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Curatela fallimentare Profili deontologici: la prospettiva del commercialista Torino 29 maggio 2013 Mario Pia 1

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Curatela fallimentareProfili deontologici: la prospettiva del

commercialistaTorino – 29 maggio 2013

Mario Pia 1

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21/22 ottobre 1961 – Codice deontologico dell’Ordine di Torino(cosiddetto CD “Codice Spertino”)

10 febbraio 1987 – primo testo delle “Norme di Deontologiaprofessionale” emanate dal CNCD.

9 aprile 2008 – Codice Deontologico della professione di DottoreCommercialista ed Esperto Contabile emanato in applicazionedell’art. 29 lettera c del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139

CNDCEC - 9 aprile 2008 (ultimo aggiornamento – 1° settembre2010)

“In attesa di una più ampia riforma del Codice Deontologico,nel cui ambito saranno incluse norme di maggior dettaglio perl’esercizio della professione e di funzione di essa; …..”.

Codice Deontologico dei DC e, poi , dei DCEC

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E s o r d i o

INQUADRAMENTO generale

• Deontologia, Disciplina, Codice Deontologico della professione: materie “cenerentole”.

• Materie di insegnamento e dell’orale all’esame di stato - D.Lgs. n° 139/2005

– art. 46, 1°co. lett. c).

• Dominus e Praticantato

• Anzianità e tipo di attività professionale dello Studio

• Maturazione progressiva

• Dualismo nell’attività in genere, con casistica e sensibilità differenziate:

– Prestazioni di servizi professionali esecutivi

– Consulenza professionale

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E s o r d i o ( s e g u e )

INQUADRAMENTO specifico

• Il “Commercialista” e l’attività delle procedure concorsuali:

- Oggetto della professione:

- Generale: D.Lgs. 28/6/2005 n. 139 (art. 1, 1° comma)

- Specifico: D.Lgs. 28/6/2005 n. 139 (art. 1, 3° comma, lett. d)

- Rapporto con AGO;

- Alto livello di competenza professionale tecnica, in materia concorsuale, bilancistica, societaria, fiscale , contrattuale ecc.

- Pubblico Ufficiale

- Altre attività di studio

- Poche azioni disciplinari, ma il più delle volte gravi

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Le attività dello Studio

1. – Attività Concorsuali unicamente.

1. – Attività Mista, Concorsuale e di Altro tipo ( generale o specifica).

1. – Suddivisione delle attività Concorsuali :

a) – attività nella fase propedeutica/preparatoria/propositiva;

b) – attività nella fase della pura esecuzione.

Attività di Studio e Concorsuali

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E s o r d i o ( s e g u e )

INQUADRAMENTO specifico …. segue

Violazioni disciplinari riscontrate:

• Rendiconti ed appropriazione di fondi;

• Corruzione;

• Conflitto di interessi;

• Ritardi nell’esecuzione;

• Rapporti con la cancelleria e/o colleghi;

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Il Curatore: Ordinamento e Codice deontologico

• Inesistenza , nel CD , di una norma o di unaserie di norme specifiche, concernenti la“curatela” ed, in genere, le attività“concorsuali”.

• Necessità di procedere ad una “lettura” diciascuna delle attività (specifiche e non )alla luce dei “principi generali”.

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1 -. Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissionitributarie e i funzionari della pubblica amministrazione, ilprofessionista si comporta con rispetto delle pubblichefunzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con lapropria dignità professionale.

2 -. Il professionista che sia in rapporti di parentela o amicizia ofamiliarità con i soggetti di cui al primo comma non deveutilizzare, né sottolineare, né vantare tale circostanza al finedi avvantaggiare l’esercizio della propria attivitàprofessionale.

Capo VI° - Altri rapporti.Articolo 38: Rapporti con i pubblici uffici

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• Principi generali, senza – di regola – tipicizzazione specifica deicomportamenti che comportano una violazione deontologica .

• Assenza di individuazione specifica dei comportamenti rilevanti.

• Assenza di collegamento fra violazione deontologica e sanzione.

• Eterogeneità delle decisioni e eterogeneità delle sanzioni applicate:la giurisprudenza

• “Le sanzioni devono esser adeguate alla gravità degli atticompiuti.” (Art.3 – CD DCEC).

• “La giurisprudenza disciplinare diviene la fonte primaria edessenziale della deontologia.”

Il Codice Deontologico dei DCEC

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Il Codice Deontologico dei DCEC

Percorso della valutazione deontologica della fattispecie:

1) – individuazione dei principi deontologici specifici;

2) - riconduzione ai doveri generali di dignità, probità e decoro;

3) - applicazione dei canoni del Procedimento disciplinare;

4) - decisione.

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D.Lgs. 28 giugno 2005 n° 139 – Ordinamento DCEC

Capo V° - Il procedimento disciplinare

S e g u e : Articolo 49 - Esercizio dell’azione disciplinare.

• 4° co .

L’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell’Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.

** *

Articolo 50 - Procedimento disciplinare

3° co. - La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate lainosservanza dei doveri professionali e le intenzionalità della condottaanche se omissiva.

4° co. - La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commessoper imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi,regolamenti, ordini e discipline.

6° co. - Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare ancheper fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettanosulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e ladignità della categoria.

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D.Lgs. 28 giugno 2005 n° 139 –Ordinamento DCEC

Articolo 52 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni irrogabili dal CdO sono:

a. la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;

b. la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di temponon superiore ai 2 anni;

c. la radiazione dall’Albo.

* * *

(?). L’avvertimento (art. 53 Ordinamento Professione Forense)

* * *

Art. 53 – la sospensione cautelare

Art. 54 – la sospensione per morosità

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D.Lgs. 28 giugno 2005 n° 139 –Ordinamento DCEC

Capo V° - Il procedimento disciplinare

Articolo 49 - Esercizio dell’azione disciplinare.

1° co. - Il procedimento disciplinare nei confronti degliiscritti nell’Albo è volto ad accertare la sussistenza dellaresponsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni odomissioni che integrino violazione di:

- norme di legge- regolamenti- codice deontologico

o siano comunque ritenute in contrasto con i

- doveri generali di dignità, probità e decoro,a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

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• Violazione della norma penale

- Art. 50 - 10° co.

Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è

sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che

ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia

intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non

sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso.

- Art. 50 - 8° co.

L’Autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al CdO

di appartenenza dell’esercizio dell’azione penale nei

confronti di un iscritto.

L E S O G L I E D I S C I P L I N A R I(art. 49 - Ordinamento DCEC)

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• Violazione di norme di legge (non penali)

– Codice Civile, T u f, T u b

– Normativa s/privacy, s/antiriciclaggio, s/sicurezza

– Normativa fiscale, ecc.

– DPR n. 137 del 7/8/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti

professionali):

- art. 7 - Tirocinio per l’accesso alla professione

- art. 8 - Formazione continua

– -.-.-.-.-.-

– Codice della strada ( !!! ??? )

Alcune condotte, pur se ammesse dall’ordinamento di dirittocomune, possono comportare violazione del Codice Deontologicoqualora siano qualificabili come lesive del decoro e del prestigiodella professione o comportino la anteposizione degli interessipersonali del professionista a quelli del cliente. ( CNDCEC – 12 nov2009, n° 48 e n° 51).

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L E S O G L I E D I S C I P L I N A R I(art. 49 - Ordinamento DCEC)

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Violazione di Regolamenti (normativa di secondo livello)

• Decreto 7/8/2009 n. 143: Regolamento dei ministeridell’istruzione, dell’università e della ricerca per il tirocinioprofessionale emesso ex art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 139del 2005

• Regolamento del CNDCEC per gli Ordini territoriali perl’esercizio della funzione disciplinare in caso diinadempimento dell’obbligo formativo

• Regolamento del CNDCEC sull'uso del Sigillo professionale

• Norme di comportamento del CS, dettate dal CNDCEC

• Altri regolamenti delle materie dell’attività professionale.

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L E S O G L I E D I S C I P L I N A R I( art. 49 - Ordinamento DCEC )

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• Violazione del Codice Deontologico

- Codice deontologico

* * *

(Struttura e analisi nelle diapositive successive)

* * *

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L E S O G L I E D I S C I P L I N A R I( art. 49 - Ordinamento DCEC )

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L E S O G L I E D I S C I P L I N A R I(art. 49 - Ordinamento DCEC)

- Norme di legge penale- Norme di legge civile- Regolamenti- Codice deontologico:

- doveri generali di dignità, probità e decoro

--------------------------

Regole di educazione o stile

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Struttura del Codice Deontologico

Titolo I° – Disposizioni generali

Titolo II° – Rapporti professionali:

- Capo 1° - Rapporti con i colleghi

- Capo 2° - Rapporti con i clienti

- Capo 3° - Rapporti con gli Enti istituzionali di categoria

- Capo 4° - Rapporti con collaboratori e dipendenti

- Capo 5° - Rapporti con i tirocinanti

- Capo 6° - Altri rapporti

Titolo III° – Concorrenza

Titolo IV° – Disposizioni transitorie

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Articolo 1 - Definizioni

1° co. –

…………………………………

f) “Cliente” è il soggetto che affida l’incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “Cliente”;

Titolo primo: disposizioni generali

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f) “Cliente” …. segue

• “… va rilevato che nella gestione della procedura l’attività del curatore mira alla tutela non soltanto degli interessi privatistici del fallito e dei suoi creditori, ma anche alla tutela dell’interesse pubblicistico della par condicio creditorum” (pag. 320).

• “… l’attribuzione al curatore di tale qualità ( Pubblico Ufficiale) vuole rappresentare anche una maggiore garanzia di correttezza del suo comportamento, essendo più gravi rispetto ad altri soggetti le sanzioni penali” (pag. 320).

• “… il curatore fallimentare è pur sempre un organo che esercita una funzione pubblica finalizzata a perseguire gli obiettivi e gli scopi dell’esecuzione collettiva nell’interesse non solo del ceto creditorio, ma anche della giustizia” (pag. 320-321).

“Fallimento e altre procedure concorsuali” di G. Faucelia e L. Panzani, UTET.

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Titolo primo: disposizioni generaliArticolo 1 - Definizioni

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Articolo 5 - Interesse pubblico

Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agirenell’interesse pubblico.Soltanto nel rispetto dell’interesse pubblico egli potràsoddisfare le necessità del proprio cliente. [ 1 ]

A causa dell’interesse pubblico il professionista che venga conoscenza di violazioni delpresente codice ha il dovere di informare il Consiglio dell’ordine competente delle suddetteviolazioni.L’uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglionazionale.

[Art. 1 – L’esercizio della professione di dottore commercialista è attività di scienza e dipubblica utilità [ 1.e Norme di deontologia professionale dei DC) ] .

[ 1 ] – Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in essocontenute quelle che , rispondendo alla tutela di un pubblico interesse alcorretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. ( Art. 3 -L.247 del 31 12 2012 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

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Codice Deontologico della

professione di DC ed ECCodice Deontologico Forense

Professione forense

(legge 247/2012)

Disposizioni generali -

Doveri di probità, dignità

e decoro

Art. 5 - Doveri di probità,

dignità e decoro

Probità,

Dignità

Decoro

Art. 6 – Integrità (Lealtà)Art. 6 – Doveri di lealtà e

correttezzaLealtà

Art. 7 - Obiettività

Art. 8 - Competenza,

diligenza e qualità delle

prestazioni

Art. 8 - Dovere di diligenza

Art. 12 - Dovere di

competenza

Art. 13 – Dovere di

aggiornamento

professionale

Diligenza

Competenza

Art. 9 - IndipendenzaArt. 10 - Dovere di

indipendenzaIndipendenza

Art. 10 - RiservatezzaArt. 9 - Dovere di

segretezza e riservatezza

Art. 11 - Comportamento

professionale (Lealtà)

Tabella di confronto CD DCEC e CDF

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Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte lesue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di naturapersonale, senza fare discriminazioni di religione, razza, nazionalità,ideologia politica, sesso o classe sociale.Il professionista non deve essere in alcun modo associato condichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, chenon rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti,ovvero che omettano informazioni fondamentali ad evitare di fuorviareil destinatario delle suddette comunicazioni.Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deveadempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti delcliente o di terzi in genere.

Integrità: Onestà e rettitudine assolute; condotta di una probitàassoluta.

Articolo 6 - Integrità

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Articolo 7 - Obiettività

Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni di altri che possono influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale.Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebite influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale.Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.

Obiettività: Atteggiamento di realismo, imparzialità.Essere equanime, imparziale, spassionato, non alterato da pregiudizi, da preferenze o sentimenti personali.

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Articolo 8 - Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni

ll professionista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza ecapacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clientil’erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato,secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.

Il professionista non deve accettare incarichi professionali materie su cui non ha

un’adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica edi ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.Il professionista deve dedicare ciascuna questione esaminata la cura il temponecessari, in maniera da acquisire una sufficiente certezza prima di formularequalsiasi parere.Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi,nell’erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di un altroprofessionista avente specifica competenza, a causa della sua specializzazione,in problematiche attinenti l’incarico affidatogli, su cui il primo non abbiaadeguata competenza. Tale obbligo si applica anche qualora le circostanzerichiedano l’intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali.

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Articolo 8 - Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni … segue

L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quantoprevisto dai regolamenti emanate dal Consiglio Nazionale degli Ordini locali, costituisce ilrequisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenzaprofessionale ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dallanatura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dalcomma 1 del presente articolo.

Il professionista, nell’erogare le proprie prestazioni deve agire in modo diligente,secondo quanto richiesto dalla prassi professionale dei principi di comportamentoapprovati dal Consiglio Nazionale.

Nell’esercizio della professione il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti ecollaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell’attività daessi svolta.

Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con lenecessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.

Competenza: La capacità, per cultura o esperienza, di affrontare , dare pareri,risolvere problemi con la necessaria professionalità.

Diligenza: La cura attenta e scrupolosa; l’esattezza nell’operare, con solerziae premura.

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Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenzae sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incaricoaffidatogli.

I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge;il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni inmateria di indipendenza ed incompatibilità approvate dal ConsiglioNazionale.

In assenza di interpretazioni approvate dal Consiglio Nazionale in relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza e di incompatibilità maggiormente rigorose tra quelle previste dalla legge e quelle previste dal vigente Code of Ethics for Professionals Accountants emanato dall’IFAC.

In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione chepossa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacoloall’adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasisituazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.

Articolo 9 - Indipendenza

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Articolo 9 – Indipendenza ( segue)

….. Segue …..

Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possapresumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionistadovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale,professionale o economico che possa essere interpretato comesuscettibile di influenzare negativamente la sua integrità o la suaobiettività.

Indipendenza: Condizione di chi non è subordinato ad altre persone; nonè vincolato all’autorità o al modo di vedere e di pensarealtrui; non atteggia il proprio comportamento perfavorire o ingraziarsi altri soggetti.

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Articolo 10 - Riservatezza

Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e

di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deverispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio dellaprofessione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo cheegli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.

Le informazioni acquisite nell’esercizio della professione non possonoessere utilizzate per ottenere alcun indebito vantaggio personale delprofessionista o di terzi.

I professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettatoanche dai suoi dipendenti e collaboratori.

Riservatezza: Atteggiamento discreto e misurato nell’esprimersi ecomportarsi.

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Articolo 11 - Comportamento professionale

Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità,all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuoridell’esercizio della stessa.Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nei confronti deiclienti e dei colleghi.Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell’ordinamentogiuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azioneche possa recare discredito al prestigio della professione e dell’ordineal quale appartiene.Il professionista deve comportarsi con cortesia rispetto nei confronti ditutti coloro con i quali egli viene in contatto nell’esercizio dellaprofessione.

* * *Lealtà e correttezza: “ Indicano un modo di agire e invitano al rispetto delle regole ed al rifiuto di mezzi non leciti coltivati da chi voglia arrivare ad una conclusione favorevole a qualsiasi costo.” ( Remo Danovi – Il CDF, pag. 158)

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• E c c e s s i• “Summum ius summa iniuria”

L’uso rigoroso e indiscriminato di un diritto o l’applicazione rigidadi una norma può diventare un’ingiustizia.Cicerone - De Officiis I, 10

• “Surtout, pas de zèle”Frase che l’uomo politico francese Talleyrand rivolse ai suoiimpiegati del ministero degli Esteri a significare che li volevaattenti esecutori dei suoi ordini e diffidava di loro iniziativeindividuali.

* * *

• Non• Regole di educazione e stile

E c c e s s i e Non

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P A U S A

• Casistica da CD

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Articolo 2 - Contenuto del codice deontologico

Il presente codice contiene principi e regole che ilprofessionista deve osservare nell’esercizio dellaprofessione.

Il comportamento del professionista, anche al di fuoridell’esercizio della professione, deve essere consono aldecoro e alla dignità della stessa.

Il professionista è tenuto alla conoscenza delle normedel presente codice, la cui ignoranza non esime dallaresponsabilità disciplinare.

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Articolo 3 - Potestà disciplinare

L’inosservanza dei precetti, degli obblighi dei divieti

fissati dal presente codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti compiuti.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione” (art. 2,

C.D.F.).

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Le principali fattispecie disciplinariOrdinamento DCEC ( D.Lgs. n° 139/2005)

Art. 3 – Tutela dei titoli professionali

Art. 4 - Incompatibilità

Art. 5 - Obbligo del segreto professionale

Art. 39 – Titoli professionali

Art. 42 – Tirocinio

Art. 44 – Svolgimento del tirocinio professionale

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Le principali fattispecie disciplinariCodice deontologico DCEC

Titolo I° - Disposizioni generali

Art. da 1 a 13: - Principi generali già esaminati.

Art. 14 – Responsabilità professionale

1. Il professionista deve porsi in condizione di poter risarciregli eventuali danni causati nell’esercizio della professione,anche mediante adeguata copertura assicurativa.

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Titolo II° - Rapporti professionaliCAPO 1 – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 15 – Collaborazione tra colleghi4. Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare

azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senzafondato motivo.

Art. 16 – Subentro ad un collega

Art. 17 – Assistenza congiunta allo stesso cliente

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CAPO 1 – RAPPORTI CON I COLLEGHI ….. s e g u e

Titolo II° - Rapporti professionali

Art. 18 – Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da un altro professionista

1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.

3. Il professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull’operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche si svolgimento della pratica.

Art. 19 – Corrispondenza tra colleghi

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Titolo II - Rapporti professionali

CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 20 – Principi generali

1. Il cliente ha diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento.

2. Il professionista ha diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali.

Art. 21 – Accettazione dell’incarico

5. il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta ed anche un’adeguata organizzazione dello studio.

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Titolo II - Rapporti professionaliCAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 22 – Esecuzione dell’incarico

2. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli.

3. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.

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Titolo II - Rapporti professionaliCAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 22 – Esecuzione dell’incarico …. segue

4. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.

5. Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali.

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Titolo II - Rapporti professionali

CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 23 – Cessazione dell’incaricoIl professionista non deve proseguire nello svolgimento dell’incarico

qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività.

2. Il professionista non deve proseguire nell’assolvimento dell’incarico se la

condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.

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Titolo II - Rapporti professionali

CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 23 – Cessazione dell’incarico … segue

3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da un altro professionista.

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Titolo II - Rapporti professionaliCAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 24 – Fondi dei clienti, garanzie e prestiti

1. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto di questi.

2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

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Titolo II - Rapporti professionali

CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 25 – Compenso professionale

….

6. E’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.

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Titolo II - Rapporti professionaliCAPO 3 – RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA

Art. 26 – Elettorato attivo

Art. 27 – Elettorato passivo

Art. 28 – Incarichi istituzionali

Art. 29 – Rapporti con gli Ordini locali ed il Consiglio Nazionale

Art. 30 – Rapporti con la Cassa Nazionale di Previdenza

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Titolo II - Rapporti professionaliCAPO 4 – RAPPORTI CON I COLLABORATORI E DIPENDENTI

Art. 31 – Rapporti con collaboratori

Art. 32 – Remunerazione dei dipendenti

Art. 33 – Rispetto della riservatezza

Art. 34 – Collaboratori di altri professionisti

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Titolo II - Rapporti professionali

CAPO 5 – RAPPORTI CON I TIROCINANTI

Art. 35 – Doveri del professionista

4. Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi.

Art. 36 – Obblighi del tirocinante

Art. 37 – Trattamento economico e durata del tirocinio

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Titolo II - Rapporti professionaliCAPO 6 – ALTRI RAPPORTI

Art. 38 – Rapporti con i pubblici uffici

Art. 39 – Rapporti con la stampa

1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il

professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del presente Codice.

Art. 40 – Rapporti con altre professioni

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Le principali fattispecie disciplinariCodice deontologico DCEC

Titolo III - Concorrenza

Art. 41 – Utilizzo di cariche pubbliche

1. Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.

Art. 42 – Esercizio abusivo dell’attività professionale

1. E’ vietato al professionista favorire l’esercizio abusivo della professione.

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Titolo III - Concorrenza… segue

Art. 43 – Divieto di intermediazione

Art. 44 – Informazione e pubblicità informativa1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività

professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura della studio ed i compensi delle prestazione, è libera.

2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al buon gusto e all’immagine della professione.

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