la sicurezza nelle attività di volontariato€¦ · 381, e delle organizzazioni di volontariato...
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Il D. Lgs. 81/08
Articolo 3 – Campo di applicazione
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e
pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
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Il D. Lgs. 81/08
Articolo 2 – Definizioni
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
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Il mondo del volontariato
Articolo 3 – Campo di applicazione
Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi
i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e
speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente
decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di
svolgimento delle rispettive attività. (DM 13/04/2011)
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Il mondo del volontariato
Articolo 3 – Campo di applicazione
Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei
volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria
attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese,
in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente
decreto.
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Il mondo del volontariato
Articolo 3 – Campo di applicazione
Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione
nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a
fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli
ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla sua attività.
Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia
possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del
soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione.
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OBBLIGHI:
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE
PREPOSTO
RSPP
MEDICO COMPETENTE
RLS
LAVORATORE
Il D. Lgs 81/08 – IN AZIENDA
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Art 20 OBBLIGHI DEL LAVORATORE
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
Il D. Lgs 81/08
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Art 20 OBBLIGHI DEL LAVORATORE
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Il D. Lgs 81/08
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Art 20 OBBLIGHI DEL LAVORATORE
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Il D. Lgs 81/08
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Il D. Lgs. 81/08
• 78 % Comportamento imprudente con atti pericolosi
• 20 % Carenze impiantistiche e tecniche con condizioni di lavoro pericolose
• 2 % Fattori non controllabili ed imprevedibili
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Il D. Lgs. 81/08
Datore di Lavoro
Dirigenti/Preposti
RSPP
Medico Competente
RLS
Addetti Emergenze
LAVORATORE
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Il mondo del volontariato
Articolo 21 – Obblighi dei lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi … devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al
Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un
luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto.
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Il mondo del volontariato
Articolo 299 – Posizioni di garanzia
Tuttavia, per una corretta valutazione di quanto suddetto, appare utile
richiamare il Principio di Effettività espresso dall’articolo 299 del D.Lgs.
81/2008 secondo il quale: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti ...
(n.d.a. datore di lavoro, dirigente e preposto), gravano altresì su colui il quale,
pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”. Ove l’OdV decida di farsi carico
dell’attuazione delle misure di tutela nei confronti dei volontari, quindi, su di
essa incombono le medesime responsabilità che sussisterebbero nei confronti
dei lavoratori subordinati o equiparati e, pertanto, dovrà essere garantito il
medesimo livello di tutela previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori
subordinati o equiparati.
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Il mondo del volontariato
Articolo 2 – Definizioni
«Datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione
nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
«Preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa.
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Il mondo del volontariato
Responsabilità del parroco di un oratorio per un infortunio di un
volontario - Tenuto conto del lavoro pericoloso che si doveva
svolgere nell'oratorio con strumenti messi a disposizione dal
parroco stesso e per un'attività che riguardava la parrocchia, il
parroco aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti
dei volontari e per questo era tenuto a rispettare le norme
antinfortunistiche che richiedevano l'uso di un trabatello idoneo
e l'obbligo di vigilanza sull'uso dello stesso.
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Il mondo del volontariato
RISPETTARE LE LEGGI
D. Lgs. 81/08
DM 10/03/1998
DM 388/2003
DM 13/04/2011
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Il volontario: i rischi
Per poter applicare a fondo le leggi bisogna conoscere i rischi!
Associazione di Volontariato
Datore di Lavoro
Volontari
Rischi
Valutazione
Informazione
Misure di prevenzione e
protezione
Luogo di lavoro e
attrezzature
DPI e procedure
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Il volontario: i rischi
Quali rischi valutare?
• Struttura
• Pavimenti e pareti
• Porte
• Finestre
• Impianti elettrici
• Microclima
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Il volontario: i rischi
Quali rischi valutare?
• Sorgenti di innesco
• Resistenza e Reazione al fuoco
• Mezzi di estinzione
• Vie di esodo
• Piano di emergenza
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Il volontario: i rischi
Quali rischi valutare?
• Dichiarazione di conformità degli impianti
• Manutenzione e controlli periodici
• Registro dei controlli
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Il volontario: i rischi
Quali rischi valutare?
• Dichiarazione di conformità delle macchine e
delle attrezzature
• Manutenzione e controlli periodici
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Il volontario: i rischi
Quali rischi valutare?
• Movimentazione manuale dei carichi
• Rumore
• Vibrazioni
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La form-Azione
Quali misure attuare?
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.