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THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY + ENVIRONMENTAL QUARTERLY MAGAZINE VOL.16 - N.4 Oct-Dec 2018 EMISSIONI odorigene

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THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY + ENVIRONMENTAL QUARTERLY MAGAZINE

VOL.16 - N.4Oct-Dec 2018

EMISSIONIodorigene

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12 ELABORATI GRAFICI NEL PSCCSE Planner

18 TRASPORTI, LOGISTICA E SISTEMI PORTUALI: NUOVO INDIRIZZO PER LA LAUREA IN GIURISTA D’IMPRESA Fondazione Flaminia

09 EVENTS CALENDAR I prossimi eventi del settore

20 TECHNO NEWS Le ultime notizie del mondo HSE

04 EMISSIONI ODORIGENE

INTHISISSUEHS+E MAGAZINE

Oct-Dec 2018 / VOL. XVI - N.4

Registrazione Tribunale di Ravenna n. 1200 del 25/02/2003

OWNER Techno Srl

Via Pirano, 7 - 48122 Ravenna (I) ph. +39 0544 591393

www.hse-mag.com [email protected]

EDITOR IN CHIEF Roberto Nicolucci

EDITING AND GRAPHIC DESIGN Graziela Duarte

[email protected]

CONTRIBUTORS Michela Casadei Eleonora Galati

Roberto Nicolucci Giuseppe Semeraro

HS+E MAGAZINE è pubblicato trimestralmente. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della

pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma e con alcun mezzo, elettronico o meccanico,

inclusa la fotocopia, senza il preventivo consenso scritto dell’Editore. I punti di vista e le opinioni espresse dagli Autori all’interno della rivista non necessariamente

coincidono con quelli del Proprietario, dell’Editore e del Direttore responsabile.

The HS+E MAGAZINE is published quarterly. All rights reserved. No

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Eleonora Galati

EMISSIONIodorigene

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PREMESSA

Gli odori costituiscono un aspetto di impatto ambientale prodotto

da alcuni impianti industriali e/o artigianali, tra cui quelli di trattamento e smaltimento dei rifiuti, lavorazioni di sottoprodotti di origine animale, trattamento reflui zootecnici, ecc..

Anche se generalmente non associati a sostanze tossiche, gli odori rappresentano una forma di impatto tra le più avvertite e mal sopportate dalla popolazione. Infatti, sebbene in generale non siano stati dimostrati effetti diretti sulla salute, le emissioni odorigene causano indubbio e persistente fastidio per la popolazione residente nelle vicinanze di tali impianti, diventando elemento di conflitto sia nel caso di impianti esistenti, sia nella scelta del sito di localizzazione di nuovi impianti. Oltre che dagli impatti ambientali legati alle emissioni inquinanti, l’accettazione da parte della popolazione è condizionata in maniera sempre crescente anche, dall’impatto olfattivo spesso associato a tali installazioni. Di per sé gli odori sgradevoli non vengono considerati patogeni, tuttavia la presenza di cattivi odori può alterare l’equilibrio psicofisico delle persone producendo uno stato di malessere tale da condizionarne il comportamento.

La messa a punto di una normativa costituisce un problema di non facile risoluzione: bisogna essere a conoscenza dei fenomeni che determinano l’insorgenza degli odori nei diversi comparti, delle modalità operative che consentono di evitare o limitare al minimo il manifestarsi di tali fenomeni, nonché dei fattori che ne determinano la diffusione, andando a definire un quadro completo ed aggiornato sulle tecniche di abbattimento. Idealmente sarebbe necessario poter disporre di un sistema di misura che possa dare una risposta immediata quali/quantitativa ad un fenomeno acuto (anche di breve durata) e possa consentire di monitorare l’evoluzione nel tempo e nello spazio della presenza di sostanze odorigene. I sistemi oggi utilizzati (la classica analisi chimica e le recenti tecniche di olfattometria) rispondono parzialmente a questi requisiti.

Analisi dei fenomeni con brevi tempi di risposta possono essere ottenute mediante i Sistemi Olfattivi Elettronici (più semplicemente "nasi elettronici") opportunamente predisposti e calibrati, mentre per previsioni di impatto su domini spaziali e temporali estesi i modelli di simulazione della dispersione in atmosfera degli inquinanti possono risultare un utile strumento di indagine, applicabile sia nel caso di impianti esistenti sia in fase di valutazioni preventive.

oct-dec 2018 HS+E Magazine  5

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A seguito della crescente esigenza di determinare l’impatto odorigeno, il 15 Novembre 2017 è stato inserito all’interno del Testo Unico Ambientale (TUA) l’Articolo 272-bis il quale prevede che la normativa regionale o le autorizzazioni possono predisporre misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene; tali misure possono anche includere la previsione di valori limite di emissione (mg/Nmc) per le sostanze odorigene, prescrizioni impiantistiche e gestionale e criteri localizzativi (incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento), criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/mc o ouE/s). Possono inoltre essere previsti valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.

COS’È L’ODORE?

L'odore può essere definito come "qualunque emanazione percepibile attraverso il senso dell’olfatto" o come "la risposta soggettiva ad una stimolazione delle cellule olfattive presenti nella sede del naso da parte di molecole gassose".

La misura della concentrazione di odore viene di norma determinata secondo il metodo dell'olfattometria dinamica (norma UNI EN 13725:2004). L'olfattometria dinamica è l’unica metodologia accettata a livello internazionale per la misurazione della concentrazione di odore (European Commission - Integrateci Pollution Prevention and Control, Reference Document on the General Principles of Monitoring - July 2003). La determinazione prevedere l’analisi e lo studio degli odori presenti in campioni d’aria da parte di un gruppo di persone selezionate (esaminatori) che determina la soglia di rilevazione dell’odore contenuto nell'effluente campionato. Il numero delle diluizioni a cui l’odore diviene percepibile è espresso come indice della concentrazione di odore in unità di odore per metro cubo o unità odorimetrica (ouE/m3) che rappresenta il numero di diluizioni necessarie affinché l’odore della miscela in esame non venga più avvertito da un campione di popolazione pari al 50%. Per la misura dell’odore la norma UNI EN 13725:2004 fornisce le seguenti definizioni:

La portata di odore (OER - Odour Emission Rate), espressa in ouE/s, è calcolata come prodotto fra la concentrazione di odore [ouE/m3] e la portata dell’aeriforme contenente l’odore [m3/s]

La portata superficiale di odore o flusso specifico di odore (SOER - Specific Odour Emission Rate), proprio di sorgenti areali ed espresso in ouE/m2s, rappresenta la portata di odore riferita all’unità di superficie; è calcolata come prodotto fra la concentrazione di odore [ouE/m3] e la portata di aria neutra introdotta nella cappa dinamica utilizzata per il campionamento e successivamente dividendo per l'area di base della cappa stessa

CRITERI QUANTITATIVI PER LA VERIFICA DEGLI IMPATTI OLFATTIVI

A livello internazionale, la regolamentazione delle emissioni odorigene è generalmente fondata su due diversi approcci. Prima di affrontare il dettaglio vorrei richiamare i concetti di emissione ed immissione.

Per “emissione” si intende la sostanza introdotta nell'atmosfera ed è misurata in base alla portata volumetrica, la temperatura e la velocità.

Per “immissione” si intende la concentrazione di determinate sostanze nell’aria, misurata da una stazione di rilevamento (generalmente situata vicino al suolo) presso il recettore ed è misurata in base alla quantità presente in unità di volume.

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Emissioni odorigene

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La misura delle emissioni, in riferimento ad una particolare sorgente, può essere espressa come:

concentrazione dell’intera miscela: trattandosi di odore dell’intera miscela di sostanze chimiche, la concentrazione di odore è espressa in unità odorimetriche (ouE/m3) e viene determinata mediante l’olfattometria dinamica;

concentrazione di singoli composti chimici: l’odore dipende dalla concentrazione del singolo composto odorigeno e sono individuati limiti per le concentrazioni di specifici composti, ritenuti più significativi (Ammoniaca,

Solfuro di idrogeno, Mercaptani), espressi tipicamente in termini di rapporto massa-volume. Tali limiti sono stabiliti sulla base di valori che indicano la soglia di percettibilità, oppure scelti in riferimento ai potenziali impatti tossicologici delle sostanze chimiche.

A causa della notevole varietà dei processi industriali e delle sorgenti (puntuali o areali attive/passive), i limiti prescrittivi si riferiscono, di solito, a specifiche sorgenti (soprattutto puntuali o areali attive) e a specifici impianti (in particolare impianti di compostaggio).

In alcune autorizzazioni alle emissioni rilasciate dalle province si possono trovare interessanti esempi. Eccone alcuni:

concentrazione di odore: 300 ouE/m3

ammoniaca: 5 mg/Nm3

acido solfidrico: 5 mg/Nm3

carbonio organico: 20 mg/Nm3

Per quanto riguarda le “immissioni”, i criteri di accettabilità al recettore sono, tipicamente, espressi in termini di concentrazione (ouE/m3) rilevata in un tempo medio e facendo riferimento ad una frequenza di esposizione (98° percentile delle concentrazioni orarie - su base annuale - di odore, alle quali applicare il fattore peak-to-mean per tenere conto delle fluttuazioni istantanee di odore).

Le concentrazioni di odore al recettore sono stimate usando appropriati modelli a dispersione, allo scopo di verificare la conformità delle emissioni ai criteri di impatto definiti, che possono variare anche rispetto alla tipologia dell’area. Tali limiti hanno natura predittiva e stabiliscono livelli di concentrazione odorigena molto bassi, non rilevabili attraverso le metodologie di misura attualmente disponibili.

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ELEONORA GALATI laureata in Analisi e Gestione dell’Ambiente, consulente junior in Sistemi di Gestione Integrata (Ambiente Qualità e Sicurezza) presso Techno Srl.

Ferma restando, la potestà delle regioni nel disciplinare la materia, è importante tenere presente che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera potranno, ai sensi del nuovo Art. 272-bis, contenere specifiche prescrizioni relative alle emissioni odorigene. Da qui, un’importante conseguenza.

La materia delle emissioni in atmosfera è governata da una fondamentale disposizione, che è contenuta nell’art. 269, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

per gli stabilimenti, che prescrive, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni, di dotarsi di apposita autorizzazione.

Il fatto che i valori limite relativi alle emissioni odorigene possano, a tutti gli effetti, comparire in autorizzazione, fa sì che all’eventuale superamento o violazione sia punibile, pertanto, con un’ammenda fino a 10.000 euro, o con l’arresto fino ad un anno.

CONCLUSIONE

Emissioni odorigene

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EVENTSCALENDAR

22-24 OTT

OFFSHORE ENERGY 2018 Fiera internazionale oil&gas

Amsterdam - Paesi Bassi

11-12 DIC

ENERGAIA MONTPELLIER Fiera internazionale per le energie rinnovabili

Montpellier - Francia

15-18 OTT

VENICE 2018Simposio internazionale sull'energia da biomasse e rifiuti

Venezia - Italia

06-09 NOV

ECOMONDOFiera internazionale per l'ambiente

Rimini - Italia

Le date indicate potrebbero subire variazioni o alcune manifestazioni potrebbero venire annullate.

Prima di recarsi alle manifestazioni si consiglia di verificare con gli organizzatori dei singoli eventi la correttezza delle date indicate.

29-31 OTT

SEATRADE MARITIME MIDDLE EAST DUBAI Fiera internazionale nel settore marittimo

Dubai - Emirati Arabi

19-21 OTT

ENVIRONMENT AND ENERGY Fiera internazionale per la tutela dell'ambiente e dell'energia

Riga - Lettonia

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SERVIZIO SANITARIO REGIONALEEMILIA-ROMAGNAAzienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI TESSUTI E CELLULEUNA SCELTA CONSAPEVOLEwww.saluter.it/trapianti

IN GARA PER LA VITA

per vincereabbiamo detto

SÌai Trapianti

Riservato a tutte le imbarcazioni

dell’Emilia-Romagna

IN GARA PER LA VITATROFEO

Circolo Velico RavennateSERENISSIMA BARCOLANA 2013

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costs : sustainability : policy reusecosts policy industry : sustainability : separate collection : industry : ciclo della materia : recycling : economy : materials costs : pollution : materials : legal aspects : policy : separate collection : takeback programs : filiere del ricircolo resources : costs : filiere del ricircolo : legal aspects : ecopoint : case study : sustainability : technology : industry: costs industry : policy : ecopoint : reuse : sustainability : filiere del ricircolo : costs : separate collection : industry : ecopoint industry : separate collection : ciclo della materia : recycling : economy : pollution : materials : legal aspects : policy takeback programs : filiere del ricircolo : technology : ecopoint : ciclo della materia : case study : sustainability legal aspects : materials : life cycle analisys : resources : costs : sustainability : industry : costs : legal aspects : ecopointsustainability : reuse : ciclo della materia ecopoint : technology : industry : policy : ecopoint : sustainability : materials filiere del ricircolo : policy : ecopoint : technology : industry : costs : policy : ecopoint : reuse : pollution : costs : technology industry : sustainability : separate collection : costs : industry : ciclo della materia : technology : sustainability : economy pollution : materials : legal aspects : costs : separate collection : takeback programs : reuse : takeback programs recycling : sustainability : materials ecopoint : case study : sustainability : takeback programs : reuse costs : policy : ecopoint : reuse : sustainability : filiere del ricircolo : costs : separate collection : industry : legal aspects separate collection : sustainability : reuse :economy : pollution : materials : ecopoint : materials : legal aspects : policy sustainability : takeback programs : filiere del ricircolo : technology : ecopoint : ciclo della materia : resources : costs resources : technology : ecopoint : ciclo della materia : costs : recycling : sustainability : materials : legal aspects : ecopoint

IWWG - INTERNATIONAL WASTE WORKING GROUP UNIVERSITY OF PADOVA (IT) REGIONAL GOVERNMENT OF LOMBARDIA - ENVIRONMENT, ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

4TH SYMPOSIUM ON URBAN MINING AND CIRCULAR ECONOMY / 21-23 MAY 2018 / BERGAMO (IT) / CALL FOR PAPERS

2018

organised by venue

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista Venice . Italy 15-18 October 2018 VENICE 2018

7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENERGY FROM BIOMASS AND WASTE

CALL FOR ABSTRACTSThe aim of the Venice 2018 Symposium is to focus on the advances made in the application of different substrates and biolo-gical/thermal technologies for energy recovery from biomass and waste and to encourage discussion in these fields. The pre-vious edition of the Symposium, held in 2016, was attended by nearly 550 scientists and operators from 57 different countries.The seventh edition of the Symposium will last four days and will include oral sessions, a poster session, an exhibition by com-panies working in the field and technical tours.An extended abstract prepared using the template available should be sent to the Organization no later than 28th February 2018, using the online abstract submission form available on the Symposium website.For more info on VENICE2018 please visit the official website of the conference: www.venicesymposium.it.

WWW.URBANMINING.IT

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Giuseppe Semeraro

ELABORATI GRAFICI nel PSC

INTRODUZIONE

Secondo un rapporto1 della Commissione delle Comunità europee, che seppur datato è da molti considerato come rappresentativo ancora dello stato attuale dell’arte, sullo stato di applicazione della direttiva 92/57/CEE (cd. Direttiva cantieri) negli stati membri dell’Unione, la qualità dei piani della sicurezza varia da appena sufficiente (modo gentile per dire insufficiente) ad eccellente. In esso sia afferma che tali documenti sono standard, non riflettono le reali condizioni di lavoro e non indicano i metodi di lavoro sicuri. Il motivo è da ricercarsi nella tendenza, piuttosto generalizzata, ad adempiere in maniera formale agli obblighi in materia di salute e sicurezza nel lavoro, così da rendere il documento un mero adempimento burocratico. Tant’è vero, puntualizza il rapporto, che ancora oggi gran parte degli infortuni avvengono per gli stessi motivi che hanno ispirato la direttiva cantieri2.

Di conseguenza non dobbiamo meravigliarci se apprendiamo, da indagini nostrane3, che i piani di sicurezza (PSC, POS, PiMUS, ecc.) sono poco o per niente considerati durante l’esecuzione dei lavori. D’altronde, se i piani di sicurezza mediamente hanno scarso valore prevenzionistico (sono formali) perché mai si dovrebbe dedicare loro del tempo? Ecco allora che sono lì in cantiere e disponibili per gli Organi di vigilanza. Che pure loro difficilmente entrano nel merito delle informazioni in esso contenute, salvo che per indagini di polizia giudiziaria.

Queste considerazioni pongono l’attenzione sulla qualità dei piani di sicurezza. Di qui la necessità di spingere gli addetti ai lavori a migliorare la portata prevenzionistica dei piani, anche mediante imposizioni legislative4. Ma di fatto, quello che serve e spingere gli addetti ai lavori a crederci. Credere che i piani di sicurezza possano costituire realmente uno strumento di pianificazione della sicurezza, riferendoci al PSC, e di organizzazione della sicurezza, come richiesto dalla legge e dal PSC, riferendoci al POS.

La qualità dei piani di sicurezza non deve essere demandata alla singola percezione degli addetti ai lavori. Essa deve essere oggettivamente percepibile e valutabile in termini prevenzionistici. Un piano è di buona qualità se è capace, per forma e contenuti, di raggiungere l’obiettivo che si è prefisso. Obiettivo che è stabilito dalla legge e consiste unicamente nel prevenire o ridurre a livelli di accettabilità i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Si dirà che solo il tempo può dire se tale obiettivo è stato raggiunto da quale piano di sicurezza. Cioè, che solo dopo aver eseguito i lavori è possibile constatare direttamente la sua efficacia. Eppure, in via preventiva è possibile fornire alcuni indicatori che consentono di presumere l’efficacia del piano di sicurezza. Questi possono essere catalogati, senza pretesa di esaustività, nel seguente elenco:

� congruenza con il progetto;

� comprensibilità del linguaggio adottando che tenga conto di una platea molto ampia e con diverso grado di scolarizzazione di fruitori del documento

1 Rapporto della Commissione delle Comunità europee del 20082 Assente o scarsa pianificazione della sicurezza (assenza di scelte progettuali, organizzative, di misure di prevenzione e protezione, nonché di misure di

coordinamento) nella fase di progettazione3 Indagine di CPT Roma – INAIL Lazio e Uniroma3 del 20084 Decreto Interministeriale 9 settembre 2014

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� consultabilità, intesa come facile ricerca delle informazioni giuste al momento giusto (integrazione del piano con il cronoprogramma dei lavori)

� sintesi, intesa non necessariamente come documento sintetico ma come inserimento di momenti (per capitoli o paragrafi) di sintesi

� integrazione testo-grafica, come modalità di miglioramento della percezione dei rischi e delle misure con l’ausilio di disegni, anche non necessariamente tecnici

� gerarchia dei contenuti, intendendo con ciò una forma del documento che dà più enfasi agli aspetti di maggior rilievo prevenzionistico rispetto ad altri

� congruenza con gli obiettivi di legge, intesa come ovvia conformità del documento a quanto disposto dalla legge5

In questa occasione ci si vuole soffermare sull’integrazione testo-grafica, ovvero sulla qualità grafica del piano di sicurezza.

L’IMPORTANZA DEGLI ELABORATI GRAFICI

È ovvio che il disegno ha la grande prerogativa di rendere più facilmente percepibili le disposizioni e/o prescrizioni (informazioni di sicurezza) che il redattore del piano vuole veicolare a coloro che devono attuarle per legge. Per esempio, pur nella sua semplicità, il disegno della figura 1, racchiude in sé una serie di informazioni prevenzionistiche immediatamente percepibili: (1) la protezione dai bordi di una copertura piana mediante un ponteggio di facciata; (2) l’area a rischio di caduta dall’alto per sfondamento di un lucernario a nastro della stessa

copertura protetta con tavole da ponte; (3) i percorsi pedonali e la segnaletica di sicurezza. Informazioni che se esclusivamente fornite con testo scritto non avrebbero avuto la stessa efficacia percettiva.

Gli elaborati grafici nel PSC, tra l’altro, sono obbligatori per legge (si veda la tabella 1).

Sintetizzando quanto disposto dalla legge, gli elaborati grafici sempre obbligatori sono:

� tavole esplicative del progetto, relative agli aspetti di sicurezza

� tavola/e sull’organizzazione del cantiere, dato che pur nei lavori di minore entità un’area dovrà sempre essere attrezzata e regolamentata come area di cantiere

Mentre quelli facoltativi (ove necessario) sono:

� profilo altimetrico dell’area

� tavola tecnica degli scavi

� tavole e disegni sull’analisi ambientale

� tavole e disegni sulle lavorazioni

Relativamente a quest’ultimo aspetto, anche il cronoprogramma dei lavori rappresenta a suo modo un elaborato grafico, in quanto graficizza la sequenza e la durata delle fasi di lavoro e gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavori.

Le tavole grafiche possono essere eseguite con diverse tecniche, in quanto devono avere come unico scopo quello di comunicare informazioni prevenzionistiche in modo semplice e diretto. Pertanto, a seconda dei casi, potranno essere costituite anche da semplici schizzi o da vere e proprie tavole tecniche in scala opportuna.

5 Per esempio, riferendoci al PSC e POS, conformità ai contenuti minimi stabiliti dal D.Lgs. 81/08

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Il BIM (Building Information Modelling) offre in tal senso una marcia in più. Poter aggiungere alla rappresentazione tridimensionale dell’opera la quarta dimensione, il tempo, consente di prefigurare con un buon livello di aderenza alla realtà scenari che si presenteranno durante l’esecuzione dei lavori e quindi prevenire, pianificando misure preventive e protettive, le situazioni di rischio che altrimenti non si sarebbero identificate compiutamente.

Integrando in cantiere, poi, il modello BIM con i sistemi di controllo automatico (code cheking, qr code, rfid, uwb, gps, gis, …), è possibile prevenire anche errori umani sia da parte dei coordinatori per la sicurezza e progettisti che da parte delle imprese, lavoratori autonomi e fornitori.

La diffusione dell’uso del BIM in tale segmento richiede la creazione di nuove figure professionali. La Norma tecnica sul BIM, la UNI 11337:2017, individua diversi livelli professionali: BIM manager, BIM coordinator e BIM specialist. Nell’ambito di queste figure sarebbe opportuno trovare la giusta collocazione al ‘BIM safety’, cioè quella figura che non crea da zero il modello informatico, ma lo utilizza integrandolo degli aspetti di salute e sicurezza.

In conclusone, gli elaborati grafici, migliorano sicuramente la qualità dei piani di sicurezza e possono contribuire enormemente alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel settore delle costruzioni.

ARTICOLO 100

1. […] Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

ALLEGATO XV

2.1.4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1. (analisi ambientale), 2.2.2. (organizzazione del cantiere), 2.2.3. (lavorazioni), il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

b) […]

Tabella 1 - i punti del D.Lgs. 81/08 in cui si dispone l’obbligo di corredare il PSC di tavole grafiche

D.LGS. 81/08

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CSE Planner

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t. +39 0544 426259 f. +39 0544 591402 [email protected] www.novaengineering.eu

nòvaengineeringsrl sede (HQ): via pirano, 7 48122 ravenna italy

Figura 1 - esempio di tavola grafica tematiche di una fase di lavoro su di una copertura piana

Figura 2 - anche il cronoprogramma, in fine dei conti, è una tavola grafica (graficizzazione del programma di ei lavori)

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Documentazione di cantiere e ruolo del CSE Guida per imprese e coordinatori per la sicurezza Semeraro Giuseppe Una guida snella, rigorosamente pensata per gli addetti ai lavori, in particolar modo per le imprese, icoordinatoriperlasicurezzaneicantierieiconsulentiinmateriadisaluteesicurezzanellavoro.Nonostanteiltentativodifarlaappariresempliceadempimentoburocratico,ladocumentazionedisicurezzaèallabasedella prevenzione infortuni nei cantieri, in quanto consente di stabilire a priori la conformità a requisitilegislativi e regolamentari di determinati aspetti del cantiere, di accertare l’adeguatezzadell’elementoallavorospecificoediprendereconoscenzadelleregoleprevenzionisticheacuiattenersidurantel’esecuzionedei lavori. Inquestaguidaèpresa inesame ladocumentazionedi sicurezza chedeveesserepresente incantiere,asecondadellasuatipologia,cheall’occorrenzadeveessereesibitaagliorganidivigilanza.Sonostaticonsideratisettantacinquedocumentichevarianodagliaspettigeneraliaquelliparticolaridelcantiere.Laverificadituttiquestidocumentièattribuita,nellediversefasipreliminariepoiinitinerenelcantiere,inmaniera differenziata ai diversi soggetti che hanno specifiche responsabilità in materia prevenzionistica.Moltideidocumentiinseritinelvolumepossonoesserescaricatiinformato.docdagliacquirentidelvolume.

Edizione: febbraio 2018 Pagine: 248 Formato: 150x210 mm ISBN: 978-88-6310-793-7 EPC Editore

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Gli ambienti confinati sono particolarmente pericolosi e infatti gli incidenti che vi acca-dono sono spesso mortali. Il motivo che trasforma un incidente all'interno di un am-biente confinato in un infortunio mortale è spesso riconducibile alla scarsa percezione della rischiosità di questi luoghi. Il volume unisce la teoria e la pratica delle attività lavorative svolte negli ambienti confinati e affronta i principali aspetti delle operazioni condotte in ambiente confinati, fornendo una serie di informazioni al tecnico per avvicinarsi alla materia per affrontare con maggiore consapevolezza una delle problematiche riconosciute per essere tra le più subdole e complesse all'interno della sicurezza occupazionale.

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Michela Casadei

TRASPORTI, LOGISTICA E SISTEMI PORTUALI NUOVO INDIRIZZO PER LA LAUREA IN GIURISTA D’IMPRESA

Dalle superiori all’università e post laurea, Ravenna si specializza nella filiera formativa delle professioni legate all’economia del mare

L ’anno accademico di Giurisprudenza a Ravenna si è aperto con alcune novità: tra queste l’ attivazione dell’ indirizzo Trasporti, logistica e

sistemi portuali del corso di laurea triennale in Giurista d’impresa e delle amministrazioni pubbliche (GIPA), e del master di primo livello in Diritto marittimo, portuale e della logistica.

Nei prossimi anni lo sviluppo della portualità ravennate, anche grazie al progetto dell’hub portuale, comporterà nuove prospettive e potenzialità, e determinerà crescita economica e mutate esigenze di mercato a cui il territorio dovrà essere capace di rispondere con altrettante nuove professionalità.

I nuovi percorsi formativi, che fanno capo al Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Bologna, nascono per rispondere a questa esigenza.

In particolare l’indirizzo in Trasporti, logistica e sistemi portuali offre una preparazione giuridica focalizzata a creare un giurista destinato ad operare sia nel settore privato che nel settore pubblico nell’ambito portuale dei trasporti e della logistica, con insegnamenti specifici di approfondimento.

Accanto al nuovo indirizzo del corso triennale, parte inoltre, il nuovo master di primo livello che completa l’offerta formativa. Il percorso post laurea della durata di un anno si caratterizza per una forte strutturazione didattica centrata sull’approfondimento degli istituti giuridici di riferimento, nonché sull’introduzione e il confronto delle varie esperienze di settore, attraverso

lo studio di casi concreti, la partecipazione a seminari, lo svolgimento di stage o project work.

Nell’insieme si tratta di un percorso di specifico interesse per un territorio come quello ravennate che vanta una lunga tradizione relativa all’attività marittima e portuale; rappresenta un unicum nel panorama universitario italiano, con un’offerta formativa di livello internazionale, arricchita costantemente per essere sempre al passo con le nuove esigenze del mercato del lavoro; intende dunque soddisfare la richiesta di professionalità nuove e più qualificate, sempre più emergente a livello territoriale, come in ambito nazionale, in una realtà globale in continua evoluzione.

Il progetto formativo conta della collaborazione di Fondazione Flaminia ed è promosso dal sindaco Michele de Pascale e dal presidente Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale Daniele Rossi. Coinvolgerà le imprese ravennati del settore, sia per gli stage dedicati agli studenti, ma anche per la possibilità di avvalersi di esperti delle aziende nell’insegnamento attraverso case history ed esperienze professionali sul campo.

Ravenna avrà dunque la possibilità nei prossimi anni di qualificarsi a livello europeo nella formazione legata all’economia del mare: svilupperà infatti una filiera formativa altamente specializzata e rispondente all’offerta occupazionale del nostro territorio che, dagli istituti superiori, con i corsi specifici dell’Itis e del Ginanni, arriva all’università e al post laurea.

oct-dec 2018 HS+E Magazine  19

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DISPONIBILE LA DIRETTIVA UE 2018/957 IN MATERIA DI DISTACCO DEI LAVORATORI

Emanata la Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 luglio 2018) recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

La Direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono essere rispettate.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla direttiva entro il 30 luglio 2020. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

SICUREZZA NELL’UTILIZZO DI FUOCHI D’ARTIFICIO

Con una specifica circolare di data 11 maggio 2018 il Ministero dell'Interno ha fatto il punto sugli aspetti legati alla sicurezza nell’ambito della produzione, trasporto ed utilizzo di Fuochi d'Artificio.

In particolare la Circolare, avente come oggetto: Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio ex art. 47 TULPS. Attività di monitoraggio, controllo e ispezione, partendo dal presupposto che con l’approssimarsi della stagione estiva, durante la quale è più frequente l'impiego di prodotti pirotecnici in occasione di eventi pubblici a carattere locale, sottolinea l'esigenza di assicurare la più accurata ed attenta vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Naturalmente la Circolare è indirizzata ai soggetti che devono effettuare i controlli e la vigilanza, ma al suo interno affronta in maniera dettagliata tutti gli aspetti che devono essere considerati nel “ciclo di vita” dei fuochi d’artificio.

TECHNONEWS

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SICUREZZA E IGIENE INDUSTRIALE

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Vediamo in dettaglio quanto previsto:

» Verifica che i titolari di licenza di fabbriche e depositi presenti sul territorio osservino scrupolosamente la normativa tecnica ed amministrativa di settore.

» Effettuazione di opportuni ed adeguati controlli mirati ad accertare la puntuale osservanza delle regole da parte dei titolari delle licenze di fabbricazione (rilasciate dal Prefetto ex art. 47 T.U.L.P.S), con l'ausilio eventuale di personale appartenente al nucleo artificieri.

» Attuazione di una mirata campagna di sensibilizzazione, attraverso comunicazioni volte a richiamare l'attenzione sugli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni e dalle eventuali ulteriori prescrizioni imposte all'atto del rilascio delle licenze a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S.

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

É stata pubblicata sul sito dell'Ispettorato del Lavoro la nuova versione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.lgs. 9 aprile 2008, n.81.

La nuova versione di luglio 2018 inserisce nel TU Sicurezza alcuni punti molto importanti che riassumiamo di seguito invitando comunque il lettore ad approfondire direttamente nel documento:

» Recepita e inserita nel testo la rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2018 e nella misura dell'1,9%, delle ammende previste con

riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 nonché da atti aventi forza di legge.

» Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza;

» Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);

» Inserita la circolare n. 10 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi, ai sensi dell'art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

» Inseriti gli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018;

» Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 - Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11.

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CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO

In attuazione del Testo Unico Ambientale, sono stati definiti i criteri specifici l'applicazione dei quali permette al conglomerato bituminoso di cessare la qualifica di rifiuto. Queste disposizioni sono in vigore dal 3 luglio 2018.

Con questo regolamento sono stati definiti i criteri che permettono al conglomerato bituminoso, conosciuto anche come “fresato d’asfalto”, rifiuto identificato con il codice CER 17.03.02 e proveniente dalla fresatura degli strati di pavimentazione (es: strade, parcheggi) o dalla demolizione delle pavimentazioni, di cessare la qualifica di rifiuto.

Per cessare la qualificazione come rifiuto, il conglomerato, riutilizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

utilizzabile in miscele bituminose prodotte con miscelazione a caldo o a freddo o per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati impiegati nella costruzione di strade;

rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 o UNI EN 13242;

rispettare le specifiche riportate nella parte B dell’allegato 1:

verifiche sui rifiuti in ingresso, anche tramite controllo visivo;

verifiche su ogni lotto, pari a 3.000 mc, di granulato di conglomerato bituminoso prodotto nell’impianto.

L’art.1 co.2 del DM dispone che questi criteri non si applicano ai materiali che soddisfano i requisiti per la classificazione come sottoprodotti e che sono stati classificati come tali dai relativi produttori.

I produttori di granulato di conglomerato bituminoso e che utilizzano i rifiuti oggetto del DM nei loro processi produttivi, devono aggiornare le proprie autorizzazioni (AIA oppure ai sensi dell’art.208 del DLgs.152/06) o comunicazioni (ai sensi dell’art.216 del DLgs.152/06) entro il 31/10/2018. Sino a tale data, il granulato prodotto può essere utilizzato se comunque rispetta le caratteristiche richieste dai criteri precedentemente illustrati ed attestate mediante la dichiarazione di conformità.

VAS-VIA-AIA: ONLINE NUOVO PORTALE SUL SITO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

A febbraio di quest'anno il Portale delle Valutazioni Ambientali VAS e VIA si era rinnovato, ma dal 24 luglio include anche le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale.

Il nuovo Portale VAS-VIA-AIA rappresenta il punto di accesso unico a tutte le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale relative a piani, programmi, progetti e installazioni di competenza statale disciplinate dalla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006.

Il pubblico che intende presentare di osservazioni sulle procedure di AIA in corso può accedere, direttamente dalla home page, alla Sezione “Invio Osservazioni” dove è disponibile un apposito modulo, in analogia con quanto già predisposto per le Valutazioni Ambientali VAS e VIA.

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Techno News

AMBIENTE

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MADE GREEN ITALY: IL NUOVO SCHEMA NAZIONALE VOLONTARIO PER LA VALUTAZIONE E LA COMUNICAZIONE DELL’IMPRONTA AMBIENTALE DEI PRODOTTI “MADE GREEN IN ITALY”

Il DM Ambiente 21 marzo 2018 n. 56 definisce le modalità di funzionamento dello Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti "Made Green in Italy".

Dal 13 giugno 2018 entra in vigore il Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, intesi quali beni o servizi, inclusi i prodotti intermedi o semilavorati, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il Decreto 21 marzo 2018, n. 56.

Il produttore che intende certificare i propri prodotti "Made Green in Italy" presenta apposita domanda al Ministero dell’Ambiente e, se i prodotti rispondono alle caratteristiche di legge, può ottenere il logo "Made Green in Italy" (la cui licenza d'uso dura 3 anni).

Il Regolamento si applica ai prodotti classificabili come “Made in Italy”, ai sensi della normativa italiana vigente, così come specificamente definita per le singole categorie di prodotto previste dallo schema.

RAEE: COSA CAMBIA A PARTIRE DAL 15 AGOSTO 2018?

Il MATTM ha pubblicato una serie di “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del Decreto Legislativo n. 49/2014”, che recepisce la Direttiva 2012/19/UE in tema di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

A partire dal 15 agosto 2018, infatti, è previsto un grande cambiamento nel campo di applicazione della normativa sui RAEE, con l’inclusione di molte apparecchiature prima non soggette alle specifiche disposizioni settoriali.

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un documento contenente “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del Decreto Legislativo n. 49/2014”, una sorta di vademecum che aiuti gli operatori del settore a verificare se un prodotto rientrerà o meno nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE a partire dal 15 agosto 2018.

Dal 15 agosto la novità introdotta dall'allegato III è sostanziale, perché delle 6 categorie che prevede, 3 sono individuate per tipologia (come in precedenza) ma le altre 3 (la 4, la 5 e la 6) sono categorie "aperte" e fanno riferimento, rispettivamente:

» apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)

» apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

» piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Questa nuova "categorizzazione" è una novità importante, in quanto fino ad ora se un prodotto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, non era iscrivibile a tutto tondo in nessuna delle "vecchie" 10 categorie, veniva considerato fuori dal campo di applicazione della normativa.

oct-dec 2018 HS+E Magazine  23

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Dal 15 agosto lo stesso prodotto, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle 3 categorie "tipologiche", certamente potrà essere inserito in una delle altre 3 categorie "aperte", dato che queste fanno riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali.

Pertanto, molti AEE che oggi non trovano collocazione in nessuna delle 10 categorie dell'allegato I, dal 15 agosto troveranno certamente collocazione nella categoria 4,5 o 6 dell'allegato III.

Il Ministero chiarisce che qualora le indicazioni contenute nel documento pubblicato risultassero ancora insufficienti a stabilire se determinate apparecchiature rientrino o meno nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014, il produttore può richiedere al Comitato di vigilanza e controllo di esprimersi, inviando una richiesta, corredata da una breve descrizione dell'apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso, al seguente indirizzo PEC: [email protected]

NAVI, IN PISTA RECEPIMENTO DIRETTIVA SU REQUISITI COSTRUZIONE A TUTELA AMBIENTE

Aumentare gli standard di sicurezza delle navi a tutela dell'ambiente e protezione dell'uomo è lo

scopo dello schema di recepimento della direttiva 2016/1629/Ue licenziato dal Governo il 7/6/2018.

Il provvedimento (che era in consultazione tra gli operatori fino al 23/2/2018) è stato emanato su delega della legge di delegazione Ue 2016-2017 (legge 163/2017) allo scopo di incrementare il trasporto via acqua riducendo quello via terra e le connesse emissioni in atmosfera e disciplina i requisiti tecnici che devono avere le navi adibite alla navigazione nelle vie navigabili interne. Il provvedimento fissa i requisiti di costruzione e mantenimento i quali saranno attestati da un certificato rilasciato dall'Autorità competente. Il certificato varrà 5 anni per le navi passeggeri e le unità veloci e 10 anni per tutti gli altri tipi di unità navale.

Le Autorità competenti potranno durante le ispezioni bloccare l'unità navale se rappresenta un pericolo palese per le persone a bordo, l'ambiente o la sicurezza della navigazione, impedendole di proseguire il viaggio finché non siano state adottate le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. Lo schema di Dlgs inizia ora il suo iter di approvazione per ottenere i pareri delle Autorità competenti prima di tornare al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Il termine per il recepimento della direttiva 2016/1629/Ue è il 7 ottobre 2018.

24  HS+E Magazine oct-dec 2018

Techno News

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IN ARRIVO NUOVE DISPOSIZIONI SOSTITUTIVE DEL D.M. 10/03/1998

E’ stata pubblicata una nota introduttiva alla bozza di decreto interministeriale “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008” – CCTS del 10 luglio 2018

Il documento non è definitivo e pertanto non è ancora in vigore.

L’elaborato, predisposto da un apposito gruppo di lavoro, presenta un’articolazione simile a quella del D.M. 10/3/1998, costituita da un decreto e da 10 allegati. I contenuti della bozza sono sostanzialmente analoghi a quelli del D.M. 10/3/1998 per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l’obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.

La bozza di decreto presenta alcuni aspetti innovativi rispetto al D.M. 10/03/1998 ad oggi vigente.

Il decreto si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Sono presenti specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione

incendi (attività soggette – non soggette) e sia della presenza di regole tecniche cogenti (attività normate – non normate). Dalla classificazione secondo tali criteri discende l’applicabilità degli allegati.

In fase di applicazione del decreto molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attualmente e tradizionalmente inserite tra le “non normate” rientreranno tra quelle “normate”, con notevole semplificazioni, in quanto per tutte le attività normate la bozza di decreto in oggetto indica il principio generale che “Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all’attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio.” Per raggiungere tale obiettivo per le attività soggette incluse nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 si farà riferimento al decreto medesimo.

Il decreto conferma l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, introducendo la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l’aggiornamento.

Il decreto introduce i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.

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PREVENZIONE INCENDI

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Come previsto dall’art. 11, comma 2, del D.M. Interno 7 agosto 2012, con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, DCPST 16 maggio 2018, n. 72, è stata modificata la modulistica antincendio.

Si tratta della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui al D.M. interno 7 agosto 2012. I nuovi moduli, disponibili sul sito http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737 hanno sostituito la precedente modulistica a partire dall’11 giugno 2018.

NUOVA MODULISTICA PER LE ISTRUTTORIE VV.F.

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