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1 Glossario A. Accertamento dell’età Per “accertamento dell’età” si intende la procedura utilizzata per determinare l’età approssimativa di un individuo. Pur non riscontrandosi né nel contesto nazionale né in ambito comunitario un approccio uniforme nelle modalità operative, il termine “accertamento dell’età” tende ad essere più comunemente utilizzato per indicare l’uso di esami di tipo medico, volti a stimare l’età cronologica di un individuo attraverso una valutazione della sua età biologica. Accoglienza Per “accoglienza” si intende l’insieme delle attività che uno Stato realizza al fine di ricevere ed ospitare i richiedenti protezione internazionale e i rifugiati. L’Italia, come tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, ha un obbligo giuridico di accoglienza di tutti i richiedenti privi di mezzi di sussistenza dal momento in cui manifestano la volontà di presentare una domanda di protezione e deve garantire loro un livello di vita dignitoso. L’accoglienza deve essere garantita fino all’esito definitivo dell’esame della richiesta, inclusi gli eventuali ricorsi, qualora il richiedente sia autorizzato a rimanere in Italia. Apolide Un individuo che nessuno Stato, sulla base delle proprie leggi, considera un suo cittadino. Si può essere apolidi dalla nascita oppure nel caso in cui si venga privati della cittadinanza (ad esempio in seguito ad eventi politici o bellici).

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Glossario

A.

Accertamento dell’età

Per “accertamento dell’età” si intende la procedura utilizzata per determinare l’età

approssimativa di un individuo. Pur non riscontrandosi né nel contesto nazionale né in ambito

comunitario un approccio uniforme nelle modalità operative, il termine “accertamento

dell’età” tende ad essere più comunemente utilizzato per indicare l’uso di esami di tipo

medico, volti a stimare l’età cronologica di un individuo attraverso una valutazione della sua

età biologica.

Accoglienza

Per “accoglienza” si intende l’insieme delle attività che uno Stato realizza al fine di ricevere

ed ospitare i richiedenti protezione internazionale e i rifugiati. L’Italia, come tutti gli Stati

Membri dell’Unione Europea, ha un obbligo giuridico di accoglienza di tutti i richiedenti privi

di mezzi di sussistenza dal momento in cui manifestano la volontà di presentare una domanda

di protezione e deve garantire loro un livello di vita dignitoso. L’accoglienza deve essere

garantita fino all’esito definitivo dell’esame della richiesta, inclusi gli eventuali ricorsi, qualora

il richiedente sia autorizzato a rimanere in Italia.

Apolide

Un individuo che nessuno Stato, sulla base delle proprie leggi, considera un suo cittadino. Si

può essere apolidi dalla nascita oppure nel caso in cui si venga privati della cittadinanza (ad

esempio in seguito ad eventi politici o bellici).

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Apolidia

Dal greco ἀ- privativo e polis (città, Stato), letteralmente “senza Stato”, è la condizione di chi

è privo di cittadinanza. L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato i due principali

strumenti normativi internazionali in materia di apolidia.

La prima Convenzione è sullo status degli apolidi, adottata il 28 settembre 1954, è entrata in

vigore il 6 giugno 1960. Il documento prevede un Preambolo e 42 articoli: all’art. 1, che

fornisce la definizione di apolide, seguono articoli circa la previsione degli standard minimi di

trattamento da garantire ad un apolide, obblighi generali (art. 2) e diritti riconosciuti allo

stesso, come la libertà di culto (art. 4), il diritto di associazione (art. 15) e il diritto di adire

tribunali (art. 16).

La seconda Convenzione è sulla riduzione dell’apolidia, ed è stata adottata il 30 agosto 1961

ed entrata in vigore il 13 dicembre 1975. Il testo, composto da 21 articoli, si pone l’obiettivo

di ridurre sostanzialmente il fenomeno dell’apolidia.

Asilo

Il diritto “di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni” è sancito dall’art.14 della

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Il concetto di asilo, benché non definito

nell’ambito del diritto internazionale, viene normalmente utilizzato per identificare tutte le

forme di protezione messe a disposizione da un Paese a beneficio dei rifugiati presenti sul

proprio territorio, a partire dal divieto di refoulement. Il comma 3 dell’art. 10 della

Costituzione italiana afferma che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo

esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel

territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

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C.

Carta di Roma

La Carta di Roma è un insieme di regole e indicazioni che devono essere rispettate da quei

professionisti che trattano informazioni concernenti richiedenti asilo, rifugiati, vittime di

tratta e migranti in generale. Essa è stata redatta dall’Ordine dei Giornalisti (ODG) e dalla

Federazione Nazionale della Stampa (FNSI) con lo scopo di garantire un trattamento corretto

delle informazioni nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e della sua dignità

evitando ogni forma di discriminazione.

CEAS (Common European Asylum System)

Con Sistema Europeo Comune di Asilo si intende l’insieme delle misure e degli atti adottati

dall’Unione Europea con lo scopo di armonizzare le regole che negli Stati membri dell'Unione

disciplinano la materia dell'asilo.

Centri di Prima Accoglienza

I Centri governativi di Prima Accoglienza sono strutture destinate ad una prima e temporanea

accoglienza dei richiedenti asilo per il tempo necessario alla loro identificazione e

all’eventuale verbalizzazione della domanda di asilo, all'accertamento delle condizioni di

salute e della sussistenza di situazioni di vulnerabilità che comportino speciali misure di

assistenza.

Centri di Primo Soccorso e Assistenza (CPSA)

I CPSA sono stati istituiti al fine di garantire immediato soccorso e assistenza agli stranieri

appena giunti in Italia e prima di un loro trasferimento presso altre strutture d’accoglienza. I

centri sono infatti collocati nelle zone ove avvengono in prevalenza gli sbarchi dei migranti e

richiedenti asilo.

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Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE)

I CIE sono centri di detenzione amministrativa in cui è previsto il trattenimento per gli stranieri

colpiti da un provvedimento di allontanamento. Il trattenimento presso un CIE dev’essere

convalidato da un giudice.

Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS)

I Centri di Accoglienza Straordinaria sono stati istituiti per far fronte agli afflussi massicci e

ravvicinati di richiedenti asilo ed al conseguente esaurimento di posti negli altri centri di

accoglienza. Nel caso non vi sia disponibilità di posti nei centri di prima accoglienza,

l’accoglienza può essere disposta in queste strutture per un periodo limitato di tempo,

strettamente necessario al trasferimento del richiedente in altre strutture.

Cittadinanza

La cittadinanza è il vincolo giuridico tra un individuo e il suo Stato di appartenenza. Essa può

essere acquisita per nascita o naturalizzazione, ossia tramite dichiarazione, scelta,

matrimonio o altre modalità stabilite dalla legislazione dello Stato.

Cittadino dell’Unione Europea

Ogni persona che possiede la cittadinanza di uno Stato Membro dell'Unione Europea.

Cittadino di uno Stato terzo

Persona che non è cittadino di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.

Commissione nazionale per il diritto d’asilo

La commissione nazionale per il diritto d’asilo ha compiti di indirizzo e coordinamento delle

commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle commissioni

territoriali, e di raccolta di dati statistici. Inoltre, ha poteri decisionali in tema di revoca e

cessazione degli status riconosciuti.

Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Le Commissioni Territoriali sono l’autorità competente alla decisione in merito alla domanda

di protezione internazionale. Le Commissioni sono composte da quattro membri: un

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rappresentante dell’UNHCR, uno della Questura, un rappresentante degli Enti locali e un

funzionario della Prefettura con funzione di Presidente della Commissione. Le Commissioni

sono venti e la legge prevede la possibilità che, a seconda delle necessità, possano essere

aperte 30 sezioni aggiuntive. Le Commissioni, e le relative sezioni, sono dislocate in tutto il

territorio nazionale.

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950

Conosciuta semplicemente come la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), è

stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 sotto l'egida del Consiglio d'Europa. Entrata in vigore

il 3 settembre 1953, tale Convenzione consta di 59 articoli ed è stata successivamente

integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi. I diritti e le libertà in essa sanciti, come il

divieto di schiavitù e di lavoro forzato (art. 4) e il diritto ad un equo processo (art. 6),

appartengono ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione degli Stati Membri (art. 1); all’art.

3 si dichiara che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o

degradanti”.

Considerata uno dei testi più importanti nel campo della protezione dei diritti umani, la CEDU

prevede un meccanismo giurisprudenziale di controllo - la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

con sede a Strasburgo - che vige sul rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla

Convenzione, offrendo al singolo individuo la facoltà di invocare il controllo giudiziario sul

rispetto dei propri diritti.

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951

La Convenzione di Ginevra è stata adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni

Unite sullo status dei Rifugiati e degli Apolidi il 28 luglio 1951 ed è entrata in vigore il 22 aprile

1954. Spesso definita la Magna Charta dei rifugiati, la Convenzione del 1951, che consta di

un Preambolo e di 46 articoli suddivisi in 7 capitoli, prevede all’art. 1 la definizione di rifugiato,

per la prima volta contenuta in un accordo internazionale, e all’art. 33 il principio

fondamentale di non-refoulement. Essa rappresenta l’importante impegno di stabilire un

codice dei diritti che copra tutti gli aspetti fondamentali della vita del rifugiato e garantisca

allo stesso – come minimo – un trattamento simile a quello di stranieri che non godono di

particolari privilegi. La Convenzione, all'art.1, contiene anche due limitazioni: una di carattere

temporale, che limita la definizione di rifugiato solo a coloro che abbiano subito una

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persecuzione “per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951”, e una di natura

geografica, che prevede che "possano essere considerati avvenimenti anteriori al 1° gennaio

1951 solo gli avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa”. Negli anni

successivi all'adozione della Convenzione, con l'emergere di nuove situazioni che

riproponevano alla comunità internazionale il problema della gestione del fenomeno dei

rifugiati, gli Stati Contraenti si resero conto della necessità di estendere la protezione

garantita dalla Convenzione di Ginevra. Il 31 gennaio 1967, nella città di New York, fu così

adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il Protocollo relativo allo status dei

Rifugiati, entrato in vigore il 4 ottobre dello stesso anno. Tale Protocollo, che si configura

come uno strumento indipendente a cui gli Stati possono aderire senza aver adottato la

Convenzione, prevede l'eliminazione sia della limitazione temporale che di quella geografica.

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del

1984

La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, è entrata in vigore

il 26 giugno 1987.

La Convenzione consta di un Preambolo e di 33 articoli, e all’art. 1 fornisce la definizione di

tortura; prevede, inoltre, all’art. 17 l’istituzione di un Comitato composto da 10 esperti

indipendenti che monitorano l’implementazione della Convenzione da parte degli Stati

contraenti e, in casi particolari, può accogliere comunicazioni da parte di singoli individui circa

violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione.

Il 18 dicembre 2002, l’ONU ha adottato un nuovo trattato internazionale contro la tortura, il

Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,

inumani o degradanti (OPCAT), riaffermando che il diritto a non subire tortura e altre pene

crudeli, inumane o degradanti deve essere rispettato e protetto in ogni circostanza.

Tale Protocollo è entrato in vigore il 22 giugno 2006 e ha dato vita per la prima volta ad un

doppio meccanismo di prevenzione della tortura: a livello internazionale, esso istituisce un

nuovo organismo, il Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura; a livello

nazionale, gli Stati contraenti hanno l’obbligo di creare o designare appositi organismi

indipendenti, i Meccanismi nazionali di prevenzione. Sia il Sottocomitato che i Meccanismi

nazionali di prevenzione hanno il mandato di condurre visite regolari nei luoghi di detenzione

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e di formulare raccomandazioni e osservazioni ai Governi e alle autorità competenti per

migliorare la condizione delle persone private della loro libertà.

Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of

the Child - CRC) è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre

1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. Costruita armonizzando differenti

esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione enuncia per la prima volta, in forma

coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a

tutte le bambine del mondo, quali ad esempio il diritto alla vita e allo sviluppo (art. 6), il diritto

all’ascolto (art. 12), il diritto a non subire alcuna forma di discriminazione (art. 2). La

Convenzione è composta da 54 articoli e da tre Protocolli opzionali (sui bambini in guerra,

sullo sfruttamento sessuale, sulla procedura per i reclami). Essa prevede anche un

meccanismo di controllo sull’operato degli Stati che devono presentare a un Comitato

indipendente un rapporto periodico sull’attuazione dei diritti dei bambini sul proprio

territorio.

D.

Danno grave

Per “danno grave” si intende: la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; la

tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente

nel suo Paese di origine; la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla

violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo venne approvata dall’Assemblea Generale

delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi. La Dichiarazione è composta da un Preambolo

e da 30 articoli, e proclama solennemente che i diritti contenuti in essa sono per ogni essere

umano libertà e diritti innati, uguali e inalienabili, a cui ogni donna o uomo ha diritto in

qualsiasi parte del mondo: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”

(art. 1) e “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente

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Dichiarazione, senza distinzione alcuna” (art. 2). La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

rappresenta il modello a cui ci si è ispirati per la stesura e composizione di successivi

documenti per la protezione dei diritti umani, sia a livello internazionale che a livello

nazionale.

Diritti umani

Standard internazionalmente accettati che riconoscono e proteggono la dignità, l’integrità e

la libertà di ogni individuo, senza distinzione alcuna. I diritti umani sono parte del diritto

internazionale consuetudinario e sono formulati in una varietà di documenti giuridici

nazionali, regionali e internazionali, ai quali si fa generalmente riferimento come strumenti di

tutela dei diritti umani. Tra gli strumenti più importanti: la Carta delle Nazioni Unite, e la Carta

delle Nazioni Unite dei Diritti dell’Uomo (quest’ultima costituita dalla Dichiarazione

Universale dei Diritti dell’Uomo, dal Patto internazionale sui diritti civili politici e dal Patto

internazionale sui diritti economici e sociali).

Discriminazione

La discriminazione è un trattamento diverso, meno favorevole, praticato nei confronti di

taluni individui a causa di caratteristiche soggettive quali, ad esempio, il sesso, la nazionalità,

la religione, l’appartenenza politica, l’età, l’orientamento sessuale, l’identità di genere, la

condizione economica, sociale o culturale. Le discriminazioni possono essere dirette o

indirette. La discriminazione è diretta quando una persona riceve un trattamento sfavorevole,

rispetto a quello che hanno ricevuto o che riceverebbero altre persone in una situazione

analoga, e la ragione di questo trattamento è determinato da una particolare caratteristica

della persona, rientrante tra quelle che formano oggetto di protezione. La discriminazione è,

invece, indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi neutra colpisce in modo

significativamente più sfavorevole un individuo o un gruppo, definiti da uno dei motivi

oggetto del divieto di discriminazione, rispetto ad altre persone in una situazione analoga.

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E.

EASO (European Asylum Support Office)

L’Ufficio Europeo di Sostegno per l’Asilo (EASO) è un’agenzia dell’Unione europea istituita allo

scopo di favorire l'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS), rafforzare la

cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo, facilitare lo scambio di

informazioni e buone prassi fra gli stessi e sostenere e/o coordinare il sostegno operativo agli

Stati membri i cui sistemi d’asilo e accoglienza sono sottoposti a forte pressione.

Espulsione

Atto compiuto da un'autorità statale con l'intenzione ed il fine di garantire l’allontanamento

di una persona contro la sua volontà dal territorio dello Stato. In particolare, l’espulsione di

un cittadino di un paese terzo può avvenire in presenza di una grave e attuale minaccia per

l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale; oppure a causa dal mancato rispetto delle

normative nazionali relative all'ingresso o al soggiorno degli stranieri da parte di coloro che

non manifestano l’intenzione di chiedere alcuna protezione internazionale.

F.

FRONTEX

Agenzia dell’Unione Europea per il pattugliamento delle frontiere esterne. È incaricata di

coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di sicurezza delle

frontiere esterne tramite l’analisi dei rischi; il coordinamento della cooperazione sul campo

fra Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne; l’assistenza agli Stati membri

nella formazione delle guardie di frontiera nazionali, anche elaborando norme comuni in

materia di formazione; l’assistenza agli Stati membri che devono affrontare circostanze tali

da richiedere un’assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne, e la fornitura

agli Stati membri del sostegno necessario per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte.

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G.

Genere

Il genere si riferisce alla relazione tra uomo e donna basata su identità, status, ruoli e

responsabilità, costruite e definite socialmente o culturalmente, che vengono assegnate alle

persone appartenenti a un sesso o a un altro, si distingue dal sesso che rimanda ad una

determinazione biologica.

I.

Integrazione

Quello d’integrazione è stato negli ultimi decenni un concetto molto controverso. Nell’ambito

dell’Unione Europea e in molte legislazioni nazionali per integrazione si intende un processo

a doppio senso, che richiede un impegno di tutte le parti interessate, tra cui una

predisposizione da parte dei rifugiati ad adattarsi alla società ospite, senza dover rinunciare

alla propria identità culturale, e una corrispondente disponibilità da parte della comunità

ospitante e delle istituzioni pubbliche ad accogliere gli stranieri ed a soddisfare le esigenze di

una popolazione eterogenea.

Per l’UNHCR l’integrazione, assieme al reinsediamento e il ritorno in sicurezza, rappresentano

le tre soluzioni durevoli per i rifugiati.

M.

Migrante

Tale termine indica chi sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o

permanentemente, in un altro Stato.

Migrante irregolare

L’aggettivo “irregolare” è associato al termine “migrante” per descrivere colui che non

possiede i documenti e le autorizzazioni amministrative necessari ad entrare in un Paese o a

stabilirvisi, ad esempio entrando in un Paese senza un passaporto o un documento di viaggio

validi o permanendovi senza permesso di soggiorno.

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Minore

Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

del 1989, si intende per “minore” ogni essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni, salvo

che sulla base della legislazione allo stesso applicabile, la maggiore età non sia stata raggiunta

prima. Secondo il principio del “superiore interesse del minore” sancito nell’articolo 3 della

stessa Convenzione del 1989, gli Stati, le Istituzioni pubbliche e private, i genitori o le persone

che ne hanno la responsabilità, in tutte le decisioni che riguardano i bambini devono sempre

scegliere quello che è meglio per tutelare il loro benessere.

Minore non accompagnato

Per “minori non accompagnati” si intendono quei minori, separati da entrambi i genitori e da

altri parenti, e privi delle cure di un adulto che – per legge o per consuetudine – abbia tale

responsabilità. I diritti dei minori non accompagnati, come quelli di tutti i minori, sono protetti

dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989. I minori non

accompagnati, per la loro particolare vulnerabilità dovuta alla minore età, rischiano di essere

vittime di tratta e sfruttamento.

Mutilazioni genitali femminili

Con l’espressione mutilazione genitale femminile (MGF) si fa riferimento a tutte le forme di

rimozione o modificazione, parziale o totale, dei genitali femminili esterni o altre lesioni

inflitte agli organi genitali femminili per ragioni non terapeutiche.

N.

Naturalizzazione

Per naturalizzazione s’intende l’acquisizione della cittadinanza da parte di chi non la possiede

per nascita. In Italia la naturalizzazione si può ottenere dopo aver risieduto stabilmente nel

territorio nazionale per almeno 10 anni, ridotti a 5 anni per gli apolidi e per i rifugiati, e a 4

anni per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che risiedano legalmente nel

territorio della Repubblica. La cittadinanza si può acquisire anche per matrimonio con un

cittadino italiano, e su concessione del Presidente della Repubblica per meriti particolari.

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Non respingimento/non refoulement

Il principio di non respingimento è un principio basilare del diritto internazionale, di natura

consuetudinaria, che comporta il divieto di espellere, rinviare, deportare, estradare, o

respingere rifugiati e richiedenti asilo verso un paese dove essi rischierebbero di subire

tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti. In nessun caso può disporsi il

respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per

motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di

condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel

quale non sia protetto dalla persecuzione.

P.

Paesi di transito

Vengono definiti Paesi di transito tutti quei Paesi in cui il migrante transita o soggiorna, per

periodi più o meno lunghi, durante il viaggio tra il suo Paese di origine, o di residenza abituale,

e il Paese di destinazione.

Paese terzo

Paese non appartenente all’Unione Europea.

Particolare gruppo sociale

Si definiscono membri di un particolare gruppo sociale quanti condividono una caratteristica

innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una

caratteristica che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che non dovrebbero essere

costretti a rinunciarvi. Un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla

caratteristica comune dell’orientamento sessuale, del genere, o del gruppo di appartenenza.

Persecuzione

Non esiste una definizione universalmente accettata del termine. Nella Convenzione di

Ginevra sullo status dei rifugiati è stato volontariamente scelto di non inserire una definizione

di “persecuzione” al fine di poter interpretare il termine in maniera estensiva, includendo in

tale fattispecie diverse forme considerate come persecutorie. Tuttavia, da un’analisi degli

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articoli 31 e 33 della suddetta Convenzione, qualsiasi minaccia alla vita o alla libertà di un

individuo deve essere considerata persecuzione.

Ai sensi della normativa europea, per “persecuzione” si intendono:

- gravi violazioni di altri diritti umani fondamentali (in particolare, tortura, altri atti o

trattamenti inumani e degradanti, riduzione in schiavitù o servitù, condanna penale per fatti

non previsti anticipatamente come reato, o con pene più gravi di quelle anticipatamente

stabilite dalla legge);

- la somma di diverse misure, incluse eventuali violazioni dei diritti umani, il cui impatto

complessivo sia sufficientemente grave da avere un effetto analogo ad una violazione grave

di diritti umani fondamentali.

Persecuzione di genere

“Persecuzione di genere” è un’espressione che non ha valenza giuridica di per sé. Essa

piuttosto comprende una serie di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali diverse tra

loro nelle quali il genere assume un ruolo rilevante.

Le domande di protezione internazionale relative al genere possono basarsi su atti

persecutori quali: atti di violenza sessuale, violenza familiare/domestica, pianificazione

familiare coatta, mutilazione genitale femminile, punizioni per trasgressione di costumi sociali

o discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Persona vulnerabile

Vengono definite persone vulnerabili quei richiedenti asilo o rifugiati che presentano

particolari fragilità e specifiche esigenze e, per questo, hanno bisogno di maggiore assistenza.

Appartengono a questa categoria: i minori, i minori non accompagnati o separati, i disabili, gli

anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta

di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, e le persone che

abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale,

quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

Procedure per la determinazione dello status di rifugiato

Procedure giuridiche e amministrative messe in atto dall’UNHCR e/o dagli Stati per

determinare se un individuo debba essere o meno riconosciuto come rifugiato, in base alla

legislazione nazionale e al diritto internazionale.

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Protezione internazionale

Nell’Unione Europea, il termine protezione internazionale significa il riconoscimento, da parte

di uno Stato membro, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ad un cittadino

di uno Stato terzo o apolide. Nell’Unione Europea, la protezione internazionale include lo

status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

Protezione sussidiaria

La protezione sussidiaria è una forma specifica di protezione introdotta dall’Unione Europea.

Essa viene riconosciuta a quegli stranieri o apolidi che, pur non rientrando nella definizione di

‘rifugiato’ prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951, poiché non sussiste nei loro

confronti un rischio di persecuzione individuale, necessitano comunque di una forma di

protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, subirebbero un ‘danno grave’

a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o gravi violazioni dei diritti umani.

Protezione temporanea

La protezione temporanea è uno strumento straordinario al quale gli Stati dell’unione

Europea ricorrono per garantire una tutela immediata in caso di massicci afflussi di rifugiati

che rendono impraticabile l’esame individuale delle singole domande di protezione.

Protezione umanitaria

La protezione umanitaria può essere concessa a coloro che, pur non potendo ottenere lo

status di rifugiato o la protezione sussidiaria, presentano seri motivi, in particolare di carattere

umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tali da

non consentire un loro rientro nel paese di provenienza.

Reinsediamento

Con il termine “reinsediamento” si intendono il trasferimento e l’accoglienza di rifugiati dal

luogo in cui hanno ottenuto una prima forma di sicurezza e protezione al Paese in cui sarà

loro garantita definitivamente protezione internazionale. Il reinsediamento è un atto di

rilevante valore in quanto basato sul principio di solidarietà internazionale tra Stati e risulta

fondamentale per quei rifugiati che non godono di un adeguata protezione nel paese nel

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quale sono fuggiti e sono impossibilitati a tornare nel loro paese d’origine. Inoltre, con il

rimpatrio volontario e l'integrazione locale, esso rappresenta una delle tre soluzioni durevoli

per i rifugiati.

Regolamento Dublino

Regolamento UE che stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare quale Stato Membro

dell’Unione sia competente ad esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di

un Paese terzo in uno degli Stati Membri dell’UE.

Regolarizzazione

Procedura mediante la quale si permette alle persone straniere che hanno una situazione

amministrativa irregolare di ottenere uno status giuridico nel Paese ospitante.

Richiedente asilo/richiedente protezione internazionale

Qualsiasi cittadino di Paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione

internazionale in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva. Tale

richiesta potrà essere accolta o rigettata.

Ricollocazione (Relocation)

Per Ricollocazione si intende un meccanismo di redistribuzione temporanea ed eccezionale di

persone in evidente bisogno di protezione internazionale da uno Stato Membro dell’Unione

Europea ad altri Stati membri.

Ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare è la procedura attraverso cui viene garantita l’unità familiare.

Rifugiato

Il rifugiato è una persona che, “per fondato timore di persecuzione per motivi di razza,

religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica, si

trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza, e non può, oppure, a causa di tale timore, non

vuole avvalersi della protezione di tale Paese” (Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status

dei rifugiati).

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Rimpatrio volontario

Ritorno, in condizioni di sicurezza e dignità, di beneficiari di protezione internazionale e

richiedenti asilo nel Paese di origine sulla base di una volontà liberamente espressa.

S.

Sfollato Interno (IDP)

Come i rifugiati, anche gli sfollati (in inglese, Internally Displaced Persons o IDPs) sono civili

costretti a fuggire da guerre o persecuzioni. Tuttavia, a differenza dei rifugiati, essi non hanno

attraversato il confine del proprio Paese.

SPRAR

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è un sistema che coinvolge gli

enti locali e le organizzazioni del terzo settore per favorire condizioni di accoglienza integrata

per richiedenti asilo e rifugiati. I progetti di accoglienza della rete SPRAR non si limitano a

fornire un’assistenza primaria, ma prevedono in modo complementare anche misure di

informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di

percorsi individuali di inserimento socio-economico.

T.

Tortura

Il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad

una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da

essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una

terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione

su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo

fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte

da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su

sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore

o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse

cagionate. [Art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,

inumani o degradanti].

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Tratta di esseri umani/trafficking

Con l’espressione “tratta di esseri umani” (in inglese “trafficking”) si intende il reclutamento,

trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di

impiego dell’uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno,

abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità. Tale trasferimento avviene dando o

ricevendo somme di denaro o vantaggi per ottenere lo sfruttamento di un’altra persona in

posizione di vulnerabilità sulla quale si esercita l’uso della forza. Lo sfruttamento comprende,

come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento

sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento

o il prelievo di organi. Il consenso di una vittima della tratta di persone volta al loro

sfruttamento è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati sovra menzionati è stato

utilizzato.

Tratta illecita di migranti/smuggling

Tale espressione (in inglese “smuggling”) indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente

o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in

uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente. Per “ingresso

illegale” si intende il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale

nello Stato d’accoglienza.

U.

Unità familiare, diritto all’

Il principio dell’unità familiare realizza la protezione della famiglia in quanto unità

fondamentale e naturale della società. In virtù di questo principio, lo status di rifugiato può

essere concesso al coniuge e ai familiari a carico di una persona che risponde ai criteri per

l’ottenimento dello status di rifugiato. Esso è sancito nella Dichiarazione Universale Diritti

Umani del 1948 (art. 16 comma 3) e trova ulteriore solenne conferma nella maggior parte

degli strumenti internazionali sui diritti umani.

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V.

Vulnerabilità

Con il termine “vulnerabilità” si intende la condizione che caratterizza quel soggetto che

presenta esigenze particolari, fragilità riconosciute e che, per questo, necessita di interventi

più specifici e mirati. Nell’ambito del fenomeno delle migrazioni si considerano soggetti

particolarmente vulnerabili i minori, i minori non accompagnati o separati, i disabili, gli

anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta

degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che

hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali

le vittime di mutilazioni genitali femminili.