documento di consultazione prevenzione e risoluzione … · 2017-09-08 · amichevole per risolvere...
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Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIO - Tel. +32 22991111 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro_it
COMMISSIONE EUROPEA Direzione generale della stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali INVESTIMENTI E COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ Libera circolazione di capitali e applicazione del diritto dell'Unione europea
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
Prevenzione e risoluzione amichevole dei contenziosi fra investitori
e autorità pubbliche nel mercato unico
Clausola di esclusione della responsabilità
Il presente documento costituisce un documento di lavoro dei servizi della Commissione
finalizzato alla consultazione e non pregiudica la decisione finale della Commissione.
I punti di vista esposti nel presente documento di consultazione forniscono
un'indicazione sull'approccio che i servizi della Commissione possono adottare ma non
costituiscono una posizione politica definitiva né una proposta formale della
Commissione europea.
Le risposte al presente documento di consultazione forniranno alla Commissione
indicazioni preziose per la preparazione di una proposta formale, se ritenuta opportuna.
2
Si invita a rispondere entro e non oltre il 3 novembre al questionario online disponibile
al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_it
Si osservi che, al fine di garantire una consultazione equa e trasparente, solo le risposte
ricevute attraverso il questionario online saranno prese in considerazione e inserite
nella relazione che le sintetizza.
La presente consultazione rispetta le norme consuete della Commissione europea in
materia di consultazioni pubbliche. Le risposte saranno pubblicate, salvo se diversamente
specificato dai partecipanti al questionario online.
Le risposte autorizzate alla pubblicazione saranno pubblicate sulla pagina web seguente:
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-
mediation_it#contributions
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CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
Consultazione pubblica sulla prevenzione e la risoluzione amichevole
dei contenziosi fra investitori e autorità pubbliche nel mercato unico
Obiettivo
La creazione di un contesto normativo più prevedibile, stabile e trasparente che incentivi gli
investimenti è uno degli obiettivi fondamentali del terzo pilastro del piano di investimenti per
l'Europa della Commissione. Il piano d'azione dell'Unione dei mercati dei capitali fa parte di
questo terzo filone. La comunicazione sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione
dei mercati dei capitali precisa che un contesto stabile per gli investimenti è fondamentale per
favorire un aumento degli investimenti all’interno dell’UE1.
Secondo quanto indicato nell'azione prioritaria 8 della revisione intermedia, la Commissione
avvierà una valutazione d'impatto per verificare se sia opportuna la definizione di un quadro
adeguato per la risoluzione amichevole dei contenziosi sugli investimenti. Parallelamente, la
Commissione sta lavorando a una comunicazione interpretativa per orientare sulle norme
unionali vigenti in materia di trattamento degli investimenti UE transfrontalieri.
L'obiettivo della presente consultazione pubblica è di informare il lavoro di valutazione d'impatto
della Commissione inerente alla necessità di sviluppare metodi per la risoluzione amichevole e
per la prevenzione dei contenziosi tra investitori e autorità pubbliche. Inoltre alcuni quesiti
contribuiranno ai lavori relativi alla comunicazione interpretativa sulle norme unionali vigenti in
materia di trattamento degli investimenti UE transfrontalieri.
I trattati bilaterali in materia di investimenti ancora in vigore tra gli Stati membri (TBI intra UE)
e l'applicazione illegittima, da parte dei tribunali arbitrali, del trattato sulla carta dell'energia per
quanto riguarda le controversie intra UE prevedono l'arbitrato come meccanismo vincolante per
la risoluzione delle controversie. I lodi di questi tribunali arbitrali non sono solitamente soggetti a
riesame giurisdizionale da parte dei giudici nazionali e della Corte di giustizia. Questa situazione
pone seri problemi giuridici ed è una delle ragioni per cui i TBI intra UE e l'applicazione
all'interno dell'UE del trattato sulla carta dell'energia da parte dei tribunali arbitrali sono
considerati incompatibili con il diritto UE.
L'UE si prefigge di sfruttare appieno il potenziale dei metodi di risoluzione amichevole delle
controversie, come la mediazione, garantendo contemporaneamente il rispetto del diritto a un
ricorso effettivo e a un giudice imparziale sanciti dall'articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. I metodi di risoluzione amichevole delle controversie
consentono alle parti di trovare una soluzione consensuale al problema senza ricorrere a soggetti
investiti di poteri decisionali vincolanti (come un giudice). L'oggetto principale di questa
consultazione riguarda la mediazione, metodo specifico di risoluzione amichevole che sembra
ampiamente sottoutilizzato per quanto riguarda la risoluzione dei contenziosi con le autorità
pubbliche. Nell'attuale contesto la "mediazione" dovrebbe essere intesa come qualsiasi metodo
amichevole per risolvere o prevenire un contenzioso grazie all'assistenza di un terzo neutrale e
indipendente.
La mediazione potrebbe contribuire a garantire una risoluzione dei contenziosi tra investitori e
autorità pubbliche che risulti rapida ed efficiente in termini di costi, nonché a prevenire del tutto
tali contenziosi. Un'altra opzione strategica ipotizzabile sarebbe la creazione di una rete di punti
di contatto nazionali incaricati di fornire consulenza e informazioni agli investitori riguardo al
1 COM(2017) 292 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1503927469110&uri=CELEX:52017DC0292
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contesto giuridico in cui s'iscrivono i loro investimenti e di intervenire per loro conto nei rapporti
con le autorità pubbliche qualora complesse situazioni giuridiche o fattuali lo rendano necessario.
Secondo le informazioni di cui dispongono i servizi della Commissione, nessuno Stato membro
prevede un quadro normativo specifico per la prevenzione o la risoluzione amichevole dei
contenziosi con le autorità pubbliche in materia di investimenti quando il contenzioso non si
basa su un trattato in materia d'investimento2. In alcuni Stati membri sembra non essere
disponibile alcuna opzione di mediazione in materia amministrativa in generale. Perfino negli
Stati membri che prevedono il ricorso alla mediazione nei rapporti con le autorità pubbliche, i
presupposti per avviare una tale procedura e l'ambito delle controversie trattate potrebbero
mancare di chiarezza per gli investitori, in particolare in assenza di un contratto tra l'investitore e
l'autorità pubblica che preveda la mediazione come meccanismo di risoluzione dei contenziosi
che possono insorgere nel suo ambito.
La mediazione può non essere adatta a tutte le controversie, in particolare nei casi che riguardano
la legittimità delle norme generalmente applicabili, come ad esempio la legislazione. In alcuni
casi potrebbero non esserci giuridicamente i margini per soluzioni negoziate oppure le parti
potrebbero non essere sufficientemente incentivate a cercare una composizione amichevole. In
altri casi entrambe le parti potrebbero voler trovare una soluzione amichevole, per esempio
quando sono in gioco singoli atti amministrativi e le autorità pubbliche riconoscono che le loro
azioni hanno effetti negativi sugli investimenti e dispongono di un ampio potere discrezionale per
porre rimedio alla situazione, oppure quando gli investitori riconoscono che la mediazione
potrebbe condurre a una soluzione rapida e consensuale tra le parti. Questo potrebbe avere una
particolare importanza per le PMI le cui decisioni in materia di investimento potrebbero essere
trarre beneficio dalla possibilità di raggiungere una soluzione consensuale in tempi brevi. In ogni
caso la mediazione resta soltanto un'opzione volontaria per le parti e non ne compromette il
diritto di adire le vie legali.
Un'altra importante questione da considerare è il momento in cui la mediazione potrebbe
intervenire nella controversia. Si può far ricorso alla mediazione quando i casi sono stati già
deferiti al giudice, tuttavia potrebbe essere utile incoraggiare una mediazione in una fase ancor
più precoce, per evitare il passaggio al contenzioso. In tali fasi iniziali del processo l'obiettivo
della mediazione sarebbe quello di giungere a una comprensione completa delle circostanze
giuridiche e di fatto del caso e degli interessi di tutte le parti interessate, e di concordare una
soluzione che rispetti la legge applicabile. Tali procedure di mediazione potrebbero perfino aver
luogo prima dell'adozione di una decisione o di un atto da parte dell'autorità interessata. Al posto
di un processo di mediazione formalizzato si potrebbe anche prevedere un intervento amichevole
da parte di un punto di contatto nazionale per gli investimenti che aiuti le parti a comprendere le
norme giuridiche nazionali e dell'UE applicabili al loro caso e gli interessi sottostanti di cui
occorre tener conto.
In questo contesto è importante osservare l'esistenza di un certo grado di complessità e
un'evidente scarsa sensibilizzazione tra gli operatori del mercato, gli operatori del diritto e le
autorità pubbliche per quanto concerne il livello di protezione garantito dal diritto UE agli
investitori transfrontalieri dell'Unione.
Il mercato unico e le relative libertà fondamentali garantiscono che il capitale possa circolare
liberamente in tutta l'Unione. Gli investitori godono della libertà d'impresa, di investire in
imprese e di prestare servizi attraverso le frontiere, così come dei diritti derivanti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del diritto di proprietà, della libertà
d'impresa e del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. L'applicazione di tali diritti
è garantita dai giudici nazionali quali giudici ordinari del diritto dell'Unione, anche attraverso i
rinvii pregiudiziali. La Commissione e lo Stato d'origine dell'investitore possono anche avviare
2 In alcuni Stati membri vigono norme specifiche per la mediazione nelle controversie basate sui trattati
internazionali in materia di investimenti.
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un procedimento d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia. La giurisprudenza della Corte di
giustizia è andata sviluppandosi caso dopo caso. Ne consegue che gli operatori economici, gli
operatori del diritto e le autorità pubbliche non sempre hanno un quadro completo della
situazione, tra cui della portata dei diritti di cui gli investitori possono beneficiare. Pertanto è
particolarmente importante una sensibilizzazione sulle attuali norme sostanziali dell'UE e la
Commissione fornirà orientamenti sulle norme unionali vigenti in materia di trattamento degli
investimenti UE transfrontalieri mediante una comunicazione interpretativa.
La presente consultazione intende raccogliere le opinioni di tutti i portatori di interesse, in
particolare per quanto riguarda:
- l'esigenza di un quadro UE chiaro per la risoluzione amichevole delle controversie al fine
di prevenire e risolvere le controversie tra investitori e autorità pubbliche;
- le principali caratteristiche e le opzioni auspicabili per un quadro di
prevenzione/risoluzione amichevole delle controversie tra investitori e autorità
pubbliche;
- l'impatto delle possibili opzioni;
- le aree in cui è necessaria una sensibilizzazione sui diritti degli investitori transfrontalieri
dell'UE.
I quesiti inclusi nella presente consultazione pubblica non riguardano l'applicazione della
direttiva 2008/52/CE ("direttiva sulla mediazione"), che si applica soltanto alle controversie
transnazionali in materia civile e commerciale. I quesiti non riguardano neppure la direttiva
2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori ("direttiva ADR"),
che si applica alle controversie contrattuali tra consumatori e professionisti dell'UE derivanti
dall'acquisto di merci o servizi.
Mappatura dei portatori di interesse
Sono stati individuati i seguenti gruppi di portatori di interesse.
Autorità pubbliche: i governi nazionali, le amministrazioni pubbliche e i giudici nazionali
hanno un influsso significativo sulla prevenzione e la risoluzione dei contenziosi sugli
investimenti, per quanto riguarda sia gli investimenti nazionali che quelli transfrontalieri. La loro
azione (o inazione) può essere alla base dell'esistenza stessa di un contenzioso prima
dell'investimento o nel corso del suo ciclo di vita. Il gruppo di esperti degli Stati membri sul
contesto per gli investimenti intra UE sarà strettamente coinvolto in questo processo. Verranno
altresì consultate le reti giudiziarie esistenti (per esempio la Rete europea dei Consigli di
giustizia).
Operatori del settore: malgrado la consultazione non intenda selezionare alcuna specifica
categoria di portatori di interesse, gli avvocati, arbitri e mediatori con esperienze passate o attuali
di composizione amichevole o alternativa di controversie in materia di investimenti possono
offrire un'esperienza diretta preziosa.
Industria/aziende/associazioni/PMI: le opinioni degli operatori che potrebbero investire
all'interno del mercato unico sono importanti, perché tali operatori potrebbero avere già
esperienza in materia di controversie relative agli investimenti con autorità pubbliche e
potrebbero trarre beneficio da un potenziale quadro di risoluzione amichevole.
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Società civile: le ONG attive nella protezione degli investitori e nella composizione delle
controversie in generale, e nei metodi risoluzione amichevole in particolare, possono avere
interesse a partecipare alla presente consultazione.
Cittadini/pubblico in generale: il pubblico in generale è il maggior gruppo di portatori
d'interesse. Seppur il pubblico in generale non sia interessato direttamente dal quadro potenziale,
la natura delle controversie in materia di investimenti che rientrano potenzialmente nell'iniziativa
può influire direttamente (ad es. per i diritti dei terzi nella controversia) o indirettamente su di
esso.
Contesto dell'attuale consultazione
In seguito all'attuazione della direttiva sulla mediazione, i metodi di risoluzione amichevole quali
la mediazione possono far risparmiare tempo e denaro ai cittadini dell'Unione nei casi che
rientrano nella materia civile e commerciale3.
Nel contesto internazionale la mediazione viene utilizzata sempre più frequentemente per
risolvere controversie basate su contratti conclusi con investitori stranieri o su trattati
internazionali in materia di investimenti. I portatori d'interesse e le organizzazioni internazionali
auspicano sempre di più l'utilizzo della mediazione per risolvere le controversie investitore-Stato.
Per esempio l'International Mediation Institute (Istituto internazionale di mediazione - IMI) ha
costituito una task force per la mediazione investitore-Stato al fine di offrire orientamenti pratici
per l'utilizzo della mediazione e determinare i criteri di competenza per i mediatori. Nel 2016 la
task force ha proposto una serie di criteri di competenza per i mediatori investitore-Stato. Il
segretariato della carta dell'energia ha inoltre pubblicato la guida sulla mediazione relativa agli
investimenti adottata dalla Conferenza della carta dell'energia nel luglio 20164.
Il coinvolgimento di un terzo indipendente, quale un mediatore, in una procedura di risoluzione
amichevole delle controversie presenta vantaggi ampiamente riconosciuti. Per esempio i
mediatori possono aiutare ad analizzare tutte le possibili opzioni per risolvere la controversia con
spirito più costruttivo.
Durante il processo di mediazione le autorità pubbliche dovrebbero sempre tener conto non solo
dei propri interessi e degli interessi degli investitori, ma anche degli interessi dei terzi
possibilmente influenzati dalle circostanze e dell'interesse generale. È altresì evidente che le
autorità pubbliche non potrebbero mediare su questioni che esulano dalla loro competenza.
Qualunque soluzione condivisa dovrebbe rispettare la legge applicabile.
In questo contesto la Commissione avvia una consultazione pubblica per verificare se sia
opportuna la definizione di un quadro adeguato per la risoluzione amichevole dei contenziosi
sugli investimenti. L'obiettivo generale di una possibile iniziativa sarebbe quello di migliorare il
clima degli investimenti all'interno dell'UE fornendo strumenti efficaci per i) la prevenzione e ii)
la risoluzione amichevole dei contenziosi tra investitori dell'UE e Stati membri con l'aiuto di un
terzo indipendente.
3 Studio sulla valutazione e sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE,
http://bookshop.europa.eu/en/study-for-an-evaluation-and-implementation-of-directive-2008-52-ec-
themediation-directive--pbDS0114825/. Cfr. anche la relazione sull'attuazione della direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale,
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/act_part1_adopted_en.pdf
4 http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2016/CCDEC201612.pdf
7
Per maggiori informazioni o ulteriori domande contattare:
Documenti pertinenti:
Valutazione d'impatto iniziale
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735364_it
8
GLOSSARIO
Risoluzione amichevole: dovrebbe essere intesa come ogni metodo di risoluzione delle
controversie che consente alle parti di trovare una soluzione consensuale al problema senza
ricorrere a un soggetto investito di poteri decisionali vincolanti (come un giudice). Tali metodi
non sono utilizzati esclusivamente per risolvere controversie, ma anche per prevenirle e non
includono, per esempio, soltanto la mediazione, ma anche la negoziazione diretta che non implica
l'intervento di un terzo neutrale.
Mediazione: qualunque metodo amichevole per risolvere o prevenire una controversia con
l'assistenza di un terzo neutrale e indipendente. Si tratta di una definizione ampia che comprende
tutti questi metodi, indipendentemente dalla relativa classificazione in alcuni sistemi giuridici;
comprende per esempio la conciliazione.
Accordo transattivo: un contratto mediante il quale ciascuna parte conviene formalmente su una
soluzione che consente alle parti di prevenire una potenziale controversia o eventualmente di
porre termine a una controversia in corso.
Risarcimento: somma di denaro corrisposta in cambio di una perdita.
Investitore: la persona fisica o giuridica che intende effettuare, effettua o ha effettuato un
investimento, come per esempio investimenti diretti, investimenti immobiliari o investimenti in
titoli (per es. azioni, obbligazioni, buoni o fondi comuni). Per una definizione non esauriente
delle attività di investimento, consultare le definizioni fornite nella nomenclatura allegata alla
direttiva 88/361/CEE.
TBI: i trattati bilaterali in materia di investimenti sono accordi di diritto internazionale che
stabiliscono le norme per la promozione e la protezione degli investimenti privati effettuati da
singoli cittadini e da imprese di un paese in un altro paese. I TBI intra UE sono accordi bilaterali
sugli investimenti tra Stati membri dell'UE.
1
Consultazione pubblica sulla prevenzione e la risoluzione amichevole dei contenziosi fra investitori e autorità pubbliche nel mercato unico
I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.
2
Introduzione
La creazione di un ambiente normativo più prevedibile, stabile e trasparente per incentivare gli investimenti è uno degli obiettivi fondamentali del terzo pilastro del piano di investimenti per l'Europa della Commissione. Il piano d'azione per l' Unione dei mercati dei capitali fa parte di questo terzo filone. La revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali evidenzia anche il fatto che un contesto stabile per gli investimenti è fondamentale per favorire un aumento degli investimenti all’interno dell’UE.
Come indicato nell'azione prioritaria 8 della comunicazione sulla revisione intermedia, la Commissione avvierà una valutazione d'impatto per verificare se sia opportuna la definizione di un quadro adeguato per la risoluzione amichevole dei contenziosi sugli investimenti. Parallelamente, la Commissione sta lavorando a una comunicazione interpretativa per orientare sulle norme unionali vigenti in materia di trattamento degli investimenti UE transfrontalieri.
L'obiettivo della presente consultazione pubblica è di informare il lavoro di valutazione d'impatto della Commissione inerente alla necessità di sviluppare metodi per la risoluzione amichevole e per la prevenzione dei contenziosi tra investitori e autorità pubbliche. Inoltre alcuni quesiti contribuiranno ai lavori relativi alla comunicazione interpretativa sulle norme unionali vigenti in materia di trattamento degli investimenti UE transfrontalieri.
NB: per assicurare lo svolgimento regolare e trasparente della consultazione, solo le risposte ricevute online saranno prese in considerazione e incluse nella relazione di mediante il nostro questionario
sintesi dei risultati. In caso di difficoltà a compilare il questionario o di necessità di un’assistenza particolare, inviare un'e-mail a [email protected]
Per ulteriori informazioni
su questa consultazione
sulla protezione dei dati personali per questa consultazione
1. Informazioni sui partecipanti
* In quale veste risponde?privato cittadinoorganizzazione o impresaautorità pubblica o organizzazione internazionale
3
* Nome e cognome:
* Nome dell'organizzazione:
* Nome dell'autorità pubblica:
Indirizzo e-mail di contatto:Le informazioni fornite sono utilizzate unicamente per fini amministrativi e non saranno pubblicate
* L'organizzazione figura nel Registro per la trasparenza?(se l'organizzazione non è registrata, , anche se non è obbligatorio essere registrati si invita a registrarla quiper rispondere a questa consultazione. )Perché un Registro per la trasparenza?
SìNo
* In caso affermativo, indicare il numero di identificazione nel Registro:
* Tipo di organizzazione:Istituto universitario Società, PMI, microimpresa, impresa individualeSocietà di consulenza, studio legale Organizzazione di consumatoriAssociazione di categoria Mezzo di comunicazioneOrganizzazione non governativa Gruppo di riflessioneSindacato Altro
Indicare se l'organizzazione è una società o una PMI, una microimpresa o un'impresa individuale:SocietàPMI, microimpresa, impresa individuale
* Specificare il tipo di organizzazione:
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* Tipo di autorità pubblicaOrganizzazione internazionale o europeaAutorità regionale o localeGoverno o ministeroAutorità di regolamentazione, autorità di vigilanza o banca centraleAltra autorità pubblica
* Specificare il tipo di autorità pubblica:
* Indicare il paese della sede o il paese in cui è svolta l'attività?AustriaBelgioBulgariaCroaziaCiproRepubblica cecaDanimarcaEstoniaFinlandiaFranciaGermaniaGreciaUngheriaIslandaIrlandaItaliaLettoniaLiechtensteinLituaniaLussemburgoMaltaNorvegiaPoloniaPortogalloRomaniaSlovacchiaSloveniaSpagnaSveziaSvizzeraPaesi BassiRegno UnitoAltro paese
5
* Specificare il paese:
* Campo di attività o settore ( ):se applicabilealmeno 1 scelta/e
Aeronautica e spazioAgroalimentareIndustria automobilistica e servizi correlatiSettore bancarioSostanze chimicheEdiliziaEnergiaIngegneriaServizi finanziariSettore giuridico e consulenzaSettore farmaceutico e sanitàTrasporti e logisticaTessileAltroNon applicabile
* Specificare il o i campi o settori di attività:
Avviso importante riguardante la pubblicazione delle risposte
* I contributi ricevuti sono destinati alla pubblicazione sul sito internet della Commissione. Acconsente alla pubblicazione del Suo contributo?( )v. informativa sulla privacy
Sì, acconsento a che la mia risposta sia pubblicata con il nome da me indicato (nome dell'organizzazione)/impresa/autorità pubblica rappresentata o nome e cognome se risponde in veste privata
No, non desidero che la mia risposta sia pubblicata
2. Il Suo parere
2.1 Necessità di un quadro UE sulla prevenzione e risoluzione amichevole dei contenziosi
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Quesito 1. Ha esperienze personali di ricorso a metodi di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio la mediazione, al fine di prevenire e risolvere le controversie seguenti con le autorità pubbliche?
Sì No
Non so / nessuna opinione
/ non pertinente
Controversie con le autorità pubbliche che si fondano su un contratto e che riguardano un investimento
Controversie con le autorità pubbliche che si fondano su un trattato internazionale e che riguardano un investimento
Altre controversie con autorità pubbliche che riguardano un investimento
Quesito 1.1. Descrivere brevemente le controversie con le autorità pubbliche che si fondano su un contratto e che riguardano un investimento di cui al quesito 1:al massimo 700 carattere/i
Quesito 1.2. Descrivere brevemente le controversie con le autorità pubbliche che si fondano su un trattato internazionale e che riguardano un investimento di cui al quesito 1:al massimo 700 carattere/i
Quesito 1.3. Descrivere brevemente le altre controversie con le autorità pubbliche che riguardano un investimento di cui al quesito 1:al massimo 700 carattere/i
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Quesito 2. Ritiene che la mediazione sia/possa essere efficace per prevenire le controversie con le autorità pubbliche?
Da 0 (non efficace) a 5 (molto efficace)
0 (non efficace)12345 (molto efficace)Non so / nessuna opinione / non pertinente
Quesito 2.1. Spiegare il motivo per cui ha selezionato questa risposta al quesito 2:al massimo 300 carattere/i
Quesito 3. Ritiene che la mediazione sia/possa essere efficace per risolvere le controversie con le autorità pubbliche?
Da 0 (non efficace) a 5 (molto efficace)
0 (non efficace)12345 (molto efficace)Non so / nessuna opinione / non pertinente
Quesito 3.1. Spiegare il motivo per cui ha selezionato questa risposta al quesito 3:al massimo 300 carattere/i
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Quesito 4. Inserire qui gli eventuali altri commenti sul ricorso alla mediazione per prevenire/risolvere controversie tra gli investitori e le autorità pubbliche:al massimo 700 carattere/i
Quesito 5. Pensa che le opzioni disponibili nel Suo Stato membro per la mediazione tra le autorità pubbliche e gli investitori siano:
NB: il quesito non riguarda i casi in cui l'investitore e l'autorità pubblica hanno concluso un contratto che prevede un metodo di risoluzione amichevole delle controversie che dovessero insorgere nel suo ambito né il caso in cui la controversia possa essere qualificata controversia commerciale.
Pienamente sufficienti
Una buona base ma
potrebbero essere
migliorate ancora
Non sufficienti
Non so /
nessuna opinione
/ non pertinente
Per quanto riguarda la gamma di controversie previste
Per quanto riguarda la chiarezza delle condizioni per il ricorso alla mediazione
Per quanto riguarda la chiarezza della procedura di mediazione da seguire
Per quanto riguarda la libertà delle parti di scegliere il mediatore
Per quanto riguarda la possibilità di ricevere un risarcimento per le perdite subite in conformità all'accordo transattivo scaturito dalla mediazione
Per quanto riguarda il tempo necessario per concludere la procedura e ricevere il risarcimento
Per quanto riguarda la trasparenza nei confronti di terzi / del pubblico
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Quesito 6. In media, se ha effettuato un investimento e ha affrontato una controversia in un altro Stato membro, ritiene che le opzioni di mediazione tra autorità pubbliche e investitori disponibili in altri Stati membri siano:
NB: il quesito non riguarda i casi in cui l'investitore e l'autorità pubblica hanno concluso un contratto che prevede un metodo di risoluzione amichevole delle controversie che dovessero insorgere nel suo ambito né il caso in cui la controversia possa essere qualificata controversia commerciale.
Specificare lo o gli Stati membri in cui ha affrontato una controversia:
Austria Belgio Bulgaria CroaziaCipro Repubblica ceca Danimarca EstoniaFinlandia Francia Germania GreciaUngheria Irlanda Italia LettoniaLituania Lussemburgo Malta Paesi BassiPolonia Portogallo Romania SlovacchiaSlovenia Spagna Svezia Regno Unito
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Pienamente sufficienti
Una buona base
ma potrebbero
essere migliorate
ancora
Non sufficienti
Non so /
nessuna opinione
/ non pertinente
Dipende dallo Stato
membro
Per quanto riguarda la gamma di controversie previste
Per quanto riguarda la chiarezza delle condizioni per il ricorso alla mediazione
Per quanto riguarda la chiarezza della procedura di mediazione da seguire
Per quanto riguarda la libertà delle parti di scegliere il mediatore
Per quanto riguarda la possibilità di ricevere un risarcimento per le perdite subite in conformità all'accordo transattivo scaturito dalla mediazione
Per quanto riguarda il tempo necessario per concludere la procedura e ricevere il risarcimento
Per quanto riguarda la trasparenza nei confronti di terzi / del pubblico
Quesito 7. Qualora abbia risposto " " al quesito precedente, specificare in Dipende dallo Stato membroquale Stato membro le opzioni di mediazione sono sufficienti, in quale non lo sono, e perché:
Quesito 7.1. Specificare il o gli Stati membri in cui le opzioni di mediazione sono sufficienti:
Austria Belgio Bulgaria CroaziaCipro Repubblica ceca Danimarca EstoniaFinlandia Francia Germania GreciaUngheria Irlanda Italia LettoniaLituania Lussemburgo Malta Paesi BassiPolonia Portogallo Romania SlovacchiaSlovenia Spagna Svezia Regno Unito
11
Quesito 7.2. Specificare lo o gli Stati membri in cui le opzioni di mediazione sono sufficienti:non
Austria Belgio Bulgaria CroaziaCipro Repubblica ceca Danimarca EstoniaFinlandia Francia Germania GreciaUngheria Irlanda Italia LettoniaLituania Lussemburgo Malta Paesi BassiPolonia Portogallo Romania SlovacchiaSlovenia Spagna Svezia Regno Unito
Quesito 7.3. Circostanziare le risposte ai quesiti 7.1 e 7.2:al massimo 1000 carattere/i
Quesito 8. Ritiene che le norme minime per un quadro sulla prevenzione e risoluzione amichevole dei contenziosi tra investitori e autorità pubbliche debbano essere definite a livello dell'UE o nazionale?
A livello dell'UEA livello nazionaleNon so / nessuna opinione / non pertinente
Quesito 8.1. Spiegare il motivo per cui ha selezionato questa risposta al quesito 8:al massimo 500 carattere/i
2.2 Opzioni per un quadro sulla prevenzione e sulla risoluzione amichevole dei contenziosi tra investitori e autorità pubbliche
Fatto salvo il risultato della valutazione d'impatto, al momento è possibile prevedere le opzioni che seguono per fornire strumenti efficaci ai fini della i) prevenzione e ii) della risoluzione amichevole delle controversie tra investitori UE e Stati membri con l'ausilio di un terzo indipendente:
Opzione 1: Istituire una rete UE di punti di contatto per gli investimenti nell'ambito delle amministrazioni nazionali
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Gli investitori potrebbero rivolgersi a tali punti di contatto prima che si apra un contenzioso formale con le autorità pubbliche nazionali, al fine di prevenire un'escalation e di informare gli investitori in merito ai loro diritti e ai rimedi esistenti.
Opzione 2: Creare un quadro UE per la mediazione tra investitori e autorità pubbliche
Quest'opzione mira a creare un quadro UE per la mediazione, di natura legislativa oppure non legislativa, in grado di fornire un quadro giuridico di base che consenta la mediazione tra investitori e autorità pubbliche in tutti gli Stati membri. In quest'opzione sarebbero stabiliti: le norme relative alla nomina, alle qualifiche e all'indipendenza (fra gli altri requisiti) del mediatore; la gamma dei casi che possono essere soggetti alla mediazione; l'esecuzione della transazione scaturita dalla mediazione; i diritti dei terzi; la relazione con i procedimenti giudiziari.
Opzione 3: Oltre a un quadro comune che regoli la procedura di mediazione, creare agenzie permanenti in ogni Stato membro
L'opzione 3 si spingerebbe fino a prevedere, oltre al quadro per la mediazione (opzione 2), la creazione di agenzie permanenti a livello nazionale che amministrino servizi di mediazione (ad esempio istituendo un sistema di iscrizione dei mediatori in registri) o agiscano come mediatori.
Opzione 4: Oltre al quadro comune, creare un'agenzia di mediazione di dimensione europea
L'opzione 4 prevedrebbe, oltre al quadro per la mediazione (opzione 2), la creazione di un'agenzia di mediazione di dimensione europea che amministri servizi di mediazione (ad esempio istituendo un sistema di iscrizione dei mediatori in registri) o agisca come mediatore.
Quesito 9. Dovrebbe essere istituita una rete UE di punti di contatto per gli investimenti nell'ambito delle amministrazioni nazionali?
SìNoNon so / nessuna opinione / non pertinente
Quesito 9.1. Spiegare che ruolo attribuirebbe a questi punti di contatto e alla relativa rete UE:al massimo 1000 carattere/i
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Quesito 10. Quale delle seguenti caratteristiche sarebbe la più importante nella concezione di una rete UE di mediazione?
Da 0 (non importante) a 5 (molto importante)
0(non
importante)
1 2 3 45
(molto importante)
Non so /
nessuna opinione
/ non pertinente
Capacità delle parti di scegliere liberamente un mediatore tra quelli qualificati / inseriti negli appositi registri
Capacità di scegliere un mediatore tra quelli di un altro Stato membro per aiutare le parti a comunicare
Capacità di scegliere un mediatore esperto nel settore in cui s'iscrive la controversia
Assicurare che i mediatori siano debitamente qualificati
Livelli elevati di etica e indipendenza del mediatore
Esistenza di un'agenzia specifica che fornisca servizi di mediazione a livello nazionale
Esistenza di un'agenzia specifica che fornisca servizi di mediazione a livello dell'UE
Esistenza di un'agenzia specifica a livello nazionale che possa amministrare servizi di mediazione
Esistenza di un'agenzia specifica a livello dell'UE che possa amministrare servizi di mediazione
14
Quesito 11. Quale delle seguenti caratteristiche sarebbe la più importante nella definizione di norme per la mediazione?
Da 0 (non importante) a 5 (molto importante)
0(non
importante)
1 2 3 45
(molto importante)
Non so /
nessuna opinione
/ non pertinente
Regole chiare sulle tipologie di controversie che possono rientrare nella mediazione
Regole chiare che definiscano le condizioni alle quali gli investitori e le autorità pubbliche possono intraprendere un procedimento di mediazione
Regole chiare che definiscano le condizioni alle quali le autorità pubbliche possono impegnarsi in un accordo transattivo, comprese le condizioni per concordare un risarcimento
Regole chiare sulla riservatezza del procedimento di mediazione
Regole chiare su come preservare l'interesse pubblico
Regole chiare sulla durata massima del procedimento di mediazione
Norme sui requisiti minimi di trasparenza pubblica riguardo all'avvio di una procedura di mediazione e ai suoi risultati
Coinvolgimento dei terzi interessati nel procedimento di mediazione
Norme sull'esecuzione degli accordi transattivi risultanti dalla mediazione
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Norme sulla relazione con i procedimenti giudiziari (come ad esempio l'impatto derivante dall'avvio di una mediazione sui termini per l'avvio di un procedimento contenzioso)
Revisione giudiziaria degli accordi transattivi
Quesito 12. Vi sono altre caratteristiche/opzioni auspicabili che ritiene debbano essere considerate nella definizione di un possibile quadro di mediazione / di possibili norme sulla mediazione a livello UE?al massimo 700 carattere/i
Quesito 13. Per quali tipi di controversie tra investitori e autorità pubbliche la mediazione dovrebbe essere disponibile come metodo di risoluzione/prevenzione?al massimo 1000 carattere/i
16
Quesito 14. In quale fase del procedimento dovrebbe essere possibile ricorrere alla mediazione?
Sì No
Non so /
nessuna opinione
/ non pertinente
Prima che le autorità pubbliche prendano una decisione / compiano un atto
Durante la revisione interna della decisione / dell'atto in caso di ricorso dinanzi alle autorità pubbliche competenti
Prima di avviare in giustizia un procedimento contenzioso riguardo alla decisione / all'atto delle autorità pubbliche contestato
Una volta avviato il procedimento contenzioso e prima della sentenza
Quando la decisione / l'atto delle autorità pubbliche contestato è stato revocato (ad esempio in seguito a una nuova decisione / un nuovo atto o a una decisione del giudice). In questo caso, l'obiettivo della mediazione sarebbe quello di stabilire l'importo del risarcimento per le eventuali perdite.
Altro
Quesito 14.1. Specificare in quale altra fase del procedimento dovrebbe essere disponibile il procedimento di mediazione.al massimo 500 carattere/i
2.3 Impatti potenziali
17
Quesito 15. Ritiene che l'accesso a una rete UE di punti di contatto per gli investimenti al fine di prevenire le controversie con le autorità pubbliche possa:
Da 0 (non importante) a 5 (molto importante)
0(non
importante)
1 2 3 45
(molto importante)
Non so /
nessuna opinione
/ non pertinente
Consentire una migliore comprensione delle circostanze giuridiche ed economiche del caso prima che sia presa una decisione / sia compiuto un atto o durante la fase di revisione amministrativa interna
Migliorare il clima degli investimenti
Essere di particolare vantaggio per le PMI
Ridurre la probabilità di un procedimento contenzioso in sede giudiziaria
Ridurre le spese delle autorità pubbliche perché meno controversie arriverebbero alla fase del contenzioso in sede giudiziaria
Aiutare a preservare una relazione a lungo termine tra gli investitori e gli Stati membri
Altri motivi
Quesito 15.1. Specificare gli eventuali altri motivi:al massimo 500 carattere/i
18
Quesito 16. Considera che l'accesso a un quadro UE di mediazione per risolvere/prevenire controversie tra investitori e autorità pubbliche possa:
Da 0 (non importante) a 5 (molto importante)
0(non
importante)
1 2 3 45
(molto importante)
Non so /
nessuna opinione
/ non pertinente
Ridurre per gli investitori i costi connessi alla risoluzione delle controversie
Ridurre per le autorità pubbliche i costi connessi alla risoluzione delle controversie
Consentire maggiore flessibilità quando si affronta una controversia
Consentire una migliore comprensione delle circostanze giuridiche ed economiche complesse del caso
Migliorare il clima degli investimenti
Essere di particolare importanza per le PMI
Ridurre la probabilità di un procedimento contenzioso in sede giudiziaria
Assicurare una approccio coerente alla mediazione tra investitori e autorità pubbliche in tutta l'UE
Ridurre le spese delle autorità pubbliche perché meno controversie arriverebbero alla fase del contenzioso in sede giudiziaria
Aiutare a preservare una relazione a lungo termine tra gli investitori e gli Stati membri
Altri motivi
19
Quesito 16.1. Specificare gli eventuali altri motivi:al massimo 500 carattere/i
Quesito 17. Quale opzione permetterebbe, a Suo parere, di ottenere i vantaggi citati nel modo più efficiente?
Da 0 (nessun impatto) a 5 (impatto forte)
0(nessun impatto)
1 2 3 45
(impatto forte)
Non so /
nessuna opinione
/ non pertinente
Un quadro UE di mediazione che consenta la mediazione tra gli investitori e le autorità nazionali
Agenzie a livello nazionale che possano amministrare servizi di mediazione o agire come mediatori
Agenzia di mediazione a livello dell'UE che possa amministrare servizi di mediazione o agire come mediatore
Quesito 18. Per un'azione intrapresa in base a una delle opzioni di cui sopra non è stato identificato alcun impatto su diritti fondamentali.
Ritiene che ci possano essere impatti sui diritti fondamentali?
SìNoNon so / nessuna opinione / non pertinente
20
Quesito 19. Se ritiene che ci possa essere un impatto sui diritti fondamentali, specificare quale, identificandolo in relazione a ciascuna opzione specifica:al massimo 700 carattere/i
Quesito 20. Per un'azione intrapresa in base a una delle opzioni di cui sopra non è stato identificato in modo chiaro alcun impatto ambientale.
Ritiene che ci possano essere impatti ambientali?SìNoNon so / nessuna opinione / non pertinente
Quesito 21. Se ritiene che ci possano essere un impatto ambientale, specificare quale, identificandolo in relazione a ciascuna opzione specifica:al massimo 700 carattere/i
Quesito 22. Per un'azione intrapresa in base a una delle opzioni di cui sopra non sono stati identificati impatti sociali.
Ritiene che ci possano essere impatti sociali?SìNoNon so / nessuna opinione / non pertinente
Quesito 23. Se ritiene che ci possa essere un impatto sociale, specificare quale, identificandolo in relazione a ciascuna opzione specifica:al massimo 700 carattere/i
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2.4. Precisazione dei diritti di cui godono gli investitori UE transfrontalieri in base al diritto dell'UE
La comunicazione interpretativa prevista dalla Commissione raccoglierà e spiegherà le norme UE vigenti in materia di trattamento degli investimenti transfrontalieri nell'UE, fra cui le norme sulla libera circolazione dei capitali, sulla libertà di stabilimento e sul principio di non discriminazione, così come i diritti fondamentali degli investitori e i principi generali del diritto dell'UE.
La comunicazione aiuterà a evitare che gli Stati membri adottino misure che violino la normativa UE in materia di investimenti. Allo stesso tempo la comunicazione aiuterà gli investitori a far valere i propri diritti dinanzi alle amministrazioni e ai giudici e metterà gli operatori del diritto in condizione di applicare le norme UE in modo coerente.
La finalità di questa sezione è identificare le aree sulle quali dovrebbe focalizzarsi la comunicazione, perché è in tali aree che gli investitori riscontrano i maggiori problemi o che le norme vigenti sono complesse.
Quesito 24. Quali sono i problemi maggiori che si pongono agli investitori intra UE e che un documento orientativo dovrebbe trattare? (Ad esempio, le difficoltà di accedere al mercato, il trattamento dopo lo stabilimento, la discriminazione, l'espropriazione, gli abusi amministrativi, le modifiche repentine e inaspettate del contesto giuridico).al massimo 1000 carattere/i
Quesito 25. Quali norme e principi a tutela degli investitori intra UE creano il maggior grado di complessità e devono quindi essere precisati in via prioritaria? La complessità riguarda le norme sulla libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, i diritti fondamentali degli investitori (il diritto di proprietà e la libertà d'impresa) o i principi generali del diritto dell'Unione (il principio di non discriminazione, il principio di certezza del diritto, il legittimo affidamento)?al massimo 1000 carattere/i