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Deduzione ACE Autore: Dott. P. Pirone
Nel modello UNICO SC
Il c.d. decreto “salva Italia” ha istituito l’ACE, consistente nel riconoscimento di un
beneficio fiscale a favore di quelle imprese che decidono di investire, nella propria
attività, nuovo capitale proprio piuttosto che capitale di terzi.
Il beneficio fiscale ACE si concretizza in una deduzione fiscale dal reddito d’impresa
pari al “rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”, calcolato applicato un’aliquota
del 3% sull’incremento di capitale proprio rispetto a quello risultante dal bilancio in
chiusura dell’anno precedente.
Tra i soggetti beneficiari della deduzione ACE, vi rientrano anche i soggetti IRES e
quindi le società di capitali.
Ai fini della determinazione dell’incremento netto di capitale, su cui calcolare il
rendimento nozionale, sono previste determinate regole da seguire.
All’interno del modello UNICO SC, la deduzione ACE, trova allocazione al rigo RS113
ed al rigo RN6 del prospetto di calcolo dell’IRES.
***
Quadro generale
L’art. 1 del Decreto Legge n. 201/2011 (c.d.“Salva Italia”) ha introdotto,
nell’ordinamento fiscale Italiano, una nuova agevolazione, finalizzata alla
ricapitalizzazione delle imprese del nostro Paese allo scopo di allinearle al livello
patrimoniale degli altri Paesi dell’Unione Europea.
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Si tratta dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica)1, consistente in una deduzione dal
reddito d’impresa, nella misura pari al 3% “dell’incremento netto di capitale proprio
avvenuto nell’esercizio oggetto di dichiarazione dei redditi rispetto a quello
risultante al 31/12 dell’anno precedente2.
Tale misura percentuale rappresenta il c.d. “rendimento nozionale del nuovo capitale
proprio”, inteso come immissione di nuovo “capitale di rischio” da parte dei soci.
Quest’anno, dunque, il beneficio è fruibile nel Modello UNICO 2014, per gli
incrementi di capitale proprio avvenuti nell’anno 2013 rispetto al patrimonio netto
risultante in bilancio al 31/12/2012.
Tra i soggetti beneficiari della deduzione ACE, vi sono i soggetti IRES, e quindi anche
le società di capitali:
- s.p.a.;
- s.r.l.;
- s.a.p.a.
Ai fini operativi occorre precedere in questo modo:
1) determinare l’incremento di patrimonio netto della società avvenuto nel
2013 rispetto al patrimonio netto risultante in bilancio al 31/12/2012;
2) applicare a tale incremento il “rendimento nozionale” (pari al 3%)3;
3) portare in deduzione, dal reddito d’impresa ai fini del calcolo IRES4, l’importo
che viene fuori dal calcolo di cui al punto 2).
1 Le modalità di attuazione dell’ACE sono state definite con il Decreto del 14/03/2012.
2 La misura del 3% è stata fissata dallo stesso art. 1 del decreto “salva Italia” per il triennio 2011-2013. La legge di stabilità
2014 ha innalzato la percentuale di deduzione al 4% per l’anno 2014; al 4,5% per l’anno 2015; al 4,75% per l’anno 2016. Dal 2017 la nuova percentuale di deduzione sarà definita con apposito decreto del MEF. 3 Il rendimento nozionale non può eccedere, nel periodo d’imposta di riferimento, il reddito imponibile; l’eventuale
eccedenza potrà essere portata ad incremento dell’importo deducibile dal reddito d’impresa dei successivi esercizi, senza limitazioni.
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Al fine di determinare l’incremento patrimoniale, occorre individuare gli
incrementi/decrementi di capitale verificatisi nel corso del periodo d’imposta
oggetto della dichiarazione (es. anno d’imposta 2013).
In merito agli incrementi di capitale, lo stesso art. 1 del decreto “salva Italia”,
stabilisce che sono da considerarsi incrementi di capitale proprio, ai fini del calcolo
della dedizione ACE:
i conferimenti in denaro;
gli utili accantonati a riserva5.
Costituiscono conferimenti in denaro6: i versamenti eseguiti a fronte di aumenti di
capitale sociale, i versamenti di sovrapprezzo azioni o quote, i versamenti in conto
capitale o a fondo perduto, la conversione in azioni di prestiti obbligazionari
convertibili; la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di
capitale sociale; la rinuncia incondizionata della restituzione dei crediti che il socio
vanta nei confronti della società.
Avvertenze
I conferimenti in denaro concorrono alla formazione dell’incremento di patrimonio
netto, ai fini della deduzione ACE, in ragione dei giorni che vanno dalla data di
versamento a quello di chiusura dell’esercizio in cui sono effettuati.
Riguardo, invece, gli utili accantonati a riserva, questi rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera la destinazione dell’utile a
riserva.
4 L’importo non è deducibile, invece, ai fini IRAP.
5 Ad eccezione degli utili accantonati a riserve non disponibili.
6 E’ rilevante, ai fini del computo, la data del versamento.
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In merito ai decrementi di capitale proprio, a differenza degli incrementi, assumono
rilevanza, ai fini della determinazione della quota di reddito agevolato, sia se
effettuati in denaro sia se effettuati in natura mediante l’assegnazione di beni7.
In particolare, sono rilevanti8, ai fini della determinazione della deduzione ACE, le
riduzioni di capitale proprio derivanti da:
distribuzione di riserve di utili anche a seguito di eventuale riduzione del
capitale sociale;
riduzione riserva sovrapprezzo azioni;
restituzione di versamenti a fondo perduto o in c/capitale eseguiti in anni
passati;
acquisti di partecipazioni in società controllate;
acquisti di aziende o di rami di aziende.
Una volta determinati gli incrementi ed i decrementi di capitale proprio avvenuti nel
corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi (es. 2013), sulla
differenza (positiva) andrà applicata la percentuale del rendimento nozionale pari al
3%9. L’importo che viene fuori è deducibile dal reddito d’impresa.
Caso pratico
Supponiamo che la società Burger s.r.l., nel corso del 2013 abbia deliberato un
accantonamento di utile, conseguito nel 2012, a riserva disponibile per euro 2.500;
7 Non rilevano, invece, le riduzioni del patrimonio non volontarie quali, per esempio, quelle derivanti dalla copertura delle
perdite di esercizio. Non rilevano altresì i decrementi derivanti dalla distribuzione ai soci dell’utile d’esercizio ed i decrementi derivanti da eventuali operazioni di scissione e fusione. 8 I decrementi di capitale rilevano a partire dal 01/01 dell’esercizio in cui si sono verificati. In altre parole non è previsto in
ragguaglio al periodo, ma rilevano per l’intero anno. 9 Per le imprese di nuova costituzione, l’art. 1 comma 6 dello stesso decreto salva Italia, stabilisce che rileva ai fini
dell’incremento, su cui calcolare il rendimento nozionale, tutto il patrimonio conferito.
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che in data 20/08/2013 è avvenuto il versamento da parte dei soci a fronte di un
aumento di capitale, in precedenza deliberato, per euro 1.800,00; che il socio Rossi,
in data 20/05/2013, rinuncia al proprio credito vantato verso la società e pari ad euro
3.000.
Inoltre nel corso del 2013, la società Burger s.r.l ha deliberato la restituzione ai soci,
nella misura di euro 1.000, di versamenti a fondo perduto eseguiti in anni passati.
Il caso esposto, merita le seguenti preliminari osservazioni:
l’accantonamenti di utile, rileva ai fini dell’incremento, per l’intero periodo
d’imposta 2013;
il versamento dei conferimenti da parte dei soci, rileva, ai fini
dell’incremento, in ragione dei giorni che vanno dal 20/08/2013 (data del
versamento) al 31/12/2013;
La rinuncia del credito, rileva quale conferimento in denaro, ai fini
dell’incremento, in ragione dei giorni che vanno dal 20/05/2013 (data della
formale rinuncia) al 31/12/2013;
La restituzione del versamento del fondo perduto rileva, ai fini del
decremento, in ragione dell’intero periodo d’imposta 2013.
Quindi:
2.500
+
(1.800 / 365) x 134
+
(3.000 / 365) x 226
-
1.000
6
(2.500 + 660,82 + 1.857,54 – 1.000) = 4.018,36
L’incremento su cui applicare il rendimento nozionale del 3% è, dunque, euro
4.018,36.
La deduzione ACE spettante per il 2013 (da riportare in UNICO SC 2014) sarà:
4.018,36 x 3% = 120,55
Avvertenze
L’art. 11 del DM 14/03/2012 stabilisce che la variazione in aumento del capitale
proprio è oggetto di agevolazione sino a concorrenza del patrimonio netto risultante
dal relativo bilancio di esercizio, assunto:
al netto della riserva per acquisto azioni proprie;
computando anche l’utile o la perdita (come precisato dalla CM 35/2012) ed
i versamenti eseguiti concorrono alla formazione dell’incremento di
patrimonio;
Pertanto l’importo su cui applicare il 3% è rappresentato dal minore tra:
l’incremento del capitale proprio.
il patrimonio netto (comprensivo di utile) risultante dal bilancio di
riferimento, al netto dell’IRES teorica.
Ritornato all’esempio del caso pratico sopra esposto, quindi, se il patrimonio netto
riferito all’esercizio 2013 (comprensivo di utile) fosse stato pari ad esempio ad euro
2.500,00, il rendimento nozionale del 3% andrebbe calcolato su tale minor valore e
sarà quella la deduzione ACE spettante nel modello UNICO SC 2014.
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Tabella riepilogativa ACE
Deduzione agevolazione ACE Società di capitali
Introdotta dal decreto “salva Italia” (Decreto Legge 201/2011)
Tra i soggetti beneficiari vi rientrano anche i soggetti IRES
tra cui le società di capitali.
Il rendimento nozionale è pari al 3% dell’incremento netto del capitale
proprio, avvenuto nell’esercizio oggetto della dichiarazione (es. 2013), rispetto a quello risultante dal bilancio
in chiusura del periodo d’imposta precedente (es. 2012)
Consiste in una deduzione fiscale, dal reddito d’impresa ai fini IRES
pari al c.d. “rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”
Il rendimento nozionale deve essere calcolato in ogni caso, applicando il 3%
sul minore tra l’incremento netto di capitale proprio (verificatosi nell’esercizio oggetto della
dichiarazione) ed il patrimonio netto risultante dal bilancio (del periodo
d’imposta oggetto della dichiarazione)
Riferimento normativo
Soggetti beneficiari
In cosa consiste
Il rendimento nozionale
Il limite al patrimonio netto
Decreto MEF del 14/03/2012
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Indicazione della deduzione ACE nel modello UNICO SC
2014
La deduzione ACE spettante, per le società di capitali, trova allocazione nel Quadro RS del
modello UNICO SC, ed in particolare al rigo RS113.
In merito alle varie colonne del rigo RS113, le istruzioni fornite dall’Agenzie delle Entrate,
prevedono quanto segue:
in colonna 1, indicare l’importo degli incrementi del capitale proprio pari
all’ammontare dei conferimenti in denaro e degli utili accantonati a riserva,
ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
in colonna 2, indicare l’importo dei decrementi del capitale proprio pari
all’ammontare delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a
qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura), ai soci o partecipanti;
in colonna 3, indicare l’ammontare delle riduzioni pari agli acquisti di
partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di
aziende. In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti
dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 14 marzo 2012 di cui all’art. 1,
comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;
in colonna 4, indicare la differenza tra l’importo di colonna 1 e la somma
degli importi di colonna 2 e di colonna 3; qualora il risultato sia pari o
inferiore a zero;
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in colonna 5, indicare l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio
dell’esercizio ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.
L’importo del patrimonio netto include l’utile o la perdita dell’esercizio;
in colonna 6, indicare il minore tra l’importo di colonna 4 e quello di colonna
5;
in colonna 7, indicare il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio,
pari al 3 per cento dell’importo di colonna 6;
in colonna 8, indicare il codice fiscale del soggetto partecipato (artt. 5 e/o
115 del TUIR) ovvero del Trust trasparente o misto di cui il dichiarante risulta
beneficiario che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale
eccedente il proprio reddito d’impresa o il proprio reddito complessivo netto
dichiarato, e in colonna 9 il relativo importo;
in colonna 10, indicare l’importo del rendimento nozionale riportato dal
precedente periodo d’imposta indicato nel rigo RS113, colonna 11, del
modello UNICO SC 2013; nella presente colonna va riportato anche
l’eventuale importo indicato nel rigo RV67;
in colonna 11, indicare la quota dell’importo indicato in colonna 10 non
attribuibile ai soci (in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt.
115 e 116 del TUIR) o al consolidato fiscale, in quanto generato
anteriormente all’opzione per la trasparenza o per il consolidato;
in colonna 12, indicare l’importo del rendimento nozionale complessivo pari
alla somma tra l’importo indicato in colonna 7, quello indicato in colonna 9 e
quello indicato in colonna 10, di tutti i moduli compilati;
in colonna 13, indicare l’importo del rendimento nozionale di cui a colonna
12 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo
netto dichiarato nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo netto
dichiarato di gruppo; tale importo è computato in aumento dell’importo
deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
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Caso pratico 1 (compilazione del Rigo RS113 del modello Unico Sc 2014).
Si supponga che nel corso del periodo d’imposta 2013, la società Lovel s.r.l. abbia
dato luogo alle seguenti operazioni:
Descrizione operazione Data
operazione Importo
operazione Rilevanza ai fini
ACE
Valore rilevante ai
fini ACE
Accantonamento utile a riserva statutaria indivisibile
30/04/2013 (+) 5.000,00 Dal 01/01/2013 5.000,00
Accantonamento utile a riserva legale
30/04/2013 (+) 7.000,00 Dal 01/01/2013 7.000,00
Versamento per aumento capitale sociale
21/07/2013 (+) 9.000,00 Dal 21/07/2013 al 31/12/2013 (giorni 164)
4.403,8410
Rinuncia credito da parte di un socio
10/09/2013 (+) 2.000,00 Dal 10/09/2013 al 31/12/2013 (giorni 113)
619,1711
Restituzione versamento fondo perduto
11/09/2013 (-) 1.000,00 Dal 01/01/2013 (-) 1.000,00
Incremento rilevante ai fini ACE
16.023,01
Rendimento nozionale 3%
Deduzione Ace spettante 16.023,01 x 3% = 480,69
Si supponga inoltre che il patrimonio netto, risultante dal bilancio in chiusura al
31/12/2013 sia pari ad euro 72.000,0012
Nel modello UNICO SC 2014, la deduzione spettante sarà così riportata:
10 (9.000 / 365) x 164.
11 (2.000 / 365) x 113.
12 Compreso l’utile d’esercizio.
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Il rendimento nozionale totale riportato in colonna 12 pari ad euro 480,69, dovrà
essere poi riportato al rigo RN6 colonna 4.
Supponendo un reddito d’impresa di 8.000 euro
17.023,01
1.000,00
16.023,01
72.000,00
16.023,01
480,69
480,69
8.000,00
8.000,00
480,69
7.519,31 (8.000 – 480,69)
7.519,31
2.067,81
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Caso pratico 2 (compilazione del Rigo RS113 del modello Unico Sc 2014 con
eccedenza da modello Unico Sc 2013)
Si suppongano gli stessi dati del caso pratico 1, aggiungendovi la presenza di
un’eccedenza ACE, pari ad euro 100,00, non utilizzata nel modello UNICO SC 201313 e
che la società abbia conseguito un reddito imponibile (2013) pari ad euro 300,00.
Il rigo RS113 del modello UNICO SC 2014, dovrà essere cos’ compilato:
Poiché il rendimento nozionale totale (indicato in colonna 12 e dato da colonna 10 +
colonna 7) è superiore al reddito imponibile conseguito dalla società nel 2013
(300,00), l’eccedenza è riportabile nelle’esercizio successivo14 indicandola in colonna
13 del rigo RS113 del modello Unico Sc 2014.
Di tale eccedenza se ne beneficerà nel modello Unico SC 2015 riportandola come
eccedenza pregressa in colonna 10 dello stesso modello Unico SC 2015.
13 E quella riportata alla colonna 13 del modello UNICO SC 2013.
14 Si ricorda che lo stesso decreto salva Italia preved, infatti, che Il rendimento nozionale non può eccedere, nel periodo
d’imposta di riferimento, il reddito imponibile; l’eventuale eccedenza potrà essere portata ad incremento dell’importo deducibile dal reddito d’impresa dei successivi esercizi, senza limitazioni
17.023,01
1.000,00
16.023,01
72.000,00
16.023,01
480,69
580,69
100,00
280,69