elettricità - federal council · (formazione di base su 4 anni) o elettricista di montaggio afc...
TRANSCRIPT
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI Qualifiche professionali UE/AELS
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI Frédéric Berthoud Effingerstrasse 27, 3003 Berna Tel. +41 31 325 58 66, Fax +41 31 324 92 47 [email protected] www.sefri.admin.ch
Nota informativa per i prestatori di servizi provenienti dall’UE/AELS nel settore
Elettricità
(installatore elettricista, controllore elettricista, montatore elettricista)
Data: 17 marzo 2013
Introduzione In virtù dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC1) i professionisti che risiedono legalmente nell’UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile.
Queste persone sono soggette a una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE2 e dalla LDPS3. La prestazione di servizi deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preventiva.
La presente nota illustra le modalità di esercizio della professione e specifica a quali attività professionali deve essere applicata la procedura di verifica delle qualifiche e a quali no.
Per quali attività è richiesta la verifica delle qualifiche professionali? Poiché in Svizzera quasi tutte le professioni nel settore dell’elettricità sono regolamentate, il titolare di una qualifica professionale conseguita all’estero deve far riconoscere o verificare le proprie qualifiche prima di iniziare la prestazione di servizi. I prestatori di servizi che desiderano avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali devono obbligatoriamente presentare alla SEFRI una dichiarazione per poter esercitare una delle attività seguenti.
1 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).
2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, p. 22, versione in vigore secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.
3 Legge federale del 14 dicembre 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, SR 935.01.
2/10
Lavori d’installazione: montaggio, modifica o manutenzione di impianti elettrici conformemente all’art. 2 cpv. 1 OIBT4, raccordo permanente di materiali elettrici fissi oppure smontaggio, modifica o manutenzione di tali raccordi. Sono considerati impianti elettrici:
a. gli impianti interni secondo l’articolo 14 LIE; b. gli impianti alimentati da un impianto interno in stretto rapporto di spazio con lo stesso
e situati su un terreno di cui il detentore dell’impianto interno di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti interni che attraversano terreni pubblici o privati;
c. gli impianti per la produzione in proprio, con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione;
d. gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:
i. gallerie e altre costruzioni sotterranee, ii. le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, iii. le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., iv. i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli
pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l’illuminazione di edifici e impianti pubblici;
v. le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; e. gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; f. gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; g. i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di
cui alle lettere a - f; h. gli impianti elettrici dei battelli.
Lavori di controllo: controllo degli impianti elettrici summenzionati;
Altri lavori eseguiti da montatori elettricisti: lavori d’installazione di cui all’art. 2 cpv. 1 OIBT,
lavori d’installazione all’interno di un’impresa, lavori su impianti a corrente forte conformemente all’art. 3 punto 12 OICF5, ecc. L’elenco specifico delle attività è contenuto nella tabella allegata.
Al contrario, non sono regolamentate e non devono essere notificate con una dichiarazione le prestazioni di servizi nei seguenti settori:
progettazione di impianti elettrici (disegnatore elettricista); l’intero settore della telematica; tutta la parte commerciale e amministrativa inerente al settore dell’elettricità.
Per queste attività l’esercizio della professione è libero e la prestazione di servizi può essere fornita senza verifica delle qualifiche professionali. Il prestatore di servizi deve però in ogni caso annunciarsi all’Ufficio federale della migrazione: www.bfm.admin.ch > Procedura di notifica CH-UE/AELS.
4 Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (ordinanza sugli impianti a bassa tensione,
OIBT; RS 734.27)
5 Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte; RS 734.2)
3/10
Chi è considerato prestatore di servizi? In Svizzera la prestazione di servizi è un’attività economica non stipendiata limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) effettuata dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell’Unione europea o dell’AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi. Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell’ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all’ESTI.
Dipartimento federale dell’economia della formazione e della ricerca DEFR
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione DATEC
Segreteria die Stato per la formazione, la rirca e l’innovazione SEFRI
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI)
Segreteria die Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione SEFRI
Frédéric Berthoud
Effingerstrasse 27, 3003 Berna
www.sbfi.admin.ch
Attività del settore dell’elettricità
Osservazioni - Questa tabella contiene un elenco delle attività professionali il cui esercizio è vincolato, in Svizzera, al possesso di determinate qualifiche. Le autorizzazioni per
attività di installazione e controllo vengono rilasciate dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (www.esti.admin.ch). Un datore di lavoro che desidera informarsi sull’equipollenza di diplomi e certificati dei suoi collaboratori o dei candidati a un posto, può pregare la persona interessata di richiedere un riconoscimento di diploma dalla Segreteria die Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI (www.sbfi.admin.ch).
- Questo elenco è stato elaborato dalla SEFRI e dall’ESTI e funge da strumento d’informazione. Per le informazioni in esso contenute, tuttavia, viene declinata ogni responsabilità. Fanno stato unicamente le disposizioni legali vigenti.
- Le attività ai sensi dell’OIBT, elencate alla cifra 5-8 e i lavori effettuati sotto tensione (cifra 8) non costituiscono delle attività regolamentate, dato che la legge non esige un titolo svizzero specifico per esercitarle. È sufficiente avere assolto una formazione di base nel settore dell’elettricità, senz’altra esigenza.
Attività regolamentata Designazione della funzione/dell’attività
Base legale Titolo svizzero richiesto Output Osservazioni
1. Montaggio, modifica o manutenzione di impianti elettrici conformemente all’art. 2 cpv. 1 OIBT; raccordo permanente o smontaggio di materiali elettrici fissi, modifica o manutenzione di tali raccordi
Installatore elettricista (persona del mestiere conformemente all’art. 8 OIBT)
Art. 6 OIBT Installatore elettricista diplomato o superamento dell’esame pratico presso la Commissione degli esami professionali e di maestria (USIE)
Autorizzazione di installare dell’ESTI
-
2. Controllo degli impianti elettrici conformemente all’art. 2 cpv. 1 OIBT
Controllore elettricista (persona del mestiere conformemente all’art. 8
Art. 27 OIBT Controllore elettricista con attestato professionale federale o installatore
Autorizzazione di controllo dell’ESTI
-
5/10
OIBT) elettricista diplomato o superamento dell’esame pratico presso la Commissione degli esami professionali e di maestria (USIE)
3. Realizzazione di impianti elettrici conformemente all’art. 2 cpv. 1 OIBT
Impiegato di un’impresa d’installazione
Art. 10 OIBT Installatore elettricista AFC (formazione di base su 4 anni) o elettricista di montaggio AFC (formazione di base su 3 anni)
Riconoscimento da parte dell’ESTI
-
4a. Lavori d’installazione all’interno di un’impresa
Elettricista di fabbrica/lavori nell'azienda del datore di lavoro
Art. 13 OIBT Attestato federale di capacità di montatore elettricista e attività pratica nel settore delle installazioni tecniche di almeno tre anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere; o attestato federale di capacità di una professione affine all'elettricista di montaggio o al disegnatore elettricista o diploma equivalente e attività pratica nel settore delle installazioni elettriche di almeno cinque anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere. o esame di elettricista di fabbrica.
Autorizzazione dell’ESTI per lavori di installazione all’interno dell’azienda
Autorizzazione d’installazione limitata ai lavori descritti
4b. Lavori su impianti speciali Elettricista di fabbrica/lavori nell'azienda del datore
Art. 14 OIBT Soddisfare le stesse condizioni degli elettricisti di fabbrica (cfr. punto 4a ) e dimostrare di aver
Autorizzazione dell’ESTI per lavori su installazioni speciali
Lavori effettuati solamente sulle installazioni che
6/10
di lavoro svolto tre anni di attività pratica su installazioni dello stesso tipo, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame dell’ESTI; o attività pratica di tre anni su tali installazioni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame dell'ESTI, ed esame di montaggio di installazioni speciali.
richiedono conoscenze speciali; autorizzazione d’installazione limitata ai lavori descritti
4c. Raccordo di materiali elettrici Elettricista di fabbrica/lavori nell'azienda del datore di lavoro
Art. 15 OIBT Adempiere le stesse condizioni degli elettricisti di fabbrica (cfr. punto 4a). o Esame di raccordo di materiali elettrici
Autorizzazione dell’ESTI di raccordo
Raccordo e sostituzione di materiali elettrici fissi allacciati stabilmente; autorizzazione d’installazione limitata ai lavori descritti
5. Esecuzione di lavori su impianti a corrente forte conformemente all’art. 3 punto 8 dell’OICF (impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione in rete)
Persona esperta (art. punto 23 OICF) Definizione: «persona in possesso di una formazione di base in elettrotecnica (tirocinio, formazione equivalente in seno all'azienda o studio nel ramo dell'elettrotecnica) e di esperienza nella manipolazione dei
Art. 11 cpv. 1 e art. 67 OICF
Esempi di formazioni svizzere che adempiono le condizioni legali: Formazione di base in elettrotecnica: Attestato di capacità di un tirocinio elettrotecnico (AFC di elettricista per reti di distribuzione, installatore elettricista, operatore in automazione, ecc.) con esperienza pratica
Nessuno; responsabilità del datore di lavoro
A seconda dei casi, determinati lavori possono essere eseguiti da persone addestrate (cfr. art. 11 cpv. 2 OICF) Si veda la direttiva dell’ESTI n. 407.0909 i concernente le attività su impianti elettrici e la tabella allegata
7/10
dispostivi elettrotecnici». oppure Studio nell’ambito dell’elettrotecnica: titolo in elettrotecnica di una scuola universitaria (PFZ, PFL), di una scuola universitaria professionale (STS, SUP), di una scuola specializzata superiore di tecnica riconosciuta a livello federale, con esperienza nella manipolazione di dispositivi elettrotecnici Esperienza: Esperienza pratica di durata adeguata nell’ambito delle installazioni elettrotecniche, da convalidare da parte del titolare dell’azienda oppure Formazione equivalente in azienda La formazione equivalente in azienda si orienta alla formazione di una persona qualificata e dura – sotto la direzione di persone esperte – almeno 5 anni per quanto riguarda la parte pratica. L'attività pratica deve essere integrata da una formazione teorica specifica.
8/10
6. Esecuzione di lavori su impianti a corrente forte conformemente all’art. 3 punto 8 dell’ordinanza sulla corrente forte (impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione in rete)
Persona addestrata (art. 3 punto 15 OICF) Definizione: «persona senza formazione di base in elettrotecnica la quale può eseguire attività limitate ed esattamente definite nell'impianto a corrente forte e che conosce le condizioni locali e le misure di protezione da adottare».
Art. 11 cpv. 2 e art. 67 OICF
- Nessuno; responsabilità del datore di lavoro
Le attività della persona addestrata si limitano a lavori di routine
7. Esecuzione di lavori su impianti a corrente forte sotto tensione (impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione in rete)
Persona qualificata con formazione speciale
Art. 76 OICF
Esempi di formazioni svizzere che adempiono le condizioni legali: Secondo il punto 6.3.1.4 della norma europea EN 50110-1 :2004, esercizio degli impianti elettrici; a seconda del tipo di lavoro, una persona esperta o addestrata. Per esempi di lavori sotto tensione si veda il punto 3.3 della direttiva n. 407.0909 i dell’ESTI concernente le attività su impianti elettrici (lavori periodici semplici lavori: persona addestrata dietro istruzione; attività, che pongono esigenze particolari al personale, alla formazione e all'organizzazione: persona esperta con formazione speciale).
Nessuno; responsabilità del datore di lavoro
I requisiti di base che la formazione speciale deve soddisfare sono definiti nella norma europea EN 50110-1 :2004.
9/10
8. Esecuzione di lavori su impianti a corrente debole sotto tensione [Nell’uso della lingua tedesca si opera una distinzione tra impianti (Anlagen) e installazioni (Installationen)]
Persona qualificata con formazione speciale
Art. 22 cpv. 2 OIBT
Esempi di formazioni svizzere che adempiono le condizioni legali: Attestato di capacità di installatore elettricista o formazione equivalente.
Nessuno; responsabilità del titolare dell'autorizzazione di installare.
Devono sempre essere impiegate due persone. La seconda persona può essere addestrata, ma deve in ogni caso aver assolto un corso di pronto soccorso.
Abbreviazioni: OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27) OICF Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (ordinanza sulla corrente forte, RS 734.2) AFC Attestato federale di capacità USIE Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti PF Politecnico federale SUP Scuola universitaria professionale SSS Scuola specializzata superiore
Berna, gennaio 2013
10/10
68 Bulletin 6 / 2014
Installazioni di impianti elettrici eseguite da prestatori di servizi provenienti da Paesi dell’UE/AELSProcedura di dichiarazione
Prima di avviare un’attività professionale in Svizzera, i prestatori di servizi1 devono provvedere a una dichiara-zione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI. L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI è in seguito responsabile della verifica delle qualifiche professionali.
Il 1° settembre 2013 sono entrati in vi-gore due decreti, che disciplinano l’ob-bligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali di prestatori di servizi provenienti da Paesi dell’UE/AELS, che intendono esercitare in Sviz-zera una professione regolamentata du-rante al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile.2
In Svizzera l’esecuzione, la modifica e la riparazione di impianti elettrici a bassa tensione è regolamentata. Le professioni «elettricista» (livello fine tirocinio), «con-trollore elettricista» (livello autorizza-zione di controllo) e «installatore elettrici-sta» (livello esame professionale superiore
[maestro]) sono quindi professioni regola-mentate.3 La verifica delle qualifiche pro-fessionali avviene secondo i requisiti della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consi-glio relativa al riconoscimento delle quali-fiche professionali (qui di seguito direttiva 2005/36/CE). Con ciò si applicano alla Svizzera le medesime disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professio-nali che vigono all’interno dell’UE.4
Inoltre, chi intende eseguire (in ma-niera autonoma) lavori su impianti elet-trici a bassa tensione, necessita come fi-nora e indipendentemente dal Paese, in cui la formazione è stata portata a ter-
mine, di un’autorizzazione d’installazione dell’ESTI.5 Il rilascio dell’autorizzazione d’installazione è parte integrante della procedura di dichiarazione e non deve es-sere richiesto separatamente (vedere qui appresso «Autorizzazione d’installa-zione»).
Organo competente per la dichiarazioneI cittadini di uno Stato dell’UE/AELS,
che desiderano fornire in Svizzera una prestazione di servizi nell’ambito regola-mentato delle installazioni di impianti elettrici durante al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile, devono prov-vedere alla dichiarazione mediante il si-stema di dichiarazione online6 della SE-FRI. Essi sono inoltre soggetti all’obbligo di dichiarazione nei confronti dell’Ufficio federale della migrazione.7
Notifica della dichiarazioneIl modulo per la dichiarazione online
presso la SEFRI deve poi essere firmato e consegnato alla stessa Segreteria di
Comuni-cazione
Comuni-cazione
Comuni-cazione
Comunicazione
Qualifiche personali sufficienti
69Bulletin 6 / 2014
Contatto
Sede centraleIspettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22 [email protected], www.esti.admin.ch
Succursale ESTI RomandieChemin de Mornex 3, 1003 Lausanne Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 [email protected], www.esti.admin.ch
Stato con tutti i documenti richiesti.8 An-zitutto la SEFRI verifica se i documenti sono completi secondo le disposizioni della direttiva 2005/36/CE.9 Se ritiene che un dossier è completo, lo inoltra all’ESTI per la verifica delle qualifiche professionali.10
Se al contrario mancano dei docu-menti, la SEFRI informa il prestatore di servizi in merito ai documenti che de-vono ancora essere forniti.11
Verifica delle qualifiche professionaliNon appena la SEFRI è in possesso di
un dossier completo, lo inoltra all’ESTI per la verifica delle qualifiche professio-nali.12 Come menzionato all’inizio, la verifica delle qualifiche professionali viene effettuata in base alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE. In una prima fase l’ESTI verifica se il prestatore di ser-vizi soddisfa i requisiti del riconosci-mento dell’esperienza professionale.13 Se non soddisfa le condizioni per il ricono-scimento dell’esperienza professionale, viene effettuato un confronto delle for-mazioni.14 La verifica della formazione si limita alle materie, che sono rilevanti in Svizzera per l’esecuzione, la modifica e la riparazione sicure di impianti elettrici a bassa tensione.15 Relativamente a que-ste materie, le formazioni vengono con-frontate tra loro in termini di durata, contenuto e rapporto tra formazione te-orica e pratica.
TermineSe il dossier è completo, entro un
mese dal suo ricevimento presso la SE-FRI, l’ESTI deve decidere se le qualifiche professionali del prestatore del servizio sono sufficienti per esercitare la profes-sione in Svizzera e informare in merito la persona interessata.16
SospensioneSe invece nel corso della verifica delle
qualifiche professionali da parte dell’E-STI risulta che sono necessarie ulteriori informazioni (ad esempio documenti più precisi relativi al contenuto della forma-zione all’estero, se non sono soddisfatti i requisiti dell’esperienza professionale), l’ESTI interrompe la procedura e fissa al prestatore di servizi un termine per pre-sentare i documenti mancanti. Se entro il termine stabilito non è in possesso dei documenti richiesti senza i quali non è possibile esaminare il caso a livello di contenuto, l’ESTI emana una decisione di non entrata in materia. In questo caso
in una data successiva è sempre possibile presentare una nuova domanda con do-cumenti aggiuntivi. Se è possibile pren-dere una decisione nonostante i docu-menti mancanti, l’ESTI decide in base ai documenti in suo possesso. Se il presta-tore di servizi fornisce successivamente i documenti mancanti, la procedura viene proseguita e l’ESTI deve prendere una decisione prima della scadenza di due mesi dal ricevimento della documenta-zione supplementare e comunicarla al prestatore di servizi.17
Qualifiche professionali sufficientiSe dopo aver esaminato il dossier, l’E-
STI arriva alla conclusione che le qualifi-che professionali sono sufficienti, in-forma entro il termine il prestatore di servizi che è abilitato ad esercitare la professione in Svizzera.
Qualifiche professionali insufficientiSe le qualifiche professionali differi-
scono in misura significativa dai requisiti applicabili in Svizzera per praticare la professione regolamentata e se le diffe-renze in questione possono costituire un pericolo per la salute pubblica o la sicu-rezza, il prestatore di servizi ha la possibi-lità di sostenere una prova attitudinale presso l’ESTI.18 Lo scopo della prova atti-tudinale è quello di verificare se il presta-tore di servizi ha acquisito le conoscenze mancanti al di fuori della sua formazione. L’ESTI allega alla decisione concernente la mancanza di qualifiche professionali un elenco dei contenuti e dell’entità della prova attitudinale. La materia d’esame viene stabilita per il caso specifico in fun-zione della formazione e dell’esperienza professionale del prestatore di servizi.
La prova attitudinale può essere ripe-tuta una sola volta.19
Avvio dell’esercizio della professioneIl prestatore di servizi può fornire la
sua prestazione di servizi non appena l’ESTI gli ha comunicato che nulla osta alla prestazione di servizi, i termini fissati sono scaduti senza che vi sia stata alcuna comunicazione da parte dell’ESTI o egli ha superato la prova attitudinale.20
Autorizzazione d’installazioneAl prestatore di servizi, che desidera
lavorare come installatore elettricista (li-vello maestro), contemporaneamente
alla comunicazione l’ESTI rilascia un’au-torizzazione generale d’installazione per imprese.21 In linea di principio la persona menzionata in questa autorizzazione può sorvegliare un totale di venti persone, di cui al massimo 5 possono essere degli ausiliari.22 Le persone titolari di un di-ploma rilasciato in Stati membri dell’UE/AELS, che non hanno fatto riconoscere la loro formazione, sono considerate mano d’opera ausiliaria. Ciò significa che il prestatore di servizi abilitato (livello maestro) è autorizzato a prendere con sé cinque persone (con formazione estera) per effettuare i lavori in Svizzera, senza che esse debbano registrarsi presso la SE-FRI e senza che vengano verificate le loro qualifiche professionali. Gli even-tuali altri collaboratori (15 al massimo), che desiderano accompagnare in Sviz-zera il prestatore di servizi abilitato, de-vono registrarsi presso la SEFRI. La loro formazione deve essere almeno equiva-lente a quella della professione di elettri-cista (livello fine tirocinio) in Svizzera.
L’autorizzazione è valida per l’anno civile in corso.
TassaLa tassa per la verifica delle qualifiche
professionali è calcolata secondo il di-spendio effettivo e sulla base dell’ordi-nanza sugli emolumenti dell’ESTI.23 I dossier incompleti, in particolare i docu-menti poco chiari o incomprensibili rela-tivi ai contenuti della formazione, occa-sionano un onere supplementare all’E-STI, che viene fatturato. Prima di effet-tuare la dichiarazione è pertanto consigliabile prendere contatto con l’au-torità nello Stato di residenza e infor-marsi circa i documenti necessari.24 Per il rilascio dell’autorizzazione non ven-gono fatturate tasse supplementari.25 Per contro, le tasse per l’organizzazione di una eventuale prova attitudinale ven-gono fatturate separatamente al presta-tore di servizi.
70 Bulletin 6 / 2014
Rinnovo della dichiarazioneIl prestatore di servizi deve rinnovare
la dichiarazione presso la SEFRI per ogni anno civile, in cui desidera eseguire lavori in Svizzera e indicare eventuali modifiche.26 Ad eccezione della con-ferma dell’abilitazione legittima all’eser-cizio della professione nel Paese di ori-gine, si devono allegare solo i documenti di accompagnamento per eventuali mo-difiche relative al rinnovo della dichiara-zione.27
La procedura rimane la stessa di quella per le dichiarazioni iniziali.
Se non ci sono modifiche riguardo ai dati originariamente notificati per l’auto-rizzazione d’installazione, essa viene rin-novata per un anno civile.
Dario Marty, direttore
Hinweise1 Nell’interesse di una migliore leggibilità non viene esplicitamente fatto il distinguo tra le denominazioni
specifiche per il genere. La forma scritta maschile include sempre anche la forma femminile.2 Legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS; RS 935.01) e Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS; RS 935.011).3 Art. 10 cpv. 3 lett. a, art. 24 cpv. 2, art. 27 cpv. 1 lett. a come pure art. 8 dell’ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27); allegato 1 numero 10 ODPS.4 Nell’ambito dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).5 Art. 6 OIBT. 6 https://www.sypres.admin.ch/sypresweb/?login 7 https://www.bfm.admin.ch//bfm/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html 8 http://www.sbfi.admin.ch/diploma/02023/02027/index.html?lang=de; art. 2 cpv. 3 ODPS9 Art. 7 cpv. 2 direttiva 2005/36/CE.10 Art. 8 cpv. 1 ODPS.11 Art. 5 cpv. 2 ODPS.12 Art. 8 cpv. 1 ODPS.13 Art. 7 numero 4 e art. 16 segg. direttiva 2005/36/CE; un riconoscimento dell’esperienza professionale
presuppone ai sensi dell’art. 17 direttiva 2005/36/CE un’attività di una certa durata come lavoratore indipendente o in qualità di capo d’azienda o in un’altra posizione dirigenziale.14 Art. 10 segg. direttiva 2005/36/CE.15 Art. 7 numero 4 direttiva 2005/36/CE. In Svizzera queste materie sono segnatamente: Prescrizioni e norme, Controllo della sicurezza e tecnica di misura.16 Art. 10 cpv. 2 ODPS.17 Art. 11 ODPS.18 Art. 3 cpv. 2 LDPS.19 Art. 12 cpv. 3 ODPS; rapporto esplicativo sull’ODPS, p. 15, punto 3.5.3.; www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2329/VMD_Erl-Bericht_de.pdf 20 Art. 5 cpv. 1 LDPS.21 Art. 9 OIBT.22 Art. 10 cpv. 1 e 6 OIBT.23 Art. 9 dell’ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (OESTI; RS 734.24). La tassa può essere al massimo pari a CHF 3’000,00.24 Si può venire a conoscenza dell’indirizzo dell’autorità competente sia presso l’ufficio di contatto (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_de.htm > Kontaktstellen) sia nella banca dati per professioni regolamentate (stessa pagina internet).25 Art. 6 lett. a direttiva 2005/36/CE.26 Art. 4 cpv. 1 ODPS.27 Art. 4 cpv. 2 ODPS e art. 3 cpv. 1 lett. b ODPS.