decreto legge bersani

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DISPOSIZIONI relative ai TRIBUTI LOCALI contenute nel D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 Sommario Argomento pag.- ---------------------------------------------------------------------------- 1 – Area fabbricabile : definizione ……………………. 2 2 - Ammortamento terreni di pertinenza………………. 7 3 - Dichiarazione dei redditi : termini e modalità……… 9 4 - Abolizione dichiarazione e comunicazione ICI……. 11 5 - Versamento ICI : termini e modalità……………….. 14 6 - Riscossione – varie…………………………………. 17 7 - Anagrafe tributaria………………………………….. 20 8 - Notificazioni………………………………………… 21 9 – Interessi anatotistici………………………………….23 10 - Esenzione ICI NO PROFIT…………………………25

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Page 1: Decreto legge BERSANI

DISPOSIZIONI relative ai TRIBUTI LOCALI

contenute nel

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Sommario

Argomento pag.-

----------------------------------------------------------------------------

1 – Area fabbricabile : definizione ……………………. 2

2 - Ammortamento terreni di pertinenza………………. 7

3 - Dichiarazione dei redditi : termini e modalità……… 9

4 - Abolizione dichiarazione e comunicazione ICI……. 11

5 - Versamento ICI : termini e modalità……………….. 14

6 - Riscossione – varie…………………………………. 17

7 - Anagrafe tributaria………………………………….. 20

8 - Notificazioni………………………………………… 21

9 – Interessi anatotistici………………………………….23

10 - Esenzione ICI NO PROFIT…………………………25

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Articolo 36, comma 2 : DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

Il comma 2 precitato chiarisce la locuzione “area fabbricabile” da assumere ai fini

dell’IVA; dell’imposta di registro; delle imposte sui redditi; e dell’ ICI, stabilendo che “ un’area è

da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

generale adottato dal Comune, indipendentemente

- dalla approvazione della regione

- e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo “

Dalla “Relazione governativa al D.L. n. 223/2006” : <<Il comma 2 mira a omogeneizzare

la nozione di terreno o area edificabile, in relazione all’applicazione dei diversi tributi che a tale

categoria di beni riservano trattamenti peculiari (IVA, registro, imposte sui redditi e ICI).

In particolare, viene chiarito che l’edificabilità si riconnette all’esistenza del piano regolatore

generale che qualifica il terreno come fabbricabile, non essendo quindi necessario che sussista

anche il piano di attuazione dello strumento urbanistico generale.

La norma chiarisce, altresì, che ai fini della qualificabilità dell’area, come terreno edificabile, è

sufficiente che il piano regolatore generale sia stato adottato dal Comune competente, anche se

l’iter di approvazione del predetto Piano non si è ancora concluso con la prescritta approvazione

regionale>>.

Per il solo tributo comunale, con riguardo alla non necessità dell’adozione di strumenti

attuativi del piano generale, aveva già provveduto l’art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L.

30/09/2005, n. 203, aggiunto dalla legge di conversione 2/12/2005, n. 248 (“Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, la disposizione prevista dall’art. 2, comma 1, dello stesso decreto si interpreta nel senso

che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento

urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo); il quale, così,

risolveva i dubbi giurisprudenziali sollevati in proposito (*)

Le disposizioni all’esame (art. 11-quaterdecies, prima, e. ora art. 36) risolvono il conflitto

che la stessa Corte di cassazione aveva creato sulla materia , fino ad investirne le SS.UU. con

ordinanza n. 10062/2005.

L’intervento del legislatore :

- rende omogenea la definizione di terreno edificabile in relazione all’applicazione dei

diversi tributi;

- supera i contrasti interpretativi, generati dalla formulazione delle disposizioni che regolano

i diversi tributi ( II.RR. : art. 67, co.1, lett. a) e b), DPR n. 917/1986; IVA : art. 2, co, 3, lett. c),

DPR 633/1972; Registro : art. 52, co. 4, DPR 131/1986 ; ICI : art. 2, co.1, lett. b), D.Lgs.

504/1992);

- cerca di risolvere il contenzioso in essere

Ora, però, la C.T.R. Lazio (30/08/2006, in G.U. n. 18/2007, pag. 103 e la C.T.P. Piacenza ( 16/03/2007, n. 29)

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione, relativamente

sia all’art. 11-quaterdecies del D.L. n. 203/2005 che all’art. 36, comma 2, all’esame

Per quanto riguarda la irrilevanza della “adozione di strumenti urbanistici attuativi del

P.R.G.”, va, comunque, precisato :

a) - Secondo una certa dottrina (G. Saporito, Il Sole 24 ORE, agosto 2006) :

“La disposizione parla di “strumento urbanistico generale adottato”, che fa scattare il valore

edificabile : ciò significa che nelle Regioni in cui vi sono piani strutturali o piani operativi

(Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Umbria, Lazio) vanno tenuti

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presenti solo i piani strutturali. Con questi piani generali,, infatti, si comprende dove le città si

svilupperanno e dove, invece, le aree resteranno agricole. Solo con i piani operativi, che

sopravvengono entro un quinquennio, si conosceranno entità e tipologia degli edifici realizzabili,

ma ciò non interessa il Fisco” (G.Saporito – Il Sole 24 Ore, agosto 2006 ) ;

b) - Di diverso parere, per quanto riguarda la legislazione regionale in materia urbanistica

L.R. n. 20/2000), è la Regione Emilia-Romagna, la quale, con nota indirizzata all’ANCI regionale

nel maggio 2006 (congiuntamente concordata) e recante “ Norma interpretativa delle aree

fabbricabili ai fini ICI – Individuazione dello strumento urbanistico comunale idoneo a

riconoscere l’edificabilità”, dopo avere richiamato la legislazione ICI e le interpretazioni

giurisprudenziali in materia, ha affermato “…Nell’ambito del sistema degli strumenti urbanistici definito

dalla L.R. n. 20 del 2000,(*) lo strumento che attribuisce l’edificabilità delle aree va individuato senz’altro

nel POC, in quanto strumento che (al pari del PRG) conferisce i diritti edificatori. Il PSC, infatti, si limita ad

individuare le aree idonee alla edificazione, in quanto non sussistono specifici fattori escludenti di natura

ambientale, paesaggistica, infrastrutturale, ecc., e a definire i limiti e le condizioni cui è subordinata la

trasformazione ai fini insediativi delle medesime aree. Tali aree, definite dalla legge “suscettibili di

urbanizzazione” acquisiscono però il carattere della edificabilità solo nel momento in cui sono inserite nel

POC, il quale disciplina puntualmente gli interventi che possono essere realizzati nell’area (per quanto

attiene ai parametri urbanistici ed edilizi, alle modalità e tipologie di interventi, alle destinazioni d’uso

ammissibili, ecc). Inoltre, l’edificabilità riconosciuta dal POC presenta i caratteri di concretezza e attualità,

dal momento che le previsioni edificatorie del piano devono essere attuate nel breve arco temporale di 5

anni. Pertanto, l’edificabilità legale può riconoscersi certamente agli ambiti individuati dal POC e che

trovano nel medesimo piano una puntuale definizione dei contenuti dello jus aedificandi…

…La potenzialità edificatoria riconosciuta dal PSC, secondo il modello legislativo, ha natura

sostanzialmente diversa da quella attribuita dal PRG: il PRG definisce infatti in modo compiuto l’indice di

edificabilità e gli altri contenuti dello jus aedificandi; al contrario il PSC si limita ad individuare gli ambiti

suscettibili di urbanizzazione, fornendo per gli stessi talune indicazioni circa le trasformazioni ammissibili.

Risulta dunque difficile individuare, sulla sola base del PSC, come definito dal legislatore, l’oggetto della

potenzialità edificatoria dell’area. …

La mancanza del contenuto economico dello jus aedificandi non consente di utilizzare, nella valutazione

delle aree, tutti i criteri di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, il quale, al comma 5, dispone che il valore

in commercio delle aree edificabili è fondato non solo sulla zona territoriale di ubicazione, ma anche

sull’indice di edificabilità, sulla destinazione d’uso consentita, sugli oneri per lavori da eseguirsi e sui prezzi

medi di vendita di aree con caratteristiche analoghe. Quest’ultimo criterio accertativo è l’unico che può

trovare applicazione indipendentemente dall’esistenza di una pianificazione urbanistica che fornisca il

dettaglio delgi interventi ammissibili.

Tuttavia, nell’ambito della propria autonomia, le amministrazioni comunali hanno la possibilità

di arricchire i contenuti del PSC, con previsioni che, attenendo alla effettiva potenzialità

edificatoria delle aree, risultino idonee a soddisfare i criteri di valutazione del valore delle aree

sopra ricordati. Questa condizione appare quanto mai soddisfatta dai PSC improntati ai criteri

perequativi, che richiedono necessariamente una definizione dei potenziali diritti edificatori, i

quali, a loro volta, non possono prescindere dai valori di mercato delle aree.”

Page 4: Decreto legge BERSANI

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c) - Una recente sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna (13/04 – 15/05/2006, n. 609/2006), dopo avere

affermato che “..il PSC non possiede una autonoma capacità conformativa, di talché la definitiva destinazione

urbanistica viene impressa alla proprietà solo al termine del processo di formazione di PSC-RUE-POC…” e che

“..solo in presenza della disciplina definitiva contenuta nel RUE (Regolamento urbanistico ed Edilizio : art. 29 L.R. n.

20/2000) e nel POC è possibile stabilire le esatte, rispettive ed univoche corrispondenze tra la nuova articolazione del

territorio comunale in Sistemi e Spazi…”, osserva che:

…”la L. R. n. 20/2000 si è preoccupata di evitare qualsiasi deficit regolativi – per il periodo di transizione

dal vecchio al nuovo impianto urbanistico ed ha approntato – per il periodo intertemporale necessario

all’approvazione di tutti e tre i nuovi strumenti PSC – RUE – POC – una soluzione opposta (alla tesi di un vuoto

normativo ), cioè il perdurare delle previsioni dei PRG vigenti” (Peraltro, l’articolo 41, co. 1, della L.R. n. 20/2000

stabilisce : “ Fino all’approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno

attuazione alle previsioni contenute nel P.R. G vigenti:”)

L’art. 41, comma 1, della legge regionale n. 20/2000 afferma che “ Fino all’approvazione del PSC, del RUE e del PSC,

del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei P.R.G.

(Norma di salvaguardia)

Da quanto sopra riportato, con riferimento allo strumento urbanistico cui fare riferimento ai

fini della individuazione della natura edificatoria delle aree, si ritiene di potere così concludere:

- ovviamente, nessun problema se il Comune ha ancora vigente il PRG, perché non ha

ancora adottato il PSC, oppure se la qualificazione dell’area fabbricabile è contenuta negli strumenti

urbanistici (PSC, POC, RUE , o, se questi assenti, ha ancora il PRG) in vigore;

- se è stato adottato il solo PSC, può farsi riferimento a quest’ultimo, se – come suggerito nel

parere regionale sopra citato – esso è improntato ai criteri perequativi, atteso che questi richiedono

necessariamente una definizione dei potenziali diritti edificatori, i quali a loro volta, non possono

prescindere dai valori di mercato delle aree:

- in caso contrario, in attesa che l’impianto della disciplina urbanistica comunale si completi

con l’adozione degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. n. 20/2000 (PSC-RUE-POC),

continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente (disciplina transitoria)

Per quanto concerne, invece, la necessità o meno che lo strumento urbanistico risulti

approvato dalla Regione o dalla Provincia’, il nuovo testo, stabilendo “indipendentemente

dall’approvazione della Regione”risolve anche tale questione : è, pertanto, da ritenersi superata la

giurisprudenza, secondo la quale, per la qualificazione di area fabbricabile ai fini fiscali, dovevasi

ritenere tale quella inclusa negli strumenti urbanistici già “perfezionati”, ovverosia già approvati

dalla Regione . In merito, infatti, nella Corte di Cassazione sussistevano due contrastanti

orientamenti : uno, “sostanzialistico”, che dava rilievo sostanziale alla semplice adozione del

P.R.G.(C.Cass. 27/03/2002, n. 4381 e 18/09/2003, n. 13817); e l’altro, “formale legalistico”, che,

vedendo il piano solo sotto l’aspetto giuridico, lo considerava perfetto se aveva completato tutto il

suo “iter”, fino alla approvazione regionale.(C: Cass. 27/12/2001, n. 16208; 18/02/2003, n. 2416 e

3/02/2006, n. 2387) (Tale diverso orientamento delle Sezioni della Corte ha indotto una di tali

Sezioni a chiedere l’intervento delle Sezioni Unite : Ordinanze 13/05/2005, n. 10062 per necessità

dei piani attuativi, e 17/02/2006, n. 3504, per necessità o meno dell’approvazione della Regione).

Circa la decorrenza della disposizione all’esame, ); la Circolare dell’Agenzia Entrate del

4/08/2006, n. 28/E, osserva in proposito : “ Si tratta, in definitiva, di una norma recante

disposizioni di natura interpretativa “

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Affermano la natura interpretativa della norma all’esame anche :

- la C.T. Reg.le del Lazio (sentenza 3/10/2006, n. 238 : “..invero, da ultimo, il D.L. 223/2006 ha inteso chiarire sul punto, stante l’oscillazione della giurisprudenza, con una norma interpretativa che ha specificato

che il terreno è edificabile anche se il P.R.G. non è stato ancora approvato . Si tratta di una norma interpretativa che ci

consente di comprendere la ratio del legislatore in relazione alla casistica riconducibile alla fattispecie in oggetto”)

- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza 30/11/2006, n. 25506 : “..l’art. 36, comma 2, fornisce una condivisibile chiave interpretativa che, per espressa volontà del legislatore, deve essere

utilizzata nell’applicazione delle disposizioni relative all’IVA, al Tuir, all’ICI e all’imposta di Registro. La novella non

fornisce un nuovo criterio di valutazione, ma si limita a chiarire che il beneficio della tassazione su base catastale,

prevista per i terreni agricoli, non compete quando si tratti di suoli la cui vocazione edificatoria sia stata formalizzata

in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo. E’ di comune esperienza, infatti, che tale circostanza è

sufficiente a far lievitare il valore venale del suolo, secondo le leggi di mercato”)

e la Circolare Agenzia Entrate del 6/02/2007, n. 6/E (“… Per quanto riguarda i terreni

edificabili, va evidenziato che l’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006 ha chiarito il concetto di <<area

fabbricabile>> ai fini fiscali, eliminando le preesistenti incertezze interpretative. In base alla definizione fornita dalla

norma in esame - che, come precisato dalla circolare n. 28/E del 4/08/200, ha natura interpretativa - un’area “ecc..

come da testo normativo)

Va subito precisato, in proposito, che le interpretazioni ministeriali non sono certamente

vincolanti in materia di tributi locali per gli Enti territoriali (“… la Circolare, quale atto non avente

carattere normativo, si limita a manifestare l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria in

materia, vincolando unicamente gli uffici subordinati, tra i quali non rientrano certamente gli Enti

territoriali…i quali possono adottare ogni interpretazione da essi ritenuta idonea” : Risposta del

16/01/1997 ad interrogazione parlamentare n. 5-01252 del 16/12/1996).

Inoltre, la natura interpretativa o meno della norma e, quindi, la sua applicabilità retroattiva,

rileva, ai fini nostri, soltanto per quanto riguarda la necessità o meno dell’approvazione regionale o

provinciale dello strumento urbanistico, ma non anche per quanto concerne la necessità o meno

dell’adozione del piano attuativo : infatti, l’art. 11-quaterdecies, comma 16, prima citato, precisa

espressamente che, ai fini dell’ICI, la disposizione prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 “si

interpreta” nel senso che un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo

edificatorio in base al P.R.G. indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi, rispettando, in

tale modo, il disposto dell’art. 1, comma 2 della legge n. 212/200 (Statuto dei diritti del

contribuente), secondo il quale “ l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può

essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le

disposizioni di interpretazione autentica”

Per quanto concerne l’applicabilità retroattiva relativamente alla disposizione che dichiara

l’indipendenza dalla approvazione della Regione, è bene tenere presente quanto stabilito dallo

Statuto dei diritti del contribuente (art. 1, comma 2, sopra riportato : la norma interpretativa deve

essere fatta con legge ordinaria e soltanto in casi eccezionali)) , dall’art. 3, co. 1, dello stesso

Statuto(secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo), l’art. 11 delle “preleggi

(la legge non dispone che per l’avvenire), nonché la Corte di Cassazione, la quale, in tema di

irretroattività delle norme fiscali, è piuttosto rigida: “… in tema di efficacia nel tempo delle norme

tributarie in base all’art. 3 dello Statuto (il quale ha codificato nella materia fiscale il principio

generale di irretroattività delle leggi, stabilito dall’art. 12 delle preleggi) va esclusa l’applicazione

retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista” ( sentenza 2/04/2003, n.

5015), e “…non sussistendo nell’ordinamento un divieto giuridico assoluto alla introduzione di

norme fiscali che abbiano effetti retroattivi, in caso di possibilità di interpretazioni alternative deve

essere comunque preferita quella che non comporti la retroattività della disposizione

fiscale”(sentenza 14/04/2004, n. 7080)

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Comunque, la nuova disposizione è certamente applicabile nel caso di controversie in

atto non definitive (Anche perché, con sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione, n.

25506 del 30/11/2006, è stato espressamente riconosciuto che trattasi di norma interpretativa (

pur criticando i tempi e le modalità di adozione della norma).

Infine, una breve osservazione circa la applicazione di sanzioni qualora, ritenendo

applicabile il principio della retroattività di cui alla Circolare ministeriale sopra citata, si proceda al

recupero di imposta non dichiarata perché lo strumento urbanistico non era ancora approvato dalla

Regione o Provincia : l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che “ non è punibile

l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla

portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono “; stesso principio è

affermato nell’art. 10, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente e ribadito dalla

giurisprudenza (C.Cass. 24/08/2004, n. 16751 (Diverso è stato il comportamento tenuto dal gruppo

di lavoro ANCI regionale a proposito della interpretazione fornita dall’art. 11-quaterdecies circa la

non necessità dello strumento attuativo : in quel caso si è ritenuto che la norma di cui all’art. 2,

lett.b), non necessitasse di interpretazione, atteso che la stessa qualificava area fabbricabile anche il

terreno che era previsto tale nel solo P.R.G.)

-----------

(*) Nel parere scritto delle Direzioni generali “Affari Istituzionali e legislativi “ e “Programmazione Territoriale e

Sistemi di Mobilità” della Regione è annotato : “ La L.R. n. 20/2000, “Disciplina sulla tutela ed uso del territorio”, ha

innovato il sistema degli strumenti di pianificazione urbanistica prevedendo, in luogo del P.R.G., due autonomi

strumenti urbanistici:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC), piano generale, che opera scelte programmatiche con riguardo a tutto il

territorio comunale : ha durata indeterminata e classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;

- il Piano Operativo Comunale (POC), relativo alle sole parti del territorio comunale da trasformare nei cinque anni di

riferimento, il quale attribuisce e regolamenta le possibilità edificatorie ed impone vincoli di natura espropriativi.

Inoltre, ai sensi dell’a

rt. 31 della medesima legge regionale, i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono strumenti di dettaglio, che hanno la

finalità di dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal POC, qualora esso

stesso non assuma i contenuti del PUA stesso”

NOTA : Legislazione urbanistica (jus aedificandi) e legislazione fiscale (jus valutandi)

La nuova norma non viene a scalfire l’incidenza della legislazione urbanistica in materia di aree edificabili: questa,

infatti, “…tende a garantire il corretto uso del territorio urbano e, quindi, lo jus aedificandi non può essere esercitato se

non quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati, garantendo la compatibilità degli interessi individuali con quelli

collettivi” . La legislazione fiscale, invece, mira ad adeguare “.. il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici

dei suoli, che si registrano e progrediscono in parallelo al sorgere della mera aspettativa dello jus aedific andi. Non

bisogna, pertanto, confondere lo jus aedioficandi con lo jus valutandi, atteso che essi poggiano su differenti presupposti.

Il primo, sul perfezionamento delle relative procedure; il secondo sull’avvio di tali procedure”: C. Cassazione, SS.UU.

30/11/2006, n. 25506.

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Articolo 36, commi 7 e 8 – AMMORTAMENTO TERRENI

(comma 7) “ Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere

assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo

delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti

iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al

20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

(comma 8) “le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata

in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso

di periodi di imposta precedenti”

Nella “Relazione governativa al D.L. n. 223/2006” è scritto in merito : “ Il comma 7 ribadisce il

principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali in aderenza con le

indicazioni fornite al riguardo dai principi contabili nazionali ed internazionali, secondo i quali le imprese devono

indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno

ammortizzarlo. Per agevolare lo scorporo del costo del terreno da quello del fabbricato è stata introdotta una misura

percentuale di riduzione che determina in modo forfetario il costo del terreno”

Dalla Circolare 4/08/2006, n. 28/E : “ L’articolo 36, comma 7, stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di

ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate

dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al

valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei

geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo

complessivo.

Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione i fabbricati strumentali per destinazione e per

natura ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del Tuir…

…Il successivo comma 8 prevede che le disposizioni del precedente comma 7 si applicano a decorrere dal periodo

d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati

costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti”.

La redazione della perizia è un obbligo, non una facoltà

La disposizione sopra richiamata potrebbe riguardare “indirettamente” anche l’ICI : qualora l’area

pertinenziale, per qualsiasi motivo, fosse utilizzata a scopo edificatorio ovvero scorporata dal fabbricato strumentale o

ceduta a terzi e diventasse, quindi, oggetto autonomo d’imposizione in quanto non più “pertinenza” del fabbricato, ai

fini della determinazione del suo valore imponibile potrebbe risultare utile ed opportuno il riferimento al valore indicato

nella perizia di stima di cui sopra; che, comunque, proprio perché non ammortizzabile, l’interessato tenterà di

determinarlo nella minore entità possibile (minimo valore), anche ricorrendo alle percentuali di legge; perché in tale

modo risulterà essere più elevato il valore del fabbricato che, invece, è ammortizzabile. Va pure tenuto conto che il

valore dell’area indicato nella stima è comprensivo anche di quello dell’area di sedime, come tale non tassabile

-------------------------------------------------- Vedi, ora, l’art. 2, comma 18, del D.L. 3/10/2006, n. 262 (Collegato alla L. f. 2007), il quale all’art. 36 del D.L.

all’esame ha apportato le seguenti modificazioni :

a) il comma 7 è sostituito dal seguente :

“7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è

assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da

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attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al

maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i

fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli

destinati alla produzione e trasformazione di beni”

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente :

“7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai

fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell’acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si

tiene conto della disposizione del periodo precedente”

c) il comma 8 è sostituito dal seguente :

“8. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (statuto), le norme di cui ai precedenti commi 7

e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da

periodi d’imposta precedenti. In tal caso, ai fini dell’individuazione del maggior valore indicato nell’ultimo bilancio

approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di

cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi

incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è

pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta

precedenti calcolate sul costo complessivo”.(*)

Pertanto, rispetto a prima, per quanto interessa al Comune :

- non è più richiesta la perizia tecnica per la valutazione del terreno;

- è imposta l’ìnapplicabilità dello scorporo anche per i fabbricati strumentali in locazione

finanziaria;

- si stabilisce la decorrenza della nuova normativa a partire dal 2006

(*) Inoltre, l’art. 1 del D.L. 3 agosto 2007, n. 118, ha stabilito che…”La disposizione contenuta nel terzo periodo del

comma 8 dell’art. 36 del D.L 223/2006 e successive modificazioni, s’interpreta nel senso che per ciascun immobile

strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4

luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e a quello del

fabbricato”

Page 9: Decreto legge BERSANI

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Articolo 37, comma 10 : DICHIARAZIONE DEI REDDITI – TERMINI E MODALITA’

Dalla Circolare 4/08/2006, n. 28/E :

L’articolo 37, comma 10, lettera a), del decreto, modificando il comma 1 dell’art. 1 del Dpr

n. 322/1998, stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le dichiarazioni sono

redatte,a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio dell’anno di

utilizzo ( Precedentemente, tale termine era fissato al 15 febbraio)

L’articolo 37, comma 10, lettera b), del decreto, modificando l’art. 2 del citato Dpr n.

322/1998, ha previsto che le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’art. 6 del Dpr.

n. 600/1973 (società di persone) presentino la dichiarazione dei redditi in forma cartacea, per il

tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane Spa, tra il 1° maggio ed il 30 giugno ed in

via telematica entro il 31 luglio ( in precedenza la disposizione prevedeva , per la modalità

cartacea, il termine finale del 31 luglio e, per la modalità telematica, quello del 31 ottobre.

La medesima disposizione, relativamente a tutti i soggetti Ires (imposta sul reddito delle

società), modificando il comma 2 dell’art. 2 del Dpr n. 322/1998, ha stabilito che la presentazione

della dichiarazione avviene esclusivamente in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese

successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta o dell’evento straordinario in caso di

fallimento, trasformazione, fusione e scissione, escludendo definitivamente la presentazione a

mezzo banca o di un ufficio postale.

Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione è unico e non è più legato alla

modalità di presentazione, mentre in precedenza il termine era fissato all’ultimo giorno del settimo

ovvero del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o dell’evento straordinario,

in funzione della modalità di presentazione utilizzata, cartacea ovvero telematica.

(Le lettere c) e d) del precitato comma 10 dell’art. 37 riguardano le dichiarazioni dei sostituti

d’imposta; e stabilisce, inoltre, che le banche e la Poste italiane Spa trasmettano in via telematica

all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni cartacee ricevute, entro quattro mesi dalla data di

scadenza del termine di presentazione delle stesse ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale

data, dalla data dell’effettiva presentazione. Il termine di quattro mesi era precedentemente fissato

in cinque mesi).

Sempre la Circolare sopra citata : L’articolo 37, comma 10. lett. e), del decreto completa il

coordinamento delle disposizioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni anche nei casi

di liquidazione di società o enti soggetti all’Ires, di società o associazioni di persone e di imprese

individuali, stabilendo che in tali ipotesi la dichiarazione va presentata esclusivamente in via

telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in

liquidazione (prima, il termine di presentazione era fissato entro l’ultimo giorno del settimo mese

successivo a tale data per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno

del decimo mese successivo se in via telematica).

Analoga anticipazione è stata prevista anche nei casi di fallimento o di liquidazione coatta

amministrativa

.

Vedi “nota” a fondo pagina seguente

Le disposizioni in esame entreranno in vigore a decorrere dal 1° maggio 2007.

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Ovviamente, i termini si presentazione della dichiarazione, stabiliti ai fini delle imposte sui

redditi, rilevano anche ai fini della dichiarazione ICI, atteso che questa va presentata “ entro il

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto

inizio” (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992).

Vero è che l’art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006 prevede l’abolizione sia della

dichiarazione che della comunicazione ai fini ICI (cfr allegata Scheda art. 37, comma 53); ma è

anche vero, che l’obbligo di presentazione rimane in vigore “fino alla data di effettiva operatività

del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali”; data, che sarà accertata con provvedimento

del Direttore dell’Agenzia del Territorio. Inoltre non va omesso di considerare che – come vedremo

analizzando il comma 53, resta confermato l’obbligo di presentazione della dichiarazione prevista

in materia di riduzione dell’imposta

Le principali scadenze e modalità, risultanti dalle modifiche apportate dal D.L. e in vigore

dall’1/05/2007, si possono così riassumere :

- Persone fisiche non titolari di partita IVA : dichiarazione in banca o in posta, nel periodo

compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2007;

- Persone fisiche titolari di partita IVA : obbligo di presentazione in forma telematica entro il 31

luglio 2007;

- Società di persone : obbligo di presentazione in forma telematica entro il 31 luglio 2007,

- Società di capitali : obbligo di presentazione in forma telematica entro l’ultimo giorno del settimo

mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se il periodo d’imposta è coincidente

con l’anno solare, il termine è quello del 31 luglio 2007.

Per una pratica lettura dei termini e delle modalità di presentazione delle dichiarazioni, si

richiama l’apposita scheda allegata alla Circolare ministeriale sopra citata

NOTA : Dalla “Relazione governativa al D.L. n. 223/2006“ : “I commi da 10 a 14 prevedono

un’articolata modifica dell’attuale normativa in materia di presentazione delle dichiarazioni e dei

relativi versamenti. Tra l’altro, si anticipano il termine di approvazione, da parte dell’Agenzia

delle Entrate, dei modelli di dichiarazione, nonché i termini di presentazione delle medesime … Il

complesso degli interventi consente una più razionale distribuzione dei termini di presentazione

delle dichiarazioni e dei versamenti ed una complessiva accelerazione della disponibilità delle

dichiarazioni per l’Amministrazione.”

NOTA : La possibilità di presentare le dichiarazioni su modello cartaceo in banca o in posta resta prevista

solo per i contribuenti (non soggetti all’IRES), che non sono tenuti a presentare :

- la dichiarazione IVA, indipendentemente dal volume d’affar9i dell’anno precedente;

- il mod. 770, semplificato od ordinario;

- il mod. di comunicazione ai fini degli studi di settore e dei parametri

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Articolo 37, commi 53 e 54 : ABOLIZIONE DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE ICI

Il comma 53 all’esame così recita : “ A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di

presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10. comma 4, del D.Lgs. n.

504/1992, ovvero della comunicazione prevista dall’art. 59, comma 1, lett. l), n. 1), del D.Lgs. n.

446/1997. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione

dell’Imposta”

Dalla Circolare 4/08/2006, n. 28/E :

“ Il comma 53 dell’articolo 37 del decreto-legge elimina l’obbligo di presentazione della

dichiarazione ICI, prevista dall’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, nonché la

comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1) del D.Lgs. n. 446/1197.

La finalità di tale disposizione è di eliminare la duplicazione degli adempimenti a carico del

contribuente in tema di dichiarazione dei dati relativi ai propri immobili”.

Restano comunque fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione

dell’imposta “ ( Ad esempio, sopravvenuto diritto alla detrazione per abitazione principale;

locazione a canone non più libero, ma concordato, se l’agevolazione è stata deliberata; area non

più fabbricabile, perché ora coltivata direttamente, caso di inagibilità o inabitabilità del fabbricato

ecc.)

In sede di conversione in legge del D.L., al comma 53 all’esame è stato aggiunto il

seguente periodo, di contenuto evidentemente cautelativo : “ fino alla data di effettiva operatività

del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali (cioè di tutto ciò che gira nel sistema

catastale), da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in

vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’ICI…ovvero della comunicazione..”

Il comma 54 dell’art. 37 all’esame stabilisce :

- che la circolazione e la fruizione dei dati catastali gestiti dall’Agenzia del territorio deve esser

assicurata entro il 31 dicembre 2006, attuando le disposizioni di cui all’art. 59, comma 7-bis del D.Lgs.

7/03/2005, n. 82, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 4/04/2006, n. 159 (trattasi del codice

dell’amministrazione digitale);

- che sono a carico delle regioni, province e comuni i costi inerenti alla sola connessione alle

banche dati catastali gestite dall’Agenzia del territorio

L’art. 59, comma 7-bis, richiamato dalla disposizione precedente, stabilisce che “nell’ambito dei dati

territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio. Per

garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni

stabilite dall’articolo 50, il direttore dell’Agenzia del territorio…definisce con proprio decreto entro la data

del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le

regole tecnico-economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici

di altre amministrazioni”.

E il Decreto 6/12/2006 (in G.U. n. 288 del 12/12/2006), stabilisce che l’Agenzia del

territorio, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l’edilizia, trasmette ai comuni per

via telematica o su supporto informatico (entro 30 gg. Dalla entrata invigore del presente decreto;

quindi, entro il 12 dicembre 2006) le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a

far data dal 1° gennaio 2006. Il Comune, entro 90 gg. Dalla ricezione dei file, verifica la coerenza

delle caratteristiche dichiarate delle unità immobiliari rispetto alle informazioni disponibili, sulla

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12

base in suo possesso e le eventuali incoerenze riscontrate sono segnalate all’ufficio provinciale

dell’Agenzia.

Sulla materia, cfr, anche Legge Finanziaria 2007, comma 174, il quale ha aggiunto al comma 53 del

D.L. n. 223/2006, in fine, il seguente periodo :

“resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai

fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche

previste dall’art. 3-bis del D,Lgs. 18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico

informatico”

Trattasi, dunque, di una “reintroduzione” dell’obbligo dichiarativo, qualora si verifichi la

fattispecie di cui al sopra riportato comma 174

NOTA circa la “definitiva soppressione” della COMUNICAZIONE :

Tenuto conto che nel testo legislativo sopra riportato si afferma che, fino alla data di effettiva

operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta l’obbligo do presentazione non solo

della dichiarazione, ma anche della “comunicazione prevista dall’art. 59 del D.lgs. n. 446/1997”, ciò ha

indotto un Comune – che già nei precedenti anni aveva sostituito la dichiarazione con la dichiarazione - a

chiedere chiarimenti al Ministero delle Finanze; il quale, con

Nota 13/03/2007, n. 5407/DPF,

ha dichiarato di ritenere che “…a decorrere dal 1° gennaio 2007 non possa essere più utilizzato in

via generale il sistema della comunicazione ICI, in virtù dell’art. 1, comma 175 della legge 27/12/2006, n.

296, ha espressamente abrogato l’art. 59, comma 1, lettera l), del D.lgs. n. 446/1997”

Secondo il Ministero, tale conclusione è rafforzata :

- dal comma 161 dello stesso art. 1 (che prevede il potere di rettificare solo le dichiarazioni, senza

nulla dire della comunicazione);

- dal successivo comma 174 della l. 296/2006, che integra le disposizioni dell’art. 37, comma 53, del

D.L. n. 223/2006, disponendo che “…Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in

cui gli elementi rilevanti ai fini della imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure

telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello

unico informatico”: in proposito, il Ministero afferma che la suddetta integrazione “,; deve essere

interpretata in linea con quanto stabilito dalle altre disposizioni della legge Finanziaria per l’anno 2007,

con la conseguenza che i riferimenti alla <comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), del

D,lgs. n. 446/1997>, devono essere letti alla luce delle intervenute modifiche in materia e, pertanto,

devono considerarsi superati dall’evoluzione normativa” La Nota Ministeriale conclude affermando che “ dalle considerazioni svolte emerge, dunque, che permane

nella disciplina dell’ICI la sola dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992”

Tuttavia, con il D.M. 26/04/2007, n. 105, (in G.U. 8/05/2007) è stato approvato il modello per la

dichiarazione ICI relativo all’anno 2006; le istruzioni per la compilazione del modello della denuncia ICI

precisano che i contribuenti che hanno già presentato la comunicazione Ici non dovranno presentare la

dichiarazione, mentre tutti gli altri, anche nell’ambito dello stesso Comune, dovranno utilizzare i modelli

ministeriali approvati con il citato decreto

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In CONCLUSIONE : per quanto concerne l’obbligo di dichiarazione, dall’1/01/2007 bisogna avere riguardo alla data

di emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio attestante l’operatività del sistema di

circolazione e fruizione dei dati catastali:

- prima di tale emanazione, resta l’obbligo di presentazione della dichiarazione qualora si siano verificate

modificazioni della soggettività passiva, oppure nella struttura o destinazione dell’immobile che abbiano determinato un

diverso debito d’imposta ;

- dopo l’emanazione, resta l’obbligo della dichiarazione solo per gli atti per i quali non siano applicabili le

procedure telematiche del modello unico informatico.

In ambedue i casi, comunque, non è utilizzabile la comunicazione

NOTA : per “sistema di interscambio” e “Portale per i Comuni”, cfr. ora la Circolare Agenzia del Territorio n.

7/T del 15/12/2006, che definisce le regole e le modalità di fornitura telematica “Sistema d’interscambio” parte

dell’Agenzia del territorio dei dati catastali a Comuni, province e regioni così come stabilito dall’art. 37, comma 54,

D.L. n. 223/2006. Tale servizio telematico è attivo dal 30/12/2006.

Entro marzo 2007 verranno attivati altri servizi specifici per i Comuni (Ad esempio, quelli per la gestione della TARSU

e segnalazioni relative alle dichiarazioni di variazione e nuova costruzione)

Si è dell’avviso che, proprio nella considerazione del fatto che la scadenza fissata per la emanazione del

decreto direttoriale di cui sopra (30 giugno) è passata senza significativi risultati, il legislatore abbia ritenuto opportuno

inserire nel decreto una norma di salvataggio (il sopra riportato secondo periodo del comma 53) nel caso in cui i

Comuni non possano avere a disposizione i dati necessari per il controllo delle singole obbligazioni tributarie da parte

dei contribuenti.

Comunque, le nuove regole – che entreranno in vigore con l’emanazione del provvedimento del Direttore

dell’Agenzia del Territorio che accerterà l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati

catastali - dovranno garantire che , alla fine dell’anno, i Comuni avranno a disposizione tutti i dati concernenti le

variazioni (soggettive ed oggettive) relative agli immobili siti nel proprio territorio, per cui potranno effettuare i dovuti

controlli attraverso l’incrocio di questi dati con quelli provenienti dai versamenti e dalle dichiarazioni relative alle

agevolazioni richieste dai contribuenti (Comunque, dai dati catastali di cui sopra sarà possibile individuare i proprietari

degli immobili, atteso che gli stessi, in applicazione dei compiti assegnati ai notai, sostanzialmente unificano sia i dati

prettamente catastali che quelli della “Conservatoria dei registri immobiliari)

Siccome molti Comuni, a seguito di apposite convenzioni o, comunque, di accordi con le locali Agenzie del

Territorio, hanno già in atto la possibilità di usufruire dei dati catastali, si esprime l’avviso che tali situazioni non

possano ritenersi equiparabili al provvedimento direttoriale che elimina l’obbligo dichiarativo e che, quindi, negli Enti

suddetti permanga l’obbligo della dichiarazione fino alla emanazione del provvedimento direttoriale suddetto.

E’ stato osservato ( M.C. Saccani - Italia Oggi) che la prevista abolizione della dichiarazione potrebbe rendere

inapplicabile il meccanismo di riduzione dell’indennità di esproprio delle aree fabbricabili : l’art. 37 del t.u. sulla

espropriazione delle aree fabbricabili per pubblica utilità (nel quale è stato trasfuso l’abrogato art. 16 del D.Lgs. n.

504/1992) prevede, infatti, una riduzione dell’indennità di esproprio nell’ipotesi in cui il valore dell’area, indicato

dall’espropriato ai fini dell’ICI, risulti inferiore alla predetta indennità, oppure una maggiorazione di quest’ultima, pari

alla differenza tra l’importo dell’ICI pagata dall’espropriato e quello risultante dal computo dell’imposta effettuato sulla

base dell’ammontare della indennità.(Valore che, tuttavia, potrebbe essere possibile quantificare partendo dall’imposta

versata per l’area fabbricabile : N.d.R.)

Al contrario, non verrebbe intaccata la possibilità per il soggetto espropriato di provare i maggiori valori che pretende

siano applicati nel computo dell’indennità, essendo sufficienti in tale caso le quietanze di pagamento dell’imposta

(aggancio, questo, dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale : sentenza n. 351/2000)

L’abolizione anche della “comunicazione” comporta, ovviamente, la conseguente abolizione o inapplicabilità

della relativa eventuale previsione regolamentare.

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Articolo 37 del D.L. 223/2006 – TERMINI E MODALITA’ DEI VERSAMENTI dell’ICI

1) - Termini

L’art. 37, comma 13, del D.L. modifica i termini di versamento dell’ICI, stabilendo che :

- l’importo della prima rata (pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base

dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente) deve essere pagato entro il

16 giugno e non più entro il 30 giugno ( lo steso termine del 16 giugno, il comma 11 lo prevede

anche per il versamento a saldo e in acconto delle imposte dirette);

- l’importo della seconda rata, pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno, calcolato sulla

base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso e, quindi,

comprensivo di eventuali conguagli sulla prima rata, deve essere versato dal 1° al 16 dicembre e

non più dal 1° al 20 dicembre.

Resta salva la facoltà del contribuente di provvedere al pagamento dell’imposta

complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il 16 giugno.

Osserva la Circolare n. 28/E del 4/08/2006 che “ la finalità della norma in esame è quella

di allineare le date di versamento dell’ICI a quelle delle altre imposte, per consentire la

contestualità dei versamenti”

Il successivo comma 14 del D.L. stabilisce che la disposizione sopra riportata “decorre dal

1° maggio 2007”.

2) - Modalità

Stabilisce l’articolo 37, comma 55 : “ L’ICI può essere liquidata in sede di dichiarazione ai

fini delle imposte sui redditi e può esser versata con le modalità del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241..” La Relazione governativa al D.L. osserva : “ Con la disposizione si prevede altresì la possibilità di

effettuare la liquidazione del tributo in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed effettuare i

versamenti con le modalità del capo III del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241. Infine, la modifica è coerente con il

processo di digitalizzazione della pubblica Amministrazione delineato dal D.Lgs. 82 del 2005 e con gli

obiettivi di incremento delle sinergie e dell’interoperabilità tra gli Enti”.

Dalla Circolare 4/08/2006, n. 28/E, dell’Agenzia Entrate :

“Infine, con il comma 55 dell’art. 37, il Decreto introduce la possibilità per tutti i contribuenti di effettuare

il pagamento dell’ICI utilizzando il modello di pagamento F24, contenente la sezione denominata <<ICI ed

altri tributi locali>>, approvato con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 20 giugno

2002.

Tutti i contribuenti, pertanto, a partire dal 1° maggio 2007, avranno la possibilità, in sede di versamento, di

compensare il debito ICI con le eventuali eccedenze di imposta, utilizzando, ad esempio, un credito Irpef

risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Tale possibilità, ad oggi, era consentita soltanto ai contribuenti proprietari di immobili nei comuni che

hanno stipulato con l’Agenzia delle Entrate un’apposita convenzione per la riscossione dell’ICI a mezzo del

modello unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241.

ATTENZIONE : detta modalità di pagamento non può essere eliminata con il regolamento comunale, perché la

legge attribuisce tale facoltà al contribuente nell’ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

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(Se il pagamento del tributo avviene per mezzo del Mod. F24, per i titolari di imprese e di lavoro autonomo il tributo

viaggia “on line”. Non è esclusa al contribuente la possibilità di versare il tributo con i vecchi bollettini postali)

La Risoluzione 20/04/2007, n. 76/E, dopo avere premesso che “… il D.L. n. 223/2006, art. 37,

comma 55, (l. conv. N. 248/2006) ha stabilito che l’ICI può essere liquidata in sede di

dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del

D.Lgs. 9/7/1997, n. 241” (cioè con il Mod. F24) ha disposto la soppressione del codice tributo

3905 “Imposta comunale sugli immobili : credito ICI” ed ha precisato che “…l’efficacia operativa

della soppressione di tale codice tributo decorrerà da quinto giorno lavorativo successivo alla data

della presente risoluzione”

Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita la conferenza

Stato-città ed autonomie locali, saranno definiti i termini e le modalità per l’attuazione delle

disposizioni in commento”. ( vedi, ora, Provvedimento Direttoriale, del 26/04/2007 , pubblicato in

G.U. del 7/05/2007 e le Note di commento, elaborate dal Dr. P. Mirto, in sito ANCI E.R. in

commento a comma 167 della L. F./2007)

In proposito si può ancora osservare:

a) - è per fare fronte ai suddetti adempimenti che è stato indispensabile unificare i termini di

versamento dei tributi erariali e dell’ICI, anche per consentire al contribuente di operare le

compensazioni tra i tributi .

NOTA : la “compensazione” può riguardare :crediti e debiti relativamente alla stessa imposta : c.d.

“compensazione tradizionale”;crediti e debiti relativi ad imposte diverse e contributi : c.d. “compensazione

orizzontale”.

Con la compensazione tradizionale non sono previsti limiti in relazione all’importo compensabile : si può

utilizzare tutto fino ad esaurimento del credito.

La compensazione orizzontale, invece (così come questa è trattata dagli artt. 17 e 25 del D.Lgs. n. 241 del

9/07/1997) vuole significare che tutti i contribuenti possono compensare i crediti di imposte e contributi con i relativi

debiti entro un determinato limite. Si può compensare, ad esempio, il debito ICI con il credito IVA, IRPEF ed altro,

sia come “importo di tributo” vero e proprio che come “sanzione” e “interessi”

Il diritto alla compensazione sorge dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo nel quale si è

formato il credito (sempreché il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e, quindi, non sia necessario

attendere la presentazione della relativa dichiarazione o denuncia per effettuare materialmente tale operazione)

Per la compensazione che riguarda l’ICI relativa al periodo 2007, il credito da utilizzare deve essere sorto al

31/12/2006, previo controllo che tale importo disponibile sussista ancora a giugno 2007, anche se il credito dal quale si

compensa tale tributo sia stato già in parte utilizzato nei mesi antecedenti giugno 2007.

Il limite massimo del credito che può essere compensato è di euro 516.456,90 per ciascun periodo d’imposta.

(In tale limite si comprendono anche gli importi chiesti direttamente al concessionario)

Non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle entrate degli enti locali, ad

esclusione dei crediti relativi alle addizionali all’IRPEF previste dal D.Lgs. 28/9/1998, n. 360

b) - l’Agenzia delle Entrate – “Guida pratica al pagamento delle imposte , punto 4

Comunicazioni” – osserva che esistono due forme di compensazione :

- l’utilizzo di credito per pagare debiti dello stesso tipo d’imposta (IRPEF-IVA-IRES-IRAP), ma

riferibili a differenti esercizi (ad esempio, utilizzazione di credito IRPEF relativo all’anno

d’imposta del 2005 per pagare gli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2006);

- l’utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio, utilizzazione di un credito

IRAP o IRES per pagare ICI o contributi previdenziali)

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ATTENZIONE : I crediti ICI, tuttavia, non sono utilizzabili in compensazione con altre imposte, né

con l’ICI dovuta per un immobile sito in un Comune diverso”;

a) l’ Annuario del Contribuente 2006 - capo XIII/ICI – a sua volta, aggiunge che “ qualora

previsto dal Comune, il contribuente può compensare le imposte dovute con crediti relativi all’ICI

dell’anno precedente”;

b) - il testo letterale della disposizione in esame sembra consentire, in via generale, la

possibilità di adire a qualsiasi forma di pagamento, ivi incluso l’ F24, senza necessariamente dovere

optare per la liquidazione dell’ICI con la dichiarazione dei redditi.

Così come il contribuente potrà ricorrere all’F24 indipendentemente da fatto che il Comune

abbia o meno sottoscritto una convenzione con l’Agenzia per attivare il servizio.

(La riconosciuta autonomia regolamentare dovrebbe rendere possibile la scelta della

modalità di versamento anche nel caso in cui il contribuente scelga di liquidare l’ICI nell’UNICO o

nel mod. 730) ;

c) - per operare la liquidazione ICI in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi,

nel modello di tale dichiarazione dovrà esserci un adeguato spazio per la liquidazione ICI in tale

sede.

A chiarire il tutto è stato emanato il citato provvedimento Direttoriale n. 2236 del 7/05/2007

NOTE : Con il modello 730/2007, è previsto che i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono,

compilando il quadro I dedicato all’ICI, chiedere di usare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare

autonomamente, con il mod. F/24, il versamento dell’ICI dovuto per il 2007 (da effettuarsi entro il 18 giugno 2007,

essendo rispettivamente sabato e domenica i l 16 ed il 17).

In caso di presentazione di dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale

misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria imposta per il pagamento dell’ICI dovuta da

ciascuno di essi ; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell’ICI dovuta per

l’altro coniuge.

Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione ai fini del pagamento dell’ICI, il contribuente

deve compilare e presentare alla banca ovvero all’ufficio postale il mod. F/24 anche se, per effetto dell’eseguita

compensazione, il modello stesso presenta un saldo finale uguale a zero

Dalla Circolare 23/03/2007, n. 17/E ( “Istruzioni sulla dichiarazione dei redditi con Mod. 730/2007- Punto 1.5. “ Il Quadro I ICI” : “ Da quest’anno, anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, possono,

compilando il Quadro I ICI del Modello 730, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione

per effettuare autonomamente, con il Modelli F24, il versamento dell’Ici dovuta per l’anno 2007.

In tal caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito

risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento Ici.

Se il contribuente barra la casella 1 del Quadro I, ovvero se l’importo indicato nella casella 2 risulta maggiore del

credito risultante, il sostituto non effettuerà alcun rimborso.

Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, ciascuno dei coniugi per il pagamento del proprio debito ai fini

dell’Ici può utilizzare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione”

Nota : AGENDA VERSAMENTI ICI 2007

16/06/2007 (slitta a lunedì 18/06 : 16 sabato e 17 domenica) – versamento prima o unica rata 2007,

18/07/2007 – ravvedimento breve per omessa o insufficiente prima rata;

16/12/2007 (slitta al 17/12 : 16 domenica) – saldo 2007;

16/01/2008 – ravvedimento breve per mancato saldo;

30/06/2008 – ravvedimento lungo per soggetti che presentano Unico 2007 in posta o in banca ;

31/07/2008 – ravvedimento lungo per soggetti che presentano l’Unico 2007 in via telematica

NOTE per ulteriori osservazioni e commenti in merito alla “COMPENSAZIONE” cfr, anche, in

sito ANCI Emilia-Romagna, “Legge Finanziaria/2007”, commi 167 e 175

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17

Articolo 35 : RISCOSSIONE

Comma 25: “ I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi

dell’articolo3, comma 7, del D.l. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge

2/12/2005, n. 248, di seguito denominati <<agenti della riscossione>>, ai soli fini della

riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti

della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l’Agenzia delle Entrate dispone ai sensi

dell’articolo 7, comma 6, del DPR n. 605/1973”.

La Circolare n. 28/E del 4/08/2006, in ordine ai suddetti poteri attribuiti agli agenti della

riscossione, osserva : “ Si tratta dei dati che le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari

sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza relativamente a qualsiasi soggetto che intrattenga con

loro rapporti o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione

di natura finanziaria.

L’accesso a tali dati è consentito ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa

autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione”.

Comma 26 : “ Ai medesimi fini previsti dal comma 25 (cioè, della riscossione mediante ruolo), gli

agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando

apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con

facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di

ottenere, in carta libera, le relative certificazioni” (Quindi, oltre alla facoltà di accedere a tutte le

banche dati dell’A.F. e dei soggetti pubblici o privati di cui sopra, gli agenti della riscossione –

nominativamente selezionati e debitamente autorizzati - potranno acquisire i dati finanziari del

contribuente che banche, Poste Spa e tutti gli intermediati finanziari sono tenuti a comunicare

all’Anagrafe tributaria (art. 37, commi 4 e 5)

Comma 26-bis (inserito in sede di conversione del decreto) : “ Ai fini dell’attuazione dei commi 25

e 26, l’Agenzia delle Entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione

che possono utilizzare ed accedere ai dati”

Da quanto espresso dalle disposizioni sopra riportate si deve dedurre che l’accesso ai dati e

la utilizzazione degli stessi sono riservate soltanto agli agenti della riscossione mediante ruolo e,

quindi, non anche per altre modalità di riscossione : resta, pertanto, escluso il Comune in caso di

riscossione diretta o coattiva mediante ingiunzione ? Sembrerebbe di sì..

Commi 26-ter e quater – Sanatoria concessionari della riscossione

Dalla Circolare n. 28/E, punto 17 : “L’articolo 35, commi 26-ter e 26-quater, interviene sulla

disciplina della sanatoria delle irregolarità amministrative commesse dai concessionari del

servizio nazionale della riscossione e dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla

riscossione, di cui al D.Lgs. n. 112/1999, integrando le disposizioni originariamente contenute nei

commi 426 e 426-bis dell’articolo unico della legge 30/12/2004, n. 311 (finanziaria 2005). In

particolare, questi ultimi hanno introdotto per i concessionari ed i commissari suddetti la

<<facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno

2005>>.

Per l’efficacia della sanatoria è richiesto il versamento di 3 euro per ciascun abitante residente

negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004, da effettuarsi

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con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7/02/2006, n. 112,

in unica soluzione entro il 29 dicembre 2005, ovvero in tre rate di cui

- la prima, pari al 40% del totale, da versare il 29/12/2005;

- la seconda, pari al 30& del totale, da versare entro il 30/06/2006;

- la terza, pari al 30% del totale, da versare entro il 27/12/2006.

In argomento, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare 4/04/2006, n. 12, ha chiarito che la sanatoria

riguarda solo la responsabilità amministrativa derivante dalle violazioni che comportano

l’irrogazione delle sanzioni. Non produce effetti per quel che concerne il pagamento delle somme

dovute, non riversate, e dei relativi interessi.

Il comma 26-ter dispone che sono considerati efficaci i versamenti della prima e seconda rata, se

eseguiti tardivamente rispetto alle date sopra indicate, ma entro il termine del 10 luglio 2006. La

efficacia della tardiva definizione è condizionata al pagamento altresì degli interessi legali, calcolati

dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento della stessa.

Il successivo comma 26-quater è una norma di interpretazione autentica, volta a precisare che la

sanatoria di cui ai citati commi 426 e 426-bis della legge finanziaria 2005 non produce effetti sulla

responsabilità amministrativa delle società concessionarie della riscossione o dei commissari

governativi, relativamente a :

- provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali non era pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale alla data del 30/06/2005;

- irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se queste sono state accertate in

sede penale, con sentenza definitiva, prima della data di entrata in vigore della legge n. 311 del

2004”

Comma 26-quinquies – Impugnabilità delle iscrizioni ipotecarie su immobili e

dei provvedimenti di fermo amministrativo

Il comma in oggetto modifica il comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 (contenzioso),

inserendo, dopo la lettera e), le seguenti due ipotesi, per le quali è proponibile ricorso alla

Commissione tributaria provinciale:

e-bis) . l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del Dpr n. 602/1973 (*);

e-ter) : il fermo di mobili registrati di cui all’art 86 del Dpr n. 602/1973.(**)

Circolare n. 28/E : “ Per quanto concerne l’ipotesi di cui alla nuova lettera e-bis), si osserva che

l’art. 77 del Dpr n. 602/1973 prevede che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica

della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili del

debitore e dei coobbligati. In sostanza, quindi, al concessionario è riconosciuta una garanzia di

tipo reale mediante l’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili del debitore e dei coobbligati.

Al riguardo va tenuto presente che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, ognuno degli

atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri e che la mancata

notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne

consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo

L’altra innovazione introdotta dal comma 26-quinquies dell’art 35 è rappresentata dalla possibilità

di proporre ricorso al giudice tributario avverso il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86

del Dpr n. 602/1973.

.In proposito si ricorda che, ai sensi del predetto articolo 86, il concessionario, decorso il termine

di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili iscritti

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19

in pubblici registri appartenenti al debitore o ai coobbligati ; l’iscrizione del provvedimento di

fermo nei registri mobiliari va comunicata ad opera del concessionario al soggetto nei confronti

del quale è disposto il fermo stesso”.

Le norme relative alla impugnabilità delle iscrizioni ipotecarie e del fermo amministrativo,

di cui al comma 26-quinquies in esame rilevano anche nel caso in cui il Comune proceda alla

riscossione coattiva mediante ingiunzione : il comma 2-sexies dell’art. 4 del D.L. 24/08/2002, n.

209 (L. conv. 22/.1/2002, n. 265) stabilisce, infatti, che “I comuni e i concessionari iscritti all’albo

di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997…procedono alla riscossione coattiva delle somme

risultanti dall’ingiunzione prevista dal t.u. di cui al r.d. 14/04/1910, n. 639, secondo le disposizioni

contenute nel titolo II del Dpr n. 602/1993, in quanto compatibili” (il titolo II reca “Riscossione

coattiva” e disciplina appunto anche la “iscrizione di ipoteca” – art.77 – e il “fermo di beni mobili

registrati” – art. 86 -).

Ai fini suddetti, il Sindaco o il concessionario iscritto all’albo procede alla nomina di uno o più

funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della

riscossione e che sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata

conseguita con le modalità previste dall’art. 42 del D.Lgs. n. 112/1999

Entrata in vigore : Ai sensi dell’art. 15 della legge 23/08/1988, n. 400, il quale dispone che “ le

modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal

giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima

non disponga diversamente”, la disposizione relativa alla impugnabilità delle iscrizioni ipotecarie

su immobili e dei provvedimenti di fermo amministrativo sono entrate in vigore il 12/08/2006,

atteso che la disposizione all’esame è stata inserita dalla legge di conversione, che, a sua volta, è

stata pubblicata nella G.U. dell’11/08/2006

-----------

(*) Ipoteca, che il concessionario è obbligato ad iscrivere se le somme iscritte a ruolo non superano il 5% del valore

dell’immobile

E’ consentito attivare la procedura dell’espropriazione e vendita immobiliare se l’importo complessivo del credito

supera gli 8.000 € (prima £ 3 milioni) : art 3, comma 40, lett. b-bis) D.L. n. 203/2005. Per le somme inferiori a 8.000 € è

possibile solamente l’espropriazione mobiliare.

L’ipoteca deve essere iscritta per un importo pari al doppio dell’ammontare complessivo del credito per cui si procede

(**) Il fermo amministrativo può essere disposto per tutti i crediti iscritti a ruolo, e non esiste previsione di un importo

minimo

Articolo 37 – Commi 40, 41 e 42 – Notifica cartelle di pagamento in relazione alla

indennità di fine rapporto

Le disposizioni in oggetto non rilevano ai fini dei tributi locali, atteso che :

- i commi 40 e 41 modificano i termini previsti per l’iscrizione a ruolo e per il rimborso

delle somme dovute, rispettivamente a debito o a credito, in relazione alla tassazione dei redditi

derivanti dalle indennità di trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti.;

- il comma 42, coerentemente con le modifiche apportate dai commi 40 e 41, ha modificato

l’art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997, relativo al termine per l’iscrizione a ruolo conseguente ai controlli

formali delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e dell’IVA, ai

sensi dell’art. 54-bis del Dpr n. 633/1972.

Page 20: Decreto legge BERSANI

20

Disposizioni in materia di ANGRAFE TRIBUTARIA

Articolo 35, comma 27 – Comunicazioni all’Anagrafe tributaria

Viene introdotto l’obbligo per le imprese, gli intermediari assicurativi e tutti gli altri

operatori del settore delle assicurazioni, di effettuare comunicazioni al sistema informativo

dell’anagrafe tributaria.

Osserva in proposito la Circolare n. 28/E che :

- “ obiettivo della nuova norma è quello di aumentare il patrimonio informativo a

disposizione dell’Amministrazione finanziaria al fine di acquisire dati e notizie rilevanti ai fini

dell’attività di controllo, con riferimento al significativo flusso di importi liquidati dalle compagnie

assicurative ai danneggiati

- i dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell’attività di

accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della

quantificazione della somma liquidata;

- l’obbligo di comunicazione sorge per effetto dell’erogazione di somme di denaro, a

qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati in ragione di contratti di assicurazione di qualsiasi

ramo, stipulati con i loro clienti dalle imprese di assicurazione, dagli intermediari assicurativi e

dagli altri soggetti operanti nel settore;

- saranno comunicati all’Anagrafe :

- l’ammontare delle somme liquidate;

- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario; il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti le

cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata;

( in altri termini, non si deve comunicare solo l’importo della somma liquidata al beneficiario, ma si

deve anche specificare- indicando i relativi dati – se per la determinazione dell’importo si è tenuto

conto delle prestazioni di soggetti terzi);

- la nuova disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal

1° ottobre 2006, anche se relative a liquidazioni effettuate e contratti stipulati anteriormente;

- le comunicazioni all’Anagrafe dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica,

dopo che saranno definite con provvedimento Direttoriale”.

Articolo 37, commi 4 e 5 – Comunicazioni all’Anagrafe tributaria

Il comma 4 all’esame va ad integrare l’art. 7 del Dpr n. 605/1973 (anagrafe tributaria)

stabilendo che gli istituti di credito, la Poste italiane s.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di

investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del

risparmio e ogni altro intermediario finanziario sono obbligati a comunicare all’anagrafe

tributaria, in via telematica, “..l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi”; tali dati

saranno archiviati in apposita sezione con i dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.

Lo stesso comma 4 stabilisce che “ le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per

le attività connesse alla riscossione mediante ruolo..”

Il comma 5 puntualizza che l’obbligo di comunicazione telematica dovrà riguardare i

soggetti con i quali le banche e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione abbiano instaurato

rapporti ancora in essere alla data del 1° gennaio 2005, non rilevando la circostanza che

successivamente a tale data essi siano cessati; per converso, l’obbligo non è configurabile in

relazione a soggetti con i quali il rapporto sia cessato prima del 1° gennaio 2005.

Per l’applicazione operativa è prevista l’emanazione di apposito provvedimento

direttoriale

Page 21: Decreto legge BERSANI

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Articolo 37 - Commi 27 e 28 - NOTIFICAZIONI

Premesso che le notificazioni ai contribuenti degli avvisi e degli atti tributari si effettuano

secondo le regole di cui all’art. 60 del Dpr n. 600/1973, che, a sua volta, richiama quelle di cui agli

articoli 137 e segg. del cod. proc, civ. ( mentre l’art. 14 della legge 20/11/1982, n. 890, disciplina le

notificazioni a mezzo posta); le modifiche apportate dall’art. 37, commi 27 e 28 – in vigore dal 4

luglio 2006 -, in esame tendono prevalentemente a tutelare la privacy del destinatario; e, più

precisamente :

Comma 27, lett. a) :

inserisce, dopo la lett. b) dell’art. 60 precitato, la lett. b-bis), che così recita : “…se il

consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia

dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico

della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il

consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione

dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”

Annota, in proposito, la Circolare n. 28/E del 4/08/2006 : “…Precedentemente alla modifica

apportata dal decreto, l’agente notificatore, in caso di assenza del destinatario dell’atto, effettuava

la notifica nei confronti dei soggetti legittimati a riceverla ex articolo 139 c.p.c.” ( cioè, in ordine :

a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda; in mancanza, al portiere dello

stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di

casa che accetti di riceverla) .

“Con la modifica in commento, invece, l’agente notificatore – qualora la notifica venga effettuata a

persona diversa dal destinatario dell’atto o dell’avviso - <<consegna o deposita>> al

consegnatario, che sottoscrive una ricevuta, la copia del notificando atto in busta sigillata, sulla

quale non deve esser apposta alcuna indicazione o segno dai quali possa desumersi il contenuto

dell’atto stesso. Successivamente, l’agente notificatore dà notizia al destinatario dell’atto, a mezzo

raccomandata, dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso”

Comma 27, lett. b) :

stabilisce, integrando l’art. 140 del c.p.c. (*), che, qualora non sia possibile eseguire la

consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone prima indicate, il messo deposita

la copia dell’atto da notificare nella casa del comune <<in busta chiusa e sigillata>>.

Annota la Circolare precitata che “..appare evidente, quindi, la volontà del legislatore di tutelare il

diritto alla privacy del destinatario dell’atto che non riceva in mani proprie l’atto notificato. Si

può dedurre, sulla scorta di una interpretazione sistematica con la precedente lettera b-bis)

dell’art. 60 in parola, che anche in questa ipotesi sulla busta chiusa e sigillata non devono essere

apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto”

Comma 27, lett. c) :

viene inserita, dopo la lett. e) dell’art. 60, la lett. e-bis), con la quale si attribuisce al

contribuente, che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio o non ha costituito

un rappresentante fiscale, la facoltà di comunicare al competente ufficio locale dell’Agenzia delle

Entrate l’indirizzo estero dove intende ricevere la notifica degli atti tributari. Qualora il contribuente

si avvalga di tale facoltà, la notificazione sarà effettuata a mezzo raccomandata con R.R...

Page 22: Decreto legge BERSANI

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Le modifiche apportate con le lettere d) ed e) del Comma 27 riguardano la decorrenza degli effetti

dell’elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale : non più dal sessantesimo

giorno successivo a quello della data di ricevimento della relativa comunicazione, bensì, ora, dal

trentesimo giorno

Infine, la lettera f) del comma 27 aggiunge all’art. 60 del Dpr n. 600/81973 un nuovo comma, il

quarto, che così dispone : “ Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera

fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla

data in cui l’atto è ricevuto”.

Annota la Circolare n. 28/E : “..Con questa nuova disposizione il legislatore ha inteso recepire un

principio giuridico già ampiamente affermato dalla Corte Costituzionale”; la quale, “nel fornire

una interpretazione sistematica delle norme sostanziali e processuali in materia di notificazioni,

con le sentenze 26/11/2002, n. 477 e 23/01/2004, n. 28, ha precisato che il procedimento

notificatorio si perfeziona in tempi diversi : nei confronti del notificante, la notifica si perfeziona

al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo o servizio

postale - termine ultimo per rispettare quello di decadenza del potere di liquidazione o di

accertamento), mentre, nei confronti del destinatario, nel momento in cui l’atto è dallo stesso

ricevuto o è pervenuto nella sua sfera di conoscibilità”

Comma 28 – Notificazione atti processuali

Sono apportate modifiche all’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992, recante disposizioni in materia

di contenziosa tributario; anche queste intese a salvaguardare la privacy del contribuente, vietando

l’apposizione di segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Annota la Circolare n. 28/E : “ Ne consegue, quindi, che le comunicazioni e le notificazioni

effettuate per il tramite del servizio postale non devono riportare sul plico né segni né indicazioni

dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso o dell’atto”

-------------

(*) La notifica ex art. 140 c.c. costituisce un procedimento eccezionale, la cui violazione determina la nullità dell’avviso

di accertamento : C.Cass. 22/05/2006, n. 12002

Page 23: Decreto legge BERSANI

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Articolo 37, comma 50 – INTERESSI ANATOCISTICI

( In ragioneria, “interessi composti”)

La disposizione in esame stabilisce che “ Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non

producono in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile”.

Annota la Relazione governativa al D.L.” : Il comma 50 esclude la corresponsione degli

interessi anatocistici sui rimborsi di tributi di ogni specie. La specifica normativa tributaria

assorbe e sostituisce la disciplina dettata dal codice civile, sicché gli interessi dovuti sui tributi

rimborsati sono dovuti nella misura stabilita dalla singola legge d’imposta e non sono cumulabili

con gli interessi anatocistici di cui all’art. 1283 c.c.”

La Circolare n. 28/E del 4/08/2006 osserva in merito : “Il comma 50 dell’art. 37 del

decreto, ponendo fine alla dibattuta questione sorta in giurisprudenza a proposito del

riconoscimento del diritto del contribuente agli interessi anatocistici, ne esclude la corresponsione

sui rimborsi di tributi di ogni specie.

La specifica normativa tributaria, come espressamente evidenziato nella relazione di

accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto <<assorbe e sostituisce la

disciplina dettata dal codice civile>> (*). In tal modo, gli interessi maturati sui tributi rimborsati

sono dovuti nella misura fissa stabilita dalla singola legge d’imposta e non sono cumulabili con gli

interessi anatocistici di cui all’art. 1283 del codice civile, per il quale : <<In mancanza di usi

contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale

o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti

almeno per sei mesi>>.

La disciplina contenuta nel comma 50, in assenza di specifiche disposizioni, entra in vigore il 4

luglio 2006, in base all’articolo 41 del decreto; ne consegue che essa si applica agli interessi che

maturano dalla data di entrata in vigore del decreto in commento” : sembra che, da questa ultima

affermazione, si debba dedurre che la questione relativa alla debenza o meno degli interessi

anatocistici resti presente con riferimento agli interessi richiesti e maturati prima della suddetta data

(cfr. in nota, condizioni evidenziate nella sentenza n. 4830/2004 della Corte di Cassazione)

Invero è stato osservato che la disposizione contenuta nel comma 50 è norma innovativa, di natura

sostanziale, che sostituisce il contenuto precettivo della normativa precedente nei vari settori

impositivi, ossia che non si limita a formulare il precetto normativo, ma ne modifica la sostanza

NOTA : - Sentenze della Corte di Cassazione che affermano essere dovuti gli interessi anatocistici : 22/01/1999, n.

551;19/04/2001, n. 5790; 30/05/2001, n. 7408; 4/10/2002, n. 14274; 22/09/2003, n. 14002; 10/032004, n. 4830

(Quest’ultima precisa che tali interessi devono essere corrisposti nel caso in cui sia accertato che:

- alla data della domanda giudiziale, gli interessi principali, sui quali calcolare gli interessi secondari, erano già scaduti,

ossia il debito era esigibile ed il debitore era in mora;

- gli interessi anatocistici vengono attribuiti in conseguenza ad una specifica domanda giudiziale (che rappresenta non

solo una condizione dell’anatocismo, ma anche il termine a partire dal quale vengono prodotti gli interessi secondari)

del creditore o ad una stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;

- la mora si è protratta per almeno sei mesi, anteriormente al giudizio

Affermano, invece, il contrario (interessi non dovuti) le sentenze : n. 5461 del 1990; 2/12/1991, n. 13137 e 10/07/1996,

n. 6310

(*) Nella sentenza 8/03/2006, n. 4935, la C. Cassazione afferma che il Fisco può essere condannato al pagamento degli

interessi anatocistici purché il contribuente ne abbia fatto richiesta nel ricorso.

Anche in precedenza, questi interessi non maturavano in via automatica per effetto della liquidità ed esigibilità del

credito, essendo per loro natura diversi rispetto agli interessi corrisposti. Pertanto, non potevano essere richiesti, per la

Page 24: Decreto legge BERSANI

24

prima volta, nel giudizio di ottemperanza, in assenza di una pronuncia del giudice di merito implicante il

riconoscimento, anche per implicito, degli interessi.

NOTA in ordine alla decorrenza e alla misura degli interessi dovuti al contribuente in sede di

rimborso ex art. 13 D.Lgs. 504/1992.

Per quanto concerne la decorrenza degli interessi dovuti al contribuente, si richiama il D.M. 24/09/1999, n.

368, secondo il quale, in sede di rimborso, gli interessi decorrono dalla data di esecuzione del versamento indebito

nel solo caso in cui si tratti di rimborso dovuto d’ufficio; in ogni altro caso, decorrono dalla data di domanda del

rimborso.(Conclusione, questa, che parte della dottrina non condivide attesa la specialità del Decreto richiamato –

rimborsi ICI/1993 – per cui ritiene che gli interessi decorrano sempre dalla data del versamento non dovuto e, per tale

motivo, oggetto del rimborso, aggiungendo anche che il rimborso delle somme versate e non dovute configura una

obbligazione pecuniaria di cui all’art. 1282 cod. civ.; per cui tali somme producono interessi di pieno diritto, come tali,

da calcolarsi in base alla misura di legge e a decorrere dalla data del pagamento delle somme rimborsate).

Circa la misura di tali interessi, si richiama il disposto dell’art. 17, commi 1 e 2, della legge 8/05/1998, n.

146, secondo cui le misure degli interessi per la riscossione ed il rimborso di imposte, stabilite per le imposte erariali

“..si applicano anche per i tributi dei Comuni e delle province”, fatte salve le facoltà, riconosciute al Comune dall’art.

13 della legge 13/05/1999, n. 133, di potere prevedere, per i propri tributi e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio,

l’applicazione di tassi di interesse non superiori (quindi, eventualmente, inferiori) a quelli determinati per i tributi

erariali (comma 3) e di stabilire, “…nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie

entrate, che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di sua spettanza siano dovuti nelle stesse misure

previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso

alla data di entrata in vigore della legge” (comma 4).

In ordine a quest’ultima disposizione appare opportuno fare presente che, in risposta ad una interrogazione

parlamentare (n. 5 – 06769 - On. Olivieri), relativa alla decorrenza dei regolamenti con i quali i Comuni possono

stabilire, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 133/1999, la misura degli interessi per la riscossione e il rimborso

dei tributi di loro spettanza, il Governo, tramite il Sottosegretario competente (On. Schietroma), ha richiamato,

dimostrando così di condividerlo, il parere del competente Dipartimento delle Entrate, secondo cui, siccome la

disposizione del precitato art. 13 ha un chiaro intento agevolativo nei confronti dei contribuenti interessati, “…può

ritenersi possibile la deroga al principio generale, stabilito dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di

potestà regolamentare dei Comuni e, quindi, considerare immediatamente operanti le disposizioni regolamentari in

materia di interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di competenza comunale, di cui all’articolo 13, comma 4,

della legge n. 133 del 1999, stante la loro natura retroattiva”.

Pertanto, le misure degli interessi in parola, se non diversamente deliberato dal Comune, in materia di ICI,

sono :

- 14% annuo e 7% semestrale dall’1/1/1993 combinato disposto art. 13, co 1, e art. 14, co. 6; D.Lgs. 504/92);

- 5% annuo e 2,5% semestrale dall’ 1/7/1998 (art. 17, commi 1 e 2, legge 146/1998);

- 2,75% annuo e 1,375% semestrale dall’1/7/2003 ( D.M. 27/6/2003)

Page 25: Decreto legge BERSANI

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D.L. 4/07/2006 n. 223 – Articolo 39 - ESENZIONE NO PROFIT

Recita il sopra richiamato art. 9 :

“All’articolo 7 del decreto-legge 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2/12/2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis . L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992, n.

504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano

esclusivamente natura commerciale”

“esclusivamente” : significa, dunque, che l’esenzione è esclusa soltanto se l’attività

esercitata è esclusivamente commerciale; se mista (commerciale e non) spetta l’esenzione

Per una più completa conoscenza della disposizione si ritiene opportuno fornire il seguente

“Quadro storico normativo” :

1) - L’originaria lett. i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 così recita:

(sono esenti dalla imposta) “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1,

lettera c), del T.U. II.RR., approvato con DPR 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni,

destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16,

lettera a) della legge 20/05/1985, n. 222”.

I soggetti indicati dall’ art. 87 precitato (dall’1/1/2004, art. 73 ) sono :

- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non

hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

- le attività di religione o di culto, cioè quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle

anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione

cristiana.

Per l’esenzione di cui alla riportata lett. i), sono richiesti due requisiti :

- soggettivo : l’utilizzatore deve rientrare tra i soggetti sopra elencati ( cioè, essere ente non

commerciale);

- oggettivo : l’utilizzo dell’immobile deve avere i caratteri della destinazione esclusiva allo

svolgimento delle attività elencate nella norma (e svolte nel rispetto delle finalità istituzionali

dell’ente non profit.

In materia di imposte dirette e di IVA, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la

qualifica di ente prevista dallo Statuto non sia condizione sufficiente per poter essere esentati dalle

obbligazioni tributarie, essendo necessario, infatti, entrare nel merito dell’attività effettivamente

esercitata ( sentenze 12/10/2005, n.. 19840 e 19843)

In materia di ICI, sempre la Corte di Cassazione è intervenuta ripetutamente, (se ne

riportano soltanto alcune), osservando :

- l’esenzione dall’ICI spettante agli enti non commerciali, ai sensi dell’art. 7, let.i) del

D.Lgs. n. 504/1992, richiede che l’attività svolta nell’immobile sia oggettivamente priva di

connotati di commerciabilità (sentenze 4573, 4642, 4644, 4645 del 2004, con le quali è stata negata

l’esenzione ad un istituto religioso che utilizzava gli immobili come pensionato e casa di cura,

osservando anche che i requisiti per l’esenzione sono tre: uno soggettivo (l’utilizzatore

dell’immobile deve essere ente non commerciale) ; il secondo oggettivo (destinazione

dell’immobile ad una delle attività elencate nella norma); il terzo, relativo alle modalità di

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26

svolgimento delle suddette attività, che devono essere svolte in forma di attività non commerciale.

(Nei casi all’esame della Corte, erano presenti i primi due requisiti, ma non il terzo, in quanto le

attività ricettive e sanitarie praticate negli immobili erano svolte in maniera commerciale);

- gli immobili degli IACP sono soggetti all’ICI, difettando i due requisiti previsti per

l’applicazione della esenzione, cioè l’utilizzo diretto dell’immobile per fini istituzionali e lo

svolgimento all’interno dello stesso di attività non economiche ( sentenza n 10829/2005);

- al fine del riconoscimento dell’esenzione in oggetto, non rileva l’attività statutariamente

prevista, seppure rientrante tra quelle agevolate, ma l’attività concretamente svolta all’interno dei

locali (sentenza 10092/2005).

Intervenne sulla materia anche la Conferenza Episcopale Italiana – C.E.I., chiedendo la

modifica della disposizione con previsione che “..l’esenzione si applica anche quando l’attività è

considerata commerciale ai fini fiscali”.

2) - In accoglimento di tale suggerimento, il Governo formulò una prima interpretazione

autentica ( art. 6 del D.L. 17/08/2005, n. 163 ) , secondo la quale l’esenzione doveva essere intesa

come applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza,

istruzione, educazione e cultura di cui all’art. 16, co. 1, lett. b) della L. n. 222/1985, pur svolte in

forma commerciale, se connesse a finalità di religione o di culto.

Tale interpretazione veniva fortemente criticata, perché essa introduceva una forte

discriminazione non solo tra enti ecclesiastici cattolici e quelli di altre appartenenze religiose, ma

anche rispetto a tutti gli enti non commerciali non religiosi; per cui il D.L. n. 163/2005 fu lasciato

decadere e, quindi, non convertito in legge.

3) - Con l’art. 7, comma 2-bis del D. L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1/12/2005, n. 248 (collegato fiscale alla Finanziari 2006) fu stabilito : “ L’esenzione

disposta dall’art. 7, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 si intende applicabile alle attività indicate

nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse” La

disposizione proseguiva precisando : “ Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima

della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a

rimborsi e restituzioni d’imposta”.

La novità introdotta con il succitato decreto era che, a differenza di quanto previsto dalle norme

precedenti, non era più richiesto che dovesse trattarsi di attività non commerciali : veniva, infatti, meno il

requisito oggettivo riferito alla natura dell’attività esercitata che, comunque, doveva essere fra quelle indicate

nella norma agevolativa), ma diveniva sufficiente la qualificazione dell’ente contenuta nello Statuto.

4) - Ora, l’art. 39 del D.L. n. 223/2006, qui all’esame, sostituendo la disposizione di cui al

precedente Decreto n. 203/2005, stabilisce chiaramente che l’esenzione è applicabile agli immobili

utilizzati per l’esercizio delle attività indicate nella legge purché queste “ non abbiano

esclusivamente natura commerciale” : in altre parole, ai fini della esenzione, viene ripristinato il

requisito oggettivo riferito alla natura dell’attività esercitata, per cui non sono più sufficienti la

qualificazione dell’ente e l’esercizio delle attività suddette, ma queste non devono avere natura

commerciale.

Trattasi di norma interpretativa, come lascia chiaramente intendere la locuzione “ si

intende” utilizzata dal legislatore, così come la dottrina era d’accordo nel riconoscere norma

interpretativa quella del precedente D.L. n. 203, nella quale pure veniva utilizzata la locuzione “ si

intende”.

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La natura interpretativa della disposizione rende questa “retroattiva”; per cui i soggetti

interessati (enti non profit) sono tenuti a pagare l’ICI sia per il saldo 2005 che per l’acconto

2006 con riferimento agli immobili utilizzati per le attività indicate dalla norma ma aventi natura

commerciale:

I pagamenti ICI di cui sopra (saldo 2055 e acconto 2006), non sono soggetti a sanzioni,

atteso che la nuova disposizione, pubblicata il 4 luglio 2006, produce effetti solo da quest’ultima

data, successiva a quella fissata per i pagamenti in oggetto; la legge, vigente al momento della

scadenza per gli stessi, escludeva l’obbligo tributario per tutti gli enti che si trovavano nella

condizione di esonero.

Allo stesso modo, è escluso il rimborso dell’imposta eventualmente versata dall’ente a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 248/2005, cioè dal 3/12/2005 : eventuali

domande di rimborso, presentate dagli enti che, per qualsiasi motivo, non abbiano tenuto in

considerazione la esenzione allora in vigore, dovranno, dunque, essere rigettate, essendo venuta

meno, nel frattempo, la esenzione stessa.

Se il criterio interpretativo della disposizione del 2006 deve essere desunto dal Trattato UE,

occorre adottare una impostazione sostanzialistica, cioè : ” l’attività caratteristica svolta

nell’immobile deve essere non commerciale, senza che possano assumere rilevanza prestazioni di

tipo sociale, episodiche o minoritarie. Resta inteso che le attività esercitate devono essere quelle

contemplate nell’srt. 7. L’eventuale contestuale svolgimento di attività diverse da queste

precluderebbe, infatti, ab origine, l’applicazione dell’esenzione (Corte ci cassazione, n.

10092/2007)

----------

Si ricorda, infine, che l’art. 59, co. 1, lett. c), del D.lgs. n. 446/1997, disciplinando la

potestà regolamentare del Comune in materia di ICI, stabilisce che, con il regolamento, il Comune

può “..stabilire che l’esenzione di cui all’art. 7, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, concernente

gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che

gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore”

E la Corte Costituzionale – ordinanze 19/12/2006, n. 429 e 26/01/2007, n. 19 - ha

riconosciuto legittimo, dal punto di vista costituzionale, l’art. 59 sopra riportato, perché detta norma

non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell’esenzione , in quanto questa deve essere

riconosciuta solo all’ente non commerciale che, oltre a possedere l’immobile, lo utilizza

dierttamenete per lo svolgimento delle attività ivi elencate : i Comuni, sulla base dell’art 59

suddetto, possono quindi stabilire solamente che la esenzione inparola “si applica soltanto ai

fabbricati”, escludendo dall’agevolazione le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.

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RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

secondo il D.L. 30/09/2005, n. 203 (convertito nella legge 2/12/2005, n. 248

La disciplina attualmente in vigore (e fino all’30/09/2006) prevede che la riscossione dei

tributi e di tutte le altre entrate comunali può essere gestita, per quanto riguarda la :

riscossione - in modo diretto dal Comune; stesso:

volontaria - mediante affidamento ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del

D.Lgs. n. 446/1997 e con le modalità previste dalla stessa norma (*)

Nel caso di riscossione spontanea a mezzo ruolo, l’attività deve essere

affidata al concessionario della riscossione;

riscossione – in modo diretto dal Comune;

coattiva: - affidata ai concessionari mediante l’esercizio dell’autonomia

regolamentare disciplinata dall’art. 52 precitato

In caso di mancato esercizio della potestà regolamentare, la riscossione

coattiva viene automaticamente attribuita, ai sensi dell’art. 3, co. 6, del

D.Lgs. n. 112/1999, ai concessionari della riscossione. (*) L’art. 3, comma 7, del D,Lgs, n. 112/1999 stabiliva che “ Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le S.p.A o S.r.l., cui

partecipano i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull’evidenza pubblica, incaricare i concessionari di

gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate”

Premesso che il D.L. n. 203/2005 stabilisce che la “RISCOSSIONE S.p.a” ( a pieno regime ) :

effettua : - le attività di riscossione tramite ruolo secondo le disposizioni di cui al

titolo I, capo II (“riscossione mediante ruolo”) e al titolo II (“riscossione

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coattiva”) del DPR n. 602/1973;

- le attività di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 237/1997

(entrate già riscosse direttamente dagli uffici finanziari competenti);

“può” effettuare – le attività di riscossione spontanea;

- le attività di liquidazione e di accertamento delle entrate;

nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica

Il D.L. n. 203/2005 suddivide, dal punto di vista temporale, l’attuazione della riforma in due fasi : -

- una “ fase transitoria “ – che va dall’1/10/2006 al 31/12/2010 -,

- ed una fase a regime, a decorrere dall’1/01/2011

:

e stabilisce :

(come da interpretazione dell’ANCI con CIRCOLARE del 13 aprile 2006):

fino al 31/12/2010 (fase transitoria)

1) – nel caso in cui le aziende concessionarie, prima della cessione parziale o totale del

proprio capitale sociale a Riscossione S.p.a., trasferiscano ad altre società il ramo di azienda

relativo alle attività svolte in regime di concessione per l’ente locale (*)

-in mancanza di diversa determinazione da parte del Comune,

le attività sono gestite dalla società che ha acquistato il ramo d’azienda (società cessionaria),

purché in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53, co. 1, del D.Lgs. n.

446/1997 (in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto),

- e ciò, senza necessità di gara ad evidenza pubblica;

la riscossione coattiva delle entrate è effettuata:

- con la procedura di cui al D.P.R. 602/1973, per i ruoli consegnati fino alla data del

trasferimento, per i quali il rapporto con l’ente locale è regolato dal D.Lgs. n. 112/1999;

- con la procedura indicata dal R.D. 14/04/1910, n. 639 (ingiunzione), per i ruoli consegnati

dopo la data del trasferimento ;

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(*) Infatti, il primo capoverso del comma 24 stabilisce : “Fino al momento dell’eventuale cessione, totale o parziale, del

proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende

concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di

concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446”

2) - in caso di mancato trasferimento del ramo d’azienda :

( salvo diversa determinazione dell’Ente creditore)

la riscossione spontanea potrà essere gestita :

- direttamente dall’ente locale;

- oppure affidata a “Riscossione S.p.a.” o a società da quest’ultima partecipata ;

- oppure essere affidata in forza di proroga di contratto già esistente alle società iscritte all’albo

di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (il secondo capoverso del comma 25 afferma, infatti, che

“Fino alla stessa data – 31/12/2010 possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali

e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53, co. 1, del D.lgs.n. 446/1997”);

e ciò, senza la necessità di esperire una gara ad evidenza pubblica (*)

.

con le stesse modalità può essere svolta la riscossione coattiva; anche per questa, senza necessità

di esperire alcuna gara (*)

Tale è l’interpretazione fornita dall’ANCI, condivisa dal D.r BEFERA – amministratore delegato

della “Riscossione Spa”- e anticipata dal Dr. G. CAPUTI - Capo Ufficio legislativo del Ministero

dell’Economia e delle Finanze : cfr. allegata “Scheda”

./.

dall’ 1/01/2011 (a regime)

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su scelta dell’Ente locale, sia la riscossione volontaria che quella coattiva ( stesso

trattamento, in quanto il comma 25-bis parla genericamente di “riscossione” ), possono essere :

- effettuate dall’Ente locale direttamente,

- affidate, “soltanto”mediante procedure ad evidenza pubblica, a

- società cessionarie del ramo d’azienda;

- Riscossione Spa;

-società da questa partecipate

le altre attività di cui al comma 4, lett. b), n. 1), del D.L. n. 203/2005 (cioè : “riscossione

spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali”) “possono”

essere svolte da Riscossione Spa ! nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica

e dalle società daquest’ultima partecipate !

SCHEDE

(relative alla non necessità di esperimento di gara ad evidenza pubblica)

!) - Dr. A. BEFERA – Amministratore delegato della “Riscossione Spa” - in “Il Sole-24 Ore” del

9/05/2006

“… Il comma 25 dispone che, fino al 31/12/2010, in mancanza di trasferimento del ramo d’azienda relativo

alla fiscalità locale e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività svolte in regime di concessione per conto

degli enti locali, sono gestite dalla Riscossione Spa o dalle sue partecipate, <<fermo il rispetto di procedure di gara

ad evidenza pubblica>>. Il comma 25-bis del predetto articolo prevede, a sua volta, che dal 1? Gennaio 2011, la Riscossione Spa e le sue

partecipate, possano svolgere l’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali <<soltanto a seguito di

affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica>>. Dall’esame di queste norme si rileva, in primo luogo,

l’individuazione, da parte del legislatore, di due differenti periodi : il primo, che terminerà il 31/12/2010, ed il

successivo, che decorrerà, invece, dall’1/01/2011.

In entrambe le disposizioni, ciascuna delle quali relativa ad uno dei periodi sopra indicati, è contenuto un riferimento

alle procedure di evidenza pubblica. Il riferimento è, però, formulato, in ciascuna di esse, in termini decisamente

diversi.

In effetti, mentre nel comma 25-bis si afferma che l’esercizio dell’attività di riscossione delle entrate degli enti

territoriali da parte della Riscossione Spa e delle sue partecipate può conseguire unicamente all’affidamento mediante

procedure di evidenza pubblica, il comma 25 non pone la stessa condizione ed, anzi, afferma che le attività svolte in

regime di concessione per conto degli enti locali sono gestite dalla Riscossione Spa o dalle società dalla stessa

partecipate, seppure <<fermo il rispetto di procedure di gara ed evidenza pubblica>>. Formulazioni così diverse

possono essere spiegate soltanto con l’intento di stabilire una differente disciplina per ciascuno dei periodi

individuati.

D’altra parte, il fatto stesso che le norme in questione si riferiscano a due distinti periodi depone anch’esso decisamente

a favore della conclusione che si sia voluto effettivamente prevedere, per ciascuno di essi, una disciplina specifica.

Ne deriva che, per il periodo fino al 31 dicembre 2010, il legislatore ha voluto una sorta di <<proroga temporanea>>

dell’assetto preesistente, al fine di evitare un improvviso vuoto nella gestione della fiscalità degli enti locali, con

prevedibili rilevanti effetti sui loro bilanci…

Considerando, quindi, il possibile obiettivo del legislatore di evitare disfunzioni nella gestione dell’attività di fiscalità

locale, nonché l’espressione utilizzata nel comma 25, non può non ritenersi che la norma intenda attribuire, per il

periodo fino al 31/12/2010, alla Riscossione Spa ed alle sue partecipate l’esercizio dell’attività di riscossione per conto

degli enti locali che non hanno adottato diverse determinazioni. In tale modo, la norma contenuta nel comma 25 pone la

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Riscossione Spa nello stesso ruolo che, nell’attuale sistema, è ricoperto dai concessionari del servizio nazionale della

riscossione. Come, cioè, nell’attuale sistema i concessionari operano automaticamente in assenza di esercizio del potere

regolamentare da parte degli enti locali, così, nella prima fase dell’avvio del nuovo sistema di riscossione, il legislatore

ha voluto attribuire alla Riscossione Spa il compito di coprire il vuoto che altrimenti si potrebbe generare in tutti quei

casi in cui l’ente locale non assuma rapidamente diverse determinazioni.

Mediante l’attribuzione alla Riscossione Spa dell’esercizio dell’attività in parola, si è, quindi, inteso garantire, in un

primo periodo, un regime di continuità rispetto al sistema attualmente vigente, continuità, del resto, assicurata anche

dalla previsione, contenuta nello stesso comma 25, della proroga per lo stesso periodo (fino al 31/12/2010) dei contratti

in corso tra gli enti locali e le società iscritte all’albo della cosiddetta fiscalità locale “

2) - Dr. G. CAPUTI – Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Dalla Relazione tenuta al Convegno di Bologna il 22/03/2006::

“:…l’articolo 3 del D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005, presenta margini di indiscutibile autonomia sia nella

matrice dalla quale muove, sia nei contenuti specifici che lo accompagnano. Al punto che può certamente affermarsi

che detta proroga ( la proroga dei contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all’albo ex art. 53, co. 1,

D.Lgs. n. 446/1997) si sovrappone a quella già prevista dall’art. 23 della legge comunitaria per l’anno 2004 (…) e non

esclude la possibilità di avvalersi, ovviamente, delle ipotesi di rinnovo evidenziate e delle estensioni dei servizi che

possono essere richiesti ai concessionari da parte degli enti locali. Anzi, in ipotesi di richiesta di estensione, il

concessionario non potrebbe rifiutare il servizio, salvo evidentemente il ripristino del giusto equilibrio contrattuale

sotto il profilo economico, non dimenticandosi che il sinallagma contrattuale è alla base anche delle concessioni di

funzioni e servizi pubblici.

Un elemento significativo per cogliere la portata innovativa della disciplina della fase transitoria delineata nel

2005 è certamente rappr

esentato dalla durata delle proroga, che nella prassi e nella giurisprudenza pare limitata a pochi giorni o mesi, in

ragione della necessità dell’amministrazione derivante proprio dal singolo rapporto contrattuale. Le proroghe per legge

citate, invece, quanto alla durata sembrano più coerenti con ipotesi di rinnovo, prevedendosi tre anni nel caso della

legge comunitaria (con scadenza ultima al 2008) e ben cinque anni nel caso di cui all’art. 3 della legge n. 248.

Ora, evidenziati questi caratteri di autonomia della novità legislativa, pare ben difficile immaginare, da un lato,

di consentire la proroga per ulteriori 5 anni dei rapporti concessori in atto nell’interesse delle amministrazioni e poi,

dall’altro, di ritenere che dette concessioni non possano mutare nessun elemento contenutistico in ragione delle

necessità sopravvenute dell’amministrazione e della mutevolezza dei servizi offerti…

Alla luce di queste considerazioni, allora, l’intenzione del legislatore appare evidente : in attesa del

completamento delle riforme del settore della riscossione e fino alla data in cui la società Riscossione s.p.a. non entri

a pieno regime ( e cioè il 1° gennaio 2011) gli enti locali non hanno necessità di individuare nuovi concessionari

attraverso procedure di gara, rimanendo aperta l’opportunità di proseguire il rapporto con il proprio

concessionario. Detta opportunità costituisce, però, non un vincolo che il legislatore statale non può naturalmente

imporre agli enti locali (in ragione della loro autonomia costituzionalmente protetta), bensì un’occasione offerta agli

stessi in termini di valore, in modo da obbligare gli enti a dover motivare in modo espresso sulle ragioni di convenienza

che portano a non prorogare le concessioni in corso.

In altri termini, la proroga finisce per essere la strada elettiva per gli enti locali, che possono procedere ad

individuare un diverso concessionario, alterando il disegno legislativo che impone una sostanziale stabilità al settore per

favorire la riforma nell’interesse pubblico nazionale, solo, però, in presenza di motivate ragioni di convenienza

nell’interesse pubblico….

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Così, nulla esclude – ed anzi è ben auspicabile – la possibilità, nell’autonomia degli enti, di potere

migliorare in sede di proroga il rapporto concessorio (in favore dell’amministrazione) sia attraverso la fissazione di

un migliore corrispettivo, sia attraverso l’ampliamento o la modificazione per sostituzione parziale dell’oggetto della

concessione, con previsione di nuovi e diversi servizi (sempre rientranti in quelli del settore di attività dei soggetti

iscritti nell’albo di cui all’art. 53 citato),..

Peraltro, nel disposto normativo non emerge alcun divieto espresso o implicito circa ipotesi di modifiche

dei contratti prorogati.

Né può suscitare fondate perplessità, al riguardo, l’assenza di una procedura di gara pubblica : non si

tratta, infatti, di una ingiustificabile lacuna legislativa, quanto, invece, del frutto di una valutazione degli interessi

complessivamente rilevanti in materia. Tanto è vero che, corrispondentemente e nel medesimo contesto normativo,

quando il legislatore ha inteso ribadire la necessità dell’espletamento della gara pubblica lo ha fatto espressamente,

proprio nell’art. 3 della l. n. 248 citato, con riferimento all’acquisizione da parte di Riscossione s.p.a. di nuove

concessioni locali, a decorrere dal 1° gennaio 2011( è da ritenersi che da tale data il sistema delle riscossione sarà

maturo per una corretta competizione tra gli operatori del settore, garantendo il rispetto del regime concorrenziale senza

posizioni dominanti di mercato).

Ne deriva, allora, uno scenario complessivamente dominato dalla valorizzazione delle esigenze specifiche

degli enti locali e dalla pluralità delle opportunità che si prospettano per gli stessi, affinché, nella loro autonomia,

decidano di prorogare senza modifiche le concessioni in corso fino alla data sopraddetta o decidano di prorogarle con

le consentite modificazioni, rimanendo assolutamente residuale ogni decisione motivata di non prorogare.”

-

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