necessarie Prevedere le modalità di verifica

del raggiungimento

I SISTEMI DI GESTIONE

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PER LA REALIZZAZIONE DI UN SGSL BISOGNA:

voler veramente eliminare le situazioni di pericolo (dalla progettazione allarealizzazione dei posti di lavoro)

Quando si pensa a un cambiamento vederne insieme anche gli aspetti legati alla sicurezza

I SISTEMI DI GESTIONE

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PER LA REALIZZAZIONE DI UN SGSL BISOGNA:

Integrare la gestione della sicurezza con la gestione aziendale

È un fatto culturale!

I SISTEMI DI GESTIONE

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I Lavori in Appalto e le interferenze

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I Lavori in Appalto art. 26 d.Lgs 81/08 e s.m.i.

Lavori in appalto presso aziende esterne.Si sommano due diverse fonti di rischi.

Si possono generare nuovi rischi causati dall’interferenza delle due attività o più attività

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COMMITTENTE

Verifica preventiva della IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE dell'impresaappaltatrice

capacità di realizzare le opere in sicurezza senza causare rischi per la sua attività e per quelle dell’azienda ospitante.

I Lavori in Appalto art. 26 d.Lgs 81/08 e s.m.i.

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AZIENDA APPALTATRICE

fornitura al committente della documentazione che attesti la IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

capacità a fornire i servizi in sicurezza senza causare rischi per la sua attività e per quelle dell’azienda ospitante.

I Lavori in Appalto art. 26 d.Lgs 81/08 e s.m.i.

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L’azienda COMMITTENTE

Le attività dell’azienda committente possono costituire un rischio per le imprese appaltatrici

Il committente deve fornire all’appaltatore le infomrazioniper valutare i rischi dell’ambientre dove andrà ad operare

I Lavori in Appalto art. 26 d.Lgs 81/08 e s.m.i.

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Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione pereliminare i rischi di interferenze tra i lavori delle diverseimprese e all'uso comune di attrezzature e luoghi.

Il D.U.V.R.I. e’ lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTEindividua e valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambientidalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera diAPPALTATORI

Il DUVRI

I Lavori in Appalto art. 26 d.Lgs 81/08 e s.m.i.

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Segnala tempestivamente al proprio datore di lavoro o dirigente e alcommittente dell’azienda ospitante, ogni condizione di pericolo che siverifichi, comprese le deficienze di mezzi, attrezzature e luoghi messia disposizione dal committente.

La vigilanza

Il Preposto come si interfaccia?

Collaborare con i responsabili delle imprese subappaltatrici e con i lavoratori autonominell'attuazione delle misure antinfortunistiche e coordinare gli interventi di prevenzionee protezione, predisposti dal datore di lavoro, con informazione reciproca anche al finedi eliminare o minimizzare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverseimprese.

I Lavori in Appalto art. 26 d.Lgs 81/08 e s.m.i.

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Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione – Art. 26

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i

rischi in materia di salute e sicurezza sullavoro, comprendono solo quelli relativi alleinterferenze (non sono soggetti al ribasso)

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Sistema di qualificazione delle impresee dei lavoratori autonomi – art. 27

• Saranno individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, esperienza, competenza e conoscenza acquisita anche attraverso percorsi formativi

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Casi più frequenti di interferenza …

I rischi specifici riguardano

impianti elettrici, a gas o acqua bollente

usati dagli operatori e altri rischi come:

cadute su pavimenti bagnati

guasti di apparecchi a uso promiscuo, anche per gli utenti della mensa

mens

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• I contatti con macchinari,

• parti elettriche e sostanza tossiche so

• i rischi specifici

• I rischi da interferenze si eliminano evitando la presenza degli addetti alle pulizie in orario di lavoro

no

Casi più frequenti di interferenza …

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Quasi sempre viene effettuata senza sospendere l’attività del personaledell’impresa committente, il che genera interferenze derivanti da un non completo isolamento del personale

Casi più frequenti di interferenza …

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Le manutenzioni di opere edili,

idrauliche e meccaniche presentano

principalmente rischi legati alle

attrezzature usate dalle ditte

appaltatrici

Casi più frequenti di interferenza …

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I lavori effettuati con gli impianti Sotto

tensione e senza adottare Precauzioni e

protezioni adeguate Sono il primo fattore di

rischio

Da non sottovalutare i rischi di caduta

all’alto

Casi più frequenti di interferenza …

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Di solito vengono svolti

mentre nell’ambiente di lavoro

del committente operano anche

i suoi operai

I più ricorrenti sono i rischio di caduta dei carichi

dall’alto

Casi più frequenti di interferenza …

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SANZIONI

Datore di lavoro e il dirigente sono PUNITI:

• con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la

violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a)

• con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la

violazione dell’art. 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al

soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;

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INFORMAZIONE

ASSISTENZA

CONSULENZA

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SINPL’Art. 8 del TU sulla sicurezza istituisce il SINP, Sistema InformativoNazionale per la Prevenzione.

«sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”

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SINP

Il Sistema informativo è costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano dellasalute delle donne.

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ORGANISMI PARITETICI

L’art. 51 del TU D.Lgs. 81/2008 istituisce gli ORGANISMI PARITETICI

Sono costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e deiprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

• la programmazione di attività format ive e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;

• lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

• l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti inmateria;

• ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

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ORGANISMI PARITETICI

Quali sono i loro compiti?

• Hanno ruolo consultivo presso lo Stato;

• Organi consultivi per la formazione dei lavoratori;

• Sono gli organismi che garantiscono i RLS territoriali quando in un’Azienda i lavoratori non hanno espresso un RLS eletto.