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Di Daniele Sestini – Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze 1 DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: Indice: Premessa pag. 2 Regione Abruzzo pag. 3 Regione Basilicata pag. 49 Regione Calabria pag. 54 Regione Campania pag. 69 Regione Emilia-Romagna pag. 107 Regione Friuli-Venezia-Giulia pag. 156 Regione Lazio pag. 208 Regione Liguria pag. 267 Regione Lombardia pag. 332 Regione Marche pag. 401 Regione Molise pag. 416 Regione Piemonte pag. 452 Regione Puglia pag. 537 Regione Sardegna pag. 630 Regione Sicilia pag. 666 Regione Toscana pag. 762 Regione Trentino-Alto-Adige pag. 786 Regione Umbria pag. 850 Regione Valle d’Aosta pag. 877 Regione Veneto pag. 930 Allegato A: Denominazione dei pag. 1048 servizi per la prima infanzia nelle disposizioni regionali di riferimento: Allegato B: Principali caratteristiche pag. 1050 previste dalle disposizioni regionali per gli asili nido:

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Di Daniele Sestini Regione Toscana - Direzione Generale Competitivit del sistema regionale e sviluppo delle competenze

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DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA:

Indice: Premessa pag. 2 Regione Abruzzo pag. 3 Regione Basilicata pag. 49 Regione Calabria pag. 54 Regione Campania pag. 69 Regione Emilia-Romagna pag. 107 Regione Friuli-Venezia-Giulia pag. 156 Regione Lazio pag. 208 Regione Liguria pag. 267 Regione Lombardia pag. 332 Regione Marche pag. 401 Regione Molise pag. 416 Regione Piemonte pag. 452 Regione Puglia pag. 537 Regione Sardegna pag. 630 Regione Sicilia pag. 666 Regione Toscana pag. 762 Regione Trentino-Alto-Adige pag. 786 Regione Umbria pag. 850 Regione Valle dAosta pag. 877 Regione Veneto pag. 930 Allegato A: Denominazione dei pag. 1048 servizi per la prima infanzia nelle disposizioni regionali di riferimento: Allegato B: Principali caratteristiche pag. 1050 previste dalle disposizioni regionali per gli asili nido:

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Premessa: La presente banca dati si prefigge lobiettivo di illustrare, nella misura la pi esaustiva possibile, le diverse disposizioni regionali in materia di servizi per la prima infanzia, rivolti ai bambini e alle bambine di et compresa tra 3 e 36 mesi. Deve essere ricordato infatti che la Corte Costituzionale, con la n. 370/2003, ha ritenuto che, utilizzando un criterio di prevalenza, la disciplina degli asili nido (e quindi di tutte le tipologie di servizi per la prima infanzia), non possa che ricadere nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonch per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro, che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potest legislativa concorrente. La stessa Corte ha stabilito pertanto che in questi ambiti il legislatore statale pu determinare soltanto i principi fondamentali della materia e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva. Pertanto ciascuna Regione ha disciplinato autonomamente le caratteristiche e i requisiti che i servizi per la prima infanzia dovessero possedere in ciascun ambito territoriale di competenza. Si potr verificare come in un quadro nazionale che ancora non ha definito i livelli essenziali, le Regioni si sono assunte la responsabilit di legiferare, spesso in modo difforme, e ci ha creato forti diversit fra Regioni, anche limitrofe. Unanalisi comparata delle differenze tipologie, delle caratteristiche e dei sistemi di offerta dei servizi ivi previste rende possibile:

- comprendere la crescente importanza attribuita alla capacit di cogliere nella loro diversit i bisogni sia dei bambini che delle famiglie;

- promuovere la circolazione delle esperienze; - valutare il ruolo degli attori protagonisti del sistema integrato dei servizi.

La presente banca dati pu essere altres un utile strumento a disposizione degli enti locali territorial-mente competenti in materia di servizi per la prima infanzia, al fine della disciplina degli stessi a livello di regolamenti comunali o sovracomunali (es. zonali). Banca dati aggiornata a settembre 2010. La presente banca dati ha una finalit puramente di studio e valutazione sulla regolazione dei servizi per la prima infanzia a livello regionale. Il suo utilizzo e il richiamo del contenuto delle fonti ivi contenute consentito solo se richiamata la fonte.

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Regione Abruzzo:

Legge Regionale 28 aprile 2000 n. 76 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Finalit ed obiettivi. 1. La Regione disciplina, con la presente legge, i servizi educativi per la prima infanzia, uniformandosi al princpi del pieno ed inviolabile rispetto della libert e della dignit della persona, della solidariet, dell'uguaglianza di opportunit, sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali che tra uomo e donna, della valorizzazione della differenza di genere, della partecipazione, della integrazione tra le diverse culture, promuovendo il diritto all'educazione, all'istruzione, la qualit della vita, lo sviluppo armonico e completo della identit personale e sociale dei bambini e delle bambine, nel rispetto della propria identit individuale, culturale e religiosa. 2. La Regione eroga, in favore dei comuni e loro associazioni, contributi per la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia e per la gestione dei servizi stessi.

TITOLO II I servizi educativi

Art. 2

Tipologie dei servizi. 1. I servizi educativi per la prima infanzia si articolano in:

a) nidi d'infanzia; b) servizi integrativi ai nidi d'infanzia.

Art. 3

Nidi d'infanzia. 1. Il nido d'infanzia un servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di et compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, che assicura la realizzazione di programmi educativi, i pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari al bambino. Concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione, socializzazione ed educazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialit cognitive, affettive e sociali, tutelando e garantendo l'inserimento di bambini che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, in un contesto che favorisce pari opportunit di sviluppo. 2. Il nido d'infanzia consente alle famiglie modalit di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro quotidiano e continuativo affidamento a figure professionalmente competenti, diverse da quelle parentali, e le aiuta, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunit tra i sessi. 3. In relazione alle scelte educative, alle condizioni socio-professionali dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi d'infanzia possono prevedere modalit organizzative e di funzionamento diversificati sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, sia rispetto alla loro

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recettivit, ferma restando l'adozione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi. 4. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti nidi d'infanzia che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, micronidi, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia gi funzionanti. La ricettivit minima del micro-nido sar determinata dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 10.

Art. 4 Servizi integrativi ai nidi d'infanzia.

1. I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo. I servizi integrativi possono comprendere:

a) servizi con carattere educativo e ludico, organizzati secondo il criterio della flessibilit, per bambini da tre mesi a tre anni, con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori che quotidianamente concorrono, in un contesto che garantisca occasioni di socialit e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti in spazi opportunamente attrezzati ed organizzati, alla realizzazione dei programmi educativi, e condividono opportunit di scambi sociali ed esperienze significative, sostenute da operatori con specifiche competenze professionali, in una logica di corresponsabilit tra adulti genitori ed educatori (centri per bambini e genitori); b) servizi e progetti educativi e ludici, in cui si possano effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei, rivolti al bambini in et compresa tra i diciotto mesi ed i tre anni affidati ad educatori con specifiche competenze professionali per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilit. Tali servizi garantiscono la disponibilit di un ambito di cura per i bambini, organizzato ed attrezzato per consentire loro opportunit educative, di socialit e comunicazione con i propri coetanei e si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano; c) servizi educativi e di cura sia presso il domicilio di famiglie con bambini di et inferiore ai tre anni disponibili ad aggregarsi ed a mettere a disposizione spazi domestici per l'affidamento, in modo stabile e continuativo, della cura dei figli a educatori con specifiche caratteristiche professionali appositamente formati a questo scopo (educatore familiare) sia presso il domicilio degli educatori, con le stesse caratteristiche di professionalit, nonch di stabilit e continuit degli interventi sulla base di standard strutturali ed organizzativi individuati dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 10.

Art. 5

Integrazione dei bambini disabili. 1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende U.S.L. e con i servizi sociali dei comuni, garantiscono il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, nonch di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione. 2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende U.S.L. ed i comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio - culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute.

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TITOLO III Organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia

Capo I - I soggetti istituzionali

Art. 6

La Regione 1. Il Consiglio regionale, nell'ambito degli obiettivi della programmazione regionale, approva il Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia. 2. La Regione, inoltre, esercita le seguenti funzioni e compiti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive generali per l'attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 10:

a) programmazione ed indirizzo degli interventi di formazione per gli operatori ed i coordinatori pedagogici dei servizi educativi; b) definizione dei criteri per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia, nonch degli standard strutturali, qualitativi ed organizzativi che li connotano; c) definizione dei requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi; d) definizione di modalit e strumenti per il monitoraggio della qualit, la verifica e la valutazione dei servizi educativi per la prima infanzia; e) verifica dell'attuazione del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia; f) ripartizione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, secondo i criteri previsti dalle specifiche leggi di finanziamento; g) ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi per la realizzazione del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 7

La Provincia. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) attuano, sulla base delle linee di indirizzo del Piano triennale di cui al precedente articolo 6, iniziative di formazione per gli operatori ed i coordinatori pedagogici dei servizi educativi; b) provvedono, in collaborazione con i comuni e loro associazioni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale, per l'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 8

Il Comune. 1. I comuni e loro associazioni, sono gli Enti titolari delle funzioni in materia degli interventi di cui alla presente legge ed esercitano le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali; b) promuovono ed attuano interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia del proprio territorio; c) concorrono con le province nella definizione degli obiettivi relativi agli interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia; d) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore; e) realizzano le strutture per i servizi educativi per la prima infanzia e provvedono al loro recupero, adeguamento, manutenzione e ristrutturazione; f) concedono l'autorizzazione di cui al successivo articolo 9.

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Capo II - I soggetti privati

Art. 9 Autorizzazione.

1. I comuni autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi educativi per la prima infanzia nel rispetto della normativa vigente per le strutture pubbliche. 2. L'autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio sono ubicati i servizi e le strutture in cui si realizzano le attivit, nel rispetto delle direttive generali per l'attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 10.

TITOLO IV Programmazione, gestione

Art. 10

Direttive generali di attuazione. 1. La Giunta regionale, entro sei mesi di entrata in vigore della presente legge, approva le direttive generali per l'attuazione della presente legge, prevedendo, in particolare:

a) le modalit di rilascio e revoca dell'autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia di cui agli articoli 3) e 4) della presente legge; b) i requisiti tecnico-strutturali; c) gli standard minimi di idoneit degli ambienti; d) i requisiti ed i titoli di studio degli operatori impegnati nei servizi e di quelli impegnati per la direzione e coordinamento degli stessi; e) la formazione del personale; f) la direzione, la organizzazione e la gestione dei servizi.

Art. 11

Gestione dei servizi. 1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

a) dai comuni, singoli o associati; b) da soggetti privati scelti dal comuni, singoli o associati, mediante procedura ad evidenza pubblica; c) da soggetti pubblici e privati autorizzati al funzionamento.

Art. 12

Regolamenti comunali. 1 I comuni, singoli o associati, nell'ambito dei propri regolamenti, da adeguarsi a seguito della approvazione delle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, determinano le modalit di funzionamento, i criteri di accesso ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi ai nidi d'infanzia e determinano le misure a sostegno per l'accesso ai servizi medesimi, con particolare attenzione al nuclei monoparentali, alle condizioni socio economiche e professionali dei genitori, nonch ai bambini portatori di handicap.

Art. 13

Personale. 1. All'interno dei profili professionali stabiliti al sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia assicurato dal personale educatore e dal

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personale addetto al servizi generali. 2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 129 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 relativamente ai profili professionali, gli educatori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi dovranno essere dotati dello stesso titolo di studio, anche al fine di garantire la mobilit tra i diversi servizi. 3. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori, assicurano le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia. 4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione e a quanto specificato dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, sia per il personale educativo e ausiliario, che per il personale di direzione e coordinamento.

Art. 14 Sistema informativo.

1. I comuni e gli enti gestori dei servizi per l'infanzia sono tenuti a fornire informazioni e dati statistici alla Regione, anche ai fini dell'attuazione dell'Osservatorio regionale sul sistema dei servizi socio - assistenziali di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 Piano sociale regionale 1998/2000 e di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 15 Compiti delle strutture delle Aziende Unit Sanitarie Locali.

1. Le Aziende Unit Sanitarie Locali esercitano la tutela e la vigilanza tecnico-sanitaria sulle strutture e sul servizi educativi per la prima infanzia mediante interventi costanti. 2. Le Aziende Unit Sanitarie Locali individuano, inoltre, forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalit di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 16 Indagini, studi e ricerche.

1. La Giunta regionale, per il raggiungimento delle finalit e degli obiettivi della presente legge, pu attribuire al direttore dell'Area "Qualit della Vita e Promozione Sociale", una dotazione fino al quattro per cento dello stanziamento previsto, per i servizi educativi per la prima infanzia, nei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario, per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali; al fine di promuovere l'attivit di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell'infanzia, in collaborazione con le Universit, gli Enti e gli Istituti di Ricerca e Documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali. 2. Nell'attivit di studio di cui al comma precedente compreso l'affidamento dell'incarico di consulenza per la predisposizione delle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10. 3. Il fondo di cui al precedente comma 1 pu, inoltre, essere utilizzato anche per l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale della struttura e per dotare la stessa di strumenti operativi necessari per la gestione della presente legge.

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TITOLO V Contributi regionali

Capo I - Finalit e destinatari dei contributi

Art. 17

Contributi a comuni e province. 1. La Regione, per l'attuazione della presente legge, concede contributi

1.1) ai comuni e loro Associazioni e societ a totale capitale pubblico, costituite ai sensi della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per:

a) la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia; b) la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali.

1.2) alle province per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 18

Compartecipazione regionale. 1. La Regione partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, attraverso la concessione di:

a) contributi per la costruzione, acquisto ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, in misura non superiore al cinquanta per cento della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti della spesa ammissibile. I contributi sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti mediante semestralit costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di concessione del mutuo. La spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale non pu comunque superare il miliardo di lire per ciascun ente richiedente; b) contributi per l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, in misura non superiore all'ottanta per cento dell'investimento, corrisposti, in conto capitale, direttamente agli enti interessati, per un massimo di L. 80.000.000; c) i contributi in conto capitale derivanti dal fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente "Disposizioni per il bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)" per la costruzione e la gestione degli asili nido e dei micro nidi nei luoghi di lavori nella misura massima del 50% della spesa ammissibile a finanziamento per un massimo di 500.000,00 e dell'80% per l'arredamento per un massimo di 40.000,00.

Art. 19

Modalit di accesso ai contributi regionali in conto rata mutuo. 1. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) della presente legge, i soggetti interessati devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta regionale - Direzione regionale Infrastrutture, mobilit, edilizia residenziale e aree urbane - L'Aquila, entro il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente con raccomandata A.R. del Servizio Postale Nazionale. Fa fede il timbro postale di partenza. Alla richiesta deve essere allegata la deliberazione con la quale:

- si approva il progetto preliminare ed il relativo quadro economico della spesa, per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati al servizi educativi per la prima infanzia e si impegna l'ente a garantirne la gestione, almeno per la durata del mutuo;

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- si da atto che il progetto rispetta le caratteristiche tecniche e gli standard strutturali e qualitativi vigenti; - si precisa l'ammontare della quota di spesa a carico del bilancio dell'ente richiedente, che non potr comunque essere inferiore al cinquanta per cento della spesa complessiva prevista nel quadro economico del progetto; - si individua l'Istituto al quale si rivolger la richiesta di mutuo; - si impegna l'ente, nella redazione del progetto esecutivo, a non modificare restrittivamente le caratteristiche individuate nel preliminare approvato; - si dichiara il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni, iscritti nell'anno di riferimento, al servizi educativi per la prima infanzia del Comune, singolo o associato, ovvero il numero dei bambini, cos come certificato dall'ufficiale dello stato civile, per i servizi educativi di nuova istituzione.

2. In caso di variazione dei tassi di ammortamento, gli enti possono fruire dell'intero ammontare del contributo annuo regionale assegnato, sempre che vengano accesi mutui ad un tasso che comporti il versamento di rate per un importo complessivo pari o superiore a tale contributo, ferma restando la proporzionalit prevista all'articolo 18, comma 1 della presente legge.

Art. 20

Assunzione di mutui. 1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), i comuni, singoli o associati, devono contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti di credito abilitati. 2. Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il contributo regionale su presentazione della seguente documentazione:

- adesione di massima alla concessione del mutuo rilasciata dall'Istituto mutuante; - deliberazione di approvazione del progetto definitivo o esecutivo delle opere da realizzare con relativo quadro economico, senza l'invio di elaborati grafici. La stessa deliberazione deve comunque contenere l'attestazione che il progetto conforme agli standard tecnico-strutturali e qualitativi vigenti e rispetta le caratteristiche gi individuate nel progetto preliminare ammesso a finanziamento; - deliberazione di assunzione del mutuo.

L'erogazione in conto mutuo disposta sulla base della documentazione di cui al D.M. 7 gennaio 1998 del Ministero del tesoro, trasmessa dai comuni, singoli o associati, direttamente all'Istituto mutuante. 3. Il saldo del mutuo erogato dall'Istituto mutuante in base al, certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti Regione - Ente mutuatario, nel rispetto della normativa vigente, approvato dal Comune, singolo o associato ed omologato con atto del dirigente della struttura competente della Direzione Infrastrutture, Mobilit, Edilizia residenziale ed Aree Urbane.

Art. 21 Termini temporali, prescrizioni e vincoli.

1. Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano appaltati entro dodici mesi dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento. Tale termine pu essere prorogato per gravi motivi con provvedimento della Giunta regionale. 2. Gli Enti interessati sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, la deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Trascorso tale termine con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture, Mobilit, Edilizia residenziale ed Aree urbane, si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri degli enti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilit, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

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4. Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'ente beneficiarlo, che ne curer la copertura con propri fondi.

Art. 22

Utilizzazione somme disponibili. 1. Al fine di consentire una pi completa e funzionale attuazione degli interventi finanziati al sensi dell'articolo 18 della presente legge, i comuni, singoli o associati, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite, dandone comunicazione anche alla Regione.

Art. 23 Contributi regionali in conto capitale.

1. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b della presente legge, i soggetti interessati devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta regionale - Direzione regionale Infrastrutture, Mobilit, Edilizia residenziale e Aree urbane - L'Aquila, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esclusivamente con raccomandata A.R. del Servizio Postale Nazionale. Fa fede il timbro postale di partenza. 2. Alla richiesta deve essere allegata la deliberazione con la quale:

- viene approvato il quadro delle esigenze da soddisfare con il preventivo di spesa; - si specifica il costo globale dell'intervento proposto; - si impegna l'Ente o l'associazione a coprire la differenza di costo che non potr, comunque, essere inferiore al venti per cento della spesa complessiva prevista; - si dichiara il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni, iscritti nell'anno di riferimento, ai servizi educativi per la prima infanzia del Comune, singolo o associato, ovvero il numero dei bambini, cos come certificato dall'ufficiale dello stato civile, per i servizi educativi di nuova istituzione.

Art. 24

Criteri, priorit e piano di riparto. 1. Per il riparto dei contributi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), si terr conto dei seguenti elementi:

- un indicatore dato dal numero complessivo dei bambini frequentanti i vari servizi educativi per la prima infanzia ubicati nel Comune pari ad un punto per ogni 30 unit o frazione superiore a 15; - una unit per ogni punto percentuale di spesa complessiva oltre la quota d'obbligo prevista nel precedente articolo 18, di cui si fa carico l'Ente richiedente; - un indicatore dato dal rapporto, per cento, tra il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni iscritti nell'anno di riferimento, a sevizi educativi per la prima infanzia del Comune o dell'Associazione dei comuni, ovvero il numero dei bambini, come certificato dall'ufficiale dello stato civile, per i servizi educativi di nuova istituzione, e la popolazione residente nel Comune o dell'Associazione dei comuni richiedente, riferita al 31 dicembre dell'anno antecedente alla richiesta di finanziamento.

2. Con provvedimento dirigenziale si provvede al piano di riparto ed all'impegno della relativa spesa.

Art. 25 Termini temporali, prescrizioni e vincoli.

1. Qualora gli enti beneficiari del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) non provvedano all'acquisto degli arredi entro 180 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, decadono

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dal beneficio. Tale termine pu essere prorogato per gravi motivi con provvedimento della Giunta regionale. 2. Alla revoca ed al recupero delle somme concesse ed accreditate agli enti indicati nel comma precedente, provvede la Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali su comunicazione della Direzione regionale Infrastrutture, Mobilit, Edilizia residenziale e Aree urbane. 3. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri degli enti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilit, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati. 4. I comuni, singoli o associati, sono tenuti a presentare alla Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali, il rendiconto finale della fornitura eseguita e la relativa documentazione di spesa, entro il termine di 180 giorni dalla data d approvazione della deliberazione di liquidazione della spesa per la fornitura.

Art. 26

Modalit di erogazione del contributo in conto capitale. 1. Il contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), concorre ad attivare il finanziamento dell'intero costo della fornitura di arredo, per un importo non superiore all'ottanta per cento della spesa richiesta per un massimo di lire 80.000.000. 2. L'erogazione agli Enti del contributo in conto capitale, ha luogo con le seguenti modalit:

- il sessanta per cento, sulla base della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della fornitura; - il restante quaranta per cento, su presentazione del provvedimento di liquidazione della spesa per la fornitura.

Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore alla somma preventivata il saldo sar ricondotto all'ottanta per cento dell'importo liquidato. 3. Il Dirigente competente della Direzione regionale, Infrastrutture, Mobilit, Edilizia residenziale e Aree urbane con proprio atto dispone il piano di riparto dei contributi in conto capitale. nonch la concessione, impegno e liquidazione della relativa spesa.

Art. 27 Collaudazione e vigilanza.

1. Alla nomina della Commissione di collaudo provvede direttamente l'Ente interessato ai sensi della normativa vigente. 2. Nel caso di lavori che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a un miliardo di lire, ammesso, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione. 3. La direzione regionale competente per materia ha la sorveglianza sulle opere.

Capo III - Contributi regionali per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi per la prima

infanzia e per la formazione degli educatori e coordinatori pedagogici

Art. 28 Concessione contributi regionali.

1. La Giunta regionale, in esecuzione del Piano triennale di cui all'articolo 6 della presente legge, con proprio atto determina, annualmente, l'ammontare dei contributi regionali da destinare a ciascuna delle tipologie di interventi e servizi di cui al precedente articolo 17, comma 1, punto 1, lettera b) e comma 2.

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Art. 29 Norme transitorie.

1. Fino all'entrata in vigore dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, limitatamente alle materie alle stesse espressamente demandate, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I requisiti tecnico - funzionali e di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia previsti dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, trovano immediata applicazione per strutture e servizi di nuova istituzione. 3. Per le attivit funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni rilasciano autorizzazioni provvisorie per il periodo di tempo e nel rispetto degli altri criteri stabiliti nelle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10. 4. I fondi in conto capitale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 56 che risultano ancora disponibili al momento della programmazione dei contributi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della presente legge, sono assegnati al soggetti richiedenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b). 5. Qualora le risorse disponibili eccedano le somme attribuite ai comuni e loro associazioni collocati nella graduatoria di cui al comma precedente, saranno utilizzate per finanziare, in ordine prioritario gli enti inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), secondo la percentuale in esso indicata. 6. Con ordinanza dirigenziale, viene formalmente concesso il contributo regionale in conto capitale, su presentazione, da parte dei comuni o loro associazioni, della deliberazione di assunzione del mutuo o dell'impegno a coprire con propri fondi, almeno la percentuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a). 7. L'erogazione del contributo regionale in conto capitale ha luogo con le seguenti modalit:

- il sessanta per cento, sulla base della comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori; - il restante quaranta per cento, su presentazione del provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo di lavori.

Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore alla somma preventivata, il saldo sar ricondotto al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 30

Abrogazioni. 1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. 2. abrogata, in particolare la L.R. 30 ottobre 1973, n. 38 Norme per l'istituzione e il funzionamento degli asili - nido comunali.

Art. 31

Norma finanziaria. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede: per gli interventi previsti dalla lett. A dell'art. 18 si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: Cap. 71522 in diminuzione - L. 100.000.000 Cap 152311 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributi per la costruzione e il riattamento e di servizi educativi" in aumento - L. 100.000.000 Per gli oneri relativi alle rate delle annualit successive al 2000 la copertura finanziaria assicurata con le risorse nell'ambito della direzione infrastrutturale, mobilit, edilizia residenziale e aree urbane interessata e per tutta la durata dell'ammortamento ventennale dei mutui di cui all'art. 18 - lett. A. Per gli oneri riferiti agli interventi di cui alla lettera b) del richiamato art. 18 si provvede con risorse assegnate dallo Stato ed iscritte nel pertinente Cap. 152323 e con le risorse regionali iscritte al Cap.

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152310 denominato "Contributo ai comuni nelle spese per la realizzazione di asili nido". Per l'esercizio 2001 autorizzato lo stanziamento di lire 1.650.000.000 al Cap. 152310. I Servizi integrativi previsti dalla presente legge saranno finanziati nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della L. n. 285/1997 per il triennio 2000-2002 e ricomprese nel Piano di attuazione regionale di cui alla richiamata L. 285/1997 per il triennio 2000-2002. Per gli interventi riguardanti le spese correnti la copertura finanziaria assicurata nell'ambito delle risorse del Cap 71522, che assume la nuova seguente denominazione: dopo le parole gestione di asili nido inserire e norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Eventuali ulteriori finanziamenti statali o comunitari saranno iscritti al sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 81/1977 di contabilit.

Art. 32 Urgenza.

1. La presente legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2001 n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima

infanzia" - Approvazione direttive generali di attuazione.

TITOLO I Oggetto

Art. 1

Oggetto. 1) Le presenti Direttive, nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", hanno come oggetto e ambito di applicazione i Servizi Educativi rivolti ai bambini da 0 a 3 anni di cui agli articoli 3 e 4 della stessa richiamata legge regionale n. 76/2000. 2) Le tipologie dei Servizi Educativi per la prima Infanzia di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 76/2000, vengono distinte nelle seguenti due diverse categorie generali:

a) Nidi d'Infanzia - ex articolo 3 L.R. n. 76/2000; b) Servizi integrativi ai Nidi d'Infanzia - ex articolo 4 L.R. n. 76/2000.

3) I Servizi integrativi ai Nidi d'Infanzia si distinguono ulteriormente in: a) Centri dei bambini e dei genitori - ex articolo 4, comma 2.a, L.R. n. 76/2000; b) Centri gioco - ex articolo 4, comma 2.b, L.R. n. 76/2000; c) Servizi domiciliari - ex articolo 4, comma 2.c, L.R. n. 76/2000.

4) Per ognuna delle 4 distinte tipologie di servizi individuate nel precedenti commi 2) e 3), le presenti Direttive stabiliscono:

a) i requisiti tecnico strutturali dei servizi; b) gli standard minimi di idoneit degli ambienti; c) i criteri generali di organizzazione dei servizi.

5) In forma integrata con riferimento al complessivo sistema dei Servizi Educativi per la prima Infanzia, le presenti Direttive stabiliscono altres:

a) i criteri per la direzione e la gestione dei servizi;

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b) i requisiti ed i titoli di studio degli operatori impiegati nel servizi e di quelli impegnati per la direzione e coordinamento degli stessi ed i criteri e gli orientamenti per la formazione del personale; c) le modalit di rilascio e revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi.

TITOLO II

Nido d'Infanzia

Capo I - I requisiti tecnico strutturali

Art. 2 Localizzazione e caratteristiche funzionali generali.

1) Nel quadro delle vigenti disposizioni in materia urbanistica, il Nido d'infanzia preferibilmente collocato in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da possibili fonti di inquinamento. La sua localizzazione dovr favorire l'accessibilit e l'agevole utilizzo della struttura da parte degli utenti del servizio. 2) La struttura del Nido d'infanzia deve essere progettata come un complesso architettonico omogeneo e integrato, in modo tale da assicurare la continuit tra gli ambienti destinati ai diversi utilizzi, nonch al fine di consentire ai bambini di usufruire agevolmente e il pi possibile autonomamente di tutti gli ambienti del nido d'infanzia nelle loro interazioni ed articolazioni. 3) Per quanto attiene le caratteristiche ambientali relative alle condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilit, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, il Nido d'infanzia dovr essere realizzato in conformit alle norme vigenti. 4) Nel caso in cui la stessa struttura ospiti anche altri servizi oltre al Nido d'infanzia, necessario che fra gli stessi si realizzi una situazione di autonomia funzionale dal punto di vista della non interferenza fra le zone di rispettiva pertinenza ed uso nella parte interna ed esterna della struttura, nonch, preferibilmente, delle vie di accesso. 5) Nell'ambito delle condizioni di cui al precedente comma, alcune funzioni facenti capo a particolari zone della struttura possono essere condivise da pi servizi, in quanto ci sia compatibile con la garanzia della rispettiva autonomia di questi ultimi durante i tempi del loro ordinario funzionamento.

Art. 3

Gli spazi interni. 1) Gli spazi interni del Nido d'infanzia sono costituiti da:

a) gli spazi riservati ai bambini; b) gli spazi riservati agli adulti; c) i servizi generali; d) la cucina interna.

2) Gli spazi riservati ai bambini dovranno assolvere alle seguenti funzioni: a) gioco, b) pranzo, c) riposo, d) cambio e servizi igienici.

3) La parte prevalente degli spazi destinati al gioco deve essere attribuita distintamente ai diversi gruppi sezione. altres opportuno che ad ogni gruppo sezione siano attribuiti spazi distinti per quanto attiene alle funzioni del pranzo, del riposo e del cambio e servizi igienici. infine opportuno che alcuni spazi di gioco siano fruibili dai bambini dei diversi gruppi sezione sia in contesti di grande gruppo che per attivit di piccolo gruppo.

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4) Tutti gli spazi destinati ai bambini dovranno essere predisposti in modo da sollecitare e favorire il loro uso autonomo da parte dei bambini, favorendo altres l'impegno non occasionale dei bambini in attivit di piccolo gruppo. 5) Gli spazi riferiti a gioco e pranzo ovvero a gioco e riposo potranno essere multifunzionali, dovendo in questo caso essere garantita la non interferenza fra le diverse funzioni nell'arco del tempo di apertura del servizio, nonch la precisa e facile identificabilit da parte dei bambini delle diverse funzioni specifiche agli stessi spazi attribuite. 6) L'arredo del nido d'infanzia deve essere selezionato in modo adeguato rispetto all'et dei bambini che utilizzeranno i diversi spazi e dovr essere di qualit tale da garantire l'utilizzo autonomo da parte dei bambini in condizioni di sicurezza e funzionalit. 7) La dislocazione degli arredi nella struttura dovr essere orientata a definire ambiti di esperienza e attivit facilmente riconoscibili dai bambini, in modo da sollecitarne e consentirne la fruizione autonoma, sia individualmente che in piccoli gruppi. 8) Dovr, essere, altres, favorito il passaggio fra i diversi spazi organizzati all'interno dell'ambiente, mediante un uso degli arredi in funzione di elemento articolatore dello spazio piuttosto che di elemento di netta chiusura e delimitazione delle diverse zone. 9) Agli arredi dovranno essere integrati in modo non casuale i diversi materiali di gioco, per accentuare la riconoscibilit da parte dei bambini delle funzioni e delle possibilit di esperienza facenti capo ad ogni diverso spazio organizzato nell'ambiente. 10) Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo; b) zona spogliatoio; c) servizi igienici; d) cucina e relativi ambienti di servizio.

11) Gli spazi destinati all'incontro e al lavoro degli adulti - operatori e genitori - dovranno essere organizzati per favorire l'incontro informale, i colloqui individuali, le diverse situazioni di lavoro - individuali o di gruppo - legate agli impegni degli operatori. Per ognuna di tali funzioni, dovranno essere predisposti adeguati arredi, attrezzature e materiali di supporto. 12) Il resto delle zone destinate agli adulti - spogliatoi, servizi igienici, cucina e relativi ambienti di servizio - dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia, ivi compreso il certificato di rispondenza alla normativa HACCP per la gestione della cucina, come previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n, 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari". 13) La preparazione dei pasti per i bambini che frequentano il nido d'infanzia dovr realizzarsi necessariamente all'interno della struttura ospitante il nido per i bambini fino al primo anno di et.

Art. 4

Gli spazi esterni. 1) Gli spazi esterni devono essere direttamente e facilmente accessibili da parte dei bambini dei diversi gruppi sezione, preferibilmente mediante passaggi distinti. 2) Gli spazi esterni dovranno essere organizzati con arredi, attrezzature e giochi di movimento che ne sollecitino e favoriscano l'utilizzo da parte dei bambini, proponendo impegni e attivit complementari rispetto a quelle fruibili all'interno della struttura. 3) Dovr essere garantita la sicurezza dello spazio esterno, mediante la delimitazione del suo perimetro.

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TITOLO II Nido d'Infanzia

Capo II - Gli standard funzionali

Art. 5

La ricettivit del Nido d'infanzia. 1) La ricettivit minima e massima del nido d'infanzia compresa fra 25 e 60 bambini iscritti.

Art. 6

Il dimensionamento del Nido d'infanzia. 1) Ai fini del dimensionamento del nido d'infanzia, il calcolo del rapporto spazio/bambino effettuato sulle aree relative alle seguenti funzioni:

a) gioco, b) pranzo, c) riposo.

2) Lo spazio minimo per ognuno dei bambini presenti , di norma, di 5 metri quadrati, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali. 3) La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio destinate ai bambini non pu essere inferiore a 8 metri quadrati per ciascun gruppo sezione. 4) I servizi igienici e le zone di cambio eventualmente condivise da due gruppi sezione dovranno avere una dimensione ampliata di almeno la met rispetto a quanto definito al precedente comma 3. 5) La superficie degli spazi esterni del Nido di infanzia non deve essere inferiore allo spazio gioco dedicato ai bambini all'interno della struttura, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 56.

Art. 7

La ricettivit e il dimensionamento del Micro-nido. 1) La ricettivit minima e massima del Micro-nido, di cui all'articolo 3, comma 4, della L.R. n. 76/2000, compresa fra 8 e 24 bambini. 2) Ai fini del dimensionamento del Micro-nido, il calcolo del rapporto spazio/bambino, nonch quello relativo alla dimensione dei servizi igienici e delle zone cambio destinate ai bambini, effettuato secondo i parametri individuati per il Nido d'infanzia.

TITOLO II Nido d'Infanzia

Capo III - L'organizzazione

Art. 8

Il Nido d'infanzia come sistema. 1) Il nido d'infanzia si configura come comunit di adulti e bambini tesa a garantire, nel quadro della buona organizzazione e relazione fra risorse umane e materiali disponibili, la piena espressione della soggettivit delle bambine e dei bambini in ordine allo sviluppo della loro esperienza e conoscenza. 2) Il nido d'infanzia si caratterizza per questo innanzitutto come sistema di contesti relazionali e di esperienza che, mediante la loro organizzazione, individuazione e reciproca relazione, si offrono nel loro complesso al sostegno dello sviluppo dell'esperienza individuale di ogni bambino. 3) Il complessivo sistema dei contesti di esperienza e relazione organizzati e offerti ai bambini, sia con riferimento agli spazi destinati ai gruppi sezione che a quelli di utilizzo condiviso da parte degli stessi,

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deve, pi in particolare, contemperare, mediante la diversificazione delle opportunit e la loro offerta flessibile:

a) la necessit di garantire ad ogni bambino una esperienza attiva e protagonista sia nelle attivit individuali che in quelle realizzate all'interno di gruppi di bambini di varia dimensione; b) la garanzia di una funzione di orientamento e supervisione delle diverse situazioni da parte dell'adulto, attenta anche alla realizzazione e valorizzazione di momenti di rapporto individualizzato con ognuno dei bambini.

4) L'unit organizzativa primaria, intesa come contesto non esclusivo di riferimento del bambino all'interno del nido d'infanzia - che consente di sviluppare in via privilegiata le potenzialit sociali dei bambini, nonch la piena reciproca conoscenza fra i bambini ed il naturale sviluppo di relazioni all'interno di piccoli gruppi, il gruppo sezione. 5) Il dimensionamento ottimale del gruppo sezione va da un minimo di 8 ad un massimo di 24 bambini iscritti. 6) Il piccolo gruppo rappresenta il contesto privilegiato di relazione ed esperienza per i bambini. Per questo, deve essere favorito lo sviluppo di esperienze fra bambini al suo interno, garantendo, in particolare:

a) che il piccolo gruppo non consegua da scelte di raggruppamento dei bambini determinate aprioristicamente dagli operatori; b) l'espressione delle autonome capacit dei bambini di auto - organizzarsi in piccoli gruppi, nel quadro di una gestione organizzata e flessibile dei tempi della giornata e degli spazi disponibili per le esperienze; c) che tale condizione di esperienza sia ricorrente e prevalente nell'arco della permanenza del bambino nella struttura.

7) Il dimensionamento ottimale del piccolo gruppo va da un minimo di 3 ad un massimo di 8 bambini.

Art. 9 Il calendario e l'orario di apertura.

1) L'apertura annuale del nido d'infanzia non pu essere inferiore alle 42 settimane, con attivit per almeno cinque giorni alla settimana. 2) I Comuni, nel definire l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia, devono tenere conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del servizio. 3) Di norma, l'orario di apertura del nido d'infanzia compreso fra le 7 e le 10 ore giornaliere. Al suo interno, possibile realizzare forme di iscrizione per frequenze diversificate, a partire dalla fase antimeridiana e variamente estese nella fase pomeridiana. 4) Per particolari esigenze delle famiglie, possibile prevedere formule di iscrizione e frequenza corte o prolungate estendendo da 6 a 11 ore la gamma oraria di possibile apertura del nido d'infanzia di cui al precedente comma 2. 5) La frequenza corta del nido d'infanzia comprende la fruizione del pranzo.

Art. 10

La disciplina delle ammissioni. 1) L'ammissione al nido d'infanzia rivolta a tutti i bambini da tre mesi a tre anni. 2) L'accesso al nido d'infanzia pubblico riguarda prioritariamente i bambini residenti nel Comune sede del servizio, ovvero residenti nei Comuni associati ai fini della sua gestione, nell'ambito delle regole fissate dal patto associativo. 3) La disciplina delle ammissioni delle strutture pubbliche deve contenere indicazioni di priorit per favorire l'accesso di bambini:

a) portatori di handicap o disagio sociale; b) il cui nucleo familiare sia monoparentale; c) nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati.

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4) Il bambino gi iscritto al Nido d'infanzia nell'anno educativo precedente ha diritto al proseguimento della frequenza nell'anno successivo. 5) Il bambino che non ha, all'inizio dell'anno educativo, l'et per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, ha diritto a frequentare il Nido d'infanzia per l'intero anno educativo.

Art. 11

Il rapporto educatore/bambini e operatori/bambini. 1) Nel nido d'infanzia, il rapporto medio minimo educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, di 1/6 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel caso in cui il servizio preveda l'iscrizione solamente di bambini di et non inferiore ai 18 mesi, il rapporto di cui sopra pu arrivare a 1/9. 2) La presenza degli educatori, al fine di garantire il rapporto di cui al precedente comma, deve essere assicurata articolando il sistema dei turni di presenza sulla base dei dati di massima frequenza nelle diverse fasce orarie del servizio, in modo da rendere proporzionale la presenza degli educatori alla effettiva frequenza dei bambini nelle varie fasi della giornata. 3) La frequenza del servizio da parte di bambini portatori di handicap determina una correzione dei rapporti numerici di cui sopra mediante una delle seguenti possibili modalit:

a) Incremento della dotazione di personale educativo assegnata al servizio; b) Decremento del numero di bambini accolti.

4) La dotazione di operatori ausiliari deve essere dimensionata in modo tale da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entit dei bambini frequentanti, il presidio delle funzioni inerenti il servizio di refezione, il supporto alle attivit didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art. 12

Il Gruppo degli operatori e l'elaborazione del progetto educativo. 1) Il Gruppo degli operatori composto da tutti gli educatori e operatori impegnati nel Nido d'infanzia. 2) Il Gruppo degli operatori, unitamente al coordinatore pedagogico, responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalit collegiale di organizzazione del proprio lavoro. 3) In questo ambito, opportuno che ad ogni educatore e operatore siano attribuiti ruoli e funzioni specifiche che facilitino il gruppo nell'esercizio delle sue funzioni complessive. 4) Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli operatori riveste le funzioni di referente per i rapporti esterni del servizio. 5) Educatori e operatori, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella inerente il normale funzionamento del servizio in rapporto all'utenza.

Art. 13

La partecipazione delle famiglie. 1) Gli Organi della partecipazione sono:

a) L'Assemblea b) Il Consiglio

2) L'assemblea dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori, da organizzare almeno due volte all'anno, discute i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, confrontandosi inoltre sul processo di realizzazione del progetto educativo. 3) L'assemblea generale elegge nel proprio seno i propri rappresentanti all'interno del Consiglio. 4) Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio, elabora proposte sul suo funzionamento rivolgendole all'Ente gestore, garantisce il controllo democratico sulla corretta applicazione delle procedure di accesso.

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5) Il Consiglio composto da: a) rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti; b) rappresentanti degli operatori coinvolti nella gestione del servizio; c) referente/i della struttura di direzione dei servizi rappresentativo/i delle funzioni inerenti sia il coordinamento pedagogico che la gestione del servizio.

I rappresentanti dei genitori sono in numero pari alla met pi uno rispetto al numero complessivo dei membri del Consiglio. 6) Il Presidente eletto fra i rappresentanti dei genitori presenti nel Consiglio. 7) Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo deve prevedere la realizzazione delle seguenti situazioni:

a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente al primo ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno formativo; b) riunioni di sezione, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezione; c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialit; d) laboratori, con cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio mettendo a frutto le loro competenze personali; e) feste con cui favorire la riscoperta della dimensione ludica anche fra gli adulti e promuovere l'interazione fra figli e genitori e fra questi ultimi.

TITOLO III

Centro dei bambini e dei genitori

Capo I - I requisiti tecnico strutturali

Art. 14 Localizzazione e caratteristiche funzionali generali.

1) Nel quadro delle vigenti disposizioni in materia urbanistica, il Centro dei bambini e dei genitori preferibilmente collocato in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da possibili fonti di inquinamento. La sua localizzazione dovr favorire l'accessibilit e l'agevole utilizzo della struttura da parte degli utenti del servizio. 2) La struttura del Centro dei bambini e dei genitori deve essere progettata come un complesso architettonico omogeneo e integrato, in modo tale da assicurare la continuit tra gli ambienti destinati ai diversi utilizzi, nonch al fine di consentire a bambini e genitori di usufruire agevolmente e il pi possibile autonomamente di tutti gli ambienti nelle loro interazioni ed articolazioni. 3) Per quanto attiene le caratteristiche ambientali relative alle condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilit, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, il Centro dei bambini e dei genitori dovr essere realizzato in conformit alle norme vigenti. 4) Nel caso in cui la stessa struttura ospiti anche altri servizi oltre al Centro dei bambini e dei genitori, necessario che fra gli stessi si realizzi una situazione di autonomia funzionale dal punto di vista della non interferenza fra le zone di rispettiva pertinenza ed uso nella parte interna ed esterna della struttura, nonch, preferibilmente, delle vie di accesso. 5) Nell'ambito delle condizioni di cui al precedente comma, alcune funzioni facenti capo a particolari zone della struttura possono essere condivise da pi servizi, in quanto ci sia compatibile con la garanzia della rispettiva autonomia di questi ultimi durante i tempi del loro ordinario funzionamento.

Art. 15

Gli spazi interni. 1) Gli spazi interni del Centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:

a) gli spazi riservati al bambini;

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b) gli spazi riservati agli adulti; c) i servizi generali.

2) Gli spazi riservati ai bambini dovranno assolvere alle seguenti funzioni: a) gioco, b) cambio e servizi igienici.

3) Tutti gli spazi destinati ai bambini dovranno essere predisposti in modo da sollecitare e favorire il loro uso autonomo da parte dei bambini, favorendo altres l'impegno dei bambini in attivit di piccolo gruppo. 4) L'arredo del Centro dei bambini e dei genitori deve essere selezionato in modo adeguato rispetto all'et dei bambini che utilizzeranno i diversi spazi e dovr essere di qualit tale da garantire l'utilizzo autonomo da parte dei bambini in condizioni di sicurezza e funzionalit. 5) Nell'arredo della struttura dovr essere tenuto conto della necessit di garantire la presenza dei genitori nelle zone organizzate per le attivit di gioco dei bambini, in alcuni momenti del funzionamento del servizio. 6) La dislocazione degli arredi dovr essere orientata a definire ambiti di esperienza e attivit facilmente riconoscibili dai bambini, in modo da sollecitarne e consentirne la fruizione autonoma, sia individualmente che in piccoli gruppi. 7) Agli arredi dovranno essere integrati in modo non casuale i diversi materiali di gioco, per accentuare la riconoscibilit da parte dei bambini delle funzioni e delle possibilit di esperienza facenti capo ad ogni diverso spazio organizzato nell'ambiente. 8) Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo; b) zona spogliatoio; c) servizi igienici.

9) Gli spazi destinati all'incontro e al lavoro degli adulti - operatori e genitori - dovranno essere organizzati per favorire l'incontro informale, i colloqui individuali, le diverse situazioni di lavoro - individuali o di gruppo - legate agli impegni degli operatori. Per ognuna di tali funzioni, dovranno essere predisposti adeguati arredi, attrezzature e materiali di supporto. 10) Il resto delle zone destinate agli adulti - spogliatoi e servizi igienici - dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia.

Art. 16

Gli spazi esterni. 1) Gli spazi esterni devono essere direttamente e facilmente accessibili da parte dei bambini. 2) Gli spazi esterni dovranno essere organizzati con arredi, attrezzature e giochi di movimento che ne sollecitino e favoriscano l'utilizzo da parte dei bambini, proponendo impegni e attivit complementari rispetto a quelle fruibili all'interno della struttura. 3) Dovr essere garantita la sicurezza dello spazio esterno, mediante la delimitazione del suo perimetro.

TITOLO III Centro dei bambini e dei genitori

Capo II - Gli standard funzionali

Art. 17

La ricettivit del Centro dei bambini e dei genitori. 1) La ricettivit minima e massima del Centro dei bambini e dei genitori dovr essere individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di:

a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti;

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b) garantire, evitando l'eccessiva numerosit di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte.

2) Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente individuato in conformit a quanto stabilito con riferimento alla ricettivit massima del Nido d'infanzia.

Art. 18

Il dimensionamento del Centro dei bambini e dei genitori. 1) Ai fini del dimensionamento del Centro dei bambini e dei genitori, il calcolo del rapporto spazio/bambino effettuato con riferimento alle aree relative alle attivit di gioco integrate da quelle destinate specificamente ai genitori. 2) Lo spazio minimo per ognuno dei bambini presenti , di norma, di 5 metri quadrati, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui il progetto del servizio non preveda spazi destinati specificamente ai genitori. 3) La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio non pu essere inferiore a 8 metri quadrati. 4) Il numero delle zone destinate alle funzioni di cui al comma precedente, compreso fra 1 e 3, dovr essere commisurato al numero massimo dei bambini frequentanti contemporaneamente; la loro dislocazione dovr essere tale da garantire, attraverso la loro contiguit alle zone gioco, il loro utilizzo agevole e diretto da parte dei bambini di ogni gruppo di riferimento. 5) La superficie degli spazi esterni del Centro dei bambini e dei genitori non deve essere inferiore allo spazio gioco dedicato ai bambini all'interno della struttura, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 56.

TITOLO III Centro dei bambini e dei genitori

Capo III - L'organizzazione

Art. 19

Il Centro dei bambini e dei genitori come contesto di relazione per piccoli e grandi. 1) Nel Centro dei bambini e dei genitori, il gruppo di riferimento rappresenta il contesto privilegiato che consente di sviluppare le potenzialit sociali dei bambini, nonch la piena reciproca conoscenza fra i bambini ed il naturale sviluppo di relazioni all'interno di piccoli gruppi. Per questo, nel progetto del servizio, occorrer porre la massima attenzione al fine di garantire la necessaria coerenza e continuit all'esperienza dei bambini con l'organizzazione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo. 2) Il dimensionamento ottimale del gruppo di riferimento va da un minimo di 8 ad un massimo di 24 bambini iscritti. 3) Il piccolo gruppo rappresenta il contesto privilegiato di relazione ed esperienza per i bambini. Per questo, deve essere favorito lo sviluppo di esperienze fra bambini al suo interno, garantendo, in particolare, che tale condizione di esperienza sia ricorrente e prevalente nell'arco della permanenza del bambino nella struttura. 4) Il dimensionamento ottimale del piccolo gruppo va da un minimo di 3 ad un massimo di 8 bambini. 5) Il progetto del Centro dei bambini e dei genitori individuer le modalit e il grado di coinvolgimento diretto dei genitori nelle attivit di gioco rivolte ai bambini. 6) comunque necessario che il progetto preveda tempi e modi di raccordo fra educatori e genitori, anche al di fuori del normale orario di funzionamento del servizio, al fine di concertare la programmazione delle attivit nonch per realizzare la loro valutazione e verifica. 7) Il progetto del Centro dei bambini e dei genitori individuer se e quali ambiti di esperienza e attivit saranno rivolte specificamente ai genitori.

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8) Nel caso che il progetto preveda esperienze e attivit destinate specificamente ai genitori, queste dovranno fare riferimento al contesto del gruppo dei genitori come contesto privilegiato di relazione, favorendo al suo interno la condivisione e l'elaborazione delle esperienze individuali, anche mediante il ruolo facilitatore del personale educativo presente nel servizio.

Art. 20

L'orario di apertura. 1) L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori compreso fra le 3 e le 11 ore giornaliere. Al suo interno, possibile prevedere forme di frequenza diversificate.

Art. 21

La frequenza. 1) Il progetto del Centro dei bambini e dei genitori deve essere orientato a favorire e sollecitare un rapporto continuo e regolare nel tempo dei bambini e genitori con il servizio e la costituzione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo. 2) opportuno che il rapporto fra famiglia e servizio, preveda almeno una frequenza settimanale per un arco di tempo giornaliero di circa 3 ore. 3) In relazione a esigenze particolari o nel quadro del primo approccio della famiglia al servizio, opportuno che il progetto del Centro dei bambini e dei genitori mostri una flessibilit nell'accogliere forme di frequenza saltuarie.

Art. 22

La disciplina delle ammissioni. 1) L'ammissione al Centro dei bambini e dei genitori rivolta a tutti i bambini al di sotto dei tre anni di et, ovvero ai bambini che non hanno maturato l'et per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. 2) L'accesso al Centro dei bambini e dei genitori pubblico riguarda prioritariamente i bambini residenti nel Comune sede del servizio, ovvero residenti nei Comuni associati ai fini della sua gestione, nell'ambito delle regole fissate dal patto associativo. 3) La disciplina delle ammissioni delle strutture pubbliche deve contenere indicazioni di priorit per favorire l'accesso di bambini:

a) portatori di handicap o disagio sociale; b) il cui nucleo familiare sia monoparentale; c) nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati.

Art. 23

Il rapporto educatori/bambini e operatori/bambini. 1) Nel Centro dei bambini e dei genitori, il rapporto medio minimo educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, di 1/6 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel caso in cui il servizio preveda l'iscrizione solamente di bambini di et non inferiore ai 18 mesi, il rapporto di cui sopra pu arrivare a 1/9. 2) La presenza degli educatori, al fine di garantire il rapporto di cui al precedente comma, deve essere assicurata nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in modo proporzionale alla effettiva frequenza dei bambini. 3) La frequenza del servizio da parte di bambini portatori di handicap determina una correzione dei rapporti numerici di cui sopra mediante una delle seguenti possibili modalit:

a) Incremento della dotazione di personale educativo assegnata al servizio; b) Decremento del numero di bambini accolti.

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4) Dopo l'avvenuto primo consolidamento dei gruppi di riferimento, nelle fasi di costante e attiva partecipazione dei genitori alle attivit di gioco rivolte ai bambini la presenza degli educatori in ogni gruppo pu essere ridotta al numero di 1. 5) La dotazione di operatori ausiliari deve essere assicurata in modo tale da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entit dei bambini frequentanti, il presidio delle funzioni inerenti il supporto alle attivit e la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art. 24

Il Gruppo degli operatori e l'elaborazione del progetto educativo. 1) Il Gruppo degli operatori composto da tutti gli educatori e operatori impegnati nel Centro dei bambini e dei genitori. 2) Il Gruppo degli operatori, unitamente al coordinatore pedagogico, responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalit collegiale di organizzazione del proprio lavoro. 3) In questo ambito, opportuno che ad ogni educatore e operatore siano attribuiti ruoli e funzion i specifiche che facilitino il gruppo nell'esercizio delle sue funzioni complessive. 4) Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli operatori riveste le funzioni di referente per i rapporti esterni del servizio. 5) Educatori e operatori, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella inerente il normale funzionamento del servizio in rapporto all'utenza.

Art. 25

La partecipazione delle famiglie. 1) Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo deve prevedere la realizzazione almeno delle seguenti situazioni:

a) assemblee periodiche dei genitori dei bambini frequentanti e degli operatori, da organizzare almeno due volte all'anno per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e per confrontarsi inoltre sul processo di realizzazione del progetto educativo; b) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo; c) riunioni di gruppo, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

TITOLO IV Centro gioco

Capo I - I requisiti tecnico strutturali

Art. 26

Localizzazione e caratteristiche funzionali generali. 1) Nel quadro delle vigenti disposizioni in materia urbanistica, il Centro gioco preferibilmente collocato in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da possibili fonti di inquinamento. La sua localizzazione dovr favorire l'accessibilit e l'agevole utilizzo della struttura da parte degli utenti del servizio. 2) La struttura del Centro gioco deve essere progettata come un complesso architettonico omogeneo e integrato, in modo tale da assicurare la continuit tra gli ambienti destinati ai diversi utilizzi, nonch al fine di consentire a bambini e genitori di usufruire agevolmente e il pi possibile autonomamente di tutti gli ambienti nelle loro interazioni ed articolazioni.

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3) Per quanto attiene le caratteristiche ambientali relative alle condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilit, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, il Centro gioco dovr essere realizzato in conformit alle norme vigenti. 4) Nel caso in cui la stessa struttura ospiti anche altri servizi oltre al Centro gioco, necessario che fra gli stessi si realizzi una situazione di autonomia funzionale dal punto di vista della non interferenza fra le zone di rispettiva pertinenza ed uso nella parte interna ed esterna della struttura, nonch, preferibilmente, delle vie di accesso. 5) Nell'ambito delle condizioni di cui al precedente comma, alcune funzioni facenti capo a particolari zone della struttura possono essere condivise da pi servizi, in quanto ci sia compatibile con la garanzia della rispettiva autonomia di questi ultimi durante i tempi del loro ordinario funzionamento.

Art. 27

Gli spazi interni. 1) Gli spazi interni del Centro gioco sono costituiti da:

a) gli spazi riservati al bambini; b) gli spazi riservati agli adulti; c) i servizi generali.

2) Gli spazi riservati ai bambini dovranno assolvere alle seguenti funzioni: a) gioco, b) cambio e servizi igienici.

3) Tutti gli spazi destinati ai bambini dovranno essere predisposti in modo da sollecitare e favorire il loro uso autonomo da parte dei bambini, favorendo altres l'impegno dei bambini in attivit di piccolo gruppo. 4) L'arredo del Centro gioco deve essere selezionato in modo adeguato rispetto all'et dei bambini che utilizzeranno i diversi spazi e dovr essere di qualit tale da garantire l'utilizzo autonomo da parte dei bambini in condizioni di sicurezza e funzionalit. 5) La dislocazione degli arredi dovr essere orientata a definire ambiti di esperienza e attivit facilmente riconoscibili dai bambini, in modo da sollecitarne e consentirne la fruizione autonoma, sia individualmente che in piccoli gruppi. 6) Agli arredi dovranno essere integrati in modo non casuale i diversi materiali di gioco, per accentuare la riconoscibilit da parte dei bambini delle funzioni e delle possibilit di esperienza facenti capo ad ogni diverso spazio organizzato nell'ambiente. 7) Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo; b) spogliatoi; c) servizi igienici.

8) Gli spazi destinati all'incontro e al lavoro degli adulti - operatori e genitori - dovranno essere organizzati per favorire l'incontro informale, i colloqui individuali, le diverse situazioni di lavoro - individuali o di gruppo - legate agli impegni degli operatori. Per ognuna di tali funzioni, dovranno essere predisposti adeguati arredi, attrezzature e materiali di supporto. 9) Il resto delle zone destinate agli adulti - spogliatoi e servizi igienici - dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia.

Art. 28

Gli spazi esterni. 1) Gli spazi esterni devono essere direttamente e facilmente accessibili da parte dei bambini. 2) Gli spazi esterni dovranno essere organizzati con arredi, attrezzature e giochi di movimento che ne sollecitino e favoriscano l'utilizzo da parte dei bambini, proponendo impegni e attivit complementari rispetto a quelle fruibili all'interno della struttura. 3) Dovr essere garantita la sicurezza dello spazio esterno, mediante la delimitazione del suo perimetro.

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TITOLO IV Centro gioco

Capo II - Gli standard funzionali

Art. 29

La ricettivit del Centro gioco. 1) La ricettivit minima e massima del Centro gioco dovr essere individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di:

a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti; b) garantire, evitando l'eccessiva numerosit di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte.

2) Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente individuato in conformit a quanto stabilito con riferimento alla ricettivit massima del Nido d'infanzia.

Art. 30

Il dimensionamento del Centro gioco. 1) Ai fini del dimensionamento del Centro gioco, il calcolo del rapporto spazio/bambino effettuato con riferimento alle aree relative alle attivit di gioco. 2) Lo spazio minimo per ognuno dei bambini presenti , di norma, di 4 metri quadrati. 3) La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio non pu essere inferiore a 8 metri quadrati. 4) Il numero delle zone destinate alle funzioni di cui al comma precedente, compreso fra 1 e 3, dovr essere commisurato al numero massimo dei bambini frequentanti contemporaneamente; la loro dislocazione dovr essere tale da garantire, attraverso la loro contiguit alle zone gioco, il loro utilizzo agevole e diretto da parte dei bambini di ogni gruppo di riferimento. 5) La superficie degli spazi esterni del Centro gioco non deve essere inferiore allo spazio gioco dedicato ai bambini all'interno della struttura, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 56.

TITOLO IV Centro gioco

Capo III - L'organizzazione

Art. 31

Il Centro gioco come contesto di relazioni e gioco per i bambini. 1) Nel Centro gioco, il gruppo di riferimento rappresenta il contesto privilegiato che consente di sviluppare le potenzialit sociali dei bambini, nonch la piena reciproca conoscenza fra i bambini ed il naturale sviluppo di relazioni all'interno di piccoli gruppi. Per questo, nel progetto del servizio, occorrer porre la massima attenzione al fine di garantire la necessaria coerenza e continuit all'esperienza dei bambini con l'organizzazione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo. 2) Il dimensionamento ottimale del gruppo di riferimento va da un minimo di 8 ad un massimo di 24 bambini iscritti. 3) Il piccolo gruppo rappresenta il contesto privilegiato di relazione ed esperienza per i bambini. Per questo, deve essere favorito lo sviluppo di esperienze fra bambini al suo interno, garantendo, in particolare, che tale condizione di esperienza sia ricorrente e prevalente nell'arco della permanenza del bambino nella struttura. 4) Il dimensionamento ottimale del piccolo gruppo va da un minimo di 3 ad un massimo di 8 bambini.

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Art. 32 L'orario di apertura.

1) L'orario di apertura del Centro gioco compreso fra le 3 e le 11 ore giornaliere. Al suo interno, possibile prevedere forme di frequenza diversificate.

Art. 33

La frequenza. 1) Il progetto del Centro gioco deve essere orientato a favorire e sollecitare un rapporto continuo e regolare nel tempo dei bambini con il servizio e la costituzione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo. 2) opportuno che il rapporto fra bambini e servizio preveda almeno una frequenza settimanale per un arco di tempo giornaliero di circa 3 ore. 3) In relazione a esigenze particolari, opportuno che il progetto del Centro gioco mostri una flessibilit nell'accogliere anche forme di frequenza saltuarie.

Art. 34

La disciplina delle ammissioni. 1) L'ammissione al Centro gioco rivolta a tutti i bambini dai 18 mesi ai tre anni di et, ovvero ai bambini che non hanno maturato l'et per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. 2) L'accesso al Centro gioco pubblico riguarda prioritariamente i bambini residenti nel Comune sede del servizio, ovvero residenti nei Comuni associati ai fini della sua gestione, nell'ambito delle regole fissate dal patto associativo. 3) La disciplina delle ammissioni delle strutture accreditate deve contenere indicazioni di priorit per favorire l'accesso di bambini:

a) portatori di handicap o disagio sociale; b) il cui nucleo familiare sia monoparentale; c) nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati.

Art. 35

Il rapporto educatori/bambini e operatori/bambini. 1) Nel Centro gioco, il rapporto medio minimo educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, di 1/9 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. 2) La presenza degli educatori, al fine di garantire il rapporto di cui al precedente comma, deve essere assicurata nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in modo proporzionale alla effettiva frequenza dei bambini. 3) La frequenza del servizio da parte di bambini portatori di handicap determina una correzione dei rapporti numerici di cui sopra mediante una delle seguenti possibili modalit:

a) Incremento della dotazione di personale educativo assegnata al servizio; b) Decremento del numero di bambini accolti.

4) La dotazione di operatori ausiliari deve essere assicurata in modo tale da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entit dei bambini frequentanti, il presidio delle funzioni inerenti il supporto alle attivit e la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Di Daniele Sestini Regione Toscana - Direzione Generale Competitivit del sistema regionale e sviluppo delle competenze

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Art. 36 Il Gruppo degli operatori e l'elaborazione del progetto educativo.

1) Il Gruppo degli operatori composto da tutti gli educatori e operatori impegnati nel Centro gioco. 2) Il Gruppo degli operatori, unitamente al coordinatore pedagogico, responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalit collegiale di organizzazione del proprio lavoro. 3) In questo ambito, opportuno che ad ogni educatore e operatore siano attribuiti ruoli e funzioni specifiche che facilitino il gruppo nell'esercizio delle sue funzioni complessive. 4) Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli operatori riveste le funzioni di referente per i rapporti esterni del servizio. 5) Educatori e operatori, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella inerente il normale funzionamento del servizio in rapporto all'utenza.

Art. 37

La partecipazione delle famiglie. 1) Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo deve prevedere la realizzazione almeno delle seguenti situazioni:

a) assemblee periodiche dei genitori dei bambini frequentanti e degli operatori, da organizzare almeno due volte all'anno per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e per confrontarsi inoltre sul processo di realizzazione del progetto educativo; b) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo; c) riunioni di gruppo, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

TITOLO V

Servizio domiciliare

Capo I - I requisiti tecnico strutturali

Art. 38 Localizzazione e caratteristiche funzionali generali.

1) Il Servizio domiciliare per la prima infanzia si realizza all'interno di ambienti idonei di civile abitazione. 2) La porzione della civile abitazione adibita a servizio domiciliare per la prima infanzia deve essere organizzata in modo tale da essere, durante l'orario di funzionamento del servizio, funzionalmente autonoma e identificabile in modo distinto dal resto dell'abitazione.

Art. 39

Requisiti degli spazi destinati all'accoglienza e alla cura dei bambini. 1) Gli spazi destinati all'accoglienza dei bambini dovranno essere predisposti in modo da sollecitare e favorire il loro uso autonomo da parte dei bambini, favorendo altres l'incontro, la relazione e la condivisione non occasionale di situazioni di gioco fra i bambini presenti. 2) L'arredo deve essere selezionato in modo adeguato rispetto all'et dei bambini che utilizzeranno i diversi spazi e dovr essere di qualit tale da garantire l'utilizzo autonomo da parte dei bambini in condizioni di sicurezza e funzionalit. 3) I diversi materiali di gioco dovranno essere selezionati escludendo quelli potenzialmente nocivi per la salute dei bambini e dovranno essere posti nei diversi spazi in modo organizzato e ordinato.

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4) Dovr essere garantita la presenza di una adeguata attrezzatura per il cambio e la pulizia dei bambini. 5) Dovr essere curata quotidianamente la pulizia degli ambienti destinati ad accogliere il servizio.

TITOLO V Servizio domiciliare

Capo II - Gli standard funzionali

Art. 40

La ricettivit. 1) La ricettivit minima e massima del Servizio domiciliare compresa, di norma, fra 4 e 10 bambini iscritti e pu essere estesa al numero massimo di 12 nel caso che tutti i bambini abbiano una et superiore ai 18 mesi.

Art. 41

Il dimensionamento. 1) Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno del servizio domiciliare (escluse le zone di servizio) non deve essere inferiore a 4 metri quadrati per bambino.

TITOLO V Servizio domiciliare

Capo III - L'organizzazione

Art. 42

Socialit, gioco e cura della relazione individualizzata. 1) Nella organizzazione e gestione delle diverse situazioni che si realizzano all'interno del Servizio domiciliare, l'educatore dovr tenere presenti i seguenti aspetti:

a) la necessit di garantire ad ogni bambino una esperienza attiva e protagonista sia nelle attivit individuali che in quelle realizzate in una dimensione di condivisione con gli altri bambini presenti; b) la necessit di realizzare e valorizzare momenti di rapporto individualizzato con ognuno dei bambini presenti; c) la necessit di garantire una propria funzione di orientamento e supervisione delle diverse situazioni.

Art. 43

La frequenza. 1) Il progetto del Servizio domiciliare deve essere orientato a favorire e sollecitare un rapporto continuo e regolare nel tempo dei bambini con il servizio e la costituzione di un gruppo di riferimento prevalentemente stabile nel tempo.

Art. 44

La disciplina delle ammissioni. 1) L'ammissione al servizio domiciliare si determina all'interno del rapporto contrattuale privato che si costituisce fra genitori dei bambini frequentanti e legale titolare del servizio.

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Art. 45 L'elaborazione del progetto educativo.

1) Gli educatori impegnati in un servizi