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LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA NASPI, DIS-COLL e ASDI 1

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LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN

CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

NASPI, DIS-COLL e ASDI

1

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LE RIFORME DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: GLI OBIETTIVI PRINCIPALI

Gli interventi riformatori riguardano sia le tutele in costanza di rapporto di lavoro

(Cigo, Cigs, fondi di solidarietà) sia, soprattutto, quelle in caso di perdita del lavoro

Obiettivo della RIFORMA DEL 2012: migliorare l’efficienza, la coerenza e l’equità

dei trattamenti di disoccupazione e delle politiche attive per il lavoro, in una

prospettiva di universalizzazione della protezione e di rafforzamento

dell’occupabilità

Obiettivo della RIFORMA DEL 2014: omogeneizzare le discipline previgenti;

assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla

storia contributiva dei lavoratori; incrementare la durata massima per i lavoratori

con carriere contributive più rilevanti; universalizzare il campo di applicazione

dell'ASpI; favorire il coinvolgimento attivo degli espulsi dal mercato del lavoro

ovvero dei beneficiari degli ammortizzatori sociali

In entrambi gli interventi è forte l’esigenza di razionalizzare e rafforzare il

collegamento con le politiche attive del lavoro (v., oggi, il d.lgs. n. 150/2015)

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GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO IN

CASO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Trattamento di disoccupazione ordinario (anni

‘30);

Indennità di mobilità (1991);

Trattamento a requisiti ridotti

(1988);

Dal 2013:

Aspi

MiniAspi

Dal 1 maggio 2015:

Naspi

Asdi

407/06/2016

LEGGE n. 92/2012

Modalità:

Introduzione di un’unica prestazione

(ASpI), rafforzata nella misura e

nella durata di percezione (rispetto

al precedente trattamento ordinario

di disoccupazione)

Ad essa si affiancano: la miniASpI;

l’indennita’ una tantum per i

lavoratori a progetto

LA RIFORMA DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

LEGGE N. 183/2014 (L. DELEGA) E

D.LGS. N. 22/2015

Modalità:

Introduzione di un’unica

prestazione (Naspi);

Introduzione dell’assegno sociale di

disoccupazione (ASdI);

Introduzione dell’indennità di

disoccupazione per i lavoratori con

rapporto di collaborazione coordinata e

continuativa (DIS-COLL);

Introduzione del nuovo “contratto

(oggi, assegno) di ricollocazione”, in un

ottica di rafforzamento delle politiche

attive.

5

Gli isituti nascono dalla necessità di semplificare il sistema e renderlo più

efficiente ed equo

Presupposto dell’evento protetto: la situazione di “disoccupazione

involontaria” (restano esclusi i part-timers verticali su base ciclica)

La prestazione è condizionata al mantenimento della situazione di

disoccupazione (ricerca attiva del lavoro e reinserimento nel tessuto

produttivo: v. oggi gli artt. 19 e ss., d.lgs. n. 150/2015).

ASPI, MINIASPI E NASPI: GLI ELEMENTI IN COMUNE

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LA DELEGA CONTENUTA NELLA L. N. 183/2014: I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;

3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento ... mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.

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Il d.lgs. n. 22 del 2015

Il decreto legislativo n. 22/2015 si compone di 19 articoli, suddivisi in 5 Titoli, riguardanti, rispettivamente, la Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Titolo I, articoli 1-14), l’Indennità di disoccupazione per i collaboratori (Titolo II, articolo 15), l’Assegno di disoccupazione (Titolo III, articolo 16), il Contratto di ricollocazione (Titolo IV, articolo 17) e le disposizioni finanziarie e finali (Titolo V, articoli 18-19).

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“Alla Naspi si applicano le disposizioni in

materia di Aspi in quanto compatibili” (art. 14)

“La Naspi sostituisce le prestazioni di Aspi e mini-Aspi

introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con

riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi

dal 1° maggio 2015” (art. 1)

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La NASpI (dal 1° maggio 2015)

Non cambiano i destinatari

Tutela la perdita involontaria del lavoro

Requisiti di accesso vengono ridimensionati (13 settimane di contributi negli ultimi 4

anni e 30 giornate di lavoro nell’ultimo anno)

Importo rapportato a retribuzione di ultimi quattro anni (stesso calcolo di Aspi);

massimale mensile pari a 1300 €; decalage (– 3% al mese a partire dal 91°giorno)

Durata: dipende da anzianità contributiva del lavoratore (si prescinde da età

anagrafica): max 24 mesi [18 mesi, a partire da 1/1/2017: abrogato ex art. 43, co. 3,

d.lgs. n. 148/2015]

Rimodulazione di contribuzione figurativa, con apposizione di un limite retributivo

massimo (penalizza l’accesso alla pensione)

Incentivo all’autoimprenditorialità; compatibilità e cumulabilità con lavoro

subordinato e autonomo

Condizionalità (ricerca attiva di occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo:

rinvio a d.lgs. n. 150/2015). L’assegno di ricollocazione (art. 23, d.lgs. n. 150)

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ASPI MINI-ASPI NASPI

Requisiti di

accesso

52 settimane di

contribuzione negli ultimi

2 anni e due anni di

anzianità assicurativa

13 settimane di

contrbuzione negli ultimi

12 mesi

13 settimane di

contribuzione negli

ultimi 4 anni e 30 giorni

di lavoro negli ultimi 12

mesi

Durata Si determina in base

all’età del beneficiario

(massimo 12-18 mesi, età

55 anni). Sta aumentano

gradualmente (a regime

dal 2017)

La durata massima è pari

al 50% delle settimane

contributive dell’ultimo

anno (trattamento

breve)

La durata massima sarà

del 50% delle settimane

contributive degli ultimi

4 anni (a prescindere

dall’età): massimo 24

mesi (18 mesi, a partire

dal 1/1/2017)

Importo Si calcola sulla

retribuzione degli ultimi

2 anni, nei limiti di un

massimo (nel 2014,

1165,58 €); l’importo si

riduce del 15% dopo il

sesto mese e di un

ulteriore 15% dopo il

dodicesimo mese.

Si calcola in modo

analogo all’Aspi (si

applica, in generale, la

normativa che regola

l’ASpI)

Si calcola sulla

retribuzione degli ultimi

4 anni, con un massimo

più elevato (nel 2015,

1300 €); l’importo si

riduce del 3% al mese, a

partire dal 91°giorno

1207/06/2016

Stretta relazione con l’anzianità contributiva del lavoratore

Condizioni di accesso più agevoli aumenta la platea dei

beneficiari

Aumenta la durata (anche per gli eventi successivi al 2017) e

diventa omogenea per tutti i disoccupati

L’importo aumenta nel breve periodo, ma diminuisce

all’aumentare della durata di godimento

Dall’Aspi alla Naspi

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Diss-Coll. A chi è rivolta

In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o

superamento delle forme contrattuali, in via sperimentale per il

2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a

decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è

riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a

progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti

in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di

partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria

occupazione

La Dis-Coll è estesa anche ai collaboratori delle Pubbliche

Amministrazioni

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Le novità introdotte dalla legge n. 2018/2015 (legge di stabilità 2016)

La DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l’anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016;

Rimodulazione dei requisiti di accesso (v. infra)

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Requisiti di accesso alla prestazione

Per l’anno 2016, presentazione congiunta dei seguenti requisiti:

essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione.

L’erogazione della DIS-COLL è poi condizionata alla permanenza dello stato

di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di

attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai

servizi competenti;

b) far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1°

gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro e il

predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Nel 2015 c’era, in aggiunta, un requisito di tipo contributivo/reddituale (abrogato

per il 2016, dalla legge di stabilità 2016)

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Calcolo della prestazione

1) La prestazione è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai

versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all’anno

in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso

per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

2) La DIS-COLL, rapportata al predetto reddito medio mensile, è pari al 75% dello stesso

reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195

euro, annualmente rivalutato. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al

predetto importo la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo incrementata di una

somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La

DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel

2015, annualmente rivalutato.

3) Riduzione della prestazione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto

mese di fruizione.

Non è stato esteso il principio di automaticità della prestazione

Non è prevista la contribuzione figurativa

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Durata

La Dis -Coll è corrisposta mensilmente per un numero di

mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel

periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare

precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento

stesso.

Ai fini della durata non sono computati i periodi

contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della

prestazione.

Erogazione massima: sei mesi.

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191907/06/2016 1907/06/2016 19

L’ASDI (Assegno di disoccupazione) E’ la prima forma di prestazione assistenziale per la disoccupazione

Aveva carattere sperimentale (per l’anno 2015), a decorrere dal 1° maggio 2015

(d.lgs. n. 148/2015)

E’ rivolto ai soli percettori della NASpI, che ne abbiano fruito per l’intera durata

e che siano in una condizione economica di bisogno

E’ prioritariamente riservato ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con

minorenni e quindi ai soggetti “in età prossima al pensionamento”

E’ erogato nei limiti di un plafond di risorse (200 ml.)

E’ erogato per una durata massima di sei mesi

L’importo è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, e comunque

non superiore all’assegno sociale (450 € circa), incrementato per gli eventuali

carichi di famiglia (l’importo complessivo non può essere inferiore a quello della

Carta Acqusiti Sperimentale: d.m. 29.10.2015)

L’erogazione è condizionata all’adesione a un patto di servizio personalizzato di

“laboriosità” (art. 21, co. 3, d.lgs. n. 150/2015)

L’apparato sanzionatorio: l’art. 21,co. 8, d.lgs. n. 150/2015

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Bibliografia (di Paola Bozzao) Reddito minimo e welfare multilivello: percorsi normativi e giurisprudenziali, in Dir. lav. rel. ind., n. 132/2011, pp.

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L'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), in Cinelli M., Ferraro G., Mazzotta O., a cura di, Il nuovo mercato del

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Aspi (voce), Treccani on line, 2013;

La tutela previdenziale nel c.d. lavoro flessibile, in Santoro Passarelli G. (a cura di), Diritto e processo del lavoro e

della previdenza sociale, Utet Giuridica, 2014, 2298-2331;

Profili previdenziali del lavoro autonomo, in SANTORO PASSARELLI G. (a cura di), Diritto e processo del lavoro e

della previdenza sociale, Utet Giuridica, 2014, 2276-2297;

Jobs Act o Jobs Aid? Appunti per un’agenda del lavoro in tempo di crisi, in www.federalismi.it, Editoriale del 5

marzo 2014;

Reddito di base e cittadinanza attiva nei nuovi scenari del welfare, in Riv. Giur. Lav., n. 2/2014, pp. 325-334;

I nuovi trattamenti di disoccupazione: a piccoli passi verso l’Europa, in Fiorillo G., Perulli A. (a cura di),

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Indennità di mobilità (voce), Treccani on line, 2015;

I primi passi del Jobs Act: ambizioni, incertezze e difficili equilibri, in www.federalismi.it, Editoriale del 8 aprile

2015;

Gli ammortizzatori sociali nel sistema del Jobs Act: una visione d’insieme, in Diritti, Lavori, Mercati, 2015, pp.

519-542;

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