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Legge 27 dicembre 2017, n. 205 FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° GENNAIO 2019 A R E A D U E S. R. L. 20121 MILANO VIA MONTENAPOLEONE N. 8

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Legge 27 dicembre 2017, n. 205

FATTURAZIONE ELETTRONICA

DAL 1° GENNAIO 2019

A R E A D U E S. R. L.20121 MILANO – VIA MONTENAPOLEONE N. 8

PREMESSA

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

La legge di bilancio 2018 rende obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica per le cessioni di

beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati.

Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno

documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per

motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse

dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia

(come i trattori agricoli e forestali).

Ricordiamo che è già vigente l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni eseguite nei confronti della

Pubblica Amministrazione.

L’obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel

quadro di un appalto pubblico.

1

Le principali novità fiscali e contributive della Legge di Bilancio 2018 – Circolare n. 1 AIDCComunicato stampa del 2 luglio 2018 - Fatturazione elettronica, i nuovi chiarimenti del Fisco nessuna sanzione per il minimo ritardo nell’invio

PREMESSA

Di seguito si riporta il quadro normativo di riferimento:

Direttiva 2001/115/CE: riconoscimento normativo della fattura elettronica;

Direttiva 2010/45/CE: «liberalizzazione» della fattura elettronica;

Decreto ministeriale del 3/04/2013 n. 55: fattura elettronica emessa nei confronti della PA;

D.Lgs. n. 127/2015: comunicazione opzionale dei dati delle fatture;

D.Lgs. n. 193/2016: comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture;

D.Lgs. n. 127/2015 modificato dalla Legge n. 205/2017: fatturazione elettronica obbligatoria;

Provv. Agenzia delle Entrate del 30/04/2018: regole tecniche per la fatturazione elettronica trasmessa tramite SDI;

Provv. Agenzia delle Entrate del 13/06/2016: conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica;

Circolare n. 13/E del 2/02/2018: ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

2

PREMESSA

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

3

Normativa, provvedimenti e regole tecniche disponibili sul sito

dell’Agenzia delle Entrate (disponibili senza registrazione)

SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio si riferisce, in particolare, alle cessioni di

beni e alle prestazioni di servizi, nonché alle relative variazioni, effettuate tra soggetti:

Residenti;

Stabiliti;

o identificati (soggetti non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione).

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

4

F.A.Q. File FatturaPA – Agenzia delle EntrateCircolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018

SOGGETTI ESONERATI

Risultano, invece, espressamente esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfettario

(Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89) oppure il regime fiscale di vantaggio (D.L. n. 98/2011, art. 27, commi 1 e 2).

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

5

Regime forfettario: requisiti, modalità di accesso e di uscita – Fisco e Tasse del 19 aprile 2018

AMBITO OGGETTIVO

- 4 -

La fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o

identificati in Italia. Sono ricomprese anche le relative variazioni.

Restano, invece, escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti e non

identificati ai fini Iva in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi.

In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi Iva trasmettono

telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di

servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali

è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data

del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

In caso di omissione della trasmissione di tali dati ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la

sanzione di cui all'art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 (ossia, la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura,

comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite

massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero

se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'art. 12 del D.Lgs. n.

472/1997).

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

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DECORRENZA

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

7

I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista –Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018

A decorrere dalla medesima data sarà abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui

all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d. “spesometro”).

Per espressa previsione normativa (art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127 del 5 agosto 2015 così come modificato dalla legge 205 del

27 dicembre 2017 comma 909) sono stati esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel

così detto regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011) e coloro per i quali si applica il regime forfettario (art.

1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014). Tali soggetti pertanto continueranno ad emettere fatture analogiche.

Inoltre, poiché la norma prevede l’emissione della fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato, nessun obbligo di emissione elettronica di tali

documenti è prevista nel caso di cessioni o prestazioni di servizio rese nei confronti di non residenti, sia comunitari che

extracomunitari.

ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

8

ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Relativamente ai soggetti che effettuano commercio al minuto ed attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), che certificano

le proprie operazioni tramite ricevuta fiscale o scontrino annotando dette operazioni sul registro dei corrispettivi (articolo

24 DPR 633/72), è prevista la facoltà di trasmissione telematica. L’opzione (quinquennale) per la memorizzazione elettronica

e la trasmissione telematica sostituisce gli obblighi di cui all’articolo 24 citato.

Qualora il Cliente ne faccia richiesta, vige l’obbligo di emissione della fattura che, in questo caso, dovrà comunque

essere elettronica. Vi è l’obbligo di rilascio di una copia analogica salvo espressa rinuncia da parte dello stesso.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

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I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista –Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018

ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

L’art. 4 del D.Lgs. 127/2015 prevede per i soggetti passivi IVA ammessi al regime contabile semplificato il venir meno

dell’obbligo di tenuta dei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del DPR 633/72 se si avvarranno degli elementi messi a

disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, i prospetti di liquidazione periodica IVA, la dichiarazione annuale IVA e

dei redditi, i modelli F24 con le imposte da versare.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse effettuato l’opzione per annotare i documenti sulla base della data di incasso

o pagamento come indicato alla lettera sub c), dovrebbe necessariamente istituire i registri. La gestione ai fini IVA sarà

coincidente, ma la dichiarazione dei redditi potrà coincidere solo se tutti i documenti saranno stati pagati ed incassati e non si

avranno costi non documentati da fatture transitate dal sistema SdI (personale, ecc.)

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

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I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista– Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018

ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Esemplificando, si avranno le seguenti casistiche.

Fatture di vendita – Cliente soggetto passivo

Residente Residente PA NON residente - UENON residente - Extra

UE

Cessione di beni Fattura Elettronica Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica

Prestazione di servizi Fattura Elettronica Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

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I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista– Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018

ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Fatture di vendita – Cliente NON soggetto passivo

Residente NON Residente - UENON residente - Extra

UE

NON residente - Extra

UE – TAX Free

Cessione di beni Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica Fattura Elettronica

Prestazione di servizi Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica Fattura Analogica

Nel caso di esportazione, il documento comprovante l’operazione è la documentazione doganale (DAU) e non c’è necessità

che la merce sia accompagnata dalla fattura che, quindi, può seguire gli ordinari canali di trasmissione.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

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I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista– Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018

ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Fatture di acquisto – Fornitore soggetto passivo

Residente NON Residente - UE NON residente - Extra UE

Cessione di beni Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica

Prestazione di servizi Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica

Nel caso di importazione di merce il documento di riferimento è la bolletta doganale che verrà trasmessa all’Agenzia delle

Entrate direttamente dalla Dogana.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

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I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista– Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018

OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

L’art. 1, co. 909-917, della Legge 205/2017 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, un nuovo obbligo

comunicativo, in base al quale i soggetti IVA residenti sono tenuti a trasmettere i dati delle cessioni di beni e delle

prestazioni di servizi effettuate verso i soggetti non stabiliti in Italia, o ricevute da questi ultimi.

Le informazioni obbligatorie da fornire sono state, poi, individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

Entrate n. 89757/2018:

• i dati identificativi del cliente o del fornitore;

• la data del documento comprovante l’operazione;

• il giorno di registrazione dei documenti ricevuti e delle relative note di variazione;

• il numero del documento;

• la base imponibile, l’aliquota IVA e l’imposta o, in assenza di IVA, la tipologia dell’operazione (ad esempio, non imponibile).

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

14

Fatturazione elettronica tra privati: quando non è obbligatoria? Fisco e Tasse del 18 aprile 2018

OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

I dati delle operazioni transfrontaliere devono essere comunicati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data

di emissione o ricezione del documento. La data di ricezione è intesa come il giorno di registrazione della fattura ai fini

della liquidazione dell’IVA.

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è facoltativa per le operazioni per le quali siano state emesse o

ricevute fatture elettroniche e per quelle per le quali sia stata emessa bolletta doganale.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere

trasmessi utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il codice

convenzionale “XXXXXXX”.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

15

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di

Interscambio e da questo recapitato al soggetto ricevente.

La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 ovvero, nel caso

di fattura semplificata, dal successivo art. 21-bis del Decreto IVA, nonché quelle ulteriori indicate nelle specifiche tecniche di

cui all’Allegato A del provvedimento n. 89757/2018. In particolare, nel caso della fattura ordinaria, e non semplificata, le

informazioni obbligatorie sono le seguenti:

• data di emissione del documento;

• numero progressivo della fattura, che la identifichi in modo univoco;

• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore e del

cessionario o committente dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i

soggetti non residenti;

• numero di partita IVA del contribuente;

• numero di partita IVA del cliente;

• codice fiscale, qualora il cessionario o committente non sia un soggetto passivo;

• natura, qualità e quantità dei beni e/o servizi oggetto dell’operazione;

• tutti i dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto,

premio o abbuono;

• aliquota IVA, ammontare dell’imponibile e dell’imposta.

FATTURA ELETTRONICA

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

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A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura elettronica consente di inserire facoltativamente ulteriori

dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori, nonché altri elementi significativi: si pensi, ad esempio,

alle informazioni necessarie alla corretta trasmissione del documento – dal mittente al Sistema di Interscambio e da

quest’ultimo al destinatario – oppure a quelle che permettono di integrare la fattura con i processi e sistemi gestionali di

pagamento e, infine, a ogni altra informazione che può risultare utile sulla base delle esigenze informative che intercorrono

fra cliente e fornitore e delle tipologie dei beni ceduti e dei servizi prestati.

FATTURA ELETTRONICA

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

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La fattura elettronica è un file in formato XML.

Il file della fattura in formato XML contiene tutti i dati fiscalmente obbligatori ma consente di inserire

facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo dei contribuenti.

NOTE DI VARIAZIONE

Le regole tecniche stabilite per la fatturazione elettronica sono valide anche per le note di credito o debito emesse in

seguito alle variazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/1972. Le richieste del cliente al fornitore di tali rettifiche non sono gestite dal

Sistema di Interscambio.

Qualora il contribuente abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una ricevuta

di scarto dal Sistema di Interscambio, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la

trasmissione di alcuna nota di variazione al Sistema di Interscambio.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

18

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018

IL SdI

Il Sistema di Interscambio è la struttura informatica, istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestita

dall’Agenzia delle Entrate e sviluppata da Sogei, mediante la quale è possibile trasmettere telematicamente le fatture

elettroniche e inviare le relative notifiche.

La fattura elettronica, per essere correttamente gestita dal Sistema di Interscambio deve

presentare specifiche caratteristiche tecniche.

Il contenuto è rappresentato in un file XML.

La trasmissione della fattura elettronica non coinvolge esclusivamente le parti contrattuali a cui il documento si riferisce

(fornitore e destinatario), in quanto tra i due attori si interpone il Sistema di Interscambio (SdI) che riceve la fattura dal fornitore,

effettua i controlli necessari, inoltra la fattura al destinatario.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

19

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018Trasmissione in formato XML – Italia Oggi 7 maggio 2018

IL SdI

Le modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio sono:

1) posta elettronica certificata;

2) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’applicazione;

3)

il sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”. Questa

modalità prevede la sottoscrizione, mediante firma digitale, di uno specifico accordo di servizio, e la capacità di

gestione di certificati digitali;

4)il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP - File Transfer Protocol, che richiede –

oltre alla sottoscrizione dell’accordo di servizio – un server FTP esposto su Internet.

Le modalità di cui ai punti 3 e 4 necessitano di un preventivo processo di accreditamento al Sistema di Interscambio,

descritto nell’Allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, per consentire di impostare

le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il Sistema di Interscambio: al termine

di tale procedura, il Sistema di Interscambio, su richiesta, associa al canale telematico attivato un codice numerico di 7 cifre

(c.d. codice destinatario).

Il soggetto che intende utilizzare la posta elettronica certificata deve avvalersi di un gestore, incluso in apposito elenco gestito

dall’Agenzia per l’Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Il messaggio, che

contiene il file da trasmettere, non deve superare la dimensione di 30 Mb.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

20

IL SdI

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

21

SENZA

ACCREDITAMENTO

1) Posta elettronica

certificata;

2) Servizi informatici

dell’Agenzia delle

Entrate (procedura

web, app e software).

CON

ACCREDITAMENTO

1) Modello web

service;

2) Sistema FTP.

Anche per il tramite di intermediari. Il SDI non controlla che il canale da cui riceve le fatture sia associato alla partita Iva del

fornitore.

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018

IL SdI

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

22

CANALE DI TRASMISSIONE ACCREDITAMENTO AL SDI LIMITI DIMENSIONE FILE

1 - Tramite posta elettronica certificata NO 30 mb

2 - Servizi informatici messi a disposizione

dall’Agenzia delle EntrateNO 5 mb

3 - Sistema di cooperazione applicativa con

servizio tramite modello «web service»SI 150 mb

4 - Sistema di trasmissione dei dati con

protocollo FTPSI 5 mb

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018

IL SdI

Il file da inviare tramite Sistema di Interscambio può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura), un lotto di fatture

(più corpi fattura con la stessa intestazione), oppure un file archivio; in quest’ultimo caso trattasi di file compresso

(esclusivamente nel formato zip) contenente uno o più file fattura.

Nell’ultima fattispecie indicata, il sistema elabora l’archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file fattura

contenuti al suo interno, trattando i suddetti file fattura come se venissero trasmessi singolarmente.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

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IL SdI

Una volta ricevuto il file (singolo, lotto o file archivio) contenente la fattura elettronica, il Sistema di Interscambio effettua su

di esso le seguenti verifiche/controlli:

• nomenclatura ed unicità del file trasmesso: è eseguita al fine di intercettare ed impedire l’invio di un file già trasmesso,

attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto; il Sistema di Interscambio verifica che il nome file sia conforme

con quanto riportato nelle specifiche tecniche e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome;

• dimensioni del file: garantisce che il file ricevuto non ecceda le dimensioni ammesse per il rispettivo canale di trasmissione

utilizzato (sito web, PEC, ..);

• integrità del documento: accerta che il documento ricevuto non abbia subìto modifiche successivamente all’apposizione

della firma; attraverso il controllo sulla firma apposta su quanto trasmesso, il Sistema di Interscambio ne verifica l’integrità;

• autenticità del certificato di firma: accerta la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica

qualificata al documento. Il Sistema di Interscambio verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto,

revocato o sospeso;

• del file e del formato: controlla che il contenuto del documento sia formato secondo le regole definite nelle specifiche

tecniche;

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

24

IL SdI

• sul contenuto: garantisce la coerenza del contenuto degli elementi informativi come previsto dalle regole tecniche;

• di validità del contenuto della fattura: verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento

trasmesso per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro al destinatario; in particolare, viene effettuato un

controllo:

sul destinatario della fattura: occorre che sia presente e attivo nelle anagrafiche di riferimento (IPA per le pubbliche

amministrazioni, Sistema di Interscambio per i privati);

sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti trasmittente, cedente/prestatore,

rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria;

Tutti i controlli sopra descritti, qualora il file inviato al Sistema di Interscambio sia relativo ad un documento per lotto di

fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità;

diversamente, se al Sistema di Interscambio viene inviato un file in formato compresso, i controlli, con conseguente

accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file fattura presente al suo interno.

Se il file fattura non supera tutti i controlli sopra indicati, il Sistema di Interscambio invia la notifica di scarto all’emittente o al

suo intermediario.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

25

IL SdI

Qualora la fattura elettronica sia firmata digitalmente, il Sistema di Interscambio procederà a un controllo sulla validità del

certificato di firma. Qualora l’esito sia negativo, il file viene scartato con invio della ricevuta di scarto: anche in questa

circostanza, la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considerano non

emesse.

La firma digitale sulla fattura è opzionale.

In caso di apposizione della firma digitale possono essere restituiti i seguenti errori:

00100 Certificato di firma scaduto

00101 Certificato di firma revocato

00104 Certificato di firma non affidabile

00107 Certificato di firma non valido

00103 La firma digitale apposta manca del riferimento temporale

00105 Il riferimento temporale della firma apposta non è coerente

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

26

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018

IL SdI

La ricevuta di consegna del messaggio non costituisce attestazione della correttezza della fattura elettronica,

ma soltanto della sua emissione.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

27

Nomenclatura ed unicità del

file trasmessoDimensioni del file

Integrità del documento se

firmato

Autenticità del certificato di

firma se presente

Conformità del formato della

fattura

Coerenza e validità del

contenuto della fatturaUnicità della fattura Recapitabilità della fattura

I controlli che vengono effettuati sulla fattura elettronica:

IL SdI

Le notifiche che il Sistema di Interscambio trasmette sono le seguenti:

• ricevuta di consegna: messaggio che il Sistema di Interscambio invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al

destinatario del file fattura;

• notifica di mancata consegna: messaggio che il Sistema di Interscambio invia al trasmittente per segnalare la temporanea

impossibilità di recapitare al destinatario il file fattura;

• notifica di esito committente: messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al Sistema di Interscambio per

segnalare l’accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al Sistema di Interscambio entro il

termine di 15 giorni;

• notifica di decorrenza termini: messaggio che il Sistema di Interscambio invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso

in cui non abbia ricevuto la notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o

dalla data della notifica di mancata consegna, ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa

notifica il Sistema di Interscambio comunica al destinatario l’impossibilità di inviare, da quel momento in poi, la notifica di

esito committente e al trasmittente l’impossibilità di ricevere la notifica di esito;

• attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: messaggio che il Sistema di

Interscambio invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file al destinatario per cause non imputabili al

trasmittente (amministrazione non individuabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, oppure problemi di

natura tecnica sul canale di trasmissione).

• ricevuta di scarto: per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua

successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento di tali accertamenti, viene recapitata, entro 5 giorni, una

“ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sistema di

Interscambio.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

28

File, fatture e messaggi www.fatturapa.gov.itEsito dell’e-fattura entro 5 giorni – Il Sole 24 Ore 4 maggio 2018

IL SdI

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

29

Alcuni casi di scarto della fattura:

Non sono stati compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ai sensi dell’art. 21 (fattura

ordinaria) ovvero 21-bis (fattura semplificata);

Non è stato compilato il campo «CodiceDestinatario» ovvero il campo è compilato con un

codice inesistente;

La partita Iva o il codice fiscale siano errati;

L’imponibile, l’aliquota e l’Iva sono incoerenti;

La fattura elettronica è firmata digitalmente ed il certificato non è valido.

La fattura elettronica scartata si considera non emessa.

IL SdI

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

30

In caso di scarto di una fattura da parte del SDI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni

successivi alla notifica di scarto.

La fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SDI con la data ed il

numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla

precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale.

In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018

Il Sistema di Interscambio recapita la fattura al cliente mediante uno dei canali visti in precedenza.

Ai fini della ricezione del documento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di registrazione, mediante il

quale il cliente, o l’intermediario incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e l’indirizzo telematico

(PEC, sistema di cooperazione applicativa, web service) che desidera utilizzare per la ricezione dei file.

Se il contribuente ha effettuato la registrazione, il Sistema di Interscambio recapiterà sempre le fatture elettroniche e le

note di variazione all’indirizzo telematico registrato, indipendentemente da quanto è stato indicato nel campo

“CodiceDestinatario”.

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella

PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il Sistema di Interscambio rende disponibile al cessionario o

committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione

al soggetto trasmittente.

RECAPITO

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

31

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018

Il cedente o prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal Sistema di Interscambio – al cessionario o

committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle

Entrate. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura

elettronica.

Qualora il cliente non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il soggetto emittente è tenuto a indicare il codice

destinatario fornito dal cliente. Il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura all’indirizzo corrispondente al codice

destinatario indicato nel file della fattura.

In alternativa, è possibile inserire un codice convenzionale “0000000” e compilare il campo “PECDestinatario” con

l’indirizzo di posta elettronica certificata del cliente. In questa circostanza, il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura

elettronica al suddetto indirizzo.

RECAPITO

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

32

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018

RECAPITO

Il codice convenzionale “0000000” andrà indicato anche nell’ipotesi in cui il cliente:

• sia un consumatore finale e sia stato compilato il solo campo “CodiceFiscale” e non quello “IdFiscaleIVA” del cessionario o

committente. In tal caso, il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al cessionario o committente, mettendola a

disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente o

prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico. Comunque, il cedente o prestatore consegna direttamente al

cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il

documento è messo a sua disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;

• sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto regime di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 98/2011 (c.d.

minimi), oppure applica il c.d. regime forfettario disciplinato dall’art. 1, co. 54-89, della Legge 190/2014, ovvero un

produttore agricolo di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972;

• non abbia comunicato il proprio codice destinatario o la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

33

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018

RECAPITO

In caso di recapito non possibile: il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al cessionario o committente

mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il cedente o prestatore è tenuto

a comunicare al cessionario o committente – anche tramite consegna di una copia informatica oppure analogica della

fattura – che la fattura elettronica è disponibile, in originale, nella propria area riservata.

La fattura elettronica è resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate anche quando:

• non è possibile il recapito presso l’indirizzo telematico per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio;

• il codice destinatario riportato nell’apposito campo del documento risulta essere inesistente;

• il recapito PEC risulti impossibile per cause non imputabili al Sistema di Interscambio (ad esempio, casella piena o non attiva).

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

34

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018

Il recapito della fattura elettronica – Euroconference 17 maggio 2018

RECAPITO: UN RIEPILOGO

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

35

FORNITORI SDI CLIENTI REGISTRATI NEL SDI

Se il cliente è censito nel SDI le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato.

Nel caso in cui per cause

tecniche non imputabili

al SDI il recapito non

fosse possibile (casella

PEC piena o non attiva,

ecc.)

Il SDI rende disponibile la fattura elettronica al

cliente e al fornitore nelle rispettive aree riservate

del sito web dell’Agenzia delle Entrate

Il fornitore deve comunicare al cliente che

l’originale della fattura elettronica è a disposizione

nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia

delle Entrate, anche mediante la consegna di una

copia informatica o cartacea della fattura

elettronica

RECAPITO: UN RIEPILOGO

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

36

FORNITORI SDICLIENTI NON REGISTRATI

NEL SDI

Se il cliente non è censito

nel SDI in fattura deve

essere inserito

alternativamente:

1. il codice destinatario del

cliente;

2. l’indirizzo pec del cliente;

3. il codice «0000000» se il

cliente non ha comunicato

un codice destinatario

ovvero la pec.

Nel caso 3. il SDI rende disponibile la fattura

elettronica al cliente e al fornitore nelle rispettive

aree riservate del sito web dell’Agenzia delle

Entrate

Nel caso 3. il fornitore deve comunicare al cliente

che l’originale della fattura elettronica è a

disposizione nella sua area riservata del sito web

dell’Agenzia delle Entrate, anche mediante la

consegna di una copia informatica o cartacea della

fattura elettronica

RECAPITO: UN RIEPILOGO

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

37

FORNITORI SDI CLIENTI FORFETARI

Se il cliente è un soggetto

forfetario aderente al regime

di vantaggio in fattura deve

essere inserito il codice

«0000000»

Il SDI rende disponibile la fattura elettronica al

cliente e al fornitore nelle rispettive aree riservate

del sito web dell’Agenzia delle Entrate

Il fornitore deve comunicare al cliente che

l’originale della fattura elettronica è a disposizione

nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia

delle Entrate, anche mediante la consegna di una

copia informatica o cartacea della fattura

elettronica

RECAPITO: UN RIEPILOGO

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

38

FORNITORI SDI CONSUMATORI FINALI

Se il cliente è un

consumatore finale in fattura

deve essere inserito il codice

«0000000»

Il SDI rende disponibile la fattura elettronica al

cliente e al fornitore nelle rispettive aree riservate

del sito web dell’Agenzia delle Entrate

Il fornitore è tenuto a consegnare direttamente al

cliente una copia informatica o cartacea della

fattura

RECAPITO: UN RIEPILOGO

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

39

CLIENTE DATI DA INSERIRE IN FATTURAOBBLIGO COPIA FATTURA

(CARTACEA O .PDF)

Soggetto Iva censito nel SDI Partita Iva NO

Soggetto Iva non censito nel SDIPartita Iva e alternativamente: a) codice

destinatario; b) indirizzo pecNO

Soggetto Iva non censito nel SDI

Partita Iva e codice destinatario

«0000000» se il cliente non comunica

codice destinatario o pec

Soggetti Iva forfetari, altri regimi di

vantaggio

Partita Iva e codice destinatario

«0000000»

Privati consumatoriCodice fiscale e codice destinatario

«0000000»

Soggetti esonerati (facoltativo) Codice destinatario «XXXXXXX»

L’inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica è disciplinata dal novellato co. 6 dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015,

secondo cui la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione per violazione degli obblighi di documentazione delle

operazioni rilevanti IVA (art. 6, co. 1, del D.Lgs. 471/1997).

Il cessionario o committente, per non incorrere nella sanzione prevista dall’art 6, co. 8, del D.Lgs. 471/1997 (fattura non emessa

nei termini di legge o comunque irregolare), deve adempiere gli obblighi documentali ivi previsti, mediante il Sistema di

Interscambio.

È stato altresì introdotto il co. 6-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, secondo cui la conservazione si considera assolta per tutte

le fatture e gli altri documenti veicolati tramite il Sistema di Interscambio.

SANZIONI

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

40

Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di

emissione dei documenti. Tuttavia, la Circolare 13/E del 02/07/2018 precisa che, in una fase di prima

applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche

inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel

caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (decreto legislativo n. 472

del 1997, articolo 6, comma 5-bis).

Il Sole 24Ore E-fattura niente sanzioni per i piccoli ritardi nell’invio del 3 luglio 2018

I SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

• un servizio web attraverso cui è possibile la creazione di un QR-code;

• un servizio di registrazione mediante il quale il contribuente, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e l’indirizzo

telematico per la ricezione delle fatture;

• Il portale Fatture e Corrispettivi;

• un software installabile su personal computer, per predisporre la fattura elettronica (quindi la generazione del file .xml);

• un’applicazione FATTURAe.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

41

E’ possibile accedere ai servizi elencati mediante credenziali

Fisconline/Entratel, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e SPID

(Sistema Pubblico di Identità Digitale).

In data 27 settembre è stata pubblicata la Guida dell’Agenzie delle Entrate «La

fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate».

IL QR-CODE

42

Il QR-Code è un insieme di piccoli moduli bianchi e neri disposti all'interno di una cornice rettangolare, che permette di

memorizzare informazioni leggibili da un telefono cellulare o da uno smartphone mediante un apposito programma.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti i contribuenti titolari di partita Iva il QR-Code, ovvero il “biglietto da

visita” digitale con tutti i dati relativi alla partita Iva dei contribuenti.

Questo servizio consente ai contribuenti titolari di partita Iva di utilizzare il codice a barre bidimensionale da mostrare al

fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. Con il QR-Code, il fornitore, al momento della predisposizione della

fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente - compreso l’indirizzo prescelto per il recapito - in modo veloce e

senza il rischio di commettere errori.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

IL QR-CODE

43

Per ottenere il proprio QR-Code basta accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” o collegarsi al proprio cassetto fiscale.

Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e

stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare.

I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di modifica del numero

di partita Iva o dei dati anagrafici è importante, quindi, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

In un video un funzionario dell’Agenzia delle Entrate illustra le funzionalità e i vantaggi del QR-

Code per la fatturazione elettronica.

IL QR-CODE

44

Il contenuto del QR-Code:

Nazione;

Codice fiscale;

Numero di partita Iva;

Denominazione;

Domicilio fiscale;

PEC

Codice destinatario

Data e ora di generazione del QR-Code.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

IL QR-CODE

45

L’operazione può essere effettuata sul cassetto fiscale selezionando i link specifici, come indicato nella maschera seguente:

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

IL QR-CODE

46

L’operazione può essere effettuata sul portale “Fatture e Corrispettivi” selezionando i link specifici, come indicato nella

maschera seguente:

Selezionare il link QR Code in formato PDF per procedere con la generazione del QR Code in formato PDF.

Selezionare il link QR Code in formato immagine per procedere con la generazione del QR Code in formato immagine.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

IL QR-CODE

47

Nei casi in cui il QR-Code non può essere prodotto (partita iva cessata, errori di sistema etc.), a seguito di selezione di

generazione del QR-Code viene emesso specifico messaggio informativo.

Di seguito si riporta una tabella dove vengono indicati i casi in cui il QR-Code non può essere prodotto sulla base dello stato

della Partita IVA e Codice fiscale del titolare:

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

48

I servizi presenti nel portale fatture e corrispettivi.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

IL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI

Servizi per:

• Registrare l’indirizzo telematico (PEC o codice

destinatario);

• Generare trasmettere e conservare le fatture

elettroniche

Servizi di consultazione:

• Dei dati fattura, delle fatture elettroniche, dei

corrispettivi, comunicazione liquidazione periodica;

• Delle ricevute delle fatture elettroniche e delle

comunicazioni

Servizio per generare

il QR-Code (in

formato immagine o

pdf)

IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE

49

Il servizio di registrazione è presente sul sito dell’Agenzia all’interno del portale dedicato “Fatture e corrispettivi”.

Il servizio consente la registrazione dell’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche.

A che cosa serve?

I fornitori, dopo aver generato l’e-fattura, devono trasmettere il file all’Agenzia delle Entrate tramite

Sistema di interscambio (SdI). Sarà questo sistema, una volta verificato che la fattura contiene i dati

obbligatori, a recapitarla al destinatario.

Con il servizio di pre-registrazione, le imprese e i professionisti possono comunicare “a monte” l’indirizzo

telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche.

Per effettuare questa scelta - e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica

certificata (Pec) o un “codice destinatario” (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o

Ftp) - basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online,

all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

L’indirizzo telematico può essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato dall’utente registrato.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

50

I contribuenti potranno delegare uno o più intermediari all’utilizzo di tutte le funzionalità connesse al processo di e-fattura o

delegare separatamente uno o più professionisti al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di

consultazione delle fatture elettroniche.

La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall’operatore Iva sia attraverso Entratel/Fisconline, sia presentando

l’apposito modello presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE

51

Un utente che deve riceve le fatture elettroniche può decidere di registrarsi in modo tale che il SdI recapiterà in maniera

automatica le fatture a lui destinate sul canale (codice destinatario) ovvero sull’indirizzo telematico (casella di posta

elettronica certificata) indicato in fase di registrazione.

L’indirizzo registrato sarà prevalente in fase di indirizzamento fattura tramite SdI rispetto a qualsiasi altro indirizzo

indicato in fattura.

I dati registrati saranno considerati dal SdI come prioritari a partire dal 1° luglio 2018.

I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all’interno del QR-code.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE

52

Di seguito viene mostrata la maschera di accesso alla funzione:

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE

Servizio per registrare l’indirizzo telematico (PEC o

codice destinatario)

Inserire indirizzo PEC oppure il

Codice Destinatario (canale

web service o FTP).

E’ possibile anche essere

indirizzati al sito INIPEC.

53

Di seguito viene mostrata la maschera di accesso alla funzione:

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

GENERARE E TRASMETTERE LE FATTURE

Servizio per generare, trasmettere e conservare le

fatture elettroniche

In un video un funzionario dell’Agenzia delle Entrate illustra le funzionalità del portale.

54

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

CONSULTAZIONE

Servizi di consultazione:

• Dei dati fattura, delle fatture elettroniche, dei

corrispettivi, comunicazione liquidazione periodica;

• Delle ricevute delle fatture elettroniche e delle

comunicazioni.

I file restano disponibili sino al 31 dicembre

dell’anno successivo a quello di ricezione da parte

del Sistema di Interscambio.

DATA DI EMISSIONE E RICEZIONE

La data di emissione della fattura elettronica e quella riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file

della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R.

633/1972.

Se i controlli da parte del Sistema di Interscambio hanno dato esito positivo, la fattura viene inviata al soggetto ricevente e,

ove il recapito sia avvenuto con successo, viene trasmessa al soggetto trasmittente la ricevuta di consegna della fattura

elettronica contenente l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Diversamente, qualora il recapito non fosse possibile, il Sistema di Interscambio renderà disponibile al cessionario o

committente la fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, informando a tal proposito il

cedente o prestatore affinché questi, a propria volta, comunichi al ricevente che la fattura è a sua disposizione nella predetta

area.

La ricevuta di recapito o l’informazione del fatto che la fattura è stata messa a disposizione del ricevente attestano che la

fattura elettronica è stata emessa.

La data di ricezione è individuata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura. Se, ad esempio, l’invio è

avvenuto a mezzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al Sistema di Interscambio dal gestore della posta

elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

55

DATA DI EMISSIONE E RICEZIONE

Nell’ipotesi in cui la fattura sia messa a disposizione del ricevente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, la data in cui il

cessionario committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione della fattura.

Quando il ricevente è un consumatore finale, un soggetto passivo aderente al regime di vantaggio o al regime forfettario,

o un produttore agricolo di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972, la data di ricezione coincide con la data di messa a

disposizione.

Il Sistema di Interscambio attribuisce a ogni file elaborato un codice alfanumerico, che caratterizza univocamente il

documento, riportato all’interno delle ricevute.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

56

Nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, è stato precisato che

la data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell’IVA da parte del cessionario o committente coincide

con la data di ricezione attestata dai canali telematici di ricezione o dalla presa visione della fattura elettronica

nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

DATA DI EMISSIONE E RICEZIONE

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

57

Il recapito asincrono delle fatture

elettroniche rende ineludibile, anche

per le fatture che viaggeranno

attraverso il Sistema di

interscambio (Sdi), il coordinamento

delle regole per la detrazione Iva.

Fattura elettronica in sincrono con la detrazione Iva – Italia Oggi 16 maggio 2018

INTERMEDIARI

Per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche il soggetto emittente e quello ricevente possono avvalersi di un

intermediario, che può anche essere un soggetto diverso da quelli individuati dall’art. 3, co. 3, del D.P.R. 322/1998.

Il cessionario o committente che si rivolge all’intermediario è tenuto a comunicare al cedente o prestatore l’indirizzo

telematico dell’intermediario incaricato.

E consentita l’adozione di una procedura semplificata di recapito della fattura elettronica in caso di coincidenza fra il

soggetto trasmittente e quello ricevente; al ricorrere di questa ipotesi il Sistema di Interscambio:

• riceve il file fattura;

• effettua i relativi controlli;

• invia la ricevuta di scarto, in caso di esito negativo dei controlli;

• trasmette la ricevuta di consegna senza trasmettere il file fattura, nell’ipotesi di riscontro positivo degli accertamenti.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

58

Intermediari www.fatturapa.gov.it

INTERMEDIARI

Il cedente o prestatore e il cessionario o committente possono conferire delega all’intermediario affinché quest’ultimo possa

consultare e acquisire le fatture elettroniche o loro duplicati informatici: l’attribuzione di tale mandato può essere

effettuata utilizzando le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o, alternativamente, presentando

l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale della stessa Amministrazione Finanziaria.

L’intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere e di

quelli rilevanti ai fini IVA relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi ai sensi della

normativa vigente.

L’utilizzo del servizio di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei file è consentito

anche attraverso gli intermediari individuati dall’art. 3, co. 3, del D.P.R. 322/1998, appositamente delegati dal cessionario o

committente: la delega può essere conferita e revocata dal cessionario o committente direttamente attraverso le funzionalità

rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale

della medesima Amministrazione Finanziaria.

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

59

60

DELEGHE

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

Servizi di assegnazione delle deleghe ai servizi del

portale fatture e corrispettivi.

61

DELEGHE

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

Servizio di inserimento di una nuova delega ai servizi del

portale fatture e corrispettivi.

62

DELEGHE

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

Le diverse tipologie di delega

63

DELEGHE

PREMESSASOGGETTI

OBBLIGATI

SOGGETTI

ESONERATI

AMBITO

OGGETTIVODECORRENZA

ESCLUSIONI E

CASI

PARTICOLARI

FATTURA

ELETTRONICAIL SdI

DATA DI

EMISSIONE

E

RICEZIONE

INTERMEDIARI

CONTATTI

Per maggiori informazioni, [email protected]

1

AREA DUE S.R.L.20121 MILANO – VIA MONTENAPOLEONE N. 8

Tel 0276000479 – 02783275 Fax 02784087

[email protected]

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

FATTURAZIONE ELETTRONICA

DAL 1° GENNAIO 2019

Destinatari:

• Responsabili amministrativi;

• Responsabili contabilità;

• Responsabili archiviazione e conservazione dei documenti.

2

FATTURAZIONE ELETTRONICA

CONVEGNO 01/10/2018

A R E A D U E S. R. L.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

CONVEGNO 01/10/2018

3

Indice Presentazione

1. La Fatturazione Elettronica e la Legge di Bilancio 2018 - Cenni

2. Fatturazione Elettronica dei Carburanti

3. Fatturazione Elettronica Subappalti e subcontratti

4. Conservazione Fatturazione Elettronica - Regole

5. Fatturazione Elettronica – Consumatori Finali

6 Conclusioni

7 Casi pratici e quesiti ricorrenti e risposte

A R E A D U E S. R. L.

La fattura elettronica indica, in Italia, una fattura in formato digitale.

È stata introdotta con la legge finanziaria 2008, nell'ambito delle linee

di azione dell'Unione europea («i2010») che incoraggia gli Stati

membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e

tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti.

A partire dal 6 giugno 2014 è obbligatorio fatturare elettronicamente

nei confronti delle pubbliche amministrazioni italiane.

FATTURAZIONE ELETTRONICA INTRODUZIONE

4A R E A D U E S. R. L.

Consiste in un documento elettronico prodotto in formato XML, secondo gli standard tecnici

definiti da Sogei, il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile; è la sola

tipologia di fattura accettata (prima dell’ 1 luglio 2018) dagli enti di PA che, secondo le

disposizioni di legge, sono tenuti ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

La fattura elettronica per essere immutabile e non alterabile, deve poter attestare la data di emissione, l'autenticità della

provenienza, e l'integrità del contenuto.

Le normative nazionale e comunitaria prevedono:

•L'apposizione, su ciascuna fattura, della firma elettronica (in Italia si deve parlare di firma digitale, ossia una firma elettronica

qualificata che impiega un algoritmo di cifratura a chiave asimmetrica);

•L'utilizzo del sistema di Electronic Data Interchange - E.D.I. -, a condizione che siano rispettate le raccomandazioni contenute

nella Direttiva CE n. 94/820/CE del 19/10/2004, che in Italia si chiama SdI (Sistema di Interscambio).

Fatturazione elettronica

Introdotta ormai da 4 anni nell’ambito delle operazioni nei confronti delle Pubbliche

amministrazioni, tra pochi mesi la fattura elettronica diverrà obbligatoria per la generalità delle

cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato, tra soggetti residenti

o stabiliti nel territorio dello Stato.

A partire dal 1° gennaio 2019 infatti tutti i contribuenti saranno tenuti all’emissione della fattura

in formato elettronico. APPLICAZIONE GENERALIZZATA SUL TERRITORIO NAZIONALE

Si tratta di un momento storico dove si pongono le basi per una profonda trasformazione, in

chiave digitale, della professione e del sistema fiscale italiano nel suo complesso, andando a

sollecitare profonde rivisitazioni, non solo organizzative e operative ma anche dei sistemi di

controllo e di verifica da parte del Fisco.

FATTURAZIONE ELETTRONICA INTRODUZIONE

5

Incremento del gettito stimato in 2,05 miliardi, di cui 1,6 miliardi per IVA.

(Fonte: nota di Bilancio di previsione dello Stato 2018)

A R E A D U E S. R. L.

Legge di bilancio 2018

Con l’intento di aumentare la capacità dell’Amministrazione finanziaria di prevenire e

contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi Iva, l’art. 1, co. da 909 a 927, L.

27.12.2017, n. 205 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. 127/2015 alle regole

di fatturazione elettronica anticipandone inizialmente l’obbligatorietà a partire,

dall’1.7.2018 per le seguenti operazioni:

cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori

per uso autotrazione da parte di soggetti passivi Iva; timing slittato allo 01.01.2019 per le

cessioni di cui sopra ceduti presso distributori stradali (DL 79/2018);

prestazioni rese da soggetti subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel

quadro di un contratto di appalto di lavori, di servizi o di forniture stipulato con una pubblica

Amministrazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018

6A R E A D U E S. R. L.

La legge di stabilità 2018 ha esteso l’obbligo di

fatturazione elettronica anche tra tutti i soggetti privati

possessori di partita Iva che scambiano tra loro documenti

fiscali a partire dal’1° gennaio 2019 (fatta eccezione per i

forfettari, le cessioni di beni e le prestazioni di servizio che

hanno come destinatari soggetti non risiedenti in Italia).

Tutte le Società dovranno analizzare tale nuovo adempimento al fine di valutare gli

impatti organizzativi e legislativi:

• acquisire le competenze indispensabili, compiti e responsabilità per la gestione della

fatturazione elettronica e della conservazione sostitutiva;

• conoscere le modalità attraverso cui attuare la fatturazione elettronica B2B tramite SdI;

• conseguire la capacità di implementare e gestire un sistema di gestione documentale e di

conservazione sostitutiva;

• valutare l’impatto e le capacità di passare ad una gestione amministrativa e contabile digitale

e analizzare l’impatto sui modelli organizzativi e sulle procedure.

FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE BILANCIO 2018 - cenni

7A R E A D U E S. R. L.

Legge di bilancio 2018

È stato anche previsto che – per consentire la detrazione Iva e la deduzione del costo per la

determinazione del reddito – il pagamento degli acquisti di carburante deve avvenire mediante l’utilizzo

di «classici» strumenti tracciabili e di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della

detrazione/deduzione individuati con Provv. Agenzia Entrate 4.4.2018, n. 73203;

dall’1.1.2019 per tutti gli operatori economici (soggetti passivi Iva):

• residenti;

• stabiliti in Italia;

• identificati in Italia

• nei confronti di privati consumatori residenti in Italia (B2C).

FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018

8

Si rammenta che dall’1.9.2018 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per le cessioni verso turisti extraUe rientranti nell’ambito

del tax free shopping (art. 1, co. 1088, L. 205/2017).

A decorrere dalla medesima data è abrogata la disposizione (art. 21, D.L. 31.5.2010, n. 78) che impone l’obbligo

di trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro).

A R E A D U E S. R. L.

AGGIORNAMENTO:

Con un documento di prassi l’Amministrazione finanziaria interviene nel fornire

chiarimenti all’indomani dell’applicazione anticipata (all’1.7.2018) della fatturazione

elettronica per:

Talune cessioni di carburanti per automazione (escluse quelle effettuate

presso i distributori stradali)

Riferimenti normativi: Legge n.205 del 27 dicembre 2017

Circolare AE n. 8/E 30/04/2018

Circolare AE N. 13/E 02/07/2018

Le prestazioni di servizi rese da subappaltatori o subcontraenti nell’ambito

pubblici.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Chiarimenti della C.M. n.13/E/2018

9A R E A D U E S. R. L.

Ambito soggettivo – cessioni carburanti

L’ art. 1, co. 909, L. 205/2017 prevede l’obbligo generalizzato di adottare – in via esclusiva -

la fatturazione elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) a partire dall’1.1.2019.

Questa si applica a tutte «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA effettuate tra

soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni»

FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018 - carburante

10

Perché si renda obbligatoria la fatturazione elettronica, non è sufficiente che un soggetto

estero sia identificato in Italia. Occorre anche che gli obblighi di fatturazione ricadano nella partita

Iva Italiana del soggetto estero

Perché si renda obbligatoria la fatturazione elettronica, non è sufficiente che un soggetto

estero sia identificato in Italia. Occorre anche che gli obblighi di fatturazione ricadano nella partita

Iva Italiana del soggetto estero

A R E A D U E S. R. L.

Ambito soggettivo – cessioni carburanti

«solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica»;

diversamente, i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione (o aventi una stabile organizzazione che, però,

non partecipa all’operazione; si vedano gli artt. 192-bis, Direttiva 2006/112/Ce e 53, Regolamento 282/2011) ma

meramente identificati (a mezzo attribuzione diretta di un numero di partita Iva o di un rappresentante fiscale) non

rientrano tra i soggetti residenti o stabiliti e, pertanto, non sono soggetti all’obbligo della fatturazione

anticipata (neppure dal 2019);

non sussistendo l’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti diversi da quelli residenti o stabiliti (è il caso di

operazioni da o verso soggetti Ue o extra/Ue, ivi comprese quelle con soggetti residenti nei Comuni di Livigno e

Campione d’Italia), vige l’obbligo di trasmissione telematica dei dati, ai sensi dell’art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015 e art.

21, D.L. 78/2010).

FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018 - carburante

11A R E A D U E S. R. L.

Alcuni esempi

FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018

12

ESEMPIO N. 1

Una società residente in Italia dota i propri collaboratori che utilizzano le vetture aziendali per missioni di lavoro di carte fedeltà

associate ad un contratto di netting (es. carte Uta).

Grazie a queste carte è possibile effettuare i rifornimenti di carburante presso i distributori convenzionati.

Con il contratto di netting l'esercizio convenzionato si obbliga a rifornire il carburante alla CBA GmbH (società di diritto

tedesco), emittente la carta Uta.

Quest'ultima fatturerà, poi, il carburante ceduto, agli utilizzatori della carta.

La CBA GmbH è identificata in Italia mediante un numero di partita Iva, ma non è un soggetto stabilito nel nostro Paese (ad

esempio non ha una stabile organizzazione, ai sensi dell'art. 11, Regolamento Ue 282/2011).

In tal caso, anche se tra i soggetti destinatari dell'obbligo della fatturazione elettronica sono inclusi coloro che sono identificati

in Italia, non vi è obbligo di fatturazione elettronica da parte di CBA, in quanto per gli acquisti effettuati in Italia presso soggetti

non stabiliti nel nostro Paese gli obblighi Iva ricadono sul cessionario (cd. reverse charge esterno).

La società italiana dovrà integrare la fattura emessa dal fornitore estero (con partita Iva tedesca) ai sensi dell'art. art. 17, co. 2,

ultimo periodo, D.P.R. 633/1972, senza necessità di presentare il listing (modello Intrastat) giacché non si tratta di una cessione

intraUe ma di una cessione interna ai sensi dell'art. 7-bis, D.P.R. 633/1972.

È il caso di evidenziare che, secondo l'Amministrazione finanziaria italiana (C.M. 12.8.1998, n. 205) con l'accordo di netting si

instaura un contratto riconducibile alla somministrazione di beni di cui all'art. 1559 c.c., ossia una prestazione di servizi, mentre

per la legislazione unionale, i contratti che si concretizzano nella cessione di beni vanno ricondotti alla disciplina prevista

dall'art. 14 (Cessioni di beni), Direttiva 2006/112/Ce. Infatti, i rifornimenti eseguiti nei vari Paesi della Ue scontano l'imposta

secondo l'aliquota del Paese in cui avviene il consumo.

A R E A D U E S. R. L.

Alcuni esempi

FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018

13

ESEMPIO N. 2

Se la CBA GmbH, di cui all'esempio precedente, dovesse fatturare i rifornimenti effettuati ad un soggetto non residente e non

stabilito in Italia, ma identificato nel nostro Paese, gli obblighi di fatturazione ricadrebbero sul cedente (CBA).

In questo caso, vige l'obbligo della fatturazione elettronica da parte del cedente (art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972), in quanto

l'operazione di compravendita è effettuata tra due soggetti identificati in Italia (art. 1, co. 3, D.Lgs. 5.8.2015, n. 127, come

modificato dall'art. 1, co. 909, L. 205/2017).

Sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica i soggetti

che rientrano nel regime di vantaggio (cd. minimi, di cui

all’art. 27 co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n.98) e i soggetti che

rientrano nel regime forfettario

(di cui all’art. 1, co. Da 54 a 89, L.23.12.2014, n.190)

A R E A D U E S. R. L.

L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati

come carburanti per motori per autotrazione, escluse quelle effettuate presso gli impianti stradali di

distribuzione (per queste ultime l’obbligo è rinviato all’ 1.1.2019).

Da quanto sopra deriva che l’ambito oggettivo di applicazione dipende:

dalla tipologia di carburante (benzina e gasolio);

dal tipo di utilizzo effettuato (destinato a motori per autotrazione).

Ad esempio, la fatturazione elettronica:

è obbligatoria dall’1.7.2018 per qualsiasi cessioni di benzina e gasolio, destinata a motori per

autotrazione, anche intermedia (come quella effettuata dall’azienda petrolifera ad un grossista, e da

questi nei confronti di un distributore stradale); timing slittato allo 01.01.2019 per le cessioni di cui sopra

ceduti presso distributori stradali (DL 79/2018);

non è obbligatoria per le cessioni di carburanti diversi da benzina e gasolio, ovvero per le cessioni di

benzina e gasolio destinati ad usi diversi dall’autotrazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante

14

La nozione di autotrazione «è da riferirsi a tutti i veicoli semoventi, ossia a quei veicoli nei quali il

motore imprima al mezzo un movimento autonomo che prescinde da spinte o da sollecitazioni

esterne» (Cass. 25.11.2011, n.24930) «si tratti di macchine circolanti su strada, ovvero di altri

veicoli» (Cass. 18.5.2017, n.12532).

A R E A D U E S. R. L.

Sul punto, la C.M. 13/E/2018 ritiene che l’obbligo ricada solo per la cessione di benzina e gasolio utilizzati

nei veicoli, di qualunque tipologia, circolanti normalmente su strada: per identificarli occorre aver riguardo

alle norme del Codice della Strada (in particolare, gli artt. 53-55, D.Lgs. 285/1992). Dal che consegue che

l’obbligo non sussiste, fino al 31.12.2018, per le cessioni di detti carburanti utilizzati per motori di

aeromobili o di imbarcazioni.

Parimenti è esclusa dall’obbligo della fatturazione elettronica la cessione di benzina e gasolio destinata a

trattori agricoli e forestali ed, in generale, per le macchine di cui all’art. 57, D.Lgs. 285/1992.

Qualora sia incerto l’utilizzo del carburante, comunque astrattamente idoneo ad essere impiegato per

alimentare sia motori di veicoli stradali sia altri motori o di altri mezzi di trasporto (es. aerei o navi),

l’utilizzo della fatturazione elettronica è obbligatorio.

15

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante

L’Agenzia delle Entrate ritiene che detta disposizione si inserisca «nel complesso di misure

introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali» .

A R E A D U E S. R. L.

Prodotto energetico Codice identificativo

Benzina senza piombo – ottani da 95 a meno di 98 27101245

Benzina senza piombo – ottani da 98 in poi 27101249

Olii di gas aventi tenore, in peso di zolfo, fino a

0,001%27101943

Olio da gas denaturato avente tenore, in peso di

zolfo, nell’olio da gas fino a 0,001%27102011

16

Quanto alla tipologia di carburante (benzina e gasolio), l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’obbligo di fatturazione

elettronica riguardi i prodotti energetici identificati dai seguenti codici:

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante

A R E A D U E S. R. L.

È possibile sostituire la scheda carburante con una procedura di fatturazione posta in essere sulla base di contratti

di somministrazione (C.M. 205/1998 e precedenti di prassi ivi richiamati, ossia la R.M. 17.2.1989, n. 571647 e la R.M.

570767/1989, come integrate dalla R.M. 4.7.1996, n. 106).

La C.M. 9.11.2012, n. 42/E, richiamando la precedente C.M. 205/1998, ha ribadito che il contratto

di netting è escluso dalla disciplina della scheda carburante in quanto, sebbene la tessera magnetica associata al

contratto non sia assimilabile alle carte di credito o di debito (il cui utilizzo consente, a mente dell’art. 7, D.L. 70/2011, di

evitare l’utilizzo della scheda carburante*), il rapporto che si instaura per effetto di tale contratto è riconducibile al contratto

di somministrazione di beni di cui all’art. 1559 c.c. e, pertanto, non è assimilabile alle cessioni di beni disciplinate dalle

disposizioni del D.P.R. 444/1997.

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante – contratti di netting

17

Il netting rappresenta nella pratica un particolare contratto di

somministrazione atto a semplificare il processo di acquisto di

carburante per le società aderenti al sistema delle tessere

magnetiche, destinato a diffondersi sempre di più grazie alle

semplificazioni amministrative e contabili che ne conseguono.

A R E A D U E S. R. L.

Caratteristiche:

• il gestore dell’impianto di distribuzione stipula con la compagnia petrolifera un contratto di somministrazione,

attraverso il quale si impegna ad effettuare periodicamente forniture di carburante, che erogherà direttamente al cliente

finale al momento del rifornimento;

• la compagnia petrolifera sottoscriverà un contratto di somministrazione con il cliente finale, nei cui confronti si

impegnerà a cedere il carburante ogni qual volta verrà effettuato il rifornimento.

Tra il distributore e il cliente finale non viene ad instaurarsi alcun tipo di rapporto giuridico, in quanto il bene è già

stato ceduto dal distributore alla compagnia petrolifera in forza del primo contratto di somministrazione.

.

Il pagamento del carburante, effettuato dalle imprese aderenti al sistema direttamente nei confronti della compagnia

petrolifera, viene gestito tramite un sistema di tessere magnetiche, rilasciate da quest’ultima alle imprese clienti, le quali

potranno utilizzarle per il rifornimento di carburante presso i distributori convenzionati.

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante – contratti di netting

18

Periodicamente, la compagnia petrolifera rendiconterà alle imprese aderenti il carburante

acquistato ed emetterà un’unica fattura elettronica, in base alla quale verrà effettuato il

pagamento vero e proprio.

Da un punto di vista finanziario:

il contratto di netting permette alle imprese clienti di

effettuare pagamenti periodici direttamente alla compagnia petrolifera, senza

sostenere alcun esborso in sede di rifornimento presso gli impianti di distribuzione.

A R E A D U E S. R. L.

Aspetti civili e fiscali:

La fatturazione avviene, come detto, periodicamente sulla base della rendicontazione dei rifornimenti effettuati dal cliente

finale, il quale dovrà pertanto registrare una sola fattura periodica, emessa direttamente dalla compagnia petrolifera. Al

riguardo si osserva, infatti, che con la circolare 42/E/2012 l’Agenzia delle Entrate, richiamando la precedente C.M.

205/E/1998, ha ribadito che il contratto di netting è escluso dalla disciplina della scheda carburante prevista dal D.P.R.

444/1997 (e successivamente integrata dal D.L. 13 maggio 2011, c.d. “decreto sviluppo”). Ciò in quanto, sebbene la carta

“fedeltà” associata al netting non sia assimilabile alle carte di credito o di debito (il cui utilizzo consente di escludere la

tenuta della scheda carburante), d’altro canto, il rapporto che si instaura per effetto di tale contratto è riconducibile

al contratto di somministrazione di beni di cui all’articolo 1559 del codice civile, e quindi non è assimilabile “alle

cessioni di beni disciplinate dalle disposizioni del citato D.P.R. n. 444 del 1997, che delimitano l’ambito applicativo della

disciplina concernente la scheda carburante e delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sviluppo”.

La C.M. 205/1998 ha stabilito inoltre che gli utilizzatori dei veicoli debbano compilare mensilmente un documento

numerato e datato nel quale sono indicati, tra l’altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi. Ciò al fine di

ricondurre la spesa ai veicoli strumentali e consentire la deducibilità del costo nonché la detrazione dell’Iva assolta.

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la possibilità che la compagnia petrolifera abbia sede al di fuori del

territorio dello Stato. Essendo il carburante fisicamente in Italia al momento della cessione, la fattura andrà emessa ai

sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972 e registrata con la procedura dell’inversione contabile. Per la

medesima ragione, anche se la compagnia petrolifera dovesse avere sede nel territorio comunitario, l’acquisto di

carburante così effettuato non sarebbe da includere negli elenchi Intrastat, in quanto non sussisterebbero i presupposti per

considerarlo un acquisto intracomunitario.

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante – contratti di netting

19A R E A D U E S. R. L.

Alcuni esempi

FATTURAZIONE ELETTRONICA Acquisto carburante

20

ESEMPIO N. 3

Con il contratto di netting, il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni

periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza per il prelievo un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente

dalla società petrolifera.

In questo caso la ricarica della tessera potrebbe avvenire prima della cessione del carburante (ossia, prima dell'effettuazione del

rifornimento di carburante) e la fattura verrà emessa solo dopo questo momento.

Sul punto occorre distinguere due casistiche, sulla base delle caratteristiche dei buoni monouso o multiuso stabilite dalla Direttiva Ue

27.6.2016, n. 2016/1065/Ue (si veda la R.M. 21/E/2011):

1) a società petrolifera emette buoni carburante, ovvero carte (ricaricabili o meno), come pure altri strumenti, che consentono di

rifornirsi presso uno specifico impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di carburante secondo

l'accordo raggiunto dalle parti. In questo caso, trattandosi di buoni monouso (single purpose voucher), la fattura elettronica va

emessa al primo dei due momenti tra cessione del carburante e ricarica della tessera;

2) la società petrolifera emette buoni carburante, ovvero carte (ricaricabili o meno), come pure altri strumenti, che consentono di

rifornirsi presso diversi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie petrolifere o da singoli imprenditori ovvero presso le cd.

pompe bianche) o di acquistare più beni o servizi (non previamente identificati; si veda Corte di Giustizia Ue, causa C-419/02, BUPA

Hospitals e Goldsborough Developments; Corte di Giustizia Ue, causa C-107/13, Firin; Corte di Giustizia Ue, causa C-

427/98, Commissione/Germania). In questo caso, trattandosi di buoni multiuso (multiple purpose voucher), il titolo (buono

carburante, tessera, ecc.) si qualifica come documento di legittimazione (art. 2002 c.c.), con l'effetto che la ricarica non è soggetta ad

Iva e, conseguentemente, a fatturazione elettronica, mentre quest'ultima va emessa all'atto della cessione del bene (carburante). In

tal senso si era già espressa l'Amministrazione finanziaria con la C.M. 30/502598 del 1974 e la C.M. 27/361446 del 1986.

Ad ogni modo, l'eventuale ricarica della tessera o il pagamento della fattura emessa dalla società petrolifera deve avvenire con uno

degli strumenti tracciabili (per fruire della detrazione Iva e deduzione del costo).

Inoltre, viene superato l'orientamento espresso con la C.M. 30/1974 secondo cui – relativamente ai buoni monouso – il momento del

pagamento dell'Iva coincideva con l'utilizzo del buono e non con la sua emissione.

A R E A D U E S. R. L.

Fatturazione differita:

Si evidenzia che la C.M. n. 8/E/2018 ha fatto presente che anche per le cessioni di

carburanti sarà possibile utilizzare la fattura differita, sempre che al momento della

cessione venga consegnato all’acquirente un documento analogico ovvero elettronico che

contenta la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale

trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti.

21

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Acquisto carburante – Fatturazione differita

A R E A D U E S. R. L.

Tale modalità potrà essere utilizzata per gli acquisti dicarburante presso i distributori automatici che non rilascianonell’immediato fattura elettronica (punto 2 della C.M. n. 205/E del1998).

LIMITAZIONE:

L’obbligo (sia per la fatturazione anticipata a luglio 2018, sia per l’obbligo dal 2019) è

escluso per le cessioni effettuate da parte di contribuenti in regime di vantaggio (cd. minimi)

o in regime forfettario.

Resta fermo l’obbligo di effettuare pagamenti con strumenti tracciabili di tutti gli acquisti di

carburante (di qualunque tipologia) ai fini della deduzione del costo e della detrazione

dell’Iva (quindi anche quelli per aerei, navi, macchine agricole, ecc.).

22

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Acquisto carburante

A R E A D U E S. R. L.

DETRAZIONE IVA E DEDUZIONE COSTO

La legge di Bilancio 2018 ha previsto che relativamente ai carburanti e

lubrificanti:

la detrazione IVA e

la deduzione del costo ai fini della determinazione del reddito,

sono consentite solo qualora siano adottati strumenti di pagamento

tracciabili.

Il pagamento in contanti preclude, quindi, la detrazione IVA e la deducibilità

del costo.

23

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante

A R E A D U E S. R. L.

DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA DALLA DATA DI RICEZIONEIn conclusione, qualora il SdI sia riuscito a trasmettere la fattura al destinatario, la data di ricezione

dipende dal canale di trasmissione prescelto, dal ricevente e quindi:

data e ora presenti all’interno della ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore di Pec del soggetto

ricevente, nel caso dell’indirizzo Pec;

data e ora presenti all’interno della «response» del servizio esposto dal soggetto ricevente, per il

servizio SdI Coop;

data e ora in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard

Utc (Cet con ora legale), nel caso del servizio SdIFP.

Se invece il Sistema di interscambio non è riuscito ad inviare le e-fatture al destinarlo, nonostante il

superamento dei controlli, la data di ricezione è data dalla data di presa visione del documento sul sito

Web dell’AE da parte del cessionario/barra committente.

24

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante

A R E A D U E S. R. L.

Si osserva che la Legge di Bilancio 2018 non ha modificato le modalità e i termini di registrazione:

pertanto, la fattura elettronica può essere registrata una volta che si considera ricevuta

secondo quanto chiarito dalle specifiche tecniche e comunque entro il termine di

presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con

riferimento al medesimo anno qualora si voglia esercitare il diritto alla detrazione.

Per le cessioni di carburanti effettuate da impianti

stradali di distribuzione, venendo meno – fino al 31.12.2018

– l’obbligo di emissione della e-fattura, gli acquisti potranno

continuare ad essere documentati dalla scheda

carburante ovvero secondo il metodo semplificato previsto

dall’all’art. 7, D.L. 70/201.

25

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante

Sono esonerati dalla tenuta della scheda carburante i soggetti «(…) che effettuano gli acquisti di

carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori

finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del

presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (…)».

A R E A D U E S. R. L.

L’Agenzia delle Entrate nel paragrafo 1.4 circolare n.13/E del 2018 ha

osservato che «per la deducibilità del costo di acquisto e per la detraibilità

della relativa IVA valgono le disposizioni di ordine generale dettate per

tutti i carburanti.»

26

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante -

L’affermazione dell’Agenzia per la sua generalità potrebbe indurre ad

ipotizzare che ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione del

costo l’onere di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili valga anche

per i carburanti non specificatamente destinati all’autotrazione.

Tale interpretazione, tuttavia, non pare in linea con l’intento di

contrastare le frodi nel settore dei carburanti.

A R E A D U E S. R. L.

ULTERIORI CHIARIMENTI:

Pagamenti effettuati dal soggetto passivo in via mediata, ossia concretamente effettuati da un soggetto

terzo ma riconducibili al primo «secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti

tracciabili». (Rif: C.M.8/E/2018)

È il caso del rifornimento effettuato, in occasione di una missione di lavoro, da un dipendente o

dall’amministratore della società, con pagamento avvenuto con la carta di credito (o di debito o prepagata,

come pure con altri strumenti individuati dal citato Provv. Agenzia Entrate 4.4.2018, n. 73203) dello stesso

collaboratore.

In questo caso, oltre allo strumento di pagamento tracciabile utilizzato all’atto del rifornimento di

carburante, anche quando la società provvederà al rimborso della spesa sostenuta dovrà essere

utilizzata una modalità tracciata (es. il bonifico bancario unitamente alla corresponsione della

retribuzione); in questo modo – essendoci una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti

tracciabili – «la riconducibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità».

Anche questo chiarimento va nell’indirizzo della facilitazione, in quanto – secondo le istruzioni

dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 9.11.2012, n. 42/E) – la semplificazione introdotta con l’art. 7, co. 2, lett.

p), D.L. 70/2011 richiedeva che il mezzo di pagamento (carta di credito, di debito, ecc.) fosse intestato al

soggetto che esercita l’attività economica.

27

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante -

A R E A D U E S. R. L.

Acquisto di carburante e altri acquisti

Inoltre, nel caso siano effettuate – contestualmente o in momenti diversi – più operazioni

(acquisto di carburante ed altri acquisti) da riportare in un’unica fattura, l’obbligo di utilizzo

di fatturazione elettronica del carburante è assorbente anche per gli altri acquisti.

ESEMPIO

28

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante -

L'Agenzia delle Entrate propone il seguente esempio.

In presenza di rifornimenti di carburante presso un distributore stradale e di interventi di riparazione,

sostituzione, lavaggio, ovvero di acquisti di beni o servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura

che documenti cumulativamente tali operazioni (così afferma il documento di prassi, ancorché l'art. 21, co.

1, D.P.R. 633/1972 esordisce affermando che «Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua

la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura (…)», non ammettendo,apparentemente, il cumulo di più operazioni in un solo documento) è emessaobbligatoriamente in forma elettronica.

A R E A D U E S. R. L.

SCHEMA RIASSUNTIVO - DOCUMENTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI CARBURANTI FINO AL 31.12.2018

Acquisti di

carburanti

presso

distributori

stradali

Effettuati da soggetti Iva

in quanto tali

Obbligo di pagamento con

strumenti tracciati (al fine

di dedurre il costo e

detrarre l'Iva)

Documentati con scheda

carburante (facoltativa ex

D.L. 70/2011)

Documentati con fattura

elettronica (per facoltà o

obbligo)

Effettuati quali privati

consumatori

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi incassati relativamente a benzina e gasolio

destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori

29

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante

A R E A D U E S. R. L.

Termini di emissione

Secondo queste disposizioni, la fattura va emessa contestualmente (entro il giorno stesso, ossia entro le ore

24:00, in cui l’operazione si considera effettuata; si veda C.M. 5.8.1994, n. 134/E, par. 2) alla consegna dei beni (es.

consegna dei carburanti) o incasso del corrispettivo delle operazioni (es. a fronte di prestazioni di servizi resi)

La C.M. 13/E/2018 osserva che la contestualità va valutata «alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente

imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI» (Sistema di Interscambio) e che, quindi, «non è

improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo

giorno».

30

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante -

ai sensi dell’art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972, la fattura va «emessa al momento dell'effettuazione

dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6», D.P.R. 633/1972, salvo il caso della fatturazione

differita;

ai sensi dell’art. 21, co. 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972, la fattura

«si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione,

trasmissione o messa a disposizione del cessionario o

committente».

A R E A D U E S. R. L.

Termini di emissione

Da tener presente ai fini della detrazione IVA:

in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il

necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le

connesse difficoltà organizzative, l’Agenzia delle Entrate ritiene che

il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal

provvedimento citato ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non

pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile

ai sensi dell’art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

31

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante -

AI FINI DELLA TEMPESTIVITA’ DELLA FATTURAZIONE, NON

RILEVA LA DATA DI FORMAZIONE DEL DOCUMENTO MA LA DATA

INDICATA NEL DOCUMENTO STESSO (E CONTESTUALE INVIO

ALLO SDI (se non scartata), RIPORTATA NEL CAMPO INDICATO

A R E A D U E S. R. L.

Termini di emissione

VIOLAZIONI FORMALI:

«a condizione che le stesse, nel caso concreto, non abbiano inciso sulla determinazione e

sul versamento dell'imposta. Si pensi, nel campo dell'I.V.A., ad una fattura afferente

un'operazione imponibile emessa o annotata con un ritardo talmente esiguo da consentire

ugualmente la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di

competenza» (C.M. 10.7.1998, n. 180).

Il ritardo nella formazione e trasmissione del documento non è sanzionabile se comunque

l’imposta entra nella liquidazione del periodo; a maggior ragione, il documento elettronico

neppure dovrebbe essere considerato tardivo allorché – formato e trasmesso tramite il SdI,

e da questo non scartato – riporti la data dell’effettuazione dell’operazione nel campo «Dati

Generali» del file della fattura elettronica.

32

FATTURAZIONE ELETTRONICA –

Acquisto carburante -

A R E A D U E S. R. L.

Caratteristiche della Fattura Elettronica per acquisto carburanti

Con riferimento ai carburanti, si evidenzia che non ricorre l’obbligo dell’indicazione

del numero di targa del veicolo o altro estremo identificativo dello stesso (es. telaio,

modello, casa costruttrice), come invece era richiesto nella scheda carburante (C.M.

12.8.1998, n. 205).

Sul punto la C.M. 8/E/2018 precisa, però, che al fine di ricondurre una spesa ad un

determinato veicolo potrebbe essere opportuno indicare tale dato.

33

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Acquisto carburante

requisiti della fattura: cartacea o elettronica – sono

individuati dagli artt. 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972.

Si suggerisce di verificare che sia indicata la targa soprattutto per

gli autotrasportatori in quanto necessaria per usufruire del rimborso

dell’accisa sul gasolio consumato.

Si suggerisce di verificare che sia indicata la targa soprattutto per

gli autotrasportatori in quanto necessaria per usufruire del rimborso

dell’accisa sul gasolio consumato.

A R E A D U E S. R. L.

34

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Acquisto carburante

Casi particolari di acquisto di carburante

Documentazione dell’acquisto

Mancanza del personale addetto alla distribuzione del carburante (s. impianti self –

service)

In questa ipotesi è impossibile certificare l’acquisto con la scheda carburante per cui il soggetto

IVA può chiedere al gestore dell’impianto di distribuzione l’emissione della fattura (cartacea o

elettronica) inviandogli il buono di consegna rilasciato dall’attrezzatura automatica

Concessionarie, rivenditori e noleggio auto

Per i soggetti che esercitano l’attività di autonoleggio, in luogo di una scheda carburanti per

ciascun veicolo è possibile utilizzare un’unica scheda carburante per ogni sede noleggiante.

Analogamente, concessionarie e rivenditori di auto possono istituire un’unica scheda carburante

mensile per le auto in vendita e utilizzate per prove tecniche o dimostrative per la clientela,

quelle in riparazione e in conto vendita, nonché per quelle nuove non ancora utilizzate (C.M:

205/1998, par.4)

A R E A D U E S. R. L.

35

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Acquisto carburante E-Fattura anche per gli acquisti di carburante presso i distributori

Intervento AE (non formale)

Nel corso di un evento informativo in data 27 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto,

in forma non ufficiale, che possono essere emesse fatture elettroniche in formato elettronico dal 1°

luglio 2018, su base facoltativa, anche per le cessioni di carburanti, per autotrazione da parte dei

distributori, per i quali l’obbligo è stato differito al 1° gennaio 2019, ai sensi dell’art. 11 – bis del DL

87/2018 (decreto dignità).

Resta ferma l’indicazione nella fattura della tipologia di carburate ceduto (ai fini dello sgravio

dell’accisa), nonché della targa (identificazione veicolo).

La fatturazione in formato elettronica potrà essere anche destinata ai soggetti non residenti in Italia;

se dotati di una PEC nazionale e se in grado di ricevere un file in formato XML (eXtensible Markup

Language). Se si sfrutta questa possibilità, non bisognerà più inviare a fine mese la comunicazione

dei dati delle fatture transfrontaliere.

Nell’ambito dello stesso evento, il vice presidente dell’AE ha evidenziato che sarà possibile fare

fatture per conto terzi; sarà fondamentale la correttezza dell’indirizzo inserito perché «se il cliente ha

registrato un indirizzo abbinandolo alla propria partita Iva, il sistema invierà automaticamente a

quell’indirizzo».

A R E A D U E S. R. L.

AGGIORNAMENTO:

Con un documento di prassi l’Amministrazione finanziaria interviene nel fornire

chiarimenti all’indomani dell’applicazione anticipata (all’1.7.2018) della fatturazione

elettronica per:

Talune cessioni di carburanti per automazione (escluse quelle effettuate presso i

distributori stradali

Le prestazioni di servizi rese da subappaltatori o subcontraenti nell’ambito

pubblici.

Riferimenti normativi: Legge n.205 del 27 dicembre 2017

Circolare AE n. 8/E 30/04/2018

Circolare AE N. 13/E 02/07/2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA Chiarimenti della C.M. n.13/E/2018

36A R E A D U E S. R. L.

37

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti

Ambito di applicazione:

Riferimenti specifici:

Art. 1 comma 917 lett.b) L.27.12.2017, n. 205 Legge di Bilancio 2018

Agenzia delle Entrate: Circolare n.13/E del 2 Luglio 2018

A R E A D U E S. R. L.

Appalti pubblici

L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le prestazioni rese

da subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel

quadro di un contratto di appalto – di lavori, servizi o forniture –

stipulato con una Pubblica amministrazione.

la C.M. 2.7.2018, n. 13/E approfondisce alcuni concetti:

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Per filiera di imprese si intende «l’insieme dei soggetti (…) che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di

realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura

intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti».

38

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti

Dall’ 1 Luglio 2018 vige l’obbligo della e-fattura anche per le seguenti operazioni:

Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.13/E/2018 ha precisato che in virtù dell’art. 105 c.2.D.Lgs n.50/2016 (c.d.

Codice di contratti pubblici), l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico riguarda i seguenti soggetti che operano

nell’ambito del contratto pubblico:

subappaltatori – titolari del contratto di subappalto

Subcontraenti – titolari di un sub-contratto, diverso dal subappalto, che eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore

obbligato a comunicare, prima dell’inizio della prestazione, alla stazione appaltante gli obblighi richiesti dalla Legge (art. 105,

comma 2, Codice contratti pubblici)

A R E A D U E S. R. L.

operano nei confronti della stazione appaltante pubblica;

Ovvero

nell’esecuzione del contratto di appalto, sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (ossia,

eseguono direttamente una parte dello stesso) o sono subcontraenti (ossia, per vincolo contrattuale, eseguono

un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tali vengono comunicati alla stazione appaltante).

Esempio n. 1

Alla luce di quanto esposto, sono esclusi dalla fattura elettronica i soggetti che cedono beni senza

essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione

appaltante. Si pensi al caso dei soggetti che forniscono beni all’appaltatore senza conoscere il relativo

utilizzo, ossia se gli stessi saranno impiegati in parte per appalti pubblici e, in parte, in forniture

private.

39

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti

Ne deriva, come precisato nella C.M. 13/E/2018, che l’obbligo di fattura

elettronica riguarda esclusivamente i soggetti

subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto

alle comunicazioni prescritte dalla legge.

Fermo restando l’obbligo di indicare in fattura- laddove prescritti - il

Codice identificativo di gara (CIG) ed il Codice unico di progetto (CUP)

per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, l’obbligo di fattura

elettronica sussiste soltanto nei confronti dei soggetti che:

A R E A D U E S. R. L.

Poiché la norma, al fine di individuare i soggetti coinvolti nell’obbligo di fatturazione elettronica dall’1.7.2018 richiama

coloro che sono destinatari delle disposizioni anticorruzione (L. 136/2010), è utile in proposito richiamare il contenuto

della Determinazione Anac (Autorità nazionale Anticorruzione) 7.7.2011, n. 4 che ribadisce il concetto espresso dalla

C.M. 13/E/2018 laddove fornisce alcuni esempi di filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture.

COMMITTENTE CONTROLLATO DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si precisa che l’obbligo di fattura elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, sia

presente un soggetto che non rientra tra quelli qualificabili come pubblica Amministrazione.

Per l’identificazione di tali soggetti va fatto riferimento a quanto specificato dalla C.M. Def 9.3.2015, n. 1/DF che

annovera: Amministrazioni dello Stato, Istituti e Scuole, Regioni, Comuni, Province, Comunità montane, Iacp,

Amministrazioni autonome, ecc.

40

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti

Esempio n. 2

Nell’ipotesi in cui la Società A stipuli un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione X e un sub-appalto/contratto con le

Società B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con

fattura elettronica, al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni come richiamate). Al contrario, laddove B e/o C

si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi Società D) per adempiere gli obblighi derivanti dal

subappalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico

(almeno sino al 1° gennaio).

Ai fini dell’anticipo dell’obbligo di fatturazione elettronica, non sono considerati appalti pubblici i

rapporti contrattuali che vedono, come committenti, società controllate o partecipate da soggetti pubblici.

A R E A D U E S. R. L.

CONSORZI

Viene chiarito che l’obbligo di fattura elettronica in capo al consorzio non si estende:

ai rapporti consorzio-consorziate;

ai rapporti interni nei quali il consorzio non è il diretto referente della pubblica Amministrazione ma si inserisce nella

filiera dei subappalti.

Come già specificato dall’Agenzia nella C.M. 8/E/2018, l’obbligo di fattura elettronica interessa i soli rapporti (appalti e/o

altri contratti) diretti tra:

• soggetto titolare del contratto e pubblica Amministrazione;

e

• soggetto titolare del contratto e soggetto di cui lo stesso si avvale (consorzio).

Sono invece esclusi gli ulteriori passaggi successivi, cioè quelli derivanti da rapporti interni tra il consorzio ed i singoli

consorziati (che, in linea generale, non configurano subappalti o ipotesi affini).

Esempio n. 3 - Appalto consistente nel servizio di mensa in favore di un ente pubblico

La prestazione dell’appaltatore consiste anche nella fornitura di bevande e prodotti alimentari per il cui approvvigionamento l’appaltatore si

rivolge a propri fornitori.

Il fornitore di bevande (ad es., bottiglie di acqua), a sua volta, stipula subcontratti con il produttore dei contenitori di plastica e degli altri

materiali necessari per confezionare il prodotto.

A riguardo, mentre la fornitura di bottiglie di acqua è funzionalmente collegata all’esecuzione della prestazione principale (servizio di

mensa) ed è, quindi, inclusa nell’ambito applicativo della legge n. 136/2010, la fornitura dei contenitori e degli altri materiali non presenta

la stessa caratteristica; pertanto, i relativi subcontratti non rientrano nella filiera rilevante. Allo stesso modo, per la provvista di

prodotti alimentari, ad esempio derivati dal latte, l’appaltatore si rivolge all’impresa distributrice dei prodotti che sono stati, a loro volta,

acquistati presso un’impresa casearia.

L’impresa casearia si rifornisce del latte presso i diretti produttori. Rispetto al servizio di mensa, l’ultimo rapporto rilevante ai fini della

disciplina della tracciabilità è il contratto tra l’impresa distributrice e quella casearia.

41

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti

A R E A D U E S. R. L.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L’art. 3 della L.n.136/2010 fa riferimento all’ obbligo di

tracciabilità dei pagamenti per tutti coloro che effettuano i

lavori, anche indirettamente (come nel caso del subappalto) a

favore della Pubblica amministrazione.

Nei subappalti e nei subcontratti gli adempimenti previsti dalla

normativa sulla tracciabilità vengono attuati attraverso:

42

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti

inserimento nel subcontratto delle clausole che regolano la tracciabilità (richiamando anche l’obbligo di inserimento

delle stesse negli ulteriori eventuali subcontratti);

la comunicazione, da parte del subcontraente, del/dei conti dedicati e dei soggetti delegati che operano sugli stessi;

il pagamento, da parte dell’appaltatore, dei corrispettivi attraverso i conti correnti dedicati e mediante il codice CIG

dell’appalto principale e, ove obbligatorio, dal codice unico di Progetto (CUP);

La comunicazione dell’appaltatore alla stazione appaltante dei contratti stessi anche per estratto.

CIG: codice identificativo di gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza. Identifica il singolo affidamento nell’ambito del

progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento. Obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (DL

187/2010), in relazione a ciascun contratto pubblico.

CUP: codice unico di progetto gestito dal CIPE. E’ un codice alfanumerico di 15 cifre che identifica un progetto di

investimento pubblico, comune a tutte le pubbliche amministrazioni, nonché a soggetti pubblici e privati coinvolti nello

stesso progetto, durante tutte le fasi della sua attuazione.

A R E A D U E S. R. L.

43

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione della fatturazione elettronica

La Legge di Bilancio 2018, nell’introdurre l’obbligo di legge con la modifica del

Dlgs.127/2015, stabilisce anche che:

“Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture

elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il

Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate”.

L’art. 39, co. 3, D.P.R. 633/1972 dispone che le fatture

elettroniche (emesse e ricevute) devono

essere conservate in modalità elettronica, in

conformità alle disposizioni del D.M. 17.6.2014 del

Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Riferimento Normativo

A R E A D U E S. R. L.

44

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione della fatturazione elettronica

Le fatture elettroniche devono essere

obbligatoriamente conservate in formato elettronico sia

dall'emittente che dal destinatario (art. 39, D.P.R.

633/1972).

La conservazione deve avvenire secondo le modalità e i termini previsti dal D.M. 17.6.2014, il quale

prevede che la conservazione deve avvenire con cadenza annuale, in modo che il processo sia

concluso entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; che i

contribuenti devono comunicare, nella dichiarazione annuale dei redditi, l'opzione per la

conservazione elettronica dei documenti (non solo le fatture) rilevanti ai fini fiscali; che la

conservazione deve rispettare le norme del Codice civile, le norme tributarie e le disposizioni del CAD,

nonché consentire le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici; che il

processo di conservazione si conclude con l'apposizione di un riferimento temporale (opponibile a

terzi) sul pacchetto di archiviazione.

A R E A D U E S. R. L.

45

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione della fatturazione elettronica

È stato precisato (C.M. 2.7.2018, n. 13/E, par. 3.2) che è possibile portare in conservazione anche copie

informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati diversi dall'XML, contemplati dal D.P.C.M. 3.12.2013

attuativo del CAD e considerati idonei a fini della conservazione: «PDF», «JPG» o «TXT»; che le fatture emesse

o ricevute, nonché le altre scritture contabili, possono essere conservate sia in Italia sia all'estero (purché in

Paesi con i quali esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza), come precisato – in

termini generali - dalla R.M. 25.9.2015, n. 81/E e – con riguardo alle fatture emesse verso la P.A. – dagli artt. 5, co.

3 e 9, co. 2, D.P.C.M. 3.12.2013. L'Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione delle fatture

elettroniche (emesse o ricevute), conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 3.12.2013 (che disciplina le regole

tecniche per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti digitali).

Come precisato dalla C.M. 2.7.2018, n. 13/E, par. 3.3, il servizio di

conservazione «non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture

(soggetto passivo d'imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture

elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della

P.A. e transitate tramite il Sistema di Interscambio».

Il servizio è fruibile previa adesione all'accordo di servizio pubblicato

nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate e può essere

utilizzato anche dagli intermediari appositamente incaricati.

A R E A D U E S. R. L.

46

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione gratuita

Dal 1° gennaio 2019,

le fatture B2B emesse obbligatoriamente in formato elettronico attraverso il Sdi dovranno

essere conservate obbligatoriamente in formato elettronico sia da parte del soggetto

emittente che dal soggetto destinatario.

Il provvedimento del 30 aprile 2018 prevede che tali soggetti potranno

conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione

trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio di conservazione

elettronica (ai sensi del D.M del 17 giugno 2014 e D.P.C.M. 3 dicembre 2013), messo

a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate (sito AE «fatture e

corrispettivi»).

Per usufruire del servizio di conservazione gratuita della durata di 15 anni gli

operatori devono sottoscrivere un apposito accordo di servizio pubblicato nell’area

riservata del sito web dell’Agenzia.

A R E A D U E S. R. L.

47

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione gratuita - processo

A R E A D U E S. R. L.

48

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione gratuita

Sottoscrizione accordo di servizio

Per poter aderire al servizio di Conservazione delle fatture elettroniche messo a

disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è necessario e sufficiente

‘‘sottoscrivere’’ l’accordo di servizio nel formato standard dell’Agenzia delle

Entrate.

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=st

artup.tem,Company=8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF

La funzione di Richiesta servizio di Conservazione, disponibile agli utenti che hanno

effettuato l'adesione al servizio, è accessibile dalla sezione "Conservazione" presente

nella homepage del servizio Fatturazione.

Gli accordi di servizio a cui i contribuenti hanno aderito sono protocollati dal

sistema di gestione documentale dell’Agenzia delle Entrate.

A R E A D U E S. R. L.

49

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione gratuita

Sottoscrizione/adesione/accettazione accordo di servizio

L'adesione alla convenzione avviene mediante esplicita accettazione delle

condizioni in esso contenute dall'utente nell'area del servizio di conservazione,

previa autenticazione, per conto proprio o del/dei soggetti incaricante/i.

Al primo accesso dopo il 1 luglio 2018 , solo per chi aveva già aderito, verrà richiesto

di aggiornare la propria convenzione di servizio.

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?St=383,E=0000000000

075490526,K=2903,Sxi=1,Case=Ref(Adesione_Serv_Cons_non_Attiva)

A R E A D U E S. R. L.

PORTALE FATTURE ECORRISPETTVI

CONSERVARE LA FE (ACCORDO DI SERVIZIO)

A R E A D U E S. R. L. 50

Dalla data di adesione al servizio, sono AUTOMATICAMENTE portate in conservazione

tutte le fatture (e le note di variazione) trasmesse e ricevute dal SdI in data successiva a

quella di adesione del servizio.

Inoltre è possibile portare in conservazione mediante UPLOAD del singolo documento, le

fatture (e le note di variazione) emesse e ricevute in data precedente a quella di adesione

del servizio, purché le stesse rispettino i requisiti del provvedimento del 30.04.18 (XML).

Il servizio è valido sia per le fatture elettroniche tra privati che per le fatture elettroniche

verso la PA.

Le fatture (e le note di variazione) per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di scarto, non

sono portate in conservazione.

Per dettagli si consiglia la lettura attenda della Convenzione al servizio di conservazione

scaricabile dal portale F&C nella sezione «Conservazione»

PORTALE FATTURE ECORRISPETTVI

CONSERVARE LA FE (ACCORDO DI SERVIZIO)

A R E A D U E S. R. L. 51

52

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione – Intermediari

L’adesione al servizio di conservazione e il successivo

utilizzo del servizio stesso sono consentiti anche

attraverso intermediari appositamente delegati dal

cedente/prestatore o cessionario/committente”. Gli

intermediari delegati possono essere anche soggetti

diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

In pratica, l’emittente e il destinatario della fattura elettronica, aderendo

(facoltativamente) a tale accordo di servizio, potranno delegare al SdI la

conservazione delle fatture elettroniche (con i relativi file allegati), con effetti,

peraltro, non solo ai fini fiscali ma anche civilistici.

Supporto Intermediari:

A R E A D U E S. R. L.

53

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione

Possibilità di conservare le fatture elettroniche in formato pdf in luogo del

formato XML

Risposta Videoforum del Sole 24 Ore in data 24 maggio 2018

Per venire incontro ai contribuenti e semplificare le procedure, l’Agenzia

delle Entrate ammette la possibilità di conservare le fatture in formato

pdf in luogo del formato XML, a condizione che il contenuto dei

documenti sia identico.

Al fine di garantire tale corrispondenza, pertanto, sarà necessario conservare

gli esiti e le ricevute dei file trasmessi al SdI tenendo comunque conto che

rimane l’obbligo di conservazione dell’originale informatico (presso il SdI).

Risposta Videoforum del Sole 24 Ore in data 24 maggio 2018

Per venire incontro ai contribuenti e semplificare le procedure, l’Agenzia

delle Entrate ammette la possibilità di conservare le fatture in formato

pdf in luogo del formato XML, a condizione che il contenuto dei

documenti sia identico.

Al fine di garantire tale corrispondenza, pertanto, sarà necessario conservare

gli esiti e le ricevute dei file trasmessi al SdI tenendo comunque conto che

rimane l’obbligo di conservazione dell’originale informatico (presso il SdI).

A R E A D U E S. R. L.

54

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione – Termini

Il termine entro il quale deve avvenire il

processo di conservazione delle fatture

elettroniche è annuale alla stregua di tutti gli altri

documenti informatici.

In particolare il termine è: entro il 3° mese

successivo al termine di presentazione della

dichiarazione dei redditi.

Termini di conservazione:

Per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare il termine di conservazione è:

31 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con anno solare (esercizio a cavallo) il termine di

conservazione è:

entro il 3° mese successivo a quello di presentazione della prima dichiarazione dei redditisuccessiva alla fine dell’anno solare.

A R E A D U E S. R. L.

55

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Norma previgente: art. 3 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 127/2015 in vigore fino al 2018

E’ prevista la riduzione di 2 anni dei termini per l’accertamento

ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi per i soggetti passivi

IVA che, avendo optato per lo Spesometro, (c.d. opzionale),

e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, garantiscono

la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo

superiore a 30,00 euro, secondo le modalità definite dal D.M.

4.8.2016 (bonifico bancario o postale, bancomat, carta di

credito, assegno bancario circolare o postale non trasferibile).

Nuovo art. 3 del D.Lgs. 127/2015 in vigore per le fatture emesse dal 2019

E’ prevista la riduzione di 2 anni dei termini per l’accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui

redditi per i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati

relativi ad operazioni di importo superiore a 500 euro.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto e ai soggetti assimilati ex art. 22, DPR

n. 633/72, tranne nel caso in cui tali soggetti abbiano esercitato l’opzione per la

memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

A R E A D U E S. R. L.

Norma di riferimento Accertamento senza

tracciabilità

Accertamento con

tracciabilità

Art.57 del DPR n.633/72 31 dicembre dal 5° anno

successivo a quello in cui è

stata presentata la

dichiarazione

31 dicembre dal 3° anno

successivo a quello in cui è

stata presentata la

dichiarazione

Art.43 del DPR n.600/73 Gli avvisi di accertamento

devono essere notificati, a

pensa di decadenza, entro il

31 dicembre del 5° anno

successivo a quello in cui è

stata presentata la

dichiarazione

Gli avvisi di accertamento

devono essere notificati, a

pensa di decadenza, entro il

31 dicembre del 3° anno

successivo a quello in cui è

stata presentata la

dichiarazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Riduzione dei termini di accertamento

56A R E A D U E S. R. L.

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Riduzione dei termini di accertamento

57A R E A D U E S. R. L.

Una verifica delle modalità di certificazione delle vendite è quindi

assolutamente consigliata per tutti i contribuenti, comprese, ad

esempio, le imprese di produzione industriale che, pur non avendo

punti vendita, con tutta probabilità gestiscono spacci aziendali o centri

sportivi rilasciando certificazioni fiscali diverse dalla fattura.

riduzione dei termini di accertamento fiscale a condizione che

venga garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati

relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro

Per beneficiare della riduzione biennale dei termini di

controllo, se le vendite vengono certificate anche

mediante corrispettivi, con il rilascio quindi di scontrini o

ricevute, occorre esercitare l’opzione per memorizzare e

trasmettere i corrispettivi all’agenzia delle Entrate

installando i registratori telematici.

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Riduzione dei termini di accertamento

58A R E A D U E S. R. L.

Il rispetto della soglia è quindi il primo elemento da considerare per

ottenere il beneficio della riduzione dei termini di accertamento.

La condizione essenziale per beneficiare della riduzione dei termini

di accertamento, come accennato, consiste comunque nella

tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti relativi ad operazioni

di ammontare superiore a 500 euro. La soglia individuata a tal fine

non è in linea né con la soglia di 30 euro stabilita dal decreto 24

gennaio 2014 (ora abbassata a 5 euro), ai fini dell’obbligo di

accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, né con il

limite all’uso dei contanti fissato a fini antiriciclaggio in 2.999 euro.

59

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Riduzione dei termini di accertamento

LIMITI E LIMITAZIONI

L’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 stabilisce infatti la soglia entro la quale è possibile il

trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone

fisiche o giuridiche. In particolare si vieta il trasferimento in parola quando il valore oggetto di

trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3mila euro. Quest’ultimo limite è incrementato a

10mila euro per le operazioni intercorse con soggetti non residenti ed in particolare per l’acquisto di

beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa

da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello

Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

A R E A D U E S. R. L.

Dal punto di vista operativo, è indubbio che la riduzione biennale dei termini di accertamento risulti

bilanciata, sotto il profilo dei controlli, dalla disponibilità in tempo reale per l’amministrazione finanziaria

dei dati delle operazioni attive e passive

L’eventuale accesso ai dati di fatturazione disponibili sul Sistema di interscambio è sempre e

comunque subordinato alla previa informativa inviata al contribuente circa l’avvio di una procedura di

controllo.

60

FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione

Osservazione:

Si ricorda inoltre che dal 27 giugno 2014 è stata eliminata la comunicazione all’Agenzia delle

Entrate dell’impronta dell’archivio informatico che andava fatta entro il 4° mese successivo alla

scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Obbligo:

Comunicazione in sede della dichiarazione dei redditi della conservazione elettronica dei

documenti fiscali (indicando il codice 1 nel rigo RS104 del Modello della dichiarazione redditi 2018

SC; rigo RS40 del Modello della dichiarazione redditi 2018 delle SP e rigo RS140 nel modello della

dichiarazione redditi 2018 PF).

Importante:

Inoltre ai fini della corretta conservazione elettronica occorre comunicare nel modello di

comunicazione/variazione dati (modello AA7 e AA9), gli estremi identificativi dei luoghi di

giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti, anche se si trovano all’estero.

A R E A D U E S. R. L.

E-FATTURA: sul sito dell’Agenzia sezione ad hoc per i consumatori

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi

ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura ovvero in

formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

La legge di bilancio 2018 (art1 comma 909) prevede che le fatture verso consumatori finali dal

1° gennaio 2019 debbano essere emesse in forma elettronica con invio delle stesse al sistema

di interscambio rispettando le regole operative dal provvedimento delle Entrate n. 89757 del 30

aprile 2018 e dalle relative specifiche tecniche.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/servizi/servizitrasversali/altri/s

id2/indice+sid LINK PER ACCREDITAMENTO ALLO SDI

FATTURAZIONE ELETTRONICA Consumatori finali – B2C

61

OBBLIGO DI CONSEGNA: La fattura emessa dall’esercente afavore del consumatore privato sarà resa disponibile ai clientidirettamente in un’area ad essi riservata e sarà accessibile tramitei servizi telematici dell’Agenzia. Una copia della fatturaelettronica dovrà essere rilasciata o in forma cartacea o via emaildall’esercente al cliente, a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla

A R E A D U E S. R. L.

La fattura verso il privato consumatore deve rispettare le regole

previste per qualsiasi altro tipo di fattura elettronica.

Differenza «regole previste per il recapito»

Sul piano del recapito il privato non deve munirsi né di un codice

destinatario né di una PEC. L’emittente della fattura deve inserire

nel codice destinatario il valore convenzionale ‘‘ 0000000’’.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Consumatori finali – B2C

62

Tale indicazione consentirà la diretta accettazione della fattura dallo SDI (che dispone controllo

automatico dei dati riportati in fattura con rischio scarto fattura in caso di errata valorizzazione

dei dati della fattura) e contestualmente messa a disposizione del cliente in un’area allo

stesso riservata. Il cliente potrà visionare le fatture direttamente nel sito dell’Agenzia delle

Entrate utilizzando l’apposito servizio nell’area ‘‘fatture e corrispettivi’’.

FINALITA’:

Consumatore finale: disponibilità in elettronico dei documenti

Agenzia delle Entrate: verifica deducibilità spesa e riporto in 730 precompilato

A R E A D U E S. R. L.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Consumatori finali – B2C

63A R E A D U E S. R. L.

Le strutture sanitarie (laboratori analisi e poliambulatori) dal 2019 saranno obbligati a

emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita IVA.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Consumatori finali – B2C – ESEMPIO Fatture laboratori analisi - poliambulatori

64

La fattura elettronica è obbligatoria anche nei rapporti

con privati consumatori finali (B2C), nel caso di specie i

pazienti.

Il cedente/prestatore residente in Italia, emettendo la

fattura nei confronti di un consumatore finale non

titolare di partita IVA deve, su richiesta del cliente,

rilasciare un documento cartaceo o elettronico al

momento della conclusione dell’operazione.

Il cedente/prestatore deve inoltre inviare allo SDI la fattura, indicando il codice fiscale e valorizzando per l’indirizzo di consegna il solo codice destinatario del

cliente con 7 zeri ‘‘0000000’’ e non anche la Pec destinatario

A R E A D U E S. R. L.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

65A R E A D U E S. R. L.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Conclusioni

66A R E A D U E S. R. L.

LA FATTURA ELETTRONICA

File formato XML Standard

- emessa con firma elettronica avanzata (data certa e inalterabilità da parte del

destinatario)

- trasmessa su un sistema di interscambio

- ricevuta in formato elettronico

- archiviata in modalità elettronica

Aspetti fiscali positivi

- Identicità del documento trasmesso e di quello ricevuto (si evita il falso materiale di chi

altera la fattura ricevuta)

- Simultaneità dell’emissione e della ricezione della fattura (problema emerso con le

fatture dal 2017 la cui imposta deve essere detratta entro la dichiarazione dell’anno di

ricezione)

- Certezza di ricezione delle note di variazione a credito da parte del cliente, obbligato a

rettificare la detrazione (sentenza Corte di Giustizia del 26.01.2012 – C-588/10 – Kraft

Food Polska)

- Superamento degli elenchi spesometro

FATTURAZIONE ELETTRONICA Conclusioni

67A R E A D U E S. R. L.

LA FATTURA ELETTRONICA

Aspetti positivi per l’Amministrazione aziendale:

- standardizzazione del flusso documentale

- trasferimento automatico dei dati delle fatture

Complessità

- fattura elettronica B2B a qualsiasi partita IVA (iscrizione al sistema di interscambio da parte

di tutti)

- fattura elettronica e cartacea (o PDF) B2C

- fattura cartacea (o PDF) ai ‘‘clienti esteri’’

- Cambiamento organizzativo per gli intermediari/Commercialisti

Timing

- 1° luglio 2018 – cessione di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come

carburanti per motori per autotrazione da parte di soggetti passivi Iva - prestazioni rese da

soggetti subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto

di appalto di lavori, di servizi o di fornitura stipulato con una PA.

- 1° gennaio 2019 – generalizzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA Conclusioni

68A R E A D U E S. R. L.

LA FATTURA ELETTRONICA

Motivazioni del Fisco e dubbi

- La Fattura Elettronica serve a svelare la mancata fatturazione (VAT gap)

- Se crediamo nella fatturazione elettronica, possibile eliminare lo split payment?

- Obbligo di fatturazione elettronica: ridurremo il tempo per i controllo da 18 a 3 mesi

- Liquidazione IVA precompilata

- Bozza Dichiarazione IVA e Dichiarazione dei redditi

- Bozza Modelli F-24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - Emissione

69A R E A D U E S. R. L.

COME SI EMETTE UNA FATTURA ELETTRONICA?

L’operazione di emissione e trasmissione di una fatturazione elettronica può essere

sintetizzata nelle seguenti fasi:

1) predisposizione del file fattura;

2) nomina e salvataggio del file (c.d. nomenclatura del file) con il C.F. del soggetto

trasmettente

3) visualizzazione e controllo formale del file da parte del soggetto emittente (facoltativa)

per garantire l’autenticità e l’integrità della fattura;

4) eventuale firma elettronica qualificata del file da parte del soggetto emittente

(facoltativa) per garantire l’autenticità e l’integrità della fattura

5) invio della fattura tramite il Sdi attraverso gli appositi canali

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti

70A R E A D U E S. R. L.

QUALI SONO I DATI OBBLIGATORI DI UNA FATTURA ORDINARIA?

In caso di fattura obbligatoria, sono da considerare le seguenti informazioni obbligatorie

1. data di emissione della fattura;

2. numero progressivo univoco della fattura;

3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del

cedente/prestatore e del cessionario/committente e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché

ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

4. numero di partita IVA del fornitore (cedente o prestatore);

5. numero di partita IVA del cliente (cessionario/ committente);

6. numero di codice fiscale, qualora il cessionario o committente sia un privato;

7. natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;

8. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli

relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

9. l’aliquota IVA, l’imponibile e l’IVA con arrotondamento al centesimo di euro;

10. data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei KM percorsi, delle ore

navigate o volate in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;

11. annotazione che la fattura è emessa dal cessionario/committente o da un terzo per conto del

fornitore.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti

71A R E A D U E S. R. L.

QUALI SONO I DATI OBBLIGATORI DI UNA FATTURA SEMPLIFICATA?

La fattura elettronica può anche essere semplificata.

La fattura semplificata può essere emessa solo per importi inferiori o pari a 100 euro e

verso residenti.

Il tracciato è simile alla fattura ordinaria. Va indicata solo la PI del cessionario o il CF (non la

denominazione, ecc.) e il corrispettivo è comprensivo dell’imposta e l’ammontare

dell’imposta è ivi incorporata.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - trasmissione

72A R E A D U E S. R. L.

UNA VOLTA PREDISPOSTO IL FILE XML, CONTENENTE UNA O PIU’ FATTURE, COME

PUO’ L’OPERATORE ECONOMICO DISPORRE LA TRASMISSIONE?

Una volta predisposto il file XML l’operatore economico può disporre la trasmissione della

fattura elettronica avvalendosi del Sistema di Interscambio, direttamente o per il tramite di un

intermediario abilitato.

La trasmissione del file allo SdI può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

• Servizi informatici messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate: una

procedura WEB e una specifica APP per cellulari (disponibili sul sito della AE: area Fatture e

Corrispettivi.

• Un sistema di posta elettronica certificata – ‘‘servizio PEC’’.

• Un sistema di cooperazione applicata, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello

«WEB service».

• Un sistema di trasmissione dati tra terminali fruibile attraverso protocollo HTTPS, detto

‘‘servizio SdIFtp’’.

Il singolo file fattura non può superare la dimensione di 5MB

L’utilizzo del canale PEC è l’unico che non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo

presso il sistema di interscambio.

Il canale prescelto dal soggetto che trasmette la fattura elettronica è anche quello che sarà

utilizzato dal SdI per inoltrare al trasmittente le ricevute e le varie notifiche.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - trasmissione

73A R E A D U E S. R. L.

TRASMISSIONE MEDIANTE PROCEDURA WEB «FATTURE E CORRISPETTIVI»

La procedura web “Fatture e corrispettivi” messa gratuitamente a disposizione dall’Agenzia

delle Entrate* prevede la trasmissione del file contenente una o più fatture tramite upload a

seguito del quale il SdI attesta la ricezione del file, con un avviso sulla stessa pagina dalla

quale è avvenuta la trasmissione.

Anche in caso, come per la PEC tale avviso non è una ricevuta di consegna e quindi non

attesta l’emissione della fattura.

Il file fattura o il file archivio inviato con questa modalità non può essere > 5 megabytes.

* Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o mediante SPID o Carta Nazionale dei

Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'AE

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - trasmissione

74A R E A D U E S. R. L.

TRASMISSIONE VIA PEC

In caso di utilizzo dalla Posta Elettronica Certificata il file (o il file archivio) viene inviato come

allegato del messaggio di PEC.

Il messaggio, comprensivo dell’allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes.

Il SdI per gestire al meglio la trasmissione utilizza più indirizzi PEC tramite i quali ricevere i file.

Pertanto, la prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite PEC, deve

utilizzare l’indirizzo PEC del SdI ([email protected].)

Successivamente con il 1°messaggio di risposta (es. ricevuta di consegna) il SdI comunica al

trasmittente l’indirizzo PEC dedicato (ma non esclusivo) che dovrà essere da questi utilizzato

per la trasmissione delle successive fatture.

Se il processo di invio e ricezione va a buon fine, al mittente vengano recapitate 2 notifiche:

• una di accettazione da parte del proprio gestore di posta;

• una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario.

Questa ricevuta prova l’avvenuta trasmissione del file al SdI ma non va confusa con la

«Ricevuta di consegna» del SdI (l’unica valida)

continua

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti

75A R E A D U E S. R. L.

… La PEC è da considerarsi di facile utilizzo da parte dei soggetti principalmente di piccole

dimensioni; i canali telematici web service o FTP richiedono un particolare grado di

informatizzazione considerato che necessitano di una gestione del sistema informativo,

collegato allo SdI, «attraverso un costante presidio di personale». Tali sistemi inoltre devono

essere sottoposti a un preventivo processo di accreditamento al SdI, al fine di impostare le

regole tecniche del «colloquio» tra l’infrastruttura informatica del soggetto che trasmette e il

sistema stesso. Al termine della procedura, lo Sdi associa al canale telematico almeno un ‘‘

codice destinatario’’ codice numerico di 7 cifre. E’ comunque suggerito, anche in questo caso,

di avvalersi di un altro operatore (‘‘soggetto incaricato’’) per la ricezione della fattura elettronica.

Si pensi al canale telematico della propria software house.

Quale indirizzo PEC utilizzare?

La casella di posta considerata non deve necessariamente coincidere con quella la cui

adozione è obbligatoria per legge (professionisti, società ditte individuali). Si potrebbe anzi

suggerire di creare un nuovo indirizzo per poter gestire con maggiore ordine e semplicità

comunicazioni di natura ben differente. Non necessariamente la PEC comunicata alla

controparte quale indirizzo telematico deve essere ‘‘intestata’’ al destinatario della fattura. Se

ad esempio la prioria casella fosse piena, si potrebbe indicare momentaneamente quella di un

altro soggetto (ad esempio il proprio commercialista).

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti

76A R E A D U E S. R. L.

UNA VOLTA PREDISPOSTO IL FILE XML, E DISPOSTA LA TRASMISSIONE, COME

RICEVO CONFERMA DEL BUON ESITO DELLA TARSMISSIONE?

La conferma dell’avvenuta ricezione del file avviene attraverso l‘applicazione presente nella

sezione strumenti del sistema di Interscambio (avviso sulla stessa pagina dalla quale è

avvenuta la trasmissione). La conferma di avvenuta ricezione del file è anche disponibile

utilizzando i canali di Fisconline o Entratel.

QUALE E’ LA DATA DI EMISSIONE?

La data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo «data» della

sezione «dati generali» del file della fattura. Inviato tempestivamente al SdI il documento

infatti, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a

disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini

dell’emissione della fattura, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata

nel campo indicato.

continua

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti

77A R E A D U E S. R. L.

… Poiché la fattura elettronica si considera emessa all‘ atto della sua consegna, spedizione,

trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente, potrebbe accadere che

l'iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre la mezzanotte del

medesimo giorno. In considerazione di ciò, l'AE ha specificato che la «data di emissione»

della fattura elettronica è la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del

file della fattura elettronica.

Di conseguenza, una volta che la fattura sia stata inviata tempestivamente al Sdi (e non sia

stata scartata dal sistema, nel qual caso si potrà rimediare nei cinque giorni successivi), i

tempi di elaborazione «diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della

fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al Sdi». In fase di prima

applicazione delle nuove disposizioni, però, considerato anche il necessario adeguamento

tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si

ritiene che il file «fattura» inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non

pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai

sensi dell'art. 6, comma 5bis, dlgs. n.472/1997.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti

78A R E A D U E S. R. L.

La fattura elettronica impone infatti la conoscenza o comunque il puntuale aggiornamento

degli identificativi Iva del cliente, del codice fiscale così come l'individuazione preventiva del

suo codice ID ovvero della posta elettronica certificata che consente il recapito della fattura.

Per il cliente consumatore privato si deve disporre del codice fiscale da inserire nel tracciato

xml unitamente al codice destinatario convenzionale a sette zeri in modo che il Sistema di

Interscambio (SdI), ricevuto il tracciato contenente tali informazioni, sia in grado di veicolare il

documento nell'area riservata del destinatario.

Infatti se la fattura viene emessa e trasmessa allo SdI con una partita Iva o un codice fiscale

inesistente, il tracciato che la contiene viene automaticamente scartato.

Diversamente se la fattura riporta una partita Iva cessata il sistema segnala l'anomalia, ma

accetta comunque il documento.

Gli elementi fondamentali (identificativi e codice destinatario) per l'invio della fattura non

sono sempre presenti nelle anagrafiche clienti o non sono debitamente aggiornati.

È quindi opportuno inviare una richiesta al cliente, già censito a sistema richiedendogli, in

caso si tratti di una partita Iva, di comunicare il proprio codice identificativo SdI oppure

l'indirizzo posta elettronica certificata su cui si intende ricevere la fattura, con l'avvertenza che

in caso di mancata risposta l'emittente procederà ad utilizzare il codice convenzionale e la

fattura sarà disponibile nell'area riservata del cliente.

ANAGRAFICA CLIENTI: DA AGGIORNARE?

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti

79A R E A D U E S. R. L.

QUALE IL TERMINE ULTIMO DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE

(CARBURANTE ) A SdI ?

Premesso che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica sia su base volontaria che

obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che

restano ancorati (ex art 21 DPR 633/72) al momento di effettuazione dell’operazione e di

esigibilità dell’imposta, fatte salve alcune eccezioni (ad esempio le fatture differite), in

generale l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante. La

contestualità, ossia l’emissione entro le 24 ore del medesimo giorno della cessione deve,

tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per

la creazione e trasmissione del documento al SdI. Considerato che la fattura elettronica «si ha

per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del

cessionario o committente» non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente

avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.

Proprio per questa ‘‘possibilità’’, il provvedimento di AE prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, ho

specificato che: «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo

‘‘Data’’ della sezione ‘‘Dati generali’’ del file della fattura elettronica che rappresenta una delle

informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis DPR 26 ottobre 1972, n.633».

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - controllo

80A R E A D U E S. R. L.

CHE TIPOLOGIA DI CONTROLLI SVOLGE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO?

Prima di effettuare l’inoltro al destinatario della fattura, il SdI effettua una serie di controlli

formali propedeutici al successivo inoltro al soggetto destinatario:

I controlli formali riguardano ad esempio:

• la correttezza della nomenclatura del file;

• l’unicità, la dimensione e l’integrità del file trasmesso;

• la conformità del formato (xml);

• in presenza di firma elettronica, qualificata la verifica della validità del certificato di firma

delle fatture;

• la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste dall’art.21

(ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del fornitore e del

destinatario ovvero del codice fiscale nel caso in cui quest’ultimo sia un soggetto privato);

• la coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’imposta

indicata in fattura.

In caso di controllo negativo la fattura viene scartata e il soggette trasmittente riceve una

«notifica di scarto» da Sdi. In questo caso la fattura si considera non emessa. L’irregolarità

dovrà essere corretta in 5 giorni.

La nota di credito eventualmente emessa dovrà essere interna.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito

81A R E A D U E S. R. L.

COME RICEVERO’ LA FATTURA DAL FORNITORE?

Se l’esito dei controlli formali disposto dal sistema di interscambio sarà positivo, lo stesso

provvederà ad inoltrare la fattura al destinatario (o per conto di quest’ultimo,

all’intermediario delegato).

La fattura elettronica può essere recapitata:

A) Via PEC del ricevente

B) Canale web service

C) Sistema trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP

Le modalità B) e C) necessitano del preventivo accreditamento dal parte del ricevente che

si conclude in entrambi i casi con la richiesta e l’attribuzione del codice o dei codici

destinatario (fino a un massimo di 100).

Si osserva che i tempi di elaborazione e di controllo dello SdI possono variare da pochi

minuti fino a cinque giorni. Quindi le ricevute (di scarto e di consegna possono anche

essere recapitate al fornitore i 5° giorno dall’inoltro della fattura elettronica.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito

82A R E A D U E S. R. L.

COMUNICATA LA PEC PER LA RICEZIONE DI FATTURE MI VINCOLA ANCHE PER LA

TRASMISSIONE COME CANALE UNIVOCO?

L’adozione della posta elettronica certificata ai fini della ricezione della e-fattura non vincola

all’utilizzo della stessa per la trasmissione. Il soggetto passivo potrà, ad esempio, generare e

trasmettere le fatture attive tramite il portale ‘‘Fatture e Corrispettivi’’ messo a disposizione della

AE, e ricevere quelle passive su una casella PEC dedicata.

E’ OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO?

Non si tratta di un obbligo a carico del soggetto passivo che può decidere eventualmente anche

di non registrarsi comunicando di volta in volta ai propri fornitori differenti indirizzi. Un caso tipico

è quello di società che, avendo diverse sedi operative, necessitano di gestir separatamente i

processi amministrativi e contabili. Potrebbe essere utile avere distinti indirizzi telematici per le

filiali e non sarebbe possibile usufruire del servizio di registrazione che consente di associare un

unico canale per soggetto.

La registrazione è comunque consigliabile in quanto consente di velocizzare il processo d

recapito della fattura e la correttezza del recapito stesso.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito

83A R E A D U E S. R. L.

COME E DOVE SI REGISTRA L’INDIRIZZO TELEMATICO PER LA RICEZIONE DEL

FILE?

Per garantire il recapito della fattura, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito

(area «fatture e corrispettivi»): un servizio di registrazione (c.d. censimento),

“dell’indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un “codice destinatario”) prescelto per

la ricezione dei file.

La scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione viene considerata dal SdI come

prioritaria nella consegna della fattura elettronica.

Pertanto ad esempio, se il fornitore ha indicato l’indirizzo PEC del destinatario nella testata della

fattura ma il destinatario si è censito sul sito Internet dell’Agenzia, indicando il codice

destinatario (FTP o WEB service), il SdI recapita la fattura tramite il canale SdI a cui fa capo il

codice destinatario.

Nel caso in cui per cause tecniche il recapito non fosse possibile, il SdI renderà

disponibile la cessionario /committente la fattura elettronica nell’area riservata di

quest’ultimo nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito

84A R E A D U E S. R. L.

COME SI RICEVE LA FATTURA ELETTRONICA IN CASO DI MANCATA

REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO PER LA RICEZIONE DEL FILE?

Nel caso in cui il destinatario non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il SdI utilizzerà il

codice indicato nel file dal fornitore, il quale dovrà indicare uno dei seguenti codici a

seconda dei casi :

1) il Codice destinatario di 7 cifre attribuito dal SdI previo accreditamento (FTP o Web

Service) comunicatogli dal cliente (attenzione: se il codice indicato fosse inesistente, il SdI

recapita notifica di scarto al fornitore);

2) il Codice Destinatario “0000000” e l’indirizzo PEC comunicatogli dal cliente oppure

conosciuto;

3) solo il Codice Destinatario “0000000” (c.d. codice convenzionale) nei seguenti casi:

A) il cliente non ha attivato un canale telematico “web service” o FTP e non possiede PEC;

B) il cliente è un contribuente forfettario o minimo o agricolo esonerato;

C) Il cliente è un soggetto privato (Codice fiscale nel file fattura);

D) il cliente non ha comunicato al fornitore il codice destinatario (FTP o Web Service attribuito

dal SdI previo accreditamento) o la propria PEC e il fornitore non l’ha reperito tale

informazione in diverso modo

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito

85A R E A D U E S. R. L.

COSA SUCCEDE QUANDO IL FORNITORE COMPILA IL CAMPO ‘’CODICE

DESTINATARIO’’ CON VALORE ‘‘0000000’’ SENZA COMPILAZIONE DEL CAMPO PEC

DESTINATARIO?

Nei casi in cui il fornitore compili il campo codice destinatario con 7 zeri «0000000» e nessun

indirizzo PEC, il SdI recapita la fattura elettronica (l’originale) al cessionario/ committente

mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’A.E. e lo comunica al

fornitore.

Il SdI inoltre mette a disposizione anche un duplicato informatico della fattura elettronica nella

area riservata del fornitore.

Il fornitore a quel punto è tenuto a comunicare al proprio cliente tempestivamente (per canali

diversi dal SdI) che l’originale della fattura è a sua disposizione nella propria area riservata del

sito web dell’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante

la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Nel momento in cui il destinatario prende visione della fattura nella propria area autenticata, il

SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.

La fattura si considera ricevuta dal destinatario in quella data.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito

86A R E A D U E S. R. L.

QUALE‘’CODICE IDENTIFICATIVO’ DEVO INDICARE IN FATTURA?

A) Il cliente si è accreditato presso il SdI (decidendo di ricevere le fatture

tramite canale FTP o Web service). In tale caso il SdI gli ha attribuito un codice

alfanumerico (composto da 7 caratteri ).In tale caso il fornitore indica tale codice

(comunicatogli dal cliente) nel corpo della fattura («Dati trasmissione/Codice

destinatario»). Il SdI recapiterà al cliente la fattura tramite il canale prescelto

accreditato.

B) Il cliente non si è accreditato e possiede una PEC: il fornitore indica come

Codice destinatario 7 zeri: «0000000» e l’indirizzo PEC del cliente (comunicatogli

dal cliente o conosciuto). Il SdI recapiterà al cliente la fattura tramite la PEC di

quest’ultimo.

C) Il cliente non si è accreditato e non ha una PEC (questo caso riguarda i

soggetti iva privi di PEC, i contribuenti minimi, forfettari gli agricoltori esonerati e i

soggetti privati). il fornitore indica come «Codice destinatario» 7 zeri: «0000000» . Il

SdI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate

(nel sito web dell’A.E) del fornitore e del cliente, un duplicato informatico della

fattura elettronica.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti

87A R E A D U E S. R. L.

DATA DI EMISSIONE E DATA DI RICEVIMENTO COINCIDONO?

DATA EMISSIONE

La data di emissione della fattura elettronica (ai fini dell’individuazione del momento di

esigibilità dell’imposta) coincide con quella indicata all’interno del file nel campo “Data”

della sezione “Dati generali”.

Pertanto la data di emissione è quella riportata sul file XML e non quella di trasmissione.

ESEMPIO

il 31 gennaio 2019 un’impresa (con periodicità di versamento mensile), predisponga e

trasmetta al SdI una fattura elettronica nel cui file XML venga riportata come data documento:

31 gennaio 2019, ma la data della ricevuta di consegna da parte del SdI sia 3 febbraio 2019.

In tale caso la fattura ai fini della liquidazione periodica e del volume di affari dovrà essere

considerata nella liquidazione IVA di gennaio e non in quella di febbraio anche se la ricevuta di

consegna riporta la data 3 febbraio 2019.

continua

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti

88A R E A D U E S. R. L.

DATA DI EMISSIONE E DATA DI RICEVIMENTO COINCIDONO?

DATA RICEVIMENTO

La data di ricezione, (dalla quale decorrono i termini per l’esercizio della detrazione IVA)

coincide con:

1. quella attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione (fa fede la ricevuta di

consegna che contiene anche la data di ricezione fattura);

2. la data di presa visione della fattura sul sito della Agenzia dell’Entrate, qualora la fattura

non sia stata recapitata al destinatario per cause tecniche non imputabili al SdI (in presenza

ricevuta di impossibilità di recapito). Il SdI comunica anche al fornitore l’avvenuta presa visione

della fattura elettronica da parte del cliente.

Osservazione:

In base all’art.1 del DPR n.100/98 e alla Direttiva (artt.178 e 179), la retrodatazione della detrazione al mese

precedente rispetto a quello di ricevimento dovrebbe essere possibile alla condizione che la fattura:

• sia pervenuta entro il 16 del mese successivo;

• non si riferisca al mese di dicembre:

Ad esempio: non si potrà detrarre in dicembre 2018 una fattura ricevuta il 10 gennaio 2019.

Tale fattura dovrà essere detratta nel 2019. (CAE n.1/E/2018).

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

89A R E A D U E S. R. L.

ELENCO QUESITI – CASI PRATICI1. Da quando posso detrarre l’imposta degli acquisti delle fatture elettroniche?

2. L’obbligo generalizzato di fattura elettronica decorre dal 1° gennaio 2019; dovrò far riferimento

alla data fattura o in ogni caso alla data dell’operazione?

3. Ho registrato sul sito dell’AE il mio indirizzo di posta elettronica certificata per recapto fatture.

Posso cambiare tale indirizzo per indicarne un altro?

4. Come indico lo split payment nella fattura elettronica?

5. L’invio della fattura elettronica attraverso il SdI deve essere contestuale alla data di emissione?

6. Come assolvo l’imposta di bollo sulla fattura elettronica?

7. E’ possibile emettere fattura elettronica differita?

8. Come si registrano le autofatture?

9. Sono fornitore di un esportatore abituale; dove espongo il numero e la data della dichiarazione di

intento ricevuta nella fattura elettronica?

10. Come faccio ad integrare con IVA una fattura elettronica soggetta a «reverse charge»?

11. Emetto nel 2019 una nota di credito rilevante ai fini IVA che storna una fattura analogica emessa

nel 2018. La nota relativa deve essere elettronica?

12. Ho ricevuto dallo SdI una notifica di scarto. Cosa devo fare?

13. Emetto nel 2019 una nta di credito rilevante ai fini IVA che storna una fattura analogica emessa

nel 2018. La nota relativa deve essere elettronica?

14. Come si devono comportare le le consociate estere di un gruppo italiano, residenti in paesi UE

nei quali non è stata ancora applicata la fattura elettronica, quando emettono fatture a società

italiane?

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

90A R E A D U E S. R. L.

ELENCO QUESITI – CASI PRATICI

15. Dato che nel 2019 il contribuente dovrà emettere fatture elettroniche ma potrà continuare ad

emettere fatture analogiche nei confronti di soggetti non residenti, sarà obbligato tenere distinte

serie di numerazioni e registri separati per le fatture elettroniche soggette all’obbligo di coservazione

elettronica?

16. L’articolo 25 del DPR n. 633 dispone l’obbligo di numerare progressivamente le fatture ricevute e

di annotarle prima di esercitare il diritto alla detrazione. Dalla registrazione devono risultare: la data

della fattura, il numero progressivo attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del fornitore

(o nome e cognome se si tratta di PF), l’ammontare imponibile e dell’imposta. Come faccio ad

apporre il numero di protocollo in arrivo delle fatture elettroniche di acquisto dato che il documento

è informatico?

17. Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente perderà la

possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’imposrto pattuito?

18. In caso di fattura accompagnatoria, con la fattura elettronica, quando le merci partono dal

magazzino del venditore, nel tragitto non sono accompagnate da nessun documento fiscale? Ome

regolarsi? Occorre emettere un documento di trasporto ed entro la mezzanotte del giorno di

spedizione emetterela e-fattura?

19. Il dipendente può pagare la benzina con la propria carte di credito e chiedere fattura elettronica

intestata all’impresa? In tal caso l’IVA è detraibile e il costo deducibile?

20. Il dipendente può pagare la benzina con la propria carte di credito e non chiedere fattura

elettronica intestata all’impresa?

21. La fattura carburante emessa da impresa estera per rifornimenti fatti in Italia, la devo ricevere

attravero il SdI?

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

91A R E A D U E S. R. L.

ELENCO QUESITI – CASI PRATICI22. Il GPL è soggetto ad obbligo di fattura elettronica a partire dall’1 Luglio 2018?

23. La Posta elettronica Certificata è idonea a conservare la fattura elettronica

24. Come devo fare per fruire della conservazione?

25. Chi è escluso dai nuovi obblighi di fatturazione nei confronti di appaltatori di una Pubblica

Amministrazione

26. Ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal prossimo 1°

gennaio 2019 (disposizione generalizzata) le stesse, dopo l’invio tramite SdI, previa stampa,

possano essere trattate come quelle analogiche

27. Le fatture transitate tramite il Sistema di Interscambio possono essere conservate in formati

diversi dall’XML (eXtensible Markup Language)?

28. Ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal prossimo 1°

gennaio 2019 (disposizione generalizzata) le stesse, dopo l’invio tramite SdI, previa stampa,

possano essere trattate come quelle analogiche

29. Spese di trasferta. Cosa suggerire al dipendente?

30. Che cosa è il codice destinatario?

31. Che cosa è il QR-code?

32. Il contributo Conai è da indicare?

33. Come regolarsi quando la PA rifiuta il documento?

34. Ci sono specifiche dfferenze relative al formato che la Fattura Eletronica ha per la Pubblica

Amministrazione?

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

92A R E A D U E S. R. L.

1. Da quando posso detrarre l’imposta degli acquisti delle fatture elettroniche?

Dalla data che risulta sulla ricevuta di consegna oppure dalla data di prelevamento del file da

parte del destinatario nella propria area autenticata del sito internet della AE, nel caso in cui

non sia stato possibile il recapito (casella PEC piena o non attiva, canale FTP o web service

non attivo, mancanza di indirizzo PEC, ecc.).

2. L’obbligo generalizzato di fattura elettronica decorre dal 1° gennaio 2019; dovrò far

riferimento alla data fattura o in ogni caso alla data dell’operazione?

La norma dispone che l’obbligo si applica alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019. Quindi

dovrebbe dar riferimento alla data della fattura.

3. Ho registrato sul sito dell’AE il mio indirizzo di posta elettronica certificata per

recapto fatture. Posso cambiare tale indirizzo per indicarne un altro?

Sì. Come precisato dall’Agenzia, sarà possibile in qualsiasi momento.

4. Come indico lo split payment nella fattura elettronica?

Indicando la lettera «S» nell’apposito campo intitolato «esigibilità» IVA sotto l’imposta (Dati

Riepilogo).

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

93A R E A D U E S. R. L.

5. L’invio della fattura elettronica attraverso il SdI deve essere contestuale alla data di

emissione?

L’Agenzia delle Entrate in una risposta al Videoforum del Sole 24Ore (pubblicata il 25 maggio

sul Sole 24 Ore) si è espressa in senso positivo, ma riteniamo che l’invio non potrà quasi mai

essere contestuale; non si applicheranno sanzioni a patto che l’imposta sia versata con

riferimento alla data di emissione della fattura (data riportata sul file).Occorre però operare con

diligenza e comunque l’Agenzia Entrate soprattutto nei primi periodi di generale applicazione

della fatturazione economica valuterà le situazioni con prudenza (si auspica).

6. Come assolvo l’imposta di bollo sulla fattura elettronica?

Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo la deve assolvere il cedente/prestatore con le

regole previste dal DM17 giugno 2014. In pratica, il cedente/prestatore dovrà valorizzare sul

formato Xml della fattura l’apposito spazio e dovrà pagare l’imposta entro 120 giorno dalla

conclusione del periodo di imposta. Non c’è più bisogno di apporre la marca da bollo.

L’imposta di bollo sulle FE veicolate attraverso il SdI deve essere assolta in modo virtuale (nel

tracciato nel campo bollo virtuale occorre indicare «SI» se la fattura sconta bollo).

7. E’ possibile emettere fattura elettronica differita?

Assolutamente Si in presenza di DDT (che può essere elettronico) ed inviato come allegato

alla fattura differita

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

94A R E A D U E S. R. L.

8. Come si registrano le autofatture?

In caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione della

operazione) il cessionario/committente deve trasmettere l’autofattura al SdI compilando, nel

file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale (TD20), ed

indicando i dati del fornitore e i propri dati come cliente. La trasmissione dell’autofattura al SdI

assolve l’obbligo, di emissione e di presentazione dell’autofattura in formato analogico

all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Non occorre pertanto più

presentare autofattura all’Ufficio dell’A.E. competente per territorio.

Stessa procedura in caso di autofattura in caso di ricevimento di una fattura irregolare

(emessa ad esempio con aliquota iva inferiore a quella dovuta) da emettere entro 30 giorni

dalla registrazione della fattura ricevuta.

9. Sono fornitore di un esportatore abituale; dove espongo il numero e la data della

dichiarazione di intento ricevuta nella fattura elettronica?

In base alle attuali specifiche tecniche (Allegato A versione 1.1 del Provvedimento 30 Aprile

2018) non esiste un campo specifico dove indicare gli estremi della dichiarazione di intento

ricevuta. Occorrono chiarimenti al riguardo. Si osserva che potrebbero essere indicati nel

campo ‘‘altri dati gestionali’’.

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95A R E A D U E S. R. L.

10. Come faccio ad integrare con IVA una fattura elettronica soggetta a «reverse

charge»?

Nel caso in cui l’impresa riceva una fattura «elettronica» per la quale è obbligata ad assolvere

l’IVA mediante la procedura di «reverse charge» (es.: acquisto di rottami, prestazioni edilizie,

ecc.)*, è necessario predisporre un altro documento in cui annotare:

• i dati necessari per l’integrazione;

• gli estremi della fattura estera/nazionale.

Detto documento emesso in forma elettronica verrà allegato alla fattura originaria e reso

immodificabile mediante la firma elettronica digitale.

In alternativa, è possibile materializzare la fattura stampandola, integrarla con IVA e

convertire tale fattura cartacea in formato elettronico, ai fini della conservazione.*Acquisti di beni o servizi soggetti al cd. «reverse charge» domestico ex art.17, comma 6 e 74 commi 7 e 8 del DPR

n.633/72).

11. Emetto nel 2019 una nta di credito rilevante ai fini IVA che storna una fattura

analogica emessa nel 2018. La nota relativa deve essere elettronica?

Si ritiene di SI in quanto dal 2019 tutti i documenti rilevanti ai fini IVA devono essere elettronici.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

96A R E A D U E S. R. L.

12. Ho ricevuto dallo SdI una notifica di scarto. Cosa devo fare?

La fattura non si considera emessa. Occorre riemettere fattura corretta ed inoltrarla

nuovamente al SdI; se il sistema contabile obbliga lo storno con nota credito si emette nota

credito interna (significa che non va inoltrata al cliente tramite SdI). La nuova fattura

quindi potrà avere anche un numero progressivo diverso ma la data dovrebbe essere quella di

effettuazione della operazione. L’IVA deve essere versata all’erario con riferimento alla

data di effettuazione della operazione..

13. Emetto nel 2019 una nta di credito rilevante ai fini IVA che storna una fattura

analogica emessa nel 2018. La nota relativa deve essere elettronica?

Si ritiene di SI in quanto dal 2019 tutti i documenti rilevanti ai fini IVA devono essere elettronici.

14. Come si devono comportare le le consociate estere di un gruppo italiano, residenti

in paesi UE nei quali non è stata ancora applicata la fattura elettronica, quando

emettono fatture a società italiane?

Per le Società estere non residenti e non stabilite in Italia non c’è alcun obbligo di emettere

fatture elettroniche. Esse possono accreditarsi al SdI e comunque possono emettere fatture

elettroniche. Il cessionario/committente è obbligato dal 1° gennaio 2019 a trasmettere una

apposita trasmissione all’AE secondo le modalità previste dal provvedimento n. 89757 del

30/04/2018 e le relative regole tecniche.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

97A R E A D U E S. R. L.

15. Dato che nel 2019 il contribuente dovrà emettere fatture elettroniche ma potrà

continuare ad emettere fatture analogiche nei confronti di soggetti non residenti, sarà

obbligato tenere distinte serie di numerazioni e registri separati per le fatture

elettroniche soggette all’obbligo di coservazione elettronica?

Il contribuente in realtà non è obbligato ad adottare delle distinte serie di numerazione

progressiva, per le fatture elettroniche rispetto a quelle cartacee. E’ una sua facoltà. Ciò in

quanto il DM 17 giugno 2014 (regolamento sulla conservazione dei documenti fiscali) non

prescrive più l’ordine cronologico delle registrazioni e l’assenza di soluzione di continuità

per ogni periodo di imposta, (le quali avevano entrambe costituito la ragione per cui era stata

in via interpretativa richiesta l’adozione di registri separati o di blocchi sezionali in fase di

conservazione). Pertanto la numerazione delle fatture elettroniche ed analogiche può

proseguire ininterrottamente a condizione che sia garantita la l’identificazione

univoca della fattura analogica o elettronica che sia. Così, ad esempio, alla fattura

numero 1 analogica, possono succedere le numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e

cosi via senza la necessità di ricorrere a separati registri sezionali. Inoltre non sussiste più

l’obbligo di predisporre e tenere registri o blocchi sezionali separati ad hoc.

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98A R E A D U E S. R. L.

16. L’articolo 25 del DPR n. 633 dispone l’obbligo di numerare progressivamente le fatture

ricevute e di annotarle prima di esercitare il diritto alla detrazione. Dalla registrazione devono

risultare: la data della fattura, il numero progressivo attribuito, la ditta, denominazione o ragione

sociale del fornitore (o nome e cognome se si tratta di PF), l’ammontare imponibile e dell’imposta.

Come faccio ad apporre il numero di protocollo in arrivo delle fatture elettroniche di acquisto

dato che il documento è informatico?

L’Agenzia delle Entrate (CAE n.45/E/2005 e RAE n.318 del 7 novembre 2007) ha chiarito che non

essendo possibile apporre il numero progressivo sulle singole fatture ricevute, stante la «staticità e

la non modificabilità» della fattura elettronica, bisognerà trovare una soluzione nell’ambito del

sistema di contabilità, attraverso l’associazione informatica della fattura ai dati annotati nell’apposito

registro IVA.

Tale obiettivo secondo l’A.E. è conseguito per esempio:

• attribuendo alla fattura elettronica di acquisto, al momento del suo ricevimento: un “numero di

protocollo di arrivo” (formato da serie alfanumeriche distinte ed univoche) e un “numero progressivo

IVA” all’atto della sua registrazione da registrare entrambi in un registro protocolli;

• annotando nel registro acquisti la fattura elettronica numerando progressivamente con un

“protocollo IVA” ciascuna annotazione ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 633;

• riportando sul registro IVA acquisti anche il numero progressivo del “protocollo di arrivo”, attribuito

all’atto della ricezione delle fatture (evidenziato nel registro dei protocolli).

In pratica in entrambi i registri (registro acquisti e registro protocolli di arrivo) vengono

evidenziati i 2 numeri di protocollo di arrivo e di registrazione. Così si assicura la univoca

correlazione tra i dati contenuti nel documento ed i dati registrati nei menzionati registri.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

99A R E A D U E S. R. L.

17. Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente

perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’imposrto

pattuito?

Se il fornitore non emette la fattura in elettronico trasmettendola allo SdI la fattura non si

considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare della partita IVA)

non avrà in mano un documento fiscalmente coretto. Questo gli impone di chiedere al

fornitore l’emissione della fattura elettronica. Se non la riceve è obbligato ad emettere

autofattura ex art. 6, comma 8 Dlgs 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in

detrazione l’Iva relativa. Sul pano civilistico dei pagamenti, il documento non emesso

elettronicamente, ma inviato in cartaceo o via mail al cliente, costituisce comunque una

richiesta di pagamento e quindi il cliente non sarà, per la sola assenza della fattura, esonerato

dall’obbligazione.

18. In caso di fattura accompagnatoria, con la fattura elettronica, quando le merci

partono dal magazzino del venditore, nel tragitto non sono accompagnate da nessun

documento fiscale? Ome regolarsi? Occorre emettere un documento di trasporto ed

entro la mezzanotte del giorno di spedizione emetterela e-fattura?

La fattura accompagnatoria è una fattura immediata e in quanto tale deve essere emessa

entro le 24 del giorno di consegna della merce. ------------- continua

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

100A R E A D U E S. R. L.

----- Sul piano operativo si suggerisce la seguente procedura: al momento della partenza

della merce il cedente emetterà un Ddt di contenuto identico alla fattura che invierà al sistema

di interscambio; in contemporanea, entro le 24 dello stesso giorno di spedizione delle merci, il

cedente trasmetterà la fattura al sistema di interscambio. Se invia la fattura

contemporaneamente all’emissione del Ddt, il contribuente potrà apporre sullo stesso Ddt

l’indicazione che, con eguale contenuto, si è provveduto ad inviare la fattura elettronica allo

SdI.

19. Il dipendente può pagare la benzina con la propria carte di credito e chiedere

fattura elettronica intestata all’impresa? In tal caso l’IVA è detraibile e il costo

deducibile?

Entrambe le domande trovano risposta positiva e per entrambe si richiama la Circolare AE n.

8/E/2018

20. Il dipendente può pagare la benzina con la propria carte di credito e non chiedere

fattura elettronica intestata all’impresa?

Si, ma l’impresa in tal caso non potrà detrarre l’IVA ma solo il costo che verrà rimborsato al

dipendente nel piè di lista presentato da quest’ultimo a rientro trasferta.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

101A R E A D U E S. R. L.

21. La fattura carburante emessa da impresa estera per rifornimenti fatti in Italia, la

devo ricevere attravero il SdI?

No in quanto emessa da società stabilita all’estero. Tale fattura andrà integrata con IVA o

autofatturata con IVA (nel caso l’impresa è ExtraCee) e registrata sia nel registro vendite che

acquisti. Tale operazione a partire dal 1 gennaio 2019 sarà da comunicare nello spesometro

transfrontaliero, tracciato DTR

22. Il GPL è soggetto ad obbligo di fattura lettronica a partire dall’1 Luglio 2018?

NO. Dal 1° gennaio 2019 rientrerà nell’obbligo generalizzato.

23. La Posta elettronica Certificata è idonea a conservare la fattura elettronica?

La risposta è strettamente negativa. Mentre la Pec è lo strumento che usiamo per la fattura

che stiamo trasmettendo giunga a destinatario o il soggetto delegato dal cliente a riceverla, la

conservazione implica che il contenuto del messaggio venga dal fornitore prodotto,

indicizzato, staticizzato, siglato con una firma elettronica e bloccato temporalmente con

un’ulteriore firma apposta da una certification autority (time stamping).

24. Come devo fare per fruire della conservazione?

Aderire all'accordo di servizio, nell'area web di fruizione dei servizi - sezione dedicata alla

conservazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

102A R E A D U E S. R. L.

25. Chi è escluso dai nuovi obblighi di fatturazione nei confronti di appaltatori di una

Pubblica Amministrazione?

Si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni a un

cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni

verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP. Si pensi ad

esempio a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà,

utilizzandone magari qualcuno per l’appalto pubblico e qualcuno in via privata.

26. Ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal

prossimo 1° gennaio 2019 (disposizione generalizzata) le stesse, dopo l’invio tramite

SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche

L‘insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la Legge n.205 del 2017

non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute (art. 23 e 25 DPR

633/72).Si evidenzia peraltro che data la caratteristica del documento elettronico per sua

natura non modificabile e quindi non integrabile, è possibile che la numerazione della stessa

o qualsiasi altra integrazione della stessa possa essere effettuata predisponendo un altro

documento da allegare al file della fattura in questione, contenete sia i dati necessari per

l’integrazione sia gli estremi della stessa.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

103A R E A D U E S. R. L.

27. Le fatture transitate tramite il Sistema di Interscambio possono essere conservate

in formati diversi dall’XML (eXtensible Markup Language)?

«Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle

vigenti regole tecniche di cui all’art.71 (Codice Amministrazione digitale) hanno la stessa

efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le

sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è

espressamente disconosciuta. Resta fermo l’obbligo di conservazione dell’originale

informatico»

28. Ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal

prossimo 1° gennaio 2019 (disposizione generalizzata) le stesse, dopo l’invio tramite

SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche

L‘insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la Legge n.205 del 2017

non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute (art. 23 e 25 DPR

633/72).Si evidenzia peraltro che data la caratteristica del documento elettronico per sua

natura non modificabile e quindi non integrabile, è possibile che la numerazione della stessa

o qualsiasi altra integrazione della stessa possa essere effettuata predisponendo un altro

documento da allegare al file della fattura in questione, contenete sia i dati necessari per

l’integrazione sia gli estremi della stessa.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

104A R E A D U E S. R. L.

27. Le fatture transitate tramite il Sistema di Interscambio possono essere conservate

in formati diversi dall’XML (eXtensible Markup Language)?

«Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle

vigenti regole tecniche di cui all’art.71 (Codice Amministrazione digitale) hanno la stessa

efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le

sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è

espressamente disconosciuta. Resta fermo l’obbligo di conservazione dell’originale

informatico»

28. Ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal

prossimo 1° gennaio 2019 (disposizione generalizzata) le stesse, dopo l’invio tramite

SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche

L‘insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la Legge n.205 del 2017

non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute (art. 23 e 25 DPR

633/72).Si evidenzia peraltro che data la caratteristica del documento elettronico per sua

natura non modificabile e quindi non integrabile, è possibile che la numerazione della stessa

o qualsiasi altra integrazione della stessa possa essere effettuata predisponendo un altro

documento da allegare al file della fattura in questione, contenete sia i dati necessari per

l’integrazione sia gli estremi della stessa.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

105A R E A D U E S. R. L.

29. Spese di trasferta. Cosa suggerire al dipendente?

Nel caso il dipendente effettui degli acquisti di beni e servizi durante la trasferta si suggerisce

di imporre il ricevimento delle fatture, fornendo ai dipendenti un QR-Code creato attraverso il

sito dell'agenzia delle Entrate con cui il dipendente è in grado, in modo tempestivo e senza

errori, di fornire tutti i dati identificativi al fornitore.

30. Che cosa è il codice destinatario?

Un elemento fondamentale nel processo di trasmissione e ricezione della fatturazione

elettronica è il Codice Destinatario, una volta chiamato Codice Univoco, ovvero un

identificativo di 7 caratteri diverso ed unico per ogni Partita IVA.

Identifica il ricevente che potrà essere il destinatario della fattura elettronica.

Una volta ottenuto, il Codice Destinatario dovrà essere comunicato ai propri fornitori al fine di

ricevere tutte le fatture elettroniche passive. Potrà essere richiesto solo dai soggetti titolari di

un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio per ricevere le

fatture elettroniche. (Tali soggetti si identificano solitamente nella figura dell’intermediario). Il

Codice Destinatario dovrà, quindi, essere registrato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed

indicato come Indirizzo Telematico di riferimento dove ricevere le fatture elettroniche.

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106A R E A D U E S. R. L.

31. Che cosa è il QR-Code?

Per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche da parte deli contribuenti,

nonché per rendere più sicura la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare

di partita IVA, l’AE ha realizzato un servizio di generazione di un QR-Code.

Il QR-Code è un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone,

tablet o su carta, il quale al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in

automatico i dati del cliente. In particolare, esso contiene i dati identificativi del soggetto

passivo, ossia: nazionalità, CF, partita IVA, denominazione, domicilio fiscale, PEC, codice

destinatario, data generazione QR-Code. Per la creazione del QR Code occorre accedere al

portale ‘‘Fatture e Corrispettivi’’ tramite le credenziali Spid, Cns, Entratel e Fisconline, o anche

tramite cassetto fiscale. Può essere generato anche tramite intermediario su delega del

contribuente. I dati anagrafici IVA contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della

generazione. In caso di variazioni, conviene eliminare/distruggere il QR-Code e procedere

con la generazione di uno nuovo.

32. Il Contributo Conai è da indicare?

L’importo del contributo Conai è da indicare in fattura in quanto concorre alla formazione della

base imponibile ai fini IVA. Nelle cessini successive alla prima deve essere riportata la dizione

«contributo Conai assolto». In attesa di chiarimenti specifici sulla esposizione che si ritiene di

esporre l’importo nel blocco ‘‘Altri Dati Gestionali’’ richiamando la riga cui fa riferimento.

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107A R E A D U E S. R. L.

33. Come regolarsi quando la PA rifiuta il documento?

La fattura deve considerarsi emessa anche se rifiutata. Pertanto per la rettifica bisognerà

emettere una nota di variazione. A questo punto, se la PA ha compilato il campo descrizione

(dove è possibile inserire delle note per un massimo di 255 caratteri) indicando il motivo

esatto del rifiuto e il comportamento richiesto al fornitore, si provvede alla rettifica della fattura

rifiutata sulla base delle indicazioni informazioni indicate. In caso di motivazione non disposta,

l’Ente (in virtù dell’art. 42 Dl 66/2014) ha 10 giorni di tempo dalla ricezione per la registrazione

in contabilità nel registro unico delle fatture di acquisto o per eseguire le operazioni nel

Piattaforma certificazione dei crediti (Pcc).

34. Ci sono specifiche dfferenze relative al formato che la Fattura Eletronica ha per la

Pubblica Amministrazione?

La struttura del file fattura in xml della fattura elettronica tra privati e di quella verso la

Pubblica Amministrazione non presentano grosse differenze. Una prima differenza riguarda

la codifica del tipo di documento che si sta compilando; nel campo <FormatoTrasmissione> è

possibile indicare infatti il tipo di documento, che può essere: fattura P.A.; fattura ordinaria:

fattura semplificata.

A seconda del tipo di documento codificato, il Sistema di Interscambio si comporterà in modo

differente, in particolare sul tipo di controlli da effettuare e il canale di invio da utilizzare.

FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici

108A R E A D U E S. R. L.

…….. ->

Una seconda differenza riguarda i campi <CodiceDestinatario> e <PECDestinatario>. Nel

formato Pubblica Amministrazione infatti non è prevista la valorizzazione del campo PEC,

in quanto l’unico possibile canale di ricezione per la P.A. è tramite il codice identificativo

ufficio (codice IPA), che è un codice alfanumerico di 6 cifre che identifica univocamente una

specifica Pubblica Amministrazione o una specifica sede o ufficio di questa, a differenza del

codice destinatario, che può essere unico per più soggetti.

Altra differenza, di recente introduzione riguarda la firma della fattura elettronica. In

particolare, per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, il file fattura

deve essere necessariamente firmato con firma digitale, mentre nella fattura tra privati la

firma è solo facoltativa e, in caso di firma, è ammesso oltre alla firma digitale in formato

cades, anche il sigillo elettroni- co in formato xades.

Per maggiori informazioni, [email protected]

CONTATTI

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Grazie per l’attenzione

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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIGuida pratica

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICOME SI ACCEDE

Link di accesso sulla home

page del sito AE (fine pagina

adestra)

Accesso al portale mediante

SPID, CNS, credenziali

Entratel/Fisconline

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICOME SI ACCEDE

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICOME SI ACCEDE

Servizi per:

• registrare l’indirizzo telematico (PEC o CodiceDestinatario);

• Generare trasmettere e conservare le FE

Servizio per

generare il

QR-Code (in

formato

immagine o

pdf)

Servizi di consultazione:

• dei dati fattura, delle FE, dei

corrispettivi, comunicazioni

liquidazione periodica

• delle ricevute delle FE e delle

comunicazioni

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVISERVIZI

Servizio per registrare l’indirizzo telematico (PEC o CodiceDestinatario);

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIREGISTRAZIONE SERVIZIO TELEMATICO

Inserire PEC oppure Codice Destinatario (canale web service o FTP)

È possibile essere indirizzati al sito INIPEC

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIREGISTRAZIONE SERVIZIO TELEMATICO

Servizio per

generare il

QR-Code (in

formato

immagine o

pdf)

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIGENERAZIONE QRCODE

Generazione PDF del

QRCode: nella pagina

sono esposti i singoli dati,

generazione, che

presenti in AT al

momento della

sono

contenuti nel QRCode:

Nazione IT

CF

Numero PIVA

Denominazione

Domicilio fiscale

PEC

Codice Destinatario

Data e ora

generazioneQRCode

Generazione del QRCode

solo immagine salvabile

suqualsiasi dispositivo

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIGENERAZIONE QRCODE

Servizio per Generare - trasmettere - conservare le FE

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIPROCEDURA WEB PER GENERARE – TRASMETTERE –

CONSERVARE LE FE

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIPROCEDURA WEB PER GENERARE – TRASMETTERE –

CONSERVARE LE FE

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIGENERARE LA FE

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIGENERARE LA FE

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIGENERARE LA FE

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIGENERARE LA FE

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PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIGENERARE LA FE

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICONTROLLARE E TRASMETTERE LA FE

• QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLAFE

verifica che siano compilati almeno i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21

(fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n.633/72

verifica che sia compilato il campo «Codice Destinatario», in base al quale il SdI può

comprendere dove recapitare la FE

verifica che i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del

cessionario/committente siano presenti in AnagrafeTributaria

verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota edell’IVA

Il SdI non esegue controlli di merito sul contenuto degli altridati

Il SdI accetta (solo per le FE tra privati) anche file non firmati digitalmente.

Nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente, però, il SdI esegue controlli sulla validità del

certificato di firma.

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICONTROLLARE E TRASMETTERE LA FE

• IN QUALI CASO IL SDI SCARTA LAFE

nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21

(fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n.633/72

nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo sia

compilato con un codice inesistente

nel caso in cui i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CFdel

cessionario/committente siano inesistenti

nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota edell’IVA

nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e ilcertificato di firma non è valido

LA FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI SI CONSIDERA «NONEMESSA»

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICONTROLLARE E TRASMETTERE LA FE

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICONTROLLARE E TRASMETTERE LA FE

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVITRASMETTERE LA FE GENERATA CON SW STAND ALONE

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICONSERVARE LA FE (ACCORDO DI SERVIZIO)

Dalla data di adesione al servizio, sono AUTOMATICAMENTEportate in conservazione tutte

le fatture (e le note di variazione) trasmesse e ricevute dal SdI in data successivaa quella di

adesionedel servizio.

Inoltre è possibile portare in conservazione mediante UPLOAD del singolo documento, le

fatture (e le note di variazione) emesse e ricevute in data precedente a quella di adesione

del servizio, purché le stesserispettino i requisiti del provvedimento del 30.04.18(XML).

Il servizio è valido sia per le fatture elettroniche tra privati che per le fatture elettroniche

verso la PA.

Le fatture (e le note di variazione) per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di scarto, non

sonoportate in conservazione.

Per dettagli si consiglia la

lettura attenda della

Convenzione al servizio di

conservazione scaricabile

dal portale F&C nella

sezione «Conservazione»

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICONSERVARE LA FE (ACCORDO DI SERVIZIO)

Servizi di consultazione:

• dei dati fattura, delle FE, dei

corrispettivi, comunicazioniliquidazione periodica

• delle ricevute delle FE e delle

comunicazioni

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