la riforma degli ammortizzatori sociali

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LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Palermo – 18 febbraio 2014

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Page 1: La riforma degli ammortizzatori sociali

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Palermo – 18 febbraio 2014

Page 2: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Il nuovo Sistema tutela i lavoratori su due fronti:

1) Tutela per i lavoratori fuori dal rapporto lavoro(ossia in caso di Ds per perdita di un precedente lavorosubordinato)

2) Tutela in costanza di rapporto di lavoro

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Entrata in vigore del nuovo sistema:

Partirà dal 1° gennaio 2013 e sarà a regime il 1° gennaio2016.

Durante il triennio 2013-2015 ci sarà un graduale passaggiodalla vigente normativa con l’abbandono delle attualidalla vigente normativa con l’abbandono delle attualiprestazioni.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

I nuovi ammortizzatori

Tutele fuori dal rapporto dilavoro:

• ASPI• Mini ASPI• Una Tantum (parasubordinati)• Disoccupazione Agricola

Tutele in costanza di rapportodi lavoro:

• Cassa Integrazione Guadagni(Cigo-Cigs)

• Indennità mancato avviamentolavoro (settore portuale)

• Disoccupazione Agricola lavoro (settore portuale)• Fondi solidarietà bilateralialternativi

• Fondi solidarietà bilaterali residuali

Periodo transitorio 2013-2015

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Sarà istituita dal 1° gennaio 2013 ed entrerà a regime il 1° gennaio2016;

• Sostituirà a regime:- Indennità di mobilità- Indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e- Indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali eridotti

- Indennità di disoccupazione speciale Edile;• Consiste nella erogazione mensile di una indennità;

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Lavoratori interessati: dipendenti settore privato compresiapprendisti, soci di coop. con rapporto di lavoro subordinato,dipendenti P.A. con rapporto lavoro a tempo determinato o a termineoggi coperte da disoccupazione ordinaria.

• Lavoratori esclusi: dipendenti della P.A. a tempo indeterminato(art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001) e lavoratori agricoli per i qualicontinueranno ad applicarsi le normative vigenti.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Requisiti: corrisposta a coloro che perdono involontariamente lapropria occupazione e che risultino in stato di disoccupazione (art. 1comma 2 lett. C D.Lgs 181/2000) e possono far valere almeno 2 annidi assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennioprecedente l’inizio del periodo di disoccupazione.precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• A chi non spetta: ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro perdimissioni o per risoluzione consensuale, fatti salvi i casi in cuiquest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura diconciliazione nei casi di licenziamenti economici introdotti dalprovvedimento in esame che ha rivisitato la normativa previstaprovvedimento in esame che ha rivisitato la normativa previstadall’art. 7 legge 604/1966.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Il valore dell’ASPI:

- L’importo sarà pari al 75% nei casi di retribuzione mensile pari oinferiore nel 2013 a € 1.180 (tale importo sarà rivalutatoannualmente). Per le retribuzioni superiori andrà aggiunto il 25% deldifferenziale (tra tale importo e la retribuzione mensile complessiva)differenziale (tra tale importo e la retribuzione mensile complessiva)per il 2012 equivale a € 1.119. Opererà dunque solo il massimale“alto” dei due oggi previsto.- L’importo sarà decurtato del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione edi un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mesi di fruizione.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Riflessi contributivi dell’ASPI: alla nuova ASPI non si applicherà ilprelievo contributivo del 5,84% per gli apprendisti.É previsto il riconoscimento dei contributi figurativi, ai finipensionistici, per i relativi periodi di fruizione, nella misurasettimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai finisettimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai finiprevidenziali, degli ultimi due anni.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• La domanda da presentare all’INPS: la liquidazione dell’ASPIavviene a pena di decadenza dietro presentazione da parte deilavoratori aventi diritto di una apposita domanda, da inviare all’INPSesclusivamente ONLINE, entro 60 giorni dalla data di spettanza deltrattamento.trattamento.

• La durata dell’ASPI: per i nuovi eventi di DS a partire dal 2013 ladurata dell’ASPI aumenterà gradualmente sino all’entrata a regimenel 2016 ed in base alla età degli aventi diritto.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

2013 2014 2015 2016

Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi A regime 12 mesi

51-54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi A regime 12 mesi

55 e oltre 12 mesi 14 mesi 16 mesi A regime 18 mesi55 e oltre 12 mesi 14 mesi 16 mesi A regime 18 mesi

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Sospensione dell’ASPI: l’indennità è sospesa d’ufficio in caso dinuova occupazione subordinata.

• Riduzione dell’indennità: In caso di lavoro autonomo con redditofino a € 4.800 il beneficiario informando l’INPS entro 30 gg. Puòfino a € 4.800 il beneficiario informando l’INPS entro 30 gg. Puòcontinuare a percepire l’indennità se pur in forma ridotta in quantonon perde lo stato di DS.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Contributo all’Autoimpiego: in via sperimentale per il triennio2013-2015 il lavoratore avente diritto all’ASPI, può richiedere laliquidazione del trattamento per l’importo relativo al numero dimensilità non ancora percepite, nel caso in cui intenda intraprendereuna attività autonoma in forma di impresa o associarsi in Coop.una attività autonoma in forma di impresa o associarsi in Coop.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Casi di decadenza dell’ASPI: il lavoratore decade dalla fruizionedell’ASPI e della Mini ASPI (vedi pag. 16) nei seguenti casi:a) Perdita dello stato di disoccupazione;b) Inizio di un’attività in forma autonoma e senza che il lavoratore

effettui la comunicazione all’INPS;effettui la comunicazione all’INPS;c) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o

anticipato;d) Acquisizione del diritto di assegno ordinario di invalidità;e) In caso di condanna attraverso sentenza passata in giudicato.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Sarà istituita dal 1° gennaio 2013 (ovvero ai nuovi eventi chedecorreranno da quella data)

• Indennità che sostituisce la DS/requisiti ridotti

• Partirà nel prendere a riferimento i periodi lavorativi del 2012 nelleprestazioni liquidate nel 2013

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Lavoratori interessati: come per l’ASPI saranno interessatidipendenti settore privato, apprendisti e soci di coop. con rapportoassociativo in forma subordinata, lavoratori P.A. con contratto atempo determinato o a termine.

• Lavoratori esclusi: lavoratori della P.A. con contratto a tempoindeterminato, lavoratori agricoli sia a tempo indeterminato chetempo determinato i quali continueranno a percepire la DS/agricola.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Requisiti: corrisposta a coloro i quali possono far valere almeno 13settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi eche siano cessati dal rapporto di lavoro avvenuto involontariamenteovvero fatti salvi i casi nell’ambito delle nuove procedure diconciliazione previste dalla nuova normativa.conciliazione previste dalla nuova normativa.

Page 19: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Il valore della Mini ASPI:

- L’importo economico è lo stesso dell’ASPI. Naturalmente in rapportoalle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

- La Mini ASPI verrà corrisposta mensilmente in seguito alla- La Mini ASPI verrà corrisposta mensilmente in seguito alladomanda e non l’anno successivo come avviene con i requisiti ridotti.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• La domanda da presentare all’INPS: la liquidazione della Mini ASPIavviene pena la decadenza, dietro presentazione da parte deilavoratori aventi diritto di una apposita domanda, da inviare all’INPSesclusivamente ONLINE, entro 60 giorni dalla data di spettanza deltrattamento.trattamento.

• La durata della Mini ASPI: corrisposta mensilmente per un numerodi settimane pari alla metà delle settimane di contribuzionenell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità fruiti nel periodo.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Sospensione dell’indennità: alla Mini ASPI si applicano le stesseregole dell’ASPI. In caso di nuova occupazione è prevista lasospensione dell’erogazione delle Mini ASPI.

• Contributo all’Autoimpiego: per il periodo transitorio 2013-2015 ai• Contributo all’Autoimpiego: per il periodo transitorio 2013-2015 ailavoratori aventi diritto alla Mini ASPI non è consentita laliquidazione anticipata una tantum in caso di autoimpiego.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Casi di decadenza della Mini ASPI: i soggetti beneficiari decadonodal diritto alla fruizione dell’ASPI e della Mini ASPI nei seguenti casi:a) Perdita dello stato di disoccupazione;b) Inizio di un’attività in forma autonoma e senza che il lavoratore

effettui la comunicazione all’INPS;effettui la comunicazione all’INPS;c) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o

anticipato;d) Acquisizione del diritto di assegno ordinario di invalidità;e) In caso di condanna attraverso sentenza passata in giudicato.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.)

• Dal 2013 viene modificata l’indennità di fine rapporto per ico.co.pro. Iscritti nella gestione separata dell’Inps

• I requisiti di accesso e l’importo migliorano

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.)

• I requisiti richiesti dal 2013 al 2015 (periodo transitorio)sono iseguenti:- rapporto di monocommittenza nell’anno precedente;- reddito lordo Irpef fino a € 20.000 (rivalutato Istat) nell’annoprecedente;precedente;- periodo Ds ininterrotto di almeno 2 mesi nell’anno precedente;- accredito nell’anno precedente di almeno 3 mensilità presso lagestione separata Inps nell’anno di riferimento;- accredito nell’anno di riferimento di almeno 1 mensilità presso lagestione separata Inps.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.)

• Valore indennità (2013-2015):

� 7% minimale contributivo per artigiani e commercianti damoltiplicare per il numero di “mensilità utili” - orientativamentevarierà da € 3.135 a € 6.270varierà da € 3.135 a € 6.270

� 5% dal 2016

- Superamento in prospettiva: dal 2017 tale indennità sarà sostituitadalla Mini ASPI

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Disoccupazione Agricola

• Anche per gli anni successivi valgono le attuali disposizioni inmateria oggi vigenti.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Cassa Integrazione Guadagni (Cigo-Cigs)

• La riforma conferma l’attuale disciplina della Cigo-Cigs nonchéquella in deroga.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Cassa Integrazione Guadagni (Cigo-Cigs)

• Vengono portate a regime le norme di estensione di Cigs, conprevisione della relativa aliquota contributiva a carico dei datori dilavoro nei seguenti settori:� imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;� agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di� agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di50 dipendenti;� imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;� imprese di trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;� imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero didipendenti.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Indennità mancato avviamento (Settore portuale)

• Viene portata a regime (con relativa aliquota a carico dei datori dilavoro) l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratoridel settore portuale.

• L’erogazione a regime decorrerà dal 1° gennaio 2013.• L’erogazione a regime decorrerà dal 1° gennaio 2013.

• L’indennità è pari ad 1/26 del trattamento massimo mensile diintegrazione salariale straordinaria.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Indennità mancato avviamento (Settore portuale)

• Vengono riconosciuti i contributi figurativi del periodo in questione.

• Scatta anche il diritto alla percezione degli assegni per il nucleofamiliare.

• L’indennità spetta per un minimo di giornate di mancatoavviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26giornate mensili erogabili e il numero di giornate effettivamentelavorate in ogni mese, incrementato dal numero di giornate di ferie,malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Indennità mancato avviamento (Settore portuale)

• L’erogazione avviene da parte dell’INPS acquisiti tutti i daticertificati dalla autorità portuale o marittima locale.

• L’indennità spetta agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneooccupati con contratto a T.I. nelle imprese e nelle agenzie (di cui allaoccupati con contratto a T.I. nelle imprese e nelle agenzie (di cui allaL. 84/94 art. 17).

• Ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione dellecompagnie portuali (di cui alla L. 84/94 art. 21).

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Indennità mancato avviamento (Settore portuale)

• Con l’estensione a regime della CIGS anche per il settore portuale,scatterà l’obbligo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, larelativa contribuzione prevista, rispettivamente allo 0,6% (a caricodei datori di lavoro) e 0,3% (a carico dei lavoratori).

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• La riforma ha istituito l’obbligatorietà della costituzione di fondibilaterali per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia diintegrazione salariale, ordinaria o straordinaria, a favore deilavoratori interessati alla tutela nei casi di riduzione o sospensionedelle attività lavorative.delle attività lavorative.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• Sono interessate le imprese che occupano mediamente più di 15dipendenti.

• I fondi saranno istituiti presso l’INPS sulla base di accordi collettivida stipulare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge dida stipulare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge diriforma, con decreto da emanarsi entri i successivi 3 mesi, edavranno validità erga omnes.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• I fondi possono prevedere che nei fondi di solidarietà confluisconoanche i fondi interprofessionali con il relativo gettito del contributodello 0,30% di cui alla L. 388/2000.

• I fondi assicurano una prestazione di importo pari all’integrazione• I fondi assicurano una prestazione di importo pari all’integrazionesalariale, di durata non superiore ad 1/8 delle ore lavorabili nelbiennio, in relazione alle stesse causali previste per la CIGO o CIGS,nonché il versamento alla gestione di iscrizione del lavoratore dellacontribuzione correlata.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• La gestione dei fondi sarà demandata ad un comitato di esperti(OO.SS., OO.PP., Min. Lav., Min. Econ.).

• I componenti del comitato saranno incompatibili con le carichesindacali.sindacali.

Page 37: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• I fondi possono avere altresì ulteriori finalità aggiuntive:

� assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto all’ASPI;� prevedere assegni straordinari per processi di agevolazioneall’esodo, per lavoratori che raggiungono i requisiti a pensione diall’esodo, per lavoratori che raggiungono i requisiti a pensione divecchiaia o anticipata nei successivi 5 anni;� contribuire al finanziamento per progetti formativi di riconversioneo riqualificazione professionale, anche con il concorso dei fondinazionali o comunitari;

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• Per tali finalità aggiuntive i fondi potranno essere istituiti con lestesse modalità, anche in relazione a settori e aziende già copertedalla normativa in materia di integrazione salariale.

• Dal 1° gennaio 2017 i fondi saranno alimentati con una aliquota• Dal 1° gennaio 2017 i fondi saranno alimentati con una aliquotacontributiva pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai finiprevidenziali.

Page 39: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”

• Per favorire la costituzione dei fondi di solidarietà anche nelleaziende con meno di 15 dipendenti, per i quali non vige l’obbligo, èprevisto “un modello alternativo”.

• Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione• Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazionesalariale e non operano sistemi di bilateralità le parti possonostipulare accordi per assicurare ai lavoratori un sostegno al redditonei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”

• In questi casi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presentelegge le parti definiranno:� l’aliquota di finanziamento non inferiore al 20%;� la tipologia di prestazioni;� la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni e� la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni el’adeguamento delle aliquote in funzione all’andamento dellagestione;� la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte delcontributo del fondo interprofessionale;� criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

Page 41: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”

• Un apposito decreto emanato dai Ministeri (Lavoro ed Economia),sentite le parti istitutive dei fondi, determinerà specifici parametrivolti alla gestione dei fondi ed al monitoraggio sull’andamento delleprestazioni.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”

• In via sperimentale per il triennio 2013-2015, è stata previstal’erogazione dell’ASPI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali ooccupazionali purché in possesso dei requisiti ordinari e a condizioneche ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20%della indennità stessa a carico dei fondi di solidarietà bilateralidella indennità stessa a carico dei fondi di solidarietà bilaterali(ordinari o alternativi). In tal caso la durata massima del trattamentonon può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile.

Page 43: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Residuale

• Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionalicomunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa inmateria di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati entroil 31 marzo 2013 accordi collettivi volti all’attuazione di un fondo disolidarietà, sarà istituita con decreto da parte del Ministero delsolidarietà, sarà istituita con decreto da parte del Ministero delLavoro di concerto con l’Economia, un Fondo di SolidarietàResiduale.

Page 44: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Residuale

• Il Fondo di Solidarietà Residuale sarà finanziato con i contributi deidatori di lavoro e dei lavoratori.

• Anche il fondo residuale garantirà una prestazione di durata nonsuperiore a 1/8 delle ore lavorabili da computare in un bienniosuperiore a 1/8 delle ore lavorabili da computare in un bienniomobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dellaattività lavorativa prevista dalla normativa della CIGO o CIGS,nonché il versamento alla gestione di iscrizione del lavoratore dellacontribuzione correlata.

Page 45: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Residuale

• Anche il fondo residuale sarà gestito da un apposito comitatocomposto da OO.PP., OO.SS. e rappresentati dei Ministeri del Lavoroe dell’Economia.

• I decreti di costituzione dei Fondi determinano le aliquote di• I decreti di costituzione dei Fondi determinano le aliquote dicontribuzione ordinaria, ripartite nella misura di 2/3 a carico deidatori di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.

• In caso di ricorso da parte dei datori di lavoro di sospensione oriduzione dell’attività lavorativa dovrà versare un contributo noninferiore a 1/5 della retribuzione.

Page 46: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Residuale

• In caso di agevolazione all’esodo il datore di lavoro devecorrispondere un contributo straordinario di importo corrispondenteall’assegno erogato al lavoratore e alla contribuzione correlata.

• La riforma prevede altresì l’adeguamento di fondi preesistenti• La riforma prevede altresì l’adeguamento di fondi preesistenti(credito, trasporto aereo, trasporto ferroviario) sulla base di accordie contratti collettivi, alle nuove norme attraverso l’emanazione didecreto interministeriale. Tutto ciò entro il 30 giugno 2013

Page 47: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Durante tale periodo valgono le seguenti deroghe:

• il requisito minimo di almeno 4 mensilità di contribuzione nell’annoprecedente alla gestione separata inps ai fini della fruizionedell’indennità UNA TANTUM è ridotta a 3 mesi.

• la misura dell’indennità è più elevata del 5% al 7% del predetto• la misura dell’indennità è più elevata del 5% al 7% del predettominimale annuo di reddito.

Page 48: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

La transizione verso l’ASPI (2013/2015) ovvero l’indennità di

disoccupazione ordinaria

• in relazione ai casi di cessazione dell’occupazione interventi fino al31/12/2012, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia diindennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

Page 49: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

La durata massima legale, tuttavia è disciplinata nei seguentitermini:

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

Età lavoratoreDATA LICENZIAMENTO

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi

Da 50 a 54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi

Oltre i 55 12 mesi 14 mesi 16 mesi

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Indennità di mobilità

• Per i lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013fino al 31 dicembre 2016 il periodo massimo di diritto della relativaindennità, fino al pieno assorbimento nell’ambito ASPI, dal 1°gennaio 2017, è rideterminato nei seguenti termini:

Età dei lavoratori messi in mobilitàZona e territori

Età dei lavoratori messi in mobilità

Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50

Anno 2013 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO

Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 24 mesi 36 mesi 36 mesi

Meridione 24 mesi 24 mesi 36 mesi 36 mesi 48 mesi 48 mesi

Page 51: La riforma degli ammortizzatori sociali

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Indennità di mobilità

Zona e territoriEtà dei lavoratori messi in mobilità

Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50

Anno 2014 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO

Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 24 mesi 36 mesi 30 mesi

Meridione 24 mesi 18 mesi 36 mesi 30 mesi 48 mesi 42 mesiMeridione 24 mesi 18 mesi 36 mesi 30 mesi 48 mesi 42 mesi

Anno 2015 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO

Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 18mesi 36 mesi 24 mesi

Meridione 24 mesi 12 mesi 36 mesi 24 mesi 48 mesi 36 mesi

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Indennità di mobilità

Zona e territoriEtà dei lavoratori messi in mobilità

Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50

Anno 2016 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO

Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 12mesi 36 mesi 18 mesi

Meridione 24 mesi 12 mesi 36 mesi 18 mesi 48 mesi 24 mesi

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Novità procedure per la mobilità (intervenute a seguito modifichealla L. 223/91)

• Fatto salvo che raggiunto l’accordo sindacale secondo l’iter della L.223/91 art. 4 l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità glieventuali “eccedenti”, l’elenco degli stessi nonché le modalità e icriteri applicati nella scelta, devono essere inviati alla direzionedell’UPLMO competente, alla Commissione Regionale dell’Impiego edell’UPLMO competente, alla Commissione Regionale dell’Impiego ealle associazioni di categoria, non più contestualmente ma entro 7gg. dalla comunicazione dei recessi ai lavoratori.

• Eventuali vizi di comunicazione possono essere sanati poinell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso dellaprocedura di licenziamento collettivo.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Ammortizzatori in deroga

• Per gli anni 2013-2016 resta in piedi l’attuale sistema degliammortizzatori in deroga con risorse decrescenti:

� 1.000 milioni anno 2013� 1.000 milioni anno 2014� 1.000 milioni anno 2014� 700 milioni anno 2015� 400 milioni anno 2016

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Ammortizzatori in deroga

• La regolamentazione resta quella vigente, in base alla quale ilMinistero del Lavoro di concerto con l’Economia, può disporre, sullabase di specifici accordi, la concessione di trattamenti di integrazionesalariale e di mobilità, per periodi non superiori a 12 mesi, anche conriferimento a settori produttivi ed aree regionali.riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

• È prevista altresì per tale periodo transitorio, sia laregolamentazione delle proroghe con le decurtazioni previste (10%nel caso della prima, 30% nel caso della seconda, 40% nel caso diproroghe successive) sia quella relativa ai criteri soggettivi diaccesso.