la responsabilita’ professionale - cislmolinette.it · responsabilità civile dei dipendenti, ivi...
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LARESPONSABILITA’PROFESSIONALE
Dott.MarioCaserta
CISLFPA.M.TorinoeCanaveseCISLFPCittàdellaSaluteedellaScienza
Responsabilità
Responsabilità deriva dalla parola
“rispondere” e in ambito giuridico la responsabilità
concerne l’obbligo di rispondere di un’azione illecita
Riferimenti normativi
Decreto ministeriale 14 settembre 1994 n.739 art. 1 c. 1
l’Infermiere è l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e
dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale
infermieristica
Riferimenti normativi
Legge 26 febbraio 1999 n. 42
Viene abrogato il mansionario
Il campo proprio di attività e responsabilità definito dal Profilo Professionale,
dal Codice Deontologico, dalla formazione di base e post-base
Riferimenti normativi
Legge 10 agosto 2000 n. 251
Gli operatori … svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla
cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle
norme istitutive dei relativi Profili Professionali e dai Codici Deontologici, ed utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi dell’assistenza
Riferimenti normativi
Codice deontologico dell’infermiere
approvato dalla Federazione IPASVI il 17 gennaio 2009
specifica che l’assistenza infermieristica è “servizio alla persona e alla collettività” (art. 1.2)
precisa che la responsabilità dell’Infermiere consiste nel “curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo” (art.1.3)
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n.229/99, art. 15
Limitazione della responsabilità attraverso l’attribuzione al medico apicale delle funzioni di organizzazione e direzione e controllo di tutto il personale sanitario, dal punto di vista medico nonchè della sicurezza antinfortunistica e di
bestpractice in generale
Riferimenti normativi
Decreto Legge 158/2012 (Decreto Balduzzi) convertito in Legge 189/2012 – art 3
L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve.
Riferimenti normativi
Legge n.190/14 (Legge Stabilità 2015), comma 566
Implementazione delle competenze infermieristiche:
“Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia (...), sono definiti i ruoli, le competenze, le
relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso
percorsi formativi complementari.”
Riferimenti normativi
Legge n.24/2017 (Legge Gelli)
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in
materia di responsabilità professionale degli esercenti delle professioni sanitarie.
Responsabilità professionale
Diversi ambiti di responsabilità: * Responsabilità giuridica: obbligo di rispettare delle
norme giuridiche (leggi)
* Responsabilità non giuridica: obbligo di rispettare altre norme (disciplinare, ordinistica, etica, morale,...)
Responsabilità professionale
* Giuridica: Penale Civile
* Non giuridica: Disciplinare Ordinistico-disciplinare Etica e morale
Responsabilità giuridica
Obbligo di rispettare delle norme giuridiche (codice penale, codice civile, leggi, …)
Il mancato rispetto costituisce un illecito, cui consegue
una sanzione
* Responsabilità penale
* Responsabilità civile
Responsabilità penale
Responsabilità penale: l’obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato -> sanzione penale (limitazione della libertà, ammenda, …)
Responsabilità penale
Esempi di reati: * Omicidio colposo * Lesione personale colposa * Violenza privata * Interruzione di pubblico servizio * Omissione di soccorso * Rifiuto di atti di ufficio * Rivelazione del segreto professionale * Falsità materiale in atti pubblici
Responsabilità civile
Responsabilità civile: l’obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato -> risarcimento economico (art. 2043 c.c. e art 185 c.p.)
* La quantificazione del danno (patrimoniale/non patrimoniale) compete al giudice
* Il danno può essere risarcito dall’azienda o da una polizza assicurativa “ad hoc”
Responsabilità civile
Art. 26 del C.C.N.L. (Integrativo del Comparto Sanità) 20/09/2001 Le aziende sanitarie devono garantire la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente allo loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Legge 244/2007 - Finanziaria 2008 – art. 3 comma 59 Divieto di stipula di coperture assicurative per la responsabilità civile da colpa
grave -> Danno erariale Legge 24/2017 (Legge Gelli) – art 10 e 11 Obbligo di assicurazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie (mancano
decreti attuativi)
Responsabilità giuridica
Criteri di attribuzione della responsabilità
Negli ordinamenti attuali affinché sorga il dovere di sottostare alla sanzione è necessario che il comportamento sia volontario
L’autore può aver agito con:
* Dolo: illecito commesso con intenzione e consapevolezza di agire in modo illegittimo
* Colpa: illecito commesso senza deliberata volontà
Responsabilità giuridica
Colpa:
* Colpa lieve (o lievissima)
* Colpa grave * Lacolpagraveèunagravenegligenza,imprudenza,imperiziaoinosservanzadileggionorme
Polizza Assicurativa per Colpa Grave
Caratteristiche
All’atto della sottoscrizione della polizza occorre valutare:
1. Retroattività: 10 anni (Legge 24/2017)
2. Massimale: Attendiamo le indicazioni dei decreti attuativi della Legge 24/2017
Responsabilità non giuridica
* Responsabilità disciplinare: l’obbligo di rispettare gli obblighi contrattuali e di comportamento professionale
* Responsabilità ordinistico-disciplinare
* Responsabilità etica e morale
Responsabilità disciplinare
Particolare forma di responsabilità che grava sul dipendente per la violazione dei doveri di servizio (c.d. Codice Disciplinare)
Si risponde indipendentemente dal fatto che la condotta tenuta o gli eventi da essa cagionati abbiano prodotto un danno.
Normative di riferimento per il pubblico impiego: * D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 CCNL 1994 – 1997 * CCNL 2002-2005 Legge 300/1970 – Statuto dei lavoratori
Responsabilità disciplinare
Principalisanzionidisciplinari:
* Rimproveroverbale* Rimproveroscritto(censura)* Multaconimportononsuperiorea4orediretribuzione* Sospensionedallavoroedalleretribuzionifinoadunmassimodi10
giorni* Sospensionedallavoroedalle
retribuzionida11giornifino adunmassimodi6mesi COMPETENZAUPD
* Licenziamentoconpreavviso * Licenziamentosenzapreavviso
Responsabilità disciplinare (regalie)
Doveridicomportamentodeidipendentipubblici:
* Leggen.190/2012(anticorruzione)* CodicedicomportamentodeidipendentiANAC* DPR16aprile2013,n.62Includeancheildivietoperildipendentedichiedereregali,compensioaltreutilità,nonchéildivietodiaccettareregali,compensioaltreutilità,
salvoquellid’usodimodicovalore(nonsuperiorea150euro)-anchesottoformadisconto.
Iregalielealtreutilitàcomunquericevutisonoimmediatamentemessiadisposizionedell’Amministrazioneperesseredevolutiafiniistituzionali.
Responsabilità ordinistico-disciplinare
Il Codice Deontologico fissa le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la
relazione con la persona assistita
Responsabilità ordinistico-disciplinare
Il Collegio IPASVI esercita i controlli rivolti ad impedire comportamenti scorretti da parte dei professionisti.
Le sanzioni disciplinari sono: * Avvertimento (diffida a non ricadere nella mancanza commessa) * Censura (dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa) * Sospensione dall'esercizio professionale * Radiazione dall'Albo professionale
Responsabilità individuale/collettiva
* Responsabilità individuale: il soggetto sul quale grava la responsabilità è lo stesso che ha commesso l'illecito
* Responsabilità collettiva: tutti i membri di una collettività (equipe) sono ritenuti responsabili per l'illecito commesso da uno o alcuni di loro
Responsabilità diretta/indiretta
* Responsabilità diretta: il soggetto sul quale grava la responsabilità è lo stesso che ha commesso l'illecito
* Responsabilità indiretta: un soggetto è responsabile per l'illecito commesso da un altro, in virtù di una certa relazione intercorrente tra i due
Responsabilità diretta/indiretta
Con l’attribuzione di una attività (anche attraverso un piano di lavoro) l’OSS è responsabile della corretta esecuzione della stessa
Responsabilità dell’Infermiere:
* Culpa in eligendo: colpa nella scelta dell’operatore di supporto
* Culpa in vigilando: colpa per mancata sorveglianza da parte dell’infermiere sull’operato degli operatori di supporto
Responsabilità commissiva/omissiva
* Responsabilità commissiva: comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione * Responsabilità omissiva: condotta omissiva del
soggetto agente, quando le norme impongono a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi dell’art. 40 c.p. “non impedire un evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Dott.MarioCaserta
CISLFPA.M.TorinoeCanaveseCISLFPCittàdellaSaluteedellaScienza
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