ABC DELLA START-UPQUESTIONI LEGALI DA AFFRONTARE NELLA
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ
Avv. Luca Scarselli – Avv. Augusto PraloranSISBStudio legale Bernascone & Socicon Studio legale Ughi e Nunziante
Milano, 18 gennaio 2007
SISB
Associazione non profitA servizio della comunità biotech italianaConferenze primavera 2006Bioforum 2006SeminariSpeakers’ Series2007!
SOMMARIO
Le società e la responsabilità limitataCostituzione: ConferimentiCostituzione: StatutoDiritti Patrimoniali e Diritti AmministrativiEquity e DebtPatti ParasocialiConclusioni e DomandeContatti
Il contratto sociale
“Con il contratto di società due o piùpersone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attivitàeconomica allo scopo di dividerne gli utili”L’atto sociale e le società unipersonaliLa soggettività giuridica delle societàLa personalità giuridica delle società: “società di persone” e “società di capitali”
Segue…
Società di persone: SS, S.n.c., S.a.S.Società di capitali: S.r.l., S.p.A., S.A.p.A.Le società di capitali godono del privilegio della responsabilità limitataLe S.r.l. e le S.p.A. sono le società di capitali più diffuse
In particolarela responsabilità limitata
Delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio
I soci sono responsabili solo nei limiti dei conferimenti
I beni della società non sono aggredibili dai creditori particolari dei soci
Le società a responsabilitàlimitata
Partecipazioni rappresentate da quoteConferibili tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (previa stima)
con inclusione di opera e servizi, purché“garantiti”
Disciplina del “finanziamento soci” (rinvio)Capitale minimo €10.000
Le società per azioni
Partecipazioni rappresentate da azioniConferimenti in denaro o, previa stima, in natura e creditiNo conferimenti di lavoro ma possibili prestazioni accessorie (impatto sulla trasferibilità delle azioni gravate)Capitale minimo €120.000
Costituzione
Atto pubblicoS.p.A. anche per pubblica sottoscrizioneVersamento del 25% del capitale sottoscrittoIscrizione in Camera di Commercio (efficacia costitutiva)Ulteriori adempimenti per societàunipersonali
Conferimenti:in natura o di crediti
Le azioni/quote vanno interamente liberate alla sottoscrizione
Nelle S.p.A., stima su relazione giurata da parte di esperto nominato dal tribunale
Nelle S.r.l., stima su relazione giurata da parte di esperto o revisore/società di revisione
Conferimento diproprietà intellettuale
Copyright, brevetto, licenza…
In godimento o in proprietà
Trattamento come da conferimenti in natura
Conferimento diprestazioni lavorative
Possibile solo per le S.r.l.
Con prestazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti
Tali garanzie possono essere sostituite da versamento cauzionale di pari importo
Statuto
Contiene le regole di funzionamento della società
Le clausole hanno efficacia verso tutti i soci, attuali e futuri (reale)
Conseguentemente, le modifiche richiedono procedimenti particolari
Statuto – clausole tipiche
Oggetto socialeAssembleaAmministrazioneControlloClausola ArbitraleClausole specifiche (rinvio)
Assemblea in breveS.r.l.
Principio maggioritarioMetodo collegiale (consenso scritto)Competenza per materie destinate dallo statutoCompetenza per materia devolute dai sociCompetenza per materia specifiche:
Approvazione bilancioModifiche statutarieCariche sociali
Assemblea in breveS.p.A.
Principio maggioritarioMetodo collegiale (consenso scritto)Competenza variabile a seconda del modello di amministrazione, maCompetenza inderogabile per la distribuzione degli utili
Assemblea in brevequorum S.r.l.
Costitutivo: almeno la metà del capitale sociale
Deliberativo: maggioranza assoluta (o metà del capitale sociale in sede “straordinaria”)
Assemblea in brevequorum S.p.A.
Più della metà del capitale sociale (salvo statuto)Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno i due terzi del capitale rappresentatoNota seconda convocazione
QUORUM DELIBERATIVOASSEMBLEA STRAORDINARIA
Per le società chefanno ricorso al mercato delcapitale di rischio, almeno la metàdel capitale sociale (salvo statuto)Nota seconda convocazione
QUORUM COSTITUTIVOASSEMBLEA STRAORDINARIA
Maggioranza assoluta (salvo statuto)QUORUM DELIBERATIVOASSEMBLEA ORDINARIA
Almeno la metà del capitale sociale (escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima)Nota seconda convocazione
QUORUM COSTITUTIVOASSEMBLEA ORDINARIA
La variabile delvoto di lista
Nuovo binario rispetto alle maggioranze (deroga al sistema maggioritario)
Tutela delle minoranze?
Bilanciamento di interessi?
Amministrazione in breveS.r.l.
Soci amministratoriAmministratore unicoAmministrazione congiuntivaAmministrazione disgiuntivaConsiglio di amministrazioneAutonomia statutaria
Amministrazione in breveS.p.A.
Sistema “tradizionale”
Sistema dualistico tedesco
Sistema monistico anglosassone
Sistema dualistico
Assemblea
Consiglio di sorveglianza
Consiglio di gestione
Amministratore delegato
Controllo in breveS.r.l. / S.p.A.
Controllo sulla gestioneControllo contabileOrgano di controllo / revisione nelle S.r.l. obbligatorio solo in certi casiUna S.p.A. deve avere un collegio sindacale per il controllo sulla gestione e…il controllo dei conti può / deve essere esercitato dallo stesso / da un revisore / da una società di revisione
Quote - la “nuova” S.r.l.
Non esiste più correlazione fra:conferimento e partecipazione sociale partecipazione sociale e partecipazione al rischiopartecipazione sociale e poteri del socio
Segue…
I - Assenza di correlazione fra conferimento e partecipazione sociale:
X apporta la somma di € 5.000 e Y la somma di € 15.000 ma i soci si attribuiscono una quota rappresentativa di una partecipazione avente pari valore nominale (€ 10.000).
Segue…II - Assenza di correlazione fra partecipazione
sociale e partecipazione al rischio:
Fermo il divieto del “patto leonino”:
“spetta al socio X il diritto: agli utili distribuiti in misura del ….%agli utili in misura fissa del …agli utili in misura minima del ….agli utili determinati nella misura fissa di …”
Segue…III - Assenza di correlazione fra partecipazione
sociale e poteri del socio:
E’ possibile:
- riservare ad alcuni soci la nomina/revoca amministratori- attribuire una sorta di diritto di veto del singolo socio su determinati atti di gestione, e di esclusiva competenza nella decisione e/o esecuzione degli stessi
Azioni - la “nuova” S.p.A.
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali dirittiTuttavia è consentita la creazione di “categorie di azioni fornite di diritti diversi”, fermi restando
il divieto di emissione di azioni a voto plurimoe il fatto che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria debbano conferire uguali diritti
Esempio – azioni“atipiche”
Il parametro sono le azioni ordinarie attribuenti il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, oltre al diritto di votoLe speciali categorie di azioni si differenziano dalle azioni ordinarie almeno sotto uno dei seguenti profili:
Diritti patrimonialiAZIONI CORRELATE (TRACKING SHARES)AZIONI PRIVE DI PROPORZIONALITA’ RISPETTO AI CONFERIMENTIAZIONI CON DIVERSA INCIDENZA NELLE PERDITEAZIONI CON DIVERSA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E AL PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE
Diritto di votoAZIONI SENZA DIRITTO DI VOTOAZIONI CON VOTO LIMITATOAZIONI CON VOTO CONDIZIONATO
Sono inoltre ammissibili azioni riscattabili
Quasi equity
Versamenti soci in conto capitale
Versamenti soci a copertura future perdite
Versamenti soci in conto futuro aumento capitale
(segue)
Fondi infruttiferi
Crescenti limiti al rimborso (regime delle riserve)
Crescenti vincoli di destinazione
Obbligazioni e titolidi debito
S.p.A. e S.r.l. in passato avevano:“simile” accesso al capitale di rischiodifferente accesso al capitale di debito
Successivamente alla riforma:S.p.A. obbligazioni e strumenti finanziari statutariS.r.l. titoli di debito
In ogni caso è possibile stipulare contratti di finanziamento
Il “finanziamento soci”nelle S.r.l.
I soci possono effettuare finanziamenti in favore della società
Qualora “sarebbe stato ragionevole un conferimento”:
I crediti sono postergati a tutti gli altri creditoriSe il rimborso è avvenuto nell’anno precedente il fallimento, le somme vanno restituite
Più in particolare…
Clausole di blocco:
A) patti di inalienabilità (lock-up) B) clausole di prelazioneC) clausole di gradimento
Quote e azioni dotate di diritti diversi e di diverse categorie
Esempi - blocco“I soci non potranno alienare a terzi tutte o parte delle proprie azioni per un periodo di5 anni” (art. 2355-bis c.c.).Per Ie srl si applica l’art. 2469 c.c. cheprevede il diritto di recesso del socio ovel’atto costitutivo sancisca l’intrasferibilitàdelle partecipazioni. L’atto costituttivo puòstabilire un termine massimo di 2 anniprima del quale il recesso non può essereesercitato.
Esempi - prelazione“Le azioni (quote) dovranno esserepreventivamente offerte in vendita agli altri sociproporzionalmente alle rispettive partecipazioni, indicando, per lettera raccomandata indirizzata a ciascun socio, le condizioni di acquistomanifestate dal terzo acquirente ed il nome diquest’ultimo”.La vendita potrà essere effettuata a favore del terzo acquirente in caso di mancato esercizio da parte dei soci del diritto di prelazione
Esempi - gradimento
La cessione delle azioni/quote può esseresubordinato al “gradimento” degli organisociali o degli altri sociLegittimità delle clausole anche di merogradimento, purchè prevedano per il casodel manacto rilascio del gradimento, l’obbligo di acquisto a carico della societào degli altri soci, o il diritto di recesso a favore del socio alienante.
I patti parasocialiContratto tra soci, accessorio rispetto allo statuto, cheregola l’esercizio di reciproci diritti ed obblighi.Validità, in linea generale, dei patti parasociali (sindacatidi voto, patti che limitano il trasferimento dellepartecipazioni, patti che hanno per oggetto l’esercizio diuna influenza dominante) sancita dalla riforma.Efficacia obbligatoria dei patti che, a differenza dellostatuto, non sono opponibili nè alla società nè ai terzi.Limite di 5 anni di efficacia temporale dei patti di cui all’art. 2341-bis c.c.. Ove il patto non preveda alcuntermine ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di 180 gg.
Clausole tipicheSindacati di voto / nomineSindacati di blocco (lock-up, limiti al trasferimento)Patti di concertazione (influenza dominante)Patti di non concorrenzaPatti per acquisto/vendita di titoli (inclusi tag-along e drag-along)Patti di consultazione / reporting / observingPatti riparto utili / partecipazione perdite
Esempi – opzioniput e call
Call: un'opzione call attribuisce al titolare il diritto di acquistare una partecipazione a un dato prezzo (con il corrispondente obbligo di vendere in capo ad un altro soggetto)
Put: un'opzione put attribuisce al titolare il diritto di vendere una partecipazione a un dato prezzo (con il corrispondente obbligo di acquistare in capo ad un altro soggetto)
Esempi – tag-along
Clausola co-sale per cui in caso di cessione delle proprie azioni/quota da parte dei/l soci/o di maggioranza, i/l soci/o di minoranza hanno il diritto di unirsi alla transazione e cedere la propria partecipazione alle medesime condizioniProtegge gli interessi dei soci di minoranza
Esempi – drag-along
Clausola co-sale per cui in caso di cessione delle proprie azioni/quota da parte dei/l soci/o di maggioranza, i/l soci/o di minoranza hanno l’obbligo di unirsi alla transazione e cedere la propria partecipazione alle medesime condizioniProtegge gli interessi dei soci di maggioranza
Esempi - controllo
Soci che non avrebbero voti sufficienti per nominare un amministratore possono avere il diritto di nominare consiglieri o di presenziare alle riunioni del consiglio di amministrazioneGli amministratori possono essere tenuti a obblighi di reporting ulteriori rispetto a quelli di legge
www.sisb.orgInfo: [email protected]
SISBc/oStudio Legale Ughi e Nunziantecon Studio Legale Bernascone & SociPiazza San Babila 3, MilanoTel. 02.77721.511