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GUIDA AI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO ESTERO

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GUIDA

AI

SERVIZI AMMINISTRATIVI

PER IL

COMMERCIO ESTERO

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INDICE

Attestato di libera vendita

Carnet A.T.A.

Certificato di origine

Legalizzazione firma

Visto di conformità firma su atti e documenti

Visto di deposito su fatture e altri documenti

Numero meccanografico

Carnet TIR

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Pag . 2

Pag . 8

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ATTESTATO DI LIBERA VENDITA

L'attestato di libera vendita è un documento rilasciato dal Servizio Economia locale, cui sono

attribuite le competenze in materia di commercio estero e serve a dimostrare che uno o più prodotti -

fabbricati e commercializzati da un'impresa - sono liberamente venduti sul mercato italiano.

Il documento viene richiesto da alcuni stati esteri tra i quali Thailandia, Corea del Sud, Venezuela,

Colombia, Perù, per accertare che la merce importata abbia libera circolazione nel paese d'origine e

sia quindi sottoposta ai controlli della legislazione nazionale.

La Camera di commercio può rilasciare questo attestato a seguito della verifica dei documenti

esibiti dal richiedente intesi a confermare che i prodotti sono realmente ed abitualmente venduti in

Italia.

Per ottenere il certificato è necessario presentare:

- una richiesta su carta intestata della ditta;

- le copie delle fatture di vendita dell'ultimo trimestre dei prodotti per i quali si richiede l'attestato;

-fotocopia di un documento di riconoscimento.

I diritti di segreteria ammontano a 3 euro per ogni attestato richiesto.

La relativa modulistica (Richiesta Attestato Libera Vendita,Fac-Simile Attestato) oltre

all'indicazione dei nominativi a cui rivolgersi è disponibile sul sito camerale nella presente sezione

commercio estero.

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CARNET ATA

Il carnet ATA (Admission Temporaire /Temporary Admission) è un documento doganale

internazionale che permette di esportare temporaneamente determinate merci ed attrezzature in

alcuni Paesi extraUE. La dotazione base del Carnet A.T.A consente 4 viaggi e 4 operazioni di transito e si compone dei

seguenti fogli che dovranno essere compilati e utilizzati per le diverse operazioni:

a) copertina verde

b) tre fogli contenenti ciascuno quattro coppie di souches, rispettivamente di colore giallo, bianco e

azzurro per le operazioni di export e re-import, import e re-export e transito; c)

4 volets di esportazione(di colore giallo) per l'uscita dal territorio dell'UE;

d) 4 volets di reimportazione (di colore giallo) per il rientro nel territorio dell'UE; e) 4

volets di importazione (di colore bianco) per l'importazione in un Paese terzo;

f) 4 volets di riesportazione (di colore bianco) per l'uscita dal Paese terzo;

g) 8 volets di transito (di colore azzurro) da usare quando si intende soltanto attraversare un Paese

estero.

La durata del Carnet A.T.A. è di 12 mesi per merci varie e non è prorogabile. Il carnet ATA deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente entro il termine di otto

giorni dalla data di scadenza di validità del documento.

E' importante che il carnet restituito presenti la vidimazione delle souches (fogli) di

esportazione e reimportazione da parte delle Autorità doganali italiane ed estere.

La merce esportata con il carnet solo in via eccezionale può essere venduta in tutto o in parte ad un

acquirente estero.

In questo caso la merce venduta va subito fatturata e vanno pagati i diritti doganali presentando il

carnet alla dogana estera per le annotazioni di vendita e alla dogana comunitaria di apertura del

carnet per la trasformazione in esportazione definitiva. In tal caso il carnet si considera

correttamente utilizzato se il titolare presenta alla Camera di commercio una bolletta doganale da

cui risulti il pagamento dei diritti, la souche di riesportazione con l'annotazione della dogana estera

attestante che la posizione è stata regolata e la souche di reimportazione in Italia o nell'Ue

contenente gli estremi dell'autorizzazione all'esportazione definitiva.

L' intestatario del carnet è l'unico responsabile del suo utilizzo e del pagamento dei diritti

doganali in caso di uso irregolare.

Quali sono i vantaggi derivanti dall'utilizzo del carnet?

- I Carnet ATA riducono i costi per gli esportatori, eliminando i diritti doganali e l'imposta sul

valore aggiunto;

- I titolari del carnets ATA non devono depositare garanzie alle dogane;

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I Carnet ATA semplificano l'attraversamento delle frontiere e riducono le lungaggini burocratiche

consentendo agli esportatori di usare un unico documento per tutte le formalità doganali.

Dove si utilizza

Il Carnet ATA può essere utilizzato solamente verso i Paesi che hanno aderito alla convenzione

A.T.A. di seguito elencati :

Algeria, Andorra, Australia, Austria,Belgio, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti(1) Bosnia Erzegovina

( 2 );Messico( 3 );M,Bulgaria,Canada, Cile, Cina,Cipro,Corea , Costa d'Avorio, Croazia,

Danimarca,Estonia, Finlandia, Francia, Germania,Giappone, Gibilterra, Grecia, Hong Kong, India,

Iran,Irlanda, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Lettonia, Libano, Lituana,Lussemburgo, Macedonia,

Malesia, Malta, Marocco, Mongolia, Montenegro,Moldava Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi

Bassi,Pakistan, Polonia,Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,Repubblica Slovacca,Romania

,Russia, Senegal, Serbia Singapore, Slovenia,Spagna, Sri-Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia,

Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina;Ungheria.

Alcuni Paesi hanno limitato l'utilizzo del carnet a particolari merci o motivi di esportazione

temporanea (ad es. fiere, ecc.). Giova ricordare che il documento non occorre per visitare gli altri Stati membri dell'UE, esistendo

libera circolazione delle merci.

Ulteriori informazioni suddivise per Paese ed aggiornate in tempo reale - sono disponibili sul sito di

Unioncamere all'indirizzo: www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm.

Come ottenere il rilascio Il Carnet ATA viene rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio alle imprese

iscritte al Registro Imprese, non assoggettate a procedure concorsuali, ad amministrazione

controllata o ad altri procedimenti similari oltre a privati cittadini residenti nella provincia di

Brindisi . Per ottenere il Carnet occorre:

MODULO DI DOMANDA

LISTA DELLE MERCI

TITOLO DI GARANZIA (Polizza)

1 2 3

Dal 1 aprile 2011

Dal 18 aprile 2011

Dal 16 maggio 2011; Per tale Paese c'è bisogno di una dichiarazione preventiva di utilizzo del carnet da richiedere

alle autorità locali attraverso il sito www.camaradecomerciodemexico.com.mx/ata/.

il modulo online è disponibile soltanto in lingua spagnola e inglese.

Le autorità doganali messicane consentiranno la permanenza delle merci nel territorio doganale locale per un periodo

di sei mesi. Tale limite potrà essere prorogato per ulteriori sei mesi, a condizione che venga presentata una richiesta

precedente alla scadenza dei primi sei mesi.

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MODULO DI DOMANDA: la domanda del Carnet va redatta su apposito modello rilasciato dalla

Camera di Commercio in triplice copia, firmato dal titolare/legale rappresentante. Sul modello

vanno indicati:

i dati completi della ditta, il numero d'iscrizione al REA, la validità del Carnet (sempre 12 mesi);

il nome delle persone che effettueranno le operazioni doganali (omettere se trattasi di

spedizionieri doganali);

il valore totale espresso in euro;

l'utilizzo (campioni commerciali/ materiale professionale/ fiere e mostre);

i Paesi che si prevede saranno visitati e il numero dei viaggi in ciascuno degli Stati indicati,

allo scopo di determinare il numero dei fogli da aggiungere al Carnet nel caso in cui la

dotazione di base non sia sufficiente ;

la lista delle merci.

LISTA DELLE MERCI: va riportata su ciascun volet, nel caso in cui lo spazio disponibile non sia

sufficiente per la descrizione, si utilizzano i fogli supplementari. In alternativa, la lista può essere

redatta su carta intestata Ciascun prodotto deve essere contraddistinto, nella lista, da un numero

d'ordine che dovrà essere apposto, quando è possibile, anche sulle merci stesse, allo scopo di

facilitare i controlli da parte delle dogane.

TITOLO DI GARANZIA: la merce trasportata tramite Carnet ATA deve essere obbligatoriamente

assicurata per garantire alla dogana straniera il pagamento dei dazi doganali per utilizzo irregolare o in

caso la merce non rientri in Italia (mancata riesportazione) . In quest'ultimo caso la dogana estera

chiederà direttamente all'intestatario del carnet il pagamento dei dazi. L'assicurazione subentra solo nel

caso di mancato versamento di quanto dovuto. Ciò comporterà per il titolare anche l'impossibilità

permanente di ottenere ulteriori Carnet ATA. Le modalità di pagamento sono diverse a seconda del

tipo di merci o del valore complessivo del Carnet o dell'insieme dei Carnets rilasciati nel corso

dell'anno solare alla stessa ditta o se si tratti di soggetti iscritti o meno al Registro delle Imprese

come meglio di seguito specificato.

Privati, Enti pubblici o privati Valore merce

Fino a € 10.000

Superiore a €10.000

Imprese con merci orafe

Valore merce

Fino a € 40.000

(val. assicurato € 20.000)

Costo assicurazione

€ 56,25

0,5625% del valore

Costo assicurazione

€ 56,25

Modalità stipula

Polizza c/o Agenzia

Polizza c/o Agenzia

Modalità pagamento

Polizza c/o Agenzia

Superiore a € 40.000 0,2812% calcolato sul 50% del Polizza c/o Agenzia

(val. assicurato superiore a € valore totale

20.000)

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Altre imprese

Valore merce Costo assicurazione Modalità pagamento

Fino a € 10.000

Superiore a € 10.000

€ 56,25

0.5625% del valore

Bollettino postale o Polizza c/o

Agenzia (4)

Bollettino postale o Polizza c/o

Agenzia (4)

Le polizze non devono essere restituite al titolare ma rimangono agli atti della Camera a corredo

della pratica .

Esempio di calcolo

Valore merce € 21.500,00. Quota assicurazione = € 21.500 x 0,3375 / 100 = € 72,56 (si arrotonda

sempre alla seconda cifra decimale).

Come stipulare la polizza

Al momento della presentazione del modulo di richiesta il competente l'ufficio comunica le

modalità di stipula della polizza in modo che l'interessato possa attivarsi.

Il carnet verrà rilasciato solo dopo la consegna della polizza sottoscritta da parte del richiedente. I titoli di garanzia necessari sono:

ricevuta di versamento in c/c postale intestato a INA Assitalia , da effettuarsi sul bollettino

di conto corrente postale n. 45536059;

o in alternativa

polizza di cauzionamento per Carnet A.T.A. rilasciata dall'agenzia INA Assitalia sede di

Brindisi- Piazza Cairoli, 5 (dietro presentazione della seguente documentazione:

modulo di richiesta di polizza, precedentemente vistato dalla Camera di Commercio

visura camerale e copia degli ultimi due bilanci (o documentazione relativa allo stato

patrimoniale per i privati)

Quanto costa Il Carnet ATA costa €60,50 ( €50,00 + IVA) da versare in contanti al momento della richiesta o del

ritiro. Per ogni foglio aggiuntivo è dovuto il corrispettivo di €0,61 ( €0,50 +iva).

4 Le imprese devono stipulare la polizza c/o l'Agenzia quando:

- il valore della merce per un singolo carnet superai € 75.000 - l'importo di € 75.000 viene superato considerando la somma dei carnet richiesti nell'anno solare - l'azienda richiedente ha sede in altra provincia o è plurilocalizzata (con stabilimenti in diverse province)

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A queste spese si aggiungono le spese (obbligatorie) di assicurazione a favore di Unioncamere sopra

indicate.

Tempi di Rilascio

Il Carnet ATA viene rilasciato di norma entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione della

documentazione completa.

Come si utilizza Attivazione della validità del Carnet Dopo il ritiro vanno apposti timbro e firma del legale rappresentante nel foglio verde a inizio carnet. Le seguenti operazioni vanno poi effettuate ad ogni viaggio. A) Apertura del Carnet in uscita dall'Italia (o altro stato Comunitario)

Il carnet e la merce vanno presentate alla dogana per consentire il controllo dei prodotti In caso di

esito positivo la dogana timbra il primo spazio disponibile della souche gialla e viene staccato il

primo volet giallo disponibile (con dicitura exportation).

B) Apertura del Carnet in entrata nello Stato Terzo.

Il carnet e la merce vanno presentate alla dogana per consentire il controllo dei prodotti. In caso di

esito positivo la dogana timbra sul primo spazio disponibile della souche bianca e viene staccato il

primo volet bianco disponibile (con dicitura importation).

C) Chiusura del Carnet in uscita dallo Stato Terzo.

L'utilizzatore alla conclusione dell'esportazione temporanea deve obbligatoriamente fermarsi alla

dogana. Questo passaggio è fondamentale per evitare future contestazioni da parte delle dogane del

paese di destinazione. La dogana verifica l'esatta corrispondenza tra merce esportata/riesportata.

In caso di esito positivo la dogana timbra il primo spazio disponibile della seconda souche bianca e

trattiene il secondo volet bianco disponibile (con dicitura re-exportation).

D) Chiusura del Carnet alla dogana italiana (o altro Stato Comunitario)

Il carnet e la merce vanno presentate alla dogana per consentire il controllo della merce. La dogana

verifica l'esatta corrispondenza tra merce esportata/riesportata .

In caso di esito positivo la dogana timbra il primo spazio disponibile della seconda souche gialla e

stacca il secondo volet giallo disponibile (con dicitura re-importation).

E) Restituzione del Carnet alla Camera di Commercio.

Al termine del suo utilizzo - e comunque entro 8 giorni dalla data di scadenza - il Carnet deve essere

restituito alla Camera di Commercio previa chiusura presso la Dogana comunitaria.

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Smarrimento o furto

In caso di smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, per completare e operazioni

doganali, il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità di Polizia. Esaminata

la denuncia, la Camera di Commercio provvederà a richiedere all' Unioncamere il duplicato della

copertina del documento in questione, che dovrà essere compilata in modo identico all' originale e

completerà il Carnet con il numero dei fogli necessari all'operatore per completare i suoi viaggi.

In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato, il titolare dovrà ugualmente sporgere

denuncia alle competenti Autorità, nella quale dovrà essere dichiarato se la merce è stata

reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato. Il titolare dovrà

presentare alla Camera di Commercio copia della suddetta denuncia, corredata della dichiarazione

doganale comprovante la reimportazione delle merci (copia volet relativo o dichiarazione

sostitutiva). In mancanza della documentazione di reimportazione, la Camera dovrà trasmettere

copia della denuncia alla Direzione Generale Assitalia - Ramo Cauzioni - Ufficio Sinistri -Corso

d'Italia, 33 - 00198 ROMA - e all'Unioncamere e il rilascio di ulteriori Carnets A.T.A. potrà

avvenire solo dietro nulla osta dell'Unioncamere.

Reimportazione ritardata

Se la reimportazione avviene entro un mese dal termine di scadenza e la merce risulta in dogana, la

dogana può consentire la reimportazione ritardata delle merci.

Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere alla dogana competente

l'autorizzazione alla reimportazione, allegando alla domanda il benestare della Camera di

Commercio emittente (rimessa in termini). Questo non esenta il titolare dall'eventuale pagamento di

diritti doganali se le merci hanno lasciato in ritardo il territorio del paese estero.

Riesportazione dai paesi esteri dopo la data di scadenza

La riesportazione dopo tali termini può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere, ma

può comunque costituire irregolarità e far sorgere l'obbligo del pagamento di diritti.

Mancata Restituzione del Carnet

Nel caso di mancata restituzione di carnet scaduti entro il termine di 8 giorni dalla scadenza la

Camera dovrà invitare la ditta o la persona interessata a restituire il documento o a fornire

chiarimenti sul mancato adempimento. Il rilascio di ulteriori documenti è subordinato alla

restituzione dei carnet scaduti.

La relativa modulistica ((Manuale Unioncamere Norme e procedure per il rilascio dei carnet Ata )

oltre all'indicazione dei nominativi a cui rivolgersi è disponibile sul sito camerale nella presente

sezione commercio estero.

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CERTIFICATI D'ORIGINE

Tale documento certifica il paese dì origine delle merci destinate all'esportazione ed accompagna le

merci esportate in via definitiva.

Il Certificato d'origine può essere richiesto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il

richiedente ha il domicilio (se persona fisica) o ha la sede legale (se impresa o società con

personalità giuridica). Il richiedente può ottenere il rilascio di un certificato d'origine anche dalla

Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha un' Unità Locale (Sede Operativa, Stabilimento,

Filiale), oppure dalla Camera di Commercio ove si trova la merce da spedire all'estero con

l'autorizzazione preventiva da parte della Camera competente territorialmente .

Cosa fare per il rilascio Il richiedente deve :

Richiedere i formulari disponibili presso gli uffici della Camera compilando un apposita

domanda a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa (se il titolare/legale

rappresentante non può presentarsi agli sportelli, delega un'altra persona- munita di

documento di identità- a ritirare i formulari). La delega può essere fatta utilizzando lo stesso

modulo di richiesta dei formulari;

Compilare i cinque fogli (4 fogli su carta arabescata e 1 foglio su carta rosa che costituisce

la domanda) che compongono il modulo

Apporre la firma del legale rappresentante dell'impresa sul foglio in carta rosa;

Consegnare il modulo al competente ufficio della Camera di Commercio unitamente alla

seguente documentazione :

a) fattura di vendita in originale o in copia timbrata e sottoscritta in originale dal legale

rappresentante ;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ;

c) fattura d'acquisto solo nel caso in cui la merce non sia prodotta dal venditore. Nel caso

in cui questo documento non fosse disponibile, può essere sostituito da una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa nella quale il legale

rappresentante dichiara l'origine delle merci;

d) fatture dei fornitori, bolle di importazione e certificati di origine per merce di origine

extra CEE;

e) eventuali documentazione aggiuntiva per casi particolari.

Tempi

I Certificati d'origine vengono consegnati di norma il giorno stesso. L'Ente camerale, in caso di

modalità di compilazione difformi da quelle indicate o in caso in cui valuti che le richieste di

giustificazioni non siano prodotte o qualora le stesse non siano ritenute soddisfacenti, può rifiutare il

rilascio del certificato stesso.

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Costi e modalità di pagamento

diritti di segreteria : per ogni certificato d'origine: 5,00 euro per ogni copia di certificato d'origine : 5,00 euro I diritti potranno essere versati :

in contanti presso lo sportello cassa sito al IV° piano della Camera di Commercio;

con carta POS (Bancomat) allo sportello ubicato nella sede camerale sito al III° piano presso

il registro imprese;

con versamento sul C/C postale n. 239723 intestato a Camera di Commercio Brindisi.

La relativa modulistica (Richiesta formulari certificati d'origine Modalità di compilazione dei

certificati d'origine Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta') oltre all'indicazione dei

nominativi a cui rivolgersi è disponibile sul sito camerale nella presente sezione commercio estero.

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LEGALIZZAZIONE FIRMA

La legalizzazione di firma è un atto formale richiesta da numerosi Consolati e Ambasciate estere in

Italia, specie dei paesi arabi. con il quale si dichiara vera ed autentica la firma del funzionario

camerale che ha già firmato uno specifico documento da valere per l'estero .

Generalmente è richiesta per esigenze commerciali e doganali in relazione a esportazione di merci, in

particolare quando la documentazione richiesta dal cliente estero deve essere vistata o dalla Camera

di Commercio italiana all'estero o da un Consolato straniero in Italia (D.P.R. 28-12-2000, n. 445,

art.33).

La legalizzazione della firma può essere richiesta al Servizio Economia Locale della Camera di

Commercio per la vidimazione di documentazione doganale, certificati di origine, fatture ed altri

documenti da valere all'estero.

Il costo di ciascuna legalizzazione è di Euro 3,00.

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VISTO DI CONFORMITÀ FIRMA SU ATTI E DOCUMENTI

Il visto di conformità della firma viene richiesto per esigenze commerciali e doganali, in relazione a

esportazioni di merci nei Paesi terzi, su dichiarazioni o certificazioni redatte dall'impresa

esportatrice (D.P.R. 28-12-2000, n. 445).

Con esso la Camera di Commercio attesta che la firma del titolare di una Ditta o del legale

rappresentante di una società apposta su un documento dell'impresa è conforme a quella depositata

agli atti della Camera di Commercio. Il deposito della firma è effettuato utilizzando l'apposito

registro disponibile presso il Servizio Economia Locale.

I diritti di segreteria ammontano a 3 euro per ogni richiesta

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VISTO DI DEPOSITO SU FATTURE E ALTRI DOCUMENTI Alcuni Paesi esteri richiedono che sulle fatture destinate all'esportazione delle merci sia apposto un

visto dalla Camera di commercio. Può essere apposto su documenti per l'esportazione quando serva a

perfezionare operazioni con l'estero. Non potendo accertare l'esattezza delle indicazioni contenute nei

documenti emessi da organismi o enti ufficiali (ASL, Istituti nazionali di certificazione, ONU),

l'Ufficio si limita ad apporre il visto conservando agli atti copia dei documenti stessi.

I diritti di segreteria ammontano a 3 euro per ogni richiesta

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NUMERO MECCANOGRAFICO PER OPERATORI CON L'ESTERO -ITALIANCOM

E' un codice alfanumerico (due caratteri e sei cifre) che viene rilasciato dalla Camera di Commercio

della provincia in cui l'impresa ha la sede legale ed attribuito alle imprese che svolgono

abitualmente un'attività commerciale con l'estero . Ha funzione di rilevanza statistica ed è richiesto

dalle banche ai fini del rilascio della Comunicazione Valutaria statistica (CVS).

I dati raccolti dalla camera attraverso l'assegnazione del numero meccanografico vanno a confluire

nella banca dati ITALIANCOM che a partire dal mese di novembre 2007 ha sostituito la banca dati

SDOE.

Ai sensi della Circolare n. 3576/C del 06.05.2004 del Ministero delle Attività Produttive, il rilascio

del numero meccanografico può avvenire solo a favore di imprese attive, iscritte al Registro delle

imprese tenuto dalla Camera di commercio competente per territorio (avendo riguardo alla sede

legale ovvero all'unità locale), in regola con il versamento del diritto annuale e che abbiano

dimostrato il possesso del requisito di abitualità ad operare con l'estero.

L'abitualità ad operare con l'estero dovrà essere comprovata da apposita documentazione che

dimostri il possesso, da parte dell'operatore, di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. esportatore abituale (ai sensi della vigente normativa: DPR 633/1972, D.L. 746/83

convertito con la legge 17/1984 e D.L..331/93 convertito con la legge 427/93);

2. effettuazione diretta e/o in diretta (tramite società di intermediazione commerciale italiana,

p.e. trading company ) di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno in entrata

e/o in uscita, di importo complessivo non inferiore a €12.500,00;

3. permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale; 4.

partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;

5. realizzazione di partnership con società estere;

6. costituzione di joint venture societaria e/o di capitali e/o contrattuali all'estero;

7. apporto di capitale in società estere (fattispecie non inclusa negli IDE) ;

8. investimenti diretti all'estero (IDE);

9. adozione del franchising in Paesi esteri;

10. stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o agenzia all'estero;

11. costituzione di società all'estero;

12. partecipazione a consorzio temporaneo di imprese all'estero.

Il requisito della abitualità ad operare con l'estero dovrà essere confermato annualmente. A tal

fine ogni operatore titolare di numero meccanografico dovrà, entro il 31 dicembre di ogni

anno - a partire dal 2008 - convalidare la propria posizione anche qualora non siano

intervenute modifiche. Alla convalida, redatta sul modello ItalianCom, dovrà essere allegata

idonea documentazione che attesti l'effettuazione di operazioni con l'estero nei ventiquattro mesi

precedenti (fotocopie di fatture, atti costitutivi, visure camerali all'estero o altri certificati che

attestino una permanenza stabile all'estero o l'esistenza di una sede all'estero; protocolli di intesa,

contratti di franchising, statuti, ecc. che attestino una partecipazione o un accordo con società

estere). La Camera di commercio sospenderà il rilascio delle attestazioni alle imprese che nell'arco di

ventiquattro mesi non abbiano effettuato operazioni con l'estero ovvero non abbiano confermato

annualmente la loro qualità di esportatori abituali.

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COSA FARE PER OTTENERE IL NUMERO MECCANOGRAFICO

La procedura per il rilascio del "numero meccanografico" richiede la presentazione della seguente

documentazione:

1) questionario ITALIANCOM (Italian Companies Around the world), i cui dati confluiscono

nell'apposita Banca Dati;

2) fotocopia leggibile del documento di identità del richiedente; 3)

attestazione del versamento dei diritti di segreteria camerali;

4) documentazione attestante la qualifica di operatore abituale con l'estero ( fotocopie di atti

costitutivi, fatture, visure camerali all'estero o altri certificati che attestino una permanenza

stabile all'estero o l'esistenza di una sede all'estero; protocolli di intesa, contratti di

franchising o statuti che attestino una partecipazione o un accordo con società estere).

Le dichiarazioni poste sul modulo di domanda e i successivi aggiornamenti hanno valore di

dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del

dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni stesse.

COSTI

Il costo dei diritti di segreteria da corrispondere è il seguente:

per nuova assegnazione = € 31,00 euro per convalida annuale = € 3,00 euro

I diritti potranno essere versati :

in contanti presso lo sportello cassa sito al IV° piano della Camera di Commercio;

con carta POS (Bancomat) allo sportello ubicato nella sede camerale sito al III° piano presso

il registro imprese;

con versamento sul C/C postale n. 239723 intestato a Camera di Commercio Brindisi

La relativa modulistica(Modello ItalianCom per la richiesta/convalida del numero meccanografico), la

normativa di riferimento, oltre all'indicazione dei nominativi a cui rivolgersi è disponibile sul sito

camerale nella presente sezione commercio estero.

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CARNET TIR Il carnet TIR (Transports Internationaux Routiers) è un documento doganale internazionale che

permette, a chi trasporta merci all' estero (extra UE) su strada, l' attraversamento delle frontiere

senza essere sottoposti all' ispezione doganale negli uffici doganali di passaggio, esonerando

così le merci dall' obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all' importazione o all'

esportazione.

Il documento ha validità solo nei paesi aderenti alla Convenzione sul trasporto internazionale di

merci, la quale è stata stipulata a Ginevra presso la sede dell' IRU (International Road Transport

Union).

La Camera di commercio di Brindisi non è delegata al rilascio di tale documento

Per il rilascio del Carnet TIR occorre rivolgersi a:

Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio) Ufficio Commercio Estero

Tel.: 06.4704.230/378/235 Fax:06.4871995 e-mail: [email protected]

Orario: lun-ven 09.00 - 13.00 Informazioni e moduli sono scaricabili dal sito: www.unioncamere.net selezionare "Documenti

commercio estero" e poi "Il carnet TIR".

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