inpgi: welfare e ammortizzatori sociali

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1 INPGI INPGI AMMORTIZZATORI SOCIALI AMMORTIZZATORI SOCIALI

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Disoccupazione, indennità, prepensionamenti, etc etc... per i giornalisti.

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Page 1: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

11

INPGI INPGI AMMORTIZZATORI SOCIALIAMMORTIZZATORI SOCIALI

Page 2: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

22

PREPENSIONAMENTI PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 LEGGE 416/81 E EX ART. 37 LEGGE 416/81 E

SUCCESSIVE MODIFICAZIONISUCCESSIVE MODIFICAZIONIDall’anno 2009 l’onere dei prepensionamenti è posto a Dall’anno 2009 l’onere dei prepensionamenti è posto a

carico del bilancio dello Stato, e non più dell’Istituto, per un importo carico del bilancio dello Stato, e non più dell’Istituto, per un importo annuo pari a 20 milioni di euro (leggi 2, 14, 33 del 2009)annuo pari a 20 milioni di euro (leggi 2, 14, 33 del 2009)

E’ stato introdotto un contributo del 30% riferito al costo E’ stato introdotto un contributo del 30% riferito al costo complessivo dell’anticipo del trattamento rispetto all’età prevista per complessivo dell’anticipo del trattamento rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia, a carico dei singoli datori di lavoro, per la pensione di vecchiaia, a carico dei singoli datori di lavoro, per ciascun prepensionamento effettuato.ciascun prepensionamento effettuato.

E’ stata inoltre estesa la possibilità di accedere al E’ stata inoltre estesa la possibilità di accedere al prepensionamento ai prepensionamento ai giornalisti professionistigiornalisti professionisti dipendenti dai dipendenti dai periodiciperiodici oltre a quelli dipendenti dai quotidiani ed agenzie di stampa oltre a quelli dipendenti dai quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale.a diffusione nazionale.

Page 3: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

33

PREPENSIONAMENTI A CARICO DELLO STATOPREPENSIONAMENTI A CARICO DELLO STATO

NUMERONUMERO

AZIENDE AZIENDE

INTERESSATEINTERESSATE

CASI CASI

PREVISTPREVISTII

CASI CASI LIQUIDALIQUIDA

TI TI

NEL NEL 20092009

CASI CASI LIQUIDALIQUIDA

TI TI

NEL NEL 20102010

CASI CASI LIQUIDALIQUIDA

TI TI

NEL NEL 20112011

CASI CASI LIQUIDALIQUIDA

TI TI

NEL NEL 20122012

CASI CASI LIQUIDALIQUIDA

TI TI

NEL NEL 20132013

5555

(Ansa, (Ansa, Giornale di Giornale di

Sicilia, Sicilia, Manifesto, Manifesto, Mondadori, Mondadori,

Messaggero, Messaggero, L’Espresso, L’Espresso,

RCS, Sole 24 RCS, Sole 24 Ore, ecc.)Ore, ecc.)

913913 1212 226226 138138 9595 111111

TOTALE CASI LIQUIDATI AL 31/12/2013 = N. 582TOTALE CASI LIQUIDATI AL 31/12/2013 = N. 582

Page 4: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

44

REQUISITI PREPENSIONAMENTIREQUISITI PREPENSIONAMENTI::

1.1. almeno 58 anni di età, sia per gli uomini che almeno 58 anni di età, sia per gli uomini che per le donneper le donne

2.2. almeno 18 anni di contributi INPGIalmeno 18 anni di contributi INPGI

3.3. non essere già titolare di pensione diretta a non essere già titolare di pensione diretta a carico di altro Ente previdenzialecarico di altro Ente previdenziale

Page 5: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

55

MODALITA’ DI ACCESSO AI PREPENSIONAMENTI:MODALITA’ DI ACCESSO AI PREPENSIONAMENTI:

I giornalisti posti in cigs con almeno 58 anni di età e 18 di I giornalisti posti in cigs con almeno 58 anni di età e 18 di contributi, qualora rientrino nel numero dei casi previsti contributi, qualora rientrino nel numero dei casi previsti complessivamente dai decreti ministeriali, possono esercitare la complessivamente dai decreti ministeriali, possono esercitare la facoltà di accedere al prepensionamento.facoltà di accedere al prepensionamento.

Le dimissioni devono intervenire entro 60 giorni dal Le dimissioni devono intervenire entro 60 giorni dal collocamento in cigs.collocamento in cigs.

L’interessato ha ulteriori 60 giorni di tempo per dimettersi L’interessato ha ulteriori 60 giorni di tempo per dimettersi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del decreto di appartenenza qualora la stessa Politiche Sociali del decreto di appartenenza qualora la stessa avvenga in periodi successivi al collocamento in cigs.avvenga in periodi successivi al collocamento in cigs.

Nel caso in cui l’interessato sia stato posto in cigs ma non Nel caso in cui l’interessato sia stato posto in cigs ma non abbia ancora raggiunto uno dei requisiti richiesti per il abbia ancora raggiunto uno dei requisiti richiesti per il prepensionamento (58 anni di età e 18 anni di contributi), il termine prepensionamento (58 anni di età e 18 anni di contributi), il termine di 60 giorni, permanendo la cigs, decorre dalla data del di 60 giorni, permanendo la cigs, decorre dalla data del raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi, raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi, i 60 giorni potranno decorrere dalla pubblicazione del decreto se i 60 giorni potranno decorrere dalla pubblicazione del decreto se successiva.successiva.

Page 6: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

66

TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEI TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEI PREPENSIONAMENTI:PREPENSIONAMENTI:

L’Istituto non può procedere all’effettiva L’Istituto non può procedere all’effettiva liquidazione dei trattamenti in mancanza liquidazione dei trattamenti in mancanza dell’emanazione dei dell’emanazione dei decreti ministerialidecreti ministeriali ovvero della relativa pubblicazione. ovvero della relativa pubblicazione.

Page 7: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

77

SCIVOLOSCIVOLO È riconosciuto fino a 5 anni contributivi È riconosciuto fino a 5 anni contributivi

figurativi, nei limiti di un massimo di 30 figurativi, nei limiti di un massimo di 30 anni di contributianni di contributi

Qualora il giornalista, sia uomo che donna, Qualora il giornalista, sia uomo che donna, abbia superato i 60 di età, lo scivolo abbia superato i 60 di età, lo scivolo contributivo non può comunque essere contributivo non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 65 superiore alla differenza tra il limite di 65 anni e l’età anagrafica raggiuntaanni e l’età anagrafica raggiunta

Page 8: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

88

Ammortizzatori socialiAmmortizzatori sociali

DisoccupazioneDisoccupazione CigsCigs Contratti di SolidarietàContratti di Solidarietà MobilitàMobilità

Page 9: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

99

AMMORTIZZATORI SOCIALIAMMORTIZZATORI SOCIALI

ANNIANNI VARIAZIONE %VARIAZIONE %

SPESASPESA 20092009 20102010 20112011 20122012 2009/202009/201010

2010/2012010/20111

2011/20122011/2012

D .S. D .S. € € 10.010.42710.010.427

€ € 10.345.72810.345.728

€ € 10.629.68310.629.683

€ € 11.588.36211.588.362

3,34%3,34% 2,74%2,74% 9,01%9,01%

Contratti Contratti di di

solidarietsolidarietàà

€ € 227.463227.463 € € 2.099.4942.099.494

€ € 2.707.6632.707.663 € € 7.937.0397.937.039

823%823% 28,96%28,96% 193,13%193,13%

CIGSCIGS € € 492.350492.350 € € 1.161.7431.161.743

€ € 2.842.5282.842.528 € € 3.646.4823.646.482

135,95%135,95% 144,67%144,67% 28,28%28,28%

ANNIANNI VARIAZIONE %VARIAZIONE %

NumeroNumero

BeneficiaBeneficiariri

20092009 20102010 20112011 20122012 2009/202009/201010

2010/2012010/20111

2011/20122011/2012

D.S. D.S. 1.5281.528 1.5271.527 1.4871.487 1.6071.607 - 0,06%- 0,06% - 2,61%- 2,61% 8,07%8,07%

Contratti Contratti di di

solidarietsolidarietàà

108108 441441 469469 1.4761.476 308,33%308,33% 6,34%6,34% 214,72%214,72%

CIGSCIGS 109109 610610 508508 668668 459,63%459,63% - 16,72%- 16,72% 31,50%31,50%

Page 10: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

1010

DISOCCUPAZIONEDISOCCUPAZIONE

Page 11: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

1111

Requisiti per accedere al trattamento di disoccupazione

Cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Iscrizione all’Istituto da almeno un biennio rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Almeno 3 contributi mensili per l’assicurazione contro la disoccupazione, accreditati nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro, che non abbiano già dato luogo ad un precedente trattamento di disoccupazione.

Page 12: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

1212

Durata del trattamento di disoccupazione

Trattamento ridotto (da 3 a 11 contributi mensili) Trattamento intero (almeno 12 contributi mensili) Sussidio straordinario 360 gg. (previsto solo in caso

di trattamento intero)

Il periodo di disoccupazione indennizzabile è determinato in relazione ai giorni effettivi di lavoro svolto.

Page 13: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

1313

TABELLA DISOCCUPAZIONETABELLA DISOCCUPAZIONE (almeno 12 contributi mensili)(almeno 12 contributi mensili)

CAUSALE CAUSALE CESSAZIONE CESSAZIONE RAPPORTO DI RAPPORTO DI

LAVOROLAVORO

DURATADURATA

COPERTURA COPERTURA FIGURATIVA FIGURATIVA

PER PER TRATTAMENTO TRATTAMENTO

ORDINARIOORDINARIO

SUSSIDIOSUSSIDIO

STRAORDINARIOSTRAORDINARIO

TARIFFATARIFFA DECORRENZADECORRENZA

LICENZIAMENTOLICENZIAMENTO

O O

CESSAZIONE CESSAZIONE CONTRATTO A CONTRATTO A

TERMINETERMINE

720 GG.720 GG.

24 MESI24 MESI

360 GG. 360 GG.

12 MESI12 MESI

360 GG.360 GG.

12 MESI12 MESI

INTERAINTERA

450 GG. 450 GG.

15 MESI 15 MESI

RIDOTTA 30%RIDOTTA 30%

270 GG. 270 GG.

9 MESI9 MESI

1° GIORNO 1° GIORNO SUCCESSIVO SUCCESSIVO

ALLA ALLA CESSAZIONE DEL CESSAZIONE DEL

RAPPORTORAPPORTO

DIMISSIONI DIMISSIONI

VOLONTARIEVOLONTARIE

660 GG. 660 GG.

22 MESI22 MESI

300 GG.300 GG.

10 MESI10 MESI

360 GG.360 GG.

12 MESI12 MESI

INTERAINTERA

390 GG. 390 GG.

13 MESI13 MESI

RIDOTTA 30%RIDOTTA 30%

270 GG. 270 GG.

9 MESI9 MESI

1° GIORNO1° GIORNO

DEL 2° MESE DEL 2° MESE SUCCESSIVO SUCCESSIVO

ALLA ALLA CESSAZIONE DEL CESSAZIONE DEL

RAPPORTORAPPORTO

Page 14: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

1414

Ammontare dell’indennità di disoccupazione

L’indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi 12 mesi lavorati entro il limite massimale dell’indennità di disoccupazione;

tale limite è pari al 60% della retribuzione del redattore ordinario;

per l’anno 2013 l’importo massimo di disoccupazione è:

€ 53,90 giornaliero

€ 1.617,00 mensile (netto € 1.345,00 circa)

per l’anno 2013 la tariffa ridotta del 30% di disoccupazione è:

€ 37,73 giornaliero

€ 1.131,90 mensile (netto € 1.010,00 circa)

Page 15: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

1515

In caso di dimissioni incentivate il trattamento di disoccupazione è riconosciuto in base alla seguente

tabella:

Per somme lorde comprese:Per somme lorde comprese: Durata massima del Durata massima del sussidio:sussidio:

Entro € 51.646Entro € 51.646 6 mensilità6 mensilità

€ € 51.646,1- € 61.97551.646,1- € 61.975 5 mensilità5 mensilità

€ € 61.975,1- € 72.30461.975,1- € 72.304 4 mensilità4 mensilità

€ € 72.304,1- € 82.63472.304,1- € 82.634 3 mensilità3 mensilità

€ € 82.634,1- € 92.96382.634,1- € 92.963 2 mensilità2 mensilità

€ € 92.963,1- € 103.29292.963,1- € 103.292 1 mensilità1 mensilità

Oltre € 103.292Oltre € 103.292 0 mensilità0 mensilità

Page 16: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

1616

Non si applica la predetta normativa sulle dimissioni incentivate:

ai giornalisti che risolvono il rapporto di lavoro da aziende il cui stato di crisi sia stato riconosciuto dal Ministero, per somme lorde ricomprese nell’importo di due anni di disoccupazione (per l’anno 2013 pari ad € 34.442,10);

ai giornalisti, che a seguito di sentenza anche non definitiva o lodo arbitrale abbiano percepito somme a titolo di risarcimento del danno biologico, mobbing, demansionamento e comportamenti illeciti del datore di lavoro.

Page 17: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

1717

Sospensione e cessazione del trattamento di disoccupazione

In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a 6 mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso, per riprendere successivamente fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile cui il giornalista aveva diritto;

in caso di rioccupazione superiore a 6 mesi il trattamento viene a cessare e il giornalista potrà presentare una nuova domanda a condizione che ricorrano i requisiti.

Page 18: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

1818

Termine di presentazione della domanda di disoccupazione

Entro 60 gg. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Oltre il termine dei 60 gg., l’indennità decorre dal giorno successivo quello di presentazione della domanda.

Il trattamento in questo caso viene ridotto per i giorni di ritardo accumulati nella presentazione della domanda e viene erogato per i giorni residui ai quali si ha diritto.

Page 19: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

1919

Adempimenti giornalista disoccupato

Sottoscrizione della dichiarazione mensile di responsabilità (Mod. Dis. 3) da trasmettere all’Istituto tramite l’Ufficio di Corrispondenza INPGI di appartenenza, attestante il perdurare dello stato di disoccupazione, con obbligo di comunicazione di eventuali redditi da lavoro.

Il ritardo nella presentazione della dichiarazione mensile (Mod. Dis. 3) può avvenire nel limite del terzo mese successivo alla mensilità per la quale si richiede il sussidio. Il Mod. Dis. 3 relativo alla mensilità di gennaio deve essere inviato entro il 30 aprile.

Page 20: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

2020

Cumulo redditi lavoro autonomo con disoccupazione

Il 50% del reddito da lavoro autonomo è comunque incumulabile con il trattamento di disoccupazione;

Il restante 50% di tale reddito è cumulabile nel limite di un terzo dell’indennità stessa; la parte eccedente va a decurtare ulteriormente il sussidio.

Il limite di reddito cumulabile per l’anno 2013 nei casi di indennità massima di disoccupazione è di € 2.156,00

( DS + 1/3 = € 1.617,00 + € 539,00);

Page 21: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

2121

Cumulo con l’indennità di disoccupazioneCumulo con l’indennità di disoccupazione

Esempio 1 Esempio 1

• Indennità di disoccupazione mensile: € 1.617,00 Indennità di disoccupazione mensile: € 1.617,00 • 1/3 dell’indennità di disoccupazione: € 539,00 1/3 dell’indennità di disoccupazione: € 539,00

Reddito da lavoro autonomo = € 1.000,00Reddito da lavoro autonomo = € 1.000,00Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile: Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile: € € 1.000,00 : 2 = € 500,00 < di € 539,00 (1/3 DS)1.000,00 : 2 = € 500,00 < di € 539,00 (1/3 DS)

poiché il 50% del reddito non supera 1/3 dell’indennità di disoccupazione, poiché il 50% del reddito non supera 1/3 dell’indennità di disoccupazione, dall’indennità di disoccupazione viene sottratto solo il 50% non cumulabile.dall’indennità di disoccupazione viene sottratto solo il 50% non cumulabile.

Indennità di disoccupazione erogabile: Indennità di disoccupazione erogabile: € € 1.617,00 - € 500,00 = € 1.117,001.617,00 - € 500,00 = € 1.117,00

Page 22: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

2222

Cumulo con l’indennità di disoccupazioneCumulo con l’indennità di disoccupazione

Esempio 2Esempio 2

• Indennità di disoccupazione mensile: € 1.617,00 Indennità di disoccupazione mensile: € 1.617,00 • 1/3 dell’indennità di disoccupazione: € 539,001/3 dell’indennità di disoccupazione: € 539,00

Reddito da lavoro autonomo = € 1.100,00Reddito da lavoro autonomo = € 1.100,00Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile:Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile:€ € 1.100,00 : 2 = € 550,00 > € 539,00 (1/3 DS)1.100,00 : 2 = € 550,00 > € 539,00 (1/3 DS)

poiché il 50% del reddito (€ 550,00) è superiore ad 1/3 dell’indennità di poiché il 50% del reddito (€ 550,00) è superiore ad 1/3 dell’indennità di disoccupazione (€ 539,00) dall’indennità andrà sottratta anche la parte eccedente il disoccupazione (€ 539,00) dall’indennità andrà sottratta anche la parte eccedente il limite di 1/3.limite di 1/3.

(50% reddito) - (1/3 DS) = € 550,00 – € 539,00 = € 11,00(50% reddito) - (1/3 DS) = € 550,00 – € 539,00 = € 11,00Indennità di disoccupazione erogabile: Indennità di disoccupazione erogabile: € € 1.617,00 - € 550,00 - € 11,00 = € 1.056,001.617,00 - € 550,00 - € 11,00 = € 1.056,00

Page 23: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

2323

DIPENDENTI DA AZIENDE IN CRISI – FALLITE O IN

LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

PER DISOCCUPAZIONE Ai giornalisti che abbiano cessato il loro rapporto di

lavoro con aziende il cui stato di crisi sia stato riconosciuto dal Ministero, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo di azienda e che possiedono i seguenti requisiti:

età superiore a 40 anni; anzianità contributiva INPGI di almeno 10 anni; rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le

aziende di cui sopra da almeno 12 mesi;

Page 24: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

2424

Trattamento di disoccupazione dipendenti da aziende in crisi – fallite o in liquidazione

Fasce di etàFasce di età Durata trattamento Durata trattamento ordinario di ordinario di

disoccupazionedisoccupazione

Durata sussidio Durata sussidio straordinariostraordinario

Da 40 a 55 anniDa 40 a 55 anni 540 gg. 540 gg. (18 mesi)(18 mesi)

180 gg.180 gg.(6 mesi)(6 mesi)

Oltre 55 anniOltre 55 anni 720 gg.720 gg.(24 mesi)(24 mesi)

00

Page 25: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

2525

INPGI – INPSINPGI – INPS

DIFFERENZE INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE – DIFFERENZE INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE – ASpIASpI

Requisiti di accessoRequisiti di accessoINPGI = ASpIINPGI = ASpI

Cessazione rapporto di lavoroCessazione rapporto di lavoro

Biennio di iscrizione all’Istituto rispetto la data di cessazione Biennio di iscrizione all’Istituto rispetto la data di cessazione rapporto di lavororapporto di lavoro

Almeno un anno di contribuzione per l’assicurazione contro Almeno un anno di contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione accreditata nel biennio precedente la la disoccupazione accreditata nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavorocessazione del rapporto di lavoro

Differenze Requisiti: NESSUNADifferenze Requisiti: NESSUNA

Page 26: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

2626

Causali Causali INPGIINPGI

LicenziamentoLicenziamento Fine contratto a termine Fine contratto a termine Dimissioni Dimissioni Risoluzione consensualeRisoluzione consensuale

ASpI:ASpI:

LicenziamentoLicenziamento Fine contratto a termine Fine contratto a termine Risoluzione consensuale conclusasi con conciliazione presso Risoluzione consensuale conclusasi con conciliazione presso

Ufficio del Lavoro (L. 604/66)Ufficio del Lavoro (L. 604/66)

Differenze Causali: Differenze Causali: ASpI: non prevede l’indennità in caso di dimissioni e ASpI: non prevede l’indennità in caso di dimissioni e risoluzione consensualerisoluzione consensuale

Page 27: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

2727

DurataDurataTrattamento Ordinario INPGITrattamento Ordinario INPGI

CAUSALECAUSALE DURATA DURATA Licenziamento/Contratto a Licenziamento/Contratto a termine termine

24 mesi 24 mesi

(di cui 12 mesi di contribuzione (di cui 12 mesi di contribuzione figurativa)figurativa)

Dimissioni volontarie Dimissioni volontarie 22 mesi22 mesi

(di cui 10 mesi di contribuzione (di cui 10 mesi di contribuzione figurativa)figurativa)

Dimissioni incentivate Dimissioni incentivate 6 mesi 6 mesi

(con copertura figurativa)(con copertura figurativa)

Aziende in crisiAziende in crisi 24 mesi 24 mesi

(dai 18 ai 24 mesi di copertura (dai 18 ai 24 mesi di copertura figurativa)figurativa)

Page 28: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

2828

ASpIASpI

AnnoAnno EtàEtà DurataDurata20132013 < 50 anni< 50 anni 8 mesi 8 mesi

>= 50 anni>= 50 anni 12 mesi 12 mesi

20142014< 50 anni< 50 anni 8 mesi8 mesi

da 50 a 54 annida 50 a 54 anni 12 mesi12 mesi

da 55 in suda 55 in su 14 mesi 14 mesi

20152015< 50 anni < 50 anni 10 mesi10 mesi

da 50 a 54 annida 50 a 54 anni 12 mesi12 mesi

da 55 in suda 55 in su 16 mesi16 mesi

20162016 < 55 anni< 55 anni 12 mesi12 mesi

>= 55 anni>= 55 anni 18 mesi18 mesi

Page 29: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

2929

Differenze Durata:Differenze Durata:

INPGI: 24 mesi di durata massima del trattamento di disoccupazione

e di copertura figurativa

ASpI: 18 mesi di durata massima dell’indennità e di copertura figurativa

Page 30: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

3030

IMPORTOIMPORTO INPGIINPGI

L’indennità mensile è pari al 60% della retribuzione imponibile L’indennità mensile è pari al 60% della retribuzione imponibile media degli ultimi 12 mesi precedenti la data di cessazione media degli ultimi 12 mesi precedenti la data di cessazione rapporto di lavoro, entro il limite del massimale dato dalla rapporto di lavoro, entro il limite del massimale dato dalla retribuzione minima del redattore ordinario.retribuzione minima del redattore ordinario.

Massimale anno 2013 = € 1.670,90Massimale anno 2013 = € 1.670,90Ultimi 9 mesi = € 1.169,63 (abbattimento del 30%)Ultimi 9 mesi = € 1.169,63 (abbattimento del 30%)

ASpIASpIL’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile degli ultimi 2 L’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile degli ultimi 2 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione presenti nel anni divisa per il numero di settimane di contribuzione presenti nel biennio, moltiplicata per il numero indice 4,33 (52 settimane/12).biennio, moltiplicata per il numero indice 4,33 (52 settimane/12).

Massimale anno 2013 = € 885,00 (75% di € 1.180) Massimale anno 2013 = € 885,00 (75% di € 1.180) Per retribuzioni mensili inferiori ad € 1.180,00Per retribuzioni mensili inferiori ad € 1.180,00 (anno 2013) (anno 2013)

Massimale cigs anno 2013 = € 1.152,90Massimale cigs anno 2013 = € 1.152,90Per retribuzioni mensili superiori ad € 1.180,00Per retribuzioni mensili superiori ad € 1.180,00 (anno 2013) (anno 2013) l’indennità è pari a € 885,00 + 25% dell’eccedenza della l’indennità è pari a € 885,00 + 25% dell’eccedenza della retribuzione mensile rispetto ad € 1.180,00 entro il massimale cigs.retribuzione mensile rispetto ad € 1.180,00 entro il massimale cigs.Dopo i primi 6 mesi = abbattimento del 15%Dopo i primi 6 mesi = abbattimento del 15%Dopo il 12mo mese = ulteriore abbattimento del 15%Dopo il 12mo mese = ulteriore abbattimento del 15%

Page 31: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

3131

Differenze Importo:Differenze Importo:

INPGI: € 34.442,10 (pari a 24 mesi di

indennità)

ASpI: € 17.849,01 (pari a 18 mesi di

indennità)

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3232

DIFFERENZE TRATTAMENTO RIDOTTO DIFFERENZE TRATTAMENTO RIDOTTO INPGI – MINI ASpIINPGI – MINI ASpI

Requisiti di accessoRequisiti di accessoINPGI INPGI Cessazione rapporto di lavoroCessazione rapporto di lavoro Biennio di iscrizione all’Istituto rispetto la data di Biennio di iscrizione all’Istituto rispetto la data di

cessazione rapporto di lavorocessazione rapporto di lavoro Almeno 3 mensilità di contribuzione per Almeno 3 mensilità di contribuzione per

l’assicurazione contro la disoccupazione accreditati l’assicurazione contro la disoccupazione accreditati nel biennio precedente la cessazione del rapporto di nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavorolavoro

MINI ASpIMINI ASpI Cessazione rapporto di lavoroCessazione rapporto di lavoro Almeno 3 di contribuzione per l’assicurazione contro la Almeno 3 di contribuzione per l’assicurazione contro la

disoccupazione accreditati nell’ultimo anno precedente la disoccupazione accreditati nell’ultimo anno precedente la cessazione del rapporto di lavorocessazione del rapporto di lavoro

Page 33: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

3333

Differenze Requisiti di Accesso:Differenze Requisiti di Accesso:

INPGI: Requisito contributivo nel biennio

precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

MINI ASpI: Requisito contributivo nell’anno precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. Non viene richiesto il biennio di Non viene richiesto il biennio di iscrizione.iscrizione.

Page 34: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

3434

IMPORTOIMPORTO INPGIINPGI

Modalità di calcolo uguale al trattamento Modalità di calcolo uguale al trattamento ordinarioordinario

ASpIASpIModalità di calcolo uguale a quello Modalità di calcolo uguale a quello dell’ASpIdell’ASpI

Differenze Importo:Differenze Importo:

INPGI: € 17.787,00 x max 11 mesi

ASpI: € 6.917,40 x max 6 mesi

Page 35: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

3535

DURATADURATA INPGIINPGI

Pari ai giorni di effettivo lavoro prestato nel biennio Pari ai giorni di effettivo lavoro prestato nel biennio precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. Indicativamente da 3 a 11 mesi circa.Indicativamente da 3 a 11 mesi circa.

ASpIASpIPer un numero di settimane pari alla metà delle Per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno. settimane di contribuzione nell’ultimo anno. Indicativamente da 2 a 6 mesi.Indicativamente da 2 a 6 mesi.Ai fini della durata non sono computati i periodi Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.della prestazione.

Differenze Durata:Differenze Durata:

INPGI: Max 11 mesi

ASpI: Max 6 mesi

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3636

FINANZIAMENTO TRATTAMENTO DI FINANZIAMENTO TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONEDISOCCUPAZIONE

INPGIINPGI

Aliquote contributive:Aliquote contributive:

1,61% sulle retribuzioni dei lavoratori a tempo 1,61% sulle retribuzioni dei lavoratori a tempo indeterminato (1,31% + 0,30%)indeterminato (1,31% + 0,30%)

ASpIASpI

Aliquote contributive:Aliquote contributive:

1,61% sulle retribuzioni dei lavoratori a tempo 1,61% sulle retribuzioni dei lavoratori a tempo indeterminato (1,31% + 0,30%)indeterminato (1,31% + 0,30%)

1,61% + 1,4% ( 3,01%) per i lavoratori a tempo determinato.1,61% + 1,4% ( 3,01%) per i lavoratori a tempo determinato.

(Il contributo addizionale dell’1,4% non si applica agli (Il contributo addizionale dell’1,4% non si applica agli assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, agli assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, agli apprendisti e ai lavoratori dipendenti delle pubbliche apprendisti e ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001).165/2001).

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3737

Differenze Aliquote Contributive:Differenze Aliquote Contributive:

Contratti a tempo indeterminato: nessuna

Contratti a tempo determinato:

INPGI: 1,61%

ASpI: 3,01%

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3838

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTOCONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

A decorrere dal 1° gennaio 2013 in caso di A decorrere dal 1° gennaio 2013 in caso di cessazione (escluse dimissioni) di un rapporto cessazione (escluse dimissioni) di un rapporto a tempo indeterminato è dovuta una somma a tempo indeterminato è dovuta una somma pari al 41% del massimale mensile ASpI per pari al 41% del massimale mensile ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Pertanto l’importo massimo è ultimi 3 anni. Pertanto l’importo massimo è pari ad 1,5 volte il trattamento iniziale ASpI.pari ad 1,5 volte il trattamento iniziale ASpI.

Dal 1° gennaio 2017, nei casi di Dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale non dichiarazione di eccedenza di personale non sia stata oggetto di accordi sindacali, il sia stata oggetto di accordi sindacali, il contributo è versato in misura tripla. contributo è versato in misura tripla.

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3939

INDENNITA’ UNA TANTUM INDENNITA’ UNA TANTUM CO.CO.PROCO.CO.PRO

INPGIINPGIIndennità non riconosciutaIndennità non riconosciuta

INPSINPSBeneficiari:Beneficiari: Co.co.pro iscritti in via esclusiva alla

gestione separata dell’INPS.

Requisitiregime di monocommittenza

reddito soggetto ad imposizione fiscale non superiore € 20.000,00 nell’anno precedente a quello di richiesta dell’indennità

almeno 1 mensilità contributiva nell’anno in cui è venuto meno il rapporto di lavoro

almeno 3 mensilità nell’anno precedente presso la gestione separata

almeno 2 mesi ininterrotti di disoccupazione nell’anno precedente

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4040

Importo Importo

L’indennità è pari al 5% del minimale annuo per il versamento dei contributi previdenziali moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate nell’anno precedente (almeno 4) e quelle non coperte da contribuzione.

Finanziamento alla prestazioneFinanziamento alla prestazione

Fondi StataliFondi Statali

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4141

CASSA INTEGRAZIONE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIAGUADAGNI STRAORDINARIA

(CIGS)(CIGS)

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4242

La CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale, volto a scongiurare licenziamenti di massa attraverso la riduzione dell’orario di lavoro.

CAUSE DI CONCESSIONE DELLA CIGS (L. 416/ 81 – D. M. n° 47385/09)

L’intervento della cigs può essere richiesto per:

crisi aziendale; cessazione totale o anche solo parziale dell’attività aziendale anche in costanza di fallimento; ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Page 43: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

4343

Aziende beneficiarie: (Art. 35 comma 1 L. 416/81)

Le aziende del settore editoriale che possono fare ricorso alla cigs sono:

le imprese editrici di giornali quotidiani; le imprese editrici di giornali periodici; le agenzie di stampa a diffusione nazionale

Restano escluse dall’ambito dell’applicazione della cigs:

le agenzie di stampa a diffusione locale; le imprese radiotelevisive.

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4444

Lavoratori beneficiari

(Art. 35 comma 1 L. 416/2001)

I beneficiari del trattamento di integrazione salariale, sono i giornalisti: professionisti; praticanti; pubblicisti (a decorrere dal 2001)

con anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento

Adempimenti lavoratore in cigs:

Sottoscrizione della dichiarazione mensile di responsabilità, con l’obbligo di comunicare le giornate lavorate e il reddito derivante dall’attività lavorativa svolta.

Page 45: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

4545

CUMULO REDDITI DA LAVORO CON CIGS

Il giornalista che svolge attivita’ di lavoro Il giornalista che svolge attivita’ di lavoro autonomo o dipendente durante il periodo di autonomo o dipendente durante il periodo di CIGS non ha diritto al trattamento per le CIGS non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuategiornate di lavoro effettuate..

Nel caso di lavoro autonomo spetta al lavoratore dichiarare mensilmente l’ammontare dei guadagni conseguiti e le giornate lavorate per il calcolo dei giorni indennizzabili.

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4646

Durata cigs:

Procedura per la richiesta della cigs:

• fase di consultazione sindacale, dalla quale scaturisce un verbale di accordo tra le parti sociali;• presentazione dell’istanza al Ministero;• emanazione del Decreto Ministeriale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento di cigs per periodi semestrali consecutivi per una durata massima di 24 mesi.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PERIODO DI CIGS

I periodi trascorsi in cigs sono coperti da contribuzione figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

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4747

Misura dell’integrazione:

L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore sospeso, per le ore non lavorate tra le 0 e le 36 ore settimanali.

L’importo è comunque soggetto a due diversi massimali (rivalutati annualmente) da applicare a seconda se la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13ma e 14ma, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

L’integrazione salariale è soggetta ad una trattenuta pari al contributo apprendisti secondo quanto disposto dall’Art. 26 L. 41/86.

Per l’anno 2013 detta trattenuta corrisponde al 5,84%.

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4848

Massimali CIGS 2013Massimali CIGS 2013

Massimali Massimali

CIGSCIGS

Imponibile al Imponibile al netto del 5,84%netto del 5,84%

Soglia Soglia retributivaretributiva

1.152,901.152,90 1.085,571.085,57 > 2.075,21> 2.075,21

959,22959,22 903,20903,20 ≤ ≤ 2.075,212.075,21

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4949

Modalità di pagamento CIGS:

Sono previste due forme di pagamento dell’integrazione salariale:

diretto

indiretto

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5050

PAGAMENTO CIGS

Diretto:

l’INPGI eroga direttamente ai beneficiari del trattamento di Cigs, l’integrazione salariale.

Questa modalità di pagamento deve essere espressamente indicata nel decreto Ministeriale di autorizzazione all’erogazione del trattamento.

Indiretto:

l’azienda anticipa il trattamento di cigs per conto dell’Istituto e la stessa provvederà a portare a conguaglio le somme anticipate con i contributi dovuti all’Istituto.

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5151

Decadenza CIGS (Art. 8 comma 5 L. 160/88)

Il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all’Istituto, dello svolgimento di altra attività lavorativa.

La giurisprudenza ha confermato che il lavoratore che non ha adempiuto all’obbligo della preventiva comunicazione decade dall’intero periodo di Cigs.

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5252

CIGS E ALTRI ISTITUTI

Ferie:

Durante il periodo di cigs a zero ore le ferie non maturano;

Scatti di anzianità:

I periodi di cigs sono considerati utili per la maturazione degli scatti di anzianità;

Congedo matrimoniale:

Il congedo matrimoniale, in quanto prestazione più favorevole, prevale sul trattamento di cigs;

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5353

CIGS e Assegno nucleo familiare:

il lavoratore che ne possegga i requisiti, ha diritto all’assegno per il nucleo familiare durante i periodi di cigs;

CIGS e Maternità:

la lavoratrice in gravidanza non può essere collocata in cigs a meno che tutto il personale non sia stato posto in cassa integrazione.In ogni caso il trattamento di maternità prevale sul trattamento di integrazione salariale;

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5454

CIGS e Malattia:

- Lavoratore ammalato prima della sospensione per cigs:

prevale l’indennità di malattia, salvo nel caso in cui tutto il comparto al quale appartiene il lavoratore sia posto in cigs;

- Lavoratore ammalato durante il periodo di sospensione per cigs:• prevale l’integrazione salariale in caso di cigs a zero ore;• prevale l’indennità di malattia in caso di riduzione di orario di lavoro.

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5555

CIGS e Pensione:

L’integrazione salariale è equiparata alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, pertanto è soggetta alla normativa che regola il cumulo pensione/redditi da lavoro.

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5656

ATTIVITA’ LAVORATIVA E CIGS

Incompatibilità:

nel caso di rioccupazione con un rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Compatibilità e cumulabilità:

nel caso di occupazione o rioccupazione con una prestazione part-time compatibile in termini di orario di lavoro con il rapporto già in essere.

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5757

CIGS - Cumulabilità parziale:

Si ha in caso di rioccupazione con contratto a tempo determinato di importo inferiore rispetto all’integrazione salariale.

In questo caso è possibile il cumulo parziale fino a concorrenza dell’importo della cigs spettante.

Nel caso di lavoro autonomo spetta sempre e comunque al lavoratore dimostrare e documentare l’ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale, al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.

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5858

CIGS e TFR:

Le quote di tfr maturate durante il periodo di cigs e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato sono a carico dell’Istituto.

Nel caso di ripresa dell’attività lavorativa presso la stessa azienda, alla fine del periodo di cigs, le quote di tfr di cui sopra sono a carico del datore di lavoro.

Contribuzione figurativa

I periodi trascorsi in cigs sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.

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5959

CONTRATTI DI SOLIDARIETACONTRATTI DI SOLIDARIETA ’’

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6060

L’istituto del contratto di solidarietà, introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 726/84 artt. 1 e 2 convertito nella L. 863/84, è uno strumento che attraverso la riduzione dell’orario di lavoro consente all’azienda:

di mantenere i livelli occupazionali esistenti in presenza di crisi aziendale, scongiurando i licenziamenti (difensivo)

ovvero di favorire l’assunzione di nuovi lavoratori (espansivo).

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6161

Contratti di solidarietà difensivi - aziende soggette alla CIGS

Aziende beneficiarie Imprese editrici di quotidiani – periodici – agenzie di stampa a

diffusione nazionale. Non possono stipulare contratti di solidarietà le imprese

sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).

Lavoratori beneficiari Giornalisti professionisti Praticanti Pubblicisti (a decorrere dal 2001)

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6262

Riduzione dell’orario di lavoro

La riduzione dell’orario di lavoro può essere giornaliera, settimanale o mensile e può essere applicata su base orizzontale o verticale.

La percentuale di riduzione di orario, non deve superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà (D.M. n. 46448/2009)

Non è ammesso lavoro straordinario per i lavoratori in solidarietà.

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6363

Durata del contratto di solidarietà

Durata massima 24 mesi prorogabili di ulteriori 24 mesi (36 per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).

Un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato trascorsi 12 mesi dal termine del precedente accordo.

Importo

Ai lavoratori spetta un’integrazione salariale, da parte dell’Inpgi, pari al 60% del monte retributivo perso a causa della riduzione dell’orario di lavoro.

Per fronteggiare la situazione di difficoltà del mercato del lavoro negli anni 2009-2013, la misura dell’integrazione salariale è stata innalzata dal 60 % all’80% anche per i giornalisti (20% a carico dello Stato - Fondo Sociale per l’occupazione e la formazione). Per l’anno 2014 la misura dell’integrazione salariale è stata innalzata dal 60% al 70% (10% a carico dello Stato).

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6464

INTRODUZIONE DI UN TETTO INTRODUZIONE DI UN TETTO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

Delibera CDA n. 105 del 15/10/2012 Delibera CDA n. 105 del 15/10/2012 (Approvata dai Ministeri vigilanti il 23/01/2013)(Approvata dai Ministeri vigilanti il 23/01/2013)

Limite mensile di Euro 1.085,57 lordi (anno 2013) previsto per la CIGS esteso anche all’integrazione salariale (60% della retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro) nei contratti di solidarietà.

Limite annualmente rivalutato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

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6565

ESEMPIESEMPITetto di solidarietà Euro 1.085,57 (anno 2013)Tetto di solidarietà Euro 1.085,57 (anno 2013)

Consideriamo due ipotesi: Consideriamo due ipotesi:

1)1) Retribuzione annua media della categoria per a circa Euro Retribuzione annua media della categoria per a circa Euro 62.000,00 62.000,00

- retribuzione annua persa = Euro 24.800,00retribuzione annua persa = Euro 24.800,00- 60% della retribuzione integrata dall’INPGI = Euro 14.880 (euro 60% della retribuzione integrata dall’INPGI = Euro 14.880 (euro

1.063,00 mensili)1.063,00 mensili)

Il Tetto di Euro 1.085,57 copre integralmente una Il Tetto di Euro 1.085,57 copre integralmente una riduzione dell’orario di lavoro pari al 40% su una riduzione dell’orario di lavoro pari al 40% su una retribuzione media di Euro 62.000,00retribuzione media di Euro 62.000,00

2)2) Retribuzione annua media pari a Euro 80.000,00Retribuzione annua media pari a Euro 80.000,00- riduzione dell’orario di lavoro pari al 30%riduzione dell’orario di lavoro pari al 30%- retribuzione annua persa = Euro 24.000,00retribuzione annua persa = Euro 24.000,00- 60% della retribuzione integrata dall’INPGI = Euro 14.400,00 60% della retribuzione integrata dall’INPGI = Euro 14.400,00

(euro 1.029,00 mensili)(euro 1.029,00 mensili)

Il Tetto di Euro 1.085,57 copre integralmente una Il Tetto di Euro 1.085,57 copre integralmente una riduzione dell’orario di lavoro pari al 30% su una riduzione dell’orario di lavoro pari al 30% su una retribuzione media di Euro 80.000,00retribuzione media di Euro 80.000,00

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6666

PAGAMENTO CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ - Diretto (introdotto dal D.M. 46488/2009)

L’INPGI eroga direttamente ai beneficiari del cds l’integrazione salariale.

Questa modalità di pagamento, deve essere espressamente indicata nel decreto Ministeriale di autorizzazione.

- Indiretto L’azienda anticipa il trattamento per conto dell’Istituto. Successivamente, a seguito di autorizzazione dell’INPGI,

l’azienda provvederà a portare a conguaglio le somme anticipate a titolo di solidarietà con i contributi dovuti all’Istituto.

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6767

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ED ALTRI ISTITUTI

Maternità Obbligatoria (vedi circolare INPS 212 del 13/07/1994)

Nel caso di riduzione dell’orario di lavoro di tipo orizzontale, alla lavoratrice che entra in astensione obbligatoria nel corso di applicazione del contratto di solidarietà, viene corrisposta sia l’indennità di maternità, calcolata sulla retribuzione corrisposta a seguito del ridotto orario di lavoro, sia l’integrazione salariale per le ore non lavorate.

Nel caso di riduzione dell’orario di lavoro verticale, alla lavoratrice che entra in astensione obbligatoria nel corso di applicazione del contratto di solidarietà, viene corrisposta la sola indennità di maternità, sia per i periodi lavorati che per quelli per i quali è prevista la totale sospensione dal lavoro.

Nel caso in cui il congedo di maternità obbligatoria era già in atto al momento della stipula del contratto di solidarietà, la lavoratrice continua a fruire del relativo trattamento economico calcolato sulla retribuzione intera.

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6868

Maternità Facoltativa

Nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro, alla lavoratrice che entra in astensione obbligatoria nel corso di applicazione del contratto di solidarietà, viene corrisposta sia l’indennità di maternità, calcolata sulla retribuzione corrisposta a seguito del ridotto orario di lavoro, sia l’integrazione salariale per le ore non lavorate.

Nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro, l’indennità per astensione facoltativa spetta solo per i periodi in cui è prevista l’attività lavorativa, mentre per i restanti periodi viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale.

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6969

Malattia - Infortunio Per malattie intervenute nel corso di applicazione del contratto di solidarietà, in caso di riduzione dell’orario di lavoro verticale, spetta la sola indennità di malattia per gli eventi di malattia verificatisi nel corso di un periodo di piena occupazione, mentre nel caso in cui la stessa si verifichi in un periodo di sospensione totale dal lavoro, spetta solo il trattamento di integrazione salariale. Tale criterio si adotta anche in caso di infortunio.

In caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro, il lavoratore riceverà sia il trattamento economico di malattia per le ore considerate lavorative (calcolato sul nuovo orario di lavoro) che l’integrazione salariale per le ore di riduzione di orario lavoro. Tale criterio è valido anche in caso di infortunio.

In caso di malattia intervenuta prima dell’inizio del contratto di solidarietà si conserva il diritto alla relativa indennità, non interviene quindi l’integrazione salariale.

Page 70: INPGI: Welfare e Ammortizzatori Sociali

7070

Ferie

Le ferie maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà sono a totale carico del datore di lavoro anche se usufruite nel corso di applicazione del contratto stesso.

Parimenti sono a totale carico del datore di lavoro le ferie maturate nell’arco di applicazione del contratto di solidarietà, ma usufruite in data successiva alla fine del contratto stesso.

Non è integrabile l’indennità sostitutiva delle ferie.

Nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro, potranno essere integrate solo ed esclusivamente le ferie maturate nell’arco di applicazione del contratto di solidarietà ed usufruite nei giorni in cui è prevista l’astensione dal lavoro.

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7171

Contribuzione figurativa

Per i periodi di solidarietà autorizzati, è previsto l’accredito figurativo dei contributi per la retribuzione persa dal lavoratore a causa della riduzione dell’orario di lavoro.

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7272

MOBILITAMOBILITA’’

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7373

L’istituto della MOBILITA’ disciplinato dalla L. 223/91 è uno strumento di gestione degli esuberi di manodopera e presuppone il recesso del rapporto di lavoro e quindi lo stato di disoccupazione del lavoratore.

La messa in mobilità del personale in esubero, presuppone l’attivazione da parte dell’azienda di una complessa procedura che si conclude con il licenziamento dei lavoratori eccedenti secondo precisi criteri di scelta.

La disciplina sull’indennità di mobilità cessa a regime dal 2017 in quanto sostituita dalla disciplina sull’ASpI.

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7474

Indennità di mobilità

Lavoratori beneficiari

I soggetti beneficiari dell’indennità di mobilità sono gli appartenenti alle aziende rientranti nel campo di applicazione della cigs:

Giornalisti professionisti; Giornalisti praticanti; Pubblicisti ( dal 2011).

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7575

Requisiti

Essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato

Essere iscritti alle liste di mobilità

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7676

Durata del trattamento

La durata del trattamento di mobilità è legata all’età del lavoratore e all’area geografica in cui è ubicata l’unità produttiva di provenienza del lavoratore stesso.

In ogni caso l’indennità di mobilità non può essere erogata:

per un periodo superiore all’anzianità maturata presso l’azienda che ha attivato la procedura;

successivamente alla data in cui matura il diritto alla pensione di vecchiaia.

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ETA’ DEL ETA’ DEL LAVORATORLAVORATOR

EEANNIANNI

DURATA DURATA NELLA NELLA

GENERALITA’ GENERALITA’ DEI CASIDEI CASI

DURATA DURATA NELLE AREE NELLE AREE

DEL DEL MEZZOGIORNMEZZOGIORN

OO

Fino a 39 anniFino a 39 anni 2013/20142013/2014 1212 2424

Da 40 a 49 Da 40 a 49 annianni

2013/20142013/2014 2424 3636

Dai 50 anniDai 50 anni 2013/20142013/2014 3636 4848

Fino a 39 anniFino a 39 anni 20152015 1212 1212

Da 40 a 49 Da 40 a 49 annianni

20152015 1818 2424

Dai 50 anniDai 50 anni 20152015 2424 3636

Fino a 39 anniFino a 39 anni 20162016 1212 1212

Da 40 a 49 Da 40 a 49 annianni

20162016 1212 1818

Dai 50 anni Dai 50 anni 20162016 1818 2424

Dal 2017 in vigore ASpIDal 2017 in vigore ASpI

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IMPORTO:

Primi 12 mesiPrimi 12 mesi 100% del trattamento cigs al netto della 100% del trattamento cigs al netto della ritenuta contributiva a carico degli apprendisti ritenuta contributiva a carico degli apprendisti pari al 5,84%.pari al 5,84%.

Dal 13° mese Dal 13° mese in poiin poi

80% del trattamento cigs al lordo della 80% del trattamento cigs al lordo della ritenuta contributiva a carico degli apprendisti ritenuta contributiva a carico degli apprendisti pari al 5,84%.pari al 5,84%.

Anno 2013Anno 2013

Primi 12 mesi importo mensilePrimi 12 mesi importo mensile 1.085,571.085,57

Dal 13° mese in poi mensileDal 13° mese in poi mensile 903,20903,20

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Termini di presentazione della domanda di mobilità

La domanda di mobilità deve essere presentata all’INPGI entro 68 giorni dalla data di licenziamento o dalla fine dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Il termine di cui sopra è ritenuto dalla giurisprudenza di decadenza.

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Casi di sospensione dell’indennità di mobilità

Assunzione con contratto a termine;

assunzione a tempo indeterminato qualora non si superi il periodo di prova;

periodo di astensione obbligatoria per maternità.

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Contribuzione figurativa

I periodi di godimento dell’indennità di mobilità sono coperti da contribuzione figurativa accreditata d’ufficio dall’INPGI.

Tali contributi sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione.

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AMMORTIZZATORI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGASOCIALI IN DEROGA

La disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga ha la funzione di La disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga ha la funzione di estendere gli strumenti di tutela – Cigs, Contratti di Solidarietà e estendere gli strumenti di tutela – Cigs, Contratti di Solidarietà e Mobilità – ai giornalisti dipendenti da aziende non rientranti nel Mobilità – ai giornalisti dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione della Legge 416/81 e successive modificazioni.campo di applicazione della Legge 416/81 e successive modificazioni.

Le aziende che possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali in Le aziende che possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga sono:deroga sono:

le agenzie di stampa a diffusione localele agenzie di stampa a diffusione locale le imprese radiotelevisivele imprese radiotelevisive

Gli ammortizzatori sociali in deroga sono finanziati dal Gli ammortizzatori sociali in deroga sono finanziati dal Fondo sociale per l’occupazione istituito presso il Ministero del Lavoro . Per . Per l’anno 2014, la spesa prevista dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 l’anno 2014, la spesa prevista dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (riforma del mercato del lavoro) è stata rifinanziata per 600 milioni di (riforma del mercato del lavoro) è stata rifinanziata per 600 milioni di Euro con la Legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n.147.Euro con la Legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n.147.

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Aziende Beneficiarie le agenzie di stampa a diffusione localele agenzie di stampa a diffusione locale le imprese radiotelevisivele imprese radiotelevisive

escluse dalla normativa in materia di Cigs.escluse dalla normativa in materia di Cigs.

Lavoratori Beneficiari Giornalisti professionisti Giornalisti professionisti Praticanti Praticanti Pubblicisti (a decorrere dal 2001) Pubblicisti (a decorrere dal 2001)

con anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla data di con anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamentorichiesta del trattamento

Lavoratori Esclusi Lavoratori con qualifiche dirigenziali.Lavoratori con qualifiche dirigenziali.

CIGS IN DEROGACIGS IN DEROGA

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Procedura CIGS in derogaProcedura CIGS in deroga

Nel caso in cui l’intervento di integrazione salariale riguardi Nel caso in cui l’intervento di integrazione salariale riguardi più unità produttive site più unità produttive site in diverse aree regionaliin diverse aree regionali, l’azienda , l’azienda deve presentare la domanda per ottenere il decreto di deve presentare la domanda per ottenere il decreto di concessione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche concessione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 25 gg. dalla riduzione o sospensione Sociali, entro 25 gg. dalla riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.dell’orario di lavoro.

Nel caso in cui l’intervento di integrazione salariale riguardi Nel caso in cui l’intervento di integrazione salariale riguardi unità produttive site unità produttive site inin una sola regioneuna sola regione, la domanda dovrà , la domanda dovrà essere presentata alla Regione o alla Direzione Regionale essere presentata alla Regione o alla Direzione Regionale del Lavoro competente.del Lavoro competente.

Alla domanda devono essere allegati: Alla domanda devono essere allegati: 1.1. verbale di accordo con le rappresentanze sindacaliverbale di accordo con le rappresentanze sindacali2.2. programma di interventoprogramma di intervento3.3. elenco dei lavoratori interessati dal programma di cigs.elenco dei lavoratori interessati dal programma di cigs.

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DURATADURATA

12 mesi (anni 2013 – 2016)12 mesi (anni 2013 – 2016) 12 mesi – proroga sulla base di specifici accordi governativi, 12 mesi – proroga sulla base di specifici accordi governativi,

previa autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro previa autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.(L. 92/2012, art. 2, commi 64 – 66)(L. 92/2012, art. 2, commi 64 – 66)

IMPORTOIMPORTO80%80% della retribuzione spettante al lavoratore della retribuzione spettante al lavoratore

Riduzione:Riduzione: - 10% per 1° Periodo di Proroga- 10% per 1° Periodo di Proroga - 30% per 2° Periodo di Proroga- 30% per 2° Periodo di Proroga - 40% per 3° Periodo di Proroga- 40% per 3° Periodo di Proroga

MASSIMALEMASSIMALEEuro Euro 1.085,571.085,57

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PagamentoPagamento

Pagamento diretto da parte dell’INPS.Pagamento diretto da parte dell’INPS.

In casi eccezionali può intervenire il In casi eccezionali può intervenire il pagamento indiretto.pagamento indiretto.

Contribuzione figurativaContribuzione figurativa

L’accredito presso l’INPGI è L’accredito presso l’INPGI è subordinato al trasferimento dei subordinato al trasferimento dei fondi statali atti alla copertura del fondi statali atti alla copertura del relativo onere. relativo onere.

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CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ IN DEROGAIN DEROGA

L’Istituto del contratto di solidarietà in deroga è L’Istituto del contratto di solidarietà in deroga è stato introdotto con la L. 236/93 art. 5 commi 5, 7 e stato introdotto con la L. 236/93 art. 5 commi 5, 7 e 8 e successive modificazioni (circolare Ministero del 8 e successive modificazioni (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 25 maggio Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 25 maggio 2004).2004).

Tale strumento ha la finalità di evitare la riduzione Tale strumento ha la finalità di evitare la riduzione di personale, in presenza di dichiarate eccedenze di personale, in presenza di dichiarate eccedenze occupazionali, in caso di avvio della procedura di occupazionali, in caso di avvio della procedura di cui all’art. 24 della L. 223/91 (norme in materia di cui all’art. 24 della L. 223/91 (norme in materia di riduzione del personale).riduzione del personale).

Dal 2009 può essere utilizzato anche al fine di Dal 2009 può essere utilizzato anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.giustificato motivo oggettivo.

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Aziende Beneficiarie

le agenzie di stampa a diffusione localele agenzie di stampa a diffusione locale le imprese radiotelevisivele imprese radiotelevisive

escluse dalla normativa in materia di Cigs, che abbiano escluse dalla normativa in materia di Cigs, che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della L. avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della L. 223/91.223/91.

Lavoratori Beneficiari

Giornalisti professionisti Giornalisti professionisti Praticanti Praticanti Pubblicisti (a decorrere dal 2001) Pubblicisti (a decorrere dal 2001)

che abbiano un rapporto di lavoro subordinato (anche part-che abbiano un rapporto di lavoro subordinato (anche part-time e con contratto a termine, per un periodo non superiore time e con contratto a termine, per un periodo non superiore alla scadenza del contratto) purché costituito in data alla scadenza del contratto) purché costituito in data antecedente all’apertura della procedura di mobilitàantecedente all’apertura della procedura di mobilità

Lavoratori Esclusi

Lavoratori con qualifiche dirigenziali.Lavoratori con qualifiche dirigenziali.

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Procedura Contributo di Procedura Contributo di SolidarietàSolidarietà

L’azienda deve presentare istanza alla Direzione Provinciale L’azienda deve presentare istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente per territorio, con allegati:del Lavoro (DPL) competente per territorio, con allegati:

1)1) l’accordo sindacalel’accordo sindacale

2)2) il dettaglio dell’orario ordinario e dell’orario ridotto il dettaglio dell’orario ordinario e dell’orario ridotto concordatoconcordato

3)3) la scheda informativa aziendale (allegato 3 circolare Ministero la scheda informativa aziendale (allegato 3 circolare Ministero del Lavoro n. 20/2004)del Lavoro n. 20/2004)

4)4) elenco nominativo del personale interessatoelenco nominativo del personale interessato

La DPL verificata l’esistenza dei presupposti di legge, La DPL verificata l’esistenza dei presupposti di legge, trasmette l’istanza al Ministero del Lavoro (Direzione generale trasmette l’istanza al Ministero del Lavoro (Direzione generale ammortizzatori sociali).ammortizzatori sociali).

Il Ministero del Lavoro autorizza (entro 30 gg.) il contratto di Il Ministero del Lavoro autorizza (entro 30 gg.) il contratto di solidarietà e l’ammissione al contributo con decreto solidarietà e l’ammissione al contributo con decreto direttoriale che trasmette anche alla DPL e all’INPS/INPGI direttoriale che trasmette anche alla DPL e all’INPS/INPGI competenti. competenti.

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Riduzione dell’Orario di LavoroRiduzione dell’Orario di LavoroCome per contratti di solidarietà non in Come per contratti di solidarietà non in deroga.deroga.

DurataDurata24 mesi (ovvero 36 mesi nell’arco 24 mesi (ovvero 36 mesi nell’arco quinquennio) quinquennio)

ImportoImportoLa legge prevede l’erogazione di un contributo pari La legge prevede l’erogazione di un contributo pari al 50% del monte retributivo perso a causa della al 50% del monte retributivo perso a causa della riduzione dell’orario di lavoro, così ripartito:riduzione dell’orario di lavoro, così ripartito:

25% al lavoratore25% al lavoratore 25% all’azienda.25% all’azienda.

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PagamentoPagamento

Il Ministero del Lavoro trasferirà Il Ministero del Lavoro trasferirà all’INPS o all’INPGI gli importi all’INPS o all’INPGI gli importi spettanti che saranno erogati spettanti che saranno erogati all’azienda.all’azienda.

Contribuzione figurativaContribuzione figurativa

Come per il contratto di solidarietà Come per il contratto di solidarietà non in deroga. non in deroga.

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MOBILITA’ IN DEROGAMOBILITA’ IN DEROGA

L’istituto della Mobilità in deroga è uno strumento di gestione degli esuberi di manodopera e presuppone il recesso del rapporto di lavoro e quindi lo stato di disoccupazione del lavoratore.

Lavoratori Beneficiari

Lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della Lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilitànormativa sulla mobilità

lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento.del trattamento.

Con almeno 12 mesi di anzianità aziendale di cui 6 mesi di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro per ferie, festività ed infortuni.

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Procedura Mobilità in Procedura Mobilità in derogaderoga

AziendaAzienda: :

Deve presentare domanda all’INPS Deve presentare domanda all’INPS e alla Regione.e alla Regione.

LavoratoreLavoratore: :

Deve presentare domanda all’INPS Deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni dal licenziamentoentro 68 giorni dal licenziamento. .