la riforma degli ammortizzatori sociali

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LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Magaggiari Hotel Resort – Cinisi (PA) – 18 ottobre 2012

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LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Magaggiari Hotel Resort – Cinisi (PA) – 18 ottobre 2012

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Il nuovo Sistema tutela i lavoratori su due fronti:

1) Tutela per i lavoratori fuori dal rapporto lavoro(ossia in caso di Ds per perdita di un precedente lavoro subordinato)

2) Tutela in costanza di rapporto di lavoro

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Entrata in vigore del nuovo sistema:

Partirà dal 1° gennaio 2013 e sarà a regime il 1° gennaio 2016.

Durante il triennio 2013-2015 ci sarà un graduale passaggio dalla vigente normativa con l’abbandono delle attuali prestazioni.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

I nuovi ammortizzatori

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

• ASPI• Mini ASPI• Una Tantum (parasubordinati)• Disoccupazione Agricola

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

• Cassa Integrazione Guadagni (Cigo-Cigs)• Indennità mancato avviamento lavoro (settore portuale)• Fondi solidarietà bilaterali alternativi• Fondi solidarietà bilaterali residuali

Periodo transitorio 2013-2015

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Sarà istituita dal 1° gennaio 2013 ed entrerà a regime il 1° gennaio 2016;• Sostituirà a regime:

- Indennità di mobilità- Indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali

e ridotti - Indennità di disoccupazione speciale Edile;

• Consiste nella erogazione mensile di una indennità;

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Lavoratori interessati: dipendenti settore privato compresi apprendisti, soci di coop. con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti P.A. con rapporto lavoro a tempo determinato o a termine oggi coperte da disoccupazione ordinaria.

• Lavoratori esclusi: dipendenti della P.A. a tempo indeterminato (art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001) e lavoratori agricoli per i quali continueranno ad applicarsi le normative vigenti.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Requisiti: corrisposta a coloro che perdono involontariamente la propria occupazione e che risultino in stato di disoccupazione (art. 1 comma 2 lett. C D.Lgs 181/2000) e possono far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• A chi non spetta: ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale, fatti salvi i casi in cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione nei casi di licenziamenti economici introdotti dal provvedimento in esame che ha rivisitato la normativa prevista dall’art. 7 legge 604/1966.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Il valore dell’ASPI: - L’importo sarà pari al 75% nei casi di retribuzione mensile pari o inferiore nel 2013 a € 1.180 (tale importo sarà rivalutato annualmente). Per le retribuzioni superiori andrà aggiunto il 25% del differenziale (tra tale importo e la retribuzione mensile complessiva) per il 2012 equivale a € 1.119. Opererà dunque solo il massimale “alto” dei due oggi previsto.- L’importo sarà decurtato del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mesi di fruizione.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Riflessi contributivi dell’ASPI: alla nuova ASPI non si applicherà il prelievo contributivo del 5,84% per gli apprendisti.É previsto il riconoscimento dei contributi figurativi, ai fini pensionistici, per i relativi periodi di fruizione, nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, degli ultimi due anni.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• La domanda da presentare all’INPS: la liquidazione dell’ASPI avviene a pena di decadenza dietro presentazione da parte dei lavoratori aventi diritto di una apposita domanda, da inviare all’INPS esclusivamente ONLINE, entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento.

• La durata dell’ASPI: per i nuovi eventi di DS a partire dal 2013 la durata dell’ASPI aumenterà gradualmente sino all’entrata a regime nel 2016 ed in base alla età degli aventi diritto.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

2013 2014 2015 2016Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi A regime 12 mesi51-54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi A regime 12 mesi55 e oltre 12 mesi 14 mesi 16 mesi A regime 18 mesi

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Sospensione dell’ASPI: l’indennità è sospesa d’ufficio in caso di nuova occupazione subordinata.

• Riduzione dell’indennità: In caso di lavoro autonomo con reddito fino a € 4.800 il beneficiario informando l’INPS entro 30 gg. Può continuare a percepire l’indennità se pur in forma ridotta in quanto non perde lo stato di DS.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Contributo all’Autoimpiego: in via sperimentale per il triennio 2013-2015 il lavoratore avente diritto all’ASPI, può richiedere la liquidazione del trattamento per l’importo relativo al numero di mensilità non ancora percepite, nel caso in cui intenda intraprendere una attività autonoma in forma di impresa o associarsi in Coop.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

• Casi di decadenza dell’ASPI: il lavoratore decade dalla fruizione dell’ASPI e della Mini ASPI (vedi pag. 16) nei seguenti casi:a) Perdita dello stato di disoccupazione;b) Inizio di un’attività in forma autonoma e senza che il

lavoratore effettui la comunicazione all’INPS;c) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di

vecchiaia o anticipato;d) Acquisizione del diritto di assegno ordinario di invalidità;e) In caso di condanna attraverso sentenza passata in giudicato.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Sarà istituita dal 1° gennaio 2013 (ovvero ai nuovi eventi che decorreranno da quella data)

• Indennità che sostituisce la DS/requisiti ridotti

• Partirà nel prendere a riferimento i periodi lavorativi del 2012 nelle prestazioni liquidate nel 2013

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Lavoratori interessati: come per l’ASPI saranno interessati dipendenti settore privato, apprendisti e soci di coop. con rapporto associativo in forma subordinata, lavoratori P.A. con contratto a tempo determinato o a termine.

• Lavoratori esclusi: lavoratori della P.A. con contratto a tempo indeterminato, lavoratori agricoli sia a tempo indeterminato che tempo determinato i quali continueranno a percepire la DS/agricola.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Requisiti: corrisposta a coloro i quali possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi e che siano cessati dal rapporto di lavoro avvenuto involontariamente ovvero fatti salvi i casi nell’ambito delle nuove procedure di conciliazione previste dalla nuova normativa.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Il valore della Mini ASPI: - L’importo economico è lo stesso dell’ASPI. Naturalmente in rapporto alle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

- La Mini ASPI verrà corrisposta mensilmente in seguito alla domanda e non l’anno successivo come avviene con i requisiti ridotti.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• La domanda da presentare all’INPS: la liquidazione della Mini ASPI avviene pena la decadenza, dietro presentazione da parte dei lavoratori aventi diritto di una apposita domanda, da inviare all’INPS esclusivamente ONLINE, entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento.

• La durata della Mini ASPI: corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità fruiti nel periodo.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Sospensione dell’indennità: alla Mini ASPI si applicano le stesse regole dell’ASPI. In caso di nuova occupazione è prevista la sospensione dell’erogazione delle Mini ASPI.

• Contributo all’Autoimpiego: per il periodo transitorio 2013-2015 ai lavoratori aventi diritto alla Mini ASPI non è consentita la liquidazione anticipata una tantum in caso di autoimpiego.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Mini ASPI

• Casi di decadenza della Mini ASPI: i soggetti beneficiari decadono dal diritto alla fruizione dell’ASPI e della Mini ASPI nei seguenti casi:a) Perdita dello stato di disoccupazione;b) Inizio di un’attività in forma autonoma e senza che il lavoratore

effettui la comunicazione all’INPS;c) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia

o anticipato;d) Acquisizione del diritto di assegno ordinario di invalidità;e) In caso di condanna attraverso sentenza passata in giudicato.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.)

• Dal 2013 viene modificata l’indennità di fine rapporto per i co.co.pro. Iscritti nella gestione separata dell’Inps

• I requisiti di accesso e l’importo migliorano

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.)

• I requisiti richiesti dal 2013 al 2015 (periodo transitorio)sono i seguenti:- rapporto di monocommittenza nell’anno precedente;- reddito lordo Irpef fino a € 20.000 (rivalutato Istat) nell’anno precedente;- periodo Ds ininterrotto di almeno 2 mesi nell’anno precedente;- accredito nell’anno precedente di almeno 3 mensilità presso la gestione separata Inps nell’anno di riferimento;- accredito nell’anno di riferimento di almeno 1 mensilità presso la gestione separata Inps.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.)

• Valore indennità (2013-2015):

7% minimale contributivo per artigiani e commercianti da moltiplicare per il numero di “mensilità utili” - orientativamente varierà da € 3.135 a € 6.270

5% dal 2016

- Superamento in prospettiva: dal 2017 tale indennità sarà sostituita dalla Mini ASPI

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele fuori dal rapporto di lavoro:

Disoccupazione Agricola

• Anche per gli anni successivi valgono le attuali disposizioni in materia oggi vigenti.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Cassa Integrazione Guadagni (Cigo-Cigs)

• La riforma conferma l’attuale disciplina della Cigo-Cigs nonché quella in deroga.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Cassa Integrazione Guadagni (Cigo-Cigs)

• Vengono portate a regime le norme di estensione di Cigs, con previsione della relativa aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro nei seguenti settori: imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti; agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; imprese di trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Indennità mancato avviamento (Settore portuale)

• Viene portata a regime (con relativa aliquota a carico dei datori di lavoro) l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale.

• L’erogazione a regime decorrerà dal 1° gennaio 2013.

• L’indennità è pari ad 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Indennità mancato avviamento (Settore portuale)

• Vengono riconosciuti i contributi figurativi del periodo in questione.

• Scatta anche il diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare.

• L’indennità spetta per un minimo di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero di giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero di giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Indennità mancato avviamento (Settore portuale)

• L’erogazione avviene da parte dell’INPS acquisiti tutti i dati certificati dalla autorità portuale o marittima locale.

• L’indennità spetta agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a T.I. nelle imprese e nelle agenzie (di cui alla L. 84/94 art. 17).

• Ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali (di cui alla L. 84/94 art. 21).

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Indennità mancato avviamento (Settore portuale)

• Con l’estensione a regime della CIGS anche per il settore portuale, scatterà l’obbligo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, la relativa contribuzione prevista, rispettivamente allo 0,6% (a carico dei datori di lavoro) e 0,3% (a carico dei lavoratori).

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• La riforma ha istituito l’obbligatorietà della costituzione di fondi bilaterali per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, a favore dei lavoratori interessati alla tutela nei casi di riduzione o sospensione delle attività lavorative.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• Sono interessate le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

• I fondi saranno istituiti presso l’INPS sulla base di accordi collettivi da stipulare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma, con decreto da emanarsi entri i successivi 3 mesi, ed avranno validità erga omnes.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• I fondi possono prevedere che nei fondi di solidarietà confluiscono anche i fondi interprofessionali con il relativo gettito del contributo dello 0,30% di cui alla L. 388/2000.

• I fondi assicurano una prestazione di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore ad 1/8 delle ore lavorabili nel biennio, in relazione alle stesse causali previste per la CIGO o CIGS, nonché il versamento alla gestione di iscrizione del lavoratore della contribuzione correlata.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• La gestione dei fondi sarà demandata ad un comitato di esperti (OO.SS., OO.PP., Min. Lav., Min. Econ.).

• I componenti del comitato saranno incompatibili con le cariche sindacali.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• I fondi possono avere altresì ulteriori finalità aggiuntive:

assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto all’ASPI; prevedere assegni straordinari per processi di agevolazione all’esodo, per lavoratori che raggiungono i requisiti a pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi 5 anni; contribuire al finanziamento per progetti formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con il concorso dei fondi nazionali o comunitari;

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale

• Per tali finalità aggiuntive i fondi potranno essere istituiti con le stesse modalità, anche in relazione a settori e aziende già coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale.

• Dal 1° gennaio 2017 i fondi saranno alimentati con una aliquota contributiva pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”

• Per favorire la costituzione dei fondi di solidarietà anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti, per i quali non vige l’obbligo, è previsto “un modello alternativo”.

• Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e non operano sistemi di bilateralità le parti possono stipulare accordi per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”

• In questi casi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge le parti definiranno: l’aliquota di finanziamento non inferiore al 20%; la tipologia di prestazioni; la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni e l’adeguamento delle aliquote in funzione all’andamento della gestione; la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo del fondo interprofessionale; criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”

• Un apposito decreto emanato dai Ministeri (Lavoro ed Economia), sentite le parti istitutive dei fondi, determinerà specifici parametri volti alla gestione dei fondi ed al monitoraggio sull’andamento delle prestazioni.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”

• In via sperimentale per il triennio 2013-2015, è stata prevista l’erogazione dell’ASPI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali purché in possesso dei requisiti ordinari e a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% della indennità stessa a carico dei fondi di solidarietà bilaterali (ordinari o alternativi). In tal caso la durata massima del trattamento non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Residuale

• Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati entro il 31 marzo 2013 accordi collettivi volti all’attuazione di un fondo di solidarietà, sarà istituita con decreto da parte del Ministero del Lavoro di concerto con l’Economia, un Fondo di Solidarietà Residuale.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Residuale

• Il Fondo di Solidarietà Residuale sarà finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

• Anche il fondo residuale garantirà una prestazione di durata non superiore a 1/8 delle ore lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione della attività lavorativa prevista dalla normativa della CIGO o CIGS, nonché il versamento alla gestione di iscrizione del lavoratore della contribuzione correlata.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Residuale

• Anche il fondo residuale sarà gestito da un apposito comitato composto da OO.PP., OO.SS. e rappresentati dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia.

• I decreti di costituzione dei Fondi determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartite nella misura di 2/3 a carico dei datori di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.

• In caso di ricorso da parte dei datori di lavoro di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà versare un contributo non inferiore a 1/5 della retribuzione.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro:

Fondi di Solidarietà Residuale

• In caso di agevolazione all’esodo il datore di lavoro deve corrispondere un contributo straordinario di importo corrispondente all’assegno erogato al lavoratore e alla contribuzione correlata.

• La riforma prevede altresì l’adeguamento di fondi preesistenti (credito, trasporto aereo, trasporto ferroviario) sulla base di accordi e contratti collettivi, alle nuove norme attraverso l’emanazione di decreto interministeriale. Tutto ciò entro il 30 giugno 2013

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Durante tale periodo valgono le seguenti deroghe:

• il requisito minimo di almeno 4 mensilità di contribuzione nell’anno precedente alla gestione separata inps ai fini della fruizione dell’indennità UNA TANTUM è ridotta a 3 mesi.

• la misura dell’indennità è più elevata del 5% al 7% del predetto minimale annuo di reddito.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

La transizione verso l’ASPI (2013/2015) ovvero l’indennità di disoccupazione ordinaria

• in relazione ai casi di cessazione dell’occupazione interventi fino al 31/12/2012, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

La durata massima legale, tuttavia è disciplinata nei seguenti termini:

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

Età lavoratoreDATA LICENZIAMENTO

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesiDa 50 a 54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesiOltre i 55 12 mesi 14 mesi 16 mesi

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Indennità di mobilità

• Per i lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016 il periodo massimo di diritto della relativa indennità, fino al pieno assorbimento nell’ambito ASPI, dal 1° gennaio 2017, è rideterminato nei seguenti termini:

Zona e territoriEtà dei lavoratori messi in mobilità

Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50Anno 2013 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPOCentro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 24 mesi 36 mesi 36 mesi

Meridione 24 mesi 24 mesi 36 mesi 36 mesi 48 mesi 48 mesi

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La Riforma degli ammortizzatori sociali 51

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Indennità di mobilità

Zona e territoriEtà dei lavoratori messi in mobilità

Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50Anno 2014 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPOCentro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 24 mesi 36 mesi 30 mesi

Meridione 24 mesi 18 mesi 36 mesi 30 mesi 48 mesi 42 mesi

Anno 2015 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO

Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 18mesi 36 mesi 24 mesi

Meridione 24 mesi 12 mesi 36 mesi 24 mesi 48 mesi 36 mesi

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La Riforma degli ammortizzatori sociali 52

La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Indennità di mobilità

Zona e territoriEtà dei lavoratori messi in mobilità

Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50Anno 2016 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPOCentro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 12mesi 36 mesi 18 mesi

Meridione 24 mesi 12 mesi 36 mesi 18 mesi 48 mesi 24 mesi

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Novità procedure per la mobilità (intervenute a seguito modifiche alla L. 223/91)

• Fatto salvo che raggiunto l’accordo sindacale secondo l’iter della L. 223/91 art. 4 l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli eventuali “eccedenti”, l’elenco degli stessi nonché le modalità e i criteri applicati nella scelta, devono essere inviati alla direzione dell’UPLMO competente, alla Commissione Regionale dell’Impiego e alle associazioni di categoria, non più contestualmente ma entro 7 gg. dalla comunicazione dei recessi ai lavoratori.

• Eventuali vizi di comunicazione possono essere sanati poi nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Ammortizzatori in deroga

• Per gli anni 2013-2016 resta in piedi l’attuale sistema degli ammortizzatori in deroga con risorse decrescenti:

1.000 milioni anno 2013 1.000 milioni anno 2014 700 milioni anno 2015 400 milioni anno 2016

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La Riforma degli ammortizzatori sociali

Periodo transitorio (2013-2015)

Ammortizzatori in deroga

• La regolamentazione resta quella vigente, in base alla quale il Ministero del Lavoro di concerto con l’Economia, può disporre, sulla base di specifici accordi, la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, per periodi non superiori a 12 mesi, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

• È prevista altresì per tale periodo transitorio, sia la regolamentazione delle proroghe con le decurtazioni previste (10% nel caso della prima, 30% nel caso della seconda, 40% nel caso di proroghe successive) sia quella relativa ai criteri soggettivi di accesso.