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La protezione patrimoniale
Bergamo, 14 maggio 2014
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Agenda
1. Strumenti di protezione patrimoniale
2.Approfondimento sui trust di protezione patrimoniale
a)Premessa
b)Il fondo patrimoniale
c)La polizza assicurativa
d)Gli atti di destinazione
e)Il trust
f) Confronti
g)Riepiloghi
a)Premessa
b)Il caso di Tullio
c)Il caso di Michele
d)Appendice: il caso della protezione dei creditori
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1. Strumenti di protezione patrimoniale
a) Premessa
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Premessa
• Nell’epoca che stiamo vivendo le responsabilità ed i rischi connessi all’esercizio di un’attività di impresa o
di una professione sono molteplici: coloro che sono titolari di un patrimonio nutrono, pertanto, una
legittima aspettativa di vedere tale patrimonio protetto rispetto all’ipotesi che eventuali creditori possano
aggredirlo.
• Al fine di soddisfare tale aspettativa sono, ad oggi, disponibili diversi strumenti giuridici, ciascuno dei
quali presenta caratteristiche che lo rendono preferibile rispetto agli altri a seconda delle peculiarità di
ciascun caso.
• L’analisi che segue è concentrata sugli strumenti di protezione patrimoniale di uso più invalso nella prassi
italiana, ovvero il fondo patrimoniale, la polizza assicurativa, gli atti di destinazione ed il trust:
muovendo da una disamina delle caratteristiche dei singoli strumenti, si passerà ad un confronto degli stessi
per poi concludere con la disamina di alcuni casi pratici risolti con l’utilizzo dello strumento del trust.
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1. Strumenti di protezione patrimoniale
b) Il fondo patrimoniale
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Il fondo patrimoniale
• Il fondo patrimoniale è lo strumento previsto dal nostro codice civile per assicurare alla famiglia fondata
sul matrimonio la tutela dei beni destinati a soddisfare i bisogni della famiglia da possibili aggressioni da
parte di terzi.
• Tale tutela si realizza tramite l’apposizione di un vincolo su taluni beni; si viene così a creare un patrimonio
destinato e separato (sia da quello comune che da quello di ciascun coniuge) soggetto ad una particolare
disciplina relativamente all’amministrazione e disposizione dei beni che ne sono oggetto.
• Più specificamente:
– il fondo deve essere utilizzato solo per far fronte ai bisogni della famiglia legittima;
– tutti i frutti e, più in generale, le utilità tratte dai beni oggetto del fondo vanno destinati alle necessità della
famiglia;
– l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere
stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Caratteri generali
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Il fondo patrimoniale
• Ratio dell’istituto è quella di predisporre certe tutele a vantaggio della famiglia: il fondo patrimoniale tutela
un coniuge, e l’intera famiglia, nei confronti dell’altro coniuge che si teme possa compiere un cattivo
impiego ed una mala gestio dei beni destinati ai bisogni della famiglia o che tenti di farne un utilizzo
personale.
• Il fondo patrimoniale viene, infatti, descritto quale una sorta di assicurazione di un minimo vitale per la
famiglia, contro i dissesti dovuti alle iniziative (estranee alla famiglia e, quindi, per lo più di carattere
speculativo o imprenditoriale) dei coniugi, a spese dei creditori sorti a seguito di quelle iniziative medesime.
La ratio
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Il fondo patrimoniale
• Perché si possa costituire un fondo patrimoniale è necessaria l’esistenza di una famiglia legittima; ne
consegue che il fondo viene meno con il cessare del matrimonio, salvo che vi siano figli minori (in tale
ultima eventualità la durata si protrae fino al raggiungimento da parte loro della maggiore età).
• Il fondo può essere costituito dai coniugi sia congiuntamente che singolarmente. Anche un terzo, per atto
tra vivi o tramite testamento, può costituire un fondo patrimoniale (pensiamo al caso del genitore che vuol
provvedere alla famiglia del proprio figlio con taluni beni) ma in tal caso è necessario che entrambi i coniugi
accettino.
• Possono formare oggetto di fondo patrimoniale beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati
rendendoli nominativi.
• Per l’istituzione di un fondo patrimoniale è necessaria una forma solenne (atto pubblico) e la presenza di
due testimoni.
Costituzione, gestione e cessazione
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1. Strumenti di protezione patrimoniale
c) La polizza assicurativa
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La polizza assicurativa
• La polizza assicurativa è un contratto con cui una parte (assicuratore), verso pagamento di una somma
detta premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un beneficiario al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana.
• Sono soggetti del contratto:
– il contraente: è il soggetto che firma il contratto e si impegna a onorarlo in tutti gli aspetti, primo fra tutti
quello del versamento dei premi. Può essere una persona fisica oppure una persona giuridica (un ente o
una società commerciale);
– l’assicuratore: è il soggetto che incassa il premio dal contraente e si impegna a erogare la prestazione
prevista dal contratto (pagamento di un capitale o di una rendita);
– l’assicurato: è il soggetto sulla cui vita è riferito il contratto e le relative clausole;
– il beneficiario: è il soggetto che gode della prestazione economica quando si verifica la condizione prevista
in polizza.
Caratteri generali
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La polizza assicurativa
• Contraente, assicurato e beneficiario possono essere un’unica persona (nel caso, ad esempio, di una
polizza sulla propria vita ed a proprio favore) o anche due o tre persone come, ad esempio, nel caso in cui
un’azienda (contraente) assicuri il decesso di un dipendente (assicurato) a beneficio della famiglia
(beneficiario).
• Le assicurazioni sulla vita si distinguono in:
– polizze per il caso di vita: tali polizze alla scadenza pagano al beneficiario un capitale o una pensione. La
polizza non prevede una copertura per il caso di morte dell’assicurato. Quindi, se questo evento dovesse
verificarsi nel periodo in cui è in vigore la polizza, agli eredi andrebbe il cumulo dei premi versati
rivalutati secondo il rendimento della gestione assicurativa;
Tipologie
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La polizza assicurativa
(segue)
– polizze per il caso di morte: tali polizze garantiscono, in caso di decesso dell’assicurato, il pagamento di un
capitale al beneficiario indicato. Esse non prevedono prestazioni nel caso in cui l’assicurato sia ancora in
vita al termine del contratto. Sono utili per tutelare economicamente i beneficiari in caso di morte
prematura. Si adattano molto bene alle esigenze della propria pianificazione perché permettono, con cifre
non eccessive, di assicurare un capitale abbastanza elevato ai beneficiari e di modificarlo quando se ne
presenta la necessità;
– polizze miste: tali polizze erogano la prestazione sia in caso di morte sia in caso di vita dell’assicurato: il
capitale viene sempre corrisposto ai beneficiari indicati in polizza; nel caso in cui l’assicurato sia ancora in
vita alla scadenza del contratto il capitale può essere erogato in forma di rendita vitalizia.
Tipologie
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La polizza assicurativa
• È valida e frequente l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo: le parti stabiliscono che, alla morte
dell’assicurato, l’indennità sia attribuita ad un terzo (beneficiario), designato dalla persona che contrae
l’assicurazione. La designazione del beneficiario può essere fatta anche per testamento.
• Le polizze tradizionali usualmente hanno ad oggetto esclusivamente liquidità; esistono, però, da alcuni anni
sul mercato anche polizze di altro tipo, strutturate prevalentemente da compagnie assicurative estere, che
prevedono la possibilità di conferimento di beni diversi (immobili, partecipazioni societarie) e aventi
carattere più che previdenziale finanziario.
• La polizza vita può avere finalità di protezione, risparmio, investimento, previdenza. È attualmente uno
strumento molto utilizzato prevalentemente per due ragioni: le somme dovute dall’assicuratore al
contraente o al beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili e su di esse il beneficiario non paga alcuna
imposta al momento dell’attribuzione.
Oggetto e finalità
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1. Strumenti di protezione patrimoniale
d) Gli atti di destinazione
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Gli atti di destinazione
• Gli atti di destinazione, introdotti nel nostro ordinamento nel 2006 con l’articolo 2645-ter c.c., sono atti
con cui un soggetto (denominato “conferente”) costituisce su taluni beni un vincolo finalizzato per un
certo periodo di tempo a realizzare interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a
pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche meritevoli di tutela.
• In virtù del vincolo di destinazione impresso e della trascrizione dello stesso nei pubblici registri
immobiliari, i beni oggetto dell’atto di destinazione, pur restando di proprietà del conferente o del terzo cui
questo li trasferisce con l’atto stesso, vengono ad assumere, per la durata stabilita, la connotazione di massa
patrimoniale distinta e separata rispetto alla restante parte del loro patrimonio.
Caratteri generali
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Gli atti di destinazione
• Ne consegue che i beni vincolati e i frutti da essi prodotti restano esclusi dal principio della responsabilità
patrimoniale generica ed aggredibili solo ed esclusivamente per debiti contratti per la realizzazione della
finalità.
• A tale vantaggio corrisponde la limitazione dell’utilizzo dei beni vincolati e dei loro frutti esclusivamente
per la realizzazione degli scopi indicati nell’atto di destinazione.
• La legge dispone che possono essere oggetto di atto di destinazione esclusivamente beni immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri.
• Sono previsti, altresì, anche limiti di durata (non potendo il vincolo perdurare oltre novanta anni o la
durata della vita della persona fisica beneficiaria) e l’obbligo di utilizzo della forma pubblica per la validità
dell’atto.
Oggetto e finalità
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1. Strumenti di protezione patrimoniale
e) Il trust
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Il trust
• Il trust è uno dei più importanti istituti del sistema giuridico inglese ed il suo utilizzo è sempre più diffuso
per la risoluzione di problematiche che spaziano dalla tutela di patrimoni al passaggio generazionale di beni
e aziende familiari fino ad arrivare all’assistenza di soggetti deboli ed alla realizzazione di finalità benefiche.
• In Italia l’istituto trova legittimazione giuridica a seguito dell’adesione del nostro Paese alla Convenzione
de L’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992. Da allora sono ormai numerose
le pronunce della giurisprudenza italiana che riconoscono gli effetti del trust.
• Il nostro legislatore fiscale, a sua volta, con la legge Finanziaria del 2007 e con alcune circolari dell’Agenzia
delle Entrate, prima fra tutte la n. 48/E del 6 agosto 2007, ha regolamentato con sufficiente chiarezza gli
aspetti fiscali e tributari dell’istituto, riconoscendone così, indirettamente, la legittimità di utilizzo in Italia.
L’inquadramento giuridico e fiscale del trust
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Il trust
• La struttura tipica di un trust prevede che un soggetto, denominato disponente, trasferisca beni di sua
proprietà ad un affidatario, denominato trustee, affinché quest’ultimo li amministri e li gestisca, in maniera
autonoma e dinamica, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo.
• Quando il disponente trasferisce al trustee i beni che intende segregare in trust ne perde la proprietà a
favore del trustee, che diventa a tutti gli effetti il vero proprietario di questi beni. Il trustee è, tuttavia, un
proprietario fiduciario e, pertanto, deve impiegare quanto gli viene trasferito esclusivamente secondo le
disposizioni dell’atto istitutivo di trust.
• È, inoltre, possibile prevedere all’interno dell’atto istitutivo di trust la nomina di un soggetto, il cosiddetto
guardiano, al quale viene affidato il ruolo di supervisore dell’operato del trustee.
Cosa è un trust?
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Il trust
• Al trustee possono essere trasferiti tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un
soggetto; possono entrare in un trust, ad es., titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni di
aziende di famiglia, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni di
investimento, azioni quotate in Italia o all’Estero, immobili.
• In un trust possono entrare sia la piena proprietà sia la nuda proprietà di un bene.
• Le modalità di trasferimento al trustee dipenderanno dalle caratteristiche dei diversi beni, il che richiede
una valutazione attenta e particolareggiata di ogni singola situazione.
Che cosa può essere oggetto di un trust?
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Il trust
• I principali vantaggi derivanti dal ricorso ad un trust sono:
– la segregazione patrimoniale: il patrimonio del trust risulta separato rispetto a quello personale del disponente,
del trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile stato di fatto è che qualunque
vicenda personale e patrimoniale possa colpire queste figure non travolge mai i beni segregati in trust
(d’ora innanzi convenzionalmente definiti “fondo in trust”);
– l’unitarietà e la continuità di gestione di un patrimonio: il trustee, essendo l’unico proprietario del fondo in trust,
può assicurare una gestione unitaria e continua nel tempo dello stesso, in conformità agli scopi e nel
rispetto dei limiti individuati dal disponente nell’atto istitutivo di trust;
Quali sono i vantaggi di un trust?
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Il trust
(segue)
– l’ultrattività: attraverso il trust il disponente può perseguire determinate finalità il cui orizzonte temporale
di realizzazione è svincolato dalla sua esistenza in vita, attribuendo così certezza all’attuazione degli scopi
che potrebbe, invece, essere frustrata dalla sua morte e che, quindi, non sono raggiungibili attraverso gli
istituti giuridici tradizionali;
– la garanzia di riservatezza: poiché il trust determina l’insorgenza di una nuova situazione proprietaria in
capo ad un soggetto (il trustee) diverso dal disponente, si può ricorrere al suo utilizzo qualora si vogliano
compiere determinate operazioni in piena riservatezza.
Quali sono i vantaggi di un trust?
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1. Strumenti di protezione patrimoniale
f) Confronti
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Confronti
• Affinità:
• entrambi gli istituti assicurano la protezione del patrimonio.
• Differenze:
• mentre un trust può essere istituito da qualsiasi soggetto, il fondo patrimoniale presuppone una
famiglia legittima. Ne consegue che una coppia di fatto non può utilizzare il fondo patrimoniale.
Analogo discorso vale per i casi in cui i soggetti da tutelare non facciano parte della famiglia nucleare
(ovvero i due coniugi e i figli legittimi). Sono inoltre dubbi gli effetti che la separazione ha sulla vita
del fondo, mentre il divorzio ne comporta automaticamente la cessazione;
• i beni destinabili al fondo patrimoniale sono circoscritti alle fattispecie di cui all’art. 167 c.c. (beni
immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati rendendoli nominativi); nel trust può essere
conferita una qualsiasi altra posizione soggettiva (denaro, beni mobili, quote sociali non azionarie, altri
strumenti finanziari, etc.);
Trust e fondo patrimoniale (1/3)
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Confronti
• Differenze (segue):
• la finalità perseguita con il fondo patrimoniale è esclusivamente la protezione dei beni ivi conferiti; con
il trust sono realizzabili anche altri scopi quali ad esempio la realizzazione del passaggio
generazionale, la tutela di soggetti deboli, il mantenimento dell’unitarietà di un bene, etc.;
• il vincolo di destinazione del fondo è piuttosto labile rispetto a quello realizzato tramite l’istituzione di un
trust, specie se consideriamo gli indirizzi giurisprudenziali inclini ad ammettere lo scioglimento
consensuale del fondo e l’ampia derogabilità delle regole sull’alienazione dei beni (ad es. il principio di
inalienabilità di cui all’art. 169 c.c. se non con il consenso unanime dei coniugi e l’autorizzazione del
giudice tutelare in presenza di figli minori è agevolmente eluso). Senza contare poi che i creditori,
sebbene limitatamente a obbligazioni assunte per i bisogni della famiglia, possono soddisfarsi sui beni
ed i frutti del fondo, di conseguenza l’effetto segregativo non è totale;
Trust e fondo patrimoniale (2/3)
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Confronti
• Differenze (segue):
• il fondo patrimoniale, a differenza del trust, assicura l’effetto segregativo a tempo determinato e senza
alcun effetto di passaggio generazionale dei beni: i beni costituenti il fondo ritornano, infatti, ai
conferenti al momento di cessazione del vincolo;
• nel fondo patrimoniale l’amministrazione dei beni resta ai coniugi, nel trust, invece, è affidata ad un
terzo, il trustee, e questo consente di assicurare unitarietà di gestione dei beni anche in caso di
disaccordo tra i coniugi.
Trust e fondo patrimoniale (3/3)
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Confronti
• Affinità:
• sia con il trust che tramite la sottoscrizione di una polizza il contraente si spoglia in modo definitivo
della disponibilità di parte o di tutti i suoi beni;
• al pari del trust, nella polizza i beni conferiti sono protetti da qualsiasi vicenda che riguardi il contraente
o il beneficiario e le somme dovute dall’assicuratore sono impignorabili ed insequestrabili;
• entrambi gli strumenti assicurano piena riservatezza verso terzi in merito ai beneficiari del patrimonio;
• entrambi gli strumenti assicurano la possibilità di designare in un momento successivo (anche tramite
disposizione testamentaria) i beneficiari e di revocarli.
Trust e polizza assicurativa (1/3)
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Confronti
• Differenze:
• la polizza nella generalità dei casi richiede un patrimonio liquido o da rendere tale; nel trust è possibile,
invece, segregare qualsiasi bene;
• i beneficiari della polizza non hanno alcun vincolo di destinazione sulle somme incassate e possono
disporne liberamente; chi ha stipulato l’assicurazione non ha, pertanto, alcuna certezza che l’impiego
in concreto realizzato sia quello che egli avrebbe voluto. Nel trust, invece, il disponente può delineare
a monte ogni aspetto relativo all’utilizzo e alla destinazione finale dei beni costituenti il fondo in trust,
subordinando, altresì, l’attribuzione di taluni benefici anche al verificarsi di determinate condizioni (ad
esempio: mio figlio sarà beneficiario di euro 100.000,00 se prenderà una laurea con il massimo dei
voti) o al sopravvenire di un certo termine (ad esempio: mio figlio sarà beneficiario di euro 100.000,00
quando compirà il diciottesimo anno di età);
• in caso di estinzione anticipata della polizza nella maggior parte dei casi vi sono delle penali da pagare,
così come in caso di richiesta di rimborso parziale; questo non accade mai nel trust;
Trust e polizza assicurativa (2/3)
29 29 29
Confronti
• Differenze (segue):
• se il beneficiario della polizza accetta, non è più possibile variare il contratto; il trust, invece, è atto
unilaterale del disponente e, di conseguenza, non richiede o contempla alcuna possibilità di
accettazione da parte di terzi;
• la scadenza della polizza fa venir meno l’effetto segregativo; di conseguenza, se il beneficiario della
polizza ha dei creditori essi possono aggredire quella liquidità. Nel trust, è, invece, possibile prevenire
tale eventualità tramite clausole ad hoc;
• è dubbio che l’impignorabilità e l’insequestrabilità prevista dalla legge in relazione alle somme dovute
dall’assicuratore si estenda alle polizze finanziarie, ritenendosi limitata a quanto corrisposto
esclusivamente in relazione a polizze previdenziali.
Trust e polizza assicurativa (3/3)
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Confronti
• Affinità:
• al pari dei beni segregati in trust anche i beni su cui il conferente imprime un vincolo di destinazione
sono separati dal patrimonio del conferente e dei beneficiari ed insensibili alle vicende che riguardano
tali soggetti;
• al pari del trust anche negli atti di destinazione il trasferimento dei beni può avvenire per atto tra vivi
o per testamento.
Trust e atti di destinazione (1/3)
31 31 31
Confronti
• Differenze:
• negli atti di destinazione il vincolo ha una durata limitata; il trust può, invece, avere una durata
illimitata se questo è conforme e funzionale allo scopo perseguito dal disponente ed ammesso dalla
legge regolatrice straniera chiamata a disciplinare il rapporto;
• gli atti di destinazione riguardano solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri; nel trust può
essere segregato qualsiasi bene facente parte del patrimonio di un soggetto;
• negli atti di destinazione è necessario che vi sia sempre un beneficiario, individuato o individuabile; il
trust può essere anche senza beneficiarî (basti pensare ai trust di scopo);
• gli atti di destinazione richiedono una forma solenne, nel trust l’atto pubblico è necessario solo se si
trasferiscono determinate tipologie di beni;
• nel trust si realizza una vera e propria segregazione nel patrimonio del trustee, mentre con l’atto di
destinazione si ottiene una separazione solo unilaterale;
Trust e atti di destinazione (2/3)
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Confronti
• Differenze (segue):
• il vincolo apposto con l’atto di destinazione è un vincolo statico e si può utilizzare solo quando non vi
sia un programma destinatario attivo e dinamico da realizzare; nel trust, invece, elemento centrale è il
programma, ovvero l’attività necessaria per realizzare la finalità; il profilo dinamico ed attivo della
destinazione. Inoltre, il conferente che appone il vincolo non ha certezza che la finalità che vuole
perseguire proprio attraverso l’apposizione del vincolo venga attuata, in quanto la norma non
regolamenta le varie vicende che possono incidere sulla realizzazione della finalità (come ad esempio
la propria morte o incapacità). Ne consegue che se il conferente vuole realizzare con sicurezza la
finalità deve necessariamente affidarne il perseguimento ad un terzo (o subito o in seguito alla propria
morte o incapacità) e disporre per quando il vincolo sarà cessato, dettagliando in maniera specifica
anche una serie di regole che disciplinino la successione del terzo e, quindi, il passaggio al nuovo
affidatario.
Trust e atti di destinazione (3/3)
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1. Strumenti di protezione patrimoniale
g) Riepiloghi
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Trust Fondo patrimoniale Polizza assicurativa Atto di destinazione
Soggetti costituenti Qualsiasi soggetto Esclusivamente
persone legate da
vincolo matrimoniale
Qualsiasi soggetto Qualsiasi soggetto
Beni Qualsiasi bene Esclusivamente beni
immobili, mobili
registrati e titoli di
credito vincolati
Prevalentemente
somme di denaro
Esclusivamente beni
immobili o mobili
iscritti in pubblici
registri
Durata Potenzialmente
illimitata
Quanto dura il
matrimonio, con
l’eccezione della sua
ultrattività in presenza
di figli minori (in tal
caso dura fino al
raggiungimento della
maggiore età del figlio
più giovane di età)
Morte dell’assicurato o
scadenza del contratto
Non superiore a
novanta anni o per la
durata della vita della
persona fisica
beneficiaria
Riepiloghi
Trust, fondo patrimoniale, polizza assicurativa e atto di destinazione (1/3)
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Trust Fondo patrimoniale Polizza assicurativa Atto di destinazione
Finalità Le più svariate purché
lecite
Soddisfacimento dei
bisogni della famiglia
Soddisfacimento di
esigenze di
pianificazione,
protezione, risparmio,
investimento,
previdenza
Realizzare interessi
meritevoli di tutela
riferibili ai soggetti
individuati dalla legge
Forma Nessuna forma in
particolare per
l’istituzione e per il
conferimento di
liquidità/strumenti
finanziari; atto
pubblico per il
trasferimento di
immobili e
partecipazioni
societarie (o girata per
azioni)
Atto pubblico o
disposizione
testamentaria
Nessuna forma
obbligatoria; è richiesta
la forma scritta solo a
fini probatori
Atto pubblico
Proprietà dei beni Il trustee I coniugi in pari quota L’assicuratore Il soggetto che appone
il vincolo di
destinazione
Riepiloghi
Trust, fondo patrimoniale, polizza assicurativa e atto di destinazione (2/3)
36 36 36
Trust Fondo patrimoniale Polizza assicurativa Atto di destinazione
Amministrazione Il trustee I coniugi, secondo le
regole della comunione
legale
L’assicuratore Il soggetto che appone
il vincolo di
destinazione
Protezione da aggressioni
sui beni
La protezione dei beni
è totale
I beni del fondo
patrimoniale ed i frutti
possono essere
aggrediti solo dai
creditori della famiglia
Le somme dovute
dall’assicuratore al
contraente o al
beneficiario della
polizza sono
impignorabili e
insequestrabili:
tuttavia, la scadenza
della polizza fa venire
meno l’effetto
segregativo e, di
conseguenza, se il
beneficiario della
polizza ha dei creditori
essi possono aggredire
quella liquidità
I beni vincolati tramite
l’atto di destinazione
ed i loro frutti possono
essere aggrediti solo
per debiti contratti per
la realizzazione del fine
di destinazione
Riepiloghi
Trust, fondo patrimoniale, polizza assicurativa e atto di destinazione (3/3)
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2. Approfondimento sui trust
di protezione patrimoniale
a) Premessa
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Premessa
• Per trust di protezione patrimoniale si intendono quei trust che vengono istituiti allo scopo – o anche
allo scopo – di prevenire l’accesso dei creditori del disponente ai beni che altrimenti formerebbero oggetto
della sua garanzia patrimoniale generica.
• In realtà, qualsiasi trust svolge una funzione di protezione patrimoniale dato che l’atto dispositivo
comporta la perdita, per il disponente, di una posizione soggettiva e la sua segregazione nel patrimonio del
trustee. Nei trust di protezione patrimoniale in senso proprio, tuttavia, tale finalità è più marcata, essendo
l’obiettivo specifico per cui il trust stesso viene istituito.
• I soggetti interessati a tale tipologia di trust possono essere i più svariati: prevalentemente utilizzato da
liberi professionisti (avvocati, commercialisti, medici), imprenditori e manager, non è escluso il ricorso ad
esso anche da parte di soggetti che non svolgono attività a rischio, ma che hanno un discreto patrimonio e
vogliono difenderlo da azioni di terzi. Laddove per terzo non si intende solo il creditore in senso stretto, ma
anche un futuro coniuge che potrebbe avanzare pretese su di un patrimonio accumulato nel corso del
tempo, oppure una cognata con cui non si va d’accordo e che si vuole escludere dalla proprietà o gestione
di un bene, o anche il pedone investito con l’automobile, e l’elenco potrebbe continuare.
I trust di protezione patrimoniale
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Premessa
• Affinché si realizzi appieno la protezione del patrimonio conferito in trust è necessario che il conferente sia
in bonis, ovvero non abbia una situazione patrimoniale patologica pregressa.
• Anche gli atti di segregazione in trust di beni sono, infatti, sottoposti alle norme in materia di revocatoria
fallimentare e ordinaria.
• È, inoltre, necessario che le finalità per le quali viene istituito il trust siano oggetto di un giudizio di
meritevolezza e di compatibilità con le norme imperative del nostro ordinamento.
• Il riferimento è, in particolare, al disposto dell’articolo 15 della Convenzione de L’Aja, già oggetto di
trattazione nel corso della lezione precedente: si tratta, infatti, di verificare che tramite l’istituzione del trust
non vengano travalicati i limiti imposti dal nostro ordinamento all’autonomia privata nel quadro
dell’applicazione della Convenzione.
I limiti dell’articolo 15 della Convenzione de L’Aja
40 40 40
Premessa
1. Tribunale di Torre Annunziata sez. Sorrento, 27 dicembre 2012
• Il Tribunale accoglie la domanda di revocatoria relativa al trust istituito da un disponente che ha l’obbligo di
mantenimento dei figli minori – nonostante il trust sia stato istituito in un momento in cui l’obbligo di
mantenimento era adempiuto – ritenendo che il disponente sarebbe stato nuovamente debitore della parte
istante delle spese di mantenimento dei figli, tenuto conto della loro giovane età e delle attuali difficoltà di
inserirsi nel mondo del lavoro.
• Ad integrare l’animus nocendi è sufficiente la mera previsione da parte del debitore disponente del pregiudizio
del creditore, non essendo richiesta la consapevole volontà del debitore di pregiudicarne le ragioni.
Giurisprudenza
41 41 41
Premessa
2. Tribunale di Cassino, 1° aprile 2009
• Il Tribunale accoglie l’azione revocatoria proposta contro il trasferimento di tutti i beni immobili al trustee
da parte di soggetto indebitato verso una banca, sussistendo l’eventus damni e il consilium fraudis (disponente,
trustee, guardiano e beneficiari erano tutte legate da vincoli di parentela).
Giurisprudenza
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2. Approfondimento sui trust
di protezione patrimoniale
b) Il caso di Tullio
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Il caso di Tullio
• Tullio è un ricco vicentino di ottanta anni, vedovo e con un solo figlio, Giacomo, amatissimo.
• Giacomo fino a quaranta anni è stato scapolo ma alcuni mesi fa ha conosciuto Giulia e a breve la prenderà
in moglie. Giulia ha già un matrimonio fallito alle spalle e due figli in tenera età nati dalla precedente unione.
Tullio non la vede di buon occhio, in quanto pensa che lei voglia sposare il figlio solo per interessi
economici.
• È pur vero, però, che attualmente Giacomo è poco più che nullatenente in quanto l’immensa ricchezza di
famiglia è ancora in capo al padre. L’obiettivo di Tullio è quello di protrarre tale situazione anche e,
soprattutto, dopo la sua morte, evitando che i beni di famiglia cadano in successione a favore del figlio.
Il caso di Tullio (1/3)
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Il caso di Tullio
• L’istituzione da parte di Tullio di un trust con determinate caratteristiche (durata cinquantennale e
beneficiari i discendenti di Giacomo) e la segregazione in esso di buona parte del suo patrimonio (ovvero di
due immobili, una quota di maggioranza di una società immobiliare e cinque milioni di euro) si rivelano
perfettamente funzionali allo scopo.
• Ne consegue che alla morte di Tullio i beni da lui segregati in trust non cadranno in successione a favore
del figlio. Si è così esclusa la possibilità che Giulia divenga proprietaria di tali beni a seguito di una eventuale
premorienza di Giacomo.
• È, però, evidente che scopo di Tullio non è “diseredare” il figlio quanto, piuttosto, consentirgli per sempre
di vivere nell’agiatezza con i beni di famiglia, senza che ne acquisti la proprietà.
• Il trust è stato, pertanto, strutturato in modo tale che, successivamente alla morte di Tullio, Giacomo possa
godere di tutti i beni costituenti il fondo in trust, apprendendone i frutti se esistenti. Ciò significa che a
Giacomo è riconosciuto il diritto di utilizzare direttamente gli immobili all’interno del trust, nonché di
percepire i redditi derivanti dal fondo in trust.
Il caso di Tullio (2/3)
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Il caso di Tullio
• L’atto istitutivo prevede addirittura che la stessa consistenza del fondo in trust possa essere mutata in caso
di richiesta di Giacomo: ad esempio egli, se in futuro deciderà che nessuno degli immobili segregati in trust
dal padre risponde alle sue esigenze abitative e identificherà un altro immobile in cui gli piacerebbe vivere,
potrà richiedere al trustee di acquistarlo con il fondo in trust (impiegando la liquidità al momento investita
in strumenti finanziari o alienando un immobile e utilizzando il retratto derivante da tale vendita).
• Idonee tutele sono, altresì, apprestate dal trust nei confronti dei discendenti di Giacomo, sia in termini di
utilizzo diretto del fondo in trust che di erogazione di rendite a loro favore. Anche qui è, però, prevista una
particolarità in quanto, nella denegata ipotesi che Giacomo dovesse morire lasciando figli minorenni, non è
contemplata la corresponsione delle somme a questi ultimi spettanti al genitore o al tutore del minore, ma il
trustee deve impiegare tali somme direttamente a loro vantaggio.
Il caso di Tullio (3/3)
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2. Approfondimento sui trust
di protezione patrimoniale
c) Il caso di Michele
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Il caso di Michele
• Michele è un famoso ex calciatore, cinquantenne, sposato e con una figlia; grazie alla sua folgorante
carriera sportiva egli ha accumulato un discreto patrimonio, ad oggi investito in parte in beni immobili e
strumenti finanziari, in parte a finanziamento di varie attività di impresa.
• Negli ultimi due anni, in particolare, Michele ha investito molto nella Camilletti S.p.A., società immobiliare
la cui proprietà è ripartita per pari quote tra lui e il suo migliore amico Claudio. La società è stata gestita fin
dall’inizio da Claudio come amministratore unico e ha dato sempre ritorni altamente positivi.
• Purtroppo alcuni mesi fa a Claudio è stato diagnosticato un male incurabile e questo lo ha costretto a
lasciare le redini dell’impresa a Michele che è molto spaventato perché, non avendo mai svolto il ruolo di
amministratore di una società, teme di non essere all’altezza del compito e che un’eventuale sua cattiva
gestione della società possa ripercuotersi negativamente anche sui suoi beni personali.
Il caso di Michele (1/4)
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Il caso di Michele
• La prima soluzione cui Michele ha pensato di ricorrere per tutelare il suo patrimonio è stata la costituzione
di un fondo patrimoniale, poi accantonata:
• in quanto non gli consentiva una protezione completa dei beni;
• per la sussistenza di una causa di separazione in corso con la moglie che sarebbe potuta sfociare in un
divorzio.
• Anche l’ipotesi della donazione da parte di Michele alla figlia Fanny della parte più economicamente
rilevante del suo patrimonio è stata poi scartata per una serie di motivi:
• in primis perché intestando i beni a Fanny tali beni sarebbero potuti essere oggetto di azioni giudiziarie
da parte dei suoi creditori; poi, se la stessa fosse premorta tali beni sarebbero caduti in successione
anche a favore della madre, cosa che Michele voleva evitare;
• inoltre, si sarebbe potuta palesare l’opportunità di alienare taluni beni o di metterli a garanzia a favore
della Camilletti S.p.A. o di impiegarli per sovvenire Michele in caso di malattia o di difficoltà di
qualsiasi genere e Fanny avrebbe potuto negare il consenso a tali operazioni.
Il caso di Michele (2/4)
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Il caso di Michele
• Si è, quindi, ricorso all’istituzione di un trust e Michele, dopo aver sottoscritto in qualità di disponente
l’atto, vi ha segregato tutto il suo patrimonio.
• L’atto istitutivo contempla come beneficiari i discendenti del disponente, mentre la durata del trust è pari
a quarant’anni.
• È, però, prevista alla morte di Michele (qualora dovesse verificarsi prima del termine finale) l’attribuzione a
ciascun figlio del diritto di pretendere la propria quota, così tutelando la sua posizione quale legittimario.
• Parimenti nell’atto istitutivo è inserita una clausola in virtù della quale, alla morte di Michele e sempre che
nel frattempo non sia intervenuta sentenza di divorzio, il trustee liquidi alla moglie di Michele che lo
richieda la sua porzione di legittima.
• Quanto all’impiego del fondo in trust l’atto istitutivo rimette tutto alla discrezionalità del trustee, ad
eccezione di un obbligo di assistenza a Michele nel caso dovessero insorgere malattie o altre difficoltà e di
un obbligo (in sostituzione di Michele) di corresponsione delle somme stabilite giudizialmente a favore della
moglie di Michele nel caso di separazione o divorzio.
Il caso di Michele (3/4)
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Il caso di Michele
• Inoltre, poiché il patrimonio di Michele era spesso messo a garanzia di finanziamenti connessi all’attività
della Camilletti S.p.A., nell’atto istitutivo sono state configurate clausole ad hoc che consentono al trustee di
prestare, con i beni segregati in trust, garanzie a favore di Michele e dei soggetti (persone fisiche e
giuridiche) da lui indicati.
• Si potrebbe obiettare che così operando, relativamente ai beni su cui sarà concessa dal trustee una garanzia
a favore di terzi, verrà meno la protezione patrimoniale che era l’obiettivo che Michele si era prefisso, ma è
pur vero che:
• si presume che non tutti i beni segregati in trust da Michele siano messi a garanzia dal trustee e, di
conseguenza, la protezione permane in relazione al restante patrimonio;
• anche in relazione ai beni posti a garanzia dal trustee vi è un vincolo di indisponibilità e una conseguente
impossibilità di fruttuosa azione giudiziaria da parte di soggetti diversi da quelli a cui favore il trustee
ha concesso la garanzia.
Il caso di Michele (4/4)
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2. Approfondimento sui trust
di protezione patrimoniale
d) Appendice: il caso della protezione dei
creditori
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Il caso della protezione dei creditori
• A margine dei casi sinora esaminati, volti a tutelare il patrimonio da creditori eventuali e futuri del
disponente e dei beneficiari, meritano un cenno anche le ipotesi in cui il trust sia istituito con la precipua
finalità di proteggere gli interessi di soggetti creditori.
• Si ha, pertanto, in questi casi, non già una protezione dai creditori bensì una protezione dei creditori, che
può configurarsi in vari modi, quali, ad esempio:
– trust istituito a vantaggio di creditori prima dell’apertura di una procedura concorsuale;
– trust istituito a vantaggio di creditori nell’ambito di un concordato preventivo;
– trust istituito a vantaggio di creditori nell’ambito di un fallimento.
• La giurisprudenza in Italia ha già avuto modo di pronunciarsi su tali ipotesi di trust, confermandone la
validità e precisandone i limiti, come riepilogato nelle slides che seguono.
Premessa
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Il caso della protezione dei creditori
3. Tribunale di Milano, 22 ottobre 2009
• Il Tribunale conferma la validità dei trust interni con funzioni liquidatorie, ma respinge il reclamo avverso la
concessione di sequestro giudiziario sui beni confluiti in un trust liquidatorio quando la società disponente
era già insolvente.
Giurisprudenza
54 54 54
Il caso della protezione dei creditori
4. Tribunale di Milano, 29 ottobre 2010
• Il Tribunale rileva che il trust liquidatorio deve contenere clausole che ne limitino l’operatività in caso di
insolvenza conclamata.
• In mancanza, è nullo il trust liquidatorio che non preveda che, in caso di fallimento, i beni siano consegnati
al curatore, quando questa mancata previsione appare essere il vero e unico motivo del trust.
Giurisprudenza
55 55 55
Il caso della protezione dei creditori
5. Tribunale di Cremona, 8 ottobre 2013
• Il Tribunale rileva che un trust liquidatorio, istituito quando la società si trovi già in stato di dissesto e nel
quale siano conferiti anche i beni personali del socio, non è ab origine nullo o inefficace per contrasto con la
legge fallimentare e la circostanza che la società, spogliandosi dei propri beni, possa cancellarsi dal registro
delle imprese non costituisce motivo di non riconoscimento del trust.
• Nel caso intervenga, dopo l’istituzione di un trust liquidatorio, il fallimento della società, si verifica una
ipotesi di impossibilità di raggiungimento dello scopo del trust e si seguirà la disciplina prevista dall’atto
istitutivo o dalla legge regolatrice del trust.
Giurisprudenza
56 56 56
Il caso della protezione dei creditori
6. Tribunale di Napoli, 19 novembre 2008
• Il Tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di una società in liquidazione che
prevede anche l’istituzione di un trust in favore dei creditori.
Giurisprudenza
57 57 57
Il caso della protezione dei creditori
7. Tribunale di Ravenna, 4 aprile 2013
• Il Tribunale afferma che è ammissibile una proposta di concordato preventivo accompagnata da un trust
autodichiarato, con il quale il disponente destini dei beni propri per la soddisfazione dei creditori e che il
nominando commissario giudiziale possa assumere la funzione di guardiano con onere del trustee di
acquisirne il parere favorevole, prima di procedere ad eventuali atti di alienazione dei beni del fondo in
trust.
Giurisprudenza
58 58 58
Il caso della protezione dei creditori
8. Tribunale di Bologna, 2 marzo 2010
• Il Tribunale nomina un legale per la redazione di un atto istitutivo di trust autodichiarato avente per scopo
la soddisfazione un credito del fallimento e per disponente (e trustee) il debitore stesso.
Giurisprudenza
59 59 59
Il caso della protezione dei creditori
9. Corte di cassazione – Sezione I civile – 9 maggio 2014
• La Corte di Cassazione ha confermato una decisione della Corte d’Appello che aveva ravvisato «il concreto
pericolo che il trust fosse stato utilizzato al solo fine di eludere la disciplina imperativa concorsuale».
• Da qui la dichiarazione per cui al negozio «non può essere riconosciuto l’effetto di segregazione
desiderato».
• Il trust liquidatorio in presenza di uno stato preesistente di insolvenza non è, pertanto, riconoscibile
nell’ordinamento italiano.
Giurisprudenza
60 60 60
Bibliografia essenziale
• A. FAROLFI, Il trust liquidatorio secondo le risultanze della prassi e della giurisprudenza, intervento al VI Congresso
Nazionale dell’Associazione “Il Trust in Italia”
• A. VICARI, Il trust di protezione patrimoniale (Trusts, Quaderni, n. 3), Ipsoa, 2003
61 61 61
Contatti
Avv. Raffaella Sarro
Amministratore Delegato
Esperia Trust Company Srl
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