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L’ASCOLTO DEL MINORE NEI CONTESTI NEI CONTESTI GIURIDICI SEMINARIO ISPPREF 24.09.2009 Dott.ssa Concetta Rossi

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L’ASCOLTO

DEL MINORE

NEI CONTESTINEI CONTESTI

GIURIDICI

SEMINARIO ISPPREF 24.09.2009 Dott.ssa Concetta Rossi

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RISPETTARE IL DIRITTO DEL BAMBINO ADESPRIMERSI LIBERAMENTE..

“I bambini, inclusi gli adolescenti, devono essere in grado di

esercitare il loro diritto ad esprimere liberamente le proprieopinioni, conformemente al loro grado di sviluppo e sviluppare lapropria autostima; devono poter acquisire conoscenze ecapacità tecniche, come quelle per la soluzione dei conflitti ecapacità tecniche, come quelle per la soluzione dei conflitti equelle decisionali e comunicative, così da essere in grado diaffrontare le difficoltà della vita. Il diritto dei bambini, compresi gliadolescenti, di esprimersi liberamente dev’essere rispettato edincoraggiato e le loro opinioni devono essere tenute inconsiderazione per tutte quelle questioni che li riguardano,dando alle opinioni del bambino il giusto peso, in rapporto allasua età ed alla sua maturità”.

Sessione speciale ONU sull’Infanzia, New York 8-10 maggio 2002

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Convenzione ONU New York ’89 Conv.europea Strasburgo’96

Art.12: il m.ha il diritto di Art.3: il m.ha il diritto di

esprimere liberamente la essere informato nei pro-

propria opinione -cedimenti giudiziari

Ordinamento italiano

L.54 del 2006 art.155:”AFFIDO CONDIVISO”

L. 66 del 1996 art.14:“AUDIZIONE PROTETTA”

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NAZIONI UNITE (Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia-NewYork 1989)

ART.3: In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delleistituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delleautorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superioredel fanciullo deve essere una considerazione preminente.

ART 12:

1. Gli Stati parti garantiscono al minore capace di discernimento ildiritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questioneche lo interessa, opinioni prese debitamente in considerazione inrelazione all’età ed al grado di maturità.relazione all’età ed al grado di maturità.

2. A tal fine si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essereascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che loconcerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o unorgano appropriato, in maniera compatibile con le regole diprocedura della legislazione nazionale.

ART.13

Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo dirittocomprende la libertà di ricercare, divulgare informazione ed idee di ognispecie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

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ART.3 (Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione neiprocedimenti):

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi all’autorità giudiziaria al minoreche è considerato dal diritto interno come avente una capacità didiscernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti di cui egli stesso puòrichiedere di beneficiare :

1. Ricevere ogni informazione pertinente

2. Essere consultato ed esprimere la propria opinione

3. Essere informato sulle eventuali conseguenze che tale opinionecomporterebbe nella pratica e sulle eventuali conseguenze di qualunque decisione

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In ambito civile il diritto del minore ad essere ascoltato èprevisto dalla L.56 del 2006:

ART.155 sexies: Il Giudice dispone l’audizione del figliominore che abbia compiuto gli anni dodici e anche dietà inferiore ove capace di discernimento.

In ambito penale l’ascolto del minore è previsto dalla

L.66 del 1996:

ART.14: il Giudice, per i minori di anni 16 dispone“audizione protetta” in sede di Incidente Probatorio.

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ART. 3: Lo Psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sulcomportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benesserepsicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità(...)Opera permigliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e dicomportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo èconsapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che,nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita deglialtri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali,organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato dellasua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazionisua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazionidi dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazioneprofessionale.

ART. 31: Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono,generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime lapotestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso, giudichi necessario l’interventoprofessionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto adinformare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Fattisalvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’Autorità legalmentecompetente o in strutture legislativamente preposte.

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ART. 14: Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi delcolloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo contodella sua età e della sua capacità di comprensione, evitando perquanto è possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciòche riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi. Evita ilricorso a domande suggestive che diano per scontata laricorso a domande suggestive che diano per scontata lasussistenza del fatto reato oggetto delle indagini.

ART. 15: I colloqui col minore tengono conto che egli è giàsottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. E’utilefavorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo daminimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare albambino.

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6. Nel colloquio con il minore occorre:

A) Garantire che l’incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghitali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;

B) Informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;procedura in corso;

C) Consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;

D) Evitare domande e comportamenti che possanocompromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale.

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Il campo dell’ascolto del bambino necessitadi una specifica formazione e di unaspecializzazione orientata, oltre che allespecializzazione orientata, oltre che allenorme ed alle procedure giuridiche, anche ametodologie pratiche che possanoconsentire di “dare” effettivamente voce egiusta considerazione ai bambini ed agliadolescenti

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Dare parola al bambino significariconoscergli uno spazio che gliappartiene, in quanto essere umano:

questo è il miglior strumento di cui ognisistema giuridico ed ogni societàsistema giuridico ed ogni societàdovrebbero dotarsi, per assicurare lacompiuta realizzazione dell’

” superiore interesse del fanciullo”.

Comitato Italiano per l’UNICEF Aprile 2004

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IN AMBITO CIVILE, presso il Tribunale per i Minorenni, dall’etàdi 12 anni può essere ascoltato circa il suo affidamentofamiliare o per l’abbinamento con una coppia aspirantel’adozione.

All’età di 14 anni il suo consenso è vincolante circa questiAll’età di 14 anni il suo consenso è vincolante circa questidue aspetti, in più può essere ascoltato su questioni relativead un’eventuale controversia dei genitori circa l’eserciziodella potestà genitoriale (art.316 c.c.) oppure nei casi dicondotte pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei figli(art.333 c.c.). Ad un’età inferiore, l’ascolto è a discrezionedel magistrato.

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All’età di 16 anni, il ragazzo può esprimere il proprio parere inmerito al riconoscimento da parte del genitore (art.269 c.c.),può dare avvio, tramite la nomina di un curatore speciale,ad azioni per il disconoscimento di paternità (art. 235 c.c.),può essere ascoltato relativamente all’inserimento di altrifratelli fuori dal matrimonio dei genitori, infine puòriconoscere i propri figli.

IN AMBITO CIVILE, presso il Tribunale Ordinario, i minorivengono ascoltati nelle procedure di separazione coniugale,in cui il giudice dispone l’audizione del figlio minore cheabbia compiuto gli anni 12 ed anche di età inferiore secapace di discernimento (art. 155 c.c.).

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IN AMBITO PENALE,

il minore è ascoltato come imputato tra i 14 e i 18 anni circala sua capacità di intendere e di volere; al di sotto dei 14anni non è imputabile.

Come vittima-testimone il minore può essere ascoltato aqualsiasi età (art.196 c.p.) presso Servizi Pubblici, Ufficiqualsiasi età (art.196 c.p.) presso Servizi Pubblici, Ufficigiudiziari (in tal caso lo Psicologo è chiamato in qualità diAusiliario di Polizia Giudiziaria), o anche presso il propriodomicilio.

Nel caso in cui il bambino è ascoltato anche nella funzionedi testimone, l’ascolto rappresenta l’elemento su cui si fondatutto il processo penale

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L’ Operatore che ascolta il bambino, oltre che conoscerenorme giuridiche – necessarie a creare una cornice alcontesto dell’ascolto – deve possedere anche unaformazione specifica, conoscenze sul funzionamentopsichico del bambino, nonché competenze a comunicarepsichico del bambino, nonché competenze a comunicarecon lui.

E’ auspicabile che gli operatori e gli esperti dell’areapsicologica e giuridica condividano un bagaglio diconoscenze comuni ed individuino un punto di incontro trabisogni psicologici e necessità giuridiche.

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Chi ascolta è investito di una profonda responsabilità nei

confronti del bambino; deve dare significato alle sue

verbalizzazioni, ma anche al suo silenzio, poiché prendere

in considerazione esclusivamente il canale verbale non

permette di accedere alle emozioni più profonde, ai reali

bisogni.

Solo se si rende significante anche il metaverbale, il

bambino potrà sentirsi realmente ascoltato e collaborare

per la costruzione di una buona relazione di fiducia con

l’”estraneo” che lo sta ascoltando.

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L’art.14 della legge 66 del 1996 prevede che se la vittima hameno di 16 anni, per raccogliere la testimonianza, ci si puòavvalere della “audizione protetta” in sede di IncidenteProbatorio – richiesta solitamente dal PM al GIP – che avvienein luogo protetto con strutture specializzate o pressol’abitazione del minore.

L’anticipazione dell’ascolto del minore in audizione protetta è

connessa all’esigenza del bambino di essere protetto il più

possibile dallo stress emotivo del processo, alla necessità di

limitare gli ascolti ed alla possibilità che le tracce mnestiche

col passare del tempo si deteriorino.

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-TESTIMONIANZA DI SE’

-MANIFESTAZIONE DELLA PROPRIA -MANIFESTAZIONE DELLA PROPRIA OPINIONE

-TESTIMONIANZA INTORNO A UN FATTO

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Il minore rende informazioni circa la propria situazionepersonale, relazionale, ambientale, le proprie potenzialità ed ipropri limiti, i propri bisogni affettivi, educativi e terapeutici.

La conoscenza di tali elementi è indispensabile per realizzarel’obiettivo primario di tutti i procedimenti giudiziari minorili: lasalvaguardia e tutela del prioritario interesse del minore.

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Il bambino deve esprimere liberamente il proprio punto divista in merito alla decisione da assumere.

E’ necessario rinforzare sempre più il valore dell’opinione delbambino, il quale si sta gradualmente emancipando dallacondizione di soggetto passivo da tutelare, per esserecondizione di soggetto passivo da tutelare, per esserepromosso a soggetto di diritti, con uno specifico ruolo nellafamiglia e nella società.

“L’ascolto del minore nel diritto” Procuratore della Repubblica G.C.Turri 2003

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Sia nei processi civili che in quelli penali può accadere che la persona informata sul fatto rilevante per la decisione sia un bambino.

-C.P.P. art. 196: ogni persona, dunque anche un -C.P.P. art. 196: ogni persona, dunque anche un bambino, ha la capacità di testimoniare

COSì ANCHE NEL PROC.CIVILE dopo che la CorteCostituzionale (sent.139/1975)ha rimosso ogni limiteall’audizione dei minori degli anni 14.

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PIANIFICARE L’ASCOLTO:1) Acquisire informazioni sul livello di sviluppo del bambino, sulla suaanamnesi, sui pregressi contatti istituzionali con altri operatori, su precedentiascolti o interviste, anche rivolte ai familiari.

2) Conoscere le condizioni socio-ambientali e/o relazionali che hannodeterminato la necessità dell’ascolto.

3) Individuare un buon contesto per il colloquio, sia a livello fisico cherelazionale, adattandolo ai reali bisogni del bambino.relazionale, adattandolo ai reali bisogni del bambino.

COMUNICARE EMPATICAMENTE:

1) Facilitare la riduzione dei livelli d’ansia e creare un clima di serenità.

2) Comprendere i vissuti emotivi problematici che non devono esseresvalutati né minimizzati.

3) Accertarsi che il livello di stress sia “sopportabile” , per garantire un buonfunzionamento cognitivo e mnestico

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TRASPARENZA E FIDUCIA:1)Chiarire al bambino il contesto in cui si svolge il colloquio.

2)Definire le funzioni di ciascun componente (ascoltatore ed ascoltato).3)Chiarire l’obiettivo del colloquio.

4)Motivare il bambino al colloquio.

5)Evitare domande suggestive che hanno in sé già la risposta.6)Considerare la percezione che il bambino può avere del contesto –eccessivamente punitivo o giudicante – ed i suoi conseguenti vissuti (dicolpa, fantasie ed immagini negative).colpa, fantasie ed immagini negative).

BUONA RESTITUZIONE al termine dell’ascolto:E’ bene ringraziare il bambino per l’impegno investito, essere empatici nelsottolineare la difficoltà del compito richiesto e l’importanza che ha la suatestimonianza.

UN ASCOLTO BEN FATTO PUO’ AVERE RISVOLTI PSICOLOGICIPOSITIVI PER IL BAMBINO.

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STORIE DI BAMBINI CHE FANNO RICHIESTE DA“ASCOLTARE”:

• FRANCESCA CHE NON VOLEVA STARE CON LA MAMMA• FRANCESCA CHE NON VOLEVA STARE CON LA MAMMA

• COSTANZA CHE VOLEVA STARE CON I GENITORI ADOTTIVI

• LUIGI CHE NON VOLEVA VEDERE IL PAPA’

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