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Il federalismo fiscale Un esempio concreto: le tasse sul lusso in Sardegna A cura della Dott.ssa Francesca Stradini Assegnista Università di Urbino

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Il federalismo fiscale

Un esempio concreto: le tasse sul lusso in Sardegna

A cura della Dott.ssa Francesca Stradini Assegnista Università di Urbino

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Tasse sul lusso in Sardegna • art. 8 dello Statuto speciale Sardegna che elenca quali entrate “imposte e

tasse sul turismo ed altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato”

• In base ad esso Legge regionale Sardegna del 11 maggio 2006, n. 4, istituisce imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico imposta sulle seconde case ad uso turisticoimposta di soggiornoimposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.

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…..

• Poi Legge regione Sardegna del 14/5/2009, n. 1, ha previsto l’abrogazione dell’art. 5 della Legge regionale Sardegna n. 2/2007 – che istituisce e disciplina l’imposta di soggiorno - nonché dell’art. 4 della Legge regionale Sardegna n. 4 del 2006 – che istituisce e disciplina l’imposta regionale sugli aeromobili e unità da diporto

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L’imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico

• era dovuta 1)dall’alienante a titolo oneroso delle unità immobiliari acquisite o costruite da piú di cinque anni, site in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, adibite ad uso abitativo e diverse dall’abitazione principale.2) altresì alle cessioni delle quote o azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale su detti fabbricati, per la parte ascrivibile ai medesimi.

• soggetto passivo: doveva avere domicilio fiscale fuori del territorio regionale sardo o anche all’interno dello stesso purchè da meno di ventiquattro mesi.

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L’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico

• dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sulle unità immobiliari ubicate nel territorio regionale - ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibite ad abitazione principale - per metro quadro ed in misura differenziata secondo scaglioni di superficie.

• Tale tributo era applicabile al proprietario di dette unità, ovvero al titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie o al locatario dell’immobile in locazione finanziaria, avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

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imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.

• caratterizzata da due diversi fattori temporali. • era dovuta su aeromobili ed unità da diporto, per il periodo compreso

tra il primo giugno e il 30 settembre, dai soggetti con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assumevano l’esercizio dell’aeromobile o dell’unità da diporto per tutti gli scali negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell’aviazione generale adibiti al trasporto privato, per classi determinate in relazione al numero dei passeggeri che sono abilitati a trasportare.

• Era poi dovuta annualmente, per lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale delle unità da diporto, per classi di lunghezza, a partire da 14 metri.

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imposta regionale di soggiorno• gravava su quei soggetti che non risultavano iscritti all’anagrafe della popolazione

residente nei Comuni della Sardegna. • Si applicava al soggiorno, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, nelle aziende

ricettive di cui alla Legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, nelle strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla Legge regionale 12 agosto 1998, n. 27, nelle strutture ricettive di cui alla Legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, nelle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, cosí come definite dall’articolo 8, comma 2, del D.lgs. n. 504 del 1992, concesse in comodato o in locazione, e nelle unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali (con l’esclusione, per queste ultime, del proprietario, del coniuge, degli affini e dei parenti in linea retta, dei collaterali fino al terzo grado, e degli ospiti che soggiornano unitamente ad almeno uno dei componenti la famiglia del proprietario).

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Su di esse si pronuncia Corte Costituzionale (102/2008)• Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale

- imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico - quella sulle seconde case ad uso turistico,

• Ritiene, invece, infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’imposta di soggiorno e all’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.

• Infine in relazione ad alcuni aspetti di quest’ultima imposta ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia (per la prima volta).

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……

• I motivi che hanno determinato questa presa di posizione della Corte Costituzionale vanno correlati al rispetto o mancato rispetto degli artt. 53 e 3 della Costituzione.

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…..

in relazione all’imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, la Corte ha individuato un problema di doppia imposizione, che un tale prelievo avrebbe comportato, e di violazione, dunque, del principio di capacità contributiva, nonchè di quello d’eguaglianza se si ha riguardo ai soggetti passivi ad esso sottoposti.

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……• Sovrapposizione rispetto all’art. 67 del TUIR che in effetti tassa tra i redditi

diversi anche le plusvalenze realizzate attraverso cessioni di fabbricati adibiti a seconde case ma acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

• Quindi si sarebbe realizzata da un lato una sovrapposizione di imposte – la regionale e l’IRPEF a titolo di redditi diversi – per le plusvalenze realizzate attraverso cessioni di fabbricati adibiti a seconde case acquistati o costruiti da non più di cinque anni; ed in più la tassazione di tutte le plusvalenze come delineate dalla legge regionale a prescindere dal presupposto del quinquennio di cui all’art. 67, nonché di tutte le plusvalenze ultraquinquennali per il solo fatto dell’esistenza di una differenza positiva tra corrispettivo della cessione e prezzo o costo iniziale.

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….

• discriminazione tra soggetti a seconda che questi avessero la residenza anagrafica all’estero o in Italia ma senza domicilio fiscale in Sardegna.

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….Quanto all’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, anche per essa vengono rilevate questioni di discriminazione e di duplicazione d’imposta. Nel senso che l’imposta andava a colpire non l’uso turistico delle seconde case di abitazione – come avrebbe voluto fare intendere il legislatore regionale dichiarando che si trattava di un’imposta con finalità ecologica - turistica – ma un presupposto patrimoniale. Infatti si applicava sia a chi utilizzava il fabbricato per fini turistici sia a chi lo utilizzava per fini diversi, come ad esempio il lavoro: presupposto questo che già scontava a livello statale – comunale l’ICI.

• L’illegittimità derivava in primis dalla duplicazione d’imposta. Quindi dalla discriminazione.

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…..Per l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, invece, la Corte non ha ritenuto sussistere alcuna questione di legittimità costituzionale interna. In primis perchè non esiste una corrispondente imposta erariale sulla materia, essendo i diritti aeroportuali corrispettivi civilistici e non tributi. Ciò vale ad escludere qualsiasi questione di duplicazione impositiva. In secondo luogo perchè non si sarebbe violato il principio di capacità contributiva, in quanto la Legge regionale Sardegna istitutiva di tale imposta intendeva semplicemente favorire una più intensa utilizzazione delle strutture portuali incentivando uno stabile collegamento con il territorio sardo, cosa che non può essere ritenuta né arbitraria né irragionevole.

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…..• Tuttavia se si guarda al fatto che tale forma di prelievo si applicava alle

imprese che esercitavano tali attività quando non avevano domicilio fiscale in Sardegna, una questione si pone. In tal modo si sarebbe creata una discriminazione tra imprese non domiciliate fiscalmente in Sardegna – che dunque scontavano l’imposta e subivano pertanto un aggravio di costi – e quelle che solo per l’esistenza del domicilio in questa Regione sarebbero state escluse da tale tributo. Ciò avrebbe implicato e una restrizione alla libera prestazione di servizi e una violazione della disciplina comunitaria degli aiuti di stato. Questi sono i motivi che hanno giustificato il rinvio pregiudiziale che la Corte Costituzionale ha effettuato, per la prima volta, alla Corte di Giustizia.

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….Nessuna questione di legittimità, infine, si è posta per l’imposta di soggiorno poiché non si attuava alcuna discriminazione tra i soggetti dato che l’intento del legislatore regionale era quello di far contribuire i non residenti ai costi pubblici aggiuntivi dovuti al maggior afflusso turistico. Né si poneva alcuna questione di diritto comunitario non essendoci armonizzazione a livello europeo per tale imposta né determinandosi una discriminazione tra soggetti in base alla residenza fiscale.

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Quindi

• come si diceva problema - di diritto interno: occorre individuare un presupposto non colpito da tributi erariali - di diritto comunitario: occorre rispettare i principi comunitari – non discriminazione