gli strumenti di sostegno al reddito

16

Upload: challenging-europe

Post on 12-Mar-2016

222 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Guida Anolf sul sostegno al reddito

TRANSCRIPT

Page 1: Gli strumenti di sostegno al reddito
Page 2: Gli strumenti di sostegno al reddito
Page 3: Gli strumenti di sostegno al reddito

1

Disoccupazione

L'indennità di disoccupazione spetta a tutti i lavoratori subordinati regolarmente iscritti all'INPS senza distinzione di qualifica compresi gli stranieri. Una quota dei contributi versati serve per assicurarli contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall'estinzione del rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto, l'indennità è riconosciuta:

quando si perde l'attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;

anche se si sta svolgendo un'attività stagionale.

Tipologie L' indennità cessa quando il lavoratore Disoccupazione ordinaria ha percepito l'indennità per tutte le giornate

previste;

Disoccupazione con requisiti ridotti viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività

Disoccupazione speciale per l'agricoltura diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto

Disoccupazione speciale per l'edilizia (pensione di: vecchiaia, anzianità, pensione anticipata, di inabilità o assegno di invalidità).

I lavoratori non comunitari, in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno o di rinnovo,

devono presentare anche la seguente documentazione

se in attesa di rilascio del primo permesso

copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno, rilasciata dallo Sportello Unico per l'immigrazione al momento dell'ingresso in Italia;

ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta del permesso stesso, rilasciata dall'ufficio postale.

se in attesa di rinnovo del permesso

ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, rilasciata dall'ufficio postale;

copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.

Disoccupazione ordinaria - L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:

ai lavoratori licenziati (non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si

tratti di dimissioni per giusta causa);

ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati

nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.

Requisiti - Per avere diritto all'indennità si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di

cessazione del rapporto di lavoro;

almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire

almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;

dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente.

I lavoratori non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale sono esclusi dall'obbligo assicurativo alla disoccupazione. Pertanto, non possono ricevere le prestazioni

di disoccupazione.

Page 4: Gli strumenti di sostegno al reddito

2

Comunicazione al Centro per l'impiego - In caso di licenziamento individuale o di dimissioni

di un lavoratore straniero, l'impresa è tenuta a comunicarlo allo Sportello unico e al Centro per l'impiego entro 5 giorni.

Per far valere lo stato di disoccupazione, lo straniero deve presentarsi al Centro per l'impiego e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Quanto spetta Per quanto tempo

L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione (percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro) per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese

e al 40% per i mesi successivi.

L’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiore a 50 anni (età posseduta al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

Presentazione domande - La domanda può essere presentata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.

Disoccupazione con requisiti ridotti - Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi

settimanali negli ultimi due anni ma che: nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate comprese le festività e le giornate di

assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.); risultano assicurati da almeno 2 anni, vale a dire hanno versato almeno un contributo settimanale

entro il 31 dicembre dell'anno precedente al biennio in cui sono stati maturati i 78 giorni di lavoro . Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate. Quanto spetta L’indennità con requisiti ridotti è pari:

al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e

al 40% per i successivi, fino a un massimo di

180 giorni. Nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 844,06, elevato a € 1.014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.826,07.

La domanda

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata alla sede INPS competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è cessato il rapporto di lavoro.

Disoccupazione speciale per l'agricoltura - L'indennità ordinaria per l'agricoltura spetta:

agli operai iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato;

agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.

Requisiti

Il richiedente deve:

essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda;

avere almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;

avere 102 giorni di contribuzione nel biennio formato dall'anno per il quale si fa domanda e da quello precedente.

Quanto spetta

L'indennità è corrisposta:

nella misura del 30% della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giornaliero;

per un numero di giorni pari a quello di effettivo lavoro nell'anno.

La domanda

Page 5: Gli strumenti di sostegno al reddito

3

La domanda va presentata alla sede INPS competente dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno

successivo a quello della disoccupazione.

Disoccupazione speciale per l'edilizia - E' una prestazione riservata ai lavoratori dipendenti

del settore dell'edilizia e ai soci lavoratori di cooperative edili, che sono stati licenziati per:

cessazione dell'attività aziendale;

ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;

riduzione di personale:

fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano

Opzione

All'atto della presentazione della domanda il lavoratore può scegliere di percepire:

il trattamento speciale per l'edilizia;

l'indennità ordinaria di disoccupazione.

La scelta ha carattere definitivo, nella sostanza è soltanto relativa al trattamento dei primi 90 giorni.

Requisiti

Almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per lavoro prestato nel settore dell'edilizia nei due anni precedenti la data del licenziamento;

disponibilità a svolgere attività lavorativa presso i Centri per l'impiego.

Non è richiesto il requisito del biennio di anzianità nell'assicurazione per la disoccupazione.

Non spetta

Ai lavoratori che si dimettono volontariamente (escluse le lavoratrici in maternità);

ai lavoratori licenziati per motivi non contingenti all’azienda;

agli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;

ai lavoratori parasubordinati;

agli apprendisti;

ai dirigenti;

ai lavoratori titolari di pensione diretta;

ai lavoratori licenziati per fine contratto a tempo determinato.

ai lavoratori che vengono avviati al lavoro tramite un'azienda di somministrazione.

Durata

Il trattamento speciale viene corrisposto :

per un massimo di 90 giorni;

al termine del trattamento speciale, se

ricorrono i requisiti, il lavoratore avrà diritto al pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione per ulteriori:

o nove mesi, se alla data di licenziamento

supera i 50 anni di età;

o cinque mesi, se alla data del

licenziamento non supera i 50 anni di età.

Decorrenza

Compete dal giorno in cui il lavoratore, abbia dato presso il centro per l'impiego, la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa.

La domanda

Deve essere presentata dal disoccupato o tramite patronato, alla sede INPS, entro 2 anni dalla data del licenziamento.

Malattia

Page 6: Gli strumenti di sostegno al reddito

4

E’ una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa.

A chi spetta

Operai settore industria;

Operai ed impiegati settore terziario e servizi;

Lavoratori dell’agricoltura;

Apprendisti;

Disoccupati;

Lavoratori sospesi dal lavoro;

Lavoratori iscritti alla gestione separata, chiamati “parasubordinati”.

Non spetta

collaboratori familiari (COLF e Badanti);

lavoratori autonomi

Quanto spetta

In generale, l'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Operai ed impiegati settore industria / settore terziario e servizi

Con rapporto di lavoro:

a tempo indeterminato: per tutti i giorni coperti

da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;

a tempo determinato: per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto.

Lavoratori dell’Agricoltura

Se il rapporto di lavoro è:

a tempo indeterminato: spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;

a tempo determinato: spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell'anno precedente. In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Apprendisti

L’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Disoccupati

L'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I lavoratori iscritti alla gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) hanno diritto a un’indennità di degenza per un massimo di 180

giorni di degenza nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital, a condizione che:

risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata;

nell’anno solare precedente, il reddito individuale assoggettato a contributo alla gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

L’indennità di malattia spetta invece solo ai lavoratori a progetto e categorie assimilate (non

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) per un massimo di giorni nell’anno solare pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto e a condizione che:

risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata;

Page 7: Gli strumenti di sostegno al reddito

5

nell’anno solare precedente, il reddito individuale assoggettato a contributo alla gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

La domanda - Per avere diritto all’indennità di malattia tutti i lavoratori, devono consegnare

entro 2 giorni dalla data del rilascio:

il certificato di diagnosi all'INPS;

l’attestato di malattia al datore di lavoro.

redatti su apposito modello OPM da un medico abilitato.

Nel caso di degenza ospedaliera i certificati di ricovero e dimissioni possono essere

consegnati anche oltre i 2 giorni dalla data del rilascio ma nel termine di prescrizione della prestazione. Il diritto all’indennità di malattia si prescrive trascorso un anno decorrente dall’ultimo giorno indennizzabile per malattia.

Quando spetta - Il diritto all’indennità di malattia parte (inizio malattia) dal 4° giorno (i primi 3

giorni sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell’Azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati. Si considera rientrante nel periodo di malattia anche l’eventuale ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital.

L’indennità di malattia viene erogata quando il lavoratore si rende reperibile al proprio domicilio per essere sottoposto, ai controlli per verificarne l’effettiva incapacità lavorativa.

Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia:

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Quanto spetta - Ai lavoratori dipendenti: dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media

giornaliera dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera.

Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria: L’indennità spetta nella misura

dell’80% per tutto il periodo di malattia.

Ai disoccupati e sospesi dal lavoro: L'indennità spetta in misura ridotta pari ai 2/3 della

percentuale prevista.

Ai ricoverati senza familiari a carico: L’indennità è ridotta ai 2/5, per tutto il periodo di

degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.

Ai lavoratori “ parasubordinati”

l’indennità per degenza ospedaliera viene corrisposta nella misura del 8% - 12% - 16%

della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (8%: 3 a 4 mesi, 12%: 5 a 8 mesi, 16%: 9 a 12 mesi).

l’indennità di malattia viene corrisposta nella misura 4% - 6% - 8% della retribuzione

giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti la malattia (da 3 a 4 mesi il 4% - da 5 a 8 mesi il 6% - da 9 a 12 mesi l’8%).

Maternità

E’ una indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita, dell’affidamento o dell’adozione di un minore.

A chi spetta Quanto spetta

Il congedo di maternità/paternità (maternità obbligatoria) spetta a lavoratrici/lavoratori:

Dipendenti

In generale, il congedo di maternità obbligatoria è pari all'80% della retribuzione media

Page 8: Gli strumenti di sostegno al reddito

6

Disocupati

Sospesi

Lavoratrici agricole

Con rapporto di lavoro domestico (Colf e Badanti)

Parasubordinati

Lavoratrici autonome

giornaliera.

Viene calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile.

Requisiti - L'indennità viene corriposta a lavoratrici/lavoratori:

Dipendenti con attività lavorativa in corso, per i quali il pagamento viene effettuato dal

datore di lavoro.

Disoccupati per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS in presenza

di determinate condizioni:

se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dalla data del licenziamento / dimissioni, il diritto alla prestazione è automatico;

se il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dalla data del licenziamento / dimissioni, il diritto viene riconosciuto se la data di inizio del congedo si colloca all’interno di un periodo anche teoricamente fruibile di disoccupazione o di mobilità;

alle lavoratrici non assicurate contro la disoccupazione, il diritto viene riconosciuto se in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità e se la stessa inizia entro 180 giorni dalla data del licenziamento / dimissioni.

Sospesi a condizione che il congedo di maternità inizi entro 60 giorni dalla data della

sospensione.

Lavoratrici agricole con contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che

possano far valere i seguenti requisiti:

51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno solare precedente quello di inizio del congedo, oppure

51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno di inizio del congedo purché maturate prima dell’inizio del congedo stesso.

Con rapporto di lavoro domestico (Colf e Badanti) per i quali il pagamento viene

effettuato direttamente dall’INPS, se in possesso del requisito di 52 settimane di contributi versati o dovuti in settori anche diversi da quello domestico, nel biennio precedente ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità.

Parasubordinati, iscritti alla gestione separata, per i quali il pagamento viene effettuato

direttamente dall’INPS, se in possesso di almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a

titolo principale, artigiane, commercianti per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, purché iscritte nella rispettiva gestione previdenziale e in regola con il versamento dei contributi per tutto il periodo indennizzabile per maternità. L' indennità non spetta al padre lavoratore autonomo anche se affidatario o adottivo.

Astensione lavorativa - La lavoratrice dipendente in gravidanza (comprese le collaboratrici

familiari e le lavoratrici parasubordinate) deve obbligatoriamente astenersi dall’attività lavorativa per i seguenti periodi:

2 mesi prima della data presunta del parto;

3 mesi dopo la data effettiva del parto;

Page 9: Gli strumenti di sostegno al reddito

7

nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto se questa ultima si verifica in data posteriore rispetto alla data presunta;

nel periodo di recupero dei giorni ante partum non utilizzati a seguito del parto prematuro;

per tutti i periodi di interdizione anticipata disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro;

fino al 7° mese di vita del minore a seguito di interdizione posticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per condizioni di lavoro che possono arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del minore.

Ha lo scopo di favorire la rioccupazione per particolari categorie di lavoratori licenziati, e

consentire loro di superare i momenti di difficoltà economica successivi al licenziamento

Flessibilità - Se si richiede la flessibilità, cioè l’opportunità di svolgere l’attività lavorativa

durante l’8° mese di gestazione, il congedo di maternità viene riconosciuto per i seguenti periodi:

1 mese prima la data presunta del parto;

3 mesi dopo la data effettiva del parto con aggiunta di tutti i giorni lavorati durante l’ottavo mese di gestazione.

Ai padri lavoratori dipendenti/parasubordinati il congedo per maternità spetta per il periodo post-partum solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri.

La lavoratrice autonoma ha diritto all’indennità per congedo di maternità retribuita, senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa, per i seguenti periodi:

2 mesi precedenti la data del parto;

3 mesi successivi la data del parto.

Mobilità

L'indennità di mobilità ha lo scopo di favorire la rioccupazione per particolari categorie di lavoratori licenziati, e consentire loro di superare i momenti di difficoltà economica successivi al licenziamento.

La procedura - Le aziende destinatarie della mobilità hanno facoltà di avviare la relativa

procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per

A chi spetta Non spetta

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, aventi la qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità dalla loro azienda per: esaurimento della cassa integrazione straordinaria; riduzione di personale; trasformazione dell’attività aziendale; ristrutturazione dell’azienda; cessazione di attività aziendale

Ai lavoratori: assunti a tempo determinato; che si dimettono; che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia; non iscritti nelle liste regionali di mobilità; assunti nell’azienda da meno di 12 mesi; che hanno lavorato meno di 6 mesi nella stessa azienda;

ai dirigenti, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro.

ai soci di cooperative di produzione lavoro

ai lavoratori del settore trasporto marittimo/aereo

ai giornalisti

Requisiti

Iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall'ufficio regionale del lavoro;

Page 10: Gli strumenti di sostegno al reddito

8

anzianità aziendale di almeno 12 mesi maturata nell'ultimo rapporto di lavoro con l'azienda che lo ha messo in mobilità;

almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità.

L'iscrizione nelle liste di mobilità ha valore ai fini di una ricollocazione lavorativa più agevole. Assumere lavoratori che sono nelle liste di mobilità comporta particolari vantaggi per le aziende, che versano contributi in misura inferiore a quella dovuta per gli altri lavoratori. L'iscrizione nelle liste non prevede necessariamente il diritto alla relativa indennità: possono essere iscritti anche soggetti che, durante il periodo di iscrizione, usufruiscono della sola indennità di disoccupazione ordinaria.

Quanto spetta - L'indennità di mobilità spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda

spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.

Questo importo non può superare il limite massimo stabilito annualmente. Pertanto la misura dell'indennità di mobilità, per i primi 12 mesi , è pari al 100% della Cassa Integrazione Guadagni.

Cassa integrazione guadagni industria ed edilizia

È una prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A chi spetta - Spetta agli operai, impiegati e quadri dipendenti da:

aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas

cooperative di produzione e lavoro

industrie boschive, forestali e del tabacco

cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato)

imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica

aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi

imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato

imprese addette agli impianti elettrici e telefonici

imprese addette all’armamento ferroviario.

operai, impiegati e quadri dipendenti da: aziende edili ed affini

aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

Quanto spetta - Un'indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe

percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare

La domanda - Deve essere presentata alla Sede Inps territorialmente competente ovvero del

luogo in cui è ubicata l’unità produttiva interessata, oppure inviata, tramite raccomandata, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso, al termine della prima settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

La CIGS è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa.

Page 11: Gli strumenti di sostegno al reddito

9

Requisiti Per il lavoratore: sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle

dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS

almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l’azienda richiedente il trattamento

Per l'azienda: aver occupato, mediamente, nel semestre precedente la

richiesta d’intervento, più di 15 dipendenti. Nel computo sono compresi apprendisti, assunti con contratto di inserimento e lavoratori part-time (computati per intero), lavoratori a domicilio, dirigenti.

A chi spetta - La CIGS spetta agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di

produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da:

imprese industriali, imprese edili ed affini

cooperative agricole, imprese artigiane

aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione

imprese appaltatrici di servizi di pulizia

imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale

imprese commerciali con più di 200 dipendenti. Nel calcolo non devono essere computati gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di inserimento.

Non spetta ai dirigenti, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, agli autisti alle dipendenze del titolare di impresa e ai lavoratori con contratto di inserimento se non sono espressamente inclusi nel provvedimento che autorizza la concessione della CIGS.

La domanda - Deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro 25

giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. L'autorizzazione al trattamento è disposta con Decreto ministeriale.

L'azienda, ottenuta l'autorizzazione, deve presentare, anche in via telematica, all'Inps la richiesta di pagamento diretto (al lavoratore) o a conguaglio (tramite azienda).

Quando spetta – Nei casi di: ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale, crisi

aziendale; procedure concorsuali

Quanto spetta

Un'indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale e non oltre le 40 ore settimanali. Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

Fondo di garanzia: Trattamento di fine rapporto e crediti diversi

E' un Fondo gestito dall'Inps che paga il trattamento di fine rapporto (TFR) e le ultime tre mensilità in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

A chi spetta

A tutti i lavoratori dipendenti da aziende private, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi .

ai soci delle cooperative di lavoro.

La domanda

Deve essere presentata, in caso di:

Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;

Concordato preventivo;

Insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare;

Esecuzione individuale.

Page 12: Gli strumenti di sostegno al reddito

10

Quanto spetta

Trattamento di fine rapporto – TFR: Il Fondo corrisponde per intero il TFR dovuto

dall'imprenditore insolvente nella misura in cui risulta ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale o, più in generale, accertato giudizialmente.

Crediti di lavoro diversi dal TFR : Sono coperte dalla garanzia del Fondo le retribuzioni

maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, a condizione che rientrino nei 12 mesi che precedono:

la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale;

la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro;

la data del provvedimento di messa in liquidazione.

Il pagamento non può essere superiore a una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria mensile (CIGS) al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali. Il Fondo corrisponde interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino a quella di effettivo pagamento.

Prestazioni per chi possiede redditi modesti e famiglie numerose

Assegno al nucleo familiare

E' una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite per legge.

La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti del nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.

Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. L’assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l' assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.

Il nucleo familiare - Il nucleo familiare è composto da:

il richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali;

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;

i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;

i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

La domanda - Deve essere presentata:

al proprio datore di lavoro, se il richiedente è lavoratore dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.

all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla

Page 13: Gli strumenti di sostegno al reddito

11

gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell' ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Il pagamento

L'assegno viene pagato:

dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;

direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Assegno familiare dei Comuni - È un assegno concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps. Tale

prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Quanto spetta - L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione

dell’indice ISTAT. Attualmente è pari in misura intera a euro 129,79 mensili

Quando spetta - Spetta in presenza di:

nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;

risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno (23.362,70 euro per un nucleo di 5 componenti)

La domanda - Deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno

successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF), accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.). L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento.

Assegno di maternità dei comuni

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:

alle cittadine italiane, alle cittadine comunitarie alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno residenti in Italia.

Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

La domanda

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).

Quanto spetta

Page 14: Gli strumenti di sostegno al reddito

12

L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 2010, sono i seguenti:

assegno di maternità (in misura piena) = Euro 311,27 mensili per complessivi Euro 1.556,35(Euro 311,27X 5 mesi)

indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 32.448,22.

L'ISEE E' una certificazione che serve a dimostrare la situazione economica del nucleo familiare nel momento in cui si richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi di pubblica utilità. Redditi, patrimoni e caratteristiche del nucleo familiare sono analizati e vengono calcolati due indicatori:

l'indicatore della situazione economica (ISE) che documenta la situazione economica familiare nel suo complesso e

l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che documenta, invece, la situazione familiare relativa ad ogni singolo componente.

Reddito

Il reddito è quello conseguito da tutti i componenti del nucleo nell'anno precedente. Il reddito da indicare è il reddito complessivo del soggetto risultante dall’ultima dichiarazione prodotta ai fini Irpef, in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Patrimonio

Il patrimonio è quello posseduto da tutti i componenti del nucleo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica

Serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono alcune prestazioni sociali agevolate

Può essere utilizzata, inoltre, per l’accesso a servizi di pubblica utilità

E’ valida per tutti i componenti del nucleo familiare.

È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell’anno.

Ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione.

L’Indicatore della Situazione Economica - ISE, è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

Il canone annuale di locazione viene detratto per un importo massimo di € 5164,56. Il contratto deve essere regolarmente registrato ed è necessario indicare il numero di registrazione che si trova sul contratto stesso.

Page 15: Gli strumenti di sostegno al reddito

Questa guida è stata chiusa in redazione nel gennaio 2012

Redazione: Paolo Pozzo - Judith Portocarrero - Arlena Galati

Per ulteriori informazioni:

Anolf Piemonte - Via Sant'Anselmo, 11 10125 Torino 011/6548297

[email protected] www.challengingeurope.eu

Scaricabile da: www.challengingeurope.eu per ulteriori informazioni

Page 16: Gli strumenti di sostegno al reddito