CORSO DI BASE SU“GESTIONE DEL RISCHIO
CLINICO LA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE
ART. 32 DELLA COSTITUZIONE
• LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE• COME FONDAMENTALE DIRITTO
DELL’INDIVIDUO • ED • INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ E
GARANTISCE CURE • GRATUITE AGLI INDIGENTI.• NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO A UN
DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE.
• LA LEGGE NON PUO’ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.
LA SANITA’ E I CAMBIAMENTI DELLA
SOCIETA’
• Si è passati dal paradigma della
• “MALATTIA”
• a quello della
• “SALUTE- BENESSERE
DALLA “SOGGEZIONE” DEL PASSATO
• AL “SOSPETTO” DEL PRESENTE .
• “L’ ARROGANZA DELLA PRETESA”
LA FIDUCIA DEL PAZIENTE NEI
CONFRONTI DEL MEDICO OGGI È DIVENUTA
RAPPORTO CONTRATTUALE
CLIENTE- FORNITORE
ASPETTATIVA DI UNA MEDICINA
”INFALLIBILE, ONNIPOTENTE”
STRUMENTI SOFISTICATI
LA TECNOLOGIA E LE CONOSCENZE DEVONO
GARANTIRE UNA VITA SEMPRE PIÙ ILLIMITA
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
• E’ LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO, DELL’INFERMIERE, DELL’OPERATORE SANITARIO IN GENERE, CHE E’ CHIAMATO A CURARE IL CITTADINO CONSIDERANDO LA “SALUTE” COME VALORE CHE COMPRENDE IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATO, DI CONSIGLIARE UNA TERAPIA RISPETTANDO L’AUTONOMIA, ECC.
MALPRACTICE MEDICA
=
CATTIVA PRATICA
L’ERRORE DEL SANITARIO
NASCE DA UNA PRESTAZIONE “INADEGUATA” CHE HA PRODOTTO EFFETTI NEGATIVI SULLA SALUTE
DEL PAZIENTE
• IL SANITARIO NON RISPONDE SE IL TRATTAMENTO E’ STATO CONGRUO ED IDONEO ALLA PATOLOGIA E IL DANNO SUBITO DAL PAZIENTE SIA DERIVATO DA UNA SUA CONDOTTA IMPRUDENTE E IRRESPONSABILE (ES. non ha seguito le indicazioni terapeutiche del medico, ecc.).(TRIB. Chieti n. 1139/2003)
Il paziente operato continua a fumare in ospedale subito dopo essere stato operato? Se muore a causa
del fumo la colpa non è addebitabile ai medici accusati di non aver fatto tutto il possibile
per non impedire che il malato continuasse in corsia ad accendersi le sigarette.
La Cassazione ha annullato la condanna inflitta ad un medico dell’Ospedale S.Giuseppe di Milano accusato di omicidio colposo per la morte di un paziente
operato di tumore alla mandibola.
Per i giudici di 2° grado la colpa del medico era consistita nel non aver trattenuto più
a lungo il paziente nel reparto di terapia intensiva (ciò avrebbe impedito al malato di alzarsi dal letto
e fumare) ed inoltre avevano sostenuto che non vi era stato”concorso di colpa”
del paziente “non risultando che fosse stato informato dei rischi in cui poteva
incorrere fumando
La Cass. ha scagionato il medico non potendosi addossare su di lui “l’obbligo di mantenere il paziente in terapia intensiva al fine di prevenire comportamenti
anomali ed imprevedibili. La Corte ha affermato che “ è nozione di comune esperienza che, in simile condizioni,
la pericolosità di un tale atteggiamento è in re ipsa, senza bisogno di specifiche avvertenze da parte dei sanitari (Cass. Penale Sent. n. 34369/2004.)
L’ERRORE IN TRIBUNALE
AUMENTO DAL 1995 AL 2005 DEL 65% DELLE DENUNCE
LA MEDICINA DIFENSIVA
MEDICINA DIFENSIVA POSITIVA=- il medico prescrive
molti esami, ipercautela
LA MEDICINA DIFENSIVA
MEDICINA DIFENSIVA NEGATIVA = il medico elude alcuni esami, non approfondisce perchè è
troppo rischioso
MAPPATURA DEI SINISTRI
• DA UNA RECENTE INDAGINE STATISTICA E’ EMERSO CHE NELLA REGIONE PIEMONTE DAL 1.1.2005 AL 31.12.2008
• SONO STATE PRESENTATE 3182 RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI
• DI CUI IL 13% RIFERITO A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E
• L’87% A PROCEDIMENTI STRAGIUDIZIALI
LE UNITA’ OPERATIVE CHE MAGGIORMENTE HANNO GENERATO RICHIESTE DI RISARCIMENTO
DANNI SONO: CHIRURGIA (20,08%), DEA/PRONTO SOCCORSO
(14,52%), ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (11,57%),
OSTETRICIA E GINECOLOGIA (7,64%), AREE COMUNI COME SCALE, PARCHEGGI, ECC.
(8,39%)
I CASI PIU’ FREQUENTI IN CHIRURGIA GENERALE RIGUARDANO:
ERRORI CHIRURGICI (61%), SEGUITI DA ERRORI TERAPEUTICI (15%),
ERRORI ANESTESIOLOGICI (8%) E INFEZIONI(6%)
TEMPI E COSTI
• IL COSTO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI
• NEL TRIENNIO E’ PARI A 15 MILIARDI DI EURO,
• CON UNA MEDIA DI 25.600,00 EURO • PER• RICHIESTA DI RISARCIMENTO
DANNI
ERRORE COLPEVOLE DEL SANITARIO
• La fonte della responsabilità medica • NON • è l’errore in genere,• bensì l’ERRORE COLPEVOLE,• ovvero quello causato da• negligenza, imprudenza, imperizia • o• inosservanza di leggi • e regolamenti o del codice deontologico.
LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
• SI PARLA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE QUANDO SIA STATA ACCERTATA LA
• VIOLAZIONE DI NORME DI CONDOTTA
• CHE POSSONO TRADURSI IN UN • ILLECITO CIVILE, PENALE O
AMMINISTRATIVO
RESPONSABILITA’ CIVILE
• quando il comportamento dell’operatore e’• contrario a regole e ne derivi un danno • con conseguente obbligo di risarcirlo
• Intervento di chirurgia estetica mal riuscito con necessità per il paziente di sottoporsi a successivo intervento. Risarciti: l’onorario del chirurgo e dell’equipe, tutte le spese di degenza nonché il danno morale per il trauma psicologico di un novo intervento
• Cass. Civ. III Sent. 18853 del 20.9.2004
RESPONSABILITA’ PENALE
• quando l’operatore commette un reato e cioè il fatto è previsto dalla legge penale .
• E’ stata affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio colposo dipendente dall’omissione di una corretta diagnosi dovuta a negligenza e imperizia e del conseguente intervento che, se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente (Cass. Sez. Unite n. 30328 del 11.9.2002)
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
• -per danno erariale: quando dal comportamento
• derivi un danno alla Amministrazione• -contabile: grava sugli operatori che
hanno maneggio di denaro• -disciplinare:deriva dalla violazione
dei doveri del dipendente contenuti nel Codice disciplinare e nei CCNL
LA RESPONSABILITA’ PER COLPA PROFESSIONALE
• Nei casi di “malpractice” il riconoscimento della responsabilità richiede l’accertamento della COLPA in capo al soggetto agente e del NESSO DI CAUSALITA’ rispetto all’evento dannoso
IL NESSO DI CAUSALITA’ E’
• IL LEGAME CHE COLLEGA , • IN UN VINCOLO DI
CONSEQUENZIALITA’,• UN DETERMINATO EVENTO AD
UNA• DATA AZIONE O OMISSIONE
UMANA, • DI CUI L’EVENTO E’ IL PRODOTTO
RESPONSABILITA’ CIVILE: PRINCIPI APPLICABILI
• Art. 1176 c.c.= il medico risponde per ogni danno se non dimostra di avere impiegato tutta la diligenza necessaria in base alla natura dell’attività esercitata e conformemente alla leges artis
• Art. 2236 c.c.= nei casi di “speciale difficoltà” il medico risponde soltanto per dolo o colpa grave
LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
• Art. 1218 c.c.= Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
• ART. 2043 C.C.
• Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
• L’Ente Ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente (Cass. Civ. Sez.III sent. N.10297 del 28.5.2004)
NATURA DELLA RESPONSABILITA’
• PER L’ENTE= contrattuale• L’accettazione del paziente in ospedale equivale
alla conclusione di un contratto
• PER IL SANITARIO= contrattuale• Poiché il medico è legato da un rapporto organico
con l’Ente nel senso che questo agisce attraverso il suo dipendente, anche la sua responsabilità ha natura contrattuale
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
• La responsabilità professionale avrà natura extracontrattuale se la prestazione viene resa dal sanitario al di fuori del rapporto con l’ASL
• ES: omissione di soccorso per un incidente stradale
GRADI DELLA COLPA
• In penale non si fa distinzione
• In civile si distingue: GRAVE, LIEVE E LIEVISSIMA
• Il sanitario dipendente risponde solo per colpa GRAVE
COLPA GENERICA =
• IMPRUDENZA, NEGLIGENZA E
• IMPERIZIA
IMPRUDENZA
• - MANCATO ADEGUAMENTO A QUELLE REGOLE DI PRUDENZA CHE SI IMPONGONO NEL CASO DI SPECIE.
• - AVVENTATEZZA, ECCESSIVA PRECIPITAZIONE
• (ES: il medico che esegue un intervento particolarmente complesso pur sapendo
• di non esserne capace)
NEGLIGENZA
• - MANCATA ADOZIONE DI TUTTE LE • ATTENZIONI NECESSARIE AL CASO,• - DISATTENZIONE, TRASCURATEZZA, • SUPERFICIALITÀ• (es. il medico che lascia una garza nell’addome
del paziente, l’infermiere che non controlla• la scadenza di un farmaco somministrato, ecc)
IMPERIZIA
• MANCANZA DI ADEGUATE CONOSCENZE PROFESSIONALI O DELLE REGOLE SPECIFICHE O DI ABILITÀ TECNICA RICHIESTA PER L’ESERCIZIO DI DETERMINATE PROFESSIONI
• (es. errata esecuzione della manovra estrattiva del feto).
COLPA SPECIFICA
• inosservanza di leggi, regolamenti,ordini o discipline.
Il CODICE DEONTOLOGICO
• l’insieme dei doveri del professionista e l’inosservanza non sempre costituisce soltanto un illecito disciplinare.
• Tali norme contengono prescrizioni di comportamento la cui inosservanza può tradursi in una colpa professionale.
Le LINEE GUIDA E I PROTOCOLLI
• LINEE- GUIDA = raccomandazioni di comportamento clinico (leges artis
• Non vincolanti per il giudice ma ne tiene conto nella valutazione della responsabilità)
• PROTOCOLLI: veri e propri regolamenti comportamentali,non derogabili con valore impositivo e vincolante. Costituiscono lo schema ideale di comportamento che il medico avrebbe dovuto tenere.
CONSEGUENZE:
• il professionista dovrebbe rispondere anche del danno causato per colpa lieve, ex art. 1176 c.c. tuttavia l’orientamento è stato quello di richiamare l’art. 2236 c.c. (atteggiamento indulgente) per cui risponde solo per dolo o colpa grave
• (C.C.N.L.)
IL DANNO PUO’ ESSERE
• PATRIMONIALE
• O
• NON PATRIMONIALE
IL DANNO PATRIMONIALE è
• LA PERDITA ECONOMICA SUBITA DAL DANNEGGIATO (SPESE DI CURA, DI ASSISTENZA, DI PROTESI, ECC) CD. DANNO EMERGENTE
SEGUE
• NONCHE’ LA PERDITA DI GUADAGNO DOVUTA ALLA MENOMAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA DEL SOGGETTO
• CD. LUCRO CESSANTE
IL DANNO NON PATRIMONIALE è
• - DANNO BIOLOGICO • la menomazione dell’integrita’ psico-fisica della
persona in se’considerata che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed avente rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
DANNO MORALE
• CIOE’ IL CD. PRETIUM DOLORIS OSSIA LA TEMPORANEA SOFFERENZA CAGIONATA DAL DANNO INGIUSTO
(Cass. Sez. Unite Sent. n. 26972 del 11.11.2008)
• Recentemente la Cass. Sez. Unite si è occupata di danno non patrimoniale
• statuendo che non è risarcibile il cd “danno morale come danno diverso
• da quello non patrimoniale ma esso rientra nella più ampia nozione di
• danno non patrimoniale in quanto la sofferenza psichica non è un• pregiudizio valutabile dal giudice a sè stante ma è uno dei
molteplici• aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione• dell’unico ed unitario danno non patrimoniale
RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVA
• l’Ente risponde, anche in assenza di una responsabilità dei sanitari, per “GRAVI CARENZE ORGANIZZATIVE DELLA STRUTTURA”
RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE
• IN BASE AL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE
• ORGANICA
• TRA MEDICO ED ENTE OSPEDALIERO
• È L’ENTE CHE DEVE RISPONDERE
• DEL FATTO ILLECITO DEL MEDICO
DISPOSIZIONI PER IL SANITARIO DIPENDENTE
• .T.U. IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI C.C.N.L. LIMITANO LA RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE AI CASI DI DOLO O COLPA GRAVE.
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALIDecreto Legislativo n. 196/2003
CODICE PRIVACY
• Codice in materia di protezione dei dati Codice in materia di protezione dei dati personalipersonali
• D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
• G.U. 29 luglio 2003, n. 174 S.O.
Definizioni
• •Dato personale• •Dato identificativo• •Dato anonimo• •Dato sensibile• •Dato giudiziario• •Banca dati• •Trattamento• •Comunicazione• •Diffusione
Dati personali
• qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
Dati anonimi
• dati che in origine, o a seguito di trattamento,
• non possono essere associati ad un interessato
• (Interruzione volontaria di gravidanza Legge 194/78)
CASI SPECIALI DI ANONIMATO
• ART. 120 D.P.R. 309/90 TOSSICODIPENDENZE
• Chiunque si sottoponga ad un programma terapeutico-riabilitativo può chiedere l’anonimato.
• In tal caso la scheda sanitaria non conterrà le generalità né altri dati che valgano ad identificare il soggetto
HIV LEGGE 135/90
• La denuncia come malattia infettiva viene fatta in forma rigorosamente ANONIMA.
• Inoltre il test può essere effettuato soltanto su richiesta dell’interessato ed esclusivamente per motivi inerenti la sua salute.
Art. 5 legge 135/90
• “La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti”.
• Il medico che rivela al partner la malattia dovrà dimostrare di aver messo in atto ogni tentativo possibile per convincere il proprio assistito ad informare il congiunto.
• Per non incorrere in responsabilità penale il medico può invocare l’esimente dello stato di necessità (salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona)
Trattamento
• qualunque operazione o complesso di operazioni,• effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,• concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione,• la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, • la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,• l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione,• la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati
Comunicazione
• il dare conoscenza dei dati personali a uno • o più soggetti determinati diversi
dall'interessato,• dal rappresentante del titolare nel territorio
dello Stato,• dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma,• anche mediante la loro messa a disposizione o • consultazione
Diffusione
• il dare conoscenza dei dati personali
• a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
• anche mediante la loro messa a disposizione
• o consultazione
L’organigramma PrivacyL’organigramma Privacy
• - Titolare
• - Responsabile
• - Incaricato
Titolare del trattamento (Art. 28)Titolare del trattamento (Art. 28)è l’Ente nel suo complesso
• IL RESPONSABILE E’ COLUI IL RESPONSABILE E’ COLUI CHE E’ NOMINATO CHE E’ NOMINATO FACOLTATIVAMENTE DAL FACOLTATIVAMENTE DAL TITOLARETITOLARE
Incaricati (Art. 30)Incaricati (Art. 30)
• •PERSONA FISICA autorizzata, dal titolare o dal responsabile, a compiere operazioni di trattamento
• •dipendente o collaboratore• •deve attenersi alle istruzioni impartite• •designazione effettuata per iscritto, individuando
puntualmente l’ambito del trattamento consentito• • facoltà per l’azienda di documentare la preposizione
della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima
GLI ADEMPIMENTIGLI ADEMPIMENTI
• L’informativaL’informativa
• Il consenso può essere manifestato con Il consenso può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente un’unica dichiarazione, anche oralmente (-> il consenso viene documentato con (-> il consenso viene documentato con annotazione dell’esercente la professione annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico)pubblico)
Informativa organismi sanitari:
• •Riferita ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati
• •Annotazione dell’avvenuta informativa e consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità
Informativa per fini amministrativi
• unica informativa integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica
•Emergenze:
• •L’informativa e il consenso possono intevenire senza ritardo •successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria;
• •In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato
• •Rischio grave, imminente e irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato
Provv. Garante 9.11.2005Strutture sanitarie
• misure per il rispetto degli interessati:
• •Rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento
….segueRiservatezza nei colloqui e nelle
prestazioni sanitarie
• Durante i colloqui prevenire l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute
• •
…seguenotizie su prestazioni di P.S.
• Procedure idonee per la comunicazione anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso
…segue dislocazione nei reparti
• Previsione formale di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà
…seguedistanze di cortesia
• Istituzione di appropriate distanze di cortesia in tutti i casi in cui si effettua il trattamento di dati sanitari
• ad es nelle operazioni di sportello
…segueordine di precedenza e di chiamata
• Chiamata non nominativa
• •attribuzione di un codice numerico o alfanumerico
• No affissione di liste di pazienti nelle sale d’attesa
• No cartelle infermieristiche ai piedi del letto
…seguecorrelazione tra reparto e paziente
• Procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e i reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute
ART 15 CODICE PRIVACY
• Nel caso di trattamento illecito dei dati si applica l’art. 2059 c.c. (attività pericolose).
• Inversione dell’onere della prova: non spetta al danneggiato bensì all’ASL dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’illecito
• Si risarcisce nel caso di accertata responsabilità anche il danno non patrimoniale