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Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 279 del 9-11-2020) 11 novembre 2020

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Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e

alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 279 del 9-11-2020)

11 novembre 2020

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Sommario

1. Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo I) ................................................................................ 4

Articolo 1 –Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28

ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali .......................... 4

Articolo 2 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati

dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 5

Articolo 3 - Controlli antimafia ...................................................................................................................... 5

Articolo 4 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto

d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 .................................................................................................. 5

Articolo 5 - Cancellazione della seconda rata IMU ........................................................................................ 5

Articolo 6 – Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che

applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale .......................................................................................... 6

Articolo 7 – Sospensione dei versamenti tributari ........................................................................................ 7

Articolo 8 - Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee ........... 8

2. Disposizioni in materia di lavoro, salute, famiglia (Titolo II) .............................................................. 8

Articolo 11 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro

privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive ....................................... 8

Articolo 12 - Misure in materia di integrazione salariale .............................................................................. 9

Articolo 13 - Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle

scuole secondarie di primo grado ................................................................................................................. 9

Articolo 14 - Bonus baby-sitting .................................................................................................................... 9

Articolo 15 - Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore ........................................... 10

Articolo 16 - Rifinanziamento Caf ................................................................................................................ 11

Articolo 17 - Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ............................................................... 11

Articolo 20 - Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015,

n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19 ..................................................................................... 12

3. Altre disposizioni urgenti (Titolo III) ............................................................................................... 12

Articolo 21 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura ........... 12

Articolo 28 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi ........................................................................... 12

Articolo 30 - Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti all’emergenza epidemiologica

da COVID-19 ................................................................................................................................................ 12

4. Disposizioni finali (Titolo IV) .......................................................................................................... 13

Articolo 32 – Entrata in vigore ..................................................................................................................... 13

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Premessa

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il "Decreto Ristori bis" recante "Ulteriori misure urgenti in materia di

tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19".

Il Decreto entra in vigore dal 9/11/2020, giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Le nuove disposizioni prevedono integrazioni e modifiche a quelle recentemente introdotte dal Decreto

Ristori (DL n. 137/2020).

Si fornisce un primo commento, in forma di schema riepilogativo, alle disposizioni contenute nel decreto di

interesse complessivo per le imprese.

Riferimento: Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 279

del 9-11-2020)

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1. Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo I)

Articolo 1 –Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali

L’articolo prevede diversi interventi che per semplicità vengono esposti per punti: 1) L’Allegato dell’art.1, del DL 137/2020 viene sostituito con un nuovo

allegato, di fatto vengono incrementati i settori che possono accedere a

detto contributo. I nuovi codici ATECO introdotti sono i seguenti;

522190 – (Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA), 493909 –

(Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca), 503000 –

(Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti

lagunari), 619020 – (Posto telefonico pubblico ed Internet Point),

742011 –(Attività di fotoreporter), 742019 – (Altre attività di riprese

fotografiche), 855100 – (Corsi sportivi e ricreativi), 855201 – (Corsi di

danza), 920002 – (Gestione di apparecchi che consentono vincite in

denaro funzionanti a moneta o a gettone), 960110 – (Attività delle

lavanderie industriali), 477835 –(Commercio al dettaglio di

bomboniere), 522130 – (Gestione di stazioni per autobus), 931992 –

(Attività delle guide alpine), 743000 – (Traduzione e interpretariato),

561020 – (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi

da asporto), 910100 – (Attività di biblioteche ed archivi), 910200 –

(Attività di musei), 910300 – (Gestione di luoghi e monumenti storici e

attrazioni simili), 910400 – (Attività degli orti botanici, dei giardini

zoologici e delle riserve naturali), 205102 – (Fabbricazione di articoli

esplosivi).

2) Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO

561030 – (gelaterie e pasticcerie), 561041 – (gelaterie e pasticcerie

ambulanti), 563000 – (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 –

(Alberghi), viene elevato il contributo a fondo perduto previsto dall’art.

1, del DL 137, nella misura del 50%, a condizione che detti operatori

economici abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del

territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima

gravità e da un livello di rischio.

3) Viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto (per l’anno

2021), a favore degli operatori economici con sede operativa nei centri

commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto

alimentare e bevande operanti nelle zone interessate dalle misure

restrittive del DPCM 3/11/2020. Il contributo verrà erogato dalla AE

dopo presentazione dell’istanza già prevista nel DL 137 ed è

determinato:

- Per i soggetti con codice ATECO prevalente rientrante

nell’allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del CFP

di cui all’art. 1, del DL 137/2020;

- Per i soggetti con codice ATECO prevalente non rientrante

nell’allegato 1, entro il limite del 30% del valore determinato

con gli stessi criteri previsti per il CFP previsto dall’art. 25, del DL

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34 (commi 4, 5 e 6) e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art.

1, del DL 137.

L’accesso al nuovo contributo è assoggetto alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 del DL 137/2020.

Articolo 2 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020

Viene riconosciuto un CFP a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del Decreto (grandi magazzini, attività varie collegato al commercio al dettaglio e ai servizi alla persona), e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Ordinane Ministro della salute). Sono esclusi dal contributo i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25/10/2020. Trovano applicazione le disposizioni dei commi da 3 a 11, dell’art. 1, del DL 137/2020, il contributo è determinato applicando le percentuali indicate nell’allegato 2.

Articolo 3 - Controlli antimafia

Ai fini dei controlli, viene previsto che il protocollo d’intesa tra Ministero dell’interno e MEF, già previsto dall’art. 25 del DL 34/2020, è esteso anche ai contributi a fondo perduto previsti dal DL 137 e dal presente decreto.

Articolo 4 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020

La norma prevede che i soggetti che operano nei settori indicati nell’Allegato 2 del presente decreto, nonché le agenzie di viaggio e i tour operator, che hanno la sede operativa nelle c.d. “zone rosse” (art. 3, DPCM 3 Novembre 2020), possano fruire per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 del Tax credit locazioni di cui all’art. 8 del DL 137/2020 (DL “Ristori”).

Il rinvio al DL “Ristori” dovrebbe comportare il fatto che anche il credito d’imposta in commento spetti indipendentemente dai ricavi o dai compensi registrati nel periodo d’imposta precedente. Per tutti gli altri aspetti, invece, dovrebbe trovare applicazione la norma istitutiva del Tax Credit Locazioni (art. 28, DL 34/2020-c.d. DL “Rilancio”).

Inoltre, sulla base dell’art. 1 del decreto in commento che sostituisce l’Allegato 1 del DL “Ristori”, viene ampliato l’elenco dei codici ATECO ivi indicati. Di conseguenza, viene ampliata la platea dei soggetti che possono accedere al Tax credit locazioni previsto dal suddetto DL “Ristori”.

Articolo 5 - Cancellazione della seconda rata IMU

Non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili, e relative pertinenze, in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del presente decreto. Per fruire dell’agevolazione:

- i proprietari devono essere anche gestori delle attività ivi esercitate - gli immobili devono essere ubicati nei comuni delle aree

caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”), individuate con ordinanze del Ministro

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della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

Restano valide le agevolazioni già introdotte: - dall’art. 78 del DL Agosto (DL 104/2020); - dall’art. 9 del DL Ristori (DL 137/2020).

Articolo 6 – Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Confini più ampi per la proroga del termine di versamento della seconda rata o unica rata degli acconti d’imposta disposta dell’articolo 98 del D.L. n.104/2020. Si tratta, come noto, dello slittamento al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia il 2020, per i soggetti con periodo d’imposta “solare”). Sul piano soggettivo, si rammenta che detta norma riguarda, in generale, i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice (pari a 5.164.569 euro) nonché i soggetti destinatari del D.P.C.M. del 27 giugno 2020. Sul piano oggettivo, invece, la proroga in esame spetta ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (ossia il 2019, per i soggetti con periodo d’imposta solare). Quest’ultima “condizione” - per effetto del decreto cd. “Ristori-bis” - viene meno in capo ad alcune particolari fattispecie di operatori economici. Nello specifico, la citata proroga al 30 aprile 2021 “si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi” in capo ai soggetti:

1) che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli

Isa e che risultano nel contempo:

• operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al D.L.

n.137/2020, come sostituito dall'articolo 1, comma 1 del D.L.

“Ristori-bis” e nell’Allegato 2 al medesimo decreto-legge;

• avere il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio

nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un

livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della

salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre

2020 (si tratta delle Regioni della cd. “zona rossa”), e dell'articolo 30

del D.L. n. 149/2020;

2) esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio

nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un

livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della

salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. del 3 novembre

2020 (si tratta delle Regioni della cd. zona “arancione”) e dell'articolo

30 del D.L. n. 149/2020.

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In ogni caso, non è previsto alcun rimborso di quanto già versato.

Articolo 7 – Sospensione dei versamenti tributari

Nuova sospensione dei versamenti fiscali, ma solo per i soggetti coinvolti dalle recenti restrizione. Per effetto del cd. “Ristori-bis”, infatti, sono sospesi i versamenti con scadenza nel mese di novembre 2020 riguardanti:

• le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli

23 e 24 del DPR 600/1973;

• le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale dell’Irpef,

che i soggetti interessati operano in qualità di sostituti d'imposta;

• l’Iva.

Sono, così, “sospesi” alcuni dei versamenti in scadenza al prossimo 16 novembre. Per l’Iva, si fa presente che rientrano nella moratoria sia il versamento dell’Iva mensile di ottobre che quella relativa al terzo trimestre 2020 (luglio-settembre) che ricadevano nella scadenza del 16 novembre. In ogni caso, non è previsto alcun rimborso di quanto già versato. Per quanto riguarda i “soggetti” interessati dall’intervento, la norma appare alquanto articolata; occorrerà, dunque, prestare particolare attenzione nella verifica dei beneficiari della sospensione. In base al dettato normativo, rientrano nella sospensione dei suddetti versamenti fiscali:

• i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, palestre, piscine, ecc..;

• i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (trattasi delle Regioni che si trovano, rispettivamente, nella zona “rossa” e “arancione”) e dell'articolo 30 del D.L. 149/2020 in esame;

Inoltre, possono beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che:

• operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. “Ristori-bis”;

• esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator;

e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute

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adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 (cd. “zone rosse”) e dell'articolo 30 D.L. 149/2020 in esame.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati - senza applicazione di sanzioni e interessi - in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero mediante “rateizzazione” fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Per tutti gli approfondimenti si rinvia all’informativa già pubblicata sul sito di Interpreta “Emergenza Coronavirus - Sospensione versamenti novembre 2020 (DL Ristori bis)”.

Articolo 8 - Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee

I codici ATECO degli allegati 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, potranno con uno o più decreti del MISE di concerto con il MEF, essere implementati individuando ulteriori codi ATECO, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Le eventuali modifiche ai codici ATECO varranno per il CFP di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e per il contributo dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono assoggettate ai limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato e successive modificazioni.

2. Disposizioni in materia di lavoro, salute, famiglia (Titolo II)

Articolo 11 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

È prevista la possibilità di sospendere i versamenti dei contributi in scadenza a novembre 2020, nei settori individuati dai codici Ateco di cui all’allegato 1 al decreto in esame, su tutto il territorio nazionale. La sospensione riguarda i soli contributi previdenziali e assistenziali, mentre sono esclusi i premi dovuti all’INAIL. La norma fa formalmente riferimento ai datori di lavoro. Sono, pertanto, in corso approfondimenti in merito alla possibilità di includere tra i beneficiari della sospensione anche gli Artigiani e commercianti per la propria contribuzione personale. Inoltre, per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), la sospensione è prevista anche nei settori individuati dai codici Ateco di cui all’allegato 2 al decreto in esame. La ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il 16/03/2021, in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo la cui prima rata è da versare entro il 16/03/2021.

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Si veda in proposito l’approfondimento «Emergenza Coronavirus - Sospensione versamenti novembre 2020 (DL Ristori bis)» del 11/11/2020.

Articolo 12 - Misure in materia di integrazione salariale

I trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cigd e assegno ordinario) di 6 settimane decorrenti dal 16/11/2020 sono riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data del 9/11/2020 (data di entrata in vigore del DL in commento). Sono prorogati al 15/11/2020 i termini decadenziali di invio delle domande e dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni in scadenza tra il 1 e il 30 settembre 2020. Il termine del 31/10/2020 per le scadenze comprese tra il 1° e il 10 settembre non è più vigente, in seguito dell’abrogazione dell’art. 12 comma 7, DL n. 137/2020.

Articolo 13 - Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Lavoro agile e congedo straordinario nelle zone rosse Per le sole zone rosse del territorio nazionale nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro (Congedo straordinario) per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 % della retribuzione stessa, calcolata secondo le modalità del congedo parentale (art.23, TU maternità), con riconoscimento della contribuzione figurativa. Genitori con figli disabili gravi Possono fruire del lavoro agile ovvero, qualora ciò non sia possibile, del congedo straordinario, anche i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art.4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Istanze per la fruizione del congedo Le istanze andranno inoltrate all’INPS che provvederà anche al monitoraggio delle domande pervenute e qualora emerga il superamento del limite di spesa stabilito, procederà al rigetto delle domande presentate.

Articolo 14 - Bonus baby-sitting

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nelle zone rosse A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle zone rosse, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata (art.2, c.26, L.335/95) o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica.

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La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Genitori con figli disabili gravi Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità (art.4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Ulteriori condizioni Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus non è invece riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (art. 54 bis, DL 50/2017). La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art.1, c.355, L.232/2016) Istanze per la fruizione del bonus Le istanze andranno inoltrate all’INPS che provvederà anche al monitoraggio delle domande pervenute e qualora emerga il superamento del limite di spesa stabilito, procederà al rigetto delle domande presentate.

Articolo 15 - Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore, è istituito il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Gli interventi riguarderanno:

• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991;

• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000;

• le organizzazioni non lucrative di utilità' sociale di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe.

I criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto Ristori (DL n.137/2020).

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Articolo 16 - Rifinanziamento Caf

Per consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assistenza nella presentazione delle DSU (dichiarazioni sostitutive uniche) ai fini Isee, affidata ai CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Articolo 17 - Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

La disposizione provvede a sostituire interamente gli allegati XLVII e XLVIII del TU sicurezza, attinenti alla valutazione del rischio biologico. Le principali novità dei due nuovi allegati sono: a) nell'allegato XLVII, che cambia anche nome e diventa “INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO”

• la nota preliminare in premessa alla tabella specifica che "Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.";

• le misure di contenimento, che subiscono alcune integrazioni ed eliminazioni, vengono raggruppate in misure relative a “luogo di lavoro, impianti, attrezzature, sistema di funzionamento, rifiuti, altre misure”;

• i livelli di contenimento subiscono alcune variazioni ; • sono aggiunte in fondo alla tabella alcune note di chiarimento;

b) nell'allegato XLVIII, che cambia anche nome e diventa “CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI”

• la nota preliminare in premessa alla tabella - specifica che "Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario". - si modifica anche nella restante parte, che diventa: "Agenti biologici del gruppo 1 Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.";

• le misure di contenimento, che subiscono alcune integrazioni ed eliminazioni, vengono raggruppate in misure relative a “informazioni generali, impianti, attrezzature, sistema di funzionamento, rifiuti”;

• i livelli di contenimento subiscono alcune variazioni; • sono aggiunte in fondo alla tabella alcune note di chiarimento.

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Articolo 20 - Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19

I Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27, D.lgs. n. 148/2015 (tra questi FSBA), sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate per l’anno 2020 di 1.600 milioni di euro (previsti all’articolo 1, comma 7, DL n. 104/2020) per le erogazioni dell'assegno ordinario con causale COVID-19, fino alla data del 12/7/2020. Lo stanziamento consente dunque il finanziamento delle prestazioni di integrazione salariale antecedenti al DL 104/2020.

3. Altre disposizioni urgenti (Titolo III)

Articolo 21 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del decreto in commento è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 , in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto Ristori (DL n. 137/2020).

Articolo 28 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Il precedente “Decreto Ristori” ha previsto per il mese di novembre 2020, l’erogazione di un’indennità di 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del DPR n. 917/86, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (art.17, D.L. n.137/2020). Viene ora previsto che ai fini dell'erogazione della suddetta indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Articolo 30 - Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Aggiungendo un comma all’art. 1 della L. 74/2020 di conversione del DL 33/2020, è previsto che il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblichi sul proprio sito istituzionale e comunichi ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia in coerenza con il documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale” (allegato 25 del DPCM 3/11/2020), sentito il CTS, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio

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epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le predette ordinanze ministeriali sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e decadono allo scadere del termine di efficacia dei DPCM sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del CTS e della Cabina di regia sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4/11/2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro il 12/11/2020.

4. Disposizioni finali (Titolo IV)

Articolo 32 – Entrata in vigore

Il Decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 9/11/2020. Contestualmente alla pubblicazione il Decreto-legge è presentato alle Camere per la conversione in legge.

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