gdpr ue 2016/679 nuovo regolamento ue: conferme … seminario... · dell’agenzia delle entrate...
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Legge 27 dicembre 2017, n. 205
FATTURAZIONE ELETTRONICA
DAL 1° GENNAIO 2019
A R E A D U E S. R. L.20121 MILANO – VIA MONTENAPOLEONE N. 8
PREMESSA
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
La legge di bilancio 2018 rende obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati.
Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno
documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per
motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse
dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia
(come i trattori agricoli e forestali).
Ricordiamo che è già vigente l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni eseguite nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
L’obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel
quadro di un appalto pubblico.
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Le principali novità fiscali e contributive della Legge di Bilancio 2018 – Circolare n. 1 AIDCComunicato stampa del 2 luglio 2018 - Fatturazione elettronica, i nuovi chiarimenti del Fisco nessuna sanzione per il minimo ritardo nell’invio
PREMESSA
Di seguito si riporta il quadro normativo di riferimento:
Direttiva 2001/115/CE: riconoscimento normativo della fattura elettronica;
Direttiva 2010/45/CE: «liberalizzazione» della fattura elettronica;
Decreto ministeriale del 3/04/2013 n. 55: fattura elettronica emessa nei confronti della PA;
D.Lgs. n. 127/2015: comunicazione opzionale dei dati delle fatture;
D.Lgs. n. 193/2016: comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture;
D.Lgs. n. 127/2015 modificato dalla Legge n. 205/2017: fatturazione elettronica obbligatoria;
Provv. Agenzia delle Entrate del 30/04/2018: regole tecniche per la fatturazione elettronica trasmessa tramite SDI;
Provv. Agenzia delle Entrate del 13/06/2016: conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica;
Circolare n. 13/E del 2/02/2018: ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
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EMISSIONE
E
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INTERMEDIARI
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PREMESSA
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
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EMISSIONE
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Normativa, provvedimenti e regole tecniche disponibili sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (disponibili senza registrazione)
SOGGETTI OBBLIGATI
L’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio si riferisce, in particolare, alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi, nonché alle relative variazioni, effettuate tra soggetti:
Residenti;
Stabiliti;
o identificati (soggetti non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione).
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
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INTERMEDIARI
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F.A.Q. File FatturaPA – Agenzia delle EntrateCircolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018
SOGGETTI ESONERATI
Risultano, invece, espressamente esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfettario
(Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89) oppure il regime fiscale di vantaggio (D.L. n. 98/2011, art. 27, commi 1 e 2).
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
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EMISSIONE
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Regime forfettario: requisiti, modalità di accesso e di uscita – Fisco e Tasse del 19 aprile 2018
AMBITO OGGETTIVO
- 4 -
La fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o
identificati in Italia. Sono ricomprese anche le relative variazioni.
Restano, invece, escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti e non
identificati ai fini Iva in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi.
In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi Iva trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di
servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali
è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data
del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
In caso di omissione della trasmissione di tali dati ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la
sanzione di cui all'art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 (ossia, la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura,
comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite
massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero
se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'art. 12 del D.Lgs. n.
472/1997).
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
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FATTURA
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DECORRENZA
Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
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FATTURA
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I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista –Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018
A decorrere dalla medesima data sarà abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui
all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d. “spesometro”).
Per espressa previsione normativa (art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127 del 5 agosto 2015 così come modificato dalla legge 205 del
27 dicembre 2017 comma 909) sono stati esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel
così detto regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011) e coloro per i quali si applica il regime forfettario (art.
1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014). Tali soggetti pertanto continueranno ad emettere fatture analogiche.
Inoltre, poiché la norma prevede l’emissione della fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato, nessun obbligo di emissione elettronica di tali
documenti è prevista nel caso di cessioni o prestazioni di servizio rese nei confronti di non residenti, sia comunitari che
extracomunitari.
ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
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ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI
Relativamente ai soggetti che effettuano commercio al minuto ed attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), che certificano
le proprie operazioni tramite ricevuta fiscale o scontrino annotando dette operazioni sul registro dei corrispettivi (articolo
24 DPR 633/72), è prevista la facoltà di trasmissione telematica. L’opzione (quinquennale) per la memorizzazione elettronica
e la trasmissione telematica sostituisce gli obblighi di cui all’articolo 24 citato.
Qualora il Cliente ne faccia richiesta, vige l’obbligo di emissione della fattura che, in questo caso, dovrà comunque
essere elettronica. Vi è l’obbligo di rilascio di una copia analogica salvo espressa rinuncia da parte dello stesso.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
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I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista –Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018
ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI
L’art. 4 del D.Lgs. 127/2015 prevede per i soggetti passivi IVA ammessi al regime contabile semplificato il venir meno
dell’obbligo di tenuta dei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del DPR 633/72 se si avvarranno degli elementi messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, i prospetti di liquidazione periodica IVA, la dichiarazione annuale IVA e
dei redditi, i modelli F24 con le imposte da versare.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse effettuato l’opzione per annotare i documenti sulla base della data di incasso
o pagamento come indicato alla lettera sub c), dovrebbe necessariamente istituire i registri. La gestione ai fini IVA sarà
coincidente, ma la dichiarazione dei redditi potrà coincidere solo se tutti i documenti saranno stati pagati ed incassati e non si
avranno costi non documentati da fatture transitate dal sistema SdI (personale, ecc.)
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
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I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista– Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018
ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI
Esemplificando, si avranno le seguenti casistiche.
Fatture di vendita – Cliente soggetto passivo
Residente Residente PA NON residente - UENON residente - Extra
UE
Cessione di beni Fattura Elettronica Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica
Prestazione di servizi Fattura Elettronica Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
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I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista– Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018
ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI
Fatture di vendita – Cliente NON soggetto passivo
Residente NON Residente - UENON residente - Extra
UE
NON residente - Extra
UE – TAX Free
Cessione di beni Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica Fattura Elettronica
Prestazione di servizi Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica Fattura Analogica
Nel caso di esportazione, il documento comprovante l’operazione è la documentazione doganale (DAU) e non c’è necessità
che la merce sia accompagnata dalla fattura che, quindi, può seguire gli ordinari canali di trasmissione.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
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CASI
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I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista– Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018
ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI
Fatture di acquisto – Fornitore soggetto passivo
Residente NON Residente - UE NON residente - Extra UE
Cessione di beni Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica
Prestazione di servizi Fattura Elettronica Fattura Analogica Fattura Analogica
Nel caso di importazione di merce il documento di riferimento è la bolletta doganale che verrà trasmessa all’Agenzia delle
Entrate direttamente dalla Dogana.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
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ESCLUSIONI E
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I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista– Fondazione Nazionale dei Commercialisti – marzo 2018
OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
L’art. 1, co. 909-917, della Legge 205/2017 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, un nuovo obbligo
comunicativo, in base al quale i soggetti IVA residenti sono tenuti a trasmettere i dati delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate verso i soggetti non stabiliti in Italia, o ricevute da questi ultimi.
Le informazioni obbligatorie da fornire sono state, poi, individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate n. 89757/2018:
• i dati identificativi del cliente o del fornitore;
• la data del documento comprovante l’operazione;
• il giorno di registrazione dei documenti ricevuti e delle relative note di variazione;
• il numero del documento;
• la base imponibile, l’aliquota IVA e l’imposta o, in assenza di IVA, la tipologia dell’operazione (ad esempio, non imponibile).
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
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Fatturazione elettronica tra privati: quando non è obbligatoria? Fisco e Tasse del 18 aprile 2018
OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
I dati delle operazioni transfrontaliere devono essere comunicati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data
di emissione o ricezione del documento. La data di ricezione è intesa come il giorno di registrazione della fattura ai fini
della liquidazione dell’IVA.
La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è facoltativa per le operazioni per le quali siano state emesse o
ricevute fatture elettroniche e per quelle per le quali sia stata emessa bolletta doganale.
I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere
trasmessi utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il codice
convenzionale “XXXXXXX”.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
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ESCLUSIONI E
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Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018
La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di
Interscambio e da questo recapitato al soggetto ricevente.
La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 ovvero, nel caso
di fattura semplificata, dal successivo art. 21-bis del Decreto IVA, nonché quelle ulteriori indicate nelle specifiche tecniche di
cui all’Allegato A del provvedimento n. 89757/2018. In particolare, nel caso della fattura ordinaria, e non semplificata, le
informazioni obbligatorie sono le seguenti:
• data di emissione del documento;
• numero progressivo della fattura, che la identifichi in modo univoco;
• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore e del
cessionario o committente dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i
soggetti non residenti;
• numero di partita IVA del contribuente;
• numero di partita IVA del cliente;
• codice fiscale, qualora il cessionario o committente non sia un soggetto passivo;
• natura, qualità e quantità dei beni e/o servizi oggetto dell’operazione;
• tutti i dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono;
• aliquota IVA, ammontare dell’imponibile e dell’imposta.
FATTURA ELETTRONICA
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
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A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura elettronica consente di inserire facoltativamente ulteriori
dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori, nonché altri elementi significativi: si pensi, ad esempio,
alle informazioni necessarie alla corretta trasmissione del documento – dal mittente al Sistema di Interscambio e da
quest’ultimo al destinatario – oppure a quelle che permettono di integrare la fattura con i processi e sistemi gestionali di
pagamento e, infine, a ogni altra informazione che può risultare utile sulla base delle esigenze informative che intercorrono
fra cliente e fornitore e delle tipologie dei beni ceduti e dei servizi prestati.
FATTURA ELETTRONICA
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
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FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
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La fattura elettronica è un file in formato XML.
Il file della fattura in formato XML contiene tutti i dati fiscalmente obbligatori ma consente di inserire
facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo dei contribuenti.
NOTE DI VARIAZIONE
Le regole tecniche stabilite per la fatturazione elettronica sono valide anche per le note di credito o debito emesse in
seguito alle variazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/1972. Le richieste del cliente al fornitore di tali rettifiche non sono gestite dal
Sistema di Interscambio.
Qualora il contribuente abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una ricevuta
di scarto dal Sistema di Interscambio, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la
trasmissione di alcuna nota di variazione al Sistema di Interscambio.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
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Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018
IL SdI
Il Sistema di Interscambio è la struttura informatica, istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestita
dall’Agenzia delle Entrate e sviluppata da Sogei, mediante la quale è possibile trasmettere telematicamente le fatture
elettroniche e inviare le relative notifiche.
La fattura elettronica, per essere correttamente gestita dal Sistema di Interscambio deve
presentare specifiche caratteristiche tecniche.
Il contenuto è rappresentato in un file XML.
La trasmissione della fattura elettronica non coinvolge esclusivamente le parti contrattuali a cui il documento si riferisce
(fornitore e destinatario), in quanto tra i due attori si interpone il Sistema di Interscambio (SdI) che riceve la fattura dal fornitore,
effettua i controlli necessari, inoltra la fattura al destinatario.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
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Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018Trasmissione in formato XML – Italia Oggi 7 maggio 2018
IL SdI
Le modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio sono:
1) posta elettronica certificata;
2) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’applicazione;
3)
il sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”. Questa
modalità prevede la sottoscrizione, mediante firma digitale, di uno specifico accordo di servizio, e la capacità di
gestione di certificati digitali;
4)il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP - File Transfer Protocol, che richiede –
oltre alla sottoscrizione dell’accordo di servizio – un server FTP esposto su Internet.
Le modalità di cui ai punti 3 e 4 necessitano di un preventivo processo di accreditamento al Sistema di Interscambio,
descritto nell’Allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, per consentire di impostare
le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il Sistema di Interscambio: al termine
di tale procedura, il Sistema di Interscambio, su richiesta, associa al canale telematico attivato un codice numerico di 7 cifre
(c.d. codice destinatario).
Il soggetto che intende utilizzare la posta elettronica certificata deve avvalersi di un gestore, incluso in apposito elenco gestito
dall’Agenzia per l’Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Il messaggio, che
contiene il file da trasmettere, non deve superare la dimensione di 30 Mb.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
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PARTICOLARI
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IL SdI
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
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ESCLUSIONI E
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PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
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INTERMEDIARI
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SENZA
ACCREDITAMENTO
1) Posta elettronica
certificata;
2) Servizi informatici
dell’Agenzia delle
Entrate (procedura
web, app e software).
CON
ACCREDITAMENTO
1) Modello web
service;
2) Sistema FTP.
Anche per il tramite di intermediari. Il SDI non controlla che il canale da cui riceve le fatture sia associato alla partita Iva del
fornitore.
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018
IL SdI
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
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OGGETTIVODECORRENZA
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CANALE DI TRASMISSIONE ACCREDITAMENTO AL SDI LIMITI DIMENSIONE FILE
1 - Tramite posta elettronica certificata NO 30 mb
2 - Servizi informatici messi a disposizione
dall’Agenzia delle EntrateNO 5 mb
3 - Sistema di cooperazione applicativa con
servizio tramite modello «web service»SI 150 mb
4 - Sistema di trasmissione dei dati con
protocollo FTPSI 5 mb
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018
IL SdI
Il file da inviare tramite Sistema di Interscambio può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura), un lotto di fatture
(più corpi fattura con la stessa intestazione), oppure un file archivio; in quest’ultimo caso trattasi di file compresso
(esclusivamente nel formato zip) contenente uno o più file fattura.
Nell’ultima fattispecie indicata, il sistema elabora l’archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file fattura
contenuti al suo interno, trattando i suddetti file fattura come se venissero trasmessi singolarmente.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
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IL SdI
Una volta ricevuto il file (singolo, lotto o file archivio) contenente la fattura elettronica, il Sistema di Interscambio effettua su
di esso le seguenti verifiche/controlli:
• nomenclatura ed unicità del file trasmesso: è eseguita al fine di intercettare ed impedire l’invio di un file già trasmesso,
attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto; il Sistema di Interscambio verifica che il nome file sia conforme
con quanto riportato nelle specifiche tecniche e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome;
• dimensioni del file: garantisce che il file ricevuto non ecceda le dimensioni ammesse per il rispettivo canale di trasmissione
utilizzato (sito web, PEC, ..);
• integrità del documento: accerta che il documento ricevuto non abbia subìto modifiche successivamente all’apposizione
della firma; attraverso il controllo sulla firma apposta su quanto trasmesso, il Sistema di Interscambio ne verifica l’integrità;
• autenticità del certificato di firma: accerta la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica
qualificata al documento. Il Sistema di Interscambio verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto,
revocato o sospeso;
• del file e del formato: controlla che il contenuto del documento sia formato secondo le regole definite nelle specifiche
tecniche;
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
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IL SdI
• sul contenuto: garantisce la coerenza del contenuto degli elementi informativi come previsto dalle regole tecniche;
• di validità del contenuto della fattura: verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento
trasmesso per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro al destinatario; in particolare, viene effettuato un
controllo:
sul destinatario della fattura: occorre che sia presente e attivo nelle anagrafiche di riferimento (IPA per le pubbliche
amministrazioni, Sistema di Interscambio per i privati);
sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti trasmittente, cedente/prestatore,
rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria;
Tutti i controlli sopra descritti, qualora il file inviato al Sistema di Interscambio sia relativo ad un documento per lotto di
fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità;
diversamente, se al Sistema di Interscambio viene inviato un file in formato compresso, i controlli, con conseguente
accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file fattura presente al suo interno.
Se il file fattura non supera tutti i controlli sopra indicati, il Sistema di Interscambio invia la notifica di scarto all’emittente o al
suo intermediario.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
25
IL SdI
Qualora la fattura elettronica sia firmata digitalmente, il Sistema di Interscambio procederà a un controllo sulla validità del
certificato di firma. Qualora l’esito sia negativo, il file viene scartato con invio della ricevuta di scarto: anche in questa
circostanza, la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considerano non
emesse.
La firma digitale sulla fattura è opzionale.
In caso di apposizione della firma digitale possono essere restituiti i seguenti errori:
00100 Certificato di firma scaduto
00101 Certificato di firma revocato
00104 Certificato di firma non affidabile
00107 Certificato di firma non valido
00103 La firma digitale apposta manca del riferimento temporale
00105 Il riferimento temporale della firma apposta non è coerente
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
26
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018
IL SdI
La ricevuta di consegna del messaggio non costituisce attestazione della correttezza della fattura elettronica,
ma soltanto della sua emissione.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
27
Nomenclatura ed unicità del
file trasmessoDimensioni del file
Integrità del documento se
firmato
Autenticità del certificato di
firma se presente
Conformità del formato della
fattura
Coerenza e validità del
contenuto della fatturaUnicità della fattura Recapitabilità della fattura
I controlli che vengono effettuati sulla fattura elettronica:
IL SdI
Le notifiche che il Sistema di Interscambio trasmette sono le seguenti:
• ricevuta di consegna: messaggio che il Sistema di Interscambio invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al
destinatario del file fattura;
• notifica di mancata consegna: messaggio che il Sistema di Interscambio invia al trasmittente per segnalare la temporanea
impossibilità di recapitare al destinatario il file fattura;
• notifica di esito committente: messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al Sistema di Interscambio per
segnalare l’accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al Sistema di Interscambio entro il
termine di 15 giorni;
• notifica di decorrenza termini: messaggio che il Sistema di Interscambio invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso
in cui non abbia ricevuto la notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o
dalla data della notifica di mancata consegna, ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa
notifica il Sistema di Interscambio comunica al destinatario l’impossibilità di inviare, da quel momento in poi, la notifica di
esito committente e al trasmittente l’impossibilità di ricevere la notifica di esito;
• attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: messaggio che il Sistema di
Interscambio invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file al destinatario per cause non imputabili al
trasmittente (amministrazione non individuabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, oppure problemi di
natura tecnica sul canale di trasmissione).
• ricevuta di scarto: per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua
successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento di tali accertamenti, viene recapitata, entro 5 giorni, una
“ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sistema di
Interscambio.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
28
File, fatture e messaggi www.fatturapa.gov.itEsito dell’e-fattura entro 5 giorni – Il Sole 24 Ore 4 maggio 2018
IL SdI
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
29
Alcuni casi di scarto della fattura:
Non sono stati compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ai sensi dell’art. 21 (fattura
ordinaria) ovvero 21-bis (fattura semplificata);
Non è stato compilato il campo «CodiceDestinatario» ovvero il campo è compilato con un
codice inesistente;
La partita Iva o il codice fiscale siano errati;
L’imponibile, l’aliquota e l’Iva sono incoerenti;
La fattura elettronica è firmata digitalmente ed il certificato non è valido.
La fattura elettronica scartata si considera non emessa.
IL SdI
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
30
In caso di scarto di una fattura da parte del SDI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni
successivi alla notifica di scarto.
La fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SDI con la data ed il
numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla
precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale.
In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018
Il Sistema di Interscambio recapita la fattura al cliente mediante uno dei canali visti in precedenza.
Ai fini della ricezione del documento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di registrazione, mediante il
quale il cliente, o l’intermediario incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e l’indirizzo telematico
(PEC, sistema di cooperazione applicativa, web service) che desidera utilizzare per la ricezione dei file.
Se il contribuente ha effettuato la registrazione, il Sistema di Interscambio recapiterà sempre le fatture elettroniche e le
note di variazione all’indirizzo telematico registrato, indipendentemente da quanto è stato indicato nel campo
“CodiceDestinatario”.
Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella
PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il Sistema di Interscambio rende disponibile al cessionario o
committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione
al soggetto trasmittente.
RECAPITO
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
31
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018
Il cedente o prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal Sistema di Interscambio – al cessionario o
committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle
Entrate. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura
elettronica.
Qualora il cliente non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il soggetto emittente è tenuto a indicare il codice
destinatario fornito dal cliente. Il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura all’indirizzo corrispondente al codice
destinatario indicato nel file della fattura.
In alternativa, è possibile inserire un codice convenzionale “0000000” e compilare il campo “PECDestinatario” con
l’indirizzo di posta elettronica certificata del cliente. In questa circostanza, il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura
elettronica al suddetto indirizzo.
RECAPITO
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
32
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018
RECAPITO
Il codice convenzionale “0000000” andrà indicato anche nell’ipotesi in cui il cliente:
• sia un consumatore finale e sia stato compilato il solo campo “CodiceFiscale” e non quello “IdFiscaleIVA” del cessionario o
committente. In tal caso, il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al cessionario o committente, mettendola a
disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente o
prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico. Comunque, il cedente o prestatore consegna direttamente al
cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il
documento è messo a sua disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
• sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto regime di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 98/2011 (c.d.
minimi), oppure applica il c.d. regime forfettario disciplinato dall’art. 1, co. 54-89, della Legge 190/2014, ovvero un
produttore agricolo di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972;
• non abbia comunicato il proprio codice destinatario o la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
33
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018
RECAPITO
In caso di recapito non possibile: il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al cessionario o committente
mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il cedente o prestatore è tenuto
a comunicare al cessionario o committente – anche tramite consegna di una copia informatica oppure analogica della
fattura – che la fattura elettronica è disponibile, in originale, nella propria area riservata.
La fattura elettronica è resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate anche quando:
• non è possibile il recapito presso l’indirizzo telematico per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio;
• il codice destinatario riportato nell’apposito campo del documento risulta essere inesistente;
• il recapito PEC risulti impossibile per cause non imputabili al Sistema di Interscambio (ad esempio, casella piena o non attiva).
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
34
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018
Il recapito della fattura elettronica – Euroconference 17 maggio 2018
RECAPITO: UN RIEPILOGO
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
35
FORNITORI SDI CLIENTI REGISTRATI NEL SDI
Se il cliente è censito nel SDI le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato.
Nel caso in cui per cause
tecniche non imputabili
al SDI il recapito non
fosse possibile (casella
PEC piena o non attiva,
ecc.)
Il SDI rende disponibile la fattura elettronica al
cliente e al fornitore nelle rispettive aree riservate
del sito web dell’Agenzia delle Entrate
Il fornitore deve comunicare al cliente che
l’originale della fattura elettronica è a disposizione
nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia
delle Entrate, anche mediante la consegna di una
copia informatica o cartacea della fattura
elettronica
RECAPITO: UN RIEPILOGO
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
36
FORNITORI SDICLIENTI NON REGISTRATI
NEL SDI
Se il cliente non è censito
nel SDI in fattura deve
essere inserito
alternativamente:
1. il codice destinatario del
cliente;
2. l’indirizzo pec del cliente;
3. il codice «0000000» se il
cliente non ha comunicato
un codice destinatario
ovvero la pec.
Nel caso 3. il SDI rende disponibile la fattura
elettronica al cliente e al fornitore nelle rispettive
aree riservate del sito web dell’Agenzia delle
Entrate
Nel caso 3. il fornitore deve comunicare al cliente
che l’originale della fattura elettronica è a
disposizione nella sua area riservata del sito web
dell’Agenzia delle Entrate, anche mediante la
consegna di una copia informatica o cartacea della
fattura elettronica
RECAPITO: UN RIEPILOGO
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
37
FORNITORI SDI CLIENTI FORFETARI
Se il cliente è un soggetto
forfetario aderente al regime
di vantaggio in fattura deve
essere inserito il codice
«0000000»
Il SDI rende disponibile la fattura elettronica al
cliente e al fornitore nelle rispettive aree riservate
del sito web dell’Agenzia delle Entrate
Il fornitore deve comunicare al cliente che
l’originale della fattura elettronica è a disposizione
nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia
delle Entrate, anche mediante la consegna di una
copia informatica o cartacea della fattura
elettronica
RECAPITO: UN RIEPILOGO
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
38
FORNITORI SDI CONSUMATORI FINALI
Se il cliente è un
consumatore finale in fattura
deve essere inserito il codice
«0000000»
Il SDI rende disponibile la fattura elettronica al
cliente e al fornitore nelle rispettive aree riservate
del sito web dell’Agenzia delle Entrate
Il fornitore è tenuto a consegnare direttamente al
cliente una copia informatica o cartacea della
fattura
RECAPITO: UN RIEPILOGO
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
39
CLIENTE DATI DA INSERIRE IN FATTURAOBBLIGO COPIA FATTURA
(CARTACEA O .PDF)
Soggetto Iva censito nel SDI Partita Iva NO
Soggetto Iva non censito nel SDIPartita Iva e alternativamente: a) codice
destinatario; b) indirizzo pecNO
Soggetto Iva non censito nel SDI
Partita Iva e codice destinatario
«0000000» se il cliente non comunica
codice destinatario o pec
Soggetti Iva forfetari, altri regimi di
vantaggio
Partita Iva e codice destinatario
«0000000»
Privati consumatoriCodice fiscale e codice destinatario
«0000000»
Soggetti esonerati (facoltativo) Codice destinatario «XXXXXXX»
L’inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica è disciplinata dal novellato co. 6 dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015,
secondo cui la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione per violazione degli obblighi di documentazione delle
operazioni rilevanti IVA (art. 6, co. 1, del D.Lgs. 471/1997).
Il cessionario o committente, per non incorrere nella sanzione prevista dall’art 6, co. 8, del D.Lgs. 471/1997 (fattura non emessa
nei termini di legge o comunque irregolare), deve adempiere gli obblighi documentali ivi previsti, mediante il Sistema di
Interscambio.
È stato altresì introdotto il co. 6-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, secondo cui la conservazione si considera assolta per tutte
le fatture e gli altri documenti veicolati tramite il Sistema di Interscambio.
SANZIONI
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
40
Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di
emissione dei documenti. Tuttavia, la Circolare 13/E del 02/07/2018 precisa che, in una fase di prima
applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche
inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel
caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (decreto legislativo n. 472
del 1997, articolo 6, comma 5-bis).
Il Sole 24Ore E-fattura niente sanzioni per i piccoli ritardi nell’invio del 3 luglio 2018
I SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
• un servizio web attraverso cui è possibile la creazione di un QR-code;
• un servizio di registrazione mediante il quale il contribuente, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e l’indirizzo
telematico per la ricezione delle fatture;
• Il portale Fatture e Corrispettivi;
• un software installabile su personal computer, per predisporre la fattura elettronica (quindi la generazione del file .xml);
• un’applicazione FATTURAe.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
41
E’ possibile accedere ai servizi elencati mediante credenziali
Fisconline/Entratel, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
In data 27 settembre è stata pubblicata la Guida dell’Agenzie delle Entrate «La
fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate».
IL QR-CODE
42
Il QR-Code è un insieme di piccoli moduli bianchi e neri disposti all'interno di una cornice rettangolare, che permette di
memorizzare informazioni leggibili da un telefono cellulare o da uno smartphone mediante un apposito programma.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti i contribuenti titolari di partita Iva il QR-Code, ovvero il “biglietto da
visita” digitale con tutti i dati relativi alla partita Iva dei contribuenti.
Questo servizio consente ai contribuenti titolari di partita Iva di utilizzare il codice a barre bidimensionale da mostrare al
fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. Con il QR-Code, il fornitore, al momento della predisposizione della
fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente - compreso l’indirizzo prescelto per il recapito - in modo veloce e
senza il rischio di commettere errori.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
IL QR-CODE
43
Per ottenere il proprio QR-Code basta accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” o collegarsi al proprio cassetto fiscale.
Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e
stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare.
I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di modifica del numero
di partita Iva o dei dati anagrafici è importante, quindi, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
In un video un funzionario dell’Agenzia delle Entrate illustra le funzionalità e i vantaggi del QR-
Code per la fatturazione elettronica.
IL QR-CODE
44
Il contenuto del QR-Code:
Nazione;
Codice fiscale;
Numero di partita Iva;
Denominazione;
Domicilio fiscale;
PEC
Codice destinatario
Data e ora di generazione del QR-Code.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
IL QR-CODE
45
L’operazione può essere effettuata sul cassetto fiscale selezionando i link specifici, come indicato nella maschera seguente:
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
IL QR-CODE
46
L’operazione può essere effettuata sul portale “Fatture e Corrispettivi” selezionando i link specifici, come indicato nella
maschera seguente:
Selezionare il link QR Code in formato PDF per procedere con la generazione del QR Code in formato PDF.
Selezionare il link QR Code in formato immagine per procedere con la generazione del QR Code in formato immagine.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
IL QR-CODE
47
Nei casi in cui il QR-Code non può essere prodotto (partita iva cessata, errori di sistema etc.), a seguito di selezione di
generazione del QR-Code viene emesso specifico messaggio informativo.
Di seguito si riporta una tabella dove vengono indicati i casi in cui il QR-Code non può essere prodotto sulla base dello stato
della Partita IVA e Codice fiscale del titolare:
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
48
I servizi presenti nel portale fatture e corrispettivi.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
IL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI
Servizi per:
• Registrare l’indirizzo telematico (PEC o codice
destinatario);
• Generare trasmettere e conservare le fatture
elettroniche
Servizi di consultazione:
• Dei dati fattura, delle fatture elettroniche, dei
corrispettivi, comunicazione liquidazione periodica;
• Delle ricevute delle fatture elettroniche e delle
comunicazioni
Servizio per generare
il QR-Code (in
formato immagine o
pdf)
IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE
49
Il servizio di registrazione è presente sul sito dell’Agenzia all’interno del portale dedicato “Fatture e corrispettivi”.
Il servizio consente la registrazione dell’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche.
A che cosa serve?
I fornitori, dopo aver generato l’e-fattura, devono trasmettere il file all’Agenzia delle Entrate tramite
Sistema di interscambio (SdI). Sarà questo sistema, una volta verificato che la fattura contiene i dati
obbligatori, a recapitarla al destinatario.
Con il servizio di pre-registrazione, le imprese e i professionisti possono comunicare “a monte” l’indirizzo
telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche.
Per effettuare questa scelta - e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica
certificata (Pec) o un “codice destinatario” (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o
Ftp) - basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online,
all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.
L’indirizzo telematico può essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato dall’utente registrato.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
50
I contribuenti potranno delegare uno o più intermediari all’utilizzo di tutte le funzionalità connesse al processo di e-fattura o
delegare separatamente uno o più professionisti al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di
consultazione delle fatture elettroniche.
La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall’operatore Iva sia attraverso Entratel/Fisconline, sia presentando
l’apposito modello presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE
51
Un utente che deve riceve le fatture elettroniche può decidere di registrarsi in modo tale che il SdI recapiterà in maniera
automatica le fatture a lui destinate sul canale (codice destinatario) ovvero sull’indirizzo telematico (casella di posta
elettronica certificata) indicato in fase di registrazione.
L’indirizzo registrato sarà prevalente in fase di indirizzamento fattura tramite SdI rispetto a qualsiasi altro indirizzo
indicato in fattura.
I dati registrati saranno considerati dal SdI come prioritari a partire dal 1° luglio 2018.
I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all’interno del QR-code.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE
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Di seguito viene mostrata la maschera di accesso alla funzione:
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE
Servizio per registrare l’indirizzo telematico (PEC o
codice destinatario)
Inserire indirizzo PEC oppure il
Codice Destinatario (canale
web service o FTP).
E’ possibile anche essere
indirizzati al sito INIPEC.
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Di seguito viene mostrata la maschera di accesso alla funzione:
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
GENERARE E TRASMETTERE LE FATTURE
Servizio per generare, trasmettere e conservare le
fatture elettroniche
In un video un funzionario dell’Agenzia delle Entrate illustra le funzionalità del portale.
54
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
CONSULTAZIONE
Servizi di consultazione:
• Dei dati fattura, delle fatture elettroniche, dei
corrispettivi, comunicazione liquidazione periodica;
• Delle ricevute delle fatture elettroniche e delle
comunicazioni.
I file restano disponibili sino al 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di ricezione da parte
del Sistema di Interscambio.
DATA DI EMISSIONE E RICEZIONE
La data di emissione della fattura elettronica e quella riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file
della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R.
633/1972.
Se i controlli da parte del Sistema di Interscambio hanno dato esito positivo, la fattura viene inviata al soggetto ricevente e,
ove il recapito sia avvenuto con successo, viene trasmessa al soggetto trasmittente la ricevuta di consegna della fattura
elettronica contenente l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.
Diversamente, qualora il recapito non fosse possibile, il Sistema di Interscambio renderà disponibile al cessionario o
committente la fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, informando a tal proposito il
cedente o prestatore affinché questi, a propria volta, comunichi al ricevente che la fattura è a sua disposizione nella predetta
area.
La ricevuta di recapito o l’informazione del fatto che la fattura è stata messa a disposizione del ricevente attestano che la
fattura elettronica è stata emessa.
La data di ricezione è individuata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura. Se, ad esempio, l’invio è
avvenuto a mezzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al Sistema di Interscambio dal gestore della posta
elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
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DATA DI EMISSIONE E RICEZIONE
Nell’ipotesi in cui la fattura sia messa a disposizione del ricevente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, la data in cui il
cessionario committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione della fattura.
Quando il ricevente è un consumatore finale, un soggetto passivo aderente al regime di vantaggio o al regime forfettario,
o un produttore agricolo di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972, la data di ricezione coincide con la data di messa a
disposizione.
Il Sistema di Interscambio attribuisce a ogni file elaborato un codice alfanumerico, che caratterizza univocamente il
documento, riportato all’interno delle ricevute.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
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Nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, è stato precisato che
la data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell’IVA da parte del cessionario o committente coincide
con la data di ricezione attestata dai canali telematici di ricezione o dalla presa visione della fattura elettronica
nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.
DATA DI EMISSIONE E RICEZIONE
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
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Il recapito asincrono delle fatture
elettroniche rende ineludibile, anche
per le fatture che viaggeranno
attraverso il Sistema di
interscambio (Sdi), il coordinamento
delle regole per la detrazione Iva.
Fattura elettronica in sincrono con la detrazione Iva – Italia Oggi 16 maggio 2018
INTERMEDIARI
Per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche il soggetto emittente e quello ricevente possono avvalersi di un
intermediario, che può anche essere un soggetto diverso da quelli individuati dall’art. 3, co. 3, del D.P.R. 322/1998.
Il cessionario o committente che si rivolge all’intermediario è tenuto a comunicare al cedente o prestatore l’indirizzo
telematico dell’intermediario incaricato.
E consentita l’adozione di una procedura semplificata di recapito della fattura elettronica in caso di coincidenza fra il
soggetto trasmittente e quello ricevente; al ricorrere di questa ipotesi il Sistema di Interscambio:
• riceve il file fattura;
• effettua i relativi controlli;
• invia la ricevuta di scarto, in caso di esito negativo dei controlli;
• trasmette la ricevuta di consegna senza trasmettere il file fattura, nell’ipotesi di riscontro positivo degli accertamenti.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
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Intermediari www.fatturapa.gov.it
INTERMEDIARI
Il cedente o prestatore e il cessionario o committente possono conferire delega all’intermediario affinché quest’ultimo possa
consultare e acquisire le fatture elettroniche o loro duplicati informatici: l’attribuzione di tale mandato può essere
effettuata utilizzando le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o, alternativamente, presentando
l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale della stessa Amministrazione Finanziaria.
L’intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere e di
quelli rilevanti ai fini IVA relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi ai sensi della
normativa vigente.
L’utilizzo del servizio di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei file è consentito
anche attraverso gli intermediari individuati dall’art. 3, co. 3, del D.P.R. 322/1998, appositamente delegati dal cessionario o
committente: la delega può essere conferita e revocata dal cessionario o committente direttamente attraverso le funzionalità
rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale
della medesima Amministrazione Finanziaria.
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
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DELEGHE
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
Servizi di assegnazione delle deleghe ai servizi del
portale fatture e corrispettivi.
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DELEGHE
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
Servizio di inserimento di una nuova delega ai servizi del
portale fatture e corrispettivi.
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DELEGHE
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
Le diverse tipologie di delega
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DELEGHE
PREMESSASOGGETTI
OBBLIGATI
SOGGETTI
ESONERATI
AMBITO
OGGETTIVODECORRENZA
ESCLUSIONI E
CASI
PARTICOLARI
FATTURA
ELETTRONICAIL SdI
DATA DI
EMISSIONE
E
RICEZIONE
INTERMEDIARI
1
AREA DUE S.R.L.20121 MILANO – VIA MONTENAPOLEONE N. 8
Tel 0276000479 – 02783275 Fax 02784087
Legge 27 dicembre 2017, n. 205
FATTURAZIONE ELETTRONICA
DAL 1° GENNAIO 2019
Destinatari:
• Responsabili amministrativi;
• Responsabili contabilità;
• Responsabili archiviazione e conservazione dei documenti.
2
FATTURAZIONE ELETTRONICA
CONVEGNO 01/10/2018
A R E A D U E S. R. L.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
CONVEGNO 01/10/2018
3
Indice Presentazione
1. La Fatturazione Elettronica e la Legge di Bilancio 2018 - Cenni
2. Fatturazione Elettronica dei Carburanti
3. Fatturazione Elettronica Subappalti e subcontratti
4. Conservazione Fatturazione Elettronica - Regole
5. Fatturazione Elettronica – Consumatori Finali
6 Conclusioni
7 Casi pratici e quesiti ricorrenti e risposte
A R E A D U E S. R. L.
La fattura elettronica indica, in Italia, una fattura in formato digitale.
È stata introdotta con la legge finanziaria 2008, nell'ambito delle linee
di azione dell'Unione europea («i2010») che incoraggia gli Stati
membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e
tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti.
A partire dal 6 giugno 2014 è obbligatorio fatturare elettronicamente
nei confronti delle pubbliche amministrazioni italiane.
FATTURAZIONE ELETTRONICA INTRODUZIONE
4A R E A D U E S. R. L.
Consiste in un documento elettronico prodotto in formato XML, secondo gli standard tecnici
definiti da Sogei, il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile; è la sola
tipologia di fattura accettata (prima dell’ 1 luglio 2018) dagli enti di PA che, secondo le
disposizioni di legge, sono tenuti ad avvalersi del Sistema di Interscambio.
La fattura elettronica per essere immutabile e non alterabile, deve poter attestare la data di emissione, l'autenticità della
provenienza, e l'integrità del contenuto.
Le normative nazionale e comunitaria prevedono:
•L'apposizione, su ciascuna fattura, della firma elettronica (in Italia si deve parlare di firma digitale, ossia una firma elettronica
qualificata che impiega un algoritmo di cifratura a chiave asimmetrica);
•L'utilizzo del sistema di Electronic Data Interchange - E.D.I. -, a condizione che siano rispettate le raccomandazioni contenute
nella Direttiva CE n. 94/820/CE del 19/10/2004, che in Italia si chiama SdI (Sistema di Interscambio).
Fatturazione elettronica
Introdotta ormai da 4 anni nell’ambito delle operazioni nei confronti delle Pubbliche
amministrazioni, tra pochi mesi la fattura elettronica diverrà obbligatoria per la generalità delle
cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato, tra soggetti residenti
o stabiliti nel territorio dello Stato.
A partire dal 1° gennaio 2019 infatti tutti i contribuenti saranno tenuti all’emissione della fattura
in formato elettronico. APPLICAZIONE GENERALIZZATA SUL TERRITORIO NAZIONALE
Si tratta di un momento storico dove si pongono le basi per una profonda trasformazione, in
chiave digitale, della professione e del sistema fiscale italiano nel suo complesso, andando a
sollecitare profonde rivisitazioni, non solo organizzative e operative ma anche dei sistemi di
controllo e di verifica da parte del Fisco.
FATTURAZIONE ELETTRONICA INTRODUZIONE
5
Incremento del gettito stimato in 2,05 miliardi, di cui 1,6 miliardi per IVA.
(Fonte: nota di Bilancio di previsione dello Stato 2018)
A R E A D U E S. R. L.
Legge di bilancio 2018
Con l’intento di aumentare la capacità dell’Amministrazione finanziaria di prevenire e
contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi Iva, l’art. 1, co. da 909 a 927, L.
27.12.2017, n. 205 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. 127/2015 alle regole
di fatturazione elettronica anticipandone inizialmente l’obbligatorietà a partire,
dall’1.7.2018 per le seguenti operazioni:
cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
per uso autotrazione da parte di soggetti passivi Iva; timing slittato allo 01.01.2019 per le
cessioni di cui sopra ceduti presso distributori stradali (DL 79/2018);
prestazioni rese da soggetti subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel
quadro di un contratto di appalto di lavori, di servizi o di forniture stipulato con una pubblica
Amministrazione.
FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018
6A R E A D U E S. R. L.
La legge di stabilità 2018 ha esteso l’obbligo di
fatturazione elettronica anche tra tutti i soggetti privati
possessori di partita Iva che scambiano tra loro documenti
fiscali a partire dal’1° gennaio 2019 (fatta eccezione per i
forfettari, le cessioni di beni e le prestazioni di servizio che
hanno come destinatari soggetti non risiedenti in Italia).
Tutte le Società dovranno analizzare tale nuovo adempimento al fine di valutare gli
impatti organizzativi e legislativi:
• acquisire le competenze indispensabili, compiti e responsabilità per la gestione della
fatturazione elettronica e della conservazione sostitutiva;
• conoscere le modalità attraverso cui attuare la fatturazione elettronica B2B tramite SdI;
• conseguire la capacità di implementare e gestire un sistema di gestione documentale e di
conservazione sostitutiva;
• valutare l’impatto e le capacità di passare ad una gestione amministrativa e contabile digitale
e analizzare l’impatto sui modelli organizzativi e sulle procedure.
FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE BILANCIO 2018 - cenni
7A R E A D U E S. R. L.
Legge di bilancio 2018
È stato anche previsto che – per consentire la detrazione Iva e la deduzione del costo per la
determinazione del reddito – il pagamento degli acquisti di carburante deve avvenire mediante l’utilizzo
di «classici» strumenti tracciabili e di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della
detrazione/deduzione individuati con Provv. Agenzia Entrate 4.4.2018, n. 73203;
dall’1.1.2019 per tutti gli operatori economici (soggetti passivi Iva):
• residenti;
• stabiliti in Italia;
• identificati in Italia
• nei confronti di privati consumatori residenti in Italia (B2C).
FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018
8
Si rammenta che dall’1.9.2018 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per le cessioni verso turisti extraUe rientranti nell’ambito
del tax free shopping (art. 1, co. 1088, L. 205/2017).
A decorrere dalla medesima data è abrogata la disposizione (art. 21, D.L. 31.5.2010, n. 78) che impone l’obbligo
di trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro).
A R E A D U E S. R. L.
AGGIORNAMENTO:
Con un documento di prassi l’Amministrazione finanziaria interviene nel fornire
chiarimenti all’indomani dell’applicazione anticipata (all’1.7.2018) della fatturazione
elettronica per:
Talune cessioni di carburanti per automazione (escluse quelle effettuate
presso i distributori stradali)
Riferimenti normativi: Legge n.205 del 27 dicembre 2017
Circolare AE n. 8/E 30/04/2018
Circolare AE N. 13/E 02/07/2018
Le prestazioni di servizi rese da subappaltatori o subcontraenti nell’ambito
pubblici.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Chiarimenti della C.M. n.13/E/2018
9A R E A D U E S. R. L.
Ambito soggettivo – cessioni carburanti
L’ art. 1, co. 909, L. 205/2017 prevede l’obbligo generalizzato di adottare – in via esclusiva -
la fatturazione elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) a partire dall’1.1.2019.
Questa si applica a tutte «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA effettuate tra
soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni»
FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018 - carburante
10
Perché si renda obbligatoria la fatturazione elettronica, non è sufficiente che un soggetto
estero sia identificato in Italia. Occorre anche che gli obblighi di fatturazione ricadano nella partita
Iva Italiana del soggetto estero
Perché si renda obbligatoria la fatturazione elettronica, non è sufficiente che un soggetto
estero sia identificato in Italia. Occorre anche che gli obblighi di fatturazione ricadano nella partita
Iva Italiana del soggetto estero
A R E A D U E S. R. L.
Ambito soggettivo – cessioni carburanti
«solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica»;
diversamente, i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione (o aventi una stabile organizzazione che, però,
non partecipa all’operazione; si vedano gli artt. 192-bis, Direttiva 2006/112/Ce e 53, Regolamento 282/2011) ma
meramente identificati (a mezzo attribuzione diretta di un numero di partita Iva o di un rappresentante fiscale) non
rientrano tra i soggetti residenti o stabiliti e, pertanto, non sono soggetti all’obbligo della fatturazione
anticipata (neppure dal 2019);
non sussistendo l’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti diversi da quelli residenti o stabiliti (è il caso di
operazioni da o verso soggetti Ue o extra/Ue, ivi comprese quelle con soggetti residenti nei Comuni di Livigno e
Campione d’Italia), vige l’obbligo di trasmissione telematica dei dati, ai sensi dell’art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015 e art.
21, D.L. 78/2010).
FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018 - carburante
11A R E A D U E S. R. L.
Alcuni esempi
FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018
12
ESEMPIO N. 1
Una società residente in Italia dota i propri collaboratori che utilizzano le vetture aziendali per missioni di lavoro di carte fedeltà
associate ad un contratto di netting (es. carte Uta).
Grazie a queste carte è possibile effettuare i rifornimenti di carburante presso i distributori convenzionati.
Con il contratto di netting l'esercizio convenzionato si obbliga a rifornire il carburante alla CBA GmbH (società di diritto
tedesco), emittente la carta Uta.
Quest'ultima fatturerà, poi, il carburante ceduto, agli utilizzatori della carta.
La CBA GmbH è identificata in Italia mediante un numero di partita Iva, ma non è un soggetto stabilito nel nostro Paese (ad
esempio non ha una stabile organizzazione, ai sensi dell'art. 11, Regolamento Ue 282/2011).
In tal caso, anche se tra i soggetti destinatari dell'obbligo della fatturazione elettronica sono inclusi coloro che sono identificati
in Italia, non vi è obbligo di fatturazione elettronica da parte di CBA, in quanto per gli acquisti effettuati in Italia presso soggetti
non stabiliti nel nostro Paese gli obblighi Iva ricadono sul cessionario (cd. reverse charge esterno).
La società italiana dovrà integrare la fattura emessa dal fornitore estero (con partita Iva tedesca) ai sensi dell'art. art. 17, co. 2,
ultimo periodo, D.P.R. 633/1972, senza necessità di presentare il listing (modello Intrastat) giacché non si tratta di una cessione
intraUe ma di una cessione interna ai sensi dell'art. 7-bis, D.P.R. 633/1972.
È il caso di evidenziare che, secondo l'Amministrazione finanziaria italiana (C.M. 12.8.1998, n. 205) con l'accordo di netting si
instaura un contratto riconducibile alla somministrazione di beni di cui all'art. 1559 c.c., ossia una prestazione di servizi, mentre
per la legislazione unionale, i contratti che si concretizzano nella cessione di beni vanno ricondotti alla disciplina prevista
dall'art. 14 (Cessioni di beni), Direttiva 2006/112/Ce. Infatti, i rifornimenti eseguiti nei vari Paesi della Ue scontano l'imposta
secondo l'aliquota del Paese in cui avviene il consumo.
A R E A D U E S. R. L.
Alcuni esempi
FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGGE DI BILANCIO 2018
13
ESEMPIO N. 2
Se la CBA GmbH, di cui all'esempio precedente, dovesse fatturare i rifornimenti effettuati ad un soggetto non residente e non
stabilito in Italia, ma identificato nel nostro Paese, gli obblighi di fatturazione ricadrebbero sul cedente (CBA).
In questo caso, vige l'obbligo della fatturazione elettronica da parte del cedente (art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972), in quanto
l'operazione di compravendita è effettuata tra due soggetti identificati in Italia (art. 1, co. 3, D.Lgs. 5.8.2015, n. 127, come
modificato dall'art. 1, co. 909, L. 205/2017).
Sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica i soggetti
che rientrano nel regime di vantaggio (cd. minimi, di cui
all’art. 27 co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n.98) e i soggetti che
rientrano nel regime forfettario
(di cui all’art. 1, co. Da 54 a 89, L.23.12.2014, n.190)
A R E A D U E S. R. L.
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori per autotrazione, escluse quelle effettuate presso gli impianti stradali di
distribuzione (per queste ultime l’obbligo è rinviato all’ 1.1.2019).
Da quanto sopra deriva che l’ambito oggettivo di applicazione dipende:
dalla tipologia di carburante (benzina e gasolio);
dal tipo di utilizzo effettuato (destinato a motori per autotrazione).
Ad esempio, la fatturazione elettronica:
è obbligatoria dall’1.7.2018 per qualsiasi cessioni di benzina e gasolio, destinata a motori per
autotrazione, anche intermedia (come quella effettuata dall’azienda petrolifera ad un grossista, e da
questi nei confronti di un distributore stradale); timing slittato allo 01.01.2019 per le cessioni di cui sopra
ceduti presso distributori stradali (DL 79/2018);
non è obbligatoria per le cessioni di carburanti diversi da benzina e gasolio, ovvero per le cessioni di
benzina e gasolio destinati ad usi diversi dall’autotrazione
FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante
14
La nozione di autotrazione «è da riferirsi a tutti i veicoli semoventi, ossia a quei veicoli nei quali il
motore imprima al mezzo un movimento autonomo che prescinde da spinte o da sollecitazioni
esterne» (Cass. 25.11.2011, n.24930) «si tratti di macchine circolanti su strada, ovvero di altri
veicoli» (Cass. 18.5.2017, n.12532).
A R E A D U E S. R. L.
Sul punto, la C.M. 13/E/2018 ritiene che l’obbligo ricada solo per la cessione di benzina e gasolio utilizzati
nei veicoli, di qualunque tipologia, circolanti normalmente su strada: per identificarli occorre aver riguardo
alle norme del Codice della Strada (in particolare, gli artt. 53-55, D.Lgs. 285/1992). Dal che consegue che
l’obbligo non sussiste, fino al 31.12.2018, per le cessioni di detti carburanti utilizzati per motori di
aeromobili o di imbarcazioni.
Parimenti è esclusa dall’obbligo della fatturazione elettronica la cessione di benzina e gasolio destinata a
trattori agricoli e forestali ed, in generale, per le macchine di cui all’art. 57, D.Lgs. 285/1992.
Qualora sia incerto l’utilizzo del carburante, comunque astrattamente idoneo ad essere impiegato per
alimentare sia motori di veicoli stradali sia altri motori o di altri mezzi di trasporto (es. aerei o navi),
l’utilizzo della fatturazione elettronica è obbligatorio.
15
FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante
L’Agenzia delle Entrate ritiene che detta disposizione si inserisca «nel complesso di misure
introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali» .
A R E A D U E S. R. L.
Prodotto energetico Codice identificativo
Benzina senza piombo – ottani da 95 a meno di 98 27101245
Benzina senza piombo – ottani da 98 in poi 27101249
Olii di gas aventi tenore, in peso di zolfo, fino a
0,001%27101943
Olio da gas denaturato avente tenore, in peso di
zolfo, nell’olio da gas fino a 0,001%27102011
16
Quanto alla tipologia di carburante (benzina e gasolio), l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’obbligo di fatturazione
elettronica riguardi i prodotti energetici identificati dai seguenti codici:
FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante
A R E A D U E S. R. L.
È possibile sostituire la scheda carburante con una procedura di fatturazione posta in essere sulla base di contratti
di somministrazione (C.M. 205/1998 e precedenti di prassi ivi richiamati, ossia la R.M. 17.2.1989, n. 571647 e la R.M.
570767/1989, come integrate dalla R.M. 4.7.1996, n. 106).
La C.M. 9.11.2012, n. 42/E, richiamando la precedente C.M. 205/1998, ha ribadito che il contratto
di netting è escluso dalla disciplina della scheda carburante in quanto, sebbene la tessera magnetica associata al
contratto non sia assimilabile alle carte di credito o di debito (il cui utilizzo consente, a mente dell’art. 7, D.L. 70/2011, di
evitare l’utilizzo della scheda carburante*), il rapporto che si instaura per effetto di tale contratto è riconducibile al contratto
di somministrazione di beni di cui all’art. 1559 c.c. e, pertanto, non è assimilabile alle cessioni di beni disciplinate dalle
disposizioni del D.P.R. 444/1997.
FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante – contratti di netting
17
Il netting rappresenta nella pratica un particolare contratto di
somministrazione atto a semplificare il processo di acquisto di
carburante per le società aderenti al sistema delle tessere
magnetiche, destinato a diffondersi sempre di più grazie alle
semplificazioni amministrative e contabili che ne conseguono.
A R E A D U E S. R. L.
Caratteristiche:
• il gestore dell’impianto di distribuzione stipula con la compagnia petrolifera un contratto di somministrazione,
attraverso il quale si impegna ad effettuare periodicamente forniture di carburante, che erogherà direttamente al cliente
finale al momento del rifornimento;
• la compagnia petrolifera sottoscriverà un contratto di somministrazione con il cliente finale, nei cui confronti si
impegnerà a cedere il carburante ogni qual volta verrà effettuato il rifornimento.
Tra il distributore e il cliente finale non viene ad instaurarsi alcun tipo di rapporto giuridico, in quanto il bene è già
stato ceduto dal distributore alla compagnia petrolifera in forza del primo contratto di somministrazione.
.
Il pagamento del carburante, effettuato dalle imprese aderenti al sistema direttamente nei confronti della compagnia
petrolifera, viene gestito tramite un sistema di tessere magnetiche, rilasciate da quest’ultima alle imprese clienti, le quali
potranno utilizzarle per il rifornimento di carburante presso i distributori convenzionati.
FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante – contratti di netting
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Periodicamente, la compagnia petrolifera rendiconterà alle imprese aderenti il carburante
acquistato ed emetterà un’unica fattura elettronica, in base alla quale verrà effettuato il
pagamento vero e proprio.
Da un punto di vista finanziario:
il contratto di netting permette alle imprese clienti di
effettuare pagamenti periodici direttamente alla compagnia petrolifera, senza
sostenere alcun esborso in sede di rifornimento presso gli impianti di distribuzione.
A R E A D U E S. R. L.
Aspetti civili e fiscali:
La fatturazione avviene, come detto, periodicamente sulla base della rendicontazione dei rifornimenti effettuati dal cliente
finale, il quale dovrà pertanto registrare una sola fattura periodica, emessa direttamente dalla compagnia petrolifera. Al
riguardo si osserva, infatti, che con la circolare 42/E/2012 l’Agenzia delle Entrate, richiamando la precedente C.M.
205/E/1998, ha ribadito che il contratto di netting è escluso dalla disciplina della scheda carburante prevista dal D.P.R.
444/1997 (e successivamente integrata dal D.L. 13 maggio 2011, c.d. “decreto sviluppo”). Ciò in quanto, sebbene la carta
“fedeltà” associata al netting non sia assimilabile alle carte di credito o di debito (il cui utilizzo consente di escludere la
tenuta della scheda carburante), d’altro canto, il rapporto che si instaura per effetto di tale contratto è riconducibile
al contratto di somministrazione di beni di cui all’articolo 1559 del codice civile, e quindi non è assimilabile “alle
cessioni di beni disciplinate dalle disposizioni del citato D.P.R. n. 444 del 1997, che delimitano l’ambito applicativo della
disciplina concernente la scheda carburante e delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sviluppo”.
La C.M. 205/1998 ha stabilito inoltre che gli utilizzatori dei veicoli debbano compilare mensilmente un documento
numerato e datato nel quale sono indicati, tra l’altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi. Ciò al fine di
ricondurre la spesa ai veicoli strumentali e consentire la deducibilità del costo nonché la detrazione dell’Iva assolta.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la possibilità che la compagnia petrolifera abbia sede al di fuori del
territorio dello Stato. Essendo il carburante fisicamente in Italia al momento della cessione, la fattura andrà emessa ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972 e registrata con la procedura dell’inversione contabile. Per la
medesima ragione, anche se la compagnia petrolifera dovesse avere sede nel territorio comunitario, l’acquisto di
carburante così effettuato non sarebbe da includere negli elenchi Intrastat, in quanto non sussisterebbero i presupposti per
considerarlo un acquisto intracomunitario.
FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante – contratti di netting
19A R E A D U E S. R. L.
Alcuni esempi
FATTURAZIONE ELETTRONICA Acquisto carburante
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ESEMPIO N. 3
Con il contratto di netting, il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni
periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza per il prelievo un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente
dalla società petrolifera.
In questo caso la ricarica della tessera potrebbe avvenire prima della cessione del carburante (ossia, prima dell'effettuazione del
rifornimento di carburante) e la fattura verrà emessa solo dopo questo momento.
Sul punto occorre distinguere due casistiche, sulla base delle caratteristiche dei buoni monouso o multiuso stabilite dalla Direttiva Ue
27.6.2016, n. 2016/1065/Ue (si veda la R.M. 21/E/2011):
1) a società petrolifera emette buoni carburante, ovvero carte (ricaricabili o meno), come pure altri strumenti, che consentono di
rifornirsi presso uno specifico impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di carburante secondo
l'accordo raggiunto dalle parti. In questo caso, trattandosi di buoni monouso (single purpose voucher), la fattura elettronica va
emessa al primo dei due momenti tra cessione del carburante e ricarica della tessera;
2) la società petrolifera emette buoni carburante, ovvero carte (ricaricabili o meno), come pure altri strumenti, che consentono di
rifornirsi presso diversi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie petrolifere o da singoli imprenditori ovvero presso le cd.
pompe bianche) o di acquistare più beni o servizi (non previamente identificati; si veda Corte di Giustizia Ue, causa C-419/02, BUPA
Hospitals e Goldsborough Developments; Corte di Giustizia Ue, causa C-107/13, Firin; Corte di Giustizia Ue, causa C-
427/98, Commissione/Germania). In questo caso, trattandosi di buoni multiuso (multiple purpose voucher), il titolo (buono
carburante, tessera, ecc.) si qualifica come documento di legittimazione (art. 2002 c.c.), con l'effetto che la ricarica non è soggetta ad
Iva e, conseguentemente, a fatturazione elettronica, mentre quest'ultima va emessa all'atto della cessione del bene (carburante). In
tal senso si era già espressa l'Amministrazione finanziaria con la C.M. 30/502598 del 1974 e la C.M. 27/361446 del 1986.
Ad ogni modo, l'eventuale ricarica della tessera o il pagamento della fattura emessa dalla società petrolifera deve avvenire con uno
degli strumenti tracciabili (per fruire della detrazione Iva e deduzione del costo).
Inoltre, viene superato l'orientamento espresso con la C.M. 30/1974 secondo cui – relativamente ai buoni monouso – il momento del
pagamento dell'Iva coincideva con l'utilizzo del buono e non con la sua emissione.
A R E A D U E S. R. L.
Fatturazione differita:
Si evidenzia che la C.M. n. 8/E/2018 ha fatto presente che anche per le cessioni di
carburanti sarà possibile utilizzare la fattura differita, sempre che al momento della
cessione venga consegnato all’acquirente un documento analogico ovvero elettronico che
contenta la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale
trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Acquisto carburante – Fatturazione differita
A R E A D U E S. R. L.
Tale modalità potrà essere utilizzata per gli acquisti dicarburante presso i distributori automatici che non rilascianonell’immediato fattura elettronica (punto 2 della C.M. n. 205/E del1998).
LIMITAZIONE:
L’obbligo (sia per la fatturazione anticipata a luglio 2018, sia per l’obbligo dal 2019) è
escluso per le cessioni effettuate da parte di contribuenti in regime di vantaggio (cd. minimi)
o in regime forfettario.
Resta fermo l’obbligo di effettuare pagamenti con strumenti tracciabili di tutti gli acquisti di
carburante (di qualunque tipologia) ai fini della deduzione del costo e della detrazione
dell’Iva (quindi anche quelli per aerei, navi, macchine agricole, ecc.).
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Acquisto carburante
A R E A D U E S. R. L.
DETRAZIONE IVA E DEDUZIONE COSTO
La legge di Bilancio 2018 ha previsto che relativamente ai carburanti e
lubrificanti:
la detrazione IVA e
la deduzione del costo ai fini della determinazione del reddito,
sono consentite solo qualora siano adottati strumenti di pagamento
tracciabili.
Il pagamento in contanti preclude, quindi, la detrazione IVA e la deducibilità
del costo.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante
A R E A D U E S. R. L.
DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA DALLA DATA DI RICEZIONEIn conclusione, qualora il SdI sia riuscito a trasmettere la fattura al destinatario, la data di ricezione
dipende dal canale di trasmissione prescelto, dal ricevente e quindi:
data e ora presenti all’interno della ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore di Pec del soggetto
ricevente, nel caso dell’indirizzo Pec;
data e ora presenti all’interno della «response» del servizio esposto dal soggetto ricevente, per il
servizio SdI Coop;
data e ora in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard
Utc (Cet con ora legale), nel caso del servizio SdIFP.
Se invece il Sistema di interscambio non è riuscito ad inviare le e-fatture al destinarlo, nonostante il
superamento dei controlli, la data di ricezione è data dalla data di presa visione del documento sul sito
Web dell’AE da parte del cessionario/barra committente.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante
A R E A D U E S. R. L.
Si osserva che la Legge di Bilancio 2018 non ha modificato le modalità e i termini di registrazione:
pertanto, la fattura elettronica può essere registrata una volta che si considera ricevuta
secondo quanto chiarito dalle specifiche tecniche e comunque entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con
riferimento al medesimo anno qualora si voglia esercitare il diritto alla detrazione.
Per le cessioni di carburanti effettuate da impianti
stradali di distribuzione, venendo meno – fino al 31.12.2018
– l’obbligo di emissione della e-fattura, gli acquisti potranno
continuare ad essere documentati dalla scheda
carburante ovvero secondo il metodo semplificato previsto
dall’all’art. 7, D.L. 70/201.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante
Sono esonerati dalla tenuta della scheda carburante i soggetti «(…) che effettuano gli acquisti di
carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del
presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (…)».
A R E A D U E S. R. L.
L’Agenzia delle Entrate nel paragrafo 1.4 circolare n.13/E del 2018 ha
osservato che «per la deducibilità del costo di acquisto e per la detraibilità
della relativa IVA valgono le disposizioni di ordine generale dettate per
tutti i carburanti.»
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante -
L’affermazione dell’Agenzia per la sua generalità potrebbe indurre ad
ipotizzare che ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione del
costo l’onere di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili valga anche
per i carburanti non specificatamente destinati all’autotrazione.
Tale interpretazione, tuttavia, non pare in linea con l’intento di
contrastare le frodi nel settore dei carburanti.
A R E A D U E S. R. L.
ULTERIORI CHIARIMENTI:
Pagamenti effettuati dal soggetto passivo in via mediata, ossia concretamente effettuati da un soggetto
terzo ma riconducibili al primo «secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti
tracciabili». (Rif: C.M.8/E/2018)
È il caso del rifornimento effettuato, in occasione di una missione di lavoro, da un dipendente o
dall’amministratore della società, con pagamento avvenuto con la carta di credito (o di debito o prepagata,
come pure con altri strumenti individuati dal citato Provv. Agenzia Entrate 4.4.2018, n. 73203) dello stesso
collaboratore.
In questo caso, oltre allo strumento di pagamento tracciabile utilizzato all’atto del rifornimento di
carburante, anche quando la società provvederà al rimborso della spesa sostenuta dovrà essere
utilizzata una modalità tracciata (es. il bonifico bancario unitamente alla corresponsione della
retribuzione); in questo modo – essendoci una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti
tracciabili – «la riconducibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità».
Anche questo chiarimento va nell’indirizzo della facilitazione, in quanto – secondo le istruzioni
dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 9.11.2012, n. 42/E) – la semplificazione introdotta con l’art. 7, co. 2, lett.
p), D.L. 70/2011 richiedeva che il mezzo di pagamento (carta di credito, di debito, ecc.) fosse intestato al
soggetto che esercita l’attività economica.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante -
A R E A D U E S. R. L.
Acquisto di carburante e altri acquisti
Inoltre, nel caso siano effettuate – contestualmente o in momenti diversi – più operazioni
(acquisto di carburante ed altri acquisti) da riportare in un’unica fattura, l’obbligo di utilizzo
di fatturazione elettronica del carburante è assorbente anche per gli altri acquisti.
ESEMPIO
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante -
L'Agenzia delle Entrate propone il seguente esempio.
In presenza di rifornimenti di carburante presso un distributore stradale e di interventi di riparazione,
sostituzione, lavaggio, ovvero di acquisti di beni o servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura
che documenti cumulativamente tali operazioni (così afferma il documento di prassi, ancorché l'art. 21, co.
1, D.P.R. 633/1972 esordisce affermando che «Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua
la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura (…)», non ammettendo,apparentemente, il cumulo di più operazioni in un solo documento) è emessaobbligatoriamente in forma elettronica.
A R E A D U E S. R. L.
SCHEMA RIASSUNTIVO - DOCUMENTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI CARBURANTI FINO AL 31.12.2018
Acquisti di
carburanti
presso
distributori
stradali
Effettuati da soggetti Iva
in quanto tali
Obbligo di pagamento con
strumenti tracciati (al fine
di dedurre il costo e
detrarre l'Iva)
Documentati con scheda
carburante (facoltativa ex
D.L. 70/2011)
Documentati con fattura
elettronica (per facoltà o
obbligo)
Effettuati quali privati
consumatori
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi incassati relativamente a benzina e gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante
A R E A D U E S. R. L.
Termini di emissione
Secondo queste disposizioni, la fattura va emessa contestualmente (entro il giorno stesso, ossia entro le ore
24:00, in cui l’operazione si considera effettuata; si veda C.M. 5.8.1994, n. 134/E, par. 2) alla consegna dei beni (es.
consegna dei carburanti) o incasso del corrispettivo delle operazioni (es. a fronte di prestazioni di servizi resi)
La C.M. 13/E/2018 osserva che la contestualità va valutata «alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente
imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI» (Sistema di Interscambio) e che, quindi, «non è
improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo
giorno».
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante -
ai sensi dell’art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972, la fattura va «emessa al momento dell'effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6», D.P.R. 633/1972, salvo il caso della fatturazione
differita;
ai sensi dell’art. 21, co. 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972, la fattura
«si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione,
trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente».
A R E A D U E S. R. L.
Termini di emissione
Da tener presente ai fini della detrazione IVA:
in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il
necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le
connesse difficoltà organizzative, l’Agenzia delle Entrate ritiene che
il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal
provvedimento citato ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non
pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile
ai sensi dell’art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante -
AI FINI DELLA TEMPESTIVITA’ DELLA FATTURAZIONE, NON
RILEVA LA DATA DI FORMAZIONE DEL DOCUMENTO MA LA DATA
INDICATA NEL DOCUMENTO STESSO (E CONTESTUALE INVIO
ALLO SDI (se non scartata), RIPORTATA NEL CAMPO INDICATO
A R E A D U E S. R. L.
Termini di emissione
VIOLAZIONI FORMALI:
«a condizione che le stesse, nel caso concreto, non abbiano inciso sulla determinazione e
sul versamento dell'imposta. Si pensi, nel campo dell'I.V.A., ad una fattura afferente
un'operazione imponibile emessa o annotata con un ritardo talmente esiguo da consentire
ugualmente la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di
competenza» (C.M. 10.7.1998, n. 180).
Il ritardo nella formazione e trasmissione del documento non è sanzionabile se comunque
l’imposta entra nella liquidazione del periodo; a maggior ragione, il documento elettronico
neppure dovrebbe essere considerato tardivo allorché – formato e trasmesso tramite il SdI,
e da questo non scartato – riporti la data dell’effettuazione dell’operazione nel campo «Dati
Generali» del file della fattura elettronica.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –
Acquisto carburante -
A R E A D U E S. R. L.
Caratteristiche della Fattura Elettronica per acquisto carburanti
Con riferimento ai carburanti, si evidenzia che non ricorre l’obbligo dell’indicazione
del numero di targa del veicolo o altro estremo identificativo dello stesso (es. telaio,
modello, casa costruttrice), come invece era richiesto nella scheda carburante (C.M.
12.8.1998, n. 205).
Sul punto la C.M. 8/E/2018 precisa, però, che al fine di ricondurre una spesa ad un
determinato veicolo potrebbe essere opportuno indicare tale dato.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Acquisto carburante
requisiti della fattura: cartacea o elettronica – sono
individuati dagli artt. 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972.
Si suggerisce di verificare che sia indicata la targa soprattutto per
gli autotrasportatori in quanto necessaria per usufruire del rimborso
dell’accisa sul gasolio consumato.
Si suggerisce di verificare che sia indicata la targa soprattutto per
gli autotrasportatori in quanto necessaria per usufruire del rimborso
dell’accisa sul gasolio consumato.
A R E A D U E S. R. L.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Acquisto carburante
Casi particolari di acquisto di carburante
Documentazione dell’acquisto
Mancanza del personale addetto alla distribuzione del carburante (s. impianti self –
service)
In questa ipotesi è impossibile certificare l’acquisto con la scheda carburante per cui il soggetto
IVA può chiedere al gestore dell’impianto di distribuzione l’emissione della fattura (cartacea o
elettronica) inviandogli il buono di consegna rilasciato dall’attrezzatura automatica
Concessionarie, rivenditori e noleggio auto
Per i soggetti che esercitano l’attività di autonoleggio, in luogo di una scheda carburanti per
ciascun veicolo è possibile utilizzare un’unica scheda carburante per ogni sede noleggiante.
Analogamente, concessionarie e rivenditori di auto possono istituire un’unica scheda carburante
mensile per le auto in vendita e utilizzate per prove tecniche o dimostrative per la clientela,
quelle in riparazione e in conto vendita, nonché per quelle nuove non ancora utilizzate (C.M:
205/1998, par.4)
A R E A D U E S. R. L.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Acquisto carburante E-Fattura anche per gli acquisti di carburante presso i distributori
Intervento AE (non formale)
Nel corso di un evento informativo in data 27 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto,
in forma non ufficiale, che possono essere emesse fatture elettroniche in formato elettronico dal 1°
luglio 2018, su base facoltativa, anche per le cessioni di carburanti, per autotrazione da parte dei
distributori, per i quali l’obbligo è stato differito al 1° gennaio 2019, ai sensi dell’art. 11 – bis del DL
87/2018 (decreto dignità).
Resta ferma l’indicazione nella fattura della tipologia di carburate ceduto (ai fini dello sgravio
dell’accisa), nonché della targa (identificazione veicolo).
La fatturazione in formato elettronica potrà essere anche destinata ai soggetti non residenti in Italia;
se dotati di una PEC nazionale e se in grado di ricevere un file in formato XML (eXtensible Markup
Language). Se si sfrutta questa possibilità, non bisognerà più inviare a fine mese la comunicazione
dei dati delle fatture transfrontaliere.
Nell’ambito dello stesso evento, il vice presidente dell’AE ha evidenziato che sarà possibile fare
fatture per conto terzi; sarà fondamentale la correttezza dell’indirizzo inserito perché «se il cliente ha
registrato un indirizzo abbinandolo alla propria partita Iva, il sistema invierà automaticamente a
quell’indirizzo».
A R E A D U E S. R. L.
AGGIORNAMENTO:
Con un documento di prassi l’Amministrazione finanziaria interviene nel fornire
chiarimenti all’indomani dell’applicazione anticipata (all’1.7.2018) della fatturazione
elettronica per:
Talune cessioni di carburanti per automazione (escluse quelle effettuate presso i
distributori stradali
Le prestazioni di servizi rese da subappaltatori o subcontraenti nell’ambito
pubblici.
Riferimenti normativi: Legge n.205 del 27 dicembre 2017
Circolare AE n. 8/E 30/04/2018
Circolare AE N. 13/E 02/07/2018
FATTURAZIONE ELETTRONICA Chiarimenti della C.M. n.13/E/2018
36A R E A D U E S. R. L.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti
Ambito di applicazione:
Riferimenti specifici:
Art. 1 comma 917 lett.b) L.27.12.2017, n. 205 Legge di Bilancio 2018
Agenzia delle Entrate: Circolare n.13/E del 2 Luglio 2018
A R E A D U E S. R. L.
Appalti pubblici
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le prestazioni rese
da subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel
quadro di un contratto di appalto – di lavori, servizi o forniture –
stipulato con una Pubblica amministrazione.
la C.M. 2.7.2018, n. 13/E approfondisce alcuni concetti:
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Per filiera di imprese si intende «l’insieme dei soggetti (…) che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di
realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti».
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti
Dall’ 1 Luglio 2018 vige l’obbligo della e-fattura anche per le seguenti operazioni:
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.13/E/2018 ha precisato che in virtù dell’art. 105 c.2.D.Lgs n.50/2016 (c.d.
Codice di contratti pubblici), l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico riguarda i seguenti soggetti che operano
nell’ambito del contratto pubblico:
subappaltatori – titolari del contratto di subappalto
Subcontraenti – titolari di un sub-contratto, diverso dal subappalto, che eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore
obbligato a comunicare, prima dell’inizio della prestazione, alla stazione appaltante gli obblighi richiesti dalla Legge (art. 105,
comma 2, Codice contratti pubblici)
A R E A D U E S. R. L.
operano nei confronti della stazione appaltante pubblica;
Ovvero
nell’esecuzione del contratto di appalto, sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (ossia,
eseguono direttamente una parte dello stesso) o sono subcontraenti (ossia, per vincolo contrattuale, eseguono
un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tali vengono comunicati alla stazione appaltante).
Esempio n. 1
Alla luce di quanto esposto, sono esclusi dalla fattura elettronica i soggetti che cedono beni senza
essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione
appaltante. Si pensi al caso dei soggetti che forniscono beni all’appaltatore senza conoscere il relativo
utilizzo, ossia se gli stessi saranno impiegati in parte per appalti pubblici e, in parte, in forniture
private.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti
Ne deriva, come precisato nella C.M. 13/E/2018, che l’obbligo di fattura
elettronica riguarda esclusivamente i soggetti
subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto
alle comunicazioni prescritte dalla legge.
Fermo restando l’obbligo di indicare in fattura- laddove prescritti - il
Codice identificativo di gara (CIG) ed il Codice unico di progetto (CUP)
per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, l’obbligo di fattura
elettronica sussiste soltanto nei confronti dei soggetti che:
A R E A D U E S. R. L.
Poiché la norma, al fine di individuare i soggetti coinvolti nell’obbligo di fatturazione elettronica dall’1.7.2018 richiama
coloro che sono destinatari delle disposizioni anticorruzione (L. 136/2010), è utile in proposito richiamare il contenuto
della Determinazione Anac (Autorità nazionale Anticorruzione) 7.7.2011, n. 4 che ribadisce il concetto espresso dalla
C.M. 13/E/2018 laddove fornisce alcuni esempi di filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture.
COMMITTENTE CONTROLLATO DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si precisa che l’obbligo di fattura elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, sia
presente un soggetto che non rientra tra quelli qualificabili come pubblica Amministrazione.
Per l’identificazione di tali soggetti va fatto riferimento a quanto specificato dalla C.M. Def 9.3.2015, n. 1/DF che
annovera: Amministrazioni dello Stato, Istituti e Scuole, Regioni, Comuni, Province, Comunità montane, Iacp,
Amministrazioni autonome, ecc.
40
FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti
Esempio n. 2
Nell’ipotesi in cui la Società A stipuli un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione X e un sub-appalto/contratto con le
Società B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con
fattura elettronica, al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni come richiamate). Al contrario, laddove B e/o C
si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi Società D) per adempiere gli obblighi derivanti dal
subappalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico
(almeno sino al 1° gennaio).
Ai fini dell’anticipo dell’obbligo di fatturazione elettronica, non sono considerati appalti pubblici i
rapporti contrattuali che vedono, come committenti, società controllate o partecipate da soggetti pubblici.
A R E A D U E S. R. L.
CONSORZI
Viene chiarito che l’obbligo di fattura elettronica in capo al consorzio non si estende:
ai rapporti consorzio-consorziate;
ai rapporti interni nei quali il consorzio non è il diretto referente della pubblica Amministrazione ma si inserisce nella
filiera dei subappalti.
Come già specificato dall’Agenzia nella C.M. 8/E/2018, l’obbligo di fattura elettronica interessa i soli rapporti (appalti e/o
altri contratti) diretti tra:
• soggetto titolare del contratto e pubblica Amministrazione;
e
• soggetto titolare del contratto e soggetto di cui lo stesso si avvale (consorzio).
Sono invece esclusi gli ulteriori passaggi successivi, cioè quelli derivanti da rapporti interni tra il consorzio ed i singoli
consorziati (che, in linea generale, non configurano subappalti o ipotesi affini).
Esempio n. 3 - Appalto consistente nel servizio di mensa in favore di un ente pubblico
La prestazione dell’appaltatore consiste anche nella fornitura di bevande e prodotti alimentari per il cui approvvigionamento l’appaltatore si
rivolge a propri fornitori.
Il fornitore di bevande (ad es., bottiglie di acqua), a sua volta, stipula subcontratti con il produttore dei contenitori di plastica e degli altri
materiali necessari per confezionare il prodotto.
A riguardo, mentre la fornitura di bottiglie di acqua è funzionalmente collegata all’esecuzione della prestazione principale (servizio di
mensa) ed è, quindi, inclusa nell’ambito applicativo della legge n. 136/2010, la fornitura dei contenitori e degli altri materiali non presenta
la stessa caratteristica; pertanto, i relativi subcontratti non rientrano nella filiera rilevante. Allo stesso modo, per la provvista di
prodotti alimentari, ad esempio derivati dal latte, l’appaltatore si rivolge all’impresa distributrice dei prodotti che sono stati, a loro volta,
acquistati presso un’impresa casearia.
L’impresa casearia si rifornisce del latte presso i diretti produttori. Rispetto al servizio di mensa, l’ultimo rapporto rilevante ai fini della
disciplina della tracciabilità è il contratto tra l’impresa distributrice e quella casearia.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti
A R E A D U E S. R. L.
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
L’art. 3 della L.n.136/2010 fa riferimento all’ obbligo di
tracciabilità dei pagamenti per tutti coloro che effettuano i
lavori, anche indirettamente (come nel caso del subappalto) a
favore della Pubblica amministrazione.
Nei subappalti e nei subcontratti gli adempimenti previsti dalla
normativa sulla tracciabilità vengono attuati attraverso:
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Servizi resi da subappaltatori e subcontraenti
inserimento nel subcontratto delle clausole che regolano la tracciabilità (richiamando anche l’obbligo di inserimento
delle stesse negli ulteriori eventuali subcontratti);
la comunicazione, da parte del subcontraente, del/dei conti dedicati e dei soggetti delegati che operano sugli stessi;
il pagamento, da parte dell’appaltatore, dei corrispettivi attraverso i conti correnti dedicati e mediante il codice CIG
dell’appalto principale e, ove obbligatorio, dal codice unico di Progetto (CUP);
La comunicazione dell’appaltatore alla stazione appaltante dei contratti stessi anche per estratto.
CIG: codice identificativo di gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza. Identifica il singolo affidamento nell’ambito del
progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento. Obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (DL
187/2010), in relazione a ciascun contratto pubblico.
CUP: codice unico di progetto gestito dal CIPE. E’ un codice alfanumerico di 15 cifre che identifica un progetto di
investimento pubblico, comune a tutte le pubbliche amministrazioni, nonché a soggetti pubblici e privati coinvolti nello
stesso progetto, durante tutte le fasi della sua attuazione.
A R E A D U E S. R. L.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione della fatturazione elettronica
La Legge di Bilancio 2018, nell’introdurre l’obbligo di legge con la modifica del
Dlgs.127/2015, stabilisce anche che:
“Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture
elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate”.
L’art. 39, co. 3, D.P.R. 633/1972 dispone che le fatture
elettroniche (emesse e ricevute) devono
essere conservate in modalità elettronica, in
conformità alle disposizioni del D.M. 17.6.2014 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Riferimento Normativo
A R E A D U E S. R. L.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione della fatturazione elettronica
Le fatture elettroniche devono essere
obbligatoriamente conservate in formato elettronico sia
dall'emittente che dal destinatario (art. 39, D.P.R.
633/1972).
La conservazione deve avvenire secondo le modalità e i termini previsti dal D.M. 17.6.2014, il quale
prevede che la conservazione deve avvenire con cadenza annuale, in modo che il processo sia
concluso entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; che i
contribuenti devono comunicare, nella dichiarazione annuale dei redditi, l'opzione per la
conservazione elettronica dei documenti (non solo le fatture) rilevanti ai fini fiscali; che la
conservazione deve rispettare le norme del Codice civile, le norme tributarie e le disposizioni del CAD,
nonché consentire le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici; che il
processo di conservazione si conclude con l'apposizione di un riferimento temporale (opponibile a
terzi) sul pacchetto di archiviazione.
A R E A D U E S. R. L.
45
FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione della fatturazione elettronica
È stato precisato (C.M. 2.7.2018, n. 13/E, par. 3.2) che è possibile portare in conservazione anche copie
informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati diversi dall'XML, contemplati dal D.P.C.M. 3.12.2013
attuativo del CAD e considerati idonei a fini della conservazione: «PDF», «JPG» o «TXT»; che le fatture emesse
o ricevute, nonché le altre scritture contabili, possono essere conservate sia in Italia sia all'estero (purché in
Paesi con i quali esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza), come precisato – in
termini generali - dalla R.M. 25.9.2015, n. 81/E e – con riguardo alle fatture emesse verso la P.A. – dagli artt. 5, co.
3 e 9, co. 2, D.P.C.M. 3.12.2013. L'Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione delle fatture
elettroniche (emesse o ricevute), conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 3.12.2013 (che disciplina le regole
tecniche per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti digitali).
Come precisato dalla C.M. 2.7.2018, n. 13/E, par. 3.3, il servizio di
conservazione «non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture
(soggetto passivo d'imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture
elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della
P.A. e transitate tramite il Sistema di Interscambio».
Il servizio è fruibile previa adesione all'accordo di servizio pubblicato
nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate e può essere
utilizzato anche dagli intermediari appositamente incaricati.
A R E A D U E S. R. L.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione gratuita
Dal 1° gennaio 2019,
le fatture B2B emesse obbligatoriamente in formato elettronico attraverso il Sdi dovranno
essere conservate obbligatoriamente in formato elettronico sia da parte del soggetto
emittente che dal soggetto destinatario.
Il provvedimento del 30 aprile 2018 prevede che tali soggetti potranno
conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione
trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio di conservazione
elettronica (ai sensi del D.M del 17 giugno 2014 e D.P.C.M. 3 dicembre 2013), messo
a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate (sito AE «fatture e
corrispettivi»).
Per usufruire del servizio di conservazione gratuita della durata di 15 anni gli
operatori devono sottoscrivere un apposito accordo di servizio pubblicato nell’area
riservata del sito web dell’Agenzia.
A R E A D U E S. R. L.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione gratuita
Sottoscrizione accordo di servizio
Per poter aderire al servizio di Conservazione delle fatture elettroniche messo a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è necessario e sufficiente
‘‘sottoscrivere’’ l’accordo di servizio nel formato standard dell’Agenzia delle
Entrate.
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=st
artup.tem,Company=8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF
La funzione di Richiesta servizio di Conservazione, disponibile agli utenti che hanno
effettuato l'adesione al servizio, è accessibile dalla sezione "Conservazione" presente
nella homepage del servizio Fatturazione.
Gli accordi di servizio a cui i contribuenti hanno aderito sono protocollati dal
sistema di gestione documentale dell’Agenzia delle Entrate.
A R E A D U E S. R. L.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione gratuita
Sottoscrizione/adesione/accettazione accordo di servizio
L'adesione alla convenzione avviene mediante esplicita accettazione delle
condizioni in esso contenute dall'utente nell'area del servizio di conservazione,
previa autenticazione, per conto proprio o del/dei soggetti incaricante/i.
Al primo accesso dopo il 1 luglio 2018 , solo per chi aveva già aderito, verrà richiesto
di aggiornare la propria convenzione di servizio.
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?St=383,E=0000000000
075490526,K=2903,Sxi=1,Case=Ref(Adesione_Serv_Cons_non_Attiva)
A R E A D U E S. R. L.
Dalla data di adesione al servizio, sono AUTOMATICAMENTE portate in conservazione
tutte le fatture (e le note di variazione) trasmesse e ricevute dal SdI in data successiva a
quella di adesione del servizio.
Inoltre è possibile portare in conservazione mediante UPLOAD del singolo documento, le
fatture (e le note di variazione) emesse e ricevute in data precedente a quella di adesione
del servizio, purché le stesse rispettino i requisiti del provvedimento del 30.04.18 (XML).
Il servizio è valido sia per le fatture elettroniche tra privati che per le fatture elettroniche
verso la PA.
Le fatture (e le note di variazione) per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di scarto, non
sono portate in conservazione.
Per dettagli si consiglia la lettura attenda della Convenzione al servizio di conservazione
scaricabile dal portale F&C nella sezione «Conservazione»
PORTALE FATTURE ECORRISPETTVI
CONSERVARE LA FE (ACCORDO DI SERVIZIO)
A R E A D U E S. R. L. 51
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione – Intermediari
L’adesione al servizio di conservazione e il successivo
utilizzo del servizio stesso sono consentiti anche
attraverso intermediari appositamente delegati dal
cedente/prestatore o cessionario/committente”. Gli
intermediari delegati possono essere anche soggetti
diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
In pratica, l’emittente e il destinatario della fattura elettronica, aderendo
(facoltativamente) a tale accordo di servizio, potranno delegare al SdI la
conservazione delle fatture elettroniche (con i relativi file allegati), con effetti,
peraltro, non solo ai fini fiscali ma anche civilistici.
Supporto Intermediari:
A R E A D U E S. R. L.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione
Possibilità di conservare le fatture elettroniche in formato pdf in luogo del
formato XML
Risposta Videoforum del Sole 24 Ore in data 24 maggio 2018
Per venire incontro ai contribuenti e semplificare le procedure, l’Agenzia
delle Entrate ammette la possibilità di conservare le fatture in formato
pdf in luogo del formato XML, a condizione che il contenuto dei
documenti sia identico.
Al fine di garantire tale corrispondenza, pertanto, sarà necessario conservare
gli esiti e le ricevute dei file trasmessi al SdI tenendo comunque conto che
rimane l’obbligo di conservazione dell’originale informatico (presso il SdI).
Risposta Videoforum del Sole 24 Ore in data 24 maggio 2018
Per venire incontro ai contribuenti e semplificare le procedure, l’Agenzia
delle Entrate ammette la possibilità di conservare le fatture in formato
pdf in luogo del formato XML, a condizione che il contenuto dei
documenti sia identico.
Al fine di garantire tale corrispondenza, pertanto, sarà necessario conservare
gli esiti e le ricevute dei file trasmessi al SdI tenendo comunque conto che
rimane l’obbligo di conservazione dell’originale informatico (presso il SdI).
A R E A D U E S. R. L.
54
FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione – Termini
Il termine entro il quale deve avvenire il
processo di conservazione delle fatture
elettroniche è annuale alla stregua di tutti gli altri
documenti informatici.
In particolare il termine è: entro il 3° mese
successivo al termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Termini di conservazione:
Per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare il termine di conservazione è:
31 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti con esercizio non coincidente con anno solare (esercizio a cavallo) il termine di
conservazione è:
entro il 3° mese successivo a quello di presentazione della prima dichiarazione dei redditisuccessiva alla fine dell’anno solare.
A R E A D U E S. R. L.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA –Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti
Norma previgente: art. 3 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 127/2015 in vigore fino al 2018
E’ prevista la riduzione di 2 anni dei termini per l’accertamento
ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi per i soggetti passivi
IVA che, avendo optato per lo Spesometro, (c.d. opzionale),
e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, garantiscono
la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo
superiore a 30,00 euro, secondo le modalità definite dal D.M.
4.8.2016 (bonifico bancario o postale, bancomat, carta di
credito, assegno bancario circolare o postale non trasferibile).
Nuovo art. 3 del D.Lgs. 127/2015 in vigore per le fatture emesse dal 2019
E’ prevista la riduzione di 2 anni dei termini per l’accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui
redditi per i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati
relativi ad operazioni di importo superiore a 500 euro.
La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto e ai soggetti assimilati ex art. 22, DPR
n. 633/72, tranne nel caso in cui tali soggetti abbiano esercitato l’opzione per la
memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
A R E A D U E S. R. L.
Norma di riferimento Accertamento senza
tracciabilità
Accertamento con
tracciabilità
Art.57 del DPR n.633/72 31 dicembre dal 5° anno
successivo a quello in cui è
stata presentata la
dichiarazione
31 dicembre dal 3° anno
successivo a quello in cui è
stata presentata la
dichiarazione
Art.43 del DPR n.600/73 Gli avvisi di accertamento
devono essere notificati, a
pensa di decadenza, entro il
31 dicembre del 5° anno
successivo a quello in cui è
stata presentata la
dichiarazione
Gli avvisi di accertamento
devono essere notificati, a
pensa di decadenza, entro il
31 dicembre del 3° anno
successivo a quello in cui è
stata presentata la
dichiarazione
FATTURAZIONE ELETTRONICA –Riduzione dei termini di accertamento
56A R E A D U E S. R. L.
FATTURAZIONE ELETTRONICA –Riduzione dei termini di accertamento
57A R E A D U E S. R. L.
Una verifica delle modalità di certificazione delle vendite è quindi
assolutamente consigliata per tutti i contribuenti, comprese, ad
esempio, le imprese di produzione industriale che, pur non avendo
punti vendita, con tutta probabilità gestiscono spacci aziendali o centri
sportivi rilasciando certificazioni fiscali diverse dalla fattura.
riduzione dei termini di accertamento fiscale a condizione che
venga garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati
relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro
Per beneficiare della riduzione biennale dei termini di
controllo, se le vendite vengono certificate anche
mediante corrispettivi, con il rilascio quindi di scontrini o
ricevute, occorre esercitare l’opzione per memorizzare e
trasmettere i corrispettivi all’agenzia delle Entrate
installando i registratori telematici.
FATTURAZIONE ELETTRONICA –Riduzione dei termini di accertamento
58A R E A D U E S. R. L.
Il rispetto della soglia è quindi il primo elemento da considerare per
ottenere il beneficio della riduzione dei termini di accertamento.
La condizione essenziale per beneficiare della riduzione dei termini
di accertamento, come accennato, consiste comunque nella
tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti relativi ad operazioni
di ammontare superiore a 500 euro. La soglia individuata a tal fine
non è in linea né con la soglia di 30 euro stabilita dal decreto 24
gennaio 2014 (ora abbassata a 5 euro), ai fini dell’obbligo di
accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, né con il
limite all’uso dei contanti fissato a fini antiriciclaggio in 2.999 euro.
59
FATTURAZIONE ELETTRONICA –Riduzione dei termini di accertamento
LIMITI E LIMITAZIONI
L’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 stabilisce infatti la soglia entro la quale è possibile il
trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone
fisiche o giuridiche. In particolare si vieta il trasferimento in parola quando il valore oggetto di
trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3mila euro. Quest’ultimo limite è incrementato a
10mila euro per le operazioni intercorse con soggetti non residenti ed in particolare per l’acquisto di
beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa
da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello
Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
A R E A D U E S. R. L.
Dal punto di vista operativo, è indubbio che la riduzione biennale dei termini di accertamento risulti
bilanciata, sotto il profilo dei controlli, dalla disponibilità in tempo reale per l’amministrazione finanziaria
dei dati delle operazioni attive e passive
L’eventuale accesso ai dati di fatturazione disponibili sul Sistema di interscambio è sempre e
comunque subordinato alla previa informativa inviata al contribuente circa l’avvio di una procedura di
controllo.
60
FATTURAZIONE ELETTRONICA –Conservazione
Osservazione:
Si ricorda inoltre che dal 27 giugno 2014 è stata eliminata la comunicazione all’Agenzia delle
Entrate dell’impronta dell’archivio informatico che andava fatta entro il 4° mese successivo alla
scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Obbligo:
Comunicazione in sede della dichiarazione dei redditi della conservazione elettronica dei
documenti fiscali (indicando il codice 1 nel rigo RS104 del Modello della dichiarazione redditi 2018
SC; rigo RS40 del Modello della dichiarazione redditi 2018 delle SP e rigo RS140 nel modello della
dichiarazione redditi 2018 PF).
Importante:
Inoltre ai fini della corretta conservazione elettronica occorre comunicare nel modello di
comunicazione/variazione dati (modello AA7 e AA9), gli estremi identificativi dei luoghi di
giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti, anche se si trovano all’estero.
A R E A D U E S. R. L.
E-FATTURA: sul sito dell’Agenzia sezione ad hoc per i consumatori
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi
ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura ovvero in
formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
La legge di bilancio 2018 (art1 comma 909) prevede che le fatture verso consumatori finali dal
1° gennaio 2019 debbano essere emesse in forma elettronica con invio delle stesse al sistema
di interscambio rispettando le regole operative dal provvedimento delle Entrate n. 89757 del 30
aprile 2018 e dalle relative specifiche tecniche.
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/servizi/servizitrasversali/altri/s
id2/indice+sid LINK PER ACCREDITAMENTO ALLO SDI
FATTURAZIONE ELETTRONICA Consumatori finali – B2C
61
OBBLIGO DI CONSEGNA: La fattura emessa dall’esercente afavore del consumatore privato sarà resa disponibile ai clientidirettamente in un’area ad essi riservata e sarà accessibile tramitei servizi telematici dell’Agenzia. Una copia della fatturaelettronica dovrà essere rilasciata o in forma cartacea o via emaildall’esercente al cliente, a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla
A R E A D U E S. R. L.
La fattura verso il privato consumatore deve rispettare le regole
previste per qualsiasi altro tipo di fattura elettronica.
Differenza «regole previste per il recapito»
Sul piano del recapito il privato non deve munirsi né di un codice
destinatario né di una PEC. L’emittente della fattura deve inserire
nel codice destinatario il valore convenzionale ‘‘ 0000000’’.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Consumatori finali – B2C
62
Tale indicazione consentirà la diretta accettazione della fattura dallo SDI (che dispone controllo
automatico dei dati riportati in fattura con rischio scarto fattura in caso di errata valorizzazione
dei dati della fattura) e contestualmente messa a disposizione del cliente in un’area allo
stesso riservata. Il cliente potrà visionare le fatture direttamente nel sito dell’Agenzia delle
Entrate utilizzando l’apposito servizio nell’area ‘‘fatture e corrispettivi’’.
FINALITA’:
Consumatore finale: disponibilità in elettronico dei documenti
Agenzia delle Entrate: verifica deducibilità spesa e riporto in 730 precompilato
A R E A D U E S. R. L.
Le strutture sanitarie (laboratori analisi e poliambulatori) dal 2019 saranno obbligati a
emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita IVA.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Consumatori finali – B2C – ESEMPIO Fatture laboratori analisi - poliambulatori
64
La fattura elettronica è obbligatoria anche nei rapporti
con privati consumatori finali (B2C), nel caso di specie i
pazienti.
Il cedente/prestatore residente in Italia, emettendo la
fattura nei confronti di un consumatore finale non
titolare di partita IVA deve, su richiesta del cliente,
rilasciare un documento cartaceo o elettronico al
momento della conclusione dell’operazione.
Il cedente/prestatore deve inoltre inviare allo SDI la fattura, indicando il codice fiscale e valorizzando per l’indirizzo di consegna il solo codice destinatario del
cliente con 7 zeri ‘‘0000000’’ e non anche la Pec destinatario
A R E A D U E S. R. L.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Conclusioni
66A R E A D U E S. R. L.
LA FATTURA ELETTRONICA
File formato XML Standard
- emessa con firma elettronica avanzata (data certa e inalterabilità da parte del
destinatario)
- trasmessa su un sistema di interscambio
- ricevuta in formato elettronico
- archiviata in modalità elettronica
Aspetti fiscali positivi
- Identicità del documento trasmesso e di quello ricevuto (si evita il falso materiale di chi
altera la fattura ricevuta)
- Simultaneità dell’emissione e della ricezione della fattura (problema emerso con le
fatture dal 2017 la cui imposta deve essere detratta entro la dichiarazione dell’anno di
ricezione)
- Certezza di ricezione delle note di variazione a credito da parte del cliente, obbligato a
rettificare la detrazione (sentenza Corte di Giustizia del 26.01.2012 – C-588/10 – Kraft
Food Polska)
- Superamento degli elenchi spesometro
FATTURAZIONE ELETTRONICA Conclusioni
67A R E A D U E S. R. L.
LA FATTURA ELETTRONICA
Aspetti positivi per l’Amministrazione aziendale:
- standardizzazione del flusso documentale
- trasferimento automatico dei dati delle fatture
Complessità
- fattura elettronica B2B a qualsiasi partita IVA (iscrizione al sistema di interscambio da parte
di tutti)
- fattura elettronica e cartacea (o PDF) B2C
- fattura cartacea (o PDF) ai ‘‘clienti esteri’’
- Cambiamento organizzativo per gli intermediari/Commercialisti
Timing
- 1° luglio 2018 – cessione di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori per autotrazione da parte di soggetti passivi Iva - prestazioni rese da
soggetti subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto
di appalto di lavori, di servizi o di fornitura stipulato con una PA.
- 1° gennaio 2019 – generalizzazione
FATTURAZIONE ELETTRONICA Conclusioni
68A R E A D U E S. R. L.
LA FATTURA ELETTRONICA
Motivazioni del Fisco e dubbi
- La Fattura Elettronica serve a svelare la mancata fatturazione (VAT gap)
- Se crediamo nella fatturazione elettronica, possibile eliminare lo split payment?
- Obbligo di fatturazione elettronica: ridurremo il tempo per i controllo da 18 a 3 mesi
- Liquidazione IVA precompilata
- Bozza Dichiarazione IVA e Dichiarazione dei redditi
- Bozza Modelli F-24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - Emissione
69A R E A D U E S. R. L.
COME SI EMETTE UNA FATTURA ELETTRONICA?
L’operazione di emissione e trasmissione di una fatturazione elettronica può essere
sintetizzata nelle seguenti fasi:
1) predisposizione del file fattura;
2) nomina e salvataggio del file (c.d. nomenclatura del file) con il C.F. del soggetto
trasmettente
3) visualizzazione e controllo formale del file da parte del soggetto emittente (facoltativa)
per garantire l’autenticità e l’integrità della fattura;
4) eventuale firma elettronica qualificata del file da parte del soggetto emittente
(facoltativa) per garantire l’autenticità e l’integrità della fattura
5) invio della fattura tramite il Sdi attraverso gli appositi canali
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti
70A R E A D U E S. R. L.
QUALI SONO I DATI OBBLIGATORI DI UNA FATTURA ORDINARIA?
In caso di fattura obbligatoria, sono da considerare le seguenti informazioni obbligatorie
1. data di emissione della fattura;
2. numero progressivo univoco della fattura;
3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
cedente/prestatore e del cessionario/committente e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché
ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
4. numero di partita IVA del fornitore (cedente o prestatore);
5. numero di partita IVA del cliente (cessionario/ committente);
6. numero di codice fiscale, qualora il cessionario o committente sia un privato;
7. natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
8. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli
relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
9. l’aliquota IVA, l’imponibile e l’IVA con arrotondamento al centesimo di euro;
10. data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei KM percorsi, delle ore
navigate o volate in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
11. annotazione che la fattura è emessa dal cessionario/committente o da un terzo per conto del
fornitore.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti
71A R E A D U E S. R. L.
QUALI SONO I DATI OBBLIGATORI DI UNA FATTURA SEMPLIFICATA?
La fattura elettronica può anche essere semplificata.
La fattura semplificata può essere emessa solo per importi inferiori o pari a 100 euro e
verso residenti.
Il tracciato è simile alla fattura ordinaria. Va indicata solo la PI del cessionario o il CF (non la
denominazione, ecc.) e il corrispettivo è comprensivo dell’imposta e l’ammontare
dell’imposta è ivi incorporata.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - trasmissione
72A R E A D U E S. R. L.
UNA VOLTA PREDISPOSTO IL FILE XML, CONTENENTE UNA O PIU’ FATTURE, COME
PUO’ L’OPERATORE ECONOMICO DISPORRE LA TRASMISSIONE?
Una volta predisposto il file XML l’operatore economico può disporre la trasmissione della
fattura elettronica avvalendosi del Sistema di Interscambio, direttamente o per il tramite di un
intermediario abilitato.
La trasmissione del file allo SdI può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:
• Servizi informatici messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate: una
procedura WEB e una specifica APP per cellulari (disponibili sul sito della AE: area Fatture e
Corrispettivi.
• Un sistema di posta elettronica certificata – ‘‘servizio PEC’’.
• Un sistema di cooperazione applicata, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello
«WEB service».
• Un sistema di trasmissione dati tra terminali fruibile attraverso protocollo HTTPS, detto
‘‘servizio SdIFtp’’.
Il singolo file fattura non può superare la dimensione di 5MB
L’utilizzo del canale PEC è l’unico che non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo
presso il sistema di interscambio.
Il canale prescelto dal soggetto che trasmette la fattura elettronica è anche quello che sarà
utilizzato dal SdI per inoltrare al trasmittente le ricevute e le varie notifiche.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - trasmissione
73A R E A D U E S. R. L.
TRASMISSIONE MEDIANTE PROCEDURA WEB «FATTURE E CORRISPETTIVI»
La procedura web “Fatture e corrispettivi” messa gratuitamente a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate* prevede la trasmissione del file contenente una o più fatture tramite upload a
seguito del quale il SdI attesta la ricezione del file, con un avviso sulla stessa pagina dalla
quale è avvenuta la trasmissione.
Anche in caso, come per la PEC tale avviso non è una ricevuta di consegna e quindi non
attesta l’emissione della fattura.
Il file fattura o il file archivio inviato con questa modalità non può essere > 5 megabytes.
* Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o mediante SPID o Carta Nazionale dei
Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'AE
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - trasmissione
74A R E A D U E S. R. L.
TRASMISSIONE VIA PEC
In caso di utilizzo dalla Posta Elettronica Certificata il file (o il file archivio) viene inviato come
allegato del messaggio di PEC.
Il messaggio, comprensivo dell’allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes.
Il SdI per gestire al meglio la trasmissione utilizza più indirizzi PEC tramite i quali ricevere i file.
Pertanto, la prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite PEC, deve
utilizzare l’indirizzo PEC del SdI ([email protected].)
Successivamente con il 1°messaggio di risposta (es. ricevuta di consegna) il SdI comunica al
trasmittente l’indirizzo PEC dedicato (ma non esclusivo) che dovrà essere da questi utilizzato
per la trasmissione delle successive fatture.
Se il processo di invio e ricezione va a buon fine, al mittente vengano recapitate 2 notifiche:
• una di accettazione da parte del proprio gestore di posta;
• una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario.
Questa ricevuta prova l’avvenuta trasmissione del file al SdI ma non va confusa con la
«Ricevuta di consegna» del SdI (l’unica valida)
continua
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti
75A R E A D U E S. R. L.
… La PEC è da considerarsi di facile utilizzo da parte dei soggetti principalmente di piccole
dimensioni; i canali telematici web service o FTP richiedono un particolare grado di
informatizzazione considerato che necessitano di una gestione del sistema informativo,
collegato allo SdI, «attraverso un costante presidio di personale». Tali sistemi inoltre devono
essere sottoposti a un preventivo processo di accreditamento al SdI, al fine di impostare le
regole tecniche del «colloquio» tra l’infrastruttura informatica del soggetto che trasmette e il
sistema stesso. Al termine della procedura, lo Sdi associa al canale telematico almeno un ‘‘
codice destinatario’’ codice numerico di 7 cifre. E’ comunque suggerito, anche in questo caso,
di avvalersi di un altro operatore (‘‘soggetto incaricato’’) per la ricezione della fattura elettronica.
Si pensi al canale telematico della propria software house.
Quale indirizzo PEC utilizzare?
La casella di posta considerata non deve necessariamente coincidere con quella la cui
adozione è obbligatoria per legge (professionisti, società ditte individuali). Si potrebbe anzi
suggerire di creare un nuovo indirizzo per poter gestire con maggiore ordine e semplicità
comunicazioni di natura ben differente. Non necessariamente la PEC comunicata alla
controparte quale indirizzo telematico deve essere ‘‘intestata’’ al destinatario della fattura. Se
ad esempio la prioria casella fosse piena, si potrebbe indicare momentaneamente quella di un
altro soggetto (ad esempio il proprio commercialista).
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti
76A R E A D U E S. R. L.
UNA VOLTA PREDISPOSTO IL FILE XML, E DISPOSTA LA TRASMISSIONE, COME
RICEVO CONFERMA DEL BUON ESITO DELLA TARSMISSIONE?
La conferma dell’avvenuta ricezione del file avviene attraverso l‘applicazione presente nella
sezione strumenti del sistema di Interscambio (avviso sulla stessa pagina dalla quale è
avvenuta la trasmissione). La conferma di avvenuta ricezione del file è anche disponibile
utilizzando i canali di Fisconline o Entratel.
QUALE E’ LA DATA DI EMISSIONE?
La data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo «data» della
sezione «dati generali» del file della fattura. Inviato tempestivamente al SdI il documento
infatti, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a
disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini
dell’emissione della fattura, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata
nel campo indicato.
continua
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti
77A R E A D U E S. R. L.
… Poiché la fattura elettronica si considera emessa all‘ atto della sua consegna, spedizione,
trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente, potrebbe accadere che
l'iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre la mezzanotte del
medesimo giorno. In considerazione di ciò, l'AE ha specificato che la «data di emissione»
della fattura elettronica è la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del
file della fattura elettronica.
Di conseguenza, una volta che la fattura sia stata inviata tempestivamente al Sdi (e non sia
stata scartata dal sistema, nel qual caso si potrà rimediare nei cinque giorni successivi), i
tempi di elaborazione «diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della
fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al Sdi». In fase di prima
applicazione delle nuove disposizioni, però, considerato anche il necessario adeguamento
tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si
ritiene che il file «fattura» inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non
pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai
sensi dell'art. 6, comma 5bis, dlgs. n.472/1997.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti
78A R E A D U E S. R. L.
La fattura elettronica impone infatti la conoscenza o comunque il puntuale aggiornamento
degli identificativi Iva del cliente, del codice fiscale così come l'individuazione preventiva del
suo codice ID ovvero della posta elettronica certificata che consente il recapito della fattura.
Per il cliente consumatore privato si deve disporre del codice fiscale da inserire nel tracciato
xml unitamente al codice destinatario convenzionale a sette zeri in modo che il Sistema di
Interscambio (SdI), ricevuto il tracciato contenente tali informazioni, sia in grado di veicolare il
documento nell'area riservata del destinatario.
Infatti se la fattura viene emessa e trasmessa allo SdI con una partita Iva o un codice fiscale
inesistente, il tracciato che la contiene viene automaticamente scartato.
Diversamente se la fattura riporta una partita Iva cessata il sistema segnala l'anomalia, ma
accetta comunque il documento.
Gli elementi fondamentali (identificativi e codice destinatario) per l'invio della fattura non
sono sempre presenti nelle anagrafiche clienti o non sono debitamente aggiornati.
È quindi opportuno inviare una richiesta al cliente, già censito a sistema richiedendogli, in
caso si tratti di una partita Iva, di comunicare il proprio codice identificativo SdI oppure
l'indirizzo posta elettronica certificata su cui si intende ricevere la fattura, con l'avvertenza che
in caso di mancata risposta l'emittente procederà ad utilizzare il codice convenzionale e la
fattura sarà disponibile nell'area riservata del cliente.
ANAGRAFICA CLIENTI: DA AGGIORNARE?
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti
79A R E A D U E S. R. L.
QUALE IL TERMINE ULTIMO DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE
(CARBURANTE ) A SdI ?
Premesso che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica sia su base volontaria che
obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che
restano ancorati (ex art 21 DPR 633/72) al momento di effettuazione dell’operazione e di
esigibilità dell’imposta, fatte salve alcune eccezioni (ad esempio le fatture differite), in
generale l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante. La
contestualità, ossia l’emissione entro le 24 ore del medesimo giorno della cessione deve,
tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per
la creazione e trasmissione del documento al SdI. Considerato che la fattura elettronica «si ha
per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del
cessionario o committente» non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente
avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.
Proprio per questa ‘‘possibilità’’, il provvedimento di AE prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, ho
specificato che: «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo
‘‘Data’’ della sezione ‘‘Dati generali’’ del file della fattura elettronica che rappresenta una delle
informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis DPR 26 ottobre 1972, n.633».
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - controllo
80A R E A D U E S. R. L.
CHE TIPOLOGIA DI CONTROLLI SVOLGE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO?
Prima di effettuare l’inoltro al destinatario della fattura, il SdI effettua una serie di controlli
formali propedeutici al successivo inoltro al soggetto destinatario:
I controlli formali riguardano ad esempio:
• la correttezza della nomenclatura del file;
• l’unicità, la dimensione e l’integrità del file trasmesso;
• la conformità del formato (xml);
• in presenza di firma elettronica, qualificata la verifica della validità del certificato di firma
delle fatture;
• la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste dall’art.21
(ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del fornitore e del
destinatario ovvero del codice fiscale nel caso in cui quest’ultimo sia un soggetto privato);
• la coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’imposta
indicata in fattura.
In caso di controllo negativo la fattura viene scartata e il soggette trasmittente riceve una
«notifica di scarto» da Sdi. In questo caso la fattura si considera non emessa. L’irregolarità
dovrà essere corretta in 5 giorni.
La nota di credito eventualmente emessa dovrà essere interna.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito
81A R E A D U E S. R. L.
COME RICEVERO’ LA FATTURA DAL FORNITORE?
Se l’esito dei controlli formali disposto dal sistema di interscambio sarà positivo, lo stesso
provvederà ad inoltrare la fattura al destinatario (o per conto di quest’ultimo,
all’intermediario delegato).
La fattura elettronica può essere recapitata:
A) Via PEC del ricevente
B) Canale web service
C) Sistema trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP
Le modalità B) e C) necessitano del preventivo accreditamento dal parte del ricevente che
si conclude in entrambi i casi con la richiesta e l’attribuzione del codice o dei codici
destinatario (fino a un massimo di 100).
Si osserva che i tempi di elaborazione e di controllo dello SdI possono variare da pochi
minuti fino a cinque giorni. Quindi le ricevute (di scarto e di consegna possono anche
essere recapitate al fornitore i 5° giorno dall’inoltro della fattura elettronica.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito
82A R E A D U E S. R. L.
COMUNICATA LA PEC PER LA RICEZIONE DI FATTURE MI VINCOLA ANCHE PER LA
TRASMISSIONE COME CANALE UNIVOCO?
L’adozione della posta elettronica certificata ai fini della ricezione della e-fattura non vincola
all’utilizzo della stessa per la trasmissione. Il soggetto passivo potrà, ad esempio, generare e
trasmettere le fatture attive tramite il portale ‘‘Fatture e Corrispettivi’’ messo a disposizione della
AE, e ricevere quelle passive su una casella PEC dedicata.
E’ OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO?
Non si tratta di un obbligo a carico del soggetto passivo che può decidere eventualmente anche
di non registrarsi comunicando di volta in volta ai propri fornitori differenti indirizzi. Un caso tipico
è quello di società che, avendo diverse sedi operative, necessitano di gestir separatamente i
processi amministrativi e contabili. Potrebbe essere utile avere distinti indirizzi telematici per le
filiali e non sarebbe possibile usufruire del servizio di registrazione che consente di associare un
unico canale per soggetto.
La registrazione è comunque consigliabile in quanto consente di velocizzare il processo d
recapito della fattura e la correttezza del recapito stesso.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito
83A R E A D U E S. R. L.
COME E DOVE SI REGISTRA L’INDIRIZZO TELEMATICO PER LA RICEZIONE DEL
FILE?
Per garantire il recapito della fattura, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito
(area «fatture e corrispettivi»): un servizio di registrazione (c.d. censimento),
“dell’indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un “codice destinatario”) prescelto per
la ricezione dei file.
La scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione viene considerata dal SdI come
prioritaria nella consegna della fattura elettronica.
Pertanto ad esempio, se il fornitore ha indicato l’indirizzo PEC del destinatario nella testata della
fattura ma il destinatario si è censito sul sito Internet dell’Agenzia, indicando il codice
destinatario (FTP o WEB service), il SdI recapita la fattura tramite il canale SdI a cui fa capo il
codice destinatario.
Nel caso in cui per cause tecniche il recapito non fosse possibile, il SdI renderà
disponibile la cessionario /committente la fattura elettronica nell’area riservata di
quest’ultimo nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito
84A R E A D U E S. R. L.
COME SI RICEVE LA FATTURA ELETTRONICA IN CASO DI MANCATA
REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO PER LA RICEZIONE DEL FILE?
Nel caso in cui il destinatario non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il SdI utilizzerà il
codice indicato nel file dal fornitore, il quale dovrà indicare uno dei seguenti codici a
seconda dei casi :
1) il Codice destinatario di 7 cifre attribuito dal SdI previo accreditamento (FTP o Web
Service) comunicatogli dal cliente (attenzione: se il codice indicato fosse inesistente, il SdI
recapita notifica di scarto al fornitore);
2) il Codice Destinatario “0000000” e l’indirizzo PEC comunicatogli dal cliente oppure
conosciuto;
3) solo il Codice Destinatario “0000000” (c.d. codice convenzionale) nei seguenti casi:
A) il cliente non ha attivato un canale telematico “web service” o FTP e non possiede PEC;
B) il cliente è un contribuente forfettario o minimo o agricolo esonerato;
C) Il cliente è un soggetto privato (Codice fiscale nel file fattura);
D) il cliente non ha comunicato al fornitore il codice destinatario (FTP o Web Service attribuito
dal SdI previo accreditamento) o la propria PEC e il fornitore non l’ha reperito tale
informazione in diverso modo
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito
85A R E A D U E S. R. L.
COSA SUCCEDE QUANDO IL FORNITORE COMPILA IL CAMPO ‘’CODICE
DESTINATARIO’’ CON VALORE ‘‘0000000’’ SENZA COMPILAZIONE DEL CAMPO PEC
DESTINATARIO?
Nei casi in cui il fornitore compili il campo codice destinatario con 7 zeri «0000000» e nessun
indirizzo PEC, il SdI recapita la fattura elettronica (l’originale) al cessionario/ committente
mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’A.E. e lo comunica al
fornitore.
Il SdI inoltre mette a disposizione anche un duplicato informatico della fattura elettronica nella
area riservata del fornitore.
Il fornitore a quel punto è tenuto a comunicare al proprio cliente tempestivamente (per canali
diversi dal SdI) che l’originale della fattura è a sua disposizione nella propria area riservata del
sito web dell’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante
la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Nel momento in cui il destinatario prende visione della fattura nella propria area autenticata, il
SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.
La fattura si considera ricevuta dal destinatario in quella data.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti - recapito
86A R E A D U E S. R. L.
QUALE‘’CODICE IDENTIFICATIVO’ DEVO INDICARE IN FATTURA?
A) Il cliente si è accreditato presso il SdI (decidendo di ricevere le fatture
tramite canale FTP o Web service). In tale caso il SdI gli ha attribuito un codice
alfanumerico (composto da 7 caratteri ).In tale caso il fornitore indica tale codice
(comunicatogli dal cliente) nel corpo della fattura («Dati trasmissione/Codice
destinatario»). Il SdI recapiterà al cliente la fattura tramite il canale prescelto
accreditato.
B) Il cliente non si è accreditato e possiede una PEC: il fornitore indica come
Codice destinatario 7 zeri: «0000000» e l’indirizzo PEC del cliente (comunicatogli
dal cliente o conosciuto). Il SdI recapiterà al cliente la fattura tramite la PEC di
quest’ultimo.
C) Il cliente non si è accreditato e non ha una PEC (questo caso riguarda i
soggetti iva privi di PEC, i contribuenti minimi, forfettari gli agricoltori esonerati e i
soggetti privati). il fornitore indica come «Codice destinatario» 7 zeri: «0000000» . Il
SdI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate
(nel sito web dell’A.E) del fornitore e del cliente, un duplicato informatico della
fattura elettronica.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti
87A R E A D U E S. R. L.
DATA DI EMISSIONE E DATA DI RICEVIMENTO COINCIDONO?
DATA EMISSIONE
La data di emissione della fattura elettronica (ai fini dell’individuazione del momento di
esigibilità dell’imposta) coincide con quella indicata all’interno del file nel campo “Data”
della sezione “Dati generali”.
Pertanto la data di emissione è quella riportata sul file XML e non quella di trasmissione.
ESEMPIO
il 31 gennaio 2019 un’impresa (con periodicità di versamento mensile), predisponga e
trasmetta al SdI una fattura elettronica nel cui file XML venga riportata come data documento:
31 gennaio 2019, ma la data della ricevuta di consegna da parte del SdI sia 3 febbraio 2019.
In tale caso la fattura ai fini della liquidazione periodica e del volume di affari dovrà essere
considerata nella liquidazione IVA di gennaio e non in quella di febbraio anche se la ricevuta di
consegna riporta la data 3 febbraio 2019.
continua
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti
88A R E A D U E S. R. L.
DATA DI EMISSIONE E DATA DI RICEVIMENTO COINCIDONO?
DATA RICEVIMENTO
La data di ricezione, (dalla quale decorrono i termini per l’esercizio della detrazione IVA)
coincide con:
1. quella attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione (fa fede la ricevuta di
consegna che contiene anche la data di ricezione fattura);
2. la data di presa visione della fattura sul sito della Agenzia dell’Entrate, qualora la fattura
non sia stata recapitata al destinatario per cause tecniche non imputabili al SdI (in presenza
ricevuta di impossibilità di recapito). Il SdI comunica anche al fornitore l’avvenuta presa visione
della fattura elettronica da parte del cliente.
Osservazione:
In base all’art.1 del DPR n.100/98 e alla Direttiva (artt.178 e 179), la retrodatazione della detrazione al mese
precedente rispetto a quello di ricevimento dovrebbe essere possibile alla condizione che la fattura:
• sia pervenuta entro il 16 del mese successivo;
• non si riferisca al mese di dicembre:
Ad esempio: non si potrà detrarre in dicembre 2018 una fattura ricevuta il 10 gennaio 2019.
Tale fattura dovrà essere detratta nel 2019. (CAE n.1/E/2018).
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
89A R E A D U E S. R. L.
ELENCO QUESITI – CASI PRATICI1. Da quando posso detrarre l’imposta degli acquisti delle fatture elettroniche?
2. L’obbligo generalizzato di fattura elettronica decorre dal 1° gennaio 2019; dovrò far riferimento
alla data fattura o in ogni caso alla data dell’operazione?
3. Ho registrato sul sito dell’AE il mio indirizzo di posta elettronica certificata per recapto fatture.
Posso cambiare tale indirizzo per indicarne un altro?
4. Come indico lo split payment nella fattura elettronica?
5. L’invio della fattura elettronica attraverso il SdI deve essere contestuale alla data di emissione?
6. Come assolvo l’imposta di bollo sulla fattura elettronica?
7. E’ possibile emettere fattura elettronica differita?
8. Come si registrano le autofatture?
9. Sono fornitore di un esportatore abituale; dove espongo il numero e la data della dichiarazione di
intento ricevuta nella fattura elettronica?
10. Come faccio ad integrare con IVA una fattura elettronica soggetta a «reverse charge»?
11. Emetto nel 2019 una nota di credito rilevante ai fini IVA che storna una fattura analogica emessa
nel 2018. La nota relativa deve essere elettronica?
12. Ho ricevuto dallo SdI una notifica di scarto. Cosa devo fare?
13. Emetto nel 2019 una nta di credito rilevante ai fini IVA che storna una fattura analogica emessa
nel 2018. La nota relativa deve essere elettronica?
14. Come si devono comportare le le consociate estere di un gruppo italiano, residenti in paesi UE
nei quali non è stata ancora applicata la fattura elettronica, quando emettono fatture a società
italiane?
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
90A R E A D U E S. R. L.
ELENCO QUESITI – CASI PRATICI
15. Dato che nel 2019 il contribuente dovrà emettere fatture elettroniche ma potrà continuare ad
emettere fatture analogiche nei confronti di soggetti non residenti, sarà obbligato tenere distinte
serie di numerazioni e registri separati per le fatture elettroniche soggette all’obbligo di coservazione
elettronica?
16. L’articolo 25 del DPR n. 633 dispone l’obbligo di numerare progressivamente le fatture ricevute e
di annotarle prima di esercitare il diritto alla detrazione. Dalla registrazione devono risultare: la data
della fattura, il numero progressivo attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del fornitore
(o nome e cognome se si tratta di PF), l’ammontare imponibile e dell’imposta. Come faccio ad
apporre il numero di protocollo in arrivo delle fatture elettroniche di acquisto dato che il documento
è informatico?
17. Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente perderà la
possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’imposrto pattuito?
18. In caso di fattura accompagnatoria, con la fattura elettronica, quando le merci partono dal
magazzino del venditore, nel tragitto non sono accompagnate da nessun documento fiscale? Ome
regolarsi? Occorre emettere un documento di trasporto ed entro la mezzanotte del giorno di
spedizione emetterela e-fattura?
19. Il dipendente può pagare la benzina con la propria carte di credito e chiedere fattura elettronica
intestata all’impresa? In tal caso l’IVA è detraibile e il costo deducibile?
20. Il dipendente può pagare la benzina con la propria carte di credito e non chiedere fattura
elettronica intestata all’impresa?
21. La fattura carburante emessa da impresa estera per rifornimenti fatti in Italia, la devo ricevere
attravero il SdI?
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
91A R E A D U E S. R. L.
ELENCO QUESITI – CASI PRATICI22. Il GPL è soggetto ad obbligo di fattura elettronica a partire dall’1 Luglio 2018?
23. La Posta elettronica Certificata è idonea a conservare la fattura elettronica
24. Come devo fare per fruire della conservazione?
25. Chi è escluso dai nuovi obblighi di fatturazione nei confronti di appaltatori di una Pubblica
Amministrazione
26. Ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal prossimo 1°
gennaio 2019 (disposizione generalizzata) le stesse, dopo l’invio tramite SdI, previa stampa,
possano essere trattate come quelle analogiche
27. Le fatture transitate tramite il Sistema di Interscambio possono essere conservate in formati
diversi dall’XML (eXtensible Markup Language)?
28. Ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal prossimo 1°
gennaio 2019 (disposizione generalizzata) le stesse, dopo l’invio tramite SdI, previa stampa,
possano essere trattate come quelle analogiche
29. Spese di trasferta. Cosa suggerire al dipendente?
30. Che cosa è il codice destinatario?
31. Che cosa è il QR-code?
32. Il contributo Conai è da indicare?
33. Come regolarsi quando la PA rifiuta il documento?
34. Ci sono specifiche dfferenze relative al formato che la Fattura Eletronica ha per la Pubblica
Amministrazione?
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
92A R E A D U E S. R. L.
1. Da quando posso detrarre l’imposta degli acquisti delle fatture elettroniche?
Dalla data che risulta sulla ricevuta di consegna oppure dalla data di prelevamento del file da
parte del destinatario nella propria area autenticata del sito internet della AE, nel caso in cui
non sia stato possibile il recapito (casella PEC piena o non attiva, canale FTP o web service
non attivo, mancanza di indirizzo PEC, ecc.).
2. L’obbligo generalizzato di fattura elettronica decorre dal 1° gennaio 2019; dovrò far
riferimento alla data fattura o in ogni caso alla data dell’operazione?
La norma dispone che l’obbligo si applica alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019. Quindi
dovrebbe dar riferimento alla data della fattura.
3. Ho registrato sul sito dell’AE il mio indirizzo di posta elettronica certificata per
recapto fatture. Posso cambiare tale indirizzo per indicarne un altro?
Sì. Come precisato dall’Agenzia, sarà possibile in qualsiasi momento.
4. Come indico lo split payment nella fattura elettronica?
Indicando la lettera «S» nell’apposito campo intitolato «esigibilità» IVA sotto l’imposta (Dati
Riepilogo).
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
93A R E A D U E S. R. L.
5. L’invio della fattura elettronica attraverso il SdI deve essere contestuale alla data di
emissione?
L’Agenzia delle Entrate in una risposta al Videoforum del Sole 24Ore (pubblicata il 25 maggio
sul Sole 24 Ore) si è espressa in senso positivo, ma riteniamo che l’invio non potrà quasi mai
essere contestuale; non si applicheranno sanzioni a patto che l’imposta sia versata con
riferimento alla data di emissione della fattura (data riportata sul file).Occorre però operare con
diligenza e comunque l’Agenzia Entrate soprattutto nei primi periodi di generale applicazione
della fatturazione economica valuterà le situazioni con prudenza (si auspica).
6. Come assolvo l’imposta di bollo sulla fattura elettronica?
Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo la deve assolvere il cedente/prestatore con le
regole previste dal DM17 giugno 2014. In pratica, il cedente/prestatore dovrà valorizzare sul
formato Xml della fattura l’apposito spazio e dovrà pagare l’imposta entro 120 giorno dalla
conclusione del periodo di imposta. Non c’è più bisogno di apporre la marca da bollo.
L’imposta di bollo sulle FE veicolate attraverso il SdI deve essere assolta in modo virtuale (nel
tracciato nel campo bollo virtuale occorre indicare «SI» se la fattura sconta bollo).
7. E’ possibile emettere fattura elettronica differita?
Assolutamente Si in presenza di DDT (che può essere elettronico) ed inviato come allegato
alla fattura differita
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
94A R E A D U E S. R. L.
8. Come si registrano le autofatture?
In caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione della
operazione) il cessionario/committente deve trasmettere l’autofattura al SdI compilando, nel
file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale (TD20), ed
indicando i dati del fornitore e i propri dati come cliente. La trasmissione dell’autofattura al SdI
assolve l’obbligo, di emissione e di presentazione dell’autofattura in formato analogico
all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Non occorre pertanto più
presentare autofattura all’Ufficio dell’A.E. competente per territorio.
Stessa procedura in caso di autofattura in caso di ricevimento di una fattura irregolare
(emessa ad esempio con aliquota iva inferiore a quella dovuta) da emettere entro 30 giorni
dalla registrazione della fattura ricevuta.
9. Sono fornitore di un esportatore abituale; dove espongo il numero e la data della
dichiarazione di intento ricevuta nella fattura elettronica?
In base alle attuali specifiche tecniche (Allegato A versione 1.1 del Provvedimento 30 Aprile
2018) non esiste un campo specifico dove indicare gli estremi della dichiarazione di intento
ricevuta. Occorrono chiarimenti al riguardo. Si osserva che potrebbero essere indicati nel
campo ‘‘altri dati gestionali’’.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
95A R E A D U E S. R. L.
10. Come faccio ad integrare con IVA una fattura elettronica soggetta a «reverse
charge»?
Nel caso in cui l’impresa riceva una fattura «elettronica» per la quale è obbligata ad assolvere
l’IVA mediante la procedura di «reverse charge» (es.: acquisto di rottami, prestazioni edilizie,
ecc.)*, è necessario predisporre un altro documento in cui annotare:
• i dati necessari per l’integrazione;
• gli estremi della fattura estera/nazionale.
Detto documento emesso in forma elettronica verrà allegato alla fattura originaria e reso
immodificabile mediante la firma elettronica digitale.
In alternativa, è possibile materializzare la fattura stampandola, integrarla con IVA e
convertire tale fattura cartacea in formato elettronico, ai fini della conservazione.*Acquisti di beni o servizi soggetti al cd. «reverse charge» domestico ex art.17, comma 6 e 74 commi 7 e 8 del DPR
n.633/72).
11. Emetto nel 2019 una nta di credito rilevante ai fini IVA che storna una fattura
analogica emessa nel 2018. La nota relativa deve essere elettronica?
Si ritiene di SI in quanto dal 2019 tutti i documenti rilevanti ai fini IVA devono essere elettronici.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
96A R E A D U E S. R. L.
12. Ho ricevuto dallo SdI una notifica di scarto. Cosa devo fare?
La fattura non si considera emessa. Occorre riemettere fattura corretta ed inoltrarla
nuovamente al SdI; se il sistema contabile obbliga lo storno con nota credito si emette nota
credito interna (significa che non va inoltrata al cliente tramite SdI). La nuova fattura
quindi potrà avere anche un numero progressivo diverso ma la data dovrebbe essere quella di
effettuazione della operazione. L’IVA deve essere versata all’erario con riferimento alla
data di effettuazione della operazione..
13. Emetto nel 2019 una nta di credito rilevante ai fini IVA che storna una fattura
analogica emessa nel 2018. La nota relativa deve essere elettronica?
Si ritiene di SI in quanto dal 2019 tutti i documenti rilevanti ai fini IVA devono essere elettronici.
14. Come si devono comportare le le consociate estere di un gruppo italiano, residenti
in paesi UE nei quali non è stata ancora applicata la fattura elettronica, quando
emettono fatture a società italiane?
Per le Società estere non residenti e non stabilite in Italia non c’è alcun obbligo di emettere
fatture elettroniche. Esse possono accreditarsi al SdI e comunque possono emettere fatture
elettroniche. Il cessionario/committente è obbligato dal 1° gennaio 2019 a trasmettere una
apposita trasmissione all’AE secondo le modalità previste dal provvedimento n. 89757 del
30/04/2018 e le relative regole tecniche.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
97A R E A D U E S. R. L.
15. Dato che nel 2019 il contribuente dovrà emettere fatture elettroniche ma potrà
continuare ad emettere fatture analogiche nei confronti di soggetti non residenti, sarà
obbligato tenere distinte serie di numerazioni e registri separati per le fatture
elettroniche soggette all’obbligo di coservazione elettronica?
Il contribuente in realtà non è obbligato ad adottare delle distinte serie di numerazione
progressiva, per le fatture elettroniche rispetto a quelle cartacee. E’ una sua facoltà. Ciò in
quanto il DM 17 giugno 2014 (regolamento sulla conservazione dei documenti fiscali) non
prescrive più l’ordine cronologico delle registrazioni e l’assenza di soluzione di continuità
per ogni periodo di imposta, (le quali avevano entrambe costituito la ragione per cui era stata
in via interpretativa richiesta l’adozione di registri separati o di blocchi sezionali in fase di
conservazione). Pertanto la numerazione delle fatture elettroniche ed analogiche può
proseguire ininterrottamente a condizione che sia garantita la l’identificazione
univoca della fattura analogica o elettronica che sia. Così, ad esempio, alla fattura
numero 1 analogica, possono succedere le numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e
cosi via senza la necessità di ricorrere a separati registri sezionali. Inoltre non sussiste più
l’obbligo di predisporre e tenere registri o blocchi sezionali separati ad hoc.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
98A R E A D U E S. R. L.
16. L’articolo 25 del DPR n. 633 dispone l’obbligo di numerare progressivamente le fatture
ricevute e di annotarle prima di esercitare il diritto alla detrazione. Dalla registrazione devono
risultare: la data della fattura, il numero progressivo attribuito, la ditta, denominazione o ragione
sociale del fornitore (o nome e cognome se si tratta di PF), l’ammontare imponibile e dell’imposta.
Come faccio ad apporre il numero di protocollo in arrivo delle fatture elettroniche di acquisto
dato che il documento è informatico?
L’Agenzia delle Entrate (CAE n.45/E/2005 e RAE n.318 del 7 novembre 2007) ha chiarito che non
essendo possibile apporre il numero progressivo sulle singole fatture ricevute, stante la «staticità e
la non modificabilità» della fattura elettronica, bisognerà trovare una soluzione nell’ambito del
sistema di contabilità, attraverso l’associazione informatica della fattura ai dati annotati nell’apposito
registro IVA.
Tale obiettivo secondo l’A.E. è conseguito per esempio:
• attribuendo alla fattura elettronica di acquisto, al momento del suo ricevimento: un “numero di
protocollo di arrivo” (formato da serie alfanumeriche distinte ed univoche) e un “numero progressivo
IVA” all’atto della sua registrazione da registrare entrambi in un registro protocolli;
• annotando nel registro acquisti la fattura elettronica numerando progressivamente con un
“protocollo IVA” ciascuna annotazione ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 633;
• riportando sul registro IVA acquisti anche il numero progressivo del “protocollo di arrivo”, attribuito
all’atto della ricezione delle fatture (evidenziato nel registro dei protocolli).
In pratica in entrambi i registri (registro acquisti e registro protocolli di arrivo) vengono
evidenziati i 2 numeri di protocollo di arrivo e di registrazione. Così si assicura la univoca
correlazione tra i dati contenuti nel documento ed i dati registrati nei menzionati registri.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
99A R E A D U E S. R. L.
17. Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente
perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’imposrto
pattuito?
Se il fornitore non emette la fattura in elettronico trasmettendola allo SdI la fattura non si
considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare della partita IVA)
non avrà in mano un documento fiscalmente coretto. Questo gli impone di chiedere al
fornitore l’emissione della fattura elettronica. Se non la riceve è obbligato ad emettere
autofattura ex art. 6, comma 8 Dlgs 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in
detrazione l’Iva relativa. Sul pano civilistico dei pagamenti, il documento non emesso
elettronicamente, ma inviato in cartaceo o via mail al cliente, costituisce comunque una
richiesta di pagamento e quindi il cliente non sarà, per la sola assenza della fattura, esonerato
dall’obbligazione.
18. In caso di fattura accompagnatoria, con la fattura elettronica, quando le merci
partono dal magazzino del venditore, nel tragitto non sono accompagnate da nessun
documento fiscale? Ome regolarsi? Occorre emettere un documento di trasporto ed
entro la mezzanotte del giorno di spedizione emetterela e-fattura?
La fattura accompagnatoria è una fattura immediata e in quanto tale deve essere emessa
entro le 24 del giorno di consegna della merce. ------------- continua
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
100A R E A D U E S. R. L.
----- Sul piano operativo si suggerisce la seguente procedura: al momento della partenza
della merce il cedente emetterà un Ddt di contenuto identico alla fattura che invierà al sistema
di interscambio; in contemporanea, entro le 24 dello stesso giorno di spedizione delle merci, il
cedente trasmetterà la fattura al sistema di interscambio. Se invia la fattura
contemporaneamente all’emissione del Ddt, il contribuente potrà apporre sullo stesso Ddt
l’indicazione che, con eguale contenuto, si è provveduto ad inviare la fattura elettronica allo
SdI.
19. Il dipendente può pagare la benzina con la propria carte di credito e chiedere
fattura elettronica intestata all’impresa? In tal caso l’IVA è detraibile e il costo
deducibile?
Entrambe le domande trovano risposta positiva e per entrambe si richiama la Circolare AE n.
8/E/2018
20. Il dipendente può pagare la benzina con la propria carte di credito e non chiedere
fattura elettronica intestata all’impresa?
Si, ma l’impresa in tal caso non potrà detrarre l’IVA ma solo il costo che verrà rimborsato al
dipendente nel piè di lista presentato da quest’ultimo a rientro trasferta.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
101A R E A D U E S. R. L.
21. La fattura carburante emessa da impresa estera per rifornimenti fatti in Italia, la
devo ricevere attravero il SdI?
No in quanto emessa da società stabilita all’estero. Tale fattura andrà integrata con IVA o
autofatturata con IVA (nel caso l’impresa è ExtraCee) e registrata sia nel registro vendite che
acquisti. Tale operazione a partire dal 1 gennaio 2019 sarà da comunicare nello spesometro
transfrontaliero, tracciato DTR
22. Il GPL è soggetto ad obbligo di fattura lettronica a partire dall’1 Luglio 2018?
NO. Dal 1° gennaio 2019 rientrerà nell’obbligo generalizzato.
23. La Posta elettronica Certificata è idonea a conservare la fattura elettronica?
La risposta è strettamente negativa. Mentre la Pec è lo strumento che usiamo per la fattura
che stiamo trasmettendo giunga a destinatario o il soggetto delegato dal cliente a riceverla, la
conservazione implica che il contenuto del messaggio venga dal fornitore prodotto,
indicizzato, staticizzato, siglato con una firma elettronica e bloccato temporalmente con
un’ulteriore firma apposta da una certification autority (time stamping).
24. Come devo fare per fruire della conservazione?
Aderire all'accordo di servizio, nell'area web di fruizione dei servizi - sezione dedicata alla
conservazione.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
102A R E A D U E S. R. L.
25. Chi è escluso dai nuovi obblighi di fatturazione nei confronti di appaltatori di una
Pubblica Amministrazione?
Si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni a un
cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni
verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP. Si pensi ad
esempio a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà,
utilizzandone magari qualcuno per l’appalto pubblico e qualcuno in via privata.
26. Ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal
prossimo 1° gennaio 2019 (disposizione generalizzata) le stesse, dopo l’invio tramite
SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche
L‘insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la Legge n.205 del 2017
non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute (art. 23 e 25 DPR
633/72).Si evidenzia peraltro che data la caratteristica del documento elettronico per sua
natura non modificabile e quindi non integrabile, è possibile che la numerazione della stessa
o qualsiasi altra integrazione della stessa possa essere effettuata predisponendo un altro
documento da allegare al file della fattura in questione, contenete sia i dati necessari per
l’integrazione sia gli estremi della stessa.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
103A R E A D U E S. R. L.
27. Le fatture transitate tramite il Sistema di Interscambio possono essere conservate
in formati diversi dall’XML (eXtensible Markup Language)?
«Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle
vigenti regole tecniche di cui all’art.71 (Codice Amministrazione digitale) hanno la stessa
efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le
sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è
espressamente disconosciuta. Resta fermo l’obbligo di conservazione dell’originale
informatico»
28. Ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal
prossimo 1° gennaio 2019 (disposizione generalizzata) le stesse, dopo l’invio tramite
SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche
L‘insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la Legge n.205 del 2017
non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute (art. 23 e 25 DPR
633/72).Si evidenzia peraltro che data la caratteristica del documento elettronico per sua
natura non modificabile e quindi non integrabile, è possibile che la numerazione della stessa
o qualsiasi altra integrazione della stessa possa essere effettuata predisponendo un altro
documento da allegare al file della fattura in questione, contenete sia i dati necessari per
l’integrazione sia gli estremi della stessa.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
104A R E A D U E S. R. L.
27. Le fatture transitate tramite il Sistema di Interscambio possono essere conservate
in formati diversi dall’XML (eXtensible Markup Language)?
«Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle
vigenti regole tecniche di cui all’art.71 (Codice Amministrazione digitale) hanno la stessa
efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le
sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è
espressamente disconosciuta. Resta fermo l’obbligo di conservazione dell’originale
informatico»
28. Ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal
prossimo 1° gennaio 2019 (disposizione generalizzata) le stesse, dopo l’invio tramite
SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche
L‘insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la Legge n.205 del 2017
non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute (art. 23 e 25 DPR
633/72).Si evidenzia peraltro che data la caratteristica del documento elettronico per sua
natura non modificabile e quindi non integrabile, è possibile che la numerazione della stessa
o qualsiasi altra integrazione della stessa possa essere effettuata predisponendo un altro
documento da allegare al file della fattura in questione, contenete sia i dati necessari per
l’integrazione sia gli estremi della stessa.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
105A R E A D U E S. R. L.
29. Spese di trasferta. Cosa suggerire al dipendente?
Nel caso il dipendente effettui degli acquisti di beni e servizi durante la trasferta si suggerisce
di imporre il ricevimento delle fatture, fornendo ai dipendenti un QR-Code creato attraverso il
sito dell'agenzia delle Entrate con cui il dipendente è in grado, in modo tempestivo e senza
errori, di fornire tutti i dati identificativi al fornitore.
30. Che cosa è il codice destinatario?
Un elemento fondamentale nel processo di trasmissione e ricezione della fatturazione
elettronica è il Codice Destinatario, una volta chiamato Codice Univoco, ovvero un
identificativo di 7 caratteri diverso ed unico per ogni Partita IVA.
Identifica il ricevente che potrà essere il destinatario della fattura elettronica.
Una volta ottenuto, il Codice Destinatario dovrà essere comunicato ai propri fornitori al fine di
ricevere tutte le fatture elettroniche passive. Potrà essere richiesto solo dai soggetti titolari di
un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio per ricevere le
fatture elettroniche. (Tali soggetti si identificano solitamente nella figura dell’intermediario). Il
Codice Destinatario dovrà, quindi, essere registrato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed
indicato come Indirizzo Telematico di riferimento dove ricevere le fatture elettroniche.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
106A R E A D U E S. R. L.
31. Che cosa è il QR-Code?
Per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche da parte deli contribuenti,
nonché per rendere più sicura la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare
di partita IVA, l’AE ha realizzato un servizio di generazione di un QR-Code.
Il QR-Code è un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone,
tablet o su carta, il quale al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in
automatico i dati del cliente. In particolare, esso contiene i dati identificativi del soggetto
passivo, ossia: nazionalità, CF, partita IVA, denominazione, domicilio fiscale, PEC, codice
destinatario, data generazione QR-Code. Per la creazione del QR Code occorre accedere al
portale ‘‘Fatture e Corrispettivi’’ tramite le credenziali Spid, Cns, Entratel e Fisconline, o anche
tramite cassetto fiscale. Può essere generato anche tramite intermediario su delega del
contribuente. I dati anagrafici IVA contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della
generazione. In caso di variazioni, conviene eliminare/distruggere il QR-Code e procedere
con la generazione di uno nuovo.
32. Il Contributo Conai è da indicare?
L’importo del contributo Conai è da indicare in fattura in quanto concorre alla formazione della
base imponibile ai fini IVA. Nelle cessini successive alla prima deve essere riportata la dizione
«contributo Conai assolto». In attesa di chiarimenti specifici sulla esposizione che si ritiene di
esporre l’importo nel blocco ‘‘Altri Dati Gestionali’’ richiamando la riga cui fa riferimento.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
107A R E A D U E S. R. L.
33. Come regolarsi quando la PA rifiuta il documento?
La fattura deve considerarsi emessa anche se rifiutata. Pertanto per la rettifica bisognerà
emettere una nota di variazione. A questo punto, se la PA ha compilato il campo descrizione
(dove è possibile inserire delle note per un massimo di 255 caratteri) indicando il motivo
esatto del rifiuto e il comportamento richiesto al fornitore, si provvede alla rettifica della fattura
rifiutata sulla base delle indicazioni informazioni indicate. In caso di motivazione non disposta,
l’Ente (in virtù dell’art. 42 Dl 66/2014) ha 10 giorni di tempo dalla ricezione per la registrazione
in contabilità nel registro unico delle fatture di acquisto o per eseguire le operazioni nel
Piattaforma certificazione dei crediti (Pcc).
34. Ci sono specifiche dfferenze relative al formato che la Fattura Eletronica ha per la
Pubblica Amministrazione?
La struttura del file fattura in xml della fattura elettronica tra privati e di quella verso la
Pubblica Amministrazione non presentano grosse differenze. Una prima differenza riguarda
la codifica del tipo di documento che si sta compilando; nel campo <FormatoTrasmissione> è
possibile indicare infatti il tipo di documento, che può essere: fattura P.A.; fattura ordinaria:
fattura semplificata.
A seconda del tipo di documento codificato, il Sistema di Interscambio si comporterà in modo
differente, in particolare sul tipo di controlli da effettuare e il canale di invio da utilizzare.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Quesiti ricorrenti – casi pratici
108A R E A D U E S. R. L.
…….. ->
Una seconda differenza riguarda i campi <CodiceDestinatario> e <PECDestinatario>. Nel
formato Pubblica Amministrazione infatti non è prevista la valorizzazione del campo PEC,
in quanto l’unico possibile canale di ricezione per la P.A. è tramite il codice identificativo
ufficio (codice IPA), che è un codice alfanumerico di 6 cifre che identifica univocamente una
specifica Pubblica Amministrazione o una specifica sede o ufficio di questa, a differenza del
codice destinatario, che può essere unico per più soggetti.
Altra differenza, di recente introduzione riguarda la firma della fattura elettronica. In
particolare, per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, il file fattura
deve essere necessariamente firmato con firma digitale, mentre nella fattura tra privati la
firma è solo facoltativa e, in caso di firma, è ammesso oltre alla firma digitale in formato
cades, anche il sigillo elettroni- co in formato xades.
Per maggiori informazioni, [email protected]
CONTATTI
109
FATTURAZIONE ELETTRONICA
A R E A D U E S. R. L.
PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICOME SI ACCEDE
Link di accesso sulla home
page del sito AE (fine pagina
adestra)
Accesso al portale mediante
SPID, CNS, credenziali
Entratel/Fisconline
Servizi per:
• registrare l’indirizzo telematico (PEC o CodiceDestinatario);
• Generare trasmettere e conservare le FE
Servizio per
generare il
QR-Code (in
formato
immagine o
pdf)
Servizi di consultazione:
• dei dati fattura, delle FE, dei
corrispettivi, comunicazioni
liquidazione periodica
• delle ricevute delle FE e delle
comunicazioni
PORTALE FATTURE E CORRISPETTVISERVIZI
Servizio per registrare l’indirizzo telematico (PEC o CodiceDestinatario);
PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIREGISTRAZIONE SERVIZIO TELEMATICO
Inserire PEC oppure Codice Destinatario (canale web service o FTP)
È possibile essere indirizzati al sito INIPEC
PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIREGISTRAZIONE SERVIZIO TELEMATICO
Servizio per
generare il
QR-Code (in
formato
immagine o
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Generazione PDF del
QRCode: nella pagina
sono esposti i singoli dati,
generazione, che
presenti in AT al
momento della
sono
contenuti nel QRCode:
Nazione IT
CF
Numero PIVA
Denominazione
Domicilio fiscale
PEC
Codice Destinatario
Data e ora
generazioneQRCode
Generazione del QRCode
solo immagine salvabile
suqualsiasi dispositivo
PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIGENERAZIONE QRCODE
Servizio per Generare - trasmettere - conservare le FE
PORTALE FATTURE E CORRISPETTVIPROCEDURA WEB PER GENERARE – TRASMETTERE –
CONSERVARE LE FE
• QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLAFE
verifica che siano compilati almeno i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21
(fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n.633/72
verifica che sia compilato il campo «Codice Destinatario», in base al quale il SdI può
comprendere dove recapitare la FE
verifica che i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del
cessionario/committente siano presenti in AnagrafeTributaria
verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota edell’IVA
Il SdI non esegue controlli di merito sul contenuto degli altridati
Il SdI accetta (solo per le FE tra privati) anche file non firmati digitalmente.
Nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente, però, il SdI esegue controlli sulla validità del
certificato di firma.
PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICONTROLLARE E TRASMETTERE LA FE
• IN QUALI CASO IL SDI SCARTA LAFE
nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21
(fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n.633/72
nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo sia
compilato con un codice inesistente
nel caso in cui i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CFdel
cessionario/committente siano inesistenti
nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota edell’IVA
nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e ilcertificato di firma non è valido
LA FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI SI CONSIDERA «NONEMESSA»
PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICONTROLLARE E TRASMETTERE LA FE
Dalla data di adesione al servizio, sono AUTOMATICAMENTEportate in conservazione tutte
le fatture (e le note di variazione) trasmesse e ricevute dal SdI in data successivaa quella di
adesionedel servizio.
Inoltre è possibile portare in conservazione mediante UPLOAD del singolo documento, le
fatture (e le note di variazione) emesse e ricevute in data precedente a quella di adesione
del servizio, purché le stesserispettino i requisiti del provvedimento del 30.04.18(XML).
Il servizio è valido sia per le fatture elettroniche tra privati che per le fatture elettroniche
verso la PA.
Le fatture (e le note di variazione) per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di scarto, non
sonoportate in conservazione.
Per dettagli si consiglia la
lettura attenda della
Convenzione al servizio di
conservazione scaricabile
dal portale F&C nella
sezione «Conservazione»
PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICONSERVARE LA FE (ACCORDO DI SERVIZIO)
Servizi di consultazione:
• dei dati fattura, delle FE, dei
corrispettivi, comunicazioniliquidazione periodica
• delle ricevute delle FE e delle
comunicazioni
PORTALE FATTURE E CORRISPETTVICONSULTAZIONE