direzione ambiente, ambiti naturali e trasporti · in data 13.11.2013 con nota prot. 0116200 la...

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Determinazione n. 1634 del 17 aprile 2014 PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI Prot. Generale N. 0032482 / 2014 Atto N. 1634 OGGETTO: Rimorchiatori Riuniti Srl, Ponte Reale - Calata Darsena - Genova Porto. Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13.03.2013 n. 59. In data 14/04/2014 il/la sottoscritto/a SINISI PAOLO ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata. Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” , approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova; Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01; Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI (Art. 31 Regolamento Contabilità) S Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP E Codice Cap Azione N Anno N Anno N Anno Note TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000). Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 15 1, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000 GENOVA, lì 14 aprile 2014 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO O SUO DELEGATO

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Determinazione n. 1634 del 17 aprile 2014

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

Prot. Generale N. 0032482 / 2014 Atto N. 1634

OGGETTO: Rimorchiatori Riuniti Srl, Ponte Reale - Calata Darsena - Genova Porto. Autorizzazione Unica

Ambientale ai sensi del DPR 13.03.2013 n. 59.

In data 14/04/2014 il/la sottoscritto/a SINISI PAOLO ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI (Art. 31 Regolamento Contabilità)

S Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP

E Codice Cap Azione € N Anno N Anno N Anno Note

TOTALE ENTRATE

TOTALE SPESE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

GENOVA, lì 14 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO O SUO DELEGATO

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Determinazione n. 1634 del 17 aprile 2014

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Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”. Visto in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Visto altresì, l’art. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, comma 2, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive; Vista la L.R. 18 del 21.06.1999 n. 18 recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia; Visto il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. “ Norme in materia ambientale”;

Premesso che

La Rimorchiatori Riuniti era stata autorizzata ai sensi dell’art 6 del DPR 203/88 ad effettuare attività di verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 Kg/g dal Comune di Genova con Atto Prot n° 80/AT del 24.09.2004;

Per quanto concerne lo scarico in mare la Società era autorizzata con Provvedimento Dirigenziale della Provincia n. 74 del 11.02.2008; Nel luglio 2011 la Società ha comunicato l’intenzione di dismettere l’impianto di depurazione e conseguentemente di cessare lo scarico di acque reflue industriali. Nel febbraio 2012 ha confermato la dismissione dell’impianto di depurazione e la volonta di installare un nuovo impianto e riattivare lo scarico a mare, previo rilascio di autorizzazione ai sensi della parte terza del D.lgs 152/2006;

In data 04.11.2013 è pervenuta – tramite SUAP del Comune di Genova - la domanda di autorizzazione unica ambientale da parte della Rimorchiatori Riuniti per le emissioni in atmosfera e per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

In data 13.11.2013 la Provincia ha comunicato al SUAP di ritenere improcedibile l’istanza di autorizzazione unica ambientale chiedendo di completarla entro i successivi 30 giorni;

in data 9.12.2013 la Rimorchiatori Riuniti ha trasmesso, tramite il SUAP del Comune di Genova, la documentazione mancante;

con nota prot. 513 del 03.01.2014 la Provincia di Genova ha chiesto al SUAP del Comune di Genova di convocare la prima seduta della conferenza di servizi, prevista dalla normativa di settore (D.lgs. 152/2006 parte V) e dall’art.4 comma 5 del DPR 59/2013, per il giorno 20.01.2014 invitando alla stessa la Ditta, la ASL 3 genovese ed il Comune di Genova (Settori Urbanistica e Direzione Ambiente Igiene e Energia);

in data 20.01.2014 si è tenuta la prima conferenza dei Servizi, nel corso della quale sono state formulate alcune richieste di integrazioni;

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Determinazione n. 1634 del 17 aprile 2014

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In data 11.02.2014 si è tenuta presso gli uffici della direzione Ambiente, la conferenza di servizi in sede decisoria nel corso della quale è stato deliberato di rilasciare il titolo autorizzativo richiesto;

In data 10.04.2014 la Prefettura di Genova ha rilasciato la certificazione antimafia n. 5035 ai sensi dell’art. 87 del D.lgs n.159/2011 così come emendato dal D.lgs. n.218/2012.

DISPONE

Per le motivazioni in premessa indicate,

1. di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della Rimorchiatori Riuniti Srl, via Ponte Reale, 2 - Genova, per la durata di 15 anni decorrenti dalla data di rilascio del presente Provvedimento. Almeno 6 mesi prima della scadenza, il Titolare dell’autorizzazione dovrà inviare all’Autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza di rinnovo della stessa.

2. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui agli allegati A) Emissioni in atmosfera e B) Scarichi in corpo idrico superficiale, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

DISPONE

Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Genova per il successivo invio:

al Gestore dello stabilimento ai sensi dell’ art. 4 comma 8 del DPR 59/2013;

all’ARPAL, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo;

al Comune di Genova ed alla ASL 3 Genovese per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRETTORE (Dott. Paolo Sinisi)

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Determinazione n. 1634 del 17 aprile 2014

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A) SETTORE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Premesso che

In data 13.11.2013 con nota prot. 0116200 la Provincia di Genova ha comunicato al SUAP del Comune di Genova di considerare improcedibile l’istanza presentata dalla Rimorchiatori Riuniti, in quanto la ditta aveva pagato le spese di istruttoria per le emissioni in atmosfera a favore del Comune di Genova e non della Provincia di Genova, autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera anche alla luce della nota della Regione Liguria prot PG/2012/152990 del 28.10.2012 con la quale il suddetto Ente, pronunciandosi sulle attività di verniciatura svolte all’aperto, aveva confermato che le stesse non erano ricomprese fra gli impianti ed attività disciplinate dalla DGR 1260 del 29.10.2010. Nella suddetta nota la Regione Liguria precisava altresì che i cantieri navali esistenti, qualora in base alla previgente normativa fossero in possesso di autorizzazione per le attività di verniciatura all’aperto secondo l’autorizzazione generale oggi sostituita dalla Delibera della Giunta Regionale n° 1260/2010 e ssmmii, in occasione del rinnovo dell’autorizzazione avrebbero dovuto essere autorizzati dalla Provincia. In base a quanto sopra specificato, la Provincia di Genova con nota prot 14711 del 07.02.2013 aveva a sua volta rammentato alla ditta che, in occasione del rinnovo, la competenza sulla pratica sarebbe diventata provinciale.

La DGR 1260/2010 ha sostituito la precedente DGR n° 1832/1998 “autorizzazione di carattere generale per la costruzione, l’esercizio, la modifica o trasferimento di impianti adibiti a verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 Kg/giorno”; la parte A paragrafo 4.1. della DGR 1260/2010 stabilisce le caratteristiche degli impianti di verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 Kg/giorno; a tale proposito il comma d) punto 2) parte A paragrafo 4.1. della DGR 1260/2010 stabilisce che l’applicazione dei prodotti vernicianti a pennello debba essere svolta esclusivamente al chiuso, mentre il successivo comma e) punto 2) parte A paragrafo 4.1. della medesima DGR 1260/2010 prevede che, in caso di applicazione di prodotti vernicianti a spruzzo, la stessa deve essere effettuata in cabine chiuse o in ambienti confinati dedicati dotati di captazione e convogliamento degli effluenti ad un sistema di abbattimento del particolato solido.

In data 20.01.2014 si è tenuta presso gli Uffici della Direzione Ambiente della Provincia di Genova la prima seduta della conferenza dei servizi di cui all’art 269 del D.lgs. 152/06; al termine della conferenza è stato deciso che la seduta deliberante del procedimento AUA si sarebbe tenuta in data 11.02.2014, fermo restando l’obbligo da parte della ditta di inviare precedentemente le integrazioni richieste.

in data 21.01.2014 sono pervenute via PEC da parte dell’azienda le integrazioni richieste in sede di conferenza;

in data 29.01.2014 è pervenuta da parte del Comune di Genova copia della dichiarazione annuale dell’anno 2012 della Ditta rimorchiatori riuniti con allegate le schede tecniche dei prodotti vernicianti impiegati presso il bacino di carenaggio.

Rimorchiatori Riuniti è in possesso di atto pluriennale di concessione demaniale marittima rilasciato con REG 756 Rep 3508 del 07/07/2005 con scadenza al 31.12.2025.

In data 11.02.2014 si è tenuta presso gli uffici della direzione Ambiente, alla presenza del consulente della ditta, della Provincia di Genova e della ASL 3 Genovese, la conferenza di servizi deliberante di cui al DPR 59/2013. Nel corso della stessa, il consulente della Rimorchiatori Riuniti ha chiesto – diversamente da quanto dichiarato in sede di inoltro di istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera - di poter operare presso il bacino di carenaggio di Calata Darsena anche su scafi in legno o vetroresina. A tale proposito gli enti partecipanti alla conferenza hanno espresso parere favorevole per l’esecuzione della sola operazione di verniciatura anche su scafi in legno o vetroresina, precisando nel contempo che l’effettuazione di qualunque altra attività sugli scafi ed in particolare di esecuzione di operazioni di carteggiatura e di applicazioni di resine, dovrà essere oggetto da parte di Rimorchiatori Riuniti di specifica richiesta di modifica dell’autorizzazione. Sempre nel corso della conferenza, il consulente dell’azienda ha chiesto di stralciare il punto 8 del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera inerente le operazioni di consegna e riconsegna del bacino di carenaggio secondo una determinata procedura operativa. A tale proposito gli enti partecipanti alla conferenza hanno preso atto di quanto richiesto dal consulente della Rimorchiatori Riuniti, demandando al Dirigente che firmerà l’atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera l’eventuale decisione di stralciare il punto 8).

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Ritenuto alla luce di tutte le considerazioni fatte nelle premesse di cui sopra che la competenza al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 269 Dlgs 152/06 per lo stabilimento di Via Ponte Reale, 2 - Calata Darsena - della Rimorchiatori Riuniti sia di competenza della Provincia di Genova; alla luce di quanto verificato nel corso del sopralluogo del 21.01.2014, che la Società rimorchiatori Riuniti sia da considerarsi quale “gestore “ dello stabilimento (bacino di carenaggio) di Calata Darsena Via Ponte Reale, 2 Genova, così come definito ai punti h) e n) dell’art.268 Dlgs 152/06; pertanto, anche alla luce del parere reso dal Servizio Legale della Provincia di Genova in data 08.02.2011 alla scrivente Direzione su analogo caso, di ritenere Rimorchiatori Riuniti responsabile, come prevede la norma, dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel Dlgs 152/06; che, attualmente, alla luce dell’impiego di un quantitativo massimo annuo di 5500 Kg/anno di prodotti vernicianti impiegati, tenuto altresì conto delle tipologie di materie prime impiegate come da schede tecniche allegate alla dichiarazione annuale dei consumi presentata al Comune di Genova in data 29.04.2013 prot 143186/AT, la ditta non rientri nei disposti dell’allegato III alla parte V del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii; di prevedere comunque, stante l‘estrema variabilità dei consumi di prodotti vernicianti, come da dichiarazioni periodiche a Comune di Genova che, annualmente, la ditta rediga una dichiarazione dei consumi di solvente utilizzati (comprensivi di quelli impiegati per la pulizia delle apparecchiatura come individuato all’art 275 comma 2 Dlgs 152/06) al fine di dimostrare di non rientrare nel campo di applicazione di cui all’allegato III alla parte V dlgs 152/06 ed in particolar modo alla parte II punto 2 lettera c) del già citato allegato III. di prevedere che la dichiarazione di cui sopra sia mantenuta presso lo stabilimento per almeno 5 anni a disposizione degli enti di controllo. che in ogni caso si renda necessario inserire nel nuovo provvedimento autorizzativo una prescrizione concernente la presentazione entro 150 giorni di uno studio di fattibilità per la riduzione in modo significativo delle emissioni diffuse di COV da realizzarsi entro un termine massimo di 5 anni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione. ciò alla luce del fatto che l’emissione annua di riferimento di COV, tenuto conto dei consumi di prodotto vernicianti in sede di rinnovo AUA pari a 5500 Kg e della loro tipologia (contenuti in solvente medi del 50%) , è dell’ordine di 2200 – 2750 Kg, di cui il 25% cioè 550 – 687 Kg applicati a spruzzo), nonché delle prescrizioni finora rilasciate , di concerto con la ASL 3 Genovese, ai circoli nautici autorizzati con consumi superiori a 250 Kg/anno di vernici applicate esclusivamente a pennello o rullo;

Considerato che

Dall’esame della documentazione agli atti della Provincia risulta quanto segue: La rimorchiatori riuniti gestisce un bacino di carenaggio per rimorchiatori (prevalentemente) e per barche da diporto (saltuariamente). L’attività svolta nel bacino, di dimensioni massime pari a 55 metri x 25, con profondità di circa 12 metri, consiste nel lavaggio e revisioni delle carene, riparazioni meccaniche su eliche e scafi ed operazioni di verniciatura delle carene stesse. Il ciclo lavorativo è così sintetizzabile:

- Apertura paratie ed ingresso natante; - Puntellamento natante in previsione dello svuotamento del bacino; - Svuotamento del bacino mediante pompe; - Lavaggio a pressione ; - Verniciatura quando necessario; - Esecuzioni riparazioni meccaniche quando necessario. A tale proposito si fa presente che presso il

bacino non è presente alcuna officina meccanica. Le lavorazioni meccaniche sono eseguite a bordo da ditte specializzate che provvedono ad eventuali interventi meccanici di manutenzione straordinaria direttamente presso le proprie sedi operative.

- Riempimento del bacino

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Determinazione n. 1634 del 17 aprile 2014

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- Apertura ed uscita natante. I natanti sottoposti a tali operazioni sono di lunghezza superiore ai 24 metri. Le operazioni di verniciatura si svolgono prevalentemente a rullo o a pennello. Le applicazioni a spruzzo non superano il 25% del totale circa e sono eseguite di norma in cavità interne alla carena (quali canali per eliche ed ancore) non raggiungibili a mano. Nell’anno 2012 sono stati impiegati circa 5500 Kg di prodotti vernicianti.

Rilevato che

l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 ha modificato quanto precedentemente disposto dalla normativa di settore prevedendo, in particolare, che le autorizzazioni alle emissioni siano soggette a scadenza e non più rilasciate a tempo indeterminato; salva diversa disposizione, la presente autorizzazione avrà validità 15 anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento di autorizzazione. La stessa dovrà essere pertanto rinnovata con i tempi e le modalità previste dal titolo I parte V al D.lgs. 152/06. La presente autorizzazione sostituirà integralmente la precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Genova dal Comune di Genova con Prot n° 80/AT del 24.09.2004.

DISPONE

per quanto in premesse specificato di:

autorizzare ai sensi dell’articolo 269, comma 7, del D.Lgs. 152/06, la Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova srl in qualità di gestore dello stabilimento di Via Ponte Reale, 2 Calata Darsena, Genova, così come definito dall’art. 268 commi h) e n) del medesimo D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) Nel corso di ogni anno solare (01.01 – 31.12) non potrà essere impiegato nelle operazioni di

verniciatura a pennello/rullo o spruzzo un quantitativo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno. Per la determinazione del suddetto valore di soglia dovrà essere tenuto conto del solvente contenuto nelle vernici, nei diluenti, negli eventuali catalizzatori e nelle sostanze impiegate per la pulizia delle apparecchiature utilizzate nelle diverse fasi della verniciatura. L’applicazione dei prodotti vernicianti a spruzzo non potrà in ogni caso superare il 25 % delle verniciature totali.

2) Entro 150 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, Rimorchiatori Riuniti dovrà presentare alla Provincia uno studio di fattibilità per la riduzione in modo significativo delle attuali emissioni diffuse di COV (almeno il 25% dei consumi) derivanti dalle operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, successiva fase di verniciatura a pennello/rullo o spruzzo e pulizia delle attrezzature impiegate allo scopo derivanti dall’impiego del bacino di carenaggio di Via ponte Reale, 2 Calata Darsena - Genova. Lo studio di cui sopra dovrà essere messo in atto entro un termine massimo di 5 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento di autorizzazione.

3) La Ditta non potrà consumare più di 5 tonnellate/anno di solventi per l’attività di rivestimento di superfici di navi. A tale proposito la ditta dovrà redigere annualmente (periodo di riferimento 01.01. – 31.12 di ogni anno) una dichiarazione inerente i consumi di solvente utilizzati (comprensivi di quelli impiegati per la pulizia delle apparecchiatura come individuato all’art 275 comma 2 Dlgs 152/06) nelle fasi di rivestimento di navi, al fine di dimostrare di non rientrare nel campo di applicazione di cui all’allegato III alla parte V del D.lgs 152/06 ed in particolar modo alla parte II punto 2 lettera c) del già citato allegato III. La dichiarazione di cui sopra (da compilarsi sempre entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento) dovrà essere tenuta presso lo stabilimento di Via Ponte Reale 2 - Calata Darsena - Genova per almeno 5 anni e messa a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

4) La prima dichiarazione di cui al precedente punto 3) inerente il periodo intercorso tra il rilascio della

presente autorizzazione ed il 31.12 2014 dovrà essere compilata entro il 30 aprile 2015. Le successive dichiarazioni dovranno comprendere il consumo di solventi dei periodi 01.01.-31.12 di ogni anno e dovranno essere redatte entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

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Determinazione n. 1634 del 17 aprile 2014

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5) Non potranno essere eseguite presso il bacino di carenaggio operazioni di sabbiatura degli scafi ma solo attività di lavaggio ad alta pressione con acqua degli stessi.

6) Per l’esecuzione di eventuali operazioni di saldatura presso il bacino di carenaggio non potranno essere impiegati annualmente più di 10.000 elettrodi o 1000 kg di metallo d’apporto.

7) Rimorchiatori Riuniti dovrà visionare sempre - tramite proprio responsabile di fiducia - che tutte le aziende abilitate ad effettuare attività di preparazione degli scafi e verniciature nell’ambito dell’insediamento comunichino per iscritto, preventivamente all’avvio di ogni operazione, quanto di seguito riportato:

- data e ora di inizio delle operazioni; - numero previsto di addetti impegnati; - nominativo della persona preposta al controllo e quanto necessario alla sua immediata reperibilità; - nome della nave lavorata, con specifica indicazione della stima riguardante la durata temporale e la

superficie di applicazione interessata. 8) Le operazioni di consegna e di riconsegna del bacino di carenaggio dovranno essere sempre

eseguite secondo una determinata procedura operativa che tenga conto degli aspetti ambientali. A tale proposito Rimorchiatori Riuniti dovrà inoltrare - entro 30 giorni - alla Provincia di Genova, ASL 3 Genovese UOPSAL e UOISP, Autorità Portuale e Comune di Genova un documento operativo che tenga conto degli aspetti sopra evidenziati.

9) Non potranno essere impiegati prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o solventi

ricompresi nella tabella A1 e nella tabella D classe I dell’allegato I alla parte V del Dlgs 152/06.

10) La ditta dovrà dimostrare, su richiesta degli enti di controllo, i consumi di materie prime annui di cui ai precedenti punti 3 e 6, nonché il non utilizzo di prodotti vernicianti di cui al punto 9).

11) Non potranno essere effettuate presso il bacino di carenaggio di calata Darsena operazioni di carteggiatura degli scafi o di applicazione di resine o qualunque altra attività non espressamente indicata nel presente titolo autorizzativo.

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Determinazione n. 1634 del 17 aprile 2014

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B) SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , “Tutela delle acque dall’inquinamento”;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Vista l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui in data 04.11.2013 è stata ricevuta la comunicazione PEC dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova, registrata in uscita con id. 335812/2013, presentata dalla ditta Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l. ( Sede Legale Via Ponte Reale 2 Comune di Genova p. IVA 02850020104) con insediamento produttivo sito in Comune di Genova, Bacino della Darsena Ponte Morosini;

Richiamato il parere rilasciato dalla ASL 3 “Genovese” con nota prot. n. 730/2787 del 04.03.2004, assunta al protocollo della Provincia con n.33210 in data 17.03.2004, con il quale si esprime parere igienico sanitario favorevole allo scarico in corpo idrico superficiale della ditta Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l. con insediamento nel Comune di Genova, Bacino della Darsena Ponte Morosini.

Preso atto dell’avvenuto pagamento da parte della ditta Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l. della somma dovuta per spese di istruttoria;

Vista la relazione istruttoria redatta dai tecnici della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti – Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche, da intendersi qui richiamata come atto presupposto del presente provvedimento, dal quale emerge quanto segue:

Attività La ditta Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova s.r.l. gestisce nelle vicinanze di Ponte Morosini (lungo Via Gramsci), un bacino di carenaggio per rimorchiatori e barche da diporto in regime di concessione demaniale. Tale bacino, dalle dimensioni pari a circa mt. 55 x mt. 25, con una profondità di circa 12 mt., viene utilizzato sia per lavori effettuati sulle imbarcazioni di proprietà (rimorchiatori), sia per lavori conto terzi operati su imbarcazioni da diporto di limitate dimensioni. L’attività effettuata presso il bacino di carenaggio consiste essenzialmente nel lavaggio a pressione delle carene dei rimorchiatori e di imbarcazioni da diporto, unitamente a saltuarie e parziali operazioni di tinteggiatura e/o ritocchi delle carene. Il lavaggio delle carene viene effettuato esclusivamente con acqua, impiegando macchine idropulitrici alla pressione di circa 200 bar e potenzialità di circa 60 litri/minuto. L’attività di lavaggio e manutenzione delle carene, è un’operazione molto saltuaria in quanto i tempi di svuotamento del bacino, di puntellamento dello scafo, nonchè l’operazione finale di riempimento del bacino stesso e la successiva uscita in mare dell’imbarcazione richiedono parecchi giorni di preparazione e di lavori accessori. Considerando che per imbarcazioni di circa 40 metri si impiegano mediamente quattro ore di lavoro con idropulitrice da 60 litri/minuto di acqua, si ha circa 18 m

3 di consumo per la pulizia di una singola carena. Nel

caso dell’insediamento di Ponte Morosini, il lavaggio delle carene è un’operazione che non impegna più di cinque cicli di lavaggio al mese, con una produzione massima mensile di circa 90 m

3 di acque di lavaggio (

produzione media giornaliera 4 m3 circa ).

Le acque reflue da avviare all’impianto di depurazione sono costituite dalle acque utilizzate per il lavaggio delle carene delle imbarcazioni. Tali acque vengono raccolte, attraverso un sistema di canalette e colatoi in pendenza, in una prima vasca munita di grigliatura ( 2 mm ) al fine di trattenere le parti solide asportate dalle carene quali alghe, molluschi, incrostazioni, ruggine , scaglie di vernici, ecc. Dalla vasca sopra citata le acque reflue defluiscono in una seconda vasca di raccolta della capacità di circa 80 litri, dalla quale, mediante una pompa sommersa dotata di galleggiante di livello posta a fondo bacino di

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carenaggio, le stesse acque vengono inviate all’impianto di depurazione chimico-fisico. Per evitare che le acque reflue da trattare vadano a miscelarsi con le acque marine che penetrano nel bacino di carenaggio dagli inevitabili difetti di tenuta delle porte stagne azionate per lo svuotamento del bacino stesso, è stato realizzato un sistema di tubazioni idrauliche in grado di incanalare separatamente le acque marine. Il sistema consiste essenzialmente in una tubazione di convogliamento delle acque munita di una valvola manuale che viene tenuta aperta per l’allontanamento delle acque marine di infiltrazione e chiusa durante le operazioni di lavaggio e manutenzione delle carene. Quando la valvola è aperta le acque marine vengono convogliate ed allontanate dalle stesse pompe impiegate per lo svuotamento del bacino. Al contrario, durante le operazione di lavaggio, la valvola viene tenuta chiusa e le acque reflue di processo vengono incanalate nel sistema di raccolta sopra descritto e pompate all’apposito impianto di trattamento. Anche le acque piovane vengono raccolte ed allontanale con lo stesso sistema delle acque marine in quanto quando piove non vengono effettuate operazioni di lavaggio e o di manutenzione delle carene. I materiali grossolani , trattenuti dal sistema di grigliatura e/o decantati sul fondo del bacino di carenaggio, vengono asportati manualmente e smaltiti come rifiuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Le acque reflue derivanti dal processo lavorativo sopra descritto vengono trattate in un impianto di depurazione chimico-fisico, così costituito:

- tubazione di mandata delle acque reflue dal fondo bacino al serbatoio di accumulo; - numero 2 serbatoi di accumulo/omogeneizzazione, collegati in serie e della capacità di 5 m

3 cadauno.

Il primo serbatoio è dotato di valvola di fondo e pompa di rilancio per inviare le sostanze solide sedimentabili direttamente all’unità di filtrazione a sacchi;

- dal secondo serbatoio, tramite elettropompa, i liquami vengono inviati al comparto chimico-fisico dove avviene il condizionamento degli stessi mediante il dosaggio dei reagenti;

Il comparto chimico-fisico è costituito da due sezioni quali: 1) mixer dove si realizza il condizionamento del refluo mediante aggiunta di reagenti, prelevati da appositi

serbatoi e dosati mediante pompe volumetriche. I reattivi saranno costituiti da polielettrolita, policloruro di alluminio ed una soluzione acquosa di soda per la correzione del pH.

2) Vasca di flottazione dove avviene il processo di coagulazione/flocculazione, con formazione dei fiocchi e del chiarificato. Il processo di flottazione consiste essenzialmente in una decantazione al contrario, mediante la scolmatura dei fanghi leggeri alla superficie del liquame, così da convogliarli in apposite condotte di raccolta. Nella vasca di flottazione, l’effluente chiarificato viene raccolto dal fondo della vasca, mentre il fango è rimosso dal pelo libero dell’acqua con un sistema di raschiamento superficiale ed inviato allo fase di disidratazione.

Lo stadio di filtrazione è costituito da un ispessitore a gravità formato da 4 sacchi di drenaggio dove viene immesso il fango proveniente dal flottatore. Le acque di drenaggio in uscita dai sacchi filtranti vengono nuovamente rilanciate ai serbatoi di accumulo, posti a monte della sezione chimico-fisica. Il refluo chiarificato viene inviato ad un serbatoio di accumulo che funziona anche come vasca polmone, così da assicurare un ottimale flusso in entrata allo stadio finale del processo di depurazione. Il trattamento finale prevede il passaggio del refluo chiarificato in una colonna filtrante a sabbia granulare (100 k) ed una a carboni attivi (175 kg). E’ previsto il periodico controlavaggio delle colonne di filtrazione sopra citate, mediante acqua di rete e successivo ricircolo delle acque reflue in testa all’impianto di depurazione. L’impianto risulta dotato di pozzetto di campionamento a tenuta posizionato a valle dell’impianto di trattamento e prima dello scarico in mare. L’impianto di trattamento in oggetto presenta una portata nominale di depurazione pari a circa 5 m

3/h. Lo

scarico sarà di tipo discontinuo e si prevede una portata media pari a circa 1 m3/h ed una portata massima di

circa 3 m3/h.

I fanghi prodotti vengono stimati in circa 5 m

3/anno e verranno smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa

di settore, così come i carboni attivi e le sabbie filtranti esausti.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, con le prescrizioni contenute nella relazione tecnica citata e riportate nella parte dispositiva;

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DISPONE

1) di autorizzare la ditta Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l. allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall’insediamento sito in Bacino della Darsena Ponte Morosini, nel Comune di Genova, ed avente recapito in mare, nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est 1.494.106 e Latitudine Nord 4.917.704, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

2) di sottoporre la ditta Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l. in relazione all’autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

a) La ditta Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l. dovrà comunicare alla Provincia di Genova - Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti - e all’ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, la data di

attivazione degli scarichi tempestivamente, al più tardi contestualmente all’invio delle prime analisi di controllo previste alla successiva lett. m);

b) Sulla tubazione di scarico, a valle dell’impianto di depurazione dovrà essere installato un contatore al fine di quantificare la quantità di acqua scaricata. Tale strumentazione dovrà essere installata prima della data di attivazione dello scarico;

c) Il contatore volumetrico installato allo scarico dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. In caso di disservizio e/o sostituzione dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dati la data dello stesso, la data del ripristino, il valore segnato alla data del disservizio e quello segnato alla data di ripristino;

d) L’impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature di controllo e dosaggio, dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza;

e) l’intera rete di canalette, colatoi in pendenza e vasche di raccolta, presenti all’interno del bacino di carenaggio, dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio delle vasche di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

f) il sistema di separazione delle acque di processo dalle acque di marine di filtrazione e piovane, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e gestito correttamente dal personale addetto;

g) il pozzetto di campionamento in uscita dall’impianto di trattamento e prima del punto di scarico, dovrà essere realizzato in modo tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;

h) i carboni attivi e la sabbia di quarzo, presenti nelle rispettive unità di filtrazione, dovranno essere periodicamente sostituiti al fine di garantire sempre una perfetta efficienza ed una buona capacità depurativa;

i) le acque derivanti dalla fase di disidratazione dei fanghi mediante sacchi filtranti, dovranno essere riciclate in testa all’impianto di depurazione;

j) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;

k) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni dodici (12) mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, cadmio, piombo, zinco, ferro, rame, cromo VI, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Provincia tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l’appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all’atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campione dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi e le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;

l) contestualmente alle analisi di cui al punto 2 lett. k), la ditta dovrà provvedere all’esecuzione di analisi delle acque di mare prospicienti il bacino di carenaggio sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, cadmio, piombo, ferro, rame, zinco, cromo VI, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento

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differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Provincia tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l’appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all’atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campione dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi e le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;

m) le prime analisi di cui al punto 3 lett. k) e l), dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico - che dovrà essere comunicata con le modalità indicate alla precedente lett. a) - salvo periodi di particolare siccità, e comunque al primo evento meteorico utile;

n) contestualmente all’invio dei referti di analitici, di cui al punto precedente, dovrà essere comunicato il valore segnato dal contalitri asservito allo scarico al momento del campionamento;

o) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

3) di richiedere all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure di effettuare sullo scarico campionamenti e analisi con cadenza annuale sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, cadmio, piombo, zinco, ferro, rame, cromo VI, idrocarburi totali.

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L’eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all’Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell’impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, fermo restando l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l’impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata all’Autorità competente e all’Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell’art. 9, punto 4 della l. r. 16 agosto 1995, n. 43.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell’art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell’impianto di depurazione;

- periodo di fermata dell’impianto (ferie, manutenzioni…);

- manutenzioni ordinarie e straordinarie all’impianto trattamento reflui;

- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche

- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di all’art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

C) Inquinamento acustico

Con nota prot. 385223 del 07.02.2014 il Comune di Genova Direzione Ambiente Igiene e Energia ha comunicato che per quanto riguarda il profilo dell’acustica ha preso atto della Dichiarazione sostitutiva di “non necessita” n. 371972 del 5.12.2013 la quale viene accolta favorevolmente.

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Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 14 aprile 2014 f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 14 aprile 2014

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal 17 aprile 2014 al 02 maggio 2014