la collazione ereditaria

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  • 8/16/2019 La Collazione Ereditaria

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    La collazione ereditariaArticolo di Walter Mercuri 02.05.2007

     / Walter Mercuri  / collazione ereditaria /

    LA COLLAZIONE EREDIARIA

    di Walter Mercuri

    1. Nozione e fondamento della collazione 2. Natura giuridica dell’istituto 3. Presupposti dell’obbligazione di collazione 4. I soggetti 5. La dispensa 6. ispensa dallacollazione e lesione di legittima !. "ollazione e gli istituti affini #. "ollazione per imputazione e collazione in natura $. %ggetto della collazione 1&. La donazioneindiretta 11. La collazione c.d. 'olontaria

    !. NOZIONE E "ONDAMENO DELLA COLLAZIONE

    La collazione è istituto peculiare alla divisione ereditaria. Essa, come indica la parola stessa dal latino cum fero, è l’atto con il quale i discendenti e il coniuge cheaccettano l’eredità conferiscono nell’asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto in donazione i. La collazione è oligatoria per legge salvoche il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponiile (!"!, #$ co., cod. civ.).

    %a sempre diattuta è la questione relativa all’individuazione dell’esatto fondamento da assegnare all’istituto in esame. &umerosi sono i contriuti offerti sul punto.

    'econdo l’opinione espressa dalla 'uprema orte di assazione ii, l’istituto della collazione trova il suo fondamento nella presunzione (conforme alla ricorrentevalutazione sociale) che il de cuius, facendo in vita donazioni ai figli ed al coniuge, aia semplicemente voluto compiere delle attriuzioni patrimoniali gratuite inanticipo sulla futura successione. ertanto, la collazione serve a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni creereero ed a ristailire la situazione dieguaglianza tra coeredi. #n tal modo la orte ha fatto proprio il convincimento espresso da una consistente parte della dottrinaiii, che ravvisa il fondamento dellacollazione nella corrente valutazione sociale della donazione fatta agli eredi necessari, come anticipazione di ereditài#, cioè come anticipazione di quanto loro spettantesulla successione#. %i talch*, al momento della morte del disponente, il ene donato dovrà essere considerato quale acconto, se non addirittura come saldo, dellaquota ereditaria.

    +ale opinione prevalente degrada la presunta volontà del defunto a un semplice dato di fatto, da considerarsi tipico e normale, dal quale il legislatore ha preso le mosseper realizzare il principio della eguaglianza proporzionale di coniuge e discendenti alle quote ereditarie la concreta volontà del defunto rileveree solo in sensonegativo, nel senso di dispensare dalla collazione#i.

     -ltra parte della dottrina ha preferito utilizzare un metodo di indagine di natura oggettiva nella ricerca del fondamento dell’istituto della collazione ravvisandolo ora nellacomunione patrimoniale familiare#ii, ora in un’esigenza di tutela del superiore interesse della famiglia#iii, ora nella capacità attrattiva della successione mortis causa atitolo universale delle donazioni effettuate in vita dal de cuis( giungendo a sostenere che, in pendenza del fenomeno successorio, le donazioni non sareero definitivema caducailii$. uest’ultima teoria è stata sviluppata da coloro che escludono che la collazione possa comportare la caducazione delle donazioni compiute in vitadal de cuius e ritengono che queste deano essere automaticamente computate nella quota ereditaria dei suscettiili, a titolo di anticipata successione.

    #nfine va segnalata l’opinione di chi ritiene che il prolema del fondamento dell’istituto non merita ulteriore discussione, ritenendo del tutto pertinente il rilievo che mettein duio la possiilità di individuare un accettaile fondamento metagiuridico della collazione che non sia mero retaggio di una complessa tradizione storica che sirisolve oggi in una normativa priva di autentica giustificazione e che possa servire a orientamento in sede di interpretazione delle singole norme.$

    2. NA%RA &I%RIDICA DELL'I(I%O

    entre il fondamento della collazione ha valore essenzialmente teorico, notevole importanza pratica ha la natura giuridica dell’istituto.

    'econdo una autorevole dottrina, la collazione comporta, all’apertura della successione, una risoluzione o revocazione legale della donazione con effetto e) nunc ,conseguentemente il ene donato rientra immediatamente (ossia senza atto di trasferimento) nella comunione dei coeredi0 nel caso in cui la collazione avviene perimputazione, rientra in comunione non il ene donato, ma il suo valore$i.

    er altra dottrina nella collazione in natura si avree un trasferimento automatico e) nunc del ene alla massa ereditaria, suordinatamente alla scelta del coerede0invece nella collazione per imputazione il ene donato non è ene ereditario, la collazione avree struttura di legato e) lege a favore di coniuge e discendenti nondonatar i$ii.

    'econdo una pi1 recente dottrina$iii, la collazione rappresenta una vera e propria oligazione a carico del coerede donatario ed a favore degli altri coeredi, comerisulta espressamente dal testo legislativo ove si legge il termine 2deve3 trasferire. 'i tratta di un’oligazione restitutoria semplice per il caso di collazione perimputazione, che diventa un’oligazione con facoltà alternativa qualora sia possiile effettuare la collazione per imputazione.

    'econdo quest’ultima interpretazione, la fonte dell’oligo è individuata in un prelegato oligatorio. i1 precisamente si parla di prelegato e) lege anomalo poich* ilrelativo oligo non si pone a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l’eredità (art. 445 c.c.), ma a carico di un solo coerede ed a favore di tutti gli altri coeredi.

    uesta tesi si fonda, essenzialmente, sulla considerazione che l’oligo di conferimento rappresenta un effetto patrimoniale determinato dalla legge tra coerediaccettanti e si risolve nella nascita di un nuovo diritto, che non esisteva in capo al de cuius. -l fine di individuare la disciplina concreta da applicare a siffatta fattispecie,si è evidenziato come dea tenersi conto del fatto che i soggetti (attivi e passivi), coinvolti nella collazione, devono essere necessariamente coeredi. er questa via,quindi, non potranno trovare applicazione le regole che sono tipiche manifestazioni del principio di autonomia del legato all’eredità.

    os6 ad es. non sono applicaili l’art. 785, ##$, co., cod. civ., che riconosce al prelegatario la facoltà di ritenere il legato pur rinunziando all’eredità, n* l’art. 9:;, n. 8, cod.civ. secondo il quale l’erede eneficiato non è tenuto al pagamento dei legati oltre il valore dei eni a lui pervenuti, n*, ovviamente, gli artt. 4!4, ##$ co. e 4!!, ##$ co.,secondo i quali l’oligo nascente dal legato oligatorio pu

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    #nfine va tenuto conto che predetti effetti della collazione non possono essere paralizzati dall’eccezione di usucapione del donatario. #nfatti la collazione opera e)nunc  e il donatario, almeno fino a quando non si verificano i suoi effetti, non esercita sulla cosa un potere di fatto suscettiile di dar luogo ad un acquisto del diritto diproprietà a titolo originario col decorso del tempo$#ii.

    ). *RE(%**O(I DELL'O++LI&AZIONE DI COLLAZIONE

    La collazione, anche se avviene per imputazione anzich* in natura, produce l’effetto pratico di aumentare realmente l’asse ereditario da dividere. +uttavia essa operasolo nei rapporti reciproci tra i soggetti che vi sono tenuti e non anche rispetto ad altri eventuali coeredi, i quali non se ne possono avvantaggiare. onseguentemente

    le quote ereditarie dei primi hanno per oggetto l’asse ereditario incrementato dai conferimenti mentre le quote dei secondi (eventuali) hanno per oggetto i soli enirelitti, e cioè i eni del defunto al momento della morte.

    er regola generale sono oggetto di collazione, e quindi di conferimento, tutti i eni donati in vita dal de cuius al proprio discendente o al coniuge. #nfatti l’art. !"! cod.civ. sancisce che il discendente o il coniuge deve conferire 2 tutto ci< che ha ricevuto dal defunto in donazione, direttamente o indirettamente3. %a un punto di vistaoggettivo è necessario che vi sia una donazione fatta al discendente=coerede o al coniuge=coerede per determinare un fenomeno collatizio$#iii. >iceversa restanoesclusi dalla collazione i legati$i$.

    'inteticamente i presupposti per il sorgere dell’oligazione collatizia possono essere cos6 indicati

    5. la qualità di donatario del soggetto tenuto a collazione08. la qualità di discendente (legittimo, naturale o adottivo) o di coniuge del de cuius del soggetto tenuto a collazione0

    ". la qualità di coerede (legittimo o testamentario) del soggetto tenuto alla collazione0

    9. l’assenza di una dispensa da collazione0

    7. l ’esistenza di un relictum da dividere0

    reliminarmente occorre sottolineare come la necessità di quest’ultimo, considerato ulteriore presupposto oggettivo, è controversa. La giurisprudenza maggioritarianonch* parte della dottrina sottolineano che è principio recetto che la collazione, in quanto presuppone una comunione ereditaria, opera solo se vi è relictum dadividere qualora il defunto aia esaurito l’asse ereditario con donazioni o con legati o con entrami assieme, in modo tale che risulti mancante un relictum, non si pu<dar luogo a divisione e pertanto neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione$$.

    'econdo una recente pronuncia della 'uprema orte la collazione essendo istituto necessario della divisione ereditaria, richiede necessariamente eni relitti e quindiuna comunione, mentre non pretende una domanda dei condividenti$$i. +ale impostazione, che appare prevalente, è stata confermata da ultimo dal +riunale di?oma$$ii, secondo il quale la collazione presuppone l’esistenza di un relictum da dividere0 pertanto quando l’asse ereditario è costituito dal solo donatum non vi è luogoa collazione, ma a riduzione della donazione a norma dell’art. 777 cod. civ.

    +ale limitazione, peraltro, appare a una parte della dottrina priva di supporto normativo. E’ stato rilevato che l’oligo di collazione sussiste a prescindere dall’entitàdell’asse ereditario e anche nel caso estremo in cui non vi siano eni relitti da dividere$$iii.

     - sostegno di questa opinione si richiama una nota sentenza della assazione xxiv , nella quale si legge che l’oligo alla collazione sorge automaticamente a seguitodell’apertura della successione e diviene operante a seguito dell’accettazione dell’eredità, con la conseguenza che i eni donati concorrono alla formazione dellamassa ereditaria, la quale deve dividersi fra i soggetti tenuti alla collazione. uindi non rileveree l’assenza di unrelictum ereditario da dividere, en potendo unacomunione derivare soltanto dalla collazione delle donazioni.

    ,. I (O&&EI

    'i è accennato che la collazione opera solo nei rapporti reciproci tra determinati coeredi, che dopo la riforma del diritto di famiglia del 5:!7 sono i figli (legittimi enaturali), i loro discendenti (legittimi e naturali) e il coniuge del de cuius.

    E’ opportuno ricordare che, nel silenzio dell’art. !"! cod. civ., sono tenuti alla collazione anche i figli legittimati e gli adottivi$$#. #nfatti i primi acquistano e@ art. 8A; cod.civ. la qualità di figli legittimi, mentre gli adottivi, se minorenni acquistano lo stato di figlio legittimo, se maggiorenni acquistano i diritti successori previsti dalle norme delliro sulle successioni (art. ";9 cpv., cod. civ.), senza che possa essere sostenuta la loro esclusione dall’oligo della collazione, che, altrimenti, conferiree a lorouna posizione migliore di quella dei figli legittimi$$#i.

    +utti questi soggetti sono tenuti alla collazione solo se accettano l’eredità

    $$#ii

    , non ha importanza se a seguito di vocazione legale o testamentaria

    $$#iii

    , n* ha importanzache le loro quote ereditarie siano eguali o diseguali. #n quest’ultimo caso l’attriuzione dei eni, da ridistriuire per effetto della collazione, avverrà in proporzione allerispettive quote.

    i< che conta è che il donatario dea partecipare alla divisione dell’asse ereditario, tanto è vero che il donatario, qualora aia convenienza a ritenere la donazione(nel caso in cui il valore del ene donato sia superiore alla quota di eredità), pu< semplicemente evitare di accettare l’eredità sottraendosi in tal modo alla collazione,salva, naturalmente, una eventuale azione di riduzione nei suoi confronti da parte del legittimario leso dalla donazione.

    #l legittimario pretermesso, non essendo erede, è tenuto alla collazione solo se aia esperito vittoriosamente l’azione di riduzione conseguendo la qualitàereditaria$$i$ .

    Bn’eccezione alla regola secondo la quale possono essere soggetti attivi e passivi del rapporto collatizio solo i coeredi, viene ravvisata nel caso di cessione della quotaereditaria da parte di un coerede in tal caso il cessionario acquisterà il diritto di chiedere la collazione che spettava al cedente e sarà a sua volta assoggettato allacollazione delle donazioni da questo ricevute$$$.

    L’erede soggetto a collazione deve conferire solo i eni che ha ricevuto in donazione e non i eni che sono stati donati ai suoi discendenti o al suo coniuge, ancorch*succedendo a costoro ne aia conseguito vantaggio (art. !":, #$ co. cod. civ.). E ci< accade anche se tali soggetti aiano a loro volta alienato o trasmesso i eni a

    soggetti tenuti alla collazione$$$i. +uttavia, laddove ricorre una ipotesi di interposizione fittizia di persona, ossia che il donatario è solo apparente ed effettivo eneficiariodella lieralità è il soggetto tenuto a collazione, opera la collazione, salvo che la simulazione non venga intesa quale dispensa implicita.

    'e la donazione viene fatta congiuntamente a coniugi di cui solo uno è discendente del donante, la collazione opera solo con riferimento alla porzione ad esso donata(art. !":, ##$ co., cod. civ.). uindi laddove i due donatari vengano alla successione si verifica la medesima ipotesi che si ha ove concorrono, a titolo di erede, soggetti

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    tenuti alla collazione e soggetti che ne rimangono estranei. #n tal caso si dovrà procedere alla formazione di due masse la prima, senza donazioni soggette acollazione, al fine di determinare la quota dell’estraneo0 la seconda, costituita dal rimanente relictum e aumentata dal donatum( al fine di determinare la quota deglieredi interessati alla collazione.

    %a ultimo il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ci< che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui aia rinunziato all’eredità diquesto (art. !9; cod. civ.). #nfatti i rappresentanti acquistano complessivamente un diritto successorio eguale a quello che è spettato o saree spettato alrappresentato$$$ii.

    5. LA DI(*EN(A

    #l de cuius pu< esonerare il donatario dalla collazione mediante dichiarazione di dispensa, che ha comunque effetto nei limiti della quota disponiile (art. !"!, ##$ co.,cod. civ.).

    La dispensa dalla collazione, come ha osservato la assazione$$$iii, comporta un rafforzamento dell’attriuzione patrimoniale disposta a favore del donatario, fino allimite invalicaile costituito dalla intangiilità della quota di riserva spettante ai legittimari.

    'i ritiene che 2la perfetta razionalità logica e giuridica della dispensa discende nella maniera pi1 evidente dalla natura dispositiva delle norme che dispongono lacollazione3$$$i#.

    L’aspetto strutturale e particolarmente il profilo formale della dispensa sono oggetto di profondi contrasti in dottrina ed in giurisprudenza.

    er la giurisprudenza e per la dottrina prevalente la dispensa costituisce una lieralità, pi1 precisamente una lieralità supplementare rispetto alla donazione principalecui si riferisce$$$#. -ltra parte della dottrina, negando che la dispensa alla collazione sia una lieralità autonoma rispetto a quella principale, preferisce sottolineare ilcarattere meramente rafforzativo di quest’ultima$$$#i.

    uanto ai rapporti tra contratto di donazione e dispensa in esso contenuta, talvolta quest’ultima viene ricostruita quale clausola accessoria$$$#ii apposta al negozio dilieralità, altre volte quale mera modalità della donazione stessa$$$#iii, altre volte ancora quale elemento accidentale apposto al contratto $$$i$.

    La dottrina 2moderna3 ritiene che la collazione è negozio giuridico autonomo ancorch* collegato alla donazione, in quanto se strutturalmente inter 'i'os, come ladonazione, funzionalmente è mortis causa perch* destinato a disciplinare la successione del donante$l. #n favore di questa tesi, è sottolineato come la dispensa allacollazione pu< essere contenuta in un testamento, oltre a poter essere non solo contestuale alla donazione, ma anche successiva.

    Laddove viene data in un momento successivo non è dato registrare uniformità di opinioni per quel che riguarda la forma di cui tale dispensa deve essere rivestita,fermo rimanendo che, qualora contenuta in un testamento, essa sarà comunque soggetta al particolare formalismo previsto dal legislatore per tale tipo negoziale.

    E’ evidente che per i fautori della tesi secondo la quale la dispensa dalla collazione è lieralità supplementare sarà sempre necessaria la forma richiesta per l’atto didonazione (atto pulico). entre per i fautori della tesi dell’autonomia della dispensa dalla collazione, essa se contenuta in un atto inter 'i'os successivo alladonazione, sarà soggetta al principio di liertà della forma, non costituendo, infatti la dispensa in oggetto, una lieralità tipica$li.

    er quanto concerne la revocailità della dispensa, se essa è contenuta nell’atto stesso di donazione è revocaile solo con l’accordo del donatario, se contenuta in untestamento sarà sempre revocaile.

    uando la dispensa è contenuta in un atto inter 'i'os successivo alla donazione, la revocailità si atteggia in modo diverso a seconda della soluzione data al prolemadella struttura ilaterale o unilaterale della dispensa stessa. 'e all’atto si attriuisce una struttura unilaterale la dispensa sarà revocaile, mentre sarà irrevocaile seall’atto si attriuisce natura contrattuale$lii.

    uanto alla forma della dispensa contenuta nella donazione indiretta, gli interpreti sono comunemente concordi nel ritenere che la dispensa contestuale è validapurch* espressa nelle forme richieste per la lieralità indiretta, cui accede. %al fatto che deve ritenersi ius receptum in giurisprudenza ed in dottrina che la donazioneindiretta non ha isogno della forma solenne della donazione diretta, ma soggiace agli oneri di forma dello schema negoziale concretamente adottato, una dottrina nededuce l’ulteriore corollario che in alcuni casi la dispensa (nella donazione indiretta perfezionata veralmente oppure nella donazione manuale) è valida anche seespressa in forma verale$liii .

    La dispensa dalla collazione, oltre che essere espressa, pu< essere anche tacita, ossia risultare da atti che denotino l’intenzione del de cuius di assegnare il enedonato come eneficio in pi1 rispetto alla quota ereditaria nella successione legittima. L’ammissione della dispensa tacita viene desunta dal tenore letterale dell’art. !"!cod. civ., il quale consente al donante di dispensare il coerede da siffatto oligo, senza ulteriori specificazioni in ordine al carattere della dispensa.

    #n giurisprudenza$li# è costante l’affermazione che la dispensa pu< essere anche tacita, ma deve per< risultare (sia pure implicitamente) dal contesto della donazione odel testamento, e non potree essere aliunde desunta da altre circostanze estrinseche al testo$l#.

    #n ogni caso la dispensa tacita dalla collazione non pu< essere desunta da indizi vaghi ed incerti, dovendo risultare da un’implicita manifestazione di volontà deldisponente ovvero da fatti concludenti che rilevino inequivocailmente l’intenzione del de cuius di escludere, in relazione ad una data donazione, l’oligo di collazione.#n questo contesto la giurisprudenza ha, pi1 volte, escluso la possiilità di ravvisare una dispensa tacita dalla collazione nel caso in cui il donante dichiara che ladonazione è fatta in conto della disponiile, in quanto se è vero che la dispensa opera nei limiti della disponiile stessa, è anche vero che nella divisione ereditaria sonosoggetti a collazione tutti i eni donati, sia quelli prelevati sulla legittima, sia quelli prelevati sulla disponiile, cosicch* detta dichiarazione è amigua$l#i.

    arte della dottrina ha tentato di differenziare tecnicamente il concetto di dispensa tacita dal concetto di dispensa virtuale. uest’ultima saree rappresentata dadisposizioni, contenute nella donazione o nel testamento, logicamente incompatiili con la volontà di sottoporre il donatario a collazione0 disposizioni dalle qualidovree evincersi una sottointesa volontà di dispensa$l#ii.

     - tal proposito è sostenuto che 2l’attriuto 2virtuale3 utilizzato da questi autori è sinonimo, nella sostanza, dell’attriuto 2implicito3 o 2tacito3, pi1 correttamente usato indottrina per contraddistinguere una volontà indirettamente desunta da altra manifestazione implicita di volontà in forza del fondamentale canone di noncontraddizione3$l#iii. 'ulla ase di queste considerazioni parte della dottrina identifica la dispensa 2virtuale3 con la dispensa 2tacita3.

    #nfine, va segnalato, come la dispensa espressa o tacita dall’oligo di conferire alla massa il ene ricevuto in donazione non si estende al valore dei miglioramenti edelle addizioni che il de cuius aia apportato, con il proprio denaro, al ene stesso dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenutiquando i eni erano usciti dal suo patrimonio ed erano entrati in quello del eneficiario dell’atto di lieralità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, inrelazione alle quali l’oligo di collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa$li$.

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  • 8/16/2019 La Collazione Ereditaria

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    -. DI(*EN(A DALLA COLLAZIONE E LE(IONE DI LE&IIMA

    La dispensa, nell’amito dell’economia del fenomeno collatizio, rappresenta innegailmente il presupposto negativo di gran lunga pi1 rilevante.

    La dispensa, secondo una impostazione, fa si che il rapporto collatizio non sorga e che, pertanto, ai fini della collazione, la lieralità dispensata viene del tutto ignorata.#n presenza di dispensa, al limitato fine della collazione, la successione e la divisione si svolgono in tutto e per tutto come se la donazione dispensata non vi fosse maistata e come se il ene fosse uscito definitivamente dal patrimonio del defunto per qualsiasi altra causa non lierale l.

    L’unico limite è costituito dall’intangiilità della quota di riserva di altri legittimari.

    uindi, la dispensa dalla collazione non sottrae il donatario agli effetti di una eventuale azione di riduzione che venga esercitata contro di lui dagli altri riservatari al finedi recuperare la quota parte dei eni donati in eccedenza della disponiileli. onseguentemente il donatario dispensato dall’oligo di collazione pu< ritenere ladonazione fino alla concorrenza della quota disponiile e della sua quota di riservalii.

    'econdo altra interpretazione, l’art. !"! cod. civ. sta a significare che qualora la donazione ecceda il limite della disponiile, la dispensa opera solo per la parteammessa dalla legge, mentre la porzione eccedente deve essere conferita ai coeredi collatizi per la divisione, senza necessità di domanda da parte di alcuno. #n talmodo l’art. !"!, ## co., cod. civ. privando di effetto la dispensa, oltre il limite della disponiile, consente di eliminare la necessità dell’azione di riduzione e di pervenire almedesimo risultato anche decorso il termine decennale di prescrizione dell’azione di riduzioneliii.

    E’ di tutta evidenza che accettare la prima o la seconda teoria non è senza rilievo pratico.

    &ell’amito di tale diattito giova richiamare un indirizzo della 'uprema orteli#, che con puntuale, illuminante e coerente motivazione si pone in una posizione per cos6dire intermedia.

    'econdo il 'upremo ollegio, è vero che l’azione di riduzione contro il coerede donatario C coniuge o discendete del de cuius C presuppone che egli sia statodispensato dalla collazione0 altrimenti, il solo meccanismo della collazione saree sufficiente per fare conseguire ad ogni coerede la porzione che gli spetta sullaeredità, senza isogno di ricorrere nei confronti del coerede donatario alla specifica tutela che la legge appresta per la quota di legittima. - tale tutela specifica sareeinvece indispensaile ricorrere quando il coerede donatario è stato dispensato dalla collazione e la donazione intacchi la quota di legittima degli altri. #n tal caso infattisolo con l’azione di riduzione è possiile oligare il donatario a conferire ai legittimari la eccedenza, in modo da reintegrare la legittima loro spettante (artt. 777, !"!cod. civ.).

    i< non significa, secondo la orte, che il rigetto dell’azione di riduzione (per prescrizione) pregiudichi la decisione sugli effetti della dispensa in una divisione ereditariaalla quale partecipano eredi legittimari. #nfatti la partecipazione del legittimario alla successione ab intestato ha effetti suoi propri che prescindono dalla proposizionedell’azione di riduzione. #n ogni caso il donatum non è del tutto estraneo alla successione e il donatario non pu< ritenersi partecipante alla divisione del relictum comese egli non avesse ricevuto quelle donazioni, o come se avesse ricevuto quei eni a titolo diverso dalla donazione. Bna diversa interpretazione troveree un ostacoloinsormontaile nell’art. 77" cod. civ..

    #nfatti, per il collegio, in ase a quest’ultima normal#, anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione adintestato sulrelictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun isogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all’azione di riduzione delledonazioni ai sensi dell’art. 777 cod. civ., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predettal#i quale risulta dalla riunione fittizia l#ii tra relictum e donatum. uestaoperazione, non essendo finalizzata soltanto all’attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si dea procedere a tale azione ma in ogni caso di

    concorso di legittimari nella successione, al fine di determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essil#iii. %a ci< consegue che, nel caso di successione di figlilegittimi, la dispensa dalla collazione relativa alle donazioni effettuate in favore di uno dei coeredi, se da una lato comporta che la successione e la divisione (secondole quote previste dall’art. 774 cod. civ.) deano essere limitate al relictum, senza che a detta dispensa, nel caso di prescrizione dell’azione di riduzione, possa opporsiil limite costituito dall’intangiilità della legittima, dall’altro non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario dea essere ridotta di quantonecessario ad integrare la quota di riserva spettante (in ase all’operazione predetta) agli altri coeredi, ferma peraltro C in forza della prescrizione dell’azione diriduzione C l’inattaccailità della donazione anche nel caso in cui il relictum non sia sufficiente all’integrazione della quota di riservali$.

    7. COLLAZIONE E &LI I(I%I A""INI

    uanto detto fornisce lo spunto per tracciare le differenze tra l’istituto della collazione e quello della riunione fittizia del relictum e del donatum, che deono esseretenuti distinti per le loro finalità e i loro effetti.

    #nfatti, la riunione fittizia è una semplice operazione contaile e concerne tutte le donazioni del de cuius a chiunque fatte. #noltre essa, in quanto diretta soltanto aricostruire l’intero patrimonio del de cuius, che la legge considera termine di riferimento per la determinazione della quota disponiile e, di riflesso, per quella dellaquota di riserva, non è legata necessariamente alla proposizione dell’azione di riduzione, ma si pone come un  priusindispensaile rispetto alle operazioni divisionali,quando vi sia concorso di eredi necessar il$. onseguentemente, come visto, la dispensa dalla collazione non importa che del ene donato non si dea tener contoriunendolo fittiziamente agli altri eni per la formazione della massa cosiddetta di calcolol$i.

    #nvece la collazione, oltre a riguardare solo determinati soggetti, dà luogo ad un aumento effettivo della massa ereditaria, cioè della massa da dividere tra i coeredi.

    La collazione, anche se avviene per imputazione, è en diversa dalla imputazione prevista dal ##$ comma dell’art. 749 cod. civ., detta anche imputazione e) se. Essa èun onere per il legittimario che agisce con l’azione di riduzione. +ale onere del legittimario, di imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, ha loscopo di evitare che esso faccia valere la sua legittima anche per la parte soddisfatta dal defunto mediante quelle donazioni e quei legati. ertanto l’imputazione e)se pu< essere pretesa anche dal non legittimario contro il quale è diretta l’azione di riduzione.

    L’affinità tra i due istituti, si è precisatol$ii, si riduce solo al fatto che anche l’imputazione in tema di collazione comporta un’operazione contaile senza un effettivotrasferimento del ene. >a tuttavia tenuto presente che l’imputazione e) se pu< essere, al pari della collazione, oggetto di dispensa ad opera dell’ereditando.

    er il resto, salvo con riferimento all’oggetto, si tratta di due figure distinte anche sul piano dell’efficacia poich* mentre la dispensa dalla collazione agisce nei rapportitra coeredi, la dispensa dalla imputazione e) se sposta il limite che la legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius. &el caso di mancanza dellaseconda (che esige una apposita ed espressa manifestazione di volontà, diversa dalla dispensa dalla collazione), deve ritenersi implicita la volontà del donante diimputare i eni donati alla legittima, senza che tale volontà C come, a maggior ragione, nel caso in cui la stessa sia espressa positivamente C incida in alcun modo sullaefficacia della dispensa dalla collazionel$iii.

    %a ci< deriva, che la dispensa dalla collazione non implica dispensa dalla imputazione e che le due dispense possono coesistere, con il risultato che il donatario èesonerato dal conferimento e dall’imputazione e) se. 'olo in tal modo il donante raggiungerà il massimo eneficio possiile per il donatario.

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  • 8/16/2019 La Collazione Ereditaria

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    #nfine la collazione va tenuta distinta dall’azione di riduzione. #nnanzi tutto per quel che riguarda il fondamento, in quanto la collazione mira ad assicurare tra idiscendenti ed il coniuge del de cuius la parità di trattamento, mentre la riduzione ha lo scopo di rendere inefficaci le lieralità del de cuius che aiano leso il diritto dellegittimario in modo da reintegrare la quota di riserva. onseguentemente, mentre la collazione sacrifica solo i donatari che siano anche coeredi discendenti, senzaproteggere il legittimario come tale, l’azione di riduzione tende a reintegrare la quota di legittima anche con il sacrificio del donatario non erede e non discendentel$i#.

    %a ci< la giurisprudenzal$# ha tratto l’ulteriore corollario che se deve considerarsi terzo rispetto al negozio simulato il legittimario che agisca in riduzione, non pu<considerarsi invece tale chi agisca per ottenere unicamente che i eni donati dal de cuius siano conferiti in collazione. #n tal caso, mentre il secondo agisce nella suaqualità di erede del de cuius e successore a titolo universale di questi, il primo agisce a tutela di un diritto proprio senza che possa, perciiceversa la collazione per imputazione consiste nell’addeitare il valore dei eni donati a carico della quota dell’erede donatario ed ilcontemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di eni da parte degli eredi non donatar il$$.

    ossono essere conferiti per imputazione tanto i eni moili quanto i eni immoili alienati o ipotecati. ualora l’immoile da conferire non è stato n* ipotecato n*alienato il conferente pu< scegliere tra il conferimento in natura e quello per imputazione.

    Laddove il conferente ha la scelta tra i due modi di conferimento, l’oligazione è alternatival$$i. La scelta, quindi, diviene irrevocaile appena portata a conoscenzadegli altri coeredi.

    #l conferimento per imputazione costituisce l’ipotesi tipica di collazione.

    &el caso in cui il valore del ene ecceda il valore della quota spettante al donatario, questo ha l’oligo di restituire l’eccedenza versando l’equivalente in denarol$$ii.

    La stima del ene si fa avuto riguardo al momento dell’apertura della successione e non al momento della divisione l$$iii. +ale criterio è derogaile per concorde volontàdei condividenti e deve estendersi anche alla stima dei eni oggetto di prelevamenti e@ art. !87 cod. civ.l$$i#

    'e si tratta di eni moili consumaili e il donatario li ha già consumati, si determina il valore che avreero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell’aperturadella successione (art. !7;, ##$ co., cod. civ.).

    'e si tratta di cose deterioraili il loro valore al tempo dell’apertura della successione è stailito con riguardo allo stato in cui si trovano (art. !7;, ###$ co., cod. civ.).

    La determinazione del valore dei titoli di stato, degli altri titoli di credito quotati in orsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stailito dalle mercuriali, si fain ase ai listini di orsa ed alle mercuriali del tempo dell’apertura della successione.

    La collazione del denaro donato si fa prendendo una minore quantità del denaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella adessa legalmente sostituita all’epoca dell’apertura della successione (art. !75, #$ co., cod. civ.). Essa si effettua, pertanto secondo la norma generale di cui all’art. !87cod. civ., tramite prelevamenti, a favore degli altri coeredi non donatari, di porzioni di denaro ereditario proporzionali alle rispettive quote.

    #l conferimento del denaro segue il principio nominalistico e non tiene conto di qualsivoglia oscillazione monetaria nel frattempo intervenuta.

    uando il denaro relitto non asta ed il donatario non vuole conferire altro denaro o titoli di stato, sono prelevati eni moili o immoili ereditari, in proporzione allerispettive quote (art. !75, ##$ co.0 cod. civ.). ertanto, nell’impossiilità di prelevamenti omogenei la legge consente di prelevare eni eterogenei, secondo un principio insintonia con la regola generale dei prelevamenti, i quali devono essere omogenei fin quando l’omogeneità sia resa possiile dalla composizione dell’asse ereditario.

    Laddove la collazione per imputazione ha per oggetto un’azienda, essa resta sottratta ai criteri concernenti i singoli eni che compongono l’azienda stessa. uindi taleimputazione va effettuata alla stregua del valore assunto dall’azienda al tempo dell’apertura della successione, poich* essa è un unico complesso organizzato per finiproduttivi il cui valore non è dato dalla somma dei valori delle singole cose, ma dal complesso unitariamente consideratol$$#.

    uanto alla collazione in natura essa rappresenta l’ipotesi eccezionale. Essa si esegue, come si è detto, mettendo il ene a disposizione dei coeredi e pu< farsiquando si tratta di eni immoili non alienati n* ipotecati dal donatario.

    La scelta deve essere fatta mediante dichiarazione scritta ed è soggetta all’onere della trascrizione trattandosi di un atto che determina comunque il trasferimento deldiritto (art. 8497 cod. civ.).

    'econdo la giurisprudenza, mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dallDart. !7; cod. civ. per i eni moili, la quota di società, in quanto = nonconferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferiile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci = attriuisce un diritto personale dipartecipazione alla vita societaria, viceversa va compiuta, secondo le modalità previste dallDart. !94 cod. civ. per gli immoili, la collazione della quota di azienda, che

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  • 8/16/2019 La Collazione Ereditaria

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    rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla universitas rerum dei eni di cui si compone, sicch* = ove si proceda per imputazione = deve aversiriguardo al valore non dei singoli eni ma a quello assunto dallDazienda, quale complesso organizzato, al tempo dellDapertura della successione l$$#i.

    er quanto riguarda i miglioramenti, spese e deterioramenti, nonch* frutti e interessi, il legislatore, applicando i principi generali in tema d’indeito arricchimento,attriuisce al donatario che conferisce, il diritto al rimorso del valore delle migliorie apportate al ene, nei limiti del loro valore al tempo dell’apertura della successione,nonch* il diritto al rimorso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dello stesso. arimenti gli impone il rimorso dei deterioramenti a lui imputaili.

    #nfine, con riguardo ai frutti e agli interessi, l’art. !97 cod. civ. dispone che essi sono dovuti dal giorno dell’apertura della successione.

    . O&&EO DELLA COLLAZIONE

    Fggetto della collazione sono tutte le donazioni, dirette e indirette, siano esse donazioni reali traslative, donazioni reali costitutive, donazioni lieratorie oremuneratorie.

    #nnanzitutto, va sottolineato come in dottrina si ritiene che siano collazionaili anche le donazioni annullaili, per le quali l’invalidità non sia stata ancora fatta valere.Fve la donazione è nulla, viceversa, si ritiene che i eni oggetto della stessa devono essere considerati facenti parte dell’asse ereditario a vantaggio di tutti icoeredil$$#ii. er quanto riguarda le donazioni dissimulate esse sono soggette a collazione, qualora assumano l’apparenza di atti a titolo oneroso, salvo che lasimulazione aia avuto come unico fine quello di sottrarre la lieralità alla collazione, potendo eventualmente valere come implicita dispensal$$#iii.

    #noltre, perchè possa configurarsi l’oligo di collazione, si è precisato, occorre che il discendente o il coniuge del de cuius siano destinatari di una vera e propriadonazione e non soltanto di un negozio gratuito non donativo quale ad es. un comodato od un mutuo infruttifero. #n altre parole deve trattarsi di un atto che importi unimpoverimento del donante ed un volontario arricchimento in senso tecnico del donatario per spirito di lieralità l$$i$.

    'otto questo profilo, la dottrina, esclude la collazione della donazione sottoposta alla condizione di reciprocità, se il donatario ha adempiuto. #n tal caso si evidenzia chetale donazione ha perduto il carattere gratuito, per assumere quello di contratto a prestazioni corrispettivel$$$. #n questo amito, lo stesso interprete, ritiene che possanoessere conferite, oltre che le donazioni ad efficacia reale, anche quelle con effetti oligatori, ma solo nei limiti di quanto risulti essere stato effettivamente giàcorrisposto dal donante.

    Le donazioni di modico valore sono soggette a collazione, ad eccezione di quelle fatte al coniuge dell’ereditando (art. !"A cod. civ.). E’ pacifico, tanto in dottrina quantoin giurisprudenza, che la modicità della donazione dea essere valutata discrezionalmente, in relazione al caso concreto, tenuto conto dell’entità del patrimonio deldonante e del donatario, della circostanza in cui la donazione è stata fatta, della natura dell’oggetto della stessa, nonch* dell’eventuale aitualità delle donazionil$$$i

     -ssoggettaili alla collazione sono le donazioni modali. L’aggiunta del modus, infatti, non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso lafunzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la lieralità, che resta sempre lacausa del negozio, attraverso ilmodus viene ad esserne limitata0 ne consegue che, nel concorrere alla successione dell’ascendente, i figli legittimi e naturali e i lorodiscendenti legittimi e naturali, sono assoggettati all’oligo della collazione anche nell’ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei enidonati e il valore dell’onere.l$$$ii

    'econdo l’orientamento unanime, poi, oggetto di collazione sono anche le donazioni remuneratorie. -l riguardo, si è sottolineato come il disposto dell’art. !!; cod. civ.non lasci spazio a differenti soluzioni, nonostante che si possa duitare dell’opportunità della scelta del legislatore. #noltre semra che il donatario sia tenuto a conferirel’intero valore della donazione remuneratoria, non potendo tenersi conto del valore di ci< che il donante aveva inteso remunerare con essa.

    entre non sono soggette a collazione le prestazioni eseguite in adempimento di una oligazione naturale, in quanto non si tratta di lieralità, nonch* le lieralità fattein occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi ai sensi dell’art. !!;, ##$ co., cod. civ., espressamente escluse dalla collazione dall’art. !98, ultimo co., cod.civ..

    &el caso di donazioni aventi ad oggetto un usufrutto od una rendita è discusso il valore da conferire.

    E’ preferiile l’opinione di chi ritiene che oggetto del conferimento è il valore che l’usufrutto o la rendita hanno al momento dell’apertura della successione, vale a dire ilcapitale che saree necessario per acquistare, in ase alla proailità di sopravvivenza del donatario, un reddito pari a quello dell’usufrutto o della rendital$$$iii

    'econdo quanto espressamente previsto dall’art. !95 cod. civ. è soggetto a collazione ci< che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte acausa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale (oltre che per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a lorofavore o per pagare i loro deiti l$$$i#). +ale norma va peraltro coordinata con l’art. !98 cod. civ. che, da un lato, esclude dalla collazione le spese di mantenimento e dieducazione, quelle sostenute per malattia e quelle ordinarie fatte per aigliamento o per nozze0 dall’altro esclude le spese per il corredo nuziale e per l’istruzionescolastica o professionale, eccetto il caso in cui tali spese eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. 'iintendono all’uopo collazionaili le spese affrontate per dotare il discendente di patrimonio ecclesiastico, nonch* la costituzione del fondo patrimoniale.

    Giusta l’art. !99 cod. civ., non è soggetto a collazione il ene donato perito per causa non imputaile al donatario0 se il ene era assicurato o il perimento è dovuto acolpa di un terzo, oggetto della collazione sarà l’indennità pagata dall’assicuratore ovvero il risarcimento dovuto dal terzo. 'i ritiene che la norma trovi applicazione sianel caso di perimento materiale, sia nel caso di perimento cd. giuridico, determinato da confisca o avocazione senza corrispettivo da parte della pulicaamministrazione l$$$#. >iceversa laddove sia stato pagato un corrispettivo, sarà il suo importo ad essere oggetto di collazione.

    ?iguardo al momento entro il quale deve essere avvenuto il perimento affinch* si possa escludere l’oligo di collazione, si ritiene, stante il silenzio dell’art. !99 cod.civ., che esso vada individuato in quello in cui si perfeziona la divisionel$$$#i.

    L’art. !97 cod. civ. sancisce che i frutti delle cose e gli interessi sulle somme oggetto di collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione. >alea dire, che dovranno essere conferiti i frutti e gli interessi maturati dopo l’apertura della successione e non quelli maturati precedentemente.

    #nfine, l’art. !9" cod. civ. prevede che non è dovuta la collazione di ci< che è conseguito per effetto di una società contratta senza frode tra il defunto ed alcuno dei suoieredi, purch* le condizioni siano state regolate con atto di data certa.

    L’assenza di frode si rinviene nella costituzione di società non per spirito di lieralità cioè contratta senza l’intento di attuare una lieralità diretta o dissimulare unadonazione diretta.

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  • 8/16/2019 La Collazione Ereditaria

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    #l prolema della determinazione, sul piano pratico, delle conseguenze del contratto che aia data certa e che, per

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    'ostiene la orte, affermando di volere porre in risalto gli aspetti sostanziali della vicenda, che nel complesso negozio che le parti pongono in essere è presente uncollegamento essenziale 2tra la elargizione del denaro paterno e l’acquisto del ene immoile da parte del figlio3 , tale da fare ritenere che sostanzialmente il ene cheil disponente vuole mettere a disposizione del eneficiario sia proprio l’immoile. ertanto ai fini della collazione, nell’ipotesi di donazione indiretta, occorre averriguardo all’effettivo arricchimento del donatario, non dovendoci essere necessaria corrispondenza fra ci< di cui si è depauperato il donante e l’oggetto dellacollazione$ci$.

    >a sottolineato come i giudici hanno evidenziato che, nel caso di elargizione della somma di denaro precedente alla vendita, la donazione indiretta dell’immoile ricorresolo nel caso in cui il versamento sia stato finalizzato alla compravendita, mentre nel caso in cui il denaro sia stato donato come tale, si realizza una donazione direttadi denaro.

    # commentatori, pur apprezzando sia lo sforzo della orte di disciplinare unitariamente le diverse ipotesi sia il tentativo rimediare al pregiudizio che spesso i legittimarisuiscono a vantaggio di un coeredec, contestano il principio affermato in via generale dai giudici, riadendo che la ratio della riunione fittizia nonch* della collazione èquella di ricostruire il patrimonio del defunto, facendovi rientrare ci< che ne è uscito a prescindere da ci< di cui si è arricchito il donatario.

    'i ritiene in dottrina che la orte = al fine di rimediare alla mancata corrispondenza fra il valore dell’immoile, aumentato nel corso del tempo, e il prezzo pagato C hadato rilevanza ad interessi e scopi di giustizia sostanziale che sono estranei ai criteri adottati generalmente dalla giurisprudenza di legittimità e che in assenza di unaprevisione normativa non possono avere rilievo giuridico. 'i rileva infatti che l’arricchimento è anche una nozione giuridica e che non pu< avere ad oggetto un ene chenon ha mai fatto parte del patrimonio del donanteci.

    #nfine giova accennare al cos6 detto negozio misto a donazione, solo per ricordare come, a prescindere dalle incertezze in ordine alla riconduciilità di esso alladonazione indiretta, lo si ritenga, pressoch* pacificamente, assoggettaile alla collazione per la differenza tra il valore della prestazione che il eneficiario ha ricevutoed il valore del corrispettivo che tale soggetto ha dovuto corrispondere.

    !!. LA COLLAZIONE C.D. OLONARIA

    on la locuzione collazione volontaria si suole indicare sinteticamente il fenomeno del conferimento collatizio imposto dalla concreta volontà del de cuius, all’infuori deicasi previsti dalla legge. 'i tratta di una figura di chiara origine dogmaticacii.

    La dottrina se da un lato è concorde nel ricondurre nel fenomeno tutte le fattispecie in cui l’imposizione del conferimento avviene in relazione ad attriuzioni patrimonialiche il legislatore dichiara espressamente esenti da collazione legale ovvero a carico e/o a eneficio di soggetti che concorrono alla successione del donante ma chenon sono a lui legati da vincolo di coniugio o di discendenza, dall’altro si discute del suo amito di operatività. i1 precisamente, è controverso se oggetto delconferimento volontario possano essere, oltre che le lieralità inter vivos, anche i legati0 se vi possa essere dissociazione tra la qualità di coerede tenuto alconferimento e quella di donatario del ene da conferireciii, nonch* se possono essere derogate le disposizioni concernenti le modalità di attuazione del conferimentoci#.

    &onostante tali incertezze, la dottrina è concorde nel ritenere la piena legittimità della collazione volontaria, data la derogailità della disciplina legale a sua voltafisiologico corollario della natura dispositiva dell’istituto collatizio.

    La questione è stata risolta positivamente anche in giurisprudenza. #nfatti secondo la 'uprema ortec# lDart. !98 cod. civ. che dispensa dalla collazione le lieralità e lespese in essa previste non pone un principio inderogaile che non possa essere superato dalla volontà contraria del testatore, dovendosi riconoscere a questi lafacoltà di imporre la collazione anche nei casi previsti dalla norma cit., quale strumento per incidere sulla misura dellDattriuzione patrimoniale a favore dellDerede. Lasuddetta facoltà incontra il solo limite posto dallDordinamento, con gli art. 7"4 ss. cod. civ., alla liertà del de cuius di disporre dei propri eni dopo la sua morte, a tuteladei diritti dei congiunti pi1 stretti.

    entre la 'uprema orte semra ammettere l’esercizio della collazione c.d. volontaria anche per testamento, in dottrina, chi avverte delle affinità con l’istituto dellarevocazione delle donazioni di cui agli artt. A;; ss. cod. civ. suordina la validità di tale esercizio alla necessaria contestualità della lieralità da conferire. #nfatti un taleesercizio importa una sostanziale revoca della lieralità, la cui programmazione in un epoca successiva al perfezionamento della donazione si pone in contrasto con ilprincipio di tassatività delle cause di revocazione delle donazioni, in quanto non sorretta da una corrispondente previsione normativac#i.

    'econdo altra parte della dottrina, invece, l’esercizio della collazione volontaria è astrattamente svincolato dal contesto spazio temporale dell’attriuzione lierale.'econdo tale impostazione, ferma la legittimità della collazione volontaria che costituisce parte integrante del negozio donativo, la facoltà di una imposizione e)

     post  del meccanismo è consentita solo se contenuta in un testamento, mentre è invalida, per contrarietà al generale divieto dei patti successori, se contemplata da unatto inter 'i'os.

    ertanto vi è una convergenza nell’assegnare alla collazione contestuale dell’atto donativo la natura di onere modale ad esso accessorio, mentre laddove si ammettela relativa previsione per testamento si ritiene che in tal caso essa assuma la natura giuridica di legato mortis causacvii .

    #n tale contesto si ritiene che alla collazione volontaria si applicano, per analogia, le norme che disciplinano la collazione e) lege, se il donatario non ha diversamentedisposto.

     HHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

    i fr. .. Iianca 2%iritto civile3 ##, ilano 8;;5, !95.

    ii ass. iv., ## 'ezione, 8! gennaio 5::7, n. :A:.

    iii Jorchielli, 2La collazione3, adova, 5:7A0 . . Iianca 2%iritto civile3 ##, ilano 8;;5, apozzi, 2'uccessioni e donazioni3, ##, ilano, 8;;80 .Iruno e L. 'alomone, 2La divisione ereditaria3, iacenza, 8;;".

    i# >isalli, 2La collazione3, adova, 5:AA, 9, parla di 2migliore giustizia distriutiva3.

    # fr. .. Iianca op. cit., !98.

    #i 'econdo .. Iianca op. cit., !98, 2in quanto la collazione trova fondamento nel significato sociale della donazione al legittimario, qualeanticipazione dell’eredità, la dottrina esclude esattamente che aia rilevanza una specifica intenzione del donante in ordine alla collazione.?ileva piuttosto la volontà contraria, manifestata anche tacitamente, di dispensare il donatario dall’oligo di conferire la donazione all’asseereditario3.

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    #ii >. oviello &., 2%elle successioni3. arte Generale, &apoli, 5:"8, 98"0 a tale teoria si oietta, da un lato, che una tale figura non hariconoscimento nel nostro ordinamento giuridico, dall’altro che i successiili, sia pure legittimari, prima dell’apertura della successione, non sonocerto titolari di alcuna pretesa, giuridicamente tutelata, sul patrimonio del soggetto, che è e resta unico titolare dello stesso3.

    #iii Gazzarra, voce 2ollazione3 (diritto civile), in Enc. %ir., >##, ilano, 5:!;, ""80 a tale teoria si oppone che una tale esigenza è incompatiilecon la derogailità della normativa in tema di collazione.

    i$ fr. ariota Jerrara, 2Le successioni per causa di morte3, arte generale, #, &apoli, 5:77, 47.

    $ fr. B. arnevali, 2%igesto delle discipline privatistiche3, 'ez. civile, ##, 9!8.

    $i fr. icu 2'uccessione per causa di morte3. arte generale, op. cit. 7!".

    $ii fr. -ndreoli 2ontriuto alla teoria della collazione delle donazioni3, ilano, 5:98.

    $iii fr. Jorchielli=-ngeloni 2%ella divisione3 in omm. 'cialopKa=Iranca, a cura di Galgano, art .!5"=!4A, 8;;;, "A"0 apozzi op. cit. !8;.

    $i# os6 apozzi, 2'uccessione e donazione3, >ol. ##, ilano, 8;;8, !85.

    $# fr. e) plurimis ass. 5 feraio 5::7, n. 557:.

    $#i fr. ass. 897"/!40 cass. 5A97/45.

    $#ii fr. ass. 8 feraio 5:!:, n.!84.

    $#iii %i conseguenza, le azioni previste dagli art. !"! e ss. c.c., non sono proponiili prima della morte del donante e dell’apertura dellasuccessione sui eni del medesimo, in quanto l’attore che, a quel momento, non è ancora erede, difetta per ci< stesso della legittimazione adagire, mentre, ove si limiti a sollecitare il mero accertamento delle dette donazioni, è comunque privo di interesse attuale e concreto nei confrontidella chiesta pronuncia0 peraltro, dovendo la legittimazione ad causam, come l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, sussiste almomento della decisione, il giudice è tenuto ad esaminare nel merito la domanda di collazione od imputazione quando nelle more del giudizio siaintervenuto il decesso del de cuius e l’istante, accettando l’eredità, ne sia divenuto erede cos6 ass. !488/A4.

    $i$ fr. ass. 54 giugno 5:4" n. 4!5 secondo la quale 2l’oggetto della collazione non pu< comprendere anche i legati ed ancor meno i prelegati,i quali ultimi hanno una funzione tipica (favorire ante partem uno dei coeredi) che mal si concilia con la funzione tipica e contrapposta dellacollazione (porre tutti gli eredi su un piano paritetico3.

    $$ fr. ass. iv. : luglio 5:!7, n. 8!;90 ass. iv. 5! novemre 5:!:, n. 7:A80 +ri. avia, 8; gennaio 5:A:, in &uova giurisp. iv. comm.,5::A, #, :570 #n dottrina -zzariti 2La collazione3, in +rattato di diritto privato, >ol. >#, +orino, 5:A8, "A!, B. arnevali op. cit. 9!"0 Gazzoni,2anuale di diritto privato3, &apoli, 8;;4, 7";.

    $$i os6 ass. iv. 4554/;5.

    $$ii fr. +ri. ?oma, 8A feraio 8;;", conformemente ass. 7:A8/!:.

    $$iii fr. .. Iianca op. cit. !940 -. atudella 2La collazione3 in +rattato di diritto privato, >ol. >, +orino, 8;;7, 5490 Jorchielli 2%ella divisione3 inomm. 'cialoKa=Iranca, a cura di Galgano, art. !5"=!4A, 8;;;, 99A0 -. Iurdese, &uove prospettive sul fondamento e sulla natura giuridica dellacollazione, in ?iv. %ir. iv., 5:AA, ##, 77:.

    $$i# fr. ass., 4 giugno 5:4:, n. 5:AA.

    $$# fr. G. Ionilini, 2anuale di diritto ereditario e delle donazioni3, +orino, 8;;4.

    $$#i fr. apozzi 2'uccessione e donazioni3, ##, ilano, 8;;8, !88.

    $$#ii  - tal proposito va precisato che #l diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione ed il connesso diritto alla collazione postulanolDassunzione della qualità di erede e pertanto che sia intervenuta lDaccettazione (espressa o tacita) dellDeredità da parte del chiamato entro iltermine di prescrizione di cui allDart. 9A; c. c. fr. ass. civ., 'ez.##, "; ottore 5::8, n. 55A"5.

    $$#iii #n passato si sono levate voci orientate ad eludere sempre la collazione nella successione testamentaria salva espressa volontàtestamentaria del de cuius (sul presupposto che la collazione avree elusiva attinenza alla successione legittima.

    $$i$ fr. ass. 59 marzo 5:!!, n. 5;5A.

    $$$ fr. Jorchielli=-ngeloni 2%ella divisione3 in omm. 'cialopKa=Iranca, a cura di Galgano, art. !5"=!4A, 8;;;, 9:;.

    $$$i fr. .. Iianca 2%iritto civile3 ##, ilano 8;;5, !9!.

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  • 8/16/2019 La Collazione Ereditaria

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    $$$ii fr .. Iianca op. cit. 788, il quale precisa che 2i rappresentanti non devono conferire in collazione le donazioni fatte loro dalrappresentato e possono esercitare il loro diritto successorio anche se indegni nei confronti di quest’ultimo, e anche se aiano rinunziato allasua eredità. 'i conferma, in tal modo, che chi succede per rappresentazione non è successore del rappresentato, ma, appunto, successoredel de cuius3.

    $$$iii fr. ass. 8: luglio 5:45, n. 5A97.

    $$$i# os6 Jorchielli= -ngeloni 2%ella divisione3 in omm. 'cialoKa=Iranca, a cura di Galgano, art. !5"=!4A, 8;;;, 9:A.

    $$$# fr. ass. 8! gennaio 5:A7, n. :A: parla di lieralità ulteriore rispetto a quella principale0 Jorchielli op. cit. ,7;"0 -zzariti op. cit., ":A. ontrola comune opinione ignoli, 2'e la dispensa dalla collazione dea essere espressa3 , in ?iv. +rim. %ir. E roc. iv., 5:9:, A", che contesta lanatura tecnicamente lierale della dispensa sotto il profilo che essa non determineree n* una diminuzione patrimoniale a carico del donanten* un arricchimento a carico del donatario.

    $$$#i fr. apozzi 2'uccessione e donazioni3, ##, ilano, 8;;8, !8:.

    $$$#ii fr. .. Iianca op. cit. !990 -zzariti op. cit., ":A. ass. 8! gennaio 5:A7, n. :A: che contiene incidentalmente una simile affermazione0ass. ass., 'ez. ##, 5 ottore 8;;", n. 597:;.

    $$$#iii fr. asulli, voce 2ollazione delle donazioni3, in &uoviss. %ig. #t., ###, +orino, 5:7:, 948.

    $$$i$ fr. +amurino, 2Fsservazioni sulla natura della dispensa dalla collazione3, in raccolta di scritti in onore di -. . +emolo, ##, ilano, 5:4",!4:.

    $l fr. Gazzoni, op. cit. 7";.

    $li fr. Gazzoni op. cit. 'econdo Jorchielli op. cit., 788 2ove non si dimentichi che la dispensa costituisce sempre un negozio strutturalmente eanche funzionalmente autonomo rispetto alla lieralità dispensata0 ove infine non si trascuri che la dispensa non configura mai una donazionetipica0 in mancanza di una qualsiasi norma che imponga espressamente uno specifico onere di forma, non vediamo in ase a quali principipositivi potree argomentarsi la regola secondo cui la dispensa dovree rivestire la stessa forma della donazione dispensata. &on resta quindiche ancorare il prolema al principio generale della liertà della forma negoziale, traendone la conclusione, valida per ogni fattispecie didispensa inter 'i'os, che unica è la regola che vi soprintende, vale a dire la pi1 assoluta liertà di forma3.

    $lii fr. Gazzoni, op. cit. 7";.

    $liii fr. Jorchielli op. cit. 75" il quale sottolinea che trattasi di un corollario di grande importanza, comportando l’ammissiilità di una

    disposizione mortis causa espressa veralmente provaile quindi in giudizio anche mediante testimoni 'e si ammette perci< cheveralmente possa disporsi una lieralità sotto forma di negozio oneroso, non si vede assolutamente perch* del pari veralmente non potreedisporsi anche la relativa lieralità (759).

    $li# fr. ass. 58 marzo 5:440 ass. 5A ottore 5:74.

    $l# La volontà tacita di dispensare dalla collazione i donatari potree anche risultare da un intento divisorio del defunto. fr. ass. 85 marzo5:!!, n. 55;;, che contiene anche l’affermazione che tale volontà pu< essere eventualmente desunta dal comportamento complessivo deldonante. Bn altro esempio di dispensa tacita, secondo taluni, saree rappresentato dalla donazione con riserva di usufrutto, in quanto questadonazione non daree vantaggi al donatario se non dopo la morte del donante e quindi il donante, per attriuire qualche concreto vantaggio aldonatario non potree non averlo dispensato (-pp. &apoli, 55 marzo 5:"A). er la critica vedi Jorchielli op. cit. 7":

    $l#i fr. ass. 4554/;50 ass. iv., ## 'ezione, 8! gennaio 5::7, n. :A:.

    $l#ii fr. Jorchielli op. cit. 7"7. -lcune ipotesi sono date dal fatto che il de cuius aia disposto la di'isio inter liberos , nel fatto che il donatario

    sia stato istituito erede universale, nel fatto che ai discendenti non donatari sia stata riservata la sola legittima, infine nel fatto di aver dissimulatola donazione sotto la veste di negozio oneroso. 'econdo la ass. 5" settemre 5:!7, n. ";97, la dissimulazione di una donazione mediante lasimulata vendita non è, di per s*, sufficiente a configurare una dispensa tacita del donatario dall’oligo della collazione ereditaria, di cui all’art.!"! c.c., essendo all’uopo necessario accertare l’inequivoca volontà del donante di simulare la vendita per porre la donazione al riparo dallacollazione. &ello stesso senso ass. 5! marzo 5:77.

    $l#iii os6 Jorchielli = -ngeloni op. cit. 7"7.

    $li$ fr. ass. 9 agosto 5:A8 n. 9"A5.

    l #n tal senso ass. 58 marzo 5:44 n. !55.

    li fr. ass. 58 marzo 5:440 ass. 7 marzo 5:!; n. 79"0 ass. 5A maggio 5:!A n. 89;8.

    lii fr. -zzariti op. cit., ":A.

    liii #n tal senso vedi apozzi, 'uccessione e donazione, cit., 448 = !"50 secondo questo autore 2se nonostante il conferimento, la lesionedovesse persistere, il legittimario potrà, solo allora, agire in riduzione. 'econdo la ass. 5 aprile 5:!9 n. :5" 2la dispensa dalla collazione del

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  • 8/16/2019 La Collazione Ereditaria

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    ene donato in vita dalde cuius ad un proprio discendente attriuisce il ene stesso al donatario, nell’ipotesi in cui questi concorra con altridiscendenti del de cuius fino alla concorrenza della disponiile3.

    li# fr. ass., 'ez. ##, 4 marzo 5:A; n. 5785, in >ita notarile, 5:A;, 5!:.

    l# La corte ritiene che l’art. 77" cod. civ. dea essere interpretato nel senso che il legittimario è chiamato alla successione abintestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di legittima, sicch*, ove il relictum sia sufficiente a coprire tale quota, egli non

    aia alcun isogno di ricorrere all’azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell’art. 777 cod. civ. per ottenere quanto a lui riservato. &ediscende che alla riunione fittizia di cui all’art. 774 cod. civ. per la determinazione della porzione disponiile si deve procedere in ogni caso diconcorso di legittimari nella successione e non già soltanto quando si dea agire in