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ELABORAZIONE STUDIO CORTESELLI COMMISSIONE STUDI ENTI NON COMMERCIALI ORDINE COMMERCIALISTI DI VITERBO L’amministrazione di una ASD : Emilio Corteselli-Dottore Commercialista- Revisore dei Conti-Docente incaricato di Economia delle aziende pubbliche presso la Facoltà di Scienze Politiche di Viterbo - Presidente Commissione Studi Enti non Commerciali ODCEC di Viterbo

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ELABORAZIONE STUDIO CORTESELLI

COMMISSIONE STUDI ENTI NON COMMERCIALIORDINE COMMERCIALISTI DI VITERBO

L’amministrazione di una ASD: Emilio Corteselli-Dottore Commercialista-Revisore dei

Conti-Docente incaricato di Economia delle aziende pubbliche presso la Facoltà di Scienze Politiche di Viterbo - Presidente Commissione Studi Enti non Commerciali ODCEC di Viterbo

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PIANO DELLA RELAZIONE

A)INTRODUZIONE

B)ALCUNI ADEMPIMENTI BUROCRATICI PER GESTIRE UNA ASD

COMMISSIONE STUDI ENTI NON COMMERCIALI

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A)INTRODUZIONE

Con lo sviluppo del “terzo settore” nel corso degli anni ‘90 sono state emanate delle leggi di grande interesse che saranno oggetto di questa riflessione : il decreto legislativo sugli enti non commerciali e le ONLUS (Dlgs. 460/97) ; la legge sull’associazionismo di promozione sociale (L. 383/00); la circolare sul trattamento fiscale delle attività (circolare 12 maggio 1998 n° 124/E); lo art.30 del dl 185/2008; art.4 del dpr 633/72; art.148 TUIR.

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

Dlgs. 460/97

PRINCIPIO DELLA FORMAArt. 1. - Qualificazione degli enti e determinazione dei

criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività .

 “ L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è

determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di

scrittura privata autenticata o registrata”registrata”.  

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

Dlgs. 460/97

PRINCIPIO DELLA CONTABILITA’ SEPARATA

Art. 3. - Determinazione dei redditi e contabilità separata.

" Per l'attività commerciale esercitata gli

enti non commerciali hanno l'obbligo di

tenere la contabilità separata”.

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Dlgs. 460/97-art 3-che cosa si intende per contabilità separata

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli Enti non Commerciali, limitatamente alle attività commerciali esercitate , sono considerate soggetti passivi dell’IRES e dell’IVA.Tali obblighi sorgono unicamente con riferimento alle attività

commerciali eventualmente esercitate e svolte in via secondaria e non principale rispetto ai compiti istituzionali fissati nell’atto costitutivo dell’ente; per quanto riguarda le

attività istituzionali esiste un obbligo di tenuta delle scritture contabili funzionali alla elaborazione del rendiconto.

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Dlgs. 460/97-art 3-che cosa si intende per contabilità separata

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

Infatti in caso di svolgimento anche di attività commerciali è necessario determinare in modo analitico i componenti positivi e negativi di reddito di cui all‘art.109 del TUIR. Non è chiaro cosa

si possa intendere per contabilità separata, ovvero se sia necessario l’impianto di una vera e propria contabilità separata ovvero scritture separate nel contesto di libri

onnicomprensivi.La finalità è comunque quella che il Fisco possa svolgere

un’opera di accertamento analitico sulla gestione commerciale dell’ente senza che sia necessario accedere a scritture ulteriori

rispetto alla contabilità separata.

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

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Dlgs. 460/97-art 3-che cosa si intende per contabilità separata

Pertanto si prospettano le seguenti ipotesi.IPOTESI 1.Vengono tenute due separate contabilitàdue separate contabilità (es. art.36 dpr 633/72) per

l’attività commerciale e quella istituzionale.IPOTESI 2.È tenuta un’unica contabilità per l’attività commerciale e quella istituzionale con appositi accorgimenti che evidenzino i fatti istituzionali (es. colonne speciali, colori

distinti ).IPOTESI 3.È tenuta la contabilità solamente con riferimento all’attività

commerciale, mentre quella istituzionale è rendicontata in prospetti non fiscali e “liberi” da formalismi. In questo caso si pone il problema di come registrare nella contabilità

commerciale fatti “promiscui” (acquisti e pagamenti), la Ris.9/406 del 5-3-79 ha precisato che “per le voci di costo congiuntamente imputabili ai due tipi di attività deve

necessariamente operarsi un criterio proporzionale di imputazione che non assurge, tuttavia, a criterio generale ( di cui all’art.109 c.2 Tuir), ma opera esclusivamente per la determinazione della parte di costo che deve essere attribuita alla parte commerciale.

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

Dlgs. 460/97PRINCIPIO DELLA DETASSAZIONE DELLA ATTIVITA’

ISTITUZIONALE Art. 5. - Enti di tipo associativo . " Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,

religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, non si considerano commercialinon si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti“.

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Dlgs. 460/97-prosegue art. 5“Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater (detassazione ndr) si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti

clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata o registrata: a)a) divieto di distribuiredivieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;

b) obbligo di devolvereobbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe;

c) disciplina uniformedisciplina uniforme del rapporto associativo; d) obbligo di redigereobbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e

finanziario; e) eleggibilità liberaeleggibilità libera degli organi amministrativi;

f) iintrasmissibilitàntrasmissibilità della quota o contributo associativo”.

A)RIFERIMENTI NORMATIVI

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MODELLO EAS SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE

DEL MODELLOIl modello doveva essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n.

185 del 2008 (ossia il 29 novembre 2008) sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.

Non erano tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri

regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto

del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

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MODELLO EAS SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Erano parimenti esonerati dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che hanno optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.L’onere della trasmissione doveva essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

.

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

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MODELLO EAS• Scadenza:16 dicembre 2009: per tutti gli Enti Associativi già

costituiti alla data del 29 novembre 2008; per gli enti che si costituitiranno successivamente la scadenza è quella di 30 gg dalla data di costituzione.

• Modalità: invio telematico (direttamente dall'Ente o tramite intermediario autorizzato).

.• Riferimento: DL 185/08, articolo 30; Circolare 12/E del 2009..• Periodicità: si presenta una tantum e solo in caso di variazioni entro il 31

marzo dell'anno successivo a cui si riferisce la modifica..• Effetti: trasmissione obbligatoria per continuare a fruire delle agevolazioni

fiscali.

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

Dlgs 460/97

Art. 6. - Perdita della qualifica di ente non commerciale “ Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta… Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri…prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali…. “.Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di …(assoggettare a tassazione tutti i proventi di qualsiasi forma ndr) . (cfr anche art 90 l.289/02 e circ. 21/e/03).

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]

Art. 148. - Enti di tipo associativo Non è considerata commerciale l'attività svolta nei

confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

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COMMISSIONE STUDI ENTI NON COMMERCIALI A)RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004] art. 148. Enti di tipo

associativo

“La disposizione del comma 3 (detassazione ndr)non si applica:

……………………………….;2- per le somministrazioni di pasti;…………………………….

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• Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - 12 maggio 1998, n. 124/E "Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Sezione I. Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto"

• (Pubblicato in G.U. 27 maggio 1998, n. 127, S.O)

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

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• Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - 12 maggio 1998, n. 124/E "Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. La norma reca in sostanza una presunzione di commercialità per le seguenti prestazioni:

• ……….. somministrazione di pasti;……

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

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somministrazione di alimenti e bevande • Per le associazioni di promozione sociale (APS-

cfr L. 383/00 )le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (ad esempio, ACLI e CSI): non costituisce attività commerciale, sia ai fini IVA che delle imposte dirette, la somministrazione di alimenti e bevande nel bar interno (o similari), purché complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

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Conclusione: la somministrazione di alimenti e bevande (es. bar

riservato ai soci) è da considerarsi sempre una attività commerciale con ciò che ne consegue ai fini

fiscali, tranne i casi di esclusione specificatamente previsti dalla

normativa.

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI-18

L’ I.V.A. - Imposta sul Valore Aggiunto

(cfr art 4 dpr 633/72)

Gli enti non commerciali sono soggetti passivi d’imposta ai fini Iva solo per le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività

commerciali o agricole.

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

L’ I.V.A. - Imposta sul Valore Aggiunto (cfr art 4 dpr 633/72) Sono in ogni caso considerate commerciali le seguenti attività: • cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; • erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; • gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di

pasti; • trasporto e deposito (merci e persone); • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; • prestazioni alberghiere o di alloggio; • servizi portuali e aeroportuali; • pubblicità commerciale; • telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Per l’attività commerciale, l’IVA si determina nei modi ordinari, con possibilità di

detrarre l’imposta sugli acquisti, solo se contabilmente separata dall’attività istituzionale.

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Regime speciale Iva della Legge n. 398/91 per le ASD e SSD .

Per i soggetti ammessi a tale regime, l’Iva si determina forfetariamente. All’Iva incassata sui corrispettivi relativi alle attività commerciali, si

applicano le seguenti detrazioni forfetarie: • prestazioni di sponsorizzazione10%;• cessioni/concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione

radiofonica 33,33%;• proventi commerciali generici (vendita di biglietti, prestazioni pubblicitarie,

ecc.) 50%.

L’Iva a debito deve essere versata trimestralmente mediante delega unica di pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti provenienti dalle dichiarazioni dei redditi o IVA o dei sostituti d’imposta.

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

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ELABORAZIONE STUDIO CORTESELLI

• Per l’attività commerciale, l’IVA si determina nei modi ordinari, con possibilità di detrarre l’imposta sugli acquisti, solo se contabilmente separata dall’attività istituzionale.

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A)RIFERIMENTI NORMATIVI

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COMMISSIONE STUDI ENTI NON COMMERCIALI B)ADEMPIMENTI BUROCRTICI PER LA GESTIONE DI UNA ASD

ESENZIONI D'IMPOSTA

La pubblicità negli impianti sportivi è esente dall'imposta di affissioneLe A.S.D. godono di una specifica esenzione che riguarda l'imposta per la cartellonistica pubblicitaria all'interno di impianti sportivi. Alla luce della previsione normativa che ha istituito l'agevolazione, infatti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche non devono adempiere al versamento della normale imposta sulla pubblicità per l'affissione di cartelloni o altri supporti pubblicitari, se collocati all'interno di palestre, piscine o campi sportivi con capienza certificata non superiore ai 3.000 spettatori.

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ELABORAZIONE STUDIO CORTESELLI

REGISTRO DELLE IMPRESE 

Le A.S.D. e l'iscrizione al R.E.A. E' questo un argomento a cui i dirigenti sportivi (ma spesso anche gli stessi consulenti...)

non prestano adeguata attenzione. Si trascura il fatto che anche sulle A.S.D. può ricadere l'obbligo di denuncia presso il

Registro delle Imprese. Dal 1993, infatti, attraverso la Legge n. 580, è stato istituito il  R.E.A., Repertorio Economico Amministrativo, sezione speciale del Registro Imprese, con lo scopo di raccogliere tutte quelle notizie aventi carattere economico, statistico e amministrativo di quei soggetti collettivi, non iscritti nelle sezioni ordinarie del Registro delle

Imprese che esercitano , in modo sussidiario e non prevalente, un'attività economica di natura commerciale. A precisare

ancor meglio i contorni di una simile disposizione è intervenuta la circolare n. 3407/C, datata 9 gennaio 1997, del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato, che ha individuato i soggetti che devono obbligatoriamente

essere iscritti. La circolare, infatti, precisa che "i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto

stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non (comprese le associazioni di categoria,

i partiti politici e i sindacati , le fondazioni, i comitati, gli organismi re ligiosi"). Quindi, in estrema sintesi, possiamo affermare che anche le associazioni sportive dilettantistiche, così come per tanti altri enti non commerciali, che, pur esercitando un'attività economica commerciale, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa, devono iscriversi nel Repertorio economico e amministrativo (REA). Al contrario ribadiamo che l'obbligo

dell'iscrizione al Rea non sussiste per le associazioni che realizzino esclusivamente attività istituzionale, per le quali è previsto l'utilizzo del solo numero di codice fiscale. Teniamo, invece, a precisare, infine, che le Associazioni Sportive

Dilettantistiche, devono provvedere alla suddetta iscrizione alla Camera di Commercio, non contestualmente all'atto in cui, apprestandosi a svolgere, per qualsiasi finalità, attività di natura commerciale, richiedono l'attribuzione del

numero di Partita Iva (secondo le modalità previste dalle leggi vigenti), bensì entro trenta giorni dal momento in cui l

la A.S.D. ha posto in essere efficacemente il primo atto di rilevanza commerciale.

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DETRAZIONI FISCALI

Lo sport dei figli può essere detratto dai redditi. E' in vigore dal gennaio 2007 la previsione normativa con cui le spese di iscrizione e/o abbonamento ad attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni  sono detraibili dalle imposte sui redditi. La disposizione stabilisce una detrazione del 19% per le spese sostenute nell'anno fiscale di competenza; nello specifico è necessario indicare nella propria dichiarazione le spese sostenute, per un importo per ciascun figlio non superiore a euro 210, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

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LE ASSOCIAZIONI SPORTIVELo sport dilettantistico viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica. La maggior parte di queste ultime sono costituite sotto la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e ss. del codice civile.Ciascuna associazione prende vita attraverso l'adozione di un verbale di costituzione sottoscritto dai soci fondatori, senza formalità obbligatorie, sottoforma di scrittura privata. Inoltre, è obbligatorio per le associazioni prive di personalità giuridica, approvare lo statuto sociale nel rispetto delle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.E', infine, consigliabile provvedere a registrare l’atto costitutivo e lo statuto presso l'Ufficio di Registro previo versamento dell'imposta di registro in misura fissa (€ 168,00) e delle imposte di bollo (€ 14,62 ogni quattro facciate).

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IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA

Tutte le associazioni devono, come atto successivo alla loro costituzione, presentare entro 30 giorni, apposita richiesta per l'attribuzione del rispettivo numero di codice fiscale. Tale richiesta è obbligatoria e va presentata all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, utilizzando l'apposito modello (AA7/10) sottoscritto dal rappresentante legale dell'associazione. Le associazioni che intendono svolgere anche operazioni di natura commerciale dovranno richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, che potrà avvenire sia contestualmente alla richiesta del codice fiscale sia successivamente. E' opportuno, infine, ricordare che ogni successiva variazione dei dati relativi alla denominazione, alla sede legale ed al legale rappresentante dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con le stesse modalità richieste in sede d'attribuzione.

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ELABORAZIONE STUDIO CORTESELLI

LA NATURA FISCALE

Le associazioni ed i circoli, dal punto di vista fiscale, sono definiti enti non commerciali di tipo associativo (ENC), ossia enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Caratteristica degli "enti non commerciali" è che non tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente e quindi come tali soggette ad imposta. Le associazioni (ed i circoli) regolarmente affiliati ad un Ente di promozione sportiva (quale è l'UISP), possono essere, inoltre, considerati associazioni "fiscalmente privilegiate" poiché oltre a godere delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali, possono usufruire delle ulteriori norme di favore previste per le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti richiesti dalle leggi.

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TORNEI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Capita spesso di trovare, al momento di partecipare a tornei o manifestazioni sportive, organizzatori  che fanno sottoscrivere ai partecipanti dichiarazioni liberatorie: e' pacifico che tali documenti siano predisposti con l'intenzione di declinare eventuali responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere a soci o a terzi durante la gara.Non si può far a meno di ribadire che simili documenti sono del tutto inefficaci in virtù del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 1229 del Codice civile. La prima norma, infatti, sancisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica: in altri termini, lo stesso ordinamento giuridico stabilisce che neppure lo stesso titolare possa disporre di beni indisponibili quali il proprio corpo e la sua integrità o incolumità: a maggior ragione, quindi, una tale facoltà è preclusa ad un terzo (l'organizzatore di una manifestazione, ad esempio).L'art. 1229, infine, dispone la nullità delle clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave del "debitore" (cioè l'organizzatore), nonchè per i casi in cui il fatto dell'organizzatore o dei suoi diretti collaboratori costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Tale principio è valido anche nel campo della responsabilità extracontrattuale.

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ASD

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SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONINon è infrequente trovarsi nella situazione di dovere distinguere se ci si trovi di fronte ad una donazione o ad una vera e propria sponsorizzazione: capita, infatti, che durante l'organizzazione di una gara o un torneo, aziende, enti o privati sostengano la realizzazione della manifestazione attraverso erogazioni di somme di denaro (a volte anche assai modeste) e che l'organizzatore inserisca nel materiale di divulgazione il logo o il nome della ditta sostenitrice.In primo luogo è indispensabile distinguere tra donazione e pubblicità (o sponsorizzazione): la prima è un'erogazione di denaro caratterizzata esclusivamente da autentico spirito di liberalità (cioè senza pretesa, implicita o esplicita, di uno scambio negoziale), presupposto, invece, specifico della pubblicità e della sponsorizzazione, in cui a fronte di una erogazione economicamente rilevante ci si aspetta in cambio una controprestazione.In estrema sintesi, si realizza un contratto di sponsorizzazione quando:* l'accordo ha natura onerosa, comunque sia denominato lo scambio economico;* si realizzano prestazioni contrapposte tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato;* lo sponsor ne ricava una forma di pubblicità.In tali ipotesi, l'associazione che riceve la sponsorizzazione diviene soggetto passivo IVA ed è tenuta a tutti i conseguenti adempimenti obbligatori. Nei casi in cui effettivo sia lo spirito di gratuità, è sufficiente l'emissione di una ricevuta su carta intestata provvista della relativa marca da bollo, qualora superi l'importo di euro 77,47.

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QUOTE ASSOCIATIVEIl tema che di seguito trattiamo, richiederebbe un approfondimento sicuramente maggiore; per necessità di redazione ci limitiamo ad accennare alle questioni, a nostro avviso, più rilevanti o più utili a chi è chiamato a gestire una A.S.D.Il caso concreto, da cui prendiamo spunto, è quello relativo all'emissione delle ricevute rilasciate per "certificare" l'adesione annuale e il pagamento dell'iscrizione all'attività sportiva annuale.Premesso che, spesso, accade che entrambe le quote siano annotate in un'unica ricevuta senza distinzioni nella descrizione, ribadiamo che è consigliabile tenerle distinte.La prima, infatti, che non riveste una diretta rilevanza fiscale, certifica l'atto di effettiva adesione da parte del socio dando così certezza formale e sostanziale al rapporto associativo: pertanto devono essere riportati, oltre all'intestazione dell'A.S.D., almeno i dati anagrafici dell'associato, l'importo della quota, l'anno sociale di competenza e la data del rilascio. Buona norma, inoltre, sarebbe predisporne duplice copia e archiviarla secondo un criterio cronologico. La ragione di una tale formalità, risiede nel fatto che, per l'associazione, è di fondamentale importanza essere in grado di individuare con certezza la composizione della base associativa e quindi di consentire, agli aventi diritto, di prendere parte alle assemblee elettive, all'approvazione del rendiconto di gestione annuale e alle attività di indirizzo e governo dell'A.S.D.Per quanto attiene, invece, alle ricevute rilasciate per l'iscrizione alle attività sportive annuali, ci troviamo di fronte alla necessità di qualificarle dal punto di vista fiscale: in altri termini, è opportuno chiedersi se le quote che si incassano rappresentino uno specifico corrispettivo a fronte di una prestazione e, in seconda battuta, se il soggetto che paga la quota, sia un associato oppure non lo sia; infatti, a seconda dei casi, ci possiamo trovare nella situazione di qualificare gli incassi come proventi di natura commerciale ovvero privi di rilevanza commerciale. Facciamo specifico riferimento a quanto stabilito, per gli enti privati non commerciali di tipo associativo, dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 . Si tratta di speciali previsioni che, previa la sussistenza delle necessarie condizioni, escludono che alcune attività degli associati assumano carattere commerciale: pertanto, pur non essendo sancito da nessuna normativa, è fortemente consigliabile predisporre una ricevuta, per le attività svolte dagli associati e quindi "de-commercializzate", che preveda la denominazione dell'associazione, la data, la numerazione progressiva, la descrizione dell'attività, l'importo riscosso ed i riferimenti normativi in merito alla irrilevanza fiscale ai fini IRES ed IVA.  E' pacifico, infine, che l'A.S.D., qualora l'attività sia rivolta a non soci, sia tenuta ad emettere idoneo documento di incasso ai fini fiscali e ad adempiere ai conseguenti obblighi contabili.  associativa del proprio ente

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