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LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE Profili normativi e questioni interpretative Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale

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LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE . Profili normativi e questioni interpretative. LA CONSULENZA TECNICA DEL PM IN CORSO DI INDAGINI. Le norme che disciplinano il conferimento dell’incarico di consulenza sono, in primo luogo, gli artt. 73 disp . att. c.p.p. e 359 c.p.p.: - PowerPoint PPT Presentation

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LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Profili normativi e questioni interpretative

Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede penale

LA CONSULENZA TECNICA DEL PM IN CORSO DI INDAGINI Le norme che disciplinano il conferimento dellrsquoincarico di consulenza

sono in primo luogo gli artt 73 disp att cpp e 359 cpp1 lrsquoart 73 disp att cpp stabilisce che ldquoil PM nomina il consulente

scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei peritirdquo la norma in esame a differenza di quanto previsto per il giudice non pone a carico del PM lrsquoobbligo di attingere il nominativo del CT dallrsquoalbo dei periti ma individua tale albo come ambito elettivo ma non esclusivo per procedere alla scelta (in ogni caso secondo Sez 3 Sentenza n 2211 del 23112005 ldquoIn tema di perizia e consulenza tecnica la scelta dellesperto tra soggetti non iscritti nellAlbo dei consulenti del giudice non produce alcuna nullitagrave della nomina neacute tantomeno incide sulla relazione da questi prodotta o sulla attendibilitagrave della stessardquo)

2 lrsquoart 359 cpp prevede che ldquoquando il PM procede ad accertamenti rilievi segnaletici descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze puograve nominare e avvalersi di consulenti che non possono rifiutare di prestare la loro operardquo

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Modalitarsquo di conferimento dellrsquoincarico Al conferimento dellrsquoincarico procederagrave direttamente il

PM il quale dopo aver convocato il designato consulente tecnico e averlo nominato con apposito decreto redigeragrave verbale di conferimento dellrsquoincarico in cui formuleragrave al CT i quesiti indicheragrave il termine per il deposito della relazione autorizzeragrave il predetto a fare copia degli atti del fascicolo del PM e ad acquisire ogni altro documento utile

La Suprema Corte ha chiarito (cfr Sez 3 Sentenza n 1264 del 04122008 ) che ldquohelliplassenza dellausiliario allatto della redazione del verbale daffidamento di un incarico di consulenza tecnica e la mancata sottoscrizione del verbale da parte di questultimo costituiscono irregolaritagrave processuali in quanto tali inidonee a determinare la nullitagrave dellatto o della relazione depositata dal consulente tecnicordquo

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Incompatibilitagrave e incompatibilitagrave Il codice di procedura penale non detta alcuna

disposizione in tema di incapacitagrave ed incompatibilitagrave del CT nominato nel corso delle indagini preliminari a differenza di quanto previsto dallrsquoart 222 cpp per il perito e dallrsquoart 225 cpp per il caso di consulenza fuori dei casi di perizia

Secondo la Cassazione (cfr Sez 3 Sentenza n 24294 del 07042010) ldquoNon trovano applicazione neppure in via analogica nei confronti dei consulenti tecnici del PM le ipotesi di incapacitagrave ed incompatibilitagrave dei periti previste dallart 225 comma terzo cod proc pen negrave sussiste alcuna inutilizzabilitagrave degli accertamenti eventualmente compiuti dai consulenti tecnici che si trovino in una delle situazioni di cui allart 222 cod proc penrdquo

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Accertamenti ripetibili e diritti difensivi Quando si tratta di operazioni ripetibili in futuro e che non

possono alterare il reperto da esaminare le esigenze di tutela del segreto istruttorio prevalgono rispetto alla possibilitagrave per lrsquoindagato di svolgere una difesa anticipata e non egrave dunque previsto alcun avviso allrsquoindagato e al suo difensore in tal senso SEZ 5 SENT 03178 DEL 08082000 secondo cui ldquoE manifestamente infondata leccezione di illegittimita costituzionale dellart 359 cod proc pen (con riferimento allart 111 della Costituzione) nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi allindagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del PM atteso che listituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova non e una perizia e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli elementi del processordquo

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Accertamenti irripetibili Le modalitagrave di conferimento dellrsquoincarico mutano radicalmente

allorquando gli accertamenti tecnici da effettuare non possono essere differiti al dibattimento o determinano inevitabilmente unrsquoalterazione del reperto

Lrsquoart 360 cpp infatti stabilisce particolari forme e garanzie allorquando i suddetti accertamenti abbiano ad oggetto cose luoghi o persone il cui stato egrave soggetto a modificazione

Ma tali forme e garanzie a norma dellrsquoart 117 disp Att cpp devono essere osservate e assicurate anche quando egrave lrsquoaccertamento tecnico in seacute che determina modificazione delle cose dei luoghi o delle persone tali da rendere lrsquoatto non ripetibile (egrave il caso ad esempio dei prelievi del DNA da un bulbo pilifero)

In questi casi le garanzie difensive prevalgono sullrsquoesigenza di mantenere segrete le indagini e il legislatore prevede il pieno contraddittorio tra accusa e difesa infatti secondo quanto previsto dallrsquoart 360 cpp ldquoil PM avvisa senza ritardo la persona sottoposta alle indagini la persona offesa e i difensori del giorno dellrsquoora e del luogo fissati per il conferimento dellrsquoincarico e della facoltagrave di nominare propri consulenti tecnicildquoi difensori noncheacute i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dellrsquoincarico di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserverdquo

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Avvisi al difensore e forme Qualora il PM debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili

previsti dallart 360 cod proc pen ricorre lobbligo di dare lavviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dellincarico al consulente sia giagrave stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dellespletamento delle operazioni peritali (Sez 4 Sentenza n 20591 del 23022010)

Lavviso relativo allespletamento di un accertamento tecnico non ripetibile con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva deve essere dato anche alla persona che pur non iscritta nel registro degli indagati risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reitagrave quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez 5 Sentenza n 6237 del 21122010)

Le forme di tale avviso non hanno carattere sacramentale e non sono predefinite ersquo sufficiente che i mezzi impiegati siano tali da portare il destinatario ad effettiva conoscenza del luogo data e ora del conferimento dellrsquoincarico (SEZ 1 SENT 04453 del 12042000)

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Conseguenze omesso avviso e valore probatorio Il mancato rispetto di quanto previsto dallrsquoart 360 cpp in

ordine agli avvisi da dare allrsquoindagato e al suo difensore determina la nullitagrave dellrsquoattivitagrave del CT e della relazione finale da questi redatta Trattasi di una nullitagrave generale a regime intermedio La nullitagrave si estende in via derivata anche allesame dibattimentale del consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati dellaccertamento tecnico cosigrave Sez 2 Sentenza n 11052 del 23012009

laddove venga assicurato il pieno rispetto delle garanzie difensive invece la relazione redatta dal consulente tecnico nominato ex art 360 cpp entra a far parte del fascicolo del dibattimento e puograve essere utilizzata dal Giudice per la sua decisione indipendentemente dallrsquoaudizione dello stesso consulente Sez 1 Sentenza n 7324 del 04051995 Sez 6 Sentenza n 6031 del 18041996 Sez 1 Sentenza n 8082 del 11022010

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Accertamenti irripetibili e poteri dellrsquoindagato Lrsquoindagato peraltro ha la possibilitagrave di paralizzare lrsquoattivitagrave del consulente

tecnico del PM facendo riserva di incidente probatorio anticipando cioegrave la propria intenzione di chiedere che il medesimo accertamento sia effettuato da parte di un perito nominato dal GIP

In tale caso se il PM procede comunque al conferimento dellrsquoincarico e questo viene adempiuto i risultati raggiunti saranno inutilizzabili nel dibattimento cosigrave SEZ 3 SENT 08342 del 19072000 nella quale si legge che ldquoA norma dellart 360 co IV cod proc pen il pubblico ministero non puo procedere ad accertamenti tecnici quando sul medesimo oggetto sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio salvo che i suddetti accertamenti non possano piu essere utilmente compiuti se differiti in assenza della suddetta condizione deve ritenersi linutilizzabilita dei risultati dei disposti accertamentirdquo (analogamente Sez 4 Sentenza n 5863 del 12042000

Limputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art 360 comma quarto cod proc pen non puograve piugrave sollevare la questione di inutilizzabilitagrave della consulenza disposta dal PM ai sensi del menzionato art 360 cod proc pen per mancanza del presupposto della non ripetibilitagrave dellaccertamento tecnico dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione (Sez 1 Sentenza n 28979 del 11032003 Sez 1 Sentenza n 47502 del 29112007 Sez 2 Sentenza n 43726 del 11112010)Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Accertamenti irripetibili e poteri del PM Resta comunque salva lrsquoipotesi in cui il PM

ritenga che a prescindere dalla riserva dellrsquoindagato lrsquoaccertamento tecnico non possa essere utilmente differito al dibattimento

In questo caso il PM puograve disporre che si proceda comunque alle operazioni tecniche ma se in seguito si dovesse appurare che le stesse potevano essere agevolmente differite i risultati raggiunti saranno inutilizzabili

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di

eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) - sia per linvestitura ricevuta dal magistrato (art 359 cp) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario allesercizio della funzione giurisdizionale (art 357 cp) assume la qualifica di pubblico ufficiale Tale qualitagrave ai fini del reato di istigazione alla corruzione permane anche dopo la cessazione dellincarico sempre che lofferta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate attesa la possibilitagrave di rettifica dei risultati della consulenza e la necessitagrave di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez 6 Sentenza n 4062 del 07011999 )

Il CT procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti

Il CT se necessario per lrsquoespletamento dellrsquoincarico puograve esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 2: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

LA CONSULENZA TECNICA DEL PM IN CORSO DI INDAGINI Le norme che disciplinano il conferimento dellrsquoincarico di consulenza

sono in primo luogo gli artt 73 disp att cpp e 359 cpp1 lrsquoart 73 disp att cpp stabilisce che ldquoil PM nomina il consulente

scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei peritirdquo la norma in esame a differenza di quanto previsto per il giudice non pone a carico del PM lrsquoobbligo di attingere il nominativo del CT dallrsquoalbo dei periti ma individua tale albo come ambito elettivo ma non esclusivo per procedere alla scelta (in ogni caso secondo Sez 3 Sentenza n 2211 del 23112005 ldquoIn tema di perizia e consulenza tecnica la scelta dellesperto tra soggetti non iscritti nellAlbo dei consulenti del giudice non produce alcuna nullitagrave della nomina neacute tantomeno incide sulla relazione da questi prodotta o sulla attendibilitagrave della stessardquo)

2 lrsquoart 359 cpp prevede che ldquoquando il PM procede ad accertamenti rilievi segnaletici descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze puograve nominare e avvalersi di consulenti che non possono rifiutare di prestare la loro operardquo

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Modalitarsquo di conferimento dellrsquoincarico Al conferimento dellrsquoincarico procederagrave direttamente il

PM il quale dopo aver convocato il designato consulente tecnico e averlo nominato con apposito decreto redigeragrave verbale di conferimento dellrsquoincarico in cui formuleragrave al CT i quesiti indicheragrave il termine per il deposito della relazione autorizzeragrave il predetto a fare copia degli atti del fascicolo del PM e ad acquisire ogni altro documento utile

La Suprema Corte ha chiarito (cfr Sez 3 Sentenza n 1264 del 04122008 ) che ldquohelliplassenza dellausiliario allatto della redazione del verbale daffidamento di un incarico di consulenza tecnica e la mancata sottoscrizione del verbale da parte di questultimo costituiscono irregolaritagrave processuali in quanto tali inidonee a determinare la nullitagrave dellatto o della relazione depositata dal consulente tecnicordquo

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Incompatibilitagrave e incompatibilitagrave Il codice di procedura penale non detta alcuna

disposizione in tema di incapacitagrave ed incompatibilitagrave del CT nominato nel corso delle indagini preliminari a differenza di quanto previsto dallrsquoart 222 cpp per il perito e dallrsquoart 225 cpp per il caso di consulenza fuori dei casi di perizia

Secondo la Cassazione (cfr Sez 3 Sentenza n 24294 del 07042010) ldquoNon trovano applicazione neppure in via analogica nei confronti dei consulenti tecnici del PM le ipotesi di incapacitagrave ed incompatibilitagrave dei periti previste dallart 225 comma terzo cod proc pen negrave sussiste alcuna inutilizzabilitagrave degli accertamenti eventualmente compiuti dai consulenti tecnici che si trovino in una delle situazioni di cui allart 222 cod proc penrdquo

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Accertamenti ripetibili e diritti difensivi Quando si tratta di operazioni ripetibili in futuro e che non

possono alterare il reperto da esaminare le esigenze di tutela del segreto istruttorio prevalgono rispetto alla possibilitagrave per lrsquoindagato di svolgere una difesa anticipata e non egrave dunque previsto alcun avviso allrsquoindagato e al suo difensore in tal senso SEZ 5 SENT 03178 DEL 08082000 secondo cui ldquoE manifestamente infondata leccezione di illegittimita costituzionale dellart 359 cod proc pen (con riferimento allart 111 della Costituzione) nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi allindagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del PM atteso che listituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova non e una perizia e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli elementi del processordquo

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Accertamenti irripetibili Le modalitagrave di conferimento dellrsquoincarico mutano radicalmente

allorquando gli accertamenti tecnici da effettuare non possono essere differiti al dibattimento o determinano inevitabilmente unrsquoalterazione del reperto

Lrsquoart 360 cpp infatti stabilisce particolari forme e garanzie allorquando i suddetti accertamenti abbiano ad oggetto cose luoghi o persone il cui stato egrave soggetto a modificazione

Ma tali forme e garanzie a norma dellrsquoart 117 disp Att cpp devono essere osservate e assicurate anche quando egrave lrsquoaccertamento tecnico in seacute che determina modificazione delle cose dei luoghi o delle persone tali da rendere lrsquoatto non ripetibile (egrave il caso ad esempio dei prelievi del DNA da un bulbo pilifero)

In questi casi le garanzie difensive prevalgono sullrsquoesigenza di mantenere segrete le indagini e il legislatore prevede il pieno contraddittorio tra accusa e difesa infatti secondo quanto previsto dallrsquoart 360 cpp ldquoil PM avvisa senza ritardo la persona sottoposta alle indagini la persona offesa e i difensori del giorno dellrsquoora e del luogo fissati per il conferimento dellrsquoincarico e della facoltagrave di nominare propri consulenti tecnicildquoi difensori noncheacute i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dellrsquoincarico di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserverdquo

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Avvisi al difensore e forme Qualora il PM debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili

previsti dallart 360 cod proc pen ricorre lobbligo di dare lavviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dellincarico al consulente sia giagrave stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dellespletamento delle operazioni peritali (Sez 4 Sentenza n 20591 del 23022010)

Lavviso relativo allespletamento di un accertamento tecnico non ripetibile con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva deve essere dato anche alla persona che pur non iscritta nel registro degli indagati risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reitagrave quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez 5 Sentenza n 6237 del 21122010)

Le forme di tale avviso non hanno carattere sacramentale e non sono predefinite ersquo sufficiente che i mezzi impiegati siano tali da portare il destinatario ad effettiva conoscenza del luogo data e ora del conferimento dellrsquoincarico (SEZ 1 SENT 04453 del 12042000)

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Conseguenze omesso avviso e valore probatorio Il mancato rispetto di quanto previsto dallrsquoart 360 cpp in

ordine agli avvisi da dare allrsquoindagato e al suo difensore determina la nullitagrave dellrsquoattivitagrave del CT e della relazione finale da questi redatta Trattasi di una nullitagrave generale a regime intermedio La nullitagrave si estende in via derivata anche allesame dibattimentale del consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati dellaccertamento tecnico cosigrave Sez 2 Sentenza n 11052 del 23012009

laddove venga assicurato il pieno rispetto delle garanzie difensive invece la relazione redatta dal consulente tecnico nominato ex art 360 cpp entra a far parte del fascicolo del dibattimento e puograve essere utilizzata dal Giudice per la sua decisione indipendentemente dallrsquoaudizione dello stesso consulente Sez 1 Sentenza n 7324 del 04051995 Sez 6 Sentenza n 6031 del 18041996 Sez 1 Sentenza n 8082 del 11022010

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Accertamenti irripetibili e poteri dellrsquoindagato Lrsquoindagato peraltro ha la possibilitagrave di paralizzare lrsquoattivitagrave del consulente

tecnico del PM facendo riserva di incidente probatorio anticipando cioegrave la propria intenzione di chiedere che il medesimo accertamento sia effettuato da parte di un perito nominato dal GIP

In tale caso se il PM procede comunque al conferimento dellrsquoincarico e questo viene adempiuto i risultati raggiunti saranno inutilizzabili nel dibattimento cosigrave SEZ 3 SENT 08342 del 19072000 nella quale si legge che ldquoA norma dellart 360 co IV cod proc pen il pubblico ministero non puo procedere ad accertamenti tecnici quando sul medesimo oggetto sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio salvo che i suddetti accertamenti non possano piu essere utilmente compiuti se differiti in assenza della suddetta condizione deve ritenersi linutilizzabilita dei risultati dei disposti accertamentirdquo (analogamente Sez 4 Sentenza n 5863 del 12042000

Limputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art 360 comma quarto cod proc pen non puograve piugrave sollevare la questione di inutilizzabilitagrave della consulenza disposta dal PM ai sensi del menzionato art 360 cod proc pen per mancanza del presupposto della non ripetibilitagrave dellaccertamento tecnico dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione (Sez 1 Sentenza n 28979 del 11032003 Sez 1 Sentenza n 47502 del 29112007 Sez 2 Sentenza n 43726 del 11112010)Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Accertamenti irripetibili e poteri del PM Resta comunque salva lrsquoipotesi in cui il PM

ritenga che a prescindere dalla riserva dellrsquoindagato lrsquoaccertamento tecnico non possa essere utilmente differito al dibattimento

In questo caso il PM puograve disporre che si proceda comunque alle operazioni tecniche ma se in seguito si dovesse appurare che le stesse potevano essere agevolmente differite i risultati raggiunti saranno inutilizzabili

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di

eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) - sia per linvestitura ricevuta dal magistrato (art 359 cp) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario allesercizio della funzione giurisdizionale (art 357 cp) assume la qualifica di pubblico ufficiale Tale qualitagrave ai fini del reato di istigazione alla corruzione permane anche dopo la cessazione dellincarico sempre che lofferta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate attesa la possibilitagrave di rettifica dei risultati della consulenza e la necessitagrave di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez 6 Sentenza n 4062 del 07011999 )

Il CT procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti

Il CT se necessario per lrsquoespletamento dellrsquoincarico puograve esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 3: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Modalitarsquo di conferimento dellrsquoincarico Al conferimento dellrsquoincarico procederagrave direttamente il

PM il quale dopo aver convocato il designato consulente tecnico e averlo nominato con apposito decreto redigeragrave verbale di conferimento dellrsquoincarico in cui formuleragrave al CT i quesiti indicheragrave il termine per il deposito della relazione autorizzeragrave il predetto a fare copia degli atti del fascicolo del PM e ad acquisire ogni altro documento utile

La Suprema Corte ha chiarito (cfr Sez 3 Sentenza n 1264 del 04122008 ) che ldquohelliplassenza dellausiliario allatto della redazione del verbale daffidamento di un incarico di consulenza tecnica e la mancata sottoscrizione del verbale da parte di questultimo costituiscono irregolaritagrave processuali in quanto tali inidonee a determinare la nullitagrave dellatto o della relazione depositata dal consulente tecnicordquo

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Incompatibilitagrave e incompatibilitagrave Il codice di procedura penale non detta alcuna

disposizione in tema di incapacitagrave ed incompatibilitagrave del CT nominato nel corso delle indagini preliminari a differenza di quanto previsto dallrsquoart 222 cpp per il perito e dallrsquoart 225 cpp per il caso di consulenza fuori dei casi di perizia

Secondo la Cassazione (cfr Sez 3 Sentenza n 24294 del 07042010) ldquoNon trovano applicazione neppure in via analogica nei confronti dei consulenti tecnici del PM le ipotesi di incapacitagrave ed incompatibilitagrave dei periti previste dallart 225 comma terzo cod proc pen negrave sussiste alcuna inutilizzabilitagrave degli accertamenti eventualmente compiuti dai consulenti tecnici che si trovino in una delle situazioni di cui allart 222 cod proc penrdquo

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Accertamenti ripetibili e diritti difensivi Quando si tratta di operazioni ripetibili in futuro e che non

possono alterare il reperto da esaminare le esigenze di tutela del segreto istruttorio prevalgono rispetto alla possibilitagrave per lrsquoindagato di svolgere una difesa anticipata e non egrave dunque previsto alcun avviso allrsquoindagato e al suo difensore in tal senso SEZ 5 SENT 03178 DEL 08082000 secondo cui ldquoE manifestamente infondata leccezione di illegittimita costituzionale dellart 359 cod proc pen (con riferimento allart 111 della Costituzione) nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi allindagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del PM atteso che listituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova non e una perizia e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli elementi del processordquo

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Accertamenti irripetibili Le modalitagrave di conferimento dellrsquoincarico mutano radicalmente

allorquando gli accertamenti tecnici da effettuare non possono essere differiti al dibattimento o determinano inevitabilmente unrsquoalterazione del reperto

Lrsquoart 360 cpp infatti stabilisce particolari forme e garanzie allorquando i suddetti accertamenti abbiano ad oggetto cose luoghi o persone il cui stato egrave soggetto a modificazione

Ma tali forme e garanzie a norma dellrsquoart 117 disp Att cpp devono essere osservate e assicurate anche quando egrave lrsquoaccertamento tecnico in seacute che determina modificazione delle cose dei luoghi o delle persone tali da rendere lrsquoatto non ripetibile (egrave il caso ad esempio dei prelievi del DNA da un bulbo pilifero)

In questi casi le garanzie difensive prevalgono sullrsquoesigenza di mantenere segrete le indagini e il legislatore prevede il pieno contraddittorio tra accusa e difesa infatti secondo quanto previsto dallrsquoart 360 cpp ldquoil PM avvisa senza ritardo la persona sottoposta alle indagini la persona offesa e i difensori del giorno dellrsquoora e del luogo fissati per il conferimento dellrsquoincarico e della facoltagrave di nominare propri consulenti tecnicildquoi difensori noncheacute i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dellrsquoincarico di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserverdquo

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Avvisi al difensore e forme Qualora il PM debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili

previsti dallart 360 cod proc pen ricorre lobbligo di dare lavviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dellincarico al consulente sia giagrave stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dellespletamento delle operazioni peritali (Sez 4 Sentenza n 20591 del 23022010)

Lavviso relativo allespletamento di un accertamento tecnico non ripetibile con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva deve essere dato anche alla persona che pur non iscritta nel registro degli indagati risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reitagrave quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez 5 Sentenza n 6237 del 21122010)

Le forme di tale avviso non hanno carattere sacramentale e non sono predefinite ersquo sufficiente che i mezzi impiegati siano tali da portare il destinatario ad effettiva conoscenza del luogo data e ora del conferimento dellrsquoincarico (SEZ 1 SENT 04453 del 12042000)

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Conseguenze omesso avviso e valore probatorio Il mancato rispetto di quanto previsto dallrsquoart 360 cpp in

ordine agli avvisi da dare allrsquoindagato e al suo difensore determina la nullitagrave dellrsquoattivitagrave del CT e della relazione finale da questi redatta Trattasi di una nullitagrave generale a regime intermedio La nullitagrave si estende in via derivata anche allesame dibattimentale del consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati dellaccertamento tecnico cosigrave Sez 2 Sentenza n 11052 del 23012009

laddove venga assicurato il pieno rispetto delle garanzie difensive invece la relazione redatta dal consulente tecnico nominato ex art 360 cpp entra a far parte del fascicolo del dibattimento e puograve essere utilizzata dal Giudice per la sua decisione indipendentemente dallrsquoaudizione dello stesso consulente Sez 1 Sentenza n 7324 del 04051995 Sez 6 Sentenza n 6031 del 18041996 Sez 1 Sentenza n 8082 del 11022010

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Accertamenti irripetibili e poteri dellrsquoindagato Lrsquoindagato peraltro ha la possibilitagrave di paralizzare lrsquoattivitagrave del consulente

tecnico del PM facendo riserva di incidente probatorio anticipando cioegrave la propria intenzione di chiedere che il medesimo accertamento sia effettuato da parte di un perito nominato dal GIP

In tale caso se il PM procede comunque al conferimento dellrsquoincarico e questo viene adempiuto i risultati raggiunti saranno inutilizzabili nel dibattimento cosigrave SEZ 3 SENT 08342 del 19072000 nella quale si legge che ldquoA norma dellart 360 co IV cod proc pen il pubblico ministero non puo procedere ad accertamenti tecnici quando sul medesimo oggetto sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio salvo che i suddetti accertamenti non possano piu essere utilmente compiuti se differiti in assenza della suddetta condizione deve ritenersi linutilizzabilita dei risultati dei disposti accertamentirdquo (analogamente Sez 4 Sentenza n 5863 del 12042000

Limputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art 360 comma quarto cod proc pen non puograve piugrave sollevare la questione di inutilizzabilitagrave della consulenza disposta dal PM ai sensi del menzionato art 360 cod proc pen per mancanza del presupposto della non ripetibilitagrave dellaccertamento tecnico dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione (Sez 1 Sentenza n 28979 del 11032003 Sez 1 Sentenza n 47502 del 29112007 Sez 2 Sentenza n 43726 del 11112010)Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

penale

Accertamenti irripetibili e poteri del PM Resta comunque salva lrsquoipotesi in cui il PM

ritenga che a prescindere dalla riserva dellrsquoindagato lrsquoaccertamento tecnico non possa essere utilmente differito al dibattimento

In questo caso il PM puograve disporre che si proceda comunque alle operazioni tecniche ma se in seguito si dovesse appurare che le stesse potevano essere agevolmente differite i risultati raggiunti saranno inutilizzabili

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di

eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) - sia per linvestitura ricevuta dal magistrato (art 359 cp) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario allesercizio della funzione giurisdizionale (art 357 cp) assume la qualifica di pubblico ufficiale Tale qualitagrave ai fini del reato di istigazione alla corruzione permane anche dopo la cessazione dellincarico sempre che lofferta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate attesa la possibilitagrave di rettifica dei risultati della consulenza e la necessitagrave di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez 6 Sentenza n 4062 del 07011999 )

Il CT procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti

Il CT se necessario per lrsquoespletamento dellrsquoincarico puograve esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

penale

Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

penale

Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 4: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Incompatibilitagrave e incompatibilitagrave Il codice di procedura penale non detta alcuna

disposizione in tema di incapacitagrave ed incompatibilitagrave del CT nominato nel corso delle indagini preliminari a differenza di quanto previsto dallrsquoart 222 cpp per il perito e dallrsquoart 225 cpp per il caso di consulenza fuori dei casi di perizia

Secondo la Cassazione (cfr Sez 3 Sentenza n 24294 del 07042010) ldquoNon trovano applicazione neppure in via analogica nei confronti dei consulenti tecnici del PM le ipotesi di incapacitagrave ed incompatibilitagrave dei periti previste dallart 225 comma terzo cod proc pen negrave sussiste alcuna inutilizzabilitagrave degli accertamenti eventualmente compiuti dai consulenti tecnici che si trovino in una delle situazioni di cui allart 222 cod proc penrdquo

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Accertamenti ripetibili e diritti difensivi Quando si tratta di operazioni ripetibili in futuro e che non

possono alterare il reperto da esaminare le esigenze di tutela del segreto istruttorio prevalgono rispetto alla possibilitagrave per lrsquoindagato di svolgere una difesa anticipata e non egrave dunque previsto alcun avviso allrsquoindagato e al suo difensore in tal senso SEZ 5 SENT 03178 DEL 08082000 secondo cui ldquoE manifestamente infondata leccezione di illegittimita costituzionale dellart 359 cod proc pen (con riferimento allart 111 della Costituzione) nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi allindagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del PM atteso che listituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova non e una perizia e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli elementi del processordquo

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Accertamenti irripetibili Le modalitagrave di conferimento dellrsquoincarico mutano radicalmente

allorquando gli accertamenti tecnici da effettuare non possono essere differiti al dibattimento o determinano inevitabilmente unrsquoalterazione del reperto

Lrsquoart 360 cpp infatti stabilisce particolari forme e garanzie allorquando i suddetti accertamenti abbiano ad oggetto cose luoghi o persone il cui stato egrave soggetto a modificazione

Ma tali forme e garanzie a norma dellrsquoart 117 disp Att cpp devono essere osservate e assicurate anche quando egrave lrsquoaccertamento tecnico in seacute che determina modificazione delle cose dei luoghi o delle persone tali da rendere lrsquoatto non ripetibile (egrave il caso ad esempio dei prelievi del DNA da un bulbo pilifero)

In questi casi le garanzie difensive prevalgono sullrsquoesigenza di mantenere segrete le indagini e il legislatore prevede il pieno contraddittorio tra accusa e difesa infatti secondo quanto previsto dallrsquoart 360 cpp ldquoil PM avvisa senza ritardo la persona sottoposta alle indagini la persona offesa e i difensori del giorno dellrsquoora e del luogo fissati per il conferimento dellrsquoincarico e della facoltagrave di nominare propri consulenti tecnicildquoi difensori noncheacute i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dellrsquoincarico di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserverdquo

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Avvisi al difensore e forme Qualora il PM debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili

previsti dallart 360 cod proc pen ricorre lobbligo di dare lavviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dellincarico al consulente sia giagrave stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dellespletamento delle operazioni peritali (Sez 4 Sentenza n 20591 del 23022010)

Lavviso relativo allespletamento di un accertamento tecnico non ripetibile con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva deve essere dato anche alla persona che pur non iscritta nel registro degli indagati risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reitagrave quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez 5 Sentenza n 6237 del 21122010)

Le forme di tale avviso non hanno carattere sacramentale e non sono predefinite ersquo sufficiente che i mezzi impiegati siano tali da portare il destinatario ad effettiva conoscenza del luogo data e ora del conferimento dellrsquoincarico (SEZ 1 SENT 04453 del 12042000)

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Conseguenze omesso avviso e valore probatorio Il mancato rispetto di quanto previsto dallrsquoart 360 cpp in

ordine agli avvisi da dare allrsquoindagato e al suo difensore determina la nullitagrave dellrsquoattivitagrave del CT e della relazione finale da questi redatta Trattasi di una nullitagrave generale a regime intermedio La nullitagrave si estende in via derivata anche allesame dibattimentale del consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati dellaccertamento tecnico cosigrave Sez 2 Sentenza n 11052 del 23012009

laddove venga assicurato il pieno rispetto delle garanzie difensive invece la relazione redatta dal consulente tecnico nominato ex art 360 cpp entra a far parte del fascicolo del dibattimento e puograve essere utilizzata dal Giudice per la sua decisione indipendentemente dallrsquoaudizione dello stesso consulente Sez 1 Sentenza n 7324 del 04051995 Sez 6 Sentenza n 6031 del 18041996 Sez 1 Sentenza n 8082 del 11022010

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Accertamenti irripetibili e poteri dellrsquoindagato Lrsquoindagato peraltro ha la possibilitagrave di paralizzare lrsquoattivitagrave del consulente

tecnico del PM facendo riserva di incidente probatorio anticipando cioegrave la propria intenzione di chiedere che il medesimo accertamento sia effettuato da parte di un perito nominato dal GIP

In tale caso se il PM procede comunque al conferimento dellrsquoincarico e questo viene adempiuto i risultati raggiunti saranno inutilizzabili nel dibattimento cosigrave SEZ 3 SENT 08342 del 19072000 nella quale si legge che ldquoA norma dellart 360 co IV cod proc pen il pubblico ministero non puo procedere ad accertamenti tecnici quando sul medesimo oggetto sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio salvo che i suddetti accertamenti non possano piu essere utilmente compiuti se differiti in assenza della suddetta condizione deve ritenersi linutilizzabilita dei risultati dei disposti accertamentirdquo (analogamente Sez 4 Sentenza n 5863 del 12042000

Limputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art 360 comma quarto cod proc pen non puograve piugrave sollevare la questione di inutilizzabilitagrave della consulenza disposta dal PM ai sensi del menzionato art 360 cod proc pen per mancanza del presupposto della non ripetibilitagrave dellaccertamento tecnico dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione (Sez 1 Sentenza n 28979 del 11032003 Sez 1 Sentenza n 47502 del 29112007 Sez 2 Sentenza n 43726 del 11112010)Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Accertamenti irripetibili e poteri del PM Resta comunque salva lrsquoipotesi in cui il PM

ritenga che a prescindere dalla riserva dellrsquoindagato lrsquoaccertamento tecnico non possa essere utilmente differito al dibattimento

In questo caso il PM puograve disporre che si proceda comunque alle operazioni tecniche ma se in seguito si dovesse appurare che le stesse potevano essere agevolmente differite i risultati raggiunti saranno inutilizzabili

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di

eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) - sia per linvestitura ricevuta dal magistrato (art 359 cp) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario allesercizio della funzione giurisdizionale (art 357 cp) assume la qualifica di pubblico ufficiale Tale qualitagrave ai fini del reato di istigazione alla corruzione permane anche dopo la cessazione dellincarico sempre che lofferta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate attesa la possibilitagrave di rettifica dei risultati della consulenza e la necessitagrave di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez 6 Sentenza n 4062 del 07011999 )

Il CT procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti

Il CT se necessario per lrsquoespletamento dellrsquoincarico puograve esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 5: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Accertamenti ripetibili e diritti difensivi Quando si tratta di operazioni ripetibili in futuro e che non

possono alterare il reperto da esaminare le esigenze di tutela del segreto istruttorio prevalgono rispetto alla possibilitagrave per lrsquoindagato di svolgere una difesa anticipata e non egrave dunque previsto alcun avviso allrsquoindagato e al suo difensore in tal senso SEZ 5 SENT 03178 DEL 08082000 secondo cui ldquoE manifestamente infondata leccezione di illegittimita costituzionale dellart 359 cod proc pen (con riferimento allart 111 della Costituzione) nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi allindagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del PM atteso che listituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova non e una perizia e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli elementi del processordquo

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Accertamenti irripetibili Le modalitagrave di conferimento dellrsquoincarico mutano radicalmente

allorquando gli accertamenti tecnici da effettuare non possono essere differiti al dibattimento o determinano inevitabilmente unrsquoalterazione del reperto

Lrsquoart 360 cpp infatti stabilisce particolari forme e garanzie allorquando i suddetti accertamenti abbiano ad oggetto cose luoghi o persone il cui stato egrave soggetto a modificazione

Ma tali forme e garanzie a norma dellrsquoart 117 disp Att cpp devono essere osservate e assicurate anche quando egrave lrsquoaccertamento tecnico in seacute che determina modificazione delle cose dei luoghi o delle persone tali da rendere lrsquoatto non ripetibile (egrave il caso ad esempio dei prelievi del DNA da un bulbo pilifero)

In questi casi le garanzie difensive prevalgono sullrsquoesigenza di mantenere segrete le indagini e il legislatore prevede il pieno contraddittorio tra accusa e difesa infatti secondo quanto previsto dallrsquoart 360 cpp ldquoil PM avvisa senza ritardo la persona sottoposta alle indagini la persona offesa e i difensori del giorno dellrsquoora e del luogo fissati per il conferimento dellrsquoincarico e della facoltagrave di nominare propri consulenti tecnicildquoi difensori noncheacute i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dellrsquoincarico di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserverdquo

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Avvisi al difensore e forme Qualora il PM debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili

previsti dallart 360 cod proc pen ricorre lobbligo di dare lavviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dellincarico al consulente sia giagrave stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dellespletamento delle operazioni peritali (Sez 4 Sentenza n 20591 del 23022010)

Lavviso relativo allespletamento di un accertamento tecnico non ripetibile con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva deve essere dato anche alla persona che pur non iscritta nel registro degli indagati risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reitagrave quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez 5 Sentenza n 6237 del 21122010)

Le forme di tale avviso non hanno carattere sacramentale e non sono predefinite ersquo sufficiente che i mezzi impiegati siano tali da portare il destinatario ad effettiva conoscenza del luogo data e ora del conferimento dellrsquoincarico (SEZ 1 SENT 04453 del 12042000)

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Conseguenze omesso avviso e valore probatorio Il mancato rispetto di quanto previsto dallrsquoart 360 cpp in

ordine agli avvisi da dare allrsquoindagato e al suo difensore determina la nullitagrave dellrsquoattivitagrave del CT e della relazione finale da questi redatta Trattasi di una nullitagrave generale a regime intermedio La nullitagrave si estende in via derivata anche allesame dibattimentale del consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati dellaccertamento tecnico cosigrave Sez 2 Sentenza n 11052 del 23012009

laddove venga assicurato il pieno rispetto delle garanzie difensive invece la relazione redatta dal consulente tecnico nominato ex art 360 cpp entra a far parte del fascicolo del dibattimento e puograve essere utilizzata dal Giudice per la sua decisione indipendentemente dallrsquoaudizione dello stesso consulente Sez 1 Sentenza n 7324 del 04051995 Sez 6 Sentenza n 6031 del 18041996 Sez 1 Sentenza n 8082 del 11022010

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Accertamenti irripetibili e poteri dellrsquoindagato Lrsquoindagato peraltro ha la possibilitagrave di paralizzare lrsquoattivitagrave del consulente

tecnico del PM facendo riserva di incidente probatorio anticipando cioegrave la propria intenzione di chiedere che il medesimo accertamento sia effettuato da parte di un perito nominato dal GIP

In tale caso se il PM procede comunque al conferimento dellrsquoincarico e questo viene adempiuto i risultati raggiunti saranno inutilizzabili nel dibattimento cosigrave SEZ 3 SENT 08342 del 19072000 nella quale si legge che ldquoA norma dellart 360 co IV cod proc pen il pubblico ministero non puo procedere ad accertamenti tecnici quando sul medesimo oggetto sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio salvo che i suddetti accertamenti non possano piu essere utilmente compiuti se differiti in assenza della suddetta condizione deve ritenersi linutilizzabilita dei risultati dei disposti accertamentirdquo (analogamente Sez 4 Sentenza n 5863 del 12042000

Limputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art 360 comma quarto cod proc pen non puograve piugrave sollevare la questione di inutilizzabilitagrave della consulenza disposta dal PM ai sensi del menzionato art 360 cod proc pen per mancanza del presupposto della non ripetibilitagrave dellaccertamento tecnico dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione (Sez 1 Sentenza n 28979 del 11032003 Sez 1 Sentenza n 47502 del 29112007 Sez 2 Sentenza n 43726 del 11112010)Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Accertamenti irripetibili e poteri del PM Resta comunque salva lrsquoipotesi in cui il PM

ritenga che a prescindere dalla riserva dellrsquoindagato lrsquoaccertamento tecnico non possa essere utilmente differito al dibattimento

In questo caso il PM puograve disporre che si proceda comunque alle operazioni tecniche ma se in seguito si dovesse appurare che le stesse potevano essere agevolmente differite i risultati raggiunti saranno inutilizzabili

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di

eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) - sia per linvestitura ricevuta dal magistrato (art 359 cp) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario allesercizio della funzione giurisdizionale (art 357 cp) assume la qualifica di pubblico ufficiale Tale qualitagrave ai fini del reato di istigazione alla corruzione permane anche dopo la cessazione dellincarico sempre che lofferta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate attesa la possibilitagrave di rettifica dei risultati della consulenza e la necessitagrave di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez 6 Sentenza n 4062 del 07011999 )

Il CT procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti

Il CT se necessario per lrsquoespletamento dellrsquoincarico puograve esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 6: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Accertamenti irripetibili Le modalitagrave di conferimento dellrsquoincarico mutano radicalmente

allorquando gli accertamenti tecnici da effettuare non possono essere differiti al dibattimento o determinano inevitabilmente unrsquoalterazione del reperto

Lrsquoart 360 cpp infatti stabilisce particolari forme e garanzie allorquando i suddetti accertamenti abbiano ad oggetto cose luoghi o persone il cui stato egrave soggetto a modificazione

Ma tali forme e garanzie a norma dellrsquoart 117 disp Att cpp devono essere osservate e assicurate anche quando egrave lrsquoaccertamento tecnico in seacute che determina modificazione delle cose dei luoghi o delle persone tali da rendere lrsquoatto non ripetibile (egrave il caso ad esempio dei prelievi del DNA da un bulbo pilifero)

In questi casi le garanzie difensive prevalgono sullrsquoesigenza di mantenere segrete le indagini e il legislatore prevede il pieno contraddittorio tra accusa e difesa infatti secondo quanto previsto dallrsquoart 360 cpp ldquoil PM avvisa senza ritardo la persona sottoposta alle indagini la persona offesa e i difensori del giorno dellrsquoora e del luogo fissati per il conferimento dellrsquoincarico e della facoltagrave di nominare propri consulenti tecnicildquoi difensori noncheacute i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dellrsquoincarico di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserverdquo

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Avvisi al difensore e forme Qualora il PM debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili

previsti dallart 360 cod proc pen ricorre lobbligo di dare lavviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dellincarico al consulente sia giagrave stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dellespletamento delle operazioni peritali (Sez 4 Sentenza n 20591 del 23022010)

Lavviso relativo allespletamento di un accertamento tecnico non ripetibile con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva deve essere dato anche alla persona che pur non iscritta nel registro degli indagati risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reitagrave quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez 5 Sentenza n 6237 del 21122010)

Le forme di tale avviso non hanno carattere sacramentale e non sono predefinite ersquo sufficiente che i mezzi impiegati siano tali da portare il destinatario ad effettiva conoscenza del luogo data e ora del conferimento dellrsquoincarico (SEZ 1 SENT 04453 del 12042000)

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Conseguenze omesso avviso e valore probatorio Il mancato rispetto di quanto previsto dallrsquoart 360 cpp in

ordine agli avvisi da dare allrsquoindagato e al suo difensore determina la nullitagrave dellrsquoattivitagrave del CT e della relazione finale da questi redatta Trattasi di una nullitagrave generale a regime intermedio La nullitagrave si estende in via derivata anche allesame dibattimentale del consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati dellaccertamento tecnico cosigrave Sez 2 Sentenza n 11052 del 23012009

laddove venga assicurato il pieno rispetto delle garanzie difensive invece la relazione redatta dal consulente tecnico nominato ex art 360 cpp entra a far parte del fascicolo del dibattimento e puograve essere utilizzata dal Giudice per la sua decisione indipendentemente dallrsquoaudizione dello stesso consulente Sez 1 Sentenza n 7324 del 04051995 Sez 6 Sentenza n 6031 del 18041996 Sez 1 Sentenza n 8082 del 11022010

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Accertamenti irripetibili e poteri dellrsquoindagato Lrsquoindagato peraltro ha la possibilitagrave di paralizzare lrsquoattivitagrave del consulente

tecnico del PM facendo riserva di incidente probatorio anticipando cioegrave la propria intenzione di chiedere che il medesimo accertamento sia effettuato da parte di un perito nominato dal GIP

In tale caso se il PM procede comunque al conferimento dellrsquoincarico e questo viene adempiuto i risultati raggiunti saranno inutilizzabili nel dibattimento cosigrave SEZ 3 SENT 08342 del 19072000 nella quale si legge che ldquoA norma dellart 360 co IV cod proc pen il pubblico ministero non puo procedere ad accertamenti tecnici quando sul medesimo oggetto sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio salvo che i suddetti accertamenti non possano piu essere utilmente compiuti se differiti in assenza della suddetta condizione deve ritenersi linutilizzabilita dei risultati dei disposti accertamentirdquo (analogamente Sez 4 Sentenza n 5863 del 12042000

Limputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art 360 comma quarto cod proc pen non puograve piugrave sollevare la questione di inutilizzabilitagrave della consulenza disposta dal PM ai sensi del menzionato art 360 cod proc pen per mancanza del presupposto della non ripetibilitagrave dellaccertamento tecnico dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione (Sez 1 Sentenza n 28979 del 11032003 Sez 1 Sentenza n 47502 del 29112007 Sez 2 Sentenza n 43726 del 11112010)Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Accertamenti irripetibili e poteri del PM Resta comunque salva lrsquoipotesi in cui il PM

ritenga che a prescindere dalla riserva dellrsquoindagato lrsquoaccertamento tecnico non possa essere utilmente differito al dibattimento

In questo caso il PM puograve disporre che si proceda comunque alle operazioni tecniche ma se in seguito si dovesse appurare che le stesse potevano essere agevolmente differite i risultati raggiunti saranno inutilizzabili

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di

eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) - sia per linvestitura ricevuta dal magistrato (art 359 cp) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario allesercizio della funzione giurisdizionale (art 357 cp) assume la qualifica di pubblico ufficiale Tale qualitagrave ai fini del reato di istigazione alla corruzione permane anche dopo la cessazione dellincarico sempre che lofferta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate attesa la possibilitagrave di rettifica dei risultati della consulenza e la necessitagrave di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez 6 Sentenza n 4062 del 07011999 )

Il CT procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti

Il CT se necessario per lrsquoespletamento dellrsquoincarico puograve esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 7: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Avvisi al difensore e forme Qualora il PM debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili

previsti dallart 360 cod proc pen ricorre lobbligo di dare lavviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dellincarico al consulente sia giagrave stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dellespletamento delle operazioni peritali (Sez 4 Sentenza n 20591 del 23022010)

Lavviso relativo allespletamento di un accertamento tecnico non ripetibile con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva deve essere dato anche alla persona che pur non iscritta nel registro degli indagati risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reitagrave quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez 5 Sentenza n 6237 del 21122010)

Le forme di tale avviso non hanno carattere sacramentale e non sono predefinite ersquo sufficiente che i mezzi impiegati siano tali da portare il destinatario ad effettiva conoscenza del luogo data e ora del conferimento dellrsquoincarico (SEZ 1 SENT 04453 del 12042000)

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Conseguenze omesso avviso e valore probatorio Il mancato rispetto di quanto previsto dallrsquoart 360 cpp in

ordine agli avvisi da dare allrsquoindagato e al suo difensore determina la nullitagrave dellrsquoattivitagrave del CT e della relazione finale da questi redatta Trattasi di una nullitagrave generale a regime intermedio La nullitagrave si estende in via derivata anche allesame dibattimentale del consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati dellaccertamento tecnico cosigrave Sez 2 Sentenza n 11052 del 23012009

laddove venga assicurato il pieno rispetto delle garanzie difensive invece la relazione redatta dal consulente tecnico nominato ex art 360 cpp entra a far parte del fascicolo del dibattimento e puograve essere utilizzata dal Giudice per la sua decisione indipendentemente dallrsquoaudizione dello stesso consulente Sez 1 Sentenza n 7324 del 04051995 Sez 6 Sentenza n 6031 del 18041996 Sez 1 Sentenza n 8082 del 11022010

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Accertamenti irripetibili e poteri dellrsquoindagato Lrsquoindagato peraltro ha la possibilitagrave di paralizzare lrsquoattivitagrave del consulente

tecnico del PM facendo riserva di incidente probatorio anticipando cioegrave la propria intenzione di chiedere che il medesimo accertamento sia effettuato da parte di un perito nominato dal GIP

In tale caso se il PM procede comunque al conferimento dellrsquoincarico e questo viene adempiuto i risultati raggiunti saranno inutilizzabili nel dibattimento cosigrave SEZ 3 SENT 08342 del 19072000 nella quale si legge che ldquoA norma dellart 360 co IV cod proc pen il pubblico ministero non puo procedere ad accertamenti tecnici quando sul medesimo oggetto sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio salvo che i suddetti accertamenti non possano piu essere utilmente compiuti se differiti in assenza della suddetta condizione deve ritenersi linutilizzabilita dei risultati dei disposti accertamentirdquo (analogamente Sez 4 Sentenza n 5863 del 12042000

Limputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art 360 comma quarto cod proc pen non puograve piugrave sollevare la questione di inutilizzabilitagrave della consulenza disposta dal PM ai sensi del menzionato art 360 cod proc pen per mancanza del presupposto della non ripetibilitagrave dellaccertamento tecnico dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione (Sez 1 Sentenza n 28979 del 11032003 Sez 1 Sentenza n 47502 del 29112007 Sez 2 Sentenza n 43726 del 11112010)Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Accertamenti irripetibili e poteri del PM Resta comunque salva lrsquoipotesi in cui il PM

ritenga che a prescindere dalla riserva dellrsquoindagato lrsquoaccertamento tecnico non possa essere utilmente differito al dibattimento

In questo caso il PM puograve disporre che si proceda comunque alle operazioni tecniche ma se in seguito si dovesse appurare che le stesse potevano essere agevolmente differite i risultati raggiunti saranno inutilizzabili

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di

eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) - sia per linvestitura ricevuta dal magistrato (art 359 cp) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario allesercizio della funzione giurisdizionale (art 357 cp) assume la qualifica di pubblico ufficiale Tale qualitagrave ai fini del reato di istigazione alla corruzione permane anche dopo la cessazione dellincarico sempre che lofferta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate attesa la possibilitagrave di rettifica dei risultati della consulenza e la necessitagrave di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez 6 Sentenza n 4062 del 07011999 )

Il CT procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti

Il CT se necessario per lrsquoespletamento dellrsquoincarico puograve esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 8: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Conseguenze omesso avviso e valore probatorio Il mancato rispetto di quanto previsto dallrsquoart 360 cpp in

ordine agli avvisi da dare allrsquoindagato e al suo difensore determina la nullitagrave dellrsquoattivitagrave del CT e della relazione finale da questi redatta Trattasi di una nullitagrave generale a regime intermedio La nullitagrave si estende in via derivata anche allesame dibattimentale del consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati dellaccertamento tecnico cosigrave Sez 2 Sentenza n 11052 del 23012009

laddove venga assicurato il pieno rispetto delle garanzie difensive invece la relazione redatta dal consulente tecnico nominato ex art 360 cpp entra a far parte del fascicolo del dibattimento e puograve essere utilizzata dal Giudice per la sua decisione indipendentemente dallrsquoaudizione dello stesso consulente Sez 1 Sentenza n 7324 del 04051995 Sez 6 Sentenza n 6031 del 18041996 Sez 1 Sentenza n 8082 del 11022010

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Accertamenti irripetibili e poteri dellrsquoindagato Lrsquoindagato peraltro ha la possibilitagrave di paralizzare lrsquoattivitagrave del consulente

tecnico del PM facendo riserva di incidente probatorio anticipando cioegrave la propria intenzione di chiedere che il medesimo accertamento sia effettuato da parte di un perito nominato dal GIP

In tale caso se il PM procede comunque al conferimento dellrsquoincarico e questo viene adempiuto i risultati raggiunti saranno inutilizzabili nel dibattimento cosigrave SEZ 3 SENT 08342 del 19072000 nella quale si legge che ldquoA norma dellart 360 co IV cod proc pen il pubblico ministero non puo procedere ad accertamenti tecnici quando sul medesimo oggetto sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio salvo che i suddetti accertamenti non possano piu essere utilmente compiuti se differiti in assenza della suddetta condizione deve ritenersi linutilizzabilita dei risultati dei disposti accertamentirdquo (analogamente Sez 4 Sentenza n 5863 del 12042000

Limputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art 360 comma quarto cod proc pen non puograve piugrave sollevare la questione di inutilizzabilitagrave della consulenza disposta dal PM ai sensi del menzionato art 360 cod proc pen per mancanza del presupposto della non ripetibilitagrave dellaccertamento tecnico dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione (Sez 1 Sentenza n 28979 del 11032003 Sez 1 Sentenza n 47502 del 29112007 Sez 2 Sentenza n 43726 del 11112010)Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Accertamenti irripetibili e poteri del PM Resta comunque salva lrsquoipotesi in cui il PM

ritenga che a prescindere dalla riserva dellrsquoindagato lrsquoaccertamento tecnico non possa essere utilmente differito al dibattimento

In questo caso il PM puograve disporre che si proceda comunque alle operazioni tecniche ma se in seguito si dovesse appurare che le stesse potevano essere agevolmente differite i risultati raggiunti saranno inutilizzabili

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di

eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) - sia per linvestitura ricevuta dal magistrato (art 359 cp) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario allesercizio della funzione giurisdizionale (art 357 cp) assume la qualifica di pubblico ufficiale Tale qualitagrave ai fini del reato di istigazione alla corruzione permane anche dopo la cessazione dellincarico sempre che lofferta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate attesa la possibilitagrave di rettifica dei risultati della consulenza e la necessitagrave di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez 6 Sentenza n 4062 del 07011999 )

Il CT procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti

Il CT se necessario per lrsquoespletamento dellrsquoincarico puograve esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 9: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Accertamenti irripetibili e poteri dellrsquoindagato Lrsquoindagato peraltro ha la possibilitagrave di paralizzare lrsquoattivitagrave del consulente

tecnico del PM facendo riserva di incidente probatorio anticipando cioegrave la propria intenzione di chiedere che il medesimo accertamento sia effettuato da parte di un perito nominato dal GIP

In tale caso se il PM procede comunque al conferimento dellrsquoincarico e questo viene adempiuto i risultati raggiunti saranno inutilizzabili nel dibattimento cosigrave SEZ 3 SENT 08342 del 19072000 nella quale si legge che ldquoA norma dellart 360 co IV cod proc pen il pubblico ministero non puo procedere ad accertamenti tecnici quando sul medesimo oggetto sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio salvo che i suddetti accertamenti non possano piu essere utilmente compiuti se differiti in assenza della suddetta condizione deve ritenersi linutilizzabilita dei risultati dei disposti accertamentirdquo (analogamente Sez 4 Sentenza n 5863 del 12042000

Limputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art 360 comma quarto cod proc pen non puograve piugrave sollevare la questione di inutilizzabilitagrave della consulenza disposta dal PM ai sensi del menzionato art 360 cod proc pen per mancanza del presupposto della non ripetibilitagrave dellaccertamento tecnico dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione (Sez 1 Sentenza n 28979 del 11032003 Sez 1 Sentenza n 47502 del 29112007 Sez 2 Sentenza n 43726 del 11112010)Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Accertamenti irripetibili e poteri del PM Resta comunque salva lrsquoipotesi in cui il PM

ritenga che a prescindere dalla riserva dellrsquoindagato lrsquoaccertamento tecnico non possa essere utilmente differito al dibattimento

In questo caso il PM puograve disporre che si proceda comunque alle operazioni tecniche ma se in seguito si dovesse appurare che le stesse potevano essere agevolmente differite i risultati raggiunti saranno inutilizzabili

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penale

Qualifica e Poteri del CT del PM Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di

eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) - sia per linvestitura ricevuta dal magistrato (art 359 cp) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario allesercizio della funzione giurisdizionale (art 357 cp) assume la qualifica di pubblico ufficiale Tale qualitagrave ai fini del reato di istigazione alla corruzione permane anche dopo la cessazione dellincarico sempre che lofferta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate attesa la possibilitagrave di rettifica dei risultati della consulenza e la necessitagrave di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez 6 Sentenza n 4062 del 07011999 )

Il CT procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti

Il CT se necessario per lrsquoespletamento dellrsquoincarico puograve esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 10: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Accertamenti irripetibili e poteri del PM Resta comunque salva lrsquoipotesi in cui il PM

ritenga che a prescindere dalla riserva dellrsquoindagato lrsquoaccertamento tecnico non possa essere utilmente differito al dibattimento

In questo caso il PM puograve disporre che si proceda comunque alle operazioni tecniche ma se in seguito si dovesse appurare che le stesse potevano essere agevolmente differite i risultati raggiunti saranno inutilizzabili

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penale

Qualifica e Poteri del CT del PM Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di

eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) - sia per linvestitura ricevuta dal magistrato (art 359 cp) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario allesercizio della funzione giurisdizionale (art 357 cp) assume la qualifica di pubblico ufficiale Tale qualitagrave ai fini del reato di istigazione alla corruzione permane anche dopo la cessazione dellincarico sempre che lofferta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate attesa la possibilitagrave di rettifica dei risultati della consulenza e la necessitagrave di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez 6 Sentenza n 4062 del 07011999 )

Il CT procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti

Il CT se necessario per lrsquoespletamento dellrsquoincarico puograve esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 11: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Qualifica e Poteri del CT del PM Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di

eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) - sia per linvestitura ricevuta dal magistrato (art 359 cp) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario allesercizio della funzione giurisdizionale (art 357 cp) assume la qualifica di pubblico ufficiale Tale qualitagrave ai fini del reato di istigazione alla corruzione permane anche dopo la cessazione dellincarico sempre che lofferta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate attesa la possibilitagrave di rettifica dei risultati della consulenza e la necessitagrave di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez 6 Sentenza n 4062 del 07011999 )

Il CT procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti

Il CT se necessario per lrsquoespletamento dellrsquoincarico puograve esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM

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Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 12: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Qualifica e Poteri del CT del PM Il CT partecipa a singoli atti di indagine se espressamente

autorizzato dal PM (art 359 comma 2 cpp) Il CT puograve acquisire informazioni dallrsquoindagato dalle persone

offese o da altre persone ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dellrsquoaccertamento tecnico (cfr perograve Sez 3 Sentenza n 2101 del 11112008 secondo cui ldquoLinutilizzabilitagrave delle notizie che il perito o il consulente riceva in sede di espletamento di incarico dallimputato dalla persona offesa o da altre persone non ha natura patologica bensigrave fisiologica siccheacute il contenuto della consulenza tecnica disposta dal PM puograve essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato ai fini di prova della responsabilitagrave dellimputato anche con riguardo a dette notizierdquo Contra Sez 3 Sentenza n 16470 del 10022010 secondo cui ldquoIl divieto di utilizzazione delle notizie fornite dallimputato al perito per fini diversi da quelli dellaccertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviatordquo

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Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

penale

Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

penale

Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 13: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Contenuti e forma della relazione di CT La relazione di CT egrave atto a forma libera Il contenuto minimo necessario egrave dato dalla

descrizione delle attivitagrave svolte per lrsquoespletamento dellrsquoincarico e dalla risposta ai quesiti

Solitamente lo schema egrave il seguente 1- indicazione di tempo luogo ed oggetto dellrsquoincarico ricevuto2- descrizione delle attivitagrave svolte3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni5- risposta ai quesiti

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La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 14: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

La consulenza tecnica e lrsquoaudizione del CT nellrsquoudienza preliminare - ex art 421 bis cpp il GUP se ritiene che le

indagini preliminari sono incomplete puograve indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza) fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza

- ex art 422 cpp il GUP puograve disporre anche drsquoufficio lrsquoassunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere tra dette prove lrsquoart 422 comma 2 cpp prevede espressamente lrsquoaudizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 15: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia Disposta la perizia il pubblico ministeroe le parti private

hanno facoltagrave di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti2 Le parti private nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato3 Non puograve essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellarticolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne interdetto inabilitato infermo di mente] b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdettosospeso da una professione o arte] c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione] d) [coimputati imputati in procedimento connesso o collegato responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria ausiliario del PM chi ha facoltagrave di astenersi dal testimoniare chi egrave stato chiamato a prestare lrsquouffiico di testimone o interprete]

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Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

penale

Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 16: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Precisazione sulle incompatibilitagrave Non sussiste alcuna incompatibilitagrave per lausiliario nominato dalla

polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini ad assumere la veste di consulente tecnico del PM in quanto le preclusioni previste dallart 225 comma terzo cod proc pen trovano applicazione soltanto per il perito dufficio (Sez 3 Sentenza n 46769 del 23112011 )

Egrave manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost la questione di legittimitagrave costituzionale dellart 225 comma 3 cod proc pen - nella parte in cui non prevede lincompatibilitagrave del perito dufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - in quanto lesigenza di imparzialitagrave cui egrave preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare lufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento non sussiste nellipotesi in cui al contrario sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento con la conseguenza che trattandosi di situazioni diverse non vi egrave violazione dellart 3 Cost nemmeno sussiste la violazione dellart 24 Cost essendo sufficiente in tale ipotesi che il giudice escluda lutilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez 4 Sentenza n 36968 del 20062003)

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Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

penale

Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 17: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e

presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali e` fatta menzione nel verbale

Essi possono partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione

Se sono nominati dopo lesaurimento delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona la cosa e il luogo oggetto della perizia

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare lesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dellimputato dopo che si sia concluso lesame del perito di ufficio qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dellincarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez 6 Sentenza n 12610 del 14012010)

La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art 230 terzo comma cod proc pen) non ha ragion dessere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dallinizio potendo con lui interloquire in ogni momento dellespletamento dellincarico In tale caso infatti a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo al consulente egrave consentito assistere al conferimento dellincarico presentare al giudice richieste osservazioni e riserve delle quali viene fatta menzione verbale partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez 6 Sentenza n 2976 del 23071992)

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consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 18: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia Quando non e` stata disposta perizia ciascuna parte puo`

nominare in numero non superiore a due propri consulenti tecnici Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dellarticolo 121

Il giudice a richiesta del difensore puograve autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare loggetto delle ispezioni alle quali il consulente non egrave intervenuto Prima dellesercizio dellazione penale lautorizzazione egrave disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puograve proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme di cui allarticolo 127 (1)

Lautoritagrave giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1)

Qualora successivamente alla nomina del consulente tecnico sia disposta perizia ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dallarticolo 230 salvo il limite previsto dallarticolo 225 comma 1

Si applica la disposizione dellarticolo 225 comma 3 Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

penale

Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede penale

Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 19: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Casi pratici

Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

penale

Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire ndeg______________

rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig ___________ sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilascio verificando la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predettohelliphelliphelliphellip

Accertare la legittimitagrave formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per lrsquoapprovazione degli strumenti urbanistici relativamente allrsquoarea interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionatohelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

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Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 21: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Quesiti in tema di sanatoria ldquoRiferisca il CT se nellrsquoambito della pratica di

condono edilizio n _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sigra______ sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico rdquo

ldquoAccerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico giuridico la vicendardquo

ldquoAccerti e riferisca quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede

penale

Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

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Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 22: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Quesiti in tema di piano di recupero ldquoRicostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero

con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzatirdquo ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento

edilizio come materialmente effettuato dagli indagatirdquo ldquoAccerti ancora il CT quale titolo edilizio era necessario per

realizzare lrsquointervento edilizio e se esso si egrave perfezionatordquo ldquoAccerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della

Toscana Re spa previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiutirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamentordquo

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Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede penale

Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede penale

Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 23: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo ldquoRicostruisca il CT in base al Piano di Recupero ldquohelliphelliphelliprdquo noncheacute allo

strumento urbanistico vigente al momento dellrsquoaccensione della pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire se le opere autorizzate sullrsquoarea censita catastalmente alla particella ndeg helliphellip con il titolo edilizio Permesso a Costruire ndeg helliphellipsono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilitagraverdquo

ldquoAccerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e dal progettista al fine dellrsquo ottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinantirdquo

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Accertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustizia

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Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede penale

Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 24: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come

materialmente effettuato dagli indagati indicando i vincoli territoriali insistenti sullrsquoarea e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempordquo

ldquoAccerti ancora il CT quale titolo urbanistico eo edilizio era necessario per realizzare lrsquointervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzatordquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento era ed egrave compatibile con la ldquozonizzazionerdquo prevista dagli strumenti urbanistici dellrsquoarea di sedime sia allrsquoepoca dellrsquoavvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia hellip e successive varianti sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nellrsquoarea di sedime realizzate dopo aver presentato le DIA helliphelliphellip ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli attirdquo

ldquoAccerti ancora il CT se il progettista hellip egrave professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili cosigrave come si presentano attualmenterdquo

ldquoAccerti ancora il CT se lrsquointervento appare sanabile sia con la procedura dellrsquoaccertamento di conformitagrave previsto dagli artt 36 e 37 del DPR 38001 sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dallrsquoordinamento

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede penale

Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede penale

Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 25: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Quesiti in materia di vincolo idrogeologico ldquoRiferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di helliphellipa favore

dei Sigg helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sia conforme o meno alla luce della normativa vigente allrsquoepoca del rilasciordquo

ldquoAccertare se lrsquoopera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 6495 e normativa urbanistica di riferimento

Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sullrsquoarea di sedime

Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA Accerti se nel caso in contesto sia corretta lrsquoapplicazione delle misure di

salvaguardia Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla PA dalla proprietagrave e

dal progettista al fine dellrsquoottenimento del Permesso di Costruire era conforme alle vigenti normative e rappresentante lrsquoeffettivo stato dei luoghi

ldquoAccerti il CT natura consistenza e tipologia dellrsquointervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciatirdquo

ldquoAccerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto lrsquoaspetto tecnico e giuridico la vicendardquo

ldquoAccertare e riferire quantrsquoaltro utile ai fini di giustiziardquo

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La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 26: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

La valutazione della consulenza e della perizia

Ambito di discrezionalitagrave del PM e del Giudice

Poteri e doveri Questioni pratiche Questioni teoriche

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede penale

Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Page 27: LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE

Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso

discorso vale per il PM) egrave peritus peritorum e spetta a lui nellrsquoambito del libero convincimento che gli egrave proprio valutare autonomamente la prova scientifica

SEZ 1 SENT 04276 DEL 01041976 laquo IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI

SEZ 1 ORD 00870 DEL 14061977 ldquoLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA CHE E CONSEGUENZA DUN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO INFATTI IL GIUDICE QUALE PERITUS PERITORUM PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELLANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONErdquo

SEZ 1 SENT 04288 DEL 23041982 laquo LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM BEN PUO PERTANTO IL GIUDICE CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE DANDO COSI RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Valutazione della consulenza e della perizia giudice (e PM) peritus peritorum IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E

DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E QUINDI ESSENZIALMENTE RAZIONALE AD ATTO SOGGETTIVO A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO O ADDIRITTURA EMOZIONALE INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ANCHE SE INESPRESSI SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO IN PRIMIS DALLOBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELLOBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO (SEZ 1 SENT 03937 DEL 17031989)

Sez 3 Sentenza n 42984 del 04102007 In tema di giudizio la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e puograve assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi lassoluta necessarietagrave ovvero la funzionale imprescindibilitagrave ai fini della decisione

Dott Claudio Curreli La Consulenza Tecnica in sede penale

Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi Questa piena autonomia del giudice (e del

PM) rispetto allrsquoapporto tecnico scientifico puograve allora tradursi volta per volta

1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito Sez 1 Sentenza n 2030 del 07071982 ldquoAi fini delladempimento dellObbligo della motivazione il giudice del merito non egrave tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia nellipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito accettandone i criteri ed i metodi di indaginerdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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penale

Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi2) in una presa di distanza dalle

conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte SEZ 4 SENT 11126 DEL 17111988 laquoLEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE STANTE LA VIGENZA NELLORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSOrdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Valutazione della consulenza e della perizia ipotesi3) nella possibilitagrave per il giudice di formarsi

una propria convinzione anche se lrsquoaccertamento tecnico ha avuto esito negativo SEZ 5 SENT 07355 DEL 24091984 laquo LESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTIgtgt

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Se vi egrave dunque da parte del giudice (e del PM) la massima libertagrave nella valutazione dellrsquoapporto

tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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tecnico scientifico fornito dal perito egrave bene precisare che tale libertagrave non egrave assoluta ma incontra dei limiti

Questi in particolare sono rappresentati dallrsquoobbligo della motivazione scritta (nella sentenza come nellrsquoeventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessitagrave che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori di tipo fattuale e logico emersi nel corso delle indagini e del processo

- SEZ 1 SENT 11338 DEL 26091978 laquo LA PROVA TECNICA COME TUTTE LE ALTRE PROVE PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI LERRONEITAgtgt

- SEZ 1 SENT 05874 DEL 19051978 laquo LA PROVA TECNICA PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE Ersquo IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO DOVE COME NOTO NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIOrdquo

- SEZ 1 SENT 05764 DEL 13051976 ldquoIL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA SESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO QUESTA CIOE PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE PEROrsquo AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICArdquo

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice Questrsquoobbligo di motivazione peraltro ove il

giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte non implica la necessitagrave di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr SEZ I SENT 6528 DEL 03061998 secondo cui ldquoIl giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito drsquoufficio in difformitagrave a quella del consulente tecnico di parte non puograve essere gravato dellrsquoobbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dellrsquoesattezza scientifica delle prime e dellrsquoerroneitagrave per converso delle altre dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito drsquoufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritalirdquo)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice E tuttavia lrsquoobbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia

scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi1) nellrsquoipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e

anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica

ldquoIl giudice nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica ha lrsquoonere di verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientificardquo (SEZ II SENT 2751 DEL 11081997)

ldquoIn tema di valutazione dei risultati peritali il giudice deve verificare la validitagrave scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito allorcheacute essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciograve non sottoposti al vaglio di una pluralitagrave di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore sigrave da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunitagrave scientifica (In applicazione di tale principio la SC ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologiardquo (Sez 2 Sentenza n 834 del 17102003)

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Valutazione della consulenza e della perizia limiti alla libertagrave del giudice2) nellrsquoipotesi in cui alla tesi scientifica seguita dal perito

se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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se ne contrapponga unrsquoaltra anchrsquoessa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica

ldquoIn tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito puograve fare legittimamente propria allorcheacute gli sia richiesto dalla natura della questionelrsquouna piuttosto che lrsquoaltra tesi scientifica purchegrave dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguirerdquo (SEZ IV SENT 11235 DEL 09121997)

In tema di prova costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitagrave la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti di quella che ritiene maggiormente condivisibile purchegrave la sentenza dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni di tale scelta del contenuto dellopinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez 4 Sentenza n 45126 del 06112008 e Sez 4 Sentenza n 46359 del 24102007)

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