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LA DISCIPLINA
IVA
NAZIONALE
IL MECCANISMO DELLA DETRAZIONE
DETRAZIONE
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ARTICOLO 19
D.P.R. 26/10/1972, n. 633
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ARTICOLO 19- bis
ARTICOLO 19-bis1
ARTICOLO 19-bis2
ARTICOLO 19-ter
DETRAZIONE
3
Paragrafo 3 - Nuovadisciplina delle detrazioni
Circolare24/12/1997, n. 328/E
PRASSI DI RIFERIMENTO
Paragrafo 4 - Rettifichedelle detrazioni
DETRAZIONE
DETRAZIONE
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Diritto, per il cessionario o committente, di recuperare l’imposta assolta sugli acquisti e/o importazioni
effettuate nell’esercizio di attività rilevanti ai fini IVA
La soggettività passiva IVA è requisito necessario ai fini dell’esercizio della
detrazione
Il diritto alla detrazione spetta quando esiste un nesso immediato tra le operazioni attive e quelle passive
Corte di Giustizia U.E. e Corte di
Cassazione (17/02/2010, n. 3706)
DETRAZIONE
CARATTERISTICHE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
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Spetta su tutti gli acquisti, salvo alcune limitazioni di carattere
oggettivo o soggettivo
Riferibilità degli acquisti alle operazioni attive effettuate
GENERALITA’
INERENZA
DETRAZIONE
CARATTERISTICHE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
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Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ai sensi dell’articolo 6
Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso
Il diritto alla detrazione si perfeziona attraverso la registrazione contabile della fattura ed il computo della relativa imposta in diminuzione
dell’imposta dovuta
PRINCIPIO DI “AFFERENZA” - D.Lgs. 313/97
Per determinare la detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi è necessario, in via preliminare, riferire ciascun
acquisto all’operazione attiva (o categoria di operazioni attive) che esso contribuirà a generare
DETRAZIONE
E’ indetraibile l’imposta assolta su acquisti utilizzati per fini privati (o comunque estranei all’esercizio d’impresa, arte o professione), riferibili ad operazioni esenti o non soggette a IVA ed in ogni caso
quella relativa a beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di operazioni a premio
PRINCIPIO DI “AFFERENZA” - D.Lgs. 313/97
3 IPOTESI DI DETRAIBILITA’ DELL’IMPOSTA
DETRAZIONE
Acquisti “afferenti” operazioni attive imponibili o di cui al comma 3
dell’articolo 19
Acquisti “afferenti” in parte operazioni attive imponibili ed in parte operazioni
attive esenti o non soggette
Acquisti “afferenti” operazioni attive esenti o non soggette all’imposta
DETRAIBILITA’ PIENA
DETRAIBILITA’ NULLA
DETRAIBILITA’ PARZIALE
DETRAZIONE
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFERENZA
UTILIZZO DEL BENE
NO DETRAZIONE
(per mancanza del requisito dell’inerenza)
POTENZIALE DETRAZIONE
(salvo i casi di indetraibilità oggettiva)
% DI DETRAZIONE
(calcolata secondo criteri oggettivi e coerenti)c.d. "pro-quota"
Operazioni imponibili
Operazioni non
soggette o per scopi
privati o comunque
estranei all'attività
Utilizzo promiscuo
DETRAZIONE
PRINCIPIO DI AFFERENZA
AFFERENZA DELL'ACQUISTO
AD OPERAZ. ESENTI, NON SOGGETTE O
ESCLUSE
AD OPERAZIONIIMPONIBILI
UTILIZZO PROMISCUO
NO DETRAZIONE POTENZIALE DETRAZIONE
(salvo i casi di indetraibilitàoggettiva)
DETRAZIONE PARZIALE
(secondo criterioggettivi e coerenti)
DETRAIBILITA’ PIENA
DETRAZIONE
Operazioni attive (esenti o non soggette) equiparate a quelle imponibili, per le quali non si applica l’indetraib ilità dell’imposta
assolta sugli acquisti “afferenti” (art. 19, comma 3)
Esportazioni e servizi internazionali (artt. 8, 8-bis e 9); cessioni intracomunitarie (artt. 40 e 41, D.L. 331/93)
Operazioni di cui all’articolo 10, numeri da 1) a 4), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’UE o relative a beni
destinati ad essere esportati fuori dall’UE
Operazioni effettuate fuori dal territorio nazionale le quali, se effettuate in Italia, darebbero diritto alla detrazione
SEGUE
DETRAIBILITA’ PIENA
DETRAZIONE
Operazioni attive (esenti o non soggette) equiparate a quelle imponibili, per le quali non si applica l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti
“afferenti” (art. 19, comma 3)
Operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d), f)
Cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento
Operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74
E’ altresì ammessa la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di oro da investimento, di oro destinato ad essere trasformato in oro da
investimento e di servizi relativi alla trasformazione dell’oro, effettuati da soggetti diversi dagli “operatori professionali”
N.B.
DETRAIBILITA’ PARZIALE
DETRAZIONE
Per i beni e servizi in parte utilizzati per operazioni attive non soggette all’imposta, la detraibilità non è ammessa per la quota
imputabile a tali utilizzazioni
L’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati
Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota d’imposta indetraibile relativa a beni e servizi utilizzati in parte per fini privati
o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte o professione
N.B.La Circolare 24/12/97, n. 328/E ritiene applicabile, in mancanza di
criteri oggettivi più adeguati, l’imputazione proporzionale pura
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
DETRAZIONE
Il diritto alla detrazione è limitato da particolari situazioni di natura:
Natura di taluni acquisti di beni e servizi
OGGETTIVA
SOGGETTIVA Natura dell’attività svolta
N.B.
Anche se effettuati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, taluni acquisti di beni e servizi sono equiparati all’immissione in consumo, a
ragione della loro natura o per finalità antielusive (INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA)
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
DETRAZIONE
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19- bis1
Acquisto o importazione di aeromobili che non costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa o non sono destinati ad essere
esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa
Acquisto o importazione di beni di cui alla tabella B o di navi ed imbarcazioni da diporto che non costituiscono oggetto dell’attività propria
dell’impresa
SEGUE
N.B.
La detraibilità è in ogni caso esclusa per gli acquisti di aeromobili, beni di cui alla tabella B, navi ed imbarcazioni
da diporto effettuati da esercenti arti e professioni
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
DETRAZIONE
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19- bis1
Acquisto o importazione di veicoli stradali a motore che non costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa o non sono utilizzati esclusivamente
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, nella misura del 60%
SEGUE
N.B.La detraibilità è in ogni caso ammessa (100%) per gli agenti e rappresentanti di commercio ed i soggetti ad essi equiparati
(agenti assicurativi, promotori finanziari, ecc...)
La detraibilità non è ammessa per gli acquisti di motocicli ad uso privato con motore di cilindrata superiore a 350cc.
Per veicoli stradali a motore s’intendono tutti i veicoli a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera
3500Kg. ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad 8, con esclusione dei trattori agricoli o forestali.
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
DETRAZIONE
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19-bis1
Acquisto o importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili,
natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nella stessa misura stabilita per i
beni cui si riferiscono
SEGUE
Prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16; prestazioni di
custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale,
relative ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nella
stessa misura stabilita per i beni cui si riferiscono
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
DETRAZIONE
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19-bis1
Acquisto e importazione di alimenti e bevande, ad eccezione di quelli che
formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o di somministrazione in
mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici
collocati nei locali dell’impresa
SEGUE
Prestazione di servizi di trasporto di persone che non formano oggetto
dell’attività propria dell’impresa
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
DETRAZIONE
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19-bis1
SEGUE
Spese di rappresentanza (come definite ai fini delle imposte sul reddito), tranne
quelle sostenute per l’acquisto di beni il cui costo unitario non supera Euro 50,00
N.B.La disciplina delle spese di rappresentanza ai fini delle imposte sul
reddito è contenuta nell’articolo 108 del TUIR, integrata dalle
disposizioni di cui al D.M. 19/11/2008
Il precedente limite di Euro 25,82 è stato così innalzato a partire dal 13/12/2014,
con l'entrata in vigore del c.d. "Decreto semplificazioni" (D.Lgs. 21/11/2014, n. 175,
articolo 30, che modifica l'articolo 19-bis1, lettera h)
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
DETRAZIONE
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA - articolo 19- bis1
Acquisto, locazione, manutenzione, recupero e gestione di fabbricati (o porzioni di essi) a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei
fabbricati stessi
N.B.I fabbricati a destinazione abitativa sono quelli individuati
catastalmente nella categoria A, ad esclusione degli immobili di categoria A/10
!!!!E’ detraibile l’imposta per le imprese che effettuano locazioni
immobiliari esenti (art. 10, n.8) e che sono tenute ad applicare il meccanismo del pro-rata per calcolare la detrazione spettante
LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’
DETRAZIONE
INDETRAIBILITA’ SOGGETTIVA - articolo 19, commi 2 e 5
DETRAIBILITA’ CALCOLATA ATTRAVERSO IL MECCANISMO
DEL “PRO-RATA”
PRINCIPIO DI “AFFERENZA” E CRITERI OGGETTIVI
Svolgimento di operazioni esenti o comunque non
soggette all’imposta
Esercizio contemporaneo e non occasionale di attività
che danno luogo ad operazioni imponibili ed attività che danno luogo
ad operazioni esenti
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I soggetti che effettuano operazioni attive esenti non possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti correlati a tali operazioni
(principio di afferenza)
Conseguenza sul diritto alla detrazione
L’indetraibilità riguarda solo acquisti direttamente collegati a tali operazioni
(principio di afferenza)
L’indetraibilità riguarda indistintamente tutti gli acquisti effettuati, sulla base del peso delle operazioni esenti rispetto al
totale (meccanismo del pro-rata)
DETRAZIONEEffettuazione di operazioni attive esenti
Se le operazioni esenti sono occasionali o
accessorie alle operazioni imponibili (non costituiscono
attività tipica)
Se le operazioni esenticostituiscono attività
propria
DETRAZIONESOGGETTO CHE EFFETTUA OPERAZIONI IMPONIBILI O
ASSIMILATE E OPERAZIONI ESENTI
AFFERENZA
AD OPERAZ. ESENTI
AD OPERAZIONI IMPONIBILI
UTILIZZO PROMISCUO
NO DETRAZIONE
POTENZIALE DETRAZIONE
(salvo i casi di indetraibilità oggettiva)
CRITERIO PROPORZIONALE
N.B.SE LE OPERAZIONI ESENTI HANNO NATURA OCCASIONALE, S I PUO’
DETRARRE INTEGRALMENTE L’IVA SUGLI ACQUISTI, SALVO I CASI DI INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA
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Esempio di operazioni imponibili occasionali
Medico che svolge attività esente e che, occasionalmente, partecipa a congressi tenendo relazioni e percependo compensi
(operazione imponibile)
Acquista un PC portatile destinato esclusivamenteall'attività imponibile, per l'importo di Euro 500 più IVA
(22%) per Euro 110
L'IVA assolta sarà integralmente detraibile, in virtù del principio di afferenza, perchè l'acquisto è direttamente
riferibile ad operazioni attive imponibili, benchèoccasionali
DETRAZIONE
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Per esercitare la detrazione, andrà compilato il rigo VF31 indicando in casella 1 l'imponibile dell'operazione (€ 500) ed in casella 2 l'imposta relativa (€ 110). Tale
ultimo importo confluirà poi nella casella VF37
DETRAZIONE
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DETRAZIONE
Andrà poi barrata la casella 2 del rigo VF53 per segnalarel'occasionalità delle operazioni imponibili effettuate
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Esempio di operazioni esenti occasionali o accessori e
Concessionaria di auto che percepisce proventi esenti a titolo di provvigioni sui finanziamenti procacciati
L'indetraibilità riguarderà soltanto eventuali acquisti direttame nte afferenti talioperazioni esenti, che non incideranno sulla detrazione dell'imposta assolta sul
resto degli acquisti, nè sulla determinazione del pro-rata, poichè accessorie(occasionali) rispetto all'attività imponibile esercitata
Il relativo importo andrà indicato nel rigo VF18 insieme a tutti gli al tri acquisticon IVA indetraibile
DETRAZIONE
N.B. Conclusione avallata, dopo annosi contrasti, anchedall'Agenzia delle Entrate (Ris. 41/E del 05/04/2011)
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DETRAZIONE
Andrà barrata la casella 1 del rigo VF53 per segnalarel'occasionalità (accessorietà) delle operazioni esentieffettuate
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Per escludere le operazioni esenti accessorie dal calcolodel pro-rata occorre indicare il relativo importo nel rig o
VF34 alla casella 2
DETRAZIONE
DETRAZIONE
SOGGETTO CHE SVOLGE ATTIVITA’ IMPONIBILI O ASSIMILATE E ATTIVITA’ ESENTI
Nessuna necessità di distinguere gli acquisti a seconda della loro
destinazione ad operazioni imponibili o esenti
La quota d'imposta detraibile viene determinata applicando il criterio
del pro-rata generale a tutta l'imposta assolta sugli acquisti
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Operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili ed assimilate)
DETRAZIONE
Calcolo del “pro-rata” - articolo 19-bis
Operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili ed assimilate) aumentate delle operazioni esenti
Nel corso dell’anno la detrazione è operata provvisoriamente con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo
conguaglio a fine anno
Per i soggetti che iniziano l’attività la detrazione è calcolata in via presuntiva, salvo conguaglio a fine anno
La percentuale è arrotondata all’unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi
SEGUE
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DETRAZIONE
Calcolo del “pro-rata” - articolo 19-bis
Cessioni di beni ammortizzabili
Nel calcolo della percentuale NON si tiene conto, sia al numeratore che al denominatore, di:
Passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36, ultimo comma)
Operazioni di cui all’art. 2, terzo comma, lettere a), b), d), f)
Operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 27-quinquies)
Operazioni esenti di cui all’art. 10, nn. da 1) a 9), quando non formano oggetto dell’attività propria o siano accessorie ad
operazioni imponibili
DETRAZIONETrattamento dell’IVA indetraibile ai fini delle imp oste sul
reddito (R.M. 19/01/1980, n. 869)
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Costituisce onere afferente le singole operazioni d’acquisto e dev’essere sommata
al relativo costo
Indetraibilità oggettiva
Indetraibilità soggettiva
Costituisce onere relativo all’intera gestione aziendale da considerarsi quale costo generale deducibile per competenza
Dispensa adempimenti ex
art. 36-bis
N.B.La Circolare 30/05/95, n. 154/E, ritiene che, in presenza di pro-rata di
detraibilità pari a zero, l’IVA non detratta costituisca una componente del costo del bene cui afferisce e quindi vada sommata al costo stesso
DETRAZIONE
ESEMPIO 1: INDETRAIBILITA’ PER AFFERENZA SPECIFICA
UNA SOCIETA’ NON OPERANTE NEL SETTORE IMMOBILIARE E' PROPRIETARIA DI UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO LOCATO IN ESENZIONE EX ART. 10, PUNTO 8), D.P.R.
633/72 (no separazione attività)
LA STESSA SOCIETA’ RICEVE UNA FATTURA PER LA MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE LOCATO
L’IVA SARA’ TOTALMENTE INDETRAIBILE, IN QUANTO SPECIFICAMENTE AFFERENTE UN’OPERAZIONE ESENTE, E CONCORRERA’ ALLA FORMAZIONE DEL COSTO
N.B. L'Agenzia delle Entrate ritiene che qualsiasi attività svolta in campo immobiliare non possa mai essere considerata occasionale
DETRAZIONE
ESEMPIO 2: INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA
UNA SOCIETA’ NON OPERANTE NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO ACQUISTA UN’AUTOVETTURA CON
DETRAZIONE IVA AL 40% EX ART. 19-BIS 1
L’IVA, NEL CASO SPECIFICO, E’ OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE PER IL 60% DEL SUO AMMONTARE
L’IVA, PER LA PARTE INDETRAIBILE, CONCORRERA’ ALLA FORMAZIONE DEL COSTO DELL’AUTOVETTURA
DETRAZIONE
ESEMPIO 3: INDETRAIBILITA’ DA DISPENSA ADEMPIMENTI EX ART. 36-BIS DPR 633/72
UN’AGENZIA DI ASSICURAZIONI HA OPTATO PER LA DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI EX ART. 36-BIS DEL DPR 633/72
TALE SOGGETTO NON PUO’ DETRARRE L’IVA SU TUTTI GLI ACQUISTI E LE IMPORTAZIONI
L’IVA SU ACQUISTI E IMPORTAZIONI SARA’ TOTALMENTE INDETRAIBILE E CONCORRERA’ ALLA FORMAZIONE DEL COSTO
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DETRAZIONE
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE - articolo 19-bis2
Necessaria quando le originarie condizioni in relazione alle quali è stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto vengono
successivamente a modificarsi
cambio di destinazione del bene
mutamento nel regime IVA delle operazioni attive effettuate o modifica dell’attività esercitata
variazioni del pro-rata di detraibilità
La rettifica della detrazione si effettua nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano, sulla base
delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie (comma 9)
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DETRAZIONEBENI STRUMENTALI - commi 5, 6, 7 e 8
I beni di costo unitario non superiore ad Euro 516,46 e i beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25% NON SONO considerati beni ammortizzabili
ai fini della rettifica della detrazione
La rettifica va operata in unica soluzione, per gli anni mancanti, in caso di cessione del bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica
Se i beni ammortizzabili sono stati acquisiti in dipendenza di operazioni di fusione, scissione, cessione o conferimento di aziende o di singoli rami, il
periodo di rettifica decorre dalla data in cui i beni sono stati acquistati dal soggetto originario
Nell’ipotesi di cessione imponibile del bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, il cedente ha diritto di recuperare la residua imposta non detratta
all’atto dell’acquisto, nei limiti dell’imposta relativa alla cessione del bene
I beni immateriali di cui all’art. 103 TUIR (marchi, avviamento, ecc...) SONO considerati beni ammortizzabili ai fini della rettifica della detrazione
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DETRAZIONE
CAMBIO DI DESTINAZIONE DEL BENE - commi 1 e 2
Riguarda tutti i beni (ammortizzabili e non) ed i servizi
Beni non ammortizzabili e
servizi
Beni ammortizzabili e beni immateriali ex art. 103 TUIR
Rileva il momento della prima utilizzazione e riguarda l’intera imposta
a suo tempo detratta
Rilevano l’anno della loro entrata in funzione ed i quattro successivi e viene
operata per quinti
N.B.Per i beni immobili il periodo di “tutela fiscale” è di 10 anni e la rettifica si opera per decimi; per le aree fabbricabili i 10 anni decorrono dalla data di
ultimazione dei fabbricati realizzati sulle aree medesime!!!
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DETRAZIONE
MUTAMENTI DI REGIME O DI ATTIVITA’ - comma 3
Riguarda tutti i beni (ammortizzabili e non) ed i servizi
Beni non ammortizzabili e
servizi
Beni ammortizzabili e beni immateriali ex art. 103 TUIR
Riguarda soltanto quelli non ancora ceduti o non ancora utilizzati e viene
operata sull’intera imposta
Riguarda i beni per i quali non sono ancora trascorsi 4 anni da quello di
entrata in funzione e viene operata sui “quinti” rimanenti
N.B.Per i beni immobili il periodo di “tutela fiscale” è di 10 anni e la rettifica si opera per decimi; per le aree fabbricabili i 10 anni decorrono dalla data di
ultimazione dei fabbricati realizzati sulle aree medesime!!!
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DETRAZIONE
MUTAMENTI NELLA MISURA DEL PRO -RATA - comma 4
Riguarda soltanto i beni ammortizzabili
Beni ammortizzabili e beni immateriali ex art. 103 TUIR
Riguarda i beni per i quali non sono ancora trascorsi 4 anni da quello di
entrata in funzione
N.B.Per i beni immobili il periodo di “tutela fiscale” è di 10 anni e la rettifica si opera per decimi; per le aree fabbricabili i 10 anni decorrono dalla data di
ultimazione dei fabbricati realizzati sulle aree medesime!!!
Va operata soltanto se la variazione è di oltre 10 punti percentuali
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DETRAZIONE
Riguarda anche le prestazioni di servizi relative alla trasformazione, riattamento e ristrutturazione dei beni stessi
Viene operata aumentando o diminuendo l’imposta annuale di un importo pari ad un quinto della differenza tra l’imposta originariamente detratta e quella spettante
in base alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza
Se l’anno d’acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincide con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica va eseguita, per tutta l’imposta detratta, in base alla percentuale di detrazione definitiva calcolata per l’anno di entrata in funzione, indipendentemente dalla misura dello
scostamento
E’ possibile optare per la rettifica anche in presenza di scostamenti inferiori a 10 punti, purché si tenga lo stesso comportamento per almeno 5 anni consecutivi
MUTAMENTI NELLA MISURA DEL PRO -RATA - comma 4
Attenzione!!