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| Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati
La riforma della disciplina sugli
intermediari finanziari non
bancari
Dott. Edoardo Guffanti
| Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati |
• Il perimetro delle attività: le attività riservate e le altre attività esercitabili
• Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta – costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell’attività
• Le tempistiche per l’iscrizione/cancellazione dall’albo
• Il regime transitorio
Indice
2 07/07/2015
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• Gli intermediari finanziari esercitano almeno una delle seguenti attività
finanziarie:
concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti
del pubblico (cfr. art. 106, comma 1, TUB);
riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai
sensi dell’art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n.
130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).
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Attività riservate
07/07/2015
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• Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si
intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie
sostitutive del credito e di impegni di firma.
• Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato
nella forma di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria,
accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché' ogni altra
forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.
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Attività riservate: concessione finanziamenti
07/07/2015
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• L'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei
confronti del pubblico qualora sia svolta:
nei confronti di terzi
con carattere di professionalità.
• Non configurano operatività nei confronti del pubblico:
a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di
appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati
nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;
b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo
di appartenenza;
c) l'attività di rilascio di garanzie, di cui alla lettera f) che precede,
quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della
garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;
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Attività riservate: concessione finanziamenti
07/07/2015
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d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni
e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti
appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene
o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) i
destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi
dell'articolo 121, t.u.b., ne' utilizzatori finali del bene o servizio; 2) il
contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la
fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa
ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;
e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del
gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a
coloro che operano in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza
interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti
sul mercato;
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Attività riservate: concessione finanziamenti
07/07/2015
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f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società
costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate
a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché' le
limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della
capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e
statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel
bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario,
finanziario o di SIM.
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Attività riservate: concessione finanziamenti
07/07/2015
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• Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari
possono:
emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se
autorizzati ai sensi dell’art. 114-quinquies, comma 4, TUB e iscritti
nel relativo albo;
attività connesse e strumentali;
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Attività esercitabili
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• Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari
possono:
prestare ai sensi dell’art. 18, comma 3, TUF i seguenti servizi di
investimento:
i. negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per
conto dei clienti limitatamente agli strumenti finanziari derivati;
ii. sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo
ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
iii. collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente.
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Attività esercitabili
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• Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari
possono:
effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione
che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di
concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali
attività rientrano:
o la promozione e conclusione di contratti relativi alla
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla
prestazione di servizi di pagamento (cfr. art. 12 del d.lgs. 13
agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni);
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Attività esercitabili
07/07/2015
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• Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari
possono:
effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione
che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di
concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali
attività rientrano:
o l’erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi
pubblici (cfr. art. 110 TUB, che estende l’applicazione dell’art.
47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari) (1);
o l’intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione
negli appositi registri (cfr. art. 109, d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209).
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Attività esercitabili
07/07/2015
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• Il perimetro delle attività: le attività riservate e le altre attività esercitabili
• Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta – costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell’attività
• Le tempistiche per l’iscrizione/cancellazione dall’albo
• Il regime transitorio
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Linee di indirizzo
Le disposizioni di vigilanza dettate dalla
Circolare n. 288 confermano per gli
intermediari finanziari il regime di vigilanza
prudenziale “equivalente” a quello delle
banche già previsto per gli intermediari
iscritti nell’Elenco speciale (in sostanza,
anche gli intermediari finanziari sono
soggetti ai “tre pilastri” della disciplina
prudenziale bancaria).
07/07/2015
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Capitale minimo pari a 2 milioni di euro per la generalità degli
intermediari ex 106 TUB;
Capitale minimo pari a 3 milioni di euro per gli intermediari ex
106 TUB che svolgono (esclusivamente o congiuntamente con
altre forme di finanziamento per cassa) l’attività di rilascio di
garanzie.
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Capitale minimo
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• Per gli intermediari finanziari che:
adottano la forma di società cooperativa a mutualità prevalente;
e che esercitano esclusivamente l’attività di concessione di
finanziamenti senza rilasciare garanzie;
è previsto un capitale iniziale minimo di 1,2 milioni di euro.
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Capitale minimo
07/07/2015
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Confidi: il capitale minimo è di 2 milioni di Euro.
Agenzie di Prestito su pegno: il capitale minimo è di 600 mila
Euro.
Società Fiduciarie ex 199 TUF: non è previsto un capitale sociale
minimo.
Il capitale sociale rileva unicamente ai fini dell’individuazione delle
condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione nella speciale
sezione dell’albo unico (S.p.A. con capitale sociale pari o
superiore a 100 mila Euro).
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Capitale minimo
07/07/2015
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• Capogruppo di un gruppo finanziario può essere:
un intermediario finanziario; ovvero
una società finanziaria ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b),
TUB, con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti
condizioni:
a) la finanziaria controlli almeno un intermediario finanziario
italiano e non sia controllata da altro intermediario finanziario o
società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;
b) la finanziaria sia costituita sotto forma di società di capitali;
c) sia verificato il requisito della “finanziarietà” del gruppo.
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Gruppo Finanziario
07/07/2015
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• Capogruppo di un gruppo finanziario può essere:
un intermediario finanziario; ovvero
una società finanziaria ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b),
TUB, con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti
condizioni:
d) nell'insieme delle società controllate dalla finanziaria risulti
avere “rilevanza determinante” l’attività di quelle finanziarie;
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Gruppo Finanziario
Tale condizione risulta soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi di bilancio delle
società e dei soggetti esercenti attività diversa da quella finanziaria, controllati dalla
capogruppo, non ecceda il 30% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e
di tutte le società e soggetti da essa controllati
07/07/2015
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Assetti proprietari ed esponenti aziendali
Le disposizioni sono allineate a
quanto previsto dalla direttiva
2007/44/CE (relativa all’acquisto di
partecipazioni qualificate in banche,
imprese di investimento e di
assicurazione e società di gestione)
e dalle linee guida applicative delle
autorità di regolamentazione
europee (EBA, ESMA, EIOPA).
07/07/2015
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• Le disposizioni di vigilanza dettate dalla Circolare n. 288 disciplinano, tra
l’altro :
i requisiti generali di organizzazione (es: flussi informativi interni,
procedure amministrative e contabili, misure di salvaguardia della
continuità operativa);
le regole di governo societario, che delineano i compiti e le
responsabilità minimali degli organi aziendali;
il sistema dei controlli interni (è previsto che gli intermediari
istituiscano funzioni di risk management, compliance, internal
audit);
l’esternalizzazione di funzioni aziendali;
le caratteristiche del sistema informativo-contabile.
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Organizzazione e controlli
Sono previste semplificazioni per gli intermediari minori
07/07/2015
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• Applicazione del pacchetto CRR/CRD, fatta eccezione per alcuni istituti
quali le regole in materia di i) liquidità e leva finanziaria; ii) riserva di
conservazione del capitale e (iii) riserva di capitale anticiclica. In
applicazione del principio di proporzionalità le disposizioni di vigilanza
introducono alcuni trattamenti specifici relativamente ai livelli di capitale.
• Per quanto riguarda il requisito patrimoniale complessivo, è previsto che
gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico
mantengano un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di
controparte pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio.
• Per gli altri intermediari, il coefficiente è pari all’8% come per le banche.
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Disciplina prudenziale
Disciplina prudenziale semplificate per gli intermediari minori
07/07/2015
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• Con riferimento alla concentrazione dei rischi, è previsto che gli
intermediari finanziari rispettino i medesimi limiti prudenziali stabiliti per
le banche.
• In via transitoria (fino al 31.12.2017) è, tuttavia, consentito di superare il
limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari
al 25% del capitale ammissibile. All’esposizione eccedente tale limite è
prevista l’applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni
caso, l’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non
può superare il 40% del capitale ammissibile.
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Disciplina prudenziale
Disciplina prudenziale semplificate per gli intermediari minori
07/07/2015
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• Il perimetro delle attività: le attività riservate e le altre attività esercitabili
• Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta – costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell’attività
• Le tempistiche per l’iscrizione/cancellazione dall’albo
• Il regime transitorio
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23 07/07/2015
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Termine per l’iscrizione al nuovo albo unico
07/07/2015
Fonte: Banca d’Italia
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Termine per l’iscrizione al nuovo albo unico
Termine per la presentazione dell’istanza di autorizzazione da
parte degli attuali intermediari 107 TUB ovvero 106 TUB inclusi
nella vigilanza consolidata bancaria
11 ottobre 2015
07/07/2015
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Termine per l’iscrizione al nuovo albo unico
Termine di presentazione dell’istanza di autorizzazione da parte
degli altri soggetti
(intermediari 106 TUB e fiduciarie 199 TUF)
12 febbraio 2016
07/07/2015
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Termine
Decorsi i termini stabiliti (12 maggio 2016), i soggetti che non
abbiano presentato istanza di autorizzazione:
deliberano la liquidazione della società;
ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il
riferimento ad attività riservate ai sensi di legge.
o Le società fiduciarie che non abbiano presentato
istanza entro il 12 febbraio 2016 eliminano le condizioni
che comportano l’obbligo di iscrizione nella speciale
sezione dell’albo unico. In mancanza, decade
l’autorizzazione di cui all’art. 2 della Legge 23 novembre
1939, n. 1966.
07/07/2015
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• Il perimetro delle attività: le attività riservate e le altre attività
esercitabili
• Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta – costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell’attività
• Le tempistiche per l’iscrizione/cancellazione dall’albo
• Il regime transitorio
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28 07/07/2015
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Regime transitorio
Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui
all’articolo 106 TUB;
gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all'articolo 107 TUB vigenti alla data di entrata in vigore del
decreto 141/2010;
e le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, TUF:
che presenteranno istanza entro i termini per l’iscrizione potranno
continuare ad operare in pendenza del procedimento
amministrativo (relativo all’istanza di autorizzazione) avviato ai
sensi della Legge 241/90 e delle disposizioni attuative, fino al:
termine del periodo transitorio:
12 maggio 2016