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Credito. Se dovuta a comportamento del lavoratore Sanzione alla banca, paga il dipendente Olimpio Stucchi p Tempi duri per i dipenden- ti responsabili di violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria. Con la sentenza 6255/2016 la Cassazione ha infatti stabilito che le banche devono esercita- re l’azione di regresso previ- sta dall’articolo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998 (testo unico finanza, Tuf) in tutti i casi in cui esse abbiano dovuto pagare una sanzione amministrati- va irrogata dalle autorità di vi- gilanza, se la violazione è da imputarsi alla condotta del proprio dipendente o del pro- prio organo societario. Il caso deciso dalla Suprema corte ha interessato il ricorso promosso dal vicedirettore generale e responsabile area finanziaria di una banca con- tro il licenziamento intimato- gli per giusta causa, in seguito all’accertamento di una plura- lità di illeciti, consistenti nella violazione della normativa an- tiriciclaggio, per cui all’istituto di credito è stata applicata an- che una sanzione amministra- tiva dalla Consob. Il licenziamento, già ritenu- to valido sia dal tribunale che dalla Corte d’appello, anche in ragione della idoneità dei fatti contestati a ledere irreparabil- mente il vincolo fiduciario sot- teso al rapporto di lavoro, sia per la loro gravità sia per la po- sizione rivestita dal lavoratore e il grado di affidamento ri- chiesto, è stato sottoposto dal- l’ex funzionario al vaglio della Cassazione che ha, però, rite- nuti infondati (e, in parte, an- che inammissibili) i motivi d’appello proposti. Sorte diversa, invece, quella dell’appello incidentale pro- posto dalla banca, che i giudici hanno accolto. L’istituto di credito ha in- fatti chiesto la riforma della sentenza di secondo grado, laddove aveva escluso di po- ter ritenere nulla la delibera del consiglio di amministra- zione con cui la banca si era assunta l’onere, anche nei confronti delle pubbliche am- ministrazioni, di assolvere tutti i debiti per le sanzioni conseguenti alle violazioni commesse dai rappresentanti o dai dipendenti della società nello svolgimento delle man- sioni assegnate. Sul punto la Corte ha evi- denziato la natura imperativa della norma indicata dall’arti- colo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998, per cui la banca è ob- bligata a non lasciar a carico del proprio patrimonio la san- zione pecuniaria, di cui deve chiedere il rimborso al dipen- dente (o al proprio organo) che il decreto sanzionatorio ha individuato come responsabi- le della condotta illecita. Ne discende che una delibe- ra di tenore analogo a quella impugnata dalla banca è nulla per contrarietà a una norma imperativa, posta a tutela tan- to della trasparenza del mer- cato finanziario che del rispar- mio (in base all’articolo 47 del- la Costituzione). In conclusione occorre pre- cisare come l’azione di regres- so prevista dal Tuf sia stata di recente abrogata dall’articolo 5, comma 15, del Dlgs 72/2015 (decreto di attuazione della di- rettiva 2013/36/Ue -Crd IV), che ha però introdotto una nuova disposizione all’artico- lo 190 bis del Dlgs 58/1998, ove è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa an- che in capo all’autore dell’ille- cito quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri (o dell’organo di appartenenza) e ricorrono una o più delle condizioni indi- cate dal legislatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA LE REGOLE ATTUALI Con il Dlgs 72/2015 introdotta una sanzione amministrativa a carico dell’istituto ma anche di chi ha commesso l’illecito Credito. Se dovuta a comportamento del lavoratore Sanzione alla banca, paga il dipendente Olimpio Stucchi p Tempi duri per i dipenden- ti responsabili di violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria. Con la sentenza 6255/2016 la Cassazione ha infatti stabilito che le banche devono esercita- re l’ azione di regresso previ- sta dall’articolo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998 (testo unico finanza, Tuf) in tutti i casi in cui esse abbiano dovuto pagare una sanzione amministrati- va irrogata dalle autorità di vi- gilanza, se la violazione è da imputarsi alla condotta del proprio dipendente o del pro- prio organo societario. Il caso deciso dalla Suprema corte ha interessato il ricorso promosso dal vicedirettore generale e responsabile area finanziaria di una banca con- tro il licenziamento intimato- gli per giusta causa, in seguito all’accertamento di una plura- lità di illeciti, consistenti nella violazione della normativa an- tiriciclaggio, per cui all’istituto di credito è stata applicata an- che una sanzione amministra- tiva dalla Consob. Il licenziamento, già ritenu- to valido sia dal tribunale che dalla Corte d’appello, anche in ragione della idoneità dei fatti contestati a ledere irreparabil- mente il vincolo fiduciario sot- teso al rapporto di lavoro, sia per la loro gravità sia per la po- sizione rivestita dal lavoratore e il grado di affidamento ri- chiesto, è stato sottoposto dal- l’ex funzionario al vaglio della Cassazione che ha, però, rite- nuti infondati (e, in parte, an- che inammissibili) i motivi d’appello proposti. Sorte diversa, invece, quella dell’appello incidentale pro- posto dalla banca, che i giudici hanno accolto. L’istituto di credito ha in- fatti chiesto la riforma della sentenza di secondo grado, laddove aveva escluso di po- ter ritenere nulla la delibera del consiglio di amministra- zione con cui la banca si era assunta l’onere, anche nei confronti delle pubbliche am- ministrazioni, di assolvere tutti i debiti per le sanzioni conseguenti alle violazioni commesse dai rappresentanti o dai dipendenti della società nello svolgimento delle man- sioni assegnate. Sul punto la Corte ha evi- denziato la natura imperativa della norma indicata dall’arti- colo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998, per cui la banca è ob- bligata a non lasciar a carico del proprio patrimonio la san- zione pecuniaria, di cui deve chiedere il rimborso al dipen- dente (o al proprio organo) che il decreto sanzionatorio ha individuato come responsabi- le della condotta illecita. Ne discende che una delibe- ra di tenore analogo a quella impugnata dalla banca è nulla per contrarietà a una norma imperativa, posta a tutela tan- to della trasparenza del mer- cato finanziario che del rispar- mio (in base all’articolo 47 del- la Costituzione). In conclusione occorre pre- cisare come l’azione di regres- so prevista dal Tuf sia stata di recente abrogata dall’articolo 5, comma 15, del Dlgs 72/2015 (decreto di attuazione della di- rettiva 2013/36/Ue -Crd IV), che ha però introdotto una nuova disposizione all’artico- lo 190 bis del Dlgs 58/1998, ove è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa an- che in capo all’autore dell’ille- cito quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri (o dell’organo di appartenenza) e ricorrono una o più delle condizioni indi- cate dal legislatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA LE REGOLE ATTUALI Con il Dlgs 72/2015 introdotta una sanzione amministrativa a carico dell’istituto ma anche di chi ha commesso l’illecito

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Page 1: Credito. Se dovuta a comportamento del lavoratore Sanzione alla … · 2016-05-24 · della normativa in materia di intermediazione finanziaria. Con la sentenza 6255/2016 la Cassazione

Credito. Se dovuta a comportamento del lavoratore

Sanzione alla banca,paga il dipendenteOlimpio Stucchi

pTempi duri per i dipenden-ti responsabili di violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria. Con la sentenza 6255/2016 la Cassazione ha infatti stabilitoche le banche devono esercita-re l’azione di regresso previ-sta dall’articolo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998 (testo unicofinanza, Tuf) in tutti i casi in cuiesse abbiano dovuto pagare una sanzione amministrati-va irrogata dalle autorità di vi-gilanza, se la violazione è daimputarsi alla condotta del proprio dipendente o del pro-prio organo societario.

Il caso deciso dalla Supremacorte ha interessato il ricorso promosso dal vicedirettore generale e responsabile area

finanziaria di una banca con-tro il licenziamento intimato-gli per giusta causa, in seguito all’accertamento di una plura-lità di illeciti, consistenti nella violazione della normativa an-tiriciclaggio, per cui all’istitutodi credito è stata applicata an-che una sanzione amministra-tiva dalla Consob.

Il licenziamento, già ritenu-to valido sia dal tribunale che dalla Corte d’appello, anche inragione della idoneità dei fatti contestati a ledere irreparabil-mente il vincolo fiduciario sot-teso al rapporto di lavoro, sia per la loro gravità sia per la po-sizione rivestita dal lavoratoree il grado di affidamento ri-chiesto, è stato sottoposto dal-l’ex funzionario al vaglio della Cassazione che ha, però, rite-nuti infondati (e, in parte, an-che inammissibili) i motivi d’appello proposti.

Sorte diversa, invece, quella

dell’appello incidentale pro-posto dalla banca, che i giudicihanno accolto.

L’istituto di credito ha in-fatti chiesto la riforma della sentenza di secondo grado, laddove aveva escluso di po-ter ritenere nulla la delibera del consiglio di amministra-zione con cui la banca si eraassunta l’onere, anche neiconfronti delle pubbliche am-ministrazioni, di assolveretutti i debiti per le sanzioniconseguenti alle violazionicommesse dai rappresentantio dai dipendenti della societànello svolgimento delle man-sioni assegnate.

Sul punto la Corte ha evi-denziato la natura imperativa della norma indicata dall’arti-colo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998, per cui la banca è ob-bligata a non lasciar a carico del proprio patrimonio la san-zione pecuniaria, di cui deve chiedere il rimborso al dipen-dente (o al proprio organo) che il decreto sanzionatorio haindividuato come responsabi-le della condotta illecita.

Ne discende che una delibe-ra di tenore analogo a quella impugnata dalla banca è nulla per contrarietà a una norma imperativa, posta a tutela tan-to della trasparenza del mer-cato finanziario che del rispar-mio (in base all’articolo 47 del-la Costituzione).

In conclusione occorre pre-cisare come l’azione di regres-so prevista dal Tuf sia stata di recente abrogata dall’articolo 5, comma 15, del Dlgs 72/2015 (decreto di attuazione della di-rettiva 2013/36/Ue -Crd IV), che ha però introdotto una nuova disposizione all’artico-lo 190 bis del Dlgs 58/1998, oveè prevista l’applicazione di unasanzione amministrativa an-che in capo all’autore dell’ille-cito quando l’inosservanza è conseguenza della violazionedi doveri propri (o dell’organodi appartenenza) e ricorronouna o più delle condizioni indi-cate dal legislatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REGOLE ATTUALI

Con il Dlgs 72/2015 introdotta una sanzione amministrativa a carico dell’istituto ma anchedi chi ha commesso l’illecito

Credito. Se dovuta a comportamento del lavoratore

Sanzione alla banca,paga il dipendenteOlimpio Stucchi

pTempi duri per i dipenden-ti responsabili di violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria. Con la sentenza 6255/2016 la Cassazione ha infatti stabilitoche le banche devono esercita-re l’azione di regresso previ-sta dall’articolo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998 (testo unicofinanza, Tuf) in tutti i casi in cuiesse abbiano dovuto pagare una sanzione amministrati-va irrogata dalle autorità di vi-gilanza, se la violazione è daimputarsi alla condotta del proprio dipendente o del pro-prio organo societario.

Il caso deciso dalla Supremacorte ha interessato il ricorso promosso dal vicedirettore generale e responsabile area

finanziaria di una banca con-tro il licenziamento intimato-gli per giusta causa, in seguito all’accertamento di una plura-lità di illeciti, consistenti nella violazione della normativa an-tiriciclaggio, per cui all’istitutodi credito è stata applicata an-che una sanzione amministra-tiva dalla Consob.

Il licenziamento, già ritenu-to valido sia dal tribunale che dalla Corte d’appello, anche inragione della idoneità dei fatti contestati a ledere irreparabil-mente il vincolo fiduciario sot-teso al rapporto di lavoro, sia per la loro gravità sia per la po-sizione rivestita dal lavoratoree il grado di affidamento ri-chiesto, è stato sottoposto dal-l’ex funzionario al vaglio della Cassazione che ha, però, rite-nuti infondati (e, in parte, an-che inammissibili) i motivi d’appello proposti.

Sorte diversa, invece, quella

dell’appello incidentale pro-posto dalla banca, che i giudicihanno accolto.

L’istituto di credito ha in-fatti chiesto la riforma della sentenza di secondo grado, laddove aveva escluso di po-ter ritenere nulla la delibera del consiglio di amministra-zione con cui la banca si eraassunta l’onere, anche neiconfronti delle pubbliche am-ministrazioni, di assolveretutti i debiti per le sanzioniconseguenti alle violazionicommesse dai rappresentantio dai dipendenti della societànello svolgimento delle man-sioni assegnate.

Sul punto la Corte ha evi-denziato la natura imperativa della norma indicata dall’arti-colo 195, comma 9, del Dlgs 58/1998, per cui la banca è ob-bligata a non lasciar a carico del proprio patrimonio la san-zione pecuniaria, di cui deve chiedere il rimborso al dipen-dente (o al proprio organo) che il decreto sanzionatorio haindividuato come responsabi-le della condotta illecita.

Ne discende che una delibe-ra di tenore analogo a quella impugnata dalla banca è nulla per contrarietà a una norma imperativa, posta a tutela tan-to della trasparenza del mer-cato finanziario che del rispar-mio (in base all’articolo 47 del-la Costituzione).

In conclusione occorre pre-cisare come l’azione di regres-so prevista dal Tuf sia stata di recente abrogata dall’articolo 5, comma 15, del Dlgs 72/2015 (decreto di attuazione della di-rettiva 2013/36/Ue -Crd IV), che ha però introdotto una nuova disposizione all’artico-lo 190 bis del Dlgs 58/1998, oveè prevista l’applicazione di unasanzione amministrativa an-che in capo all’autore dell’ille-cito quando l’inosservanza è conseguenza della violazionedi doveri propri (o dell’organodi appartenenza) e ricorronouna o più delle condizioni indi-cate dal legislatore.

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LE REGOLE ATTUALI

Con il Dlgs 72/2015 introdotta una sanzione amministrativa a carico dell’istituto ma anchedi chi ha commesso l’illecito