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S.U.A.P. COMUNE SIRACUSA

CITTA' DI SIRACUSA SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E MERCATI SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59

VADEMECUM

A cura di : GIOVANNI PARISI : FUNZIONARIO RESPONSABILE S.U.A.P.– SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E MERCATI COMUNE SIRACUSA DR. SALVATORE CORRENTI : DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E MERCATI

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S.U.A.P. COMUNE SIRACUSA

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CITTA' DI SIRACUSA SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E MERCATI SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59

L’OBIETTIVO DEL VADEMECUM

o E’ stato pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n° 124 del 29 maggio 2013 il D.P.R. 13/03/2013, n° 59 - riguardante il “Regolamento recante la Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), a norma dell’articolo 23 del decreto legge 09 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 04 aprile 2012, n° 35”.

o Con la suddetta norma, quindi, le piccole e medie imprese con meno di 250 lavoratori

ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro ( o un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) ed i gestori di “impianti” non soggetti ad A.I.A. ma comunque sottoposti alle disposizioni previste nel decreto legislativo n° 152/2006, sono tenute a presentare le istanze di rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.) esclusivamente – informaticamente – per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune ove insite l’attività da autorizzare.

o E’ competenza, infatti del S.U.A.P. trasmettere – successivamente agli Organi indicati

dalle rispettive normative le istanze, ottenere i pareri ed infine – eventualmente – rilasciare le autorizzazioni.

o Alla luce di quanto sopra esposto si è ritenuto necessario fornire – preventivamente – alle Aziende interessate, nonché al personale di questo Ente che si occupa di questa nuova competenza, a quanti ne sentano il bisogno, un idoneo supporto alla presentazione delle istanze per il rilascio del’Autorizzazione Unica Ambientale – nei casi prima indicati, che saranno meglio specificati di seguito. Il presente VADEMECUM deve ritenersi dinamico, ovvero soggetto ad integrazioni, che tempestivamente saranno pubblicate sul sito Ufficiale del Comune di Siracusa. A tal proposito si invitano gli interessati a segnalare eventuali suggerimenti ed osservazioni migliorativi del presente opuscolo. In conclusione, per correttezza deontologica, si precisa che nel predisporre il presente VADEMECUM si è tenuto conto dell’esperienza maturata da altri Enti in tale ambito, nonché della importante collaborazione dei competenti Uffici del Comune di Siracusa e dei Funzionari della Provincia Regionale di Siracusa.

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CHE COS’E’ L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

o L’articolo 2 del D.P.R. n° 59/2013 chiarisce che si intende per:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;

b) Autorità competente: la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;

d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) sportello unico per le attività produttive (Suap): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

QUANDO DEVE ESSERE RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

o L’articolo 3 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 individua i seguenti casi in cui occorre

presentare domanda di autorizzazione unica ambientale :

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all’articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui

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siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale.

3. È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.

4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

5. L’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga

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che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.

6. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Non può, invece, richiedersi il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale l’A.U.A. nei seguenti casi :

Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui

all’allegato VIII parte II del decreto legislativo n° 152/2006

Per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) allorquando tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale

LA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

o Le piccole e medie imprese prima indicate, hanno ormai un unico interlocutore.

Infatti, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n° 59/2013, la domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del medesimo D.P.R. n° 59/2013, è presentata al SUAP del Comune ove e svolta l’attività, ovvero del Comune di Siracusa, che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’autorità competente e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) , e ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale.

IL MODELLO DI DOMANDA DA UTILIZZARE

o In attesa che il Ministero dell’ambiente, il Ministero della Pubblica Amministrazione , di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, adottino un modello semplificato e unico per tutto il territorio nazionale, le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello elaborato dalla Provincia Regionale di Siracusa oggi Libero Consorzio Comunale, ciò al fine di garantire uniformità nell’ambito del territorio del suddetto Libero Consorzio.

o Al suddetto modello dovranno essere allegate le relazioni, i documenti e le ulteriori

dichiarazioni previste dalle vigenti normative di settore, reperibili sul sito dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Siracusa.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

o La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata

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S.U.A.P. COMUNE SIRACUSA

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Le pratiche presentate in forma cartacea non potranno essere trattate e verranno considerate irrecivibili e inefficaci.

Il S.U.A.P. effettua una verifica formale sulla domanda presentata, limitandosi a :

o controllare la compilazione del modulo o accertare la presenza di allegati/schede/eventuale procura e la loro sottoscrizione in

forma digitale o accertare la presenza di attestazioni di avvenuto versamento di oneri istruttori già

previsti a favore dei singoli Enti competenti, o accertare l’assolvimento dell’imposta di bollo

o Dopo avere provveduto a pro collare la domanda ritenuta procedibile, il S.U.A.P.

successivamente la trasmette – sempre in via telematica - all’autorità competente (Provincia Regionale di Siracusa – oggi Libero Consorzio Comunale) nonché ai singoli Enti competenti in materia (Regione, A.T.O.) – A.R.P.A. – altri Uffici Comunali – etc.)

TEMPISTICA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICAAMBIENTALE

o Dopo che il S.U.A.P. del Comune di Siracusa avrà inoltrato la pratica - in forma

telematica – all’Autorità competente, quest’ultima avrà a disposizione 30 giorni di tempo per richiedere all’impresa, sempre via posta elettronica certificata e per il tramite del S.U.A.P., l’eventuale documentazione mancante.

o Se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, l’autorità competente adotta il provvedimenti nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. Resta comunque salva la facoltà di indire la conferenza dei servizi nei casi previsti dalle normative vigenti.

o Se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del provvedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP, indice, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza dei servizi. In tal caso l’autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro il termine di 180 giorni dal termine di ricevimento della domanda stessa. Nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l’AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento dei titoli abilitativi (evidenziati in precedenza), il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi. Poi l’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

Per una maggiore chiarezza esemplificativa si indicano qui di seguito tre casi procedimentali :

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A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (ARTICOLO 4 COMMA 7)

Con la documentazione completa la Provincia svolge l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti (ad es. ARPA, gestore del servizio idrico integrato, altri).

La Provincia adotta il provvedimento di autorizzazione unica ambientale comprensivo

dei diversi endoprocedimenti e lo trasmette telematicamente al SUAP, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il SUAP provvede a rilasciare l’autorizzazione unica ambientale al gestore.

Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi ove ritenuto necessario o

opportuno ai fini dell’economicità del procedimento o della completezza dell’attività istruttoria.

Fig. 1 – Schema esemplificativo procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l’AUA (art. 4 comma 7)

GESTORE

S.U.A.P.

PROVINCIA

Presentazione A.U.A.

Controllo completezza formale e trasmissione

telematica

Controllo completezza documentale

Eventuale richiesta

integrazioni

Istruttoria

Rilascio A.U.A.

Adozione A.U.A.

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B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (ARTICOLO 4 COMMA 7)

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP, la Provincia indice la conferenza dei servizi di cui agli articolo 14 e seguenti della l. 241/1990, convocando i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti di cui all’articolo 14 ter, comma 2 bis e 2 ter della l. 241/1990.

Nell’ambito della conferenza dei servizi può essere effettuata la richiesta di

integrazioni ai sensi dell’articolo 14 ter comma 8 della l. 241/1990.

Sulla base degli esiti della conferenza dei servizi, l’autorità competente adotta il provvedimento di autorizzazione unica ambientale e lo trasmette al SUAP entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni.

Il SUAP provvede a rilasciare l’autorizzazione unica ambientale al gestore.

Fig. 2 - Schema esemplificativo procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l’autorizzazione unica ambientale (articolo 4 comma 7);

GESTORE

S.U.A.P.

PROVINCIA

Presentazione A.U.A.

Controllo completezza formale e trasmissione

telematica

Istruttoria (Conferenza di servizi)

Controllo completezza

documentale

Eventuale richiesta

integrazioni

Rilascio A.U.A.

Adozione A.U.A.

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C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ARTICOLO 4 COMMA 4 E 5);

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il SUAP indice, se necessaria, la Conferenza dei Servizi di cui all’articolo7 del DPR 160/2010 convocando l’Autorità Competente (Provincia), i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti di cui all’articolo 14 ter, comma 2 bis e 2 ter della l. 241/1990.

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi la Provincia, raccolti gli esiti degli

endoprocedimenti, adotta l’autorizzazione unica ambientale entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni), che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento ovvero nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Il SUAP provvede ad adottare e a rilasciare il provvedimento unico di all’articolo7 del

DPR 160/2010. Fig. 3 - Schema esemplificativo procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all’autorizzazione unica ambientale, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (articolo 4 comma 4 e 5);

GESTORE

S.U.A.P.

PROVINCIA

Presentazione A.U.A.

Controllo completezza formale e trasmissione

telematica

Istruttoria

Eventuale conferenza

dei servizi D.P.R. 160/2010

Eventuale richiesta

integrazioni

Rilascio provvedimento D.P.R. 160/20010 con

A.U.A.

Adozione A.U.A.

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DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

o L’autorizzazione unica ambientale ha una durata di anni 15 dalla data di rilascio ed il

rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza.

ONERI ISTRUTTORI

o Restano confermati gli oneri istruttori, specificati nel tariffario ;

o A tal fine si applicano le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostitutivi dell’A.U.A.

Rinnovo dell’AUA

o Per rinnovare l’AUA il titolare, il titolare della stessa, almeno 6 mesi prima della scadenza, invia all’autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata dall’apposita documentazione. E’ possibile fare riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell’autorità competente nel caso in cui le condizioni d’esercizio, o le informazioni in esso contenute, siano rimaste immutate.

o Sulla domanda di rinnovo l’autorità competente si esprime con le procedure sopra

richiamate.

o Per le attività e gli impianti per cui si richiede il rinnovo dell’autorizzazione, in attesa del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l’esercizio può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

IMPOSIZIONE DEL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE: POTERE

DELL’AUTORITÀ COMPETENTE

o L’autorità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando: a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

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Modifiche

o Il gestore che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto né da comunicazione all’autorità competente. Nel caso in cui l’autorità competente non si esprima entro 60 giorni sulla comunicazione ricevuta, il gestore potrà procedere all’esecuzione della modifica. Se la modifica comunicata viene considerata sostanziale, dall’autorità competente, questa, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione (AUA) e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

o In ogni caso il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, deve presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA).

IL MODELLO DI RICHIESTA DI RICHIESTA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

La Provincia Regionale di Siracusa – oggi Libero Consorzio Comunale – X Settore – Territorio ed Ambiente – Servizio Rifiuti e Bonifiche, ha predisposto uno schema tipo del modello della domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Durante gli incontri, tenutisi presso la sede della Provincia Regionale di Siracusa, sono scaturite numerose osservazioni e valutazioni in merito al suddetto modello da parte dei funzionari responsabili dei singoli Comuni. Conseguentemente, questo S.U.A.P. ha predisposto il modello definitivo della domanda in argomento, che qui di seguito si riporta e che comunque può essere direttamente scaricabile sul sito Ufficiale del Comune di Siracusa – Sportello S.U.A.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO Sebbene non in maniera esaustiva, data la complessità della materi e la molteplicità delle normative vigenti di riferimento, sono state inserite nel presente VADEMECUM anche le principali leggi, circolari e linee guida nazionali e regionali, o integralmente o nelle parti di riferimento all’A.U.A.

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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

CAPO III

TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

ART. 101 (criteri generali della disciplina degli scarichi)

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;

c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;

d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.

3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

4. L'autorità competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal

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presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.

6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5.

9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.

10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di

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scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

ART. 75 (competenze)

1 Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:

a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;

b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.

2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall'articolo 132.

3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato - regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

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territorio, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.

6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.

7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.

8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.

9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della filodepurazione.

a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II titolo IV della Sezione II della parte terza del DECRETO LEGISLATIVO N° 152 DEL 03 APRILE 2006

Art. 124. Decreto Legislativo n° 152/2006 - Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 11, d.lgs. n. 4 del 2008)

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3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.

5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.

6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 12, d.lgs. n. 4 del 2008)

8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

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12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Art. 125. Decreto Legislativo n° 152/2006 Domanda dì autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione dei punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Art. 126. Decreto Legislativo n° 152/2006 - Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.

Art. 127 Decreto Legislativo n° 152/2006 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. (comma così modificato dall'art. 2, comma 12-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)

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2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 per utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste

ART. 112 . Decreto Legislativo n° 152/2006 (utilizzazione agronomica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e' soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.

2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:

a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;

b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;

c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;

d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;

e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152

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ART. 269 Decreto Legislativo n° 152/2006 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto.

2. Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto e' destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e

b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto e' destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;

b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

5. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un

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anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare.

6. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del comma 8 comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni solo nel caso di modifica sostanziale.

8. Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo. Se la modifica non e' sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestor e può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11.

9. L'autorità competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 275, chi intende effettuare, in modo non occasionale, attività di verniciatura in un luogo a ciò adibito ed in assenza di un impianto presenta all'autorità competente apposita domanda, salvo l'attività ricada tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. L'autorità competente valuta se, ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2, le emissioni prodotte da tali attività devono essere convogliate attraverso la realizzazione di un impianto.

11. Nel caso in cui il convogliamento delle emissioni sia disposto ai sensi del comma 10, si applicano i valori limite e le prescrizioni di cui all'articolo 271, contenuti nelle autorizzazioni rilasciate in conformità al presente articolo, oppure, se l'attività ricade tra quelle previste dall'articolo 272, comma 2, i valori limite e le prescrizioni contenuti nelle autorizzazioni generali ivi disciplinate. Nel caso in cui il convogliamento delle emissioni non sia disposto, l'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse

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prodotte dall'attività; a tale autorizzazione si applicano le disposizioni del presente articolo escluse quelle che possono essere riferite alle sole emissioni convogliate.

12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano altresì a chi intende effettuare, in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in assenza di un impianto, attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni, o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, salvo tali attività ricadano tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. Per le attività aventi ad oggetto i materiali polverulenti si applicano le norme di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto.

13. Se un luogo e' adibito, in assenza di una struttura fissa, all'esercizio non occasionale delle attività previste dai commi 10 o 12, ivi effettuate in modo occasionale da più soggetti, l'autorizzazione e' richiesta dal gestore del luogo. Per gestore si intende, ai fini del presente comma, il soggetto che esercita un potere decisionale circa le modalità e le condizioni di utilizzo di tale area da parte di chi esercita l'attività.

14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:

a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;

c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;

e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;

h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;

i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di

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tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

15. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti di cui al comma 14 comunichino alla stessa, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.

16. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152

ART. 272 Decreto Legislativo n° 152/2006 (impianti e attività in deroga)

1. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonche', in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.

2. Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8. All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori degli impianti int eressati comunicano la propria adesione all'autorità competente; e' fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. I gestori degli impianti per cui e' stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

3. Il gestore degli impianti o delle attività di cui al comma 2 presenta all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale. L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le

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quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. L'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente artico lo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e' effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano:

a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o

b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

5. Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale ne' alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.

e) comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995 n° 447

Art. 8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n° 447

(Disposizioni in materia di impatto acustico)

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione

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di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. ((3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento)). 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di

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autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 99

Art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 99 - Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura

1. Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all'art. 2 deve: a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione; b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi. 2. Ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, punto a), il richiedente deve indicare: a) la tipologia di fanghi da utilizzare; b) le colture destinate all'impiego dei fanghi; c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi; d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi. L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. 3. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve contenere: a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;

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b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B; c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi; d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A; e) le colture in atto e quelle previste; f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi; g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi; h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152

ART. 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 252 - (autosmaltimento)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;

b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;

c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;

d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;

e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

3. La Sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;

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b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. Qualora la Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima Sezione propone alla provincia di disporre con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

ART. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 - (operazioni di recupero)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione Regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne (là notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

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3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle nonne tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.

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8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387.

9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, e' individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilità nazionale o di studi di settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

c) impiego in impianti autorizzati.

10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3, 189, 190 e 193 nonche' alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9.

11. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche' le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

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15. Le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle Province restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33.

D.A. 175/GAB – 09 agosto 2007 ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE L’ASSESSORE Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (“Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”) e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (“Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”); Vista la legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 (“Norme per la tutela dell’ambiente e per la lotta contro l’inquinamento”), che istituisce le Commissioni provinciali per la tutela dell’ambiente e la lotta contro l’inquinamento e ne definisce i compiti; Vista la legge regionale n. 10 aprile 1978, n. 2 (“Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”); Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 (“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell’ambiente e per la lotta contro l’inquinamento”); Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”); Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 (“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (“Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”); Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 (“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell' attività amministrativa”), di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (“Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158”); Vista la legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 (“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali”); Visto il decreto assessoriale 3 febbraio 1995, n. 50/17 del 3 febbraio 1995 (“Modalità per il rilascio alle imprese delle autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001”); Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 (“Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente”), che con l’art. 6 trasferisce alle province regionali la competenza a rilasciare le autorizzazioni in campo ambientale per impianti non sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”); Visto il decreto assessoriale 14 luglio 1997, n. 409/17 del 14 luglio 1997 (“Adempimenti a carico delle imprese che generano emissioni diffuse di polveri”); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”); Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”); Visto il decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, che, ai sensi dell’art. 6 della sopra citata legge regionale n. 71/95, individua l’elenco delle attività per le quali l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.P.R. 203/88 viene delegata alle province regionali; Visto il decreto del Presidente della Regione n. 374/GR7/S.G. del 17 novembre 1998, che integra l’elenco delle attività già individuate dal decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, per le quali l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.P.R. 203/88 viene delegata alle province regionali;

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Visto il decreto assessoriale n. 31/17 del 25 gennaio 1999 (“Determinazione dei contenuti delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera effettuate dalle imprese e dagli enti ed organi preposti all’attività di controllo”). Vista la legge regionale del 27 aprile 1999, n. 10 (“Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”), che all’art. 28, comma 7, individua sanzioni accessorie a quelle stabilite dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al successivo comma 8 individua la Provincia regionale quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (“Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”); Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (“Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”); Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”), ed in particolare gli articoli 2, 3, 36 e 37; Considerato che la sopra citata legge regionale n. 10/2000 definisce, agli articoli 36 e 37, ruolo e compiti dello Sportello Unico per le Attività Produttive istituito presso i comuni, specificando che il procedimento amministrativo svolto da tale struttura in materia di autorizzazione all’insediamento di attività produttive di beni e servizi è unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”); Visto il decreto assessoriale 18 marzo 1999, n. 106/17 (“Disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico”), come modificato dal decreto assessoriale 30 marzo 2001, n. 191/17; Visto il decreto assessoriale n. 232/17 del 18 aprile 2001 (“Nuove direttive per l’ottenimento di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203”); Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 (“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”, che con l’art. 90 istituisce l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, e con l’art. 91 recepisce il D.P.R. 12 aprile 1996 (“Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”) e successive modifiche e integrazioni; Vista l’ordinanza commissariale n. 426 del 29 maggio 2002 (“ Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio”); Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 (“Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”); Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n. 261 (“Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”); Vista la circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n. 19291, del 30 dicembre 2003 (“Tasse sulle concessioni governative regionali – Art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 – Disposizioni programmatiche finanziarie per l’anno 2003”); Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (“Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria”); Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 31 gennaio 2005 (“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”); Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”); Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (“Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”); Visto il decreto assessoriale 1 giugno 2005 (“Regolamento sull’assetto organizzativo dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente”), che all’articolo 1, comma 3, lettera b), prevede che

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Arpa svolga, nell’ambito delle attività istituzionali di prevenzione e protezione ambientale, funzioni di supporto tecnico alla Regione Siciliana; Vista la delibera di Giunta Regionale n. 306 del 29 giungo 2005, con la quale è stato istituito l’Ufficio Speciale per le Aree ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (“Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), che provvede al riordino, al coordinamento ed all’integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell’ambiente; Considerato inoltre che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V (“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203; Considerato altresì che l’art. 10 del D.P.R. n. 203/88 è stato sostituito dall’art. 278 del decreto legislativo n. 152/06; Preso atto che il D.A. 18 aprile 2001, di attuazione del D.P.R. 203/88, non è più in linea con i criteri ed i principi fissati dalla normativa nazionale vigente; Considerato che il D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/97 ed il D.P.Reg. n. 374/GR7/S.G. del 20/11/98, che individuano le tipologie di impianti a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale per i quali il rilascio dell’autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera è delegato alle Province regionali, sono tuttora vigenti; Visti i pareri dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 9856 del 05/06/06 e n. 15994 del 02/10/06, ed i pareri dell’Avvocatura dello Stato n. 54661 del 27/12/06 e n. 12084 del 08/03/07, relativi alle procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera alla luce delle modifiche introdotte nel contesto normativo nazionale di riferimento dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Ritenuto necessario procedere all’adeguamento della normativa regionale, adottando nuove procedure che siano in linea con i principi stabiliti dallo Stato e dall’Unione Europea in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

DECRETA Articolo 1

Campo di applicazione 1. Nel territorio della Regione Siciliana le autorizzazioni previste dalla Parte V, Titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le denunce di installazione o modifica di cui all’art. 284 dello stesso D. Lgs. n. 152/06, sono soggette alla disciplina del presente decreto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia. 2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 267, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti. 3. E’ fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti che non sono soggetti ad autorizzazione. Resta inoltre fermo quanto previsto dall’art. 272 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti e le attività in deroga. 4. Ai sensi dell’art. 267, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Per tali impianti l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce l’autorizzazione alle emissioni prevista dal presente decreto.

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5. Ai sensi dell’art. 272, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente normativa non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale né alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2 Definizioni

1. Per la terminologia utilizzata nel presente decreto si fa riferimento alle definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 2. Si richiamano di seguito gli acronimi utilizzati nel presente decreto: • A.I.A. : Autorizzazione Integrata Ambientale; • A.N.C.I. : Associazione Nazionale Comuni d’Italia; • A.P.I. : Associazione delle Piccole e Medie Imprese; • A.R.P.A. : Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente; • B.A.T. : Best Available Techniques (vedi M.T.D.); • C.D. : Compact Disc (supporto informatico); • C.O.D.A.C.O.N.S. : Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori; • C.P.T.A. : Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento; • C.O.T. : Carbonio Organico Totale; • C.O.V. : Composti Organici Volatili; • D.A.P. : Dipartimento Arpa Provinciale; • G.P.L. : Gas di Petrolio Liquefatto; • I.B.A.: Important Bird Area; • I.R.S.E.A. : Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in Aria ambiente; • I.V.A. : Imposta sul Valore Aggiunto; • M.T.D. : Migliori Tecnologie Disponibili (vedi B.A.T.); • U.O. : Unità Odorimeriche od olfattometriche; • P.M.10 : Particulate Matter (materiale particolato formato da particelle inferiori a 10 μm); • P.T.S. : Polveri Totali Sospese; • S.I.C. : Sito di Importanza Comunitaria; • S.O.V. : Sostanze Organiche Volatili; • S.U.A.P. : Sportello Unico per le Attività Produttive; • U.O. : Unità Odorimeriche od olfattometriche; • V.I. : Valutazione di Incidenza • V.I.A. : Valutazione di Impatto Ambientale; • Z.P.S. : Zone di Protezione Speciale.

Articolo 3 Autorizzazioni alle emissioni

1. Nella Regione Siciliana l’Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, secondo quanto previsto dall’articolo 269, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e con riferimento alle fasi di installazione, trasferimento e/o modifica sostanziale degli impianti, è:

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a) la Provincia regionale, per gli impianti che rientrano nell’“Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale” individuate ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71. b) l’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, per gli impianti non compresi nel sopra citato “Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale”. 2. Il gestore che intende installare un nuovo impianto, o trasferire un impianto da un luogo ad un altro, presenta all’Autorità competente una domanda di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica necessaria a descrivere caratteristiche del sito, ciclo produttivo dell’impianto e caratteristiche delle emissioni. 3. Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica – che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto, nella relazione tecnica allegata o nell’autorizzazione già rilasciata, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati – ne dà comunicazione all’Autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente decreto. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l’Autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell’autorizzazione. Se la modifica non è sostanziale, l’Autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto. Se l’Autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell’Autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione. Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dell’art. 269, commi 10, 11, 12 e 13 del D. Lgs. 152/06. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 275, comma 11, del D. Lgs. 152/06.

Articolo 4 Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione, completa della necessaria documentazione tecnica e sottoscritta dal gestore dell’impianto e, per la parte tecnica, da uno o più tecnici abilitati (per la parte tecnica), deve essere presentata all’Autorità competente in duplice copia cartacea (di cui una in bollo), accompagnata da un supporto informatico (CD) contenente copia di tutta la documentazione allegata. Dovranno inoltre essere prodotte altre due copie dell’istanza, comprese di supporto informatico, destinate rispettivamente alla Commissione provinciale per la tutela dell’ambiente e la lotta all’inquinamento ed al Comune competenti per territorio, ed una copia per ogni ente di cui occorre acquisire il parere in Conferenza di Servizi. Analogo procedimento deve essere seguito per le eventuali integrazioni necessarie. 2. Nei casi in cui l’impianto rientri fra le attività soggette alle procedure di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e/o fra le attività per cui è prevista la Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ovvero fra le attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dovrà essere preventivamente acquisito il parere previsto dalla normativa vigente. 3. Nei comuni singoli o consorziati dove è attivo ed opera lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) l’istanza dovrà essere presentata a detto sportello. L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente emanerà direttive per coordinare l’attività degli sportelli unici ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni sul territorio regionale.

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4. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale nel rispetto delle norme sull’imposta di bollo, sottoscritta dal gestore o dal rappresentante legale dell’impresa che gestisce l’impianto, deve in ogni caso contenere: a) le generalità, la residenza e il domicilio, ovvero la denominazione o la ditta, la ragione sociale e la partita IVA, la classificazione ISTAT dell’azienda, la sede legale del soggetto richiedente, nonché le generalità, la residenza o il domicilio del rappresentante legale; b) le generalità, la residenza e il domicilio, il titolo di studio e la qualifica professionale dell’estensore della documentazione tecnica a corredo, anche se coincidente con il soggetto richiedente l’autorizzazione (qualora alla predisposizione della documentazione tecnica abbiano partecipato più professionisti, tali dati dovranno essere forniti per ciascuno di essi); c) l’oggetto della domanda, in relazione alle fattispecie individuate nell’articolo 3 (installazione, trasferimento, modifica sostanziale); d) il progetto dell’impianto, con la sua ubicazione (corografia, planimetria, carta dei vincoli) ed il riferimento al più vicino centro abitato ed alle eventuali zone protette presenti nell’area, nonché l’esatta posizione dei punti di emissione (con le coordinate geografiche); e) una relazione tecnica che descriva il ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l’impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio con il periodo previsto intercorrente tra l’attivazione e la messa a regime dell’impianto, la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; per impianti con emissioni di composti organici volatili la relazione dovrà inoltre esplicitare le modalità di attuazione di quanto previsto in merito dal D. Lgs. 152/06 (articolo 275; Allegato III alla Parte V); f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, e successive modifiche ed integrazioni, a firma dell’estensore della documentazione tecnica, che quanto contenuto in tale documentazione corrisponde allo stato di fatto o di progetto, ed è attinente alle proprie competenze professionali; g) elenco della documentazione prodotta. 5. Le modalità operative saranno stabilite con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.

Articolo 5 Procedure

1. L’Autorità competente indice, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’articolo 15 e seguenti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel corso della quale si procede, anche in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 2. Eventuali integrazioni e/o ulteriori elementi di valutazione, emersi nel corso della conferenza, devono essere trasmessi all’Autorità competente ed agli altri enti convocati in Conferenza di Servizio, entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Se l’Autorità competente non si

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pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, in un termine pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all’Autorità competente, ai sensi dell’art. 269, comma 3, del D. Lgs. 152/06. 3. Alla Conferenza di Servizi di cui all’articolo 1 sono invitati, per l’acquisizione del rispettivo parere, gli enti e le amministrazioni interessati e la parte richiedente (rappresentata dal gestore dell’impianto e/o dal legale rappresentante e/o dal tecnico estensore degli elaborati). Sono comunque tenuti a rendere un parere motivato, direttamente in Conferenza di Servizi o trasmettendo il relativo parere all’Autorità competente entro 60 giorni dalla data di convocazione della conferenza: a) il Comune (deve tenere conto della destinazione urbanistica e degli aspetti igienicosanitari, deve verificare la coerenza dell’impianto con il contesto in cui si esercita l’attività e verificare la fattibilità del progetto in relazione ad eventuali situazioni locali particolarmente sensibili e/o di pregio); b) la Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento (deve verificare, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 39/77, che l’impianto abbia sistemi idonei a contenere entro i limiti prescritti l’emissione degli inquinanti nell’atmosfera, per accertare il contributo all’inquinamento e, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 78/80, deve fissare i limiti alle emissioni con le eventuali relative prescrizioni). 4. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente rende un parere consultivo, nell’ambito delle attività istituzionali di supporto tecnico alla Regione Siciliana previste per l’agenzia dall’art. 1, comma 3, del Regolamento adottato con decreto assessoriale 1 giugno 2005. Il parere viene reso solo per gli impianti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto che presentino caratteristiche di elevato impatto ambientale. 5. In caso di mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi le amministrazioni invitate hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l.r. 10/91, di comunicare all’Autorità competente i motivi della loro assenza. In caso di mancata emissione del parere nei tempi previsti l’Autorità competente è tenuta a segnalare l’omissione ai soggetti istituzionalmente competenti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 6. L’autorizzazione stabilisce: a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento; b) per le emissioni convogliate, o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore; c) per le emissioni diffuse, idonee prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento; d) per gli impianti con emissioni di composti organici volatili, i limiti di emissione, le specifiche tecniche e le prescrizioni, il consumo massimo teorico di solvente, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori

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limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi, di cui all’articolo 275 del D. Lgs. 152/06; e) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto; f) la data entro cui devono essere comunicati all’Autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo di marcia non inferiore a dieci giorni a partire dalla messa a regime, la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare. 7. La messa in esercizio dell’impianto deve essere comunicata all’Autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. Le Autorità competenti al controllo (Provincia regionale e Dipartimento Arpa Provinciale), con riferimento agli aspetti di relativa competenza, effettueranno il primo accertamento entro sei mesi dalla data di messa a regime dell’impianto, e gli accertamenti seguenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal provvedimento di autorizzazione. 8. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 269, comma 7, del D. Lgs. 152/06, ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza. 9. La Provincia regionale comunica all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente l’elenco delle autorizzazioni di competenza rilasciate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 10. Le modalità operative saranno stabilite con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.

Articolo 6 Convogliamento delle emissioni

1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 270 del D. Lgs. 152/06. 2. In sede di autorizzazione, l’Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale sono tecnicamente convogliabili, sulla base delle migliori tecniche disponibili (M.T.D) e viste le pertinenti prescrizioni dell’Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento. 3. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l’Autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all’articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2), del D. Lgs. 152/06. 4. Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l’Autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto. 5. In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4, deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni della Parte V, Titolo I, del D. Lgs. 152/06, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.

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6. Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l’Autorità competente può autorizzare un nuovo impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale avente più punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell’impianto o del macchinario fisso dotato di autonomia funzionale e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti, salva l’applicazione dell’articolo 271, comma 10, del D. Lgs. 152/06. 7. Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l’Autorità competente può autorizzare il convogliamento delle emissioni di più nuovi impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale in uno o più punti di emissione comuni, anche appartenenti ad impianti anteriori al 2006 ed al 1988, purché le emissioni di tutti gli impianti o di tutti i macchinari fissi dotati di autonomia funzionale presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più severo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale. 8. Gli impianti anteriori al 2006 ed al 1988 si adeguano a quanto previsto dal comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, a quanto previsto dai commi 6 e 7 entro i tre anni successivi al primo rinnovo dell'autorizzazione effettuato ai sensi dell’articolo 281, comma 1, del D. Lgs. 152/06. Ai fini dell’applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l’Autorità competente tiene anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui all’articolo 281, comma 9, del D. Lgs. 152/06.

Articolo 7 Valori limite di emissione e prescrizioni specifiche

1. Per quanto riguarda i valori limite e le prescrizioni dei provvedimenti autorizzatori si fa riferimento, in generale, a quanto espressamente previsto dall’art. 271 del D. Lgs. 152/06. In ogni caso dovrà essere garantito, ai fini della limitazione delle emissioni inquinanti, l’utilizzo delle migliori tecniche in atto disponibili sul mercato (M.T.D.), adeguando, in sede autorizzativa, i limiti e le prescrizioni alle capacità tecnologiche dell’impianto. 2. L’Allegato I alla Parte V del decreto legislativo 152/06 stabilisce i valori limite di emissione, con l’indicazione di un valore massimo e di un valore minimo, e le prescrizioni per l’esercizio degli impianti anteriori al 1988 e di tutti gli impianti di cui all’articolo 269, comma 14, del D. Lgs. 152/06 eccettuati quelli di cui alla lettera d). I valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti nel sopra citato Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 esclusivamente nei casi espressamente previsti da tale allegato. L’Allegato V alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 stabilisce apposite prescrizioni per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti e per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide. 3. Fino all’adozione del decreto di cui all’art. 271, comma 2, del D. Lgs. 152/06 si applicano, per gli impianti anteriori al 1988 ed al 2006, i metodi precedentemente in uso e, per gli impianti nuovi, i metodi stabiliti dall’Autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali. 4. I piani e i programmi previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di

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emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell’impianto, più severi di quelli fissati dall’Allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 152/06 e dalla normativa regionale, purché ciò risulti necessario al conseguimento del valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria. Possono inoltre stabilire valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006 anche prima dell’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06. Nelle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale possono essere stabiliti valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell’impianto, più severi di quelli fissati dall’Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 e dalla normativa di cui al comma 3 dell’art. 271 del D. Lgs. 152/06, purché ciò risulti necessario al conseguimento del valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria. 5. L’autorizzazione stabilisce, per ciascuno degli impianti per cui é presentata la domanda, i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati dall’Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, dalla normativa regionale e dai piani e programmi relativi alla qualità dell’aria. Le prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse sono stabilite sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti disposizioni degli Allegati I e V alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l’autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull’ambiente. 6. Nel caso in cui la normativa regionale e i piani e programmi relativi alla qualità dell’aria non stabiliscano valori limite di emissione, non deve comunque essere superato, nell’autorizzazione, il valore massimo stabilito dall’Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. 7. Per gli impianti nuovi o per gli impianti anteriori al 2006, fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’art. 271 del D. Lgs. 152/06, l’autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati nei piani e programmi relativi alla qualità dell’aria e sulla base delle migliori tecniche disponibili. Nell’autorizzazione non devono comunque essere superati i valori minimi di emissione che l’Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 fissa per gli impianti anteriori al 1988. Le prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse sono stabilite sulla base delle migliori tecniche disponibili e dell’Allegato V alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l’autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull’ambiente. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, l’autorizzazione può stabilire valori limite di emissione più severi di quelli fissati dall’Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, dalla normativa regionale e dai piani e programmi relativi alla qualità dell’aria nei seguenti casi: a) in sede di rinnovo, sulla base delle migliori tecniche disponibili, anche tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi; b) per zone di particolare pregio naturalistico, individuate all'interno dei piani e dei programmi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, o dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, o dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 9. Nel caso previsto dall’articolo 270, comma 6, del D. Lgs. 152/06 l’autorizzazione può prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto. Il flusso di massa complessivo

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dell’impianto non può essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione. 10. I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell’ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente indicato nell’Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, del tenore volumetrico di vapore acqueo. 11. Salvo quanto diversamente indicato nell’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, il tenore volumetrico dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell’emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula di cui all’art. 271, comma 12, del D.Lgs. 152/06. 12. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell’emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula di cui all’art. 271, comma 13, del D. Lgs. 152/06. 13. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del D. Lgs. 152/06, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L’autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di tali guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. Se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del D. Lgs. 152/06 per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell’impianto. 14. Per i grandi impianti di combustione di cui all’articolo 273 e per gli impianti di cui all’articolo 275 del D. Lgs. 152/06, il presente articolo si applica con riferimento ai valori limite di emissione ivi previsti. 15. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell’Autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severi. 16. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione si applicano i criteri di cui all’Allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 17 dell’art. 271 del D. Lgs. 152/06 si applicano, per gli impianti anteriori al 1988 ed al 2006, i metodi precedentemente in uso e, per gli impianti nuovi, i metodi stabiliti dall’Autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali.

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17. Ai sensi dell’art. 269, comma 16, del D. Lgs. 152/06 i gestori degli impianti di deposito di oli minerali (compresi i gas liquefatti), non soggetti ad autorizzazione, sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall’Autorità competente.

Articolo 8 Impianti mobili

1. Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all’art. 208, comma 15, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’interessato, almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché l’eventuale ulteriore documentazione richiesta. 2. L’Autorità competente può imporre prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica. 3. Le modalità operative saranno stabilite dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.

Articolo 9 Polveri e sostanze organiche liquide ed aeriformi

1. Nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e nei casi in cui si lavorano, trasportano, travasano e stoccano sostanze che producano emissioni in forma di gas o di vapore, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e delle emissioni aeriformi, in conformità con le disposizioni di cui, rispettivamente, alle parti I e II dell’Allegato V alla Parte V del D. Lgs. 152/06. Altresì, nei casi in cui si lavorano, trasportano, travasano e stoccano sostanze che producano emissioni in forma di gas o di vapore che possono determinare molestie olfattive/emissioni odorigene , devono essere assunte apposite misure per il contenimento e la determinazione di tali emissioni , in linea con le disposizioni recate dalla Ordinanza Commissariale 29 Maggio 2002 “Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio”. L’Autorità competente stabilisce le prescrizioni per il contenimento delle emissioni di polveri tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi : a) pericolosità delle polveri; b) flusso di massa delle emissioni; c) durata delle emissioni; d) condizioni meteorologiche; e) condizioni dell’ambiente circostante. 2. Per le attività di cui al comma 1 la ditta autorizzata dovrà relazionare con periodicità annuale, alle Autorità di controllo competenti per territorio (Provincia e Dipartimento Arpa Provinciale), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri e sull’attività di manutenzione degli impianti al fine di garantirne l’efficacia. Con provvedimento amministrativo del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente sono definite le specifiche modalità operative.

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3. Per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, devono essere seguite le disposizioni di cui alla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. 4. Negli impianti di compostaggio che originano emissioni aeriformi che possono determinare molestie olfattive e/o emissioni odorigene devono essere assunte apposite misure per il contenimento e la determinazione di tali emissioni, in linea con le disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale del 29 Maggio 2002 (“Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio”).

Articolo 10 Impianti e attività in deroga

1. Per le specifiche categorie di impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’Autorità competente di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, adotta apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all’articolo 271, commi 6 e 8, del D. Lgs. 152/06. L’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. 2. Le autorizzazioni di carattere generale di cui al comma precedente sono adottate entro il 28 aprile 2008. Autorizzazioni di carattere generale possono essere adottate dall’Autorità competente anche per altre categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione. 3. L’Autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. 4. Il gestore degli impianti o delle attività di cui ai commi 1 e 2 presenta all’Autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell’installazione dell’impianto o dell’avvio dell’attività, una domanda di adesione all’autorizzazione generale. L’Autorità competente può, con provvedimento motivato, negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. 5. I gestori degli impianti che rientrano nelle tipologie per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare specifica domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 3 e seguenti del presente decreto. 6. In tutti i casi di rinnovo l’esercizio dell’impianto o dell’attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall’adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l’autorità competente non nega l’adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l’impianto o l’attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. 7. La Provincia regionale, con le modalità di cui all’art. 5 del presente decreto, trasmette annualmente i dati delle comunicazioni e delle domande di cui ai commi 1 e 5.

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8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 272 del D. Lgs. 152/06. Sono comunque fatte salve tutte le prescrizioni tecniche di cui all’art. 272 dello stesso D. Lgs. 152/06. 9. Le modalità operative saranno definite dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.

Articolo 11 Grandi impianti di combustione

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 273 e 274 del D. Lgs. 152/06.

Articolo 12 Emissioni di COV

1. Per gli impianti e le attività con emissioni di Composti Organici Volatili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 275, 276 e 277 del D. Lgs. 152/06. Per quanto riguarda le emissioni, i valori limite, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi, si dovrà fare riferimento all’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. 2. Se nello stesso luogo sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso luogo, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente autorizzato. Le attività di cui alla parte II dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste. 3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni. 4. Il gestore che intende effettuare le attività di cui al comma 2 presenta all’Autorità competente una domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto dall’art. 275, comma 4, e nella parte I dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. In aggiunta ai casi previsti dall’articolo 269, comma 8, del D. Lgs. 152/06, la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore delle attività che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2. 5. L’autorizzazione ha ad oggetto gli impianti, i macchinari e sistemi non fissi e le operazioni manuali che effettuano le attività di cui al comma 2 e stabilisce, sulla base di tale comma, i valori limite che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l’articolo 270 del D. Lgs. 152/06. Per le emissioni prodotte da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali si applicano i commi 10, 11 e 13 dell’articolo 269 del D. Lgs. 152/06.

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6. L’autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonché la periodicità dell’aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. 7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 è assicurato mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l’esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili. 8. Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate da uno o più impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 e alle altre prescrizioni dell’art. 275 del D. Lgs. 152/06 entro il 31 ottobre 2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto dal medesimo Allegato III, parte IV, entro le date ivi stabilite. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, l’adeguamento è effettuato sulla base dei progetti presentati all’autorità competente ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2004, n. 44. Gli impianti in tal modo autorizzati si considerano anteriori al 2006. In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego all’approvazione del progetto da parte dell’Autorità competente, le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione. I termini di adeguamento previsti dal presente comma si applicano altresì agli impianti di cui al comma 20, in esercizio al 12 marzo 2004, i cui gestori aderiscano all’autorizzazione generale ivi prevista entro sei mesi dall’entrata in vigore della parte quinta del D. Lgs. 152/06 o abbiano precedentemente aderito alle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n.44. 9. Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio prima dell’entrata in vigore della parte quinta del D. Lgs. 152/06, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato III alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/06 e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l’autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quinta del D. Lgs. 152/06. In caso di mancata presentazione della richiesta entro tale termine le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione. 10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui alle parti III e VI dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente in uso. È fatta salva la facoltà del gestore di chiedere all'autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta del D. Lgs. 152/06. 11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere presentata anche dal gestore delle attività di cui al comma 2, effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a modifiche sostanziali. L’autorizzazione prescrive che le emissioni degli impianti, dei sistemi e macchinari non fissi e delle operazioni manuali oggetto di modifica sostanziale: a) siano immediatamente adeguate alle prescrizioni del presente articolo o;

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b) siano adeguate alle prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di tutte le attività svolte dal gestore nello stesso luogo non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a). 12. Se il gestore comprova all’Autorità competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l’ambiente. 13. Nei casi previsti nella parte III dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, l’Autorità competente può esentare il gestore dall’applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell’articolo 270, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/06. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, salvo che il gestore comprovi all’autorità competente che il rispetto di detto Allegato non è, nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l’impianto utilizza la migliore tecnica disponibile. 14. L’Autorità competente comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13. 15. Se due o più attività effettuate nello stesso luogo superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, l’autorità competente può: a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attività o; b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attività, non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma 17. 16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/Nm3, in tutti gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le emissioni convogliate di cui alla parte III dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 entro il 1° aprile 2013, purché le emissioni totali non superino quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. 17. Per definire i valori limite di emissione per le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l’ambiente si fa riferimento alla parte I dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. 18. L’Autorità competente trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa all’applicazione del presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla decisione 2002/529/CE del 27 giugno 2002 della Commissione europea. Per gli impianti non autorizzati dalla regione copia della relazione è inviata dall’Autorità competente all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Territorio e Ambiente. 19. Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al 1988, disciplinati dal presente articolo, si applicano, fino alle date previste dai commi 8 e 9, ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore, i valori limite e le prescrizioni di cui all’Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06.

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20. I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce), e delle pulitinto lavanderie a ciclo chiuso, per i quali non sia stata adottata dalla Regione un’autorizzazione di carattere generale, possono aderire all’autorizzazione generale di cui alla parte VII dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. L’istanza dovrà essere indirizzata all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, per il tramite degli Uffici di Segreteria della Commissione Provinciale Tutela Ambiente competente per territorio. E’ fatto salvo il potere della Regione di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell’articolo 272 del D. Lgs. 152/06, l’adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista dalla parte VII dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attività non si applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. 21. Ai sensi dell’art. 275, comma 21, del D. Lgs. 152/06 costituisce modifica sostanziale: a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento; b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento; c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell’Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull’ambiente; d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili. 22. Per attività di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21 dell’art. 275 del D. Lgs. 152/06, si intendono le attività di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di cui alla parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l’anno. 23. Il controllo delle emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione viene effettuato secondo le specifiche tecniche di cui all’art. 276 del D. Lgs. 152/06. 24. Il recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti viene effettuato secondo le specifiche tecniche di cui all’art. 277 del D. Lgs. 152/06.

Articolo 13 Impianti termici civili

1. Si applicano le disposizioni di cui Titolo II della Parte V del D. Lgs. 152/06. Per gli adempimenti correlati l’Autorità competente è, secondo quanto previsto dall’art. 283, comma 1, lettera i), dello stesso decreto legislativo, il comune (se la popolazione è superiore ai quarantamila abitanti) e, nella restante parte del territorio, la provincia.

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Articolo 14

Tasse sulle concessioni governative regionali ed obblighi correlati 1. L’Autorità competente provvede a dare seguito agli adempimenti discendenti dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, al momento del rilascio o dell’eventuale rinnovo del provvedimento di autorizzazione, nonché ogni volta che si apporta una modifica sostanziale all’autorizzazione stessa. 2. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge regionale n. 24/93, così come modificato dalla legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003, l’obbligo del pagamento della tassa sussiste anche quando l’autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio di attività, e riguarda il contribuente che presenta la comunicazione. Resta fermo inoltre l’obbligo per l’Autorità competente (l.r. 24/93, art. 6, comma 5) dell’accertamento dell’avvenuto versamento del tributo previsto dalla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto amministrativo soggetto a tassazione (installazione, trasferimento, modifica sostanziale, rinnovo). 3. La tassa sulla concessione regionale va corrisposta con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione (l.r. 24/93, art. 6, comma 6). Le modalità operative sono stabilite con apposito provvedimento amministrativo. 4. L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è tenuta a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all’Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alla tassa in questione, distinti per oggetto dell’autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A. (l.r. 24/93, art. 6, comma 7).

Articolo 15 Poteri di ordinanza

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 279 del D. Lgs. 152/06, delle sanzioni accessorie previste dall’art. 28, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e delle eventuali misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria, l’Autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate; b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione ed alla chiusura dell’impianto, ovvero alla cessazione dell’attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente.

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Articolo 16 Sanzioni

1. L’inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare a quelle previste dagli articoli 279, 288 e 296 del D. Lgs. 152/06. Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, si applicano le seguenti sanzioni accessorie: a) ove non si provveda entro i termini previsti da quanto prescritto nella diffida di cui alla lettera a) dell’articolo 15 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 77,47 per ogni giorno compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l’avvenuta notifica del provvedimento di sospensione o di revoca di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso articolo; b) qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione ottemperi, seppure in ritardo, alle prescrizioni impostegli con la diffida, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta ad un terzo (pari ad euro 25,82) per ogni giorno di ritardo compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l’avvenuta eliminazione delle irregolarità. 2. Dell’avvenuta eliminazione delle irregolarità, ai fini della cessazione degli effetti della sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere data tempestiva comunicazione all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione e alla provincia regionale competente per territorio, mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di cui all’articolo 14 del presente decreto non sono efficaci, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 641/72, sino a quando queste non siano pagate. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell’onere del pagamento da parte degli interessati, dovrà essere comminata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 9 dello stesso D.P.R. 641/72. In particolare chi esercita un’attività senza aver ottenuto l’atto autorizzatorio o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 103,29. 4. Ai controlli ed all’accertamento delle violazioni previste dalla presente normativa provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, l’A.R.P.A., la Provincia regionale ed il Comune (se la popolazione è superiore ai quarantamila abitanti). All’irrogazione delle relative sanzioni provvede la Provincia regionale. 5. Ai sensi dell’art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Provincia regionale competente per territorio, cui spetta l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione di cui all’articolo 18 della stessa legge, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il versamento delle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai trasgressori va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione. 7. Le modalità operative sono definite con specifici provvedimenti amministrativi attuativi.

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Articolo 17 Disposizioni finali

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. 2. L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente provvederà ad emanare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i provvedimenti amministrativi di attuazione della presente normativa e tutti gli atti necessari per adeguare la normativa regionale vigente ai principi ed ai criteri definiti dallo Stato e dall’Unione Europea. 3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente comma, e con riferimento alle specifiche tecniche emanate da ciascuno dei provvedimenti adottati, è abrogata la normativa tecnica adottata con i seguenti provvedimenti assessoriali: D.A. 3 febbraio 1995, n. 50/17, D.A. 14 luglio 1997, n. 409/17, D.A. 25 gennaio 1999, n. 31/17, D.A. 18 marzo 1999, n. 106/17, D.A. 30 marzo 2001, n. 191/17, D.A. 18 aprile 2001 n. 232/17. 4. Nelle more della definizione delle nuove procedure alle istanze di autorizzazione, presentate all’Autorità competente di cui all’articolo 3 del presente decreto, dovrà essere allegata la documentazione tecnica prevista dal D.A. 18 aprile 2001 n. 232/17. 5. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento alla normativa vigente, ed in particolare a: • decreto ministeriale 5 febbraio 1998; • decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; • decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372; • decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183; • decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 31 gennaio 2005; • decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; • decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133; • decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195; • decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Palermo, 9 agosto 2007

L’Assessore (Avv. Rossana Interlandi)

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Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell’Ambiente Dipartimento dell’Ambiente __________________________________ Servizio 2 “Tutela dell’inquinamento Atmosferico Tel. 091/7077886 – fax 091/77854 Via Ugo La Malfa 169 – 90146 Palermo

Palermo, prot. n° 16938 del 10/04/2014

Circolare Assessorato del territorio e dell'ambiente 10 aprile 2014 n° 1

OGGETTO Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

Ai Liberi consorzi (già Province regionali) di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani

Ai Suap dei Comuni della Regione siciliana

Agli Uffici periferici del Servizio 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente Il regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, emanato con Dpr 13 marzo 2013, n. 59, e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 maggio 2013, disciplina la c.d. autorizzazione unica ambientale (Aua), diretta a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale. Con circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801, il Ministero per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare ha altresì chiarito che sono soggetti al nuovo procedimento autorizzativo (Aua) tutti gli impianti produttivi non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia) anche quando si tratti di una grande impresa. Il regolamento prevede l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, l'Autorizzazione unica ambientale, della durata di 15 anni, dei titoli abilitativi espressamente indicati dall'articolo 3, 1° comma, del Dpr 13 marzo 2013, n. 59. Resta salva la facoltà attribuita alla Regione dall'articolo 3, comma 2, del regolamento in questione, di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da assoggettare alla disciplina dell'Aua, estendendo, quindi, l'elenco stabilito al comma 1 del medesimo articolo 3. Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap), costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la singola attività produttiva, intesa come il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche Amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Esso dovrà inoltre garantire un

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efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, anche attraverso una rapida trasmissione della documentazione. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento, individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14 -ter, comma 6 -bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Autorità competente assume la responsabilità sui contenuti dell'autorizzazione, assicurando anche una funzione di coordinamento tra le diverse competenze di settore cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti (titoli abilitativi); l'Aua è quindi un unico provvedimento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, adottato dalla Provincia e rilasciato dal Suap secondo le procedure di cui all'articolo 4 del regolamento, restando inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali. L'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 — Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, non appare per il momento modificare il quadro complessivo delle competenze nonché le modalità di rilascio dell'Aua. Infatti, giusto l'articolo 10, 1° comma, le funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane verranno definite con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, ove si prevede che, decorso il termine di cui al comma 1 del medesimo art. 2 (6 mesi), il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individuerà i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione dell'articolo stesso. Sino a quella data, i liberi Consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono territorialmente con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, e le relative funzioni sono quelle delle rispettive Provincie regionali. Infatti, l'articolo 1, 6° comma, della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, prevede che: “Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane”. Sulla base di quanto evidenziato, i liberi Consorzi, con specifico riferimento ai contenuti del Dpr n. 59/2013, continueranno ad esercitare le funzioni, già delle Provincie, di autorità competente come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b). Si ritiene infine di approfondire alcuni aspetti applicativi del provvedimento in questione relativamente al Capo III — Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera. Innanzitutto, occorre ricordare che la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 "Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente", all'articolo 6 — Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale prevede che le Provincie regionali rilascino autorizzazioni di carattere ambientale per impianti ed attività non sottoposti a procedure di valutazione dell'impatto ambientale da individuare con decreto del Presidente della Regione, sulla base di un atto ricognitivo predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Dette attività sono state individuate con i successivi decreti del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, e n. 374/GR7/S.G. del 17 novembre 1998. Pertanto, per le attività trasferite, la competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sulle autorizzazioni previste all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli

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stabilimenti di cui all'articolo 269 e autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), permane intestata ai liberi Consorzi. Per tutte le altre attività soggette ai titoli autorizzativi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), il soggetto competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), è il servizio 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente, che si avvale delle proprie unità operative di Palermo, Catania, Siracusa e Caltanissetta alle quali, pertanto, occorrerà fare riferimento anche per la trasmissione degli atti e dei vari flussi documentali afferenti al procedimento. Infine, anche per riscontrare richieste di chiarimenti pervenute al riguardo, si ritiene necessario precisare che, per quanto attiene all'utilizzo in stabilimenti esistenti di materiali a suo tempo non previsti in autorizzazione, ivi compresi quelli per i quali è consentito il recupero ai sensi dell'articolo 216 del Dlgs n. 152/2006, è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni, come individuata all'articolo 268, comma 1, lettera o), a dover valutare se sussistano le condizioni di modifica sostanziale di cui alla lettera m-bis) dello stesso articolo. In ogni caso, la procedura semplificata di cui all'articolo 216, giusto il 6° comma dello stesso articolo, sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto. Le suesposte considerazioni devono in ogni caso tenere conto del fatto che l'autorizzazione viene rilasciata allo "stabilimento", come definito alla lettera h) del 1° comma dell'articolo 268, Dlgs n. 152/2006 e cioè, al complesso unitario e stabile che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni ...; ciò indipendentemente dalle materie prime utilizzate, anche se trattasi di rifiuti destinati al recupero ai sensi dell'articolo 216 dello stesso Dlgs n. 152/2006. Ogni disposizione emanata dallo scrivente Assessorato del territorio e dell'ambiente, in materia di emissioni in atmosfera e incompatibile o in contrasto con le nuove disposizioni derivanti dalla normativa sull'autorizzazione unica ambientale, è da intendersi superata. La presente direttiva verrà pubblicata nel sito internet del Dipartimento regionale dell'ambiente e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DR. GAETANO GULLO

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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO REGISTRO UFFICIALE – USCITA PROT. 0049801 DEL 07/11/2013

Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801

Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Al fine di corrispondere alle numerose richieste di chiarimento pervenute riguardo alla corretta interpretazione del Dpr n. 59/2013, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la presente circolare tende a fornire un esaustivo riscontro riguardo a quelle fra le questioni individuate dal carattere maggiormente generale, riservando ad una successiva circolare, in fase avanzata di istruttoria, la disamina delle questioni più specifiche. 1. Ambito di applicazione Preliminarmente, occorre chiarire se il Dpr 59/2013 si applichi solo alle piccole e medie imprese non soggette ad Aia, ovvero a tutti gli impianti non soggetti ad Aia, quindi a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore. Il problema, invero, si pone in quanto sia l'articolo 1, comma 1, del Dpr n. 59 del 2013, sia l'articolo 23, comma 1, del Dl n. 5 del 2012 (che al primo fornisce la necessaria base di normazione primaria), nel definire la platea dei destinatari del nuovo procedimento autorizzatorio, legano gli "impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale" alle "piccole e medie imprese" (secondo la qualificazione normativa enucleata all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005), mediante una congiunzione aggiuntiva (nonché). Si ritiene peraltro evidente che il secondo presupposto applicativo (gli impianti esclusi dall'Aia) non si "cumula", bensì "assorbe" il primo (l'appartenenza del gestore alla categoria delle Pmi). Pertanto, un impianto produttivo non soggetto all’Aia è soggetto all’Aua anche quando il gestore sia una grande impresa. 2. Natura obbligatoria o facoltativa dell'Aua Altra questione è se per il gestore vi sia una mera facoltà o invece un vero e proprio obbligo di richiedere l’Aua invece dei singoli titoli abilitativi. L'effetto "sostitutivo" ricollegato dall'ordinamento al rilascio dell'Aua rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito (l'articolo 23, comma 1, lettera a) del Dl n. 5/2012 dispone: "a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale"), rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa.

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Anche ai fini della soluzione dei successivi quesiti, è utile sin d'ora precisare che la regola generale, contenuta all'articolo 3 del regolamento (il quale, per l'appunto, pone l'obbligo di fare richiesta dell'Aua ogniqualvolta l'impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di quantomeno uno tra i titoli abilitativi in elenco), conosce due eccezioni, consistenti nella opportunità per il gestore: — di non avvalersi dell'Aua ove l'impianto Sta soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3, regolamento); — di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma l, regolamento). In tale contesto, è utile precisare che il verbo servile (può) utilizzato dall'articolo 10, comma 2, Dpr 59/2013(secondo cui"l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito"), lungi dal prescrivere la facoltatività dei passaggi procedimentali in cui si articola il nuovo provvedimento autorizzatorio unico, sta piuttosto ad indicare il discrimine temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime. Pertanto, l'articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che la richiesta di Aua è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, del regolamento salvo che ricorra una delle due citate deroghe. 3. Ipotesi in cui venga a scadere una comunicazione quando l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio Quanto detto sopra, rende agevole rispondere al quesito se alla scadenza di una comunicazione, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore abbia la facoltà o l'obbligo di richiedere l'Aua. Come sopra riferito, la richiesta di Aua è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del regolamento. Il caso dell'impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle citate eccezioni. Non è corretto, dunque, ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di Aua e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta. 4. Ipotesi in cui venga a scadere una autorizzazione quando l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio Diversa soluzione si impone riguardo all'interrogativo se, alla scadenza di un'autorizzazione di carattere generale, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore abbia la facoltà o l'obbligo di richiedere l'Aua. In tal caso, viene in rilievo appositamente l'articolo 7, comma I (secondo cui: È fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il Suap, ricorrendone i presupposti, ali 'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Suap trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente), la cui ampia formulazione non sembra affatto precludere la facoltà per il gestore di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il Suap, non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'Aua. 5. Ipotesi in cui l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale Anche nella ipotesi di attività soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, si è posta la questione se il gestore abbia la facoltà o l'obbligo di richiedere l'Aua. Anche in tal caso, è dirimente richiamare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il gestore possa

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decidere di non avvalersi dell'Aua, ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni. Inoltre, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 si desume che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'Aua anche ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni nonché alle autorizzazioni generali alle emissioni. Difatti, considerato che le autorizzazioni di carattere generale sono già espressamente escluse dal comma 1, la loro inclusione anche al comma 3 suggerisce che l'intenzione del Legislatore sia stata quella di disciplinare l'ulteriore fattispecie in cui l'impianto sia soggetto solo a comunicazioni e (congiuntamente) autorizzazioni di carattere generale. Ciò, del resto, è conforme alla rafia di non aggravare il procedimento nei casi in cui le attività siano soggette solo a procedure semplificate, quali per l'appunto le comunicazioni e le autorizzazioni generali. In definitiva, quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l’Aua. 6. Termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di Aua Da ultimo, occorre stabilire entro quale termine debba essere presentata la prima domanda di Aua. Sul punto, si pone l'alternativa tra preferire il termine indicato dalle norme di settore ovvero generalizzare l'indicazione contenuta nel regolamento "alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito" (articolo 10, comma 2). Deve ritenersi preferibile l'interpretazione per cui l'articolo 10, comma 2, del regolamento sia norma generale destinata ad essere derogata (anche con riguardo alla prima domanda) dalle norme settoriali che eventualmente prevedano termini diversi per la presentazione della domanda di titolo abilitativo; ciò non per un astratto ossequio al canone della specialità (che impone di risolvere in tal senso eventuali antinomie tra le fonti), ma piuttosto per l'evidente lacuna che la soluzione opposta verrebbe ad ingenerare. L'articolo 10, infatti, lascerebbe aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza. Per contro, le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini. Appare pertanto utile, oltre che necessitato dall'analisi ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'Aua.

On. Andrea Orlando

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ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – A.U.A. Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59

Al S.U.A.P. del Comune di Siracusa

Marca da bollo €. 16,00

Solo nel caso in cui l’istanza al SUAP riguardi esclusivamente l’A.U.A. (ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59)

OGGETTO : Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Imposta di bollo assolta mediante : � pagamento in modalità virtuale tramite � marca da bollo annullata e conservata presso la propria sede. Si riportano i dati identificativi della marca da bollo ………………………………………………………………………………………………..

_L_ SOTTOSCRITT_

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome …………………………………………….…….. Nome ……………………………… Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nat_ a ……………………………….…………….. prov. |__|__| stato ………………..….…………… nat_ il |__|__|__|__|__|__|__|__| residente nel Comune di ………………………………… Prov. |__|__| stato …………….………….. indirizzo …………………………………………………………… n° …………. c.a.p. |__|__|__|__|__| telefono fisso…………………………….. Cellulare……….…………………. Fax…………………….. posta elettronica certificata [OBBLIGATORIA]……………………………………………….………….

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(compilare solo se diverso dal richiedente)

Titolare Legale rappresentante

Cognome ……………………………………………. Nome……………………………… Telefono ……………………..………………….. fax ………………………………….. Posta elettronica certificata [obbligatoria] ……………………………………….

In qualità di gestore del__ � impianto - � stabilimento - � attività

DATI � IMPIANTO - � STABILIMENTO - � ATTIVITA’ Denominazione � impianto - � stabilimento � attività : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sito nel Comune di …………………………………………………….. prov. |__|__| Indirizzo ……………………………………………………….…………………. n° ………… C.A.P. |__|__|__|__|__| Codice ISTAT ………………………………………………… Codice ATECO ……………………………………. Attività svolta ……………………………………………………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Coordinate geografiche : Lat. ………………… Long. ……………….. (sistema di riferimento UTM 32/ED50/WGS84) Destinazione Urbanistica ....................................................................................................... * Vincoli ambientali e Paesaggistici : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… * Altri vincoli : …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Inclusione in aree protette � SI � NO In caso di risposta affermativa indicare l’area : ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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DATI DELLA � DITTA - � SOCIETA’ - � CONSORZIO Ragione Sociale ……………………………………………………….……………………………………………………………………………… Codice Fiscale / P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Con sede legale in Comune di ………………………………………………….………………. prov. |__|__| Indirizzo ……………….……………………………………...…….. n° ……….. C.A.P. |__|__|__|__|__|stato ……………….. Telefono fisso ……………………………… Cellulare..……………………fax ………………………….………….. Posta elettronica certificata [OBBLIGATORIA[ ……………………..……………….……………..…………………………………. Iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………..………………………….. prov. |__|__| n° |__|__|__|__|__|__|__|

C H I E D E I L

� Rilascio � Modifica sostanziale � Rinnovo

DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER Barrare solo le caselle per le quali si chiede l’AUA, allegando la relativa modulistica di settore, scaricabile presso i siti web delle amministrazioni competenti, ovvero presso il sito istituzionale del Comune di Siracusa – Sportello SUAP A T T E N Z I O N E : Le domande prive della relativa modulistica – essenziale - saranno archiviate previa comunicazione al richiedente

Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi;

Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi (decreto 9 agosto 2007

– GURS 43 del 14 settembre 2007);

Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/06 (decreto 9 agosto 2007 – GURS 43 del 14 settembre 2007);

Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95;

Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del D. Lgs. 99/92;

Attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all’art. 215 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi:

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REFERENTE TECNICO A.U.A. (opzionale) Cognome ………………………………………………. Nome …………………………………… Inidirizzo ……………………………………………………………. n° …………….. C.A.P. |__|__|__|__|__| Recapito Telefonico : fisso .............................. Cellulare ……………………… fax …………………………… Posta elettronica/pec ………………………………………………………………………………………

DICHIARAZIONI Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di informazione o uso di atti falsi di cui agli articoli 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ Barrare solo i campi interessati

Di essere cittadino italiano;

Di essere cittadino di altro stato membro della U.E.;

Di essere cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno;

Che nell’ultimo quinquennio non sono state aperte procedure concorsuali (fallimenti o altra procedura

concorsuale), né qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, nei confronti della ditta del sottoscritto o dei soci;

Di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

o A pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente:

o Alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

o Alla reclusione per un tempo inferiore a due anni per un qualsiasi delitto colposo;

Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

Che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011;

Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

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Di essere � proprietario dell’area interessata dallo svolgimento dell’attività - � di avere la piena

disponibilità per la durata minima di 6 anni in base a (�contratto di affitto, �preliminare d’acquisto , �altro (specificare ……………………………………………..);

Che le informazioni ed i dati riportati nella presente istanza e nella documentazione ad essa allegata sono veritieri;

Che le condizioni e i presupposti alla base delle autorizzazioni allegate alla presente richiesta sono rimaste invariate;

Che le condizioni e i presupposti alla base delle autorizzazioni allegate alla presente richiesta sono rimaste invariate;

Che l’impresa appartiene alle categorie di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese – PMI);

Che � l’impianto – � stabilimento – � attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

Che l’attività non è soggetta alla verifica di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 152/2006 e smi;

Che l’Autorità competente alla verifica di V.I.A. ha valutato la non assoggettabilità alla V.I.A. del

progetto relativo all’attività (indicare il riferimento dell’atto di esclusione ………………………………………………………………….);

Di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali contenuti nella presente istanza sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della P.A. procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo e che il titolare del trattamento dei dati è il SUAP territorialmente competente (Comune di Siracusa);

Di essere in possesso dei seguenti titoli abilitativi : (barrare le caselle di interesse allegando le copie conformi dei titoli abilitativi)

o scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sm.i.;

o utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e smi;

o emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152;

o emissioni in atmosfera per gli impianti ed attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o valutazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

o utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui

all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

o attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all’art. 215 del D.lgs. 152/2006 e smi;

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o operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all’art. 216 del D.lgs.

152/2006 e smi.

di allegare la seguente documentazione :

o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per gli adempimenti relativi al codice antimafia;

o copia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto

o elenco di tutti i documenti allegati e facenti parte integrante della presente domanda A.U.A., ovvero :

Mettere una crocetta solo sulle caselle corrispondenti alle schede che è necessario compilare in virtù delle autorizzazioni/comunicazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione dell’attività

□ SCHEDA A contenente i dati e le informazioni generali sull’impianto (da compilare obbligatoriamente); □ modulistica per l’ottenimento dell’autorizzazione agli scarichi ; □ modulistica per utilizzazione agronomica effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue;

□ modulistica per la richiesta dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;

□ modulistica per le autorizzazioni di carattere generale ( emissioni in atmosfera di impianti e attività in

deroga);

□ modulistica per la richiesta dell’autorizzazione di impatto acustico;

□ modulistica per utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dai processi di depurazione;

□ modulistica per la comunicazione relativa alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi ;

□ modulistica per la comunicazione relativa alle attività di recupero di rifiuti pericolosi

A V V E R T E N Z A

D.lgs. 33/2010 ART. 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali”

Poiché l’istanza presentata costituisce informazione ambientale secondo la definizione di cui all’art. 2 del D.lgs. 195/2005 la Società dovrà dichiarare se la divulgazione del progetto sia in contrasto con la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il secreto fiscale, nonché con i diritti di proprietà industriale, di cui al D.lgs. 30/05; in tal senso dovrà indicare in maniera precisa quali parti chiede che siano sottratte all’accesso e divulgazione indicandone la ragione :

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Dichiara, inoltre : barrare solo la parte che interessa

ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 195/2005, che la divulgazione del progetto non è in contrasto con la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il secreto fiscale, nonché con i diritti di proprietà industriale, di cui al D.lgs. 30/05;

ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 195/2005, che la divulgazione del progetto è totalmente in contrasto con la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il secreto fiscale, nonché con i diritti di proprietà industriale, di cui al D.lgs. 30/05, per cui si chiede la non divulgazione per le seguenti ed analitiche ragioni : ………………………………………………………………………..……………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 195/2005, che la divulgazione del progetto è parzialmente in contrasto con la

riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il secreto fiscale, nonché con i diritti di proprietà industriale, di cui al D.lgs. 30/05, limitatamente alle seguenti parti : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………

per cui si chiede la non divulgazione delle parti prima indicate del progetto, per le seguenti ed analitiche ragioni : ………………………………………………………………………..……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………… ….………………………………………………….. Luogo e data Firma del richiedente digitale obbligatoria

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SCHEDA A: DATI GENERALI IMPIANTO I.1 - Inquadramento territoriale (variabile)

che l’impianto/stabilimento/attività risulta individuato come segue:

Coordinate geografiche

Lat _______________ Long _______________ Nel sistema di riferimento

(UTM 32 / ED50/WGS84) _________________

Dati catastali foglio___________________particella____________________________________

I.2 - Autorizzazioni che l’impianto/stabilimento/attività risulta autorizzato dai seguenti titoli abilitativi in materia ambientale (compilare solo in caso di rinnovo, modifica o, comunque, ove vi siano autorizzazioni ambientali preesistenti, incluso l’eventuale provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) Settore Interessato (aria, acqua, rifiuti, rumore, utilizzazione agronomica, utilizzo fanghi, verifica di assoggettabilità a VIA ecc)

Ente

competente

Numero

Data di emissione

Data di scadenza

Note

I.3 - Certificazioni che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali

Certificazione

Autorità che ha

rilasciato la certificazione

Numero

Data di emissione

Note

I.4 – Periodicità dell’attività

Periodicità dell’attività

Tutto l’anno

Stagionale

gen feb mar apr

mag giu lug ago

set ott nov dic

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SCHEDA B – IMPATTO ACUSTICO

E.1. Impianto a ciclo produttivo continuo

che l’impianto/stabilimento/attività, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo)

□ rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo □ non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

E.2. Verifica delle sorgenti rumorose

che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

□ è stata presentata la Valutazione di Impatto Acustico a _________________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

□ è stato predisposto un Piano di Risanamento Acustico, presentato a _________________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

□ è in corso di realizzazione il Piano di Risanamento Acustico, presentato a _________________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

□ si allega la Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

E.3. Attività a bassa rumorosità

che, in relazione alle attività a bassa rumorosità di cui all’art. 4, comma 1 del d.P.R. 227/2011, nell’impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente le seguenti attività a bassa rumorosità, di cui all’allegato B del d.P.R. 227/2011

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

_________________________________ ________________________________________ Luogo e data Firma del richiedente

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INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa di quanto segue:

− Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP presso il Comune di….in

quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso; − il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le

schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà , ha lo scopo di consentire l’attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;

− il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:

o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati impedirà l’avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza.

o i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Arpa / AUSL/Comuni / Province / Regioni e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’ Aua

o Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali. − Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali

società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

− Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati.

− i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino individuati quali incaricati dei trattamenti;

− titolare del Trattamento dei dati è il SUAP presso Comune di Saltara, con sede in Via Marconi n. 1 e Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Servizio.

− Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 il cui testo è di seguito integralmente riportato.

ART. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO: “DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI”.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.

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SCHEDA B – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO TAL QUALI O TRATTATI B.1.1. Dati identificativi degli allevamenti che ciascun allevamento oggetto della comunicazione di utilizzazione agronomica è identificato come segue:

che l’impianto a biogas oggetto della comunicazione di utilizzazione agronomica è identificato come segue: (variabile)

B.1.2. Dati totali che gli effluenti di allevamento/i tal quali e/o trattati in impianto a biogas presentano i seguenti dati totali: CUAA Azienda Codice anagrafe zootecnica identificativo di ogni Allevamento

VOLUME AZOTO TITOLO N

AZOTO CAPACITÀ DI STOCCAGGIO EFFLUENTI PRODOTTI PER

ALLEVAMENTO/IMPIANTO ZOOTECNICO

m³/anno kg/anno kg/m³ % gg m³ Liquame

Liquame stoccato tal quale 0,00 0 Liquame dopo trattamento 0,00 0

Totale liquami 0 0 0,00

Palabili (*) Letame bovino maturo 0,00 0

Palabi/solido post trattamento 0,00 0 Totale palabili 0 0 0,00

Digestato

Digestato stoccato tal quale 0,00 0 Liquido/chiarificato (dopo trattamento)

(variabile) 0,00 0

CODICE ALLEVAMENTO (DA ANAGRAFE ZOOTECNICA

BDN) COMUNE INDIRIZZO E NUMERO

CIVICO UBICAZIONE

□ Zona Vulnerabile

□ Zona non Vulnerabile

DENOMINAZIONE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO CAP COMUNE LOCALITÀ

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Totale liquido (variabile)

0 0 0,00

Totale solido/palabile (dopo

trattamento) (variabile) 0,00

Totale 0 *) Distinguere tra letame bovino maturo e palabili non compostati, ad es. pollina, frazione solida separata dai liquami.

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B.1.3. Dati parziali che gli effluenti di allevamento/i presentano i seguenti dati parziali:

I. ALLEVAMENTO: consistenza media annuale, produzione di effluenti e azoto netto al campo per singolo allevamento sulla base dei parametri stabiliti in tab.1 e 2 del Dm 7 aprile 2006

CATEGORIA

ANIMALI

TIPO

STABULAZIONE

DETTAGLI

STABULAZIONE MEDIA CAPI PESO VIVO

TOTALE LIQUAME LETAME AZOTO TOTALE

n./anno t Volume

m³/anno Azoto

kg/anno Volume m³/anno

Azoto kg/anno kg/anno

II. TRATTAMENTI DIVERSI DALL’ANAEROBICO: dati relativi ai liquami trattati per singolo allevamento con riferimento alle linee riportate in tabella3 del Dm 7 aprile 2006

e s.a.

LINEA TRATTAMENTO LIQUAME AVVIATO AL TRATTAMENTO

AZOTO CONTENUTO PALABILE POST TRATTAMENTO LIQUIDI POST TRATTAMENTO AZOTO

TOTALE

m³/anno kg/anno Volume m³/anno

Azoto kg/anno

Volume m³/anno

Azoto kg/anno kg/anno

III. ALTRI LIQUAMI: quantità di altri liquami prodotti: acque meteoriche e acque di lavaggio delle sale di mungitura

ACQUE VOLUME M³/ANNO

da sala mungitura

da platee stoccaggio

da spazi esterni

Totale

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IV. TRATTAMENTO ANAEROBICO: dati relativi ai materiali trattati

CUAA AZIENDE

CONFERENTI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO ALTRE BIOMASSE INGRESSO DIGESTORE USCITA DIGESTORE

progr Cod (pr/n.rea) Specie Liquame/palabile tipo Azoto kg/t Volume

m³/anno Azoto

kg/anno Volume m³/anno

Azoto kg/anno

IV. – bis. EFFLUENTE: separazione solido-liquido

EFFLUENTE AVVIATO AL

TRATTAMENTO

AZOTO CONTENUTO

MACCHINA TRATTAMENTO EFFICIENZA % PALABILE POST

TRATTAMENTO %

CHIARIFICATO

VOLUMI M³/ANNO AZOTO

PALABILE LIQUIDO PALABILE LIQUIDO

m³/anno kg/anno

% % m³/anno m³/anno kg/anno kg/anno

V. VOLUMI CEDUTI: dati sulla cessione degli effluenti tal quali e/o trattati in impianto a biogas per singolo allevamento/impianto

CUAA AZIENDA ACQUIRENTE

IN QUALITÀ DI UTILIZZATICE AGRONOMICA (DETENTORE)

SCADENZA CONTRATTO

CESSIONE

SOSTANZA CEDUTA VOLUME CEDUTO AZOTO CEDUTO

m³/anno kg/anno

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B.1.4. Stoccaggi che gli stoccaggi dell’/degli allevamento/i sono identificati come segue:

TIPO DI STOCCAGGIO INDIRIZZO O CODICE ALLEVAMENTO VOLUME

m³/anno

B.1.5. Terreni che i terreni utilizzabili per allevamento/ impianto sono identificati come segue:

COMUNE SEZIONE FOGLIO PARTICELLA TITOLO

DISPONIBILITÀ PARTICELLA

NOMINATIVO CONCEDENTE

SUPERFICIE CATASTALE DISPONIBILE

SUPERFICIE ZONA VULNERABILE

SUPERFICIE ZONA NON VULNERABILE AZOTO SPANDIBILE

B.1.6. Comunicazione del detentore che acquisisce gli effluenti ceduti per l’utilizzazione agronomica che il detentore (non produttore) è identificato come segue:

CUAA AZIENDA ACQUIRENTE

ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE INVIATA DAL PRODUTTORE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

SCADENZA CONTRATTO

CESSIONE

SOSTANZA CEDUTA

VOLUME CEDUTO

AZOTO CEDUTO

TITOLO AZOTO CEDUTO

m³/anno kg/anno kg/ m³

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SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

A.1. Quadro sinottico degli scarichi che nell’impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel seguente quadro sinottico

TIPOLOGIA DI RECAPITO PER CIASCUNO SCARICO (ESISTENTE E NUOVO) TIPOLOGIA RICHIESTA SPECIFICA E SCARICHI INTERESSATI

Tipologia delle acque reflue convogliate ai diversi scarichi

Rete fognaria Acque superficiali

Suolo o strati superficiali del

sottosuolo

Acque sotterranee

Nuovo scarico

Modifica sostanziale

Rinnovo

senza modifica sostanziale (variabile)

con modifica sostanziale (variabile)

Industriali es. S1, S3 es. S1, S3

Industriali assimilate alle domestiche

(non soggetto ad autorizzazione) es. S2

Domestiche (non soggetto ad autorizzazione) es. S4 es. S4

(Altre tipologie - variabile)

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A.2. Punti di scarico che ciascuno scarico finale presenta le seguenti caratteristiche: (sezione da compilare per ciascun punto di scarico)

SCARICO S...

1 Localizzazione geografica (variabile)

2 Tipologia di recapito

acque superficiali / rete fognaria / suolo o strati superficiali del sottosuolo / acque sotterranee / (altro - variabile)

indicare la denominazione/codice del recapito (nel solo caso di acque superficiali ed eventualmente in rete fognaria)

3 Frequenza continuo / occasionale / periodico (specificare il periodo di scarico)

4 Portata media (variabile)

5 Portata massima (variabile)

6 Volume annuo mc

7 Misuratore di portata Sì / No

8 Sistemi di controllo dei parametri analitici Sì / No

9

Presenza di sostanze pericolose

Sì / No

informazioni relative alle sostanze pericolose di cui: − alla tab 1/A e 2/A All 1 d.lgs. 152/2006 − alla tab 1/B e 3/B All 1 d.lgs. 152/2006 − ai settori produttivi di tab 3/A All 5 d.lgs. 152/2006 − alla tab 5 All 5 d.lgs. 152/2006

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10

Origine dello scarico

□ Industria

Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti

□ No

Tipologia di acque reflue scaricate (variabile)

□ Domestico

□ Assimilabile al domestico

□ Industriale [ codice ATECO attività produttiva ]

□ ...

□ Sì (compilare anche il quadro 10 bis)

Trattamento depurativo □ Nessuno

□ Fisico

□ Chimico

□ Biologico

□ Altro trattamento (variabile)

□ Impianto di trattamento di acque reflue urbane

□ Sfioratori di piena

□ Altre tipologie (ad es. meteoriche, scambio termico, ecc.) – variabile

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10bis Origine dei reflui per scarico in forma associata (tabella da compilare per ogni stabilimento i cui reflui confluiscono nello scarico)

Ragione sociale _______________________________________________

Partita IVA _______________________________________________

Indirizzo _______________________________________________

Tipologia di acque reflue che recapitano nello scarico (variabile)

□ Domestico

□ Assimilabile al domestico

□ Industriale [ codice ATECO attività produttiva ]

□ ...

Sistema di pre-trattamento (variabile) □ Nessuno

□ Fisico

□ Chimico

□ Biologico

□ Altro [ specificare ]

□ non viene effettuato alcun prelievo idrico

□ il prelievo idrico viene effettuato nelle seguenti modalità:

FONTE DENOMINAZIONE/CODICE

DATI CONCESSIONE AL PRELIEVO

PREL. MASSIMO

AUTORIZZATO

PREL. MEDIOEFFETTIVO (variabile)

RIUSO QT RIUTILIZZATA

Sorgente, acquedotto, corpo idrico superficiale, pozzo,

acque meteoriche Ente, data, n°

concessione mc / anno mc / anno Sì / No mc / anno

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A.3. Quadro dei prelievi □ che non viene effettuato alcun prelievo idrico

□ che il prelievo idrico relativo all’insediamento in esame viene effettuato nelle modalità specificate nel seguente quadro sinottico:

FONTE DENOMINAZIONE /CODICE

DATI CONCESSIONE AL PRELIEVO

PRELIEVO MASSIMO

AUTORIZZATO

PRELIEVOMEDIO

EFFETTIVO(variabile)

UTILIZZAZIONE

RIUSO QT

RIUTILIZZATA (variabile) (variabile)

Sorgenti Ente, data, n° concessione mc / anno mc / anno % % % % Sì / No mc / anno

Acquedotto

Corpo idrico superficiale

Pozzi

Acque meteoriche

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A.4. Spese istruttorie (variabile) che l’importo delle spese istruttorie dell’AUA, relative agli scarichi di acque reflue, con riferimento all’istanza in esame, è pari a:

TIPOLOGIA DI ISTANZA IMPORTO

Nuova scarico €

Modifica sostanziale scarico €

Rinnovo senza modifica sostanziale scarico €

Rinnovo con modifica sostanziale scarico €

TOTALE €

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SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE B.2.1. Caratteristiche del frantoio

che il frantoio presenta le seguenti caratteristiche:

Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a 3 fasi, 2 fasi, ecc. a risparmio d’acqua)

________________________________________________________________________________

Tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva) t ______________________

Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3 :

acque di vegetazione m3 ____________________ sanse umide m3 ______________________

Giorni di durata prevedibile della campagna olearia: dal _______________ al ________________

Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m3 _______________

Quantità di sanse umide inviate all’impianto di biogas ___________ (variabile)

B.2.2. Caratteristiche del frantoio

che i siti di spandimento risultano così identificati:

Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento: dal ____________ al ____________ Quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3

che si prevede di spandere nei siti:

acque di vegetazione m3______________ sanse umide m3 ________________________

Nominativo ed indirizzo del/i titolare/i dei siti di spandimenti:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Codice fiscale dell'impresa agricola

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari e are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d’uso:

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COMUNE FG. MAPP. SUPERFICIE HA ARE

TITOLO D’USO

ACQUE VEGETAZIONE

(M3)

SANSE (M3)

ANNI DI SPANDIMENTO

PREVISTI

B.2.3. Caratteristiche dei contenitori di stoccaggio

che i contenitori di stoccaggio presentano le seguenti caratteristiche:

Titolare del contenitore di stoccaggio ___________________________________________________ Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili

espresso in m3, acque di vegetazione m3 ____________ sanse umide m3 _____________

Localizzazione (indirizzo, comune, provincia) ___________________________________________

________________________________________________________________________________

Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato, presenza di copertura) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

B.2.4. Dati sulla cessione di acque di vegetazione e di sanse umide

che risultano ceduti i seguenti volumi:

CUAA AZIENDA

ACQUIRENTE

IN QUALITÀ DI UTILIZZATICE AGRONOMICA (DETENTORE)

SCADENZA CONTRATTO

CESSIONE

SOSTANZA CEDUTA

VOLUME CEDUTO

AZOTO CEDUTO

m³/anno kg/anno

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SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del d.lgs. 152/2006 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI B.3.1. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE LATTIERO CASEARIO B.3.2. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE VITIVINICOLO B.3.3. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

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SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI

C.1. Punti di emissione che ciascun punto di emissione presenta le seguenti caratteristiche: (sezione da compilare per ciascun punto di emissione) PUNTO DI EMISSIONE E…

1 Provenienza

2 Impianti/macchine interessate

3 Portata dell’aeriforme (Nm3/h)

4 Durata della emissione (h/g)

5 Frequenza della emissione nelle 24 h

6 Costante / Discontinua

7 Temperatura (°C)

8 Inquinanti presenti

10 Concentrazione degli inquinanti in emissione (mg/Nm3)

11 Flusso di massa degli inquinanti in emissione (kg/h)

12 Altezza geometrica dell’emissione (m)

13 Dimensioni del camino

Circolare – diametro (mm) Rettangolare – lato (mm) X lato (mm)

14 Materiale di costruzione del camino (variabile) (opzionale)

15 Tipo di impianto di abbattimento

16 Indicazioni relative al sistema di abbattimento

17 Note C.2. Quadro riassuntivo che il quadro riassuntivo delle emissioni risulta essere il seguente:

Punto di emissione

Impianto/macchina di provenienza Sigla Portata (Nm3/h)

E... (riga da compilare per ciascun punto di emissione)

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SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA

D.1. Tipologia di autorizzazione di carattere generale che l’impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell’articolo 272, commi 2 e 3 del decreto legislativo 152/2006 e pertanto richiede di aderire: □ alla seguente autorizzazione di carattere generale prevista da normativa regionale o provinciale:

Autorità competente Estremi del provvedimento

l’autorità competente che ha adottato l’autorizzazione di carattere generale di riferimento (Provincia, Regione)

estremi dell’atto (delibera provinciale, regionale) con cui è stata adottata l’autorizzazione generale di riferimento

(riga da compilare per ciascuna autorizzazione di carattere generale per cui si richiede l’adesione)

e allega la domanda di adesione secondo i modelli previsti dalla normativa regionale o provinciale sopra richiamata;

□ all’autorizzazione di carattere generale per:

e dichiara che all’interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria; che l’impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06; che nell’impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61. Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione generale sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l’Autorizzazione stessa;

Attività

Allegato di riferimento n° DPR 13 marzo 2013, n. 59

(riga da compilare per ciascuna attività per cui si richiede di aderire)

Numero dell’allegato tecnico relativo alla specifica attività

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SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO E.1. Impianto a ciclo produttivo continuo

che l’impianto/stabilimento/attività, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo)

□ rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo □ non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

E.2. Verifica delle sorgenti rumorose

che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

□ è stata presentata la Valutazione di Impatto Acustico a _________________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

□ è stato predisposto un Piano di Risanamento Acustico, presentato a _________________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

□ è in corso di realizzazione il Piano di Risanamento Acustico, presentato a _________________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

□ si allega la Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

E.3 Attività a bassa rumorosità F.1. Dichiarazione e impegni del titolare dell’autorizzazione (variabile)

che, in relazione alle attività a bassa rumorosità di cui all’art. 4, comma 1 del d.P.R. 227/2011, nell’impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente le seguenti attività a bassa rumorosità, di cui all’allegato B del d.P.R. 227/2011

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

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l soggetto proponente dell’istanza precisa/dichiara quanto segue:

i fanghi di depurazione, per cui si richiede l’autorizzazione all’utilizzazione in agricoltura ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. 99/92, sono prodotti e stoccati presso gli impianti indicati nella relazione tecnica allegata alla presente istanza:

nell’esercizio dell’attività si atterrà al piano di distribuzione/utilizzazione allegato alla presente istanza;

il soggetto che ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi acconsente allo spandimento, come emerge dalle dichiarazioni allegate alla presente richiesta;

di impegnarsi a:

- rispettare nell’esercizio delle attività le disposizioni normative regionali di settore e prescrizioni indicate da ciascuna Autorità contenute all’atto del rilascio dell’autorizzazione;

- inviare ogni 4 anni un aggiornamento complessivo dei dati contenuti nella presente autorizzazione; - conservare il registro di utilizzazione (compilato ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 99/92) per un periodo

non inferiore a 6 anni dall’ultima annotazione; - inviare, entro la fine di febbraio di ogni anno, all’Autorità Competente la “scheda riassuntiva” riferita

all’anno solare precedente; - conservare ed esibire, nel caso venisse richiesto dall’ente autorizzante e/o dall’organo di controllo,

la scheda di accompagnamento e il registro dei terreni; - notificare con almeno 10 giorni di anticipo al SUAP, all’Autorità competente e al Comune di

competenza, all’Autorità di vigilanza e controllo l’inizio delle operazioni di utilizzazione del fango, con l’indicazione: della data di inizio, degli estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi, dei dati analitici dei fanghi e dei terreni nel rispetto della frequenza dei controlli stabilita

- dagli artt. 10, 11 del D.Lgs 92/99 (per entrambi solo se sono intervenute variazioni nella composizione rispetto a quanto presentato in sede di richiesta di autorizzazione) e l’indicazione delle superfici su cui si intendono applicare i fanghi (indicando comune/foglio/mappale/superficie Ha/coltura in atto/coltura prevista/date previste);

dichiara inoltre che il soggetto utilizzatore dei fanghi

□ non ha richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA (in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel quadro I.2)

□ ha richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l’autorizzazione/comunicazione relativa a (indicare la relativa scheda di interesse) _________________________________________

SCHEDA F – UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

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SCHEDA G1 – RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI G1.1. Dichiarazioni

che intende svolgere le seguenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso l’impianto

sito nel Comune di _________________ Prov. di |__|__| Via/C.so/P.za _________________________ n. ___________ G1.2. Quadro riassuntivo che il quadro riassuntivo dei rifiuti recuperati risulta essere il seguente:

Rifiuto Tipologia Operazione di recupero

Quantità (ton./anno)

TR...

(riga da compilare per ogni tipologia di rifiuto)  

G1.3. Tipologie di rifiuto che ciascuna tipologia di rifiuto presenta le seguenti caratteristiche: (sezione da compilare per ogni tipologia di rifiuto)

TIPOLOGIA RIFIUTO TR...

1 Posizione

n. ____________ allegato _______________ sub allegato _______________ Posizione di riferimento indicata negli allegati al d.m. 05/02/1998 es: 3.2. Rifiuti di metalli non ferrosi

2 Descrizione descrizione della tipologia di rifiuto secondo il d.m. 05/02/1998

3 Codici CER codice del rifiuto contraddistinto da sei cifre di cui all’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06

4 Caratteristiche del rifiuto

5 Provenienza ciclo produttivo o di consumo da cui provengono i rifiuti

6 Operazioni di recupero

R... quantità massima stoccabile (ton)

R... quantità massima stoccabile (ton)

operazioni ammesse ed indicate nell’Allegato C del d.lgs. n. 152/06 che si intende effettuare; indicare l’eventuale destinazione a titolo di ulteriore recupero, nel caso in cui sia svolta unicamente l’attività R13

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7 Attività di recupero

attività di recupero di cui all’ allegato 4, suballegati 1 e 2 del d.m. 05/02/1998

che dà luogo a: □ recupero di materia (art. 3 del d.m. 05/02/1998)

□ recupero di energia (art. 4 del d.m. 05/02/1998)

□ recupero ambientale (art. 5 del d.m. 05/02/1998)passare alla compilazione della riga 16

8 Modalità di esecuzione

descrizione delle operazioni di recupero indicate nel punto precedente così come avvengono nella pratica, impianti ed attrezzature utilizzati compresi i serbatoi, le vasche e i container nel caso di sola messa in riserva, senza che siano effettuate operazioni meccaniche ad es. di selezione, cernita, adeguamento volumetrico, passare alla compilazione della riga 14

9 Apparecchiature utilizzate

indicare la potenzialità oraria o giornaliera di ogni apparecchiatura o impianto necessario per eseguire le operazioni di recupero di materia o per il recupero energetico; per gli impianti ad alimentazione mista indicare la percentuale di materia prima o combustibile convenzionale inserita nel processo

Capacità dell’impianto autorizzata

Potenzialità nominale dell’impianto in ton/anno

qualora l’autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la potenzialità nominale deve essere desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta costruttrice e relativi a ciascuna macchina operatrice utilizzata per il recupero di rifiuti

10 Quantità annuale di rifiuti avviati al recupero

ton  ___________   mc___________ Pot.  Cal. ____________

11

Quantità annuale di prodotto o di energia ottenuta dalle operazioni di recupero

ton  ___________   mc___________ Pot. Cal __________  MW  __________

nella produzione di prodotti combustibili – es. C.D.R. - e per gli impianti di combustione indicare anche il potere calorico del rifiuto trattato e l’energia ottenuta

12 Rendimento delle operazioni di recupero

Recupero di materia

|__|__|__| % di scarti destinati allo smaltimento |__|__|__| % di prodotto ottenuto

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Recupero energetico

|__|__|__| % di rendimento termico |__|__|__| % di rendimento elettrico |__|__|__| % di perdite di processo

13

Caratteristiche merceologiche delle materie ottenute e loro destinazione

per la destinazione dei prodotti ottenuti indicare i cicli di consumo o produttivi di destinazione

14

Cautele adottate per evitare danni all’ambiente e alla salute

Rifiuti di scarto prodotti

codice CER, descrizione, sistemi di stoccaggio e destinazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di recupero

Acque reflue tipologia, caratteristiche, quantità e sistemi di trattamento adottati per lo scarico, modalità di evacuazione

Emissione inquinanti in atmosfera

15 Messa in riserva (art. 6 del d.m. 05/02/1998)

Superficie e caratteristiche dell’area per la messa in riserva

indicare l’area, le vasche, i serbatoi, i container e i manufatti all’interno dei quali avviene la messa in riserva, specificando, laddove il deposito avvenga in cumuli, il tipo di pavimentazione adottata. Si precisa che il materiale della pavimentazione deve essere adeguato alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e che, anche per i rifiuti inerti, è vietata la messa in riserva sul suolo

I rifiuti messi in riserva alimentano il processo di recupero consistente in

descrivere il processo di recupero, fra quelli previsti nel d.m. 05/02/1998, al quale verranno inviati i rifiuti, dopo la messa in riserva

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16 Recupero ambientale

Il recupero ambientale verrà effettuato nel Comune di

__________________ Prov. di |__|__| Via/C.so/P.za

_________________________ n. _________ e consiste in

(indicare sinteticamente le linee di intervento es. rimodellamento morfologico, restauro vegetazionale, ecc) Il progetto di recupero ambientale dal titolo

__________________________ è stato approvato da

_______________________ con il provvedimento

______________________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|

In progetto è previsto il riutilizzo del seguente quantitativo di rifiuti

ton _________ mc ______________ con le seguenti modalità

____________________________________________________________

17 Provvedimenti di autorizzazione e/o concessione e/o dichiarazioni per la realizzazione di strutture o per l’esercizio di impianti ed attrezzature

□ scarichi idrici □ rumore □ emissioni in atmosfera □ V.V.F.F. □ 208 coesistente ma fisicamente separata □ nulla osta inizio attività (DIA/SCIA) □ Altro (dettagliare in note)

18 Vincoli ambientali e idrogeologici

□ d.lgs. 42/04 □ d.lgs. 228/01 □ r.d. 523/1904 □ r.d. 368/1904 □ art. 94 d.lgs. 152/06 □ Altro (dettagliare in note)

19 Note

 G1.4. Campo di applicazione

□ che i rifiuti gestiti nell’ambito delle seguenti tipologie dell’allegato 1, sub allegato 1 del d.m. 05/02/1998

□ 2.1 □ 3.2 □ 5.8 □ 6.5 □ 6.11

□ 3.1 □ 5.5 □ 6.2 □ 6.6 □ 10.2

non provengono da attività di autodemolizione, pertanto le operazioni di recupero esercitate non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

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□ che i rifiuti gestiti nell’ambito delle seguenti tipologie dell’allegato 1, sub allegato 1 del d.m. 05/02/1998

□ 5.6 □ 5.7 □ 5.8 □ 5.9 □ 5.16

□ 5.19 □ 6.2 □ 7.20 □ 13.20

non rientrano nel campo di applicazione del l.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

□ che l'impianto in oggetto non è un impianto di coincenerimento

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SCHEDA G2 – RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI G2.1. Dichiarazioni

che intende svolgere le seguenti operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi presso l’impianto

sito nel Comune di _________________ Prov. di |__|__| Via/C.so/P.za _________________________ n. ___________ G2.2. Quadro riassuntivo che il quadro riassuntivo dei rifiuti recuperati risulta essere il seguente:

Rifiuto Tipologia Operazione di recupero

Quantità (ton./anno)

TRP...

(riga da compilare per ogni tipologia di rifiuto)  

G2.3. Tipologie di rifiuto che ciascuna tipologia di rifiuto presenta le seguenti caratteristiche: (sezione da compilare per ogni tipologia di rifiuto)

TIPOLOGIA RIFIUTO PERICOLOSO TRP...

1 Posizione

n. ____________ allegato _______________ sub allegato _______________ Posizione di riferimento indicata nell’allegato 1, sub allegato 1 del d.m. 161/2002 (es. 1.2 polveri e scaglie contenenti rame)

2 Descrizione descrizione della tipologia di rifiuto secondo il d.m. 161/02

3 Codici CER codice del rifiuto contraddistinto da sei cifre di cui all’allegato 1 – sub allegato 1 del d.m. 161/2002

4 Caratteristiche del rifiuto e classe di pericolo

con riferimento all’allegato I parte IV del d.lgs. 152/06

5 Provenienza ciclo produttivo o di consumo da cui provengono i rifiuti, con la descrizione precisa indicata nel d.m. 161/02

6 Operazioni di recupero

R... quantità massima stoccabile (ton)

R... quantità massima stoccabile (ton)

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operazioni ammesse e identificate nell’All. C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, con riferimento alle operazioni indicate nell’All. 1 sub. 1 D.M. n. 161/2002

7 Attività di recupero attività di recupero di cui all’ allegato 2 del d.m. 161/02

8 Modalità di esecuzione

descrivere le operazioni di recupero come avvengono nella pratica, con indicazione puntuale e analitica degli impianti ed attrezzature utilizzate compresi i serbatoi, le vasche ed i container nel caso di sola messa in riserva, senza che siano effettuate operazioni meccaniche ad es. di selezione, cernita, adeguamento volumetrico, passare alla compilazione della riga 15

9 Apparecchiature utilizzate

indicare la potenzialità oraria o giornaliera di ogni apparecchiatura o impianto necessario per eseguire le operazioni di recupero di materia o per il recupero energetico

Capacità dell’impianto autorizzata

Potenzialità nominale dell’impianto in ton/anno

qualora l’autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la potenzialità nominale deve essere desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta costruttrice e relativi a ciascuna macchina operatrice utilizzata per il recupero di rifiuti

10 Quantità annuale di rifiuti avviati al recupero

ton  ___________   mc___________

11

Quantità annuale di prodotto ottenuta dalle operazioni di recupero

ton  ___________   mc___________

12 Rendimento delle operazioni di recupero

Recupero di materia

|__|__|__| % di scarti destinati allo smaltimento |__|__|__| % di prodotto ottenuto

13

Caratteristiche merceologiche delle materie ottenute e loro destinazione

per la destinazione dei prodotti ottenuti indicare i cicli di consumo o produttivi di destinazione

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Cautele adottate per evitare danni all’ambiente e alla salute

Rifiuti di scarto prodotti

codice CER, descrizione, sistemi di stoccaggio e destinazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di recupero

Acque reflue tipologia, caratteristiche, quantità e sistemi di trattamento adottati per lo scarico, modalità di evacuazione

Emissione inquinanti in atmosfera

caratteristiche quali-quantitative degli inquinanti, punti di emissione e modifiche agli impianti di abbattimento esistenti, modalità di esercizio – individuazione dei limiti di emissione secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 e, nella fase transitoria, dall’’art. 9 commi 1 e 2 del d.m. 161/2002

15 Messa in riserva (art. 4 del d.m. 161/2002)

Superficie e caratteristiche dell’area per la messa in riserva

Indicare ubicazione, estensione e copertura dell’area dedicata

Indicare la quantità massima di rifiuti che non può mai essere superata in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’impianto

Descrivere inoltre le vasche, i serbatoi, i container e i manufatti all’interno dei quali avviene la messa in riserva, specificando, laddove il deposito avvenga in cumuli, il tipo di pavimentazione adottata. Si precisa che il materiale della pavimentazione deve essere adeguato alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e che, anche per i rifiuti inerti, è vietata la messa in riserva sul suolo; deve essere evidenziata l’idoneità in base a quanto previsto dall’allegato 3 del d.m. 161/2002

I rifiuti messi in riserva alimentano il processo di recupero consistente in

descrivere il processo di recupero, fra quelli previsti nel d.m. 161/2002, al quale verranno inviati i rifiuti, dopo la messa in riserva – solo nel caso in cui venga svolta unicamente l’operazione di messa in riserva

16

Provvedimenti di autorizzazione e/o concessione e/o dichiarazioni per la realizzazione di strutture o per l’esercizio di impianti ed attrezzature

□ scarichi idrici □ rumore □ emissioni in atmosfera

□ V.V.F.F. □ 208 coesistente ma fisicamente separata □ nulla osta inizio attività (DIA/SCIA) □ Altro (dettagliare in note)

17 Vincoli ambientali e idrogeologici

□ d.lgs. 42/04 □ d.lgs. 228/01 □ r.d. 523/1904 □ r.d. 368/1904 □ art. 94 d.lgs. 152/06 □ Altro (dettagliare in note)

18 Note

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ALLEGATI SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

□ Relazione sull’inquadramento pianificatorio (variabile)

□ Relazione tecnica

□ Cartografia in grado di evidenziare l’ubicazione dell’impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso

□ Planimetrie e dati di progetto relativi all’impianto di depurazione

□ Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000

□ Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio mappa catastale in scala 1:2.000 (o comunque superiore a 1:5.000);

□ Planimetria insediamento, rete fognaria e scarichi SCHEDA B - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

□ Piano colturale di utilizzazione

SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE

□ Relazione tecnica

SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del d.lgs. 152/2006 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI SCHEDA C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI

□ Relazione tecnica di cui all’articolo 269, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Allegati alla relazione tecnica:

□ Schede dei sistemi di abbattimento secondo i format previsti dalle normative regionali

□ Qualora la stima delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento sia effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro occorre allegare:

a. certificati analitici

b. planimetria con dettaglio dei punti di campionamento

□ Elenco delle schede di sicurezza di sicurezza dei prodotti (in alternativa alla compilazione della tab. 3b

□ Piano di gestione dei solventi

□ Progetto di adeguamento

□ Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:

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a. il perimetro dello stabilimento

b. le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore…) con specifica denominazione (M1, M2…Mn)

c. i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento

d. tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce…) con specifica denominazione (E1, E2..En)

e. l’altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200m e la loro destinazione (civile/industriale)

□ Planimetria orientata in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove è collocato lo stabilimento con indicazione della destinazione d’uso dell’are occupata dallo stesso e delle zone limitrofe

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA

□ Domanda di adesione secondo i modelli previsti dalle norme regionali o provinciali. (solo nel caso di autorizzazione prevista da normative regionali o provinciali)

□ Relazione tecnica come da modello contenuto nel relativo allegato tecnico

□ Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:

a) il perimetro dello stabilimento

b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore…) con specifica denominazione (M1, M2…Mn)

c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento

d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce…) con specifica denominazione (E1, E2..En)

□ Progetto di adeguamento

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

□ Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale

SCHEDA F – UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

□ Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio e sui dati tecnici di identificazione dei terreni e delle colture

□ Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale (nitrati, aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94 D.Lgs 152/06, falde, pozzi, etc.) corredate da specifica cartografia indicata dall’Autorità competente in sede di presentazione dell’istanza di AUA (es. CTR, IGM)

□ Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);

□ Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale

□ Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l’utilizzo agricolo dei fanghi (ove previsto dall’Autorità competente)

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□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dei sistemi di stoccaggio;

□ Analisi dei terreni (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall’Autorità competente)

□ Analisi dei fanghi (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall’Autorità competente)

□ Piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi (ove previsto dall’Autorità competente). Tale documento deve prevedere quanto segue:

‐ tempi, quantitativi, tipologie e modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli ordinamenti colturali in atto e previsti (il Piano è redatto e attuato secondo le linee guida regionali ove presenti)

‐ caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi

SCHEDA G1 – RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

□ relazioni tecniche n……….(una per ogni tipologia di rifiuto da avviare al recupero che deve essere firmata da tecnico abilitato e sottoscritta dal titolare o responsabile legale dell’impresa);

□ relazione tecnica sull’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell’allegato 2 del d.m. 05/02/1998;

□ Elaborati grafici e documentazione cartografica a firma di tecnico abilitato: mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione;

□ autocertificazione relativa alla compatibilità dell’attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti (come da allegato modello).

□ Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l’esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente postale n. …………………intestato alla Provincia di …………….. – Servizio ……………. secondo gli importi di cui al DM. N. 350 del 21 luglio 1998

(variabile)

Classe di attività Quantità annua di rifiuti Recupero

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

□ Stralcio della cartografia del P.A.I. con ubicazione dell’attività di stoccaggio/recupero rifiuti;

□ dichiarazione di conformità della caldaia al D.M. 05/02/1998 rilasciata dal costruttore o dal tecnico (solo per l’attività di recupero energetico R19. Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione che l’impianto è in grado di registrare i dati di monitoraggio in continuo, laddove questo è previsto;

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102

□ Per gli impianti di recupero energetico tramite incenerimento, che ricadono sotto la disciplina del D.Lgs. 133/05 deve essere presentata la documentazione da esso prevista, con particolare riferimento a quella indicata all’art. 21 comma 4 che rimanda all’art. 5 comma 5 e 6 dello stesso decreto legislativo.

SCHEDA G2 – RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

□ relazioni tecniche n……….(una per ogni tipologia di rifiuto da avviare al recupero che deve essere firmata da tecnico abilitato e sottoscritta dal titolare o responsabile legale dell’impresa);

□ Elaborati grafici e documentazione cartografica a firma di tecnico abilitato: mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi di cui alla presente comunicazione;

□ autocertificazione relativa alla compatibilità dell’attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti (come da allegato modello).

□ Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l’esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente postale n. …………………intestato alla Provincia di …………….. – Servizio ……………. secondo gli importi di cui al DM. N. 350 del 21 luglio 1998

(variabile)

Classe di attività Quantità annua di rifiuti Recupero

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

□ Stralcio della cartografia del P.A.I. con ubicazione dell’attività di stoccaggio/recupero rifiuti;

_________________________________ ________________________________________ Luogo e data Firma del richiedente

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103

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa di quanto segue:

− Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP presso il

Comune di….in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso; − il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti attraverso la compilazione del

modulo contenente le schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà , ha lo scopo di consentire l’attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;

− il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:

o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati impedirà l’avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza.

o i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Arpa / AUSL/Comuni / Province / Regioni e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’ Aua

o Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.

− Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

− Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati.

− i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Provincia di .....................individuati quali incaricati dei trattamenti;

− titolare del Trattamento dei dati è il SUAP presso Comune di........................, con sede in ................................... e Responsabile del Trattamento è il Dirigente ................................... con sede in .................................

− Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 il cui testo è di seguito integralmente riportato.

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ART. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO: “DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI”.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.

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ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA A (variabile) 1

RELAZIONE TECNICA – SCARICHI DI ACQUE REFLUE

INDICE

1. QUANTITÀ DI ACQUA UTILIZZATA PER L’ATTIVITÀ

Descrizione sintetica del ciclo produttivo e dell’utilizzo dell’acqua con relativo schema di flusso (da non compilare nel caso di usi civili)

Materie prime utilizzate

Presenza di contatori

Numero totale di addetti

Numero di mesi lavorati (anno; gg/settimana)

Numero e descrizione dei turni di lavoro

2. CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DI SCARICO

Presunte caratteristiche delle acque di scarico

Informazioni sulle sostanze di cui alle tabelle 1/a, 2/a, 1/b e 3/b dell’allegato 1 nonché 3/a e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs n. 152/2006

Presenza di misuratore di portata (specificare parametri e sistemi analitici)

3. RECAPITO DEI REFLUI

Dettagli sul recapito

Per scarichi su suolo (o strati superficiali del sottosuolo) inserire la dichiarazione circa l’impossibilità di recapitare in corpo idrico e descrivere i risultati dell’indagine geologica

4. SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Gestore dell’impianto di depurazione

Caratteristiche linee acque dell’impianto di depurazione

Caratteristiche linea fanghi dell’impianto di depurazione

Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di smaltimento

Presenza di pozzetto di controllo in ingresso all’impianto

Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell’impianto

Presenza di contatori ingresso/uscita

Strumenti e modalità di controllo

Modalità di gestione provvisoria dell’impianto in caso di malfunzionamento dello stesso nonché i sistemi di allarme installati al fine di rilevare i malfunzionamenti

1 Il contenuto delle singole sezioni della relazione potrà essere dettagliato in considerazione di quanto disciplinato a livello regionale.

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ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA B (variabile) 2

RELAZIONE TECNICA – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI

INDICE

1. SITO OGGETTO DELLO SPANDIMENTO

Per ogni sito oggetto dello spandimento:

Identificazione catastale (foglio di mappa e particelle)

Pedologia (pH, stima della capacità di accettazione delle piogge, stima della conducibilità idraulica satura)

Geomorfologia (specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente

le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti)

Idrologia (ove presente falda temporanea specificare la sua profondità, profondità della prima falda permanente, ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicazione della loro denominazione, bacino idrografico di riferimento)

Agroambiente (se coltura in atto indicarne la specie, nel caso di colture erbacee specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali, nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni)

2. TRASPORTO E SPANDIMENTO

Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà il trasporto

Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico

Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto

Modalità di spandimento

2 Il contenuto delle singole sezioni della relazione potrà essere dettagliato in considerazione di quanto disciplinato a livello regionale.

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ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA C

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA – EMISSIONI IN ATMOSFERA

1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

1.1. Ciclo produttivo

Descrizione del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento in cui sono collocati gli impianti/attività oggetto della domanda di autorizzazione. In particolare il Gestore dovrà: a) Per ogni ciclo produttivo/lavorazione, descrivere, in modo dettagliato, tutte le fasi e le

operazioni che lo caratterizzano;

b) Per ogni singola fase lavorativa/operazione, dovrà essere fornita: • descrizione della fase e individuazione degli impianti che la compongono; • descrizione di ciascun impianto della fase (dimensionamento, potenzialità e condizioni

d'esercizio, sistemi di regolazione e controllo nonché il valore dei parametri che ne caratterizzino, eventualmente, il minimo tecnico);

• durata e modalità di svolgimento della fase, specificando ore/giorno, giorni/settimane, settimane/anno, e se continuo o discontinuo;

• durata e descrizione di eventuali condizioni di funzionamento anomalo (avvio, arresto, guasto degli impianti);

• tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l’interruzione dell’esercizio di ciascun impianto per ciascuna fase.

c) Definire lo schema di flusso del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento, suddiviso in fasi, con individuazione per ogni singola fase degli input (materie prime, combustibili ecc.) ed output (intermedi, prodotti, ecc).

1.2. Produzioni, materie prime

Elencare, per ogni lavorazione/attività: a) la tipologia di prodotti e la capacità produttiva (eventualmente suddivisa per fasi),

Tab. 1 – Sintesi prodotti

b) tutte le materie prime (intermedi, ausiliari, materie prime seconde, combustibili ecc), il loro consumo (giornaliero o annuo), le loro caratteristiche (tossicità, frasi di rischio ecc) e le modalità di stoccaggio (silos, serbatoio, cumulo ecc. all’aperto, coperto ecc.)

Tab. 2 – Sintesi materie prime

Lavorazione/i prodotti finiti [tipologia] quantità u.m.

Lavorazione/i Materie prime, intermedie [tipologia] Quantità annua u.m. Modalità di

stoccaggio/deposito

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SOSTANZE/PREPARATI/MATERIE PRIME UTILIZZATE3

n° progr. Descrizione4 Tipologia5 Impianto /fase

di utilizzo 6 Stato fisico Etichettatura Frasi R7 Composizione8 Tenore di

COV9

Quantità annue utilizzate8

quantità u.m.

mp ma

mp ma

mp ma mp ma mp ma mp ma

mp ma

Tab. 3 – Dettaglio materie prime

3 La compilazione della tabella riportata nella scheda presuppone che le schede di sicurezza dei singoli prodotti siano tenute presso lo stabilimento e che siano esibite su richiesta. 4 Indicare la tipologia del prodotto, accorpando, ove possibile, prodotti con caratteristiche funzionali analoghe, in merito a stato fisico, modalità d’uso, etichettatura e frasi R (ad esempio indicare

“fondi”, “basi colore”, “trasparenti ad alto solido”, “inchiostri UV”, “diluenti”, “catalizzatori”, “vernici poliuretaniche”, etc. ). Evitare, ove possibile, di inserire i nomi commerciali. 5 mp = materia prima; ma = materia ausiliaria 6 Indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui al punto 3 7 Indicare in questa colonna la frase di rischio del preparato/prodotto (cfr. punto 15 scheda di sicurezza). 8 Riportare i dati indicati al punto 3 delle schede di sicurezza, qualora specificati. 9 Compilare il campo solo per i prodotti contenenti COV, indicando il dato ottenuto mediante analisi interna ovvero dedotto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e/o nelle schede di

sicurezza (punto 3 o 9 o 15 della scheda di sicurezza). 8 Inserire un dato previsionale di esercizio, se trattasi di nuovo stabilimento, o un dato relativo ad un anno di esercizio significativo, se trattasi di stabilimento esistente.

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1.3. Impianti di combustione

Sigla impianto

Tipologia10

Potenza del singolo focolare (MWt)

combustibile Consumo

combustibile (mc/h, kg/h)

SM11 o SC installato

Sistemi di abbattimento

Sigla emissione

A. Impianti industriali

B. Impianti civili12

Tab. 4 – Sintesi impianti di combustione

2 QUADRO EMISSIVO

2.1 Caratteristiche sistemi di abbattimento

Per ogni sistema di abbattimento presente alle emissioni, dovrà essere fornita adeguata descrizione riportante, almeno, le seguenti informazioni:

- caratteristiche della corrente da trattare (portata, temperatura, umidità, concentrazione inquinanti)

- tipologia13 del sistema di abbattimento (es. filtro, scrubber, post-combustore…) - parametri di dimensionamento (es. superficie filtrante, velocità attraversamento, tempo

contatto, ecc); - prestazioni del sistema di abbattimento (es. % abbattimento, livelli inquinanti in uscita); - sistemi di regolazione e controllo installati (es. pressostato, tribolettrico, pHmetro, ecc.) - modalità, tempi e frequenza della manutenzione del sistema di abbattimento.

Allegare scheda dell’impianto di abbattimento con le informazioni sopra riportante, facendo riferimento, eventualmente, a quanto previsto dalla normativa regionale pertinente.

2.2 Emissioni diffuse (non soggette ad art. 275) Si intendono con questo termine gli effluenti come definiti dall’art. 268.1d del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il Gestore dovrà provvedere alla: a. Individuazione delle fasi del ciclo produttivo dalle quali possono originarsi le emissioni diffuse,

fornendo le adeguate informazioni atte a dimostrarne la non convogliabilità, ovvero alla presentazione di un progetto riportante le modalità e le tempistiche del convogliamento qualora l’emissione si rivelasse tecnicamente convogliabile;

10 Tipologia dell’impianto (es. caldaia a condensazione, caldaia ad olio diatermico, motore endotermico…) 11 SM: Sistema di Monitoraggio o Sistema di Controllo presenti 12 Gli impianti termici civili di stabilimento (ovvero quelli la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla

climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari) sono assoggettati alle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, però nel caso in cui la potenza termica nominale dell’impianto termico civile, calcolata come somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l’impianto (unico sistema di distribuzione e utilizzazione del calore prodotto) risulti uguale o superiore a 3 MW, indipendentemente dal combustibile impiegato, tale impianto viene in ogni caso assoggettato all’autorizzazione prevista dall’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e deve essere descritto in questa sezione

13 Esempi tipologie: ciclone; filtro a tessuto; precipitatore elettrostatico; abbattitore ad umido; abbattitore ad umido venturi; assorbitore; adsorbitore; post-combustore termico; post-combustore catalitico;  

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b. Descrizione, per ogni fase, dei sistemi installati o degli accorgimenti adottati per limitare le emissioni diffuse, effettuando, se pertinente, un confronto con quanto riportato nell’Allegato V, Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

c. Laddove espressamente previsto da norme regionali o di carattere sanitario, stima o calcolo delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento, espresso come flusso di massa di ciascun inquinante presente, descrivendo il procedimento di stima/calcolo utilizzato per ottenere i quantitativi. Se la stima è effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro, è necessario allegare i relativi certificati analitici ed una planimetria nella quale siano indicati i punti di campionamento.

2.3 Emissioni di COV (per attività soggette ad art. 275) opzionale

La presente sezione dovrà essere compilata solo dalle Aziende rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sviluppato per ciascuna attività che supera singolarmente la soglia di consumo dell’Allegato III alla Parte V.

n. ordine attività14 Attività

Soglia di consumo solvente

Consumo massimo teorico

di solventi [t/anno]15

Consumo di solventi

[t/anno]16

Capacità nominale [kg/gg]17

Ore di attività / anno

Le tabelle dovranno essere redatte utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci ivi previste. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio. Qualora occorresse convertire la misura alle emissioni da massa di solvente a massa di carbonio equivalente occorrerà fornire anche la composizione ed il peso molecolare medi della miscela, esplicitando i calcoli effettuati per la conversione.

Materia prima/ solvente18 % COV Residuo secco Fattore di

conversione19 Consumo annuo (t

COV/anno) Consumo annuo (t

C/anno)

14 In riferimento alla tabella 1, Parte III dell’All. III alla Parte V del d.lgs 152/06 e smi; 15 Consumo massimo teorico di solvente [t/anno]: ex art. 268 comma 1 lettera pp, il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni all'anno in caso di attività effettuate su tutto l’arco della settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attività; 16 Consumo di solventi [t/anno]: ex art. 268 comma 1 lettera oo: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le attività di cui all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo; 17 Capacità nominale [kg/gg]: ex art. 268 comma 1 lettera nn: la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di cui all'articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate; 18 allegare le scheda di sicurezza delle sostanza/preparati; 19 In alternativa al fattore di conversione da COV a C, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: a) PM del COV; b) peso degli atomi di C nel COV o comunque esplicitare i calcoli effettuati;

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3 PIANO GESTIONE SOLVENTI - In caso di rinnovo o modifica sostanziale, dovrà essere allegato il Piano di Gestione dei Solventi secondo la tabella proposta, riportando la modalità di determinazione dei valori inseriti.

Input di solventi organici t COV/anno

I1. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa

I2. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo

Output di solventi organici t COV/anno O1. Emissioni negli effluenti gassosi O2. quantità di solventi organici scaricati nell'acqua O3. quantità di solventi che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.

O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria e scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

O5. quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche

O6. quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti

O7. quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.

O8. quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.

O9. quantità di solventi organici scaricati in altro modo.

EMISSIONE DIFFUSA t COV/anno

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

F = O2 + O3 + O4 + O9

EMISSIONE TOTALE t COV/anno

E = F + O1

CONSUMO DI SOLVENTE t COV/anno

C = I1 - O8

INPUT DI SOLVENTE t COV/anno

I = I1 + 12

EMISSIONE TOTALE BERSAGLIO

INPUT DI SOSTANZA SOLIDA t s.s./anno

IMS. Materia Solida Immessa nel processo. (1) (Massima teorica)

EB = IMS (Massima teorica) X Fattore (Tab. Parte IV) X (F Limite + 5 o 15)% t COV /anno

FECOV/IMS (Fattore di Emissione ) = t EB (Emissione Bersaglio) / t IMS (Materia Solida Immessa) - VALORE LIMITE DI EMISSIONE

(1) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissione Bersaglio

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4 INFORMAZIONI GESTIONALI

Data prevista per messa in esercizio dell’attività:________________________(facoltativa) Tempo previsto per messa a regime dell’attività:_________________________ 5 PROGETTO DI ADEGUAMENTO

I Gestori degli impianti ai quali è richiesto un rinnovo dell’autorizzazione in loro possesso e necessitano di adeguamenti dovranno presentare congiuntamente alla presente relazione un piano dettagliato comprendente la descrizione tecnica degli interventi e delle azioni da intraprendere al fine di soddisfare i nuovi requisiti autorizzativi. 6 SPECIFICHE REGIONALI

Questa sezione è riservata ad eventuali ulteriori specifiche richieste dalle Autorità Competenti sulla base delle normative regionali.

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ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA F (variabile) 20

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA – FANGHI DI DEPURAZIONE

1. PRODUZIONE E TIPOLOGIA DEI FANGHI

Per ogni impianto di provenienza dei fanghi utilizzati in agricoltura si deve indicare:

localizzazione dell’impianto di depurazione come qui sotto riportato:

Impianto di depurazione sito nel Comune di _________________ Prov. di |__|__| Via/C.so/P.zza _________________ n. ___________.

Codice ATECO di attività

Abitanti Equivalenti

Tipo di refluo trattato (acque domestiche e assimilate, urbane, industriali)

Codice CER del fango prodotto

Quantitativi di fango prodotto (t/a) tal quale e come sostanza secca (indicare l’ultimo anno di riferimento)

Descrizione dei processi di trattamento del depuratore (linea acque, linea fanghi) e relativo schema a blocchi (variabile ove previsto dall’Autorità competente)

Attività da cui derivano i vari tipi di fanghi, precisando i diversi tipi di lavorazione e/o produzione degli insediamenti produttivi da cui derivano i reflui, la tipologia degli scarichi che recapitano agli impianti di depurazione e la tipologia degli impianti stessi (variabile ove previsto dall’Autorità competente);

Quantità stimata di fanghi da distribuire in un anno nella provincia interessata per ogni singolo depuratore di provenienza dei fanghi medesimi (variabile ove previsto dall’Autorità competente)

Documentazione relativa alla caratterizzazione, in numero coerente alla potenzialità dell'impianto di depurazione e con le cadenze temporali previste dall’art.11 del D.Lgs 99/92 (variabile ove previsto dall’Autorità competente)

Per gli impianti di depurazione ubicati fuori dall'ambito territoriale della provincia nella quale si richiede l'autorizzazione (variabile ove previsto dall’Autorità competente):

estremi dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs. n.152/06 (per depuratori fuori regione deve essere prodotta anche la copia dell'autorizzazione allo scarico)

nel caso l’impianto di produzione di fanghi sia autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi ai sensi della dell’art.110, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.152/06, informazioni previste dalla normativa regionale di riferimento

20  Il contenuto delle singole sezioni della relazione potrà essere dettagliato in considerazione di quanto disciplinato a livello regionale. 

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2. STOCCAGGIO FANGHI

Per ogni impianto di stoccaggio dei fanghi utilizzati in agricoltura si deve indicare:

localizzazione dell’impianto di stoccaggio come qui sotto riportato:

Impianto di stoccaggio sito nel Comune di _________________ Prov. di |__|__|

Via/C.so/P.za _________________ n. ___________.

Estremi dell’autorizzazione allo stoccaggio ai sensi del D,Lgs 152/06 e s.m.i., parte IV, in materia rifiuti dalla quale si evincono le caratteristiche dell’impianto

3. TERRENI E COLTURE DESTINATE ALL’IMPIEGO DEI FANGHI

Terreno Comune Foglio Mappale Sup. (Ha) Colture in atto

Colture previste

T...

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