il federalismo fiscale a cura del dott. alfonso di sabatino martina 1 lezione del 07.06.2011

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IL FEDERALISMO FISCALE a cura del Dott. Alfonso Di Sabatino Martina 1 Lezione del Lezione del 07.06.2011 07.06.2011

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IL FEDERALISMO FISCALEa cura del Dott. Alfonso Di Sabatino Martina

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Lezione del 07.06.2011Lezione del 07.06.2011

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Il Federalismo fiscale in scienza delle finanze

•Come sottoramo della scienza delle finanze, il federalismo fiscale si occupa di "comprendere quali tra le competenze e gli strumenti fiscali del governo dovrebbero essere centralizzate e quali dovrebbero essere poste nella sfera dei livelli decentrati" (Oates, 1999).

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Introduzione

•Sulla base dell’origine dell’attribuzione delle funzioni, possiamo anche distinguere tra:

▫Stato unitario: quando le funzioni degli enti di livello più basso sono assegnate da un governo di livello superiore;

▫Stato federale: quando l’attribuzione delle funzioni è definita dalla Costituzione e le modifiche avvengono con il consenso degli enti coinvolti.

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•Una struttura federalista presenta un compromesso tra una struttura centralizzata, con politiche applicate uniformemente sul territorio nazionale, ed una struttura completamente decentrata con decisioni totalmente autonome delle giurisdizioni.

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Principali obiettivi della teoria del federalismo fiscale• definire i vantaggi (soprattutto in termini di efficienza) di

un sistema decentrato rispetto ad un sistema centralizzato, tenendo conto dei possibili interventi del tenendo conto dei possibili interventi del governo centrale, diretti a correggere le eventuali governo centrale, diretti a correggere le eventuali inefficienze delle decisioni decentrate oppure a realizzare inefficienze delle decisioni decentrate oppure a realizzare obiettivi perequativiobiettivi perequativi;

• individuare quali funzioni attribuire al governo centrale e quali invece alle giurisdizioni locali;

• definire la dimensione ottimale delle giurisdizioni;

• esaminare gli effetti del decentramento sulla spesa pubblica.

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N.B.

•La teoria tradizionale del federalismo fiscale ipotizza che i governi massimizzano il benessere collettivo.

•Per amministrazioni locali (jurisdictions) intendiamo aree geografiche definite, dotate di un governo eletto, responsabile di funzioni stabilite da una giurisdizione superiore, o tramite un patto costituzionale.

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Principali vantaggi del decentramento

• Il decentramento tutela la libertà del popolo, favorendone il coinvolgimento nell’attività politica e la capacità di controllo sull’attività di governo, ed educa all’amministrazione pubblica ed al perseguimento di obiettivi pubblici(Jefferson, Madison, Montesquieu, de Tocqueville).  

•Migliora l’efficienza amministrativa, attraverso la divisione del lavoro e la specializzazione.

•Dà voce alle minoranze, a livello nazionale.

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• Permette la ‘sperimentazione’ di programmi diversi

•Rappresenta uno strumento di disciplina del settore pubblico, a causa:▫ del confronto che può essere fatto con altre amministrazioni

locali e che può avere influenza sulla probabilità di rielezione dell’amministrazione in esame;

▫ della mobilità residenziale e degli investimenti (in generale, della base imponibile) che può determinare uno spostamento verso giurisdizioni più efficienti.

• Permette la realizzazione di programmi di spesa differenziati secondo le preferenze locali con miglioramenti in termini di efficienza e di numero di persone soddisfatte rispetto alla soluzione centralizzata(teorema del decentramento di Oates). 9

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Principali svantaggi del decentramento

•Difficoltà di realizzazione di politiche distributive (necessario un intervento perequativo da parte del governo centrale)

•Differenziazione delle giurisdizioni in base al reddito (‘fiscal zoning’ e stratificazione sociale).

•Mancata tutela delle minoranze e dei gruppi più deboli, a livello locale.

•Concorrenza fiscale eccessiva con conseguente riduzione della spesa pubblica.

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Alla base del decentramento fiscale esiste un fondamentale trade-off:

Il decentramento delle decisioni produce vantaggi derivanti dalla realizzazione di politiche ‘vicine’ alle diverse preferenze dei cittadini e dalla responsabilizzazione delle Amministrazioni locali (attraverso la concorrenza fiscale e la mobilità di residenti ed investimenti); ma, allo stesso tempo, esso indebolisce i sistemi redistributivi di ricchezza e potenzialmente introduce condizioni di ineguaglianza nell’offerta di servizi pubblici.

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Attribuzione delle funzioni

 • Un tema centrale nella letteratura sul federalismo fiscale è quello dell’attribuzione delle funzioni.

•In Fiscal Federalism (1972), Oates afferma che un sistema federalista potrebbe rappresentare la forma di governo ottimale, che accomuna i vantaggi di una struttura di governo decentrata e di una struttura centralizzata, qualora sia in grado di assegnare in maniera ottimale le funzioni pubbliche ai governi di diverso livello.

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• Infatti, il decentramento decisionale permetterebbe un spesa coerente con le preferenze locali, mentre la mobilità residenziale garantirebbe un sistema competitivo di allocazione delle risorse.

•Si è cercato, quindi, di stabilire quali funzioni possono essere svolte efficientemente dal governo centrale e quali invece dovrebbero essere assegnate ai livelli di governo più bassi.

•Quale regola si può seguire nell’assegnamento efficiente delle funzioni ai governi di diverso livello?

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Criterio guida: Criterio guida:

ottima corrispondenza (o criterio dell’equivalenza)

Perché una funzione sia svolta a livello efficiente, l’area geografica entro la quale un’attività svolta da una giurisdizione manifesta i suoi effetti deve coincidere con i confini territoriali della giurisdizione stessa.

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NEGLI ANNI ’90 RILEVANTI CAMBIAMENTI NEI RAPPORTI INTERGOVERNATIVI

L’assetto delle Regioni e delle Autonomie locali agli inizi degli anni ’90 poggiava su un sistema di finanza derivata e prevedeva le competenze previste nella Costituzione e quelle risultanti dalla delega di funzioni statali

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19921992: INTRODUZIONE DELL’ICI E RIFORMA DI ALTRI TRIBUTI LOCALIDECENTRAMENTO A COSTITUZIONE VIGENTE

19971997: LEGGE BASSANINI UNO (N. 59/1997): TRE MACRO-AREE:

1. sviluppo e attività produttive; 2. territorio, ambiente, infrastrutture; 3. servizi alla persona e alla collettivita’.

19971997: IRAP E ADDIZIONALE IRPEF

20002000: D.LGS N. 56/2000 IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE: COMPARTECIPAZIONE IVA

ABOLIZIONE TRASFERIMENTI SPECIFICIFONDO PEREQUATIVO NAZIONALE A FINI DI SOLIDARIETA’

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La riforma in senso federale in Italia

•La riforma costituzionale del Titolo V (2001): artt. 114-120

•La legge-delega sull’attuazione dell’art. 119 Cost. (federalismo fiscale) (L. 42/2009L. 42/2009)

• I decreti legislativi di attuazione

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Il Federalismo fiscale nel mondo

• In diversi Paesi europei vigono sistemi di federalismo fiscale, che spesso sono accompagnati da un ordinamento federale dello Stato:

▫Germania, Svizzera, Austria e Belgio sono Stati genuinamente federali;

▫ la Spagna è uno Stato regionale, con forte autonomia fiscale alle singole comunità autonome, ma priva di un ordinamento costituzionale federale;

▫Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, India e Australia hanno sia un ordinamento federale riguardo alla forma di Stato sia riguardo al sistema fiscale.

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Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3

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La riforma costituzionale del Titolo V

•art. 114art. 114• art. 116art. 116• art. 117art. 117• art. 118art. 118• art. 119art. 119• art. 120art. 120

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art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

[…]

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art. 116

[…]

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia […] possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

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INVERSIONE NEL CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE

• Individuazione tassativa per le competenze esclusive dello Stato e per quelle concorrenti dello

Stato e delle Regioni

•Tutte le altre materie alla competenza esclusiva delle Regioni

•Per la legislazione concorrente competenza dello stato solo per i principi fondamentali

Art. 117

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Tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2):

▫lettera e): …sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie;

▫lettera m): determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

▫lettera p): …funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

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Tra le materie di competenza concorrente (art. 117, comma 3):

▫armonizzazione dei bilanci pubblici;

▫coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

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Art. 118PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’::

LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE (non più connesse a quelle legislative)

SONO ATTRIBUITE AI COMUNI(che godono di potestà regolamentarepotestà regolamentare)

SALVO QUELLE CHE RICHIEDONO UN ESERCIZIO UNITARIO

(sulla base dei principi di differenziazionedifferenziazione e di adeguatezzaadeguatezza)

 

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FINANZIAMENTO (art. 119)

1.1. Autonomia finanziariaAutonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2.2. Potere di stabilire e applicarePotere di stabilire e applicare tributi e entrate propri (secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario:lo Stato fissa i principi fondamentali per il coordinamento, da fare con legge regionale).Compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

[segue]

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3. Fondo perequativoFondo perequativo statale per i territori con minore capacità fiscale per abitante

 4. Principio di autosufficienzaPrincipio di autosufficienza:le risorse derivanti dalle suddette fonti

consentono ad ogni ente territoriale subnazionale di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite

[segue]

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5. Risorse aggiuntive ed interventi speciali5. Risorse aggiuntive ed interventi speciali

• Per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale

• Per rimuovere gli squilibri economici e sociali• Per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona• Per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle

loro funzioni.

6. Agli Enti subnazionali è attribuito un proprio 6. Agli Enti subnazionali è attribuito un proprio patrimonio dalla legge dello Stato.patrimonio dalla legge dello Stato.

• Essi possono ricorrere al debito solo per spese di investimento, ma è esclusa ogni garanzia da parte dello Stato

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POTERI SOSTITUTIVI DELLO STATO

•Mancato rispetto di norme internazionali e comunitarie

• Pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica

•Tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica

•Tutela dei livelli essenziali delle prestazioni per diritti civili e sociali

Art. 120

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E’ questo il giorno in cui viene approvata in via definitiva dal Parlamento la Legge Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione Italia

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Legge Delega

• Trattandosi di una legge Delega, la funzione legislativa viene quindi esercitata dal  Consiglio dei Ministri, e non dal Parlamento.

• Il Governo è dunque “ delegato (art.2) ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (6/5/2009), uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’art.119 della Costituzione, al fine di assicurare [...] l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni”.

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Principi L.42/2009 - Federalismo

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Principi L.42/2009 - Federalismo• Principi e criteri direttivi generali:

▫ autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa;

▫ lealtà istituzionale tra i vari livelli di amministrazione; razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;

▫ coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione fiscale;

▫ determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica,

▫ definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio di alcune delle funzioni attribuitegli dall’art.117 della Costituzione ( prestazioni concernenti diritti civili e sociali; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali).

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La Relazione del governo (30/06/2010)

• “mentre la spesa statale è prevalentemente finanziata con le tasse pagate dai cittadini (e con il ricorso al debito pubblico, per cui lo Stato ha propria essenziale responsabilità e per cui paga interessi passivi)”;

• “invece la spesa locale è fatta da Governi che hanno il potere di spesa ma non il dovere di presa fiscale, così risultando fiscalmente irresponsabili”

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Le ragioni del federalismo

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Decreti legislativi già approvatiDecreti legislativi già approvati1.1. Federalismo demanialeFederalismo demaniale: approvatoapprovato (D. Lgs. N.

85/2010)

2.2. Fabbisogni standard degli Enti localiFabbisogni standard degli Enti locali:: approvatoapprovato (D. Lgs. N. 216/2010)

3.3. Roma capitaleRoma capitale: approvatoapprovato (D. Lgs. N. 219/2010)

4.4. Fiscalità municipaleFiscalità municipale: approvatoapprovato (D. Lgs. N. 23/2011)

5.5. Autonomia Fiscale degli altri Enti TerritorialiAutonomia Fiscale degli altri Enti Territoriali: approvatoapprovato (D. Lgs. N. 68/2011)

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Decreti legislativi Decreti legislativi in itinerein itinere6.6. PerequazionePerequazione infrastrutturaleinfrastrutturale: D.M. 26 novembre 2010

pubblicato sulla G.U. 75 del 1° aprile 2011.

7.7. ArmonizzazioneArmonizzazione deidei bilancibilanci:▫ Schema di dlgs recante disposizioni in materia di adeguamento

e armonizzazione dei sistemi contabili (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 359).

▫ Schema di Dlgs in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi n. 339 (trasmesso al Senato l'11 marzo 2011).

▫ Schema di dlgs di attuazione della legge n. 196/2009 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche (approvato dal Cdm del 15/4/2011).

8.8. PremiPremi e sanzionie sanzioni: Conferenza unificata convocata per il 18 maggio 2011

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1.FEDERALISMO DEMANIALE(D. Lgs. N. 85 del 2010)

• Sviluppa la valorizzazione del patrimonio pubblico, attribuendo i beni ai territori dove questi si trovano: è un’importante opportunità per rivedere e per potenziare le possibilità di utilizzo di un patrimonio spesso, specie nel passato, trascurato o messo a reddito in maniera inadeguata.

• Senza aggiungere nuove tasse, si potranno recuperare risorse dalla valorizzazione di beni prima improduttivi.

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2.FABBISOGNI STANDARD ENTI LOCALI (D. Lgs. N. 216/2010)• I “Fabbisogni Standard” sono il costo efficiente di

un servizio.▫Sostituiscono la “spesa storica”, espediente per

finanziare anche l’inefficienza: più spendevi e più eri premiato. Li sta determinando la Società per gli studi di settore-Sose. Saranno pubblicati sul sito web di ogni Ente Locale, tra il 2011 e il 2013.

▫I cittadini potranno controllarne il rispetto.

• Spesa più razionale = meno sprechi e meno Spesa più razionale = meno sprechi e meno tasse.tasse.

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Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti locali

Oggetto: determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali (e ai livelli essenziali) di Comuni e Province

Le funzioni fondamentali per i Comuni sono quelle individuate in via provvisoria dalla legge delega

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Costi standard – funzioni comuni

1.1. amministrazione, gestione e controllo amministrazione, gestione e controllo (rimborso al 70%)(rimborso al 70%)

2.2. polizia locale; polizia locale; (rimborso al 100%)(rimborso al 100%)

3.3. istruzione pubblica; istruzione pubblica; (rimborso al 100%)(rimborso al 100%)

4.4. viabilità e dei trasporti; viabilità e dei trasporti; (rimborso al 100%)(rimborso al 100%)

5.5. gestione del territorio e dell'ambiente; gestione del territorio e dell'ambiente; (rimborso al 100%)(rimborso al 100%)

6.6. settore sociale; settore sociale; (rimborso al 100%)(rimborso al 100%)

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Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti locali

Si incarica la Sose (in collaborazione con Ifel-Anci) di sovraintendere sul piano tecnico al processo di determinazione dei fabbisogni standard e si stabilisce un percorso temporale per il loro calcolo:1)nel 2011 per almeno 1/3 delle funzioni fondamentali 2)nel 2012 per un ulteriore 1/3 delle funzioni fondamentali3)Nel 2013 copertura completa di tutte le funzioni fondamentaliApplicazione graduale nel triennio successivoRevisione entro tre anni dall’ adozione

Clausola di “salvaguardia finanziaria”: dal decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato

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3.ROMA CAPITALE (D. Lgs. N. 219/2010)

• Il decreto, attuativo della delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale, configura l’ordinamento provvisorio di Roma capitale, in attesa dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane. Nasce, dunque, in luogo del comune di Roma, l'ente territoriale “Roma capitale”, di cui sono disciplinati gli organi di governo: Assemblea capitolina, Giunta capitolina e Sindaco.

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4.FISCO MUNICIPALE(D. Lgs. 23/2011)

• Passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma ▫ sostituendo oltre 11 MLD di trasferimenti statali annui - assegnati in base al criterio irrazionale

della spesa storica - con tributi propri e compartecipazioni.

▫ Si riforma così la finanza locale alimentata, oltre che dai trasferimenti, da ben 18 fonti di gettito (dall’Ici alla “tassa sull’ombra”). Vengono eliminate o accorpate ben 10 delle 18 attuali forme impositive. Le imposte locali diventano “tracciabili”

• Dal 2014, alcuni tributi statali sono assorbiti nelle imposte municipali propria e secondaria, senza aggravio per il contribuente.

• Il decreto sul fisco comunale riduce però anche le altre imposte: con la cedolare secca l’imposizione sui redditi da affitto passa al 19% (sui canoni concordati L. 431/98) e al 21% (sui canoni di mercato), rispetto a un’aliquota che oggi può superare il 40%. Le imposte sui trasferimenti immobiliari vengono ridotte dell’1%.

• Il decreto non introduce nuove imposte. L’addizionale comunale all’Irpef, di cui il decreto sul fisco comunale dispone semplicemente lo sblocco graduale dello 0,2%, è stata introdotta nel 1998 dal I Governo Prodi, con aliquota allo 0,5%, e poi portata, con la finanziaria 2007, allo 0,8% dal II Governo Prodi. Lo stesso vale per l’imposta di scopo, introdotta nel 2007. L’imposta di soggiorno deriva dalla riforma costituzionale del 2001 (v. Corte cost. sent. n. 102 del 2008).

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4.FISCO MUNICIPALE(D. Lgs. 23/2011)

• Fondamentale è il raccordo con i fabbisogni standard. ▫ Prima un Sindaco poteva facilmente aumentare l’addizionale Irpef e il criterio della spesa storica

non consentiva alcun controllo agli elettori. Già da fine 2011 un Sindaco che spende più dei nuovi fabbisogni standard non potrà facilmente aumentare l’addizionale comunale. Tutti potranno vedere e valutare le spese sul sito web del Comune. Si afferma il controllo del cittadino sulla spesa inefficiente:

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4.FISCO MUNICIPALE(D. Lgs. 23/2011)

• I Comuni avranno accesso all’anagrafe tributaria, al catasto elettronico, e ad altre informazioni utili a fare emergere l’evasione sugli immobili.

• Tratterranno da subito il 50% dell’extra gettito prodotto.

• Con i risultati della lotta all’evasione potranno costruire asili o scuole. Lo stesso vale per le “case fantasma” (gli immobili mai accatastati). Le sperimentazioni di collaborazione tra Comuni e Agenzia delle Entrate hanno dato risultati eclatanti, ad es. un proprietario di 8 case che non presentava dichiarazione dei redditi.

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5. AUTONOMIA FISCALE DEGLI ALTRI ENTI TERRITORIALI (D. Lgs. 68/2011)

• Vantaggi fiscali per i contribuenti:▫ L’IRAP potrà essere azzerata!!!▫ L’addizionale Irpef regionale potrà tener conto dei figli a

carico.▫ La compartecipazione IVA sarà legata al riscosso sul territorio

e non più, come oggi, ai consumi Istat che premiano chi evade.

• Costi standard della sanità: forte solidarietà, ma evidenza degli sprechi che oggi costringono a penose migrazioni sanitarie.

• Viene scritta la parola “fine” sui ripiani statali del passato, a spese di tutti i contribuenti italiani (es. quello di ben 12 MLD attuato dal Governo Prodi nel 2007).

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6. PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE(d. lgs. in itinere)

• In coerenza con il Piano Sud è diretto a rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese, superando i gravi ritardi nell’utilizzo dei fondi comunitari.

• Finanzia grandi progetti infrastrutturali.

• Si effettua – non era mai stata fatta prima – una ricognizione completa dei deficit infrastrutturali. ▫E’ fondamentale per individuare gli interventi necessari

e evitare la dispersione di risorse in mille rivoli e interventi inutili o spesso solo clientelari.

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7. ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI(d. lgs. in itinere)

•Il decreto permetterà di disporre di bilanci pubblici omogenei, elaborati con le stesse metodologie contabili. ▫ I bilanci saranno pubblicati in modo comprensibile a tutti su

internet, permettendo veri confronti.

• Nel 2008 la contabilità della sanità della Calabria si è rivelata completamente inattendibile.

• Alcuni Presidenti di Regione hanno impiegato mesi per calcolare il vero deficit ereditato dalla gestione precedente.

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7. Armonizzazione dei bilanci i pro e i contro

•Bilanci pubblici omogenei elaborati con la stessa metodologia contabile (Contabilità finanziaria e contabilità economica finanziaria).

•Trasparenza e pubblicità dei costi

•Bilanci come “libri dei sogni”

•Occhio ai residui principalmente attivi

•Spese del personale (limiti alle assunzioni)

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8. PREMI E SANZIONI (d. lgs. In itinere)

•Introduce premi per i premi per i virtuosivirtuosi e e sanzioni per gli sanzioni per gli inefficientiinefficienti. .

▫ Tra queste il “fallimento politico” per chi dissesta un ente locale: se la Corte dei Conti accerta la responsabilità del politico scatta l’ineleggibilità per 10 anni ad ogni carica elettiva.

▫ Riguarda anche il Presidente di Regione che viola piani di rientro sulla sanità e porta per 2 anni al massimo l’addizionale Irpef (3%): Il suo partito subisce il taglio del 30% del finanziamento pubblico.

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Principi finanza comunale

1. Trasferimento tributi immobiliari da erario a comuni

2. Invarianza della tassazione

3. Esenzione “prima casa” da imposta municipale su possesso

4. Fondo di perequazione per comuni

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Riforma dei tributi locali

Imposta di registro Imposta di registro ed imposta di bollo ed imposta di bollo su compravendite e su compravendite e

locazioni locazioni

Imposte ipocatastali Imposte ipocatastali con eccezione di con eccezione di

quelle relative ad quelle relative ad atti soggetti ad IVA atti soggetti ad IVA

IRPEF su redditi IRPEF su redditi fondiari e cedolare fondiari e cedolare

secca su affittisecca su affitti

Imposte minori sui Imposte minori sui trasferimenti trasferimenti

Imposta municipale Imposta municipale di primo livello di primo livello

IMUPIMUPAliquota al 0,76%Aliquota al 0,76%

ICIICI

Tributi trasferiti sostitutivi dei trasferimentiTributi trasferiti sostitutivi dei trasferimenti

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Riforma dei tributi locali/2

Tosap/CosapTosap/Cosap

Pubblicità e Pubblicità e affissioni affissioni

Imposte minoriImposte minori

Imposta municipale Imposta municipale di secondo livello di secondo livello

IMUSIMUS

Riforma facoltativa per i comuniRiforma facoltativa per i comuni

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Entrate dei Comuni prima della riforma del federalismo municipale

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Entrate dei Comuni a seguito della riforma del federalismo municipale (periodo transitorio 2011/2013)

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Entrate dei Comuni a seguito della riforma del federalismo municipale (dal 2014 in poi)

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Vulnus1. La concretizzazione del DISEGNO DI RIFORMA

tracciato dalla L. 42/2009 è stata purtroppo affidata ad una pluralità di D. Lgs.vi, di cui solo 5/8 attualmente approvati in via definitiva.

2. La suddivisione di contenuti fra i vari decreti attuativi non ha seguito quella fra i vari livelli di governo, come originariamente previsto.

3. Ne deriva che le disposizioni relative a ciascun livello di Governo NON sono contenute in un unico provvedimento organico.

▫ Per esempio nel merito del Federalismo Municipale troviamo le relative disposizioni sia: D. Lgs. 23/2011 (Federalismo Municipale) D. Lgs. 216/2010 D. Lgs. Funzioni Province e Regioni D. Lgs. Premi e sanzioni

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Studio della CGIA di Mestre

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Effetti del federalismo municipale

• La CGIA di Mestre ha sommato gli effetti del federalismo municipale e di quello regionale

• Sommando gli effetti dei decreti sul federalismo municipale e regionale le realtà territoriali del Centro Nord dovrebbero avere più soldi in tasca, quelli del Sud invece meno (a guadagnarci, almeno per il momento, sono la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna).

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“Per le casse dello Stato centrale l’operazione è a somma zero.

A fronte di un taglio dei trasferimenti ai Comuni, Province e Regioni di 18,289 mld di euro, altrettanti 18,289 mld di euro ne saranno devoluti.

Nella legge delega, infatti, il legislatore ha chiaramente espresso l’intenzione che tale operazione fosse a costo zero per l’Erario.

A livello territoriale, però, alcuni potrebbero guadagnarci e altri invece rimetterci, anche se i Fondi perequativi avranno il compito di smussare queste disparità”.

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Altre Valutazioni sulla riforma

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Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione

Effetti sul sistema di tassazione immobiliare

Positiva la riduzione del carico fiscale sugli immobili residenziali locati (cedolare secca + agevolazione sull’Imup) per rilancio del mercato e emersione del nero. Effetti regressivi nel B/P ma nel M/P minore imposizione traslata anche sugli inquiliniMeglio, per ragioni di neutralità tra le differenti forme di investimento, un intervento più radicale di riordino: imposta sostitutiva sulla generalità dei redditi fondiari (come imposta sostitutiva sui redditi da capitale)Rimane discriminazione fiscale a sfavore di inquilini rispetto a chi abita in casa di proprietà: i secondi non pagano Imup e Irpef, i primi subiranno la almeno parziale traslazione di Imup e cedolare gravate formalmente sul proprietario

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Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione

Sotto il vincolo della “neutralità finanziaria” e data la riconferma della piena esenzione della prima abitazione, spostamento del prelievo fiscale a danno, in particolare, delle seconde case a disposizione → super-patrimoniale sulle seconde casePrime simulazioni: aliquota base (non fissata nel decreto) della componente “possesso” Imup nell’intervallo tra l’11 e il 14 ‰ rispetto al 4 ‰ dell’attuale aliquota Ici (ma Imup assorbe anche l’imposta reddituale)Rischio di aliquota ancora più elevata se i recuperi di evasione (stimati nella Relazione tecnica in ben il 15%, 25% e 35% della base imponibile non dichiarata sulle abitazioni a disposizione nel 2011, 2012, 2013) non si realizzeranno

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Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione

Semplificazione del sistema di tassazione immobiliare

Una semplificazione più apparente che realeImup collezione di tributi esistenti che, al di sotto di un’etichetta unica, manterranno in gran parte i loro caratteri specificiCedolare sulle locazioni solo opzionale. Irpef conveniente per i redditi bassi. Non scompare nessuna imposta. Resta l’addizionale comunale (e regionale) sugli altri redditi (diversi da quelli immobiliari) anche se si opta per la cedolare

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La nuova tassazione immobiliare. Semplificazione?

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Tab. 1 Trattamento fiscale di redditi e patrimoni immobiliari secondo il decreto sulla fiscalità municipale

Tipologia di immobilePersona fisica diversa da

impresa o esercente arti e professioni

Persona fisica impresa o esercente arti e professioni

Persona giuridica

Prima abitazioneR: nessun prelievoP: nessun prelievo

_ _

a disposizioneR: Irpef (devoluta)P: Imup (imposta propria)

R: Irpef (devoluta)P: Imup (imposta propria)

R: Ires (non devoluta)P: Imup (imposta propria)

locato

R: cedolare secca (devoluta) oppure Irpef (devoluta)P: Imup ridotta 50% (imposta propria)

R: cedolare secca (devoluta) oppure Irpef (devoluta)P: Imup ridotta 50% (imposta propria)

R: Ires (non devoluta)P: Imup ridotta 50% (imposta propria)

a disposizioneR: Irpef (devoluta)P: Imup ridotta 50% (imposta propria)

R: Irpef (devoluta)P: Imup ridotta 50% (imposta propria)

R: Ires (non devoluta)P: Imup ridotta 50% (imposta propria)

locatoR: Irpef (devoluta)P: Imup ridotta 50% (imposta propria)

R: Irpef (devoluta)P: Imup ridotta 50% (imposta propria)

R: Ires (non devoluta)P: Imup ridotta 50% (imposta propria)

Nota : R = reddito; P = patrimonio; Imup = Imposta municipale propria

Residenziale diversa da prima abitazione

Non residenziale

Tipologia di proprietario

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Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione

Federalismo fiscale/responsabilizzazione

Positiva è l’attribuzione in via esclusiva ai Comuni di pressoché tutta la materia imponibile immobiliare

Tuttavia la conferma dell’esenzione della prima casa da ogni forma di imposizione (patrimoniale – eccetto quella sui trasferimenti – e reddituale) sulla prima casa, che solleva dal finanziamento dei servizi comunali il 75% in media dei residenti, continua violare uno dei principi cardine del federalismo fiscale: quello della corrispondenza tra finanziatori e beneficiari→ il finanziamento delle spese comunali continua a gravare in gran parte sui non residenti (seconde case) e sulle persone giuridiche cioè su non-votanti

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Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione

La devoluzione dei tributi erariali (fase 1) non dà ai Comuni alcuna autonomia tributaria in termini di manovrabilità delle imposte. Le nuove entrate non saranno avvertite dai cittadini come imposte comunali. In termini aggregati l’unico cambiamento è che la fonte di finanziamento del fondo che alimenta i trasferimenti ai Comuni non è più la fiscalità generale ma un insieme di specifiche imposte (quelle immobiliari)

In particolare nella relazione tecnica si valuta per il 2011: ▫ 12,9 miliardi di trasferimenti da fiscalizzare (che include il taglio di 1,5 miliardi previsto

dalla manovra finanziaria 2010-13)▫ 15,6 miliardi di gettiti dei tributi devoluti (senza alcuna modifica dei loro parametri)Bisogna pertanto restituire allo Stato 2,7 miliardi attraverso una compartecipazione statale sui tributi appena devoluti → applicazione impropria, per compartimenti stagni, del vincolo di “neutralità finanziaria”

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Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione

L’inclusione tra le imposte devolute/trasformate in Imup di prelievi sperequati nel territorio (Comuni grandi e Comuni piccoli) e caratterizzate da instabilità nel tempo (imposte sui trasferimenti immobiliari), insieme alla compartecipazione dello Stato (che reintroduce quell'elemento di discrezionalità che la devoluzione vorrebbe eliminare), indeboliscono la garanzia della certezza di risorse per i Comuni

Criticità del meccanismo di perequazione per ora solo abbozzato. Marcata instabilità temporale delle quote di riparto del fondo in relazione alle variazioni delle imposte anno per anno.

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Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione

Istituzione di un fondo perequativo “provvisorio” sulle imposte devolute (e poi sull’Imup): soluzione in contrasto con il meccanismo perequativo prefigurato dalla legge delega

Nella legge delega: fondo perequativo in grado di garantire trasferimenti verticali per portare ciascun Comune, data la propria capacità fiscale standard, al pieno finanziamento dei fabbisogni standardNel decreto: i tributi devoluti (e poi l’Imup) determinano la dimensione del fondo perequativo che alimenta trasferimenti perequativi orizzontali (cioè da Comuni ricchi a favore di Comuni poveri)

Nella legge delega: perequazione sulla capacità fiscale complessiva dei ComuniNel decreto: perequazione sulle sole imposte devolute/Imup

Nella legge delega: transizione dalla spesa storica ai fabbisogni standardNel decreto: fondo perequativo “provvisorio”

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Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione

Nel complesso, una riforma con poca sostanza.Unica vera novità: l'introduzione della cedolare secca.Per il resto, sul piano del sistema di tassazione immobiliare, un’operazione di facciata dettata dall’obiettivo di attribuire tutta l’imposizione immobiliare ai Comuni e di “semplificare” a tutti i costi, senza cogliere l’occasione di per mettere mano ad una riforma concretaSul piano del federalismo, un intervento poco coerente con l'impianto della legge delega, non in grado di garantire programmabilità del bilancio, con elementi di ambiguità rispetto alle modalità della perequazione e soprattutto che non ricostruisce la necessaria corrispondenza tra beneficiari della spesa pubblica e citadini chiamati a sostenerne i costi

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Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti localiValutazione

Soltanto un documento di natura vagamente metodologica senza contenuti sostanziali → mancata attuazione dei principi fondamentali della delegaResta indefinito il concetto stesso di fabbisogno standard Il risultato finale sarà una quota da attribuire a ciascun Comune su un fondo predeterminato (approccio top-down cioè un puro criterio di riparto)? Oppure sarà un livello assoluto di risorse finanziarie (approccio bottom-up cioè determinazione analitica per prestazioni)?Resta irrisolto il collegamento dinamico tra valutazione e adeguamento dei fabbisogni standard (obiettivi di servizio) e decisione di finanza pubblica nell’ambito della Decisione di finanza pubblica/legge di stabilità (l. 196/2010).

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Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti localiValutazione

La clausola di salvaguardia crea inutili incertezze. Significa che la sommatoria dei “risparmi di risorse” dai Comuni i cui fabbisogni standard risulteranno al di sopra la spesa storica dovrà compensare la sommatoria delle “spese aggiuntive” dai Comuni i cui fabbisogni standard risulteranno al di sotto della spesa storica? Cosa succede ai fabbisogni standard una volta determinati se il governo decidesse nella manovra annuale un taglio delle risorse? Parimenti resta indeterminata la relazione tra calcolo/revisione dei fabbisogni standard e patto di convergenza degli obiettivi di servizio che dovrebbe consentire di accrescere quantità e qualità dell'offerta delle prestazioni nei territori attualmente meno dotati e/o nei settori attualmente sotto standard per poter raggiungere i livelli essenzialiQuesti non sono aspetti “tecnici” da lasciare alla competenza della Sose/ifel, sono elementi costitutivi del sistema del federalismo fiscale che andrebbero definiti con chiarezza sul piano delle scelte di fondo

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Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti localiValutazione

Irrazionalità nell’applicare la complicata costruzione dei fabbisogni standard a funzioni fondamentali identificate in via provvisoria in attesa della loro determinazione definitiva (se mai sarà) nella Carta delle autonomie

Esautorazione del Parlamento dalla fase concreta di fissazione dei metodi di determinazione dei fabbisogni standard e dalla loro applicazione per il calcolo effettivo dei fabbisogni stessi.Infatti la nota metodologica relative alle procedure di calcolo e le quantificazioni dei fabbisogni standard per ciascuna funzione fondamentali di ciascun Comune/Provincia sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio senza passare dal Parlamento 

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Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti localiValutazione

Necessità di meglio precisare le procedure di revisione “a regime” dei fabbisogni standard: periodicità delle rideterminazioni, modalità di monitoraggio del soddisfacimento degli standard, sistemi di sanzioni nel caso di mancata tutela dei Lep

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